Raccomandata |
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Incarto
n.
jv/gm |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 7 settembre 2022 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 17 agosto 2022 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. Per decisione 17 agosto 2022, preavvisata il 31 maggio 2022, l’Ufficio AI non è entrato in materia sulla nuova domanda di prestazioni presentata nel maggio 2022 da RI 1, le cui precedenti richieste di prestazioni del 29 dicembre 2014/21 gennaio 2015, 1. settembre 2017 e 19 agosto 2019 erano state respinte, rispettivamente evase con una decisione di non entrata in materia (docc. 3, 7, 68, 80, 130, 131, 139 e 144 incarto AI).
1.2. Contro suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1. Contesta la valutazione medica posta alla base del querelato provvedimento, adducendo un peggioramento della situazione valetudinaria, a suo dire suffragato dai certificati del 28 agosto 2019 e 7 giugno 2022 della curante dr.ssa __________ (specialista in medicina interna generale) e dai rapporti del 13 marzo 2019 e 29 aprile 2022 della dr.ssa __________ (specialista in anestesiologia, terapia interventistica del dolore e ipnosi medica) (doc. I, p.ti 9., 12. e 15.; docc. 136 e 141 incarto AI). A suo modo di vedere, la perizia del __________ del 3 aprile 2018, resa contestualmente alla seconda domanda di prestazioni, evidenziava dei dolori cronici al polso sinistro, mentre le refertazioni successive attesterebbero una recrudescenza dei dolori cronici al rachide lombare, circostanza che oggettiverebbe il peggioramento del suo stato valetudinario (doc. I, p.to 15.).
Postula l’entrata nel merito della sua domanda di maggio 2022 (doc. I).
1.3. Con la risposta di causa l’amministrazione, rinviando alla valutazione del 15 luglio 2022 effettuata dal medico SMR dr. __________ e avente per oggetto la documentazione prodotta dall’assicurato in sede amministrativa, chiede la conferma della decisione impugnata e, di riflesso, la reiezione del gravame (doc. IV).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel merito
2.2. L’oggetto del contendere deve essere limitato alla questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni. Infatti, se l’assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l’amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece – ciò che non corrisponde al caso in esame – essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell’entrata in materia ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall’assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a).
2.3. Giusta l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni. Qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).
La giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che l’art. 87 cpv. 3 OAI (già art. 87 cpv. 4 OAI) si applica per analogia anche alle prestazioni reintegrative. Se, quindi, una prestazione di reintegrazione è stata rifiutata, una nuova domanda potrà essere esaminata nel merito solo se l'assicurato rende verosimile una modifica rilevante della situazione di fatto tale da influire sul diritto a prestazioni (DTF 109 V 119 consid. 3a; Kieser, Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, n. 1006 p. 185; DTF 109 V 262 consid. 3, 109 V 108 consid. 3a).
Scopo di questo requisito è impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38 consid. 1a, 1985 p. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita l'assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr. consid. 5.2.5).
Va ancora rilevato che per quanto concerne i capoversi 2 e 3 dell’art. 87 OAI (corrispondenti ai capoversi cpv. 3 e 4 in vigore sino al 31 dicembre 2011) è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento. Non è necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato. È sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa).
Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento; quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, l’amministrazione dispone di un certo potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare (DTF 109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e 264 consid. 3; STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3.1; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.3; v. anche SVR 2003 IV n. 25 p. 76).
2.4. Il ricorrente evidenzia che nella perizia pluridisciplinare esperita dal __________ nel 2018, tra le diagnosi reumatologiche con ripercussione sulla capacità lavorativa il perito aveva formulato quella di dolori cronici al polso sinistro. Tuttavia – evidenzia sempre l’insorgente –, siccome “Al capitolo “Diagnosi” e alla successiva valutazione reumatologica non vengono menzionati i dolori cronici al rachide ma solo quelli al polso sinistro […] Ne discende che al momento della valutazione peritale (2018) essi non sono stati considerati dal dr. med. __________ di intensità tali da deprimere la capacità lavorativa del 60% nell’esercizio di un’attività adatta […]”. Sulla scorta delle refertazioni della curante del 28 agosto 2019 e 7 giugno 2022 (docc. 136 e 141 incarto AI) e della dr.ssa __________ del 13 marzo 2019 e del 29 aprile 2022 (doc. 136, pag. 463-468 e doc. 141, pag. 496 e seg. incarto AI), come pure del fatto che al momento della perizia __________ egli non era ancora in cura presso il Centro __________, sarebbe oggettivato un peggioramento della situazione valetudinaria e, di riflesso, si imporrebbe l’entrata in materia.
A torto.
Giova innanzitutto ricordare che nella DTF 136 V 369 il Tribunale federale ha stabilito che la forza di crescita in giudicato di decisioni (amministrative, su opposizione o su ricorso) relative a prestazioni ricorrenti (come le rendite AI, cfr. pro multis STF 9C_341/2017 del 27 settembre 2017 consid. 4.1.) nell’ambito delle assicurazioni sociali è di principio temporalmente illimitata, estendendosi sia ai presupposti del diritto alla specifica prestazione che ai fattori che ne determinano l’estensione (ad esempio dal profilo temporale), a condizione che essi si riferiscano a fattispecie conclusesi al momento della decisione. Simili elementi di motivazione della decisione cresciuta in giudicato non sono perciò suscettibili di riesame nell’ambito di una revisione o di una nuova domanda, né vi si può rinvenire, a meno che non sussista un nuovo caso di assicurazione (consid. 3.1.1. e seg. con molteplici rinvii giurisprudenziali e dottrinali). Ciò comporta che se l’assicurato, pur rilevando (validi) motivi per opporsi, rispettivamente impugnare la decisione rimane passivo, tale omissione non potrà essere successivamente sopperita, neppure appellandosi all’obbligo dell’amministrazione di procedere ad una valutazione completa “a tutto tondo” (ted. allseitige Prüfung) (DTF 147 V 213 consid. 6.2.2.).
Come accennato in narrativa (cfr. supra consid. 1.2.), in casu il ricorrente si prevale, tra l’altro, di refertazioni della curante del 28 agosto 2019 e della dr.ssa __________ del 13 marzo 2019, già presentate nell’ambito delle precedenti domande di prestazioni e ritenute inconferenti dall’amministrazione, quest’ultima avendo emanato la decisione – cresciuta incontestata in giudicato – di non entrata in materia del 30 settembre 2019 (doc. 138 incarto AI).
Conseguentemente, in applicazione della surriferita giurisprudenza, nel caso di specie il potere cognitivo di questo Tribunale non può avere per oggetto la situazione che precede il momento della crescita in giudicato della decisione amministrativa del 30 settembre 2019, quest’ultima avendo reso vincolante la fattispecie e i mezzi di prova presentati fino a tale momento. Conformemente alla citata pronunzia, gli elementi valutati dall’amministrazione non sono dunque suscettibili di riesame nell’ambito di una revisione o di una nuova domanda, a meno che non insorga un nuovo caso di assicurazione, ciò che non corrisponde al caso in esame. Del resto, non si ravvisano motivi – e l’assicurato neppure ne adduce – che gli avrebbero impedito di impugnare la decisione, motivando il gravame con un’asserita incompletezza della valutazione medico-assicurativa operata dall’Ufficio AI.
A titolo abbondanziale si rileva che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, nell’ambito dell’accertamento peritale del 2018 sia il perito reumatologo che il perito neurologo hanno rilevato il dolore cronico al rachide lombare (a titolo esemplificativo cfr. doc. 111, pagg. 346-353 incarto AI), trattandosi di un’affezione di natura strettamente reumatologica, emersa in particolare a causa di un insufficiente trattamento farmacologico (pagg. 325-334 incarto AI). A tal proposito, il fatto che, accertato un trattamento farmacologico insufficiente, l’assicurato si sia rivolto ad una struttura specializzata non è una circostanza di per sé atta a rendere verosimile un peggioramento della situazione valetudinaria.
Visto quanto precede, la disamina della refertazione è circoscritta al certificato della curante del 7 giugno 2022 e al rapporto della dr.ssa __________ del 29 aprile 2022 (doc. 141 incarto AI; cfr. supra consid. 1.2.).
Per quanto riguarda il primo, esso presenta il seguente tenore:
“[…] Scrivo in risposta alla vostra missiva del 31.05.2022 [progetto di decisione con il quale l’Ufficio AI ha prospettato la non entrata in materia, n.d.r.] in qualità di medico curante […]. [L’assicurato, n.d.r.] continua a lamentare sintomi invalidanti nell’ambito della nota discopatia L4-L5 e per questo rivalutato dai colleghi della terapia del dolore che ribadiscono l’inabilità professionale nell’ambito della problematica. […] Chiedo pertanto di rivedere il vostro giudizio in merito alla richiesta AI.”. (doc. 141 pag. 495 incarto AI).
Di tutta evidenza, il certificato della curante non fornisce alcun elemento di novità. Anzi, esso accerta una stabilizzazione della situazione valetudinaria. Inoltre, la curante non indica neppure se l’invalidità a cui si riferisce è da intendere nella precedente attività o in un’attività adeguata e in che misura l’insorgente sarebbe invalido.
Per quanto concerne il rapporto del 29 aprile 2022 della dr.ssa __________, esso presenta il seguente tenore (doc. 141, pag. 496 e seg. incarto AI, sottolineature del redattore):
“[…]
Indicazione
Controllo post infiltrazione
Diagnosi principale
Discopatia L4-L5 con fissurazioni dell’anulus ed iniziale erniazione mediana-paramediana destra con possibile conflitto radicolare.
Allergie
Non note.
Anamnesi
- Paziente noto al servizio da plurimi anni (2014) per una problematica di dolori lombari cronici irradianti all’arto inferiore sinistro. Plurime infiltrazioni intraprese (periradicolari, infiltrazioni faccettarie) con miglioramento parziale e transitorio.
- In 2019, ciclo PENS, Pregabalina e fisioterapia, avevano anche procurato un miglioramento transitorio.
- 18.01.2022: rivedo il paziente per nuova valutazione. I dolori lombari sono sempre presenti e non permettono al paziente di riprendere la sua attività lavorativa (capo settore in un supermercato). Si decide di eseguire dei tests diagnostici per questi dolori lombari, per poi arrivare ad un trattamento. Si prescrive una nuova RM lombare.
- 01.02.2022, 07.02.2022: 2 tests sui rami mediali L4-L5 bilateralmente, parzialmente positivi. Questo risultato indica che i dolori riferiti non sono solo di origine faccettaria, ma anche discale.
14.2.2022: infiltrazione peridurale L4/L5. La nuova RM (24.2.2022) mostra la nota discopatia L4-L5 senza sostanziale cambiamento.
- 12.04.2022 (controllo telefonico): il paziente riferisce un miglioramento, con diminuzione dei dolori a riposo. Purtroppo, appena fa degli sforzi, i dolori lombari aumentano.
Esami complementari
RM COLONNA LOMBARE NATIVA (NEURO) (24.2.2022)
Confronto con lo studio RM del 22.01.21.
Non incremento dell’ernia mediana-paramediana destra ad L4-L5 con impronta sul profilo ventrale del sacco durale a contatto con la porzione intra-durale della radice L5 e con l’emergenza di L5 destra. Concomitano quote edemigene tipo Modic 1 delle limitanti contrapposte. Lieve accentuazione del fluido articolare a destra. Note degenerative articolari L5-S1 bilateralmente. Invariate le note degenerative ai restanti livelli lombari senza evidenza di conflitto disco-radicolare. Regolari le dimensioni canalari e foraminali.
Rp
Impressione e procedere
Il Signor RI 1 ha una chiara discopatia L4-L5, invalidante, che ad oggi non consente la ripresa del lavoro svolto in precedenza. Si potrebbe intraprendere una terapia infiltrativa più aggressiva (discografia provocativa, trattamento intradiscale), senza però la sicurezza di ottenere un risultato che permetterebbe la ripresa del lavoro. Riteniamo quindi il paziente inabile al precedente lavoro e necessaria una riqualifica professionale. Nel caso si considerasse indispensabile la discografia provocativa, seguita da un trattamento intradiscale, rimaniamo ovviamente a disposizione. Altrimenti abbiamo proposto al paziente di contattarci, in caso di esacerbazioni dei dolori, per ripetere l’infiltrazione peridurale L4-L5.”
In sostanza, la specialista ha (nuovamente) certificato la presenza di dolori lombari cronici – già rilevati nelle pregresse refertazioni vagliate dall’amministrazione nell’ambito delle precedenti richieste di prestazioni (cfr. ad esempio doc. 44 incarto AI) –, descrivendo una situazione valetudinaria sostanzialmente immutata e accertando un’incapacità lavorativa completa nell’attività precedente.
A tal proposito si rileva che già con la decisione del 22 agosto 2016 – cresciuta incontestata in giudicato – l’Ufficio AI aveva accertato un’incapacità lavorativa completa nella precedente attività di “vice-gerente/addetto alla vendita”, ma una capacità lavorativa del 60% in attività adeguate (doc. 68 incarto AI). Su quest’ultimo punto la dr.ssa __________ non si è neppure espressa.
In conclusione, non avendo l’insorgente reso verosimile un rilevante cambiamento della situazione clinica e/o economica (per rapporto all’ultima valutazione effettuata dall’amministrazione) tale da influire sulla perdita di guadagno, richiamato l’art. 87 cpv. 2 OAI e la giurisprudenza topica (cfr. supra consid. 2.3.), è a ragione che l’Ufficio AI, sulla scorta dell’annotazione del medico SMR (doc. 143 incarto AI), non è entrato nel merito dell’ultima domanda di prestazioni del ricorrente.
La decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.
2.5. Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti