Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2023.87

 

jv/gm

Lugano

23 febbraio 2024  

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso dell’11 settembre 2023 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 27 luglio 2023 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  RI 1, nata nel 1976, di formazione impiegata di commercio (con AFC) e da ultimo attiva quale segretaria/ricezionista di studio medico, il 19 aprile 2021 ha presentato una domanda di prestazioni AI adducendo un’incapacità lavorativa dal 2 novembre 2020 ed indicando quale danno alla salute “Improvvisa insorgenza dolorosa alla natica ed alla gamba destra che ha portato alla diagnosi di Ernia del disco paramediana di grande volume L4-L5 a destra, dislocata caudalmente, con sensomotoria radicolopatia L5 sinistra” dal 27 ottobre 2020 (docc. 1, 2 e 6 incarto AI).

 

                                  Richiamato l’incarto assicurazione indennità giornaliera perdita di guadagno per malattia (docc. 7, 17, 35, 39, 51 e 77-99 incarto AI), il curriculum vitae (doc. 14 incarto AI), il questionario datore di lavoro (doc. 19 incarto AI), svolto il colloquio d’accertamento in intervento tempestivo concordando un adattamento ergonomico del posto di lavoro per supportare il rientro della persona presso il datore di lavoro (docc. 15 e 16 incarto AI) e la relativa valutazione ergonomica (doc. 21 incarto AI) avvallata l’8 settembre 2021 (docc. 26-28 incarto AI) con assunzione dei costi per i mezzi ausiliari (docc.29 e 30 incarto AI), pervenuti i certificati di incapacità lavorativa dai curanti dr. __________ (specialista in chirurgia della colonna vertebrale, ortopedia e neurochirurgia) e dr.ssa __________ (specialista in oncologia medica) (docc. 22, 24, 25, 32, 36, 49 incarto AI) e terminato l’intervento tempestivo (doc. 34 incarto AI), l’Ufficio AI ha sottoposto il caso al medico SMR dr.ssa __________ (specialista in medicina del lavoro) (docc. 40 e 53 incarto AI). Quest’ultima ha allestito il rapporto finale del 18 gennaio 2023 (doc. 54 incarto AI).

                                 

                                  Poste le seguenti diagnosi:

 

"2.1. Diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa (CL)

Codice infermità: 738                               Codice danno funzionale: 05

 

Osteocondrosi L5/S1

Stato dopo discectomia L4-L5 a destra (03.2021)

 

2.2. Diagnosi senza ripercussione sulla CL

Tiroidite di Hashimoto”

 

                                  e rilevata l’assenza di limiti funzionali, il medico SMR ha acccertato i seguenti periodi d’incapacità lavorativa:

 

% IL in attività abituale

% IL in attività adeguata

Periodi

Docs. di riferimento inc. AI

100

100

02.11.2020-31.12.2020

doc. 78

50

50

01.01.2021-31.01.2021

docc. 78 e 79

100

100

01.02.2021-09.05.2021

docc. 80 e 81

50

50

10.05.2021-31.07.2021

docc. 22 e 81

40

40

01.08.2021-30.09.2021

docc. 24 e 25

30

30

01.10.2021-15.11.2021

docc. 32 e 36

20

20

16.11.2021-30.11.2021

docc. 36 e 85

30

30

01.12.2021-08.04.2022

docc. 85, 87, 88 e 89

25

25

09.04.2022-16.07.2022

docc. 49, 89 e 90

0*

0*

17.07.2022-continua

doc. 49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* come da rapporto medico del dr. __________. Incidenza sulla presenza e prognosi lavorativa favorevole.

                          1.2.  Con progetto di decisione del 19 gennaio 2023 l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto di prestazioni, essendo accertata una capacità lavorativa completa dal 17 luglio 2022 con conseguente grado d’invalidità nullo, precisando che siccome l’assicurata non poteva meglio valorizzare la capacità lavorativa residua in attività alternative, alla percentuale di incapacità lavorativa accertata corrisponde al grado d’invalidità e concludendo che “Essendo, allo scadere dell’anno di attesa (cfr. art. 28 cpv. 1 lett. b LAI – 02.11.2021), il grado d’invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste” (doc. 55 incarto AI).

 

                                  Con osservazioni del 6 e del 17 febbraio 2023 l’assicurata ha contestato il progetto, rilevando come i periodi d’incapacità lavorativa accertati fossero incompleti, indicando quelli mancanti, prospettando un nuovo consulto presso il dr. __________ e chiedendo una proroga per presentare i relativi giustificativi medici ed elaborare più diffusamente le proprie argomentazioni (docc. 60 e 62 incarto AI).

 

                                  Con ulteriori osservazioni del 22 maggio 2023 l’assicurata ha comunicato che “Come constatabile qui di seguito, i certificati medici […] dimostrano un’invalidità pari al 38.12% se si considera il periodo tra maggio 2022 e maggio 2023 e del 39.37% se si tiene conto dal mese di giugno 2022 a giugno 2023, ossia appena al di sotto della soglia del 40% […]. […] Tuttavia il suo tasso d’invalidità supererà, con ogni probabilità, la soglia del 40% già a partire dal mese di luglio 2023. […] In virtù di ciò, sebbene manchi il 0.67% per raggiungere la soglia legale, si chiede […] di far uso del proprio potere di libero apprezzamento e di riconoscere da subito […] una rendita minima dal 25% […]. […] È da notarsi che la Dott.ssa __________ ha riconosciuto un’invalidità della paziente dal 12 settembre 2022 al 5 febbraio 2023 “almeno del 40%, idealmente al 50%”. […] è stato solo su richiesta della paziente che sul certificato è stato riportato solo un tasso del 35% […]. […] dal 6 febbraio 2023 […] ha mantenuto una costante invalidità del 40% e ciò è stato rilevato anche dal Dott. __________”, chiedendo all’Ufficio AI “di non voler cedere il passo ad un eccessivo formalismo e di accordare alla signora RI 1 quanto richiesto”, subordinatamente di sospendere la procedura fino al 1. luglio 2023, riservandosi di produrre ulteriore refertazione medica “entro la fine del mese di luglio”. Allo scritto l’assicurata ha accluso documentazione medica allestita dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________ (doc. 67 incarto AI).

 

                                  Con annotazione del 6 luglio 2023 il medico SMR, analizzato ogni singolo documento medico prodotto con le osservazioni al progetto, ha concluso che “in assenza di fatti nuovi, rispettivamente di modificazioni significative di fatti noti sono ancora valide le conclusioni del rapporto finale SMR del 18.01.2023” (doc. 74 incarto AI).

                                 

                                  Con decisione del 27 luglio 2023 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso, precisando come allo scadere dell’anno d’attesa il grado d’invalidità fosse del 30% (doc. 75 incarto AI).

 

                          1.3.  L’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione dell’11 luglio 2023, postulandone la modifica “nel senso che la richiesta a una rendita invalidità […] e a provvedimenti professionali è accolta”, subordinatamente l’annullamento e la retrocessione degli atti all’amministrazione “per nuova decisione ai sensi dei considerandi”.

                                  Chiede che in caso di dubbi sulla capacità lavorativa vengano sentiti quali testimoni la dr.ssa __________ ed il dr. __________ (specialista in neurologia), eventualmente anche in forma scritta. Qualora i dubbi persistessero, chiede che venga esperita una perizia giudiziaria.

                                  Contesta la valutazione medica posta alla base della decisione impugnata, sostenendo che sulla base della refertazione medica prodotta, in particolare i certificati medici della dr.ssa __________, ella presenterebbe durante l’anno d’attesa (dal 27 luglio 2022 al 27 luglio 2023, data della decisione impugnata) un’incapacità lavorativa del 42% (e pari grado d’invalidità) e continua conferente il diritto ad una rendita.

 

                          1.4.  Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha rilevato come il medico SMR è addivenuto alle sue conclusioni dopo aver vagliato l’intera documentazione medica all’inserto, inclusa quella prodotta dall’insorgente in fase d’audizione, osservando come il dissenso della ricorrente in punto alla valutazione medica è “puramente soggettivo”, non avendo prodotto in sede di ricorso “eventuali elementi oggettivi, segnatamente di natura medica, a sostegno delle proprie argomentazioni”.

                                  In ragione di quanto esposto, ha quindi chiesto la conferma della decisione impugnata e, di riflesso, la reiezione dell’impugnativa.

 

                          1.5.  Con scritto del 16 ottobre 2023 la ricorrente ha prodotto i seguenti documenti:

 

-        certificato del 5 ottobre 2023 della dr.ssa __________;

-        certificato dell’11 ottobre 2023 del dr. __________;

-        certificato del 10 agosto 2023 della dr.ssa __________ (specialista in ipnosi medica);

-        lettera del datore di lavoro dell’11 ottobre 2023

 

                                  chiedendo la “Testimonianza, subordinatamente informazioni scritte del Dr. __________ […] per accertare delle problematiche psicologiche che influiscono sulle attività quotidiane della signora RI 1.” (VI).

 

                          1.6.  Con scritto del 25 ottobre 2023 l’Ufficio AI ha prodotto l’annotazione del 24 ottobre 2023 del medico SMR, quest’ultimo avendo analizzato la refertazione medica prodotta dall’insorgente nelle more del ricorso e concludendo per la conferma del rapporto finale SMR del 18 gennaio 2023.

                                  Conseguentemente, l’Ufficio AI ha ribadito la propria posizione (VIII+1).

 

                          1.7.  Con scritto del 20 novembre 2023 la ricorrente ha prodotto i seguenti documenti:

 

-        certificato del 17 novembre 2023 del dr. __________;

-        certificato del 17 novembre 2023 della dr.ssa __________;

-        certificato del 13 novembre 2023 della dr.ssa __________;

-        certificato del 20 ottobre 2023 del dr. __________ e

-        rapporto del 23 ottobre 2023 del curante dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) e

-        certificato del 1. novembre 2023 della dr.ssa __________ (specialista in chirurgia ortopedica e agopuntura) (XII).

 

                          1.8.  Con scritto del 5 dicembre 2023 l’Ufficio AI ha comunicato di aver sottoposto l’ulteriore refertazione medica prodotta dalla ricorrente al SMR dr.ssa __________, la quale, coadiuvata dal dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia), dopo aver vagliato la documentazione confermato il rapporto SMR del 18 gennaio 2023.

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

 

                                  nel merito

 

                          2.2.  Oggetto del contendere è sapere se a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni dell’assicurata.

 

                                  Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

 

                                  La cifra 9101 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI) (valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2024) prevede che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

 

                                  La cifra 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI) (valida dal 1. gennaio 2022 e stato alla medesima data) prevedono che:

 

"  […] le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:

-        in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

- prima fissazione della rendita DR in vigore fino al 31 dicembre 2021,

- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 C DT US AI;

-        in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

- prima fissazione della rendita DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.

                                  Secondo le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa successivamente.

 

                                  In concreto, l’assicurata ha presentato la sua domanda di prestazioni AI il 19 aprile 2021, adducendo un’incapacità lavorativa dal 2 novembre 2020 e successivamente fluttuante (cfr. supra consid. 1.1.). Non trattandosi di una domanda tardiva ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI (cifra 2027 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI), valida dal 1. gennaio 2015, stato al 1. gennaio 2021), l’eventuale diritto alla rendita ex art. 28 LAI sarebbe insorto al più presto il 2 novembre 2021 (per il calcolo vedi cifre 2017, 2018 e Allegato II delle CIGI; Valterio, Commentaire – Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), 2018, n. 13 ad art. 28 LAI), ossia prima della modifica legislativa di cui sopra.

                                 

                                  Visto quanto precede, ogni riferimento alle norme di diritto materiale applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.

 

                          2.3.  Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

                                  Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

                                  L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

                                  Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d’invalidità di cui all’art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

 

                                  L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

                                  L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                  Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica l’art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell’invalidità.

                                  Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264).

                                  Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 29, consid. 1, 104 V 135 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

 

                                  Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. regesto della DTF 129 V 222).

                                  Inoltre, nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit., pag. 232).

                                  La misura dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).

 

                          2.4.  Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

                                  Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

                                  Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                  Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

 

                                  Nel 2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

                                  In due sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche.

                                  Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

 

                                  Nelle succitate due sentenze il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

                                  Nella DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.


Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e 3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

 

                          2.5.  Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4., pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

                                  Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).

                                  Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                  Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                  Circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato – determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

                                  Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/ 2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

 

                                  Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).

                                  Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                                  Va ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pagg. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                  In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pagg. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                  Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

                                  Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

 

                          2.6. 

                       2.6.1.  In concreto, ricevuta la domanda di prestazioni, al fine di accertare lo stato valetudinario dell’assicurata l’Ufficio AI ha sottoposto la refertazione medica richiamata, rispettivamente pervenuta al medico SMR, il quale ha accertato il riacquisto della capacità lavorativa completa dal 17 luglio 2022 e continua (cfr. supra consid. 1.1.).

 

                                  La ricorrente, prevalendosi degli accertamenti dei curanti, contesta esclusivamente la valutazione medica posta alla base della decisione impugnata, sostenendo che, contrariamente a quanto concluso dal medico SMR, ella presenti un’incapacità lavorativa (e pari grado d’invalidità) del 42% al termine dell’anno d’attesa (che individua nell’intervallo dal 27 luglio 2022 al 27 luglio 2023), ciò che le conferirebbe il diritto ad una rendita (cfr. supra consid. 1.3.).

 

                                  Questo Giudice, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non ravvisa alcun motivo per metterne in dubbio le conclusioni.

 

                       2.6.2.  Occorre innanzitutto precisare quanto segue.

                                  Il medico SMR ha accertato il completo riacquisto della capacità lavorativa fondandosi sul rapporto medico del 19 novembre 2022 del curante neurologo (doc. 49 incarto AI). Tuttavia, quest’ultimo aveva accertato un’incapacità lavorativa del 25% fino al “10.7.22, aktuell nichts näher [illegibile, verosimilmente “bekannt”, n.d.r.]” (doc. 49, pag. 110 incarto AI). Anche il certificato del 7 aprile 2022 del dr. __________ attesta un’incapacità lavorativa “bis 10.07.2022” (doc. 90 incarto AI). Pertanto, il periodo d’incapacità lavorativa di cui al rapporto SMR del 18 gennaio 2023 va modificato nel senso che il riacquisto della capacità lavorativa è fissato all’11 luglio 2022.

 

                                  Ciò appurato, in sede di osservazioni al preavviso e nella presente procedura la ricorrente ha prodotto varia documentazione medica che, a suo modo di vedere, sconfesserebbe la valutazione del SMR, e meglio:

 

-        certificati medici della dr.ssa __________ (doc. 67, pagg. 171-173 incarto AI; I, allegato J; VI, allegato M3 e XII, allegato N2);

-        rapporti, rispettivamente certificati medici del dr. __________ (doc. 67, pagg.170, 176 e 177 incarto AI e XII, allegato N4);

-        rapporti medici del dr. __________, rispettivamente allestiti su sua indicazione (doc. 67, pagg.174 e 175, doc. 71, pagg. 200-202 incarto AI; I, allegato L; VI, allegato M4 e XII, allegato N1);

-        rapporto del 29 settembre 2022 del dr. __________ (specialista in neurologia) (I, allegato J);

-        certificato del 10 agosto 2023 della dr.ssa __________ (specialista in medicina interna generale e ipnosi medica) (VI, allegato M5 e XII, allegato N3);

-        scritto del datore di lavoro dell’11 ottobre 2023 (VI, allegato M6);

-        rapporto del 23 ottobre 2023 del dr. __________ (XII, allegato N5) e

-        certificato del 1. novembre 2023 della dr.ssa __________ (XII, allegato N6).

 

                                  Secondo la giurisprudenza federale in materia di assicurazioni sociali, non è importante la diagnosi o l'insorgere dell'evento (malattia o infortunio; cfr. DTF 142 III 671, consid. 3.7.3. e 3.8.) ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento cfr. STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti; cfr. anche STF 8C_508/2022 del 24 gennaio 2023) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3.; STCA 32.2017.24 del 28 agosto 2016 consid. 2.7.2.; STCA 32.2018.123 del 6 giugno 2019 consid. 2.8.; STCA 32.2019.24 del 28 gennaio 2020 consid. 2.4.) e STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020 consid. 2.8.).

 

                                  Tornando al caso in disamina, si rileva che la dr.ssa __________, il dr. __________, la dr.ssa __________ ed il dr. __________ non hanno mai accertato un’incapacità lavorativa.

 

                                  Lo scritto del datore di lavoro presenta il seguente tenore:

 

"[…] a partire da novembre 2020 la signora RI 1 ha sviluppato problemi di salute a tal punto rilevanti che non le hanno più consentito di svolgere la propria attività ad una percentuale superiore al 60% nonostante il lodevole impegno profuso e gli innumerevoli tentativi intrapresi di aumentare le ore lavorative. Visto quanto sopra, confermo […] che la signora RI 1 sta svolgendo attualmente la sua attività lavorativa con un grado di occupazione al 60%. […]” (VI, allegato M6).

 

                                  Come rettamente rilevato dal medico SMR (VIII 1), l’allegazione del datore di lavoro, la cui valenza probante è da relativizzare proprio a motivo del contratto di lavoro in essere da anni, non assurge a documentazione medica strictu senso, non avendo neppure specificato quali sono i limiti funzionali che concretamente impediscono alla dipendente di raggiungere un grado occupazionale completo e in cosa consistano gli “innumerevoli tentativi intrapresi di aumentare le ore lavorative”. Siffatta generica attestazione del datore di lavoro non risulta quindi rilevante.

 

                                  Per quanto concerne i certificati della dr.ssa __________, si osserva innanzitutto che la credibilità della curante è oltremodo compromessa dal fatto che, come asserito dalla ricorrente e ammesso dalla stessa dr.ssa __________, nonostante quest’ultima avesse accertato un’incapacità lavorativa “tra il 40%-50%”, ella ha assecondato il desiderio della ricorrente di “riprendere in modo graduale con l’obiettivo di aumentare ulteriormente il lavoro in modo graduale” attestando un’incapacità lavorativa del 35% (doc. 60 e doc. 67, pag. 172 incarto AI). Inoltre, i certificati medici della curante prodotti in sede ricorsuale sono per la stragrande maggioranza già stati vagliati dal medico SMR in sede d’istruttoria (cfr. I, allegato J con pagg. 171, 172, 173, 325, 326 incarto AI), gli unici “nuovi” certificati essendo quelli del 4 luglio 2023 (I, allegato J), del 5 ottobre 2023 (VI, allegato M3) e quello del 17 novembre 2023 (XII, allegato N2) con i quali la curante si è limitata a confermare quanto attestato precedentemente.

 

                                  Ciò premesso, i certificati medici della curante si limitano a generiche attestazioni di incapacità lavorative con una parimenti generica indicazione di un peggioramento dello stato valetudinario senza che, come rettamente rilevato dal SMR (doc. 74, pagg. 208 e 211 incarto AI, XIV 1), venga “enunciata alcuna nuova diagnosi, non viene condotto uno status che documenti un obiettivo e significativo peggioramento clinico e valetudinario […]”. Neppure le refertazioni mediche allestite per l’assicurazione perdita di guadagno (docc. 78, 79, 84, 85, 87, 89, 93-96 e 98 incarto AI), a cui la curante rinvia (XII, allegato N2), risultano idonee a concludere diversamente, giacché i rapporti medici del 22 dicembre 2020 e del 15 gennaio 2021 (docc. 78 e 79 incarto AI) erano già stati considerati e fatti propri dal medico SMR (cfr. supra consid. 1.1. in fine). In sintesi, gli scarni certificati della curante, comunque debitamente vagliati dal SMR, non aggiungono alcun elemento medico che oggettivi un significativo peggioramento della situazione valetudinaria.

                                  Per tacere del fatto che, di principio, in caso di lite non ci si può fondare sulla posizione del medico curante, ancorché specialista (cfr. supra consid. 2.5.).

 

                                  Per quanto concerne le refertazioni del dr. __________, nel rapporto del 23 novembre 2022 (rispettivamente del 9 dicembre 2022 avente medesimo tenore nonostante la diversa datazione) relativo alla visita ambulatoriale del 24 ottobre 2022 lo specialista non ha accertato alcuna incapacità lavorativa (doc. 67, pagg.174 e 175, doc. 71, pagg. 200-202 incarto AI). Stesso discorso vale per i rapporti del 3 febbraio 2023, del 26 maggio 2023 e del 16 agosto 2023 (I, allegato L). Nelle more del ricorso la ricorrente ha prodotto il certificato dell’11 ottobre 2023 del dr. __________ del seguente tenore:

"[…] Con il presente certifico che la paziente a margine è regolarmente seguita presso il Servizio di Neurologia. A causa di una patologia neurologica è abile al lavoro in misura del 60% e non può aumentare la percentuale lavorativa.” (VI, allegato M4)

 

                                  L’insorgente ha prodotto anche il rapporto del 17 novembre 2023 del dr. __________:

 

"[…] riferiamo in merito alla […] paziente […]. Per dettagli vedi lettera ambulatoriale neurologia del 15.11.2023. La sig.ra RI 1 è valutata periodicamente presso il nostro Servizio di Neurologia per radicolopatia deficitaria ed irritativa L5 destra cronica, in attuale terapia medicamentosa con antiepilettici ed inibitori della ricaptazione della serotonina e noradrenalina […]. La paziente è nota da tempo per dei dolori cronici diffusi a carattere neuropatico a frequenza quotidiana ed invalidanti, a cui si aggiunge un deficit stenico a carico dell’arto inferiore destro. Clinicamente osserviamo un’iperalgesia tattile a carico del piede, della coscia e del gluteo ed un’ipostenia all’arto inferiore di destra di grado M4 secondo scala Medical Research Council (MRC). A questo si associa una componente di dolore cronico e deflessione del tono dell’umore reattivo. In tale contesto, sul piano prettamente neurologico, riteniamo la paziente nel complesso funzionalmente invalidata in misura pari al 40% […].” (XII, allegato N1)

 

                                  Per quanto attiene al certificato dell’11 ottobre 2023, trattasi di una generica attestazione di incapacità lavorativa senza indicazioni circa diagnosi, limiti funzionali, prognosi e periodi d’incapacità lavorativa pregressi e futuri.

                                  Il rapporto del 17 novembre 2023 del dr. __________ fa riferimento, per i dettagli, ad una “lettera ambulatoriale neurologia del 15.11.2023” che non è stata tuttavia prodotta agli atti, ciò che era ragionevolmente esigibile dalla ricorrente patrocinata da un legale parte, in conformemente al dovere processuale di collaborazione delle parti (pro multis DTF 122 V 157consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c con riferimenti, 117V 261 consid. 3b con riferimento e STCA 32.2023.32 del 6 novembre 2023 consid. 2.6.2.).

 

                                  Inoltre, il dr. __________ non indica se l’incapacità lavorativa del 40% accertata in ambito neurologico sia anche precedente alla data della decisione amministrativa impugnata – in concreto il 27 luglio 2023 –, quest’ultima limitando il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 136 V 24 consid. 4.3., 130 V 445 consid. 1.2. con rinvii e STCA 32.2023.42 del 21 agosto 2023 consid. 2.7.2.).

 

                                  Ad ogni buon conto, il medico SMR ha valutato tutta la refertazione all’inserto, ivi inclusi i precedenti rapporti del dr. __________ relativi alle visite ambulatoriali, sui quali, con annotazione del 6 luglio 2023 (doc. 74, pagg. 209, 211 e 212 incarto AI, sottolineature del redattore) si è così espresso:

 

"[…] Assenza di nuove diagnosi […]; esame neurologico cursorio di sostanziale

stabilità e normalità. non viene certificata alcuna incapacità lavorativa […];

[…] Assenza di nuove indicazioni chirurgiche, nessuna lombalgia, alle seconde letture della RM del 14.10.2022: solo sospetto di possibile contatto con la radice di L4 rispettivamente come per tessuto cicatriziale. Non viene certificata alcuna inabilità lavorativa;

[…] l’esame clinico condotto presso il __________ […] è sostanzialmente nella norma e sovrapponibile a quello condotto dal Dr. __________ nel corso delle sue visite ed anche in occasione della sua ultima visita del 10.05.2023 […];

[…] non esiste la prescrizione di una nuova terapia farmacologica sostanzialmente diversa da quella fino ad ora assunta. Infatti gli specialisti del Neurocentro hanno prescritto un’integrazione con dosi basse di Lamictal e Cymbalta 30 mg al mattino, farmaci antiepilettici-anticonvulsivanti che trovano indicazione specifica nel trattamento del dolore neuropatico centrale e periferico così come Pregabalin, prescritto in precedenza che ha il medesimo meccanismo d’azione farmacocinetico dei farmaci aggiunti dal __________;

[…] agli approfondimenti paraclinici e strumentali ed anche nell’esame ENMG del 20.12.2022 […] viene certificata sostanziale normalità: studio ENG-EMGGrafico normale, in particolare non segni EMGrafici per sofferenza neurogena acuta o cronica in territorio radicolare L4, L5, S1 a destra.”

 

                                  Con riferimento al rapporto del dr. __________ del 17 novembre 2023 il medico SMR ha così preso posizione (XIV+1, sottolineature del redattore):

 

"[…] Il Dr. __________ e la Dr.ssa __________ [cofirmataria del rapporto, n.d.r.] ripercorrono l’iter clinico, la terapia a cui l’A si sottopone e certificano una lieve ipostenia M4 all’arto inferiore Ds. La Medical Research Council (MRC) Scale è una scala di 6 valori, che vanno da 0 a 5, per la misurazione della forza attraverso l’osservazione dei movimenti e del comportamento muscolare per i gradi da 0 a 3 e la somministrazione di Test Manuali Muscolari per i gradi 4 e 5. L’MRC Scale è costituita da un punteggio di attribuzione della forza, che va da 0 a 5:

1.      0          Assenza di contrazione

2.      1          Accenno di contrazione muscolare

3.      2          Movimento attivo eliminando la forza di gravità

4.      3          Movimento attivo contro la forza di gravità

5.      4          Movimento attivo contro la forza di gravità e una resistenza

6.      5          Forza normale

 

[…] ad eccezione della diagnosi psichiatrica posta dal Dr. __________ […], non esistono nuove diagnosi […]. non risulta eseguito un esame obiettivo con esecuzione di manovre semeiologiche atto a definire dei limiti funzionali giustificanti un’incapacità lavorativa somatica del 40%, genericamente posta da alcuni curanti senza indicarne i motivi. […] non esiste la prescrizione di una nuova terapia riabilitativa, fisica, fisiatrica diversa da quella finora eseguita dall’A per mantenere un normale trofismo muscolare; […] non viene documentato alcun blocco funzionale. […] non esiste alcuna recente visita specialistica né l’esecuzione di approfondimenti paraclinici e strumentali atti a giustificare un’oggettiva incapacità lavorativa successiva al 17.07.2022 ed attuale. Anche in questa occasione ricordo che l’ENMG del 21.12.2022 ha riscontrato: “Lo studio ENG-EMGrafico (esame che serve per registrare le caratteristiche elettriche delle fibre muscolari e dei nervi periferici al fine di diagnosticare la presenza di patologie neuromuscolari) è normale, in particolare non segni EMGrafici per una sofferenza neurogena acuta o cronica in territorio radicolare L4, L5 e S1 a destra” […]. Inoltre la RM colonna lombare con MdC (14.10.2022 – Dr. __________): “alterazioni pressocché regolari post intervento a prescindere da un sottile arricchimento intra-neurale lungo il decorso intraspinale/foraminale della radice L5 destra compatibile con una forma di neurite aspecifica (post intervento, post compressione da ernia); esclusa una cicatrice intrappolante oppure una recidiva di ernia discale”. Vedi anche quanto discusso ai considerandi della nota SMR del 06.07.2023”.

                                  Considerata la puntuale, precisa, lineare e coerente presa di posizione del medico SMR circa i rapporti del dr. __________, questi ultimi non appaiono sufficienti a sovvertire la valutazione della dr.ssa __________ alla quale va prestata adesione.

 

                                  Per quanto concerne le refertazioni del dr. __________, si rileva che il certificato del 7 aprile 2022 (doc. 67, pag. 170 incarto AI) attesta unicamente un’incapacità lavorativa dall’8 aprile 2022 al 10 luglio 2022, mentre il rapporto del 10 maggio 2023 (doc. 67, pagg. 76 e 177 incarto AI) attesta in anamnesi un’incapacità lavorativa del 40%. Le due refertazioni in parola sono state così valutate dal medico SMR (doc. 74 incarto AI, sottolineature del redattore):

 

"[riferendosi al certificato del 7 aprile 2022, n.d.r.] Certificato generico di inabilità lavorativa redatto dal Dr. __________ con inabilità lavorativa del 25% dal 08.04.2022 al 10.07.2022, già agli atti e valutato in precedenza.

[riferendosi al rapporto del 10 maggio 2023, n.d.r.] Assenza di nuove diagnosi ai sensi dell’ICD10. Il Dr. __________ e la Dr.ssa __________ [cofirmataria del rapporto, n.d.r.] ribadiscono l’ipostesia nota lungo il dermatomo distale L5 a destra. Assenza di nuove indicazioni chirurgiche, nessuna lombalgia, agli approfondimenti radiologici assenza di “neurocompressione persistente della radice L5 destra. La nozione di capacità lavorativa del 60% espressa in anamnesi non è confortata da nessuna valutazione oggettiva da parte del Dr. __________, rispettivamente della Dr.ssa __________, i quali presentano un esame obiettivo di sostanziale normalità che non giustifica limitazioni funzionali significative ovvero incapacità lavorative di sorta.

[…].

La refertazione della RM colonna lombare del 14.10.2022 effettuata dai Dr. __________/Dr. __________ documenta condizioni di sostanziale normalità in esiti di intervento neurochirurgico: “alterazioni pressoché regolari post intervento a prescindere da un sottile arricchimento intra-neurale lungo, il decorso intraspinale/foraminale della radice L5 destra compatibile con una forma di neurite aspecifica (post intervento, post compressione da ernia); esclusa una cicatrice intrappolante oppure una recidiva di ernia discale rispettivamente osteocondrosi L4/5 e L5/S1. Nessuna recidiva di ernia nell’area chirurgica L4/5; assenza di neurocompressione persistente della radice L5 destra.” Ad una seconda lettura svolta dai Dr. __________/Dr. __________ esiste il sospetto di “possibile contatto con la radice L4 Ds o di eventuale tessuto con enhancement nel recesso destro ed attorno all’origine della radice L5 destra, come per tessuto cicatriziale”. Stante l’importanza relativa dei reperti iconografici valutati dalle diverse letture della RM del 14.10.2022 operate dai vari specialisti non è stata, fino all’attualità, prescritta una nuova RM per fugare eventuali dubbi in merito alle immagini radiologiche rispettivamente alla sintomatologia riferita dall’assicurata; dagli specialisti curanti neurochirurghi non viene attestata la necessità di nuova intervenzione chirurgica ma solo la proposta di un’infiltrazione locale a cui l’assicurata fino all’attualità non si è sottoposta […]”.

 

                                  L’insorgente ha prodotto altresì il certificato del 20 ottobre 2023 del curante neurochirurgo dal seguente tenore (XII, allegato N4):

 

"[…] Frau RI 1 ist in unserer Abteilung neurochirurgisch behandelt worden. Am 09.03.2021 wurde eine grossvolumige paramediane Diskushernie L4/5 rechts operativ behandelt. Der postoperative Verlauf war angesichts der langen, anhaltenden vorgängigen Anamnesa eher protrahiert. Sia hat relativ instensiv Physiotherapie benötigt. Zusätzlich waren auch neuromod lierende Medikamente notwendig. Die Restbeschwerden machten eine weitergehende partielle Arbeitsunfähigkeit notwendig. Die weitergehende Abklärungen ergeben keine Rezidivhernie. Akupunktur, Physiotherapie sowie Hypnose wurden angewandt. In Valuation steht noch die Möglichkeit einer elektrischen Neurostimulation.”

 

                                  così valutato dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________ del SMR (XIV 1):

 

"[…]  Il Prof. __________ ripercorre il lungo iter clinico a cui l’A è stata sottoposta per un’ernia di grandi dimensioni paramediana Ds L4/5, trattata chirurgicamente il 09.03.2021 nonché attraverso l’utilizzo di farmaci neuromodulatori, di terapia fisica relativamente intensa, agopuntura, fisioterapia ed ipnosi., Secondo il Dr. __________ si sta ancora valutando la possibilità della posa di un neurostimolatore per interrompere la propagazione dei segnali di dolore tra il midollo spinale e il cervello permettendo una modulazione del dolore. Il dispositivo è simile a un pacemaker e viene impiantato chirurgicamente sotto la cute. Il Dr. __________ riferisce che “in sintomi residui giustificherebbero un’ulteriore incapacità lavorativa parziale” che potrebbe essere superata tramite neuromodulazione, terapia rifiutata dall’A sin da maggio 2023. Infatti, rispetto alla proposta di posizionare eventualmente un neurostimolatore sottocute proposta dalla __________ fin dal 10.05.2023, la paziente si è mostrata contraria […]. Egli ribadisce anche in questa occasione che non esiste una causa somatica per giustificare i disturbi soggettivi patiti dall’A che ha sottoposto ad ulteriori esami non meglio precisati che però non hanno evidenziato alcuna recidiva.”.

 

                                  Valutata la refertazione medica del curante neurochirurgo e le puntuali prese di posizione della dr.ssa __________, richiamata la giurisprudenza topica (cfr. supra consid. 2.5.) e ricordato il margine d’apprezzamento delle prove di cui il giudice delle assicurazioni sociali gode, questo Giudice ha maturato il convincimento che la refertazione medica del dr. __________ non ha oggettivamente provato un peggioramento della situazione valetudinaria rispetto al rapporto del 19 novembre 2022, con il quale egli ha accertato il riacquisto della capacità lavorativa completa dall’11 luglio 2022 (e perdurante fino alla data del rapporto in parola) (doc. 49 incarto AI).

                                  Tale conclusione si impone non solo a motivo delle puntuali, lineari, logiche e coerenti prese di posizione della dr.ssa __________ ma altresì per il fatto che i medici che hanno allestito la refertazione di cui l’insorgente si prevale non si sono mai attivamente confrontati con le prese di posizione del medico SMR, preferendo una valutazione a compartimento stagno, contrariamente a quanto fatto dal medico SMR.

 

                                  Pertanto, la valutazione del SMR va confermata. Non si può tuttavia escludere – considerata la presa di posizione del dr. __________ e della dr.ssa __________ (XIV 1, pag. 5 e seg.) – che, successivamente all’emanazione della decisione impugnata, la situazione valetudinaria dell’assicurata sia peggiorata sotto il profilo psichiatrico, circostanza da verificare contestualmente ad un’eventuale nuova domanda di prestazioni.

                          2.7.  La ricorrente non contesta la valutazione economica operata dall’Ufficio AI ed il TCA non ha motivo per discostarsene.

 

                          2.8.  Visto tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va integralmente respinto.

 

                          2.9.  Come accennato (cfr. supra consid. 1.3. e 1.5.), la ricorrente ha chiesto l’audizione testimoniale, rispettivamente la presa di posizione per forma scritta della dr.ssa __________ e del dr. __________, subordinatamente l’esperimento di una perizia giudiziaria atta a dirimere eventuali persistenti dubbi. Ha chiesto altresì l’audizione testimoniale del dr. __________.

 

                                  Va qui ricordato che quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

 

                                  In concreto, a fronte di una situazione medica ritenuta sufficientemente chiarita, questo Giudice rinuncia all’assunzione di ulteriori prove di carattere medico, ritenuto che i citati medici hanno già espresso il loro punto di vista senza tuttavia insinuare dubbi idonei ad inficiare la valutazione SMR posta alla base della decisione impugnata ed in questa sede confermata.

 

                        2.10.  Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera

 

giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti