Raccomandata |
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Incarto
n.
JV/gm |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 5 dicembre 2023 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 3 novembre 2023 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1973, di formazione macellaio (con diploma) e da ultimo attivo quale operaio delle __________, il 5/8 dicembre 2022 ha presentato una domanda di prestazioni AI per il tramite dell’assicurazione indennità giornaliera perdita di guadagno per malattia, indicando quale danno alla salute “nervo sciatico” ed un’incapacità lavorativa completa dal 25 luglio 2022 (docc. 1-7 incarto AI).
Richiamato l’incarto dall’assicurazione disoccupazione (docc. 41-43 incarto AI), l’incarto dall’assicurazione indennità giornaliera perdita di guadagno per malattia (docc. 44-69 incarto AI), il curriculum vitae (doc. 8 incarto AI) ed il questionario datore di lavoro (doc. 18 incarto AI), terminato l’intervento tempestivo (docc. 14-17 e 21 incarto AI), l’Ufficio AI ha sottoposto il caso al medico SMR (doc. 29 incarto AI). Quest’ultimo ha allestito il rapporto finale del 30 agosto 2023 (doc. 30 incarto AI).
Poste le seguenti diagnosi:
" 2.1 Diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa (CL)
Codice infermità: 738 Codice danno funzionale: 10
Radicolopatia algica L5 a destra
- ernia discale paramediana destra L4/5”
e rilevati i limiti funzionali, il medico SMR ha accertato i seguenti periodi d’incapacità lavorativa:
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% IL attività abituale* |
% IL attività adeguata* |
Periodi |
Doc. |
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100 |
100 |
25.07.2022-12.12.2022 |
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100 |
0 |
13.12.2022-continua |
Visita dr. __________ |
* prognosi stazionaria.*
1.2. Con rapporto finale del 7 settembre 2023 il consulente in integrazione ha chiuso il caso, non essendo date le condizioni per attuare misure di reintegrazione e considerando l’assicurato direttamente integrabile nel ciclo produttivo tramite i normali canali di collocamento (doc. 32 incarto AI).
1.3. Con progetto di decisione dell’8 settembre 2023 l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto di prestazioni, il confronto dei redditi operato su base statistica determinando un grado d’invalidità non pensionabile del 3% (doc. 33 incarto AI).
Con osservazioni del 3 ottobre 2023 l’assicurato ha contestato il progetto di decisione in punto alla valutazione medica e alle effettive possibilità di reintegrazione professionale, prospettando l’invio di refertazione medica (doc. 35 incarto AI).
Con decisione del 3 novembre 2023 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso, l’assicurato non avendo prodotto entro l’ultimo termine concessogli la refertazione medica prospettata (doc. 39 incarto AI).
1.4. L’assicurato, rappresentato dal sindacato RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 3 novembre 2023, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di una rendita AI pari ad un grado d’invalidità del 50%, subordinatamente la retrocessione degli atti all’amministrazione affinché “disponga un accertamento specialistico e multidisciplinare nelle specialità relative, con lo scopo di verificare la diagnosi e l’influsso sulla capacità di lavoro generale e residua. In esito ai suddetti accertamenti l’ufficio AI si pronunci nuovamente sul diritto alle prestazioni […]” ed in via ancora più subordinata la retrocessione degli atti all’amministrazione affinché “metta in atto un accertamento e un monitoraggio pratico presso il centro di __________, con lo scopo di verificare dal punto di vista pratico la resa lavorativa e in quali settori e profili sia realizzabile. In seguito, si pronunci mediante nuova decisione […]”.
Censura sia la valutazione medica che quella economica, producendo varia documentazione.
1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato integralmente sia la valutazione medica che quella economica, osservando come il ricorrente avesse manifestato un mero dissenso soggettivo circa la prima e che quanto addotto in merito alla valutazione economica nulla muta per rapporto al diritto ad una rendita.
In ragione di ciò l’Ufficio AI ha chiesto la conferma della decisione impugnata e, di riflesso, la reiezione dell’impugnativa.
1.6. Con scritti del 26 febbraio (VIII), del 19 aprile (XI) e del 7 maggio 2024 (XIII) il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medico-assicurativa.
1.7. Con scritto del 24 maggio 2024 l’Ufficio AI ha comunicato di aver sottoposto la documentazione prodotta dall’insorgente al medico SMR e che quest’ultimo, con annotazione del 22 maggio 2024, ha concluso che “in considerazione della nuova documentazione presentata si rende necessaria una rivalutazione del caso anche sulla base della documentazione dei controlli previsti prossimamente”.
In ragione di ciò, l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione degli atti per procedere con i necessari approfondimenti (XVIII+1).
1.8. Con scritto del 4 giugno 2024 il ricorrente ha comunicato di aderire alla proposta formulata dall’Ufficio AI (XX).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato all’insorgente il diritto a prestazioni AI dopo aver determinato un grado d’invalidità non pensionabile.
Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
La cifra 9101 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI) (valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2024) prevede che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
La cifra 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI) (valida dal 1. gennaio 2022 e stato alla medesima data) prevedono che:
" […] le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:
- in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
- prima fissazione della rendita → DR in vigore fino al 31 dicembre 2021,
- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;
- in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
- prima fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022.”
Secondo le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa successivamente.
In concreto nella domanda di prestazioni del 5/8 dicembre 2022 RI 1 ha indicato un’incapacità lavorativa completa dal 25 luglio 2022 (cfr. supra consid. 1.1.), ragione per cui l’eventuale diritto alla rendita sarebbe insorto successivamente alla modifica legislativa di cui sopra, a prescindere dal fatto che si tratti di una domanda tardiva (art. 29 cpv. 2 LAI) o meno (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI).
Visto quanto precede, in casu torna applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio 2022.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Con il nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4. In concreto, vagliata la documentazione prodotta dal ricorrente in sede ricorsuale (cfr. supra consid. 1.6.), nelle more del presente ricorso il medico SMR ha ritenuto necessaria una rivalutazione del caso alla luce della nuova refertazione e di quella che seguirà i previsti controlli medici, ragione per cui l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione degli atti per procedere in tal senso (cfr. supra consid. 1.7.), proposta condivisa dall’insorgente (cfr. supra consid. 1.8.).
Ritenuto che l’accertamento della situazione valetudinaria dell’assicurato è condizione imprescindibile per la graduazione dell’invalidità e, dunque, per l’eventuale diritto a prestazioni AI, questo Giudice non ravvisa alcun motivo per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata dall’Ufficio AI e condivisa dal ricorrente.
Per quanto attiene alla valutazione economica, la stessa appare prematura, visto che la capacità lavorativa del ricorrente dev’essere ancora compiutamente acclarata.
Infatti, nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).
In concreto, rilevato che per le ragioni già diffusamente esposte l’istruttoria amministrativa risulta carente, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda agli approfondimenti necessari, in esito ai quali l’Ufficio AI emanerà una nuova decisione, debitamente preavvisata.
2.5. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Patrocinato in causa da un sindacato, il ricorrente ha diritto ad un’indennità per ripetibili, da mettere a carico dell’Ufficio AI, che appare equo quantificare in fr. 1'500 (IVA inclusa) (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 e 2 Lptca).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 3 novembre 2023 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.
2. Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente fr. 1'500 (IVA inclusa) per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti