Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2023.81

 

cr

Lugano

31 gennaio 2024       

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, cancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 24 agosto 2023 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 22 giugno 2023 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  RI 1, nato nel __________, a quel momento attivo quale idraulico (in precedenza organizzatore commerciale e titolare di una società di vendita di oggetti etnici), in data 20 febbraio 2006 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (avviamento ad altra professione) essendo affetto da tunnel carpale ad entrambe le mani (doc. 1/1-7).

 

                                  Con decisione del 24 aprile 2007 l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato una mezza rendita di invalidità (grado del 50%) dal 1° ottobre 2005 al 31 gennaio 2006 e una rendita intera di invalidità (grado del 100%) limitatamente al periodo compreso fra il 1° febbraio 2006 e il 31 maggio 2006, negando in seguito il diritto a prestazioni, dato che l’interessato conservava una capacità lavorativa del 100% nella sua precedente attività.

 

                                  Con sentenza STCA 32.2007.182 del 28 maggio 2008, il TCA ha stabilito che l'assicurato aveva diritto ad una rendita intera di invalidità del 100% dal 1° febbraio 2006 al 30 giugno 2006 - e non solo fino al 31 maggio 2006, come stabilito dall'amministrazione - poi soppressa stante la recuperata piena capacità lavorativa.

 

                          1.2.  Nel mese di febbraio 2013 l’assicurato ha inoltrato una seconda domanda di prestazioni AI.

                                  L’Ufficio AI, con decisione del 27 novembre 2014, gli ha accordato una rendita intera di invalidità limitatamente al periodo compreso fra il 1° settembre 2013 e il 31 marzo 2014.

 

                          1.3.  Nel mese di marzo 2018 l’interessato ha presentato una terza richiesta di prestazioni AI, a seguito delle sequele di un incidente della circolazione avvenuto in data 30 marzo 2017.

 

                                  Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione del 29 novembre 2021 l’Ufficio AI ha attribuito all’interessato una rendita intera di invalidità (grado AI del 100%) dal 1° marzo 2018 al 31 gennaio 2020 e poi nuovamente dal 1° marzo 2021 (risorgere dell’invalidità ex art. 29 bis OAI). A causa della tardività della presentazione della domanda, il versamento della prestazione è stato riconosciuto unicamente dal 1° settembre 2018 (ossia sei mesi dopo la presentazione della domanda tardiva). L’amministrazione ha ridotto la rendita del 30%, in applicazione dell’art. 21 cpv. 1 LPGA, ritenendo che “vista la dinamica dell’infortunio sia imputabile per lo meno un dolo eventuale” (cfr. doc. 264).

 

                                  Con STCA 32.2022.5 del 16 agosto 2022 questo Tribunale ha annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti all’Ufficio AI al fine di approfondire l’intenzionalità, o meno, dell’agire dell’assicurato, con riferimento in particolare agli aspetti volitivi del reato. Il TCA ha infatti ritenuto di non disporre delle basi fattuali necessarie per valutare la liceità della riduzione della rendita in applicazione dell’art. 21 cpv. 1 LPGA decisa dall’amministrazione.

 

                          1.4.  Frattanto in ambito infortunistico l’Istituto assicuratore, basandosi sulla valutazione del medico fiduciario dr. __________, con decisione formale del 27 gennaio 2020, poi confermata con decisione su opposizione del 23 luglio 2020, ha considerato lo stato di salute dell’interessato stabilizzato a decorrere dal 9 dicembre 2019, con relativa sospensione, dalla medesima data, delle prestazioni per il trattamento medico, riconoscendo invece le indennità giornaliere fino al 29 febbraio 2020. Passando, poi, all’esame del diritto alle prestazioni di lunga durata, l’assicuratore LAINF ha rifiutato di assegnare all’assicurato una rendita di invalidità, accordandogli, invece, il diritto ad un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 20% (doc. 255).

 

                                  Con STCA 35.2020.82 del 29 marzo 2021 questo Tribunale ha annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti all’assicuratore resistente per mettere in atto un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) bidisciplinare, in ambito ortopedico e neurochirurgico, al fine di accertare quali siano le conseguenze dei disturbi di natura infortunistica sulla capacità lavorativa residua dell’interessato, valutare l’esigibilità lavorativa, così come l’entità della menomazione all’integrità.

 

                          1.5.  Eseguiti gli ulteriori accertamenti del caso con riferimento all’intenzionalità o meno dell’agire dell’assicurato, con progetto di decisione del 18 gennaio 2023 (cfr. doc. 319), poi confermato con decisione del 22 giugno 2023 (doc. A), l’Ufficio AI ha ritenuto che nel caso di specie non sia possibile concludere che l’assicurato abbia commesso intenzionalmente (sotto forma del dolo eventuale) i reati previsti dagli articoli 90 e 95 LCStr, motivo per il quale la riduzione del 30% sull’importo della rendita mensile non è giustificato. L’UAI ha quindi assegnato all’interessato una rendita intera di invalidità (grado AI del 100%) dal 1° marzo 2018 al 31 gennaio 2020 e poi nuovamente dal 1° marzo 2021 (risorgere dell’invalidità ex art. 29 bis OAI). A causa della tardività della presentazione della domanda, il versamento della prestazione è stato riconosciuto unicamente dal 1° settembre 2018 (ossia sei mesi dopo la presentazione della domanda tardiva).

 

                          1.6.  Con tempestivo ricorso del 24 agosto 2023 l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento di una rendita intera di invalidità ininterrottamente dal 1° marzo 2018.

                                  Egli ha, inoltre, postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).

 

                                  A suo modo di vedere, il diniego di una rendita intera di invalidità dal 1° febbraio 2020 al 28 febbraio 2021, alla luce di una presunta capacità lavorativa del 70% in attività adeguate, appare del tutto ingiustificato, non essendo intervenuto alcun evento che abbia potuto migliorare la capacità lavorativa.

                                  Il legale ha argomentato che la sola menzione di una capacità lavorativa del 70% da parte del dr. __________ non appare inoltre decisiva, ritenuto come tale valutazione riguarda unicamente la problematica lombare e non tiene conto degli altri disturbi invalidanti che affliggono l’interessato.

                                  A sostegno delle proprie tesi, l’insorgente ha prodotto un referto del 4 agosto 2023 con il quale il dr. __________, spec. FMH in medicina generale, ha attestato un’incapacità lavorativa dovuta a malattia “dal 1.3.2018 al 4.8.2023 al 100%” (cfr. doc. B).

 

                          1.7.  In data 13 settembre 2023, l’insorgente ha prodotto la documentazione volta a supportare la domanda di assistenza giudiziaria (doc. V + allegati).

 

                          1.8.  Con la risposta di causa, cui è stata allegata una presa di posizione del SMR (cfr. doc. VI/1), l’Ufficio AI ha integralmente confermato la correttezza della decisione impugnata e chiesto la reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto di interesse, nei considerandi in diritto (cfr. doc. VI + 1).

 

                          1.9.  In data 11 ottobre 2023 il legale dell’insorgente ha nuovamente contestato il presunto miglioramento delle condizioni di salute dell’interessato nel periodo compreso fra il mese di novembre 2019 e il 1° marzo 2021.

 

                                  Quali ulteriori mezzi di prova, il patrocinatore ha chiesto l’acquisizione agli atti della cartella clinica del dr. __________ e l’audizione dello stesso dr. __________ o la richiesta di informazioni scritte allo stesso medico al fine di sapere a partire da quando far decorrere la totale inabilità lavorativa attestata nel referto del 9 marzo 2021 (doc. X + 1-2).

 

                        1.10.  Con osservazioni del 23 ottobre 2023, l’Ufficio AI ha insistito nel chiedere la reiezione del ricorso (doc. XII).

 

                                  Tali considerazioni sono state trasmesse all’assicurato (cfr. doc. XIII), per conoscenza.

 

                        1.11.  Con scritto del 29 gennaio 2024 l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA gli aggiornamenti ricevuti dalla __________, competente nella parallela procedura in qualità di assicuratore contro gli infortuni in ambito LAINF (doc. XIV + 1-6).

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

 

                                  nel merito

 

                          2.2.  Oggetto del contendere è sapere se l'assicurato ha diritto ad una rendita intera d’invalidità dal 1° marzo 2018 al 31 gennaio 2020 e poi nuovamente dal 1° marzo 2021, come stabilito dall’UAI nella decisione avversata, oppure ad una rendita intera dal 1° marzo 2018 e continua, come richiesto dal suo rappresentante.

 

                          2.3.  Preliminarmente il TCA rileva che il 1° gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

 

                                  Per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

                                  Tornando alla modifica legislativa di cui sopra, si rileva che il calcolo delle rendite, il cui diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5% o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55 anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem, vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der beruflichen Vorsorge, pag. 7).

                                  Per contro, qualora al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa l’assicurato aveva già compiuto (almeno) 55 anni e il suo diritto alla rendita era sorto sotto l’egida del precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione in virtù della protezione della situazione acquisita (Besitzstandsschutz) conferita dalla citata Disposizione transitoria, circostanza peraltro desumibile anche dalla Disposizione transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit., pag. 8 e 10; Dupont, Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt sie wem?, in: Recht Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungsrecht zwischen Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso, n.d.r.]; Hürzeler, Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua e aggiornamento per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza professionale nr. 156 del 1. luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP, Fachmitteilung Nr. 127 del 25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses Rentensystem, pto. 3.2.).

                                  In tal senso il marg. 9201 CIRAI (Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità, valida dal 1° gennaio 2022) prevede che “le rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno ancora compiuto 55 anni (persone nate negli anni dal 1967 al 2003) sono trasferite nel nuovo sistema di rendite lineare (art. 28b LAI), se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 17 LPGA (modificazione del grado d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.

                                  Infine, secondo il marg. no. 9102 CIRAI in merito alla determinazione del diritto applicabile nel caso di prima concessione di rendite con quote decrescenti o a tempo determinato e casi di revisione, prevede “che se la modifica determinante avviene prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La data della modifica determinante è determinata secondo l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.).

 

                                  Nel caso concreto, il diritto alla rendita dell’assicurato è sorto il 1° marzo 2018 e, quindi, prima del 1° gennaio 2022. Anche la modifica di tale diritto (e cioè soppressione della stessa dal 1° febbraio 2020 al 28 febbraio 2021, con di nuovo il diritto ad una rendita intera dal 1° marzo 2021) è avvenuta prima del 1° gennaio 2022, motivo per il quale fa stato il (vecchio) diritto in vigore fino al 31 dicembre 2021.

 

                          2.4.  Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

                                  L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

                                 
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore fino al 31 dicembre 2021, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                  Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

 

                          2.5.  Per costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

 

                                  L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

 

                                  I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

                                  Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

                                  Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

 

                                  Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

                                  Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).

 

                          2.6.  Nel caso di specie, con la decisione impugnata l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato una rendita intera di invalidità dal 1° marzo 2018 al 31 gennaio 2020, poi soppressa non sussistendo più, dopo tale data (e fino al 1° marzo 2021, momento del risorgere dell’invalidità, con nuovamente diritto ad una rendita intera di invalidità da tale data), un grado di invalidità pensionabile.

 

                                  Tale decisione, dal profilo medico, trova il proprio fondamento nella valutazione peritale dell’11 maggio 2020 del dr. __________, spec. FMH in medicina interna e malattie reumatiche, il quale ha posto le seguenti diagnosi reumatologiche con influsso sulla capacità lavorativa: “1. Sindrome del dolore cronico: DD sindrome fibromialgica primaria, sindrome somatoforme; 2. Sindrome panvertebrale cronica su discrete turba statiche, insufficienza muscolare, marcate alterazioni degenerative sia a livello cervicale che lombare, stato dopo frattura traumatica di L1 il 30.03.2017: stato dopo vertebroplastica Th12-L1 con viti transpeduncolari in L1 a fine settembre 2017, stato dopo stabilizzazione per via percutanea tra Th11 ed L3 ed asportazione di viti transpeduncolari il 17.10.2018, stato dopo revisione della spondilodesi con asportazione delle viti in sede e nuova spondilodesi tra Th12 ed L2 e PLIF in L1-L2 il 31.05.2019; 3. Omalgie croniche bilaterali: stato dopo ricostruzione della cuffia dei rotatori e decompressione sottoacromiale alla spalla dx per rottura parziale del sottoscapolare e del sopraspinato il 07.03.2013, stato dopo nuova ricostruzione della cuffia rotatoria per recidiva traumatica di rottura della cuffia alla spalla dx l’8.08.2013; 4. Iniziale osteonecrosi tipo FICAT II della testa femorale sx; 5. Lieve rizartrosi bilat; 6. Residui dolori alle mani in esito dopo intervento per sindrome del tunnel carpale a sx e a dx nel 2005; 7. Leggere tenosinoviti lungo il III dito della mano dx e il IV dito della mano sx” (doc. 190).

                                  Esprimendosi quindi a proposito della capacità lavorativa, il dr. __________ ha ritenuto che:

 

" (…)

-        capacità lavorativa nell’attività svolta fino a quel momento:

      Ricordo come l’ultima attività svolta dal sig. RI 1 sia stata quella di pizzaiolo. Come affermato sopra egli è da ritenere non più idoneo allo svolgimento di questa attività in misura definitiva e completa dal marzo 2017. Pure per l’attività a lungo svolta di idraulico egli è da ritenere dalla medesima data in misura completa non più idoneo. Non sono in possesso del mansionario delle attività svolte presso lo __________ dal 2009 al 2013. Ritengo però pure poco probabile la reintegrazione in tale ambito visto le sollecitazioni a cui generalmente sono sottoposti i dipendenti di queste associazioni.

 

-        Capacità lavorativa in attività adeguate:

come sopra riferito ritengo che il sig. RI 1 presenti ancora una residua capacità lavorativa, per lo meno sotto l’aspetto puramente medico-teorico, per lo svolgimento di una professione fisicamente leggera da svolgersi in posizione seduta, ma che possa garantire la possibilità di alzarsi con una certa regolarità per mobilizzare la colonna e sgranchire le gambe. Si dovrebbe trattare di un’attività d’ufficio amministrativa, attività però per la quale non ha alcuna formazione scolastica. Attività leggere in fabbrica sono verosimilmente non esigibili, vista l’impossibilità di garantire un lavoro continuo in attività ripetitive. Per lo svolgimento di un’attività adeguata egli è da considerare ancora 70% abile al lavoro a partire dal novembre 2019, ovvero a circa 6 mesi dall’ultimo intervento di spondilodesi eseguito dal dr. __________.

In qualità di casalingo egli presenta una residua capacità lavorativa di circa 50% e questo pure a partire dal novembre 2019.

 

-        Provvedimenti sanitari e terapie con ripercussioni sulla capacità lavorativa

Per quanto concerne le descritte patologie ortopedico-reumatologiche ritengo indispensabile che l’assicurato possa continuare a svolgere con regolarità dei trattamenti fisioterapici, accompagnati dallo svolgimento regolare di esercizi fisici a secco ed in acqua per poter mantenere una sufficiente mobilità e tonicità muscolare. Un allenamento fisico è indispensabile pure sotto l’aspetto metabolico e cardiovascolare per meglio controllare le patologie internistiche. Ho però l’impressione che tutte le terapie conservative che gli si potranno proporre non influenzeranno in modo significativo i suoi ormai cronici dolori né tantomeno la sua capacità lavorativa. La possibilità di reintegrare in ambito lavorativo questo assicurato 52enne resta a mio parere estremamente debole.” (Doc. 190)

 

                                  Il legale dell’assicurato ha contestato che vi sia stato un miglioramento delle condizioni di salute a partire dal mese di novembre 2019, così come ritenuto in sede di progetto di decisione del 6 novembre 2020, rilevando come, al contrario, lo stato di salute dell’interessato sia addirittura peggiorato.

                                  Tale affermazione è stata avvalorata dal referto del 9 marzo 2021 con il quale il PD dr. __________, Viceprimario del __________, poste le diagnosi principali di “stato dopo stabilizzazione Th11-L3 per instabilità su frattura L1, già trattata con stent e viti (2019); stato dopo revisione spondilodesi con asportazione delle viti più nuova spondilodesi T12-L2 e PLIF L1-L2; stabilizzazione percutanea T11-L2 (17 gennaio 2018); stato dopo vertebroplastica L1-L2 per frattura L1 (A2) ottobre 2017; stato dopo frattura L1 su incidente stradale nel 2017”, ha rilevato che “ritengo indicato comunque richiedere una rivalutazione della rendita AI in quanto il paziente risulta completamente inabile al lavoro e a causa dei dolori alla schiena ha dovuto abbandonare completamente la sua attività di ristoratore. A mio avviso il paziente è inabile al lavoro al 100%” (doc. 236).

 

                                  A fronte di tali considerazioni, il dr. __________ del SMR, in data 29 marzo 2021, ha chiesto al PD dr. __________ delle precisazioni: “nel caso del sig. RI 1 è tuttora pendente la richiesta di rendita AI. Da parte del perito dr. __________ l’assicurato è stato valutato abile al lavoro al 70% in attività adatta. Le sarei grato per un suo parere, in particolare se concorda con una residua CL in attività adatta” (doc 237).

 

Con risposta del 31 marzo 2021 il PD dr. __________ ha osservato che “in relazione alla sua richiesta se l’assicurato sia abile al 70% in attività adatta ritengo che questa valutazione sia prematura perché restano da attendere i pareri dei colleghi dr. __________ che ha appena sottoposto il paziente ad una infiltrazione all’anca destra, e della dr.ssa __________ che ha in programma una visita il prossimo 29.4.21” (doc. 238)

 

Ad una nuova richiesta del dr. __________, in data 11 giugno 2021, di aggiornamento del caso, in particolare con riferimento al fatto di sapere se “attualmente ha recuperato una certa CL o meno” (cfr. doc. 242), non risulta dagli atti che vi sia stata una risposta da parte del PD dr. __________.

 

Con rapporto finale del 15 settembre 2021, il dr. __________ del SMR ha stabilito che l’assicurato è totalmente inabile al lavoro nella propria professione abituale a partire dal marzo 2017 e continua, mentre in attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali, va considerato inabile al lavoro al 100% dal marzo 2017, poi inabile al lavoro al 30% dal mese di novembre 2019 (secondo le conclusioni peritali del dr. __________) e, infine, nuovamente inabile al lavoro al 100% dal 1° marzo 2021 (come attestato dal PD dr. __________) (cfr. doc. 252).

 

Con annotazione del 22 settembre 2021 il dr. __________ ha precisato che l’inabilità lavorativa a partire dal marzo 2021 “è da ritenersi quale risorgere ai sensi dell’art. 29bis OAI” (doc. 253)

 

                                  In sede ricorsuale, il patrocinatore dell’insorgente ha contestato l’interruzione del versamento della rendita intera di invalidità nel periodo compreso fra il 1° febbraio 2020 e il 28 febbraio 2021, ritenendo che, contrariamente a quanto indicato dal dr. __________ nel proprio referto peritale, non sia intervenuto nel periodo controverso alcun miglioramento nelle condizioni di salute dell’assicurato.

                                  A comprova di ciò, l’insorgente ha prodotto un referto del 4 agosto 2023 del dr. __________, spec. FMH in medicina generale, attestante un’incapacità lavorativa dovuta a malattia “dal 1.3.2018 al 4.8.2023 del 100%” (doc. B).

 

                                  Con annotazione del 29 agosto 2023 allegata alla risposta di causa, il dr. __________ del SMR ha rilevato:

 

" Perizia reumatologica dr. __________ del 11.5.2020

-        CL residua in attività confacente del 70%, rendimento ridotto, questo a partire da 6 mesi dopo la spondilodesi, quindi da 11.2019

 

Rapporto dr. __________ 9.3.2021

TAC colonna lombare: progressione dei fenomeni di osteofitosi, non nuove fratture vertebrali

-        il dr. __________ ritiene assicurato IL 100%

 

Attuale nuova documentazione medica

-        breve certificato dr. __________ del 4.8.23 attestante IL 100% dal 1.3.2018 al 4.8.2023

 

Valutazione:

Attuale certificazione dr. __________ non permette di mettere in forse l’evoluzione della CL negli anni 2019-2021, valutazione della CL che si basa su valutazione peritale dr. __________ e certificazione dr. __________ (con relativa prova di peggioramento dello stato di salute rispetto alla valutazione dr. __________).” (Doc. VI/1)

 

                          2.7.  Per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

 

                                  Per quel che concerne il valore probatorio di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

                                  Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                  Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1).

 

                                  Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 pag. 108 segg.).

 

                                  Il Tribunale federale ha poi precisato nella DTF 135 V 465 che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici interni che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione che non sussista un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle conclusioni contenute in tali rapporti (cfr., fra le ultime, STF 9C_168/2020 consid. 5.1; STF 8C_583/2020 del 4 marzo 2021, consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto dall'art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l'affidabilità dei rapporti dei medici interni all'amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

                                  Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

 

                                  L'allora TFA, nella decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

                                  In quell'occasione, l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)".

 

                                  In seguito (STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2020, consid. 3.2; STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 4.1), l'Alta Corte ha ribadito che diversamente dai (semplici) rapporti medici interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia sottoposto a esame medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti esterni deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento dei fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125 V 351 consid. 3b/bb pag. 353; DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, 1994, pag. 332). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti. Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura differente del mandato di cura e di perito (fra tante sentenze cfr. 8C_55/2018 del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid. 5.3).

 

                                  In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

                                  In merito ai rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/ 2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, a suo favore (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353). Inoltre, il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4).

 

                                  L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:

 

" (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)".

 

                                  Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                          2.8.  Chiamato ora a pronunciarsi, tutto ben ponderato, il TCA non può confermare la conclusione alla quale è giunto il dr. __________ a proposito di una ritrovata capacità lavorativa del 70% a partire dal mese di novembre 2019 nello svolgimento di attività adatte, ma ritiene indispensabile che la questione circa l’esistenza o meno di un miglioramento duraturo della capacità lavorativa in attività adatte – posta la riconosciuta inabilità lavorativa al 100% a partire dal mese di marzo 2021 riconosciuta dall’Ufficio AI - faccia oggetto di ulteriori approfondimenti, prima di potersi esprimere riguardo al diritto alle prestazioni.

 

Nelle annotazioni del 29 agosto 2023 il dr. __________ del SMR ha ribadito la correttezza della valutazione peritale del dr. __________ dell’11 maggio 2020, ritenendo che l’evoluzione della capacità lavorativa negli anni 2019-2021 (basata sulla valutazione peritale del dr. __________ e sulla certificazione del marzo 2021 del dr. __________ attestante un peggioramento dello stato di salute) non possa essere rimessa in forse dal breve referto del dr. __________ attestante una continua totale inabilità lavorativa dell’assicurato dal marzo 2018 in poi (doc. VI/1).

 

Ora, a tale proposito, questo Tribunale rileva che senza opportuni ulteriori accertamenti, non è possibile, con sufficiente tranquillità, esprimersi a proposito dell’evoluzione della capacità lavorativa in attività adatte nel periodo controverso, compreso fra il novembre 2019 e il marzo 2021.

Se da una parte, effettivamente, il referto del dr. __________ è troppo stringato, d’altra parte il TCA evidenzia come l’Ufficio AI -al quale incombe in prima battuta di istruire debitamente il caso, stabilendo d’ufficio i fatti determinanti, assumendo le prove necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA), vedi STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3) - abbia omesso di compiutamente accertare quale fosse la capacità lavorativa dell’assicurato nel periodo controverso, tenuto conto dell’insieme dei suoi disturbi, di natura pluridisciplinare, e non basandosi unicamente sugli aspetti reumatologici.

 

Al riguardo, il TCA rileva che il dr. __________ del SMR, invitato a chiarire se la residua inabilità lavorativa del 30% dal mese di novembre 2019 stabilita dal dr. __________ fosse imputabile unicamente all’infortunio, con annotazioni del 5 novembre 2020 aveva precisato che “a livello infortunistico l’assicurato viene ritenuto abile al lavoro al 100% in attività confacente rispettosa dei limiti funzionali (vedi valutazione assicuratore infortuni e visita dr. __________). L’impedimento del 30% in attività adatta è attribuibile alla problematica degenerativa (perizia dr. __________)” (doc. 215).

 

Ora, questo Tribunale non può far a meno di evidenziare che la valutazione del dr. __________ eseguita in ambito infortunistico cui ha fatto riferimento il dr. __________ del SMR, posta alla base della decisione dell’Istituto assicuratore LAINF, non è stata considerata pienamente probante dal TCA. Con STCA 35.2020.82 del 29 marzo 2021, infatti, questa Corte ha annullato la decisione impugnata basata sulla valutazione del dr. __________ del 12 dicembre 2019, rinviando gli atti all’Istituto assicuratore per la messa in atto di una perizia bidisciplinare in ambito ortopedico e neurochirurgico, al fine di accertare, tra l’altro, quali siano le conseguenze dei disturbi di natura infortunistica sulla capacità lavorativa residua dell’interessato e valutare l’esigibilità lavorativa (cfr. consid. 1.4.).

Il TCA constata che né l’assicurato, né l’Ufficio AI (cui come detto incombe l’onere di accertare debitamente la fattispecie) hanno fatto cenno alcuno a tale circostanza, tutt’altro che marginale, potendo avere le risultanze peritali eseguite in ambito infortunistico delle ovvie ripercussioni in ambito AI, sulla valutazione della capacità lavorativa nel periodo controverso oggetto della presente vertenza.

 

Inoltre, se è vero che il PD dr. __________ nel referto del 9 marzo 2021 ha attestato un’inabilità lavorativa del 100% (doc. 236) – inabilità riconosciuta e poi fatta propria dall’Ufficio AI, ritenendo l’assicurato nuovamente inabile al lavoro al 100% in qualsiasi attività dal mese di marzo 2021, circostanza incontestata (cfr. doc. 253) - è altrettanto vero che lo stesso specialista non si è espresso sul momento a partire dal quale è insorta tale totale inabilità lavorativa.

Chiamato poi dal dr. __________ del SMR ad esprimersi proprio riguardo all’esistenza di una capacità lavorativa del 70% in attività adatte, come valutato dal dr. __________, il PD dr. __________ ha ritenuto che una risposta in merito fosse prematura, dovendo attendere i pareri dei colleghi dr. __________ e dr.ssa __________ nel frattempo interpellati, specialisti rispettivamente in ortopedia e in neurochirurgia (cfr. doc. 238).

 

                                  Non essendo stato chiarito con il PD dr. __________ il momento a partire dal quale far decorrere la totale inabilità lavorativa dell’assicurato, il TCA non può concordare con il dr. __________ del SMR, a mente del quale la certificazione del dr. __________ rappresenterebbe la “prova di peggioramento dello stato di salute rispetto alla valutazione dr. __________” (cfr. annotazione del 29 agosto 2023 allegata alla risposta di causa, doc. VI/1).

 

Alla luce di quanto sopra esposto, il TCA ritiene indispensabile che la questione controversa, relativa al presunto recupero della capacità lavorativa del 70% in attività adeguate a partire dal mese di novembre 2019 valutata dal dr. __________, sia oggetto di un approfondimento peritale, in ambito interdisciplinare, con riferimento sia al profilo reumatologico (perizia di decorso), sia a quello ortopedico-neurochirurgico. In tale ottica, al fine di stabilire con esattezza quale sia stata l’evoluzione della capacità lavorativa dell’interessato nel periodo controverso, occorrerà tenere conto sia delle risultanze peritali ottenute in ambito infortunistico dopo la STCA di rinvio 35.20.82 del 29 marzo 2021, sia degli eventuali aspetti extra-infortunistici, considerando anche quanto valutato dal PD dr. __________, dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________, visti anche gli ulteriori accertamenti strumentali eseguiti nel 2021, da porre in raffronto con quelli del 2018 (in particolare agli atti risulta una RX colonna lombare AP-LAT e funzionali del 9 marzo 2021, da confrontare con una precedente Rx del 22 giugno 2018, cfr. pag. 1003 inc. AI; RM colonna lombare nativa (neuro) del 30 giugno 2021, da mettere in confronto con precedente RM del 31 ottobre 2018, cfr. pag. 1004 inc AI; TAC colonna lombare nativa (neuro) del 1° febbraio 2021, da confrontare con TAC colonna lombare del 25 giugno 2018, cfr. pag. 1005 inc. AI).

 

                          2.9.  Nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016; STCA 32.2019.219 del 15 luglio 2020, consid. 2.8).

Con la pronunzia 8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR 10/2022 UV n. 34 p. 137 ss., l’Alta Corte ha inoltre stabilito che, laddove un tribunale cantonale determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un rapporto del medico curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione, sebbene ci si trovi in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465 che richiede l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le prove necessarie prima di rendere la propria decisione (questo principio è stato confermato ancora con le sentenze 8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid. 9.3.3; 8C_523/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5.4 e riferimenti; 8C_731/2021 succitata consid. 4.6).

 

                                  Per le ragioni già esposte al considerandi 2.8., vista la necessità di completare gli accertamenti, il TCA ritiene che si giustifichi l’annullamento della decisione impugnata e siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché proceda ad un complemento peritale che accerti, tenuto conto dell’insieme dei disturbi dell’interessato, la sua capacità lavorativa in attività adatte nel periodo compreso fra il mese di novembre 2019 e marzo 2021 (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465).

                                 
In seguito, facendo capo alle risultanze dell’accertamento medico peritale esperito e dopo avere pure svolto i necessari approfondimenti indicati al consid. 2.8. (richiamando la perizia bidisciplinare eseguita nel frattempo in ambito LAINF), l’amministrazione si pronuncerà nuovamente riguardo al diritto alla rendita di invalidità dell’assicurato nel periodo controverso (dal 1° febbraio 2020 al 28 febbraio 2021).

Alla luce di quanto appena esposto la decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato all’UAI affinché proceda come precedentemente indicato.

                        2.10.   Va ancora rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2).

 

                                  In concreto, con la conferma delle percentuali delle rendite nel dispositivo, su questo specifico punto non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. anche la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo; cfr. sentenza 32.2014.70 del 30 marzo 2015, sentenza 32.2014.126 del 27 luglio 2015; cfr., sul tema, tra le tante la STCA 32.2016.120 del 10 maggio 2017, consid. 2.10).

                        2.11.  Alla luce di quanto esposto in precedenza (cfr. supra, consid. 2.8-2.9.), il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove (in particolare, alla richiesta di edizione documentale e audizione testimoniale del dr. med. __________, così come pure alla richiesta di informazioni scritte allo stesso specialista - cfr. doc. X).

 

                                  Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

                        2.12.  Giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

 

                                  In concreto, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese di fr. 500 vanno poste a carico dell’Ufficio AI.

 

                                  Rappresentato da un legale e vittorioso in causa, il ricorrente ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare giustificato fissare in fr. 2’500. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio formulata dal ricorrente diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                  § La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi 2.8. e 2.9., fermo restando il diritto ad una rendita intera d’invalidità dal 1° marzo 2018 al 31 gennaio 2020 e poi nuovamente dal 1° marzo 2021.

                             2.  Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, che rifonderà al ricorrente fr. 2'500 per ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva d’oggetto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio del 24 agosto 2023.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti