Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2023.1

 

BS/sc

Lugano

27 marzo 2023         

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 9 gennaio 2023 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 17 novembre 2022 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                           1.1  RI 1, classe 1962, disegnatore edile indipendente, nel mese di marzo 2018 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti a seguito delle sequele di un infortunio risalente al 1992 e della successiva ricaduta del marzo 2018 presi a carico dell’__________ (doc. 2, se non indicato diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa).

 

                                  Richiamati dall’assicuratore contro gli infortuni gli atti concernenti l’assicurato, accertato che le affezioni invalidanti erano riconducibili esclusivamente all’infortunio (cfr. annotazione 14 maggio 2019 del SMR, doc. 59), con decisione del 16 luglio 2019, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni in quanto “non è stato raggiunto l’anno di attesa con incapacità minima ed ininterrotta del 40% dopo il quale sarebbe potuto insorgere l’eventuale diritto a rendita, così come non permane perdita della capacità al guadagno data da un danno alla salute che giustificherebbe l’assegnazione di provvedimenti professionali” (doc. 68).

                                  Con STCA 32.2091.171 del 14 agosto 2020 il TCA, accogliendo il ricorso dell’assicurato contro la summenzionata decisione, ha rinviato gli atti all’Ufficio AI affinché attendesse l’esito della procedura LAINF in merito alle conseguenze assicurative relative alla ricaduta (marzo 2018) dell’infortunio del 1992 e, quindi, stabilisse nuovamente in merito al diritto a prestazioni dell’assicurato (doc. 85).

 

                           1.2  Ritornati gli atti, l’Ufficio AI ha dapprima atteso la conclusio-   ne della procedura contro l’__________ terminata con la STCA 35.2022.13 del 4 maggio 2022, cresciuta in giudicato. In quella sentenza è stato confermato il diniego di una rendita d’invalidità a seguito del danno alla salute al piede/caviglia destra riconducibile all’infortunio del 22 gennaio 1992 e alla successiva ricaduta del marzo 2018, poiché l’assicurato è stato ritenuto pienamente abile nella sua originaria attività lucrativa.

                                  Dopo aver accertato che non vi erano patologie extra-infortunistiche con influsso durevole sulla capacità lavorativa [cfr. i rapporti del 21 settembre 2022 e del 9 novembre 2022 del SMR (Servizio medico regionale dell’AI), in doc. 135 e 140], con decisione del 17 novembre 2022, debitamente preavvisata il 28 settembre 2022 (doc. 142), l’Ufficio AI ha confermato il diniego di prestazioni (doc. 149).

 

                           1.3  L’assicurato è tempestivamente insorto contro suddetta decisione chiedendone l’annullamento e postulando il riconoscimento del diritto ad una rendita intera. Egli contesta l’assenza di una rilevante e durevole incapacità lavorativa.

 

                           1.4  Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, ribadendo le conclusioni mediche oggetto della decisione contestata.

 

                           1.5  Con scritto 13 febbraio 2023 il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica (VI).

 

                           1.6  Dopo aver esaminato i nuovi atti, per il tramite del SMR (cfr. annotazioni 21 febbraio 2023), con scritto 21 febbraio 2023 l’Ufficio AI ha ribadito la correttezza della decisione impugnata con conseguente richiesta di reiezione del ricorso.

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

                               

                           2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

 

                           2.2 Per quel che concerne la tempestività del ricorso, secondo l'art. 69 cpv. 1 LAI, in deroga agli art. 52 e 58 LPGA, le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente al tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. In virtù dell’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.

 

                                  L'art. 38 LPGA, cui rinvia l'art. 60 cpv. 2 LPGA, prescrive che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione (cpv. 1). Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente (cpv. 3; DTF 119 V pag. 8 = Pratiche VSI 1993 pag. 117 cosi. 3a). I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).

                                  Gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA, applicabile anche nella procedura ricorsuale a seguito del rinvio di cui all’art. 60 cpv. 2 LPGA).

 

                                  Un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (DTF 119 V 94 cosi. 4b/aa con riferimenti).

                                  Infine, secondo la giurisprudenza, l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data siano contestate, in caso di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a).

 

                                  Nel caso in esame, con la risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato, mediante apporto della relativa documentazione, che l’invio raccomandato contenente la decisione contestata è sta-to recapitato all’assicurato il 21 dicembre 2022 (doc. IV/1).

                                  Considerate le ferie giudiziarie natalizie (dal 18 dicembre 2022 al 2 gennaio 2023), tenuto conto che il termine sarebbe scaduto il 6 gennaio 2023, giorno festivo, e che il 7 e 8 gennaio 2023 erano sabato e domenica, l’ultimo giorno utile per impugnare era quindi il 9 gennaio 2023. Essendo stato il ricorso depositato alla posta il 9 gennaio 2023 (cfr. busta d’impostazio-ne), lo stesso è tempestivo.

                                 

                                  Il TCA può pertanto entrare nel merito dell’impugnativa.

 

                                  nel merito

 

                           2.3  Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni inoltrata da RI 1 nel marzo 2018.

 

                                  Va qui rilevato che dal 1° gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

 

                                  Per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

                                  Tornando alla modifica legislativa di cui sopra, si rileva che il calcolo delle rendite, il cui diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di alme-no 5% o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55 anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem, vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der beruflichen Vorsorge, pag. 7).

                                  Per contro, qualora al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa l’assicurato aveva già compiuto (almeno) 55 anni e il suo diritto alla rendita era sorto sotto l’egida del precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione in virtù della protezione della situazione acquisita (Besitzstandsschutz) conferita dalla citata Disposizione transitoria, circostanza peraltro desumibile anche dalla Disposizione transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit., pag. 8 e 10; Dupont, Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt sie wem?, in: Recht Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungsrecht zwischen Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso, n.d.r.]; Hürzeler, Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua e aggiornamento per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza professionale nr. 156 del 1. luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP, Fachmitteilung Nr. 127 del 25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses Rentensystem, pto. 3.2.).

                                  In tal senso il marg. 9201 CIRAI (Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità, valida dal 1° gennaio 2022) prevede che “le rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno ancora compiuto 55 anni (persone nate negli anni dal 1967 al 2003) sono trasferite nel nuovo sistema di rendite lineare (art. 28b LAI), se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 17 LPGA (modificazione del grado d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.

                                  Infine, secondo il marg. no. 9102 CIRAI in merito alla determinazione del diritto applicabile nel caso di prima concessione di rendite con quote decrescenti o a tempo determinato e casi di revisione, prevede “che se la modifica determinante avviene prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigo-re dal 1° gennaio 2022. La data della modifica determinante è determinata secondo l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.).”

 

                                  Nel caso concreto, ai fini del diritto applicabile, ammettendo per ipotesi di lavoro l’inizio della durevole incapacità lavorativa ai sensi dell’art. 4 LAI nel mese di febbraio 2018 (cfr. decisione contestata), l’anno di carenza ex art. 29 cpv. 1 LAI terminerebbe nel febbraio 2019. L’inizio dell’eventuale diritto alla prestazione sarebbe sorto prima del gennaio 2022, motivo per cui applicabile è il diritto in vigore sino al 31 dicembre 2021.

 

                           2.4  Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                  Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

                                  Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapaci-tà al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

                                  L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

                                  Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

                                  La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

                                  L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

                                  L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendi-ta se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                  Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

                                  Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

 

                           2.5  Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 mar-zo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/ Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2022, art. 28a n. 227, pag. 375).

                                  Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

                                  Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                  Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

 

                                  Inoltre, circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

                                  Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

                                  Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                  Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc; Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, n. 263, pag. 385) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

 

                           2.6  Nel caso concreto, con la citata sentenza del 14 agosto 2020 questa Corte, accertato che le affezioni invalidanti erano riconducibili esclusivamente all’infortunio del 1992, ha rinviato gli atti all’Ufficio AI affinché attendesse l’esito della procedura LAINF in merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa della ricaduta del marzo 2018 e si pronunciasse quindi di nuovo sul diritto a prestazioni (cfr. consid. 1.1).

 

                                  Con sentenza del 4 maggio 2022, cresciuta in giudicato, questa Corte ha respinto il ricorso dell’assicurato contro la decisione su opposizione 17 dicembre 202, con la quale l’__________ aveva negato il diritto ad una rendita d’invalidità riguardo alle conseguenze della ricaduta annunciata nel marzo 2018 e riconducibile all’infortunio alla caviglia destra del 1992. In particolare, il TCA ha confermato la valutazione medico-teorica del 9 luglio 2020 del medico fiduciario dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, il quale aveva ritenuto l’assicurato abile al 100% nell’abituale attività di disegnatore edile (inc. 35.2022.13).

 

                                  Va ricordato che la nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità la guadagno (DTF 131 V 120). Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti; d’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135, 126 V 292, 119 V 471). In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pagg. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123). In una decisione non pubblicata dell'8 luglio 1999 nella causa A.F. (U183/98), il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 pag. 170).

                                  Il principio del coordinamento è in seguito stato relativizzato dal TF, il quale ha stabilito non vincolante la valutazione dell’invalidità da parte dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione per l’invalidità verso l’altro assicuratore, tant’è che il primo non può interporre opposizione ad una decisione del secondo e viceversa (DTF 131 V 362 e da ultimo DTF 133 V 549).

 

                                  Ritornando al caso in esame, questo giudice non ha motivo per distanziarsi dalla valutazione medico-teorica del medico fiduciario dell’__________, la cui fedefacenza è stata confermata nella STCA 35.2022.13.

                                  A tal riguardo il succitato specialista aveva diagnosticato, quali affezioni riconducibili all’infortunio del 1992 ed alla ricaduta del marzo 2018:

 

"  Frattura III distale intrarticolare tibia destra trattata conservativamente, sviluppo progressivo di una artrosi all'articolazione tibiotalare e talocalcaneare di grado intermedio.

Sullo stesso infortunio lussazione della spalla destra trattata conservativamente e guarita senza conseguenze.

Artrosi post-traumatica tibio-tarsica destra.” (Doc. 343, pag. 881 inc. AI).

 

                                  In merito all’esigibilità lavorativa egli aveva osservato:

 

"  Esigibilità del lavoro

Sollevare e portare: l'assicurato è in grado di sollevare con due braccia fino all'altezza dei fianchi pesi molto leggeri e leggeri fino a 10 kg molto spesso, pesi medi da 10 a 25 kg di rado, pesi pesanti e molto pesanti mai. È in grado di sollevare oltre l'altezza del petto pesi fino a 5 kg molto spesso e pesi superiori ai 5 kg di rado o mai.

Maneggio di attrezzi: l'assicurato è in grado di maneggiare attrezzi leggeri e di precisione e medi molto spesso, attrezzi pesanti talvolta, molto pesati mai. La rotazione della mano è possibile molto spesso.

Posizione e mobilità: l'assicurato è in grado di eseguire lavori sopra la testa talvolta, lavori che prevedono la rotazione del busto e la posizione seduta e inclinata in avanti molto spesso, la posizione in piedi e inclinata in avanti talvolta, la posizione inginocchiata talvolta, con flessione delle ginocchia di rado.

Posizione di lunga durata: l'assicurato è in grado di mantenere la posizione seduta molto spesso e la posizione in piedi talvolta ed è in grado di cambiare dalla posizione seduta a posizione in piedi molto spesso con prevalenza della posizione seduta.

Spostamento: l'assicurato è in grado di camminare per tratti superiori ai 50 metri molto spesso, per lunghi tratti spesso, su terreno accidentato e di salire le scale talvolta, salire le scale a pioli di rado. L'uso delle due mani è possibile.

Equilibrio e stare in equilibrio: possibile.” (Doc. 343, pag. 882 inc. AI).

 

                                  Egli aveva quindi concluso che “l'assicurato in un lavoro che rispetti l'esigibilità espressa, è da ritenersi abile in misura completa con rendimento completo senza pause supplementari” (doc. 344, pag. 882).

 

                                  Per quanto concerne le conseguenze economiche, nella STCA 35.22.13 questo Tribunale aveva precisato:

                                 

"  Questa Corte è tuttavia del parere che, su un mercato equilibrato del lavoro, ad un disegnatore edile competano in prevalenza delle attività di ufficio (comprendenti progettazione, disegni, richiesta offerte e stesura offerta, calcoli, riunione con architetti per discussione progetti), per lo più di carattere sedentario.

Un suo coinvolgimento diretto in attività di cantiere (comprendenti controlli lavori, rilevamenti e misurazioni) costituisce generalmente l’eccezione. In siffatte circostanze, su un mercato equilibrato del lavoro, il danno residuale al piede/caviglia destra dell’assicurato, che influisce sulla sua esigibilità lavorativa nelle attività di cantiere nei termini indicati dal dr. med. __________, costituisce un impedimento tutto sommato esiguo nell’attività di disegnatore edile.”

 

                                  Quindi, per quanto concerne le affezioni infortunistiche, è corretto ritenere l’assicurato totalmente abile nella sua abituale professione. Va poi rilevato che non risulta – e tantomeno è stato fatto valere – un peggioramento delle citate patologie.

 

                                  Per quanto concerne le patologie extra-infortunistiche, rettamente l’Ufficio AI non ha riscontrato un anno d’inabilità lavorativa di almeno il 40% senza interruzione.

                                  Con annotazioni del 21 settembre 2022 (doc. 140) la dr.ssa de Angelis del SMR, sulla base degli atti raccolti durante l’istruttoria, ha accertato una problematica urologica [stato dopo carciroma uroteliale, TUR-V + loggia prostatica (12.12.2019)], la quale, secondo il rapporto 20 settembre 2022 dell’urologo curante dr. Stoffel, “non comporta una riduzione dell’attività lucrativa” (doc. 140, pag. 348). Inoltre il medico SMR ha rilevato quali diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa quelle di ipertensione arteriosa dal 2005, sovrappeso dal 2005 e stato d’asportazione carcinoma spinocellulare dorso del naso avvenuta nel febbraio 2017. La dr.ssa __________ ha infine riportato i periodi d’incapacità lavorativa (100% dal 5 al 9 febbraio 2018, dal 19 al 22 febbraio 2018 e dal 26 febbraio 2018 al 2 marzo 2018) dovuti ad una sindrome lombovertebrale probabilmente dovuta a zoppia, come attestato dal medico curante dr. __________ l’8 giugno 2018 (doc. 31).

                                  Con osservazioni 27 ottobre 2022 al progetto di decisione, l’allora legale dell’assicurato aveva prodotto un breve rapporto datato 25 ottobre 2022 del medico curante, dr.ssa __________, attestante un’inabilità del 100% dal 15 novembre 2019 fino al 31 luglio 2020 e del 50% dal 1° agosto 2020 sino ad oggi (doc. 145).

 

                                  Prendendo posizione sia sulle censure sollevate dal legale che sul citato rapporto del medico curante, con annotazioni 9 novembre 2022 la dr.ssa __________ del SMR ha osservato:

 

 

 

"  Riassumendo

A)    I limiti funzionali sono stati definiti sulla scorta della visita di __________ esperita dal Dr. __________ (02.07.2020) e dal rapporto medico dell’urologo curante Dr. __________ (20.09.2022);

B)    I periti d’incapacità lavorativa sono stati desunti da quanto certificato dal precedente curante di base Dr. __________. Inoltre nella definizione dei periodi d’incapacità lavorativa si è ritenuto corretto computare i periodi di degenza per l’esecuzione di TUR-V per sospetta neoplasia vescicale dal 12.12.2019 al 15.12.2019.

c)     Sia l’attuale curante di base Dr.ssa __________ che il RL Avv. __________ sostengono che l’attuale incapacità lavorativa presentata dall’A è dovuta agli esiti degli interventi alla vescica a cui l’A si è sottoposto nel dicembre 2019 e febbraio 2020.

Ricordo che lo specialista FMH Urologia non attesta alcuna incapacità lavorativa per motivi urologici.

 

Considerazioni

-       Nella relazione dell’attuale curante di base Dr.ssa __________ non esiste una nuova diagnosi ai sensi dell’ICD10;

-       l’incapacità lavorativa certificata dalla curante di base Dr.ssa __________ non viene confermata dallo specialista FMH Urologia Dr. __________;

-       non esiste la prescrizione di una nuova terapia farmacologica diversa da quella fino ad ora assunta;

-       non esiste alcuna recente attestazione di ricovero ospedaliero e/o accesso al pronto soccorso.

 

Conclusioni

In conclusione in assenza di fatti nuovi, rispettivamente di modificazioni significative di fatti noti sono ancora valide le conclusioni del rapporto finale SMR redatto nel settembre 2022.” (Doc. 147, pagg. 368/7).

 

                                  Sulla scorta di quanto sopra, il medico SMR ha pertinentemente concluso per l’assenza di un’inabilità lavorativa durevole di almeno un anno, eccetto, come visto, i brevi periodi di piena incapacità attestati dal medico curante.

 

                           2.7  Con il ricorso l’assicurato contesta la succitata valutazione senza produrre al riguardo alcuna documentazione medica.

 

                                  Solo con scritto 13 febbraio 2023 egli ha prodotto diversi atti medici, sostenendo che “i dolori di artrosi e dei due interventi chirurgici persistono tutti i giorni” (VI).

 

                                  Gli atti medici, in parte già prodotti ed esaminati, sono stati dettagliatamente valutati dal SMR con annotazioni 21 febbraio 2023. Riguardo ai nuovi rapporti prodotti con il ricorso, la dr.ssa __________ ha rilevato (sottolineature del redattore):

 

"  (…) Inoltre giunge agli atti la seguente documentazione medica, non in precedenza acquisita:

1)    Rapporto del 16 novembre 2019 del pronto soccorso di __________,

          ··Trattasi di una lettera di dimissioni dal PS per accesso alla medesima data,

        corredato dalla refertazione del TC addome (già in atti) che evidenzia: aggetto

dalla parete laterale sinistra assai sospetto per neoplasia, di circa 40x 30 mm circa, associato da alcuni ispessimenti iperdensi a livello del pavimento. Dopo contrasto si apprezza enhancement della lesione vescicale ed in fase tardiva ben si delinea difetto di riempimento in sua corrispondenza, in associazione alla presenza di ulteriori numerosi gettoni solidi a livello della stessa parete laterale sinistra, del pavimento e del retto. ... In sede paravescicale sinistra vescica si documenta linfonodo tondeggiante di 10x7 mm (IMA 215, serie 702). ... Conclusioni: Lesione sarei sospetta per neoplasia plurifocale della vescica, con formazione maggiore sulla parete laterale sinistra. Dubbio linfonodo locoregionale.

Tale documentazione attesta il sospetto diagnostico di una lesione neoplastica alla vescica, successivamente confermata.

        Non viene certificata alcuna incapacità lavorativa.

2)    Referto istopatologico del 27.02.2020 che documenta: TUR, vescica, parete posteriore: pTa, alto grado; indenne da neoplasia trigono e parete laterale Sn.

        ··Documentazione ininfluente sulla capacità lavorativa e relativa al referto

istopatologico dei campioni prelevati endoscopicamente durante la re-TURvescica del 27.02.2020.

3)    Rapporto del 12 marzo 2020 del reparto di urologia dell'OSG: Rapporto del

12.03.2020: trattasi di relata di dimissioni relativa alla degenza dal 27.02.2020 al 01.03.2020 relativa al re-TUR-vescica del 27.02.2020 per tumore vescicale.

        Assenza di complicanze. Paziente in buona forma.

        Decorso

        Gli esami ematochimici risultavano nella norma e l'esame obiettivo non

        evidenziava peculiarità. Si esegue quindi in data 27.02.2020 l'intervento

sovracitato in assenza di complicanze peri o post-operatorie. Durante la degenza si esegue una copertura antibiotica con Bactrim da proseguire per un totale di 5 giorni. Il catetere vescicale veniva quindi rimosso con successiva comparsa di minzione spontanea e diuresi valida con urine chiare. Si dimette quindi il paziente in data 01.03.2020.

··Tale documentazione attesta l'esecuzione dell'intervento di re-TUR-vescica, in assenza di complicazioni ed in paziente in buona forma.

4)    Referto radiologico di controllo di TAC addome intero nativa e con MDC (URO) del 23.09.2022.

        Confronto con l'esame precedente del 16/11/2019.

Non urolitiasi. Fase nefrografica simmetrica. Non idronefrosi. Non si rilevano segni suggestivi di difetti di riempimento durante la fase urografica a livello delle vie urinarie. Vescica normodistesa a pareti regolari, alitiasica. Invariata linfonodo (6mm, assiale serie 402, ima 220).

Fegato di dimensioni nei limiti di norma senza evidenti alterazioni densitometriche focali attualmente identificabili. Non evidenti dilatazioni delle V.B. nel tratto intra ed extra-epatico. Cistifellea normodistesa, senza calcoli radiopachi. Nei limiti morfovolumetrici e tomodensitometrici di norma appaiono i reni, i surreni, il pancreas e la milza. Aortosclerosi.

L'aorta regolare per decorso e calibro. Non liquido libero endoaddominale. Non lesioni ossee sospette. Le basi polmonari appaiono nei limiti della norma.

Non si rilevano segni suggestivi per processi sospetti a livello delle vie urinarie.

          ··Assenza di recidiva del tumore vescicale, assenza di secondarismi

        intraddominali.

        Assenza di liquido libero endoperitoneale.

Fegato, vie biliari, cistifellea, reni, surreni, pancreas, milza, basi polmonari: tutti nei limiti della norma.

        Aortosclerosi con aorta regolare per decorso e calibro: reperto radiografico

        consono con l'età dell'A ed ininfluente sulla capacità lavorativa.

 

 

Conclusioni

Si conferma il RAF SMR del 21.09.2022 a cui è necessario aggiungere il periodo relativo alla degenza dal 27.02.2020 al 01.03.2020 per l'esecuzione di re-TUR-vescica, con incapacità lavorativa del 100% in qualsiasi attività, non computato in precedenza poiché non allegato, né certificato dagli specialisti che hanno in carico l'A ed in particolare dall'urologo curante Dr. __________ (Rapporto ed allegati in GED al 04.08.2021 e al 20.09.2022).” (Doc. VIII/1)

 

                                  Il medico SMR, sulla base dell’ultima indagine TAC (23 settembre 2022), ha pertinentemente escluso la presenza di una recidiva del tumore vescicale e di secondarismi intraddominali, come pure l’assenza di liquido all’interno della cavità peritoneale. Ha potuto costatare come fegato, vie biliari, cistifellea, reni, surreni, pancreas, milza, basi polmonari siano tutti nei limiti della norma. D’altronde al considerando precedente è stato fatto riferimento al rapporto 20 settembre 2022 dell’urologo curante che non aveva riscontrato alcuna un’inabilità lavorativa (doc. 140, pag. 348). Infine, sempre sulla base della TAC, la dr.ssa __________ ha riscontrato un’aortosclerosi consona con l'età dell’assicurata ed ininfluente sulla capacità lavorativa.

                                  Diversamente da quanto concluso nella precedente valutazione del 21 settembre 2022, il medico SMR ha riconosciuto una totale inabilità lavorativa dal 27 febbraio al 1° marzo 2020 dovuta all’esportazione del tumore alla vescica.

                                  Ora, ai citati quattro giorni di totale incapacità lavorativa del 2020 (quell’anno era bisestile) va aggiunto il periodo d’inabilità al 100% attestata dal dr. __________ (dal 5 al 9 febbraio 2018, dal 19 al 22 febbraio 2018 e dal 26 febbraio al 2 marzo 2018). La condizione dell’anno d’inabilità lavorativa di almeno il 40% senza interruzione ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. consid. 2.4) non risulta pertanto adempiuta.  

 

                                  Visto quanto sopra, tenuto conto delle affidabili e convincenti valutazioni del SMR, alle quali va conferito valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.5), è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3), che l’assicurato, tenuto conto delle affezioni sia infortunistiche che extra-infortunistiche, non presenta un’incapacità lavorativa almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione come prescritto dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. supra consid. 2.4). Egli non ha pertanto diritto ad alcuna prestazione AI.

 

                                  La decisione contestata merita di conseguenza conferma, mentre il ricorso va respinto.

 

                           2.8  Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                  Visto l’esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’insorgente.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Le spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

                               

                             3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera

 

giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti