Raccomandata |
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Incarto
n.
FS |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesco Sciuchetti, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 3 luglio 2023 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 1° giugno 2023 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. A favore di RI 1, nata il __________ 2008, nel mese di gennaio 2023 è stata inoltrata una domanda di provvedimenti sanitari. Con rapporto medico 27 gennaio 2023 (cfr. docc. 5 e 6 incarto AI) il curante dr. med. __________, ha indicato la diagnosi rilevante di “Scoliosi associata ad ipercifosi” e quale trattamento necessario ad evitare il suo peggioramento la fisioterapia.
1.2. Sottoposta la succitata documentazione medica al vaglio del SMR (cfr. annotazione 17 aprile 2023 del SMR in doc. 11 incarto AI), con progetto di decisione 18 aprile 2023 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni, ritenuto che non fossero adempiuti i presupposti stabiliti dalla Circolare sui provvedimenti d’integrazione dell’assicurazione invalidità (CPSI), evidenziando come, ai sensi della stessa, quella dell’assicurata non fosse da considerarasi una scoliosi medio-grave giustificante la presa a carico del provvedimento conservativo richiesto da parte dell’AI.
Con decisione 1. giugno 2023, l’Ufficio AI ha confermato il rifiuto di assunzione di provvedimenti sanitari (doc. 13 incarto AI).
1.3. Con scritto 9 giugno 2023 il dr. med. __________ ha chiesto all’Ufficio AI di rivedere la decisione di rifiuto indicando che “la scoliosi può progredire e la paziente necessita di cure specialistiche” (doc. 14 incarto AI).
Su indicazione dell’amministrazione l’assicurata, rappresentata dalla madre, si è rivolta allo scrivente Tribunale e, con ricorso 3 luglio 2023, ha avversato la menzionata decisione chiedendo di “rivalutare il vostro rifiuto inquanto come voi sapete la scoliosi di mia figlia non va a migliorare ma sfortunatamente a peggiorare e di conseguenza necessita di cure specialistiche […]”.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede di respingere il ricorso. Evidenzia come la patologia lamentata non costituisca un’infermità congenita ai sensi della cifra 152 OIC-DFI, ritenendo che l’art. 13 LAI non sia quindi applicabile. Ribadisce inoltre che non essendo dati, conformemente alla CPSI, i presupposti per prendere a carico il provvedimento di natura conservativa in parola (fisioterapia), la domanda di prestazioni deve essere respinta.
considerato in diritto
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della LOG (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011).
2.2. Oggetto del contendere è se la problematica scoliotica dell’assicurata possa o meno essere riconosciuta quale infermità congenita ai sensi della cifra 152 OIC [Malformazioni vertebrali congenite (vertebra fortemente a cuneo, vertebre saldate a blocco tipo Klippel-Feil, aplasia della vertebra, forte displasia della vertebra)], oppure se il provvedimento conservativo richiesto (fisioterapia) possa venire eccezionalmente assunto dall’AI in virtù del marg. 737/937.2 della CPSI.
2.3. Secondo l’art. 8 cpv. 1 LAI, gli assicurati invalidi o minacciati da un’invalidità hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione per quanto essi siano necessari e idonei a ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete (lett. a) e le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute (lett. b).
Secondo l’art. 8 cpv. 2 LAI, il diritto alle prestazioni previste negli articoli 13 e 21 esiste indipendentemente dalla possibilità d’integrazione nella vita professionale o svolgimento delle mansioni consuete.
L’art. 12 cpv. 1 LAI dispone che, fino al compimento dei 20, anni gli assicurati hanno diritto a provvedimenti sanitari d’integrazione destinati non alla cura dell’affezione in quanto tale ma direttamente all’integrazione nella scuola dell’obbligo, nella formazione professionale iniziale o nella vita professionale o a favorire lo svolgimento delle mansioni consuete.
Il marg. 737/937.1 della CPSI indica per le scoliosi idiopatiche che:
" I provvedimenti conservativi (ginnastica, fisioterapia) per la scoliosi idiopatica (non congenita) rappresentano una cura dell’affezione in quanto tale e non vengono assunti dall’AI (per le eccezioni v. N. 737/937.2 e737/937.3).
Il marg. 737/937.2 dispone che:
" Il trattamento delle scoliosi medio-gravi (angolo di Cobb 20-40°/50°) è assunto secondo il N. 54 non appena e finché vi è il rischio di gravi postumi. Se ne deve attendere l’insorgenza dal momento in cui l’ortopedico prescrive che, per almeno un anno, sia portato un apparecchio correttivo (p. es. corsetto a tre punti). L’obbligo dell’AI di erogare la prestazione cessa non appena l’apparecchio non deve più essere portato. Le spese per un trattamento di fisioterapia associato ad altri provvedimenti vengono assunte fintanto che è necessario il trattamento con corsetto (v. N. 76 e 737/937.1).”
L’art. 13 cpv. 1 LAI stabilisce che gli assicurati, fino al compimento dei 20 anni hanno diritto a provvedimenti sanitari per la cura delle infermità congenite (art. 3 cpv. 2 LPGA).
Secondo l’art. 13 cpv. 2 LAI, i provvedimenti sanitari di cui al capoverso 1 sono concessi per la cura di malformazioni congenite, malattie genetiche e affezioni prenatali e perinatali che: sono diagnosticate da un medico specialista (lett. A); compromettono la salute (lett. b); presentano una certa gravità (lett. c); richiedono cure di lunga durata o complesse (lett. d); e possono essere curate con i provvedimenti sanitari di cui all’articolo 14 (lett. e).
Le infermità congenite per le quali sono concessi provvedimenti sanitari secondo l’articolo 13 sono stabilite dal Consiglio federale (art. 14ter cpv. 1 lett. b LAI).
Facendo uso della delega di cui sopra, l’Esecutivo federale ha emanato l’ordinanza sulle infermità congenite (OIC), abrogata e riformulata in un’ordinanza dipartimentale, ovvero l’OIC-DFI, il 1° gennaio 2022.
Giusta l’art. 1 OIC-DFI le infermità congenite per le quali sono concessi provvedimenti sanitari secondo l’articolo 13 della LAI sono enumerate in allegato.
Secondo la cifra 152 OIC-DFI costituiscono delle patologie congenite interessanti la colonna vertebrale che possono essere prese a carico dall’AI le “malformazioni vertebrali congenite (vertebra fortemente a cuneo, vertebre saldate a blocco tipo Klippel-Feil, aplasia della vertebra, forte displasia della vertebra)”.
2.4. Occorre quindi esaminare se la patologia dell’assicurata costituisca un’infermità congenita per la quale sono concessi provvedimenti sanitari secondo l’art. 13 LAI ai sensi della menzionata ordinanza dipartimentale. In caso contrario bisognerà esaminare se la fisioterapia di cui necessita l’assicurata possa essere assunta dall’AI in virtù del marg. 737/937.2 della CPSI.
2.4.1 Con rapporto 27 gennaio 2023 il dr. med. __________ ha posto la diagnosi di “Scoliosi associata ad ipercifosi”, D7-L2 a convessità sinistra con angolo di Cobb 7°. Ha inoltre osservato che “non sono visibili malformazioni vertebrali alla radiografia, solo una TAC potrebbe rivelarcele, esame che al momento non è stato effettuato in quanto irradiante ed inutile per il trattamento”, indicando quale trattamento necessario a evitare un peggioramento e un busto ortopedico, la fisioterapia.
Il medico SMR ha ritenuto che, sulla base di tale rapporto medico, “non vi sono le condizioni per riconoscere la garanzia N. 152 OIC-DFI”. Ha inoltre indicato che “In forza alla c.m. 737/937.1 CPSI non è possibile assumere i costi per la fisioterapia ambulatoriale in quanto si tratta della cura vera e propria della patologia.” (doc. 11 incarto AI).
Ora, senza misconoscere la gravità della problematica scoliotica, in assenza di malformazioni vertebrali congenite diagnosticate, trattandosi nel caso di specie di “una scoliosi ed una ipercifosi, che non comportano tuttavia un danno alle vertebre” (risposta di causa, p. 2), a ragione l’Ufficio AI, sulla base dell’annotazione del proprio servizio medico, ha ritenuto che la patologia non costituisca un’infermità congenita ai sensi della cifra 152 OIC-DFI (cfr. supra consid. 2.3).
2.4.2 Nemmeno sono del resto sono adempiuti i criteri di gravità richiesti dal marg. 737/937.2 CPSI per assumere il provvedimento conservativo in parola (cfr. supra consid. 2.4) (sulla validità delle direttive e delle circolari UFAS cfr. DTF 139 V 125 consid. 3.3.4., 133 V 257 consid. 3.2, 131 V 45 consid. 2.3), presentando la scoliosi dell’assicurata, come accennato (cfr. supra consid. 2.5), un angolo di Cobb 7° senza la necessità di portare un apparecchio correttivo.
2.5. Ne consegue che la decisione impugnata deve essere confermata, mentre il ricorso va respinto.
2.6. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti