Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
32.2023.11

 

FC

Lugano

5 giugno 2023           

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 3 febbraio 2023 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:  RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 19 dicembre 2022 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  RI 1, nato nel 1992, è stato beneficiario di provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica e sanitari dell’AI per la cura dell’infermità congenita n. 125 OIC.

                                  Affetto da problemi psichici, con decisione 24 maggio 2017 l’Ufficio AI gli ha attribuito una mezza rendita d’invalidità per un grado di invalidità del 50% a decorrere dal 1° luglio 2016 (doc. AI pag. 205). La prestazione è stata confermata, dopo revisione, mediante decisione 15 maggio 2019 (doc. AI pag. 289).

                          1.2.  Nel mese di agosto 2022, su richiesta dell’assicurato, è stata avviata una nuova procedura di revisione. Esperiti gli accertamenti del caso, l’Ufficio AI, con decisione 19 dicembre 2022, confermativa di un progetto del 18 ottobre 2022, ammesso un peggioramento delle condizioni psichiche con un’inabilità lavorativa completa dal gennaio 2021, gli ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera di fr. 1'593 mensili a far tempo dal 1° agosto 2022 (fr. 1'633 dal 1° gennaio 2023), ossia a partire dalla richiesta di revisione.    

                                  Contestualmente l’amministrazione ha compensato le rendite dovute retroattivamente (periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2022; per fr. 7'965) con quelle nel frattempo già versate come mezza rendita (fr. 3'985) e con fr. 3'980 di prestazioni complementari (in seguito: PC) corrisposte in eccesso nello stesso periodo dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.

 

                          1.3.  Contro la succitata decisione l’assicurato, assistito dal padre RA 1, ha interposto il presente ricorso, contestando la decorrenza della prestazione intera, che vorrebbe fosse versata già dal gennaio 2022, e la compensazione effettuata con le PC.

 

                          1.4.  Con la risposta di causa l’Ufficio AI, allegando la presa di posizione della Cassa di compensazione, Servizio rendite e l’intero incarto, ha proposto la reiezione del gravame.

                                  Rileva che malgrado il peggioramento delle condizioni psichiche sia stato attestato dal gennaio 2021, il rapporto medico dello psichiatra curante è pervenuto all’amministrazione soltanto il 5 agosto 2022, motivo per cui l’aumento della prestazione ha potuto essere riconosciuto unicamente dal 1° agosto 2022. Quanto al calcolo della rendita intera, l’Ufficio AI si è allineato integralmente al calcolo della Cassa.

 

                          1.5.  Tramite osservazioni 15 marzo 2023 (VII), corredate da copie di corrispondenza intercorsa con l’Ufficio AI e la Cassa cantonale di compensazione, RI 1, assistito dal padre, si è riconfermato nelle proprie allegazioni di cui si dirà, ove necessario, nel merito. Il 23 marzo 2023 l’Ufficio AI si è dal canto suo ribadito nelle sue argomentazioni (IX).

 

 

 

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

                               

                          2.1.  Per quanto riguardo la tempestività del ricorso, il rappresentante dell’assicurato ha inoltrato in data 3 febbraio 2023, tramite e-mail e per posta cartacea raccomandata (pervenuta il 6 febbraio 2023, doc. AI pag. 443), all’Istituto assicurazioni sociali un “ricorso cautelativo” avverso la decisione 19 dicembre 2022. Detto ricorso è quindi stato trasmesso per competenza al TCA.  

                                 

                                  Secondo la giurisprudenza, l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data siano contestate, in caso di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a).

                                 

                                  Nel caso concreto, nella risposta di causa l’Ufficio AI ha fatto presente di non essere in grado di accertare la data di ricezione della decisione contestata da parte dell’assicurato poiché la stessa non è stata inviata per raccomandata, ma per posta semplice. Ritiene pertanto che il gravame debba essere considerato tempestivo.

 

                                  Considerato come dagli atti è possibile unicamente dedurre che la decisione era pervenuta al destinatario perlomeno l’11 gennaio 2023 (doc. AI pag. 403), e siccome non vi sono motivi per dubitare di quanto addotto dal ricorrente, vista anche la presa di posizione dell’amministrazione e considerate le ferie giudiziarie di Natale (dal 18 dicembre al 2 gennaio, cfr. art. 38 cpv. 4 LPGA), il presente ricorso è da ritenere tempestivo, ossia inoltrato entro i 30 giorni (art. 60 cpv.1 LPGA) dal ricevimento della decisione impugnata.

                               

                                  nel merito

 

                          2.2.  Il 1° gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

                                  Per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

                                 

                                  Tornando alla modifica legislativa di cui sopra, si rileva che il calcolo delle rendite, il cui diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5% o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55 anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem, vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der beruflichen Vorsorge, pag. 7).

                                  Per contro, qualora al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa l’assicurato aveva già compiuto (almeno) 55 anni e il suo diritto alla rendita era sorto sotto l’egida del precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione in virtù della protezione della situazione acquisita (Besitzstandsschutz) conferita dalla citata Disposizione transitoria, circostanza peraltro desumibile anche dalla Disposizione transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit., pag. 8 e 10; Dupont, Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt sie wem?, in: Recht Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungsrecht zwischen Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso, n.d.r.]; Hürzeler, Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua e aggiornamento per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza professionale nr. 156 del 1. luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP, Fachmitteilung Nr. 127 del 25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses Rentensystem, pto. 3.2.).

                                  In tal senso il marg. 9201 CIRAI (Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità, valida dal 1° gennaio 2022) prevede che “le rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno ancora compiuto 55 anni (persone nate negli anni dal 1967 al 2003) sono trasferite nel nuovo sistema di rendite lineare (art. 28b LAI), se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 17 LPGA (modificazione del grado d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.

                                  Infine, secondo il marg. no. 9102 CIRAI in merito alla determinazione del diritto applicabile nel caso di prima concessione di rendite con quote decrescenti o a tempo determinato e casi di revisione, prevede “che se la modifica determinante avviene prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La data della modifica determinante è determinata secondo l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.).”

 

                                  Nel caso concreto, il diritto alla rendita dell’assicurato è sorto prima del 1° gennaio 2022. Tuttavia, la modifica di tale diritto (rispettivamente l’aumento della prestazione, da mezza a intera) è fatta risalire al mese di agosto 2022. Tenuto inoltre conto che al momento della modifica legislativa l’assicurato (nato nel 1992) non aveva ancora compiuto 55 anni, fa stato il (nuovo) diritto in vigore dal 1° gennaio 2022.

 

                          2.3.  Il ricorrente non contesta l’attribuzione di una rendita intera di invalidità, con grado AI 100%, da ricondurre al peggioramento, con inabilità lavorativa completa, segnalato dallo psichiatra curante a far tempo dal gennaio 2021. Egli censura unicamente la decorrenza del suo diritto alla rendita intera, sostenendo che lo psichiatra curante avrebbe fatto pervenire all’amministrazione già nel gennaio 2022 la certificazione attestante il peggioramento delle sue condizioni. Contesta pertanto che l’aumento della prestazione gli sia concesso retroattivamente soltanto dal mese di agosto 2022. Egli censura inoltre che le rendite dovutegli retroattivamente siano state compensate con le PC versategli dalla Cassa di compensazione.  

 

                          2.4.  Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

                                  L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

                                  Con il nuovo art. 28b LAI (in vigore dal 1° gennaio 2022) il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).

 

                                  Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

 

                          2.5.   D’altra parte, per il futuro la rendita d’invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d’ufficio o su richiesta, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una modificazione di almeno cinque punti percentuali o aumenta al 100% (art. 17 cpv. 1 LPGA nella nuova versione in vigore dal 1° gennaio 2022).

 

                                  La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                  Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).

                                  Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).

                                  Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

                                 

                                  Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI stabilisce che l’aumento della rendita (o dell’AGI o del contributo per l’assistenza) avviene al più presto se l’assicurato ha chiesto la revisione a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata (lett. a); se la revisione ha luogo d’ufficio, a partire dal mese in cui è stata prevista (lett.b); se viene costatato che la decisione dell’Ufficio AI, sfavorevole all’assicurato, era manifestamente errata, a partire dal momento in cui il vizio è stato scoperto (lett. c). Giusta il cpv. 2 della medesima norma, la riduzione o la soppressione della rendita (o dell’AGI o del contributo per l’assistenza) è invece messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (lett. a); retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se il beneficiario ha ottenuto indebitamente la prestazione o ha violato l’obbligo di informare impostogli ragionevolmente dall’art. 77 OAI (lett. b).

                                 

                                  Va ancora rilevato che con sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR 4/5 2015, IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciar apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e 6).

                                  Il Tribunale federale ha rammentato che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5 pag. 349 con riferimenti). Secondo il principio dell’onere probatorio materiale, la situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il grado di verosimiglianza preponderante (STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV n. 18 pag. 181, STF 9C_418/2010, consid. 3.1 e 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).

 

                          2.6.  Nell’evenienza concreta risulta che l’assicurato era titolare di una mezza rendita d’invalidità, riconosciutagli mediante decisione del 24 maggio 2017, a far tempo dal 1° luglio 2016 e poi confermata, dopo revisione, con provvedimento del 15 maggio 2019 (doc. AI pag. 205 e 289).

                                  Il 27 luglio 2022 RI 1 ha fatto pervenire all’Ufficio AI uno scritto del seguente tenore:

 

" Con riferimento alla richiesta di aumento % AI inoltratavi 6 mesi fa con la presente vi svincolo dal segreto professionale e vi autorizzo a prendere contatto con il mio medico di fiducia Dr. __________ a __________, no __________ al fine di chiarire se vi sono delle difficoltà o altre questioni tenuto conto del lungo tempo trascorso dalla richiesta e che a tutt’oggi nulla è avvenuto da parte vostra.” (doc. AI pag. 295)

 

                                  L’Ufficio AI, dopo aver comunicato all’assicurato di non aver ricevuto “nessuna richiesta 6 mesi fa” (doc. AI pag. 294), ha nondimeno avviato la revisione, facendo compilare dall’assicurato l’apposito formulario per la revisione della prestazione (doc. AI pag. 307) e ricevendo il 5 agosto 2022 per e-mail dal dr. __________ (doc. AI pag. 297) una sua certificazione, datata 27 gennaio 2022, del seguente tenore:

 

" Gentili Colleghi, mi pregio di inviarvi un Rapporto medico evolutivo sulla situazione del signor RI 1 a tre anni dal mio ultimo Rapporto medico del 28.11.2018.

In questi anni RI 1 ha continuato a venire regolarmente presso il mio Studio e ad andare presso il Servizio psicosociale di __________ per la somministrazione della farmacoterapia depot. Ogni due/tre mesi vengono organizzati dei regolari incontri di rete ove è presente un operatore del servizio psicosociale di __________, in generale l'infermiera __________, il padre, la madre e lo scrivente. Sino a due anni fa era presente anche un medico del servizio psicosociale di __________. RI 1 nel 2019 è andato incontro ad un miglioramento progressivo della sua psicopatologia con riduzione dell'Abilify Maintena depot sino ai 100 mg. Questa riduzione era dovuta anche al desiderio di RI 1 di assumerne una quantità inferiore di farmacoterapia. Era andato anche a convivere con la propria ragazza, con la quale vi è poi stata una frattura relazionale.

Attualmente ha un proprio appartamento, ma spesso vive con la ragazza attuale. Dal lato lavorativo ha continuato a lavorare presso un giardiniere in un modo irregolare. In effetti egli non riesce più a mantenere un'attività lavorativa continuativa, in quanto non riesce a gestire lo stress delle richieste che gli vengono poste.

In effetti il suo stato psicopatologico è andato incontro progressivamente ad un peggioramento che l'ha portato a sviluppare una fase interpretativa significativa verso l'inizio del 2021, in seguito anche alla rottura relazionale con la sua precedente ragazza, ai problemi a lavoro, nonché alla presenza di un nuovo appartamento. Durante il mese di gennaio 2021 RI 1 andò incontro progressivamente a un aumento significativo degli elementi deliranti, interpretativi, allucinatori che lo avevano portato a un certo scollamento dall'aderenza terapeutica.

Anche i genitori si erano molto preoccupati di questa situazione di RI 1, che era entrato in un'area delirante complessa. Questa crisi aveva portato ad un incontro di famiglia, con il padre la madre, la sorella e il fratello, per cercare di gestire al meglio la crisi. Il sistema famigliare era arrivato al limite delle sue capacità. Dopo questo incontro di famiglia RI 1 accettò la proposta di aumentare la farmacoterapia in un modo significativo e ciò portò progressivamente a un miglioramento dello stato psicopatologico di RI 1 con riduzione degli elementi deliranti attivi. Questa crisi ha però messo in evidenza le difficoltà lavorative di RI 1, tanto è vero che nel posto di lavoro dove egli era accolto da parecchio tempo, è stato licenziato. In effetti parlando con il datore di lavoro era emerso come RI 1 non riuscisse a mantenere più i ritmi lavorativi, pur rimanendo durante tutta la giornata con gli altri giardinieri, la produttività si era di molto ridotta. Si è visto come RI 1 sia andato incontro ad una riduzione delle sue capacità lavorative, della gestione dello stress lavorativo, delle richieste parallele che possono arrivare dal mondo del lavoro. Ciò ha portato alla riflessione che egli non abbia più le competenze e la capacità cognitive e psicologiche per poter sorreggere un’attività lavorativa al 50%. Per questi motivi è indicato che l’Assicurazione invalidità possa rivedere la situazione del signor RI 1 nell'ottica di un aumento dell'inabilità lavorativa almeno al 70%.”

(doc. AI pag. 298).

 

                                  In merito il dr. __________, psichiatra del SMR, nell’Annotazione del 23 agosto 2022 ha osservato che “in considerazione del peggioramento dello stato di salute con descritta riduzione della CL dell’assicurato a partire indicativamente dal gennaio 2021, come descritto nel rapporto medico del 27 gennaio 2022 (5 agosto 2022) del dr. med. __________, psichiatra e psicoterapeuta curante, l’entrata in materia è giustificata”. (doc. AI pag. 312).  

 

                                  Con scritto 30 agosto 2022 il padre dell’assicurato ha ulteriormente precisato la richiesta di revisione della prestazione a favore del figlio, osservando di essere stato informato “per la sorpresa di tutti, che nessuna richiesta di aumento AI era pervenuta dal dr. __________ in gennaio 2022, vi avevamo poco prima scritto che AI può contattare direttamente il dr. __________ con il permesso di RI 1 per definire la richiesta di aumento AI, nonostante la medesima fosse stata spedita dal dr. __________, ancorché non per raccomandata” (doc. AI pag. 313).

                                 

                                  Con rapporto 10 ottobre 2022, lo psichiatra del SMR dr. __________, posta quale diagnosi invalidante quella di “schizofrenia paranoide”, oltre a altri disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di cannabinoidi, senza influsso sulla capacità lavorativa, ha concluso per un’inabilità lavorativa come giardiniere e in ogni altra attività adeguata del 50% dall’8 ottobre 2015 e del 100% dal gennaio 2021 (doc. AI pag. 344).

                                  L’Ufficio AI, con progetto di decisione 18 ottobre 2022, ha quindi prospettato un aumento della mezza rendita ad intera dal 1° agosto 2022, ovvero all’inizio del mese di ricezione della richiesta di valutazione del peggioramento dello stato clinico (doc. AI pag. 347).

 

                                  Con rapporto medico all’AI del 31 ottobre 2022 il dr. __________ ha confermato le precedenti conclusioni e, quindi, l’intervento di un peggioramento dal gennaio 2021, osservato come l’assicurato, per la diagnosi posta di “schizofrenia ICD-10 F 20.0”, non ha la capacità per poter mantenere un’attività lavorativa lucrativa in un ambiente di lavoro non protetto” (doc. AI pag. 358).

                                 

                                  Dopo aver valutato le osservazioni del 19 novembre 2022 del ricorrente, rappresentato da __________, contestanti la data di decorrenza della rendita intera (doc. AI pag. 367), mediante decisione 19 dicembre 2022 l’amministrazione ha confermato come segue l’aumento della rendita:

 

" Aumento della rendita d'invalidità

Egregio Signor __________,

Abbiamo riesaminato il diritto a rendita d'invalidità del Signor RI 1. Le disposizioni legali che le competono si trovano in allegato. La nostra decisione si basa su questi presupposti.

Dal 1. gennaio 2022 è in vigore il nuovo sistema di rendite lineari. Il vecchio sistema di rendite si applica a coloro che hanno diritto ad una rendita prima del 1. gennaio 2022. In caso di modifica del grado d'invalidità di almeno 5 punti percentuali, dal 1. gennaio 2022 viene applicato il nuovo sistema delle rendite.

 

Esito degli accertamenti:

Con decisione del 24.05.2017 il suo assistito è stato posto a benefìcio di ½ rendita con grado Al del 50% dal 01.07.2016.

Con decisione del 15.05.2019 è stata respinta la richiesta di aumento del grado.

Il 05.08.2022, tramite rapporto del Dr. __________ è giunta ai nostri atti una nuova richiesta di revisione a causa di un peggioramento dello stato di salute, a seguito della quale abbiamo potuto constatare che la capacità di guadagno del Signor RI 1 è stata notevolmente compromessa dal suo danno alla salute.

Sulla base della documentazione medica acquisita in fase d'istruttoria, esaminata dal nostro Servizio Medico Regionale, si ritiene giustificato riconoscergli un'inabilità lavorativa, in qualsiasi attività lucrativa, del 100% a decorrere dal gennaio 2021.

 

Decidiamo pertanto:

Viene aumentata la 1/2 rendita fin qui erogata, a rendita intera con grado Al del 100%, a far capo dal 01.08.2022, ovvero dall'inizio del mese di ricezione della richiesta di valutazione di peggioramento dello stato clinico (art. 88bis, cpv. 1 OAI).

 

Osservazioni al progetto

Riferendoci al suo scritto del 19.11.2022 si certifica come indipendentemente dalla data di stesura del rapporto medico indicante il peggioramento clinico dell'assicurato, tale rapporto è giunto ai nostri atti il 05.08.2022, come già espresso nel preavviso decisionale del 18.10.2022. Per tal motivo l'aumento della prestazione può esser riconosciuto unicamente dal 01.08.2022.

Le osservazioni vengono pertanto respinte.” (doc. AI pag. 372)

 

                                  Contro detta decisione si è aggravato l’assicurato mediante un ricorso cautelativo all'Ufficio Al, che l’ha poi trasmesso al TCA per ragioni di competenza, chiedendo la corresponsione della rendita intera d'invalidità già a far tempo da gennaio 2022 (e non solo a partire dal mese di agosto 2022) e censurando la compensazione operata con le PC.

                                 

                          2.7.  Deve essere premesso che poiché né l’aspetto medico né quello economico sono stati contestati come tali dall’assicurato, ciò porta il TCA a non verificare oltre le conclusioni mediche tratte dal SMR nel rapporto del 10 ottobre 2022 (doc. AI pag. 344) e quelle dell’Ufficio AI in merito alla capacità di guadagno nella decisione impugnata.

                                 

                                  Contestata è per contro innanzitutto la decorrenza della rendita intera.

                                 

                                  In merito, l’amministrazione ha statuito l’aumento della rendita a far tempo dal 1° agosto 2022, ossia dall’inizio del mese di ricezione della certificazione del dr. __________, datata 27 gennaio 2022, ma di fatto pervenuta per email all’Ufficio AI solo il 5 agosto 2022 (doc. AI pag. 297), a valere come richiesta di valutazione di peggioramento dello stato clinico giusta l’art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI.

                                  Questa Corte, per i motivi che seguono, deve aderire a questa conclusione.

                                 

                                  Come ricordato al consid. 2.5 in effetti, nell’ambito di una richiesta di revisione di una prestazione a causa dell’intervento di una modifica del grado d'invalidità del beneficiario che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita (art. 17 cpv. 1 LPGA), il peggioramento determinante delle condizioni, per giustificare un aumento delle prestazioni, deve perdurare da almeno tre mesi, senza interruzione notevole, e bisogna poter ritenere che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 2 OAI).

                                  Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità, il già citato l’art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI stabilisce che l’aumento della rendita avviene al più presto se l’assicurato ha chiesto la revisione a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata (lett. a); se la revisione ha luogo d’ufficio, a partire dal mese in cui è stata prevista (lett. b).

 

                                  Ora, a ragione l’Ufficio AI sottolinea come indipendentemente dalla presumibile data di stesura del rapporto medico del dr. __________, datato 27 gennaio 2022, indicante il peggioramento clinico dal gennaio 2021, tale rapporto è giunto ai suoi atti solo il 5 agosto 2022, inviato per email dallo studio medico del medesimo specialista (doc. AI pag. 297).

                                  In tale momento, essendo già trascorsi i tre mesi di peggioramento delle condizioni di salute (peggioramento situato dallo psichiatra curante a gennaio 2021) e, quindi, il periodo di attesa giusta l’art. 88a capoverso 2 OAI, a ragione è stato concesso l’aumento della rendita dal 1° agosto 2022, ovvero dall’inizio del mese di ricezione della richiesta di revisione conformemente a quanto previsto dall'art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI.

 

                                  Quanto alla circostanza, sostenuta dal ricorrente, che la certificazione del dr. __________, datata 27 gennaio 2022, sarebbe stata inviata all’Ufficio AI dal medesimo psichiatra già all’epoca della sua stesura, l’amministrazione nega di aver mai ricevuto tale atto prima del 5 agosto 2022 (doc. AI pag. 297). In effetti, fra gli atti dell’incarto AI, acquisito da questo TCA, non risulta traccia di tale documento o di una richiesta di revisione della mezza rendita precedente allo scritto dell’assicurato del 27 luglio 2022 (con il quale egli chiedeva in sostanza informazioni circa la revisione della rendita, doc. AI pag. 295) e nemmeno nessuna nota interna che possa indicare diversamente.

                               

                                  Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte evidenzia che il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza delle stesse (cfr. STF 9C_495/2019 del 31 ottobre 2019 consid. 6.1.; 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; 8C_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; DTF 125 V 195 consid. 2).

 

                                  In particolare per costante dottrina e giurisprudenza, l’onere della prova di un invio incombe a chi se ne prevale (cfr. STFA B 109/05 del 27 gennaio 2006 consid. 2.4.; DTF 99 Ib 359, consid. 2; E. Catenazzi, Le insidie di un invio non raccomandato, in RTT 1974, pag. 65segg.). Pertanto, se l’interessato non è in grado di fornirne la prova, ne deve sopportare le conseguenze giuridiche (cfr. STF 8C_747/2018 del 20 marzo 2019; 8C_237/2017 del 4 ottobre 2017 consid. 5.3.; E. Catenazzi, op. cit., pag. 67; cfr., pure, A. Borella, L’affiliation à l’assurance-maladie sociale suisse, Losanna 1993, pag. 288).

 

                                  Ora, il ricorrente non ha apportato alcuna prova riguardo all’effettivo invio, da parte sua o da parte dello psichiatra curante, della certificazione del 27 gennaio 2022 all’Ufficio AI in data anteriore al 5 agosto 2022, allorquando la stessa è stata inoltrata per e-mail dallo studio medico del dr. __________ (doc. AI pag. 297).

                                 

                                  L’insorgente non ha nemmeno indicato le modalità con le quali tale documento sarebbe stato inviato. Nel caso l’invio fosse ad esempio stato fatto tramite Posta A Plus (A+), il mittente disporrebbe del tracciamento dell’invio da cui si evincerebbe la data del deposito dello stesso nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario (cfr. STF 8C_61/2019 del 17 aprile 2019; STF 8C_559/2018 del 26 novembre 2018; STCA 38.2019.18 del 1° luglio 2019; sul sistema di tracciamento track & trace previsto dalla Posta svizzera cfr. in merito DTF 142 III 599 consid. 2.2. e STF 2C_943/2021 del 3 dicembre 2021 consid. 2.2.2).

                                  Inoltre, precedentemente allo scritto del 27 luglio 2022 (doc. AI pag. 295), non risulta, né ciò è stato fatto valere, che l’assicurato abbia in qualche modo sollecitato l’Ufficio AI, e questo malgrado nel frattempo, come da lui indicato nello stesso scritto, “nulla è avvenuto da parte vostra” (cfr. doc. AI pag. 295).

 

                                  In simili condizioni RI 1 deve farsi carico della carenza probatoria relativa alla notifica dello scritto dello psichiatra curante del 27 gennaio 2022 all’Ufficio AI (cfr. STF 8C_452/2019 del 12 novembre 2019 consid. 4.1.).

                               

                                  A nulla possono modificare le allegazioni del ricorrente, tramite il padre, che ritiene la questione “squisitamente formale” e causata “da vostri disservizi”, il sistema di ricezione e smistamento della posta presso l’AI essendo “inaffidabile e lacunoso” e considerato come a suo avviso la perdita di documentazione da parte dell’AI sarebbe “una triste consuetudine”, prova ne sarebbe anche il fatto che “pure io RA 1 vi ho spedito diversi documenti e lettere regolarmente andati persi” (doc. I, VII).

                                  Ora, senza per questo mettere in dubbio la buona fede del dr. __________, tali allegazioni restano semplici dichiarazioni di parte che tuttavia non risultano in alcuna maniera comprovate. Anche nell’eventualità in cui lo psichiatra dell’assicurato, o la di lui segretaria, dovessero confermare di aver spedito la certificazione del 27 gennaio 2022 il giorno della sua stesura, come pretende il ricorrente (doc. VII), questo non muterebbe comunque al fatto che tale invio, che peraltro non risulta nemmeno essere stato preannunciato all’Ufficio AI, non risulta essere effettivamente giunto a destinazione. A prescindere dalle eventuali cause di questo presumibile “intoppo”, resta il fatto che, come detto, in simili condizioni è l’interessato a doversi fare carico della carenza probatoria relativa all’avvenuta notifica dello scritto del dr. __________ del 27 gennaio 2022 all’Ufficio AI.

 

                                  Tra l’altro, a maggior ragione visto che il ricorrente, rispettivamente il di lui rappresentante, sostiene di esser già stato vittima della perdita di documenti da parte dell’amministrazione, egli avrebbe dovuto procedere personalmente all’invio del documento attestante l’aggravamento delle sue condizioni, procedendovi per invio raccomandato o avrebbe quantomeno dovuto non tardare sino al 27 luglio 2022 per accertarsi dell’avvenuto ricevimento del documento in questione e per sollecitare l’evasione della richiesta di revisione.

 

                                  In assenza di prova contraria, e in particolare difettando la prova del recapito della lettera del 27 gennaio 2022 all’Ufficio AI in data anteriore, tale documento va quindi ritenuto pervenuto il 5 agosto 2022, con la conseguenza che, come giustamente concluso dall’amministrazione, in applicazione del menzionato disciplinamento legale, l’aumento della prestazione può essere concesso soltanto a partire dal 1° agosto 2022.

                               

                          2.8.  Per quanto riguarda l’ammontare della rendita e la liceità della compensazione operata dall’amministrazione, con la decisione contestata l’Ufficio AI, sulla base del conteggio eseguito dalla Cassa competente per il calcolo delle rendite e del pagamento, ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera di fr. 1'593 mensili a far tempo dal 1° agosto 2022 (fr. 1'633 dal 1° gennaio 2023).

                                  Contestualmente ha compensato le rendite AI retroattive (periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2022 per fr. 7'965) con quelle nel frattempo già versate nello stesso periodo (fr. 3'985, pari a 5 mensilità a fr. 797 cadauna) e con fr. 3'980 versati nello stesso periodo dalla Cassa di compensazione a titolo di prestazioni complementari (PC) e rivendicati mediante l’apposito formulario compilato il 19 dicembre 2022 (doc. Cassa 51).

 

Oggetto del contendere è la correttezza della compensazione delle rendite AI arretrate (periodo 1° agosto – 31 dicembre 2022) con le PC versate in eccesso dalla Cassa nel medesimo periodo.

 

                       2.8.1.  Ora, giusta l'art. 22 cpv. 1 LPGA, il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno. Qualsiasi cessione o costituzione in pegno è nulla.

                                  Per l'art. 22 cpv. 2 LPGA, i versamenti retroattivi di prestazioni dell'assicuratore sociale possono tuttavia essere ceduti:

                                  a.  al datore di lavoro o all'assistenza pubblica o privata, se questi versano anticipi;

                                  b.  a un'assicurazione che fornisce prestazioni anticipate.

 

                                  L'art. 85bis dell'Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) precisa in proposito che:

 

" 1I datori di lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d'assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione dell'Ufficio AI.

2Sono considerati anticipi le prestazioni:

a. liberamente consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha concesso l'anticipo;

b. versate contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge.

3Gli arretrati di rendita possono essere versati all'organismo che ha effettuato anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono stati forniti."

 

                                  La citata disposizione di legge, in essere dal 1994, non è stata modificata dall'art. 22 cpv. 2 LPGA (SVR 2007 IV Nr. 14 pag. 52) e nemmeno dalle revisioni dell'AI, entrate in vigore il 1° gennaio 2008 e il 1° gennaio 2022.

 

                                  Oltre all’art. 20 cpv. 2 LPGA relativo al divieto di compensazione in caso di versamento di prestazioni a terzi (con l’eccezione dell’art. 20 cpv. 2, seconda frase LPGA, secondo cui è eccettuata la compensazione in caso di versamento retroattivo di prestazioni ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2), la LPGA non contiene norme generali sulla compensazione (STF 9C_804/2017 del 9 ottobre 2018, consid. 3.1).

                                  Questo modo di estinzione del credito è conseguentemente retto dalle disposizioni delle leggi speciali delle assicurazioni sociali (STF 9C_804/2017 del 9 ottobre 2018, consid. 3.1, con riferimento alla DTF 138 V 402, consid. 4.2).

 

                                  In concreto, secondo l’art. 20 cpv. 2 lett. a LAVS, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 50 cpv. 2 LAI, possono essere compensati con prestazioni scadute i crediti derivanti dalla LAVS, dalla LAI, dalla legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile e dalla legge sugli assegni familiari nell’agricoltura. Giusta l’art. 20 cpv. 2 lett. b LAVS, possono pure essere compensati con prestazioni scadute “i crediti per la restituzione di prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità”.

 

                                  Sulla compensazione dei crediti della Cassa di compensazione con rendite (e AGI), le Direttive sulle rendite dell’AVS e dell’AI del 1° gennaio 2003 (stato 1° gennaio 2023; di seguito: DR) prevedono al marginale 10901 che se il beneficiario di una prestazione è debitore di una cassa di compensazione e non salda il suo debito con un pagamento, i crediti della cassa devono essere compensati con le rendite o gli assegni per grandi invalidi scaduti, a condizione che questi crediti siano compensabili.

                                  Ai sensi del marginale 10903 DR sono compensabili con prestazioni scadute i crediti che soddisfano le condizioni menzionate qui di seguito:

                                  Il credito deve appartenere a una cassa di compensazione. È irrilevante se si tratta della stessa cassa che versa le rendite o di un’altra. Il credito della cassa A può essere compensato con prestazioni versate dalla cassa B (marginale 10904 DR).

                                  Il credito deve poter essere fatto valere personalmente nei confronti dell’avente diritto alla prestazione oppure essere strettamente connesso alla rendita o all’assegno per grandi invalidi dal punto di vista del diritto assicurativo. In tal modo, i contributi e le rendite da restituire che il beneficiario deve ancora versare personalmente o in seguito all’apertura della successione possono essere compensati con la sua rendita (marg. 10905 DR).

                                  Secondo il marginale 10909 DR il credito dev’essere esigibile e non prescritto. I crediti contributivi che non sono ancora stati estinti al momento del riconoscimento del diritto alla rendita possono essere compensati in ogni caso con questa (art. 16 cpv. 2 LAVS).

 

                                  Per il marginale 10910 il credito deve riguardare: i contributi di ogni genere dell’AVS, dell’AI, delle IPG, dell’AD o degli AF (contributi correnti, arretrati, irrecuperabili, contributi alle spese di amministrazione, interessi di mora; marg. 10911 DR); prestazioni dell’AVS, dell’AI e delle IPG che devono essere restituite, a meno che non siano state condonate (marg. 10912 DR); prestazioni complementari secondo la LPC, che devono essere restituite (marg. 10913 DR); rendite e indennità giornaliere da restituire dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione militare, dell’assicurazione contro la disoccupazione e delle casse malati riconosciute dalla Confederazione (marg. 10914 DR); contributi e prestazioni arretrate secondo la legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura (marg. 10915 DR); tasse d’ingiunzione, spese d’imposizione, spese d’esecuzione e multe d’ordine (marg. 10916 DR); risarcimento dei danni causati alle casse di compensazione (art. 52 LAVS, mag. 10917 DR; la sottolineatura è della redattrice).

 

Infine, per quanto concerne la sostituzione con effetto retroattivo di una rendita con un’altra, la compensazione è di regola ammissibile per l’intero importo del credito (marg. 10922). Inoltre, secondo il marg. 10924 DR, l’avente diritto deve essere informato della compensazione dalla cassa di compensazione debitrice della rendita nella decisione di rendita o in una decisione speciale indicante i mezzi di impugnazione. Trattandosi di rendite questo compito spetta all’Ufficio AI competente per emanare la decisione di rendita.

                                 

                        2.8.2  Nel caso in esame, come dianzi esposto, con la decisione contestata l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera, in luogo della mezza già erogata, di fr. 1'593 mensili, retroattivamente a far tempo dal 1° agosto 2022 (fr. 1'633 dal 1 gennaio 2023).

                                  Contestualmente ha compensato le rendite retroattive (fr. 7'965 per il periodo dall’1° agosto al 31 dicembre 2022) con quelle nel frattempo già versate come mezza rendita (fr. 3'985 pari a fr. 797 mensili dal 1° agosto al 31 dicembre 2022) e con fr. 3'980 di prestazioni versate in eccesso (fr. 8'986 versate a fronte di fr. 5'006 dovute) nello stesso periodo dalla Cassa di compensazione a titolo di PC.

                                 

Al fine di meglio illustrare la situazione l’Ufficio AI ha prodotto in causa la seguente presa di posizione della Cassa:

 

" Egregi signori,

in merito alle censure sollevate con l'atto ricorsuale, in particolare quella riferita alla

compensazione operata dal servizio rendite in favore del servizio prestazioni complementari dell'AVS/Al, per un importo complessivo di CHF 3'980.-, la Cassa tiene a precisare quanto segue.

L’articolo 20 cpv. 2 lett. b LAVS - per rinvio dell'articolo 50 cpv. 2 LAI - prevede che possono essere compensati con prestazioni scadute "i crediti per la restituzione di prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità”.

Nella fattispecie, con decisione del 23 agosto 2018, la Cassa ha posto l'assicurata al beneficio di una prestazione complementare alla rendita Al a partire dal 1º luglio 2018.

Questa decisione è stata presa sulla base anche della mezza rendita Al percepita dall'assicurata dal 1º luglio 2016.

Dato che, con decisione del 19 dicembre 2022, l'assicurata è stata posta, a partire dal 1º agosto 2022, al beneficio di una rendita intera d'invalidità, in luogo della mezza rendita versatale in precedenza, il competente servizio PC, conformemente all'articolo 20 cpv. 2 lett. b LAVS, ha proceduto ad un nuovo calcolo della PC spettante all'assicurata, stabilendo una compensazione di CHF 3'980.- corrispondenti agli importi di PC versati in eccedenza così riassunti:

 

PC di diritto (secondo nuovo calcolo)

                                           dal 01.08.2022 al 30.09.2022 mesi 02 a fr. 547.-       fr. 1'094.-

                                           dal 01.10.2022 al 31.12.2022 mesi 03 a fr.1'304.-     fr. 3'912.-

                                           Totale                                                                          fr. 5'006.-

 

                                           PC percepita

                                           dal 01.08.2022 al 30.09.2022 mesi 02 a fr. 1'343.-    fr. 2'686.-

                                           dal 01.10.2022 al 31.12.2022 mesi 03 a fr. 2'100.-    fr. 6'300.-

                                           Totale                                                                          fr. 8'986.-

 

 

                                                                                PC percepita                          fr. 8'986.-

                                                                                PC di diritto                            fr. 5'006.-

                                                                                Eccedenza a favore PC       fr. 3'980.-

 

Ne consegue che, accertata la base legale per la compensazione richiesta (art. 20 cpv. 2 lett. c LAVS), ritenuto che all'assicurata è riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal mese di agosto 2022, dall'importo della rendita intera d’invalidità va dedotto quanto versato, in eccedenza, da parte delle PC.

In conclusione, quindi, la compensazione operata dal Servizio rendite a favore del Servizio PC risulta corretta e merita conferma.” (IV)

                                                                  

                                  Tale conteggio, cui ha aderito anche l’Ufficio AI, appare chiaro e incensurabile. Allo stesso può essere integralmente rinviato, non avendo del resto il ricorrente fatto valere argomentazioni che possano validamente metterlo in dubbio (cfr. anche al consid. 2.8.3).

                                 

                                  In queste circostanze le prestazioni fornite di troppo quali PC, avendo il ricorrente beneficiato di tali prestazioni anche nel periodo in esame ed avendo egli diritto retroattivamente ad una rendita mensile intera dell’assicurazione invalidità dal 1° agosto 2022, in luogo della precedente mezza (che aveva costituito la base per il calcolo delle PC riconosciute dal 1° luglio 2018), possono essere regolarmente compensate giusta l’art. 20 cpv. 2 lett. b LAVS.

 

                        2.8.3  Il ricorrente contesta la compensazione con le prestazioni erogate dalla Cassa sotto forma di PC, sollevando, in maniera confusa, una serie di argomentazioni che mirano a censurare il “disconoscimento da parte della PC di mancati redditi, informazione notificata con tempestività, ma successivamente solo una volta comprese le informazioni ottenute”. Da quel che è possibile comprendere dagli allegati ricorsuali, sostiene in sostanza che negli anni 2021 e 2022 egli avrebbe incassato meno redditi di quelli presi in considerazione dalla Cassa. Chiede quindi in sostanza una correzione della PC retroattivamente da luglio 2021. Contesta poi che, secondo le informazioni ricevute dai funzionari della Cassa, mentre non vi sarebbe modifica retroattiva del calcolo della PC a sfavore dell’assicurato, la revisione entrando in vigore solo dal momento in cui si informa l’autorità, “in caso la notifica successiva sia favorevole alla pc la medesima viene accolta retroattivamente senza problemi, nel caso invece la notifica successiva sia sfavorevole alla PC la medesima è applicata solo dal momento in cui è notificata” (I punto E), fatto questo che costituirebbe “una gravissima disparità di trattamento”.

                                  Allega inoltre corrispondenza intercorsa relativamente alla definizione delle prestazioni PC (segnatamente modifica canone affitto, redditi computati, ma non percepiti, definizione sostanza imputabile, spese di cura da imputare; doc. A/3d, VII/4) e si lamenta del fatto che egli sarebbe stato in contatto con addirittura una ventina di funzionari diversi dell’AI e dell’Ufficio delegato alle PC presso la Cassa (doc. VII/4).

                               

                                  Tali allegazioni, oltre che non sostanziate, appaiono in questa sede irricevibili e comunque irrilevanti.

                                  Infatti, nella misura in cui l’assicurato sembra contestare il calcolo della PC che gli spetta, pretendendo il riconoscimento di altre deduzioni rispettivamente aggravi, tali censure e richieste devono essere dichiarate irricevibili.

 

                                  In effetti, per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81).

                                  Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

 

                                  In concreto il TCA può in questa sede pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto della decisione impugnata e meglio l’attribuzione al ricorrente, in via di revisione, di una rendita intera dal 1° agosto 2022 in luogo della mezza prestazione precedentemente erogata.

                                  Per contro, la questione della concreta definizione della PC esula dalla competenza dell’Ufficio AI e dalla presente vertenza ed è dunque irricevibile.

                                  Su tale argomento nessuna decisione è stata emanata secondo l’art. 49 LPGA e, pertanto, in assenza di una decisione impugnabile giusta l’art. 52 LPGA, il TCA non può pronunciarsi in merito (art. 56 LPGA).

                                  In caso di contestazioni sull’ammontare delle PC che gli spettano, e, di riflesso, sul credito di restituzione posto in compensazione con le rendite d’invalidità concesse retroattivamente, spetta in effetti alla persona assicurata, in questo caso al ricorrente, fare valere la contestazione direttamente nei confronti della Cassa di compensazione, servizio PC. Contro una sua eventuale decisione su opposizione egli potrebbe quindi presentare ricorso al TCA.

La decisione dell’Ufficio AI sul pagamento diretto nei confronti della Cassa di compensazione relativamente alle PC versate in eccesso concerne unicamente le modalità di versamento e non il fondamento e l’ammontare del credito chiesto in restituzione (cfr. per un caso concernente un credito di restituzione dell’assicuratore perdita di guadagno, STF 9C_232/2016 del 1° settembre 2016, 9C_ STF 8C_115/2013 consid. 5.2 ripreso in STF 9C_287/2014 del 16 giugno 2014 consid. 2.2; STFA I 296/03 del 21 ottobre 2004 consid. 4.2 e anche STCA 32.2019.67).

 

                                  In conclusione, i principi suesposti permettono senza dubbio di confermare l’agire dell’Ufficio AI e quindi di convalidare, nella misura indicata nella decisione contestata, la compensazione della rendita di invalidità riconosciuta retroattivamente con le PC erogate in eccedenza dalla Cassa di compensazione.

 

                          2.9.  Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. fra le tante STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

 

                                  Nel caso di specie, ritenuto che i documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’audizione del dr. __________ o della sua segretaria non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.

                                  Ne discende che la richiesta di assunzione di prove, formulata quantomeno implicitamente dall’insorgente (VII), va respinta.

 

                        2.10.  Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                  Visto l’esito sfavorevole del ricorso, le spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Le spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.                                

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti