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redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 1° giugno 2023 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 28 aprile 2023 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1977, __________, nel mese di settembre 2021 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti.
1.2. Dopo aver acquisito gli atti medici ritenuti necessari, tra cui una perizia del __________ del 25 maggio 2022 ed i successivi complementi del 1° febbraio 2023 e del 20 aprile 2023, con decisione del 28 aprile 2023 l’Ufficio AI ha assegnato a RI 1 una rendita limitata nel tempo per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2020, non versata a causa della tardività della domanda (un eventuale versamento sarebbe avvenuto solo da 1° marzo 2022). Con una comunicazione di medesima data l’Ufficio AI ha diffidato l’insorgente ad assumere dosi lentamente incrementabili di un SSRI alfine di aumentare in 6-8 mesi la capacità lavorativa in ogni tipo di attività. L’amministrazione ha affermato che “in caso di una nuova domanda AI e se non darà seguito alle cure esigibili, considereremo come se le cure siano state eseguite e la capacità lavorativa migliorata. Di conseguenza avremo facoltà di ricalcolare il suo grado d’invalidità in funzione della capacità lavorativa raggiunta” (pag. 480 incarto AI).
1.3. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendone in via principale l’annullamento ed il riconoscimento di una rendita intera ed in via subordinata l’annullamento ed il rinvio degli atti all’UAI (doc. I). Contestualmente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Riassunta la fattispecie, l’insorgente, che richiama l’intero incarto AI, contesta in primo luogo l’aspetto medico, sostenendo che le diagnosi poste dal perito dall’AI, dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia e dalla curante, dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, divergono in maniera importante e che essi giungono a conclusioni diverse anche per quanto concerne la capacità lavorativa dell’assicurato. L’UAI non avrebbe inoltre indagato le conseguenze della fibromialgia la cui diagnosi è stata posta dal dr. med. __________, FMH reumatologia. In secondo luogo l’insorgente censura anche il calcolo del grado d’invalidità, sostenendo che gli deve essere riconosciuto il livello di competenze 3 nell’ambito del calcolo del reddito statistico da valido. Relativamente al reddito da invalido, egli chiede invece l’applicazione di una riduzione del 25%, dovendosi tenere conto degli svantaggi legati alle contingenze particolari quali gli stati d’ansia acuti e imprevedibili, la debolezza e stanchezza cronica, la necessità di sopportare i dolori, l’impossibilità di mettere a frutto la formazione acquisita, ecc..
1.4. Con risposta del 16 giugno 2023, cui ha allegato l’intero incarto, l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
1.5. Dopo aver chiesto (doc. VI), ed ottenuto (doc. VII), un termine per l’inoltro di una replica, l’insorgente si è nuovamente espresso in merito, producendo un nuovo certificato del dr. med. __________, FMH reumatologia (doc. VIII). L’insorgente chiede inoltre che siano acquisite anche le registrazioni audio delle visite peritali presso il dr. med. __________.
1.6. Con osservazioni del 26 luglio 2023, trasmesse al ricorrente per conoscenza il 2 agosto 2023 (doc. XI), l’amministrazione ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso, affermando tra l’altro che “relativamente all’ulteriore richiesta probatoria del ricorrente, l’UAI – pur rimettendosi al prudente giudizio di questo lodevole Tribunale (cfr. l’art. 71 cpv. 1 OPGA) – tiene a notificare le sue riserve quanto alla tempestività e all’utilità della produzione delle registrazioni audio dei colloqui peritali. Va infatti rilevato che – malgrado l’inoltro delle osservazioni al progetto, del ricorso e delle successive osservazioni – sino ad oggi nessuna contestazione è stata mossa circa la conformità tra quanto detto in occasione dei colloqui e quanto trascritto nel referto peritale” (doc. X).
considerato in diritto
2.1. Va innanzitutto rilevato che il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
Secondo il marg. no. 9102 CIRAI in merito alla determinazione del diritto applicabile nel caso di prima concessione di rendite con quote decrescenti o a tempo determinato e casi di revisione, prevede “che se la modifica determinante avviene prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La data della modifica determinante è determinata secondo l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.)”.
Nel caso in esame l’UAI ha riconosciuto al ricorrente una rendita l’imitata nel tempo dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2020, ritenuto un successivo miglioramento della capacità lavorativa.
Ne segue che al caso di specie vanno applicate le norme in vigore fino al 31 dicembre 2021, cui si farà riferimento qui di seguito, tranne indicazione in senso contrario.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Nel caso di specie, alla luce delle patologie di cui è affetto l’insorgente, l’UAI ha fatto allestire una perizia psichiatrica ad opera del __________, redatta il 25 maggio 2022 dalla dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia e dal dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, dopo aver svolto due colloqui, il 5 ed il 18 maggio 2022, con l’interessato (pag. 253 e seguenti incarto AI).
Nel referto i periti, dopo aver descritto gli atti, l’anamnesi familiare primo sviluppo, l’anamnesi socio-relazionale, l’anamnesi lavorativa, l’anamnesi psicopatologica pregressa, i disturbi attuali e soggettivamente riferiti, la descrizione della giornata, il reperto, gli approfondimenti testali, hanno posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di sindrome da attacchi di panico (F41.0) e la diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro di disturbo evitante restrittivo dell’assunzione di cibo (6B83).
Gli psichiatri hanno stabilito che nell’attività abituale sia di __________ che di __________, ma anche in altre attività in linea con la sua formazione, l’assicurato ha presentato verosimilmente tra il 2018 ed il 2019 una incapacità lavorativa superiore a quella attuale e stimabile retrospettivamente almeno nel 70% (capacità lavorativa del 30%) mentre, da quando in modo ormai stabile da fine 2019 l’assicurato ha ripreso peso, il disturbo alimentare non ha più ripercussioni sulla capacità lavorativa e la limitazione è dovuta esclusivamente al disturbo di panico. Presi in esame i deficit e le risorse la capacità lavorativa è stimabile nel 70% (riduzione del tempo) da gennaio 2020.
Essi hanno pure affermato che è possibile migliorare ancora in misura rilevante la capacità lavorativa mediante l’attuazione di provvedimenti sanitari nel senso che, con l’introduzione di dosi lentamente incrementali di un SSRI, l’assicurato potrebbe verosimilmente recuperare nell’arco di 6-8 mesi una piena capacità lavorativa in ogni attività e non vi sono controindicazioni o pregiudiziali psicopatologiche all’adesione da parte dell’assicurato a tale terapia.
Il 31 maggio 2022 il medico SMR, dr. med. __________, ha confermato l’esito della perizia e la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di sindrome da attacchi di panico (F41.0). Egli ha inoltre posto la diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa di disturbo evitante restrittivo dell’assunzione di cibo (6B83) e di stato dopo duplice intervento chirurgico oftalmologico (14.04 e 22.04.2022) di iridotomia per glaucoma.
Il medico SMR ha accertato un’incapacità lavorativa, in qualsiasi attività, del 70% dal mese di gennaio 2018, del 30% dal gennaio 2020, del 100% dal 14 aprile 2022 (intervento oftalmologico) e del 30% dal giugno 2022 (pag. 249 e seguenti incarto AI).
Il dr. med. __________, medico SMR, ha confermato la predetta valutazione il 23 agosto 2022, dopo aver ricevuto un attestato del 22 agosto 2022 del dr. med. __________, specialista in oncologia e ematologia e medicina interna FMH (pag. 377-380 incarto AI).
Dopo il progetto di decisione, all’UAI sono pervenuti ulteriori attestazioni mediche.
Un referto del 2 novembre 2022 del dr. med. __________, che, posta la diagnosi di anemia ferropriva su stillicidio enterale, anoressia nervosa e attacchi di panico, ha affermato che lo stato di salute dell’insorgente “è pressoché rimasto invariato, lamenta importante astenia, riesce a malapena ad assumere un apporto calorico di sostentamento soprattutto grazie all’uso di bevande energetiche e ad intermittenza soffre di attacchi di panico” ed ha attestato un’inabilità al lavoro del 100% (pag. 392 incarto AI).
Un rapporto medico del 21 novembre 2022 del dr. med. __________, che, posta la diagnosi di anemia ferropriva su stillicidio enterale, ha affermato di aver conosciuto l’insorgente in uno stato generale di salute particolarmente debilitato in seguito a grave anoressia nervosa e stato ansioso depressivo e che “durante questo anno la situazione generale è leggermente migliorata”. Egli ha precisato che persistono “comunque disturbi legati all’importante stato di dimagrimento, come spossatezza generalizzata e dolori muscolari che non permettono al paziente attività prolungate (1 ora ca.) che sono particolarmente presenti durante la seconda metà della giornata”. Il medico ha concluso affermando che tenendo conto “della situazione generale del paziente lo ritengo inabile al lavoro perlomeno all’80%, con bassa possibilità che possa migliorare in futuro” (pag. 407 incarto AI).
I medici SMR, dr. med. __________ ed __________, hanno confermato la loro valutazione in data 6 dicembre 2022 (pag. 413 incarto AI), rispettivamente in data 12 dicembre 2022 (pag. 414-415 incarto AI).
Quest’ultimo ha segnatamente rilevato che l’anemia ferropriva non influisce sulla capacità lavorativa e può essere efficacemente trattata con un programma di presa a carico dietologica-ematologica. Il medico SMR rileva che l’insorgente ha una piena capacità di giudizio e di valutazione e le mancate prese a carico sia psichiatrica che dietologica atte a migliorare il suo stato di salute sono volutamente assunte (pag. 415 incarto AI). Il dr. __________ rileva inoltre che “il certificato del Dr. med. __________ del 22.11.2022, tratta di una semplice attestazione dell’incapacità lavorativa che manca dei principali requisiti che comporta un serio certificato medico, cioè oltre alla diagnosi, descrizione del quadro clinico ed evoluzione dello stesso, manca completamente la descrizione della terapia in atto, da quando è iniziata ed i risultati della stessa. Inoltre manca completamente la terapia psichiatrica assunta dall’A. e del suo effetto nel tempo e la descrizione delle modifiche terapeutiche effettuate, a cui l’A. avrebbe dovuto aderire per migliorare il suo stato di salute” (pag. 415 incarto AI).
Il 24 gennaio 2023 la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha scritto all’amministrazione, rilevando di aver visitato l’insorgente il 23 novembre 2022 ed il 21 dicembre 2022, descrivendo la situazione valetudinaria dell’interessato (pag. 418 e seguenti incarto AI) e rilevando che “non avrebbe mai accettato una farmacoterapia antidepressiva e ansiolitica, per temuto effetti collaterali dovuti a intolleranza verso alcuni eccipienti e accettando unicamente un trattamento naturale a base di Passiflora. Alla fine della nostra prima seduta, egli concordava con la scrivente di una terapia a base di Escitalopram gocce, fino a 5 gocce/die”, poi aumentata a 10 gocce al termine della seconda visita. La curante ha poi affermato:
" Innanzi tutto tengo a precisare che ovviamente non mi è possibile esprimere con certezza un’opinione clinica retrospettiva, in quanto ho visto il paziente solo in due occasioni e a distanza di tempo dall’inizio della sintomatologia, che egli fa risalire al 2018. In prima battuta però, tendo a considerare l’anoressia di cui egli è affetto non già come entità nosografica, ma come sintomo di un quadro clinico verosimilmente di tipo depressivo grave, conseguente ai cambiamenti esistenziali iniziati a partire dall’abbandono da parte della moglie del tetto coniugale, dunque dal __________.
Ritengo che il tipo di personalità del signor RI 1, estroversa ed artistica, predisponga all’insorgenza di depressioni anche ad esito fatale, qualora le ferite narcisistiche siano insanabili, come in questa fattispecie.
La prima ferita suppongo sia da riferire all’abbandono della moglie, __________. Ciò ha determinato sicuramente in lui uno sconquasso esistenziale, legato anche a questioni molto pratiche come la gestione dei figli in prima persona, in un luogo a lui estraneo e lontano dalla sua famiglia.
Una seconda ferita è da rintracciare nell’essere stato più volte coinvolto __________ __________, in relazione ai guai con la giustizia di questi tre paesi dalla sua ex moglie. Per il signor RI 1, __________, si è trattato di una grande vergogna, essendo un uomo di specchiata onestà e noto __________ __________ __________. In più, egli avrebbe ricevuto minacce, anche verso i figli, da parte di personaggi loschi che egli ritiene facenti parte del sottobosco illegale frequentato dalla ex moglie.
L’ultima “batosta” per la sua persona è stata il non riconoscimento da parte dell’Assicurazione Invalidità della sua incapacità al lavoro, nel periodo in cui, a suo dire, egli sarebbe stato peggio, vale a dire a partire dal 2018. In questo caso, la sua convinzione è stata quella di non essere stato nemmeno visto.
Non è difficile credere ed affermare che la sua volontà di morire di fronte a cotanto crollo della sua immagine di sé, si sia riassunta nel sintomo anoressico, che tuttavia rimane appunto un sintomo, a mio modo di vedere, di una gravissima depressione, non riconosciuta e pertanto non curata.
Egli si è salvato dalla morte vera e propria sì pensando ai figli, ma in fondo cercando di impersonarla e attualizzarla rifiutando il nutrimento, la vita, fino a “mineralizzarsi”, come avviene nelle gravi anoressie, pur con punti di partenza differenti.
Si potrebbe pensare in altri termini, che il suo motto sia stato “voglio morire”, di fronte all’annientamento della sua persona ad opera della madre dei suoi figli che, obbligandolo a trasferirsi in Svizzera e attuando quanto è già stato sopra descritto, lo ha di fatto annullato, umiliandolo ed esponendolo a situazioni a cui egli non era di certo avvezzo.
A posteriori, nell’ottica analitica, la diagnosi sarebbe dunque quella di: “ Episodio depressivo grave con sintomi psicotici (ICD10; F32.3), laddove la sfumatura psicotica è stata ed è proprio il delirio legato al nutrimento: “mangiare è inutile”.” (pag. 420 incarto AI)
Il 1° febbraio 2023 i periti del __________, hanno preso posizione in merito, affermando:
" (…) Pur avendo visitato l’assicurato a distanza di 6 mesi dalla mia precedente valutazione, la Dr.ssa __________ fa riferimento ad un disturbo già presente in precedenza e quindi le sue considerazioni non attengono ad un peggioramento del quadro se non per quanto riguarda la pur comprensibile delusione dell’assicurato per l’esito della procedura AI.
Per quanto attiene alla diagnosi posta dalla Dr.ssa __________, nella mia valutazione peritale avevo già preso in considerazione la diagnosi di una forma di depressione mascherata che avevo tuttavia escluso a favore della diagnosi di attacco di panico e di un disturbo evitante restrittivo dell’assunzione di cibo (quest’ultimo secondo la classificazione ICD 11). Concordo con le osservazioni relativi agli eventi di vita che hanno causato una profonda ferita narcisistica alla base del quadro psicopatologico ed avevo anche considerato le esternazioni già presenti durante la mia valutazione rispetto a ideazioni autolesive, anche se l’assicurato ha anche fattori protettivi notevoli rappresentati dal forte legame con i figli e non presentava a mio avviso un rischio imminente che, tanto più, non potrebbe essere collegato alla negazione del diritto a rendita nemmeno in considerazione dei tratti narcisistici. Rispetto all’intensità psicotica del disturbo alimentare (che la curante legge in termini depressivi) per cui “mangiare è inutile”, a mio avviso, il fatto che l’assicurato si nutra ormai da tempo sostanzialmente soltanto con integratori alimentari, non sottende un’ideazione di natura psicotica con rifiuto del cibo in base ad un’ideazione delirante ma, ancora oggi, l’assicurato mantiene un regime alimentare esclusivo nel timore di avere malessere, vomito e dispepsia.
Un’ultima annotazione è relativa al fatto che il perito è conscio della notorietà dell’assicurato nel mondo __________ e non lo considera minimamente un __________ da “__________”, visto che è possibile vedere __________ __________, come anche riportato in perizia (pagina 18-19).
La curante poi, non fa alcun riferimento a quanto da me sottolineano al punto 4.4., in cui vengono citate alcune incoerenze e ai risultati dello IOP-29 in cui l’assicurato ha ottenuto un punteggio decisamente superiore al cut off, dati che, inevitabilmente in un contesto peritale, non possono essere considerati.
Per quanto riguarda l’accettazione della terapia con SSRI ne sono ben lieto e anch’io ritenevo che fosse del tutto indicata ed esigibile, come sottolineato nel paragrafo 7.2.
Pertanto, pur prendendo atto della differente posizione diagnostica espressa e motivata da parte della Dr.ssa __________, non emergono elementi nel suo scritto che mi inducano a rivedere la mia valutazione peritale.” (pag. 429-430)
Il 7 febbraio 2023 il medico SMR, dr. med. __________, ha confermato l’esito della perizia (pag. 435 incarto AI).
Successivamente alla presa di posizione del medico SMR, all’UAI è giunta ulteriore documentazione medica.
In un certificato del 27 gennaio 2023 il dr. med. __________, FMH reumatologia, ha affermato:
" (…) Il paziente presenta un correlato di dolori diffusi qualificati di muscolari che intervengono unicamente agli sforzi con una certa mancanza di forza, di origine non completamente chiara nonché vari altri sintomi funzionali. L’esame clinico mostra dei dolori alla palpazione di tutti i muscoli ma non solo nei punti Smite. Una sindrome del dolore cronico in particolare fibromialgia può essere senz’altro sospettata. Per questo però se non già eseguiti bisogna escludere malattie che possono potenzialmente avere gli stessi sintomi, con il dosaggio degli enzimi muscolari (CK, aldolasi), ANA, Ena-screening, anti-DNAds, ANCA, anti-CCP, elettroforesi delle proteine, anticorpi anti-epatite C. Da valutare anche con l’oftalmologo se vi siano eventuali indizi anti-epatite C. Da valutare anche con l’oftalmologo se vi siano eventuali indizi per un morbo di Sjörgen. In caso di anormalità di questi test sono naturalmente a disposizione per rivalutarlo. Altrimenti bisognerà concludere la presenza di una fibromialgia con le raccomandazioni abituali.” (pag. 437 incarto AI)
Il 28 febbraio 2023, lo stesso medico, ha evidenziato come “gli esami complementari si sono rivelati nella norma” e che a “questo punto risulta ben possibile che il paziente soffra di una problematica del dolore cronico nel senso di una fibromialgia” (pag. 436 incarto AI).
Il 12 aprile 2023 la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha scritto all’UAI, affermando:
" (…) Ho in cura il signor RI 1 dal novembre 2022, per un quadro clinico che, inizialmente presentato come un caso di “Anoressia”, si è rivelato essere un “Episodio depressivo grave, senza sintomi psicotici (ICD10; F32.2), di cui l’anoressia rappresentava uno dei sintomi. Il signor RI 1 ha accettato la proposta di una cura farmacologica antidepressiva, attualmente in corso, a base di duloxetina titolata a 60 mg/die, che ha portato beneficio in quanto il paziente sta iniziando ad alimentarsi regolarmente e gradatamente.
Nel contempo si è venuta a concretizzare una diagnosi di “Fibromialgia”, per la quale la cura a base di duloxetina risulta essere particolarmente indicata.
Altre diagnosi esposte in passato sono già ai Vostri atti, così come l’anamnesi sulla quale non torno, avendovi già invitato un documento corredato in proposito nel gennaio scorso.
Segnalo i nuovi elementi emersi allo scopo di inquadrare al meglio la situazione di questo paziente, per il quale sarebbe opportuno rivedere le decisioni prese in passato dal Vostro lodevole ufficio e pervenire ad una più approfondita e completa interpretazione e valutazione dei suoi disturbi.
Il fatto che, ad esempio, sia stato trascurato, a suo dire, il periodo precedente a quello in cui fu presentata la domanda di provvedimenti AI dietro suggerimento dell’Ufficio Assistenza, periodo nel quale egli stava malissimo per i motivi già ai Vostri atti, ha contribuito ad innescare in lui un forte aspetto rivendicativo, con tratti narcisistico-paranoidi.
Questo tipo di personalità, se non supportata dal riconoscimento (in senso lato), deprime in misura pericolosa, potendo arrivare financo al suicidio.” (pag. 450 incarto AI)
Il 20 aprile 2023 i periti del __________ hanno preso posizione sul referto della dr.ssa med. __________, affermando:
" (…) Rispetto alla diagnosi di episodio depressivo grave senza sintomi psicotici (F32.2) che già era stata espressa nel precedente scritto della curante del 24.01.2023, avevo già preso posizione sia in perizia che nel mio precedente complemento del 01.02.2023.
Prendo atto del fatto che il quadro alimentare sia migliorato con l’assunzione di Duloxetina. Ricordo che nella mia perizia auspicavo un trattamento antidepressivo sebben con SSRI visto il disturbo di panico.
__________ quanto attiene ai tratti della personalità, posto che dall’anamnesi sociale, relazionale, lavorativa e psicopatologica, non emergono elementi tali da soddisfare i criteri generali ICD 10 per porre diagnosi di disturbo di personalità, ritengo possibile che la diatriba con L’UAI possa in qualche modo esacerbare alcuni aspetti ma ricordo che si tratta di fattori esterni non assicurati. Concordo invece con la Dr.ssa __________ rispetto al fatto che anamnesticamente, e segnatamente dal 2018 al 2019 stando a quanto asserito dall’assicurato, il quadro parrebbe essere stato di maggior gravità rispetto a quello che si è potuto osservare in perizia ma ricordo che la richiesta di prestazioni AI che, a quanto affermato dall’assicurato stesso era stata sollecitata dall’assistenza (pagina 15 della perizia, punto 4.1, 5° riga e seguenti), risale soltanto al maggio 2021 dopo l’insorgenza della sintomatologia panica (con attacco testimoniato dal Dr. __________), e l’assicurato avrebbe impiegato diversi mesi a intraprendere una cura psichiatrica per questa sintomatologia, il che peraltro, vista la tipologia di sintomi e l’asserita interferenza con il quotidiano, appare essere anomalo.
Non riscontro quindi nello scritto della Dr.ssa __________ elementi che mi inducano a pensare ad una modificazione del quadro (se non migliorativa per quanto riguarda l’alimentazione) e, quindi, a ritenere opportuna una valutazione di decorso, né che mi inducano a modificare le conclusioni della mia perizia del 25.05.2022.”
(pag. 458-459 incarto AI)
Il 28 aprile 2023 il medico SMR, dr. med. __________, ha allestito il rapporto finale indicando nelle diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa la sindrome da attacchi di panico (F41.0) e dolori diffusi muscolari e stanchezza generalizzata e mancanza di forza di origine non completamente chiara con in diagnosi differenziale possibile sindrome del dolore cronico (pag. 483 incarto AI) e confermando in sostanza i periodi di incapacità lavorativa al 70% (dal 1° gennaio 2018), al 30% (dal 1° gennaio 2020), al 100% (dal 14 aprile 2022) e nuovamente al 30% (dal 1° giugno 2022), sulla base della perizia del __________ del 25 maggio 2022, dei complementi del __________ del 1° febbraio 2023 e del 20 aprile 2023 e dei referti del dr. med. __________ del 27 gennaio 2023 e del 28 febbraio 2023. A questo proposito ha evidenziato che nel rapporto medico del 27 gennaio 2023 il reumatologo ha indicato: “all’esame clinico: paziente in buono stato generale. Esame cursorio di medicina interna e neurologico s.p. Esame osteo-articolare s.p. Non chiaro deficit di forza. Dolori diffusi alla palpazione di tutta la muscolatura ma non unicamente nei classici punti di Smithe” (pag. 485 incarto AI). Il medico SMR ha inoltre precisato che con l’introduzione di dosi lentamente incrementali di un SSRI, l’insorgente potrebbe verosimilmente recuperare nell’arco di 6-8 mesi una piena capacità lavorativa in ogni attività (pag. 487 incarto AI).
Nelle more processuali il ricorrente ha prodotto un certificato del 24 maggio 2023 della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, la quale ha certificato una inabilità lavorativa del 100% dal 24 novembre 2022 per malattia (doc. A5), un certificato del 24 maggio 2023 del dr. med. __________, specialista in oncologia e medicina interna, che ha rilevato come in questi anni la situazione generale è leggermente migliorata, ma persistono “comunque disturbi legati all’importante stato di dimagrimento, come spossatezza generalizzata e dolori muscolari che non permettono al paziente attività prolungate (1 ora ca.) che sono particolarmente presenti durante la seconda metà della giornata. Da ultimo ha sviluppato una fibromialgia che comporta dolori diffusi. Tenendo conto della situazione generale del paziente lo ritengo inabile al lavoro al 100% con bassa possibilità che possa migliorare in futuro” (doc. A4).
L’11 luglio 2023 l’insorgente ha prodotto un certificato del 6 luglio 2023 del dr. med. __________, FMH reumatologia, il quale ha affermato che l’insorgente “soffre di una fibromialgia generalizzata con dolori diffusi, incapacità ad esercitare lavori continuati che necessitano carico fisico o carico emotivo con importante concentrazione e memoria (__________). In questo senso nell’attuale professione il paziente risulta inabile in misura del 50%” (doc. B).
2.4. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel 2015 il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).
Inoltre, in due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Soltanto da tale elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Secondo la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera assoluta.
Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).
Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa giurisprudenza è stata
confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144
V 50
(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e
3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del
2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).
Infine, in DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
2.6. In concreto, per quanto concerne il mero aspetto psichiatrico, il ricorrente non ha portato alcun elemento medico oggettivo atto a mettere in dubbio la perizia del __________ del 25 maggio 2022 che è stata allestita secondo i dettami posti dalla giurisprudenza affinché ad una perizia amministrativa possa essere riconosciuto pieno valore probatorio.
Il referto è da considerare dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati ai considerandi precedenti. I periti si sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate presso il __________.
Al referto va attribuita piena forza probante.
Non sono in particolare d’aiuto i due referti del 24 gennaio 2023 e del 12 aprile 2023 prodotti dalla dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, nelle more amministrative, e sui quali i periti del __________ si sono ampiamente espressi. In particolare, per quanto concerne la diagnosi di episodio depressivo grave con sintomi psicotici (ICD10, F32.3), gli specialisti sottolineano di avere preso in considerazione nell’ambito della valutazione peritale una forma di depressione mascherata, ma di averla esclusa a favore della diagnosi di attacchi di panico e di un disturbo evitante restrittivo dell’assunzione di cibo. Pur concordando con la curante circa la profonda ferita narcisistica causata dagli eventi che hanno colpito il ricorrente e pur avendo rilevato le ideazioni autolesive, i periti hanno ritenuto che l’interessato dispone di fattori protettivi notevoli, rappresentati, ad esempio, dal forte legame con i figli e che non presentava rischi imminenti di agiti lesivi. Gli psichiatri hanno poi spiegato per quale motivo il fatto che l’insorgente si nutra ormai solo di integratori alimentari non sottende ad un’ideazione di natura psicotica con rifiuto di cibo ed hanno evidenziato che la curante non ha preso posizione in merito al punto 4.4 del referto, dove vengono citate alcune incoerenze, e ai risultati dello IOP-20 dove il ricorrente ha ottenuto un punteggio decisamente superiore al cut off. Il 20 aprile 2023 i periti hanno inoltre preso atto della circostanza che il quadro alimentare è migliorato con l’assunzione della Duloxetina, pur rilevando che essi avrebbero auspicato un trattamento antidepressivo con SSRI alla luce della diagnosi di disturbo da attacchi di panico. Gli psichiatri hanno inoltre spiegato i motivi per i quali, contrariamente a quanto sostenuto dalla dr.ssa med. __________, non vi sono elementi per ritenere anche un disturbo della personalità.
Rilevato che il certificato del 24 maggio 2023 della curante si esaurisce nell’attestazione di un’inabilità lavorativa del 100% dal 24 novembre 2022, senza tuttavia l’indicazione di alcun elemento medico oggettivo atto a sovvertire le conclusioni dei periti del __________, e che neppure l’attestazione di medesima data del dr. med. __________, peraltro non specialista in psichiatria, contiene particolati novità, a livello psichiatrico non vi sono motivi per scostarsi dalle valutazioni dell’UAI.
Del resto, va rammentato che alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_337/2023 del 22 agosto 2023, consid. 3.3.2) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
La richiesta di richiamare le registrazioni audio delle visite peritali presso il dr. med. __________ (cfr. art. 44 cpv. 6 LPGA) va respinta sia perché il ricorrente non spiega i motivi della sua domanda, sia perché questo TCA non ne vede alcuna utilità nel caso di specie, ritenuto che l’assicurato contesta le conclusioni del referto, ma non fa valere particolari criticità circa il contenuto del medesimo (cfr. al riguardo le osservazioni del 26 luglio 2023 dell’UAI, doc. X, consid. 1.6).
Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.7. Questo Tribunale non può invece confermare l’operato dell’Ufficio AI, nella misura in cui non ha effettuato alcun particolare accertamento in merito alla diagnosi di fibromialgia posta dal dr. med. __________, FMH reumatologia.
Il 27 gennaio 2023 lo specialista ha visitato l’insorgente, diagnosticando dolori diffusi muscolari, stanchezza generalizzata, mancanza di forza di origine non completamente chiara con in diagnosi differenziale possibile sindrome del dolore cronico (fibromialgia), affermando che l’assicurato presentava un correlato di dolori diffusi qualificati di muscolari che intervengono unicamente agli sforzi con una certa mancanza di forza, di origine non completamente chiara, nonché vari altri sintomi funzionali. Il reumatologo ha aggiunto che una sindrome del dolore cronico, in particolare fibromialgia, può essere senz’altro sospettata, ma per questo occorre procedere con ulteriori esami. Il 28 febbraio 2023 il medesimo sanitario ha affermato che gli esami complementari sono nella norma e che risulta ben possibile che l’insorgente soffra di una problematica del dolore cronico nel senso di una fibromialgia.
I rilievi del dr. med. __________, a differenza di quanto accaduto per i referti della dr.ssa med. __________, non sono stati sottoposti ai periti del __________ (cfr. nota del 19 aprile 2023, pag. 451 incarto AI), i quali del resto, malgrado l’accenno alla presenza della patologia ad opera della medesima curante (cfr. scritto del 12 aprile 2023 pag. 450 incarto AI), non si sono espressi in merito (cfr. scritto del 20 aprile 2023, pag. 457 incarto AI).
Da parte sua il medico SMR, dr. med. __________, nel rapporto finale del 28 aprile 2023, ha inserito tra le diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa proprio i “dolori diffusi muscolari e stanchezza generalizzata e mancanza di forza di origine non completamente chiara con in diagnosi differenziale una possibile sindrome del dolore cronico”, ha aggiunto tra i limiti somatici l’astenia ed un limite di carico di 5 kg, ma ha confermato, dal 1° giugno 2022, riferendosi (anche) ai referti del reumatologo dr. med. __________ (recte: __________), l’incapacità lavorativa del 30% (pag. 481 e seguenti incarto AI), come nel rapporto SMR del 31 maggio 2022 quando tale diagnosi non figurava (pag. 247 e seguenti incarto AI).
Agli atti non vi è tuttavia alcuna valutazione globale psichiatrica e reumatologica circa l’incidenza di questa nuova diagnosi, malgrado l’indicazione che essa ha una ripercussione sulla capacità lavorativa.
Ora, in una recente sentenza 9C_435/2022 del 20 giugno 2023, al consid. 5.1 il Tribunale federale ha ribadito che la diagnosi di fibromialgia è di competenza di un reumatologo, di modo che l’accertamento adeguato è l’allestimento di una perizia interdisciplinare, che tenga conto sia degli aspetti reumatologici che degli aspetti psichiatrici (“Si la juridiction cantonale a retenu à juste titre qu'une expertise psychiatrique est, en principe, nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que la fibromyalgie est susceptible d'entraîner, elle a cependant omis de prendre en considération que le diagnostic de fibromyalgie est d'abord le fait d'un médecin rhumatologue, de sorte que la mesure d'instruction adéquate est alors une expertise interdisciplinaire, tenant à la fois compte des aspects rhumatologiques et psychiques (ATF 132 V 65 consid. 4.3)”) ed ha rinviato gli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti poiché non era stata acquisita alcuna valutazione globale dell’incapacità lavorativa (consid. 5.2 della citata sentenza: ”Dans ces circonstances, le jugement entrepris repose sur une instruction insuffisante puisque le résultat d'une évaluation concertée des experts judiciaires fait défaut. (…)”).
Sul tema cfr. anche la sentenza 9C_701/2020 del 6 settembre 2021, dove il TF, su ricorso dell’UAI del Canton Ginevra, ha rinviato la causa al Tribunale cantonale, affermando che “En l'absence d'une appréciation globale interdisciplinaire suffisamment motivée et tenant à la fois compte des aspects rhumatologiques et psychiques pour établir de manière objective si l'intimée présente un état douloureux d'une gravité telle que la mise en valeur de sa capacité de travail sur le marché du travail ne pouvait plus du tout ou seulement partiellement être exigible de sa part (cf. consid. 4.1 supra), il s'avère nécessaire de faire compléter l'instruction médicale”.
Anche nel caso di specie si impone pertanto la necessità di far allestire una perizia anche in ambito reumatologico per stabilire l’incidenza della medesima sulla capacità lavorativa del ricorrente e procedere in seguito ad una valutazione globale reumatologica e psichiatrica.
Quanto alla circostanza che il dr. med. __________ non si è espresso in merito alla capacità lavorativa del ricorrente in attività leggera (cfr. referto del 6 luglio 2023 dove il reumatologo ha indicato una incapacità lavorativa del 50%, ma nella precedente attività; doc. B), va rilevato come in realtà la domanda non gli è stata posta, giacché dopo aver ricevuto i suoi certificati, prima dell’emissione della decisione impugnata, l’UAI non lo ha interpellato e che comunque tale diagnosi è stata inserita dal medesimo medico SMR tra quelle con ripercussione sulla capacità lavorativa ed è stata ritenuta come avente incidenza sulla capacità lavorativa in qualsiasi attività dal 1° giugno 2022 (cfr. pag. 485 incarto AI; cfr. anche STF 9C_101/2019 del 12 luglio 2019, consid. 4.2 in fine).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto mancando una perizia strutturata in ambito reumatologico e soprattutto una valutazione globale, psichiatrica e reumatologica, circa la capacità lavorativa del ricorrente, la decisione impugnata non può essere confermata senza prima effettuare ulteriori accertamenti.
A questo proposito va rammentato che di norma, l'incarto può essere rinviato all'Ufficio AI (DTF 137 V 210) o perché vi sono accertamenti peritali svolti dall'amministrazione che necessitano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi sono carenze negli accertamenti peritali svolti dall'amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2021.13 del 26 aprile 2021; STCA 32.2017.203 del 22 ottobre 2018; STCA 32.2017.129 del 3 aprile 2018).
In queste condizioni non devono (ancora) essere esaminate le censure relative all’aspetto economico.
2.8. Ne consegue che, annullata la decisione impugnata, fermo restando il diritto alla rendita intera già stabilito per il periodo litigioso (anche se in concreto non versata poiché la domanda era tardiva [cfr. consid. 1.2]), gli atti vanno rinviati all’Ufficio AI perché effettui i necessari accertamenti, consistenti nell’allestimento di una perizia reumatologica e nella successiva valutazione globale psichiatrica e reumatologica della capacità lavorativa del ricorrente nella precedente attività ed in attività adatte.
A questo proposito va rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2).
In concreto, con la conferma del diritto alla rendita durante il periodo litigioso, non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. anche la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo; cfr. STCA 32.2021.104 del 14 febbraio 2022; STCA 32.2020.12 del 7 settembre 2020, consid. 2.6; STCA 32.2018.53 del 18 febbraio 2019, STCA 32.2016.120 del 10 maggio 2017; STCA 32.2014.70 del 30 marzo 2015; STCA 32.2014.126 del 27 luglio 2015).
2.9. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito del ricorso (il rinvio della causa con esito aperto equivale a piena vittoria [DTF 141 V 281 consid 11.1; STF 8C_293/2023 del 10 agosto 2023, consid. 7]), le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’UAI, che verserà al ricorrente, patrocinato in causa da un avvocato, le ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA), ciò che rende priva di oggetto la domanda di gratuito patrocinio formulata nel ricorso (pro multis: DTF 124 V 301 consid. 6 e STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata, fermo restando il diritto alla rendita già stabilito per il periodo litigioso, è annullata e l’incarto rinviato all’Ufficio AI affinché proceda come ai considerandi.
2. Le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente fr. 1’800 (IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti