Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
32.2023.79

 

TB

Lugano

5 febbraio 2024         

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 21 agosto 2023 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 19 giugno 2023 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  RI 1, nata nel 1970, ha presentato una prima domanda di prestazioni all'assicurazione invalidità nel 2018 (doc. 4) che è sfociata nella decisione del 27 aprile 2020 (doc. 36) di rifiuto delle prestazioni per l'assenza di un'incapacità lavorativa.

 

                          1.2.  Sulla nuova richiesta per adulti del gennaio 2021 (doc. 39) l'Ufficio assicurazione invalidità, sentito il dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia del Servizio Medico Regionale, l'11 marzo 2021 (doc. 47) non è entrato nel merito.

                          1.3.  Il 25 aprile 2022 (doc. 50) l'assicurata ha inoltrato una terza domanda e, dopo aver raccolto la documentazione necessaria presso i medici curanti, il 14 dicembre 2022 (doc. 66) l'SMR ha ritenuto opportuno sottoporla a una perizia psichiatrica, che il 3 marzo 2023 (doc. 72) ha valutato del 60% la capacità lavorativa residua. Fatta propria dal dr. __________ (doc. 71), con decisione del 19 giugno 2023 (doc. A2), anticipata dal progetto di decisione del 10 maggio 2023 (doc. 76), l'Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni stante un grado di invalidità del 33%.

 

                          1.4.  Con ricorso del 21 agosto 2023 (doc. I) RI 1, assistita da RA 1, ha chiesto al TCA di annullare la decisione dell'Ufficio AI e di attribuirle, in via principale, una rendita intera di invalidità e in via subordinata un quarto di rendita con grado AI del 47%, del 44% oppure del 40%.

L'insorgente ha contestato non solo il reddito senza invalidità, ma anche la capacità lavorativa residua stabilita dal perito e il reddito con invalidità.

Secondo la ricorrente, non è corretto concludere che, senza il danno alla salute, essa avrebbe lavorato come ausiliaria di pulizie secondo quanto dichiarato a un funzionario dell'Ufficio AI durante l'incontro del 20 gennaio 2020, visto che in un primo momento aveva invece affermato che avrebbe svolto qualsiasi lavoro pur di potere provvedere al mantenimento del figlio. Senza più obblighi di accudimento, oggi avrebbe scelto un lavoro che le avrebbe permesso di guadagnare di più e quindi, visti i diversi lavori svolti fino al 2008, ci si deve fondare sui salari statistici generali, livello di qualifica 1 (Fr. 53'493.- nel 2020), in luogo del reddito nel ramo specifico 77-82 attività di servizi amministrativi in cui rientra l'attività di pulizia (Fr. 50'154,50).

Per quanto concerne la determinazione della capacità lavorativa, l'assicurata ha evidenziato che i tipi di attività che secondo il consulente in integrazione risulterebbero adeguati al suo stato di salute in realtà non combaciano con le conclusioni tratte dal perito. Quest'ultimo ha concluso che la capacità lavorativa residua è del 60% se l'interessata non ha contatti con il pubblico, lavora in un ambiente piccolo, tollerante e preferibilmente bucolico, requisiti che si scontrano però con il normale mercato del lavoro in cui è stata valutata.

Per contro, ciò che emerge dal rapporto peritale è che essa "in realtà presenta una residua capacità lavorativa soltanto per lavori in ambito protetto e simil protetto" (doc. I punto 2.1 pag. 8), dunque soltanto in un ambiente bucolico, in cui può lavorare prevalentemente da sola, in autonomia, secondo i suoi ritmi, sembra in grado di funzionare in modo normale.

Nemmeno in un mercato del lavoro equilibrato è pensabile che vi siano datori di lavoro disposti ad assumerla, trattandosi di una nozione teorica e astratta che si scontra con le risorse e i deficit emersi dalla perizia psichiatrica secondo lo schema Mini ICF-APP. Va perciò ritenuta inabile al 100% per un normale posto di lavoro.

Qualora il TCA concludesse per una capacità lavorativa nel mercato del lavoro primario, a dire della ricorrente il reddito con invalidità stabilito dall'amministrazione sarebbe comunque errato, poiché si è basata sui dati statistici generali applicando una riduzione del 40% per inabilità lavorativa, ma questo dato contiene una serie di attività che non risultano adeguate al suo stato di salute. Semmai, è ipotizzabile un'attività nel settore dell'agricoltura, che però non è presente nella Tabella TA1_Tirage_skill level e secondo la Circolare sull'invalidità e sulla rendita nell'assicurazione per l'invalidità va fatto riferimento ai salari editi dall'Unione svizzera dei contadini e quindi a un minimo di Fr. 3'690.- e a un massimo di Fr. 4'125.-. Tenuto conto di un salario annuo medio di Fr. 46'890.- e della riduzione del 40%, si ha un reddito da invalida di Fr. 28'134.-, che dà luogo, paragonato al reddito senza invalidità di Fr. 53'493.-, a una perdita di guadagno del 47,4%.

Il quarto di rendita sarebbe comunque garantito anche se si ritenesse il reddito da valida di Fr. 50'154,50 stabilito dall'Ufficio AI (grado AI 43,9%) oppure confrontando il reddito da valida di Fr. 53'493.- con quello statistico generico di Fr. 32'096.- ipotizzando una capacità lavorativa del 60% in qualsiasi attività sul normale mercato del lavoro (grado AI 40%).

 

                          1.5.  Nella risposta del 14 settembre 2023 (doc. IV) l'Ufficio AI ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso.

L'amministrazione ha spiegato di avere preso come categoria di riferimento per il reddito da valida il reddito ipotetico nell'attività di ausiliaria di pulizie essendo l'ultima attività che l'assicurata ha svolto e che ha dichiarato che avrebbe ripreso a esercitare se non ci fosse stato il danno alla salute. Inoltre, dall'estratto del conto individuale della ricorrente risulta che nella sua carriera lavorativa ha conseguito, al massimo, un reddito di Fr. 50'710.- nel 1994, perciò il reddito statistico di Fr. 50'155.- ritenuto è in linea con tale dato e superiore alla media dei redditi percepiti.

Ad ogni modo, anche volendo utilizzare il reddito di Fr. 53'493.- indicato dalla ricorrente, il grado di invalidità risultante dal paragone con il reddito da invalida di Fr. 33'386.- sarebbe di 37,59% e quindi sempre insufficiente per riconoscere una rendita.

In merito alla contestazione relativa all'impossibilità di esercitare la capacità lavorativa del 60% in un libero mercato del lavoro, l'Ufficio assicurazione invalidità ha riproposto il parere del consulente in integrazione professionale sulle attività esigibili, il quale ha concluso che l'assicurata potrebbe svolgere un ampio ventaglio di attività sul mercato equilibrato del lavoro, e ha rilevato che la riduzione del 40% della capacità lavorativa in attività adeguate tiene già conto dei suoi limiti funzionali, compresa quindi la necessità di svolgere unicamente attività semplici, in un ambiente tranquillo, non a contatto con il pubblico e con poca o nulla responsabilità. Non v'è perciò motivo di basarsi sul solo reddito da invalida nel settore dell'agricoltura, ma occorre considerare la categoria che comprende tutte le attività semplici e ripetitive.

 

                          1.6.  Il 24 ottobre 2023 (doc. VIII) l'insorgente ha preso posizione sulle affermazioni dell'amministrazione, precisando in primo luogo che il reddito da valida non va stabilito basandosi sull'ultima attività esercitata come ausiliaria di pulizie, svolta quando ancora aveva obblighi di accudimento del figlio minore. Nemmeno si può sostenere che il salario di Fr. 50'710.- che ha guadagnato nel 1994, il più alto in tutta la sua carriera lavorativa, sarebbe paragonabile a quello statistico calcolato ora, visto che sono trascorsi 30 anni e se il reddito allora conseguito fosse aggiornato al 2022 sarebbe di gran lunga superiore. Per di più, non è vero che l'assicurata ha dichiarato di voler solo riprendere a lavorare come ausiliaria di pulizie, visto che ha pure vagliato altre possibilità, come lavorare con gli animali o frequentare il Centro __________ di __________. Il reddito senza invalidità va quindi calcolato sulla base dei dati statistici generali.

La ricorrente ha in seguito specificato che per il normale mercato del lavoro la sua capacità lavorativa residua è nulla, mentre è del 60% solo in ambito protetto o simil-protetto. Essa ha contestato, una per una, le attività che, secondo il consulente in integrazione professionale, sarebbero adeguate al suo stato di salute.

Infine, l'assicurata ha ribadito che non solo necessita di un ambiente di lavoro protetto o simil-protetto, ma che in questo ambiente presenta pure una riduzione del rendimento del 40%. Non è perciò corretto sostenere che la riduzione del 40% della capacità di lavoro tenga già conto dei suoi limiti funzionali.

 

                          1.7.  Nelle osservazioni del 7 novembre 2023 (doc. X) l'Ufficio AI ha contestato la tesi ricorsuale di attualizzare l'importo di Fr. 50'710.- del 1994 al 2023, siccome quello è l'anno in cui essa ha guadagnato di più, ma di fatto ha lavorato fino al 2008, quando ha cessato l'attività lavorativa non a causa del danno alla salute, che è insorto successivamente. Pertanto, l'assicurata avrebbe comunque trascorso almeno 12 anni restando fuori dal mondo del lavoro e questo per ragioni estranee al danno alla salute. Verosimilmente, quindi, al rientro non avrebbe conseguito un tale reddito. Ad ogni modo, anche prendendo in considerazione il reddito statistico mediano per tutte le attività semplici e ripetitive, pari a Fr. 53'493.-, non si otterrebbe comunque un grado AI pensionabile.

Per determinare il reddito da invalida, l'Ufficio AI si è basato sulle chiare indicazioni sulla capacità lavorativa ipotetica in attività adeguate determinata dal perito psichiatra tenendo conto dei limiti funzionali, avallate dal medico SMR il 13 marzo 2023.

Quanto al potenziale di reintegrabilità, l'amministrazione si è fondata sulla valutazione eseguita dal consulente in integrazione professionale, persona esperta in materia.

L'Ufficio AI ha perciò ribadito la richiesta di respingere il ricorso.

 

                          1.8.  L'assicurata non si è ulteriormente pronunciata (doc. XI).

 

 

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  Oggetto del contendere è sapere se a giusta ragione l'Ufficio AI ha negato all'assicurata il diritto alla rendita di invalidità dopo aver determinato un grado d'invalidità non pensionabile.

 

                          2.2.  Va innanzitutto rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia prima dell'emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell'OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell'AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (RU 2021 705).

 

La Circolare sull'invalidità e sulla rendita nell'assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° luglio 2022, prevede al marginale 9101 che "Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell'OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021".

 

I marginali 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell'AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita dall'UFAS, stato al 1° gennaio 2022 e valido da tale data, prevedono che:

"  Conformemente alle DT [Disposizioni transitorie, n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l'articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell'insorgenza dell'invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all'art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l'invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all'articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:

in caso di insorgenza dell'invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

- prima fissazione della rendita DR [diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre 2021,

- modifica del grado d'invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 C DT US AI;

in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l'art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

- prima fissazione della rendita DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.

 

Secondo le citate Circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita l'asserita invalidità e l'eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l'eventuale diritto ad una rendita è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente, torna applicabile il diritto attualmente in vigore.

 

In concreto, l'invalidità (teorica) giusta l'art. 28 LAI sarebbe insorta al più presto dal 1° agosto 2021, ossia un anno dopo l'inizio dell'incapacità lavorativa accertata dal perito psichiatra, il quale, malgrado abbia espressamente specificato che decorreva tre mesi dopo l'ultima decisione AI passata in giudicato, l'ha erroneamente fissata a maggio 2020 (cfr. supra consid. 1.3) anziché ad agosto 2020, ritenuto che il termine di cui all'art. 88a cpv. 2 OAI decorre dal 27 aprile 2020 (STF I 472/06 del 21 agosto 2007, consid. 4.1 e 5.7).

L'assicurata ha presentato la (terza) domanda di prestazioni il 25 aprile 2022 (cfr. supra consid. 1.3), ragione per cui, trattandosi di una domanda tardiva ai sensi dell'art. 29 cpv. 1. LAI, l'eventuale diritto a una rendita sarebbe insorto al più presto sei mesi dopo la sua rivendicazione del diritto alle prestazioni, e meglio il 1° ottobre 2022 (art. 29 cpv. 3 LAI) (cfr. Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), n. 2027 con esempio; cfr. anche Valterio, Commentaire – Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), 2018, n. 1, 3 e 4 ad art. 29 LAI).

Ne consegue che, sulla scorta delle citate circolari, in specie è applicabile il diritto in vigore dal 1° gennaio 2022.

                          2.3.  Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

 

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

 

La nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

 

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Con il nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).

 

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

 

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).

Secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

 

                          2.4.  Trattandosi di una nuova domanda di prestazioni AI, va ricordato che giusta l'art. 87 cpv. 3 OAI, qualora la rendita sia stata negata perché il grado d'invalidità era insufficiente, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste al capoverso 2, che dispone che se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni.

 

Se tale condizione non è soddisfatta, l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita, l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitäts-verlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).

 

Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda, deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso. L'art. 17 cpv. 1 LPGA si applica infatti per analogia anche in caso di nuova domanda facente seguito al rifiuto di una rendita per difetto di invalidità pensionabile (DTF 130 V 71 consid. 3.2; DTF 117 V 198 consid. 3a; STF 9C_916/2009 consid. 5.2; art. 41 vLAI; Pratique VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15).

 

In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3b, 105 V 30).

 

Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).

 

Nella DTF 141 V 9, al considerando 6.1 il Tribunale federale ha precisato che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; 9C_718/2016 del 14 febbraio 2017 consid. 6.2; STF 9C_378/ 2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre 2013).

 

                          2.5.  Dai rapporti medici del 27 maggio 2022 (doc. 59) e del 14 novembre 2022 (doc. 65) risulta che lo psichiatra curante dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha visto per la prima volta l'assicurata il 31 agosto 2016 e ha da allora certificato un'inabilità lavorativa del 100% e ha diagnosticato un disturbo depressivo ricorrente, episodio di media gravità in atto (ICD-10; F33.1), con prognosi altamente sfavorevole con una incapacità lavorativa totale a tempo indeterminato.

Dal rapporto di dimissione del 23 maggio 2022 (doc. 61) della Clinica __________ di __________ emerge che l'assicurata vi è stata degente dal 28 marzo al 26 aprile 2022 per un disturbo depressivo ricorrente, episodio di media gravità in atto e per un disturbo di personalità paranoide (ICD-10; F60.0).

 

Sulla base di questi certificati, il 14 dicembre 2022 (doc. 66) i dr. med. __________ e __________ del Servizio Medico Regionale, entrambi specialisti in psichiatria e psicoterapia, hanno ritenuto indicata una valutazione peritale psichiatrica, affidata il 21 dicembre 2022 (doc. 68) al __________ di __________.

 

Nel suo referto peritale del 3 marzo 2023 (doc. 72) il dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, ha indicato di avere visitato l'assicurata il 27 febbraio 2023 durante 2 ore e 10 minuti e il 3 marzo 2023 per 20 minuti.

Inoltre, egli ha riassunto gli atti medici messi a sua disposizione dal 2018 al 2022, l'anamnesi (familiare, socio-relazionale, lavorativa, somatica, psicopatologica pregressa e disturbi attuali), la descrizione della giornata, i sintomi soggettivi spontaneamente riportati dall'assicurata, il trattamento psichiatrico attuale e le osservazioni sul comportamento e l'aspetto esteriore.

A seguito dell'esame clinico e dalla valutazione psichiatria che ha condotto, lo specialista ha posto le diagnosi aventi influsso sulla capacità lavorativa di modificazione duratura della personalità dopo esperienza catastrofica (F62.1) e di sindrome depressiva ricorrente, episodio depressivo di grado lieve-medio (F33.0). Egli ha quindi concluso che nel ruolo precedentemente ricoperto sia come agente di sicurezza sia come ausiliaria di pulizie inserita in un contesto organizzativo, l'assicurata disponeva di una capacità lavorativa ancora notevolmente compromessa in ragione del 90% e quindi l'abilità residua era del 10% almeno dal maggio 2020 (recte: agosto, cfr. consid. 2.2), mentre in un'attività in cui non si doveva rapportare con il pubblico, in un contesto piccolo e tollerante preferibilmente bucolico e a basso tasso di responsabilità, la capacità medico teorica residua era del 60%.

 

Nel rapporto finale del Servizio Medico Regionale del 13 marzo 2023 (doc. 71) il dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, ha riconosciuto le diagnosi poste dal perito psichiatra aventi influsso sulla capacità lavorativa e ne ha indicate altre, somatiche, senza ripercussione sulla capacità lavorativa dell'assicurata. Inoltre, egli ha riprodotto le limitazioni funzionali individuate dal perito dovute alla patologia psichiatrica e ha stabilito che dal 1° maggio 2020 (recte: agosto, ovvero tre mesi dopo la decisione di rifiuto del 27 aprile 2020 come specificato dallo stesso perito, cfr. consid. 2.2) l'incapacità lavorativa nell'attività abituale di ausiliaria di pulizie dipendente era del 90%, mentre in attività adeguate era del 40%.

 

Il TCA evidenzia, al riguardo, che la ricorrente non ha contestato espressamente le valutazioni a cui è giunto il perito psichiatra che l'ha esaminata a inizio anno 2023, ma soltanto non si è detta d'accordo con i risultati, in campo economico, che ne sono derivati.

In effetti, l'insorgente ha sostenuto di non essere affatto in grado di lavorare nel mercato equilibrato del lavoro a causa delle sue condizioni di salute, e quindi che le sia riconosciuta un'inabilità lavorativa piena rispettivamente una rendita di invalidità totale.

Seppure la questione della determinazione del reddito da valida e da invalida rientri nell'esame dell'aspetto economico, non si può prescindere dal verificare questi fattori tenendo conto delle condizioni mediche dell'assicurata.

 

                          2.6.  Riguardo alle conseguenze economiche del danno alla salute della ricorrente, l'amministrazione ha calcolato la perdita di guadagno che si avrebbe nel 2020 con una capacità lavorativa residua del 60% in attività adeguate e l'ha fissata nel 33,43%.

L'Ufficio AI ha stabilito il reddito da valida in Fr. 50'154,50 annui partendo dalla Tabella TA1_tirage_skill_level delle Rivelazioni Statistiche salariali RSS del 2018, ramo economico (NOGA08) 77-82 Attività amministrative e di servizi di supporto, livello di competenze 1 (attività semplici di tipo fisico o manuale), Donne, e l'ha aggiornato al 2020. In questa categoria l'amministrazione ha fatto rientrare l'attività di ausiliaria di pulizie, poiché si tratta dell'ultimo lavoro che l'assicurata ha esercitato prima dell'insorgenza del danno alla salute e che avrebbe ripreso se non fosse intervenuto il danno alla salute - come ha dichiarato durante il colloquio del 24 aprile 2023 al consulente in integrazione professionale riportato nel rapporto del 5 maggio 2023 (doc. 75) -, tanto che ha effettuato ricerche di lavoro in questo ambito. Inoltre, questo ammontare è in linea con il salario massimo che l'assicurata ha percepito nel corso della sua carriera lavorativa (Fr. 50'710.- nel 1994), che è terminata nel 2008 non a causa del danno alla salute, che è insorto nel 2020. Pertanto, secondo l'Ufficio AI, essa avrebbe comunque trascorso almeno 12 anni restando fuori dal mondo del lavoro per ragioni estranee al danno alla salute e al rientro in attività non avrebbe verosimilmente conseguito un tale reddito.

 

Per la ricorrente, invece, vista la molteplicità di lavori eseguiti nella sua carriera professionale, è riduttivo ritenere soltanto gli ultimi due anni prima della cessazione dell'attività lucrativa quando era ausiliaria di pulizie; vanno invece considerati tutti gli ambiti lavorativi e dunque ci si deve riferire al valore mediano della Tabella TA1 in luogo della categoria specifica 77-82.

 

                          2.7.  Il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute, altrimenti detto reddito da valido, come ricordato nella recente STF 9C_445/2022 del 27 settembre 2023 al considerando 4.2.1, non è il guadagno realizzato nell'ultima attività svolta, ma il reddito che la persona assicurata conseguirebbe, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, se non fosse diventata invalida.

Di regola, ci si fonda sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, adeguandolo all'evoluzione reale dei salari. Questo perché normalmente, in base all'esperienza comune, la persona interessata avrebbe continuato la precedente attività in assenza del danno alla salute (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1). Eccezioni a questo principio devono essere previste secondo la verosimiglianza preponderante (DTF 144 I 103 consid. 5.3; DTF 134 V 322 consid. 4.1). Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute dunque, occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante come persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato nel modo più concreto possibile (STF 8C_234/2022 del 27 gennaio 2023, consid. 6.1). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia, gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere reali (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc. (Pratique VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01]). Se la perdita del lavoro è dovuta a motivi non legati all'invalidità, il valore del salario da valido va determinato sulla base dei valori statistici (STF 8C_561/2022 del 4 agosto 2023, consid. 5.3.1).

Come ricordato nella STF 9C_104/2022 del 7 settembre 2022 al considerando 4, nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, in circostanze particolari ci si può scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dalla Rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) edita dall'Ufficio federale di statistica. Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali.

Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (STF 9C_151/2020 del 5 maggio 2020, consid. 6.1), come nel recente caso ticinese giudicato dall'Alta Corte (STF 9C_445/2022 del 27 settembre 2023).

 

                          2.8.  Dal conto individuale della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG allegato dall'Ufficio AI alla sua risposta (doc. IV/1), emerge che la ricorrente ha cominciato a lavorare a far tempo dal 1988 e ha terminato la sua carriera lavorativa nel 2008. Eccetto la pausa di due anni e sette mesi (anni 2003-2004) avvenuta a seguito della nascita del secondo figlio, e di alcuni mesi in cui ha percepito le indennità di disoccupazione (nel 1993 e nel 1997), l'assicurata ha sempre lavorato, come dipendente, impegnandosi in diversi campi e svolgendo variegate professioni.

È indubbio che dal settembre 2008 essa non ha più intrapreso un'attività lucrativa e ciò non per motivi di salute, essendo stato accertato che i disturbi psichici certificati dal 31 agosto 2016 dallo psichiatra curante hanno inficiato la sua capacità lavorativa dal mese di agosto 2020, ma per occuparsi del secondogenito, nato nel 2002, che all'età di 5-6 anni ha iniziato a presentare disturbi dello sviluppo.

Pertanto, considerato che l'insorgenza dell'invalidità teorica giusta l'art. 28 LAI va fatta risalire al mese di agosto 2021 (cfr. consid. 2.2), ma l'inizio dell'eventuale diritto alla rendita, momento in cui ci si deve porre per determinare il reddito ipotetico senza danno alla salute, al mese di ottobre 2022 (cfr. consid. 2.2), il TCA constata che per quattordici anni la ricorrente è rimasta disoccupata. Per tale ragione, il suo reddito da valida deve essere stabilito facendo capo ai dati statistici risultanti dalla RSS conformemente alla giurisprudenza federale in materia (STF 8C_89/2018 del 18 settembre 2018, consid. 3.3).

 

In quest'ultimo caso giudicato nel 2018, in cui il ricorrente è stato disoccupato per parecchio tempo (dal 2014), l'Alta Corte ha avallato l'operato di questo TCA, che ha stabilito il reddito da valido in base ai dati statistici risultanti dalla RSS 2014 TA1 nello specifico ramo di attività in cui l'assicurato era attivo fino all'insorgere dell'inabilità lavorativa (cfr. consid. 3.1). Il Tribunale federale ha invece respinto la tesi ricorsuale di considerare un salario da valido superiore, calcolato sulla media adattata al carovita di quello che l'assicurato aveva guadagnato nei poco più di tre anni prima dell'insorgenza della malattia professionale (cfr. consid. 3.2).

Con STF 8C_581/2020 del 3 febbraio 2021 (pubblicata in SVR 2021 UV Nr. 26), il Tribunale federale ha stabilito che il reddito che la persona assicurata sarebbe stata in grado di conseguire senza il danno alla salute viene per principio determinato in base ai dati statistici, qualora l'assicurato, senza il danno alla salute, non lavorerebbe più nel suo precedente posto di lavoro (consid. 6.1 e 6.3). In quel caso, essendo stati conseguiti dei redditi elevati, superiori alla media statistica, durante un periodo superiore ai 10 anni, il TCA poteva eccezionalmente discostarsi da questo principio e stabilire il reddito da valido facendo capo alla media dei redditi effettivamente realizzati durante un lungo periodo risultanti dall'estratto del conto individuale (consid. 6.4).

 

Nel caso ora al vaglio di questo Tribunale, l'Ufficio assicurazione invalidità ha applicato i dati statistici riferiti al ramo di attività in cui l'assicurata è stata da ultimo attiva, perciò ha fatto capo alla categoria 77-82 Attività amministrative e di servizi di supporto avendo lavorato gli ultimi due anni - in realtà tre (dall'agosto 2005 all'agosto 2008) - come ausiliaria di pulizie.

 

Dall'esame degli atti risulta che l'assicurata è stata senza attività lucrativa per parecchio tempo, ma non per motivi inerenti al peggioramento dello stato valetudinario. Pertanto, il suo reddito da valida deve essere stabilito facendo capo ai dati statistici risultanti dalla RSS (citata STF 8C_89/2018, consid. 3.3).

 

Va però considerato che se non avesse smesso di lavorare per accudire il figlio più piccolo, verosimilmente l'assicurata avrebbe continuato a svolgere, a quel momento (2008), l'ultima attività e quindi quella nel ramo delle pulizie.

Alla specifica domanda del 19 novembre 2019 (doc. 24) a sapere quale tipo di attività avrebbe esercitato se non fosse intervenuto il danno alla salute, dapprima, il 9 dicembre 2019 (doc. 25), l'interessata ha risposto "qualsiasi lavoro pur di poter provvedere al sostentamento di mio figlio". Poi, il 20 gennaio 2020 (doc. 28), ha precisato direttamente allo sportello dell'Ufficio AI che "avrebbe svolto lavori di pulizie presso la Scuola media di __________" quando il figlio sarebbe stato a scuola. Infine, durante il colloquio del 24 aprile 2023 con il consulente in integrazione professionale verbalizzato il 5 maggio 2023 (doc. 75), la ricorrente ha affermato che "Ho provato a cercare lavoro come ausiliaria di pulizia in un asilo nido". Certo, da quest'ultima risposta sembrerebbe che questa ricerca sia avvenuta tenendo conto del danno alla salute, ma essa è un ulteriore elemento a conferma che l’avrebbe comunque esercitata, come in precedenza, da sana.

Occorre inoltre osservare che nei venti anni di lavoro l'insorgente ha sì svolto diversi impieghi, come dalla stessa evidenziato, ma per la maggior parte simili tra di loro: all'ospedale di __________ ha lavorato come ausiliaria ai lavori domestici, presso la casa di spedizioni come telefonista, poi nuovamente addetta ai lavori domestici presso la Clinica __________, in seguito come aiuto domiciliare presso un servizio Spitex, addetta al trasporto infermieristico, operaia per l'assemblaggio di orologi, addetta al servizio clienti di un negozio, ausiliaria di cucina presso una casa anziani, agente di sicurezza e infine come ausiliaria di pulizie nelle scuole comunali. Si giustifica pertanto di far riferimento ai dati statistici della tabella TA1 della RSS, e segnatamente al salario mensile lordo (valore centrale) per il ramo specifico economico nel settore privato, in concreto il 77-82 (attività amministrative e dei servizi di supporto, livello di competenza 1, sesso femminile), come ritenuto dall'Ufficio AI.

 

Per quanto attiene all'uso dei dati statistici, come ha ricordato il Tribunale federale al considerando 4.3 della citata STF 9C_445/ 2022 del 27 settembre 2023, vanno vagliati i dati più recenti pubblicati al momento della decisione (in casu il 19 giugno 2023) in relazione alla situazione della decorrenza della rendita (DTF 143 V 295 consid. 2.3). Nel caso in rassegna vanno perciò utilizzati i dati di cui alla tabella TA1 della RSS 2020, in quanto sono stati pubblicati il 23 agosto 2022 e quindi erano disponibili già al momento in cui l'amministrazione si è pronunciata. Non è dunque corretto aver fatto capo ai dati della RSS 2018.

 

Il reddito da valida annuale per il 2020 ammonta a Fr. 47'748.-, ottenuto considerando un salario mensile lordo di Fr. 3'979.-, ramo economico 77-82 (attività amministrative e di servizi di supporto), livello di competenza 1 (attività semplici di tipo fisico e manuale), settore femminile. Indicizzandolo al 2021 (+0,6%) ammonta a Fr. 48'034,49 e al 2022 (+1,1%) a Fr. 48'562,87. Riportato su un orario medio di lavoro settimanale di 41,8 ore nel 2022 per quella categoria specifica, si ottiene un reddito da valida di Fr. 50'748,19 (ovvero: Fr. 48'562,87 : 40 x 41,8).

 

Questo importo corrisponde in effetti, come ha sostenuto l'amministrazione, al salario massimo che l'assicurata ha percepito nell'intera sua carriera lavorativa. Certo, gli incassi di Fr. 50'710.- e di Fr. 49'122.- sono avvenuti trent'anni fa, nel 1994 e nel 1995, peraltro solo per due anni e per un'attività esercitata verosimilmente a tempo pieno eseguendo un lavoro, il trasporto infermieristico, che sicuramente richiedeva più impegno, più responsabilità, più competenze e conoscenze rispetto a tutte le altre attività che essa ha svolto nella sua vita professionale. Secondo il TCA, questi redditi non sono dunque sufficientemente rappresentativi per dover calcolare il reddito da valida della ricorrente basandosi sul valore centrale della tabella TA1 2020 anziché sullo specifico ramo economico.

 

                          2.9.  Riguardo al reddito da invalido, l'obbligo dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute.

In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

 

Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

 

La capacità di una persona assicurata di sfruttare la propria capacità residua sul mercato del lavoro generale equilibrato dipende dalle circostanze concrete del singolo caso. Secondo la giurisprudenza, sono fattori decisivi il tipo e la natura del danno alla salute e le sue conseguenze, lo sforzo prevedibile di adattamento e di riconversione e, in questo contesto, anche la struttura della personalità, le attitudini e le capacità esistenti, la formazione, la carriera professionale o l'applicabilità di esperienza professionale proveniente dal settore tradizionale (STF 8C_452/2023 del 19 dicembre 2023, consid. 2.4.1; STF 8C_346/2023 del 21 dicembre 2023, consid. 2.3; STF 9C_42/ 2023 dell'11 maggio 2023, consid. 3.2).

Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta, implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Il mercato del lavoro equilibrato è una misura teorica, per cui non si può facilmente presumere che la capacità residua sia inutilizzabile (STF 8C_346/2023 del 21 dicembre 2023, consid. 2.3; STF 9C_42/2023 dell'11 maggio 2023, consid. 3.2). Il mercato del lavoro equilibrato include anche i cosiddetti posti di lavoro di nicchia, cioè offerte di posti e di lavori in cui le persone con disabilità possono aspettarsi un venire incontro di stampo sociale ("sozial Entgegenkommen" = "accondiscendenza sociale") da parte del datore di lavoro (STF 9C_42/2023 dell'11 maggio 2023, consid. 3.2; SVR 2018 IV Nr. 60; SVR 2016 IV Nr. 3). Secondo questi criteri si dovrà, di caso in caso, stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto a una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata, e quindi si può presumere che la capacità lavorativa residua sia inutilizzabile, se l'attività ragionevole è possibile solo in una forma così limitata da essere praticamente sconosciuta al mercato del lavoro equilibrato o sarebbe possibile soltanto con concessioni irrealistiche da parte di un datore di lavoro medio e trovare un posto di lavoro adeguato appare quindi impossibile sin dall'inizio (STF 8C_346/2023 del 21 dicembre 2023, consid. 2.3; STF 9C_42/2023 dell'11 maggio 2023, consid. 3.2; STF 8C_670/2009 del 7 aprile 2010 consid. 8; STF 8C_641/2008 del 14 aprile 2009, consid. 5.2; DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276).

 

Al riguardo, come è stato ricordato nella STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 al considerando 2.3, il Tribunale federale ha già ripetutamente stabilito che in considerazione dell'ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi (cfr. Tabella TA1 edita dall'Ufficio federale di statistica, livello di esigenze 4 [denominato ora livello di competenze 1]) – un numero significativo di queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute che impone di lavorare in posizione alternata - esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua. Si tratta segnatamente del mercato occupazionale per personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui possono venire eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2 (per es. attività d'incasso, d'assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo, ecc.; STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; STF 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

 

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere soltanto l'esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, pag. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 205 segg.; Doudin, La rente d'invalidité dans l'assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in: SZS 1990, pag. 255 segg.).

In questo ordine d'idee, il Tribunale federale ha stabilito che - trattandosi di lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un'attività manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin, op. cit., pag. 206; RCC 1989 pag. 331 consid. 4a).

L'Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.

Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b, STFA U 871/02 del 20 aprile 2004, consid. 3; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.5). Anche in questo ambito vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni di servizio.

 

Va infine rilevato che, per giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/ 2007 del 23 aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid 4.7).

 

Da ultimo, va ricordato che la determinazione del grado AI è il risultato di un puro calcolo economico che spetta al consulente in integrazione professionale sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche; egli valuta infatti quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta quindi al consulente, e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato di cercare un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro e a proposito degli elementi da prendere in considerazione (DTF 125 V 256 consid. 4; RtiD II-2008 pag. 274; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

 

Occorre ancora rilevare che la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido è determinante la situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn").

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali ufficiali, edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

 

                        2.10.  Per determinare il reddito da invalida, dal foglio di calcolo agli atti (doc. 73) risulta che l'amministrazione ha fatto capo, come per il reddito da valida dell'assicurata, alla tabella TA1 della RSS 2018, ma anziché riferirsi a un ramo economico definito, ha preso in considerazione il totale annuo di tutti i settori, livello di competenza 1, e l'ha aggiornato al 2020 (Fr. 55'643,69).

 

L'insorgente ha innanzitutto contestato che l'Ufficio AI si sia basato su questi dati statistici, sostenendo di non essere in grado di lavorare in un mercato equilibrato del lavoro visto il suo stato di salute e i limiti funzionali individuati dal perito psichiatra.

Di conseguenza, se non è in grado di lavorare in un gruppo, non tollera regole e gerarchie e relative imposizioni, non è in grado di controllarsi se le cose non sono fatte in modo a lei consono, ha difficoltà a mantenere il focus sugli obiettivi del datore di lavoro e tende ad avere ritmi propri e a perseguire interessi primari personali piuttosto che quelli del datore di lavoro e infine può essere confrontata solo con un basso tasso di responsabilità, è irrealistico supporre che il normale mercato del lavoro, anche se equilibrato, offra posti di lavoro a lei adeguati. Va perciò ritenuta inabile al 100% per un normale posto di lavoro.

Del resto, ha proseguito la ricorrente, il perito stesso ha individuato come ambiente di lavoro adeguato quello di carattere bucolico, ossia un ambiente di lavoro campestre/pastorale, tranquillo e quasi idilliaco (doc. I punto 2.2 pag. 10 in fine).

 

                        2.11.  Come esposto in precedenza, il mercato del lavoro equilibrato è un dato teorico, quindi non si può facilmente presumere che la capacità residua sia inutilizzabile. Esso include anche i cosiddetti lavori di nicchia, cioè lavori e offerte di lavoro in cui le persone con disabilità possono aspettarsi che il datore di lavoro venga loro incontro.

 

Nel caso concreto, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, il dr. med. __________ non ha messo in luce dei limiti funzionali tali che il consulente in integrazione professionale dovesse ritenere non esigibile che l'assicurata cercasse un nuovo impiego sul mercato equilibrato del lavoro, ma che essa dovesse essere piuttosto integrata in un ambiente protetto per poter mettere a frutto la sua capacità lavorativa residua del 60%.

 

Certo, la descrizione di risorse e deficit secondo lo schema Mini ICF-APP ha messo in luce alcune disabilità dell'assicurata, ma non da rendere le attività possibili a tal punto limitate da non rientrare più nell'offerta del mercato del lavoro equilibrato o che sono reperibili solo in misura molto ridotta cosicché, per la ricorrente, le possibilità occupazionali erano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_346/2023 del 21 dicembre 2023, consid. 2.3; STF 9C_42/2023 dell'11 maggio 2023, consid. 4.3; STF 8C_670/2009 del 7 aprile 2010, consid. 8).

Lo psichiatra ha giudicato grave il grado di disabilità quando l'assicurata deve rispettare delle regole e delle gerarchie, se subisce delle pressioni lavorative avendo una bassa tolleranza alle frustrazioni, quando si deve rapportare a molte persone e se deve lavorare in gruppo.

Le disabilità riscontrate per le altre capacità (organizzazione dei compiti, giudizio, persistenza, relazioni intime, attività spontanee, cura di sé, mobilità) sono invece sostanzialmente lievi o lievi moderate e dunque essa possiede ancora delle importanti risorse.

 

A questo proposito non si può però non evidenziare che il grado grave è stato attribuito dal perito all'attività abituale esercitata in passato dall'assicurata come ausiliaria di pulizie dipendente e agente di sicurezza, mentre in attività adeguata, ovvero quella determinante siccome è in quel campo che viene messa a frutto la capacità lavorativa residua, nessuna risorsa della ricorrente è stata inficiata a tal punto, ma solo in misura pressoché lieve.

 

Occorre a tale riguardo sottolineare il distinguo molto importante che ha effettuato il perito. Egli ha infatti ritenuto che non si era di fronte a un peggioramento dal ricovero del 2022, visto che anche in precedenza era presente una compromissione della capacità lavorativa in un'attività come quella svolta in precedenza dall'assicurata, in cui si doveva interfacciare con terzi sia come clientela che come équipe. Per contro, come probabilmente anche allora, in una attività da svolgere in solitaria (anche come ausiliaria di pulizie) o in un piccolo contesto, bucolico, senza ritmi e pressioni elevati sia in termini di volumi che di conflittualità, con bassa responsabilità, l'assicurata avrebbe ancora delle risorse spendibili nella misura del 60%. Lo psichiatra ha poi precisato che nel ruolo ricoperto precedentemente sia come agente di sicurezza sia come ausiliaria di pulizie inserita in un contesto organizzativo, la capacità lavorativa è stata ed era ancora notevolmente compromessa in ragione del 90% e quindi l'abilità residua era del 10% almeno dal maggio 2020 (recte: agosto).

 

Stante queste considerazioni, da cui non si può prescindere, se è vero che l'attività precedentemente esercitata dall'assicurata come ausiliaria di pulizie non è più medicalmente esigibile qualora sia esercitata a titolo dipendente, e quindi con delle regole e dei ritmi impartiti da un datore di lavoro a cui sottostare, con un'attività da svolgere magari in gruppo e quindi doversi relazionare con altri colleghi, dei ritmi sostenuti da rispettare, la medesima funzione svolta a titolo indipendente è stata invece ritenuta, a livello medico, esigibile in ragione del 60%. Si tratta, infatti, di un'attività che può essere esercitata in modo solitario, con ritmi e orari concordati con il singolo datore di lavoro (quale una persona privata, una famiglia), magari di volta in volta e quindi flessibili, che può essere praticata anche in un ambiente piccolo, tranquillo e bucolico come quello in cui vive o anche nei dintorni, senza dovere forzatamente far capo all'automobile, guidare per lunghi tratti e affrontare il traffico per mettere a profitto la sua restante capacità lavorativa residua.

 

Anche un'attività con gli animali, come peraltro dalla stessa auspicato durante il colloquio con il consulente in integrazione professionale, potrebbe rientrare in linea di conto.

D'altronde, essa già si occupa da tempo di allevare e custodire capre e galline, perciò un'attività rimunerata in questo campo che rientri nei limiti posti dal perito, ovvero che sia esercitata in un piccolo ambiente, tranquillo, agreste e che richieda poca responsabilità, può essere esigibile.

 

                        2.12.  Il consulente in integrazione professionale, che ha il compito di valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili alla luce delle condizioni di salute della ricorrente, ha avuto un colloquio con l'interessata il 24 aprile 2023 in cui le ha spiegato che avendo una buona capacità lavorativa in un'attività adeguata, riteneva opportuno intraprendere un percorso di orientamento per permetterle di capire in quale direzione andare. L'assicurata è apparsa molto titubante al riguardo, dovendo relazionarsi con gente nuova, ciò che le provoca ulteriore ansia, e dovendo poi farsi accompagnare da qualcuno, perché guidare la rende nervosa. Essa ha perciò comunicato telefonicamente il 5 maggio 2023 al consulente che rinunciava ad affrontare delle misure di reinserimento, preferendo arrangiarsi autonomamente per la ricerca di un posto di lavoro.

Sulla scorta di queste informazioni, nel rapporto che ha stilato quello stesso giorno (doc. 75) il consulente in integrazione ha analizzato la reintegrabilità e le attività esigibili adeguate:

 

" Si tratta di un'assicurata di 52 anni, che risulta ancora abile in misura del 60% in attività adeguate allo stato di salute e del 10% in attività abituale di ausiliaria di pulizia.

 

Tenuto conto dei limiti funzionali indicati a livello medico teorico, esistono attività esigibili, riconducibili alla categoria delle statistiche svizzere RSS in riferimento ad attività semplici e non qualificate alle quali l'assicurata avrebbe potenzialmente accesso.

 

A titolo puramente di esempio e non esaustivo, si possono citare le seguenti attività, non necessitanti di alcuna formazione e per le quali l'assicurata sarebbe direttamente reintegrabile.

Penso in particolare ad attività quali:

         - addetta alla qualità o imballaggio

         - operaia generica nell'industria

         - operaia non qualificata nell'industria manifatturiera

         - aiuto nell'agricoltura e nella pastorizia

 

Un'attività in cui l'assicurata non si debba rapportare con il pubblico, in ambiente piccolo e tollerante preferibilmente bucolico e a basso tasso di responsabilità è adeguata allo stato di salute dell'assicurata.

Non avendo limiti funzionali, le attività citate consentirebbero fin da subito la reintegrazione dell'assicurata per il tramite di una breve istruzione interna all'azienda.

 

In base alle diverse opzioni indicate l'assicurata potrebbe svolgere, a livello medico-teorico, un ampio ventaglio di attività sul mercato del lavoro in equilibrio.".

 

Va dunque confermata l'esigibilità che la capacità lavorativa residua dell'assicurata sia utilizzata nel mercato del lavoro generale equilibrato: secondo il perito, la patologia psichica di cui l'interessata continua a soffrire comporta che sia abile al 60% e quindi è libera di svolgere in questa misura un'altra attività adatta (STF 9C_42/2023 dell'11 maggio 2023, consid. 4.3). Pertanto, l'insorgente è in grado di svolgere almeno una delle attività leggere, semplici e non qualificate, che il consulente in integrazione professionale ha appositamente elencato tenendo conto delle succitate limitazioni delle capacità e delle risorse individuate medicalmente.

 

L'assicurata non è perciò limitata all'ambito agreste/pastorale, come ha postulato proponendo di conseguenza di rinviare all'applicazione dei dati economici per una persona impiegata nell'agricoltura e quindi fare riferimento ai salari editi dall'Unione svizzera contadini per determinare il reddito da invalida.

 

Pertanto, non essendovi alcun ostacolo alla sua reintegrabilità nel mondo equilibrato del lavoro, nemmeno v'è dunque un valido motivo per tutelare la tesi ricorsuale di essere unicamente in grado di proporsi per un'attività lavorativa in un ambiente protetto, peraltro non ulteriormente identificata, e che neppure il consulente in integrazione professionale ha ipotizzato.

 

In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friburgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), e ricordato che il principio dell'esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità, è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 146 V 271 consid. 4.4), che RI 1 è in grado di svolgere al 60%, nel mercato equilibrato del lavoro, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni stabilite dal perito, e riprese dall'SMR, derivanti dal danno alla salute accertato essere invalidante dall'agosto 2020.

 

                        2.13.  Per determinare dunque il reddito da invalida per il 2022, anno di eventuale diritto alla rendita (DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467 pag. 511 segg.), in assenza di dati salariali concreti occorre basarsi sui dati statistici nazionali. Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2020, e non del 2018 come già osservato in merito al reddito da valida (cfr. consid. 2.8), edita dall'Ufficio federale di statistica, e più precisamente dalla tabella TA1 2020_tirage_skill_level - Rami economici (NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso – Settore privato; DTF 142 V 178), il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; STF 8C_293/2023 del 10 agosto 2023, consid. 4.2) per 40 ore settimanali corrisponde all'importo di Fr. 51'312.- (Fr. 4'276.- x 12 mesi).

 

Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato fino a porsi al momento in cui l'assicurata dovrebbe ricevere la rendita (DTF 126 V 81 consid. 7a), per l'indicizzazione dei salari nell'ambito dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido si ha per le donne che partendo dal dato del 2020 il salario lordo statistico svizzero adeguato al rincaro ammonta nel 2022 a Fr. 52'030,37 (Fr. 51'312 : 100 x 101,4) (cfr. Tabella T1.2.20 Indice dei salari nominali, Donne, 2021-2022, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica il 24 aprile 2023 in: https://www.bfs.admin.ch/bfs/ it/home/statistiche/lavoro-reddito/salari-reddito-lavoro-costo-lavoro/indice-salari.assetdetail.24745566.html; STF 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).

 

Considerato, poi, l'orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore nel 2022 (https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/ statistiques/travail-remuneration/enquetes/dnt.assetdetail.25045912.html), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per una donna è di Fr. 54'241,66 (Fr. 52'030,37 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

 

                        2.14.  Il reddito (ipotetico) da valida di Fr. 50'748,19 che l'assicurata avrebbe potuto conseguire nel 2022 come ausiliaria di pulizia o attività simili esercitate al 100% senza il danno alla salute va ora confrontato con il reddito statistico ipotetico da invalida rivalutato nel 2022, ma preso nella misura del 60% stante la ridotta capacità lavorativa residua del 40% esigibile dall'assicurata in attività adeguate e quindi in ragione di Fr. 32'545.- (Fr. 54'241,66 x 60 : 100 oppure Fr. 54'241,66 - 40%).

La perdita di guadagno del 35,8% che risulta dal confronto fra questi due importi ([Fr. 50'748,19 - Fr. 32'545] : Fr. 50'748,19 x 100), che va arrotondata al 36% (DTF 130 V 121), non dà diritto all'assicurata a una rendita di invalidità dal 1° ottobre 2022 (cfr. consid. 2.2), poiché tale grado di invalidità è inferiore al grado pensionabile del 40% (art. 28 cpv. 1 LAI).

 

La decisione impugnata deve pertanto essere confermata.

 

                        2.15.  Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica, ma non più anche gratuita per le parti.

Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

Per l'art. 69 cpv. 1bis LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto, la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente, fermo restando la concessione dell'assistenza giudiziaria.

 

                        2.16.  Con il ricorso l'assicurata ha postulato l'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio producendo la documentazione a comprova della sua indigenza, quale la decisione di attribuzione della prestazione assistenziale (docc. A5 e A6).

Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

 

L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG).

L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.

L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG:

 

" 1L'assistenza giudiziaria si estende:

- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;

- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;

- all'ammissione al gratuito patrocinio.

2L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale.

3Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante.".

 

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

 

In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1).

 

A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c).

Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

 

Nella presente fattispecie, lo stato d'indigenza della ricorrente, a carico della pubblica assistenza dal 1° luglio 2023, è documentato dal Certificato municipale rilasciato il 31 luglio 2023 (doc. A5) e dalla decisione del 13 giugno 2023 (doc. A6) dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento.

Ritenuto, inoltre, come il ricorso non appariva, ad un sommario esame iniziale, del tutto privo di possibilità di esito sfavorevole (STF 9C_148/2021 del 25 ottobre 2021, consid. 5), la domanda di assistenza giudiziaria (esonero dal pagamento delle spese di procedura) merita accoglimento, riservato l'obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (DTF 124 V 309, DTF 122 I 5; art. 6 Lag).

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  L'istanza di assistenza giudiziaria è accolta.

 

                             3.  Le spese di Fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

A seguito dell'esonero dal pagamento delle spese di giustizia, esse sono per il momento assunte dallo Stato.

 

                             4.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti