Incarto n.
32.2023.35

 

FC/sc

Lugano

22 marzo 2024  

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 14 marzo 2023 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione incidentale del 14 febbraio 2023 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  RI 1, nato nel 1964, di formazione saldatore a attivo come autista di mezzi pesanti, nel maggio 2019 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti. Raccolta la documentazione medica ed economica e dopo aver reso il 19 febbraio 2020 un progetto di decisione con il quale veniva attribuito all’assicurato il diritto a ¾ di rendita d’invalidità (grado d’invalidità del 64%) limitatamente al periodo dal 1° novembre 2018 al 31 marzo 2020, alla luce delle osservazioni dell’assicurato, rappresentato da RA 1, e della documentazione medica prodotta, con annotazioni del 30 ottobre 2020 il Servizio medico regionale dell’AI (SMR) ha ritenuto necessario esperire una perizia pluridisciplinare.

                                  Con istanza del 10 settembre 2021, l’assicurato, assistito dal suo legale, ha chiesto lo stralcio dalla lista dei periti di due specialisti (doc. AI pag. 235, 248, 254).

                                  Con decisione incidentale 3 novembre 2021, cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI ha confermato la lista dei periti e, quindi, il mandato di procedere con la perizia al __________, che ha reso il suo rapporto peritale il 31 ottobre 2022 (doc. AI pag. 266, 347).

 

                          1.2.  Con Rapporto finale del 7 novembre 2022, allineandosi alla perizia __________, il SMR ha concluso che dal 29 novembre 2018 l’assicurato era da considerare inabile in misura dell’85% nella sua professione di autista, ma abile al 75% in un’attività adeguata (doc. AI pag. 551).

                                  Con scritto 11 novembre 2022 l’Ufficio AI ha trasmesso all’assicurato copia della perizia, segnalando che si era verificato un problema legato alla registrazione su supporto audio dell’esame del perito dr. __________, specialista in otorinolaringoiatria (di seguito: ORL), chiedendogli di pronunciarsi in merito (doc. AI pag. 555). In risposta, il rappresentante dell’assicurato il 5 dicembre 2022 si è espresso nel senso che la mancata registrazione audio del consulto peritale ORL ne inficiava la validità, chiedendone di conseguenza l’estromissione dagli atti (doc. AI pag. 557). Il 20 dicembre 2022, l’Ufficio AI ha assegnato all’assicurato un termine di dieci giorni per indicare le incongruenze riscontrate nella valutazione del dr. __________ (doc. AI pag. 565).

                                  L’assicurato, tramite il suo rappresentante, vi ha dato seguito con uno scritto del 9 gennaio 2023, ribadendo la necessità di poter disporre della registrazione su supporto audio del consulto peritale, in assenza della quale il consulto ORL e, di conseguenza, l’intera perizia __________, erano da invalidare, producendo uno scritto del 2 gennaio 2023 del dr. __________, curante ORL (doc. AI pag. 567 e 573).

                                  Il 17 gennaio 2023 l’amministrazione ha nuovamente interpellato l’assicurato in merito ai motivi alla base della richiesta di annullamento del consulto peritale (doc. AI pag. 577). Vi ha dato seguito il suo rappresentante mediante due scritti del 30 gennaio 2023, di cui si dirà, ove necessario, nel merito (doc. AI pag. 582).

 

                          1.3.  Con decisione incidentale del 14 febbraio 2023 l’Ufficio AI ha stabilito che “la perizia otorinolaringoiatrica effettuata dal dr. __________ in data 14 marzo 2022 e di riflesso la perizia pluridisciplinare __________ 31 ottobre 2022 costituiscono validi mezzi probatori, e possono pertanto essere utilizzati ai fini istruttori” (doc. A).

 

                          1.4.   Contro la decisione incidentale l’assicurato, sempre rappresentato da RA 1, ha inoltrato al TCA il presente ricorso, chiedendone l’annullamento.

                                  Postula che in assenza della registrazione su supporto audio della valutazione peritale del dr. __________, l’intera perizia __________ del 31 ottobre 2022 venga “destituita di ogni valore probatorio”. Ravvisa da parte dell’Ufficio AI una chiara violazione del diritto di essere sentito e contesta in ogni modo i contenuti della perizia che sarebbero discordanti rispetto alla valutazione dei curanti. 

                                 

                          1.5.  Con la risposta di causa, l’amministrazione ha primariamente postulato l’irricevibilità dell’impugnativa, non essendo stato fatto valere un danno irreparabile, considerato come i contenuti di un esame peritale vengono soppesati nell’ambito del giudizio di merito, non costituendo pertanto una questione pregiudiziale.

                                  Nel merito, postula la reiezione del ricorso, contestando che la mancata registrazione del consulto ORL comporti la nullità della perizia del dr. __________ e dell’intera perizia pluridisciplinare, la registrazione non costituendo una conditio sine qua non per la validità della perizia.

                                                                                                    

                          1.6.  Con osservazioni 21 aprile 2023 l’assicurato, tramite il suo rappresentante, ribadisce le proprie tesi ricorsuali, rilevando che la perizia __________ costituirebbe “il prodromo evidente di una decisione negativa a danno del mio assistito” (VI). Il 27 aprile 2023 l’amministrazione ha invece insistito nel chiedere la reiezione del ricorso (VIII).

 

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  Oggetto del ricorso è la decisione incidentale del 14 febbraio 2023 con cui l’Ufficio AI ha deciso che la perizia ORL effettuata dal dr. __________ il 18 marzo 2022, e di riflesso la perizia pluridisciplinare __________ del 31 ottobre 2022, costituiscono validi mezzi probatori e possono pertanto essere utilizzati ai fini istruttori. La decisione è stata resa poiché l’assicurato ha messo in dubbio la validità della perizia __________ per il motivo che una valutazione specialistica che ne fa parte, segnatamente quella del perito ORL, è sprovvista della registrazione del colloquio su supporto audio prevista dall’art. 44 cpv. 6 LPGA.

                                 

                                  Giusta il marginale n. 3127 della Circolare sulla procedura nell’assicurazione per l’invalidità (CPAI), nella sua versione valida dal 1° gennaio 2022, se l’assicurato mette in dubbio la validità della perizia sulla base di difetti tecnici della registrazione, in assenza di un accordo tra le parti, l’Ufficio AI emette una decisione incidentale (cfr. in esteso al consid. 2.7).

                               

                                  Va in questa sede precisato che oggetto del presente contendere è unicamente il tema della validità probatoria della perizia effettuata dal dr. __________ (e, di conseguenza, della perizia __________ di cui essa fa parte). Di conseguenza risultano irricevibili altre censure cui il ricorrente fa implicitamente riferimento riguardanti il merito della vertenza (e, quindi, la valutazione della sua capacità lavorativa) o una presunta, ma peraltro non circostanziata, denegata giustizia da parte dell’amministrazione. 

                               

                          2.2.  Il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una modifica della LAI e dell'OAI denominata "Ulteriore sviluppo dell'AI", che concerne in particolare il diritto alla rendita e, per quanto di rilievo nella fattispecie, introduce inoltre anche una modifica alla LPGA (e alla OPGA) concernente le perizie fatte allestire dagli assicuratori (cfr. in particolare l’art. 44 LPGA; cfr. RU 2021 705).

                                 

                                  Ora, nel caso di modifiche legislative, occorre di norma rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui sono di principio applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, con riferimento a DTF 130 V 329).

                                  Per la giurisprudenza inoltre nuove disposizione procedurali sono di regola applicabili immediatamente con la loro entrata in vigore, riservate diverse norme transitorie e riservato il caso in cui riguardo al sistema procedurale non vi è continuità tra il vecchio e il nuovo diritto e con il nuovo diritto viene creato un differente ordinamento procedurale (cfr. DTF 130 V 215 consid. 3.2, 130 V 1 consid. 3.2 e 129 V 115 consid. 2.2).

 

                                  In concreto, in difetto di un differente disciplinamento introdotto dalle Disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI) – le quali si limitano a disporre una “Garanzia dei diritti acquisiti per le indennità giornaliere versate per i provvedimenti d’integrazione in corso” (lett. a), oltre a “l’adeguamento delle rendite correnti per i beneficiari che non hanno ancora 55 anni compiuti” (lett. b) e il “Non adeguamento delle rendite correnti per i beneficiari che hanno 55 anni compiuti” (lett. c) – e considerato che con il nuovo disciplinamento in materia di perizie non è stata introdotta una modifica sostanziale dell’ordinamento procedurale, al presente contendere, per quanto concerne le norme che regolano l’accertamento medico, torna applicabile il diritto in vigore dal 1° gennaio 2022.

                                  Trattasi in effetti di un ricorso contro una decisione incidentale dell'Ufficio AI resa il 14 febbraio 2023 – data che, di principio, delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (STF 9C_241/2022 del 30 giugno 2022) – che concerne la mancata registrazione su supporto audio di un consulto peritale nell’ambito di una perizia allestita dal __________ il 31 ottobre 2022 e alla quale si applicano dunque le norme concernenti l’allestimento delle perizie ordinate dall’amministrazione in vigore al momento dell’allestimento della perizia stessa e, quindi, l’art. 44 LPGA nella versione in vigore dal 1° gennaio 2022 (cfr. analogamente il consid. 1 della pronuncia VSPES.2022.144 del 3 ottobre 2022 del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Soletta).

                                  Tale circostanza del resto è pacificamente ammessa da entrambe le parti.

 

                                  Sia in questa sede in ogni modo osservato che con riferimento al merito della vertenza, e, quindi al diritto a prestazioni dell’AI dell’assicurato – il quale ha presentato la sua (prima) domanda di prestazioni nel maggio 2019 –, richiamato il marginale 9101 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, e i marginali 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita dall’UFAS, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa dopo il 1° gennaio 2022 (sul disciplinamento intertemporale cfr. fra tante, STCA 32. 2023.41 e 32.2023.119).

 

                          2.3.  Giusta l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per scritto. Per l'art. 43 cpv. 2 LPGA, se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi.

                                 

                                  Per l’art. 44 cpv. 1 LPGA (nella sua versione, applicabile in concreto, in vigore dal 1. gennaio 2022), se, nel quadro di accertamenti medici, ritiene necessaria una perizia, l’assicuratore sceglie il tipo di perizia adeguato alle esigenze del caso tra i tipi seguenti: perizia monodisciplinare, perizia bidisciplinare o perizia pluridisciplinare.

                                  Il cpv. 6 del medesimo disposto prevede d’altra parte che “salvo che l’assicurato vi si opponga, i colloqui tra l’assicurato e il perito sono registrati su supporto audio; le registrazioni sono acquisite agli atti dell’assicuratore”.

 

                          2.4.  Secondo l’art. Art. 55 LPGA (Regole particolari di procedura), “le procedure che negli articoli 27–54 o nelle singole leggi non sono fissate in modo esaustivo sono disciplinate conformemente alla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa”.

                                  Il Tribunale federale ha stabilito che in caso di disaccordo gli Uffici AI dispongono l’allestimento di una perizia nella forma di una decisione incidentale impugnabile al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale amministrativo federale (DTF 138 V 321 consid. 6.1 con riferimento a 137 V 256 consid. 3.4.2.6; modifica della giurisprudenza in DTF 132 V 93).

 

                                  Le decisioni incidentali inerenti, fra l’altro, a misure in ambito di accertamento non sono soggette a opposizione e sono direttamente impugnabili davanti al TCA (Kieser, ATSG – Kommentar, 2009, ad art. 49 n. 24 pag. 615-616, ad art. 52 n. 29-30 pag. 660 e ad art. 60 n. 4 pag. 749; entrambi con riferimenti giurisprudenziali e dottrinali).

                                  Nella sentenza pubblicata in DTF 137 V 257 consid. 3.4.2.7 l’Alta Corte ha inoltre stabilito che i giudizi cantonali e quelli del Tribunale federale amministrativo su ricorsi contro decisioni incidentali degli Uffici AI concernenti l’allestimento di perizie mediche non sono deferibili al Tribunale federale a meno che non siano in discussione motivi formali di ricusa (DTF 138 V 280 consid. 4; in ambito LAINF vale lo stesso; cfr. DTF 138 V 318).

 

                                  Ora, come anticipato (consid. 2.1), la decisione con la quale l’Ufficio AI, in evasione della richiesta di stralcio dagli atti del consulto peritale ORL e della perizia __________ del 31 ottobre 2022 avanzata dall’assicurato, ha disposto la validità quale mezzo probatorio di tali referti peritali, malgrado la mancata registrazione su supporto audio della raccolta anamnestica dell’assicurato da parte del perito ORL, configura una decisione incidentale [art. 55 LPGA in relazione agli artt. 5 cpv. 2 e 46 della Legge federale sulla procedura amministrativa (PA) del 20 dicembre 1968], la quale può essere impugnata direttamente con ricorso al tribunale cantonale delle assicurazioni se causa un pregiudizio irreparabile (art. 46 cpv. 1 lett. a PA; DTF 138 V 275 consid. 1.2.1 e 132 V 93 consid. 6.1).

                                  Un pregiudizio irreparabile è un danno di natura giuridica che non può essere riparato ulteriormente da un giudizio finale o da un'altra decisione favorevole al ricorrente (DTF 133 IV 139 consid. 4 pag. 141, 288 consid. 3.1 pag. 291 e STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 2.2 con rinvii giurisprudenziali). Per contro, un danno meramente fattuale, come può essere il prolungamento della procedura o un aumento delle sue spese, non può essere considerato irreparabile (DTF 137 IV 240 consid. 1.1, 133 IV 141 consid. 4, 133 V 57 consid. 1 pag. 59 e le sentenze ivi citate).

 

                                  La giurisprudenza ha anche precisato che un danno irreparabile è dato quando gli accertamenti medici comportano un aggravio che incide in maniera rilevante sull’integrità fisica e psichica della persona da peritare (DTF 138 V 276 consid. 1.2.2. in fine con riferimento a DTF 137 V 257 consid. 3.4.2.7).

                                  Nella DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.7, il Tribunale federale ha stabilito che una perizia ingiustificata può di regola causare un pregiudizio giuridico, e non soltanto di fatto. Di conseguenza, in caso d’impugnazione di una disposizione di perizia contestata, si deve ammettere l’adempimento del presupposto d’entrata in materia del pregiudizio irreparabile.

                                  Un pregiudizio irreparabile può ad esempio essere dato se una prospettata perizia non è necessaria a fronte di una fattispecie già completamente accertata, perizia che corrisponde dunque soltanto a una “seconda opinione” (DTF 141 V 330 consid. 5.2; cfr. anche DTF 136 V 156 consid. 3.3).

                                  Un pregiudizio irreparabile può anche essere dato qualora oggetto della controversia sia la ricusa di uno o più periti, giacché se la decisione incidentale non fosse impugnabile, le ripercussioni sull’economia processuale risulterebbero sproporzionate in caso di impugnazione della decisione finale (DTF 132 V 376, consid. 2.5. e segg., 132 V 93, consid. 6.1. e segg.; cfr. anche Kayser/Papadopoulos/Altman, VwVG – Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren Kommentar, 2. ed., n. 12 e segg. ad art. 46 PA).

                                  Infine, spetta alla parte ricorrente allegare e dimostrare la possibilità che una decisione incidentale le causi un danno irreparabile (DTF 134 III 426 consid. 1.2 e riferimenti ivi menzionati), a meno che la presenza di quest’ultimo appaia a priori data (STF 8C_871/2013 del 20 dicembre 2013 consid. 1.2; 8C_780/2011 del 4 dicembre 2012 consid. 1.2.1).

                                  In assenza di un danno irreparabile il ricorso contro la decisione incidentale va dichiarato irricevibile (STF 9C_ 9C_805/2007; STCA 38.2019.54 del 6 novembre 2019; art. 93 cpv. 1 lett. a LTF).

 

                                  Nel valutare lo svantaggio irreparabile nel contesto della procedura di chiarimento dell'assicurazione sociale con le sue circostanze specifiche, va tenuto conto che il rapporto medico amministrativo costituisce generalmente la base medica più importante per la decisione nella procedura di ricorso. Deve quindi essere possibile far valere i diritti di partecipazione degli assicurati prima che la valutazione abbia luogo, prima che si verifichino effetti pregiudizievoli. In considerazione della limitata capacità di revisione delle autorità che applicano la legge, non è quindi sufficiente concedere i diritti di partecipazione solo a posteriori, durante la valutazione delle prove nei procedimenti amministrativi e di ricorso (cfr. DTF 138 V 271 consid. 1.2.2). Inoltre, non va trascurato il fatto che predisporre esami medici su una persona costituisce una violazione del diritto fondamentale alla libertà personale (art. 10 cpv. 2 della CF; DTF 136 V 117 consid. 4.2.2.1 con riferimenti). In quanto tale, l'ordine di allestire una perizia deve soddisfare i requisiti dell'art. 36 CF, ciò che in caso di controversia è oggetto di controllo giudiziale.

 

                          2.5.  Al fine di valutare la ricevibilità del presente gravame, e, nel caso, la sua fondatezza nel merito, occorre avantutto inquadrare la vertenza.

                                  Dagli atti di causa risulta quanto segue. L’assicurato, di formazione saldatore a attivo come autista di mezzi pesanti, nel maggio 2019 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti. Raccolta la documentazione medica ed economica e dopo aver reso il 19 febbraio 2020 un progetto di decisione con il quale veniva attribuito all’assicurato il diritto a ¾ di rendita d’invalidità (grado d’invalidità del 64%) limitatamente al periodo dal 1° novembre 2018 al 31 marzo 2020, alla luce delle osservazioni dell’assicurato, assistito dal suo rappresentante, e della documentazione medica prodotta (in particolare uno scritto del 6 marzo 2020 del dr. __________, ORL curante, per il quale l’assicurato, a dipendenza dell’importante problema uditivo, con perdita uditiva dell’80%, era inabile al lavoro in ogni attività in misura completa; doc. AI pag. 161), con annotazioni 30 ottobre 2020 il SMR ha ritenuto necessario esperire una perizia pluridisciplinare. I dr. __________ e __________ del SMR hanno in particolare rilevato che si rendeva necessario valutare l’evoluzione dello stato di salute dell’assicurato e la sua capacità lavorativa, visto che emergeva “l’incongruenza tra la certificazione dell’otorinolaringoiatra dr. __________, che continua ad attestare la IL 100% in qualsiasi attività e la valutazione fiduciaria per __________ del dr. __________, che valutava l’A. abile in attività adeguata” (doc. AI pag. 203). L’Ufficio AI ha fatto presente all’assicurato questa necessità, allegando la lista dei periti incaricati e concedendo un termine per inoltrare opposizione (doc. AI pag. 204 e 229).

 

                                  Dapprima con scritto 28 giugno 2021 e, quindi, con formale istanza del 16 agosto e 10 settembre 2021, pur non sollevando alcuna obiezione in merito alla necessità di allestire una perizia pluridisciplinare, l’assicurato ha chiesto lo stralcio dalla lista dei periti del dr. __________, reumatologo e di __________, psicologo (doc. AI pag. 235, 244 e 254).

                                  Con decisione incidentale del 3 novembre 2021, cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI ha dapprima confermato la lista dei periti e, quindi, il mandato di procedere con la perizia al __________, il quale ha reso il suo rapporto peritale il 31 ottobre 2022 (doc. AI pag. 266, 347).

                                  I periti del __________, eseguita mediante teleconferenza (doc. AI pag. 427) la valutazione consensuale in presenza di tutti i periti delle varie specialità (medicina interna, otorinolaringoiatria, pneumologia, psichiatria e neuropsicologia, neurologia e reumatologia), hanno posto le seguenti diagnosi con valenza invalidante:

 

" Sindrome da disadattamento con reazione depressiva prolungata (F43 21).

Sindrome cervicovertebrale e lombospondilogena cronica bilaterale (in probabili alterazioni degenerative del rachide cervicale e lombare).

Periartropatia omeroscapolare a sin. (in artrosi acromioclaveare, lesione parziale del tendine muscolo sovraspinato e sottospinato a sin.)

Probabile coxartrosi bilaterale.

Sordità da grave a profonda bilaterale, a beneficio di protesi acustiche.

Probabile lieve BPCO su tabagismo attivo.

Lievi difficoltà cognitive con rallentamento esecutivo e minore efficienza della memoria.”

 

                                  e hanno concluso per un grado d’abilità lavorativa del 15% nella sua attività di autista di mezzi pesanti, meccanico e operatore al frantoio, e del 75% in un’attività adeguata, la limitazione del 25% integrando parzialmente la diminuzione di rendimento per la patologia ORL (20%) e quella psichiatrica (10%). L’attività adeguata doveva soddisfare i seguenti requisiti:

 

" Un'attività adeguata dovrebbe, dal punto di vista ORL, poter essere svolta in ambienti silenziosi, dove non deve interagire verbalmente con colleghi per le note difficoltà uditive. Dal punto di vista neuropsicologico dovrebbe avere un impegno cognitivo non particolarmente elevato. L'attività precedente viene ritenuta confacente dal punto di vista neuropsicologico. Un'attività ancora più semplice dovrebbe essere pertanto caratterizzata da una routine fissa, dall'affidamento di pochi compiti senza responsabilità e dalla possibilità di effettuare pause ogni qualvolta l'A ne senta la necessità. Dal punto di vista psichiatrico un'attività adeguata dovrebbe richiedere un bassissimo impegno sul piano cognitivo. Dal punto di vista reumatologico l'attività adeguata dovrebbe rispettare i limiti funzionali descritti nel dettaglio al punto 7.2 della perizia del Dr. med. __________. Dal lato pneumologico l'attività adatta dovrebbe comprendere solo lavori fisici leggeri.” (doc. AI pag. 424)

 

                                  Per quanto riguarda i vari specialisti interpellati, essi hanno ciascuno concluso per una capacità lavorativa nella precedente attività tra il 20% e il 100% (il dr. __________, pneumologo, del 70%, il dr. __________, reumatologo, del 33%, il dr. __________, psichiatra e il dr. __________, neuropsicologo dell’80%, il dr. __________, neurologo e la dr.ssa __________, internista, del 100% e il dr. __________, otorinolaringoiatra, del 20%), mentre che in un’attività adeguata i periti hanno concluso per un’abilità lavorativa completa, ad eccezione del dr. __________ (90%) e del dr. __________ (80%). Quanto in particolare alla perizia ORL, eseguita con rapporto del 18 marzo 2022, dopo consulto clinico avvenuto il 14 marzo 2022, il dr. __________ ha posto quali diagnosi invalidanti quella di “sordità da grave a profonda bilaterale, a beneficio di protesi acustiche”, con una perdita uditiva del’84.7%. Egli ha rilevato che l’assicurato presentava una grave sordità da molti anni che aveva infine motivato l'adattamento di protesi acustiche che ormai doveva portare quotidianamente. L'eziologia di questa problematica uditiva era peraltro difficile da attribuire ad un solo fattore. Dal punto di vista uditivo egli era stato valutato da diversi specialisti per il ricorso alle protesi acustiche, mentre che purtroppo non vi erano cure specifiche per gli acufeni bilaterali che l'assicurato avvertiva in maniera praticamente costante e descriveva quasi come insopportabili se in ambienti rumorosi, con sviluppo di malessere e vertigini. A suo avviso, nell'ultima attività svolta egli poteva presenziare 2-3 ore al giorno, e quindi era da considerare abile al massimo al 20%. Egli poteva invece svolgere un'attività adeguata in ambienti silenziosi, dove non si debba interagire verbalmente con colleghi per 7-8 ore al giorno. Era in ogni modo da mettere in conto una limitazione della capacità di rendimento dovuta ad esempio all'accentuarsi degli acufeni o alla sintomatologia vertiginosa. Di conseguenza in un'attività adeguata l’assicurato era complessivamente da considerare abile all'80%, la riduzione essendo da ascrivere alla necessità di pause al bisogno legate agli acufeni e alle vertigini con malessere (doc. AI pag. 469 e 491).

 

                                  Con annotazione interna del 3 novembre 2022 il funzionario dell’AI preposto ha segnalato che vi era stato “un problema” con la trasmissione della registrazione su supporto audio del perito dr. __________ (doc. AI pag. 345). Nel frattempo, con rapporto finale del 7 novembre 2022, il SMR, aderendo alle conclusioni del __________, ha concluso che, stanti le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa menzionate dal __________, dal 29 novembre 2018 l’assicurato era da considerare inabile in misura dell’85% nella sua professione di autista, ma abile al 75% in un’attività leggera adeguata (doc. AI pag. 551).

                                 

                                  Con scritto11 novembre 2022 l’Ufficio AI ha trasmesso al legale dell’assicurato copia della perizia, segnalando che si era verificato un problema legato alla registrazione dell’esame ORL eseguito il 14 marzo 2022, chiedendo di pronunciarsi in merito (doc. AI pag. 555). In risposta, il legale dell’assicurato, il 5 dicembre 2022 si è espresso nel senso che la mancata registrazione audio del consulto peritale del dr. __________ costituiva una grave lacuna in perizia che inficiava la validità dell’intera perizia __________, di cui chiedeva quindi l’estromissione dagli atti (doc. AI pag. 557).

                                  Il 20 dicembre 2022, l’Ufficio AI ha assegnato all’assicurato un termine di dieci giorni per indicare le incongruenze della perizia del dr. __________ (doc. AI pag. 565). L’assicurato, tramite il suo legale, vi ha dato seguito il 9 gennaio 2023, ribadendo la necessità di dover poter disporre della registrazione del consulto peritale, in assenza della quale il consulto ORL e, di conseguenza, l’intera perizia __________, erano da invalidare, producendo una certificazione del dr. __________ del 2 gennaio 2023, del seguente tenore:

                                     

" Concordo completamente sul fatto che nella perizia una registrazione audio sarebbe stata molto importante conoscendo soprattutto le difficoltà di comprensione del paziente e quindi per poter valutare in modo corretto le sue affermazioni questo mezzo sarebbe stato indispensabile. Nella perizia è stata confermata un’incapacità lavorativa nell’attività svolta dell’80%. In un lavoro adeguato con ambiente silenzioso (non so quale lavoro potrebbe essere proposto al paziente con le sue capacità dove non deve interagire con i colleghi e dove non c’è rumore) viene attestata una capacità lavorativa del 100%. Allora bisognava riqualificare il signor RI 1 (?) per poter svolgere questo improbabile lavoro. Inoltre un lavoro che richiede un minimo di attenzione un rendimento al 100% per la durata di 8 ore già a causa dell’acufene è improbabile” (doc. AI pag. 573)

 

                                  Il 17 gennaio 2023 l’amministrazione ha nuovamente interpellato l’assicurato in merito ai motivi alla base della richiesta di annullamento del consulto peritale (doc. AI pag. 577). A tale richiesta ha dato seguito il legale dell’assicurato con due scritti del 30 gennaio 2023. Con il primo egli ha chiesto quante perizie fossero state commissionate dal __________ al dr. __________ negli ultimi cinque anni e di queste quante avessero concluso per un’inabilità lavorativa in attività adeguata tra lo 0% e il 30% rispettivamente quante avessero concluso per una capacità lavorativa in attività adeguate maggiore del 40% (doc. AI pag. 578). Con l’altro scritto egli ha contestato le conclusioni del perito e ha ribadito che la mancata registrazione audio del consulto ORL inficiava il rapporto peritale ORL e pure l’intera perizia __________ (doc. AI pag. 582).

                                  Con decisione incidentale del 14 febbraio 2023 l’Ufficio AI ha deciso come segue:

 

" Decisione incidentale; Registrazione su supporto audio della perizia del Dr. med. __________ in ambito __________

Nei fatti

In data 27.05.2019 il signor RI 1 ha inoltrato una richiesta intesa ad ottenere prestazioni Al. Al fine di meglio valutare l'impatto del dànno alla salute sulla capacità lavorativa, in corso di istruttoria il Servizio medico regionale Al (SMR) ha ritenuto necessario sottoporre l'assicurato ad una perizia presso il __________ di __________.

In particolare sono stati incaricati i seguenti periti:

Medicina interna: Dr.ssa med. __________

Otorinolaringoiatria: Dr. med. __________

Pneumologia + FP: Dr. med. __________

Psichiatria e psicoterapia: Dr. med. __________

Reumatologia: Dr. med. __________

Test psicodiagnostici: Sig. __________

Con rapporto peritale del 31.10.2022 i medici del __________ hanno preso posizione in merito alla capacità lavorativa del signor RI 1.

Purtroppo il dottor __________ nell'ambito del consulto peritale non ha proceduto alla registrazione audio della raccolta anamnestica dell'assicurato.

Per questo motivo in data 11.11.2022 le abbiamo trasmesso copia del rapporto peritale, chiedendole di farci pervenire eventuali osservazioni in merito.

Il 05.12.2022 ha inviato uno scritto osservando che la mancata registrazione da parte del dottor __________ costituisce una grave lacuna e chiedendo di invalidare in toto la perizia __________. In data 20.12.2022 le abbiamo chiesto di spiegare chiaramente quali sarebbero le carenze evidenziate nel rapporto del dottor __________.

II 09.01 .2023 abbiamo ricevuto un suo ulteriore scritto senza però che prendesse posizione a riguardo delle eventuali carenze del rapporto del dottor __________. Nello stesso scritto chiedeva inoltre di ricevere tutte le registrazioni audio (evidentemente non possibile in quanto manca quella del dottor __________) e chiedeva informazioni a riguardo della procedura seguita dall'Ufficio Al.

Con scritto del 17.01 .2023 le abbiamo quindi nuovamente chiesto dì precisare quali erano concretamente gli elementi relativi all'indagine anamnestica e alla descrizione dei disturbi riferiti dal signor RI 1 che non ritrovava nella perizia scritta del dottor __________.

Dalla risposta del 30.01.2023 risultava in sostanza che la perizia del dottor __________ era integralmente contestata e che, in considerazione del fatto che non vi era la registrazione audio, la perizia __________ doveva essere stralciata dai ruoli.

 

Nel merito:

A norma dell'art. 44 cpv. 6 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), salvo che l'assicurato vi si opponga, i colloqui tra l'assicurato e il perito sono registrati su supporto audio; le registrazioni sono acquisite agli atti dell'assicuratore.

Come già si è avuto modo di sottolineare, questa novità legislativa mira ad offrire un mezzo di prova supplementare, tanto a favore dell'assicurato che del perito stesso, teso a facilitare la risoluzione di diatribe in caso di disaccordo delle parti in merito ai contenuti del rapporto peritale.

La registrazione rappresenta una facoltà, non un obbligo. Ne discende che una perizia mantiene potenzialmente pieno valore probatorio anche in sua assenza, fermo restando che l'assicurato non evidenzi carenze tali da metterne in dubbio l'attendibilità.

Nel presente caso, causa svista, la perizia otorinolaringoiatrica effettuata dal dottor __________ non è stata registrata.

Giusta l'art. 7k cpv. 8 dell'Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA), se dopo aver ascoltato la registrazione su supporto audio e constatato difetti tecnici, l'assicurato contesta la verificabilità della perizia, l'organo esecutivo e l'assicurato tentano di accordarsi su come procedere.

Invitato a determinarsi in merito, l'assicurato ha postulato l'annullamento non solo dell'esame otorinolaringoiatrico, ma dell'intera perizia pluridisciplinare, senza tuttavia fornire precisazioni. Sollecitato più volte a specificare quali sarebbero le carenze evidenziatesi nella perizia del dottor __________, si è limitato a ribadire la nullità dell'atto in parola. In particolare, non è stata segnalata alcuna incongruenza all'interno del rapporto del dottor __________. Esaminato il caso lo scrivente Ufficio reputa che alla perizia effettuata dal dottor __________, e di riflesso all'intera perizia pluridisciplinare, debba essere riconosciuto pieno valore probatorio. L'assicurato ha avuto modo di verificare i contenuti della perizia e non ha evidenziato alcuna carenza atta a metterne in dubbio l'attendibilità.

 

Decidiamo pertanto:

1. La perizia otorinolaringoiatrica effettuata dal dottor __________ in data 14 marzo 2022, e di riflesso la perizia pluridisciplinare __________ 31 ottobre 2022 costituiscono validi mezzi probatori, e possono pertanto essere utilizzati ai fini istruttori.

2. La richiesta volta all'annullamento delle perizie è respinta.” (doc. A).

 

                          2.6.  Nella fattispecie in esame, il ricorrente, pur avendo sostanzialmente aderito alla richiesta di esperire una perizia pluridisciplinare, ritiene in sostanza che la mancata registrazione su supporto audio del colloquio peritale con il dr. __________, perito ORL, costituisca un’omissione grave e una violazione dell’art. 44 cpv. 6 LPGA, fatto questo che osterebbe al riconoscimento del valore probatorio al consulto ORL e all’intera perizia __________. Il pregiudizio irreparabile sarebbe a suo avviso insito nella natura medesima della vertenza: “una decisione che viola la legge genera sempre, e di principio, un pregiudizio irreparabile ai danni di chi ne deve subire le conseguenze”. A suo dire “anche una decisione finale favorevole verso il mio cliente non cancella il fatto che durante il procedimento egli abbia subito un pregiudizio derivante dal fatto che la procedura non ha rispettato i criteri di legge” (ricorso, pag. 7).     

                                 

                                  Ora, a mente del TCA l’insorgente ha dimostrato l’esistenza di un danno irreparabile.

                                  In effetti, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorrente rischia di subire un danno irreparabile qualora le conclusioni tratte nella perizia dal dr. __________ (per il quale l’assicurato risulta abile in attività adeguate nella misura dell’80%), venissero confermate dall’Ufficio AI e concorrano quindi, assieme a quelle degli altri periti __________ – con i quali egli ha avuto un colloquio di consenso, sulla base del quale sono state tratte le conclusioni del __________ (per il quale l’assicurato risulta abile in misura del 75% in attività adeguate e del 15% come autista) – alla decisione dell’AI e, quindi, al possibile diniego (totale o parziale) delle prestazioni. Ora, nel caso l’assicurato intendesse contestare il provvedimento dell’amministrazione, è legittimo chiedersi se egli disporrebbe di tutti i mezzi per far valere le sue ragioni, considerato come, contrariamente a quanto disposto dalla legge all’art. 44 cpv. 6 LPGA, egli non potrebbe far capo alla registrazione su supporto audio del consulto avvenuto con il perito ORL. Questo a maggior ragione ove si consideri che le conclusioni di quest’ultimo differiscono in maniera rilevante da quelle del dr. __________, specialista ORL che segue l’assicurato (cfr. certificazioni del 6 marzo e 24 agosto 2020, doc. AI pag. 161 e 212; e quella del 2 gennaio 2023, citata per esteso al consid. 2.6). Il dr. __________ ha pure sottolineato che nella fattispecie concreta poter disporre della registrazione audio sarebbe stato “molto importante conoscendo soprattutto le difficoltà di comprensione del paziente e quindi per poter valutare in modo corretto le sue affermazioni questo mezzo sarebbe stato indispensabile” (doc. AI pag. 573).

 

                                  Tale innegabile pregiudizio appare inoltre irreparabile, considerato come, per la giurisprudenza citata, all’assicurato deve essere possibile far valere i diritti di partecipazione prima che la valutazione del rapporto medico abbia luogo e prima che si verifichino effetti pregiudizievoli. In considerazione della limitata capacità di revisione delle autorità che applicano la legge, non è quindi sufficiente concedere i diritti di partecipazione solo a posteriori, durante la valutazione delle prove nei procedimenti amministrativi e di ricorso (cfr. DTF 138 V 271 consid. 1.2.2; cfr. anche il consid. 1.3 della sentenza IV 2022/102 del 31 gennaio 2023 del Tribunale delle assicurazioni del Canton San Gallo in merito ad un caso analogo concernente una perizia bidisciplinare ordinata dall’Ufficio AI e di cui uno dei due consulti era sprovvisto di registrazione audio a causa di problemi tecnici).

 

                                  In simili circostanze, richiamata la giurisprudenza suevocata, il requisito del (potenziale) danno irreparabile ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. a PA è in casu adempiuto (cfr. anche Thomas Flückiger, “Rechtschutz im Sozialversicherungsrecht, Entwicklungen und Grenzen”, in Ueli Kieser, Sozialversicherungsrechtstagung 2021, Reihe IRP – Rechtswissenschaft und Rechtspraxis Band Nr. 118, 2022 pag. 71 per il quale la decisione sull’utilizzabilità di una perizia la cui registrazione su supporto audio era viziata da difetti tecnici ai sensi del marginale n. 3127 CPAI ha “präjudizierende Wirkung”; analogamente anche Marco Weiss, “Mitwirkungsrechte rund um Tonaufnahmen bei IV-Begutachtungen”, in: SZS 2023 pag. 216).

 

                          2.7.  Come è stato anticipato, giusta l'art. 43 cpv. 1 LPGA l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per scritto. Secondo il cpv. 1bis (nella sua versione, applicabile in concreto, valida dal 1° gennaio 2022) l’assicuratore determina la natura e l’entità dei necessari accertamenti. Per l'art. 43 cpv. 2 LPGA, se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi. Se l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia (art. 43 cpv. 3 LPGA).

                                  L’assicurato può fare valere contro la decisione incidentale mediante la quale viene ordinata una perizia medica, dei motivi formali di ricusa dei periti, come pure dei motivi di natura materiale contro la perizia in quanto tale (ad esempio, poiché si tratta di una “seconda opinione”), contro il tipo e l’estensione della perizia (ad esempio, trattandosi della scelta delle discipline) o ancora contro la persona dell’esperto designato (segnatamente per quanto riguarda le sue competenze professionali) (cfr. Commentaire Romand LPGA-J.O. Piguet, art. 44 LPGA n. 24; DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.7; 138 V 271 consid. 1.1).

                                  Per l’Alta Corte occorre riconoscere una grande importanza all’attuazione consensuale di una perizia, ispirandosi segnatamente all’art. 93 LAM, secondo il quale l’assicurazione militare è tenuta a emanare una decisione incidentale suscettibile di ricorso (soltanto) se vi è disaccordo con il richiedente o i suoi congiunti sulla scelta del perito. Secondo il TF, è responsabilità sia dell’assicuratore sociale che dell’assicurato ovviare ad appesantimenti della procedura che potrebbero essere evitati. Non si deve poi dimenticare che una perizia fondata su un accordo comune fornisce risultati più concludenti e meglio accettati dall’assicurato (DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.6).

                                  Nella DTF 139 V 349 consid. 5.4, il TF ha infine stabilito che le esigenze a cui devono sottostare le perizie mediche, così come sono state descritte nella DTF 137 V 210 per quanto riguarda le perizie pluridisciplinari __________, sono di principio applicabili alle perizie mono e bidisciplinari.

 

                                  Secondo l’art. 44 LPGA, nella versione, qui applicabile (cfr. consid. 2.4), in vigore dal 1° gennaio 2022:

 

" 1Se, nel quadro di accertamenti medici, ritiene necessaria una perizia, l’assicuratore sceglie il tipo di perizia adeguato alle esigenze del caso tra i tipi seguenti:

a. perizia monodisciplinare;

b. perizia bidisciplinare;

c. perizia pluridisciplinare.

2Se per chiarire i fatti deve far ricorso ai servizi di uno o più periti indipendenti, l’assicuratore ne comunica il nome alla parte. Questa può, entro dieci giorni, ricusare un perito per i motivi di cui all’articolo 36 capoverso 1 e presentare controproposte.

3Insieme al nome del perito, l’assicuratore comunica alla parte anche le domande rivolte allo stesso e segnala la possibilità di presentare domande supplementari in forma scritta entro lo stesso termine. L’assicuratore decide in via definitiva le domande da porre al perito.

4L’assicuratore che, nonostante una richiesta di ricusazione, conferma il perito previsto lo comunica alla parte mediante una decisione incidentale.

5Per le perizie di cui al capoverso 1 lettere a e b, le discipline sono stabilite in via definitiva dall’assicuratore, per le perizie di cui al capoverso 1 lettera c dal centro peritale.

6Salvo che l’assicurato vi si opponga, i colloqui tra l’assicurato e il perito sono registrati su supporto audio; le registrazioni sono acquisite agli atti dell’assicuratore.

7Il Consiglio federale:

a. può disciplinare le modalità di attribuzione dei mandati ai centri peritali, per le perizie di cui al capoverso 1;

b. emana criteri per l’abilitazione dei periti medici e neuropsicologi, per le perizie di cui al capoverso 1;

c. istituisce una commissione composta di rappresentanti delle assicurazioni sociali, dei centri peritali, dei medici, dei neuropsicologi, del mondo scientifico, nonché delle organizzazioni dei pazienti e di aiuto ai disabili, incaricata di sorvegliare l’abilitazione dei centri peritali, nonché la procedura e i risultati delle perizie mediche; la commissione pubblica raccomandazioni.” (l’evidenziatura è della redattrice)

                                                                                                                                  

                                  In merito alla registrazione su supporto audio dei colloqui con il perito (art. 44 cpv. 6 LPGA), gli art. 7k e 7l OPGA (in vigore dal 1° gennaio 2022) dispongono in merito quanto segue:

 

" Art. 7k Registrazione del colloquio su supporto audio

1 Il colloquio secondo l’articolo 44 capoverso 6 LPGA comprende l’intero colloquio dell’esame. Questo consta dell’indagine anamnestica e della descrizione dei disturbi da parte dell’assicurato.

2 All’annuncio della perizia, l’assicuratore deve informare l’assicurato circa la registrazione secondo l’articolo 44 capoverso 6 LPGA, il suo scopo e la possibilità di rinunciarvi.

3 L’assicurato può, mediante una dichiarazione scritta rivolta agli organi esecutivi:

a. rinunciare alla registrazione, prima della perizia;

b. chiedere la distruzione della registrazione, nei dieci giorni successivi al colloquio.

4 Prima del colloquio l’assicurato può comunicare all’organo esecutivo la revoca della rinuncia di cui al capoverso 3 lettera a.

5 La registrazione su supporto audio deve essere effettuata dal perito secondo prescrizioni tecniche semplici. Gli assicuratori vegliano affinché le prescrizioni tecniche nei mandati peritali siano uniformi. Il perito deve garantire che la registrazione del colloquio sia effettuata correttamente dal punto di vista tecnico.

6 L’inizio e la fine del colloquio devono essere confermati oralmente sia dall’assicurato che dal perito, indicando i rispettivi orari all’inizio e alla fine della registrazione su supporto audio. Le interruzioni della registrazione su supporto audio devono essere confermate nello stesso modo.

7 I periti e i centri peritali trasmettono all’assicuratore le registrazioni su supporto audio in forma elettronica sicura insieme con la perizia.

8 Se, dopo aver ascoltato la registrazione su supporto audio e constatato difetti tecnici, l’assicurato contesta la verificabilità della perizia, l’organo esecutivo e l’assicurato tentano di accordarsi su come procedere.

 

Art. 7l Impiego e distruzione della registrazione del colloquio su supporto audio

1 La registrazione su supporto audio può essere ascoltata dall’assicurato, dall’assicuratore committente e dalle autorità decisionali soltanto nel quadro di una procedura amministrativa, di una procedura d’opposizione (art. 52 LPGA), in sede di revisione e riconsiderazione (art. 53 LPGA), nel quadro del contenzioso (art. 56 e 62 LPGA) nonché nel quadro della procedura di preavviso di cui all’articolo 57a della legge federale del 19 giugno 195919 sull’assicurazione per l’invalidità.

2 La Commissione federale per la garanzia della qualità delle perizie mediche può ascoltare la registrazione su supporto audio nel quadro dello svolgimento dei propri compiti secondo l’articolo 7p capoversi 4 e 5.

3 Non appena la procedura per la quale è stata commissionata la perizia è conclusa e la relativa decisione è passata in giudicato, l’assicuratore può distruggere la registrazione su supporto audio, d’intesa con l’assicurato.”

 

                                                   La Circolare sulla procedura nell’assicurazione per l’invalidità (CPAI), nella sua versione valida dal 1° gennaio 2022, dispone ai marginali 3117segg quanto segue:

 

" 6.4.4 Registrazione dei colloqui su supporto audio

 

3117 Quando l’ufficio AI informa l’assicurato che una perizia è opportuna (cfr. N. 3076 e 3095), lo informa che i colloqui saranno registrati su supporto audio e che, se l’assicurato ne fa richiesta, ha il diritto di ascoltare le registrazioni. Inoltre, l’ufficio AI informa l’assicurato che egli ha la possibilità di rinunciare alla registrazione (art. 44 cpv. 6 LPGA, art. 7k cpv. 2 OPGA). Il modulo ufficiale di rinuncia deve essere allegato alla comunicazione.

3118 L’assicurato può rinunciare alla registrazione su supporto audio di un colloquio, di diversi colloqui o di tutti i colloqui.

3119 La rinuncia può essere presentata all’ufficio AI al più tardi 10 giorni dopo il colloquio (art. 7k cpv. 3 OPGA). La rinuncia non può essere presentata al perito.

3120 La rinuncia deve essere presentata per iscritto. L’ufficio AI ne trasmette immediatamente una copia al/ai perito/i (art. 7k cpv. 3 OPGA).

3121 L’assicurato può revocare la sua rinuncia oralmente o per iscritto presso l’ufficio AI prima del colloquio (art. 7k cpv. 4 OPGA). L’ufficio AI informerà il/i perito/i il più presto possibile.

3122 Solo le registrazioni su supporto audio dei colloqui a cui l’assicurato non ha rinunciato fanno parte della perizia e sono acquisite agli atti (art. 44 cpv. 6 LPGA). Una copia del modulo di rinuncia ufficiale firmato dall’assicurato deve essere allegata al rapporto peritale.

3123 Se l’ufficio AI constata che la registrazione su supporto audio non è effettuata correttamente dal punto di vista tecnico, contatta il perito o il centro peritale.

3124 Se il difetto tecnico della registrazione su supporto audio non può essere risolto, l’ufficio AI ne informa l’assicurato.

3125 Se l’assicurato desidera mettere in dubbio la validità della perizia sulla base di tali informazioni, deve comunicarlo per iscritto all’ufficio AI entro 10 giorni dalla data dell’informazione, indicandone i motivi.

3126 Se l’assicurato desidera mettere in dubbio la validità della perizia sulla base di difetti tecnici della registrazione su supporto audio che ha scoperto lui stesso, deve comunicarlo per iscritto all’ufficio AI entro 10 giorni dall’invio della registrazione su supporto audio per l’ascolto, indicandone i motivi.

3127 L’ufficio AI esamina la richiesta dell’assicurato e cerca di trovare di comune accordo una soluzione per il proseguimento della procedura. Se l’assicurato e l’ufficio AI non trovano un accordo, l’ufficio AI emette una decisione incidentale.

3128 La registrazione su sopporto audio può essere ascoltata solo su richiesta dell’assicurato in caso di controversia. Esclusivamente l'ufficio AI, il tribunale competente e l’assicurato stesso possono ascoltarla. La registrazione può essere ascoltata e utilizzata solo nell'ambito del procedimento AI o di un’eventuale procedura di ricorso. La trasmissione delle registrazioni su supporto audio a terzi (ad es. assicuratori contro gli infortuni o altre persone legittimate a ricorrere ai sensi dell’art. 49 LPGA, art. 7l cpv. 1 OPGA) non è consentita. Se l’assicurato chiede di ascoltare la registrazione, l'ufficio AI informa il/i perito/i.

3129 Se la Commissione federale per la garanzia della qualità degli esami medici richiede l’audizione di registrazioni audio nell’ambito delle sue attività (art. 7p cpv. 4 e 5 OPGA), queste devono essere inviate insieme alla relativa perizia (art. 7l cpv. 2 OPGA).”

 

                          2.8.  La disposizione sulla registrazione su supporto audio dei colloqui è stata inserita nella legge nell’ambito della citata modifica della LAI (Ulteriore sviluppo dell'AI), la quale ha previsto, tra l’altro, di iscrivere nella legge i principi sviluppati dalla giurisprudenza in merito alle perizie mediche (cfr. in particolare le DTF 137 V 210 e 139 V 349), permettendo così di garantire una procedura semplice e rapida (Messaggio concernente la modifica della LAI “Ulteriore sviluppo dell’AI”, del 15 febbraio 2017, FF 2017 pag. 2277, 2282 seg. 2238). La modifica dell'art. 44 LPGA in questo contesto è stata caratterizzata dalla volontà del legislatore di migliorare in modo specifico la qualità e la trasparenza delle perizie e della vigilanza, sulla base delle preoccupazioni, espresse da accademici e politici, in relazione alla qualità e l'equità delle valutazioni peritali. Durante le discussioni parlamentari sono state discusse tre opzioni per la registrazione dei colloqui peritali: la verbalizzazione, le registrazioni audio e gli appunti a mano (Christina Kämpf, Teil 3 Aufsätze: “Die medizinische Begutachtung im Wandel”, in: Ueli Kieser /Marc Hürzeler /Stefanie J. Heinrich, JaSo 2021 - Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, p. 215, 221 seg. e 224; cfr. anche Iris Herzog-Zwitter, “Versicherungsmedizin, aktuelle Gesetzgebung und Rechtsprechung, in JaSo 2023 - Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, p. 164).

                                  I materiali mostrano in particolare che il legislatore ha attribuito grande importanza alla qualità dei referti medici, all'importanza dell'indipendenza degli specialisti coinvolti e alla verifica o verificabilità della qualità dei referti nonché alla trasparenza e ha considerato l'art. 44 cpv. 6 ATSG come un passo importante verso un miglioramento dei referti medici (cfr. Kämpf, op. cit., p. 222; cfr. anche FF 2020 p. 4951 e 4974 segg.; cfr. anche BU 2019 N 108 e 2198 segg). Tra le altre cose, è stata discussa l'importanza della fiducia dell'assicurato nei confronti dei periti. L’obiettivo delle registrazioni su supporto audio è quello di creare chiarezza e protezione da entrambe le parti, al fine di evitare in futuro lunghi conflitti e controversie legali sulla questione di cosa sia stato detto e discusso esattamente durante la valutazione peritale.

                                  La registrazione del contenuto dei colloqui dovrebbe in particolare garantire trasparenza e maggiore certezza giuridica e migliorare la comprensibilità delle opinioni degli esperti. In caso di controversie, in futuro sarà possibile avere accesso al colloquio (cfr. in merito anche il consid. 3.2 della citata sentenza IV 2022/102 del 31 gennaio 2023 del Tribunale delle assicurazioni del Canton S. Gallo).

                                  La registrazione su supporto audio rappresenta quindi una misura preventiva per evitare abusi. In questo contesto la  registrazione da parte di una persona aggiuntiva è stata rifiutata dal legislatore a causa della presenza di un'altra persona durante la valutazione peritale e dei costi elevati che ciò comporterebbe, mentre la registrazione audio è stata considerata un mezzo adeguato ed efficace in termini di costi attraverso il quale, in caso di conflitto, sia possibile ricorrere per stabilire esattamente ciò che nel colloquio peritale tra il perito e la persona peritata è stato effettivamente detto (BU 2019 N. 2198 seg.). In termini di praticabilità, è stata anche discussa la possibilità, invece della registrazione audio, di annottare mediante appunti a mano il contenuto della conversazione, in quanto sarebbe difficile integrare diverse ore di registrazioni audio in una procedura altrimenti scritta o basata su file. A questo proposito, tuttavia, nel corso del dibattito alle Camere è stato anche osservato che gli appunti scritti a mano invece di una registrazione audio non risolverebbero i problemi in caso di conflitto, poiché non sarebbe possibile verificare quali impressioni sono state effettivamente annotate e se gli esperti hanno registrato i punti rilevanti e l'effettivo svolgimento di una conversazione (cfr. l’intervento alle Camere federali del consigliere federale Alain Berset in BU 2019 N. 2199). Dopo un ampio dibattito, il Parlamento si è infine espresso a favore delle registrazioni audio (cfr. BU 2019 N. 2199).

                                 

                                  Come si evince dalle disposizioni d’attuazione dianzi citate che regolano nel dettaglio la registrazione dei colloqui su supporto audio (cfr. consid. 2.7), il colloquio ai sensi dell'art. 44 cpv. 6 LPGA comprende l'intero colloquio dell’esame, il quale consta dell’indagine anamnestica e della descrizione dei disturbi dell’assicurato (art. 7k cpv. 1 OPGA). La persona assicurata può dichiarare per iscritto all'organo d'esecuzione, prima dell'accertamento, di rinunciare alla registrazione audio (art. 7k cpv. 3 lett. a OPGA) o richiedere la distruzione della registrazione, nei dieci giorni successivi al colloquio (art. 7k cpv. 3 lett. b OPGA), ritenuto che la rinuncia può essere revocata prima del colloquio (art. 7k cpv. 4 OPGA). La registrazione su supporto audio deve essere effettuata dal perito secondo prescrizioni tecniche semplici e gli assicuratori vegliano affinché le prescrizioni tecniche nei mandati peritali siano uniformi. In ogni modo, “il perito deve garantire che la registrazione del colloquio sia effettuata correttamente dal punto di vista tecnico” (art. 7k cpv. 5 OPGA). L’inizio e la fine del colloquio devono essere confermati oralmente sia dall’assicurato che dal perito, indicando i rispettivi orari all’inizio e alla fine della registrazione su supporto audio. Le interruzioni della registrazione su supporto audio devono essere confermate nello stesso modo (art. 7k cpv. 6 OPGA). I periti e i centri peritali trasmettono all’assicuratore le registrazioni su supporto audio in forma elettronica sicura insieme con la perizia (art. 7k cpv. 7 OPGA).

                                  Per l’art. 7k cpv. 8 OPGA, “se, dopo aver ascoltato la registrazione su supporto audio e constatato difetti tecnici, l’assicurato contesta la verificabilità della perizia, l’organo esecutivo e l’assicurato tentano di accordarsi su come procedere” (si veda anche i marginali n. 3117 segg. CPAI).

                                  Se la persona assicurata e l'ufficio AI non riescono a mettersi d'accordo, l'ufficio AI emette una decisione incidentale (marginale n. 3127 CPAI citata al consid. 2.7).

 

                                  Nel “Rapporto esplicativo” (successivo alla procedura di consultazione), pubblicato il 3 novembre 2021, in merito alle “Disposizioni d’esecuzione relative alla modifica della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (Ulteriore sviluppo dell’AI)” l’UFAS ha sottolineato come le regolamentazioni previste mirano, tra l’altro, a una maggiore trasparenza e a una migliore qualità delle perizie e delle procedure delle assicurazioni sociali, affinché esse possano essere svolte nel modo più rapido e semplice possibile. Nell’ambito della riforma sono quindi stati sanciti a livello di legge (nella LPGA) i diritti di partecipazione degli assicurati nonché i ruoli e le competenze degli organi esecutivi per tutte le assicurazioni sociali. Inoltre, i provvedimenti d’accertamento, in particolare quelli inerenti alle perizie mediche, sono stati regolamentati in modo più chiaro e uniforme, ritenuto che in futuro “i colloqui tra il perito e l’assicurato saranno registrati su supporto audio e le registrazioni acquisite agli atti” (pag. 16).

                                  Circa le varie norme di esecuzione tale rapporto precisa, tra l’altro, quanto segue:

 

" Art. 7k Per garantire maggiore trasparenza nelle perizie, in futuro i colloqui tra il perito e l’assicurato saranno registrati su supporto audio e le registrazioni acquisite agli atti (art. 44 cpv. 6 LPGA).

Art. 7k cpv.1 Il termine «colloquio» è impiegato nella legge (art. 44 cpv. 6 LPGA), ma non viene definito, ragion per cui va precisato nell’ordinanza. Per colloquio si intendono l’indagine anamnestica e la descrizione dei disturbi da parte dell’assicurato. Va posto l’accento sulla descrizione e sulle affermazioni personali dell’assicurato. La registrazione su supporto audio deve garantire che le sue affermazioni siano rilevate correttamente e riportate fedelmente dal perito nel rapporto. Non è autorizzata la registrazione della parte della perizia relativa ai test psicologici in caso di esami psichiatrici, neurologici e neuropsicologici.

Art. 7k cpv. 2 All’annuncio della perizia, l’assicuratore dovrà informare l’assicurato circa il carattere facoltativo e lo scopo della registrazione su supporto audio.

Art. 7k cpv. 3 Nei colloqui che si svolgono nel quadro di una perizia, non è raro che ci si trovi a parlare di eventi, esperienze e situazioni molto personali dell’assicurato. È pertanto ipotizzabile che quest’ultimo sia d’accordo sul fatto che il perito possa analizzare le sue affermazioni ed esperienze personali, ma magari non necessariamente vorrebbe che le sue dichiarazioni personali fossero messe agli atti alla lettera. Per questo motivo l’articolo 44 capoverso 6 LPGA stabilisce che l’assicurato potrà opporsi alla registrazione. Se l’assicurato intenderà rinunciare alla registrazione del colloquio, dovrà confermarlo all’assicuratore in forma scritta. La dichiarazione di rinuncia potrà essere rivolta soltanto all’organo esecutivo, in modo da evitare che l’assicurato si senta influenzato dal perito nella sua scelta. Inoltre, è importante che il rapporto di fiducia tra l’assicurato e il perito non sia compromesso prima del colloquio dal fatto di dover discutere della rinuncia. A tal fine, all’annuncio della perizia l’organo esecutivo dovrà inviare all’assicurato un apposito modulo standardizzato da compilare e rinviargli. L’organo esecutivo metterà agli atti la dichiarazione di rinuncia e ne inoltrerà una copia al perito. Se l’assicurato decide di fare a meno della registrazione su supporto audio soltanto dopo l’esame, dovrà presentare la richiesta di distruzione della registrazione all’organo esecutivo entro dieci giorni dal colloquio. Di regola, in quel momento la perizia non è ancora stata allestita, cosicché il perito invierà all’organo esecutivo soltanto la parte scritta. Per le perizie bidisciplinari e pluridisciplinari saranno inoltrate soltanto le registrazioni su supporto audio cui l’assicurato non ha rinunciato e di cui non ha richiesto la distruzione, che saranno quindi le uniche a essere acquisite agli atti (cfr. art. 44 cpv. 6 LPGA). Se l’assicurato ha rinunciato alla registrazione di tutti gli esami o ha chiesto a posteriori la distruzione di tutte le registrazioni su supporto audio, sarà messa agli atti soltanto la parte scritta della perizia. Nel caso di una rinuncia o di una richiesta di distruzione a posteriori nel quadro di una perizia bidisciplinare o pluridisciplinare, dalla dichiarazione dovrà risultare chiaramente il perito presso il quale l’assicurato ha rinunciato alla registrazione su supporto audio o che ha effettuato la registrazione che l’assicurato vuole far distruggere. Se l’assicurato decide prima del colloquio di rinunciare alla registrazione e invia per tempo la dichiarazione di rinuncia all’organo esecutivo, il colloquio non verrà registrato. Se invece decide soltanto dopo il colloquio di non volere che la registrazione su supporto audio faccia parte integrante della perizia, la registrazione dovrà essere cancellata.

Art. 7k cpv. 4 È importante che l’assicurato possa decidere in qualsiasi momento se far documentare o meno il colloquio con il perito sotto forma di registrazione su supporto audio. Per questo motivo potrà rinunciare alla registrazione prima dello svolgimento della perizia, o chiederne la distruzione poco dopo la conclusione della perizia. Inoltre, dovrà essere possibile revocare una dichiarazione di rinuncia rivolta all’organo esecutivo. Considerato che, se la persona rinuncia alla registrazione prima del colloquio, questa non viene effettuata, la revoca della rinuncia potrà avvenire soltanto prima dell’esame. Essa potrà essere espressa anche oralmente.

Art. 7k cpv. 5 A livello tecnico va garantito che la registrazione su supporto audio sia effettuata in modo da garantire la sicurezza dei dati e, al contempo, ridurre al minimo l’onere per i periti, evitando di porre requisiti tecnici e amministrativi troppo elevati. In questo ambito gli assicuratori hanno già esperienza con le registrazioni visive nel campo delle osservazioni. Spetterà al singolo assicuratore disciplinare concretamente le prescrizioni tecniche nel quadro del mandato conferito al perito e accordarsi con quest’ultimo. Incomberà invece alle autorità incaricate di vigilare sugli assicuratori emanare direttive per garantire l’uniformità del formato e la sicurezza dei 76 dati e definire le modalità di trasmissione dei dati in modo che venga impiegato un unico formato. Il perito dovrà garantire che il colloquio sia registrato integralmente e correttamente dal punto di vista tecnico.

Art. 7k cpv. 6 Va garantito che il colloquio sia registrato correttamente e in tutta la sua durata sul supporto audio. A tal fine sia l’assicurato che il perito dovranno confermare l’inizio e la fine del colloquio indicandone gli orari esatti e le eventuali interruzioni. Se per lo svolgimento del colloquio si deve far ricorso a un interprete, andranno ovviamente registrati anche i suoi interventi.

Art. 7k cpv. 7 Conformemente al capoverso 5, la registrazione del colloquio deve essere effettuata secondo le prescrizioni tecniche semplici e uniformi definite dagli assicuratori. Le registrazioni dovranno essere trasmesse in forma elettronica sicura. Concretamente, queste potranno essere salvate su un supporto di dati trasmesso per posta raccomandata o trasferite direttamente tramite una piattaforma sicura e autorizzata per lo scambio di dati (p. es. IncaMail). Nell’ambito della modifica di legge concernente l’osservazione degli assicurati da parte delle assicurazioni sociali, il Consiglio federale ha emanato nuove disposizioni sulla conservazione degli atti (art. 8a OPGA), in vigore dal 1° ottobre 2019. Queste garantiscono sia la sicurezza dei dati che la protezione dei dati sensibili negli incarti dei diversi rami delle assicurazioni sociali e si applicano anche alla conservazione di dati elettronici. Evidentemente sono quindi valide anche per la conservazione delle registrazioni su supporto audio. Il perito o il centro peritale trasmetterà all’assicuratore esclusivamente i colloqui per i quali l’assicurato non ha rinunciato alla registrazione.

Art. 7k cpv. 8 Se l’assicurato constata difetti tecnici nella registrazione su supporto audio che impediscono la verificabilità della perizia, dovrà rivolgersi all’organo esecutivo. L’organo esecutivo e l’assicurato dovranno cercare una soluzione consensuale sul seguito della procedura. Se non riescono a giungere a un accordo, l’organo esecutivo dovrà emanare una decisione incidentale, in modo che si applichino le regole consuete per la valutazione del valore probatorio delle perizie. Poiché non è possibile prevedere tutti i casi configurabili, si è rinunciato a stilare un elenco delle conseguenze di eventuali difetti tecnici della registrazione su supporto audio, preferendo la procedura consensuale tra le parti.” (pag. 74 segg)

 

                                  (sulle disposizioni d’esecuzione al nuovo art. 44 LPGA cfr. anche Marco Weiss, op. cit., SZS 2023 p. 213 segg).

                                 

                          2.9.  Ora, tema del presente contendere sono le conseguenze giuridiche di una mancata registrazione su supporto audio di un colloquio nell’ambito di una valutazione peritale effettuata dopo il 1° gennaio 2022 e, quindi, soggetta al nuovo art. 44 cpv. 6 LPGA.

 

                                  A causa dell'assenza della registrazione su supporto audio del colloquio di fronte al perito ORL, inteso come “indagine anamnestica e descrizione dei disturbi da parte dell’assicurato” ai sensi dell’art. 7k cpv. 1 OPGA, la perizia parziale del dr. __________ non è conforme ai requisiti di legge in vigore dal 1° gennaio 2022 ed è quindi viziata dal punto di vista formale.

                                 

                                  Tale vizio potrebbe essere sanato da una successiva rinuncia del ricorrente alla registrazione audio nel senso di una soluzione amichevole con l’Ufficio AI (art. 7k cpv. 8 OPGA), come avrebbe potuto fare fin dall'inizio o entro 10 giorni dal colloquio (art. 7k cpv. 3 OPGA).

                                  Tuttavia, alla luce della chiara formulazione dell’articolo di legge e dell'ordinanza, la rinuncia alla registrazione audio è ad esclusiva discrezione della persona assicurata e non può essere ordinata unilateralmente dall’Ufficio AI contro la sua volontà [cfr. parimenti la già citata sentenza IV 2022/102 del 31 gennaio 2023 del Tribunale delle assicurazioni del Canton S. Gallo vertente sulla valenza probatoria (nelle conclusioni del giudizio infine negata) di una perizia bidisciplinare ordinata dall’Ufficio AI e di cui uno dei due consulti era sprovvisto di registrazione audio a causa di problemi tecnici].

                                 

                                  Del resto allo stesso modo, la persona assicurata non è tenuta ad accettare che nell’incarto vengano inseriti dei semplici appunti a mano sul colloquio invece di una registrazione audio. Come è stato esposto, nel corso del dibattito parlamentare è stato espressamente sottolineato che, in caso di controversia, le eventuali note prese a mano dal perito non possono fornire alcuna chiarezza sul contenuto effettivo del colloquio (cfr. consid. 2.8).

 

                                  Né del resto appare in concreto praticabile che la mancata registrazione audio venga sostituita da un nuovo incontro dell’assicurato con il dr. ___________ e che la relativa conversazione o una registrazione audio di essa, comprensiva di appunti, venga inserita nel fascicolo al posto della registrazione audio del colloquio originale. Tale procedere, che ovviamente sarebbe meno dispendioso in termini di tempo per il ricorrente rispetto ad una nuova valutazione ORL, non solo in concreto non è stato paventato da alcuna delle parti, ma appare in ogni caso impensabile, viste le critiche formulate dall’insorgente alla valutazione ORL (la quale sarebbe in insanabile contrasto con le conclusioni tratte dal curante ORL dr. __________). Sulla base di queste premesse, appare in effetti prevedibile che non si possa raggiungere un accordo tra il dr. __________ (rispettivamente l’Ufficio AI) e il ricorrente sul contenuto del primo colloquio in occasione di un incontro per discutere gli appunti.

 

                                  Va pure osservato che lo scopo di un accordo sul modo di procedere (art. 7k cpv. 8 OPGA) non può essere quello di mettere sotto pressione la persona assicurata affinché infine rinunci (contro la sua volontà) alla registrazione audio del colloquio e si accontenti di semplici appunti a mano (che nel corso del dibattito parlamentare sono stati definiti insufficienti per raggiungere l'obiettivo del legislatore).

                                  Del resto, nella fattispecie il ricorrente non ha in buona sostanza negato di essere disposto a sottoporsi nuovamente a una valutazione ORL o, addirittura, ad un’intera perizia pluridisciplinare, e questo pur essendo manifestamente consapevole che la nuova valutazione comporterà un ulteriore allungamento dei tempi di decisione (cfr. in merito anche la citata sentenza IV 2022/102 del 31 gennaio 2023 del TCA del Canton S. Gallo).

 

                                  Ne discende che la mancanza di registrazione su supporto audio del colloquio con il perito ORL costituisce un difetto formale che, come gli altri difetti tecnici rilevanti, impedisce la verificabilità (art. 7k cpv. 8 OPGA) e, di conseguenza, la validità della perizia (cfr. anche il marg. 3125 CPAI e Marco Weiss, op. cit., SZS 2023 p. 215).

 

                        2.10.  Date le circostanze, a mente del TCA è quindi necessario effettuare una nuova perizia ORL.

                                  A torto l’Ufficio AI si oppone alla richiesta dell’insorgente facendo valere, tra l’altro, che egli, malgrado la ripetuta richiesta, non abbia sostanzialmente esposto i motivi per cui la perizia del dr. __________ non sia utilizzabile.

 

                                  Ora a prescindere dal fatto che l’assicurato ha esposto il suo dissenso affermando che le conclusioni del perito (per il quale egli sarebbe abile in attività adeguate nella misura dell’80%) sarebbero a suo avviso inammissibili in quanto in manifesto contrasto con quelle tratte dall’otorinolaringoiatra di fiducia dr. __________ (per il quale la sua inabilità lavorativa sarebbe totale; doc. AI pag. 161, 212 e 573), come è stato esposto, il nuovo disciplinamento di cui all’art. 44 cpv. 6 LPGA, che prevede l’obbligo della registrazione su supporto audio del colloquio peritale, ha come conseguenza che in difetto di tale registrazione la perizia non risulta conforme ai requisiti di legge in vigore dal 1° gennaio 2022 ed è quindi viziata dal punto di vista formale. Alla luce della chiara formulazione dell’articolo di legge e dell'ordinanza, tale vizio ha come conseguenza la mancata verificabilità e validità della perizia (cfr. marg. 3125 CPAI e in sostanza Marco Weiss, op. cit., SZS 2023 p. 215) e può essere sanato unicamente da una successiva rinuncia del ricorrente alla registrazione audio nel senso di una soluzione amichevole con l’Ufficio AI (art. 7k cpv. 8 OPGA). Qualora tale rinuncia tardiva non venga espressa dall’assicurato, al quale solo pertiene tale scelta, e questo indipendentemente dai motivi che la condizionino, e nemmeno venga raggiunta una diversa soluzione amichevole con l’Ufficio AI, riservato l’abuso di diritto, il vizio formale del consulto peritale non può che portare alla non utilizzabilità quale mezzo di prova dello stesso.

                                  Sia in merito pure sottolineato che il tenore delle norme di attuazione (art. 7k OPGA segg) chiarifica che la normativa in parola conferisce all’assicurato il diritto di contestare “la verificabilità della perizia” (art. 7k cpv. 8 OPGA) a causa dei “soli” “difetti tecnici” legati alla registrazione su supporto audio rispettivamente, di conseguenza, della mancata registrazione.

 

                                  Laddove sostiene, di fatto, che l’assicurato dovrebbe indicare i motivi per cui egli censura (nel merito) le conclusioni del dr. __________, ribadendo che la perizia __________ sia ineccepibile a livello di contenuto e che spetta al ricorrente di “spiegare chiaramente quali sarebbero le carenze evidenziate nel rapporto peritale” (doc. E), l’Ufficio AI erra, considerato come la censura della validità della perizia di cui all’art. 7k OPGA può (rispettivamente deve) riferirsi solo alla mancata corretta registrazione su supporto audio del colloquio, e non invece ai motivi materiali (di contenuto) della stessa. I citati marginali n. 3123-3136 CPAI sono chiari in proposito (cfr. in merito anche il consid. 7.1 della citata sentenza IV 2022/102 del 31 gennaio 2023 del TCA del Canton San Gallo).

 

                                  Nemmeno l’argomento per il quale gran parte del rapporto peritale ORL “ricalchi quello della perizia internistica” permette una diversa conclusione. Considerato infatti come la registrazione su supporto audio si riferisce al colloquio che “consta dell’indagine anamnestica e della descrizione dei disturbi da parte dell’assicurato” (art. 7k cpv. 1 OPGA), appare evidente che lo stesso può sostanzialmente differire qualora si tratti di perizia internistica o ORL. E questo senza poi dimenticare il fatto che il dr. __________ ha più volte evidenziato le notevoli difficoltà di comprensione del ricorrente, malgrado l’utilizzo delle protesi acustiche (doc. AI pag. 161, 212 e 573).

 

                                  Infine nemmeno l’argomentazione per cui l’esame ORL “è piuttosto tecnico” e offre “un margine di discussione limitato” contrariamente al caso dell’esame psichiatrico, visti gli argomenti precedentemente esposti, permette a questa Corte di modificare la predetta conclusione.

 

                                  Né del resto gli altri argomenti sollevati in risposta dall’amministrazione permettono diverse conclusioni. È vero, come sostenuto, che un difetto tecnico nella registrazione non implica, di per sé, la nullità della perizia. Tuttavia va ribadito che lo scopo della nuova normativa, come ben evidenzia anche l’amministrazione, è quello di proteggere le parti e in particolare l’assicurato qualora segnatamente le indicazioni figuranti nella perizia siano o a lui sembrino errate (BU 2019 N. 2198 segg; cfr. al consid. 2.8). Ne discende che, in assenza di una registrazione su supporto audio di un referto peritale (o in caso la stessa sia difettosa) – fatto questo che impedisce di principio all’interessato di comprendere rispettivamente adeguatamente contestare con cognizione di causa le ragioni poste a fondamento dello stesso – e in mancanza di un accordo con l’amministrazione (art. 7k cpv. 8 LPGA), la conseguenza può essere solo che l’assicurato può appellarsi alla non validità della perizia, riservato ovviamente il caso (che non si ravvisa in concreto) di manifesto abuso di diritto.

 

                        2.11.  Ne consegue che, in accoglimento della domanda ricorsuale, al consulto peritale del dr. __________ non può essere attribuita valenza probatoria.

 

                                  Considerato come dall’esame dell’inserto appare imprescindibile che la situazione medica dell’assicurato venga acclarata mediante una valutazione pluridisciplinare – necessità stabilita dal SMR nell’Annotazione del 30 ottobre 2020 e che del resto l’assicurato non ha mai contestato (cfr. doc. AI pag. 198, 203) – occorre esaminare se la valutazione peritale ORL debba nuovamente essere eseguita dal dr. __________ oppure da altro perito e, secondariamente, se gli altri consulti specialistici di cui alla perizia __________ del 31 ottobre 2022 vadano mantenuti e integrati nella nuova valutazione consensuale a seguito della nuova valutazione ORL.

 

                     2.11.1.  Conformemente alla giurisprudenza (ripresa in STF I 429/04 del 13 aprile 2006, consid. 2.4), per i periti valgono di principio gli stessi motivi di astensione e di ricusazione previsti per i giudici (DTF 120 V 364 consid. 3a). Di conseguenza, un perito dev'essere considerato parziale in presenza di circostanze atte a fare diffidare della sua imparzialità. La parzialità è uno stato interiore difficilmente dimostrabile. Per ricusare un perito non è pertanto necessario provare che egli sia effettivamente parziale. È sufficiente l'esistenza di elementi che permettano di motivare l'apparente parzialità e il rischio di prevenzione. Nel valutare l'apparenza di parzialità e l'importanza di tali circostanze non ci si può tuttavia basare sulle sensazioni soggettive di una parte. La sfiducia nel perito deve piuttosto apparire fondata da un profilo oggettivo (DTF 125 V 353 seg. consid. 3b/ee, 123 V 176 consid. 3d; VSI 2001 p. 109 seg. consid. 3b/ee; RAMI 1999 no. U 332 pag. 193 consid. 2a/bb con riferimenti). Poco importa dunque che certi atteggiamenti di un magistrato o di un perito possano essere avvertiti dal ricusante come espressioni di parzialità. Decisivo è chiarire se tali impressioni soggettive appaiano anche oggettivamente fondate (DTF 116 Ia 137 consid. 2a e 2b). Data l'importanza centrale delle perizie mediche nel diritto delle assicurazioni sociali, è necessario applicare uno standard rigoroso all'imparzialità dei periti (DTF 148 V 225 consid. 3.4 e STF 8C_150/2022 consid. 8.2 del 7 novembre 2022; cfr. anche DTF 123 V 176 consid. 3d, 120 V 364 consid. 3; sull’argomento cfr. anche Peter Forster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ATSG, in: Hans- Ulrich Stauffer/Basile Cardinaux, RBS- Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2021, p. 414 seg. e 422 segg).

                                  Sempre conformemente alla giurisprudenza (esposta nella citata STFA I 429/04, consid. 2.5), semplici dissapori tra il giudice, rispettivamente il perito, e una parte non giustificano una ricusa del magistrato, rispettivamente del perito, a meno che denotino una riconoscibile prevenzione (RDAT 1976 pag. 62). Per legittimare una ricusa non basta nemmeno un'antipatia, ancorché dichiarata, ma occorre un'avversione marcata, grave e profonda (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, n. 4.2 all'art. 23 OG). L'avversione non può inoltre risalire troppo in là nel tempo (Alfred Bühler, Erwartungen des Richters an den Sachverständigen, in: PJA 1999 pag. 570).

 

                     2.11.2.  Nel caso in esame, è un dato incontestato e significativo che il consulto peritale ORL si è tenuto il 14 marzo 2022 e che su questa base il dr. __________ ha redatto la valutazione il 18 marzo 2022 e ha partecipato alla riunione di consenso con gli altri periti __________ e questo prima che l’assicurato venisse a conoscenza del fatto che la registrazione su supporto audio non era stata effettuata. Allestendo il suo referto peritale del 18 marzo 2022, il perito ORL si è quindi incontestatamente già formato un'opinione basata, tra l'altro, sul colloquio dell’esame, comprensivo di indagine anamnestica e della descrizione dei disturbi da parte dell’assicurato.

                                 

                                  Alla luce di questa considerazione non si può ragionevolmente obiettare che qualora il dr. __________ venisse incaricato di una nuova valutazione peritale, per lui sarebbe difficile ignorare la precedente valutazione del marzo 2022.

                                  Considerato come ogni medico chiamato ad esprimersi sulle condizioni di un assicurato e sulla sua capacità lavorativa dispone di un notevole margine di discrezionalità e di interpretazione (si veda, ad esempio, la STF 8C_202/2021 del 17 dicembre 2021, consid. 4.2.3), nel caso di una nuova valutazione del ricorrente, la completa imparzialità del dr. ___________ non può essere totalmente garantita, anche se egli procedesse alla valutazione sulla base delle sue migliori conoscenze e convinzioni. Il risultato del consulto peritale non apparirebbe in altre parole di principio totalmente aperto (cfr. in sostanza Forster, op. cit., p. 425; analogamente, il TCA del Canton San Gallo nella citata sentenza IV 2022/102 del 31 gennaio 2023, consid. 5.4).

                                  Sia pure osservato che la presente situazione differisce in modo significativo dalla costellazione di una valutazione di follow-up, in cui il perito non deve essere considerato di parte solo perché ha già avuto a che fare con la persona da valutare (cfr. DTF 132 V 93 consid. 7.2.2 e cfr. STF 9C_1032/2010 consid. 5.5; cfr. anche la STCA del Canton San Gallo IV 2022/102 del 31 gennaio 2023).

                                  Questo perché una valutazione di decorso esamina se lo stato di salute dell'assicurato è cambiato rispetto alla valutazione iniziale, per cui non è ancora chiaro a quali conclusioni giungerà il perito.

                                  Per la giurisprudenza, che il medesimo specialista si sia già espresso in una perizia precedente relativa ad un assicurato,  non basta per mettere in dubbio la parzialità del perito e/o concludere che ciò non gli permetta di prestare l’opera secondo scienza e coscienza e con perfetta imparzialità attenendosi al compito che gli è stato affidato (cfr. circa la ricusa, respinta, di un perito designato per una perizia in ambito AI e che aveva già eseguito una perizia in ambito LAINF, la STCA 32.2012.59 del 5 giugno 2012; vedi anche STCA 32.2013.179 dell’8 aprile 2014 consid. 2.10 e STCA 32.2021.46 del 15 ottobre 2021 vertente su una perizia di decorso; cfr. anche il marg. 3099 CPAI circa l’attribuzione di una perizia di decorso al medesimo centro peritale della precedente valutazione e in merito la STCA 32.2022.11 del 16 maggio 2022).

                                  Giova qui ricordare che il TF, nella sentenza 9C_ 1032/2010 del 1° settembre 2011 consid. 4.1, ha precisato che risulta giustificato e che può anzi accrescere il valore risolutivo di una perizia di decorso, il fatto che l'evoluzione dello stato di salute intervenuta nel frattempo venga accertata e valutata dagli stessi periti medici che si erano già in precedenza confrontati con la fattispecie. Tale giurisprudenza è stata confermata dal TF anche nelle STF 9C_434/2016 del 14 ottobre 2016 (consid. 5.2), 8C_665/2015 del 21 gennaio 2016 (consid. 4.2) e 9C_441/2014 del 18 giugno 2014 (consid. 2.2.2; cfr anche le STCA 32.2017.135 del 23 maggio 2018 e 32.2019.219 del 15 luglio 2020, consid. 2.7).

                                 

                                  Al contrario, nella fattispecie il dr. __________ dovrebbe in concreto chiarire gli stessi fatti sui quali ha già elaborato e presentato una valutazione peritale, correndo il rischio, anche con tutta la buona volontà, di apparire influenzato dalla prima consultazione, specie qualora le due valutazioni giungessero a pari conclusioni.

 

                                  Di conseguenza, richiamata la giurisprudenza dianzi ricordata (consid. 2.11.1), in concreto sembrano esserci circostanze che potrebbero teoricamente dar adito all'apparenza di parzialità e al rischio di prevenzione da parte del dr. __________, suscitando almeno il dubbio che egli possa prestare la sua opera secondo scienza e coscienza e con perfetta imparzialità e, di conseguenza, una seconda valutazione eseguita dal medesimo specialista potrebbe oggettivamente apparire non del tutto aperta nelle sue conclusioni. Richiamato quindi il dianzi richiamato principio per cui, data l'importanza centrale delle perizie mediche nel diritto delle assicurazioni sociali, è necessario che l'imparzialità dei periti venga valutata con rigore (DTF 148 V 225 consid. 3.4 e STF 8C_150/2022 del 7 novembre 2022 consid. 8.2, e riferimenti), appare imprescindibile che il nuovo mandato peritale ORL venga conferito ad altro esperto.

 

                     2.11.3.  Per quanto riguarda gli altri consulti peritali, come detto il ricorrente pretende che tutta la perizia __________ debba essere annullata, poiché la perizia del dr. __________ non può essere considerata come elemento isolato, “ma si inserisce pienamente anche nella valutazione consensuale dell’impianto peritale avvenuto via teleconferenza”, fatto, questo, che a suo avviso avrebbe “inevitabilmente condizionato tutta la corte peritale” (I p. 9). 

                                 

                                  Deve avantutto essere sottolineato che gli altri referti peritali facenti parte della perizia __________ (di natura neurologica, internistica, psichiatrica, neuropsicologica, pneumologica e reumatologica) sono formalmente ineccepibili, giacché provvisti della registrazione su supporto audio. Del resto neppure l’insorgente contesta tale circostanza.

 

Ora, il fatto che la perizia del dr. __________ sia, come concluso, viziata da un punto di vista formale da un difetto (la mancata registrazione su supporto audio del colloquio) che ne impedisce la verificabilità e che ha come conseguenza che alla stessa va negata la validità (consid. 2.9), non può ragionevolmente avere come conseguenza che anche gli altri consulti, formalmente ineccepibili, vengano annullati.

Laddove il ricorrente allude ad un presunto condizionamento avvenuto in sede di perizia __________, trascura che le singole valutazioni peritali dei vari specialisti sono state allestite indipendentemente una dall’altra e che la valutazione consensuale tra i diversi specialisti sia avvenuta soltanto a referti già allestiti (doc. AI pag. 428 segg). In sede di valutazione consensuale i periti hanno discusso, come da prassi, le varie perizie, prendendo conoscenza delle diverse conclusioni sulla capacità lavorativa, le quali, come dianzi esposto, hanno concluso per una capacità lavorativa nell’attività precedentemente svolta oscillante tra il 20% e il 100% (il dr. __________, pneumologo, del 70%, il dr. __________, reumatologo, del 33%, il dr. __________, psichiatra e il dr. __________, neuropsicologo, dell’80%, il dr. __________, neurologo e la dr.ssa __________, internista, del 100% e il dr. __________, otorinolaringoiatra, del 20%) e in un’attività adeguata tra l’80% e il 100% (tutti gli specialisti del 100% ad eccezione del dr. __________, 90% e del dr. __________, 80%). La conclusione del __________ circa un’abilità lavorativa del 75% in un’attività adeguata è stata quindi tratta tenendo conto della limitazione del 20% per la patologia ORL e del 10% per la sfera psichiatrica (cfr. consid. 2.5).

 

Ora, alla luce di questa situazione non si vede in che maniera una nuova valutazione ORL potrebbe ostare ad una nuova valutazione consensuale tra i diversi periti del __________ già interpellati in occasione della perizia dell’ottobre 2022.

Essi, sulla base dei precedenti consulti già allestiti in occasione della perizia __________ del 31 ottobre 2022, formalmente ineccepibili, da un lato, e della nuova perizia ORL che verrà eseguita, dall’altro, procederanno ad una nuova discussione consensuale, con attenta valutazione delle varie limitazioni all’abilità lavorativa, ascrivibili ai diversi campi specialistici, e, quindi, potranno senza dubbio formulare un aggiornato giudizio finale congiunto che tenga conto di tutti gli ambiti specialistici e delle relative limitazioni, valutando se e del caso in che misura esse andranno integrate tra loro (sulla valutazione multidisciplinare della capacità lavorativa da effettuarsi su una base globale che integri i risultati parziali di diverse discipline mediche, basata su una discussione consensuale tra i singoli esperti o sotto la direzione di un medico che dirige il caso, in modo da riunire e presentare i risultati delle singole discipline, cfr. DTF 137 V 210 consid. 1.2.4 con riferimenti e STF 8C_323/2007 del 25 febbraio 2008 consid. 4.3.2).

 

La mancata considerazione della perizia del dr. ___________ e, quindi, l’effettuazione di un nuovo parere parziale ORL – che poi verrà integrato nella nuova perizia __________ unitamente agli altri referti peritali già allestiti in occasione del referto __________ del 31 ottobre 2022 – non comporta quindi l'inidoneità probatoria dell'intera perizia.

                                  Anche il Tribunale federale ha del resto già avuto modo di sottolineare che senza violare l’art. 43 cpv. 1 LPGA è possibile basarsi su una perizia multidisciplinare anche nel caso in cui ad un referto peritale parziale che ne fa parte è stato negato il valore probatorio (per esempio a causa di lacune formali) e si debba ricorrere ad un nuovo rapporto peritale (STF 8C_213/2022 consid. 4.1; cfr. anche Hans-Ulrich Stauffer/Basile Cardinaux, “Art. 59 Organisation und Verfahren”, in: RBS- Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2023, all’art. 59 LAI n. 50 pag. 574).

Del resto, in definitiva, la questione se una perizia sia conclusiva o meno viene sempre valutata sulla base del singolo caso specifico e se le domande giuridicamente rilevanti possano o meno essere risolte sulla base della perizia stessa.

                                  Nemmeno peraltro vi sono in concreto motivi per ritenere – e del resto nemmeno il ricorrente ne adduce – che in occasione della nuova consultazione consensuale, da tenersi una volta acquisito il nuovo referto peritale ORL, gli altri specialisti sarebbero in qualche modo influenzati dalla precedente consultazione consensuale avvenuta in sede di perizia __________ del 31 ottobre 2022 e, quindi, dalle conclusioni della prima perizia ORL.

 

                                  Di conseguenza, le valutazioni peritali incluse nella perizia __________ del 31 ottobre 2022 (doc. AI pag. 347) rese dagli specialisti in pneumologia, reumatologia, psichiatria, neuropsicologia, neurologia e medicina interna vanno mantenute e possono essere utilizzate quali validi mezzi di prova. Le stesse verranno incluse nella nuova perizia __________ che verrà resa una volta effettuata la nuova valutazione peritale ORL e nell’ambito della quale i periti coinvolti, incluso il nuovo specialista ORL, procederanno alla nuova valutazione consensuale.

                                 

                                  Ne discende il parziale accoglimento del ricorso, nella misura in cui esso è ricevibile (consid. 2.1), e il parziale annullamento della decisione incidentale con la conseguenza che solo il rapporto peritale del dr. __________ del 18 marzo 2022 (doc. AI pag. 469) va estromesso dall’incarto AI e che l’Ufficio AI dovrà procedere senza dilazione a commissionare una perizia ORL tramite un altro specialista. Quest’ultima verrà poi integrata nella perizia pluridisciplinare __________ di cui faranno pure parte le altre valutazioni specialistiche già allestite in occasione della perizia __________ del 31 ottobre 2022.

 

                                  Contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente, vista la complessità della fattispecie e la necessità, stabilita dal SMR, di procedere ad una valutazione pluridisciplinare (circostanza che l’assicurato non ha mai contestato), non sembra possibile procedere ad una valutazione esaustiva del caso attingendo esclusivamente ai – peraltro scarni – certificati resi dai curanti.

 

                        2.12.  Giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021, la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 138 V 122; 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                  In concreto, non trattandosi di una controversia relativa alle prestazioni dell’AI, bensì di una lite concernente l’utilizzabilità ai fini istruttori di una perizia ordinata dall’Ufficio AI, la regolamentazione dei costi giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI non trova applicazione. Di conseguenza non vengono applicate spese.

 

                                  Visto l'esito della vertenza, che vede il ricorrente parzialmente vincente in causa, l'Ufficio AI rifonderà all’assicurato, patrocinato dal suo rappresentante, fr. 1'000 a titolo di ripetibili parziali (art. 61 lett. g LPGA).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

1.     Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto.

 

§   La decisione incidentale del 14 febbraio 2023 è annullata.

 

      §§ L’Ufficio AI è tenuto ad estromettere dal fascicolo dell’assicurato la perizia ORL del dr. __________ del 18 marzo 2022 e ad ordinare senza indugio una nuova valutazione ORL tramite il __________. Quest’ultimo procederà quindi a rendere una nuova perizia pluridisciplinare, di cui farà parte la nuova valutazione ORL e i consulti peritali già facenti parte della perizia __________ del 31 ottobre 2022, ai sensi dei considerandi.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia e non vengono accollate spese. L’Ufficio AI rifonderà al ricorrente fr. 1'000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili parziali.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti