‘Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2023.2

 

BS

Lugano

30 marzo 2023      

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 16 gennaio 2023 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 15 dicembre 2022 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  RI 1, classe 1963, da ultimo attiva quale ausiliaria di pulizie, nel novembre 2019 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti a seguito di un infortunio al ginocchio destro occorsole 17 maggio 2019 e preso a carico dall’__________ (doc. 1 inc. AI, se non indicato diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa).

 

                          1.2.  Terminata l’istruttoria, sulla base degli atti medici richiamati dall’__________, con progetto di decisione 6 settembre 2021 l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita intera dal 1° giugno 2021 (dopo un anno dall’insorgenza del danno alla salute ai sensi dell’art. 28 cpv.1 lett. b LAI) sino al 31 luglio 2021, avendo la stessa in data 1° agosto 2021 riacquistato una piena abilità lavorativa (doc. 44).                                                            

 

                                  Mediante osservazioni 20 settembre 2021 l’allora rappresentante dell’assicurata ha rilevato che la sua assistita presenta un’inabilità lavorativa del 100% dal 5 agosto al 30 settembre 2020, allegando i relativi certificati medici (doc. 52). Con rapporto 15 marzo 2022 all’Ufficio AI il dr. __________, medico curante, ha attestato un’inabilità lavorativa quale addetta alla pulizia del 100% dal 16 giugno 2019 (pagg. 188 – 193). Valutata la documentazione medica, tenuto conto delle risultanze LAINF, con annotazioni del 29 agosto 2022 il dr. __________ del SMR (Servizio medico regionale dell’AI) ha riassunto le seguenti incapacità lavorative in tutte le attività: 100% dal 16 luglio 2019, 65% dal 1° luglio 2019; nell’abituale attività: 0% dal 1° agosto 2021 e poi 100% dal 5 agosto 2021; in attività adeguate: 0% di inabilità dal 1° agosto 2021 (doc. 78).

                                  Tenuto poi conto del rapporto 13 ottobre 2022 del consulente in integrazione professionale (consulente IP) e dopo aver proceduto al consueto raffronto dei redditi, con decisione del 15 dicembre 2022 l’Ufficio AI ha confermato l’attribuzione di una rendita temporanea dal 1° giugno 2020 al 31 ottobre 2021 (tre mesi dopo il miglioramento ex art. 88a cpv. 1 LAI) (doc. 88; per le motivazioni cfr. doc. 87).

 

                          1.3.  Contro la decisione 15 dicembre 2022 l’assicurata è tempestivamente insorta al TCA, chiedendo (implicitamente) di essere posta al beneficio della rendita anche dopo il 1° novembre 2021. Rileva in particolare di non essere ancora fisicamente in grado di poter lavorare, preannunciando che si sottoporrà prossimamente ad una visita medica.

 

                          1.4.  Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata.

 

                          1.5.  Con scritto 2 febbraio 2023 l’assicurata ha prodotto la “perizia” 1° febbraio 2023 del dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia (VII)

 

                          1.6.  Con osservazioni 16 febbraio 2022 l’Ufficio AI, allegando le annotazioni 7 febbraio 2023 del medico SMR in merito al nuovo atto medico prodotto dall’insorgente, ha confermato la richiesta di reiezione del ricorso (IX).

 

                          1.7.  Su richiesta del TCA, il 2 febbraio 2023 l’amministrazione ha prodotto l’incarto LAINF riguardante l’assicurata (VIII), alla quale questo Tribunale ha intimato un termine per presentare osservazioni (X).

 

                          1.8.  Con lettera 7 marzo 2023 l’assicurata ha sostanzialmente ribadito la propria posizione, evidenziando come, vista la sua età, non possa svolgere altre attività se non quella abituale di donna delle pulizie (XI).

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

                               

                          2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

 

                                  nel merito

 

                          2.2.  Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha soppresso a partire dal 31 ottobre 2021 la rendita spettante all’assicurata. Essa chiede di essere posta al beneficio di una prestazione AI anche dopo il 1° novembre 2021. Incontestato è il diritto alla rendita intera dal 1° giugno 2020 al 31 ottobre 2021.

 

                                  Va qui rilevato che il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

 

                                  Per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

 

                                  Tornando alla modifica legislativa di cui sopra, si rileva che il calcolo delle rendite, il cui diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5% o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55 anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem, vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der beruflichen Vorsorge, pag. 7).

                                  In tal senso il marg. 9201 CIRAI (Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità, valida dal 1° gennaio 2022) prevede che “le rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno ancora compiuto 55 anni (persone nate negli anni dal 1967 al 2003) sono trasferite nel nuovo sistema di rendite lineare (art. 28b LAI), se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 17 LPGA (modificazione del grado d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.

                                  Infine, secondo il marg. no. 9102 CIRAI in merito alla determinazione del diritto applicabile nel caso di prima concessione di rendite con quote decrescenti o a tempo determinato e casi di revisione, prevede “che se la modifica determinante avviene prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La data della modifica determinante è determinata secondo l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.).”

 

                                  Nel caso concreto, siccome la nascita del diritto alla rendita e la relativa soppressione sono avvenute prima del 1° gennaio 2022, determinante è il diritto in vigore sino al 31 dicembre 2021.

 

                          2.3.  Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                  Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

                                  Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

                                  L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

                                  Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

                                  La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

                                  L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

                                  L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                  Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

                                  Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

 

                          2.4.  Per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/ Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2022, art. 28a n. 227, pag. 375).

                                  Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

                                  Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                  Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

 

                                  Inoltre, circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

                                  Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

                                  Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                  Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc; Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, n. 263, pag. 385) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

 

                          2.5.  Nel caso concreto, sulla base della documentazione medica acquisita agli atti, tra cui l’incarto LAINF, con annotazioni del 29 agosto 2022 il dr. Panzera del SMR ha indicato quali sono le affezioni invalidanti, essenzialmente dovute alle conseguenze infortunistiche, e quelle senza influsso sulla capacità lavorativa (extra-infortunistiche):

 

" 2.1 Diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa (CL)

 

Cod. infermità: 738       Codice danno funzionale: 10

 

Esisti di trauma distorsivo al ginocchio destro il 17.05.2009 con/su:

 

-   distorsione LL1 ginocchio dx con meniscosi mediale e condropatie gravo IV alla femoro-tibiale interna,

-   artroscopia del ginocchio destro del 25.05.2020: meniscectomia selettiva menisco mediale e laterale + asportazione di (23.04.2020) in anestesia loco-regionale di aponeurectomia selettiva

 

2.2 Diagnosi senza ripercussione sulla CL

 

Emicrania

Extrasistolica ventricolare” (pag. 210 inc. AI)

 

                                  In merito alle limitazioni funzionali il medico SMR ha rilevato: carico massimo fino a 5 chili, necessità di alternanza della postura, nessuna difficoltà nello svolgere lavori di precisione, necessità di pause supplementari, possibilità di variare la postura secondo necessità, nessuna attività svolta in posizione accovacciata od inginocchiata, nessuna attività su ponteggio o scale a pioli, nessuna deambulazione su terreni scoscesi o accidentali.

                                  Egli ha poi ritenuto l’assicurata inabile al 100% in tutte le attività dal 16 luglio 2019 ed al 65% dal 1° luglio 2019, un’inabilità nell’abituale attività dello 0% dal 1° agosto 2021 e del 100% dal 5 agosto 2021, ma una piena abilità in attività adeguate dal 1° agosto 2021 (doc. 78).

                                 

                                  Ora, questo Tribunale non può che aderire alla surriferita valutazione del SMR, ritenuto che agli atti non vi è alcuna documentazione medica che possa validamente metterne in dubbio la fedefacenza. Va al riguardo rilevato che le certificazioni d’inabilità lavorativa del dr. __________ (cfr. consid. 1.2) riguardano unicamente l’abituale attività di ausiliaria di pulizia e non le attività adeguate, le quali, come pertinentemente valutato dal SMR, sono pienamente esigibili dal 1° agosto 2019.

                                  Nemmeno il rapporto 1° febbraio 2023 del dr. __________, prodotto con il ricorso, permette di modificare la succitata conclusione.

                                  In quel documento lo specialista, diagnosticata una gonartrosi destra e rilevato come la paziente utilizzi una stampella a sinistra e come la stessa riferisca di non riuscire a camminare per più di 15-30 minuti, ha concluso:

 

" Ho spiegato alla paziente che probabilmente il trauma ha semplicemente riacutizzato una situazione artrosica già presente. Purtroppo l'evoluzione è stata quella di un progressivo peggioramento della clinica dell'artrosi del ginocchio. Attualmente siamo in presenza di un'artrosi del ginocchio fortemente sintomatica. La problematica del quadricipite sembra essere su base antalgica così come quella della lombalgia a destra dovuta alla viziosa deambulazione e non su una problematica neurologica. Penso che l'unica soluzione proponibile per la paziente sia la posa di una protesi totale del ginocchio. Concordo con il Dr. __________ che la presenza di questo scarso reclutamento da parte della paziente del quadricipite femorale potrebbe compromettere la riabilitazione e richiederà sicuramente una riabilitazione più prolungata. Tuttavia non penso che con la fisioterapia, visto il dolore riferito dalla paziente, si possa migliorare la situazione del muscolo. Prima di optare per una soluzione chirurgica protesica potrebbe essere utile una valutazione con una RM della schiena per escludere una compressione radicolare che però la clinica non sembra avvalorare un'elettromiografia del quadricipite femorale per escludere una problematica neurologica. Se queste fossero escluse l'unica soluzione sarebbe la posa di una protesi totale del ginocchio con successiva intensa fisioterapia per recuperare il quadricipite la cui funzione è stata debilitata da questi quattro anni di zoppia. Non ho previsto ulteriori controlli presso la mia consultazione.” (doc. VI/1)

 

                                  Oltre ad indicare le terapie da eseguire e ritenere indicata – quale ultima ipotesi – la posa di una protesi totale del ginocchio destro (intervento che poi non è stato eseguito; cfr. riassunto cartella clinica del 24 gennaio 2022 dell’__________, sub doc. C2), il dr. __________ – come evidenziato dallo stesso SMR nelle annotazioni 7 febbraio 2023 (IX/1) – non apporta elementi che permettono di non ritenere pienamente esigibile un’attività lucrativa adeguata e conforme alle limitazioni fisiche. Non risultano inoltre presenti altre patologie che non siano state esaminate dall’Ufficio AI.

                                  Del resto, anticipando quanto verrà detto più avanti (cfr. consid. 2.6.), anche con una forte limitazione deambulatoria vi sono attività lucrative che l’assicurata risulta in grado di svolgere.

 

                                  Va poi rilevato che con decisione 1° febbraio 2022, cresciuta in giudicato, anche l’__________, stabilendo un grado d’invalidità del 2,98%, ha ritenuto nel 2021 l’assicurata pienamente abile in “un’attività leggera, di precisione, raramente di media intensità ed essenzialmente sedentaria senza necessità di pause aggiuntive” (doc. 66).   

 

                                  Visto quanto sopra, tenuto conto delle affidabili e convincenti valutazioni del SMR, alle quali va conferito valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.4), è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3), che l’assicurata dal 1° agosto 2021 è pienamente abile in attività adeguate.

 

                          2.6.  Con lettera 7 marzo 2023 l’assicurata ha sostenuto che, vista la sua età, non potrebbe svolgere altre attività se non quella abituale di donna delle pulizie – la quale, come visto, è stata ritenuta medicalmente inesigibile – escludendo di fatto la possibilità di svolgere qualsivoglia altra attività ancorché adeguata (cfr. consid. 1.7).

 

                                  A tal riguardo occorre rilevare che la giurisprudenza ha ammesso in maniera restrittiva come l'età, benché sia un elemento estraneo all'invalidità, possa condurre – cumulata a circostanze personali e professionali – a rendere inesigibile, ricordato che il concetto di mercato equilibrato del lavoro è teorico e astratto (DTF 134 V 64 consid. 4.2.1), la ricerca di un nuovo impiego (STF 9C_318/2014 del 10 settembre 2014 consid 5.2; STF 9C_918/2008 del 28 maggio 2009 consid. 4.2.2).

 

                                  Ai sensi della DTF 138 V 457 il momento in cui la questione della messa a profitto della capacità lavorativa (residua) di un assicurato in età avanzata viene esaminata corrisponde a quello in cui è stato accertato che l’esercizio di un’attività lucrativa (parziale) è ragionevolmente esigibile dal punto di vista medico.

                                  Il marg. 3050.3 CIGI (Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità) stabilisce segnatamente che per valutare la questione della valorizzazione della capacità lavorativa residua per un assicurato di età avanzata, è decisivo il momento in cui è stata stabilita l’esigibilità medica dello svolgimento di un’attività lucrativa (a tempo parziale). Si tratta del momento in cui gli incarti medici permettono di accertare i fatti in modo circostanziato (DTF 138 V 457).

 

                                  In particolare in una sentenza I 831/05 del 21 agosto 2006 l’Alta Corte ha ritenuto che un assicurato 61enne, considerato ancora abile nella misura del 50% nella sua e in altre attività leggere adeguate, fosse realisticamente ancora in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato.

                                  In un’altra sentenza I 293/05 del 17 luglio 2006 l’Alta Corte ha ritenuto ancora ragionevolmente esigibile pretendere che un’assicurata, 59enne al momento in cui ha recuperato una capacità lavorativa residua del 100% in attività adeguate, riprendesse un’attività lavorativa rispettosa dei suoi limiti funzionali, evidenziando che ella aveva ancora a disposizione quasi 5 anni di attività prima di poter beneficiare di una rendita di vecchiaia.

                                  Recentemente, in una sentenza 8C_892/2017 del 23 agosto 2018 al consid. 5 il TF ha confermato l'esigibilità lavorativa del ricorrente che al momento determinante aveva 62 anni ed era abile all'80% in attività adeguate alla luce della restrittiva prassi vigente in materia.

                                  In una sentenza 8C_117/2018 del 31 agosto 2018 al consid. 3 il TF ha confermato l'esigibilità lavorativa del ricorrente che al momento determinante aveva 62 anni ed era abile all'80% in attività adeguate alla luce della restrittiva prassi vigente in materia.

                                  Da ultimo, con sentenza del 13 dicembre 2018 questa Corte ha ritenuto integrabile un assicurato di 63 anni e quasi 7 mesi d’età con una piena abilità lavorativa in un lavoro leggero rispettoso delle limitazioni fisiche poste dal medico fiduciario __________ (inc. 32.2018.106 consid. 2.6).

 

                                  Nel caso di specie, il momento determinante ai sensi della DTF 138 V 457 è il 1° ottobre 2021, data partire dalla quale l'assicurata va considerata abile al lavoro al 100% in un lavoro leggero e adatto, osservando le limitazioni fisiche. A quel momento l’insorgente, nata il __________ 1963, aveva 58 anni e 7 mesi e le rimanevano oltre 6 anni per raggiungere l’età pensionabile che ora è di 64 anni e 9 mesi (Disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2021 dell’AVS), un numero maggiore di anni degli esempi succitati.

                                  Pertanto, alla luce della situazione concreta dell’assicurata (che presenta, giova ribadire, una capacità lavorativa residua del 100% in attività adeguate) e anche della restrittiva prassi vigente in materia di esigibilità della capacità lavorativa residua delle persone prossime al pensionamento, la ricorrente deve essere considerata integrabile nel mondo del lavoro in attività confacenti al suo stato di salute (cfr. pure STCA 32.2018.123 del 6 giugno 2019 consid. 2.9).

 

                                  Per quel che concerne l’esigibilità in attività adeguate va fatto riferimento al rapporto 13 ottobre 2022 del consulente IP, dove sono state specificate diverse professioni che l’assicurata potrebbe svolgere da seduta senza necessità di deambulare (doc. 83). Va poi rilevato che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3).

 

                          2.7.  Occorre ora esaminare la graduazione dell’invalidità nel 2021, anno del miglioramento della capacità lavorativa, eseguita dall’Ufficio AI.

                               

                       2.7.1.  In merito alla determinazione del reddito da valido va ricordato che, secondo la giurisprudenza, occorre stabilire quanto la persona assicurata, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_151/2020 del 5 maggio 2020 consid. 6.1; 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

 

                                  Nella decisione contestata, per la determinazione del reddito da valido l’Ufficio AI ha preso in considerazione la media dei redditi iscritti nel conto individuale dell’assicurata relativi agli anni 2015 - 2018, per una media di fr. 48'057, così come risulta dalla nota 5 settembre 2022 dell’Ispettore AI (doc. 81).

                                  L’__________, da parte sua, sulla base dei dati degli ex datori di lavoro ha fissato il reddito senza invalidità in complessivi fr. 51'745 (cfr. tabella di calcolo 1° febbraio 2022 a pag. 801 inc. AI).

                                  Come si vedrà in appresso, sia applicando il reddito da valido definito dall’AI sia quello determinato dall’__________, l’assicurata non presenta in entrambi i casi un grado d’invalidità pensionabile (cfr. consid. 2.7.3).

 

                       2.7.2.  Per quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

                                  L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006).

 

                                  Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

                                  L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

 

                                  Nel caso concreto, dalla decisione impugnata si evince che l’Ufficio AI ha correttamente utilizzato le citate tabelle dell’inchiesta sulla struttura dei salari elaborata dall’Ufficio federale di statistica (Tabella TA1_Skill level, categoria 1, donne), procedendo poi ad una riduzione sociale del 20% giungendo ad un importo di fr. 44’511 (cfr. anche tabella di calcolo del 5 settembre 2022 a pag. 215 inc. AI). L’__________, per contro, utilizzando gli stessi dati statistici ha riconosciuto una riduzione del reddito del 10% per un importo totale di fr. 50'203 (cfr. pag. 801 inc. AI).

 

                        2.7.3  Dal raffronto dei redditi eseguito dall’Ufficio AI risulta un grado d’invalidità del 7%, mentre secondo quello effettuato dall’assicuratore contro gli infortuni il grado d’incapacità al guadagno è del 3%. In entrambi i casi, quindi, l’assicurata non raggiunge il grado pensionabile minimo del 40%, motivo per cui dal 1° ottobre 2021, tre mesi dopo il miglioramento (1° agosto 2021) ai sensi dell’art. 88a cpv. 1 OAI, decade il diritto alla rendita.

                                  Ne consegue che la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso è da respingere.

 

                          2.8.  Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                  Visto l’esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’insorgente.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera

 

giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti