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segretaria: |
Stefania Cagni |
statuendo sul ricorso del 13 febbraio 2023 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 12 gennaio 2023 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel __________ e da ultimo attivo quale responsabile del personale in un ristorante, l’8/13 giugno 2019 ha presentato una prima domanda di prestazioni AI adducendo molteplici affezioni fisiche comportanti un danno alla salute “Da ca. 5 anni” ed un’inabilità lavorativa completa (docc. 1, 3, 7, 9 incarto AI).
Dopo aver esperito gli accertamenti di rito, con decisione del 18 novembre 2019 (doc. 18 incarto AI), debitamente preavvisata (doc. 13 incarto AI), l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni. Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. Il 22/24 febbraio 2022 l’assicurato ha presentato una seconda domanda di prestazioni, adducendo “Mal di schiena, male alle gam-be” dal 2015 ed indicando un’inabilità lavorativa completa a far tempo dal 1. gennaio 2017 (docc. 19 e 20 incarto AI).
1.3. Con progetto di decisione del 1. marzo 2022 l’Ufficio AI ha prospettato la non entrata in materia (doc. 20 incarto AI), salvo poi ritornare sui suoi passi a seguito della documentazione medica pervenuta in sede di osservazioni, ritenuta sufficiente dal medico SMR per entrare in materia (docc. 21-24 incarto AI).
L’Ufficio AI ha quindi conferito mandato al medico SMR per valutare se vi è stata una modifica dello stato di salute rispetto alla precedente valutazione (doc. 35 incarto AI). Richiamato il formulario medico dalla curante (doc. 36 incarto AI), il medico SMR ha richiesto all’Ufficio AI una perizia monodisciplinare in ambito psichiatrico (doc. 37 incarto AI), richiesta avvallata dall’amministrazione che ha conferito mandato in tal senso al __________ nella persona del dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) (docc. 38 e 41 incarto AI).
Facendo proprio il rapporto peritale del 14 settembre 2022 (doc. 47 incarto AI), nel suo rapporto finale del 19 ottobre 2022 (doc. 52 incarto AI) il medico SMR ha posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “disturbo dell’adattamento evoluto in un episodio depressivo di grado medio in parziale remissione (F32.1)” e di “moderata sindrome lombovertebrale”, rilevando i limiti funzionali e accertando i seguenti periodi di incapacità lavorativa:
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% IL in attività abituale |
% IL in attività adeguata |
Periodi (att. abituale e adeguata) |
% IL in mansioni consuete |
Periodi (mansioni consuete) |
Documenti |
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40 |
25 |
1.2021-11.2021 |
20 |
12.2021-13.9.2022 |
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75 |
60 |
12.2021-30.6.2022 |
0 |
14.9.2022-30.6.2022 |
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100 |
100 |
1.7.2022-26.7.2022 |
100 |
1.7.2022-26.7.2022 |
degenza |
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75 |
60 |
27.7.2022-13.9.2022 |
0 |
27.7.2022 |
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50 |
35 |
14.9.2022-continua |
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Perizia psi |
1.4. Con progetto di decisione del 20 ottobre 2022 (doc. 54 incarto AI) l’Ufficio AI ha prospettato l’attribuzione di una rendita d’invalidità temporanea dal 1. gennaio 2022 (scadenza dell’anno d’attesa) al 31 dicembre 2022 (tre mesi dal miglioramento dello stato di salute), con primo versamento per il 1. agosto 2022 (sei mesi dopo l’inoltro della richiesta di prestazioni, trattandosi di una domanda tardiva).
Con osservazioni del 21 novembre 2022 l’assicurato ha contestato il progetto, allegando il rapporto del 20 novembre 2022 del curante dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia), quest’ultimo avendo rilevato molteplici criticità afferenti al rapporto peritale e certificato un’incapacità lavorativa completa (doc. 60 incarto AI).
Il perito psichiatra, presa visione del rapporto del collega, ha confermato il suo rapporto peritale (doc. 62 incarto AI), ragione per cui con decisione del 12 gennaio 2023 l’Ufficio AI ha confermato il progetto (docc. 64-66 incarto AI).
1.5. Rappresentato dall’avv. __________, l’assicurato ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 12 gennaio 2022, postulandone l’annullamento e l’attribuzione di una rendita intera d’invalidità, subordinatamente l’annullamento e la retrocessione dell’incarto all’Ufficio AI affinché approfondisca la situazione medica ed emani una nuova decisione. Ha pure chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.6. Con scritto del 21 febbraio 2023 l’insorgente ha prodotto copia del certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la documentazione correlata (V+1).
1.7. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha prodotto la presa di posizione del __________ del 20 febbraio 2023 e l’annotazione SMR del 28 febbraio 2023 secondo cui non è possibile escludere un peggioramento della situazione valetudinaria dell’insorgente nel periodo intercorso tra la perizia psichiatrica e la decisione impugnata, circostanza che rende necessario un approfondimento medico.
Sulla base di quanto precede l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione degli atti per poter procedere agli accertamenti medici necessari (VI+1/2).
1.8. Con scritto del 14 marzo 2023 l’insorgente ha comunicato di condividere la proposta dell’Ufficio AI (VIII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni presentata dall’assicurato il 22/24 febbraio 2022.
Va anzitutto rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
La Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al marginale 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
I marginali 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita dall’UFAS, stato al 1. gennaio 2022 e valido da tale data, prevedono che:
" Conformemente alle DT [Disposizioni transitorie, n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:
in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
- prima fissazione della rendita → DR in vigore fino al 31 dicembre 2021,
- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;
in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
- prima fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.
Secondo le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale diritto ad una rendita è nato il 1. gennaio 2022 o successivamente, torna applicabile il diritto attualmente in vigore.
In concreto, la prima domanda di prestazioni dell’assicurato è stata respinta dall’Ufficio AI con decisione del 18 novembre 2019 cresciuta incontestata in giudicato (cfr. supra consid. 1.1.), ragione per cui l’assicurato non è mai stato in precedenza al beneficio di prestazioni AI.
La seconda domanda di prestazioni è stata presentata il 22/24 febbraio 2022, motivo per cui l’eventuale diritto a prestazioni AI è in ogni caso insorto successivamente alla modifica legislativa in parola (cfr. art. 29 cpv. 1 LAI), a prescindere dall’insorgenza dell’invalidità teorica addotta dall’assicurato (cfr. supra consid. 1.2.).
Visto quanto precede e in applicazione delle citate circolari, in casu torna applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio 2022.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Con il nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.4. In concreto, sia il perito psichiatra che il medico SMR hanno ritenuto necessario esperire ulteriori accertamenti medici alla luce delle refertazioni presentate dall’insorgente con il ricorso. Ritenuto che l’accertamento della situazione valetudinaria dell’assicurato è condizione imprescindibile per la graduazione dell’invalidità e, dunque, per l’eventuale diritto dell’assicurato a prestazioni AI, questa Corte non ravvisa alcun motivo per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata nella risposta di causa e condivisa dal ricorrente. In effetti, come rilevato dal __________ nelle già menzionate sue osservazioni del 20 febbraio 2023, c’è da ritenere “che si possa essere di fronte ad un peggioramento e ad una mancata tenuta della parziale remissione oggettivata nella perizia del settembre 2022, per cui una valutazione di decorso potrebbe essere opportuna”.
2.5. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente, patrocinato in causa da un avvocato, fr. 2'000 di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA), ciò che rende priva di oggetto la domanda di gratuito patrocinio formulata nel ricorso e completata nelle more ricorsuali (cfr. pro multis DTF 124 V 309 consid. 6 e STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 12 gennaio 2023 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.
2. Le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente La segretaria
giudice Raffaele Guffi Stefania Cagni