Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
32.2023.10

 

rg/sc

Lugano

28 giugno 2023

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

Giudice Raffaele Guffi

 

 

segretaria:

Stefania Cagni

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 7 febbraio 2023 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 1. febbraio 2023 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

considerato che

 

                              -  nel settembre 2022 RI 1 ha presentato una domanda volta all’assunzione, a carico dell’AI, dei costi per scarpe ortopediche su misura (doc. AI 57-59);

 

                              -  dopo aver chiesto all’assicurato, senza successo, alcune informazioni e l’invio di documentazione (doc. AI 65-68), con lettera 17 novembre 2022 l’Ufficio AI, ricordato il tenore degli artt. 43 cpv. 3 LPGA e 7b cpv. 2 lett. d LAI, l’ha diffidato a produrre la documentazione e fornire le informazioni richieste entro 15 giorni, con la comminatoria che in caso contrario sarebbe stato deciso in applicazione di menzionati disposti di legge (doc. AI 69);

 

                              -  non avendo l’assicurato dato seguito alla diffida, per decisione 1. febbraio 2023 (preavvisata il 9 dicembre 2022) l’amministrazione non è entrata in materia sull’assunzione dei costi per scarpe ortopediche (doc. AI 70-71);

 

                              -  con il presente ricorso, tramite invio di un certificato del medico curante dr. __________ – attestante il persistere di difficoltà del suo paziente (affetto da Parkinson con manifestazioni depressive e di anedonia) nella gestione delle questioni amministrative (cfr. I) – l’assicurato si aggrava contro la predetta decisione fornendo sia il (già richiesto) nominativo dello specialista ortopedico (di cui ha prodotto pure una prescrizione medica del 7 dicembre 2022, doc. A-4) sia il (già richiesto) suo documento d’identità (doc. A-3);

 

                              -  con la risposta di causa l’amministrazione ha in particolare osservato che:

 

"  (…) Alla luce delle motivazioni rese e tenuto conto della situazione personale e di salute del signor RI 1, osservato che controparte ha fornito non solo il nominativo dello specialista ortopedico, ma anche la prescrizione medica del 7 dicembre 2022 del medesimo Dr. Med. __________, unendo copia del suo documento d’identità, lo scrivente UAI chiede il ritorno degli atti all’amministrazione per procedere con l’istruttoria del caso. (…)” (Doc. X pag. 2)

 

-      con scritto 25 maggio 2023 l’insorgente ha comunicato di aderire alla proposta dell’Ufficio AI;

 

-      la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

 

-        l’art. 23 cpv. 2 LPGA dispone che colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative. Secondo l’art. 43 cpv. 3 LPGA se l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia. L’art. 7b cpv. 2 lett. d LAI stabilisce inoltre che, in deroga all’art. 21 cpv. 4 LPGA, le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate senza diffida e termine di riflessione se l’assicurato non fornisce all’Ufficio AI le informazioni di cui questo abbisogna per adempiere i suoi compiti legali;

 

 -   nel caso concreto, alla luce degli atti all’inserto ed in particolare della suevocata documentazione prodotta (seppure tardivamente) con il gravame e tenuto conto della particolare situazione medica che affligge l’insorgente, nulla si oppone a che la causa – annullata la decisione impugnata – venga retrocessa all’amministrazione perché, entrando in materia sulla richiesta d’assunzione dei costi per scarpe ortopediche presentata il 22 settembre 2022, effettui i necessari accertamenti e si pronunci in seguito, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, tramite nuova decisione impugnabile ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA;

 

 -   stante la particolarità del caso, non si prelevano spese di procedura.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                            1.-  Il ricorso è accolto.

                                  § La decisione impugnata è annullata e gli atti vengono retrocessi all'Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi

 

                            2.-  Non si prelevano spese di procedura.

 

                            3.-  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           La segretaria

 

giudice Raffaele Guffi                                   Stefania Cagni