Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
32.2023.83

 

rg/gm

Lugano

4 ottobre 2023

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

Giudice Raffaele Guffi

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso per ritardata/denegata giustizia del 31 agosto 2023 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

considerato                

 

che                         -  con scritto 31 agosto 2023 denominato “ricorso art. 56-60 LPGA per ritardata e denegata giustizia”, RI 1 si è rivolto personalmente allo scrivente Tribunale lamentandosi in particolare dell’operato dell’Ufficio AI e formulando diverse richieste tra cui il riconoscimento di diverse prestazioni assicurative;

 

                              -  con scritto 29 settembre 2023, interpellato dal Tribunale l’avv. __________, in qualità di curatore di RI 1, ha comunicato di non ratificare il ricorso;

 

                              -  secondo l’art. 4 cpv. 1 Lptca il giudice delegato esamina il ricorso ed è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile;

                               

                              -  con risoluzione 30 settembre 2019 l’Autorità regionale di protezione __________ con sede a __________ ha istituito una curatela di rappresentanza ex art. 394 CC a favore di RI 1, limitandolo nell’esercizio dei suoi diritti civili nel senso che “non potrà più esercitare i diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e grado e davanti ad ogni autorità civile, amministrativa e penale e i suoi eventuali ulteriori atti saranno nulli e privi di effetto e soltanto il curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo in tali ambiti” (sottolineatura del redattore);

 

                              -   il 9 dicembre 2019 l’Autorità di protezione ha decretato la nomina di un co-curatore nella persona dell’avv. __________ quale sostegno giuridico al curatore;

                               

                              -  per decisione del 27 settembre 2021 l’Autorità di protezione ha confermato in via definitiva il decreto cautelare del 30 settembre 2019, confermando quale curatore di rappresentanza l’avv. __________;

 

                              -  l’autorità giudiziaria adita deve verificare d’ufficio i presupposti processuali – quali condizioni essenziali per poter emettere un giudizio di merito – tra cui la capacità processuale (Häfelin/Haller, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, n. 260 e 414) ossia la facoltà, da ricondurre all’esercizio dei diritti civili, di condurre personalmente il processo oppure di delegare tale compito a un rappresentante, la quale si determina secondo il diritto civile (Rhinow/Koller/ Kiss/Turnherr/Brühl-Moser, öffentliches Prozessrecht, 2014, p. 861; Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, § 13 n. 44, p. 113);

 

                              -  RI 1 è quindi sempre non legittimato ad agire personalmente (anche) in ambito giudiziario ed il suo curatore di rappresentanza, avv. __________, non ha ratificato il ricorso, motivo per cui il gravame è da dichiarare irricevibile per carenza di capacità processuale;

    

                              -  giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

 

                              -  considerata la particolare situazione, si prescinde dal prelievo delle spese di procedura.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è irricevibile per carenza di capacità processuale.

 

                             2.  Non si prelevano spese di procedura.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera

 

giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti