Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2023.29

 

BS/sc

Lugano

27 aprile 2023     

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 10 marzo 2023 di

 

 

RI 1  

rappr. da: RA 1

  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 9 febbraio 2023 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                           1.1  RI 1, classe 1968, da ultimo professionalmente attiva quale aiuto-venditrice presso la ditta del coniuge, nel settembre 2021 ha inoltrato una domanda di prestazioni a seguito di una problematica alle ginocchia (gonalgia bilaterale; doc. 9; se non indicato diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa).

 

                           1.2  Attuata l’istruttoria, con rapporto finale 17 agosto 2022 la dr.ssa __________ del SMR (Servizio medico regionale) ha valutato l’assicurata totalmente inabile nell’abituale attività svolta, ma pienamente abile in attività adeguate alle limitazioni funzionali accertate, con effetto dal mese di luglio 2022 (doc. 47).

                                  Con rapporto 14 settembre 2022 il consulente in integrazione professionale, ritenuto che l’assicurata non necessiti di una riformazione professionale, ha elencato le attività esigibili (doc. 49).

                                  Dopo aver proceduto alla determinazione del grado d’invalidità mediante il consueto raffronto dei redditi, con progetto di decisione 30 settembre 2022 l’Ufficio AI ha prospettato il riconoscimento di una rendita intera con grado del 100% dal 1° luglio 2021 sino al 31 ottobre 2022, ossia tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute (doc. 51).

 

                                  Con osservazioni 27 dicembre 2022 l’assicurata, patrocinata da RA 1 (RA 1), ha prodotto ulteriore documentazione medica, sostenendo un peggioramento della problematica alle ginocchia e chiedendo una rivalutazione del caso (doc. 60).

 

                                  Tenuto conto delle annotazioni 5 gennaio 2023 del SMR, che – dopo valutazione degli atti prodotti – ha ritenuto come non siano stati apportati nuovi elementi medici (doc. 62), con decisione 9 febbraio 2023 l’Ufficio AI ha confermato la rendita temporanea (doc. 64 e 65).

 

                           1.3  Contro la suddetta decisione l’assicurata, sempre rappresentato da RA 1, ha inoltrato il presente ricorso postulando il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché venga completata l’istruttoria, in particolare per quanto concerne la valutazione dei referti medici prodotti in sede di osservazioni al progetto di decisione. Ritiene infatti dato un peggioramento delle condizioni di salute.                                                                    

                           1.4  Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la retrocessione degli atti per l’espletamento di accertamenti medici come indicato dal SMR nelle annotazioni 14 marzo 2023.

 

                           1.5  Chiamato a prendere posizione in merito, con scritto 4 aprile 2023 la rappresentante dell’assicurato ha comunicato di aderire alla proposta dell’amministrazione.

 

considerato                in diritto

 

                                  in ordine

 

                           2.1  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

 

                                  nel merito

 

                           2.2  Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha riconosciuto una rendita intera dal 1° luglio 2021 sino al 31 ottobre 2022.

 

                                  Va qui rilevato che dal 1° gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

 

                                  Per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

                                 

                                  Tornando alla modifica legislativa di cui sopra, si rileva che il calcolo delle rendite, il cui diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5% o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55 anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem, vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der beruflichen Vorsorge, pag. 7).

                                  Per contro, qualora al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa l’assicurato aveva già compiuto (almeno) 55 anni e il suo diritto alla rendita era sorto sotto l’egida del precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione in virtù della protezione della situazione acquisita (Besitzstandsschutz) conferita dalla citata Disposizione transitoria, circostanza peraltro desumibile anche dalla Disposizione transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit., pag. 8 e 10; Dupont, Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt sie wem?, in: Recht Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungsrecht zwischen Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso, n.d.r.]; Hürzeler, Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua e aggiornamento per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza professionale nr. 156 del 1. luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP, Fachmitteilung Nr. 127 del 25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses Rentensystem, pto. 3.2.).

 

                                  In tal senso il marg. 9201 CIRAI (Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità, valida dal 1° gennaio 2022) prevede che “le rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno ancora compiuto 55 anni (persone nate negli anni dal 1967 al 2003) sono trasferite nel nuovo sistema di rendite lineare (art. 28b LAI), se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 17 LPGA (modificazione del grado d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.

                                  Infine, secondo il marg. no. 9102 CIRAI in merito alla determinazione del diritto applicabile nel caso di prima concessione di rendite con quote decrescenti o a tempo determinato e casi di revisione, prevede “che se la modifica determinante avviene prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La data della modifica determinante è determinata secondo l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.).”

 

                                  Nel caso concreto, il diritto alla rendita è sorto prima del 1° gennaio 2022. Tuttavia, la modifica del diritto alla rendita (rispettivamente la soppressione) è fatta risalire al 15 luglio 2022  (tre mesi dal miglioramento ex art. 88a cpv.1 OAI). Tenuto inoltre conto che al momento della modifica legislativa l’assicurata (nata il __________ 1968) non aveva ancora compiuto 55 anni, fa stato il (nuovo) diritto in vigore dal 1° gennaio 2022.

 

                           2.3  Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                  Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

 

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

 

                                  L'art. 28b LAI (Determinazione dell’importo della rendita), in vigore dal 1° gennaio 2022, prescrive che l’importo della rendita è determinato quale quota percentuale di una rendita intera (cpv. 1). Il cpv. 2 dispone che se il grado d’invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado d’invalidità. Il cpv. 3 prevede che se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70 per cento, l’assicurato ha diritto a una rendita intera. Infine, il cpv. 5 stabilisce che se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per cento, si applicano le quote percentuali ivi indicate.

 

                                  Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).                            

                                  Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

                                 

                                  Il nuovo art. 28a LAI (Valutazione del grado d’invalidità), in vigore dal 1. gennaio 2022, dispone quanto segue:

 

"  1Per valutare il grado d’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica l’articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce i redditi lavorativi determinanti per la valutazione del grado d’invalidità e i fattori di correzione applicabili.

2Il grado d’invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un’attività lucrativa è valutato, in deroga all’artico­lo 16 LPGA, in funzione dell’in­capacità di svolgere le mansioni consuete.

3Se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, il grado d’invalidità per questa attività è valutato se­condo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, il grado d’invali­dità per questa attività è valutato secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due ambiti.”

 

                                  In merito al confronto dei redditi, il nuovo art. 25 OAI, anch’es-so in vigore dal 1. gennaio 2022, stabilisce tra l’altro che “i redditi lavorativi determinanti secondo l’articolo 16 LPGA vanno stabiliti su una base temporale identica e tenendo conto del mercato del lavoro in Svizzera” (cpv. 2) e che se per la determinazione dei redditi lavorativi determinanti si impiegano valori statistici “vanno presi come riferimento i valori centrali della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio federale di statistica. Possono essere impiegati altri valori statistici, se nel singolo caso il reddito non figura nella RSS. Vanno utilizzati valori indipendenti dall’età e differenziati a seconda del sesso” (cpv. 3), dovendosi inoltre adeguare i valori statistici “in funzione della durata di lavoro normale nelle aziende secondo le divisioni economiche e dell’evoluzione dei salari nominali” (cpv. 4).

 

                           2.4  Per costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

 

                                  L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

                                  I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

                                  Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

 

                                  Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

                                  Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

                                  Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer 1/06, pag. 64-65).

 

                           2.5  Nel caso in esame, con le osservazioni 27 dicembre 2022 al progetto di decisione l’assicurata ha prodotto diversa documentazione medica, tra cui il rapporto 9 dicembre 2022 del dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica, e il rapporto 1° dicembre 2022 dei dr. __________ e __________ del Servizio Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale __________ di __________.  

 

                                  A tal riguardo, con annotazioni 5 gennaio 2023 la dr.ssa de Angelis ha rilevato:

 

"  (…) Il peggioramento presentato dall’A e certificato dal Dr. __________ con breve relazione del 09.12.2022 (vedi RM del 10.11.2022) nonché dalla relazione dei Dr. __________/Dr. __________ è successivo alla mia presa di posizione contenuta del RAF SMR del 17.08.2022.

Infatti il Dr. __________ attesta: Rispetto agli esami precedenti questo (Esame RM) documenta un peggioramento dello stato di salute e anche della esigibilità di lavori leggeri.

Sotto questo nuovo aspetto ritengo indicata una nuova visita interdisciplinare presso l’AI per rivalutare situazione.” (pag. 229 inc. AI)

 

                                  Ritenuto che vi è un evidente peggioramento dello stato di salute successivo al già citato rapporto 17 agosto 2022 del SMR (cfr. consid. 1.2) ma prima dell’emissione della decisione contestata (9 febbraio 2023) – che delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1, 136 V 24 consid. 4.3, 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii) – s’impone di retrocedere gli atti all’Ufficio AI come chiesto con la risposta di causa. A tal riguardo con annotazioni 14 marzo 2023, infatti, la dr. __________ del SMR ha rilevato:

 

"  Per favore recuperare tutta la documentazione radiologica in formato CD degli esami eseguiti negli anni 2021-2022e 2023 richiedendoli direttamente all’assicurata o all’Avv. __________ e sottoporre; di particolare importanze recuperare referto radiologico ed immagini delle RM ginocchio destro e sinistro del 10.11.2022, quindi valuteremo se sarà necessario convocare l’assicurata a visita o potremo esprimerci sugli atti.” (pag. 269 inc. AI)

 

                                  Dopo di che l’Ufficio AI emanerà una nuova decisione, debitamente preavvisata, in merito al diritto alla rendita successivamente al 1° novembre 2022.

 

                                  Ne consegue che la decisione contestata, fermo restando il diritto ad almeno una rendita dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2022, è da annullare, mentre il ricorso va accolto con retrocessione degli atti per complemento istruttorio.

 

                           2.6  Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                  Visto l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente, patrocinata in causa da un avvocato, fr. 2'000 di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è accolto.

                                  §   La decisione del 9 febbraio 2023, fermo restando il diritto ad almeno una rendita intera dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2022, è annullata.

                                  §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

 

                             2.  Le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) per ripetibili.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                          Il segretario di Camera

 

giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti