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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 28 agosto 2023 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 22 giugno 2023 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato il __________ 1986, cittadino italiano e residente in Italia (__________) fino al 2019, dopo aver conseguito il diploma di ragioniere nel 2000, ha intrapreso la professione di cuoco in particolare a __________, __________, __________ e __________ (cfr. doc. 25; 42).
L’ultimo rapporto di impiego è terminato nel giugno 2016 a causa di licenziamento da parte del datore di lavoro (cfr. doc. 1; I pag. 2).
In effetti il __________ 2015 RI 1 ha subito un grave incidente della circolazione stradale a __________, mentre era alla guida del proprio ciclomotore munito di casco. Egli è stato urtato da una vettura che ha fatto un’inversione a U ed è conseguentemente stato proiettato a distanza di circa 20 metri.
Dalla diagnosi di ingresso all’Ospedale __________ di __________ del __________ 2015 risulta che il medesimo ha riportato “emotorace traumatico e/o pneumotorace (860.0) - contusione polmonare (senza ferita aperta nel torace) (861.2) - emorragia subaracnoidea, subdurale, traumatica (852). Trattamento intensivo. Necessità di supporto ventilatorio. Necessità di supporto cardiovascolare. Intubazione per mantenimento o supporto delle vie aeree. Shock ipovolemico/emorragico” (cfr. doc. 1).
RI 1 è al beneficio di una rendita italiana, e meglio è “titolare di pensione cat. IO (INVALIDITA’ DEI LAVORATORI DIPENDENTI) Cert. N. 16901246 erogata da: INPS – IST.NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE decorrenza 11/15” (cfr. doc. All.A4 al ricorso; 224).
1.2. Il 4 marzo 2019 l’interessato è entrato in Svizzera, dove (a __________) ha iniziato a convivere con la sua compagna con la quale aveva iniziato una relazione dieci anni prima e che ha garantito il suo mantenimento, al fine di ottenere un permesso di dimora UE/AELS B. Dal suo libretto per stranieri si evince “scopo del soggiorno senza l’esercizio di un’attività lucrativa” (cfr. doc. 10; 7; I pag. 2).
1.3. RI 1, il 2 luglio 2019, ha inoltrato all’assicurazione per l’invalidità una richiesta per adulti: integrazione professionale/rendita nella quale è stato indicato che la riabilitazione a causa dell’incidente stradale era ancora in corso e che il danno alla salute riguardava l’avulsione del plesso brachiale sinistro (cfr. doc. 6).
In uno scritto del 24 luglio 2019 all’UAI egli ha precisato:
" (…) Cerco ora una qualunque occupazione che possa farmi sentire integrato nella società dopo il grave accaduto.
Purtroppo non mi è più possibile praticare l’attività di cuoco, a causa della completa inattività della mia mano e del braccio sinistro, sono però più che disponibile a cambiare campo professionale. (…)” (Doc. 10)
1.4. Il 9 ottobre 2019 RI 1 ha altresì trasmesso alla Cassa __________ una domanda d’indennità di disoccupazione, specificando di mai avere abitato in Svizzera prima del mese di marzo 2019 e di mai avere lavorato nei due anni precedenti la richiesta di prestazioni LADI, essendo in riabilitazione (cfr. doc. 226).
La Cassa di disoccupazione, il 16 ottobre 2019, gli ha negato il diritto a prestazioni, ritenendo che il medesimo, durante il periodo dal 3 ottobre 2017 al 2 ottobre 2019, non ha esercitato un’attività salariata quale persona dipendente e che non può far valere un motivo di esonero ex art. 14 cpv. 1 lett. b LADI.
Tale provvedimento non risulta essere stato contestato.
1.5. Con decisione del 25 novembre 2019 l’UAI ha respinto la domanda di prestazioni di RI 1, in quanto dal suo arrivo in Svizzera, non avendo svolto alcun tipo di attività lavorativa, non sono stati registrati periodi contributivi e il danno alla salute è presente da prima dell’entrata su suolo elvetico (cfr. doc. 21).
1.6. Il 30 gennaio 2021 l’interessato ha inoltrato una nuova domanda di integrazione professionale/rendita all’assicurazione invalidità (cfr. doc. 28).
L’UAI, con decisione dell’8 febbraio 2021, non è entrato in materia, poiché “alla nuova richiesta deve essere allegata la necessaria documentazione che attesti una modifica della situazione. La verifica degli atti non ha potuto dimostrare questa modifica” (cfr. doc. 29).
Con progetto di decisione del 7 settembre 2021 l’Ufficio in questione ha poi negato le prestazioni AI, rilevando che dalla disamina degli atti acquisiti all’incarto in fase d’istruttoria documentale è stato possibile determinare che quanto appurato in precedenza è da considerare invariato (cfr. doc. 52).
1.7. Nel frattempo, il 25 marzo 2021, RI 1 ha evidenziato di essere iscritto all’URC da due anni e di presentare mensilmente le ricerche di lavoro sebbene non percepisca nessuna rendita/aiuto (cfr. doc. 42).
1.8. A seguito delle osservazioni del 30 settembre 2021 redatte in merito al progetto di decisione del 7 settembre 2021 dalla RA 1, rappresentante di RI 1 (cfr. doc. 57), è stato effettuato un accertamento medico da parte del Servizio medico regionale (SMR) dal quale è risultato che l’ultima professione di cuoco dal punto di vista ortopedico non è più esigibile e che in un lavoro adatto allo stato di salute l’abilità lavorativa si estende, dal 31 luglio 2019, sull’arco di una giornata normale di 8-9 ore ma con una riduzione del rendimento dell’80% (cfr. doc. 88; 89).
Il Dr. med. __________, medico AI, spec. in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, ha precisato che “da ulteriori trattamenti medici non è possibile migliorare in misura rilevante la capacità lavorativa in attività adeguata; con la messa in opera di un corso professionale/attitudinale per lavoro sedentario seduto (per esempio corso informatico di base/avanzato) presumo una CL in attività adeguata del 50%” (cfr. doc. 88).
1.9. L’UAI, il 29 luglio 2022, ha riconosciuto dei provvedimenti professionali, ossia il provvedimento presso la __________ dal 12 settembre al 31 dicembre 2022 per un costo massimo mensile di fr. 3'000 (cfr. doc. 127), l’orientamento effettuato dall’__________ di __________ il 28 giugno 2022 per fr. 212.50 (1 h15; cfr. doc. 129).
Il 19 agosto 2022 è stato, poi, assunto il costo di fr. 6'192.- per 72 ore/lezioni d’inglese e informatica in collaborazione con la __________ dal 13 giugno al 30 settembre 2022 (cfr. doc. 135).
L’UAI, il 31 agosto 2022, ha pure rilasciato la garanzia per il rimborso dei costi di fr. 6'774.35 per le modifiche sul veicolo __________ (cfr. doc. 138).
1.10. Il 13 settembre 2022 l’UAI ha emesso una decisione con la quale, sempre in relazione alla domanda del gennaio 2021 (cfr. consid. 1.6.), ha rifiutato la domanda di prestazioni AI inerente la rendita, osservando:
" Contro la proposta di valutazione trasmessa dall’Ufficio AI (UAI) sono state presentate delle rimostranze inerenti l’aspetto reintegrativo. Al termine dei dovuti accertamenti il Servizio Medico Regionale (SMR) ha confermato nuovamente che il danno alla salute, con influsso sulla capacità lavorativa, è presente dal 19.08.2015 (prima dell’arrivo in Svizzera dell’assicurato), pertanto il diritto ad una rendita d’invalidità risulta precluso.
L’incarto è stato successivamente sottoposto al Servizio Integrazione professionale (SIP), tramite il quale sono state avviate delle misure reintegrative mirate. Dal più recente rapporto SIP si evince che si è trovato un accordo circa ulteriori misure reintegrative nel prossimo futuro. Il dossier resta pertanto attribuito al SIP per la valutazione e applicazione di ulteriori misure di reinserimento professionale.” (Doc. 144)
1.11. L’UAI, il 7 ottobre 2022, ha quindi riconosciuto il corso “assistente digital e social media marketing” che si sarebbe svolto in collaborazione con la __________ dal 19 ottobre 2022 al 30 giugno 2023, assumendo il relativo costo di fr. 2'700.--, nonché la tassa d’esame di fr. 300.-- (cfr. doc. 150).
1.12. Il 13 ottobre 2022 la RA 1, ha invitato l’UAI ad assegnare a RI 1 le indennità giornaliere per i provvedimenti professionali riconosciuti, in quanto “il diritto ad indennità giornaliera è una prestazione accessoria ai provvedimenti d’integrazione, ai quali gli assicurati europei vi hanno diritto alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri” (cfr. doc. 156).
Il 14 dicembre 2022 l’UAI ha comunicato che il diritto alle indennità giornaliere non sussiste, poiché l’interessato all’insorgere del danno alla salute era domiciliato in Italia e percepiva un reddito in Italia non soggetto all’AVS Svizzera (cfr. doc. 166).
La RA 1 ha preso posizione al riguardo il 31 gennaio 2023, asserendo che il suo assistito soddisfa tutte le condizioni per avere diritto all’indennità giornaliera disciplinato all’art. 22 cpv. 1 LAI, visto che sta seguendo dei provvedimenti ex art. 8 cpv. 3 LAI e presenta, nella sua attività lucrativa, un’incapacità al lavoro almeno del 50% (cfr. doc. 179).
1.13. L’UAI, il 9 febbraio 2023, ha assunto il costo di fr. 750.-- per il __________ dal 1° al 25 gennaio 2023 (cfr. doc. 185) e il 14 febbraio 2023 i costi per il “percorso pratico per l’acquisizione di competenze commerciali” di __________ con pratica presso __________ dal 26 gennaio al 31 dicembre 2023 (cfr. doc. 188).
1.14. Con progetto di decisione del 5 maggio 2023 l’UAI ha indicato che il diritto a indennità giornaliere non sussiste, motivando analogamente allo scritto del 14 dicembre 2022 (cfr. doc. 205; 166; consid. 1.12.).
Il 13 giugno 2023 la rappresentante di RI 1 ha puntualizzato che l’“osservazione in riguardo al rilascio di un permesso di soggiorno B “senza l’esercizio di un’attività lucrativa” non è pertinente. L’art. 22 cpv. 1 lett. b LAI pone una condizione alternativa a quella della lett. a, ossia l’assicurato ha diritto a un’indennità giornaliera se presenta, nella sua attività lucrativa, un’incapacità al lavoro almeno del 50%. La visita medica presso il SMR ha accertato la completa inabilità nella sua attività abituale e in un’attività adeguata a decorrere dalla data dell’infortunio, il __________ 2015; ha pure accertato che a partire dal 31 luglio 2019 ha acquisito una parziale capacità lavorativa in attività adeguata del 20%” (cfr. doc. 210).
1.15. Il 22 giugno 2023 l’UAI ha emanato una decisione con cui ha respinto la richiesta di prestazioni in merito alle indennità giornaliere, rilevando:
" (…) La cifra marginale 0311 della Circolare sulle indennità giornaliere (CIGAI) prevede:
“(Aventi diritto) Hanno diritto all'indennità giornaliera gli assicurati che esercitavano un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'incapacità al lavoro. La persona assicurata che può affermare plausibilmente che avrebbe intrapreso un'attività lucrativa di una certa durata se non fosse insorta l'incapacità al lavoro non è considerata come esercitante un'attività lucrativa e non ha diritto alte indennità giornaliere (sentenza del TF 8C_508/2019)":
e alla marginale 0312 CIGAI è precisato che:
"(Definizione di attività lucrativa) Per assicurati che esercitano un'attività lucrativa si intendono coloro che immediatamente prima dell'insorgere dell'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) percepivano un reddito soggetto all'obbligo contributivo AVS."
Nel caso specifico, il Signor RI 1 all'insorgere del danno alla salute era domiciliato in Italia e percepiva un reddito in Italia non soggetto all'AVS Svizzera, pertanto il diritto alle indennità giornaliere non sussiste.
Esito degli accertamenti
Nel merito il Sig. RI 1 all'insorgere del danno alla salute era domiciliato in Italia e percepiva un reddito estero non soggetto all'AVS Svizzera, per questo motivo i presupposti per il diritto alle indennità giornaliere durante i provvedimenti di integrazione professionali non sono assolti.
AI fine di definire il diritto del Sig. RI 1 il caso è stato posto alla valutazione del nostro Servizio giuridico il quale conferma che quanto indicato alle Circolari emanate dall'UFAS hanno carattere vincolante e pertanto quanto riportato alle cifre marginali di cui sopra risulta inequivocabile.
Inoltre, l'art. 23 cpv. 3 delle Legge federale sull'Assicurazione per l'Invalidità (LAI) prevede che la base di calcolo equivale al reddito medio su! quale sono riscossi i contributi AVS, ossia al reddito determinante secondo la Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS) al momento dell'insorgere del danno, che nel caso di specie corrisponde a CHF 0.-. Inoltre, il Sig. RI 1 è al beneficio di un Permesso di soggiorno B "senza l'esercizio di un'attività lucrativa", pertanto si può ritenere che la condizione posta all'art. 22 cpv. 1 let. a LAI - ossia che l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera se i provvedimenti gli impediscono di esercitare un'attività lucrativa per almeno tre giorni consecutivi - non sia nel caso di specie soddisfatta, in quanto l'assicurato con verosimiglianza preponderante non avrebbe lavorato e non si verifica quindi una perdita di guadagno durante lo svolgimento del provvedimento professionale.
Osservazioni al progetto di decisione del 05.05.2023
Abbiamo preso atto delle osservazioni formulate lo scorso 13.06.2023 da parte dell'Avvocato __________ della RA 1, le quali sono state attentamente esaminate in collaborazione con il nostro Servizio Giuridico. Confermiamo la presa di posizione di cui sopra. (…)” (Doc. All.A2)
1.16. Contro il provvedimento del 22 giugno 2023 RI 1, sempre rappresentato dalla RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento dello stesso, il riconoscimento del diritto all’indennità giornaliera AI e il rinvio degli atti all’UAI per procedere a determinare l’importo dell’indennità giornaliera AI (cfr. doc, I pag. 9).
A sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha, innanzitutto, addotto che l’indennità giornaliera è una prestazione accessoria accordata qual complemento ai provvedimenti d’integrazione e che durante l’esecuzione dei provvedimenti d’integrazione di cui all’art. 8 cpv. 3 LAI l’assicurato ha diritto a un’indennità giornaliera se questi provvedimenti gli impediscono di esercitare un’attività lucrativa per almeno tre giorni consecutivi (art. 22 cpv. 1 lett. a LAI) oppure se presenta, nella sua attività lucrativa, un’incapacità al lavoro almeno del 50% (art. 22 cpv. 1 lett. b LAI).
La patrocinatrice, per conto dell’insorgente, ha precisato che per assicurati che esercitano un’attività lucrativa si intendono coloro che svolgevano un’attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere della loro incapacità al lavoro (art. 20sexies OAI).
Per quanto attiene al caso concreto, è stato affermato che l’assicurato, presentando un’incapacità al lavoro totale nella sua attività di cuoco che esercitava immediatamente prima dell’insorgere dell’inabilità lavorativa, ha diritto a un’indennità giornaliera ex art. 22 cpv. 1 lett. b LAI.
In proposito è stato specificato:
" (…) si deduce chiaramente dalla documentazione medica agli atti, avvalorata dalla visita medica presso il SMR del 06.04.2022 (vedi rapporto SMR del 19.04.2022), che le conseguenze dell'incidente della circolazione del 19.08.2015 hanno reso l'assicurato totalmente incapace al lavoro sia nell'ultima professione di cuoco da lui esercitata fino dal 31.07.2019, in concomitanza del resto con la prima richiesta di prestazioni AI per adulti, lo specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore del SMR, dr. med. __________; valuta una riduzione di rendimento nella misura dell'80% in attività adeguata con possibilità di miglioramento fino al 50% con la messa in atto di misure professionali. (…)” (Doc. I pag. 6)
La parte ricorrente sostiene che del resto è assodato che al momento dell’incidente della circolazione egli lavorava e versava contributi di legge in Italia, come si deduce dagli atti e dall’Estratto Conto Previdenziale INPS.
In relazione al richiamo dell’amministrazione alla marginale 0312 CIGAI, la RA 1, a nome del proprio rappresentato, ha rilevato che l’art. 20sexies OAI, a cui la Circolare fa riferimento, al cpv. 1 menziona coloro che esercitavano un’attività lucrativa immediatamente prima dell’incapacità al lavoro, il cpv. 2 coloro che, pur non lavorando, sono equiparati agli assicurati che esercitano un’attività lucrativa perché disoccupati o perché a causa di malattia o infortunio sono al beneficio di un reddito sostitutivo. A mente della patrocinatrice scopo della precisazione “reddito soggetto all’obbligo contributivo AVS”, che peraltro non si trova nell’articolo dell’OAI, è dunque quello di distinguerli dagli assicurati che non rientrano nel cpv. 2 e da quelli che, non lavorando al momento dell’insorgere dell’incapacità lavorativa, non hanno un reddito e quindi non hanno una perdita di guadagno.
La medesima ritiene, di conseguenza, che le motivazioni addotte dall’UAI non siano pertinenti, in quanto l’assicurato al momento dell’incidente della circolazione percepiva un reddito e a causa di tale evento subisce tuttora una perdita di guadagno.
Secondo la parte ricorrente, poi, l’argomentazione dell’UAI secondo cui il rifiuto delle indennità giornaliere si giustifica, perché all’insorgere del danno alla salute l’assicurato era domiciliato in Italia e percepiva un reddito estero non soggetto all’AVS Svizzera lede il divieto di discriminazione previsto agli art. 2 ALC e 4 Reg. 883/04, poiché la condizione del reddito soggetto all’AVS Svizzera può essere adempiuta in modo sovra-proporzionale e molto più facilmente da uno svizzero che da uno straniero.
Riguardo alla modalità di calcolo delle indennità giornaliere, è stato infine evidenziato:
" (…) L’indennità giornaliera consiste in un'indennità di base, cui hanno diritto tutti gli assicurati, e in una prestazione per i figli, per gli assicurati con figli (art. 22bis cpv. 1 LAI). L'indennità di base ammonta all'80% del reddito lavorativo conseguito dall'assicurato nell'ultimo periodo di attività lucrati va esercitata senza limitazioni dovute a ragioni di salute; non deve superare l'80% dell'importo massimo dell'indennità giornaliera secondo l'art. 24 cpv. 1 LAI (art. 23 cpv. 1 LAI). Per il calcolo del reddito lavorativo di cui all'art. 23 cpv. 1 LAI, è determinante il reddito medio sul quale sono riscossi i contributi secondo la LAVS (reddito determinante) (art. 23 cpv. 3 LAI), senza considerare i giorni nei quali l'assicurato non ha conseguito alcun reddito da attività lucrativa o ne ha conseguito uno ridotto a causa di una malattia, di un incidente, della disoccupazione, dei servizi ai sensi dell'art. 1 LIPG, di una maternità oppure di altri motivi indipendenti dalla sua volontà (art. 21 cpv. 2 OAI).
Tuttavia, se l'ultima attività lucrativa esercitata dall'assicurato senza riduzioni per motivi di salute risale a più di due anni, il reddito determinante è quello che egli avrebbe conseguito per questa attività immediatamente prima dell'integrazione, se non fosse divenuto invalido (art. 21 cpv. 3 OAI).
In altre parole, gli articoli citati trattano della modalità di calcolo del reddito determinante per definire l'importo dell'indennità di base e non delle condizioni da assolvere per il diritto all'indennità giornaliera, condizioni che, come visto, sono assolte dall' assicurato.
Il reddito sul quale sono stati riscossi i contributi AVS è dunque una modalità che tuttavia nel presente caso non trova neppure applicazione, poiché l'ultima attività lucrativa esercitata dall' assicurato senza riduzioni per motivi di salute risale a più di due anni. Il reddito determinante va definito in base all'art. 21 cpv. 3 OAI. In linea di principio corrisponde al reddito da valido definito per operare il confronto dei redditi (art. 16 LPGA) (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung IVG, Art. 23 N 4, Schulthess 2022).
Per questo motivo gli atti vanno ritornati all'Ufficio AI affinché definisca l'indennità di base.” (cfr. doc. I pag. 8)
1.17. Nella sua risposta del 19 settembre 2023 l’UAI ha proposto di respingere l’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).
1.18. Il 5 ottobre 2023 la RA 1 si è riconfermata con quanto sollevato e richiesto nel ricorso del 28 agosto 2023 (cfr. doc. VI).
1.19. Il doc. VI, il 6 ottobre 2023, è stato inviato per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. VII).
considerato in diritto
2.1. Il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI (cfr. RU 2021 705; FF 2017 2535).
Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’UAI abbia negato al ricorrente il diritto alle indennità giornaliere richieste il 13 ottobre 2022 per i provvedimenti professionali riconosciuti a fare tempo dall’estate 2022 (consid. 1.12.; 1.9.).
Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. DTF 148 V 162 consid. 3.2.1.; STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.2.1; STF 9C_377/2021 del 22 ottobre 2021 consid. 3.1.; STF 9C_145/2021 del 2 luglio 2021 consid. 3.1.; STF 8C_706/2019 del 28 agosto 2020 consid. 7.1., pubblicata in DTF 146 V 364; STF 8C_769/2018 del 5 settembre 2019 consid. 2; DTF 140 V 41 consid. 6.3.1.; DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b).
Pertanto, per quanto attiene al diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie specifiche per la concessione ex novo dei provvedimenti professionali e delle indennità giornaliere, in casu tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale valide dal 1° gennaio 2022.
Le disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI) prevedono, in effetti, unicamente che le indennità giornaliere che all’entrata in vigore della presente modifica sono versate in virtù dei previgenti articoli 22 capoverso 1bis e 23 capoversi 2 e 2bis continuano a essere versate sino all’abbandono o alla conclusione del provvedimento che le ha giustificate.
2.2. L’art. 8 LAI, relativo ai provvedimenti d’integrazione, prevede:
" 1 Gli assicurati invalidi o minacciati da un’invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione per quanto:
a. essi siano necessari e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete; e
b. le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute.
1bis Il diritto ai provvedimenti d’integrazione non dipende dall’esercizio di un’attività lucrativa prima dell’insorgere dell’invalidità. Per determinare questi provvedimenti si tiene conto in particolare degli aspetti seguenti riguardanti l’assicurato:
a. la sua età;
b. il suo grado di sviluppo;
c. le sue capacità; e
d. la durata probabile della sua vita professionale.
1ter In caso di abbandono di un provvedimento d’integrazione, l’ulteriore concessione del medesimo o di un altro provvedimento d’integrazione è valutata sulla base dei criteri di cui ai capoversi 1 e 1bis.
(…).
3 I provvedimenti d’integrazione sono:
a. i provvedimenti sanitari;
abis la consulenza e l’accompagnamento;
ater i provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale;
b. i provvedimenti professionali;
c. ...
d. la consegna di mezzi ausiliari;
e. ...”
Giusta l’art. 9 LAI concernente le condizioni assicurative:
" 1 I provvedimenti d’integrazione sono applicati in Svizzera e solo eccezionalmente anche all’estero.
1bis Il diritto ai provvedimenti d’integrazione nasce al più presto con l’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria o facoltativa e si estingue al più tardi allo scadere dell’assicurazione.
2 Le persone che non sono o non sono più assoggettate all’assicurazione hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione al massimo fino all’età di 20 anni, purché almeno uno dei genitori:
a. sia assicurato facoltativamente; o
b. sia assicurato obbligatoriamente durante un’attività lucrativa esercitata all’estero:
1. secondo l’articolo 1a capoverso 1 lettera c LAVS,
2. secondo l’articolo 1a capoverso 3 lettera a LAVS, o
3. in virtù di una convenzione internazionale.
3 Gli stranieri che non hanno ancora compiuto il 20° anno e hanno il domicilio e la dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione se adempiono essi stessi le condizioni previste nell’articolo 6 capoverso 2 o se:
a. all’insorgenza dell’invalidità, il padre o la madre, quando si tratti di stranieri, conta almeno un anno intero di contribuzione o dieci anni di dimora ininterrotta in Svizzera; e se
b. essi stessi sono nati invalidi in Svizzera oppure, al manifestarsi dell’invalidità, risiedono in Svizzera ininterrottamente da almeno un anno o dalla nascita. Sono parificati ai figli nati invalidi in Svizzera quelli con domicilio e dimora abituale in Svizzera, ma nati invalidi all’estero, la cui madre, immediatamente prima della loro nascita, ha risieduto all’estero per due mesi al massimo. Il Consiglio federale determina in che misura l’assicurazione per l’invalidità debba assumere le spese causate dall’invalidità all’estero.”
Per quanto attiene al diritto alle indennità giornaliere l’art. 22 LAI enuncia:
" 1 Durante l’esecuzione dei provvedimenti d’integrazione di cui all’articolo 8 capoverso 3 l’assicurato ha diritto a un’indennità giornaliera se:
a. questi provvedimenti gli impediscono di esercitare un’attività lucrativa per almeno tre giorni consecutivi; o
b. presenta, nella sua attività lucrativa, un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 50 per cento.
2 Durante la prima formazione professionale l’assicurato ha diritto a un’indennità giornaliera se:
a. beneficia di prestazioni secondo l’articolo 16; o
b. ha partecipato a provvedimenti secondo l’articolo 12 o 14a direttamente necessari per tale formazione.
3 L’assicurato che segue una formazione professionale superiore o frequenta una scuola universitaria ha diritto a un’indennità giornaliera soltanto se:
a. a causa del danno alla sua salute non è in grado di esercitare parallelamente un’attività lucrativa; o
b. a causa del danno alla sua salute la formazione dura notevolmente più a lungo.
4 Non hanno diritto a un’indennità giornaliera gli assicurati di cui al capoverso 2 che frequentano una scuola di cultura generale o seguono una formazione professionale di base che si svolge esclusivamente in una scuola.
5 I provvedimenti di cui agli articoli 8 capoverso 3 lettera abis e 16 capoverso 3 lettera b non danno diritto a un’indennità giornaliera.”
Ai sensi dell’art. 22bis LAI:
" 1L’indennità giornaliera consiste in un’indennità di base, cui hanno diritto tutti gli assicurati, e in una prestazione per i figli, per gli assicurati con figli.
2 L’assicurato ha diritto a una prestazione per ogni figlio che non ha ancora compiuto 18 anni. Per i figli che seguono una formazione il diritto sussiste fino alla conclusione della stessa, ma al più tardi fino al compimento dei 25 anni. Gli affiliati sono equiparati ai figli propri quando l’assicurato ne assume gratuitamente e durevolmente la cura e l’educazione. L’assicurato non ha diritto a una prestazione per i figli per i quali sono già versati assegni legali per i figli o per la formazione.
3 L’indennità giornaliera decorre, al più presto, dal primo giorno del mese seguente a quello in cui l’assicurato ha compiuto 18 anni. Il diritto di cui all’articolo 22 capoverso 2 nasce con l’inizio della formazione, anche se l’assicurato non ha ancora compiuto 18 anni.
4 Il diritto si estingue al più tardi alla fine del mese in cui l’assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS162 o in cui raggiunge l’età di pensionamento.
5 Se l’assicurato riceve una rendita, questa continua a essergli versata al posto delle indennità giornaliere durante l’esecuzione dei provvedimenti di reinserimento secondo l’articolo 14a e dei provvedimenti di reintegrazione di cui all’articolo 8a.
6 Se a causa dell’esecuzione di un provvedimento l’assicurato subisce una perdita di guadagno o la soppressione dell’indennità giornaliera di un’altra assicurazione, l’assicurazione gli versa un’indennità giornaliera oltre alla rendita.
7 Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni sono versate le indennità giornaliere:
a. per giorni singoli;
b. per i periodi d’accertamento e d’attesa;
c. per il lavoro a titolo di prova;
d. in caso di interruzione dei provvedimenti d’integrazione in seguito a malattia, infortunio o maternità.
L’art. 23 LAI, riguardo all’indennità di base sancisce:
" 1 L’indennità di base ammonta all’80 per cento del reddito lavorativo conseguito dall’assicurato nell’ultimo periodo di attività lucrativa esercitata senza limitazioni dovute a ragioni di salute; tuttavia, non deve superare l’80 per cento dell’importo massimo dell’indennità giornaliera secondo l’articolo 24 capoverso 1.
1bis Nel caso dei provvedimenti di reintegrazione di cui all’articolo 8a, l’indennità di base ammonta all’80 per cento del reddito lavorativo conseguito dall’assicurato immediatamente prima dell’inizio del provvedimento; tuttavia non deve superare l’80 per cento dell’importo massimo dell’indennità giornaliera.
2 ...
2bis ...
3 Per il calcolo del reddito lavorativo di cui ai capoversi 1 e 1bis è determinante il reddito medio sul quale sono riscossi i contributi secondo la LAVS (reddito determinante).”
Giusta l’art. 24 cpv. 1 LAI l’importo massimo dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 22 capoverso 1 corrisponde all’importo massimo del guadagno giornaliero assicurato secondo la LAINF.
L’art. 20ter cpv. 1 OAI concernente l’indennità giornaliera e la rendita d’invalidità prevede che:
" 1 Se l’assicurato ha diritto a un’indennità giornaliera, comprensiva della prestazione per i figli, ai sensi degli articoli 23 capoverso 1 e 23bis LAI, d’importo inferiore alla rendita di cui beneficiava fino ad allora, la rendita continua a essere pagata invece dell’indennità giornaliera.”
Ai sensi dell’art. 20sexies OAI relativo agli assicurati che esercitano un’attività lucrativa:
" 1 Per assicurati che esercitano un’attività lucrativa si intendono coloro che esercitavano un’attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere della loro incapacità al lavoro (art. 6 LPGA).
2 Sono equiparati agli assicurati che esercitano un’attività lucrativa:
a. gli assicurati disoccupati che hanno diritto a una prestazione dell’assicurazione contro la disoccupazione o che ne avevano diritto almeno fino all’insorgere dell’incapacità al lavoro;
b. gli assicurati che, dopo avere cessato la loro attività lucrativa in seguito a una malattia o a un infortunio, beneficiano di un reddito sostitutivo sotto forma di indennità giornaliere.”
2.3. La Circolare sulle indennità giornaliere dell’assicurazione per l’invalidità (CIGAI) valida dal 1°gennaio 2022, stato: 1° gennaio 2023, emanata dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), enuncia:
" (…)
II. Diritto alle indennità giornaliere e all’indennità per spese di custodia e d’assistenza
1. In generale
0101
(Carattere accessorio) Le indennità giornaliere e l’indennità per spese di custodia e d’assistenza sono prestazioni accessorie ai provvedimenti d’integrazione e di accertamento di una certa durata (art. 22 cpv. 1 LAI; art. 11a LAI)
(…)
2. Componenti delle indennità giornaliere (art. 22bis cpv. 1 e art. 23 LAI)
0201
(Componenti) Le indennità giornaliere si compongono:
dell’indennità di base;
della prestazione per i figli.
0202
(Indennità di base) Tutti gli assicurati esercitanti un’attività lucrativa che adempiono le condizioni hanno diritto all’indennità di base, che può tuttavia essere ridotta se
- l’AI assume le spese di vitto e alloggio (cfr. ca.13).
- l’assicurato esercita un’attività lucrativa durante un durante un provvedimento (cfr. cap. 14)
(…)
3.3. Distinzione tra assicurati che esercitano un’attività lucrativa e assicurati senza attività lucrativa (art. 20sexies OAI)
0311
(Aventi diritto) Hanno diritto all’indennità giornaliera gli assicurati che esercitavano un’attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’incapacità al lavoro. La persona assicurata che può affermare plausibilmente che avrebbe intrapreso un’attività lucrativa di una certa durata se non fosse insorta l’incapacità al lavoro non è considerata come esercitante un’attività lucrativa e non ha diritto alle indennità giornaliere (sentenza del TF 8C_508/2019).
0312
(Definizione di attività lucrativa) Per assicurati che esercitano un’attività lucrativa si intendono coloro che immediatamente prima dell’insorgere dell’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) percepivano un reddito soggetto all’obbligo contributivo AVS.
(…).
0314
(Disoccupati) Sono equiparati agli assicurati che esercitano un’attività lucrativa gli assicurati che sono disoccupati e hanno diritto a una prestazione dell’assicurazione svizzera contro la disoccupazione al momento dell’insorgere dell’incapacità al lavoro o che hanno dovuto rinunciare alla loro attività lucrativa esclusivamente per motivi di salute.
0315
(Definizione di «senza attività lucrativa») Gli assicurati che non soddisfano le condizioni del N. 0312 sono considerati senza attività lucrativa e possono tutt’al più, a certe condizioni, avere diritto all’indennità per spese di custodia e d’assistenza.
(…)
3.4. Impedimento ad esercitare un’attività lucrativa (art. 22 cpv. 1, art. 22bis cpv. 7 LAI; art. 17bis OAI)
0317
(Condizioni di diritto) A seconda del grado di incapacità al lavoro, si applicano diverse condizioni di diritto:
- Incapacità al lavoro inferiore al 50 per cento:
La persona assicurata cui l’incapacità di lavoro nella sua abituale attività lucrativa è inferiore al 50 per cento ha diritto all’indennità giornaliera per ogni giorno d’integrazione:
- Se si sottopone a dei provvedimenti d’integrazione durante almeno tre giorni nel corso di un mese, indipendentemente dal fatto che i giorni siano consecutivi o isolati; e
- Se la misura ha luogo durante il l’orario normale di lavoro e dura almeno mezza giornata per ogni giorno d’integrazione.
- Incapacità al lavoro uguale o superiore al 50 per cento:
La persona assicurata cui l’incapacità di lavoro nella sua abituale attività lucrativa è uguale o superiore al 50 per cento ha diritto all’indennità giornaliera per ogni giorno d’integrazione e per quelli intercalari se l’incapacità se si sottopone a un provvedimento d’integrazione per almeno 3 giorni nel corso di un mese, indipendentemente dal fatto che i giorni siano consecutivi o isolati. In questo caso, il diritto alle indennità giornaliere esiste indipendentemente dalla durata giornaliera della misura.
Un mese ai sensi di queste regole non corrisponde necessariamente a un mese di calendario. La data di inizio della misura è determinante. (…)”
2.4. Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.5. Nella presente evenienza è incontestato che il ricorrente da ultimo, al momento dell’infortunio della circolazione di cui è rimasto vittima il __________ 2015 in provincia di __________, in Italia, dove peraltro risiedeva (fino al marzo 2019 egli non aveva mai abitato in Svizzera, né vi aveva lavorato; cfr. consid. 1.1.; 1.2.), svolgeva l’attività di cuoco a __________.
L’UAI gli ha riconosciuto il diritto a provvedimenti professionali, in quanto tale diritto nasce al più presto con l’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria o facoltativa e non dipende dall’esercizio di un’attività lucrativa prima dell’insorgere dell’invalidità (cfr. art. 8 cpv. 1bis LAI; 9 cpv. 1bis LAI; consid. 2.2.; Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità (CPIPr), valida dal 01.01.2022, stato: 01.01.2023, marg. 0101).
La CPIPr marg. 0105 prevede, in effetti, che i cittadini svizzeri e le persone che rientrano nel campo d’applicazione dell’ALC o della Convenzione AELS, equiparati ai cittadini svizzeri in virtù del principio della parità di trattamento, sono tenuti a soddisfare esclusivamente la condizione di base, ossia l’assoggettamento assicurativo. Un assicurato appartenente a questa cerchia di persone può dunque entrare in Svizzera con un danno alla salute e soddisfare le condizioni assicurative per i provvedimenti d’integrazione professionale a partire dal momento in cui è assoggettato all’assicurazione.
In tale contesto va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, il lavoratore frontaliere che ha dovuto cessare la sua attività in Svizzera per motivi di salute e che è al beneficio di indennità di disoccupazione nel suo paese di residenza (in casu la Francia) non ha diritto a provvedimenti di riformazione dell'assicurazione per l'invalidità svizzera. Un simile diritto non può essere dedotto né dal regolamento n. 1408/71 né dall'Allegato II ALC (cfr. DTF 132 V 53 consid. 5 e 6).
Inoltre, secondo l’Alta Corte, il lavoratore frontaliero che ha dovuto smettere la propria attività in Svizzera per ragioni di salute ed è stato posto al beneficio di una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, non può successivamente pretendere provvedimenti d'integrazione. Un tale diritto non può essere dedotto né dal regolamento n. 1408/71, né dall'Allegato II ALC. In particolare, la protrazione assicurativa prevista dalla disposizione dell'Allegato II ALC termina, al più tardi, al momento in cui il caso è definitivamente liquidato mediante versamento di una rendita oppure in cui l'integrazione è avvenuta con successo (cfr. DTF 132 V 244 consid. 6).
Non esercitando, al momento dell’inizio dell’inabilità lavorativa a seguito dell’infortunio dell’__________ 2015, avvenuto a __________, un’attività con reddito soggetto all’obbligo contributivo AVS, in quanto lavorava a __________ ed essendo domiciliato in Italia fino al marzo 2019 (cfr. art. 23 cpv. 1 e 3; LAI; 20sexies cpv. 1 OAI; marg. 0312 CIGAI; consid. 2.2.; 2.3.; Prof. Dr. Ulrich Meyer, Dr. Marco Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Schulthess 2022, ad art. 23 N. 3), l’assicurato non ha, però, diritto alle indennità giornaliere in applicazione del diritto interno svizzero.
Non è di alcun ausilio per l’insorgente la sentenza I 365/00 del 28 novembre 2001, pubblicata in AHI Praxis 2002 pag. 183, secondo cui è determinante il reddito effettivamente conseguito prima della lesione alla salute senza che sia obbligatoriamente necessario che dei contributi siano prelevati dallo stesso.
Tale giudizio si riferisce soprattutto a indipendenti per i quali è irrilevante se i contributi per l’anno in questione sono stati fissati o meno con decisione passata in giudicato. Lo stesso vale per eventuali decisioni di riduzione o di condono. Trattasi, in ogni caso, di reddito soggetto a contributi AVS (cfr. STF I 1081/06 del 23 ottobre 2006; CIGAI marg. 0835).
Nemmeno il tenore dell’art. 21 cpv. 3 OAI (“Se l’ultima attività lucrativa esercitata dall’assicurato senza riduzioni per motivi di salute risale a più di due anni, il reddito determinante è quello che egli avrebbe conseguito per questa attività immediatamente prima dell’integrazione, se non fosse divenuto invalido”), al quale si appella la parte ricorrente (cfr. doc, I pag. 8), consente di giungere a una differente conclusione.
In effetti l’art. 21 cpv. 3 OAI ha lo scopo di tenere conto delle evoluzioni dei salari, ma se il diritto alle indennità giornaliere deve essere escluso a priori, tale questione resta senza pertinenza.
Al riguardo, in una sentenza 9C_797/2012 del 25 marzo 2013 consid. 3.2., il Tribunale federale ha evidenziato:
" (…) S'il est vrai, comme l'ont justement soutenu les premiers juges, que l'indemnité de base au sens de l'art. 23 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008), correspond en principe au 80% du revenu que l'intéressé percevait pour la dernière activité exercée sans restriction due à des raisons de santé, le système réglementaire a prévu des aménagements spécifiques pour tenir compte d'une probable évolution de la rémunération de référence en cas d'écoulement du temps. Ainsi, l'art. 21 al. 3 RAI, permet de se fonder sur le salaire que l'assuré aurait obtenu dans la même activité tout de suite avant la réadaptation s'il n'était pas devenu invalide lorsque cette dernière activité exercée sans restriction due à des raisons de santé (teneur en vigueur depuis 2012) ou pleinement exercée (formulation jusqu'en 2011) remonte à plus de deux ans, (…)”
Si tratta, pertanto, di stabilire se l’assicurato possa ottenere le prestazioni in questione sulla base delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage”, Schulthess Editions Romandes, Ginevra-Zurigo-Basilea, 2014, pag. 683 n. 24).
2.6. L’art. 80a LAI concernente la relazione con il diritto europeo prevede:
" 1 Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II sezione A dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):
a. regolamento (CE) n. 883/2004460;
b. regolamento (CE) n. 987/2009461;
c. regolamento (CEE) n. 1408/71462;
d. regolamento (CEE) n. 574/72463.
2 Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960464 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):
a. regolamento (CE) n. 883/2004;
b. regolamento (CE) n. 987/2009;
c. regolamento (CEE) n. 1408/71;
d. regolamento (CEE) n. 574/72.
3 Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.
4 Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell’Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell’Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione delle persone.
2.7. Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (cfr. DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315, con riferimenti [RS 0.142.112.681]).
Fino al 31 marzo 2012 le parti contraenti, in virtù dell'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, applicavano tra di loro il Regolamento (CEE) n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98) relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, concernente le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinviava, alla lett. a, all'ALC e a questi due Regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).
Una decisione del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti avrebbero applicato tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98).
Il Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).
Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 343 e 345; RS 0831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).
2.8. In concreto, nella misura in cui oggetto del contendere è il diritto a indennità giornaliere per i provvedimenti riconosciuti a far tempo dall’estate 2022 (cfr. consid. 1.9.; 1.12.) si applica il Regolamento (CE) n. 883/2004 nella nuova versione.
Il Regolamento torna applicabile pure ratione personae. L'insorgente è cittadino italiano, ossia di uno Stato contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC), è in possesso di un permesso B senza l’esercizio di un’attività lucrativa (cfr. consid. 1.2.).
In proposito egli aveva indicato di disporre dei mezzi finanziari sufficienti per il proprio sostentamento, poiché sostenuto economicamente dalla propria compagna, manager di __________ (cfr. doc. I pag. 2).
Quanto al necessario nesso transfrontaliero, esso è dato, poiché il ricorrente, nel marzo 2019, dall’Italia è entrato in Svizzera dove gli sono stati riconosciuti dei provvedimenti professionali dell’AI.
La presente vertenza ricade anche ratione materiae nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004.
Quest'ultimo si applica infatti a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale, in particolare riguardanti le prestazioni invalidità (art. 3 n. 1 lett. c).
2.9. L’insorgente ha fatto valere che il rifiuto delle indennità giornaliere da parte dell’UAI, visto che all’insorgere del danno alla salute era domiciliato in Italia e percepiva un reddito estero non soggetto all’AVS Svizzera, lede il divieto di discriminazione previsto agli art. 2 ALC e 4 Reg. 883/04, poiché la condizione del reddito soggetto all’AVS Svizzera può essere adempiuta in modo sovra-proporzionale e molto più facilmente da uno svizzero che da uno straniero (cfr. doc. I; consid. 1.16.).
Ai sensi dell’art. 2 ALC (non discriminazione) in conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III del presente Accordo, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un’altra parte contraente non sono oggetto, nell’applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità.
L’art. 4 Reg. 883/04 (parità di trattamento) enuncia che salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, le persone alle quali si applica il presente regolamento godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.
Secondo la costante giurisprudenza della CGUE (art. 16 cpv. 2 ALC), il divieto di discriminazione, rispettivamente il principio della parità di trattamento, vietano non soltanto le discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza (discriminazioni dirette), ma anche qualsiasi forma dissimulata di discriminazione, che, in applicazione di altri criteri di distinzione, conduca di fatto allo stesso risultato (discriminazioni indirette; cfr. STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015 consid. 3.3.).
Per costante giurisprudenza federale, l'art. 2 ALC non proibisce solo le discriminazioni fondate manifestamente sulla nazionalità (discriminazioni dirette), ma anche ogni forma di discriminazione dissimulata che, attraverso l'applicazione di altri criteri di distinzione, conduce nei fatti al medesimo risultato (discriminazioni indirette). A meno che essa non sia fondata su ragioni imperative d'interesse generale e proporzionata all'obiettivo perseguito, una disposizione di diritto nazionale deve essere considerata come indirettamente discriminatoria quando è suscettibile, per sua stessa natura, di colpire di più i cittadini di altri Stati membri che i cittadini del Paese in cui è emanata e rischia, di conseguenza, di sfavorire maggiormente i primi (cfr. STF 2C_661/2019 del 17 marzo 2021 consid. 5.1.; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015 consid. 3.3.).
Riguardo alla STFA C 101/04 del 9 maggio 2007 consid. 9.2., pubblicata in DTF 133 V 367 e citata dalla parte ricorrente (cfr. doc. I pag. 7), giova precisare che l’Alta Corte ha stabilito che l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione di cui all'art. 14 cpv. 1 LADI costituisce un vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7 n. 2 del regolamento n. 1612/68 e, di riflesso, dell'art. 9 cpv. 2 allegato I ALC (consid. 8.8) e che, pur rappresentando uno strumento idoneo all'accertamento dell'esistenza di un nesso reale con il mercato del lavoro elvetico, la condizione di domicilio svizzero introdotta dall'art. 14 cpv. 1 lett. b LADI non appare, alla luce del caso di specie, obiettivamente giustificata e proporzionata (consid. 9.8).
Il divieto di discriminazione convenzionale (art. 9 cpv. 2 allegato I ALC) prevale nella situazione concreta sulla disciplina di cui all'art. 14 cpv. 1 lett. b LADI (consid. 11.6).
Il TF ha, pertanto, specificato più volte che la conclusione a cui è pervenuto era riferita a quel particolare caso di specie (cfr. consid. 9.8.; 9.10; 11.6.) che concerneva un cittadino svizzero, di professione consulente finanziario, che era stato alle dipendenze della ditta X. SA dal 1° gennaio 1975 al 30 aprile 2001, data per la quale aveva disdetto il proprio rapporto di lavoro a causa di motivi di salute. In effetti inabile al lavoro a dipendenza di alterazioni degenerative cervicali e lombari con periartrite invalidante, l'interessato, su indicazione del medico curante, aveva dovuto soggiornare all'estero (dal 1° giugno 2001 al 31 dicembre 2002 in Grecia e in Italia; dal 1° gennaio al 1° marzo 2003 in Austria) per sottoporsi a cure specifiche in ambiente climatico adeguato. Rientrato, guarito, in Svizzera e dichiarato pienamente abile al lavoro dal 24 febbraio 2003, l’assicurato, il 14 marzo 2003, si era annunciato all'assicurazione contro la disoccupazione chiedendo l'erogazione delle relative indennità a partire da quest'ultima data. Tuttavia il diritto a indennità di disoccupazione gli era stato negato, in quanto non poteva beneficiare dell’esonero dal periodo contributivo (art. 14 cpv. 1 lett. b LADI), non essendo stato domiciliato in Svizzera.
La nostra Massima Istanza, al consid. 9.8., ha peraltro osservato:
" (…) è indubbio che, nella misura in cui non tiene conto delle situazioni in cui può venirsi a trovare una persona quale C., il quale pur non essendo stato residente o domiciliato nel nostro Paese durante il periodo di malattia, è comunque in grado di giustificare un nesso reale con detto mercato del lavoro, questa condizione di domicilio, così come concepita, va anche al di là di quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito (cfr. a tal proposito pure USINGER-EGGER, op. cit., pag. 52 seg., la quale autrice estende questa conclusione anche alla situazione, che non deve essere esaminata in concreto, dei lavoratori frontalieri che, prima del periodo di malattia, lavoravano in Svizzera). Il rischio di abusi, che ha indotto il legislatore federale a introdurre la clausola di domicilio, appare infatti scongiurato in situazioni del genere. Il che non significa per contro che, al di fuori di queste situazioni, una clausola di residenza non possa invece eventualmente giustificarsi - riservato l'esame, superfluo nella fattispecie concreta, della necessità della durata di 12 mesi - nell'ipotesi in cui un simile nesso con il mercato svizzero non possa essere stabilito e di conseguenza il rischio di abuso scongiurato.”
2.10. In concreto non entra in considerazione alcuna discriminazione diretta. In effetti il diritto alle indennità giornaliere secondo la LAI è garantito, se sono date le ulteriori condizioni, a qualsiasi persona che da ultimo ha svolto un’attività soggetta a contribuzione AVS. Non vi è dunque alcuna discriminazione sulla base della nazionalità (cfr. consid. 2.9.).
Anche un’eventuale discriminazione indiretta deve essere, in casu, negata.
Il ricorrente, infatti, non è posto in una situazione peggiore, a parità di condizioni, rispetto agli Svizzeri residenti da tempo all’estero - in un Paese UE, AELS - che, dopo aver subito lì un infortunio, decidono di rientrare nella loro Patria.
Gli Svizzeri menzionati, non presentando, immediatamente prima dell’incapacità lavorativa, un reddito soggetto a contribuzione LAVS non possono vantare pretese per quanto attiene alle indennità giornaliere LAI.
In ogni caso, anche volendo, per ipotesi di lavoro, considerare che in casu si è confrontati con una discriminazione indiretta, il requisito dell’indennità giornaliera AI che prevede lo svolgimento da ultimo di un’attività soggetta a contribuzione AVS non si rivela non proporzionato all'obiettivo perseguito (cfr. consid. 2.9.), che è quello che l’indennità giornaliera venga erogata, in linea di principio, a coloro che esercitavano un’attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’incapacità lavorativa, e quindi a persone che sono state sottoposte ad obbligo contributivo AVS per almeno un minimo di tempo.
Gli assicurati considerati senza attività lucrativa, infatti, possono tutt’al più, a certe condizioni, avere diritto all’indennità per spese di custodia e d’assistenza (CIGAI marg.0311, 0312, 0315).
Non si può neppure dare seguito a quanto chiesto dall’insorgente, ovvero che, in applicazione dell’art. 5 lett. b Reg. 883/04 (“se, in virtù della legislazione dello Stato membro competente, sono attribuiti effetti giuridici al verificarsi di taluni fatti o avvenimenti, detto Stato membro tiene conto di fatti o avvenimenti analoghi verificatisi in un altro Stato membro come se si fossero verificati nel proprio territorio nazionale”), si tenga conto della sua attività lucrativa, come se si fosse svolta in Svizzera (cfr. doc. I pag. 7).
In proposito il TCA si limita a sottolineare che nel senso dell’art. 5 Reg. 883/04 vanno intese l’esportazione delle prestazioni, la protezione dei diritti acquisiti e, per quanto riguarda specificatamente un’attività lucrativa svolta all’estero, la totalizzazione dei periodi di contribuzione (a determinate condizioni). Ciò non implica l’assimilazione dell’attività stessa come se fosse stata esercitata su suolo elvetico.
Del resto dal profilo del diritto svizzero la totalizzazione nemmeno si applica al calcolo delle rendite dell’AVS, né a quelle del secondo pilastro (LPP) (cfr. B. Kahil-Wolff, La coordination européenne des systèmes nationaux de sécurité sociale, in SBVR, 3. Ed. 2016, N. 62, 68, 69).
In fine va ad ogni modo sottolineato che l’insorgente è titolare di una rendita d’invalidità Italiana (pensione cat. IO (INVALIDITA’ DEI LAVORATORI DIPENDENTI) Cert. N. 16901246 erogata da: INPS – IST.NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE decorrenza 11/15”) (cfr. doc. All.A4 al ricorso; 224; consid. 1.1.).
L’importo di tale prestazione viene determinato con il sistema di calcolo misto che prevede che una quota sia calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo oppure, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995, con il sistema contributivo (cfr. https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.assegno-ordinario-di-invalidit-per-persone-con-capacit-lavorativa-ridotta-50294.assegno-ordinario-di-invalidit-per-persone-con-capacit-lavorativa-ridotta.html).
Del resto ai sensi dell’art. 10 Reg. 883/04, riguardante il divieto di cumulo delle prestazioni, il presente regolamento non conferisce né mantiene, salvo disposizioni contrarie, il diritto a fruire di varie prestazioni di uguale natura relative ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria.
2.11. In esito a quanto precede, la decisione del 22 giugno 2023 emessa dall’UAI deve essere confermata.
2.12. Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti