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redattrice: |
Paola Carcano, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 19 gennaio 2023 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 30 novembre 2022 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 7 febbraio 2020, preavvisata il 30 dicembre 2019, l’Ufficio assicurazione invalidità (in seguito: UAI) ha respinto, a fronte di un grado di invalidità del 28%, la richiesta di prestazioni presentata il 28 dicembre 2018 da RI 1 (nato il 21 agosto 1961, già attivo come sarto e addetto alle pulizie, disoccupato da svariati anni ormai e a carico della pubblica assistenza dal 1° agosto 2011), le cui precedenti richieste di prestazioni del 21 novembre 2009 e del 20 novembre 2015 erano state respinte, a fronte di un grado di invalidità nullo rispettivamente del 28%, con decisioni del 22 novembre 2011 rispettivamente del 16 gennaio 2017 (cfr. STCA 32.2020.35 del 19 ottobre 2020, consid. 1.1-1.4: doc. 215 incarto AI; pag. 1259 incarto AI).
La decisione del 7 febbraio 2020 si fondava, dal profilo medico, sulla perizia pluridisciplinare (in ambito internistico, psichiatrico, reumatologi-co e neurologico) del __________ del 16 dicembre 2019 (doc. 193, pag. 737-835 incarto AI).
1.2. Con sentenza 32.2020.35 del 19 ottobre 2020 il TCA ha “accolto ai sensi dei considerandi” il ricorso inoltrato dall’assicurato, annullando la decisione e retrocedendo l’incarto all’UAI:
" (…) per l’allestimento - previo aggiornamento degli atti medici dal profilo psichico e somatico - di una perizia psichiatrica di decorso da parte del __________. Sulla base dell’aggiornamento degli atti medici dal profilo somatico, l’amministrazione dovrà valutare pure la necessità o meno di procedere anche ad una valutazione peritale di decorso dal profilo reumatologico e/o neurologico. Andrà poi effettuata una discussione globale tra i quattro specialisti (internista, reumatologo, neurologo e psichiatra) in questione.” (doc. 215, pag. 994 incarto AI)
Questa decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.
1.3. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso (in particolare, dopo avere acquisito agli atti la perizia di decorso del __________ del 28 settembre 2022: doc. 253, pag. 1092-1236 incarto AI), con decisione del 30 novembre 2022 (doc. 264, pag. 1278-1285 incarto AI; preavvisata il 21 ottobre 2022: doc. 257, pag. 1260-1268 incarto AI), l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni, a fronte di un grado di invalidità del 28%. Nella medesima occasione, l’amministrazione ha pure escluso la possibilità di una riqualifica professionale, in considerazione dell’età e dell’iter socio-professionale dell’assicurato rispettivamente non ha ritenuto necessario attivare il servizio di sostegno al collocamento, a meno che non fosse l’assicurato stesso a richiederlo, con richiesta formale e scritta (cfr. doc. 264, pag. 1279 incarto AI).
1.4. Contro la precitata decisione RI 1, patroci-nato dall'avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulandone l'annullamento e, in via principale, il riconoscimento dell’invalidità al 100% del suo cliente e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’UAI per maggiori accertamenti medici (doc. I, pag. 8).
La rappresentante dell’insorgente lamenta innanzitutto una violazione del diritto di essere sentito del suo cliente con argomenti che verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi di diritto (doc. I, pag. 4).
Nel merito, la patrocinatrice del ricorrente critica l'operato
dell'amministrazione sostanzialmente per essersi fondata sulla perizia di
decorso pluridisciplinare del __________, che contesta in quanto
contraddittoria, anziché sulle attestazioni dei medici curanti del suo cliente,
che lo seguono ormai da anni e hanno pertanto una maggiore consapevolezza della
sua reale situazione, a differenza dei medici dell’UAI, che lo hanno visitato
solo in occasione degli accertamenti peritali. In particolare, dal profilo
psichico, chiede che gli atti vengano ritornati al perito psichiatra, che ha
visitato il suo assistito nel giugno 2021, considerato che nel frattempo il suo
stato psichico è peggiorato a tal punto da dovere essere stato ricoverato il 19
gennaio 2023 presso la Clinica __________ di __________.
A suffragio delle proprie argomentazioni produce il certificato medico del 17
gennaio 2021 del dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna
nonché medico di famiglia del suo cliente (doc. D) e chiede il richiamo degli
incarti: AI, inc. 32.2017.25 e 32.2020.35 del TCA e l’inc. 9C_727/2017 del TF.
Da ultimo, chiede che il suo assistito sia posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio. Il relativo certificato municipale è
stato versato agli atti in data 20 marzo 2023 (doc. XIII+1).
1.5. Nella risposta del 10 febbraio 2023
l'UAI, ha postulato la reiezione del ricorso - sulla base dell'annotazione del 24
gennaio 2023 del medico SMR, dr. med. __________ (doc. V-1) - con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.6. Il 20 febbraio 2023 la
patrocinatrice dell'insorgente ha versato agli atti lo scritto del 1° febbraio
2023 della Clinica __________i __________ riguardante il ricovero del suo
cliente (doc. VII e doc. G) mentre il 1° marzo 2023 si è riconfermata,
soffermandosi su alcuni punti, nelle proprie tesi e domande, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IX).
1.7. Con osservazioni del 10 marzo 2023 l'UAI,
ha postulato la reiezione del ricorso - sulla base dell'annotazione del 7 marzo
2023 del medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e
psicoterapia (doc. XI-1) - con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto (doc. XI).
1.8. I doc. XI e XI-1 sono stati trasmessi, per conoscenza, alla patrocinatrice dell’insorgente (doc. XII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Dal profilo formale, la
rappresentante dell’insorgente ritiene che il suo cliente sarebbe stato vittima
di una violazione del diritto di essere sentito, nella misura in cui, l’UAI non
le ha concesso la proroga per presentare le osservazioni al progetto di
decisione del 22 ottobre 2022 richiesta il 25 novembre 2022. Già solo per
questo motivo, il ricorso andrebbe accolto e la decisione impugnata annullata
(doc. I, pag. 4).
2.1.1. Per l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le
parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua
violazione conduce di massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure
di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione
impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio a DTF 137 I 195 consid.
2.2 pag. 197). Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento
dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di
esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a modificare la
posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si
rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto,
di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione
(partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative risultanze
nella misura in cui possano influire sulla decisione. Il diritto di essere
sentito, quale diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà,
che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura
possa difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato,
la parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera
adeguata dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive
per il giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in
quale misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze
concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293;
135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze
ivi citate).
2.1.2. Per costante giurisprudenza, riproposta ancora nella STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). La prassi ha stabilito anche che si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se la cassazione della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l' (equivalente) interesse della parte onerata di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/ 2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti; cfr. STCA 32.2022.27 del 29 agosto 2022, consid. 2.2.1).
2.1.3. Con la 5a revisione dell’AI, invece
dell’opposizione alla decisione formale è stata introdotta l’attuale procedura
di preavviso (cfr. sul tema STCA 32.2022.8 del 16 marzo 2022 consid. 2.3).
Giusta l’art. 57a cpv. 1 LAI “l’ufficio AI comunica all’assicurato, per
mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di
prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata.
L’assicurato ha il diritto di essere sentito giusta conformemente all’art. 42
LPGA”.
Introdotto nella legge dal 1° gennaio 2021, l’art. 57a cpv. 3 LAI soggiunge che
“Le parti possono presentare le loro obiezioni in merito al preavviso entro
30 giorni”. Trattandosi di un termine legale, esso non può essere prorogato
(cfr. pure il numero marginale 6021 della Circolare sulla procedura
nell'assicurazione per l'invalidità (CPAI), versione del 1° gennaio 2022, stato
al 1° gennaio 2023; a differenza di quello di 30 giorni previsto dall’art. 73
ter cpv. 1 OAI - ora abrogato - che era un termine d’ordine ed era, pertanto, prorogabile
in presenza di giustificati motivi: cfr., sul tema, la DTF 143 V 71, consid.
4.3.5 e 4.5 e la STCA 32.2016.23 del 15 marzo 2017, consid. 2.1).
2.1.4. Tornando al caso di specie, dalle
tavole processuali emerge che, con scritto del 25 novembre 2022 (n.d.r.:
venerdì) la rappresen-tante dell’assicurato ha chiesto all’UAI una proroga di
30 giorni per presentare le osservazioni al progetto di decisione del 21
ottobre 2022, ricevuto il 31 ottobre 2022, in quanto “l’elevato carico di
lavoro cui deve attualmente far fronte lo scrivente Studio non consente di
esaminare approfonditamente l’incarto, di convocare il cliente e di redigere le
osservazioni entro il termine” (pag. 1274).
Dalla decisione impugnata si evince quanto segue:
" (…) Richiesta del 25.11.2022
In risposta alla sua richiesta di protrazione del termine di audizione del 25.11.2022, le comunichiamo che conformemente alla cifra marginale 6021 della Circolare sulla procedura nell'assicurazione per l'invalidità (CPAI) che cita: "Il termine di 30 giorni non è prorogabile (art. 57a cpv. 3 LA1). Le obiezioni devono essere presentate entro questo termine. In casi motivati è però possibile accordare all'assicurato una proroga unica per motivare o rettificare le obiezioni inoltrate. Per il resto sono applicabili gli articoli 38-41 LPGA. Se dopo la scadenza del termine di 30 giorni, ma prima che sia emessa la decisione formale, l'assicurato presenta nuovi elementi in grado di influire sulla decisione, questi devono essere presi in considerazione.", il termine per l'inoltro delle osservazioni, così come presentato, non può essere posticipato. (…)”
2.1.5. Chiamato ora a pronunciarsi il TCA
osserva che, a ragione, l’UAI ha negato alla patrocinatrice del ricorrente la
concessione di una proroga del termine di 30 giorni per presentare le
osservazioni al progetto di decisione, considerato che il termine in questione
non è d’ordine bensì legale (art. 57a cpv. 3 LAI) e, come tale, non può essere
prorogato (cfr. consid. 2.1.3).
Ci si potrebbe chiedere se il diritto di essere sentito dell’assicurato non sia
stato violato in altro modo, in particolare tenuto conto della modalità con la
quale l’amministrazione ha negato la concessione della proroga (ovvero, simultaneamente
all’emissione della decisione avversata, a termine legale scaduto infruttuoso).
La questione può comunque rimanere qui indecisa. Infatti, la patrocinatrice del
ricorrente ha potuto far valere ampiamente le proprie ragioni con l’impugnativa
davanti al TCA (cfr. doc. I, VII e IX), autorità di ricorso che gode di piena
cognizione, ragione per la quale un’eventuale violazione del diritto di essere
sentito risulterebbe comunque sanata.
Inoltre, nel caso di specie, non sarebbe comunque giustificato rinviare la causa all'amministrazione, dal momento che una simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata celermente (cfr. STF 8C_559/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2; cfr. STCA 32.2018.191 del 4 novembre 2019; STCA 32.2019.10 del 20 gennaio 2020, consid. 2.1; STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.3), per i motivi qui di seguito esposti.
nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se
l’amministrazione ha corretta-mente o meno rifiutato di assegnare
all’assicurato una rendita di invalidità.
Preliminarmente questa Corte rileva che non è invece oggetto di contestazione la
mancata adozione di provvedimenti professionali, che esula quindi dalla
presente vertenza.
2.3. Va qui innanzitutto rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Per la disamina del diritto a una
rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma,
occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui
sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello
stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento
a DTF 130 V 329).
La Circolare sull’invalidità e
sulla rendita nell’assicurazione in-validità (CIRAI), valida dal 1. gennaio
2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al marginale n. 9100 che “Le
disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022 sono
applicabili a tutte le rendite il cui diritto è nato a partire dal 1° gennaio
2022.” rispettivamente al marginale n. 9101 che “Se la decisione sulla
prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il
diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le
disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.”
I marginali n. 1007 e seg. della Circolare concernente le disposi-zioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul siste-ma di rendite lineare (C DT US AI), edita dall’UFAS, stato al 1. gennaio 2022 e valido da tale data, prevedono che:
" Conformemente alle DT [Disposizioni transitorie, n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:
in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
- prima fissazione della rendita → DR [diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre 2021,
- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;
in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
- prima fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022.”
Secondo le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022 (cfr., pure, la STCA 32.2022.58 del 2 dicembre 2022, consid. 2.2).
In concreto, l’assicurato (con grado di invalidità, non pensionabile, del 28%) ha presentato nel dicembre 2018 una nuova richiesta di prestazioni AI per adulti, adducendo un peggioramento del suo stato di salute generale (cfr. consid. 1.1). Conseguentemente, il diritto alle prestazioni e l’invalidità (teorica) sarebbero insorte al più presto nel dicembre 2019, ossia un anno dopo il peggioramento del danno alla salute (art. 28 LAI).
Pertanto, sia l’invalidità che l’asserito diritto alle prestazioni sarebbero insorti entro il 31 dicembre 2021.
L’Ufficio AI ha emanato la sua decisione di rifiuto di prestazioni il 23 giugno 2022 (cfr. consid. 1.3).
Visto quanto precede, ogni riferimento alle norme di diritto materiale applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. rege-sto della DTF 129 V 222).
Inoltre, nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit., pag. 232).
La misura dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).
2.5. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, fino al 31 dicembre 2011 cpv. 3 e 4 OAI).
Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117 V 198 consid. 4b; 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 41 vLAI, art. 87segg. OAI; Pratique VSI 1999 pag. 84; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003, il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5) e l’entrata in vigore il 1. gennaio 2012 dei cpv. 2 e 3 dell’art. 87 OAI corrispondenti ai precedenti cpv. 3 e 4 dello stesso articolo.
2.6. Per quel che concerne l’invalidità psichica, con due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, troverà in futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non avrà più il medesimo significato il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI (cfr. Comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nel 2015 il Tribunale federale aveva modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero).
Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. Comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle due sentenze del 30 novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la procedura appena descritta deve essere applicata in futuro all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave.
Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Soltanto da quell'elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta.
Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50
(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).
Nella DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da
dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere
sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata
secondo la DTF 141 V 281.
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche in seguito (cfr. STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 consid. 3.3.1 e 3.3.2; 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 consid. 4.1, 4.2 e 4.3; 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 consid. 3.2; 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 consid. 2.2.).
Vedi pure STCA 32.2018.145 del 21 ottobre 2019, consid. 2.3, STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.3, STCA 32.2020.8 del 20 agosto 2020, consid. 2.4 e STCA 32.2022.58 del 2 dicembre 2022, consid. 2.4.
2.7. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati; STCA 32.2019.36 dell’11 febbraio 2020, consid. 2.5; STCA 32.2019.127 del 25 maggio 2020, consid. 2.5; STCA 32.2019.189 del 6 luglio 2020, consid. 2.5; STCA 32.2020.8 del 20 agosto 2020, consid. 2.5).
Da ultimo, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D. CATTANEO, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. CATTANEO, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pag. 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; MOSIMANN, Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pag. 105 segg.).
Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352; cfr. STCA 32.2018.57 del 18 marzo 2019, consid. 2.5; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.4 in fine e STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.4, STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.7 e STCA 32.2019.219 del 15 luglio 2020, consid. 2.4; STCA 32.2020.8 del 20 agosto 2020, consid. 2.4).
2.8. Ai fini del presente giudizio giova
qui pure ricordare che, per costante giurisprudenza federale, è la decisione
impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione
sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021
consid. 2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 4.1.; STF 8C_784/2016
del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2;
STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 134 V 418 consid.
5.2.1.; DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51
consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294) ed è la data
della decisione impugnata che delimita il potere cognitivo del giudice delle
assicurazioni sociali (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1. pag. 213; DTF 143 V 409
consid. 2.1. pagg. 411; STF 8C_590/2018 del 4 luglio 2019; STF 9C_301/2019 del
26 luglio 2019; STF 8C_2017/2019 del 5 agosto 2019; DTF 132 V 215 consid.
3.1.1. pag. 220 con riferimenti). Il giudice delle assicurazioni sociali
esamina, pertanto, la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto
esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa.
I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA C 43/00 del 30 settembre 2002; STFA I 490/00 del 3 dicembre 2001; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).
Eccezionalmente, il giudice può però anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posterior-mente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263), siano suscettibili di influenzare il giudizio e i diritti procedurali delle parti, in particolare il diritto di essere sentito, siano ossequiati (cfr. STF 8C_329/2022 del 19 dicembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_47/2022 del 22 novembre 2022 consid. 5.1.2.; DTF 130 V 138 consid. 2.1.; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6).
(cfr. sul tema, tra le tante, pure le STCA 38.2016.44 del 25 novembre 2016, consid. 2.2; STCA 38.2011.65 del 9 gennaio 2012, consid. 2.7; STCA 32.2020.91 del 9 novembre 2020, consid. 2.8; STCA 35.2018.132 dell’8 aprile 2019, consid. 2.2; STCA 42.2021.42 del 13 settembre 2021, consid. 2.6; STCA 32.2021.1 dell’8 marzo 2021, consid. 2.7.4; STCA 32.2019.10 del 20 gennaio 2020 consid. 2.7; STCA 32.2018.65 del 14 agosto 2019 consid. 2.6).
2.9. Il 3 dicembre 2018 RI 1 ha
informato l’UAI che il suo stato di salute era peggiorato, sulla scorta di
quanto attestato nel certificato medico del 28 novembre 2018 del dr. med. __________,
specialista FMH in medicina interna nonché suo medico di famiglia. Il 28
dicembre 2018 ha quindi presentato una nuova richiesta di prestazioni AI per
adulti, giustificata da: “algodistrofia mano-polso destro (anni); psicosi
cronica (anni); degenerazioni importanti acromio-clavicolari a destra,
impingement radicolari a più livelli cervicali (specie C6 e C7) anni e
peggiorato negli ultimi mesi (ultimo anno).” (659-667 incarto AI).
2.9.1. Preliminarmente il TCA rileva che
l'amministrazione ha ritenuto assolte le condizioni per entrare nel merito
della nuova richiesta di rendita di RI 1 (cfr. annotazione del 5 dicembre 2018
del medico SMR, dr. med. __________ per un “Verosimile peggioramento
somatico”: pag. 656 incarto AI) e che pertanto, conformemente alla
giurisprudenza esposta al considerando 2.5, occorre situarsi al momento in cui
l’UAI con decisione del 16 gennaio 2017 (pag. 357-360 incarto AI), ha rifiutato
all'assicurato il diritto a prestazioni AI, poiché presentava un grado
d’invalidità del 28% e, quindi, non pensionabile.
2.9.2. A questo proposito il TCA ricorda di
avere confermato la citata decisione dell’amministrazione nella STCA 32.2017.25
del 13 settembre 2017 (cfr. pag. 574-615 incarto AI), cresciuta in giudicato (cfr.
STF 9C_727/2017 del 15 maggio 2018, pag. 645-648 incarto AI), in quanto non
aveva motivo per mettere in dubbio le valutazioni peritali effettuate dal dr.
med. __________ (segnatamente la perizia del 7 giugno 2016) e dal dr. med. __________
(segnatamente la perizia del 13 giugno 2016 ed il relativo complemento del 18
aprile 2017; pag. 593 incarto AI). Il TCA aveva, quindi, concluso che fosse da
ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante
abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218
consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1, in un'attività adeguata
(rispettosa dei limiti indicati dal perito reumatologo nella perizia del 7
giugno 2016) presenta/ha presentato un’incapacità lavorativa del 0% dal 28
giugno 2009 al 30 giugno 2015 e del 20% (esclusivamente per motivi
psichiatrici) da luglio 2015 e continua (da intendersi quale riduzione di
rendimento; pag. 603 e 604 incarto AI).
2.9.3. Con riferimento alla richiesta di
prestazioni del dicembre 2018, giova qui innanzitutto ricordare che l’UAI ha
acquisito agli atti la perizia pluridisciplinare (in ambito internistico,
psichiatrico, reumatologico e neurologico) del __________ del 16 dicembre 2019
(dpc. 193, pag. 737-835 incarto AI) e che le singole valutazioni peritali dal
profilo somatico (capacità lavorativa del 100% in qualsiasi attività in
ambito internistico e neurologico rispettivamente una capacità lavorativa, dal
punto di vista reumatologico, del 20% nell'attività di ausiliario di pulizie,
del 70% in qualità di sarto e del 100% in un'attività adatta allo stato di
salute dal 28 giugno 2009), sono state confermate dal TCA nella sentenza
32.2020.35 del 19 ottobre 2020, cresciuta incontestata in giudicato (cfr.
consid. 1.2 e doc. 215, pag. 991 e 992 incarto AI). Con la medesima pronunzia
il TCA ha invece rinviato gli atti all’UAI per l’allestimento di una perizia di
decorso dal profilo psichiatrico, visto che non era possibile escludere,
con la necessaria tranquillità, che nel periodo intercorrente tra il 23
maggio/6 giugno 2019 (date del consulto psichiatrico della perizia del __________
del 16 dicembre 2019) e il 7 febbraio 2020 (data di emissione della decisione
impugnata) fosse intervenuto un peggioramento con ripercussioni sulla capacità
lavorativa.
2.10. Il 26 marzo 2021 l’UAI ha quindi incaricato
il __________ di eseguire un accertamento pluridisciplinare (in ambito
internistico, psichiatrico, reumatologico e neurologico) di decorso. Il
rapporto peritale del __________ è datato 28 settembre 2022 (doc. 253: pag. 1092-1489
incarto AI).
2.10.1. Nelle singole valutazioni dal
profilo somatico i periti amministrativi hanno sostanzialmente
confermato integralmente le precedenti valutazioni del 2019, a fronte di uno
stato di salute fisico rimasto pressoché invariato.
In particolare, nella valutazione del 28 settembre 2022 con visita in data 25 maggio 2021 dalle ore 8.30 alle ore 11.00 (cfr. doc. 253: pag. 1092-1150 incarto AI), la dr.ssa med. __________, specialista FMH in medicina interna generale, dopo avere posto unicamente delle diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa (“tabagismo cronico, diabete mellito di tipo II trattato con ADO, sovrappeso 182cm/87kg, BMI 26,3 e dislipidemia”: cfr. doc. 253: pag. 1138 incarto AI), ha concluso per una capacità lavorativa del 100%, dal profilo internistico, fatta eccezione per un’inabilità lavorativa totale dal 16 al 22 maggio 2022 per intervento di flebectomia (cfr. doc. 253: pag. 1147-1149 incarto AI).
Nella valutazione del 9 luglio 2021 con visita del 7 luglio 2021 dalle ore 11.00 alle ore 12.00 (cfr. doc. 253: pag. 1203-1213 incarto AI), il perito neurologo, dr. med. __________, dopo avere posto unicamente delle diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa (“dolori cronici cervico-brachiali alla spalla destra come pure al carpo destro non spiegati da patologia neurologica e sindrome lombovertebrale cronica con dolori agli arti inferiori non spiegati da patologia neurologica”: cfr. doc. 253: pag. 1208 incarto AI), ha concluso per una capacità lavorativa del 100%, dal profilo neurologico (cfr. doc. 253: pag. 1209 incarto AI), puntualizzando che “rispetto alla valutazione del giugno 2019 la situazione neurologica è rimasta invariata” (cfr. doc. 253: pag. 1210 incarto AI).
Nella valutazione del 7 luglio 2021 con visita del 6 luglio 2021 dalle ore 15.00 alle ore 16.00 (cfr. doc. 253: pag. 1214-1236 incarto AI), il perito reumatologo, dr. med. __________, dopo avere posto delle diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa (“Sindrome panvertebrale con componente cervicolombospondilogena cronica, prevalentemente a destra, su - Alterazioni degenerative plurisegmentali del rachide cervicale ed alterazioni degenerative dorsali; Periartropatia omeroscapolare a destra in - Nota artrosi acromeoclaveare; Dolori cronici al polso destro, su - Nota instabilità medio-carpica bilaterale, lesione parziale del legamento scafolunato a destra e alterazioni degenerative carpali”: cfr. doc. 253: pag. 1227 incarto AI) e senza influenza sulla capacità lavorativa (“Disturbi statici della colonna vertebrale; Decondizionamento e sbilancio muscolare; Sindrome fibromialgica generalizzata”: cfr. doc. 253: pag. 1227 incarto AI), ha fissato la seguente esigibilità lavorativa:
" L'assicurato presenta le risorse fisiche seguenti: egli può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado pesi tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, mai pesi oltrepassanti 10 kg fino all'altezza dei fianchi, aiutandosi con le due mani; l'assicurato può di rado sollevare pesi fino a 3 kg sopra l'altezza del petto, mai pesi oltrepassanti 3 kg sopra l'altezza del petto. L'assicurato può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare attrezzi molto leggeri, molto spesso maneggiare attrezzi leggeri, di rado maneggiare attrezzi di media entità, mai maneggiare attrezzi pesanti; l'assicurato deve evitare movimenti monotoni, ripetitivi, utilizzando i polsi rispettivamente le mani, l'utilizzo delle 2 mani è possibile solo in parte. La rotazione manuale è normale. L'assicurato può di rado effettuare lavori al di sopra della testa, spesso effettuare la rotazione del tronco, molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, spesso la posizione in piedi ed inclinata in avanti, può assumere spesso la posizione, inginocchiata, molto spesso mantenere le ginocchia in flessione; l'assicurato può assumere spesso la posizione seduta di lunga durata, spesso la posizione in piedi di lunga durata, dovendo avere la possibilità di alternare le posizioni corporee al bisogno. L'assicurato può molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, molto spesso camminare per lunghi tragitti, come pure spesso camminare su terreno accidentato, può spesso salire le scale, mai salire su scale a pioli.”
(cfr. doc. 253: pag. 1230 incarto AI).
Il perito reumatologo ha, quindi, rilevato che “le risorse fisiche attualmente profilate sono sovrapponibili a quelle stabilite dopo la precedente valutazione peritale reumatologica nel 2019” e che “vi sono risorse fisiche che permettono una reintegrazione professionale” e concluso quanto segue:
" Prendendo atto che le risorse fisiche non sono mutate dal lato strettamente reumatologico, rispetto alla precedente valutazione del 27.5.2019, anche la valutazione della capacità lavorativa risulta la stessa di quella emessa nel 2019; di conseguenza l'assicurato, per un lavoro adatto allo stato di salute, tenente pienamente conto delle risorse fisiche citate, va considerato abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, con rendimento massimo del 100 %.
Riconfermo pure la valutazione della capacità lavorativa del 20 % come ausiliario di pulizie e del 70 % come sarto, ritenuta al momento della precedente valutazione peritale del 27.5.2019.” (cfr. doc. 253: pag. 1231 incarto AI)
2.10.2. Dal profilo psichiatrico, nella valutazione di decorso del 5 luglio 2021 (doc. 225, pag. 1173-1202 incarto AI), al termine di consulti del 9 e 23 giugno 2021, il dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, dopo avere precisato che non era stato possibile portare a termine i test psicologici per un atteggiamento molto polemico del ricorrente, ha posto le diagnosi (con ripercussioni sulla capacità di lavoro) di “Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F41.2) e sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.0)”. Non ha posto diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa.
Ha riassunto la storia personale e valetudinaria dell'insorgente dal punto di vista psichico e la terapia in atto, nonché le terapie svolte in passato dal ricorrente. II dr. med. __________ ha suggerito una presa a carico psicoeducativa/motivazionale, anche in prospettiva di poter usufruire di misure di reinserimento. Ha ritenuto la prognosi a medio-lungo termine non suscettibile di cambiamenti sostanziali, anche se la suddetta presa a carico avrebbe potuto favorire il recupero di risorse motivazionali e adattative, prevenendo eventuali ulteriori peggioramenti. Riguardo alla valutazione capacità, risorse e problemi il dr. med. __________ ha ritenuto che il corteo sintomatologico, ascrivibile alle diagnosi sopraesposte, interferisse parzialmente sulle performance lavorative. Le limitate risorse di mentalizzazione, introspettive e psicologiche in generale, tendono a cronicizzare il quadro clinico. L'atteggiamento passivo, fatalista e a tratti rivendicativo, tende a cronicizzare il quadro clinico. Ha quindi ribadito la necessità di una presa a carico psichiatrica integrata per un tempo sufficientemente prolungato con farmaco e psicoterapia. Ha concluso che l’assicurato può lavorare 8,5 ore al giorno, 42 ore alla settimana con rendimento ridotto del 20%. È quindi abile al lavoro nella misura dell'80% sia nell'attività svolta che in attività adeguata a partire dal luglio 2015, in continuità con la perizia psichiatrica del 2016 del dr. med. __________ del __________ rispettivamente con la sua valutazione peritale del 2019. Ritiene che la terapia psichiatrica integrata debba svolgersi sull'arco di un tempo più lungo, almeno due anni, i cui risultati al momento non è possibile prevedere. Riguardo i fattori di stress e risorse il dr. med. __________ ritiene che lo stress principale sul piano psicologico sia legato al problema somatico e ai limiti funzionali ad esso correlati. In seguito al mancato riconoscimento di prestazioni economiche dalle assicurazioni, l'assicurato si è bloccato nell'identificazione con gli aspetti difettuali che le varie problematiche gli procurano; mostrando così un atteggiamento passivo remissivo con importanti quote rivendicative. L’insorgente riferisce di poter accettare un lavoro ma leggero. Riguardo alla verifica della coerenza il dr. med. __________ ritiene che durante il corso dei due colloqui avuti con l'assicurato è emersa una generale tendenza ad enfatizzare gli aspetti disfunzionali.
2.10.3. Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 28 settembre 2022 i medici del __________, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del ricorrente presso il citato centro d’accertamento come pure dell’esauriente discussione avvenuta tramite teleconferenza il 27 settembre 2022 alle ore 11.35 (cfr. doc. 253, pag. 1151 incarto AI) hanno posto le seguenti diagnosi:
" B.1 Diagnosi rilevanti con ripercussioni sulla capacità
lavorativa
Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F41.2).
Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.0)
Diagnosi reumatologiche
Sindrome panvertebrale con componente cervicolombospondilogena cronica, prevalentemente a ds., su:
- alterazioni degenerative plurisegmentali del rachide cervicale ed alterazioni degenerative dorsali.
Periartropatia omeroscapolare a ds., in:
- nota artrosi acromeoclaveare.
Dolori cronici al polso ds. su:
- nota instabilità mediocarpica bilaterale, lesione parziale del legamento scafolunato ds. e alterazioni degenerative carpali.
B.2 Diagnosi rilevanti senza ripercussioni sulla capacità lavorativa
Dolori cronici cervicobrachiali, alla spalla ds. come pure al carpo ds. non spiegati da patologia neurologica.
Sindrome lombovertebrale cronica con dolori agli arti inferiori non
spiegati da patologia neurologica.
Disturbi statici della colonna vertebrale.
Decondizionamento e sbilancio muscolare.
Sindrome fibromialgica generalizzata.
Tabagismo cronico.
Diabete mellito di tipo II trattato con ADO.
Sovrappeso (BMI 26,3).
Dislipidemia mista.” (cfr. doc. 253, pag. 1163 e 1164 incarto AI)
Va anche evidenziato che, nell’ambito della “verifica della coerenza”, i
periti del __________ hanno precisato quanto segue: “
" (…) vi è una discrepanza tra l'assenza di una farmacoterapia analgesica quotidiana e la presenza di un quadro algico sempre presente, ritenuto dall'A. come invalidante.
(…) Poco sostenibili appaiono pure i dolori diffusi lamentati dall'A. in assenza di una qualsiasi terapia analgesica non solo fissa ma anche in riserva (a parte il Lyrica 50 mg usato come modulatore del dolore).
(…) - Vi sono delle incongruenze nell'attestato peggioramento psichiatrico senza relativo incremento / modifica del trattamento psicofarmacologico, non c'è stato un ricovero in ambito psichiatrico che ci si aspetterebbe in presenza di un quadro di gravità come attestati dallo psichiatra curante. Anche i dati di cassa malati confermano il mancato ritiro di antidolorifici e per mesi pure il mancato ritiro di psicofarmaci. II tasso farmacologico al __________ sia del Welibutrin (bupropion) e della Pregabalina sono risultati al di sotto del range terapeutico. Pertanto non vi è coerenza e plausibilità.” (cfr. doc. 253, pag. 1166)
Quanto alla capacità lavorativa
medico - teorica globale, i medici del __________ hanno ritenuto l’assicurato
inabile al 30% nell’attività precedentemente svolta di sarto e all’80%
nell’attività allora svolta di ausiliario di pulizia (ambedue inteso come
riduzione di rendimento sull’arco di un’intera giornata lavorativa) mentre in
un’attività adeguata abile al lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto
del 20%, dovuto unicamente alla patologia psichiatrica (cfr. doc. 253, pag.
1167 incarto AI).
Per quanto qui maggiormente interessa, con riferimento alla descrizione dell’“evoluzione
della capacità lavorativa nel tempo in un’attività adatta”, i periti del __________
si sono espressi come segue:
" In attività adatta vale una capacità lavorativa dell'80% dal 25.1.2019 (riduzione del 20% solo per patologia psichiatrica). Antecedentemente al gennaio 2019 valgono le conclusioni descritte nel rapporto finale del Servizio Medico Regionale del 23.6.2016.
Riassumendo viene giudicato quanto segue in merito alla capacità lavorativa in attività adatta:
- capacità lavorativa del 100% dal 28.6.2009,
- capacità lavorativa dell'80% da luglio 2015 a continua.
Va riconosciuta incapacità lavorativa totale dal 16.5 al 22.5.2022 per intervento di flebectomia.” (cfr. pag. 1168 incarto AI)
2.11. Il TCA è chiamato a verificare
innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente
vagliato dall’UAI prima della
data di emissione della decisione qui impugnata (in casu 30 novembre
2022) che segna, conformemente alla giurisprudenza esposta al considerando 2.8,
il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni
sociali.
Dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti,
questa Corte non ha motivo per dubitare della valutazione peritale di decorso del
28 settembre 2022 del __________, da considerare dettagliata, approfondita e quindi
rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando 2.7.
Il TCA constata, infatti, che i periti del __________ hanno tenuto conto di tutte le problematiche lamentate dall'assicurato ponendo le diagnosi concernenti l’insieme dei disturbi dell’interessato, valutando le sue limitazioni funzionali e le relative ripercussioni sulla capacità lavorativa al termine di un’analisi approfondita di tutti i referti medici dei curanti (anche specialisti).
Questo Tribunale ritiene tale modo di procedere corretto e non ha motivo alcuno per rimettere in discussione l’operato di tali medici. In conclusione, il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle considerazioni espresse dai periti dell’amministrazione, che hanno proceduto ad una visita personale accurata dell'assicurato, sono specialisti delle materie che qui ci occupano e vantano pure un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa. Occorre qui rilevare che il giudice si scosta dalle risultanze peritali solo in presenza di elementi oggettivamente verificabili non presi in considerazione nell’ambito dell’esame peritale e sufficientemente pertinenti per rimettere in causa le conclusioni dell’esperto (cfr. STF 8C_55/2019 del 22 maggio 2019), ciò che non si avvera nel caso di specie.
2.12. Il TCA non ignora i questionari
medici di decorso del 12 gennaio 2021 del medico di famiglia (dr. med. __________;
cfr. doc. 223: pag. 1005-1011 incarto AI), quello del 29 gennaio 2021 dello
psichiatra curante (dr. med. __________; cfr. doc. 224: pag. 1011-1021 incarto
AI) e quello del 1° febbraio 2021 della neurologa (dr.ssa med. __________, cfr.
doc. 228: pag. 1030-1040 incarto AI).
Tuttavia essi, oltre ad essere antecedenti alle singole valutazioni
peritali di decorso, non sono, in ogni caso, atti a sminuirne la piena forza
probante.
Innanzitutto va rilevato che i medici curanti hanno attestato uno stato
di salute dell’assicurato sostanzialmente stabile da anni.
Il medico di famiglia ha difatti indicato uno stato di salute “con
sintomi stazionari da anni” (cfr. doc. 223: pag. 1005-1011 incarto AI), lo
psichiatra curante ha rilevato che “Lo stato di salute attuale del signor RI
1 è grossomodo rimasto invariato e sovrapponibile a quello da me descritto nel
precedente rapporto del 25 maggio 2020” (cfr. doc. 224: pag. 1011-1021
incarto AI; in particolare, cfr. pag. 1014) mentre la neurologa ha precisato di
non avere più visto l’assicurato dal 26 marzo 2019 fino al 1° febbraio 2021
(cfr. doc. 228: pag. 1030-1040 incarto AI).
Non consente di giungere ad una differente conclusione neppure il certificato medico - generico e stringato - del 1° febbraio 2022 con il quale lo psichiatra curante ha attestato un’incapacità lavorativa del 100% dal 15 maggio 2020 a tempo indeterminato “per malattia” (cfr. doc. 249: pag. 1084 incarto AI).
Dalla perizia di decorso del 28 settembre 2022 del __________, si evince
infatti che, al momento in cui essa è stata eseguita, non risultava nessun
incremento/modifica del trattamento psicofarmacologico e non c’era stato
neppure un ricovero in ambito psichiatrico (che ci si aspetterebbe in presenza
di un quadro di gravità come attestati dallo psichiatra curante nel
questionario di decorso del 29 gennaio 2021 rispettivamente nel certificato del
1° febbraio 2022) rispettivamente che i dati di cassa malati confermavano il
mancato ritiro di antidolorifici e per mesi pure il mancato ritiro di
psicofarmaci rispettivamente che il tasso farmacologico al __________ sia del
Welibutrin (bupropion) e della Pregabalina erano risultati al di sotto del
range terapeutico (cfr. doc. 253, pag. 1166).
Inoltre i rapporti dei citati medici curanti, divergenti per quanto
riguarda la valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente (incapacità
lavorativa totale da anni per il medico di famiglia: cfr. doc. 223: pag.
1005-1011 incarto AI; incapacità lavorativa del 50% dal 26 marzo 2019 attestata,
peraltro retroattivamente, dalla neurologa, che non aveva più visto
l’assicurato fino al 1° febbraio 2021: cfr. doc. 223: pag. 1005-1011 incarto
AI; incapacità lavorativa del minimo 80% da fine 2019 a tempo indeterminato e
al 100% dal 15 maggio 2020 per lo psichiatra curante: cfr. doc. 224 pag.
1011-1021 incarto AI e doc. 249: pag. 1084 incarto AI), non apportando nuovi
elementi oggettivi ignorati dai periti amministrativi, vanno quindi intesi nel
senso di una diversa valutazione delle conseguenze che le patologie che lo
interessano hanno sulla sua capacità di lavoro.
Giova qui pure rilevare che, in una STF 9C_532/2020 del 13 ottobre 2021,
al consid. 4.1, l’Alta Corte ha ribadito che:
" Di principio, l’avviso dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria prudenza a causa dei particolari legami che esse hanno con il paziente, per cui, secondo, esperienza comune, il medio curante propende generalmente, in caso di dubbio, a favore del paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc)”.
2.12.1 Davanti al TCA, in particolare con il
ricorso del 19 gennaio 2023,
la patrocinatrice dell’assicurato ha versato agli atti il certificato del 17
gennaio 2023 (redatto alla sua attenzione), nel quale il medico di famiglia ha
attestato quanto segue:
" Stimato Avvocato
In merito al sig. RI 1 le riferisco di averlo visitato ieri e di aver riscontrato un paziente assolutamente preoccupante con una depressione molto accentuata. Il paziente mi confessa di aver messo in atto anche un tentativo suicidale l'altro giorno ingerendo quantitativi di superalcolici in modo spropositato.
Purtroppo la situazione è tale che ho caldamente consigliato al paziente un ricovero presso una clinica psichiatrica. Ancora in data odierna mi accerterò che il paziente proceda al ricovero. Si tratta sicuramente di un caso iniziato con una patologia somatica cervicale e brachiale destra che si è trascinata negl'anni e ha però portato ad una cronicizzazione con un'incapacità di affrontare qualsiasi attività lavorativa. Non vedo margini per un'integrazione e credo indispensabile, in questo momento, un particolare supporto psichiatrico.
Per tutto quanto appena esposto, ritengo il paziente assolutamente inabile e raccomando caldamente all'istituzioni che seguono il caso, di concedere finalmente un'inabilità lavorativa completa che forse potrebbe dare un minimo miglioramento non solo sociale, ma anche clinico.” (doc. D; n.d.r.: il corsivo è della redattrice)
Nell’annotazione del 24 gennaio 2023 il medico SMR, dr. med. __________, ha rilevato quanto segue: “possibile peggioramento psichiatrico (secondario alla decisione di rifiuto?), peggioramento databile gennaio 2023 quindi posteriore la data di decisione” (doc. V-1).
Successivamente la patrocinatrice dell’insorgente ha versato agli atti lo scritto del 1° febbraio 2023 della Clinica __________ di __________, dal quale si evince che l’assicurato:
" (…) è attualmente ricoverato in regime volontario, presso la Clinica
__________ di __________, dal giorno 19.01.2023. Il paziente presenta un quadro di episodio depressivo severo senza sintomi psicotici. All'ingresso il quadro clinico era caratterizzato da un paziente che presentava una certa trascuratezza del sé, mimica e gestica improntate a tristezza. (…). Negava ideazione anticonservativa al momento della valutazione, ma descriveva un agito a scopo anticonservativo nei due giorni precedenti tramite intossicazione etilica. L'evoluzione del quadro clinico si sta mostrando progressivamente favorevole con il paziente compliante alle cure, con l'adattamento della terapia farmacologica tutt'ora in corso e la partecipazione alle attività terapeutiche di reparto. Per quanto riguarda la durata della degenza, risulta attualmente difficile determinare una data essendo in corso l'adattamento farmacologico e la costruzione di una rete di cure sul territorio. La prognosi può essere positivamente condizionata da un percorso di cura rappresentato da un aggancio psichiatrico-psicoterapeutico nel post dimissioni e dalla compliance farmacologica (…)” (doc. G; n.d.r.: il corsivo è della redattrice)
Nell’annotazione del 7 marzo 2023 il medico SMR, dr. med. __________, ha rilevato quanto segue: “Presa visione del certificato della __________ del 01.02.2023, è verosimile un netto peggioramento dello stato psichico dal momento del ricovero in data 19.01.2023 che giustifica IL 100% in ogni attività da quella data. Non viene modificata la valutazione precedente.” (doc. XI-1)
2.12.2 Ora il TCA rileva che la
documentazione medica prodotta in questa sede dalla rappresentante del
ricorrente rende verosimile - secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali
(DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti) che successi-vamente alla
decisione impugnata del 30 novembre 2022 - e più precisamente nel corso del
mese di gennaio 2023 (quando l’insorgente ha messo in atto un comportamento a
scopo anticonservativo il 17 gennaio 2023 tramite intossicazione etilica)
- sia intervenuto un significativo peggioramento dello stato psichico
dell’insorgente, che ha richiesto un ricovero (volontario) in clinica
psichiatrica. Conformemente alla giurisprudenza esposta al consid. 2.8, la
citata documentazione medica viene quindi trasmessa all’UAI, affinché la
tratti alla stregua di una nuova domanda di prestazioni e renda nel merito,
dopo aver proceduto ai necessari accertamenti, una nuova decisione.
In questo contesto, è utile
segnalare che i fattori psicosociali (problemi di coppia, difficoltà personali,
disoccupazione, problemi di natura finanziaria, ecc.) non figurano nel novero
delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno
(cfr. STF 9C_990/2012 del 10 giugno 2013 consid. 5.2.3 con riferimenti; cfr.,
pure, STCA 32.2018.189 del 14 ottobre 2019 consid. 2.12. e riferimenti ivi
citati; 32.2019.10 del 20 gennaio 2020 consid. 2.7. e riferimenti ivi citati;
32.2019.159 del 2 giugno 2020 consid. 2.8.), in particolare non vi figurano i
problemi reattivi a una decisione negativa dell’autorità, altrimenti la nozione
legale d’invalidità verrebbe svuotata di contenuto (cfr. STF 9C_799/2012 del 16
maggio 2013 consid. 2.5 con riferimenti; 9C_640/2017 del 28 dicembre 2017
consid. 3.2; cfr., pure, STCA 32.2018.137 del 20 agosto 2019 consid. 1.8. e
rinvii ivi citati; 32.2019.159 del 2 giugno 2020 consid. 2.8; TCA 35.2022.44
del 6 marzo 2023, consid. 2.4.7).
2.13. Le conclusioni dei periti del __________ sono state inoltre fatte proprie anche dal medico SMR, dr. med. __________, nel rapporto finale del 29 settembre 2022 (doc. 252: pag. 1088-1091 incarto AI; “In conclusione valutazione invariata rispetto alla precedente valutazione del __________ del 2019”: pag. 1088).
A proposito del medico SMR non va del resto dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto come
pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare
capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla
rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurati-ve,
sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona
assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze
tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del
SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un
assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010,
9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con
riferimenti).
In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che
incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28
consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato,
secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel
settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con
riferimenti), che, al momento di emissione della decisione impugnata del 30
novembre 2022, RI 1, in un'attività adeguata (rispettosa dei limiti indicati
dal perito reumatologo nella perizia del 7 luglio 2021: pag. 1230 incarto AI)
presenta/ha presentato un'IL del 0% dal 28 giugno 2009 al 30 giugno 2015 e del
20% (esclusivamente per motivi psichiatrici) da luglio 2015 (da intendersi
quale riduzione di rendimento), fatta eccezione per un’incapacità lavorativa
totale dal 16 al 22 maggio 2022 per intervento di flebectomia (cfr. doc. 249,
pag. 1081 e 1082 incarto AI).
2.14. Ne consegue che, rispetto alla decisione
del 16 gennaio 2017 (cfr. consid. 2.9.2), lo stato di salute dell’insorgente rispettiva-mente
la sua capacità lavorativa residua, al momento della decisione del 30 novembre
2022, sono rimasti sostanzialmente invariati.
Giova qui ricordare che l’invalidità può modificarsi essenzial-mente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute, sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicu-rato, ossia sulla sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a, 109 V 116 consid. 3b). L'assicurato può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido. Oppure le sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare (STCA 35.2021.89 del 14 marzo 2022, consid. 2.6).
2.15. Nel caso di specie - in assenza di
una modifica dello stato di salute dell’insorgente rispettivamente della sua
capacità lavorativa residua (cfr. consid. 2.14) e considerato pure che il
ricorrente era disoccupato da svariati anni già al tempo della prima richiesta
di prestazioni del 21 novembre 2009 e a carico della pubblica assistenza dal 1°
agosto 2011 (cfr. consid. 1.1) -
si può escludere a priori che la sua capacità di guadagno (calcolata in
base ai dati statistici, per quanto concerne sia il reddito da valido sia il
reddito da invalido, già al tempo della decisione del 16 gennaio 2017: cfr.
doc. 137, pag. 357-360; confermata con la STCA 32.2017.25 del 13 settembre
2017, cresciuta in giudicato: cfr. consid. 1.1) abbia subito un aggravamento
tale da giustificare l'accoglimento della nuova richiesta di prestazioni AI.
L’UAI ha calcolato in ogni caso la
capacità di guadagno, quantificando il reddito da valido (fr. 68'361.39) e da
invalido (fr. 49'220.20), sulla base dei dati statistici (TA1-2018), ottenendo anche
per il 2019 un grado d’invalidità del 28% ([68'361.39 - 49'220.20] x 100 :
68'361.39 = 28.00%; cfr. doc. 254, pag. 1251 incarto AI e doc. 264, pag. 1279
incarto AI).
Il grado di invalidità del 28% fissato nella decisione impugnata è, quindi,
rimasto invariato rispetto a quanto già determinato con la decisione del 16
gennaio 2017, cresciuta in giudicato (cfr. consid. 1.1).
L’UAI, per fissare il reddito da invalido, ha considerato una deduzione sociale del 10% per tenere conto delle limitazioni funzionali dipendenti dal danno alla salute (“8% per attività leggere e 2% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari”: cfr. doc. 254, pag. 1251 incarto AI e doc. 264, pag. 1279 incarto AI). Al riguardo il TCA ricorda che la più recente giurisprudenza federale ha stabilito che il livello di qualifica 1 dei dati RSS comprende già tutta una serie di attività leggere, che tengono conto di molte limitazioni. In altre parole, possono essere considerate sotto il cappello delle limitazioni funzionali solo circostanze che in un mercato equilibrato del lavoro devono essere considerate come eccezionali. Negli altri casi non viene applicata nessuna deduzione a questo titolo neppure se la capacità lavorativa è totale in attività adeguate e non si pone dunque il problema di un’indebita doppia deduzione (sentenze 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure BERNASCONI, “8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75”, in SZS/RSAS 1/2021 n. 49; STCA 35.2021.74 del 29 novembre 2021, consid. 2.11.4). Occorre inoltre ricordare che le limitazioni mediche già incluse nell'esame della capacità lavorativa residua non devono influire ulteriormente nella disamina della riduzione del reddito da invalido e a un conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola circostanza che per l'assicurato siano esigibili soltanto attività leggere fino medio complesse non giustifica anche in caso di una capacità lavorativa limitata una riduzione aggiuntiva dovuta alle limitazioni personali (sentenze 8C_805/2016 del 22 marzo 2017 consid. 3.1 e 3.4.2 e 9C_846/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.1 con riferimenti; STCA 35.2021.74 del 29 novembre 2021, consid. 2.11.4; STCA 35.2022.64 del 20 marzo 2023, consid. 2.4.13).
2.16. In esito alle considerazioni che precedono il gravame deve, dunque, essere respinto e la decisione avversata confermata.
2.17. Il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove (in particolare, al richiamo dell’inc. 9C_727/2017 del TF: cfr. doc. I, pag. 9), ritenendo la situazione sufficientemente chiarita.
L'incarto AI completo (inclusa anche la documentazione che componeva gli inc. 32.2017.25 e 32.2020.35 del TCA) è stato versato agli atti con la risposta di causa.
Va ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.18. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Quest’ultimo chiede tuttavia di essere messa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, pag. 9).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il ricorrente è disoccupato da svariati anni ormai ed in assistenza dal 1° agosto 2011 (cfr. consid. 1.1) ed è, quindi, indigente (cfr., anche, doc. XIII-1 incarto AI). Ritenuto, inoltre, che anche le altre condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute, l’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio va accolta, riservate eventuali modifiche della situazione economica dell’interessato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
§ Gli atti sono trasmessi all’UAI affinché proceda agli accertamenti indicati al consid. 2.12.2.
2. L'istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio è accolta.
3. Non si percepisce tassa di giustizia mentre le spese, ritenuta la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, sono per il momento assunte dallo Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti