Raccomandata |
|
|
|
|
||
|
Incarto
n.
jv/gm |
Lugano
|
In nome |
|
|||
|
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
||||||
|
Giudice Raffaele Guffi |
||||||
|
|
||||||
|
con redattore: |
Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere |
|
||||
|
segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 3 aprile 2023 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione del 1° marzo 2023 emanata da |
||
|
|
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
||
|
|
|
|
|
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1979, cittadino italiano, entrato in Svizzera il 29 gennaio 2020 con la moglie e da ultimo attivo quale addetto alle pulizie, il 27 agosto 2020 ha presentato una prima domanda di prestazioni AI presso l’Ufficio AI del Canton __________ adducendo una depressione e stati d’ansia dal 2013 (doc. 2 incarto AI; IV 2).
Con decisione del 6 luglio 2021 l’Ufficio AI del Canton __________ ha respinto la domanda di prestazioni giacché l’assicurato aveva presentato un’incapacità lavorativa solo temporeanea, integralmente ripristinata nell’attività abituale di addetto alle pulizie (IV 2). Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. L’11/12 gennaio 2022 l’assicurato, nel frattempo trasferitosi in Ticino, ha presentato una seconda domanda di prestazioni AI, adducendo un’incapacità lavorativa completa dall’8 febbraio 2021 a causa di un “disturbo depressivo ricorrente” insorto nel dicembre 2020.
Pervenuto il certificato medico del 30 luglio 2021 del curante dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) (doc. 1 incarto AI), richiamato il fascicolo AI dall’amministrazione __________ (doc. 5 incarto AI), il questionario per il datore di lavoro (doc. 10 incarto AI), il curriculum vitae (doc. 14 incarto AI), il formulario del 12 febbraio 2022 ed il certificato medico del 30 luglio 2021 del curante dr. __________ (docc. 1 e 15 incarto AI), la documentazione attestante la carriera assicurativa dell’assicurato (docc. 16-18 incarto AI), il modulo di richiesta di una rendita d’invalidità presso uno Stato dell’UE (doc. 21 incarto AI), i formulari del 5 dicembre 2022 e dell’11 dicembre 2022 del dr. __________ (specialista in medicina interna) (docc. 24, 41 e 45 incarto AI) e il rapporto del 19 ottobre 2022 del dr. __________ (specialista in neurologia) (doc. 43 incarto AI), l’Ufficio AI ha sottoposto il caso al medico SMR (doc. 28 incarto AI). Vagliata la documentazione medica, il medico SMR ha ritenuto necessario visitare personalmente l’assicurato (doc. 35 incarto AI), visita effettuata il 6 dicembre 2022 dai medici SMR dr.ssa __________ (specialista in medicina del lavoro) e dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia), come da rapporto di visita del 21 dicembre 2022 (doc. 47 incarto AI).
La valutazione dei medici SMR è confluita nel rapporto finale del 21 dicembre 2022 (doc. 46 incarto AI).
Poste le seguenti diagnosi
" 2.1 Diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa (CL)
Codice infermità: 649 Danno funzionale: 61
disturbo intellettivo almeno di grado lieve ICD 10 F: 70, su cui si sono inseriti con il tempo segni e sintomi dello spettro depressivo ICD 10 F.34.8: Sindrome affettiva persistente clinicamente significativa.”
e rilevata l’assenza di limiti funzionali, i medici SMR hanno osservato che “L’A. presenta evidentemente un disturbo intellettivo almeno di grado lieve presente dalla nascita che ha sicuramente limitato da sempre le sue scelte professionali, rispettivamente impedisce qualsiasi misura d’integrazione professionale. L’A. infatti ha lavorato in Italia esclusivamente presso parenti ed una volta […] in Svizzera, ha lavorato per diversi datori di lavoro molto brevemente sia in Svizzera interna che in Ticino sempre in attività molto semplici e ripetitive, senza successo, non superando nemmeno il periodo di prova. Allo stato dei fatti l’A. può essere inserito esclusivamente in un laboratorio protetto. […] l’A. è giunto in Svizzera già in queste condizioni”, accertando un’incapacità lavorativa completa in ogni attività fin dalla nascita e continua.
1.3. Con progetto di decisione del 4 gennaio 2023 l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto di prestazioni siccome, nonostante un grado d’invalidità del 100%, l’assicurato era già portatore di un danno alla salute invalidante all’entrata in Svizzera, ragione per cui all’insorgere del danno egli non aveva versato tre anni di contributi (di cui uno in Svizzera). L’amministrazione ha invitato l’assicurato a rivolgersi al Servizio Prestazioni Complementari (doc. 48 incarto AI).
Rappresentato dallo Studio legale avv. RA 1, con osservazioni del 27 gennaio 2023 l’assicurato ha contestato il progetto di decisione sostenendo come al momento dell’entrata in Svizzera non “fosse affetto da patologie di natura psichiatrica” e di aver rispettato l’obbligo di contribuzione di tre anni (di cui uno almeno in Svizzera) “sia singolarmente, sia tramite i contributi effettuati dalla propria moglie giusta l’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS” (doc. 55 incarto AI). Alle osservazioni è stato allegato il certificato del 12 gennaio 2023 del curante dr. __________ (specialista in psichiatrica) (doc. 55, pag. 213 incarto AI). L’assicurato ha pure chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. 54 incarto AI).
L’Ufficio AI ha sottoposto le osservazioni ai medici SMR, i quali il 28 febbraio 2023 si sono così determinati (doc. 61 incarto AI):
" […] giungono le osservazioni […] dal rappresentante […] corredate dal certificato […] dello psichiatra Dr. __________ (12.01.2023) […]. […] Si tratta di una certificazione vergata a mano relativa ad una presa in carico psichiatrica circoscritta al periodo dal 2012 al 2016, priva di rilevanza medico-assicurativa. […] Dr. __________ afferma che a quel momento il […] paziente non presentava disturbi cognitivi, tuttavia non è riportata l’esecuzione di alcun test, né alcuna indicazione di status a dimostrare lo stato di salute presentato dal signor RI 1 in quel periodo. Tale certificazione si riferisce alle impressioni soggettive del curante […] relative ad un periodo lontano nel tempo e precisamente fra gli 11 ed i 7 anni orsono.
Conclusioni
Si conferma il rapporto finale SMR del 21.12.2022”.
Con decisione del 1. marzo 2023 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso, respingendo anche la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. 63 incarto AI).
1.4. L’assicurato, sempre rappresentato dallo Studio legale avv. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 1. marzo 2023, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di una rendita intera, subordinatamente l’annullamento e la retrocessione dell’incarto all’Ufficio AI. Ha pure chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio e l’assunzione di alcuni mezzi di prova.
Nel merito, l’insorgente ripropone le censure di cui alle osservazioni al progetto di decisione.
1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato sia la valutazione delle condizioni assicurative che quella medica, chiedendo la conferma della decisione impugnata e, di riflesso, la reiezione dell’impugnativa.
1.6. Con scritto del 3 luglio 2023 il ricorrente, oltre a ribadire le censure ricorsuali, ha relativizzato le dichiarazioni fatte in prima battuta circa il periodo contributivo in Italia, asserendo di non aver compreso le domande e, quindi, di aver fornito risposte inesatte e incomplete circa i periodi contributivi all’estero (X).
1.7. Con scritto dell’11 luglio 2023 l’Ufficio AI ha confermato la fondatezza delle sue valutazioni (XII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1, 8C_452/2011 del 12 marzo 2012, 9C_807/2014 del 9 settembre 2015 e 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato all’insorgente il diritto a prestazioni AI dopo aver determinato che l’invalidità era insorta ben prima della sua entrata in Svizzera.
2.3. Secondo l'art. 4 cpv. 2 LAI, l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
L’invalidità è da considerare insorta al momento in cui, a dipendenza dello stato di salute dell’assicurato, vi è il diritto a delle prestazioni (Pratique VSI 2001 p. 149; DTF 118 V 82, 112 V 275). In particolare ciò non dipende né dalla data in cui è stata presentata la domanda di prestazioni, né da quando tale prestazione è stata richiesta e generalmente non coincide con il momento in cui l’assicurato apprende, per la prima volta, che il danno alla salute può aprirgli un diritto a prestazioni assicurative (DTF 118 V 82, 111 V 121, 108 V 62, 105 V 60, 103 V 130).
L’insorgenza dell’invalidità va accertata singolarmente per ogni tipo di prestazione (art. 4 cpv. 2 LAI; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 4, n. 140 pag. 51).
Trattandosi del diritto alla rendita, l’invalidità insorge quando la capacità al guadagno dell’assicurato o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili, egli ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione e al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento (art. 28 LAI).
2.4. Secondo l'art. 6 cpv. 2 LAI, il diritto di un cittadino straniero con domicilio e dimora abituale in Svizzera a una prestazione è subordinato al fatto che, all'insorgere dell'invalidità, siano stati pagati i contributi almeno per un anno intero (tre anni per una rendita ordinaria d’invalidità, art. 36 cpv. 1 LAI) oppure che l'interessato abbia risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci anni.
Se una persona era già invalida (almeno) nella misura del 40% alla sua prima entrata in Svizzera, ossia prima che le menzionate condizioni potessero realizzarsi, essa non ha diritto alla rendita d’invalidità (STF 9C_369/2010 del 25 ottobre 2010 consid. 1. e 9C_658/2008 del 10 giugno 2009 consid. 3.2).
Se dopo l'entrata in Svizzera la persona parzialmente invalida esercita un'attività lavorativa, essa è obbligatoriamente assicurata all'AVS/AI ed è tenuta a versare i contributi (STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009 consid. 3.2).
Se con l'andare del tempo il danno alla salute e la capacità lucrativa peggiorano, si pone la questione di sapere se la persona interessata possa o meno fare valere un diritto alla rendita (STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.2).
Secondo giurisprudenza, ciò non è possibile se l'aumento del grado d'invalidità è riconducibile a un peggioramento del danno alla salute originario. In questo caso, infatti, non si verifica un nuovo evento assicurato (STFA I 76/05 del 30 maggio 2006, consid. 2).
Il Tribunale federale ha per contro lasciato aperta la questione di sapere se l'aumento del grado d'invalidità dovuto a un danno alla salute completamente differente (per esempio un cardiopatico parzialmente invalido che diventa pienamente invalido a seguito di un incidente che lo ha reso paraplegico) possa nondimeno costituire un nuovo evento assicurato (STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.2; STFA I 76/05 del 30 maggio 2006 consid. 2 e 5 e STFA I 81/90 del 23 aprile 1991). Questa ipotesi (del nuovo evento assicurato) è però stata scartata in relazione alla revisione del diritto alla rendita (vecchio art. 41 LAI, abrogato in seguito all'entrata in vigore della LPGA e più in particolare del suo art. 17), dove il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che l'aumento del tasso d'invalidità giustificante il riconoscimento di una rendita più elevata configura un caso di revisione del diritto alla prestazione (e non un nuovo evento assicurato) a prescindere dal fatto che esso sia o meno la conseguenza di un aggravamento del danno alla salute iniziale (DTF 126 V 157).
2.5. Come accennato (cfr. supra consid. 2.4.), decisivo per il diritto ad una rendita ordinaria dell'assicurazione per l'invalidità è innanzitutto, conformemente all'art. 36 cpv. 1 LAI, che all'insorgere dell'invalidità siano stati pagati i contributi per almeno 3 anni interi.
A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 pag. 4065; art. 45 del regolamento (CEE) n. 1408/71; cfr. anche N. 3004.3 cifra 2 delle Direttive sulle rendite AVS e AI edite dall’UFAS). Secondo il TF, quest’ultima condizione non crea una discriminazione inammissibile (DTF 131 V 397 consid. 5 segg.).
Per determinare ciò, occorre stabilire quando si è manifestata l'invalidità (STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.1; STFA I 76/05 del 30 maggio 2006, in SVR 2007 IV n. 7 pag. 23, consid. 1.1).
Il marginale 3004.3 cifra 2 delle Direttive sulle rendite AVS e AI edite dall’UFAS, valide dal 1. gennaio 2003 (stato 1. gennaio 2023), stabilisce che:
" Per verificare la durata minima di contribuzione nell’AI occorre procedere, nel singolo caso, come segue:
1. Va verificato se la durata minima di contribuzione di tre anni sia adempiuta con periodi assicurativi svizzeri. Sono riconosciuti tre anni contributivi interi se una persona è stata assicurata obbligatoriamente o facoltativamente per più di due anni e 11 mesi in totale (v. N. 3004).
2. Se questa condizione non è adempiuta con periodi assicurativi svizzeri, per l’adempimento della durata minima di contribuzione di tre anni va tenuto conto, nel caso di cittadini svizzeri e di Stati dell’UE e dell’AELS, anche dei periodi contributivi compiuti in uno Stato dell’UE/AELS (v. CIBIL).
3. Se la durata minima di contribuzione di tre anni è adempiuta tenendo conto di periodi assicurativi esteri, ma il periodo contributivo in Svizzera è inferiore a un anno, non può essere versata alcuna rendita ordinaria svizzera dell’AI.”
In tema vedasi anche STF 9C_510/2020 del 2 novembre 2020 consid. 2.2.; STCA 32.2019.97 del 27 aprile 2020 consid. 2.4, 32.2021.119 del 14 marzo 2022 consid. 2.4. e 32.2022.55 del 10 ottobre 2022 consid. 2.7.; Gerber, Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 2022, n. 9 e 20-33 ad art. 36 LAI; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung IVG, in: RBS 2023, pag. 471 e seg.; Valterio, Commentaire – Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), 2018, n. 2-5 ad art. 36 LAI; Guida sulle condizioni assicurative per il diritto alle prestazioni dell’assicurazione invalidità (stato al 1. dicembre 2022) e Quick-Check Condizioni assicurative per la concessione di prestazioni dell’AI, editi dall’UFAS (stato al 7 dicembre 2022) p.to 2.2.1 e segg. (consultabili su www.bsv.admin.ch/bsv/it/assicurazioni sociali/iv/grundlagen-gesetze/le-prestazioni-dellassicurazione-invalidita/iv-vmv.html).
2.6. In concreto l’insorgente non concorda con la valutazione medica dell’amministrazione secondo cui all’entrata in Svizzera fosse già invalido e neppure con l’assunto secondo cui egli – computando i contributi della moglie – non abbia assolto al periodo di contribuzione quale presupposto per il conferimento di una rendita (cfr. supra consid. 1.3., 1.4. e 1.6.).
2.7. Questo Giudice, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente vagliato dai medici SMR prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti non ha alcun motivo per metterne in dubbio le conclusioni di cui al rapporto finale del 21 dicembre 2022 e alla presa di posizione del 28 febbraio 2023 (cfr. supra consid. 1.2. e seg.).
Per poter allestire le surriferite attestazioni, i medici SMR hanno valutato tutta la refertazione medica presente all’inserto, visitando personalmente l’assicurato. Il dr. __________ e la dr.ssa __________ hanno rilevato che il disturbo intellettivo (almeno di grado lieve) – al quale si sono aggiunti nel tempo i sintomi dello spettro depressivo e la sindrome affettiva persistente clinicamente significativa – fosse congenito, circostanza che “ha sicuramente limitato da sempre le sue scelte professionali, rispettivamente impedisce qualsiasi misura d’integrazione professionale per l’impossibilità di rispettare adeguatamente una routine quotidiana, organizzare un lavoro in modo minimamente autonomo, sopraffatto da situazioni nuove o modificate che tende ad interpretare rivolte contro di lui, non riesce quasi mai a raggiungere una performance accettabile in un’attività produttiva; per la rigidità personologica, non è in grado di trarre da un avvenimento le corrette conclusioni e prendere delle decisioni adeguate”. I medici SMR hanno quindi accertato un’incapacità lavorativa completa in ogni attività fin dalla nascita e continua.
A mente di questo Giudice, i seguenti elementi confortano le conclusioni dei medici SMR.
Nel formulario del 12 febbraio 2022 il dr. Lenoir aveva indicato che “Der Patient stand in __________ […] in psychiatrischer Behandlung und nach der Einreise in die Ostschweiz hat er sich selbst zur weiteren Behandlung bei uns angemeldet” e che “Er sei in psychiatrischer Behandlung in Italien seit 2012 gewesen”, formulando la diagnosi di “Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode mit anmutend psychotischen Ideen […]”, evidenziando come “[…] Herr RI 1 [ist, n.d.r.] in der Fähigkeit, sich an Regeln/Pflichten [zu, n.d.r.] halten, Routineabläufe zu erfüllen und wahrzunehmen vollständig eingeschränkt. Bei der Anwendung fachlicher Kompetenzen, Selbstbehauptungsfähigkeit, Kontaktfähigkeit zu Dritten, Gruppenfähigkeit, Entscheidungs- und Urteilsfähigkeit ist der Pat. ebenfalls beeinträchtigt” (doc. 15 incarto AI, sottolineature del redattore).
Nel formulario medico il dr. __________ ha attestato che “Am 20.1.2021 einmalige Vorstellung wegen angebliche anamnestische Depression und Angsstörung (angeblich ED 2012 in Palermo). à Zuweisung an Psychiater Dr. __________. Danach habe ich den Patient nur 1x am 16.6.2021 wegen orthostatische Synkope gesehen.” (doc. 24 incarto AI, sottolineatura del redattore). Nel formulario Perizia medica particolareggiata il citato medico ha ribadito che “[…] 20.01.2021: Pz riporta una depressione e disturbi d’ansia dal 2012 (Palermo) per cui anamnesticamente è stato sottoposto a cure psichiatriche […]. Dal 2016 il pz ha terminato le terapie e ha lasciato __________. Attualmente da 1 anno in CH e disturbi del sonno, aggressività, frustrazione, disturbi della memoria ed attacchi d’ira. […]” (doc. 45, pag. 166 incarto AI, sottolineature del redattore).
Nel rapporto medico del 19 ottobre 2022 il dr. __________ (specialista in neurologia) ha evidenziato uno “stato ansioso che presenta deficit cognitivi tutto sommato lievi […], ma comunque presenti” (doc. 43 incarto AI, sottolineature del redattore).
Alla visita SMR del 6 dicembre 2022 il ricorrente aveva asserito di “essere in cura psichiatrica da anni, almeno dal 2012, a __________ […] presso il Dr. __________ […]” (doc. 46, pag. 184 incarto AI).
Quo all’insorgere dell’invalidità, oltre alla valutazione medico-assicurativa del SMR, è indicativo il fatto che – ad eccezione del periodo di leva obbligatoria – il ricorrente abbia lavorato all’estero esclusivamente per parenti in attività leggere, semplici e ripetitive (doc. 13, pag. 38; doc. 14, pag. 44; doc. 47, pagg. 183 e 186 incarto AI). Al suo arrivo in Svizzera, non potendo più essere impiegato presso parenti, egli ha lavorato solo per qualche mese presso più datori di lavoro sia oltre Gottardo che in Ticino, venendo licenziato dopo pochi mesi (doc. 10; doc. 14; doc. 43, pag. 157; doc. 47, pag. 183 incarto AI).
Inoltre, sorgono forti dubbi anche per quanto concerne la credibilità dell’insorgente, il quale sostiene che all’arrivo in Svizzera fosse abile al lavoro e che l’unico motivo per cui ha perso il posto di lavoro in Ticino era dovuto al fatto che il datore di lavoro non potesse impiegare sia lui che la moglie (doc. 49 incarto AI). Tale asserzione è manifestamente in contraddizione con quanto riportato dal datore di lavoro, il quale nell’apposito formulario ha comunicato, tra l’altro, che:
- alla domanda “Per quali motivi [ha disdetto il contratto di lavoro, n.d.r.]?” ha risposto “Il dipendente ha molti ideali in testa, senza però metterli in pratica. Ci accusava più volte di fregarlo chiedendo al contempo di essere pagato in nero! Senza arrivare alla conoscenza di aver sbagliato e scusarsi anche quando si aveva chiarito le accuse!”
- “Quando abbiamo conosciuto il sig. RI 1 e sua moglie […] (che è ancora alle nostre dipendenze) erano dei senzatetto ospitati alla parrocchia di __________! Nella sig.ra […] abbiamo trovato una dipendente precisa, diligente e corretta… cordiale e apprezzata da tutti! Invece il marito lo abbiamo licenziato nel periodo di prova, perché sapeva tutto meglio, senza poi essere molto bravo e con una certa “schizofrenia” che tutti cercano di fregarlo, senza ravvedimento quando era dimostrato che la busta paga era corretta (la moglie invece lo vedeva e capiva subito!)” e che
- “non vogliamo più lavorare con lui!” (doc. 10 incarto AI).
Le surriferite circostanze, prese nel loro insieme, permettono a questo Giudice di aderire alle conclusioni dei medici SMR.
2.7.1. Sia con le osservazioni al preavviso che con il gravame l’assicurato ha prodotto il certificato medico del 12 gennaio 2023 del dr. __________, a supporto della sua tesi secondo cui l’affezione invalidante non fosse presente al suo arrivo in Svizzera:
" Si certifica che il sig. RI 1 […] è stato in carico presso questo servizio dal 18-04-2012 fino al 02-05-2016 in quanto affetto da Disturbo Depressivo Reattivo in fase situazionale. In tale periodo le funzioni cognitive del paziente erano conservate. Da allora non si è più presentato in quanto in totale remissione clinica.” (doc. 55, pag. 213 incarto AI; I, allegato C).
Va qui rilevato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Ciò premesso, il surriferito certificato del curante presenta diverse criticità. Circa il disturbo depressivo, il dr. __________ si limita ad attestare il periodo della presa a carico (dal 2012 al 2016) e l’asserita remissione clinica, non potendo però determinarsi circa il periodo successivo all’interruzione della presa a carico. Inoltre, non vi è un confronto con la refertazione medica agli atti, in particolare con le conclusioni dei medici SMR.
Circa il deficit intellettivo rilevato sia dai medici SMR che dal dr. Caporro, il curante si limita a dire che “in tale periodo le funzioni cognitive del paziente erano conservate”, asserzione che, così formulata e considerato che al certificato del curante non vi è allegata alcuna valutazione medica dettagliata, non permette certo di mettere in dubbio le conclusioni dei medici SMR.
Infine, il certificato in parola è stato reso ben sette anni dopo la fine della presa a carico e, come si evince dal tenore della refertazione, risulta oltremodo generico.
Ne consegue che lo scarno certificato del medico curante non è idoneo a mettere in dubbio la completezza e l’esaustività della valutazione dei medici SMR.
Tutto bene considerato, richiamato il principio del libero apprezzamento delle prove valido (anche) nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. art. 61 lett. c in fine LPGA; cfr. anche STF 9C_549/2020 del 1. settembre 2021 consid. 3.1. e seg. e STCA 32.2022.39 consid. 2.7.2.), questo Giudice ritiene provato con il grado della verosimiglianza preponderante (DTF 138 V 218 consid. 6. e 129 V 56 consid. 2.4.) che il ricorrente fosse già invalido al momento dell’entrata in Svizzera.
Pertanto, le conclusioni dei medici SMR vanno integralmente confermate.
2.8. Come accennato (cfr. supra consid. 2.5.), condizione per il diritto ad una rendita ordinaria è che all’insorgere dell’invalidità siano stati pagati i contributi almeno per un anno intero in Svizzera (e tre in totale) oppure che l’interessato abbia risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci anni.
In casu le conclusioni dei medici SMR sono state confermate in questa sede (cfr. supra consid. 2.7.1.), ragione per cui RI 1 è da considerarsi invalido al 100% fin dalla nascita. Ne discende che, conformemente alla giurisprudenza topica (cfr. supra consid. 2.4.), egli non aveva già versato contributi per un anno intero in Svizzera all’insorgere dell’invalidità (pro multis STF 9C_510/2020 del 2 novembre 2020 consid. 2.2.: “Die Voraussetzung der minimalen Beitragsdauer [riferito all’anno di contribuzione in Svizzera, n.d.r.] muss mithin bei Eintritt des Versicherungsfalles erfüllt sein”).
Per quanto attiene ai contributi versati dalla moglie in Svizzera (cfr. supra consid. 1.3. e 2.6.), si rileva che tale aspetto concerne la determinazione del periodo di contribuzione di un anno quale condizione per il calcolo della rendita ordinaria: giusta i combinati artt. 2 LAI, 3 cpv. 3 e 29ter cpv. 2 lett. b LAVS per determinare il periodo di contribuzione di un anno possono essere considerati i versamenti del coniuge con attività lavorativa se pari al doppio del contributo minimo, alternativamente gli accrediti per compiti educativi o per compiti assistenziali (STF 9C_510/2020 consid. 2.2.; Gerber, n. 23 ad art. 36 LAI; Meyer/Reichmuth, op. cit., n. 3 ad art. 36 LAI con rinvii giurisprudenziali e dottrinali; Valterio, op. cit., n. 2 ad art. 36 LAI; Direttive sulle rendite AVS e AI, cifra 5027-5033; Guida sulle condizioni assicurative per il diritto alle prestazioni dell’assicurazione invalidità, p.to 1.2.).
Tuttavia, nel caso che ci occupa l’insorgente era invalido al 100% fin dalla nascita, ragione per cui la questione contributiva non si pone (pro multis STF 9C_510/2020 consid. 2.2. in fine), come rettamente osservato dall’Ufficio AI (XII, pag. 3).
Inoltre, l’insorgente è entrato in Svizzera il 29 gennaio 2020 (cfr. supra consid. 1.1.), ragione per cui neppure il presupposto dei dieci anni di residenza ininterrotta in Svizzera è adempiuto.
Infine, il ricorrente non ha contestato il fatto di non adempiere ai presupposti per il diritto ad una rendita straordinaria giusta i combinati artt. 9, 39 LAI e 42 LAVS. A ragione, essendo entrato in Svizzera dopo il compimento dei vent’anni (cfr. supra consid. 1.1.).
2.9. Con il ricorso l’insorgente ha chiesto l’assunzione dei seguenti mezzi di prova: “doc., richiamo doc, testi, interrogatorio delle parti, informazioni scritte” (I, p.ti 6. in fine e 28. in fine), oltre a:
- “[…] edizione in via rogatoriale della competente autorità italiana di una dichiarazione circa i contributi sociali versati dal qui ricorrente in territorio italiano”;
- “[…] edizione in via rogatoriale dall’__________ […] dell’intero incarto riguardante il qui ricorrente;
- “[…] audizione rogatoriale del dr. med. ________ […]”;
- “[…] interrogatorio delle parti” e
- “[…] una perizia specialistica atta a determinare la data di insorgenza dei disturbi del qui ricorrente (I, pag. 9).
A tal proposito si osserva innanzitutto che la richiesta di “doc., richiamo doc, testi, interrogatorio delle parti, informazioni scritte” non permette di capire a quale documento, rispettivamente a quali informazioni si faccia riferimento. Inoltre, incombe all’insorgente, rispettivamente al suo patrocinatore indicare il motivo per cui in casu si giustifichi l’assunzione dei mezzi di prova indicati, ciò che non è avvenuto.
Ad ogni buon conto, va qui ricordato che quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
A fronte di una situazione medica ritenuta sufficientemente chiarita, questo Giudice rinuncia all'assunzione di ulteriori prove di carattere medico.
Per quanto concerne la richiesta di edizione di una dichiarazione relativa ai contributi sociali da parte della competente autorità italiana, essa si rileva superflua a fronte di quanto esposto al consid. 2.8.
Quo all’interrogatorio delle parti, il Tribunale federale ha stabilito che una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o, come nella fattispecie in esame, di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare l’obbligo di indire un pubblico dibattimento (STCA 32.2022.70 del 6 marzo 2023 consid. 2.8. con molteplici rinvii giurisprudenziali).
Ora, come visto nei considerandi precedenti, la documentazione prodotta in sede processuale è esaustiva e non necessita di alcun complemento. Del resto, in ossequio all’art. 29 cpv. 2 Cost., il ricorrente ha potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) e la documentazione già presente agli atti consente di emanare il giudizio.
Pertanto, anche la richiesta di “interrogatorio delle parti” si rivela superflua.
2.10. Visto tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma mentre il ricorso va integralmente respinto.
2.11. Come accennato in narrativa (cfr. supra consid. 1.4.), il ricorrente chiede di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).
Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nella presente fattispecie, non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto e per i motivi esposti ai considerandi 2.7-2.8., la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso.
In tali condizioni, l’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio deve essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti