Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2023.43

 

FC

Lugano

28 giugno 2023     

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

 

 

segretaria:

Stefania Cagni

 

 

 

statuendo sul ricorso del 17 aprile 2023 di

 

 

 RI 1  

rappr. dal curatore:  RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 17 marzo 2023 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  Con decisione del 14 ottobre 2005 l’Ufficio AI, in accoglimento di una richiesta di prestazioni presentata il 5 settembre 2003, esperiti gli accertamenti del caso (che avevano permesso di determinare che l’assicurato aveva avuto un miglioramento dello stato di salute con piena abilità lavorativa in ogni attività, ciò che lo rendeva convenientemente reintegrato senza alcun diritto a una rendita e ulteriori prestazioni da parte dell’AI), aveva riconosciuto a RI 1, nato nel __________ – portatore di affezioni psichiatriche –, la garanzia per la prima formazione professionale con diritto alla piccola indennità giornaliera dal 1° settembre 2003 al 31 agosto 2005 (doc. AI pag. 133). Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

                          1.2.  Nell’ottobre 2022 l’assicurato, tramite il suo curatore RA 1, ha presentato una nuova domanda di prestazioni adducendo un peggioramento delle sue condizioni di salute (doc. AI pag. 154).

 

                          1.3.  Raccolto il parere del medico SMR (il quale con Annotazione del 9 novembre 2022 ha negato esservi il sospetto di un peggioramento della situazione invalidante; doc. AI pag. 159), dopo aver preavvisato il 14 dicembre 2022 la non entrata in materia sulla nuova domanda di prestazioni – cui ha fatto seguito uno scritto del curatore dell’assicurato il 14 marzo 2023 con il quale ha chiesto aggiornamenti in merito alla pratica e indicato che l’assicurato era preso a carico dal __________ di __________ (doc. AI pag. 186) – con decisione del 17 marzo 2023 l’amministrazione ha confermato la non entrata in materia, argomentando che l’assicurato non aveva dimostrato una rilevante modifica delle circostanze.

 

                          1.4.  Con il presente ricorso insorge al TCA l’assicurato, patrocinato dal curatore, producendo nuova documentazione, inclusa una certificazione del curante, e ribadendo il peggioramento delle sue condizioni di salute. Postula quindi l’annullamento della decisione contestata al fine di “mantenere attiva la valutazione di una rendita tramite l’Ufficio invalidità in favore del signor RI 1”.

 

                          1.5.  Con la risposta di causa l’Ufficio AI propone di ritornare gli atti all’amministrazione per entrata in materia e, quindi, procedere all’istruttoria, considerato come alla luce dei documenti prodotti la situazione necessita di essere approfondita.

 

                          1.6.  Con scritto 12 maggio 2023 il ricorrente, tramite il curatore, ha formulato ulteriori allegazioni riguardo alle sue condizioni e alle possibilità di un reinserimento professionale, osservato che riguardo alla proposta dell’Ufficio AI di entrata in materia “resteremo in attesa di ricevere nuove indicazioni da parte loro”.

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

 

                                  nel merito

 

                          2.2.  Se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece – ciò che non corrisponde al caso in esame – essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a).

 

                                  Nel caso in esame, avendo l’Ufficio AI emanato una decisione di non entrata in materia, richiamata la suesposta giurisprudenza, questo giudice è unicamente chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente oppure no rifiutato di esaminare il merito della nuova richiesta di prestazioni di RI 1. Ne consegue l’irricevibilità delle richieste e censure ricorsuali volte a supportare il merito della richiesta di prestazioni (attribuzione di prestazioni dell’AI e/o di un percorso di reinserimento professionale) e nella misura in cui non sono relative alla mancata entrata in materia.

                               

                          2.3.  Il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

                                  Occorre tuttavia ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

                                  In concreto al ricorso contro la decisione emanata il 17 marzo 2023 – data che, di principio, delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1) – si applicano le norme sostanziali in vigore in quel momento. Ne discende che ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va quindi inteso nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2022.  

                          2.4.  Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado d’invalidità era insufficiente, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI; cfr. DTF 133 V 263). Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella domanda di revisione l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

                                  Nell’ambito dell’art. 87 cpv. 2 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4.2, 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STFA I 55/07 del 26 novembre 2007). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen) (…), riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).

 

                          2.5.  Nel caso concreto, nel suo ricorso il curatore rileva che è la medesima Autorità Regionale di protezione (ARP) di __________ all'udienza del 6 ottobre 2022 ad avere dato indicazione di procedere con la presentazione della domanda di valutazione di rendita dell'Al (cfr. doc. A9). Adduce inoltre che l'assicurato è stato preso a carico dal medico psichiatra dr. __________ e dagli infermieri del __________ di __________.

                                  Al ricorso è pure stato allegato un certificato del medico curante dr. __________ del 14 ottobre 2022, che valuta l’assicurato inabile totalmente al lavoro a motivo delle patologie psichiatriche che richiedono una presa a carico (doc. A5). Sono pure stati prodotti un rapporto del medesimo curatore all’ARP del 3 agosto 2022 (nel quale il curatore descrive, tra l’altro, un tentativo di presa a carico psicologica dell’assicurato tramite il dr. __________ nel dicembre 2020, tentativo "... concluso dopo un solo incontro con il terapeuta e senza trovare l'adesione alla presa a carico del signor RI 1. Ancora oggi il signor RI 1 è acritico rispetto alla propria situazione di salute mentale e non ritiene necessario un seguito psicologico per far fronte al suo disagio. . .", doc. A6) e una segnalazione effettuata sempre dal signor RA 1 al __________ di __________ il 25 novembre 2022, nella quale veniva sottolineata “l’evidente fragilità psichica che da anni gli impedisce qualsiasi tipo di attività occupazionale” e il fatto che in occasione dell’udienza del 6 ottobre 2022 presso l’ARP si era deciso di procedere con una segnalazione all'AI, essendo l’assicurato “al beneficio dell'Aiuto Sociale poiché non collaborante nella presa a carico terapeutica” (doc. A7). 

                                  Esaminati tali documenti l’amministrazione ha evidenziato come, contrariamente a quanto indicato nella decisione contestata, sulla base della refertazione già presente agli atti AI e di quella ulteriormente prodotta nelle more della procedura ricorsuale, risultino adempiute le premesse per l’entrata in materia sulla nuova domanda di prestazioni. In effetti, dai documenti prodotti emergono elementi che determinano una situazione che necessita di essere approfondita, osservato anche il tempo trascorso dalla precedente decisione del 14 ottobre 2005, con la quale l'assicurato era stato ritenuto completamente abile al lavoro con prestazione limitata alla garanzia della prima formazione professionale (doc AI pag. 133). L’Ufficio AI ha quindi proposto il ritorno degli atti per l'entrata in materia sulla nuova domanda di prestazioni presentata da RI 1 per il tramite del curatore RA 1.

 

                                  Sulla scorta di suddetta refertazione facente stato di un verosimile peggioramento delle condizioni di salute dal profilo psichico v’è in effetti da ritenere che sia verosimilmente subentrato, dopo l’emissione del provvedimento di garanzia per la prima formazione professionale del 14 ottobre 2005 contestualmente al quale l’assicurato era stato considerato abile in attività adeguate dal marzo 2004 (doc. AI pag. 129 e 133), un rilevante peggioramento della situazione invalidante.

                                  Questo Giudice non ravvisa pertanto alcun motivo per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata dall’amministrazione nella risposta di causa e sostanzialmente condivisa dal ricorrente.

 

                                  In simili condizioni si giustifica senz’altro la retrocessione degli atti affinché l’amministrazione entri in materia sulla domanda di prestazioni ed esamini quindi, tramite i necessari accertamenti medici ed economici, la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verifichi se la modifica delle circostanze sia effettivamente avvenuta ed in che misura essa influisce sul diritto a prestazioni.  

 

                          2.6.  Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

Visto l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

Per quanto concerne l'eventuale indennità per ripetibili, essa può di regola venire assegnata solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (vedasi, per la regola e le eccezion, DTF 129 II 297 consid. 5, 119 Ib 412, 112 V 86 consid. 4, 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V 89 consid. 4; Leuzinger-Naef, Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht, in SZS 1991 pp. 180 ss) ed è concessa non soltanto se l'assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (DTF 118 V 140 consid. 2= RCC 1992 p. 433 consid. 2° e 1985 p. 411 consid. 4; DTF 108 V 271 = RCC 1983 p. 329; cfr. anche STCA 30.2009.32 del 2 aprile 2010).

 

Con riferimento alla rappresentanza da parte di un curatore, la giurisprudenza federale distingue due situazioni: quella in cui l'assicurato è patrocinato da un "semplice" curatore e quella in cui il rappresentante è allo stesso tempo avvocato o comunque giurista. Se rappresentato da un “semplice” curatore, non quindi particolarmente qualificato, l’assicurato non ha diritto all’indennità per ripetibili (STFA K 139/06 del 31 gennaio 2008, K 123/06 del 6 dicembre 2007, K 63/06 del 5 settembre 2007, I 384/06 del 4 luglio 2007, I 459/05 del 24 luglio 2006).

 

Nel caso in disamina dagli atti non risulta che il curato-re dell'insorgente sia giurista o comunque in possesso di una specifica formazione nella materia in causa.

Né è per il resto ravvisabile un comportamento temerario da parte dell'amministrazione, il che potrebbe eventualmente legittimare l’assegnazione di ripetibili (in argomento STFA K 63/06 del 5 settembre 2007 che rimanda per analogia a DTF 127 V 205, 110 V 132).

Ne consegue che al ricorrente, ancorché vittorioso in causa, non vanno assegnate ripetibili.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                            1.-  Il ricorso è accolto.

                                  §   La decisione del 17 marzo 2023 è annullata.

                                  §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.

 

                            2.-  Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI. Non si assegnano ripetibili.

 

                            3.-  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           La segretaria

 

giudice Raffaele Guffi                                   Stefania Cagni