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Raccomandata |
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Incarto
n.
FC |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattrice: |
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera |
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segretaria: |
Stefania Cagni |
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statuendo sul ricorso del 13 marzo 2023 di
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RI 1
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contro |
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la decisione dell’8 febbraio 2023 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. Mediante decisioni del 15 novembre 2011 e 27 aprile 2012 l’Ufficio AI ha respinto due richieste di prestazioni, presentate nell’agosto 2010 e marzo 2012 da RI 1, nata nel __________, da ultimo attiva come ausiliaria in lavanderia e cucina, avendo stabilito periodi di inabilità lavorativa limitati e un grado di invalidità inferiore al tasso minimo del 40%. Un’ulteriore richiesta del febbraio 2017 è stata evasa con decisione di non entrata nel merito del 28 marzo 2017.
Nel giugno 2018 l’assicurata, tramite lo psichiatra curante, ha presentato una nuova domanda di prestazioni. Per decisione 27 agosto 2020, esperiti i necessari accertamenti medici, in particolare una perizia pluridisciplinare __________l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, il grado d’invalidità stabilito in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi (27%) non attingendo il minimo pensionabile (40%). Questa decisione è stata contestata dall’assicurata dinanzi al TCA, il quale, mediante pronuncia del 23 novembre 2020, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione necessitavano di essere completati, come del resto ammesso dall’amministrazione medesima, ha accolto il gravame, annullato la decisione e rinviato gli atti per ulteriori accertamenti medici (STCA 32.2020.123).
1.2. Con decisione 8 febbraio 2023, preceduta da un progetto del 2 agosto 2022, esperiti nuovi accertamenti medici (in particolare una nuova perizia pluridisciplinare SAM), l’Ufficio AI ha accolto la domanda di prestazioni nel senso che ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita intera limitatamente ai periodi dal 1° aprile al 31 agosto 2016, dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 e dal 1° ottobre 2020 al 31 luglio 2021 (prestazioni versate tuttavia solo dal 1° dicembre 2018, ossia sei mesi dopo il deposito della richiesta). Ammessi periodi di inabilità variabili dal 2011 (del 30% dal 2011, del 100% dal 23 febbraio 2016, del 50% nell’attività abituale e del 30% in attività adeguate dal 1. giugno 2016, del 100% dal 20 gennaio 2020, del 50% (30% in attività adeguate) dal 15 marzo 2020 e del 100% in ogni attività dal 12 ottobre 2020), l’amministrazione ha concluso che dal maggio 2021 era intervenuta una stabilizzazione delle condizioni di salute con un’inabilità continuativa del 60% nell’attività abituale e del 30% in attività adeguate, con un conseguente grado di invalidità del 33%, stabilito in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi, che non attingeva più il minimo pensionabile e non consentiva quindi più la concessione di una rendita oltre il 31 luglio 2021 (ovvero tre mesi dopo il constatato miglioramento).
1.3. Con ricorso al TCA l'assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, censura la decisione dell’amministrazione, contestando in particolare che successivamente al maggio 2021 sia intervenuto un miglioramento delle sue condizioni, sostenendo di essere sempre inabile in misura completa, e chiedendo quindi il versamento della rendita intera anche successivamente al 31 luglio 2021. Produce, oltre a documentazione già agli atti, nuove certificazioni mediche. Delle relative motivazioni si dirà, per quanto occorra, nel merito. Chiede inoltre di essere ammessa all’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.4. Con risposta del 6 aprile 2023 l’Ufficio AI, facendo riferimento all’allegato rapporto del Servizio medico regionale dell’AI (SMR) del 31 marzo 2023, ritenuto come alla perizia SAM e alle valutazioni del SMR debba essere conferito pieno valore probante, ha chiesto la reiezione del ricorso.
1.5. Con osservazioni del 25 aprile 2023 l’assicurata, tramite il suo legale, ha confermato le proprie argomentazioni e allegato una nuova certificazione dello psichiatra curante.
Delle relative ulteriori osservazioni sollevate dalle parti si dirà, ove necessario, nel merito.
considerato in diritto
2.1. La ricorrente non contesta l’attribuzione della rendita intera dal 1° aprile al 31 agosto 2016 e dal 1°gennaio al 30 giugno 2020, e nemmeno la nuova decorrenza della rendita dal 1° ottobre 2020, ma censura la cessazione della prestazione a far tempo dal 1° agosto 2021, ritenendo che la rendita dovrebbe esserle attribuita a tempo indeterminato. Ella contesta in altre parole che, come stabilito dall’amministrazione sulla base delle conclusioni SAM, a far tempo dal mese di maggio 2021 sia intervenuto un miglioramento e una stabilizzazione delle sue condizioni.
Oggetto del contendere è quindi sapere se a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni AI successivamente al 31 luglio 2021.
Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Occorre tuttavia ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
Nella DTF 148 V 162 consid. 3.2.1. il Tribunale federale ha formulato le seguenti precisazioni circa il diritto intertemporale:
" Gemäss einer allgemeinen prozessualen Grundregel wird das anwendbare Recht durch den Zeitpunkt der Verfügung respektive – sofern diese angefochten ist – den Zeitpunkt des Einspracheentscheides bestimmt […]. Bei Sachverhalten mit intertemporalem Bezug greift diese Grundregel jedoch zu kurz. In solchen Konstellationen sind weitere Aspekte mit zu berücksichtigen. So stellt sich insbesondere die Frage nach dem zeitlichen Geltungs- sowie dem zeitlichen Anwendungsbereich einer Bestimmung. Der zeitliche Geltungsbereich ist die “Lebensdauer” einer Rechtsnorm. Diese wird durch deren In- und Ausserkrafttreten bestimmt. Die eingangs genannte prozessuale Grundregel bezieht sich vorab auf den zeitlichen Geltungsbereich. Davon zu unterscheiden ist der zeitliche Anwendungsbereich einer Norm; dieser bestimmt den Zeitraum, in dem sich die vom Tatbestand erfassten Sachverhalte ereignet haben müssen […]. Zeitlicher Geltungsbereich und zeitlicher Anwendungsbereich können zusammenfallen, müssen dies aber nicht; insbesondere bei Dauersachverhalten sind sie zu unterscheiden. Weil das intertemporale Rechtsetzungsprimat beim Gesetzgeber liegt […], ist in einem ersten Schritt stets zu prüfen, ob die anwendbare Rechtsgrundlage Kollisionsnormen enthält. Fehlen solche, kommen auch hier allgemeine Grundsätze zur Anwendung. Diesbezüglich besagt der intertemporale Hauptsatz, dass in zeitlicher Hinsicht diejenigen Rechtssätze massgebend sind, die bei der Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben. Für zeitlich offene Dauersachverhalte bedeutet dies, dass sie grundsätzlich nach den jeweils geltenden rechtlichen Grundlagen zu beurteilen sind. Es ist somit bis zum Inkrafttreten einer Rechtsänderung das alte Recht und danach (ex nunc et pro futuro) – sofern die Voraussetzungen hierfür erfüllt sind – das neue Recht anwendbar (unechte Rückwirkung […]).”
La Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al marginale 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
I marginali 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita dall’UFAS, valida dal 1. gennaio 2022, prevedono che:
" Conformemente alle DT [Disposizioni transitorie, n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:
. in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
- prima fissazione della rendita → DR [diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre 2021,
- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;
. in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
- prima fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio
2022.”
Secondo le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022 (o successivamente). Con uno scritto del 7 settembre 2022 destinato agli uffici AI (21/2022 Informativa per gli uffici AI: diritto transitorio per la valutazione del grado d’invalidità e la determinazione del diritto alla rendita (riforma Ulteriore sviluppo dell’AI)) ed inoltrato al TCA, l’UFAS ha confermato che:
" (…) in caso di prima concessione di una rendita si applicano le disposizioni in vigore al momento della nascita del diritto alla rendita”, ad eccezione dei casi di “prima concessione di una rendita con variazione del grado di invalidità o limitata nel tempo e nei casi di revisione, a quest’ultima fattispecie applicandosi le disposizioni in vigore al momento della modifica determinante”. Oltre a ciò, l’UFAS ha rilevato che “Nelle ultime settimane i tribunali cantonali hanno emanato diverse sentenze che hanno confermato, direttamente o indirettamente, la summenzionata regolamentazione di diritto intertemporale. Da queste sentenze si evince inoltre che i tribunali considerano il momento dell’emanazione della decisione impugnata quale limite temporale importante per l’esame dei fatti; tuttavia, non si può concludere su questa base che anche la determinazione del diritto applicabile dipenda dal momento dell’emanazione della decisione. In questo contesto, anzi, il momento aleatorio dell’emanazione della decisione è irrilevante per la determinazione del diritto applicabile, dato che presenta sempre un certo grado di arbitrarietà (DTF 139 V 263). Nell’ottica di un’applicazione uniforme del diritto a livello nazionale, vi chiediamo pertanto di esaminare le sentenze cantonali prestando particolare attenzione alla corretta interpretazione della menzionata regolamentazione di diritto intertemporale e, in caso di decisioni che vi derogassero, di vagliarne l’impugnazione dinanzi al Tribunale federale.”
In concreto, l’assicurata ha presentato la sua (quarta) domanda di prestazioni AI nel giugno 2018. L’Ufficio AI, eseguiti gli accertamenti predisposti a seguito della sentenza di rinvio del TCA del 23 novembre 2020, ha stabilito inabilità lavorative del 30% dal 2011, del 100% dal 23 febbraio 2016, del 50% nell’attività abituale (30% in attività adeguate) dal 1° giugno 2016, del 100% dal 20 gennaio 2020, del 50% (rispettivamente 30%) dal 15 marzo 2020, del 100% dal 12 ottobre 2020 e del 60% (rispettivamente 30%) dal 1° maggio 2021. L’Ufficio AI ha accolto la domanda di prestazioni, riconoscendo una rendita intera limitatamente ai periodi dal 1° aprile al 31 agosto 2016, dal 1° gennaio al 30 giugno 2020, dal 1° ottobre 2020 al 31 luglio 2021, ritenuto che in seguito, a fronte di un’abilità lavorativa in attività adeguate del 70% da maggio 2021, il grado d’invalidità era del 33% e quindi insufficiente per il versamento di prestazioni.
Siccome, quindi, sia l’invalidità sia il diritto alla rendita d’invalidità sono insorti prima del 1. gennaio 2022, determinante è il diritto in vigore sino al 31 dicembre 2021, e questo sebbene l’Ufficio AI abbia emanato la sua decisione l’8 febbraio 2023. Ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va quindi inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007). Nella DTF 130 V 352 sono stati precisati i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella STFA I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel 2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).
Inoltre, nelle STF 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Soltanto da tale elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Secondo la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera assoluta.
Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).
Con pronuncia 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa giurisprudenza è stata confermata con la sentenza pubblicata in DTF 144 V 50 (STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6). Del resto, il Tribunale federale ha confermato tale giurisprudenza anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e 3.3.2), 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 3.2) e 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).
2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'AI, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'AI; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; sul valore probatorio delle certificazioni dei medici curanti cfr. al consid. 2.9).
Va poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001 e 32.2019.174 del 13 luglio 2020; DTF 130 V 352).
2.6. Dagli atti di causa risulta che l’assicurata, già attiva come ausiliaria in lavanderia, cameriera e cuoca, dal 1993 ha iniziato a lamentare vari problemi alla salute, in particolare dolori a livello della colonna cervicale, spalle e ginocchia. Con decisione del 15 novembre 2011, accertata un’inabilità lavorativa del 50% dal settembre 2009 e del 100% nel periodo dall’ottobre 2009 al febbraio 2011, e in seguito la ripresa di un’abilità del 70% nell’attività esercitata e del 100% in attività adeguate con conseguente grado di invalidità del 31%, l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni. Il rifiuto è stato confermato, dopo esecuzione anche di una valutazione psichiatrica, nuovamente con decisione del 27 aprile 2012 (doc, AI pag. 265 e 295).
Nell’ambito della nuova richiesta di prestazioni del giugno 2018, l’Ufficio AI ha predisposto l’esecuzione di una perizia multidisciplinare a cura del SAM, il quale, nella perizia del 25 ottobre 2019, effettuati consulti di natura psichiatrica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e reumatologica (dr. __________), poste le diagnosi con valenza invalidante di “fibromialgia/sindrome somatoforme, sindrome cervico-lonbospondilogena cronica, sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di lieve entità (ICD-10 F 33.0), sindrome ansiosa generalizzata (ICD-10 F 41.1)”, aveva concluso per un’inabilità lavorativa in ogni attività del 30% dal 2011 e totale dal febbraio 2016 (intervento alla schiena), mentre che dal giugno 2016 l’inabilità era del 50% nell’attività svolta di aiuto cuoca e pizzaiola e del 30% in un’attività adeguata, rispettosa dei limiti posti dal consulente reumatologo (doc. AI pag. 464).
Queste conclusioni, condivise il 4 novembre 2019 dal SMR (doc. AI pag. 529), erano state confermate dal SAM e dal SMR anche dopo valutazione dei certificati medici prodotti dall’assicurata, ragione per cui, mediante decisione 27 agosto 2020, l’Ufficio AI aveva respinto la domanda di prestazioni presentata, considerato come il grado d’invalidità stabilito in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi (27%), considerando un’abilità lavorativa in attività adeguate del 30% dal giugno 2016, non attingeva il minimo pensionabile (40%; doc. AI pag. 578).
Questa decisione, contestata, è in seguito stata annullata dal TCA (STCA 32.2020.123 del 23 novembre 2020) e l’incarto rinviato all’Ufficio AI, considerato come l’assicurata aveva comunicato di aver subito nel marzo 2020 un ricovero per motivi psichiatrici presso la Clinica __________ di __________, ciò che rendeva necessaria, anche secondo l’amministrazione, la retrocessione degli atti per procedere ad una perizia di decorso.
È quindi stata ordinata una perizia pluridisciplinare SAM, allestita il 24 giugno 2022, con la quale, effettuate valutazioni specialistiche di natura internistica, psichiatrica, reumatologica e neurologica, sono state poste diagnosi invalidanti di natura psichiatrica e reumatologica (cfr. in esteso al consid. 2.8.1).
Il SAM ha concluso che nell'attività da ultimo svolta di pizzaiola e aiuto cuoca, l'assicurata era complessivamente abile al lavoro al 40% dal 1° maggio 2021, ritenuto che “la capacità lavorativa del 40% va intesa come rendimento ridotto e integra le percentuali d'incapacità lavorativa del 30% per motivi psichiatrici dal 2011 e del 60% per motivi reumatologici a partire dall'1.5.2021. Precedentemente vale quanto statuito nella precedente perizia”. In un’attività adeguata, rispettosa dei limiti funzionali descritti dal consulente reumatologo, l'assicurata era invece da considerare abile al 70% (grado che includeva le incapacità lavorative per motivi psichiatrici del 30% e per motivi reumatologici del 10%), sempre dal 1° maggio 2021 (doc. AI pag. 810).
Queste conclusioni sono state confermate dal SMR l’8 luglio 2022 (doc. AI pag. 910). Dopo aver interpellato la consulente professionale che ha proceduto al confronto dei redditi (doc. AI pag. 917), fatta valutare dal SAM e dal SMR la documentazione prodotta in sede di opposizione al progetto di decisione del 2 agosto 2022 (doc. AI pag. 1000 e 1014), con la decisione contestata l’Ufficio AI ha accolto la richiesta come segue:
" (…) Esito degli accertamenti:
Sulla base della documentazione medica raccolta agli atti, con particolare riferimento ai rapporti peritali datati 25 ottobre 2019 e 24 giugno 2022, abbiamo ritenuto corretto giustificare i seguenti periodi di inabilità lavorativa:
Attività abituale (cuoca):
30% dal 2011
100% dal 23.02.2016
50% dal 01.06.2016
100% dal 20.01.2020
50% dal 15.03.2020
100% dal 12.10.2020
60% dal 01.05.2021
Attività adeguata:
30% dal 2011
100% dal 23.02.2016
30% dal 01.06.2016
100% dal 20.01.2020
30% dal 15.03.2020
100% dal 2.10.2020
30% dal 01.05.2021
Abbiamo quindi provveduto a calcolare la perdita di guadagno.
Al momento della prima richiesta di prestazioni Al (27 agosto 2010) la Signora RI 1 era stata considerata quale indipendente. A distanza di anni non svolge più alcun tipo di attività lavorativa, in ragione di ciò si valuta corretto considerarla dipendente nella misura
100% e prendere a riferimento per il salario da valida i redditi RSS.
Dal profilo salariale, la giurisprudenza imposta dall'Alta Corte federale indica che sono esclusivamente applicabili, in difetto d'indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., l 222/04). Sempre in base alla giurisprudenza federale, tali
redditi possono ancora essere diminuiti nella misura massima del 25%, e ciò al fine di considerare quei fattori che nel caso di specie sono suscettibili di influenzare il reddito che rassicurato potrebbe percepire, quali ad esempio le limitazioni addebitabili al danno alla
salute, l'età, la nazionalità, il grado di occupazione (cf. DTF 126 V 75).
Perdita di guadagno per i periodi con inabilità al 30%:
Nello specifico, tenuto conto del settore di attività in cui ha lavorato, vengono prese in considerazione le categorie 55-56, servizi di alloggio e ristorazione, delle Tabelle RSS elaborate dall'Ufficio federale di statistica. Identificato le categorie, abbiamo eseguito il
calcolo delle medie delle ore settimanali svolte nelle stesse e degli stipendi di riferimento.
Media ore settimanali categoria 55-56: H 42.4
Media salario categoria 55-56 (2018): CHF 4'260.40 (4'019/40 * 42.4).
Nel caso concreto, senza il danno alla salute nella sua abituale professione nell'anno 2018 la signora RI 1 avrebbe potuto conseguire CHF 51'121.68 (4'260.40 * 12). Ovvero 52'021.48 aggiornati al 2020 (ultimo dato disponibile).
Malgrado il danno alla salute e con una capacità lavorativa del 70% in attività adeguate, avrebbe invece potuto conseguire CHF 35'052.28 (tabella RSS elaborata dall'Ufficio federale di statistica, riduzioni del 10%).
Il confronto dei redditi permette quindi di determinare una perdita di guadagno e quindi un grado Al pari al 33%. Il calcolo utilizzato è mostrato qui di seguito:
Confronto dei redditi:
senza invalidità CHF 52'021.48
con invalidità CHF 35'052.28
Perdita di guadagno CHF 16'969.20 = Grado d'invalidità 32.62% (33%)
Il diritto ad una rendita insorge dopo un anno d'attesa ininterrotto dall'inizio della malattia di lunga durata (Art. 28 cpv 1, lett b, LAI). Per contro, il versamento della rendita può essere effettuato al più presto sei mesi dopo il deposito della domanda conformemente all'art. 29
cpv. 1 LAI. La domanda è stata depositata nel giugno 2018.
La consulente in integrazione professionale non ritiene sia possibile attuare provvedimenti atti ad incrementare la capacità di guadagno, tuttavia, su esplicita richiesta scritta, si resta a disposizione per valutare l'eventuale diritto all'aiuto al collocamento.
Osservazioni al progetto:
abbiamo preso atto del vostro scritto datato 12 ottobre 2022 e della documentazione medica allegata. In data 31 ottobre 2022 il SMR ha provveduto all’invio della documentazione ricevuta al SAM, il quale ha preso posizione e dato una risposta il 29 novembre 2022. Preso atto di tale valutazione l’SMR, con annotazione del 6 dicembre 2022, ha confermato il contenuto delle sue precedenti valutazioni. In ragione di quanto sora il progetto datato 2 agosto 2022 viene confermato.
Decidiamo pertanto:
Dal 01 aprile 2016, ovvero da quanto le condizioni dell'anno d'attesa ed un'inabilità di almeno il 40% sono assolte, la signora RI 1 ha diritto ad una rendita Al con grado del 100%. Questo diritto è limitato al 31 agosto 2016, tre mesi dopo il constatato miglioramento dello stato di salute.
Dal 01 gennaio 2020 avrà nuovamente diritto ad una rendita Al del 100%. Questo diritto è limitato al 30 giugno 2020, tre mesi dopo il constatato miglioramento dello stato di salute.
Dal 01 ottobre 2020 avrà nuovamente diritto ad una rendita Al del 100%. Questo diritto è definitivamente limitato al 31 luglio 2021, sempre tre mesi dopo il constatato miglioramento dello stato di salute.
In considerazione della tardività della domanda ogni versamento non potrà avvenire prima del 01 dicembre 2018, ovvero sei mesi dopo il deposito della richiesta di prestazioni Al.” (doc. A)
Di fronte a questo Tribunale l’assicurata ha contestato le conclusioni sulla capacità lavorativa medico-teorica, soprattutto dal punto di vista psichiatrico, producendo nuovi documenti.
2.7. Nella concreta fattispecie, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo Tribunale, per i motivi che seguono, non può che confermare la decisione impugnata, con la quale l’Ufficio AI ha ammesso, rispetto all’ultima decisione del 27 aprile 2012 e quella (annullata dal TCA) del 27 agosto 2020 l’intervento di un peggioramento temporaneo delle condizioni di salute dal punto di vista psichiatrico che comportava – in aggiunta ai periodi di inabilità già riconosciuti (e non contestati dall’assicurata) del 30% in ogni attività dal 2011, del 100% dal 23 febbraio 2016, nuovamente del 50% nell’attività abituale e del 30% in attività adeguate dal 1. giugno 2016 – una nuova inabilità del 100% dal 20 gennaio 2020, del 50% (30% in attività adeguate) dal 15 marzo 2020 e nuovamente del 100% in ogni attività dal 12 ottobre 2020. Tuttavia, a decorrere dal maggio 2021 era intervenuta una stabilizzazione delle condizioni dell’assicurata con un’inabilità del 60% nell’attività abituale (in luogo del 50% stabilito nella precedente decisione a far tempo dal giugno 2016) e del 30% in attività adeguate, con un conseguente grado di invalidità del 33% (in luogo del 27% stabilito in sede di decisione del 27 agosto 2020). Si trattava comunque di un grado d’invalidità insufficiente per la concessione di prestazioni successivamente al luglio 2021 (ovvero a tre mesi dall’intervenuto miglioramento dello stato di salute nel maggio 2021; cfr. art. 88a cpv. 1 OAI).
Come anticipato al consid. 2.1, la ricorrente non censura i periodi di inabilità lavorativa accertati dall’Ufficio AI successivamente al 2011 e nemmeno le prestazioni erogate di conseguenza, ma contesta che dal 1° maggio 2021 sia intervenuto un miglioramento delle sue condizioni con conseguente inabilità del 60% (nell’attività abituale) e 30% (in attività adeguate).
2.8. Questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute dell’interessata sia stato accuratamente vagliato prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la perizia di decorso SAM del 24 giugno 2022, confermata con complemento peritale 29 novembre 2022, nella quale i vari periti si sono espressi su tutte le patologie lamentate, hanno esaminato accuratamente la documentazione messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite e dagli esami effettuati, ed è quindi da considerare dettagliata, approfondita e rispecchiante i parametri giurisprudenziali di cui ai consid. 2.4. e 2.5. Questo per i motivi che seguono.
2.8.1. Nella perizia di decorso del 24 giugno 2022, il SAM, fatto capo a consultazioni di natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________), internistica (dr.ssa __________) e neurologica (dr. __________), ed effettuati i necessari accertamenti, ha considerato tutta la documentazione medica agli atti, incluse approfondite indagini cliniche e radiologiche, e ha precisato le ragioni per le quali dal maggio 2021 e al momento della perizia, a dipendenza delle affezioni reumatologiche e psichiatriche, l’assicurata andava complessivamente considerata abile nella misura del 70% in un’attività adeguata e del 40% nella sua attività abituale. Tale conclusione va condivisa.
Il SAM ha dapprima ricordato i trascorsi personali e patologici dell’assicurata, già attiva professionalmente come cameriera ai piani e stiratrice, e quindi come cuoca e pizzaiola. Essa lamentava già a partire dal 1993 problemi di salute, alla colonna vertebrale, successivamente quindi al ginocchio, ai polsi, alla spalla sinistra, con diagnosi di fibromialgia, oltre a una cisti paraombelicale. Dal 2012 aveva quindi iniziato una presa in carico psichiatrica presso il dr. __________, psichiatra e aveva subito un ricovero nel marzo 2017 presso l'Ospedale di __________. Ha quindi riassunto i contenuti della precedente valutazione SAM del 25 ottobre 2019, in occasione della quale in particolare il dr. __________, psichiatra, aveva posto la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di lieve entità (F 33.0), una sindrome ansiosa generalizzata (F 41.1), e aveva concluso per una capacità lavorativa del 70% dal 2011. Nel gennaio e ottobre 2020 l’assicurata aveva subito due ricoveri con la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di grado lieve (F 33.1) e sindrome somatoforme da dolore persistente (F 45.4), con conseguente potenziamento della terapia antidepressiva e progressivo beneficio sul tono dell'umore e sulla sintomatologia algica.
Sulla base dei consulti peritali specialistici e la valutazione consensuale, ha posto le seguenti diagnosi invalidanti:
" . Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di lieve entità
(ICD-10 F 33.0).
. Sindrome ansiosa generalizzata (ICD-10 F 41.1).
. Periartropatia omero-scapolare tendinopatica in parte anchilosante alla spalla sin., in stato dopo intervento chirurgico artroscopico il 12.10.2020 con sutura del tendine del sovraspinoso, tenodesi del capolungo del bicipite brachiale, acromioplastica e borsectomia.
. Sindrome cervico-vertebrale su alterazioni degenerative da C4 fino a C7 con osteocondrosi, senza segni compressivi o irritativi radicolari.
. Sindrome lombovertebrale con componente spondilogena bilaterale in stato dopo intervento chirurgico di micro emiectomia e foraminotomia L5-S1 a sin. il 23.2.2016 senza deficit radicolari residui.
. Fibromialgia di tipo primario.”
Ha inoltre elencato una serie di altre diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa (segnatamente sindrome somatoforme da dolore persistente ICD-10 F 45.4, lieve sindrome del tunnel carpale a ds. probabile sindrome delle gambe senza riposo, dolori diffusi a tutto il corpo non spiegati da patologia neurologica, gonalgia a sinistra con iniziate gonartrosi, in stato dopo asportazione di ganglio e meniscectomia parziale, nonché microfissurazione dì una lesione osteocondrale nel 2003 e asportazione di ganglio meniscale nel 2005, epicondilopatia radiale bilaterale in stato dopo intervento chirurgico per epicondilite nel 2004, iperlipidemia mista, possibile diabete mellito tipo 2, nota steatosi epatica, nota ernia iatale assiale con sospetta malattia da reflusso gastro-esofageo, con pirosi gastrica cronica e disturbi prevalentemente orofaringei, stato dopo varicectomia bilaterale e dopo asportazione di calcificazione della mammella e dopo episodio sincopale, famigliarità per malattie cardiovascolari, sovrappeso, stato dopo isterectomia e dopo intervento chirurgico di rimozione di polipo delle corde vocali, ipotiroidismo e stato dopo intervento di resezione cisti para-ombelicale e asportazione ernia ombelicale; doc. AI pag. 806).
I consulenti del SAM hanno valutato le condizioni di salute della ricorrente, prendendo in considerazione i referti resi dai curanti che li hanno preceduti ed effettuando esami laddove ritenuto necessario. I rapporti che ciascun perito ha allestito sono stati integrati nella perizia pluridisciplinare del 24 giugno 2022, che analizza in modo dettagliato e concludente lo stato di salute della ricorrente, dall'anamnesi ai disturbi soggettivi, dalle constatazioni oggettive alle diagnosi con e senza influsso sulla capacità lavorativa, fino a rispondere alle domande peritali sottoposte dall'Ufficio AI per definire la capacità di lavoro. I periti hanno pure concluso che le incapacità lavorative stabilite dal maggio 2021 a livello reumatologico (60% nella sua attività e 10% in un’attività adeguata) e psichiatrico (30% in ogni attività) non dovevano essere sommate, ma integrate, perché entrambe prendevano in considerazione il sintomo principale dell'assicurata, ovvero il dolore cronico. Essi hanno dunque spiegato chiaramente valutazioni e conclusioni e il rapporto finale dell’8 luglio 2022 del SMR (dr. __________) che le riassume è convincente e non contraddittorio, così come il successivo complemento SAM del 29 novembre 2022 e le annotazioni del SMR del 6 dicembre 2022 e 31 marzo 2023, entrambe confermanti il rapporto iniziale.
2.8.2. Innanzitutto, per quanto riguarda la valutazione internistica, l’assicurata è stata peritata dalla dr.ssa __________, la quale, descritte l’anamnesi (famigliare, professionale, personale, sociale e patologica), e le costatazioni obiettive sulla base della visita clinica, esami di laboratorio e radiologici, richiamati anche gli esami degli altri periti, ha concluso che “per gli aspetti di competenza internistica, non vi sono diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa”. Ricordato come anche nel passato non vi erano state inabilità lavorative per motivi internistici, ha quindi concluso che dal profilo internistico l’assicurata era da considerare abile in misura piena in ogni attività.
Sul piano psichiatrico l’assicurata è stata valutata dal dr. __________, il quale, effettuate due valutazioni cliniche, dopo aver descritto l’anamnesi, la giornata tipo, la terapia assunta e le constatazioni obiettive sul piano psicopatologico e gli atti, includenti gli esami psicologici effettuati dallo psicologo __________, nel rapporto al SAM del 2 giugno 2021 ha descritto un esame psichiatrico approfondito, valutato gli esami di laboratorio e quelli psicologici. Per quel che in particolare riguardava gli esami eseguiti dallo psicologo dr. __________, erano emersi “al SIMS chiari indici che fanno sospettare la presenza nel soggetto di un comportamento simulatorio e di una marcata accentuazione della sintomatologia esperita e questo a causa della evidente presenza delle numerose incongruenze tra ciò che è stato riferito in sede di anamnesi e quanto è stato affermato nel test, facendo perciò ipotizzare che possa essere stato messo in campo un deliberato tentativo da parte dell'A. di voler amplificare in senso peggiorativo la sintomatologia lamentata”. Ha quindi precisato che non era invece stato possibile somministrare il test MMPI-2-RF a causa delle difficoltà di comprensione degli item da parte dell’assicurata.
Quali diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa ha posto quelle di “sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di lieve entità (ICD-10 F33.0); sindrome ansiosa generalizzata (ICD-10 F41.1)”, mentre che non andava riconosciuta valenza invalidante alla diagnosi di “sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4)”. Ha quindi evidenziato che successivamente alla precedente perizia SAM (del 25 ottobre 2019) l’assicurata era stata per la terza volta ricoverata su indicazione dello psichiatra curante all’Ospedale di __________ “a causa di un'esacerbazione della nota sindrome depressiva ricorrente, caratterizzata da deflessione del tono dell'umore e dall'insorgenza di una sintomatologia ansiosa pervasiva accompagnata da sentimenti d'inutilità e da disturbi del sonno tipo insonnia iniziale”. Tale recidiva depressiva era riconducibile alla difficoltà di accettazione del proprio contesto famigliare (malattie del marito e di un figlio, situazione finanziaria precaria a seguito del fallimento del ristorante del marito) e delle limitazioni fisiche. Tenuto conto del quadro clinico di relativo peggioramento umorale era stata impostata dai medici di __________ una terapia psicofarmacologica antidepressiva a dosaggio leggermente incrementato e tale modifica aveva portato ad un progressivo benefìcio sul tono dell'umore e sulla sintomatologia algica grazie all'effetto di elevazione della soglia di percezione del dolore. Era pure stato possibile ottenere un beneficio del sonno. La terapia durante la degenza aveva quindi portato a un decorso favorevole e significativi miglioramenti della condizione clinica e l’assicurata era divenuta maggiormente partecipe alle attività. Tali benefici sono perdurati anche successivamente continuando la somministrazione della stessa terapia. Del resto l’assicurata era seguita da anni dal suo psichiatra curante. Durante l’esame l'assicurata aveva mostrato una soddisfacente compliance terapeutica. Secondo il perito la prognosi propendeva per un'evoluzione caratterizzata da ricorrenze depressive d'entità clinica variabile, osservato comunque che l'introduzione di uno stabilizzatore dell'umore avrebbe potuto ridurre ii rischio di ricorrenze depressive. Di conseguenza, secondo il dr. __________ l’assicurata era da considerare abile al lavoro 8 ore giornaliere con una diminuzione del rendimento del 30% dal settembre 2011, sia nell’attività lavorativa svolta (che era sempre stata un'attività adeguata da un punto di vista strettamente psichiatrico) che in altre attività adatte (doc. AI pag. 845).
A tale valutazione, tratta sulla base di un approfondito esame clinico e della documentazione agli atti, che non ha tralasciato alcun elemento di rilievo, ha descritto nei particolari l’anamnesi e l’esame psichico ed ha risposto alle questioni poste dall’AI, che tengono conto degli indicatori standard posti dal TF nella sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281 ed estesa con la DTF 143 V 409 a tutte le malattie psichiche, si deve aderire senza riserve.
A tale riguardo, questo Tribunale rileva che lo specialista del SAM ha in maniera ben motivata spiegato le ragioni per le quali, nel caso dell’assicurata, al momento dell’esame peritale non fossero soddisfatti i criteri per poter porre la diagnosi di episodio depressivo maggiore, indicata invece dallo psichiatra curante segnatamente nei rapporti del 16 settembre 2020 e 24 febbraio 2021 (cfr. doc. AI pag. 861).
La perizia del dr. __________ è dettagliata, ha esaminato accuratamente gli aspetti oggettivi, le affermazioni dell'interessata, le conclusioni tratte nella precedente valutazione SAM del 2019, e si è confrontata pure con le certificazioni dello psichiatra curante.
Il TCA ritiene dunque che il perito psichiatra abbia ben esaminato e valutato tutti gli elementi soggettivi e oggettivi emersi durante i due colloqui di valutazione avvenuti il 19 maggio e 2 giugno 2021 e che quindi il rapporto peritale del 2 giugno 2021 sia completo e concludente.
Del resto, seppur il dr. __________ abbia in cura la ricorrente dal 2012 e l'abbia vista regolarmente, mentre l'esperto del SAM soltanto in due occasioni, tuttavia, d'avviso del TCA, gli elementi emersi a sostegno del parere specialistico peritale sono stati ben esposti e sono convincenti, mentre lo psichiatra curante non ha saputo fornire un quadro oggettivamente persuasivo delle reali condizioni di salute dell'assicurata. I suoi pareri non sono dettagliati ed esplicativi, e non forniscono elementi sostanziali idonei a scostarsi dalle conclusioni peritali.
Per quanto riguarda la valutazione neurologica, essa è stata affidata al neurologo dr. __________, il quale, nel rapporto al SAM 28 maggio 2021, allestito dopo consultazione clinica, l’esame degli atti (comprensivo della sua precedente valutazione eseguita per la perizia SAM del 25 ottobre 2019), l’esecuzione di un ulteriore esame elettroneurografico del nervo sensitivo surale sinistro (che è risultato normale e senza indizi per una polineuropatia), ha descritto i dolori lamentati dall’assicurata. Ha quindi esposto che l’esame clinico non mostrava segni per danni neurogeni maggiori agli arti superiori, per cui non era stato ripetuto l'esame elettroneurografìco alle mani. In sostanza secondo il perito l'esame neurologico era normale, senza deficit oggettivi: vi era tuttavia una difficoltà ad esaminare i test di forza, poiché l’assicurata presentava cedimenti antalgici sotto sforzo, pur non essendovi comunque franche paresi. Anche l’esame elettroneurografìco agli arti inferiori era risultato normale. Non vi erano quindi state modifiche rilevanti rispetto a quanto già diagnosticato nel giugno 2019. Il perito ha quindi posto le diagnosi, senza conseguenza sulla capacità lavorativa, di “lieve sindrome del tunnel carpale a destra, probabile sindrome delle gambe senza riposo, dolori diffusi a tutto il corpo non spiegati da patologia neurologica, stato da intervento di microemiectomia e foraminotomia L5-S1 a sin. (23.2.2016) senza deficit radicolari residui”. Tutto ben considerato ha quindi concluso che l’assicurata era abile in misura completa in ogni attività.
Anche tale valutazione si avvera completa e ben motivata e del resto non sono state sollevate eccezioni che ne possano mettere in dubbio la coerenza e affidabilità. Né del resto la ricorrente pretende il contrario.
Per quanto riguarda la valutazione reumatologica, il SAM l’ha affidata al dr. __________, specialista in reumatologia, il quale ha valutato l’assicurata il 2 giugno 2021 e ha redatto il suo consulto il 5 luglio successivo. Esaminati gli atti, eseguito un dettagliato status reumatologico, valutati gli esami di laboratorio e radiologici (in particolare la MRI della spalla sinistra nativa e con mezzo di contrasto del 25 giugno 2020), ha posto le diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “periartropatia omero-scapolare tendinopatica in parte anchilosante alla spalla sin., in stato dopo intervento chirurgico artroscopico il 12.10.2020 con sutura del tendine del sovraspinoso, tenodesi del capolungo del bicipite brachiale, acromioplastica e borsectomia; sindrome cervico-vertebrale su alterazioni
degenerative da C4 fino a C7 con osteocondrosi, senza segni compressivi o irritativi radicolari; sindrome lombovertebrale con componente spondilogena bilaterale in stato dopo intervento chirurgico di micro erniectomia eforaminotomia L5-S1 a sin. il 23.2,2016; fìbromialgia di tipo primario”, oltre ad altre diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa (gonalgia con iniziale gonartrosi a sinistra, microfissurazione di una lesione osteocondrale nel 2003 e asportazione di ganglio meniscale nel 2005; epicondilopatia radiale bilaterale).
Il perito ha quindi descritto i trascorsi patologici dell’assicurata,
ricordando come l’assicurata fosse stata valutata nell’ambito della valutazione pluridisciplinare SAM dell’ottobre 2019 dal dr. __________, il quale aveva posto le diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di fibromialgia, sindrome somatoforme, sindrome lombo-spondilogena, sindrome cervico-spondilogena. Ha quindi descritto che successivamente a tale valutazione peritale l’assicurata aveva presentato dolori alla spalla sinistra, poi operata dal dr. __________ il 12 ottobre 2020 con sutura del tendine del sovraspinoso, tenodesi del capolungo del bicipite brachiale, acromioplastica e borsectomia. Il decorso non era stato particolarmente favorevole, persistendo dei dolori e una certa limitazione della mobilità della spalla. Inoltre l’assicurata aveva subito interventi al gomito destro per epicondilopatia radiale, al ginocchio sinistro per la lesione meniscale e manifestazione di ganglio articolare, alla colonna nella zona lombare con erniectomia al segmento L5-S1. L’assicurata seguiva regolari sedute di fisioterapia e assumeva una terapia medicamentosa, ma presentava ancora una sintomatologia dolorosa cronica. Il perito ha quindi concluso che non vi erano segni di aggravazione, ma vi era comunque un atteggiamento chiaramente difensivo durante la sua visita. l disturbi accusati dall'assicurata dovevano essere “inquadrati in gran porte nell'ambito di un quadro di tipo fibromialgico con presenza di tutti i tender points necessari per questa diagnosi e nell'ambito di una sindrome somatoforme”.
Quanto alla capacità lavorativa, nell'attività svolta finora di cuoca e pizzaiola secondo il perito l’assicurata era da ritenere abile al lavoro nella misura del 50% (come determinato dal dr. __________ nella perizia SAM del 25 ottobre 2019), e questo fino all'intervento alla spalla sinistra del 12 ottobre 2020. Da tale data l’assicurata era stata inabile in misura completa per sei mesi, mentre dal 1° maggio 2021 era da considerare abile nel suo lavoro al 40% con una riduzione del rendimento del 60%. In attività adeguate invece era da ritenere abile al lavoro al 90%, ad eccezione del periodo successivo all’intervento alla spalla dall’ottobre 2020 fino al 1° maggio 2021 (doc. AI pag. 905).
Anche a tale approfondita e dettagliata valutazione, che non ha trascurato alcun aspetto di rilievo e valutato tutti i reperti agli atti, illustrando chiaramente le ragioni per cui non potevano essere riconosciute ulteriori limitazioni della capacità lavorativa, va prestata adesione.
Tutto bene considerato, effettuata tra i diversi periti coinvolti una valutazione consensuale, il SAM ha precisato che erano da rispettare le limitazioni funzionali già espresse dal perito reumatologo nella perizia SAM dell’ottobre 2019 (e segnatamente: “limitazioni in attività lavorative non ergonomiche per la colonna vertebrale, per le quali debba alzare dei pesi superiori ai 9 kg fino all'altezza del corpo, è limitata nel mantenere posizioni statiche prolungate sia in posizione seduta che in piedi. La posizione seduta può essere mantenuta almeno per un'ora, la posizione in piedi ferma per pochi minuti mentre cambiando appoggio per più di un'ora. Da evitare movimenti ripetitivi di rotazione e flessione del tronco ma anche per quanto riguarda la colonna cervicale di movimenti ripetitivi e di posizioni statiche. La deambulazione non è particolarmente limitata se non per tragitti superiori ai 30 min. Per la spalla e il braccio sin. vi è una limitazione in attività da svolgere sopra l'orizzontale, in particolar modo se deve tenere oggetti piuttosto pesanti o se deve alzare pesi sopra i 60° in abduzione ed elevazione con un peso superiore ai 3-4 kg. Limitata in movimenti ripetitivi di rotazione della spalla sin.” doc. AI pag. 807). Precisando che l’assicurata appariva poco motivata a riprendere un'attività lavorativa, adducendo problemi fisici, dimostrando un'amplificazione del dolore elevato, osservato che i problemi d'ordine economico e famigliare cronici sembravano avere un impatto importante sulla motivazione e mobilizzare delle sue risorse, sulla “Verifica della coerenza” il SAM ha esposto:
" La valutazione testistica eseguita dal Dr. __________, psicologo e psicoterapeuta, ha mostrato, soprattutto al punteggio totale del SIMS di 50 (considerevolmente superiore al punteggio cut-off di 14) per l'identificazione di una sospetta simulazione, l'ipotesi che possa essere stato messo in campo un deliberato tentativo da parte dell'A. di voler amplificare in senso peggiorativo la sintomatologia lamentata. Facciamo notare, che non è stato invece possibile somministrare il test MMPI-2-RF a causa delle difficoltà di comprensione dell'item da parte del soggetto. Per lo psichiatra Dr. med. __________, agli esami del Dr. __________, psicologo e psicoterapeuta, sono emersi indici che fanno sospettare la presenza nel soggetto di un comportamento simulatorio di una marcata accentuazione della sintomatologia, facendo perciò ipotizzare che possa essere stato messo in campo un deliberato tentativo da parte dell'A. di voler amplificare in senso peggiorativo la sintomatologia lamentata.
Per l'aspetto internistico, alla terapia assunta dall'A., in rapporto anche al dossier cassa malati, facciamo notare, che l'A. dovrebbe assumere Pregabalina 50 mg ogni sera, ma dal conteggio cassa non sembra assumere 1 past. tutte le sere, riferisce di assumere 3-4
past. al giorno di Dafalgan, però in un mese non avrebbe utilizzato nessuna pastiglia. Anche per gli antidolorifici, che riferisce di assumere in riserva, Brufen 400 mg, Brufen 600 mg, non si evidenzia un consumo marcato, nemmeno quotidiano. Per il Dr. med. __________, neurologo consulente, complessivamente i reperti
neurologici sono coerenti senza deficit. Per il reumatologo consulente, il Dr. med.__________, non vi sono segni di aggravazione,
ma la sintomatologia, dolorosa può essere solo compresa nell'ambito di una fibromialgia primaria.
Segnaliamo come la situazione sociale, con due fratelli in Al, un figlio e una figlia ancora agli studi, i debiti contratti al momento del fallimento del suo ristorante, la disoccupazione da anni del marito, che ha richiesto e non ottenuto una rendita Al, oltre al fatto che da
molti anni la famiglia è a carico della Pubblica Assistenza, favorisce una tendenza regressiva con ripetute richieste di rendita Al, da parte dell'A.” (doc. AI pag. 808)
Il SAM ha quindi concluso che nell'attività da ultimo svolta di pizzaiola e aiuto cuoca, l'assicurata era complessivamente abile al lavoro al 40% e questo dal 1° maggio 2021, ritenuto che “la capacità lavorativa del 40% era intesa come rendimento ridotto e integra le percentuali d'incapacità lavorativa del 30% per motivi psichiatrici dal 2011 e del 60% per motivi reumatologici a partire dall'1.5.2021. Precedentemente vale quanto statuito nella precedente perizia SAM”. In un’attività adeguata, rispettosa dei limiti funzionali descritti dal consulente in reumatologia, la capacità lavorativa complessiva era del 70% (includente le incapacità lavorative per motivi psichiatrici del 30% e le incapacità lavorative per motivi reumatologici del 10%), sempre dal maggio 2021, mentre precedentemente valeva quanta statuito nella perizia SAM del 25 ottobre 2019 (doc. AI pag. 809).
Il SAM ha infine esposto quanto segue:
" I.1 Descrivere l'evoluzione della capacità lavorativa nel tempo
nell’attività svolta
Stiamo valutando l'evoluzione della capacità lavorativa dall'ultima perizia SAM del 25.10.2019. In attività abituale vale dunque una capacità lavorativa complessiva medico-teorica del 50% dal 25.10.2019 (redazione della perizia SAM). A partire
dall'1.5.2021 vale una capacità lavorativa residua del 40% (percentuale che tiene conto dell'incapacità lavorativa del 30% per motivi psichiatrici dal 2011 e del 60% per motivi reumatologici dall'1.5.2021. Va considerata un'incapacità lavorativa totale dal 12.10.2020 (operazione alla spalla) al 30.4.2021 (periodo riabilitativo
teorico di sei mesi). Prognosi stazionaria.
Vanno inoltre considerati periodi d'incapacità lavorativa totale durante le ospedalizzazioni in ambito psichiatrico, in particolare durante le degenze alla Clinica di __________ dal 20.1 al 14.3.2020 e dal 23.10 al 23.12,2020. Incapacità lavorativa totale dal 21 al 25.2.2019 (ricovero nel reparto di medicina della Clinica __________).
I.2 Descrivere l'evoluzione della capacità lavorativa nel tempo in
un'attività adatta
In attività lavorativa adatta vale a partire dal 25.10.2019 (redazione della prima perizia SAM) una capacità lavorativa medico-teorica complessiva del 70% (percentuale che integra l'incapacità lavorativa per motivi psichiatrici del 30% e l'incapacità lavorativa per motivi reumatologi del 10%). Prognosi stazionaria.
Anche in attività lavorativa adatta va considerato un periodo d'incapacità lavorativa totale tra il 12.10.2020 e il 12.4.2021 (esiti d'intervento alla spalla). Vanno inoltre considerati periodi d'incapacità lavorativa totale durante le ospedalizzazioni in ambito psichiatrico, in particolare durante le degenze alla Clinica di __________ dal 20.1 al 14.3.2020 e dal 23.10 al 23.12.2020. Incapacità lavorativa totale pure dal 21 al 25.2.2019 (ricovero nel reparto di medicina della Clinica __________).” (doc. AI pag. 810)
A tali conclusioni, che sono state fatte integralmente proprie dal medico SMR nel rapporto dell’8 luglio 2022 (doc. AI pag. 910), e che sono il frutto di un attento ed approfondito esame del caso, in assenza di certificazioni che possano suggerire in qualche modo una differente situazione valetudinaria o un diverso apprezzamento, va prestata adesione.
Va pure osservato che la valutazione peritale è stata emessa per il tramite di una procedura probatoria strutturata, e risulta senz’altro attendibile, avendo peraltro valutato correttamente gli indicatori relativi alla coerenza/plausibilità in rapporto alle risorse dell'assicurata, e alla stessa va quindi attribuito pieno valore probante (DTF 125 V 351). In tale ambito occorre peraltro rilevare che diversamente dai (semplici) rapporti medici interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia sottoposto a esame medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti esterni deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento dei fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sulla non affidabilità della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125 V 351 consid. 3b/bb pag. 353). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto perché giungono a conclusioni diverse dai medici curanti. Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura differente del mandato di cura e di perito (fra tante sentenze STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 4.1; 8C_55/2018 del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid. 5.3). Il giudice si scosta pertanto dalle risultanze peritali solo in presenza di elementi oggettivamente verificabili non presi in considerazione nell’ambito dell’esame peritale e sufficientemente pertinenti per rimettere in causa le conclusioni dell’esperto (cfr. STF 8C_55/2019 del 22 maggio 2019), ciò che non si avvera nel caso di specie, come meglio si dirà nei considerandi che seguono.
2.8.3 Come verrà illustrato nel prosieguo, le conclusioni SAM non sono state smentite da censure motivate o da altra documentazione medico-specialistica attestante nuove affezioni o elementi idonei a comprovare una diversa valenza delle patologie diagnosticate.
Innanzitutto in fase di osservazioni al progetto di decisione del 2 agosto 2022 l’assicurata ha fatto pervenire una serie di nuovi documenti medici (rapporto di un’ileoconoloscopia del 29 marzo 2022, rapporti del dr. __________ del 22 novembre e 17 dicembre 2021, 30 marzo e 3 e 4 luglio 2022, della dr.ssa __________ del 14 luglio 2022, del dr. __________ del 20 ottobre 2022, del dr. __________ del 2 settembre e 4 novembre 2020 e 24 febbraio e 8 settembre 2021, della dr.ssa __________ del 3 e 8 settembre 2020, del dr. __________ del 22 dicembre 2020, del dr. __________ dell’8 marzo, 14 settembre e 19 ottobre 2021 e dell’11 febbraio 2022, del dr. __________ del 12 marzo 2021, del dr. __________ del 7 luglio 2021, del dr. __________ dell’8 ottobre 2021, lettere d’uscita dell’Ospedale __________ dell’11 febbraio 2021 e della Clinica di __________ del 29 novembre 2021).
Ha inoltre prodotto un certificato del dr. __________ del 3 ottobre 2022, con il quale lo psichiatra curante ha fatto, tra l’altro valere:
" (…)
Dalla rilettura degli atti che mi ha mandato a disposizione, ho potuto costatare che sostanzialmente vengono riconfermate le valutazioni espresse in precedenza, in più con l'aggravante di mettere in dubbio l'attendibilità della paziente ipotizzando che la signora RI 1 simuli i disturbi che la affliggono da anni cosa che, nel corso di tutti questi anni, nessuno dei curanti ha mai notato nel senso di un aggravamento o addirittura di una simulazione dei disturbi.
A questo proposito la rimando ai miei precedenti rapporti e a quelli della clinica di __________ dove si evince chiaramente la sofferenza psicologica di questa donna. Fra l'altro si pone ancora la questione, come da me già segnalato all'ufficio AI nell'ambito di una
precedente perizia e di test psicologici, sull'assoluta mancanza di padronanza della lingua italiana che invece i periti assicurano che ella sia perfettamente fluente e padrona della lingua. Tra l'altro nella valutazione del dr. __________, psicologo e psicoterapeuta che ha effettuato l'indagine, oltre ipotizzare abbastanza gravemente l'ipotesi di una simulazione, poi affermano che non è stato possibile somministrate 1"MMPA2F a causa delle difficoltà di comprensione dell'item da parte del soggetto (testuali). Anche poi le osservazioni sull'assunzione o meno della terapia analgesica o anti infiammatoria a mio modo di vedere è speciosa. I periti insistono sull'aspetto sociale, come se non fosse importante. Lo psichiatra alla fine si esprime per una valutazione caratterizzata da ricorrenze depressive di entità clinica variabile proponendo uno stabilizzatore che al momento ne curante ne colleghi di __________ hanno ipotizzato come strumento efficace (…) In conclusione il mio parere è che se il Tribunale cantonale ha richiesto un approfondimento serio della problematica sia fisica che psichica dell'interessata questo non sia stato effettuato e soprattutto cosa più grave ancora, a mio modo di vedere, non è stato tenuto conto della mia segnalazione sulla non completa comprensione della lingua italiana da parte dell'interessata e quindi l'inutilità di effettuare dei test diagnostici, per quello che possono valere, in lingua italiana.” (doc. AI pag. 946)
La documentazione è stata sottoposta al SAM, il quale, con complemento peritale del 29 novembre 2022, allegando le diverse prese di posizione dei periti, ha esposto come segue:
" Presa di posizione Dr. med. __________, del 9.11.2022:
Ricordo di aver visitato questa sopramenzionata assicurata in data 02.06.2021 con mio rapporto del 05.07.2021. Ho ricevuto nel frattempo una documentazione delÌe visite effettuate dall'assicurata presso il collega reumatologo Dr. med __________ che conferma la mia diagnosi di una sindrome fibromialgica. Essa è pure stata rivista in ambito ortopedico dal collega Dr. med __________ per i suoi disturbi a livello della spalla di sinistra. Egli descrive una omalgia a sinistra da circa 4-6 mesi in assenza di traumi. Nel frattempo è stata anche vista presso il pronto soccorso dell’ospedale __________ di __________, con diagnosi di una lombalgia su verosimile strappo muscolare. La documentazione messa a disposizione non porta a nuove diagnosi e modifiche direzionali dei reperti clinici e radiologici e delle diagnosi da me espresse nella mia valutazione peritale del 05.07.2021. In questo senso non vi sono modifiche per quanto riguarda le limitazioni funzionali da me espresse e nemmeno per quanto riguarda la capacità lavorativa dell'assicurata nell’ultima attività svolta finora o eventualmente in attività lavorative adatte.
Presa di posizione Dott. __________, del 22.11.2022:
(….) (cfr. in esteso al consid. 2.8.4)
Presa di posizione Dr. med. __________, del 4.11.2022:
ho preso visione dello scritto del 03.10 2022 redatto dal collega psichiatra Dr. __________ di __________ unitamente alla documentazione medica da te inviatami. Per quanto attiene alla parte strettamente psichiatrica non ho potuto rilevare elementi clinici di novità e tali da modificare quanto riportato a livello diagnostico nella
valutazione specialistica effettuata nell’ambito della perizia SAM motivo per cui sono a confermare quanto da, me in essa già riportato.
Presa di posizione Dr. med. __________, del 7.11.2022:
In riferimento alla pratica di questa assicurata (A.) ho preso atto della documentazione più recente pervenuta. Ricordo che in occasione della valutazione del 27.05.2021 ero giunto alle diagnosi neurologiche senza conseguenze sulla capacità lavorativa di:
Lieve sindrome del tunnel carpale a destra.
Probabile sindrome delle gambe senza riposo.
Dolori diffusi a tutto il corpo non spiegati da patologia neurologica.
Stato da intervento di microerniectomia e foraminotomia L5/S1 a sinistra (23.02.2016) senza deficit radicolari residui.
Abbiamo ora un rapporto del 08.03.2021 del dott. __________, Medicina Generale FMH, che elenca le diagnosi della paziente, in particolare sindrome depressiva ricorrente, sindrome somatoforme da dolore persistente, cervico-brachialgia in recente lesione cuffia dei rotatori, sindrome vertiginosa, Iombosciatalgia cronica con stato da microernioectomia e foraminectomia L5/S1 a sinistra (23.02.2016)
per sindrome claudicante L5/S1 a sinistra SLI ernia discale e stenosi foraminale a sinistra, sospetta sindrome delle gambe senza riposo.
Risultano inoltre ulteriori diagnosi in ambito internistico.
Il 5. 10.2021 l’A. è stata valutata anche dal dott. __________, specialista FMH Neurologia, che conclude che i sintomi della paziente sono evocatori di una fibromialgia cronica con sindrome depressiva cronica associata. Non trova deficit neurologici.
Infine dal 29.11 al 10.12.2021 la paziente è stata ricoverata presso la Clinica __________ di __________ con diagnosi principali di sindrome dolorosa panvertebrale cronica e fibromialgia.
Complessivamente tutti questi documenti non contengono dunque nuovi elementi per quel che riguarda gli aspetti neurologici: in particolare si conferma che non vi sono lesioni neurologiche o diagnosi di competenza primaria neurologica.
Posso dunque confermare la mia valutazione del 28.05.2021.”
(doc. AI pag. 1000)
Ora, il SAM, in tale complemento peritale, riferendosi espressamente alle dettagliate prese di posizione dei periti, ha in sostanza concluso per l’assenza di nuove diagnosi e di elementi patologici rilevanti, concludendo nel senso che la documentazione medica prodotta non era in grado di modificare la valutazione delle risorse fisiche e psichiche presenti nell'assicurata, restando di conseguenza valida la valutazione della capacità lavorativa espressa in sede peritale.
In particolare con la presa di posizione dello psicologo __________ e dello psichiatra dr. __________, il SAM ha pure preso chiaramente posizione in merito alle richiamate difficoltà linguistiche dell’assicurata, segnatamente con riferimento all’adeguatezza e all’attendibilità dei test eseguiti e che avevano portato ad ammettere indizi per una tendenza alI’aggravamento o alla simulazione di disturbi (cfr. al consid. 2.8.4).
A tale complemento, completo e dettagliato e frutto di un attento e approfondito esame, questo TCA deve aderire, a maggior ragione considerando che lo stesso è pure stato condiviso senza riserve dal SMR il 6 dicembre 2022 (doc. AI pag. 1014). In effetti le certificazioni prodotte, eccezion fatta per quella dello psichiatra curante, oltre a non comprovare la presenza di nuove affezioni invalidanti, non attestano inabilità lavorative, ma si limitano essenzialmente a descrivere ulteriori esami concernenti affezioni alla salute già ampiamente approfondite dal SAM.
Del resto, per quanto specificatamente riferito alle problematiche psichiatriche, va detto che nella lettera di uscita del 22 dicembre 2020, al termine del ricovero dal 23 ottobre al 23 dicembre 2020 “per riabilitazione fisioterapeutica e rivalutazione terapeutica in sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di grado medio e disturbi somatici in pregresso intervento alla spalla sinistra”, il responsabile del reparto psichiatrico dell’Ospedale di __________ aveva riferito che l’assicurata era dimessa “in buon compenso psichico e ad obiettivi di ricovero raggiunti” (doc. AI pag. 967).
2.8.4 Il SAM ha pure confermato le sue conclusioni anche dopo aver preso visione dell’ulteriore documentazione medica presentata con il ricorso, segnatamente certificati del dr. __________ del 16 settembre 2020, del 3 ottobre 2022 (già oggetto di esame da in occasione del complemento peritale SAM del 29 novembre 2022, cfr. sopra consid. 2.8.3), del 12 gennaio 2023 (con il quale ha essenzialmente comunicato era previsto un ennesimo intervento chirurgico alla spalla il 27 gennaio 2023, doc. E) e del 6 marzo 2023, con il quale ha fra l’altro affermato:
" (…) Riconfermo la mia censura sull’utilizzo di test psicologici in lingua italiana per una paziente che, per quanto possa riuscire a farsi capire in italiano, ha evidenti difficoltà linguistiche oltre che scolastiche. Le ricordo poi che ultimamente la paziente è stata nuovamente operata dal Dr. __________ presso l’__________ per la terza volta sempre alla spalla SX. Come già le ho scritto nel mese di gennaio ritengo che il Dr. __________ non sia un chirurgo sadico avendo il perito dell'AI, Dr. __________, espresso la raccomandazione di evitare approcci terapeutici ennesimi con l'interessata. Sostanzialmente ritengo che le valutazioni annose effettuate ancora nel 2021 e 2022 sulla paziente non hanno tenuto conto delle critiche che sono stante fatte dal Tribunale federale delle Assicurazioni addirittura introducendo il pensiero che la stessa sia una simulante.” (doc. D)
In merito, con annotazione del 31 marzo 2023, il dr. __________ del SMR ha fatto osservare quanto segue:
" (...)
Conclusioni
1. Alle censure sollevate è stata fornita ampia argomentazione da parte del Dr. Med. __________ il 22.11.2022 nell'ambito del complemento peritale redatto dal SAM di __________ e presente agli atti dal 30.11.2022.
2. Per quanto riguarda i rapporti medici del Dr. Med. __________ non già presenti agli atti, si precisa quanto segue:
a. Il rapporto medico redatto in data 12.01.2023 fa riferimento alla previsione di un intervento chirurgico alla spalla sinistra di cui non abbiamo ulteriori notizie agli atti. Non si è pertanto in grado di valutarne gli eventuali esiti in termini valetudinari.
b. Il rapporto medico redatto in data 06.03.2023 oltre a confermare l'avvenuto intervento alla spalla sinistra, non apporta elementi di novità clinica che consentano una rivalutazione del caso. " (VIII/1)
A queste conclusioni questo TCA deve aderire.
Per quanto riguarda innanzitutto la circostanza, segnalata dal dr. __________ nella certificazione del 12 gennaio 2023, che l’assicurata si è nel frattempo sottoposta nel gennaio 2023 ad un terzo intervento alla spalla sinistra, a ragione l’amministrazione ha fatto notare che nessun documento è stato prodotto in tal senso (all’infuori del citato scritto del curante, psichiatra e quindi non specialista nella materia), tantomeno un’attestazione di inabilità lavorativa. Non essendo possibile quindi valutarne gli esiti in termini valetudinari, tale circostanza non permette di rivalutare le conclusioni sulla capacità lavorativa, come concluso dal SMR.
Quanto alla pretesa cumulabilità dei gradi di incapacità lavorativa per motivi somatici e per psichiatrici invocata dal patrocinatore dell’assicurata, il TCA rileva che la questione è stata affrontata e, risolta, in senso negativo, dagli specialisti incaricati di svolgere l’esame peritale pluridisciplinare, come a ragione ricordato dall’amministrazione nella risposta di causa, laddove ha ricordato che il SAM nella perizia ha, fra l’altro, esposto:
" I Motivazione della capacità e dell'incapacità lavorative complessive (le incapacità lavorative parziali sono interamente o parzialmente addizionabili o non lo sono affatto)
Le incapacità lavorative in attività abituale e in attività adatta d'ordine somatico e l'incapacità lavorativa psichiatrica vanno, a nostro avviso, integrate, in quanto entrambe considerano una sindrome del dolore cronico che riduce la resistenza allo stress e rendono l'A. più affaticabile e necessitante di maggiori pause. Riteniamo che la riduzione del rendimento del 60% in attività abituale e del 30% in attività adatta permetta all'A, un tempo di recupero sufficiente sia per le problematiche somatiche, che per quelle psichiche".
G Capacità lavorativa nell'attività svolta finora, in relazione ad un'attività lavorativa svolta al 100%
Nell'attività da ultimo svolta di pizzaiola e aiuto cuoca, l'A. viene giudicata complessivamente abile al lavoro al 40% e questo a partire dall'1.5.2021. La capacità lavorativa del 40% va intesa come rendimento ridotto e integra le percentuali d'incapacità lavorativa del 30% per motivi psichiatrici dal 2011 e del 60% per motivi reumatologici a partire dall'1.5.2021. (…)”.
H Capacità lavorativa in un'attività adeguata, in relazione ad un'attività lavorativa svolta al 100%
In attività lavorativa adeguata, rispettosa dei limiti funzionali descritti dal consulente in reumatologia, l'A. può raggiungere una capacità lavorativa complessiva medico-teorica del 70% (che include le incapacità lavorative per motivi psichiatrici del 30% e le incapacità lavorative per motivi reumatologici del 10%) a partire dall'1.5.2021. Precedentemente vale quanto statuito nella precedente perizia SAM del 25.10.2019." (doc. AI pag. pag. 810)
I medici interessati hanno quindi considerato che le incapacità lavorative d'ordine somatico e psichiatrico andavano integrate, in quanto entrambe da ricondurre alla presenza di una sindrome del dolore cronico che provocava maggiore affaticabilità e riduceva la resistenza allo stress, rendendo l’assicurata “più affaticabile e necessitante di maggiori pause” e provocando una riduzione del rendimento. Gli specialisti delle diverse discipline hanno quindi escluso la possibilità di procedere ad un cumulo delle percentuali di inabilità lavorative dovute a ragioni psichiatriche rispettivamente somatiche e hanno concluso che “la riduzione del rendimento del 60% in attività abituale e del 30% in attività adatta permetta all'A un tempo di recupero sufficiente sia per le problematiche somatiche che per quelle psichiche”.
Il TCA non ha motivo per discostarsi da queste motivate considerazioni espresse dagli specialisti coinvolti nell’esame peritale.
Va in proposito ricordato che secondo l’Alta Corte per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati (cfr. DTF 143 V 124, consid. 2.2.4; STF 9C_461/2019 del 22 novembre 2019 = SVR 4-5/2020 IV Nr. 22 pag. 75; STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012). La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4 settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485; cfr. anche STF 9C_362/2014 del 19 agosto 2014).
In concreto, i periti hanno effettuato una valutazione globale dopo esauriente discussione avvenuta il 22 dicembre 2021 (cfr. perizia del 24 giugno 2022, pag. 80, doc. AI pag. 796 e 811), indicando i motivi per i quali le capacità lavorative andavano integrate e non sommate.
Non vi sono pertanto motivi per scostarsi dalle motivate considerazioni espresse dagli specialisti coinvolti nell’esame peritale, tanto più che il patrocinatore dell’assicurata e il dr. __________ si sono limitati a genericamente indicare la possibilità di un cumulo delle diverse inabilità (dal punto di vista somatico e psichico) senza tuttavia motivare tale pretesa.
Quanto inoltre alle censure riguardo alle difficoltà con la lingua italiana palesate dall’assicurata, fatto questo che non avrebbe dovuto permettere di somministrarle test psicologici in italiano, va detto che in occasione della perizia del 24 giugno 2022 il dr. __________, nella sua valutazione del 2 giugno 2021, aveva riferito che l’assicurata, pur non essendo di madrelingua italiana, possedeva “una buona padronanza del mezzo linguistico, con cui si esprime nel corso dell'esame peritale”. Anche la dr.ssa __________, formulando le “costatazioni obiettive” della medesima perizia SAM aveva indicato in merito alla “comprensione linguistica” che l’assicurata dimostrava “buona espressione e comprensione della lingua italiana” (doc. AI pag. 782).
Come dianzi anticipato, l’esame eseguito dallo psicologo dr. __________ in occasione della perizia del giugno 2022 aveva permesso di evidenziare “al SIMS chiari indici che fanno sospettare la presenza nel soggetto di un comportamento simulatorio e di una marcata accentuazione della sintomatologia esperita e questo a causa della evidente presenza delle numerose incongruenze tra ciò che è stato riferito in sede di anamnesi e quanto è stato affermato nel test (…),”. Lo specialista aveva per contro precisato che non era invece stato possibile somministrare il test MMPI-2-RF “a causa delle difficoltà di comprensione degli item da parte dell’assicurata”.
Chiamato ad esprimersi sulle obiezioni sollevate dall’assicurata in merito alle difficoltà linguistiche, nella presa di posizione 22 novembre 2022, lo psicologo e psicoterapeuta __________ ha esposto:
" (…) Per quanto riguarda le eventuali difficoltà linguistiche occorre specificare che, nonostante vengano preventivamente valutate dai periti medici invianti le capacità di comprensione della lingua italiana, è mia premura esaminare sempre se il livello di comprensione linguistica e/o di abilità di lettura siano adeguati ai test che si andranno a sostenere, accertandone le competenze lessicali attraverso un iniziale colloquio anamnestico e la somministrazione dei primi 10-15 item. In effetti, come nel caso della signora RI 1, i dubbi relativi ad una possibile capacità di comprensione degli item del MMPI-2-RF e, di conseguenza, ad una sua corretta applicabilità, hanno portato alla decisione di non continuarne la somministrazione.
Diverso il discorso per il SIMS, un test che non richiede particolari abilità nella lettura e che, come suggerito nel manuale "SIMS - Structured lnventory of Malingered Symptomatology” dagli autori (Michelle R. Widows e Glenn P. Smith) per essere completato richiede che il soggetto sia in grado di: a) partecipare attivamente alla valutazione, b) leggere e comprendere gli item proposti (l'A. ha chiesto e ottenuto di poterli leggere insieme), c) fornire una risposta, come avvenuto nel caso della signora RI 1.
È utile precisare che lo scoring dei test SIMS viene effettuato esclusivamente attraverso la piattaforma di testing online di Giunti Psychometrics, Giunti Testing, qualunque sia la modalità di somministrazione scelta. Nel caso di somministrazione carta e matita (come avvenuto per la signora RI 1), dopo che il soggetto ha compilato il questionario, l'esaminatore inserisce le risposte attraverso la tastiera del computer sull'apposita griglia informatica del sistema Giunti Testing. Lo "scoring” procede in modo automatico e, oltre a produrre una griglia delle singole scale, il programma produce un punteggio numerico totale che è oggettivo e non lascia in alcun modo adito ad interpretazioni soggettive, da qualunque professionista del settore venga letto. In ogni caso, al termine della somministrazione e dopo aver inserito le risposte nel programma, è mia abitudine confrontarmi con il testando relativamente ad eventuali incongruenze relative alle risposte date al test.
Nel caso specifico, il punteggio totale derivato (50), risultava significativamente superiore ai punteggi di cut-off più severi raccomandati dal manuale (= >14-16) e a quelli alternativi individuati da altri autori (= > 16-19, Van Impelen). La successiva analisi delie singole scale metteva in evidenza una incongruenza in quattro scale su cinque (nella scala Ll non è stato possibile misurare i valori a causa dell'eccessivo numero di omissioni). In particolare, colpiva l'elevato punteggio alla Scala P "Psicosi”l (Punteggio=9, cut-off= >1) poiché, come evidenziato dagli autori, "...anche bassi punteggi ottenuti in questa scala, che riflettono sintomi incoerenti, atipici e/o bizzarri, suggeriscono una psicosi simulata; data la rarità con cui tali sintomi si presentano nei pazienti psichiatrici”. È inoltre doveroso ricordare che il SIMS fornisce un indizio per la presenza o meno di una tendenza alI’aggravamento o alla simulazione di disturbi, ma non dà indicazioni circa le motivazioni che hanno portato la persona a riferire sintomi illogici, incoerenti o amplificati, che potrebbero essere di differente origine (ad esempio di tipo intenzionale allo scopo di ottenere benefici, come reazione alla paura che i propri disturbi non vengano riconosciuti, oppure come caratteristica associata ad un possibile quadro psichiatrico).” (doc. AI pag. 1009)
Questa presa di posizione, fornita dallo psicologo che ha somministrato l’esame in oggetto, e quindi persona competente nello specifico, appare chiara ed esaustiva ed è del resto stata avvallata senza riserve dl dr. __________ (doc. AI pag. 1011), dal SAM (complemento peritale del 29 novembre 2022, doc. AI pag. 1000) e dal SMR nell’annotazione del 6 dicembre 2022 (doc. AI pag. 1014). La stessa permette di concludere che la somministrazione del test e l’evaluazione dei rispettivi risultati dello stesso appaiono essere stati fatti correttamente e nel rispetto delle relative linee guida.
Sia peraltro ancora osservato che dal grande numero di certificazioni mediche agli atti, fondato su altrettanti numerosi consulti medici di varia natura, non emergono particolari difficoltà linguistiche per l’assicurata. Del resto già in occasione della perizia SAM del 25 ottobre 2019, sul punto della “comprensione linguistica” era stato precisato che “l’assicurata è di lingua madre turca-curda, ma si esprime piuttosto bene in italiano” e il dr. __________, perito psichiatrico, non aveva segnalato alcuna difficoltà linguistica precisando anzi che “pur non essendo di madre lingua italiana l’assicurata possiede una buona padronanza del mezzo linguistico con cui si esprime nel corso dell’esame peritale” (doc. AI pag. 451 e 519).
Circa poi le critiche mosse genericamente alla perizia SAM, ricordato che per la giurisprudenza non sono le diagnosi che determinano l'incapacità lavorativa, ma i limiti funzionali che derivano dalle diagnosi andando valutata l'incapacità nella complessità del quadro clinico, va detto che al SAM, e in particolare ai periti medici reumatologo e psichiatrico, pertiene indiscutibilmente la competenza di una corretta valutazione e contestualizzazione degli esiti degli svariati esami effettuati e sottoposti per valutazione.
In definitiva, la documentazione prodotta dall’assicurata, sia in fase amministrativa che in questa sede, non ha permesso di anche solo ipotizzare una situazione valetudinaria diversa da quella illustrata dal SAM, osservato peraltro che, ad eccezione dei certificati resi dal curante (cfr. anche lo scritto del 17 aprile 2023 con il quale il dr. __________ si limita ad affermare che “sostanzialmente ritengo che, come già in passato, non entrino in merito delle osservazioni che abbiamo già posto più volte limitandosi a blindarsi nelle dichiarazioni precedentemente espresse da parte dei periti delle assicurazioni”, doc. F), l’ampia documentazione prodotta non contiene in sostanza attestazioni di inabilità lavorativa.
In definitiva, come osservato dall’Ufficio AI, quanto affermato dalla ricorrente, si traduce in una critica soggettiva delle valutazioni peritali che per contro si basano su un attento e approfondito esame della situazione.
Richiamato il principio giurisprudenziale per cui in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4; cfr. sopra al consid. 2.4 e 2.5), le differenti conclusioni dei medici interpellati dalla ricorrente e in particolare del dr. __________ non consentono, alla luce delle coerenti argomentazioni del SAM e del SMR, di scostarsi dalle conclusioni tratte da questi ultimi.
Il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti e 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati) che i disturbi accusati dall’assicurata non siano di entità tale da provocare limitazioni dal punto di vista funzionale diverse da quelli stabiliti dalla perizia e che pertanto essa, fatta eccezione per i menzionati periodi di inabilità lavorativa totale, dal 1° maggio 2021 vada considerata abile in misura del 40% nell’attività abituale quale cuoca e nella misura del 70% in attività adeguate.
Questo Tribunale ritiene infine che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione della decisione contestata (in concreto: l’8 febbraio 2023) data che, come detto, segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 e riferimenti), senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d). Considerato come la ricorrente non abbia apportato indizi concreti atti a minare l’affidabilità della perizia SAM, non occorre ordinare nuovi accertamenti medici.
2.9. Per quel che concerne l’aspetto economico (rimasto incontestato), alla valutazione dell’Ufficio AI va data adesione.
Stante nel maggio 2021 un’abilità lavorativa del 70% in attività leggere adeguate, l’amministrazione ha proceduto al raffronto dei redditi per determinare il grado d’invalidità. Conformemente all’art. 16 LPGA (cfr. consid. 2.2), la stessa ha quindi correttamente raffrontato un reddito da valida di fr. 52’021 (pari al reddito statistico aggiornato al 2020 desumibile dai dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e meglio il reddito statisticamente conseguibile nell’abituale professione da lei esercitata da personale femminile, divisione economica 55-56, servizi di alloggio e ristorazione, considerato come l’assicurata aveva lavorato dal 1988 come cameriera ai piani e in seguito come stiratrice, dal 2002 nel ristorante di proprietà sua e del marito come cuoca e pizzaiola fino a settembre 2009 e da quel momento non ha più ripreso un'attività lavorativa) ad un reddito da invalida di fr. 35'052 (determinato partendo dai fr. 52’021.48 (fr. 4'260.- mensili, inclusa la tredicesima; STF U 274/98 del 18 febbraio 1999; a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.) statisticamente conseguibili nel 2020 da personale femminile in attività semplici e ripetitive, che presuppongono qualifiche inferiori e comportano attività semplici e ripetitive nel settore privato svizzero, valore mediano, ritenute esigibili dall’assicurata in base alle suesposte conclusioni medico teoriche, già riportati su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili, e riducendo tale importo del 10% per tenere conto della necessità di effettuare attività leggere e per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari), giungendo ad un grado d'invalidità del 33% (52'021.48 – 35'052.28 x 100 : 52'021.48) che non le dà più diritto a una rendita.
Tale calcolo, rimasto come detto incontestato, ha correttamente tenuto conto delle norme applicabili sino al 31 dicembre 2021 (per quanto riguarda le nuove norme valide dal 1. gennaio 2022 in materia di valutazione del grado di invalidità cfr. gli art. 28a LAI, art. 25-26bis OAI), facendo peraltro giustamente capo, per quanto riguarda i salari applicati, ai dati salariali statistici ufficiali (riguardo all’applicabilità dei dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari, e meglio i dati salariali forniti dalla la RSS TA1-tirage skill level Svizzera, emanata dall'Ufficio federale di statistica di Berna, cfr. anche la giurisprudenza del TF, in particolare DTF 142 V 178 consid. 2.5.7, 128 V 174; a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. anche RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss).
Sia ancora osservato che tale grado d’invalidità va ritenuto, anche considerando che è verosimilmente nello svolgimento di attività leggere adeguate che vi è il minor discapito economico, richiamato l’obbligo per l’assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico derivante dal danno alla salute (cfr. DTF 123 V 233).
Anche per quanto riguarda la riduzione del 10% applicata dall’amministrazione al salario da invalida, segnatamente per il fattore “attività leggere” (5%) e “svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari” (5%) [in base alla giurisprudenza federale per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale (del 25% al massimo) sul salario teorico statistico (cfr. fra le tante DTF 126 V 80 consid. 5b/cc)], tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una decurtazione del 10%, l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento, ma anzi abbia debitamente tenuto conto degli effetti legati al danno alla salute e non può di conseguenza ammettere una decurtazione maggiore.
Non vi sono dunque motivi per scostarsi dalle conclusioni dell’amministrazione nemmeno per quanto concerne la valutazione economica.
2.10. In simili circostanze, ribaditi i suesposti periodi di inabilità lavorativa – del 30% dal 2011, del 100% dal 23 febbraio 2016, del 50% nell’attività abituale (30% in attività adeguate) dal 1° giugno 2016, del 100% dal 20 gennaio 2020, del 50% (rispettivamente 30%) dal 15 marzo 2020, del 100% dal 12 ottobre 2020 e quindi del 60% (rispettivamente 30%) dal 1° maggio 2021 – l’Ufficio AI ha correttamente accolto la domanda di prestazioni, riconoscendo all’assicurata il diritto ad una rendita intera nei periodi dal 1° aprile 2016 (assolta la condizione dell’anno di attesa; cfr. l’art. 28 LAI; cfr. anche art. 6 LPGA; cfr. al consid. 2.2) sino al 31 agosto 2016 (tre mesi dopo il miglioramento constatato dal 1° agosto 2016; cfr. l’art. 88a cpv. 1 OAI), nuovamente dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 (sempre tre mesi dopo il miglioramento constatato dal 15 marzo 2020), e infine nuovamente dal 1° ottobre 2020 sino al 31 luglio 2021, ovvero tre mesi dopo il nuovo miglioramento dal 1° maggio 2021. Le prestazioni sono state correttamente (e incontestatamente) versate solo dal 1° dicembre 2018, ossia sei mesi dopo il deposito della richiesta (art. 29 LAI).
Per il periodo successivo al 31 luglio 2021, considerato come a fronte di un’abilità lavorativa in attività adeguate del 70% dal maggio 2021 il grado d’invalidità è del 33%, non è più dato il diritto a prestazioni.
La decisione impugnata merita pertanto conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.11. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico della ricorrente, la quale ha tuttavia postulato l’assistenza giudiziaria gratuita con gratuito patrocinio.
2.12. Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).
Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004). Il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato che adempie per analogia le condizioni di iscrizione al registro ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 LLCA (cfr. STF 9C_740/2016 del 31 gennaio 2017; 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).
Nel caso concreto, dal certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e dai relativi documenti allegati risulta che sia la ricorrente che il coniuge sono senza attività lucrativa e sono al beneficio di prestazioni dall’assistenza sociale (V). L’assicurata non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale appariva giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere considerato privo di fondamento.
I requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata appaiono quindi adempiuti (cfr. DTF 132 V 200 consid. 5.1.3 con riferimenti; cfr. anche STF 8C_78/2019 del 10 aprile 2019 consid. 7.1 e 7.2).
Il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l’eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA I 569/02 del 15 luglio 2003 consid. 5; U 234/00 del 23 maggio 2002 consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174 e 124 V 301, consid. 6). Inoltre la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali che sarebbero a suo carico (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è accolta.
§ Di conseguenza RI 1 è ammessa al gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese, per complessivi fr. 500, sono a carico della ricorrente. A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente La segretaria
Daniele Cattaneo Stefania Cagni