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redattrice: |
Cinzia Raffa Somaini, cancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 20 marzo 2023 di
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RI 1
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contro |
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le decisioni del 15 e 17 febbraio 2023 emanate da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1962, da ultimo attivo quale direttore della ditta __________, da lui fondata, specializzata nella programmazione e produzione di processi operativi informatici per le banche, nel marzo 2009 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti per le sequele di un ictus occorsogli nel 2007 (doc. 4).
Eseguiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia pluridisciplinare a cura del __________ (in seguito: __________) – dalla quale è risultato che l’assicurato è inabile al lavoro al 100% nell’attività svolta di informatico bancario, nonché di direttore di un’impresa di programmi informatici per banche, così come in qualsiasi altra attività (cfr. doc. 23) - con decisione del 4 aprile 2009, senza eseguire il raffronto dei redditi, ma fondandosi sul cosiddetto raffronto percentuale, l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita intera di invalidità dal 1° febbraio 2008 e di quattro rendite per figli (cfr. doc. 30, 33 e 35).
1.2. In occasione della prima revisione del diritto alla rendita, intrapresa d’ufficio nel 2010, l’amministrazione, basandosi sulla valutazione del dr. __________ del SMR (secondo il quale, visti i referti del curante, lo stato di salute dell’interessato è rimasto stazionario, cfr. doc. 55), con comunicazione del 29 aprile 2011 ha confermato il diritto dell’assicurato ad una rendita intera di invalidità (cfr. doc. 57).
1.3. Nell’aprile 2015 la prestazione è stata oggetto di un’ulteriore revisione, svolta dall’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (in seguito: UAIE), visto il domicilio dell’assicurato, a quel momento, nel __________ (cfr. doc. 79).
Basandosi sulle considerazioni del medico del SMR __________ (cfr. doc. 78) e sulle informazioni fornite dall’assicurato nel questionario per la revisione della rendita AI (doc. 82), con comunicazione dell’11 maggio 2015 l’UAIE ha confermato il diritto alla rendita intera di invalidità (cfr. doc. 83).
1.4. Un’altra revisione d’ufficio è stata avviata nell’ottobre 2017 da parte dell’Ufficio AI del Cantone Ticino, divenuto nuovamente competente a seguito del trasferimento di domicilio dell’assicurato a __________ (doc. 98).
In tale frangente, visto che nel questionario di revisione della rendita di invalidità l’assicurato ha indicato di avere percepito fr. 36'000.-- annui quale onorario in quanto membro di Consiglio di amministrazione (CdA) (cfr. doc. 98 pag. 3), con scritto 30 ottobre 2017 l’Ufficio AI ha chiesto all’interessato di fornire ulteriori informazioni di natura economica (cfr. doc. 97).
Egli ha risposto alle domande dell’amministrazione tramite scritto dell’11 ottobre 2017 (doc. 100).
Dopo avere eseguito gli accertamenti medici ed economici del caso – incaricando il proprio ispettorato di eseguire una valutazione economica (dalla quale è emerso come dal 2010 l’assicurato abbia percepito onorari quale membro di CdA di diverse società, ciò a dimostrazione del fatto che negli ultimi dieci anni l’interessato ha saputo ripristinare la sua capacità al guadagno, cfr. doc. 122), le cui conclusioni sono poi state confermate anche dal dr. __________ del SMR (il quale tramite annotazione del 18 maggio 2020 ha ritenuto verosimile che dal gennaio 2010 l’assicurato “abbia riacquisito adeguate capacità neuro-cognitive, del tutto equiparabili allo status quo ante l’accidente cerebrale del 2007. Dal 01.2010 l’assicurato è verosimilmente in grado di svolgere attività economico-finanziarie complesse come risulta dall’inchiesta economica”, cfr. doc. 123) – con decisione del 14 settembre 2020, debitamente preavvisata (cfr. doc. 126), l’Ufficio AI ha soppresso la rendita intera di invalidità della quale beneficiava l’assicurato, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2010, non avendo l’assicurato comunicato gli onorari da membro di CdA percepiti nel corso degli anni. L’Ufficio AI ha, nel contempo, stabilito la restituzione delle rendite di invalidità indebitamente percepite dal 1° settembre 2019, precisando che a tale riguardo sarebbe stata emessa una decisione di restituzione separata con il relativo ammontare soggetto a restituzione.
Contestualmente l’amministrazione ha tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (cfr. doc. 139).
Con STCA 32.2020.132 del 26 luglio 2021, questo Tribunale ha ritenuto carente, e quindi priva del necessario valore probatorio, l’istruttoria eseguita dall’amministrazione, rinviandole gli atti al fine di procedere ai necessari ulteriori approfonditi accertamenti, sia di natura medica, che economica.
1.5. Eseguiti gli approfondimenti medico-peritali ed economici indicati dal TCA, con progetto di decisione del 9 dicembre 2022, poi confermato con decisione del 15 febbraio 2023, l’Ufficio AI ha soppresso la rendita di invalidità con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2011. L’amministrazione ha, nel contempo, stabilito la restituzione delle rendite di invalidità indebitamente percepite dal 1° settembre 2019 al 1° settembre 2020, precisando che a tale riguardo sarebbe stata emessa una decisione di restituzione separata con il relativo ammontare soggetto a restituzione. Infine, l’UAI ha aggiunto che un ricorso contro tale decisione non avrebbe avuto effetto sospensivo per quel che concerne l’interruzione del versamento delle prestazioni (doc. A2).
In data 17 febbraio 2023 è stata emessa la decisione di restituzione delle prestazioni versate all’assicurato dal 1° settembre 2019 al 30 settembre 2020, per un totale di fr. 30'810 (doc. A3).
1.6. Con tempestivo ricorso del 20 marzo 2023 RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento delle decisioni impugnate e, in via principale, che venga ripristinata la rendita intera di invalidità di cui era al beneficio o, in via subordinata, che gli atti vengano “rinviati all’amministrazione per il riconoscimento del diritto ad una rendita intera ininterrotta ad oggi e per il futuro, sub. per la definizione di un grado di invalidità di almeno l’83.42% (sub. 78.71%, sub. sub. 66%) dal 1° settembre 2019 (sub. 1.1.2011)”.
Sostanzialmente il patrocinatore dell’insorgente ha contestato, dal profilo medico, la valutazione peritale del dr. __________ e del dr. __________ e, dal profilo economico, il fatto che l’amministrazione non abbia dato seguito all’istruttoria ordinata dal TCA nella precedente sentenza di rinvio, accertando in particolare presso le varie società quale fosse la posizione dell’assicurato.
A mente del patrocinatore dell’insorgente l’Ufficio AI avrebbe fallito nel dimostrare l’asserito recupero della capacità lavorativa e di guadagno dell’assicurato nella professione precedente il danno alla salute.
A suo modo di vedere, lo stato di salute dell’interessato è rimasto invariato dal 2011 ad oggi e, pertanto, la valutazione peritale sulla quale si è fondata l’amministrazione costituisce una diversa valutazione clinica di una situazione medica rimasta invariata rispetto a quanto a suo tempo ritenuto dagli specialisti del __________. Ciò non può giustificare, dunque, la soppressione, in sede di revisione, del diritto alla rendita della quale beneficiava l’interessato.
Il patrocinatore ha, inoltre, considerato illogiche le conclusioni in termini di capacità lavorativa alle quali sono giunti i periti, per la ragione che “un dirigente con limitazioni cognitive, anche lievi, ma che gli impediscono di svolgere attività complesse, non può fare il dirigente” dato che “un dirigente è assunto proprio per svolgere mansioni complesse”.
L’avv. RA 1, rifacendosi alla documentazione medico specialistica dei dottori __________, __________ e __________, ha ritenuto dimostrato che lo stato di salute neurologico e neuropsicologico dell’interessato si era stabilizzato al momento della perizia __________ del novembre 2008 e, da allora, è rimasto stazionario ed inalterato, con un’incapacità lavorativa del 100%.
Il patrocinatore ha poi contestato “la mancata definizione della reale – ridotta – capacità di reddito da invalido dell’assicurato”, criticando al contempo l’applicazione da parte dell’UAI del metodo detto del “Prozentvergleich”, la cui applicazione è ammissibile unicamente in circostanze del tutto eccezionali, a suo modo di vedere “qui non date”.
A suo parere, l’amministrazione avrebbe, invece, dovuto operare il consueto raffronto dei redditi, ciò che avrebbe portato, tenuto conto di un reddito da valido di fr. 210’074 e di uno da invalido statistico, ramo economico 77-79, e applicata una riduzione del 40% per ragioni mediche e del 10% per contingenze particolari, ad un grado di invalidità almeno dell’83.42% (tenendo conto di un livello di qualifica 2) o del 78.71% (ritenuto un livello di qualifica 3).
Inoltre, secondo lui, “l’assenza degli accertamenti indicati da cod. lod. TCA con decisione del 26.07.2021, volti a stabilire se l’assicurato svolgeva effettivamente un ruolo attivo e remunerato, impediscono di considerare il realizzarsi di una violazione dell’obbligo di informare da parte del sig. RI 1”.
Il legale ha rilevato quindi che “nulla si può rimproverare al sig. RI 1, il quale non ha omesso di fornire informazioni atte a modificare i presupposti giustificanti l’erogazione di una rendita e, di conseguenza, egli non deve restituire alcunché vista altresì l’assenza di elementi atti a giustificare una revisione e la conseguente soppressione retroattiva del diritto a rendita dell’assicurato, né tantomeno la richiesta di restituzione delle rendite considerate a torto indebitamente percepite”.
Alla luce della palese erroneità della decisione dell’amministrazione, l’avv. RA 1 ha quindi chiesto la restituzione dell’effetto sospensivo per quel che concerne sia l’interruzione del versamento della rendita di cui alla decisione del 15.02.2023, sia per quel che concerne la restituzione della rendita dal 1.09.2019 al 30.09.2020 di cui alla decisione del 17.02.2023 (doc. I).
1.7. Con la risposta di causa l’Ufficio AI - dopo avere ritenuto, in ordine, che nel caso di specie vi sono dei solidi motivi a favore dell’immediata esecutorietà della decisione impugnata – ha, nel merito, sulla scorta di quanto valutato dal dr. __________ e dal dr. __________ nei complementi peritali del 3 e 4 maggio 2023, poi avallati dal dr. __________ del SMR in data 8 maggio 2023 (cfr. doc. VI/1), confermato la correttezza della decisione di soppressione retroattiva e la richiesta di restituzione.
A quest’ultimo riguardo, l’amministrazione ha tuttavia precisato che “da un confronto tra il periodo di restituzione indicato sia nel progetto di decisione che nelle motivazioni (corrispondente al lasso temporale 1° settembre 2019 – 1° settembre 2020) e il periodo di restituzione di cui alla decisione (corrispondente al lasso temporale 1° settembre 2019 – 30 settembre 2020) emerge che la richiesta di rimborso contenuta nella decisione impugnata è stata – per una svista – emessa su 13 mesi invece che su 12. In rettifica a quanto stabilito nella decisione del 17 febbraio 2023, la richiesta di restituzione va dunque limitata al periodo dal 1° settembre 2019 al 1° settembre 2020, per un importo complessivo di fr. 28'440” (doc. VI).
1.8. Con replica del 10 luglio 2023, il legale dell’insorgente ha integralmente contestato il tenore della risposta di causa, producendo, a comprova delle proprie argomentazioni, degli ulteriori referti del dr. __________ e della dr.ssa __________ (doc. X + doc. B1-B2).
1.9. Con osservazioni del 30 agosto 2023 l’Ufficio AI ha confermato la correttezza della valutazione peritale bidisciplinare dei dottori __________ e __________, anche alla luce dei complementi peritali dell’8 agosto 2023 del dr. __________ e del 25 agosto 2023 del dr. __________ (doc. XIV + 1-2).
1.10. In data 25 settembre 2023 il legale dell’insorgente ha ribadito le contestazioni già sollevate in precedenza, trasmettendo, a conferma delle proprie tesi, un’ulteriore valutazione del dr. __________ (doc. XVIII + C1-C6).
1.11. Con osservazioni del 4 ottobre 2023, l’Ufficio AI ha confermato la propria decisione, anche sulla base delle annotazioni del 3 ottobre 2023 del SMR (doc. XX + 1).
1.12. In data 26 ottobre 2023 l’insorgente ha ribadito le proprie contestazioni, producendo, quale ulteriore mezzo di prova, una nuova valutazione medica del dr. __________ (doc. XXII + 1-2).
Tale scritto è stato trasmesso all’amministrazione (cfr. doc. XXIII), per conoscenza.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se a giusta ragione, oppure no, l'Ufficio assicurazione invalidità ha soppresso, retroattivamente dal 1° gennaio 2011, il diritto alla rendita intera di cui beneficiava l’assicurato, a seguito della mancata comunicazione degli introiti percepiti nel corso degli anni quale membro di CdA di diverse società.
In caso di risposta affermativa, occorrerà quindi verificare la correttezza della decisione di restituzione del 17 febbraio 2023 delle rendite di invalidità, ordinaria e per figlio, percepite indebitamente nel periodo dal 1° settembre 2019 al 30 settembre 2020 (data poi rettificata al 1° settembre 2020 dall’UAI in sede di risposta di causa, per un importo complessivo di fr. 28'440, cfr. doc. VI).
2.2. Preliminarmente il TCA rileva che il 1° gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già
insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del
diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore
al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,
pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
Tornando alla modifica legislativa di cui sopra, si rileva che il calcolo delle rendite, il cui diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5% o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55 anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem, vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der beruflichen Vorsorge, pag. 7).
Per contro, qualora al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa l’assicurato aveva già compiuto (almeno) 55 anni e il suo diritto alla rendita era sorto sotto l’egida del precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione in virtù della protezione della situazione acquisita (Besitzstandsschutz) conferita dalla citata Disposizione transitoria, circostanza peraltro desumibile anche dalla Disposizione transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit., pag. 8 e 10; Dupont, Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt sie wem?, in: Recht Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungsrecht zwischen Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso, n.d.r.]; Hürzeler, Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua e aggiornamento per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza professionale nr. 156 del 1. luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP, Fachmitteilung Nr. 127 del 25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses Rentensystem, pto. 3.2.).
In tal senso il marg. 9200 CIRAI (Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità, valida dal 1° gennaio 2022) prevede che “le rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno ancora compiuto 55 anni (persone nate negli anni dal 1967 al 2003) sono trasferite nel nuovo sistema di rendite lineare (art. 28b LAI), se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 17 LPGA (modificazione del grado d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.
Secondo il marg. no. 9102 CIRAI in merito alla determinazione del diritto applicabile nel caso di prima concessione di rendite con quote decrescenti o a tempo determinato e casi di revisione, prevede “che se la modifica determinante avviene prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La data della modifica determinante è determinata secondo l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.).”
Infine, il marg. no. 9200 CIRAI prevede che “le rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 hanno già compiuto 55 anni (uomini nati negli anni dal 1957 al 1966; donne nate negli anni dal 1958 al 1966) rimangono nel vecchio sistema di rendite anche in caso di revisione del diritto alla rendita. A queste persone restano pertanto applicabili le disposizioni legali nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2021”.
Nel
caso in esame, all’assicurato, nato nel 1962, beneficiario di rendita dal 1°
febbraio 2008, vanno applicate le norme in vigore fino al 31 dicembre 2021
(cfr. marg. No. 9200 CIRAI).
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L’art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STCA 32.2023.49 del 23 ottobre 2023, consid. 2.3).
2.4. Giova
qui inoltre ricordare che, per il futuro la rendita di invalidità è aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta, se il grado
d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione
(art. 17 cpv. 1 LPGA).
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI stabilisce che l’aumento della rendita (o dell’AGI o del contributo per l’assistenza) avviene al più presto se l’assicurato ha chiesto la revisione a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata (lett. a); se la revisione ha luogo d’ufficio, a partire dal mese in cui è stata prevista (lett. b); se viene costatato che la decisione dell’Ufficio AI, sfavorevole all’assicurato, era manifestamente errata, a partire dal momento in cui il vizio è stato scoperto (lett. c). Giusta il cpv. 2 della medesima norma, la riduzione o la soppressione della rendita (o dell’AGI o del contributo per l’assistenza) è invece messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (lett. a); retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se il beneficiario ha ottenuto indebitamente la prestazione o ha violato l’obbligo di informare impostogli ragionevolmente dall’art. 77 OAI (lett. b).
Va
ancora rilevato che con sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in
DTF 141 V 9 e SVR 4/5 2015, IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha
stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati
a tal punto da lasciar apparire una notevole modificazione dello stato di
salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere
stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e
completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198
consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2;
9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova
valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla
spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una
rendita (consid. 5 e 6).
Nella recente STF 9C-445/2022 del 27 settembre 2023, il TFA ha inoltre
ribadito, al consid. 4.1, che “se i fatti che giustificano il diritto alla
rendita d’invalidità sono cambiati in misura tale da determinare un cambiamento
significativo delle circostanze che motivano una revisione, il grado di
invalidità deve essere rivalutato sulla base di uno stato di fatto stabilito in
modo corretto e completo, senza fare riferimento a precedenti valutazioni
dell’invalidità (C-486/2022 del 17 agosto 2023 consid. 7.1 con riferimenti).”.
2.5. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Nella DTF 135 V 465, l’Alta Corte ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati; STCA 35.2020.47 del 1° febbraio 2021, consid. 2.2.4, STCA 35.2021.57 del 20 settembre 2021, consid. 2.8 e STCA 35.2021.75 del 31 gennaio 2022, consid. 2.4.6).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È inoltre utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati; STCA 32.2019.36 dell’11 febbraio 2020, consid. 2.5; STCA 32.2019.127 del 25 maggio 2020, consid. 2.5; STCA 32.2019.189 del 6 luglio 2020, consid. 2.5; STCA 32.2020.8 del 20 agosto 2020, consid. 2.5).
Da ultimo, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pag. 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann, Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pag. 105 segg.).
Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352; cfr. STCA 32.2018.57 del 18 marzo 2019, consid. 2.5; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.4 in fine e STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.4, STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.7 e STCA 32.2019.219 del 15 luglio 2020, consid. 2.4; STCA 32.2020.8 del 20 agosto 2020, consid. 2.4; e STCA 32.2023.3 del 17 aprile 2023, consid. 2.7).
2.6. Nel caso concreto l’assicurato, nato nel 1962, era stato posto al beneficio di una rendita intera di invalidità dal 1° febbraio 2008 (cfr. consid. 1.1.).
Il diritto alla rendita intera era, poi, stato confermato, a seguito delle revisioni intraprese d’ufficio, con comunicazioni del 29 aprile 2011 e dell’11 maggio 2015 (cfr. consid. 1.2. e 1.3.).
Nell’ambito della terza revisione d’ufficio, iniziata nell’ottobre 2017, l’amministrazione, preso atto che nel questionario relativo alla revisione della rendita in corso l’interessato avesse indicato di percepire fr. 36'000 annui quale “onorario CdA” (cfr. doc. 98), aveva chiesto al signor RI 1 di fornire ulteriori precisazioni (cfr. doc. 97).
Dopo avere preso atto dei chiarimenti forniti con scritto del 10 novembre 2017 dall’assicurato (cfr. doc. 100) e avere esperito una valutazione per indipendenti sfociata nel rapporto d’inchiesta del 13 maggio 2020 (cfr. doc. 122), con decisione del 14 settembre 2020 l’Ufficio AI aveva soppresso la rendita intera di invalidità di cui beneficiava l’assicurato, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2010 (doc. 139).
Con STCA 32.2020.132 del 26 luglio 2021, questo Tribunale aveva annullato tale decisione e rinviato gli atti all’amministrazione per eseguire ulteriori approfonditi accertamenti, sia dal profilo medico, che da quello economico, ritenendo carente, e quindi priva del necessario valore probatorio, l’istruttoria eseguita dall’amministrazione (cfr. consid. 1.4).
2.7. Conformemente a quanto stabilito da questa Corte nella sentenza di rinvio del 26 luglio 2021, l’Ufficio AI, al fine di appurare lo stato di salute dell’assicurato, ha ordinato una perizia neurologica, affidata al dr. __________, ed una neuropsicologica, a cura del dr. __________ (cfr. doc. 214).
Con rapporto peritale del 21 settembre 2022 il dr. __________, neuropsicologo, posta la diagnosi di “disturbo neurocognitivo di grado lieve da lesione cerebellare del 23.02.2007 con riduzione della memoria di lavoro, dell’attenzione selettiva, della velocità esecutiva, della denominazione rapida e delle abilità costruttive”, ha proceduto alla seguente valutazione:
" (…)
7. Valutazione clinico assicurativa
7.1 valutazione del percorso di terapie, riabilitazioni, provvedimenti d’integrazione, ecc. e discussione delle possibilità di guarigione.
L’assicurato ha svolto un periodo di neuroriabilitazione prevalentemente motoria. Un trattamento neuropsicologico era stato proposto ma senza essere accolto dall’assicurato che, in fase di ricovero riabilitativo, non avvertiva disturbi cognitivi. Un intervento di riabilitazione neuropsicologica non è ora proponibile poiché, a distanza di 15 anni dal danno neurologico, i disturbi cognitivi possono essere ritenuti stabili.
7.2. valutazione di capacità, risorse e problemi
L’assicurato appare come una persona con valide capacità e risorse intellettive, che possono pertanto sostenerlo nel trovare strategie per affrontare una situazione caratterizzata da un funzionamento diminuito rispetto a quello premorboso. Tuttavia, in persone con alto profilo e abituate a sostenere elevati ritmi di vita e lavorativi, la percezione soggettiva della loro diminuzione di capacità può essere aumentata. Un altro aspetto critico è rappresentato dalla tendenza dell’assicurato ad accentuare le difficoltà in sede di esame, che potrebbe riflettere una scarsa motivazione a riprendere un’attività professionale dopo diversi anni di inattività (fatto salvo per la sua partecipazione ai consigli di amministrazione di alcune società, come descritto negli atti).
8. Elenco dei quesiti peritali
8.1 capacità lavorativa nell’attività svolta finora
- quante ore di presenza sono esigibili da parte dell’assicurato nell’attività svolta in precedenza?
Sono stimabili circa 32 ore settimanali, pari a circa 6.5 al giorno
- Durante questo periodo di presenza si manifesta anche una limitazione della capacità di rendimento? In caso affermativo, in che misura e perché?
Sì, il rendimento è diminuito del 20% a causa dei lievi disturbi cognitivi che possono parzialmente limitare lo svolgimento di mansioni complesse tipiche di un profilo dirigenziale.
- Come valuta complessivamente la capacità lavorativa nell’attività svolta finora, in rapporto a un grado di occupazione del 100%?
Dal punto di vista strettamente neuropsicologico la capacità lavorativa dell’assicurato in mansioni dirigenziali è dell’80%. L’incapacità lavorativa nelle medesime mansioni è del 20%.
- Come si sviluppa nel tempo questa capacità lavorativa?
La capacità lavorativa sussiste a mio avviso dal 10.11.2008, data della perizia __________. In quel contesto la valutazione neuropsicologica non era stata eseguita da uno specialista in neuropsicologia ma come parte dell’esame neurologico. La valutazione dell’attendibilità delle performance ai test neuropsicologici non sembra essere stata approfondita in quella occasione.
8.2 capacità lavorativa in attività adeguata
- quali requisiti dovrebbe soddisfare un’attività adeguata in modo ottimale alla disabilità?
Dovrebbe trattarsi di un’attività moderatamente stimolante da punto di vista cognitivo e rispettosa del lieve rallentamento esecutivo che caratterizza l’assicurato. Dovrebbe inoltre permettere una breve pausa all’incirca ogni 1.5 ore.
- Quante ore di presenza al giorno sono esigibili da parte dell’assicurato?
Sono esigibili 8 ore al giorno.
- Durante questo periodo di presenza si assiste anche a una limitazione della capacità di rendimento anche in un’attività adeguata? In caso affermativo, in che misura e perché?
No, la possibilità di effettuare pause e lavorare in assenza di eccessiva pressione temporale appaiono come misure sufficienti per garantire una capacità di rendimento soddisfacente in un’attività adeguata.
- Come valuta complessivamente la capacità lavorativa in un’attività adeguata nel libero mercato del lavoro, in rapporto a un grado di occupazione del 100%?
In un’attività a moderato impegno cognitivo la capacità lavorativa dell’assicurato è dell’80%, intesa come riduzione in termini temporali senza diminuzione del rendimento.
- Come si sviluppa nel tempo questa capacità lavorativa?
La capacità lavorativa sussiste a mio avviso dal 10.11.2008, data della perizia __________.
8.3 provvedimenti sanitari e terapie con ripercussioni sulla capacità lavorativa
- È possibile migliorare ancora in misura rilevante la capacità lavorativa mediante l’attuazione di provvedimenti sanitari?
Non credo che un intervento di riabilitazione neuropsicologica possa determinare cambiamenti tali da migliorare in modo significativo la capacità lavorativa.
- In caso affermativo indicare con precisione le opzioni terapeutiche.
Non fa al caso.
8.4. domande inerenti al caso specifico (come contenuto nel mandato)
Non ci sono domande particolari.” (Pagg. 848-855 inc. AI)
Dal canto suo il dr. __________, spec. FMH in neurologia, con rapporto peritale del 2 novembre 2022, posta la diagnosi di “esiti di sindrome di Wallenberg destra con sindrome di Horner, disestesie nel territorio trigeminale destro, ipoestesia dissociata termoalgica brachio-crurale e del tronco a sinistra, minima alterazione della voce, minimi disturbi neuropsicologici di tipo rallentamento, disturbi della concentrazione, affaticamento, su sub-occlusione dell’arteria vertebrale destra (verosimile ateromatosi), in A. iperteso, iperlipidemico, tendente all’obesità”, ha concluso:
" 7. Valutazione medico-assicurativa (prognosi e capacità)
7.1 valutazione del percorso di terapie, riabilitazioni, provvedimenti d’integrazione, ecc. e discussione delle possibilità di guarigione.
Situazione stabilizzata, verosimilmente da febbraio 2011 (rapporto del Servizio di Neurologia del __________). Disestesie all’emifaccia destra trattate con Pregabalin 300 mg al giorno, verosimilmente con buon effetto terapeutico, possibile leggera stanchezza cronica come effetto collaterale della terapia.
Per quel che concerne la capacità lavorativa: A. verosimilmente non ha più potuto riprendere la sua attività precedente all’evento ischemico cerebrale, sia per i deficit neurologici, sia per gli effetti secondari a livello neuropsicologico, un’affaticabilità aumentata, una sonnolenza. Situazione più o meno stabile dal 2011, con un quadro clinico neurologico con dei deficit minori, limitati all’equilibrio, una sindrome dolorosa all’emifaccia di tipo neuropatico, apparentemente abbastanza controllata con la terapia di Pregabalin, senza limitazioni importanti per quel che concerne la qualità di vita e le possibilità di spostamento.
Guida l’automobile, senza particolari difficoltà, riesce a rimanere attivo anche professionalmente, per quel che concerne le consulenze soprattutto.
Non presenta deficit intellettuali, dal punto di vista neuropsicologico è stato valutato abile nella misura dell’80%, con possibilità di lavorare almeno 6 ½ ore al giorno, 32 ore alla settimana. Dal punto di vista strettamente neurologico non presenta deficit tali da diminuire questo grado di capacità lavorativa, l’esame neuropsicologico è stato eseguito sotto terapia di Pregabalin, all’esame neurologico non ha lamentato disestesie particolarmente intense all’emifaccia destra, né evidenti limitazioni funzionali, tali da motivare una maggiore incapacità lavorativa.
Attualmente l’A. non è seguito da specialisti in modo particolare, sembra ben compensato per quel che concerne la PA, l’iperlipidemia, è calato anche di peso, situazione quindi stabile, non ha più presentato recidive a livello vertebro-basilare in particolare.
In conclusione, nella sua attività principale di esperto e consulente informatico, potendo anche lavorare in parte a domicilio, non vedo una controindicazione perché possa lavorare nella misura dell’80% attualmente.
Difficile da valutare da quando l’A. ha raggiunto questo grado di capacità lavorativa.
Da quanto afferma, aveva ripreso le sue attività di consulente e Membro di Consiglio di Amministrazione, anche solo a titolo onorifico, a partire dal 2014.
La situazione neurologica sembra stabile almeno dal 2011.
Valuterei quindi fra queste due date l’inizio di una possibile ripresa progressiva della capacità lavorativa, per raggiungere le condizioni attuali.
7.2 valutazione di capacità, risorse e problemi
Dal punto di vista neurologico l’A. conserva, dall’episodio ischemico cerebellare, qualche problema legato soprattutto all’equilibrio, minimamente instabile, senza tendenza alle cadute, non difficoltà particolari motorie ai membri superiori, soprattutto per quel che concerne la scrittura e l’uso abituale delle mani, per cui, in un’attività sedentaria d’ufficio e di consulenza, in assenza di deficit neuropsicologici maggiori, può sicuramente lavorare in misura almeno dell’80%, con una leggera riduzione delle ore giornaliere, per permettergli di riposarsi. Non sembra particolarmente disturbato attualmente, sotto terapia, dalle disestesie facciali, da quanto afferma e da quanto si è potuto constatare durante le ore di visita.
La situazione sembra essere progressivamente migliorata a partire dal 2011, non sembra essere motivato particolarmente per aumentare le sue attività, è verosimile una certa tendenza ad accentuare i propri disturbi.
8. Elenco dei quesiti peritali
8.1 capacità lavorativa nell’attività svolta finora.
- quante ore di presenza sono esigibili da parte dell’assicurato nell’attività svolta in precedenza?
Stimabile a circa 32 ore settimanali, circa 6 ½ al giorno.
- Durante questo periodo di presenza si manifesta anche una limitazione della capacità di rendimento? In caso affermativo, in che misura e perché?
Rendimento ridotto, soprattutto per una certa affaticabilità, difficoltà di concentrazione.
- Come valuta complessivamente la capacità lavorativa nell’attività svolta finora, in rapporto a un grado di occupazione del 100%?
Capacità del lavoro come Esperto e Consulente Informatico con funzioni anche dirigenziali, il rendimento e la capacità lavorativa sono ridotte all’80%, l’incapacità lavorativa nelle stesse mansioni è del 20%.
- Come si sviluppa nel tempo questa capacità lavorativa?
Dal punto di vista neuropsicologico la situazione sembra essere stabilizzata dal 2008, dal punto di vista neurologico dal 2011, il quadro non si è più modificato.
8.2 capacità lavorativa e incapacità al lavoro in un’attività adeguata
- quali requisiti dovrebbe soddisfare un’attività adeguata in modo ottimale alla disabilità?
Per quel che concerne i problemi neuropsicologici e i minimi disturbi motori, i disturbi secondari al trattamento con Pregabalin, l’ideale sarebbe un’attività d’Ufficio e Consulenza, non eccessivamente impegnativa dal punto di vista della tempistica, permettendo all’A. di prendere delle pause e non sentirsi caricato d’impegni.
- Quante ore di presenza al giorno sono esigibili da parte dell’assicurato?
Se le premesse sono mantenute potrebbe lavorare anche 8 ore al giorno, in presenza.
- Durante questo periodo di presenza si assiste anche a una limitazione della capacità di rendimento anche in un’attività adeguata? In caso affermativo, in che misura e perché?
No, nelle condizioni sopra esposte il rendimento dovrebbe essere completo.
- Come valuta complessivamente la capacità lavorativa in un’attività adeguata nel libero mercato del lavoro, in rapporto a un grado di occupazione del 100%?
In attività adeguata l’A. potrebbe senz’altro lavorare con un rendimento totale, con tuttavia una riduzione temporale per permettergli di prendere delle pause.
- Come si sviluppa nel tempo questa capacità lavorativa?
Dal punto di vista neurologico la situazione sembrerebbe migliorata a partire dal 2011 con una progressiva ripresa fino al 2014, da allora stabile.
8.3 provvedimenti sanitari e terapie con ripercussioni sulla capacità lavorativa
- Secondo i periti è possibile migliorare ancora in misura rilevante la capacità lavorativa mediante l’attuazione di provvedimenti sanitari?
No, l’A. trae beneficio da una terapia con Pregabalin, 300 mg al giorno, per quel che concerne i dolori neuropatici all’emifaccia destra, trattamento apparentemente ben sopportato senza importanti effetti collaterali. Sotto terapia con antiaggreganti e anti-iperlipidemici non ha più presentato episodi ischemici nel territorio vertebro-basilare.
Dal punto di vista clinico la situazione si è stabilizzata, come dal punto di vista neuropsicologico.
Domande supplementari per il caso specifico
1. Rispetto alla situazione documentata negli atti alla base della summenzionata decisione determinante, si è verificato un cambiamento dello stato di salute? Quali cambiamenti emergono dai reperti e dalle diagnosi pertinenti?
Dal punto di vista neurologico la situazione è migliorata rispetto l’esame peritale per il __________ del 2008, del Dott. __________, FMH in Neurologia, mentre la situazione è rimasta più o meno stabile rispetto all’esame del 2011 del Servizio di Neurologia del __________.
In particolare migliorato l’equilibrio, nettamente ridotti i dolori neuropatici all’emivolto destro sotto terapia con Gabapentina 300 mg al giorno, nessuna modifica dei disturbi neuropsicologici, persiste la sindrome di Horner, tuttavia senza disturbi soggettivi maggiori.
2. Quando è presumibilmente subentrato il cambiamento?
Fra il 2008 e il 2014, stando ai rapporti.
3. Il cambiamento dello stato di salute ha prodotto un cambiamento dell’incapacità al lavoro nel quadro dell’attività svolta e della capacità lavorativa in un’attività adeguata? In caso affermativo, da quando e in che misura?
Sì, rispetto al 2008 la situazione è nettamente migliorata dal punto di vista neurologico, sia per quel che concerne l’equilibrio, che i dolori neuropatici all’emivolto destro, dal punto di vista neuropsicologico secondo l’esperto Dott. __________ la situazione si era stabilizzata a partire dal 2008.
Domande supplementari dell’Ufficio AI al perito
- Dica il perito se (e da quando) l’assicurato – nonostante la stazionarietà della diagnosi – si è adattato ai suoi limiti funzionali modificando così la sua capacità di lavoro.
Oltre al miglioramento clinico, l’A. si è adattato ai suoi minimi deficit funzionali, modificando la sua capacità di lavoro dal 2014, ha ripreso delle attività di Consulenza e di presenza nei Consigli di Amministrazione di alcune Società, in cui aveva partecipato prima dell’evento morboso in causa. Da quanto afferma tuttavia la sua attività è inferiore, sia dal punto di vista qualitativo, che temporale.” (Pagg. 856-869 inc. AI)
Con rapporto finale del 9 novembre 2022 il dr. __________ del SMR ha confermato le conclusioni peritali, ritenendo che lo stato di salute dell’assicurato sia migliorato, con le seguenti osservazioni:
" (…) dal punto di vista neurologico, lo stato è migliorato rispetto alla valutazione __________ del 2008; è migliorato l’equilibrio, nettamente ridotti i dolori neuropatici all’emivolto destro con successo della terapia con Gabapentin. Oltre al miglioramento clinico, l’assicurato si è adattato ai suoi minimi deficit funzionali.
I disturbi neuropsicologici oggettivati sono compatibili con gli esiti della lesione cerebellare documentata. Sono globalmente di grado medio-lieve, con verosimile amplificazione delle difficoltà. Considerate le attuali valutazioni neurologica e neuropsicologica, in rapporto alla perizia __________ del 2008, in cui non era stata eseguita una valutazione neuropsicologica specialistica, e al complesso degli atti all’incarto, è giudizioso considerare una CL dell’80% come riduzione del rendimento dal 2011.” (Doc. 231)
2.8. In sede ricorsuale, l’insorgente ha contestato le risultanze peritali poste alla base della decisione di soppressione della rendita di invalidità, producendo, a comprova della ancora attuale compromissione del proprio stato di salute, alcuni referti medico-specialistici e meglio:
- referto del 23 febbraio 2023 del dr. __________, specialista in neurologia, il quale, ritenute le diagnosi di “sindrome di Wallenberg con sindrome di Horner caratterizzata da disestesie nel territorio del trigemino dx, ipoestesia algica e termica all’emisoma sx”, ha concluso che:
" questa sintomatologia disestesica appare inalterata rispetto alle valutazioni neurologiche pregresse del 2008 e del 2011.
Così pure appaiono inalterate le prove dell’equilibrio o comunque appaiono simili alle precedenti valutazioni (“minima instabilità, minima atassia, Romberg minimamente instabili”) (Doc. A4);
- valutazione neuropsicologica del 21 febbraio 2023 eseguita dalla dr.ssa __________, psicologa clinica, area neuropsicologia, esperta in psicologia giuridica, la quale ha concluso:
" diagnosi neuropsicologica: sindrome disesecutiva sia sul versante cognitivo con grave deficit della capacità di dual-tasking e presenza di bizzarrie nella capacità di stima, sia sul versante comportamentale in difetto e in eccesso. Fragilità della memoria episodica verbale interrogata” (doc. A5);
- referto di valutazione medico-legale in tema di assicurazione invalidità redatto dal dr. __________, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, il quale ha, in particolare, rilevato quanto segue:
“ Valutazione medico-legale
Come si evince dalla revisione critica dell’attendibile documentazione sanitaria esaminata nel corso del presente accertamento medico-legale, in seguito all’accidente cerebrovascolare del 23.02.2007 ebbe a residuare a carico dell’Assicurato RI 1 un severo e complesso quadro deficitario neuropsicologico e neurologico.
Segnatamente, per quanto attiene all’aspetto neuropsicologico, nell’attualità il soggetto soffre di una sindrome disesecutiva cognitiva e comportamentale, con deficit della memoria episodica verbale anterograda, caratterizzata dalla presenza di bizzarrie nella capacità di stima e grave compromissione della capacità di dual-tasking. Tale condizione risulta essere stata parimenti rilevata nella valutazione neuropsicologica a cura del dott. __________ che, nella propria perizia del 21.09.2022, descrive una condizione di “…riduzione della memoria di lavoro, dell’attenzione selettiva, della velocità esecutiva, della denominazione rapida e delle abilità costruttive”.
Relativamente alla compromissione neurologica, è pacifico che il soggetto sia affetto da una Sindrome di Horner associata a Sindrome di Wallenberg destra condizionante disestesie dolorose nel territorio trigeminale destro, iperestesia dissociata termoalgica brachio-crurale e del tronco a sinistra e deambulazione lievemente instabile con marcia atassica, trattata con terapia cronica con Pregabalin ad alti dosaggi, atteso che la condizione neurologica riscontrata alla visita del 2.11.2022 esperita dal dott. __________ risulta assolutamente sovrapponibile a quanto apprezzato dal dr. __________ il 23.02.2023.
Chiarite le attuali condizioni neurologiche e neuropsicologiche del soggetto, trattasi quindi di valutare quando queste hanno raggiunto la caratteristica di stabilità all’interno della lunga vicenda clinica oggetto di disamina.
Partendo nuovamente dall’aspetto neuropsicologico, alla valutazione presso la Clinica __________ di __________, in data 5.4.2007, venne obiettivata una condizione patologica caratterizzata da “disturbi della memoria anterograda episodica con difficoltà di apprendimento e di rievocazione differita, leggermente più marcati in modalità verbale che visuo-spaziale…rendimento moderatamente deficitario ad un test di attenzione sostenuta ... un risultato deficitario ad un test di astrazione e flessibilità mentale ... moderate difficoltà all’inibizione di risposte automatiche..moderata riduzione dell’accesso lessicale alla denominazione..e un risultato moderatamente deficitario alla fluenza verbale fonemica e alla denominazione cronometrata..un’irritabilità e una parziale anosognosia dei disturbi cognitivi”. Successivamente, alla valutazione del 22.10.2008 a cura del consulente SMR (recte: __________, n.d.r.) dott. __________, fu apprezzato un quadro neuropsicologico lievemente migliorato rispetto al 2007, caratterizzato da “..deficit della memoria verbale, principalmente a medio termine con apprendimento verbale nella norma come anche lo span verbale, netto rallentamento con nette difficoltà anche nell’attenzione sostenuta e divisa”.
È pertanto di tutta evidenza come le alterazioni cognitive nell’ambito della memoria, della velocità esecutiva e dell’attenzione selettiva, unitamente alle alterazioni comportamentali, siano rimaste invariate dal 2008 ad oggi, come peraltro rilevato dallo stesso dott. __________ che nella propria perizia del 21.09.2022 fissa la data di stabilizzazione del quadro neuropsicologico al 10.11.2008: a tale proposito si deve pertanto ritenere che il giudizio attualmente espresso dal dott. __________ in ordine alla residua capacità lavorativa dell’assicurato configuri una mera valutazione diversa di una situazione patologica rimasta invariata rispetto al 2008.
A essere maggiormente precisi, la valutazione neuropsicologica della dott.ssa __________ evidenzia come nell’attualità sussista anche un deficit di attenzione divisiva, ossia di multitasking, scarsamente indagato nelle valutazioni passate, che essendo del tutto idoneo ad inficiare la produttività cognitiva (anche quando le altre funzioni sono intatte), ben rende ragione dei problemi riscontrati a carico della memoria di lavoro e delle funzioni esecutive.
Analizzando l’aspetto prettamente neurologico, confrontando tra loro le valutazioni del 22.10.2008 (dott. __________), del 25.02.2011 (Ospedale __________), del 2.11.2022 (dott. __________) e del 23.02.2023 (dott. __________) emerge un’obiettività pressoché sovrapponibile per la persistenza degli esiti della sindrome di Wallenberg caratterizzata da disturbi neuropatici alterni (emiviso destro e emicorpo sinistro) e da alterazione dell’equilibrio e della marcia. Ciò viene correttamente rilevato dal dott. __________ e, nondimeno, dallo stesso SMR che con annotazione del 22.4.2011 confermava la sussistenza di “uno stato di salute stazionario”.
Pertanto, atteso quanto sopra, non esiste alcuna prova sanitaria che a partire dal 2011 la condizione patologica del Soggetto sia in qualche modo migliorata, dovendosi ritenere stabilizzato il quadro clinico neuropsicologico e neurologico al momento della perizia pluridisciplinare del __________ del 10.11.2008 e del rapporto del SMR del 23.12.2008.
Nei riguardi dei riflessi negativi delle menomazioni sulla capacità lavorativa dell’Assicurato, risulta abbondantemente richiamato in atti che lo stesso, antecedentemente all’accidente cerebrovascolare del 2007, fosse un informatico bancario, nonché titolare di un’impresa di sviluppo di programmi informatici per banche, con mansioni di supervisione generale dell’attività della Società, gestione del personale (assunzioni, licenziamenti, qualifiche, salari, etc. …), gestione finanziaria (budgets, consuntivi, bilanci, chiusure, aspetti fiscali, etc. …), controllo qualità (software e documentale, incluso releasing), coordinazione e sviluppo software (orientamenti funzionali e tecnologici), gestione diretta della clientela (definizione budget annuali di sviluppo, workshop tecnici e funzionali, concetti di sviluppo software, verifica test funzionali, definizione business case e business rules, etc. …), pianificazione risorse e pianificazione releasing. Trattasi di mansioni assai complesse, dal profilo manageriale, che richiedono innegabili competenze tecniche e spiccate facoltà sociali ad elevato e costante impegno cognitivo e motorio, del tutto perdute come conseguenza dei deficit neurologici, attentivi, di memoria e comportamentali allo stato in essere.
Alla luce di quanto sopra esposto si può pertanto motivatamente ritenere che, sotto il profilo strettamente sanitario, RI 1 presenti, dal 2008 ad oggi, un’incapacità lavorativa pari al 100% (cento per cento) nell’esercizio dell’attività abitualmente svolta prima dell’insorgenza del danno alla salute e/o di altre consimili attività implicanti analogo impegno ergo-biologico.
Una parziale riduzione del suddetto grado di incapacità lavorativa potrebbe ottenersi solo affidando all’Assicurato mansioni esclusivamente e rigorosamente sedentarie, a basso impegno energetico e cognitivo, consentendo adeguate pause compensatorie nell’arco della giornata e nella settimana lavorativa, in relazione alla facile affaticabilità psico-motoria del Soggetto e alla persistenza dei dolori neuropatici.
In tale prospettiva si dovranno necessariamente escludere dal potenziale campo occupazionale non soltanto le attività ad elevata specializzazione (non compatibili col deficit neuropsicologico) ma anche gran parte dei compiti lavorativi “semplici” e “leggeri” che richiedono elevata efficienza motoria e/o una protratta postura obbligata, quali il commesso, il fattorino, il benzinaio, l’usciere. Inoltre, anche attività a carattere più spiccatamente sedentario, con riferimento ad esempio ad un lavoro impiegatizio (“da ufficio”) semplice e ripetitivo, non possono garantire il completo rispetto dei già espressi requisiti sanitari, richiedendo, infatti, una continuità di rendimento che, stante l’impossibilità di mantenere “normali” ritmi e carichi di lavoro, non può essere in alcun modo assicurata dal soggetto in presenza delle summenzionate minorazioni.
Sulla scorta di tali premesse, tenuto conto delle già richiamate limitazioni in termini temporali e di rendimento riconducibili al quadro deficitario neurologico e neuropsicologico che affligge l’Assicurato, si deve pertanto concludere che il grado di capacità lavorativa ipoteticamente raggiungibile da RI 1 in attività consone adeguate al suo stato di salute possa essere stimato, anche nella più favorevole delle ipotesi, in misura non superiore al 60% (sessanta per cento), che equivale, perciò, sotto il profilo strettamente medico-teorico, ad una incapacità lavorativa pari almeno al 40% (quaranta per cento).” (Doc. A6)
Chiamati dall’amministrazione, prima della risposta di causa, a prendere posizione sulla documentazione medica prodotta in sede ricorsuale, i periti, attraverso dei complementi peritali, hanno confermato le loro precedenti valutazioni (cfr. doc. VI/1 e VI/2).
Queste, in particolare, le motivazioni espresse dal dr. __________ nel complemento peritale del 3 maggio 2023:
" Per quel che concerne la valutazione neurologica che mi compete: il rapporto non differisce molto da quanto scritto dal sottoscritto: nella mia visita neurologica del 09.09.2022 non avevo messo in evidenza i trigger positivi lungo le branche superiori del nervo trigemino destro, i riflessi rotulei erano simmetrici, così come gli achillei. Riflesso cutaneo plantare indifferente a sinistra, ma normale a destra (segno piramidale accennato a sinistra, compatibile con la diagnosi). Il membro inferiore destro mostrava una leggera dismetria, rispetto al sinistro, la prova di Romberg era leggermente instabile ma possibile, senza abasia, senza tendenza a cadere, né lateralizzazione.
La prova Unterberger era insicura, senza però una lateralizzazione evidente, né una deviazione. La marcia era leggermente abasica, prudente, instabile, ma possibile, anche con gli occhi chiusi, più difficoltosa a funambolo, senza però tendenza a cadere. Riusciva a camminare anche sulle punte e sui talloni.
L’emisindrome a livello del membro superiore, del tronco e del membro inferiore a sinistra, coinvolgeva soprattutto la sensibilità dolorosa e termica, mentre la tattile era normale a destra, la pallestesia era 8/8 ai membri superiori, 7/8 alle ginocchia, 7/8 alle caviglie. Non sussisteva una netta difficoltà al mantenimento della stazione eretta a occhi chiusi, ma solo una leggera instabilità.
Non mi pronuncio per quel che concerne l’esame neuropsicologico, che lascio valutare al collega Dott. __________, che mi legge in copia.
Nel complesso, dal punto di vista strettamente neurologico, non esistono discrepanze maggiori rispetto all’esame del Dott. __________, che valutava le prestazioni dell’equilibrio apparentemente più disturbate.
In considerazione della professione dell’A., destrimane, nella sua professione, in attività sedentaria, le limitazioni sono soprattutto per la scrittura oltre alla persistenza di disestesie facciali, al momento del mio esame abbastanza sopportabili sotto terapia. La problematica neuropsicologica va valutata dal Dott. __________, dal mio punto di vista non vedo dunque motivo per modificare le risultanze.
I problemi maggiori nell’attività dell’A. sembrano piuttosto nella sfera neuropsicologica, che lascio al Dott. __________ rivalutare.
Al momento non vedo dunque un motivo per modificare il mio rapporto peritale del 2.11.2022.” (Doc. VI/1)
Dal canto suo, il dr. __________, con complemento peritale del 4 maggio 2023, ha rilevato:
" In merito a quanto di mia competenza, ritengo che la nuova documentazione non possa essere considerata idonea per apportare modiche alle conclusioni della mia perizia.
Relativamente alla valutazione neuropsicologica svolta dalla Dott.ssa __________, faccio notare, come si evince dalla sua carta intestata, che si tratta di una “psicologa clinica, area neuropsicologia, esperta in psicologia giuridica”. L’esame è stato pertanto svolto da una psicologa che si occupa di neuropsicologia ma senza alcun titolo di specializzazione. In Italia i neuropsicologi qualificati seguono un percorso accademico e formativo post-lauream di 5 anni che li porta ad acquisire il titolo di “specialista in neuropsicologia”, equivalente al titolo svizzero di “neuropsicologo riconosciuto a livello federale”. La Dott.ssa __________ non è pertanto una specialista in neuropsicologia, bensì una psicologa che svolge anche test neuropsicologici. Ciò pone pertanto alcuni dubbi sulla garanzia di qualità della valutazione da lei svolta.
Analizzando nel dettaglio il rapporto della Dott.ssa __________ si può trovare prova di tale dubbio di qualità.
La Dott.ssa __________ diagnosticava un “grave deficit specifico della capacità di dual-tasking”. Giunge a tale diagnosi sulla base di un unico test, peraltro datato, che non dà informazioni sulla gravità della performance. Un punteggio di 72.76 al test Dual Task, come quello ottenuto dal signor RI 1, è inferiore al cut-off di 82.29 ma non è dato sapere se corrisponda ad un deficit lieve, medio o grave.
La Dott.ssa __________, a pag. 6 del suo scritto, argomenta come il basso punteggio ottenuto al Dual Task spieghi la difficoltà dell’assicurato nello svolgere mansioni complesse che richiedono attenzione divisa, selezione delle informazioni e spostamento dell’attenzione tra più stimoli. La collega, tuttavia, non spiega come mai vi sia una evidente discrepanza tra il test Dual Task e tutte le altre prove da lei somministrate che attivano processi esecutivi di selezione, spostamento alternato dell’attenzione e monitoraggio (es. Trail Making Test, Fluenze Fonologiche, Wisconsin Card Sorting Test). In questi test il signor RI 1 ha ottenuto punteggi pienamente nella norma. L’argomentazione della Dott.ssa __________ appare pertanto priva di fondamento neuropsicologico.
La Dott.ssa __________, pur essendo in possesso della mia valutazione, non argomenta quali possano essere le ragioni dell’evidente discrepanza tra i miei e i suoi risultati. Va fatto notare che il signor RI 1 aveva mostrato alla mia valutazione una riduzione della memoria di lavoro, dell’attenzione selettiva, della velocità esecutiva, della denominazione rapida e delle abilità costruttive. Questi disturbi sono scomparsi nella valutazione della collega ma, di questa remissione nell’arco di pochi mesi, non viene data alcuna spiegazione, soffermandosi unicamente sul presunto nuovo deficit di attenzione divisa (dual-tasking). Rispetto al mio esame sembra pertanto che l’assicurato abbia meno difficoltà rispetto a quanto da me quantificato.
Infine, nell’ambito della perizia da me svolta è stato dimostrato attraverso specifici test di validazione che il signor RI 1 mostrasse una tendenza all’amplificazione dei disturbi cognitivi (punto 4.3 del mio referto). La Dott.ssa __________ non ha tenuto conto di tale aspetto, né ha completato la sua indagine in tal senso. Nel suo referto non si trova alcuna menzione alla somministrazione di test di validità da parte sua. In ambito peritale, tuttavia, l’uso di tali strumenti è d’obbligo.
Sulla base delle argomentazioni sopra discusse, giungo alla conclusione che la valutazione neuropsicologica della Dott.ssa __________ presenti diverse lacune e non soddisfi i criteri di qualità necessari per poter essere presa in esame. Ne risentono, conseguentemente, anche le conclusioni del dott. __________, specialista in medicina legale che si è basato su quanto asserito dalla Dott.ssa __________.
In conclusione, la nuova documentazione non è pertanto idonea per apportare modifiche alle conclusioni della mia perizia.” (Doc. VI/2)
In sede di replica, l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica a sostegno delle proprie obiezioni:
- osservazioni medico-legali del 14 giugno 2023 del dott. __________, del seguente tenore:
" nel “complemento peritale” del 3.5.2023 il dr. __________, con apprezzabile onestà intellettuale, riconosce che nel proprio rapporto peritale del 2.11.2022 “dal punto di vista strettamente neurologico non esistono discrepanze maggiori” rispetto a quanto rilevato dal dr. __________ nella propria relazione del 23.2.2023.
Trova pertanto integrale conferma quanto riportato dal sottoscritto a pag. 23 della relazione medicolegale del 6.3.2023 secondo cui “relativamente alla compromissione neurologica, è pacifico che il Soggetto sia affetto da una Sindrome di Horner associata a Sindrome di Wallenberg destra condizionante disestesie dolorose nel territorio trigemino destro, iperestesia dissociata termo algica brachio-crurale e del tronco a sinistra e deambulazione lievemente instabile con marcia atassica, trattata con terapia cronica con Pregabalin ad alti dosaggi, atteso che la condizione neurologica riscontrata alla visita del 2.11.2022 esperita dal Dott. __________ risulta assolutamente sovrapponibile a quanto apprezzato dal Dott. __________ il 23.2.2023”.
Alla luce di ciò vengono altresì pienamente avvalorate le considerazioni espresse dal sottoscritto alla successiva pag. 24 della medesima relazione, atteso che “analizzando l’aspetto prettamente neurologico, confrontando tra loro le valutazioni del 22.10.2008 (dott. __________), del 25.02.2011 (Ospedale __________), del 2.11.2022 (dott. __________) e del 23.02.2023 (dott. __________) emerge un’obiettività pressoché sovrapponibile per la persistenza degli esiti della sindrome di Wallenberg caratterizzata da disturbi neuropatici alterni (emiviso destro e emicorpo sinistro) e da alterazione dell’equilibrio e della marcia”, potendosi così fondatamente affermare che non esiste alcuna prova sanitaria che dopo il 2008 il quadro neuropsicologico del RI 1 sia in qualche modo migliorato.
Per quanto attiene alle critiche espresse dal Dott. __________ nel proprio “complemento peritale” del 4.5.2023, si è ritenuto opportuno acquisire specifiche osservazioni neuropsicologiche dalla Dott.ssa __________, la cui elevata e provata professionalità non può in alcun modo essere messa in discussione.
Da tali osservazioni del 14.6.2023 (che si danno qui per note ed integralmente riprodotte) emerge inequivocabilmente che la Dott.ssa __________, rilevando l’esiguità del tempo trascorso tra la valutazione del Dott. __________ (2 settembre 2022) e la propria (14 e 15 febbraio 2023), al fine di evitare le distorsioni metodologiche legate al cosiddetto “effetto apprendimento”, ha deciso di non effettuare test analoghi a quelli già somministrati dal Dott. __________. La Dott.ssa __________, pertanto, ha recepito ed accettato le conclusioni testistiche raggiunte dal Dott. __________ in ordine ai deficit riscontrati a carico della memoria di lavoro, dell’attenzione selettiva, della velocità esecutiva, della denominazione rapida e delle abilità costruttive e, come la letteratura richiede, ha integrato tali riscontri testistici con i dati qualitativi basati sul colloquio clinico con il paziente e con il caregiver nonché sull’osservazione comportamentale del paziente durante l’esecuzione delle prove.
La scelta metodologica della Dott.ssa __________ è stata poi quella di valutare altri aspetti, non considerati dal Dott. __________ ed invece di notevole importanza nel caso in esame. Valga per tutti il riscontro di un deficit di attenzione divisa, ossia di multitasking, non indagato dal Dott. __________ ed invece del tutto idoneo ad inficiare la produttività cognitiva del soggetto anche a fronte di altre funzioni intatte o scarsamente compromesse: il tutto, anche in questo caso, integrato dalla osservazione clinico-comportamentale del Paziente, che resta un elemento fondamentale per l’attendibilità e completezza del giudizio finale.
Alla luce di quanto sopra esposto, è pertanto possibile confermare la diagnosi neuropsicologica già espressa dalla Dott.ssa __________ nei seguenti termini:
“sindrome disesecutiva sia sul versante cognitivo con grave deficit della capacità di dual-tasking e presenza di bizzarrie nella capacità di stima, sia sul versante comportamentale in difetto e in eccesso. Fragilità della memoria episodica verbale anterograda”.
Sulla scorta di tali premesse il sottoscritto ritiene di poter integralmente richiamare il contenuto della propria relazione medicolegale del 6.3.2023, ribadendo in particolare, con riferimento alle analitiche considerazioni ivi svolte, le seguenti conclusioni:
o che non esiste alcuna prova sanitaria che a partire dal 2011 la condizione patologica del Soggetto sia in qualche modo migliorata, dovendosi ritenere stabilizzato il quadro clinico neuropsicologico e neurologico al momento della perizia pluridisciplinare del __________ del 10.11.2008 e del rapporto del SMR del 23.12.2008.
o che sotto il profilo strettamente sanitario, RI 1 presenti, dal 2008 ad oggi, un’incapacità lavorativa pari al 100% (cento per cento) nell’esercizio dell’attività abitualmente svolta prima dell’insorgenza del danno alla salute e/o di altre consimili attività implicanti analogo impegno ergo-biologico.
o Che il grado di capacità lavorativa ipoteticamente raggiungibile da RI 1 in attività consone adeguate al suo stato di salute possa essere stimato, anche nella più favorevole delle ipotesi, in misura non superiore al 60% (sessanta per cento), che equivale perciò, sotto il profilo strettamente medico-teorico, ad una incapacità lavorativa pari almeno al 40% (quaranta per cento).” (Doc. B1);
- referto del 14 giugno 2023 con il quale la dr.ssa __________ ha presentato le seguenti osservazioni neuropsicologiche al complemento peritale del 4 maggio 2023 del dr. __________:
" rispetto alla relazione stilata dal Dott. __________ preme innanzitutto fare luce sul fatto che lo stesso abbia messo in dubbio “la garanzia di qualità” della valutazione da me espletata poiché giudicata solo “una psicologa che svolge anche test neuropsicologici” non avendo titolo di specialista in neuropsicologia. Evitando per ovvie ragioni di allegare il mio CV poiché totalmente inappropriato rispetto al contesto, si rende necessario sottolineare come il mero titolo richiesto non sia sinonimo di competenza ma come la stessa venga garantita da un aggiornamento continuo e studio approfondito attraverso master, corsi e convegni che la sottoscritta da anni e anni non solo segue ma applica concretamente nel campo. Inoltre, lo stesso Ordine degli Psicologi della __________ non richiede il percorso accademico e formativo post-lauream di 5 anni di cui fa menzione il collega per poter professare in tale campo; a tal proposito si riporta testualmente l’atto confermativo della delibera n. 385/201 del 7.11.2013 linee guida per la definizione dello Psicologo-Neuropsicologo con Seduta del Consiglio del 11.3.2021 che dichiara come “le attività di valutazione e riabilitazione neuropsicologica sono prestazioni effettuabili da parte di tutti gli iscritti all’Albo A
(…)
La valutazione del Dott. __________ è avvenuta il 2 settembre 2022 mentre la mia ha avuto luogo nei giorni 14 e 15 febbraio 2023; per evitare quindi un effetto apprendimento data l’esiguità del tempo trascorso, la sottoscritta al fine di garantire un’attendibilità di quanto emerso ha scelto di effettuare test completamente differenti da quelli proposti dal collega e laddove l’utilizzo della propria pratica clinica era lo stesso si è deciso di evitarne la somministrazione onde evitare di inficiarne il dato emerso. Si è quindi ben tenuto conto della relazione del collega, a differenza di quanto contestato, ma si sono fatte scelte metodologiche precise.
Il collega inoltre considera “datato” il test scelto di Dual Tasking di DellaSala del 2010 ma si rende necessario sottolineare come egli abbia somministrato test ben più datati per riutilizzare il suo termine quali ad esempio le parole di Rey (Carlesimo 1996); Figura di Rey (Caffarra, 2002) o Token Test (Splinnler e Tognoni, 1987) per citarne alcuni. I nominativi di cui sopra sono stati ipotizzati ed estrapolati dalla sottoscritta verificando il calcolo di trasformazione dal punteggio grezzo a quello equivalente sulla base dei risultati scritti in relazione dal Dott. __________, e non sulla base di una completa informazione bibliografica (autore e anno) come le linee guida richiedono, che mancano invece nella relazione del collega stesso.
Infine, il Dott. __________ impropriamente sottolinea come la sottoscritta abbia diagnosticato un “grave deficit specifico della capacità di dual-tasking…sulla base di un unico test…soffermandosi unicamente sul presunto nuovo deficit di attenzione divisa”. Nuovo poiché il collega nella sua valutazione non ha indagato tale area come si evince dal suo scritto: “attenzione: l’attenzione selettiva è lievemente inferiore alla norma così come l’attenzione sostenuta.”
Si riportano inevitabilmente e letteralmente le mie conclusioni che sono invece ben più articolate di quanto il collega espone: “diagnosi neuropsicologica: sindrome disesecutiva sia sul versante cognitivo con grave deficit della capacità di dual-tasking e presenza di bizzarrie nella capacità di stima, sia sul versante comportamentale in difetto e in eccesso. Fragilità della memoria episodica verbale anterograda.”
Le conclusioni inoltre sono state argomentate non solo dal punto di vista oggettivo scegliendo come già specificato test idonei con l’accuratezza di non replicare i precedenti e quindi invalidarli, ma anche come la letteratura richiede integrandoli con i dati qualitativi basati sul colloquio clinico con il paziente e il caregiver nonché l’osservazione comportamentale durante tutta l’esecuzione delle prove, dati ben esplicitati nel paragrafo della mia relazione “analisi del profilo-quadro clinico e comportamentale” a supporto di quanto evidenziato.” (Doc. B2)
Tale documentazione medica - sottoposta, su richiesta dell’amministrazione, al vaglio dei periti - è stata considerata ininfluente sulle conclusioni peritali.
In particolare, con presa di posizione dell’8 agosto 2023, il dr. __________ ha osservato:
" (…) La dott.ssa __________ e il dott. __________ insistono sulla presenza di un “grave deficit della capacità di dual-tasking”. Va notato che tale deficit non è mai emerso né ai test, né clinicamente all’osservazione comportamentale, né anamnesticamente ai 4 (quattro) accertamenti neuropsicologici ai quali il signor RI 1 è stato sottoposto tra il 2007 e il 2022. Appare quindi singolare che, oltre alla mia, vengano indirettamente contestate le valutazioni svolte in istituti svizzeri qualificati per la neuropsicologia in ambito clinico e peritale (Clinica __________ di __________, Servizio di Neuropsicologia dell’Università di __________, __________).
Nelle loro osservazioni il dott. __________ e la dott.ssa __________ non forniscono risposta in merito alla discrepanza tra test, discrepanza che ho segnalato nella presa di posizione del 04.05.2023. Ripeto pertanto quanto già espresso: la dott.ssa __________ ritiene che il basso punteggio ottenuto al Dual Task spieghi le difficoltà dell’assicurato nello svolgere mansioni complesse che richiedono attenzione divisa, selezione delle informazioni e spostamento dell’attenzione tra più stimoli. La collega, tuttavia, non spiega come mai vi sia una evidente discrepanza tra il test Dual Task e tutte le altre prove da lei somministrate che attivano processi esecutivi di selezione, spostamento alternato dell’attenzione e monitoraggio (es. Trail Making Test, Fluenze Fonologiche, Wisconsin Card Sorting Test). In questi test, alla valutazione condotta dalla stessa dott.ssa __________, il signor RI 1 ha ottenuto punteggi pienamente nella norma.
Il dott. __________ e la dott. __________ non forniscono neppure risposta alla discrepanza che ho fatto notare in merito ai risultati ottenuti dal signor RI 1 ai due recenti accertamenti (il mio e quello della collega __________). L’assicurato aveva mostrato alla mia valutazione una riduzione della memoria di lavoro, dell’attenzione selettiva, della velocità esecutiva, della denominazione rapida e delle abilità costruttive. Questi disturbi sono però scomparsi, nell’arco di pochi mesi, nella valutazione della dott.ssa __________, la quale non analizza tale anomalia ma si sofferma unicamente sul presunto nuovo deficit di attenzione divisa (dual-tasking).
Va inoltre notato che quanto asserito dal dott. __________, ovvero che la dott.ssa __________ avrebbe accettato e recepito le mie conclusioni integrandole mediante esame di altri aspetti, non è propriamente corretto. La dott.ssa __________, infatti, ha svolto una valutazione neuropsicologica dettagliata anche se con test differenti da quelli da me usati. Non si è quindi trattato di una semplice integrazione, bensì di una valutazione sufficientemente dettagliata ma dalla quale, ribadisco, sono emersi risultati contrastanti sia con i miei, sia al loro interno: aspetti che sarebbero stati meritevoli di un’attenta analisi circa la validità degli stessi.
Relativamente a questo ultimo punto vale la pena soffermarsi ulteriormente, poiché anche in merito a ciò la dott.ssa __________ ed il dott. __________ non hanno fornito risposta. Ricordo nuovamente che, nell’ambito della perizia da me svolta, è stato dimostrato attraverso specifici test di validazione che il signor RI 1 mostrasse una tendenza all’amplificazione dei disturbi cognitivi (punto 4.3 del mio referto). La dott.ssa __________ non ha tenuto conto di tale aspetto, né ha completato la sua indagine in tal senso. La dott.ssa __________, pur essendo all’interno di un contesto peritale-assicurativo, non ha somministrato alcun test di validità, pur essendo evidente un’amplificazione dei disturbi cognitivi alla valutazione precedente (la mia).
La dott.ssa __________, sulla base dei suoi soli risultati, formula diagnosi di “sindrome disesecutiva sia sul versante cognitivo con grave deficit della capacità di dual-tasking e presenza di bizzarrie nella capacità di stima, sia sul versante comportamentale in difetto e in eccesso”. Si tratterebbe, quindi, di un disturbo importante, definito appunto come “grave”. Ci si chiede, tuttavia, come una persona con disturbi così marcati ed estesi alla cognitività e al comportamento possa mantenere l’autonomia del sig. RI 1 che, anche se con alcune limitazioni riferite, è totalmente autonoma, partecipa a consigli d’amministrazione, guida l’automobile, si mantiene attivo fisicamente e ha mantenuto la passione per visitare mostre e musei. Si tratta, quindi, dell’ulteriore ed evidente discrepanza tra il risultato ad un test ed il funzionamento dell’assicurato, discrepanza che emerge dall’attenta analisi del caso e dall’integrazione di tutte le informazioni esistenti, soggettive ed oggettive.
Per concludere, mi soffermo ancora una volta sul tema “garanzia di qualità” degli accertamenti. Conosco molto bene la realtà italiana nella quale la dott.ssa __________ opera, essendo stato socio-fondatore della società degli Psicologi di Area Neuropsicologica e membro del consiglio direttivo per numerosi anni. Certamente, come ben specifica la collega, nel contesto italiano le prestazioni neuropsicologiche possono essere erogate anche da psicologi non specialisti in neuropsicologia. Tuttavia vi è una differenza tra questi psicologi e neuropsicologi specialisti, ad esempio nell’accesso ai concorsi pubblici. La stessa differenza è presente in Svizzera, dove le assicurazioni malattia (che fanno le veci del Sistema Sanitario italiano) rimborsano unicamente le prestazioni degli specialisti in neuropsicologia. Parimenti, in ambito peritale, la normativa elvetica prevede che mandati di accertamento e perizie possano essere affidati unicamente a neuropsicologi specialisti che devono sottostare ad un preciso iter di pratica e formazione continua a garanzia della qualità delle prestazioni.
Sulla base di quanto sopra espresso confermo che, a mio avviso, la valutazione neuropsicologica della dott.ssa __________ presenti diverse lacune e discrepanze e che, pertanto, non soddisfi i criteri di qualità necessari per poter essere presa in esame in un contesto peritale. Ne risentono, conseguentemente, anche le conclusioni del dott. __________, specialista in medicina legale che si è basato su quanto asserito dalla dott.ssa __________.
Ribadisco, in conclusione, che la nuova documentazione non è idonea per apportare modifiche alle conclusioni della mia perizia.” (Doc. XIV/1)
Il dr. __________, dal canto suo, con osservazioni del 25 agosto 2023, ha rilevato:
" (…) Nella sua lettera del 14.06.2023 il dott. __________ scrive “analizzando l’aspetto prettamente neurologico, confrontando tra loro le valutazioni del 22.10.2008 (dott. __________), del 25.02.2011 (Ospedale __________), del 2.11.2022 (dott. __________) e del 23.02.2023 (dott. __________) emerge un’obiettività pressoché sovrapponibile per la persistenza degli esiti della sindrome di Wallenberg caratterizzata da disturbi neuropatici alterni (emiviso destro e emicorpo sinistro) e da alterazione dell’equilibrio e della marcia”.
Nella mia perizia ho chiaramente scritto nella mia valutazione (pag. 9, 6.2 Valutazione della coerenza e della plausibilità): “faccio notare una certa discrepanza da quanto l’A. affermava di essere disturbato dalle algie facciali, dall’assenza clinica di un’evidente iperpatia locale, assenza di disturbi a livello della lingua e dei denti e del cavo orale, la sindrome di Horner destra non provocava particolari disturbi di vista. Per quel che concerne i disturbi dell’equilibrio il quadro clinico era nettamente migliorato rispetto a quanto descritto dal dott. __________ nel 2008 e sovrapponibile a quanto scritto nel 2011 nel Servizio di Neurologia del __________. Presenza di alcune discrepanze sulla lateralità, eventualmente su componente funzionale”.
Il quadro clinico si è dunque nettamente modificato rispetto al rapporto del dott. __________, eseguito un anno dopo l’evento acuto, in una fase di progressivo recupero dei deficit, chiaramente migliorato.
Nel complesso, dal punto di vista strettamente neurologico, in considerazione della professione dell’A destrimane, piuttosto sedentaria, non vedo un motivo per modificare le conclusioni della mia Perizia.” (Doc. XIV/2)
In corso di causa, l’insorgente ha prodotto un ulteriore referto dell’11 settembre 2023 del dr. __________, del seguente tenore:
" (…) Venendo quindi a discutere circa l’aspetto neuropsicologico della vicenda, come più si addice all’attività di un professionista sanitario in ambito peritale, si ritiene di dovere innanzitutto ribadire quanto già puntualizzato nelle precedenti osservazioni del giugno 2023 in ordine ai deficit cognitivi (“riduzione della memoria di lavoro, dell’attenzione selettiva, della velocità esecutiva, della denominazione rapida e delle abilità costruttive”) già riscontrati dal dott. __________.
Contrariamente a quanto erroneamente affermato dal dott. __________, tali deficit cognitivi non sono “scomparsi” nella relazione peritale della dott.ssa __________: semplicemente la dottoressa ha ritenuto superflua la duplicazione dei test già effettuati dal dott. __________ e, dopo aver preso atto dei deficit cognitivi già inequivocabilmente accertati da tali test, ha esteso la propria indagine ad altri rilevanti aspetti di natura neurocognitiva.
In buona sostanza, in aggiunta a quanto già rilevato dal dott. __________ (“riduzione della memoria di lavoro, dell’attenzione selettiva, della velocità esecutiva, della denominazione rapida e delle abilità costruttive”) la dott.ssa __________ ha individuato il “grave deficit della capacità di dual-tasking” che (per rispondere alle capziose critiche del dott. __________) non era mai emerso nei precedenti accertamenti neuropsicologici ai quali il sig. RI 1 era stato sottoposto per la semplice ragione che non era mai stato adeguatamente indagato; in altri termini la dott.ssa __________ ha valutato il decremento delle prestazioni all’inserimento di un compito da eseguire in contemporanea, condizione mai misurata dai test effettuati in precedenza.
Giova al proposito precisare che molti autori affermano che il manifestarsi di deficit nel quotidiano potrebbe essere proprio dovuto ai continui compiti doppi da eseguire a livello ecologico. Il paziente potrebbe quindi avere attenzione selettiva e sostenuta e riuscire a spostare l’attenzione in modo sufficiente ma, quando alle prese con compiti contemporanei, perdere di performance con risultato di non riuscire a svolgere l’attività.
Ciò spiega adeguatamente la presenza di punteggi “nella norma" nei test che misurano l'attenzione selettiva e la capacità di spostamento della medesima in presenza, tuttavia, di un chiaro deficit di dual tasking, chiarendo in quali termini gli aspetti definiti dal collega “contrastanti” siano in realtà non inusuali. In tal senso questo deficit si inserirebbe nella nota sindrome disesecutiva cognitiva e comportamentale, sulle cui specifiche si rimanda alla relazione medico-legale integrale.
Sulla scorta di quanto argomentato, non appare quindi contraddittorio che I'Assicurato sia in grado di compiere atti quotidiani della vita anche complessi, se eseguiti singolarmente, come guidare, visitare mostre e musei ecc...ma che non sia in grado di affrontare in maniera funzionale la realtà lavorativa manageriale, che per definizione si compone da molteplici compiti sovrapposti che, pertanto, il Soggetto non riesce a portare efficacemente a termine. A riguardo della capacità dell’Assicurato di partecipare ai consigli di amministrazione, si cita un estratto della Relazione della Dott.ssa __________ del 21-02-2023, capitolo Analisi del profilo - quadro clinico e comportamentale: "Questo disordine di attenzione divisa correla significativamente con la difficoltà di reinserimento lavorativo secondo i precedenti canoni di rendimento produttivo legato alla sua attività dirigenziale, e con le diverse attività di vita quotidiana. È noto infatti che il deficit attentivo può ridurre la produttività cognitiva anche quando le altre funzioni sono intatte. Anche il prendere parte a una semplice conversazione avanza diverse richieste simultanee... Se la capacità di far fronte a tali domande è deficitaria, ne consegue che anche la partecipazione sociale ne soffra. Il sig. RI 1 a tal proposito riporta come non gli sia più possibile per lui partecipare in maniera efficace ad eventuali riunioni o situazioni in cui diversi interlocutori si sovrappongono nello svolgere compiti cognitivamente complessi con una riduzione drastica della sua performance lavorativa".
Risulta dimostrato, pertanto, come la mera presenza fisica del Soggetto in corso dei consigli di amministrazione non si possa tradurre in una sua attiva partecipazione alle dinamiche lavorative.
Sotto il profilo neurologico, in risposta alle osservazioni avanzate dal Dott. __________, si richiama quanto attestato dal Dott. __________ nella valutazione del 22-10-2008, da porre in rapporto alla sovrapponibile obiettività neurologica rilevata dallo stesso Dott. __________ e dal Dott. __________.
Ciò che si denota è una lieve modifica alle prove di equilibrio, che, se dapprima era caratterizzato da "...Stazione eretta con nette oscillazioni pluridirezionali, tenuta a base allargata. Romberg positivo. Deambulazione base allargata e moderatamente atassica...", alla visita del Dott. __________ si componeva di “Netta difficoltà al mantenimento della stazione eretta a occhi chiusi. A occhi aperti il pz mantiene una base lievemente allargata..."Romberg lievemente positivo...”. Tali prove di equilibrio, unitamente alla sintomatologia disestesica, ancorché con risultanze lievemente difformi, appaiono dunque pressoché sovrapponibili, o comunque molto simili, come sottolineato dallo stesso Dott. __________ a fine relazione.
In buona sostanza, pur rilevandosi uno sfumato miglioramento nelle prove di equilibrio, si ritiene che questo sia di entità tale da non modificare in maniera sostanziale il quadro clinico, la cui stabilità, si ribadisce, è stata attestata dallo stesso SMR con annotazione del 22-04-2011, che, fatta propria la valutazione neurologica del 25-02-2011 presso I’Ospedale __________ di __________, confermava lo stato di salute stazionario.
Sulla scorta di tali premesse il sottoscritto ritiene di poter integralmente richiamare il contenuto della propria relazione medicolegale del 06-03-2023, ribadendo in particolare, con riferimento alle analitiche considerazioni ivi svolte, le seguenti conclusioni:
- Che non esiste alcuna prova sanitaria che a partire dal 2011 la condizione patologica del Soggetto sia in qualche modo migliorata, dovendosi ritenere stabilizzato il quadro clinico neuropsicologico e neurologico al momento della perizia pluridisciplinare del __________ del 10-11-2008 e del rapporto del SMR del 23-12-2008.
- Che, sotto il profilo strettamente sanitario, RI 1 presenti, dal 2008 ad oggi, un'incapacità lavorativa pari al 100% (cento per cento) nell'esercizio dell'attività abitualmente svolta prima dell'insorgenza del danno alla salute e/o di altre consimili attività implicanti analogo impegno ergo-biologico.
- Che il grado di capacità lavorativa ipoteticamente raggiungibile da RI 1 in attività consone adeguate al suo stato di salute possa essere stimato, anche nella più favorevole delle ipotesi, in misura non superiore al 60% (sessanta per cento), che equivale perciò, sotto il profilo strettamente medico-teorico, ad una incapacità lavorativa pari almeno al 40% (quaranta per cento).” (Doc. C3)
Al riguardo, con annotazione del 3 ottobre 2023 il dr. __________ del SMR ha osservato:
" Ho preso visione della seguente documentazione:
- rapporto dell'11 settembre 2023 del Dr. med. __________, il quale riafferma il suo noto apprezzamento senza apportare elementi nuovi rispetto a quanto già messo a disposizione dei periti e da loro ampiamente analizzato in modo esaustivo nel complemento pervenuto il 29.08.2023
- rapporto del 9 febbraio 2022 del Dr. med. __________ o, meglio, prescrizione per occhiali del 09.02.2022 e prescrizione per occhiali del Dr. med. __________ del 08.02.2022; non è, invece, allegato alcun rapporto del Dr. med. __________ da cui, secondo il rappresentante legale, si desumerebbe che la palpebra destra resta costantemente socchiusa e che la vista, nell'insieme, è fortemente regredita.
Tale documento non rappresenterebbe comunque un elemento di una condizione significativamente diversa o modificata rispetto a quanto verificato dai periti; la perizia è stata eseguita successivamente al febbraio 2022, con visite in settembre 2022 e chiusa in novembre 2022
- curriculum vitae della Dott. __________, documento non di interesse medico.
In conclusione, in assenza di nuovi elementi medici o nozione di modificazioni significative di quanto noto, confermo la presa di posizione del SMR.” (Doc. XX/1)
2.9. Chiamato ora a pronunciarsi, attentamente vagliata la documentazione medica riprodotta ai considerandi 2.7. e 2.8. (in particolare, le valutazioni peritali del dr. __________ e del dr. __________, completate dai successivi complementi peritali del 3 e del 4 maggio 2023, rispettivamente dell’8 e del 25 agosto 2023, confermati dal SMR), questo Tribunale - applicando il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore delle assicurazioni sociali al fine dell’apprezzamento delle prove (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti) - può fare proprie le conclusioni degli esperti consultati dall’amministrazione, i quali hanno in maniera dettagliata e motivata illustrato le ragioni per le quali occorre concludere che lo stato di salute dell’insorgente sia migliorato rispetto alla valutazione peritale del __________ del 2008 posta a fondamento dell’originaria decisione di attribuzione di prestazioni AI (rendita intera dal 1° febbraio 2008).
Contrariamente a quanto sostenuto dal legale dell’assicurato e dai medici da egli privatamente consultati, dalla perizia del dr. __________ emerge in maniera chiara come lo stato di salute dell’interessato, dal profilo neurologico, sia migliorato rispetto all’esame peritale eseguito nell’ambito della perizia __________ del 2008 dal dr. __________, rimanendo più o meno stabile rispetto all’esame del 2011 del Servizio di Neurologia del __________. Il dr. __________ ha spiegato in cosa è consistito il miglioramento, dal profilo clinico (“in particolare migliorato l’equilibrio, nettamente ridotti i dolori neuropatici all’emivolto destro sotto terapia con Gabapentina 300 mg al giorno, nessuna modifica dei disturbi neuropsicologici, persiste la sindrome di Horner, tuttavia senza disturbi soggettivi maggiori”), così come pure in termini di “adattamento ai suoi minimi deficit funzionali, modificando la sua capacità di lavoro dal 2014, ha ripreso delle attività di Consulenza e di presenza nei Consigli di Amministrazione di alcune Società, in cui aveva partecipato prima dell’evento morboso in causa” (cfr. perizia dr. __________, pagg. 856-869 inc. AI).
Il TCA non ignora i numerosi certificati medico-specialistici
prodotti agli atti dall’insorgente, di cui si è già ampiamente riferito al
consid. 2.8.
Tuttavia gli stessi non sono atti a mettere in dubbio le conclusioni peritali,
così come illustrato in maniera motivata nei complementi peritali, con
considerazioni puntuali e convincenti, con esplicito riferimento alla
situazione clinica dell’assicurato, come pure all’esigibilità lavorativa e alla
capacità lavorativa residua.
In particolare, il dr. __________, dopo aver preso visione delle contestazioni sollevate dagli specialisti privatamente consultati dall’assicurato, ha integralmente confermato la propria valutazione, sia nel complemento peritale del 3 maggio 2023 (cfr. doc. VI/1), sia soprattutto in quello del 25 agosto 2023, nel quale ha espressamente evidenziato come il quadro clinico dell’interessato sia nettamente migliorato rispetto alla valutazione peritale del dr. __________ del 2008, con un progressivo recupero dei deficit (cfr. doc. XIV/2).
Il dr. __________, dal canto suo, nei complementi peritali del 4 maggio 2023 e dell’8 agosto 2023, ha spiegato diffusamente le ragioni per le quali non possono essere accolte le obiezioni sollevate dalla dr.ssa __________, la cui valutazione presenta delle criticità e incoerenze tali da non influire sull’apprezzamento peritale (cfr. doc. VI/2 e doc. XIV/1).
Al riguardo va ricordato che le
perizie (rispettivamente i complementi peritali) affidate (/i) dagli
assicuratori sociali, come nel caso di specie - secondo la procedura dell’art.
44 LPGA (cfr. doc. 162 e 168 incarto AI) - a medici esterni all’amministrazione
o a servizi specializzati indipendenti, godono di piena forza probatoria, a
condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio
l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e
riferimenti ivi citati; STCA 35.2020.47 del 1° febbraio 2021, consid. 2.2.4
STCA 35.2021.57 del 20 settembre 2021, consid. 2.8 e STCA 35.2021.75 del 31
gennaio 2022, consid. 2.4.6). Ciò che non si avvera nel caso di specie.
D'altra parte le valutazioni degli specialisti consultati privatamente
dall’assicurato - di cui si è già ampiamente detto al consid. 2.8. - seppur
divergenti per quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa
dell’insorgente, non apportano nuovi elementi oggettivi ignorati dai periti
amministrativi e vanno quindi intese nel senso di una diversa valutazione delle
conseguenze che le patologie dell’interessato hanno sulla sua capacità di
lavoro.
Va qui inoltre ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, per
l’assicurazione invalidità non è importante la diagnosi ma le sue conseguenze
sulla capacità lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012
consid. 6 con riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle
assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche, ma
unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo
le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del
20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234).
Non è dunque possibile trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo
sulla base delle diagnosi poste (cfr. pure la STCA 32.2023.34 del 30 maggio 2023,
consid. 2.12).
Giova qui pure rilevare che, in una STF 9C_532/2020 del 13 ottobre 2021, al
consid. 4.1, l’Alta Corte ha ribadito che:
" Di principio, l’avviso dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria prudenza a causa dei particolari legami che esse hanno con il paziente, per cui, secondo, esperienza comune, il medio curante propende generalmente, in caso di dubbio, a favore del paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc)”.
In esito alle considerazioni che precedono, rispecchiando la valutazione dei periti amministrativi e quella del medico SMR i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5.), ad esse va dunque attribuita piena forza probante.
L’assicurato è, pertanto, da considerare abile all’80% nell’attività abituale di consulenza, con funzioni dirigenziali e membro di consigli di amministrazione di diverse società, così come in qualsiasi altra attività adeguata, dal 2011 e continua.
2.10. Si tratta ora di valutare se le conseguenze economiche del miglioramento della capacità lavorativa e di guadagno del ricorrente riconducibile al danno alla salute di cui è affetto siano tali da giustificare la soppressione della rendita intera di invalidità di cui beneficiava.
Nella decisione avversata l’UAI ha proceduto alla soppressione del diritto alla rendita considerando che l’assicurato, a far tempo dal 1° gennaio 2011, presenti un grado AI non pensionabile del 20%, in applicazione del cosiddetto “Prozentvergleich”, metodo peraltro già utilizzato al momento di attribuzione della rendita intera di invalidità (cfr. doc. A2).
Tale scelta è stata così motivata dall’amministrazione:
" Per quel che concerne l’aspetto economico, l’UAI – a seguito della visione degli atti del procedimento penale di cui all’inc. __________ del Ministero Pubblico del Canton Ticino – ha avuto modo di constatare che i redditi (seppur comprovanti un miglioramento non notificato della capacità reddituale dell’assicurato) di cui agli estratti conto individuali della Cassa __________ del 22 novembre 2022 e della Cassa __________ del 23 novembre 2022 non possono essere ritenuti sufficientemente rappresentanti la reale capacità di guadagno dell’assicurato. Ciò in considerazione delle modalità di gestione delle società risultante dalle dichiarazioni (della prima ora) rese dall’Assicurato al Ministero Pubblico, per questa ragione, il Servizio ispettorato – nel proprio rapporto del 30 novembre 2022 – ha ritenuto più corretto (ed ossequioso dell’obbligo di ridurre il danno) far corrispondere il grado AI dell’assicurato alla sua inabilità lavorativa. Analogamente a quanto avvenuto al momento di assegnazione delle prestazioni l’UAI applicherà dunque il “Prozentvergleich”.
(…).
Per quel che concerne l’aspetto economico, per le ragioni già esaurientemente espresse nel rapporto del Servizio ispettorato del 30 novembre 2022, l’UAI tiene sia a ribadire che alla luce della nuova istruttoria la presa di contatto con ogni singola società in cui ha partecipato l’assicurato appare superflua e sproporzionata. In merito basti ricordare i contenziosi fiscali in essere (con l’assenza ancora oggi di tassazioni definitive da una decina di anni), il numero di società (anche estere) da interpellare e il fatto che delle volte la direzione strategica delle stesse non è stata iscritta nei pubblici registri.
Da ultimo, l’UAI – sempre rinviando all’esaustiva presa di posizione del Servizio ispettorato – tiene a rimarcare che a suo avviso sono date le circostanze eccezionali per l’applicazione del Prozentvergleich in quanto lo svolgimento di attività economico-finanziarie complesse è ancora possibile, in quanto vi sono forti elementi lascianti presupporre che l’assicurato anche senza l’avvento del danno alla salute avrebbe cambiato la propria attività professionale scegliendo il ramo immobiliare, in quanto non è possibile determinare con esattezza i redditi da porre a confronto, in quanto non è necessario ulteriormente ridurre la capacità lavorativa attestata medicalmente e in quanto detto metodo di calcolo porta ad un risultato attendibile.” (Doc. A2)
Tale decisione si basa sul rapporto d’inchiesta per l’attività professionale indipendente del 30 novembre 2022 svolta l’ispettrice incaricata, nell’ambito degli ulteriori approfondimenti economici ordinati da questa Corte nella sentenza di rinvio STCA 32.2020.132 del 26 luglio 2021, dalla quale emerge, in particolare, che:
" (…)
3. situazione attuale dell’attività aziendale
Tipo d’impresa (campo di attività, ragione sociale)
Nome dell’impresa (ragione sociale):
__________ – dal 2015. L’assicurato è amministratore unico con firma individuale
Scopo sociale: l’assistenza e la consulenza in tutti i campi per la costruzione e l’esercizio di un’impresa, con particolare attenzione alla gestione ad alla strategia d’impresa, all’organizzazione, riorganizzazione e ristrutturazione, alla internazionalizzazione, alla tutela della salute ed alla sicurezza dei lavoratori, alla gestione delle risorse umane e dei rischi ed all’assistenza contrattuale, fiscale ed informatica. La compera e la vendita di immobili.
__________ – dal 1996
__________ è amministratore unico con firma individuale, l’assicurato ha unicamente la firma individuale. Azionista al 50%.
__________ – dal 1996
__________ è amministratore unico con firma individuale, l’assicurato ha unicamente la firma individuale.
Secondo l’unica dichiarazione fiscale personale (2017) di cui siamo in possesso, ha partecipazioni azionarie in due società, la __________ al 50% e la __________ in misura del 5%; entrambe hanno sede fiscale a __________
La __________ detiene a sua volta le partecipazioni al 100% della BAA__________ (vedi verbale di interrogatorio dell’11/2019, pag. 4) e della __________ (“la maggior parte delle azioni”: pag. 5 Verbale di interrogatorio di RI 1 dell’11/2019)
__________, con sede nel __________. Presidente del Consiglio di amministrazione della società
Membro del CdA __________
__________
__________, sede a __________
Secondo il verbale di interrogatorio (21.11.2019) l’assicurato ha dichiarato di essere azionista delle seguenti società (“figlie” della __________):
__________ – dal 2006
Lo scopo della società è: l’acquisto e la vendita di beni immobili
Amministratore unico: __________.
__________ – dal 2007
Lo scopo della società è: l’acquisto e la vendita di beni immobili
Amministratore unico: __________.
__________, ditta cancellata dal Registro di commercio.
__________ – dal 2011. Uno degli azionisti della società è la __________.
“La società è stata costituita per l’acquisto del terreno a __________ sul quale era in previsione di realizzare il progetto __________” (pag. 7, Verbale di interrogatorio RI 1, 11/2019)
Altri incarichi e partecipazioni a CdA:
siamo altresì a conoscenza che l’assicurato è amministratore delegato di una società con sede in __________, la __________, e per tale società autorizzato alla firma e alla conclusione di transazioni legali per sé e per terzi.
Da marzo 2015 a febbraio 2018 è stato direttore della __________ società con sede nel __________,
Direttore __________: https://b2bhint.com/en/company/uk/four-quarters-studio-sitelimited-08709530
Attività assicurata dopo il danno – verbale di interrogatorio del 21.11.2019:
Pag. 4:
“quando abbiamo venduto la società informatica (__________), io ho avuto dei problemi di salute e per questo motivo mi sono interessato unicamente a curare i miei affari propri e non più per conto terzi”
“ci occupavamo (l’assicurato e il socio __________) del patrimonio personale che avevamo creato nel frattempo”. “tutt’oggi mi occupo ancora di affari propri”.
(…).
“Formalmente non ho mai avuto nessun ruolo (nella __________), mentre materialmente mi sono occupato di aiutare le persone che si occupavano di questo progetto in maniera formale, per esempio dando consulenza, consigli, direzione da seguire, metodi da usare. Tutto questo nell’ambito dell’Hotel __________ di __________
Pag. 5
“il mio ruolo nella __________ è come quelli di prima, formalmente nessuno, ma do consigli e disposizioni in merito all’operatività e al progredire dei progetti.
Pag. 6
La società (__________) si occupa di detenere partecipazioni di altre società. Io mi occupo della gestione del suo patrimonio che consiste in partecipazioni di altre società.
Pag. 7:
“__________ si occupa di gestire assieme a me queste società. Lui dà consigli, opera in maniera formale, visto che è l’amministratore, ci scambiamo opinioni in merito alla direzione da prendere nei vari progetti.
(…).
“Quando è stato ucciso __________ (__________) ci siamo incontrati (con __________) e gli avevo proposto un’idea, che era quella di lavorare assieme perché avevo ricevuto un’offerta di far parte del CdA della banca.
verbale di interrogatorio di __________ del 19.11.2019:
Pag. 3
“rispondo che con RI 1 ho tanti progetti. In pratica RI 1 si occupa della gestione, dell’operatività e delle finanze di tutti questi progetti, mentre io mi occupo di quelli che sono i concetti.”
Pag. 4:
“non sono io a gestire la società (__________), ma lo fanno __________ e RI 1. Mi è stato chiesto di fare l’amministratore unico, ma non so il motivo.”
Pag. 5:
“nel 2014 si è poi deciso di fondare la società __________, almeno credo, per la quale RI 1 si sarebbe occupato della strategia mentre __________ si sarebbe occupato della gestione.”
“la società __________ è stata fondata da RI 1”. “la stessa ha acquistato un palazzo a __________, che eravamo andati a vedere io e RI 1, in quanto si trattava di una buona opportunità per un progetto immobiliare.”
Verbale di interrogatorio di __________ del 19.11.2019
Pag. 3
"Rispondo che con RI 1 ho tanti progetti. In pratica RI 1 si occupa della gestione, dell'operatività e delle finanze di tutti questi progetti, mentre io mi occupo di quelli che sono i concetti."
Pag. 4
"Non sono io a gestire la società (__________), ma lo fanno __________ e RI 1. Mi è stato chiesto di fare l'amministratore unico, ma non so il motivo."
Pag 5:
"Nel 2014 si è poi deciso di fondare la società __________, almeno credo, per la quale RI 1 si sarebbe occupato della strategia mentre __________ si sarebbe occupato della gestione"
"La società __________ è stata fondata da RI 1". "La stessa ha acquistato un palazzo a __________, che eravamo andati a vedere io e RI 1, in quanto si trattava di una buona opportunità per un progetto immobiliare".
VERBALE DI INTERROGATORIO DI __________ DEL 19.11.2019
Pag. 3:
"Che nel corso degli anni sono stato coinvolto da RI 1 e/o __________ in altri progetti o società. Per esempio la società __________, ovvero un'immobiliare di __________ e RI 1, che a sua volta detiene delle quote in altre società ad hoc. Queste società immobiliari nascono e gestiscono nella loro esistenza dei singoli progetti specifici, ovvero non vi è personale. Voglio precisare che le stesse possono acquistare un immobile o un progetto, possono sviluppare questo progetto portandolo a compimento, per poi vendere l'oggetto stesso o la partecipazione alla società".
INTERROGATORIO DI __________
Pag. 3:
"È stata costituita (__________) nell'ottobre-settembre 2014 con lo scopo di gestire, promuovere e sviluppare progetti immobiliari". Vi è un Consiglio di amministrazione costituito da __________ e RI 1. Abbiamo tutti e quattro la firma individuale.
VERBALE DI INTERROGATORIO Dl __________ DEL 19.11.2019
Pag. 4:
"lo per queste società dovevo occuparmi della contabilità ovvero registrazione delle voci contabili della documentazione che mi veniva fornita da RI 1 per quanto concerne i documenti bancari, mentre gli altri documenti mi venivano recapitati direttamente presso la società. La corrispondenza che arrivava presso __________ veniva regolarmente visitata da RI 1 o da __________"
Pag. 6:
"Che RI 1 è stato intermediatore (alla __________) e mi ha chiesto di usare società a me riconducibile siccome egli non poteva o non voleva farlo con le sue società". "Che RI 1 mi ha chiesto se avevo a disposizione una società dove lui non figurava che non poteva incassare questa provvigione e io gli ho proposto di usare la __________”. "Che il motivo di questa richiesta era per un discorso fiscale, e meglio questo mi era stato detto da RI 1".
4 VALUTAZIONE
Nel rapporto indipendenti del 13 maggio 2020 avevamo già sostenuto come partecipare ad un CdA fosse una carica e un lavoro. Questa affermazione si era resa necessaria in risposta alla corrispondenza dell’assicurato (29.11.2017) in cui dichiarava che il ruolo di membro di CdA era "una carica onorifica e non un'attività lucrativa".
Sempre in quella occasione avevamo analizzato, per verosimiglianza preponderante, il ruolo e le mansioni del signor RI 1. Già allora infatti, eravamo a conoscenza che fosse amministratore unico della __________, di come facesse parte del Consiglio di amministrazione della __________, nonché fosse promotore immobiliare del gruppo __________; tutte società che hanno un unico scopo sociale, la compra vendita di immobili.
Ora, tuttavia, siamo in possesso di nuovi elementi.
Valutazione medica:
Nei due esami peritali, di cui il presente rapporto ha riportato degli estratti, l'assicurato è stato ritenuto abile di svolgere un'attività come quella precedente il danno nella misura di 32 ore settimanali. Nella valutazione neuropsicologica, in particolare, è stato descritto come "una persona con valide capacità e risorse intellettive", con abilità di panificazione nella norma e altresì capace "di adottare un piano di azione efficace per portare a termine un compito".
La perizia neurologica aggiunge: "L'assicurato si è adattato ai suoi minimi deficit funzionali, modificando la sua capacità di lavoro dal 2014, ha ripreso delle attività di consulenza e di presenza nei CdA di alcune Società".
La perizia neuropsicologica, inoltre, mette in evidenza: "le prove di controllo mettono in luce risultati compatibili con una possibile accentuazione dei sintomi dei disturbi cognitivi".
In sede peritale l'assicurato ha poi sottolineato il carattere "onorifico" dell'attività svolta nel corso degli ultimi anni.
Valutazione economica:
Riallacciandoci a quanto detto testé, non è questa la descrizione che il signor RI 1 ha fornito della propria attività davanti al Ministero Pubblico ("dò consigli e disposizioni in merito all’operatività e al progredire dei progetti"); né, dobbiamo aggiungere, è la descrizione che ne forniscono i soci in affari, __________, __________ e __________, quart'ultimo nel ruolo di contabile (rimando agli estratti dei verbali sopra riportati). Nel verbale di interrogatorio di __________, ad esempio, viene descritta la modalità con cui vengono fatti "affari": "Queste società immobiliari nascono e gestiscono nella Ioro esistenza dei singoli progetti specifici, ovvero non vi è personale".
Sottolineiamo, dunque, come la descrizione della propria attività, resa dall'assicurato nel verbale di interrogatorio, sia in netto contrasto con quella fornita dal rappresentante legale in sede di TCA (Sentenza TCA, pag 18) dove si dice: “l’interessato si sia unicamente limitato a mettere a disposizione un finanziamento nell'ambito di progetti immobiliari - nel frattempo conclusisi – la cui gestione era in capo ad un'altra persona".
Il signor RI 1, insieme al socio __________, è di fatto il deus ex machina di svariati progetti immobiliari, alcuni nel nostro cantone, altri all'estero; parimenti, la "gestione del proprio patrimonio", come ha dichiarato lui stesso, si è rivelata essere un'attività lucrativa a tutti gli effetti.
Alla luce degli elementi di cui siamo venuti a conoscenza e alla luce altresì degli esiti peritali, riteniamo che un incontro con l'assicurato non aggiungerebbe informazioni di cui già non disponiamo.
Ora sappiamo, infatti, che l'attività svolta in seno ai vari CdA non aveva carattere onorifico, ma era un'attività lucrativa a tutti gli effetti, e ne conosciamo altresì il campo di azione: la compravendita di immobili. L'attività era svolta dall'assicurato volutamente "nell'ombra", lasciando che altri rappresentassero le società costituite man mano. Sappiamo inoltre che il signor RI 1 non si è limitato a gestire il patrimonio già acquisito, ma, nel corso degli anni, è stato attivo in molteplici progetti di natura immobiliare e finanziaria.
Con questo quadro un incontro, come detto, non aggiungerebbe elementi nuovi e soprattutto utili alla valutazione.
6 VALUTAZIONE DELL'lNVALIDITÀ
Reddito senza invalidità:
Dall'Estratto Cl (a dossier 23.01.2015) risulta un salario, negli anni prima del danno, di fr. 184'000.- lordi. Se attualizziamo il dato, otteniamo i seguenti redditi senza invalidità:
|
anno |
Aumento % |
Importo aggiornato |
|
2007 |
1 .6094% |
186961.30 |
|
2008 |
2.0423% |
190779.61 |
|
2009 |
2.1097% |
194804.48 |
|
2010 |
0.8323% |
196425.84 |
|
2011 |
0.0000% |
196425.84 |
|
2012 |
0.8384% |
198072.68 |
|
2013 |
0.7401% |
199538.61 |
|
2014 |
0.7771% |
201089.23 |
|
2015 |
0.3674% |
201828.03 |
|
2016 |
0.6761% |
203192.59 |
|
2017 |
0.3995% |
204004.34 |
|
2018 |
0.4824% |
204988.46 |
|
2019 |
0.9117% |
206857.34 |
|
2020 |
0.8408% |
208596.60 |
Sappiamo che, al momento del danno, l'assicurato era indipendente dal lato assicurativo, ma ciò che non sappiamo è se a quel tempo la società di informatica (__________) riportasse utili o perdite; quello che possiamo prendere in considerazione è unicamente il reddito esposto a Cl, reddito che, si sottolinea, potrebbe essere stato gravato di perdite.
Reddito con invalidità:
Per quel che concerne il reddito con invalidità, disponiamo di nuovo dei soli Estratti dei conti individuali, del Canton Ticino e del Lichtenstein. Tuttavia, data la cura dell'assicurato nel non fare apparire il proprio nome (vedi pagina 6 dell'interrogatorio di __________), anche qualora disponessimo dei conti economici delle società sopra menzionate, probabilmente la lista non sarebbe esaustiva.
Lo stesso signor RI 1, in sede di interrogatorio, non la ricordava.
D'altro canto la dinamica è chiara: le società venivano costituite nell'ambito di una compra vendita; quando "l'affare" era concluso, la società perdeva il proprio scopo. Se guardiamo al solo Registro di commercio del Canton Ticino appaiono una ventina di società tra quelle ancora attive e quelle liquidate, in cui risulta il nome dell'assicurato.
Potremmo altresì considerare, quale reddito con invalidità, un reddito statistico prendendo a riferimento la Struttura svizzera dei salari. ll reddito statistico però verrebbe raffrontato con il reddito "reale" sopra indicato, mentre sappiamo che i due valori, reale e statistico, si riferiscono a dati diversi: il primo si basa sul salario conseguito o che l'assicurato ha deciso di attribuire al proprio lavoro, il secondo su dati di settore e proiezioni. In definiva, non sono valori raffrontabili.
VALUTAZIONE E PROPOSTA
Al punto precedente abbiamo visto come non siamo in grado, oggi, di definire né il reddito senza invalidità, né il reddito con invalidità dell'assicurato.
Nel primo caso perché la società non esiste più, pertanto non disponiamo di conti economici e bilanci, né siamo in grado di affermare che il salario corrisponda al reddito realmente conseguito dall'assicurato e tantomeno di affermare con una sufficiente plausibilità che la cessazione dell'attività per __________ sia dovuta al danno alla salute. Infatti se guardiamo al Registro di commercio vediamo come l'assicurato, già nel '96, avesse costituito, insieme al socio, la __________, una società che ha come scopo sociale "acquistare, amministrare, gravare e alienare beni immobili e terreni".
Nel secondo caso perché non conosciamo i guadagni ottenuti dall'assicurato dopo il danno, dato che il signor RI 1 ha aperto e chiuso innumerevoli società in Svizzera e verosimilmente altre all'estero, ponendo un'estrema cura nel celare i propri benefici finanziari sia al fisco, sia all'Ufficio Invalidità.
Parimenti, siamo a conoscenza della capacità residua dell'assicurato e di come fosse esigibile, sin dal 2011, che continuasse l'attività di informatico o qualunque altra attività in misura dell'80%.
Non conoscendo la situazione economica in cui versava la __________, possiamo anche ipotizzare che il signor RI 1 abbia liquidato la società non necessariamente a causa della malattia; d'altro canto entrambi i soci in affari (l'assicurato e __________) hanno deciso, di comune accordo, di chiudere la __________ e dedicarsi ad altro. A pagina 4 del verbale di interrogatorio l'assicurato ha infatti dichiarato: "ci occupavamo (l'assicurato e il socio __________) del patrimonio personale che avevamo creato nel frattempo". "Tutt'oggi mi occupo ancora di affari propri”.
È verosimile pensare che il signor RI 1 avrebbe potuto trovare possibilità di guadagno più redditizie nel settore immobiliare, ma purtroppo, non essendo stati messi a parte di tali benefici, non abbiamo gli elementi per poterlo affermare con certezza.
In assenza dunque di un reddito di riferimento, senza e con invalidità, per ragioni che esulano dalla volontà dell'Ufficio Al, guardando altresì alla capacità residua dell'assicurato a solo tre anni dall'insorgenza del danno, ritengo che l'unica via possibile - e ossequiosa dell'obbligo di ridurre il danno - sia applicare il grado medico teorico dalla data del miglioramento indicato in sede peritale.” (Doc. 876-883 inc. AI)
2.11. Il legale dell’insorgente ha contestato l’utilizzo da parte dell’amministrazione del metodo del “Prozentvergleich” per determinare il grado di invalidità, ritenendo che l’Ufficio AI avrebbe dovuto effettuare il confronto dei redditi, dopo avere appurato, conformemente a quanto disposto dal TCA nella sentenza di rinvio STCA 32.2020.132 del 26 luglio 2021, l’effettivo ruolo ricoperto dall’assicurato in seno alle diverse società (doc. I).
Con la risposta di causa, l’Ufficio AI ha confermato la correttezza del proprio agire, osservando:
" (…) Per quel che concerne l'aspetto economico, l'UAl - dopo aver appurato che l'Ufficio circondariale di tassazione non ha emesso delle ulteriori decisioni di tassazione dal 2013 in avanti (cfr. lo scambio di corrispondenza dell'11 febbraio 2022 e del 7 marzo 2022 (doc. 297, 298, 299 e 300), aver acquisito gli estratti conto individuali aggiornati (cfr. i già citati doc. 295, 316 e 317) ed aver compulsato gli atti di cui al procedimento penale n. __________ del Ministero pubblico del Canton Ticino (cfr. l'istanza del 19 agosto 2022, la decisione del 16 settembre 2022, rispettivamente i verbali d'interrogatorio del 21 novembre 2019 di RI 1 e del 19 novembre 2019 di __________, di __________, di __________ e di __________, quest'ultimo sentito anche in data 21 maggio 2019; cfr. i doc. 303, 306, 307, 308, 309, 310, 311 e 314) – ha conferito mandato al proprio Servizio ispettorato, iI quale, in data 30 novembre 2022, ha reso il proprio rapporto (cfr. il doc. 234). Sulla scorta della valutazione economica della Consulente ispettrice __________, I'UAI - ritenute l'insieme delle circostanze, le dichiarazioni rilasciate alla prima ora dall'assicurato e da vari testimoni in sede penale, rispettivamente il grado di prova richiesto nella presente procedura - ha concluso che non era possibile definire con sufficiente attendibilità i redditi con e senza invalidità dell'assicurato. Motivo per cui, analogamente a quanto effettuato in occasione dell'assegnazione della rendita, ha ritenuto corretta l'applicazione del "Prozentvergleich". In merito, giova sin d'ora rammentare come in sede amministrativa sia stato appurato che: all'incarto vi sono dei solidi elementi lascianti presagire che l'assicurato si stava già riorientando professionalmente prima dell'evento ischemico. In tal senso, nell'inchiesta è stato evidenziato che la vendita dell'__________ era contestuale (e non successiva) al danno alla salute, che vi era già la partecipazione in una società con scopo sociale afferente al ramo immobiliare e che vi era del patrimonio personale creato nel frattempo di cui occuparsi. In merito al reddito senza invalidità, va altresì rimarcato che il Servizio ispettorato ha reputato di non poter disporre dei conti e dei bilanci economici che possano aiutare ad appurare la bontà (quanto a perdite o ad utili) del salario risultante dall'estratto conto individuale; i redditi da partecipazione societaria acquisiti posteriormente al danno alla salute figuranti negli estratti conto individuale dell'assicurato sono solo in parte rappresentativi della (ancora di fatto sostanzialmente intatta) capacità di guadagno residua dell'assicurato. Ciò in ragione delle modalità di partecipazione nelle (decine) di società (anche estere) in cui l'assicurato ha attivamente lavorato. Ditte, senza personale, che peraltro venivano create ad hoc per la gestione di progetti immobiliari; le suindicate attività societarie nel settore immobiliare sono coerenti con lo statuto di indipendente fissato dall'autorità fiscale e - soprattutto - dall'autorità AVS negli anni 2009,
2010 e 2011. Statuto lavorativo che suffraga la scelta di ritenere esigibile lo svolgimento di attività (a carattere dirigenziale e che eccedono la normale gestione del patrimonio personale) nonostante il danno alla salute e da cui non vi sono valide ragioni di discostarsi.
In considerazione di quanto suindicato, l'UAl ha ritenuto non più necessario svolgere dell'ulteriore istruttoria ed ha dunque emesso la decisione di soppressione del 15 febbraio 2023 e le decisioni di restituzione del 17 febbraio 2023; provvedimenti debitamente preceduti dal progetto di decisione del 9 dicembre 2022 (cfr. i doc. 235, 243, 245 e 246).” (Doc. VI)
2.12. In merito al metodo applicabile al calcolo del grado d'invalidità, e meglio alla cosiddetta “Prozentvergleich”, il Tribunale federale si è così espresso nella sentenza 9C_225/2016 del 14 luglio 2016:
" 6.2.1. L'UAIE propone di dedurre il tasso di incapacità al guadagno direttamente dal grado di inabilità lavorativa del 50% nella precedente (e in ogni altra professione) e di rinunciare ad effettuare un raffronto dei redditi di riferimento.
6.2.2. Ora, se la persona interessata non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa residua, il reddito da invalido va di principio determinato alla luce dei dati forniti dalle statistiche salariali come risultano segnatamente dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica (ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con riferimenti). Tuttavia, è possibile derogare a questo principio e fissare la perdita di guadagno direttamente in base all'incapacità di lavoro operando un confronto percentuale (“Prozentvegleich”). Questo metodo costituisce una variante ammissibile del raffronto dei redditi basato su dati statistici: il reddito da valido è preso in considerazione nella misura del 100%, mentre il reddito da invalido è preso in considerazione tenendo conto dell'incapacità lavorativa, la differenza percentuale corrisponde in tal modo al grado d'invalidità (sentenze 8C_628/2015 del 6 aprile 2016 consid. 5.3.5 e 8C_211/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 4.1 con i riferimenti pubblicata in SVR 2014 UV n. 1 pag. 1; Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3 ed. 2014, n. 35 e seg. ad art. 28 a LAI). L'applicazione di questo metodo si giustifica quando il salario da valido e quello da invalido sono fissati in base agli stessi dati statistici, oppure quando il lavoro precedentemente svolto è ancora possibile (perché il contratto di lavoro per esempio non è stato sciolto), oppure quando questo lavoro offre le migliori possibilità di reintegrazione professionale (perché per esempio il salario prima dell'invalidità è superiore a quello da invalido) (sentenze 9C_310/2009 del 14 aprile 2010 consid. 3.2 e 8C_294/2008 del 2 dicembre 2008 consid. 6.4.1).” (n.d.r.: il corsivo è della redattrice).
In quell’occasione l'Alta Corte ha negato la possibilità di applicare il confronto percentuale, affermando al consid. 6.2.3 che:
" (…) Contrariamente a quanto asserito dall'UAIE, le condizioni per eccezionalmente fare capo al confronto percentuale ("Prozentvergleich") non sono date nella fattispecie. Infatti, l'assicurato non ha più lavorato dal 2007 e il contratto presso il suo ex-datore di lavoro è stato disdetto in quell'anno. Non gli sarebbe quindi possibile riprendere la stessa attività. Non è inoltre dimostrato che il lavoro di muratore gli possa offrire, alla luce delle patologie di cui è affetto, le migliori possibilità di reintegrazione. La tesi dell'UAIE fa inoltre astrazione del fatto che non vi è alcun automatismo nell'applicazione di questo metodo, nel senso che il grado d'incapacità di guadagno non corrisponde necessariamente a quello di lavoro: l'applicazione di questo metodo non esime l'autorità dal verificare se la capacità di lavoro medicalmente attestata non debba essere ulteriormente ridotta per tenere conto di altri fattori, come la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato (sentenza 8C_530/2015 del 6 gennaio 2016 consid. 6.2; Meyer/Reichmuth, op. cit., n. 37 ad art. 28 a LAI). Ora, l'UAIE non ha operato alcun accertamento in proposito e un'ulteriore riduzione non può essere esclusa a priori, ciò che porterebbe al riconoscimento di un grado d'invalidità superiore al 50%. È quindi a ragione che il Tribunale amministrativo federale ha operato un raffronto dei redditi sulla base di un reddito da invalido calcolato su dati statistici.” (n.d.r.: il corsivo è della redattrice).
Nella STF 9C_627/2017 dell'11 dicembre 2017 un'assicurata, operata per un tumore maligno, aveva interrotto l'attività lavorativa al 100% dal 12 marzo del 2012, con tentativi di ripresa al 50% da fine aprile 2012. Da marzo 2012 v'era una residua capacità lavorativa del 50% sia nell'attività abituale che in sostitutive adeguate, ossia compatibili con le numerose limitazioni funzionali ritenute.
Nel 2014 l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero le aveva riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita ordinaria, mentre nel 2017 il Tribunale amministrativo federale, considerate le circostanze specifiche, ha ritenuto che si poteva ricorrere eccezionalmente al metodo del "Prozentvergleich" e le ha attribuito una mezza rendita di invalidità.
Il Tribunale federale ha spiegato i due metodi di calcolo:
" 4.2. Nel caso di assicurati esercitanti un'attività lucrativa, il grado d'invalidità dev'essere determinato sulla base di un raffronto dei redditi (art. 16 LPGA, art. 28a cpv. 1 LAI; cfr. DTF 137 V 334 consid. 3.1.1 pag. 337). Di regola questo metodo di calcolo si effettua nel caso in cui i due redditi ipotetici possono essere determinati numericamente in modo preciso. Il grado d'invalidità può essere eccezionalmente determinato con confronto percentuale ("Prozentvergleich"; sul tema cfr. DTF 114 V 310 consid. 3 c pag. 314 seg. e in particolare 104 V 135 consid. 2b pag. 137). Questo metodo costituisce una variante ammissibile del raffronto dei redditi basato su dati statistici: il reddito da valido è preso in considerazione nella misura del 100%, mentre il reddito da invalido è valutato tenendo conto dell'incapacità lavorativa e la differenza percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cfr. sentenza 9C_526/2017 del 14 novembre 2017 consid. 5.3). Il grado d'invalidità è da determinare per mezzo di un confronto percentuale, quando i redditi senza e con impedimento (reddito da valido e da invalido) non si lasciano determinare in modo sufficientemente preciso o solo con un onere eccessivamente sproporzionato e inoltre, in quest'ultimo caso, si può ritenere che il raffronto del reddito ipotetico valutato in termini percentuali in considerazione delle circostanze note valutate nel caso di specie, dia un risultato sufficientemente affidabile (cfr. sentenze 9C_804/2016 del 10 aprile 2017 consid. 2.2 e 9C_882/2010 del 25 gennaio 2011 consid. 7.1)." (n.d.r.: il corsivo è della redattrice).
L'Ufficio AI ricorrente ha sostenuto che il TAF non aveva verificato le condizioni per l'attuazione del "Prozentvergleich", a suo dire esso si sarebbe basato su supposizioni non motivate, soprattutto in assenza di un'attività stabile presso il precedente datore di lavoro, l'assicurata aveva appena iniziato l'attività poco prima del danno alla salute e il contratto di lavoro era stato disdetto.
La disdetta del rapporto di lavoro era datata 24 settembre 2014.
Su questa questione l'Alta Corte si è pronunciata come segue:
" 4.4. Il ricorrente merita di essere seguito laddove censura l'applicazione del confronto percentuale operato dal Tribunale amministrativo federale. Al momento dell'insorgere della malattia e delle sue ripercussioni sull'attività lavorativa, A. era attiva quale operaia del controllo di qualità nell'ambito della produzione di ormoni alla B. SA. Tale attività era svolta dapprima dal 31 marzo 2010 tramite la E. SA, agenzia di collocamento e, in seguito, con contratto fisso dal 1° aprile 2011. Conformemente alla giurisprudenza menzionata (cfr. consid. 4.2) tale reddito è dunque determinabile in modo sufficientemente preciso e senza alcun onere eccessivamente sproporzionato, di modo che non vi è spazio per l'applicazione eccezionale del metodo del confronto percentuale ma è dato il metodo ordinario del raffronto dei redditi (art. 16 LPGA e 28a cpv. 1 LAI; cfr. consid. 4.2, come pure sentenza 9C_641/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 4.4.4)." (n.d.r.: il corsivo è della redattrice).
Nella sentenza 9C_310/2009 del 14 aprile 2010 il Tribunale federale ha invece espresso le proprie perplessità circa l'applicazione, nel caso di specie, del confronto percentuale da parte del TAF, affermando:
" 3.1 Unico oggetto del contendere è il calcolo dell'invalidità operato dal Tribunale amministrativo federale. Controverso è in particolare il fatto che i primi giudici, inferendo il tasso di incapacità al guadagno direttamente dal grado - incontestato e risultante dagli atti - di inabilità lavorativa (50 %) attestato nella precedente (e in ogni altra) professione, abbiano rinunciato ad effettuare un raffronto dei redditi di riferimento.
3.2 Come fa notare l'Ufficio ricorrente, l'operato dei primi giudici può dare adito a qualche giustificata perplessità. Avendo infatti rinunciato ad effettuare il raffronto dei redditi e omesso così di tenere debitamente conto dell'elemento economico della nozione di invalidità, ci si può effettivamente domandare se essi non siano così incorsi in una violazione del diritto federale. Contrariamente a quanto evocato dalla pronuncia impugnata, le condizioni per eccezionalmente fare capo al confronto percentuale ("Prozentvergleich") non sembrano date (sul tema cfr. DTF 114 V 310 consid. 3c pag. 314 seg.; sentenze 8C_294/2008 del 2 dicembre 2008 consid. 6.4.1, I 1/03 del 15 aprile 2003 consid. 5.2 e I 35/01 del 30 maggio 2001 consid. 3a). Dalla sentenza 8C_692/2007 del 4 luglio 2008 - invocata dai primi giudici a sostegno della loro tesi - non può in particolare dedursi nulla che faccia concludere nel senso indicato dal Tribunale amministrativo federale.
Quest'ultimo ha accertato in maniera vincolante che il precedente rapporto di lavoro è stato sciolto e che da allora l'opponente non ha più ripreso una nuova attività lucrativa che le permette di sfruttare in maniera completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa residua. In tali condizioni, tenuto anche conto dell'obbligo di ridurre il danno, secondo cui l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate; Hardy Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 1995, pag. 296 segg.), il reddito da invalida poteva essere determinato sulla base dei dati statistici salariali ISS e avrebbe consentito di calcolare senza difficoltà il grado d'invalidità sulla scorta di un raffronto dei redditi (DTF 129 V 472 consid. 4.2.1 pag. 475; 126 V 75 consid. 3b/bb pag. 76 con riferimenti; sentenza citata 8C_294/2008, consid. 6.4.1 in fine). Tanto più che la consulente in integrazione professionale, che era la persona più indicata per verificare quali attività fossero possibili alla luce degli accertamenti medici (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158; cfr. anche sentenza 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3; Ulrich Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.), nel suo rapporto finale del 20 ottobre 2006 aveva espressamente rilevato che, considerato anche il suo profilo socio-professionale, l'assicurata poteva essere inserita in attività non qualificate quali ad esempio quella di operaia in genere o di addetta al confezionamento, al montaggio e/o imballaggio.”
In una sentenza 9C_237/2016 del 24 agosto 2016 il Tribunale federale ha confermato il confronto percentuale, affermando:
" 3.2. Comme l'ont retenu les premiers juges, les conditions étaient réunies pour procéder à une comparaison en pourcent. En effet, l'intimée était en mesure de reprendre l'activité qui était la sienne avant la survenance de l'atteinte à la santé - l'office AI ayant retenu une capacité de travail de 60 % dès le 2 juin 2007 dans l'activité habituelle, puis de 100 % dès le 11 mars 2009. L'assurée a par ailleurs effectivement repris cette activité après l'accident survenu le 25 mars 2007 à 60 % dès le 1er juin 2007 (rapport d'expertise du CEMed du 25 janvier 2008 et questionnaire pour l'employeur du 23 avril 2008). Le fait que son employeur l'a ultérieurement licenciée (avec effet au 31 mai 2008) n'a pas d'incidence sur le choix de la méthode à appliquer pour calculer le taux d'invalidité puisque l'intimée avait déjà repris son ancienne activité en 2007. Elle a en outre conservé un éventail relativement large de possibilités de réintégration sur un marché du travail similaire à celui dans lequel se trouvait son activité de représentante et dont les revenus concernés auraient ainsi été fondés sur les mêmes données statistiques. En tout état de cause, il serait difficile de chiffrer les revenus de l'assurée avec et sans invalidité, le salaire de cette dernière se composant à raison de 50 % d'une part fixe et de 50 % d'une part variable en fonction des commissions perçues.
Par conséquent, dans la mesure où l'intimée était incapable de poursuivre son activité habituelle à raison de 40 % mais a continué son activité à un taux de travail réduit, la perte de gain ne pouvait que correspondre à la diminution de rendement. L'incapacité de travail se confondait ainsi avec l'incapacité de gain. C'est dès lors à bon droit que la juridiction cantonale a fixé le taux d'invalidité à 40 % sans analyse des revenus mais en procédant à la comparaison en pour-cent.”. (n.d.r.: il corsivo è della redattrice).
In una sentenza 8C_294/2008 del 2 dicembre 2008 la nostra Massima Istanza aveva stabilito, al consid. 6.4.1, l'inapplicabilità del confronto percentuale (“Prozentvergleich”), poiché il rapporto di lavoro era stato sciolto e la persona assicurata non aveva ripreso alcuna attività esigibile.
Va pure rilevato che in una sentenza 9C_492/2018 del 24 gennaio 2019, il ricorrente aveva sostenuto che il grado di invalidità era stato erroneamente determinato nella decisione impugnata mediante un confronto percentuale. In tale occasione l’Alta Corte ha osservato, in particolare, quanto segue:
" (…) 4.3.1. Was die anwendbare Invaliditätsbemessungsmethode anbelangt, wird in der Beschwerde geltend gemacht, der Prozentvergleich sei nur ausnahmsweise und unter bestimmten, hier nicht gegebenen Voraussetzungen zulässig. Es liege kein "Extremfall" vor, da bereits eine kleine Änderung eines Parameters zu einem anderen Ergebnis führe. Die Vorinstanz habe nicht dargetan, inwiefern die Vergleichseinkommen nicht hätten ermittelt werden können. Das Valideneinkommen sei auf der Grundlage des von der Versicherten im Jahr 2009 bei der B.________ erzielten Verdienstes von Fr. 106'207.- festzusetzen und das Invalideneinkommen anhand des Lohnes, welchen ihr die Gemeinde C.________ für das 60 %-Pensum als Sachbearbeiterin bezahle (Fr. 45'822.60 im Jahr 2016).
4.3.2. Der Einkommensvergleich hat in der Regel in der Weise zu erfolgen, dass die beiden hypothetischen Erwerbseinkommen ziffernmässig möglichst genau ermittelt und einander gegenübergestellt werden, worauf sich aus der Einkommensdifferenz der Invaliditätsgrad bestimmen lässt. Der Invaliditätsgrad ist durch Prozentvergleich (BGE 114 V 310 E. 3a S. 312 f.; Urteil 9C_804/2016 vom 10. April 2017 E. 2.2; MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 3. Aufl. 2014, S. 323 f.) zu ermitteln, wenn Validen- und Invalideneinkommen sich nicht hinreichend genau oder nur mit unverhältnismässig grossem Aufwand bestimmen lassen und in letzterem Fall zudem angenommen werden kann, die Gegenüberstellung der nach Massgabe der im Einzelfall bekannten Umstände geschätzten, mit Prozentzahlen bewerteten hypothetischen Einkommen ergebe ein ausreichend zuverlässiges Resultat. Diese Berechnungsweise ist insbesondere anwendbar, wenn die konkreten Verhältnisse so liegen, dass die Differenz zwischen Validen- und Invalideneinkommen die für den Umfang des Rentenanspruchs massgebenden Grenzwerte von 70, 60, 50 und 40 Prozent (Art. 28 Abs. 2 IVG) eindeutig über- oder unterschreitet (Urteile 8C_333/2013 vom 11. Dezember 2013 E. 5.3; und 9C_100/2010 vom 23. März 2010 E. 2.1; BGE 104 V 135 E. 2b S. 137).
4.3.3. Selbst wenn der Invaliditätsgrad der Versicherten - entsprechend dem in der Beschwerde vertretenen Standpunkt und der Verfügung der IV-Stelle vom 11. Januar 2017 - anhand der Gegenüberstellung zweier ziffernmässig möglichst genau ermittelter Vergleichseinkommen festgesetzt wird, erreicht er die anspruchserhebliche Schwelle von 40 % (Art. 28 Abs. 2 IVG) nicht. (…)” (n.d.r.: il corsivo è della redattrice).
In una sentenza 8C_346/2022 del 14 febbraio 2023, l’Alta Corte si è occupata di un caso riguardante un’assicurata (attiva quale infermiera psichiatrica qualificata presso una Fondazione all’80%), affetta da una immunodeficienza primaria, alla quale l’UAI del Cantone Basilea-città, in applicazione del metodo misto (80% salariata e 20% casalinga), aveva rifiutato il diritto ad una rendita, a fronte di un grado di invalidità complessivo del 38% (tenuto conto che per la quota parte di casalinga non presentava alcun impedimento e per la parte salariata il grado di invalidità era del 47.5%) mentre il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali - applicando il metodo del confronto percentuale alla quota parte salariata (tenuto conto di una capacità lavorativa residua del 50% e, quindi, di un medesimo grado di invalidità) - aveva riconosciuto all’insorgente ¼ di rendita d’invalidità, a fronte di un grado di invalidità complessivo del 40%. Adito dall’UAI, il TF ha confermato la correttezza della decisione dell’amministrazione, in particolare, sulla base delle seguenti considerazioni:
" 4.
4.1. Wie in der Beschwerde zu Recht geltend gemacht, sind sämtliche Voraussetzungen für die Anrechnung des tatsächlich erzielten Verdienstes auf Seiten des Invalideneinkommens erfüllt (vgl. BGE 148 V 174 E. 6.2; 135 V 297 E. 5.2; SVR 2014 IV Nr. 37 S. 130, 8C_7/2014 E. 7.1; Urteil 8C_269/2020 vom 15. Februar 2021 E. 3.2 mit Hinweis): Die Beschwerdegegnerin arbeitet bereits seit Sommer 2009 bei der Stiftung B.________ als Wohnbegleiterin. Damit ist ein besonders stabiles Arbeitsverhältnis zu bejahen. Anhaltspunkte für einen Soziallohn sind nicht ersichtlich. Sodann erfüllte die Beschwerdegegnerin - wie im angefochtenen Urteil verbindlich (vgl. E. 1 hievor) festgestellt - laut ihrem behandelnden Psychiater PD Dr. med. C.________ bis zum 23. Juli 2019 das vertraglich vereinbarte Pensum (70 % oder 29,4 Stunden), bevor sie bis zum 30. August 2019 "ganz, also zu 70 %" krank geschrieben worden sei. In der Folge habe das Arbeitspensum vom 31. August bis zum 19. November 2019 bis auf 22,05 Wochenstunden gesteigert werden können. Die Beschwerdegegnerin arbeite verglichen mit dem vorherigen 70 %-Pensum 7,35 Wochenstunden weniger. Dies bedeute eine Einschränkung der Arbeitsfähigkeit von ca. 25 %. Seither habe die Arbeitsfähigkeit nicht mehr erhöht werden können. Die Prognose für eine Steigerung sei sehr ungünstig (vgl. Bericht vom 12. Juli 2020). Die verbleibende Arbeitsfähigkeit ist somit, was sich unter anderem aus den bestätigenden Arztzeugnissen des PD Dr. med. C.________ vom 2./24. September und 26. Oktober 2020 ergibt, als dauerhaft anzusehen und wird in zumutbarer Weise voll ausgeschöpft.
4.2. Demzufolge ist die Beschwerdegegnerin nur, aber immerhin in der Lage, ein rentenausschliessendes Erwerbseinkommen von 52,5 % eines mit 42 Wochenstunden veranschlagten Vollzeitpensums zu erzielen. Vorinstanz und Beschwerdegegnerin lassen vor diesem Hintergrund ausser Acht, dass das Invalideneinkommen nach der Rechtsprechung (E. 4.1 hievor) so konkret wie möglich bestimmt werden soll, weshalb in erster Linie von der beruflich-erwerblichen Situation auszugehen ist, in welcher die versicherte Person konkret steht. Mit anderen Worten muss der tatsächlich erzielte Verdienst zwingend als Invalideneinkommen angerechnet werden, wenn und soweit die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind, was hier der Fall ist. Den Ausführungen im angefochtenen Urteil kann insbesondere deshalb nicht gefolgt werden, weil es sich bei der vom behandelnden Psychiater PD Dr. med. C.________ anschaulich aufgezeigten Prozentzahl von 52,5 % um keine rein medizinisch-theoretische Einschätzung der Arbeitsfähigkeit handelt. Vielmehr entspricht sie exakt dem von der Beschwerdegegnerin effektiv erzielten Verdienst, welcher betragsmässig ohne Weiteres bestimmbar ist (vgl. vorinstanzliche Erwägung 2.3). Ein Abweichen durch Anrechnung eines bloss 50%igen Pensums beim Invalideneinkommen liegt damit - entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin - nicht im Ermessen des kantonalen Gerichts, sondern stellt eine Rechtsverletzung nach Art. 95 lit. a BGG dar (vgl. E. 1 hievor). Daran ändern sämtliche Vorbringen in den Vernehmlassungen nichts. Demnach bleibt es bei einem Invaliditätsgrad von 38 % und die Beschwerde ist begründet.”
Anche in una sentenza 8C_523/2022 del 23 febbraio 2023 la nostra Massima Istanza ha stabilito, al consid. 7.2, l'inapplicabilità del confronto percentuale (“Prozentvergleich”), in particolare sottolineando quanto segue:
" (…) Die Vorinstanz erwog im Wesentlichen, es liege keine verlässliche Grundlage zur Festlegung des Valideneinkommens vor. Da der Beschwerdeführerin jedoch auch im Invalidenfall weiterhin Hilfsarbeitertätigkeiten, wenn auch nicht als Hilfsköchin, zumutbar seien, rechtfertige sich ein Prozentvergleich. Dabei entspreche der Invaliditätsgrad dem Grad der Arbeitsunfähigkeit, allenfalls unter Berücksichtigung eines Abzugs vom Tabellenlohn.
Vor Eintritt des Gesundheitsschadens arbeitete die Beschwerdeführerin als Köchin. Diese Arbeit ist ihr bereits aufgrund der bisherigen medizinischen Abklärungen unbestrittenermassen unfallbedingt nicht mehr möglich. Soweit ihr leidensangepasste Hilfsarbeitertätigkeiten zumutbar sind, kann für das Validen- und das Invalideneinkommen - entgegen der Auffassung der Vorinstanz - nicht dieselbe Bemessungsgrundlage herangezogen werden, weshalb der von ihr vorgenommene Prozentvergleich nicht bundesrechtskonform ist (Urteile 8C_887/2013 vom 21. Mai 2014 E. 5 und 8C_567/2013 vom 30. Dezember 2013 E. 4.4). Dies ergibt sich schon daraus, dass im Rahmen der LSE-Tabellen die Löhne für allgemeine, nicht näher spezifizierte Hilfsarbeiten im Wirtschaftszweig "Total" und diejenigen für Hilfsarbeiten im Bereich Gastgewerbe im Wirtschaftszweig 55-56, "Gastgewerbe/Beherbergung u. Gastronomie" enthalten sind (vgl. LSE 2018 und 2020).
Nach dem Gesagten wird die Beschwerdegegnerin im vorliegenden Fall einen Einkommensvergleich vorzunehmen haben.”
In una sentenza 8C_666/2022 del 4
agosto 2023, la nostra Massima Istanza ha confermato l’applicabilità del metodo
del raffronto ordinario dei redditi, puntualizzando che, comunque, anche
applicando il metodo del confronto percentuale, l’assicurata (affetta da
epilessia e reduce da un intervento invasivo al cuore, con una capacità
lavorativa residua del 60%), non ne avrebbe tratto alcun giovamento, visto che,
in ogni caso, avrebbe avuto diritto ad ¼ di rendita, sulla base delle seguenti
considerazioni:
" (…) 4.2. Das kantonale Gericht erwog, infolge Kündigung der Anstellung der Beschwerdegegnerin seien vorliegend als Valideneinkommen die Tabellenlöhne der Schweizerischen Lohnstrukturerhebung des Bundesamts für Statistik (LSE) und dort das Durchschnittseinkommen von Frauen für Arbeiten des Kompetenzniveaus 1 im Jahr 2015 in der Höhe von Fr. 54'055.- heranzuziehen. Für die Festsetzung des Invalideneinkommens stellte die Vorinstanz auf denselben Tabellenlohnwert ab, da kein tatsächlich erzieltes Erwerbseinkommen gegeben sei und die in diesem Kompetenzniveau enthaltenen Tätigkeiten dem ärztlich attestierten Zumutbarkeitsprofil entsprechen würden. Sie legte im Weiteren dar, dass kein Grund für einen Abzug vom Tabellenlohn bestehe, weshalb der Invaliditätsgrad dem Grad der Arbeitsunfähigkeit von 44 % entspreche.
4.3. Soweit die Beschwerdeführerin bezüglich Festsetzung des Valideneinkommens zunächst rügt, die Kündigung sei ein unzulässiges Kriterium, weil diese zu einer Zeit erfolgt sei, als die Beschwerdegegnerin bereits erkrankt gewesen sei, belegt sie den behaupteten Zusammenhang mit den gesundheitlichen Beschwerden nicht weiter. Zudem stellt sie in der Beschwerde ebenfalls auf den von der Vorinstanz beigezogenen Tabellenlohn ab, weshalb diesbezüglich auf Weiterungen verzichtet werden kann.
Nicht gefolgt werden kann der Beschwerdeführerin sodann insoweit, als sie geltend macht, als Valideneinkommen seien nur 95 % des vorinstanzlich bestimmten Tabellenlohnwerts einzusetzen, da die Beschwerdegegnerin im Gesundheitsfall weiterhin bei der E.________ AG gearbeitet und ein Einkommen auf unverändert tiefem Niveau erzielt hätte. Abgesehen davon, dass die Weiterarbeit bei der bisherigen Arbeitgeberin im Gesundheitsfall, wie in vorstehendem Absatz erwähnt, nicht belegt wurde, entfällt eine Parallelisierung bereits deswegen, weil die Festsetzung des Valideneinkommens anhand der statistischen Werte der LSE erfolgte und daher ein allenfalls unter den branchenüblichen Ansätzen liegendes bisheriges Einkommen nicht relevant ist.
4.4. Nach Gesagtem ist es weder willkürlich noch sonstwie bundesrechtswidrig, dass die Vorinstanz das Validen- und das Invalideneinkommen ausgehend vom gleichen Tabellenlohn bemessen hat. Dass das kantonale Gericht bundesrechtswidrig keinen leidensbedingten Abzug gewährt habe, wird zu Recht nicht gerügt. Bei dieser Ausgangslage erübrigt es sich, die ziffernmässige Festlegung der Vergleichseinkommen zu überprüfen, da der Invaliditätsgrad dem Grad der Arbeitsunfähigkeit entspricht (vgl. E. 4.1 hiervor). Der vorinstanzlich auf 44 % festgesetzte Invaliditätsgrad ist indes auf 40 % zu reduzieren, ist doch, wie in E. 3 hiervor aufgezeigt, von einer Restarbeitsfähigkeit von 60 % und von einer Arbeitsunfähigkeit von 40 % auszugehen. Dies ändert aber nichts daran, dass die Beschwerdegegnerin Anspruch auf eine Viertelsrente hat.
Beim angefochtenen Entscheid hat es daher im Ergebnis, Anspruch auf eine Viertelsrente ab 1. April 2018, sein Bewenden.”
In una sentenza 9C_562/2022 del 12 settembre 2023, il Tribunale federale ha ritenuto applicabile il metodo del confronto percentuale, nel caso di un’assicurata (affetta da crisi epilettiche associate a un aumento dei problemi di concentrazione, della stanchezza e delle cefalee, con una capacità lavorativa residua del 60% in qualsiasi attività lavorativa), riconoscendole il diritto a ¼ di rendita, sulla base delle seguenti considerazioni:
" (…) 6. Peu importe les griefs développés par la recourante dans la mesure où il convient de lui donner raison pour les motifs qui suivent. Il ressort effectivement des constatations des premiers juges, qui lient le Tribunal fédéral (consid. 1 supra), que l'assurée dispose d'une capacité résiduelle de travail de 60% dans son activité habituelle ainsi que dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles depuis le mois de mai 2018. La recourante l'admet du reste expressément. Or on rappellera qu'une simple comparaison de pourcentages peut suffire lorsque l'assuré dispose d'une capacité résiduelle de travail dans son activité habituelle et qu'aucune autre activité n'est mieux adaptée à ses limitations fonctionnelles (comme c'est le cas en l'occurrence). Le taux d'invalidité est alors identique au taux d'incapacité de travail (cf. ATF 114 V 310 consid. 3a; voir aussi arrêt 9C_888/2011 du 13 juin 2012 consid. 4.4 et les références). Comme l'assurée présente en l'espèce une incapacité de travail de 40% dans toute activité, y compris dans son activité habituelle (de vendeuse), l'incapacité de travail correspond à une incapacité de gain de 40% (comparaison en pour-cent; ATF 114 V 310 consid. 3a; 104 V 135 consid. 2b) qui équivaut à un taux d'invalidité identique (art. 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 7 LPGA) donnant droit à un quart de rente (art. 28 al. 2 LAI). Il n'y a pas lieu de faire une comparaison des revenus au sens de l'art. 16 LPGA, ni de répondre aux griefs du recours portant sur l'application de l'art. 26 al. 2 RAI en lien avec les données statistiques du groupe d'activités du domaine de l'industrie et du textile, dont on peut au demeurant douter qu'elles soient pertinentes dans le contexte d'une épilepsie congénitale ayant depuis toujours influencé les capacités de l'assurée et ses indications à l'intimé sur le souhait initial d'entreprendre une formation d'assistante socio-éducative. (…)”.
La nostra Massima Istanza è
giunta alla medesima conclusione anche nella STF 9C_628/2020, riguardante
un’assicurata affetta da problemi somatici e psichici, con una capacità
lavorativa residua del 60% in qualsiasi attività lavorativa, confermando il
diritto ad ¼ di rendita a fronte di un grado di invalidità del 40%.
In una sentenza 9C_419/2020 del 5 agosto 2020 l’Alta Corte ha confermato una
sentenza di questa Corte, in cui è stato applicato il metodo del confronto
percentuale (“Prozentvergleich”), nel caso di un’assicurata che presentava una
capacità lavorativa residua del 70% in qualsiasi attività lavorativa.
Ancora, in una sentenza 8C_46/2023 del 26 ottobre 2023, l’Alta Corte ha confermato l’inapplicabilità nel caso di specie del metodo del confronto percentuale, invocato dal ricorrente, visto che la difficoltà della fattispecie non risiedeva nel quantificare i redditi con e senza invalidità da porre a confronto, bensì nell’individuazione di una (sufficiente) perdita di guadagno riconducibile al danno alla salute, ciò che non risultava sulla base dei documenti all’incarto.
Infine, in una sentenza 8C_130/2023 dell’8 agosto 2023 l’Alta Corte ha confermato la correttezza del grado di invalidità calcolato dai primi giudici sulla base del metodo del raffronto percentuale, tenuto conto del fatto che l’assicurata a partire dal 2020 presentava una capacità lavorativa illimitata in un lavoro adatto e una riduzione del 10% nel lavoro precedente, con presenza a tempo pieno. Pertanto, posto come l'attività adatta corrisponde in gran parte con il lavoro precedentemente svolto, il TF ha reputato corretto l’utilizzo del metodo del raffronto percentuale, che rappresenta una variante consentita del confronto dei redditi.
2.13. Tornando al caso di specie, chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene corretto l’agire dell’amministrazione, sia con riferimento alla conclusione di ritenere che l’assicurato abbia, nonostante il danno alla salute, saputo recuperare un chiaro ruolo dirigenziale e remunerativo in seno alle diverse società a lui riconducibili, sia riguardo all’utilizzo del metodo del raffronto percentuale al fine di determinare il grado di invalidità.
Come dettagliatamente ed esaustivamente illustrato nel rapporto d’inchiesta per l’attività professionale indipendente del 30 novembre 2022, sulla base anche di quanto emerso in sede di interrogatorio dell’assicurato e dei suoi soci in affari presso il Ministero Pubblico, il TCA ritiene appurato, secondo verosimiglianza preponderante, lo svolgimento da parte dell’interessato di attività dirigenziali remunerate in seno ad innumerevoli società, svizzere ed estere, nel corso degli anni successivi al 2011.
Da tale rapporto di inchiesta – il quale appare accurato, dettagliato ed esaustivo ed è, quindi, pienamente probante – risulta in maniera inequivocabile che la descrizione della propria attività indipendente fornita dall’assicurato stesso (nonché dai suoi soci in affari) in sede di interrogatorio presso il Ministero Pubblico contrasta nettamente con quanto invece sostenuto a più riprese davanti al TCA, laddove l’interessato e il suo patrocinatore hanno continuato a definire come puramente “onorifico” il ruolo ricoperto in seno ai vari CdA. Tale qualificazione non può essere fatta propria da questo Tribunale, alla luce delle chiare dichiarazioni rese sia dall’assicurato, che dai suoi soci in affari, davanti al Ministero Pubblico, dalle quali emerge in maniera unanime e concordante il suo ruolo attivo, operativo e dirigenziale in molteplici progetti di natura immobiliare e finanziaria, spesso volutamente "nell'ombra", lasciando che altri rappresentassero le società costituite man mano senza far figurare il proprio nome (cfr. rapporto di inchiesta per attività professionale indipendente del 20 novembre 2022, pagg. 876-883 inc. AI).
Inoltre, contrariamente a quanto ancora sostenuto dal patrocinatore dell’insorgente in questa sede, come già in occasione della precedente vertenza sfociata nella sentenza di rinvio STCA32.2020.132 del 26 luglio 2021, dalle tavole processuali e, in particolare, dal rapporto d’inchiesta per l’attività professionale indipendente del 30 novembre 2022 svolta dall’ispettrice incaricata, emerge in maniera chiara l’impossibilità di poter determinare con esattezza l’ammontare sia del reddito da valido (non esistendo più la società datrice di lavoro al momento dell’insorgenza del danno alla salute), che quello da invalido (alla luce delle innumerevoli società alle quali è riconducibile dopo l’insorgenza del danno alla salute, in maniera diretta o indiretta, l’assicurato, con un ruolo dirigenziale e non puramente onorifico).
L’ispettrice incaricata ha, infatti, evidenziato come all'incarto vi siano dei solidi elementi lascianti presagire che l'assicurato si stesse già riorientando professionalmente prima dell'evento ischemico, posto come la vendita dell'__________ era contestuale (e non successiva) al danno alla salute. Inoltre, vi era già la partecipazione in una società con scopo sociale afferente al ramo immobiliare e che vi era del patrimonio personale creato nel frattempo di cui occuparsi. Inoltre, non si dispone dei conti e dei bilanci economici che possano aiutare ad appurare la bontà (quanto a perdite o ad utili) del salario risultante dall'estratto conto individuale. Quanto ai redditi da partecipazione societaria acquisiti posteriormente al danno alla salute figuranti negli estratti conto individuale dell'assicurato, ella ha rilevato come siano solo in parte rappresentativi della capacità di guadagno residua dell'assicurato. Ciò in ragione delle modalità di partecipazione nelle (decine) di società (anche estere) in cui l'assicurato ha attivamente lavorato, tenuto anche conto del fatto che alcune di esse, prive di personale, venivano create ad hoc unicamente per la gestione di progetti immobiliari.
Stante quanto precede, il TCA, alla luce della giurisprudenza federale riportata al considerando 2.12., e sulla scorta delle pertinenti e ben motivate argomentazioni esposte nel rapporto di inchiesta del Servizio ispettorato, riprendendo quanto emerso in sede di interrogatorio presso il Ministero Pubblico, ritiene che, in concreto, siano date le condizioni per eccezionalmente fare capo al confronto percentuale ("Prozentvergleich").
Per un recente caso in cui, per contro, il metodo del raffronto percentuale è stato escluso, in quanto sia il salario “da valida” che quello “da invalida” hanno potuto essere accertati in maniera attendibile, senza un dispendio eccessivo, cfr. STCA 32.2023.94 del 27 novembre 2023. Analoga soluzione nella STCA 32.2021.40 dell’11 ottobre 2021, riguardante una terapista olistica indipendente che presentava una capacità lavorativa del 20% in qualsiasi attività lucrativa (abituale e adeguata) e che, dopo il danno alla salute di origine psichica (disturbo bipolare), aveva continuato l’attività abituale, sfruttando, in maniera completa e ragionevole, la sua capacità lavorativa residua del 20% (cfr. consid. 2.11 e 2.13 della citata STCA).
2.14. Va ora esaminato se l’Ufficio AI poteva sopprimere la rendita con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2011, a motivo della violazione dell’obbligo di informare da parte dell’assicurato.
Va ricordato che per quanto concerne l'effetto della soppressione della rendita, l'art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che tale misura è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se il beneficiario ha ottenuto indebitamente la prestazione o ha violato l'obbligo di informare impostogli ragionevolmente dall'articolo 77 OAI.
L’art. 77 OAI prescrive che l’avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è versata la prestazione devono comunicare immediatamente all’ufficio AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cambiamento dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro, dello stato di grande invalidità, del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità, del luogo di residenza determinante per stabilire l’importo dell’assegno per grandi invalidi e del contributo per l’assistenza e delle condizioni personali ed eventualmente economiche dell’assicurato.
La norma relativa all’obbligo di informare di cui all’art. 77 OAI è stata sostanzialmente ripresa dall’art. 31 LPGA che regola la “Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni”, senza peraltro che la norma dell’ordinanza venisse abrogata (STF I 622/05 del 14 agosto 2006, consid. 2).
Nel caso concreto giustamente l’Ufficio AI ha fondato la retroattività della soppressione del diritto alla rendita facendo riferimento al fatto che l’interessato, come risulta dagli atti, non ha tempestivamente notificato i proventi delle sue attività remunerate di consulenza e di membro di diversi consigli di amministrazione, svolte negli anni successivi all’attribuzione della rendita intera di invalidità con decisione del 7 maggio 2009.
Nel questionario di revisione del 3 febbraio 2010 egli ha dichiarato di essere senza attività lucrativa e senza attività accessoria (cfr. doc. 45).
Nel successivo questionario di revisione del 4 maggio 2015, egli ha indicato di non avere più esercitato un’attività indipendente o autonoma dal 2007 (cfr. doc. 82, dove alla domanda “esercita tuttora un’attività lucrativa (dipendente o autonoma)?” egli ha risposto: “mai, dal 2007”, corsivo della redattrice).
È solo nell’ambito della revisione d’ufficio della rendita del 2017 che l’assicurato, nell’apposito questionario, dopo avere comunque indicato di essere senza attività lucrativa, nell’elencare i mezzi con i quali provvede al proprio sostentamento, ha rilevato che oltre alla rendita AI egli ha percepito un “salario-reddito indipendente” pari ad un importo di “fr. 36'000/anno”, quale onorario in quanto membro di Consiglio di amministrazione (CdA) (cfr. doc. 98 pag. 3).
Invitato dall’amministrazione a chiarire l’origine dell’ammontare indicato (cfr. doc. 97), nella risposta del 10 novembre 2017 egli – sottacendo, è bene evidenziarlo, il ruolo attivo da egli ricoperto presso tutte le altre società ad egli riconducibili di cui si è ampiamento dato conto in precedenza - ha unicamente precisato di ricevere “dal 1.9.2016 un’indennità quale membro CdA di CHF 36'000 annui netti” dalla società “__________”, aggiungendo che “si tratta di una carica e non di un lavoro” (cfr. doc. 100). Inoltre, alla domanda “6) se si trattasse di più aziende, indichi a quanto ammonta l’onorario annuo proveniente da ciascuna azienda”, l’assicurato ha risposto “non rilevante” (cfr. doc. 100).
Da quanto sopra, alla luce di quanto già dettagliatamente esposto al consid. 2.13., appare evidente la violazione da parte dell’assicurato dell’obbligo di informare, esplicitamente indicato nelle motivazioni della decisione del 7 maggio 2009, laddove quale esempio di modifica delle condizioni personali ed economiche, risultava il “cambiamento delle entrate o delle condizioni patrimoniali, p. es. inizio o cessazione di un’attività lucrativa” (cfr. doc. 30).
Ne discende che l'assicurato era obbligato a notificare immediatamente all'amministrazione i redditi da egli percepiti quale membro di diversi consigli di amministrazione.
Non avendolo fatto, l’assicurato ha violato l’obbligo d’informare ex art. 77 OAI e l’Ufficio AI ha correttamente proceduto alla citata soppressione della rendita con effetto retroattivo.
Pertanto, la decisione impugnata del 15 febbraio 2023, con la quale è stata soppressa con effetto retroattivo al 1° gennaio 2011 è da confermare, mentre il ricorso va respinto.
2.15. Occorre quindi verificare l’esattezza o meno della decisione del 17 febbraio 2023 con la quale l’amministrazione ha chiesto la restituzione di complessivi fr. 30'810 pari alle rendite indebitamente riscosse dal 1° settembre 2019 al 1° settembre 2020 (doc. A3).
Ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. L’art. 4 cpv. 1 OPGA prevede che se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse. Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA). Conformemente alla giurisprudenza, il termine previsto dall'art. 4 cpv. 4 OPGA per presentare la domanda di condono è una prescrizione d'ordine, e non un termine di perenzione (DTF 132 V 42).
Per l’art. 25 cpv. 2 LPGA nel tenore fino al 31 dicembre 2020 il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.
Secondo l’art. 25 cpv. 2 LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 il diritto di esigere la restituzione si estingue tre anni dopo che l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.
2.16. Nel caso in esame, nella decisione impugnata del 15 febbraio 2023 l’amministrazione ha specificato di aver voluto limitare la richiesta di restituzione all’anno precedente la decisione di soppressione retroattiva del 14 settembre 2020 (cfr. doc. 243).
In tale precedente decisione del 14 settembre 2020 di soppressione della rendita con effetto retroattivo e richiesta di restituzione delle rendite percepite indebitamente dal 01.09.2019 l’amministrazione, riguardo alla richiesta di restituzione, aveva già precisato che “detta richiesta di restituzione è sin d’ora limitata all’anno precedente la decisione, tenuto conto dell’eccezione giurisprudenziale (applicabile quando il termine relativo di un anno di cui all’art. 25 cpv. 2 LPGA è già spirato) illustrato al punto 3.1. delle disposizioni legali” (doc. 139).
Al riguardo, l’UAI aveva indicato che “secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, a prescindere da un’eventuale violazione del principio inquisitorio, il termine annuo di perenzione di cui all’art. 25 cpv. 2 LPGA non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni siano state decise ed erogate. Detto termine inizia a decorrere dal giorno del versamento mensile di ogni singola prestazione (STF 8C_64/2011 consid. 2.2, SVR 2010 EL n. 12 pag. 35, 9C_795/2009).
Il TCA concorda con quanto ritenuto dall’amministrazione.
Ai sensi della giurisprudenza, il termine di perenzione non poteva cominciare a decorrere prima del versamento effettivo delle prestazioni (DTF 139 V 6, consid. 5.2 in fine; STF 9C_925/2012 del 19 marzo 2013, consid. 2.7; STF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013, consid. 6.5; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010, consid. 4.5 = SVR 2010 EL Nr. 12).
Infatti, come spiega la STF 9C_363/2010 dell'8 novembre 2011 (= SVR 2012 IV Nr. 33):
" 2.1 Selon l'art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées (al. 1 première phrase). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (al. 2 première phrase).
Si, au moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, la prestation n'a pas encore été versée, le délai d'une année de péremption selon l'art. 25 al. 2 première phrase LPGA ne peut commencer à courir qu'avec le versement effectif de la prestation, la créance en restitution de rentes mensuelles versées à tort n'étant pas sujette à péremption aussi longtemps que la prestation périodique n'a pas encore été versée (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd., n°40 ad art. 25 LPGA et la référence à l'arrêt AHV 60 015 de la Commission fédérale de recours AVS/AI du 3 août 2005, consid. 3d in SVR 2006 AHV n°1; arrêt 9C_795/2009 du 21 juin 2010, consid. 4.1-4.7 in SVR 2010 EL n°12 p. 37 s.).
(…)
3.2 C'est en vain que la recourante allègue que la créance en restitution de l'intimé était atteinte de péremption dans sa totalité et en déduit qu'elle est juridiquement inexistante. En effet, s'agissant en l'espèce des versements de rentes effectués pendant les derniers douze mois par rapport à la décision du 11 novembre 2008 réduisant leurs montants, les versements effectifs sont intervenus mensuellement et la créance en restitution de rentes mensuelles versées à tort n'était pas sujette à péremption aussi longtemps que la prestation périodique n'avait pas encore été versée. Le jugement entrepris, en considérant que la créance en restitution de rentes mensuelles versées à tort n'était pas atteinte de péremption en ce qui concerne les versements effectués durant les derniers douze mois par rapport à la décision du 11 novembre 2008, est ainsi conforme au droit fédéral (supra, consid. 2.1). Le montant de la créance en restitution, fixé par la juridiction cantonale à 2'976 fr. ([3'045 fr. - 2'797 fr.] x 12 mois), n'est pas discuté par la recourante. Le recours est mal fondé.".
Nell'ambito dell'art. 25 cpv. 2 LPGA, la decorrenza del termine di perenzione non è mai stata fatta risalire a un momento anteriore al pagamento delle prestazioni indebite. Al più presto, decorre con il primo pagamento. In effetti, la pretesa di restituzione di un'indennità periodica indebitamente versata non può perimere finché la prestazione non è stata versata (DTF 122 V 270 consid. 5; STF 9C_925/2012 del 19 marzo 2013, consid. 2.7; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010, consid. 4.5 = SVR 2010 EL Nr. 12).
Alla luce di quanto sopra, la restituzione delle prestazioni limitatamente al periodo compreso fra il 1° settembre 2019 e il 1° settembre 2020 (ricordato che con la decisione del 14 settembre 2020 era stato tolto l’effetto sospensivo, per cui dopo tale data non era più stata versata all’assicurato rendita alcuna), appare dunque corretta.
Questo Tribunale deve, tuttavia, rilevare che nonostante la corretta indicazione, nella decisione del 15 febbraio 2020, del periodo di un anno prima della decisione del 14 settembre 2020 al quale limitare la richiesta di restituzione, vale a dire dal 1° settembre 2019 al 1° settembre 2020, l’Ufficio AI, nella decisione impugnata del 17 febbraio 2023, ha chiesto all’assicurato la restituzione di fr. 30'810 a titolo di rendite erroneamente versate dal 1° settembre 2019 al 30 settembre 2020 (cfr. doc. A3).
Al riguardo, il TCA rileva che - come peraltro opportunamente riconosciuto dall’amministrazione stessa nella risposta di causa, parlando di “una svista” (cfr. doc. VI) – si tratta di un importo non corretto, in quanto calcolato su 13 mesi (dal 1° settembre 2019 al 30 settembre 2020), anziché sul periodo di restituzione di 12 mesi (e meglio dal 1° settembre 2019 al 1° settembre 2020) correttamente indicato nella decisione di soppressione con effetto retroattivo del 15 febbraio 2023 (cfr. doc. A2).
La decisione impugnata del 17 febbraio 2023 va quindi riformata nel senso che l’assicurato è condannato a restituire le prestazioni indebitamente ricevute dal 1° settembre 2019 al 1° settembre 2020 per complessivi fr. 28'440 (fr. 2'370 per 12).
2.17. Con l’emanazione del presente giudizio diventa priva di oggetto la domanda di ripristino dell’effetto sospensivo del ricorso sia riguardo all’interruzione del versamento della rendita di cui alla decisione del 15 febbraio 2023, sia per quanto concerne la restituzione della rendita di cui alla decisione del 17 febbraio 2023.
2.18. Giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.- e 1000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che:
§ la decisione del 15 febbraio 2023, con la quale è stata soppressa con effetto retroattivo al 1° gennaio 2011 la rendita intera di invalidità e sancita la restituzione delle prestazioni versate indebitamente all’assicurato dal 1° settembre 2019 al 1° settembre 2020 è confermata;
§§ la decisione del 17 febbraio 2023, con la quale è stata richiesta la restituzione di fr. 30'810 a titolo di prestazioni erroneamente versate dal 1° settembre 2019 al 30 settembre 2020 è riformata nel senso che l’assicurato è condannato a restituire le prestazioni indebitamente ricevute dal 1° settembre 2019 al 1° settembre 2020 per un importo pari a fr. 28'440.
2. Le spese, per complessivi fr. 500.-, sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti