Incarto n.
32.2023.143

 

FS/JV

Lugano

3 luglio 2024   

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Sciuchetti, cancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2023 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 10 novembre 2023 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

1.1.     RI 1, nata nel 1966, da ultima attiva quale venditrice, nel marzo 2017 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. 9 incarto AI).

 

1.2.     Nell’ambito dell’istruttoria, l’amministrazione ha fatto esperire una perizia pluridisciplinare a cura del __________. Con rapporto 22 maggio 2020 il __________ ha valutato l’assicurata, dal 15 gennaio 2017, inabile al 100% in qualsiasi attività. Dal 27 febbraio 2020 abile al 75% nell’abituale attività di venditrice e in attività adeguate, nonché al 70% quale impiegata di ufficio o per un’agenzia di viaggio (doc. 115). Questa valutazione è stata fatta propria dal SMR con rapporto 26 maggio 2020 (doc. 156).

                                 

                                  Con complemento del 22 luglio 2020 il __________ ha confermato, sulla base della presa di posizione del perito reumatologo, l’inizio della parziale incapacità al lavoro con effetto dal 27 febbraio 2020, giorno della visita reumatologica (doc. 126) ed il 23 luglio 2020 il SMR ha dato il suo assenso a quanto riportato (doc. 124).

                                  L’Ufficio AI ha poi disposto una valutazione economica a cura del proprio consulente in integrazione professionale (in seguito: consulente IP), il quale, escludendo l’adozione di provvedimenti professionali, con rapporto 7 agosto 2020 ha ritenuto che l’assicurata può accedere ad un mercato sufficientemente ampio di attività semplici e ripetitive, elencando a titolo di esempio alcune di esse (doc. 129).

 

                                  Con progetto di decisione del 7 ottobre 2018 l’Ufficio AI ha quindi prospettato l’erogazione di una rendita intera dal 1° gennaio 2018 al 31 maggio 2020 (doc. 128).

 

                                  Con osservazioni 7 settembre e 5 ottobre 2020 l’assicurata, rappresentata dal RA 1, ha contestato la valutazione medico-teorica (doc. 132 e 136). Allegata diversa nuova documentazione medica, essa, sostenendo un peggioramento delle condizioni di salute, ha chiesto un riesame del progetto di decisione nel senso di riconoscere un’inabilità lavorativa rispettivamente un grado d’invalidità tra il 50-60% sia nell’abituale attività sia in attività adeguate.

 

                                  Con rapporto 5 marzo 2021, il __________ ha ritenuto che la nuova documentazione inoltrata non fosse in grado di modificare le valutazioni peritali (doc. 152).

 

                                  Di conseguenza con decisione del 14 maggio 2021 l’Ufficio AI ha confermato la rendita intera temporanea.

 

1.3.     Per decisione 10 novembre 2023 (doc. 246 incarto AI), preavvisata il 20 settembre 2023 (doc.238 incarto AI), l’Ufficio AI, sulla scorta delle annotazioni 14 settembre 2023 (doc. 237 incarto AI) e 6 novembre 2023 (doc. 245 incarto AI) del medico SMR, non è entrato in materia sulla nuova richiesta di prestazioni presentata il 28 luglio 2023 (doc. 219 incarto AI).

 

1.4.     Contro suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurata, rappresentata dal RA 1, la quale, oltre ad istare per la concessione dell’assistenza giudiziaria, ne postula l’annullamento ed il riconoscimento “di un grado di invalidità del 100% sia per mansioni abituali sia per mansioni esigibili”. A sostegno delle proprie testi ha prodotto ulteriore documentazione, in parte già prodotta in sede amministrativa, la quale farebbe stato di un peggioramento delle condizioni di salute rispetto alla precedente decisione cresciuta in giudicato.

 

1.5.     Con scritto 15 gennaio 2024 il rappresentante dell’insorgente ha trasmesso ulteriore documentazione a sostegno della propria domanda di assistenza giudiziaria (doc. VII +1/2).

 

1.6.     Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame evidenziando come la documentazione medica prodotta in sede amministrativa fosse stata attentamente vagliata dal medico SMR, il quale non ha riscontrato un peggioramento dello stato di salute e che quella prodotta solo in sede di ricorso non possa essere tenuta in considerazione in quanto tardiva.

 

1.7.     Il 29 gennaio 2024 l’insorgente ha prodotto un ulteriore referto medico reiterando le proprie domande ricorsuali.

 

1.8.     Con osservazioni 6 febbraio 2024 l’Ufficio AI ha evidenziato come tale referto fosse già stato vagliato dal medico SMR.

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

 

                                  nel merito

                                 

                          2.2.  L’oggetto del contendere deve essere limitato alla questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni. Infatti, se l’assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l’amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece – ciò che non corrisponde al caso in esame – essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell’entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall’assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a).

 

Per tale motivo, nella misura in cui in concreto viene chiesto non solo di esaminare se a ragione o meno l’amministrazione ha rifiutato di entrare in materia, ma anche l’attribuzione di una rendita intera, il presente gravame s’appalesa irricevibile.

 

                          2.3.  Giusta l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni. Qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).

 

La giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che l’art. 87 cpv. 3 OAI (già art. 87 cpv. 4 OAI) si applica per analogia anche alle prestazioni reintegrative. Se, quindi, una prestazione di reintegrazione è stata rifiutata, una nuova domanda potrà essere esaminata nel merito solo se l'assicurato rende verosimile una modifica rilevante della situazione di fatto tale da influire sul diritto a prestazioni (DTF 109 V 119 consid. 3a; Kieser, Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, n. 1006 p. 185; DTF 109 V 262 consid. 3, 109 V 108 consid. 3a).

 

Scopo di questo requisito è impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti).

A tal proposito, nella DTF 136 V 369 (ribadita nella STF 8C_378/2020 del 21 gennaio 2021 consid. 6.2.2.) il Tribunale federale ha stabilito che la forza di crescita in giudicato di decisioni (amministrative, su opposizione o su ricorso) relative a prestazioni ricorrenti (come le rendite AI, cfr. pro multis STF 9C_341/2017 del 27 settembre 2017 consid. 4.1.) nell’ambito delle assicurazioni sociali è di principio temporalmente illimitata, estendendosi sia ai presupposti del diritto alla specifica prestazione che ai fattori che ne determinano l’estensione (ad esempio dal profilo temporale), a condizione che essi si riferiscano a fattispecie conclusesi al momento della decisione. Riservati i casi di revisione processuale o riconsiderazione, gli elementi di motivazione della decisione cresciuta in giudicato non sono suscettibili di riesame nell’ambito di una nuova domanda, né vi si può rinvenire, a meno che non sussista un nuovo caso di assicurazione o la legge preveda altrimenti (consid. 3.1.1. e seg. con molteplici rinvii giurisprudenziali e dottrinali). Ciò comporta che se l’assicurato, pur rilevando (validi) motivi per opporsi, rispettivamente impugnare la decisione rimane passivo, tale omissione non potrà essere successivamente colmata, neppure appellandosi all’obbligo dell’amministrazione di procedere ad una valutazione completa “a tutto tondo” (ted. allseitige Prüfung) (DTF 147 V 213 consid. 6.2.2.).

    

Se non vi è stata una modifica rilevante, l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38 consid. 1a, 1985 p. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).

 

Nella DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita l'assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr. consid. 5.2.5.). Quanto precede è stato confermato anche nella recente STF 9C_576/2021 del 2 febbraio 2022 (consid. 3.2.).

 

Va ancora rilevato che per quanto concerne i capoversi 2 e 3 dell’art. 87 OAI (corrispondenti ai capoversi cpv. 3 e 4 in vigore sino al 31 dicembre 2011) è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamentoNon è necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato. È sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa).

 

Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento; quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, l’amministrazione dispone di un certo potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare (DTF 109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e 264 consid. 3; STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3.1; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.3.; v. anche SVR 2003 IV n. 25 p. 76).

 

                          2.4.   Per costante giurisprudenza (STF 8C_901/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 3.1.; STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 consid. 3.1.; STFA I 734/05 dell’8 marzo 2006 consid. 2.2.1.; DTF 130 V 64 consid. 5.2.5.) nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato deve rendere verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, in alternativa deve fare riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo secondo caso l’amministrazione deve impartire all’assicurato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda. Se, per contro, nella nuova domanda l’assicurato non ha neppure fatto riferimento a tali nuovi mezzi di prova, l’Ufficio AI può determinarsi sulla (non) entrata in materia basandosi sulla documentazione agli atti. Nelle citate pronunzie, la nostra Alta Corte ha ribadito che l’intervallo da considerare per la valutazione della modifica rilevante è quello tra l’ultima valutazione materiale del diritto alla rendita e l’emanazione della decisione impugnata, lasciando intendere che la documentazione prodotta con le osservazioni al preavviso deve essere considerata dall’amministrazione. Inoltre, atti prodotti (esclusivamente) in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare, se del caso, nell'ambito di una nuova domanda (STF 8C_901/2013 consid. 3.3.2.; STF 8C_457/2012 consid. 3.1. e seg.; STFA I 734/05 consid. 2.2.2. e 3.2.; DTF 130 V 64 consid. 3. e 6.1.; STCA 32.2020.77 del 9 novembre 2020 consid. 2.4. e seg.; Sentenza 720 14 172 / 202 del 21 agosto 2014 della Sezione di diritto delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale di Basilea Campagna, consid. 3.1 e seg.).

 

                          2.5. 

                       2.5.1.  Nell’ambito della procedura sfociata nella decisione 14 maggio 2021, con cui l’assicurata è stata posta al beneficio di una rendita intera temporanea, al fine di accertare il suo stato valetudinario l’Ufficio AI ha conferito mandato al __________ (__________) di allestire una perizia pluridisciplinare.

 

                                  Dal rapporto datato 22 maggio 2020 (doc. 115) risulta che i periti, oltre ad aver proceduto ad una valutazione internistica, hanno fatto capo a consultazioni specialistiche esterne di natura psichiatrica (dr. med. __________), oftalmologica (dr. med. __________) e reumatologica (dr. med. __________).

Quali diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa sono state poste: fibromialgia DD di tipo primario o secondario; artropatia di tipo psoriasica HLD-B27 positiva con manifestazioni oligo-articolari, attualmente con leggera sinovite dell’articolazione MCP I a destra; sindrome sicca bilateralmente, test di Schirmer patologico. Sono state inoltre rilevate delle diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa.

I periti hanno escluso una patologia psichiatrica invalidante, confermando un danno alla salute di natura reumatologica e oftalmologica.

Evidenziate le ripercussioni funzionali delle succitate patologie, discussi gli aspetti della personalità eventualmente rilevanti, i fattori di stress e verificata la coerenza delle sintomatologie, i periti hanno globalmente valutato un’incapacità lavorativa del 25% nell’attività di venditrice dovuta alla problematica reumatologica. Come impiegata d’ufficio o per un’agenzia di viaggio e in attività con la necessità di stare a lungo davanti al computer, la capacità lavorativa medico-teorica è stata invece valutata, per motivi reumatologici ed oftalmologici, al 70%.

Nel descrivere l'evoluzione nel tempo della capacità lavorativa, gli esperti hanno in particolare indicato una totale inabilità lavorativa dal 15 gennaio 2017 sino alla valutazione reumatologica (27 febbraio 2020), seguita da un’abilità del 75% quale venditrice ed in attività adeguate e del 70% in attività d’ufficio e simili che necessitano l’uso prolungato del computer.

 

Con rapporti 26 maggio 2020 e 23 luglio 2020 il dr. med. __________ del SMR ha confermato le conclusioni peritali (doc. 116), le quali sono poi state ribadite nei complementi 22 luglio 2021 (doc. 126 incarto AI), 3 marzo 2021, 10 dicembre 2020 e 13 gennaio 2021 (doc. 152 incarto AI).

 

                       2.5.2.  Nell’ambito della nuova domanda, l’assicurata ha trasmesso all’Ufficio AI il certificato 18 luglio 2023 del proprio curante dr. med __________, la relazione medica 5 maggio 2023 a firma della dr.ssa __________, i certificati 1. febbraio 2022 e 28 febbraio 2023 del dr. med. __________, la relazione medica 24 maggio 2022 dell’Ospedale __________ di __________, il rapporto di visita ambulatoriale 28 febbraio 2022 del Servizio di Ortopedia e Traumatologia dell’__________, la relazione medica 17 dicembre 2021 della dr.ssa med __________, la valutazione clinica 7 dicembre 2021 del Servizio di Dermatologia dell’__________ e la valutazione ginecologica 6 dicembre 2021 della dr.ssa __________ (doc. 218 incarto AI).

Il medico SMR dr. med. __________ ha ritenuto che tale documentazione non attesti nove patologie e che quelle indicate rientrino nel contesto dell’artrite psoriasica HLAB 27+, situazione clinica la cui influenza sulla capacità lavorativa era già stata valutata nel rapporto finale 23 luglio 2020 e posta alla base della decisione 14 maggio 2021. Ha inoltre evidenziato come dalla refertazione prodotta non si evincesse “il grado di impedimento attuale presente e per quali motivi” (doc. 237 incarto AI).

Non può in effetti essere considerata un’attestazione medica facente validamente e in maniera motivata stato di una (verosimile) rilevante modifica della situazione accertata nell’ambito della precedente procedura sfociata nel riconoscimento del diritto ad un quarto di rendita la certificazione 18 luglio 2023 del curante dr. med __________. Tale referto, oltre a segnalare un peggioramento delle condizioni cliniche e a proporre una lista di diagnosi che, condivisibilmente, il medico SMR ha ritenuto rientrino nel contesto della nota patologia dell’artrite psoriasica, nulla dice in merito alla conseguenza di tali patologie sulla capacità lavorativa. Quanto alla relazione medica 5 maggio 2023 della dr.ssa __________, la stessa, riassunte le anamnesi, rileva l’inefficacia della terapia a base di Humira, fissando una visita per il 26 maggio 2023 per la prescrizione di un piano terapeutico con un nuovo farmaco biologico, senza indicare nuove diagnosi o esprimersi in merito alla capacità lavorativa. Quanto ai certificati 1. febbraio 2022 e 28 febbraio 2023 del dr. med. __________, si tratta di richieste di aiuti domiciliari che nulla aggiungono al noto quadro patologico. Parimenti nessun nuovo elemento rilevante ai fini della capacità lavorativa dell’assicurata emerge dalla relazione medica 24 maggio 2022 dell’Ospedale __________ di __________, la quale si limita ad indicare l’inserimento di un trattamento con farmaco biologico nell’ambito della nota patologia reumatologica. La lettera ambulatoriale 28 febbraio 2022 del Servizio di Ortopedia e Traumatologia dell’__________ si limita ad attestare come l’assicurata sia stata visitata per una sintomatologia dolorosa al ginocchio destro, alle spalle, alla mano destra e alle caviglie senza porre nuove diagnosi o fare stato di un peggioramento con influenza sulla capacità lavorativa. Quanto alla componente dermatologica, il rapporto 17 dicembre 2021 della dr.ssa med. __________ evidenzia un’onicopatia e una dermatite al cuoio capelluto su malattia psoriasica consigliando una terapia con farmaci biologici, mentre la lettera ambulatoriale 7 dicembre 2021 del Servizio di Dermatologia dell’__________ evidenzia una lesione a livello del fianco presente da alcuni anni e indica come le alterazioni ungueali riscontrate siano da interpretare nel contesto della nota psoriasi, rimandando al giudizio del dermatologo circa la necessità di un eventuale terapia biologica e prescrivendo per la dermatite seborroica del cuoio capelluto l’utilizzo di Sebprox shampoo. Da tali referti non si evince un peggioramento dello stato di salute né gli stessi si esprimono sulla conseguenza di tali patologie sulla capacità lavorativa. Stesso discorso vale per il rapporto medico 6 dicembre 2021 della dr.ssa __________, la quale si limita a riferire di aver somministrato una terapia con Valtrex a causa di piccole ulcere vulvari causate da Herpes Simplex 1.

 

Neppure l’ulteriore valutazione 4 aprile 2023 del dr. med. __________, presentata in sede di osservazioni al progetto di decisione 14 settembre 2023, come condivisibilmente indicato dal medico SMR attesta nuova patologia o un peggioramento notevole delle condizioni di salute, ma viene invece indicato come la paziente riferisca la stabilità del quadro clinico con la persistenza di dolori a livello del bacino.

 

Quanto alla documentazione prodotta dalla ricorrente nell’ambito della procedura ricorsuale (doc. B1-7), va evidenziato come non possono essere ritenuti nell’ambito della presente procedura, poiché secondo la giurisprudenza federale, in una procedura giudiziaria di non entrata in materia, le prove addotte solo in sede di ricorso non possono essere prese in considerazione in quanto tardive (cfr. STF 8C_901/2013 del 7 febbraio 2014 consid. 3.2; STF 8C_45/2014 del 20 febbraio 2014 consid. 4.2; STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 consid. 3.1; STF 8C_177/2010 del 15 aprile 2010; STFA I 734/05 dell'8 marzo 2006; DTF 130 V 64; STCA 32.2017.11 del 16 agosto 2017 consid. 2.6 e rinvii ivi citati; cfr. STCA 32.2014.93 del 4 maggio 2015 consid. 2.5 e rinvii ivi citati; STCA 32.2019.45 del 13 febbraio 2020, consid. 2.6).

 

Stante quanto precede, secondo questo Tribunale l’Ufficio AI a ragione non è entrato nel merito della domanda della ricorrente. Infatti l’insorgente, chiamata a dimostrare in sede amministrativa che rispetto all’ultima decisione del 14 maggio 2021 vi è stato un peggioramento del suo stato di salute, non ha reso verosimile una rilevante modifica della sua situazione valetudinaria con incidenza sulla sua capacità lavorativa in attività adatta al suo stato di salute.

 

Nel contempo la documentazione medica prodotta successivamente alla decisione contestata (doc. B1-7) va trasmessa all’Ufficio AI affinché la tratti alla stregua di una nuova domanda di prestazioni.

 

                          2.6.  Visto tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma mentre il ricorso, nella misura in cui ricevibile, va respinto.

 

                          2.7.  Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                  Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

 

                          2.8.  Come accennato (cfr. supra consid. 1.4.), l’insorgente chiede di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

 

                                  Il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato che adempie per analogia le condizioni di iscrizione al registro ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 LLCA (cfr. STF 9C_740/2016 del 31 gennaio 2017; STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).

 

                                  Nel caso in esame non può quindi essere chiesto il gratuito patrocinio, il RA 1 - rispettivamente il responsabile __________ - non essendo (parificato ad) un avvocato patentato.

 

                                  Può quindi essere postulata solo l’assistenza giudiziaria intesa quale esenzione dalle tasse e spese processuali (art. 3 cpv. 1 LAG).

                                  I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (art. 29 cpv. 3 prima frase Cost; artt. 2 e 3 cpv. 3 LAG; DTF 124 V 301 consid. 6). Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

 

                                  Nel caso in disamina non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto e di quelli prodotti in sede ricorsuale, la vertenza appariva sin dall’inizio destinata all’insuccesso.

                                 

                                  Come esposto al considerando 2.5.2., gli atti prodotti in sede amministrativa non contenevano elementi idonei a rendere verosimile un cambiamento dello stato di salute dell’insorgente rispetto a quanto ritenuto nella decisione 14 maggio 2021. Quanto alla refertazione medica prodotta successivamente alla decisione 10 novembre 2023 la stessa risultava già da un esame sommario tardiva e, come tale, ininfluente ai fini del presente giudizio.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso nella misura in cui ricevibile è respinto.

 

                             2.  L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

 

                             3.  Gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda alle proprie incombenze conformemente ai considerandi.

 

                             4.  Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

 

                             5.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera

 

giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti