Incarto n.
32.2023.28

 

cr/DC

Lugano

5 giugno 2023             

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 10 marzo 2023 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 7 febbraio 2023 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  RI 1, nato nel 1969, di professione camionista-gruista, in data 13 gennaio 2009 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti a seguito di “amputazione traumatica a livello ginocchio sinistro”.

 

                                  L’Ufficio AI, con decisione del 5 agosto 2010, ha attribuito all’assicurato, sulla base della situazione presente a quel momento, una rendita intera di invalidità (grado AI del 100%), a far tempo dal 1° novembre 2009.

 

                          1.2.   In ambito LAINF, con decisione del 2 aprile 2014, l’assicuratore infortuni ha attribuito all’assicurato una rendita di invalidità del 37% a far tempo dal 1° novembre 2013.

                                  Contro tale decisione è insorto l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, criticando il grado di abilità lavorativa stabilito dal dr. __________ e lamentando l’assenza di una valutazione dall’inabilità lavorativa dal profilo psichico.

                                  Dopo avere ordinato l’esecuzione di una perizia psichiatrica eseguita dalla dr.ssa __________, con nuova decisione del 6 febbraio 2015 l’assicuratore LAINF ha attribuito all’assicurato una rendita di invalidità del 43% a decorrere dal 1° novembre 2013.

                                  Anche questa decisione è stata impugnata dall’avv. RA 1, per conto dell’assicurato.

                                  Con decisione su opposizione del 25 novembre 2015, l’assicuratore LAINF, tenuto conto quale reddito da valido di un nuovo ammontare comunicato dal datore di lavoro dell’interessato, ha assegnato a RI 1 una rendita di invalidità del 45% a partire dal 1° novembre 2015.

                                  Il TCA, con sentenza STCA 35.2016.4 del 16 marzo 2016, ha confermato la correttezza della decisione su opposizione del 25 novembre 2015.

 

                          1.3.  Con decisione del 29 maggio 2015, l’Ufficio AI ha ridotto a ¼ la rendita di invalidità di cui beneficiava l’assicurato, alla luce di un grado di invalidità del 39.62% arrotondato per eccesso al 40% (cfr. doc. 225).

 

                                  Tale decisione è stata confermata dal TCA con sentenza 32.2015.68 del 24 marzo 2016, cresciuta incontestata in giudicato (cfr. doc. 238).

 

                          1.4.  Nel mese di giugno 2022 l’Ufficio AI ha avviato una revisione d’ufficio (cfr. doc. 258).

                                  In tale frangente, l’assicurato ha indicato che il proprio stato di salute è peggiorato dal 2019 (cfr. doc. 258, p.to 2.1).

 

                                  Dopo avere richiesto un aggiornamento al medico curante, con comunicazione del 12 gennaio 2023 (doc. 268), poi confermata con decisione formale del 7 febbraio 2023, l’amministrazione ha respinto la richiesta di aumento della rendita, indicando che secondo quanto indicato dal SMR “risulta che dal rapporto del medico curante lo stato di salute sia invariato con prognosi stazionaria”, motivo per il quale l’assicurato “continuerà a beneficiare della medesima rendita AI ottenuta finora con grado del 40%” (doc. 270).

 

                          1.5.  Con tempestivo ricorso del 10 marzo 2023 l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti, fermo restando il diritto ad una rendita non inferiore al 50% a far tempo dal 1° luglio 2022.

 

Sostanzialmente il legale ha contestato la valutazione con la quale il dr. __________ del SMR, senza nemmeno visitare l’assicurato, ha ritenuto la situazione clinica invariata, sottolineando come tale assunto sia in netta contraddizione con quanto invece attestato dal medico curante (doc. I).

 

                          1.6.  Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, sostenendo che l’assicurato non ha prodotto elementi oggettivi di natura medica atti a comprovare un peggioramento duraturo delle proprie condizioni di salute dopo il 2015 (doc. IV).

 

                          1.7.  In data19 aprile 2023 il legale dell’insorgente ha integralmente contestato il tenore della risposta di causa, ribadendo che lo stato di salute dell’assicurato sia nettamente peggiorato nel corso del tempo, come del resto nuovamente attestato dal curante nel referto aggiornato del 17 aprile 2023.

                                  L’avv. RA 1 ha rilevato come l’insorgenza del diabete abbia comportato un peggioramento del microcircolo, responsabile a propria volta di ferite al moncone, con conseguente prognosi estremamente sfavorevole per quanto concerne la mobilità e, pure, la capacità lavorativa.

                                  Per tali ragioni, egli ha quindi chiesto che il TCA disponga una nuova perizia ortopedica atta a stabilire quale sia la reale capacità lavorativa dell’assicurato, tenuto conto dell’insieme dei suoi disturbi (doc. X + 1).

 

                          1.8.  Con osservazioni del 2 maggio 2023 l’Ufficio AI, dopo aver richiesto una presa di posizione al medico del SMR, ha confermato la correttezza della propria decisione (doc. XII +1).

 

                          1.9.  In data 19 maggio 2023 il patrocinatore dell’insorgente ha criticato l’apprezzamento del dr. __________ del SMR, rilevando come quest’ultimo abbia ancora una volta ignorato il continuo peggioramento delle condizioni di salute attestate dal medico curante, limitandosi a ritenere – a torto - che la documentazione prodotta faccia solo riferimento al rischio di un peggioramento futuro (cfr. doc. XV).

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

 

                                  nel merito

 

                          2.2.  Oggetto del contendere è sapere se a giusta ragione, oppure no, l’Ufficio AI ha confermato, in sede di revisione, il diritto dell’assicurato ad un quarto di rendita.

 

Va anzitutto rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia prima l’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

 

                                  Per la disamina del diritto ad una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

 

Tornando alla modifica legislativa di cui sopra, si rileva che il calcolo delle rendite, il cui diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5% o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55 anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem, vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der beruflichen Vorsorge, pag. 7).

Per contro, qualora al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa l’assicurato aveva già compiuto (almeno) 55 anni e il suo diritto alla rendita era sorto sotto l’egida del precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione in virtù della protezione della situazione acquisita (Besitzstandsschutz) conferita dalla citata Disposizione transitoria, circostanza peraltro desumibile anche dalla Disposizione transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit., pag. 8 e 10; Dupont, Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt sie wem?, in: Recht Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungsrecht zwischen Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso, n.d.r.]; Hürzeler, Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua e aggiornamento per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza professionale nr. 156 del 1. luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP, Fachmitteilung Nr. 127 del 25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses Rentensystem, pto. 3.2.).

 

                                  In tal senso il marg. 9201 CIRAI (Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità, valida dal 1° gennaio 2022) prevede che “le rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno ancora compiuto 55 anni (persone nate negli anni dal 1967 al 2003) sono trasferite nel nuovo sistema di rendite lineare (art. 28b LAI), se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 17 LPGA (modificazione del grado d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.

 

                                  Secondo il marg. no. 9102 CIRAI in merito alla determinazione del diritto applicabile nel caso di prima concessione di rendite con quote decrescenti o a tempo determinato e casi di revisione, prevede “che se la modifica determinante avviene prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La data della modifica determinante è determinata secondo l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.).”

Infine, il marg. no. 9200 CIRAI prevede che “le rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 hanno già compiuto 55 anni (uomini nati negli anni dal 1957 al 1966; donne nate negli anni dal 1958 al 1966) rimangono nel vecchio sistema di rendite anche in caso di revisione del diritto alla rendita. A queste persone restano pertanto applicabili le disposizioni legali nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2021”.

 

Nel caso in esame, il diritto alla rendita dell’assicurato è sorto prima del 1° gennaio 2022. Tuttavia, la revisione è stata intrapresa d’ufficio nel giugno 2022 e la modifica di tale diritto (peggioramento dello stato di salute attestato da parte del medico curante) è stata invocato, al più presto, nel mese di luglio 2022 (cfr. rapporto del dr. __________ del 19 luglio 2022, doc. 262; vedi pure consid. 1.5.: “fermo restando il diritto ad una rendita non inferiore al 50% a far tempo dal 1° luglio 2022”). Tenuto inoltre conto del fatto che al momento della modifica legislativa l’assicurato (nato nel 1969) non aveva ancora compiuto 55 anni, fa stato il (nuovo) diritto in vigore dal 1° gennaio 2022.

 

                          2.3.  Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

                                  L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

 

                                  Con il nuovo art. 28b LAI (in vigore dal 1° gennaio 2022) il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).

 

                                  Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

 

                          2.4.   D’altra parte, per il futuro la rendita d’invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d’ufficio o su richiesta, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una modificazione di almeno cinque punti percentuali o aumenta al 100% (art. 17 cpv. 1 LPGA nella nuova versione in vigore dal 1° gennaio 2022).

 

                                  La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                  Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).

                                  Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).

                                  Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

                                 

                                  Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI stabilisce che l’aumento della rendita (o dell’AGI o del contributo per l’assistenza) avviene al più presto se l’assicurato ha chiesto la revisione a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata (lett. a); se la revisione ha luogo d’ufficio, a partire dal mese in cui è stata prevista (lett. b); se viene costatato che la decisione dell’Ufficio AI, sfavorevole all’assicurato, era manifestamente errata, a partire dal momento in cui il vizio è stato scoperto (lett. c). Giusta il cpv. 2 della medesima norma, la riduzione o la soppressione della rendita (o dell’AGI o del contributo per l’assistenza) è invece messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (lett. a); retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se il beneficiario ha ottenuto indebitamente la prestazione o ha violato l’obbligo di informare impostogli ragionevolmente dall’art. 77 OAI (lett. b).

                                 

                                  Va ancora rilevato che con sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR 4/5 2015, IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciar apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e 6).

                                  Il Tribunale federale ha rammentato che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5 pag. 349 con riferimenti). Secondo il principio dell’onere probatorio materiale, la situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il grado di verosimiglianza preponderante (STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV n. 18 pag. 181, STF 9C_418/2010, consid. 3.1 e 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).

 

                          2.5.  Nel caso concreto, l’assicurato aveva beneficiato di una rendita intera di invalidità dal 1° novembre 2009, poi ridotta ad un quarto di rendita a partire dal 1° agosto 2015.

                                  La correttezza della riduzione ad un quarto della rendita precedentemente corrisposta all’assicurato alla luce di un grado di invalidità del 40% era stata confermata da questo Tribunale con STCA 32.2015.68 del 24 marzo 2016, cresciuta incontestata in giudicato. In quell’occasione, il TCA aveva, in particolare, confermato la valutazione del dr. __________ del SMR a proposito dell’assenza di patologie invalidanti di origine extra-infortunistiche, ritenendo, dunque, che a ragione l’Ufficio AI avesse fondato la propria valutazione sugli accertamenti effettuati in ambito infortunistico. Dagli stessi (oggetto di decisione del 6 febbraio 2015, confermata con decisione su opposizione del 25 novembre 2015 e cresciuta in giudicato a seguito della STCA 35.2016.4 del 16 marzo 2016) era emerso che, tenuto conto delle limitazioni di origine somatica determinate dal dr. __________ (necessità di pause supplementari di 20 minuti ogni due ore) e di quelle psichiatriche stabilite dalla dr.ssa __________ (diminuzione della resistenza allo stress che comportava una limitazione della capacità lavorativa del 10-20%), l’interessato andava ritenuto in grado di svolgere un’attività leggera, prevalentemente sedentaria, durante tutto il giorno, con una riduzione complessiva del rendimento del 22% (risultante dalla necessità di una pausa aggiuntiva di 20 minuti per mezza giornata e con una diminuzione del rendimento del 15% per ragioni psichiatriche, per una incapacità lavorativa complessiva del 22%).

 

                          2.6.  Nel giugno 2022 (cfr. consid. 1.4.), l’Ufficio AI ha avviato d’ufficio una procedura di revisione.

                                 

Con annotazione del 9 gennaio 2023 il dr. __________ del SMR, spec. in medicina interna, ha indicato quanto segue:

                                 

" Diagnosi

Stato dopo amputazione traumatica arto inferiore sinistro sotto all’articolazione femorotibiale

Stato dopo fratture costali multiple

Stato dopo frattura apofisaria trasversa lombare

Lombalgie croniche non specifiche

 

 

Attuale revisione del 10.6.2022

 

Grado AI 40% dal 1.8.2015

 

Assicurato licenziato

 

Dal rapporto del curante risulta situazione clinica stazionaria

 

Valutazione:

-        stato invariato, prognosi stazionaria.” (Doc. 267)

 

L’insorgente ha contestato tale valutazione del medico del SMR, posta alla base della decisione impugnata, facendo valere un peggioramento del proprio stato di salute, come peraltro pure attestato dal proprio medico curante.

 

                          2.7.  In corso di causa, il legale dell’insorgente ha trasmesso al TCA un referto del 17 aprile 2023, con il quale il dr. __________ ha attestato quanto segue:

 

" Si tratta di un paziente che soffre di diabete mellito tipo due in pluriterapia; la malattia è progredita ed ha portato a un peggioramento a livello del microcircolo tale da aggravare la pelle intorno alla protesi che si presenta sempre più sensibile e sottile ed è a rischio di sviluppare delle ferite (ci sono già stati alcuni episodi che abbiamo trattato).

Purtroppo nonostante l’adattamento e il cambiamento del materiale protesico, sostituendolo con uno nuovo, non ha portato a un notevole miglioramento.

Questo comporta al paziente dolori locali e una riduzione della mobilità e dunque un peggioramento anche del diabete e di conseguenza anche della pressione arteriosa di cui attualmente soffre il paziente.

Per far fronte alle necessità lavorative dovrà utilizzare dei trattamenti antiinfiammatori che con il tempo sono dannosi a livello sia gastrointestinale sia renale.

Bisogna perciò rendersi conto che queste malattie nonostante non siano clinicamente visibili sono in continua progressione e possono portare a un peggioramento e dunque il paziente avrà sempre più difficoltà a far fronte alle richieste lavorative in quanto ci sarà una progressiva riduzione delle sue capacità di rendimento lavorativo.

Attualmente si sta anche manifestando una pollineuropatia periferica con una regressione anche della sensibilità degli arti inferiori e superiori.

Chiedo gentilmente che le assicurazioni sociali tramite l’ufficio invalidità si rendano conto di questa problematica.

Rimango sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti e se vi fosse la necessità vi posso inoltrare anche una copia degli esami eseguiti.” (Doc. X/1)

 

                                  Con annotazione del 24 aprile 2023, il dr. __________ del SMR ha osservato:

 

 

" Diagnosi

Stato dopo amputazione traumatica arto inferiore sinistro sotto all’articolazione femorotibiale

Stato dopo fratture costali multiple

Stato dopo frattura apofisaria trasversa lombare

Lombalgie croniche non specifiche

 

Decisione del 7.2.2023: nessun aumento del grado di invalidità

 

Ricorso:

attuale rapporto dr. __________ del 17.4.2023 il quale menziona la presenza di un diabete mellito, di una ipertensione arteriosa e di una polineuropatia che potrebbero in futuro comportare una progressiva riduzione della sua capacità di rendimento lavorativo.

 

Valutazione:

dall’attuale documentazione risulta unicamente un rischio di una riduzione futura della CL ma non risulta una attuale riduzione della CL residua.” (Doc. XII/1)

 

                          2.8.  Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

 

                                  Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

 

                                  In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

                                  Questa giurisprudenza è stata in seguito costantemente confermata dall’Alta Corte (cfr. DTF 139 V 225 consid. 5.2 e 145 V 97 consid. 8.5 in fine; STF 8C_333/2022 e 8C_365/2022 del 23 marzo 2023 consid. 5.2).

 

                                  Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti). L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

 

                                  È, infine, utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

 

                          2.9.  Chiamato ora a pronunciarsi, tutto ben ponderato, il TCA non può, con la necessaria, tranquillità confermare la conclusione alla quale è giunto il dr. __________ del SMR a proposito della stazionarietà dello stato di salute dell’interessato, contraddetta dal medico curante dr. __________, ma ritiene indispensabile che l’esistenza o meno di un peggioramento delle condizioni di salute dell’insorgente faccia oggetto di ulteriori approfondimenti, prima di potersi esprimere riguardo alla revisione del diritto alle prestazioni in corso.

 

                                  In questo senso, questa Corte non può che rimarcare l’apparente contraddittorietà esistente tra quanto indicato dal dr. __________ del SMR nell’annotazione del 9 gennaio 2023 a proposito del fatto che “dal rapporto del curante risulta situazione clinica stazionaria” (cfr. doc. 267, corsivo della redattrice) e quanto, invece, emerge dai referti stilati dal dr. __________, i quali fanno espresso riferimento ad una situazione clinica in peggioramento (cfr. doc. 262 e doc. X/1).

 

                                  Al riguardo, questo Tribunale rileva, infatti, che già nel rapporto medico concernente la revisione della rendita inviato dall’Ufficio AI compilato in data 19 luglio 2022, il dr. __________, curante dell’assicurato dal 2018, ha espressamente indicato che l’evoluzione della situazione del paziente è “in peggioramento”; riferendosi alla “situazione e sintomatologia medica attuale” ha rilevato “peggioramento della situazione medica: deambulazione in peggioramento; diabete; ipertensione; fimosi recidivanti; lombalgie acute recidivanti; frattura del dito della mano sinistra del 22.02.2022”; quali referti oggettivi ha elencato “amputazione soprageicolare; poliartropatia ginocchio dx”; quanto all’attività lavorativa svolta finora dall’assicurato ha ritenuto che sia esigibile attualmente per 4-5 ore al giorno, mentre un’attività adeguata per 2-3 ore al giorno; infine, ha concluso che la prognosi sull’integrazione risulta “in peggioramento” (doc. 262, corsivo della redattrice).

 

                                  L’esistenza di un continuo peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato è stato poi ribadito dal medico curante nel referto del 17 aprile 2023 (cfr. doc. X/1).

 

                                  Ora, nonostante queste chiare indicazioni fornite dal curante – e che a mente di questo Tribunale impongono degli approfondimenti - il dr. __________ del SMR, nelle annotazioni del 24 aprile 2023, si è limitato a riassumere che il curante “menziona la presenza di un diabete mellito, di una ipertensione arteriosa e di una polineuropatia che potrebbero in futuro comportare una progressiva riduzione della sua capacità di rendimento lavorativo”, concludendo che “dall’attuale documentazione risulta unicamente un rischio di una riduzione futura della CL ma non risulta una attuale riduzione della CL residua” (cfr. doc. XII/1).

 

                                  Il TCA, in mancanza di maggiori e più approfondite investigazioni riguardo alle problematiche evidenziate dal dr. __________ e alle relative ripercussioni sull’esigibilità lavorativa, non è in grado di stabilire se effettivamente, come ritenuto dal dr. __________ del SMR, il continuo deterioramento messo in luce dal medico curante possa comportare unicamente un rischio futuro di peggioramento della capacità lavorativa dell’assicurato, oppure no.

                                  Tale aspetto, di fondamentale importanza ai fini della revisione del diritto alla rendita di cui beneficia l’insorgente, necessita evidentemente di essere chiarito attraverso una visita peritale specialistica.

 

                                  Tutto ben ponderato, il TCA ritiene pertanto che, nel caso concreto, emergono elementi suscettibili di generare dei dubbi, perlomeno lievi, circa l’affidabilità del parere sul quale l’amministrazione ha fondato la propria decisione, dubbi che inducono questa Corte a scostarsene (per un caso in cui il TF ha annullato il giudizio cantonale e rinviato la causa per nuova decisione, ritenendo che i referti agli atti dei medici curanti della persona assicurata fossero atti a suscitare un, almeno minimo, dubbio circa la pertinenza del parere espresso dal medico fiduciario a proposito della causalità, si veda la STF 8C_517/2017 del 12 luglio 2018 consid. 6.2.).

 

                        2.10.  In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.

 

                                  Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

 

" 4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

 

                                  In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 – dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

 

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”

 

                                  In una sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):

 

" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant, d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al. 1 LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid. 5.3.3. et ses références).”

 

                                  (si veda pure la STF 8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).

 

                                  Infine, con la pronunzia 8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR 10/2022 UV n. 34 p. 137 ss., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un tribunale cantonale determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un rapporto del medico curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione, sebbene ci si trovi in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465 che richiede l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le prove necessarie prima di rendere la propria decisione (questo principio è stato confermato ancora con le sentenze 8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid. 9.3.3; 8C_523/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5.4 e riferimenti; 8C_731/2021 succitata consid. 4.6).

 

                                  Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti all’Ufficio AI (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465), già per il fatto che esso ha fondato la decisione impugnata sul solo parere del SMR, peraltro messo in dubbio dal medico curante.

                                  Per le ragioni già esposte al considerando 2.9., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’amministrazione affinché disponga un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a chiarire quale sia l’effettiva evoluzione dello stato di salute dell’interessato nell’ambito della procedura di revisione avviata d’ufficio.

                                  In seguito, facendo capo alle risultanze dell’accertamento esperito, l’amministrazione si pronuncerà di nuovo in merito al diritto a prestazioni.

 

                        2.11.  Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                  Visto l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’insorgente, rappresentato da un avvocato, l’importo fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è accolto.

                                  §   La decisione del 7 febbraio 2023 è annullata.

                                  §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda

                                       conformemente ai considerandi.

 

                             2.  Le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 2’500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti