Raccomandata |
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Incarto
n.
JV/gm |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2023 di
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RI 1
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contro |
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la decisione dell’11 agosto 2023 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1977 e da ultimo attivo quale operatore ecologico, il 21/23 aprile 2020 ha presentato una prima domanda di prestazioni AI adducendo un’incapacità lavorativa completa dal 29 luglio 2019 a causa di “Forte manifestazione di Psoriasi volgare e palmo plantare con componente tilotica-ragadiforme invalidante” (docc. 1 e 2 incarto AI).
Richiamato l’incarto dall’assicurazione d’indennità giornaliera per malattia (docc. 5, 15 e 22 incarto AI), i questionari dai datori di lavoro (docc. 8 e 9 incarto AI) ed il curriculum vitae (doc. 13 incarto AI), svolto il colloquio d’accertamento (doc. 10 incarto AI), l’Ufficio AI ha sottoposto il caso al medico SMR (doc. 23 incarto AI).
Quest’ultimo ha allestito il rapporto finale SMR del 4 novembre 2020 (doc. 24 incarto AI).
Poste le seguenti diagnosi:
"2.1 Diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa (CL)
COD. infermità 721 Danno funz.10
Psoriasi volgare e palmo platare con componente tilotica-ragadiforme
Sindrome da disadattamento con reazione mista ansiosa depressiva (ICD10 F 43.22)
Stato dopo contusione tronco settembre 2019 senza postumi
2.2 Diagnosi senza ripercussione sulla CL
Gastrite antrale”
e rilevati i limiti funzionali, il medico SMR ha accertato i seguenti periodi d’incapacità lavorativa:
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% IL in att. abituale* |
% IL in att. adeguata** |
Periodi |
Documentazione |
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100 |
100 |
29.07.2019-31.10.2020 |
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100 |
0 |
01.11.2020-continua |
Perizia 20.11.2019 e 11.11.2019 |
* incidenza sulla presenza con prognosi lavorativa stazionaria
** incidenza sulla presenza con prognosi lavorativa favorevole.
1.2. Con rapporto finale del 20 novembre 2020 il consulente SIP riteneva l’assicurato autonomamente reintegrabile nel ciclo produttivo, rilevando un ampio ventaglio di attività adeguate al suo stato valetudinario e chiudendo quindi il mandato (doc. 26 incarto AI).
1.3. Con progetto di decisione del 26 novembre 2020 l’Ufficio AI aveva prospettato l’attribuzione di una rendita intera (grado d’invalidità del 100%) dal 1. luglio 2020 (termine dell’anno d’attesa) al 31 gennaio 2021 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute), con versamento dal 1. ottobre 2020, trattandosi di una domanda tardiva (doc. 28 incarto AI).
Con osservazioni del 14 gennaio 2021 l’assicurato ha contestato il preavviso (doc. 35 incarto AI), producendo in corso d’istruttoria della voluminosa refertazione medica (docc. 35-46 incarto AI), sottoposta al medico SMR. Quest’ultimo, vagliata la nuova refertazione, ha allestito il rapporto del 18 maggio 2021, presumibilmente in sostituzione di quello del 4 novembre 2020.
Poste le seguenti diagnosi:
"2.1 Diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa (CL)
COD. infermità 642 Danno funz.10
Disturbo depressivo ricorrente, episodio di media gravità in atto (ICD10 F33.1)
Sindrome spondilovertebrale con anterolistesi L5-S1 su spondilosi istmica bilaterale, stenosi foraminale con impingement radice L5. Spondilosi marginale anteriore a ponte a D6-D7.
Nefrolitiasi bilaterale a stampo con recente episodio di colica renale destra, posa di catetere doppio J, MPNL (08.10.2020).
Grave forma di psoriasi volgare e palmo platare con componente tilotica-ragadiforme con in parte artropatia psoriasica.
Sindrome da disadattamento con reazione mista ansiosa depressiva (ICD10 F 43.22)
Stato dopo contusione tronco settembre 2019 senza postumi
2.2 Diagnosi senza ripercussione sulla CL
Gastrite antrale in stato dopo ulcera peptica
Iperplasia prostatica incipiente
Sospetta sindrome da dolore somatoforme in accertamento
Stato dopo toracalgia non di origine cardiaca
Lieve ectasia del bulbo aortico (30.09.2019)
Ipertensione arteriosa birderline
Steatosi epatica di grado iniziale
Problemi connessi a difficoltà di orientamento del proprio modo di vita (Z73)”
e non ravvisando limiti funzionali, il medico SMR ha accertato il seguente periodo d’incapacità lavorativa:
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% IL in att. abituale* |
% IL in att. adeguata** |
Periodi |
Documentazione |
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100 |
100 |
29.07.2019-continua |
GED 17.05.2021 (dr. med __________ e rapporto clinica __________) |
* incidenza sulla presenza con prognosi lavorativa stazionaria
** incidenza sulla presenza con prognosi lavorativa incerta.
Con progetto di decisione del 25 maggio 2021, annullando e sostituendo quello del 26 novembre 2020, l’Ufficio AI aveva prospettato l’attribuzione di una rendita intera dal 1. luglio 2020 e continua con versamento dal 1. ottobre 2020 (doc. 50 incarto AI).
Con decisione del 27 agosto 2021 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso del 25 maggio 2021 (docc. 54, 58 e 59 incarto AI).
Questa decisione è cresciuta in giudicato.
1.4. Nell’agosto 2022, contestualmente alla revisione del diritto alla rendita, l’amministrazione è venuta a sapere che l’assicurato era stato posto in carcerazione preventiva (docc. 63 e 64 incarto AI).
Esaminato l’incarto penale (__________) dal quale è emerso che l’assicurato, nonostante la situazione valetudinaria e l’incapacità lavorativa accertata nel rapporto SMR del 18 maggio 2021, aveva almeno dal 6 luglio al 20 settembre 2022 pressoché quotidianamente trasportato in auto dei clandestini (241 clandestini in 84 occasioni provate) all’estero in cambio di denaro, avviato un’attività di compravendita di veicoli usati, aiutato la moglie nei lavori di portineria (almeno da gennaio 2022) e svolto per almeno due anni l’attività di tuttofare in cambio di denaro, l’Ufficio AI ha sottoposto tali elementi al medico SMR, chiedendogli se fossero idonei a modificare le conclusioni del rapporto del 18 maggio 2021 (doc. 79 incarto AI).
Il medico SMR dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) ha allestito la seguente annotazione del 24 febbraio 2023:
" Ho proceduto ad una lettura critica degli atti medici all’incarto. Premetto che l’assicurato appare assiduo nel curare le patologie somatiche cioè psoriasi e calcolosi renale con presa regolare dei relativi medicamenti. Tali patologie non hanno mai comportato di per sé inabilità lavorativa di lunga durata: di veda al riguardo la valutazione fiduciaria del Dr. __________ del 06.09.2019 che concludeva: a causa di malattia, l’assicurato è inabile al lavoro dal 29.07.19. Tenuto conto della professione svolta, l’incapacità lavorativa completa è giustificata sino a fine del corrente mese, per permettere un ulteriore miglioramento delle lesioni cutanee ancora globalmente presenti. Se il decorso sarà regolare, da inizio ottobre 2019 l’assicurato potrà lavorare normalmente. Il Dr. __________ rivede l’assicurato per __________ il 11.11.2019: emerge una storia di dolori toracici che l’assicurato descrive al Dr. __________ come conseguenza di una caduta mentre al PS dell’Ospedale __________ di __________ il 19.09.2019 erano stati trattati come somatizzazione di stress psichico. Era seguita una degenza alla Clinica __________ dal 27.09 al 02.10.2019 dove era stata diagnosticata una sindrome dorso-spondilogena su processi degenerativi D6-D7 rispettivamente sospetto di sindrome somatoforme. Una TAC coronarica del 16.10.2019 aveva escluso cardiopatie. Un esame endoscopico del 05.11.2019 aveva evidenziato una gastrite antrale erosiva congestizia su pregressa ulcera peptica. Unica terapia farmacologica Zaldiar. Il Dr. __________ conclude: L’infortunio che si sarebbe verificato all’inizio di settembre 2019 non ha comportato nessuna incapacità lavorativa. Per le sole patologie somatiche l’assicurato è abile da subito nella professione abituale. All’incarto, non vi sono documenti oggettivi successivi con adeguata descrizione di status che dimostrino una situazione diversa da quanto allora apprezzato dal Dr. __________.
Riguardo all’aspetto psichico, questo nasce al momento della perizia fiduciaria del Dr. __________, 13.09.2019. In quel momento, anamnesi medica raccolta dal Dr. __________, non sono noti disturbi psichiatrici e psicologici precedenti, l’assicurato non è mai stato in cura da uno psichiatra, né ha mai assunto psicofarmaci, effettuato degenze ospedaliere per patologie psichiatriche. Interessante notare che l’assicurato riferisce di un infarto miocardico acuto circa 3 anni prima, di cui non si ha nozione altrove. L’unico argomento che si ritrova in atti successivi è una situazione familiare stressante. L’assicurato afferma che il padre sarebbe deceduto per un tumore nel 1990 mentre all’arrivo in Svizzera egli avrebbe dichiarato che il genitore era scomparso durante la guerra __________ durata dal 1980 al 1988. L’assicurato farà poi (in base agli atti a disposizione) vari riferimenti all’essere affetto da un tumore al cervello o ai reni o al sangue, fatti privi di fondamento (si vedano al riguardo gli esami ematochimici eseguiti al momento della carcerazione privi di rilevanza patologica). Il Dr. __________ non poteva conoscere fatti acclarati in seguito. Egli conclude che: qualora i disturbi fisici non avessero una componente organica, di cui per competenza non posso avere certezza, sarebbe anche possibile porre una diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10: F45.4): appare ragionevolmente proponibile un tentativo di ripresa dell’attività lavorativa nel proprio lavoro al 50% entro fine dicembre 2019 e, stante un decorso positivo, al 100% entro fine gennaio 2020.
Atto successivo è un certificato della Dr.ssa __________ che vede l’assicurato il 02.12.2019, 21.12.2019 e 07.01.2019: la Dr.ssa __________ il 13.01.2020 chiede di prolungare la IL 100% fino a fine gennaio e da febbraio IL 50%. Fino al 19.04.2021 non giungono ad __________ altri atti medici da psichiatri. Il Dr. __________ nel certificato del 19.04.2021 afferma che l’assicurato è in sua cura dal 11.02.2021 per stato depressivo di gravità media, s. somatoforme da dolore persistente (F45.4), problemi legati alla cerchia famigliare e all’ambiente sociale; IL 100%. Dal profilo psicofarmacologico, Duloxetina caps. 60 mg 1-0-0-0 (mai ritirato in farmacia in base alla documentazione), il tentativo di introdurre un neurolettico (Quetiapina basso dosata), per migliorare la qualità del sonno è stato immediatamente sospeso “mi faceva quasi venire un infarto” (una confezione di Sequase 25 mg 60 pce è ritirata il 02.04.2021). È evidente che l’assicurato non ha mai assunto Duloxetina.
In data 12.05.2021, nel rapporto medico AI, il Dr. __________ diagnostica sindrome depressiva ricorrente episodio di media gravità in attenuazione (poco credibile un miglioramento in assenza di trattamento medicamentoso), conferma IL 100%. In entrambi i rapporti, in gran parte identici, lo psichiatra si sofferma su aspetti soggettivi come limitazioni funzionali alle mani, incompatibili, se vere, con la guida, idee pessimistiche, frustrazione per il declino della sua salute, affermazioni soggettive così come la patologia psichica della moglie. La diagnosi di depressione ricorrente è verosimilmente mutata dal rapporto d’uscita dalla Clinica __________, ricovero dal 12.03.2021 al 25.03.2021: nel rapporto non si fa alcun riferimento concreto ad almeno un pregresso episodio depressivo per giustificare la diagnosi di depressione ricorrente. Tra i medicamenti alla dimissione compare Vimovo, antinfiammatorio ritirato più volte così come lo Zaldiar. La Duloxetina (antidepressivo) non è stata poi ritirata. Cosentyx è un medicamento specifico per la psoriasi, costantemente assunto, con beneficio, in base anche ai rapporti del Dr. __________. È molto improbabile che uno stato depressivo di media gravità porto ad un miglioramento molto significativo in 13 giorni con umore in netto miglioramento, ridotta tensione endopsichica alle dimissioni, anzi sembra che il miglioramento sia avvenuto in pochi giorni in quanto gli psichiatri, Dr. __________, Dr. __________ e Dr.ssa __________, scrivono di una seconda parte della degenza in cui l’umore era in netto miglioramento. Dagli atti raccolti in sede penali, sono evidenzi le capacità manipolatorie dell’assicurato, il quale in varie occasioni si è presentato come in fin di vita e convincendo di questo il proprio interlocutore, ad esempio il Sig. __________ che gli ha posato i vetri scuri sulla vettura e il Sig. __________ che gli ha venduto un’auto.
In conclusione, gli atti non presentano alcun elemento a favore di una psicopatologia con influsso sulla capacità lavorativa presente o pregressa mentre, in ambito somatico, sono valevoli le conclusioni del Dr. __________, in assenza di documenti che dimostrino in modo oggettivo qualsiasi modificazione successiva significativa.
Per quanto concerne il ritiro costante di Tramadolo, medicamento oppiaceo, devo rilevare che i test eseguiti al momento dell’arresto sono risultati negativi per droghe, incluso oppiacei. È inverosimile che, a fronte di un ritiro massivo, i valori nelle urine fossero nulli il 20.09.2022. È quindi verosimile che anche questo medicamento, per quanto ritirato in farmacia, non sia mai stato assunto.
Alle domande:
1. La nuova documentazione acquisita (in particolare gli atti penali e il rimborso delle spese di Cassa malati) permettono di modificare le conclusioni del RAF del 18.05.2021=
Il RAF era stato redatto sulla base di informazioni incomplete; da quanto acclarato in seguito, è giustificabile IL 100% dal 29.07.2019 al 07.10.2019 per motivi somatici in ogni attività, capacità completa dal 08.10.2019. Non è oggettivata alcuna patologia psichica presente o pregressa con o senza influsso sulla capacità lavorativa.
2. Nell’eventualità di uno stato di salute invariato, si chiede di specificare in modo chiaro ed esaustivo perché lo stato di fatto esaminato in precedenza è ritenuto erroneo. L’errata valutazione è dovuta al comportamento adottato dall’assicurato oppure trattasi di un avvenuto adattamento alle limitazioni funzionali che ha comunque permesso all’assicurato di migliorare la sua capacità al lavoro (se sì, da quando)?
Il comportamento manipolatorio dell’assicurato ha portato i curanti, in particolare psichiatri, a giungere a conclusioni erronee sullo stato di salute dell’assicurato.
3. Nel caso in cui ci si trova confrontati con uno stato di salute migliorato, si prega di indicare in che cosa consiste la modifica dello stato di salute dell’assicurato e da quando la stessa è intervenuta. Il mancato rilevamento del miglioramento è dovuto a simulazione, rispettivamente aggravamento volontario dei sintomi?
Non concerne, in quanto non si è mai verificata una patologia psichica mentre lo stato somatico è stabile da tempo.” (doc. 83 incarto AI).
Con progetto di decisione del 1. marzo 2023 l’Ufficio AI ha prospettato, a fronte di quanto esposto sopra ed in via di revisione processuale (art. 53 cpv. 1 LPGA), l'annullamento della decisione del 27 agosto 2021 con contestuale rifiuto della domanda di prestazioni del 21 aprile 2020 ed una successiva separata decisione di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite (doc. 86 incarto AI).
Con osservazioni del 3 e del 17 aprile 2023 l’assicurato ha chiesto la sospensione della procedura amministrativa in attesa dell’esito di quella penale, contestando cautelativamente le conclusioni dell’Ufficio AI desunte dalla disamina dell’incarto penale, allegando i rapporti medici del 14 novembre 2022 e del 17 gennaio 2023 della dr.ssa __________ e della dr.ssa __________ (specialiste in psichiatria e psicoterapia) e chiedendo all’Ufficio AI di “completare il dossier acquisendo da parte del personale medico delle Strutture carcerarie cantonali (dr.ssa __________ e dr.ssa __________), della __________ di __________ e dell’Ospedale __________ di __________ […] la documentazione medica atta ad accertare lo stato di salute dell’assicurato e, conseguentemente, le sue effettive limitazioni dal profilo professionale” (docc. 92 e 93 incarto AI).
Conformemente alle richieste dell’assicurato, l’Ufficio AI ha acquisito la documentazione medica dalla dr.ssa __________, dall’Ospedale __________ di __________ e dalla Clinica __________ di __________ (docc. 94-98, 100 e 101 incarto AI), chiedendo al medico SMR di determinarsi in proposito (doc. 102 incarto AI).
Con annotazione SMR del 27 luglio 2023 il dr. __________ si è così determinato sulla nuova refertazione (doc. 103 incarto AI):
" Ho preso visione di copiosa documentazione riguardante due ricoveri in __________ rispettivamente varie indagini cliniche, in buona parte concernenti crisi epilettiche per le quali non è stata riscontrata una chiara causa organica rispettivamente un substrato psicopatologico. Da un esame accurato degli atti, in particolare della lettera d’uscita dalla __________ del 19.05.2023, le crisi epilettiche appaiono palesarsi più come agiti eteroaggressivi avvenuti in momenti specifici, in questo caso dopo la condanna e decreto di espulsione dalla Svizzera. In precedenza, l’assicurato era stato ricoverato in novembre 2022, dopo accertamenti all’ospedale __________ di __________ in seguito a tentativo anticonservativo tramite impiccagione, avvenuto dopo che lo stesso avrebbe allertato gli agenti di custodia carceraria.
Ho inoltre preso posizione della lista di diagnosi e terapia inviata il 17.07.2023. Le osservazioni presentate dall’avv. RA 1 il 04.04.2023 rispettivamente il 16.04.2023 non presentano nuove informazioni mediche rispettivamente non rendono verosimile uno stato valetudinario oggettivamente diverso rispetto a quanto verificato in sede SMR. In conclusione, l’attuale documentazione non porta elementi atti a modificare la mia precedente presa di posizione del 24.02.2023 rispettivamente non dimostra un’eventuale inabilità lavorativa per motivi somatici, mentre in ambito psichiatrico conferma il comportamento manipolatorio dell’assicurato e non giustifica inabilità lavorativa in genere.”
Con decisione dell’11 agosto 2023 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso del 1. marzo 2023, annullando la decisione del 27 agosto 2021, rifiutando la domanda di prestazioni del 21 aprile 2020, prospettando un ordine di restituzione – tramite decisione separata – delle prestazioni indebitamente percepite e togliendo l’effetto sospensivo all’eventuale impugnativa.
Per quanto concerne le osservazioni al progetto, l’amministrazione ha comunicato di aver sottoposto tutta la refertazione medica acquisita al medico SMR, includendo la presa di posizione del 27 luglio 2023 di quest’ultimo ed evidenziando come la decisione amministrativa è stata resa indipendentemente dall’esito della procedura penale, non ravvisando motivi per attendere l’esito della stessa (doc. 104 incarto AI).
1.5. L’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione dell’11 agosto 2023, postulando in via preliminare il ripristino dell’effetto sospensivo e, nel merito, l’annullamento.
Ha pure chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Motiva la domanda di ripristino dell’effetto sospensivo sostenendo che, visto il prospettato ordine di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite e trovandosi lui in carcere, non potrebbe procurarsi i mezzi per rifondere l’importo ancora da definire, a cui verrebbero computati anche gli interessi a far tempo dall’esigibilità del credito. In tal senso, egli sostiene che “l’amministrazione non ha un vero interesse nel ricostituire la situazione giuridica conforme, in quanto ad ogni modo l’UAI non sta versando in questo momento le rendite d’invalidità e le prestazioni definite indebite dall’UAI non raggiungono un valore che giustifichi tale onere […]”.
Censura una grave violazione del diritto di essere sentito, con le seguenti motivazioni.
Sostiene che prima di procedere ad emanare la decisione dell’11 agosto 2023, l’Ufficio AI avrebbe dovuto trasmettergli il rapporto SMR del 27 luglio 2023 per un ulteriore scambio di scritti. “Con la mancata trasmissione […] del rapporto […], l’UAI ha precluso […] la possibilità di esaminarlo ed eventualmente sottoporlo ad altro specialista per valutazione”, ciò che gli “ha fatto perdere […] la possibilità di esprimersi sulla completezza delle informazioni alla base della sua decisione […]”.
Adduce altresì una carente (“troppo succinta”) spiegazione del medico SMR circa i motivi per i quali egli ha ritenuto irrilevante la refertazione medica prodotta con le osservazioni al progetto di decisione, circostanza che a mente dell’insorgente “ha impedito di procedere ad un’analisi critica dei motivi a sostegno della sua decisione, e con ciò impedito […] di presentare un ricorso efficace”.
1.6. Con scritto del 14 settembre 2023 il TCA ha chiesto al ricorrente di produrre il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la documentazione attestante lo stato d’indigenza, avvertendolo sulle conseguenze in caso di omissione.
1.7. Con la risposta di causa l’Ufficio AI si è opposta alla domanda di ripristino dell’effetto sospensivo alla decisione impugnata, il ricorrente essendo stato condannato – in via definitiva a seguito del ritiro dell’appello – per “ottenimento illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale ripetuto per avere nel periodo 15 maggio 2020-30 settembre 2022 ripetutamente fornito informazioni false e incomplete, sottaciuto fatti o in altro modo ingannato i dipendenti dell’Ufficio AI e meglio, omesso di dichiarare il suo effettivo stato di salute che gli permetteva di esercitare un’attività lucrativa, nonché le proprie entrate finanziarie dovute all’attività illegale da lui messa in atto, contestualmente egli è pure stato condannato a versare all’Ufficio AI CHF 73'250.00 […]”.
Contesta inoltre la censura del ricorrente in punto all’asserita grave violazione del diritto di essere sentito.
1.8. Con scritto del 5 ottobre 2023 il ricorrente ha chiesto “una proroga di almeno 30 giorni” per produrre il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria, proroga concessa dal TCA con scritto del 9 ottobre 2023.
Il ricorrente non ha prodotto il menzionato certificato.
1.9. Con decreto del 12 ottobre 2023 il Vicepresidente del TCA ha respinto la domanda di ripristino dell’effetto sospensivo (IX).
Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Con il ricorso l’insorgente postula l’annullamento della decisione con cui l’amministrazione ha riesaminato il diritto alla rendita, rimproverando all’autorità intimata di aver violato il diritto di essere sentito.
2.3. Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3, H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 5; STFA H 97/04 del 29 giugno 2006 consid. 3; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate; Forster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur ATSG, in: RBS 2021, n. 1 e seg. ad art. 42 LPGA). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1; STF 6B_966/2014 del 6 marzo 2017 consid. 2; U 397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
In ambito amministrativo va poi ricordato che, secondo l'art. 42 LPGA, le parti hanno diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.
Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390; 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). Ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto – nella misura in cui essa non sia di particolare gravità – è tuttavia da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di pieno potere cognitivo. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). Da un rinvio degli atti per garantire il diritto di essere sentito si può inoltre prescindere – anche in caso di grave violazione – se il rinvio si esaurirebbe in un vuoto esercizio procedurale e ritarderebbe inutilmente la procedura, in contrasto con l’interesse della parte lesa ad ottenere un giudizio in tempi rapidi (STF 935/06 del 21 febbraio 2008 consid. 7.1 con riferimento a DTF 132 V 390 consid. 5.1, 116 V 187 consid. 3d).
2.4. Con la 5a revisione dell’AI, invece dell’opposizione alla decisione formale è stata introdotta l’attuale procedura – non litigiosa (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung IVG, in: RBS 2023, n. 2 ad art. 57a LAI) – di preavviso (cfr. sul tema STCA 32.2022.8 del 16 marzo 2022 consid. 2.3).
Giusta l’art. 57a LAI, l’ufficio AI comunica all’assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata, nonché la decisione prevista in merito alla sospensione cautelare delle prestazioni. L’assicurato ha il diritto di essere sentito conformemente all’art. 42 LPGA (cpv. 1). Le parti possono presentare le loro obiezioni in merito al preavviso entro 30 giorni (cpv. 3).
In tale contesto il diritto di essere sentito è garantito dal fatto che l’assicurato può prendere posizione sia su questioni di fatto che su questioni giuridiche.
Il termine di trenta giorni per presentare obiezioni al preavviso è un termine di legge non prorogabile. Tuttavia, se successivamente all’emanazione del preavviso l’assicurato chiede entro i trenta giorni una proroga per sottoporlo ad un rappresentante cognito in materia, l’amministrazione incorre in una grave violazione del diritto di essere sentito se emana la decisione formale senza confrontarsi con la richiesta di proroga. Per contro, non vi è alcun obbligo per l’amministrazione di attendere di emanare la decisione formale se con le obiezioni al preavviso l’assicurato non si è riservato di produrre ulteriori osservazioni o non ha in altro modo dato ad intendere che le sue obiezioni non fossero esaustive (Meyer/Reichmuth, op. cit., n. 5 ad art. 57a LAI con rinvii giurisprudenziali; cifra 6021 della Circolare sulla procedura nell'assicurazione per l'invalidità (CPAI), versione del 1. gennaio 2022, stato al 1° febbraio 2023).
L’amministrazione deve confrontarsi in modo sufficiente con le domande, censure e richieste di assunzione di prove tempestivamente presentate dall’assicurato. Il contenuto e l’estensione di una motivazione sufficiente non possono essere determinati in modo generale ma solo in relazione alla situazione materiale, probatoria e procedurale del singolo caso. L’ufficio AI non può in ogni caso semplicemente limitarsi a prendere conoscenza delle obiezioni dell’assicurato ma deve esporre nella decisione formale i motivi per i quali esse non possono essere seguite o considerate (Meyer/Reichmuth, op. cit. n. 6 ad art. 57a LAI).
2.5. Come accennato in narrativa (cfr. supra consid. 1.5.), il ricorrente invoca una violazione del diritto di essere sentito censurando un mancato secondo scambio di scritti con contestuale trasmissione del rapporto SMR del 27 luglio 2023 per presa di posizione (cfr. infra consid. 2.5.1.) ed una carente motivazione circa i motivi per cui la refertazione medica prodotta con le osservazioni è stata considerata irrilevante (cfr. infra consid. 2.5.2.), circostanze, queste, che gli avrebbero impedito di presentare un “ricorso efficace” alla luce di informazioni mediche complete.
2.5.1. Venuto a conoscenza della carcerazione preventiva dell’insorgente, l’Ufficio AI ha esaminato l’incarto penale dal quale sono emerse attività – illecite e/o non dichiarate – incompatibili con lo stato di salute precedentemente accertato. L’amministrazione ha dunque sottoposto le risultanze penali al medico SMR il quale, riesaminata con spirito critico tutta la precedente refertazione medica, ha concluso, con annotazione del 24 febbraio 2023, che l’assicurato aveva scientemente manipolato i medici e mentito all’Ufficio AI al fine di ottenere illecitamente una rendita.
Sulla scorta di quanto precede, l’Ufficio AI ha emanato il progetto di decisione del 1. marzo 2023 (cfr. supra consid. 1.4.), indicando i motivi del riesame e, in ossequio ai combinati artt. 57a cpv. 1 e 3 LAI e 42 LPGA, informando della possibilità di presentare osservazioni al progetto di decisione, di chiedere tempestivamente informazioni complementari, rispettivamente di richiedere tempestivamente una proroga per presentare ulteriore documentazione (doc. 86, pagg. 298 in initio, 300-302 incarto AI).
L’insorgente ha presentato le osservazioni del 3 e 17 aprile 2023 con le quali, oltre alla sospensione della procedura amministrativa in attesa dell’esito di quella penale, ha prudenzialmente contestato le conclusioni di cui all’annotazione SMR del 24 febbraio 2023, producendo refertazione medica in tal senso e chiedendo all’amministrazione l’assunzione agli atti della documentazione dei medici delle strutture carcerarie, della __________ di __________ e dell’Ospedale __________ di __________ (cfr. supra consid. 1.4.).
L’amministrazione ha proceduto come auspicato dall’insorgente e, pervenuta la documentazione medica richiesta, l’ha annessa agli atti e sottoposta al medico SMR per presa di posizione. Quest’ultimo ha valutato la nuova refertazione, non ritenendola sufficiente per modificare la valutazione del 24 febbraio 2023 (rapporto SMR del 27 luglio 2023; cfr. supra consid. 1.4.).
Conseguentemente, con decisione dell’11 agosto 2023 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso. Nelle motivazioni della decisione, oltre a quanto emerso dall’incarto penale, l’amministrazione ha ribadito quanto accertato dal medico SMR nell’annotazione del 24 febbraio 2023 (doc. 104, pag. 443 incarto AI), mentre per quanto concerne le osservazioni dell’assicurato al progetto di decisione, l’Ufficio AI ha riportato il tenore del rapporto SMR del 27 luglio 2023, la nuova refertazione prodotta dall’insorgente, rispettivamente acquisita agli atti risultando inconferente (doc. 104, pag. 444 incarto AI).
Ricapitolato l’iter amministrativo, questo Giudice non ravvisa alcuna criticità in punto al diritto di essere sentito (cfr. supra consid. 2.3.) o alla procedura di preavviso (cfr. supra consid. 2.4.). In particolare – e contrariamente a quanto sostiene il ricorrente – la procedura di preavviso non prevede un automatico secondo scambio di scritti, ragione per cui l’amministrazione non era tenuta a procedere come auspicato dall’insorgente, ossia sottoponendogli il rapporto SMR del 27 luglio 2023. Tanto più che il ricorrente non aveva neppure manifestato la volontà di produrre ulteriore refertazione medica. In tale contesto, è opportuno ricordare, oltre al principio di celerità valido nelle assicurazioni sociali (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), che lo scopo della procedura di preavviso è quello di poter intavolare una “unkomplizierte Diskussion des Sachverhalts […] und dadurch die Akzeptanz des Entscheids bei den Versicherten verbessern” (DTF 134 V 97 consid. 2.7. con riferimenti), il preavviso non esplicando gli stessi effetti della decisione formale sotto il profilo procedurale.
Ma anche se, per ipotesi di lavoro, si ammettesse una violazione del diritto di essere sentito a motivo della mancata trasmissione del rapporto SMR del 27 luglio 2023 al ricorrente, essa non sarebbe certamente da qualificare come grave e ancor meno come insanabile. Infatti, l’insorgente, per sua stessa ammissione, ha avuto a disposizione l’intero dossier aggiornato (doc. 106 incarto AI), potendo impugnare presso il TCA – autorità giudiziaria che gode di pieno potere cognitivo (cfr. supra consid. 2.3. e STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012 consid. 2.3.) – la contestata decisione, come è avvenuto. Il fatto che egli si sia limitato a contestare aspetti di carattere puramente procedurale è irrilevante in quanto tutti gli elementi a fondamento della decisione impugnata gli erano noti, a prescindere dalla bontà degli stessi.
Pertanto, la censura del ricorrente risulta inconferente.
2.5.2. Il ricorrente sostiene che la presa di posizione del medico SMR sulla nuova refertazione acquisita agli atti sia troppo succinta e superficiale.
A torto.
Come diffusamente illustrato, il medico SMR ha vagliato tutta la copiosa refertazione medica acquisita agli atti contestualmente alle osservazioni al preavviso, concludendo, quale specialista in psichiatria e psicoterapia, che la stessa non permettesse una valutazione diversa rispetto alla sua precedente valutazione (annotazione SMR del 24 febbraio 2023). Visto il tenore delle due prese di posizione del medico SMR (cfr. supra consid. 2.4.) questo Giudice non può certo condividere la critica del ricorrente – peraltro avanzata da un profano in materia – rivolta al medico SMR di superficialità. Va inoltre precisato, come rettamente rilevato dall’Ufficio AI nella risposta di causa (V, pag. 5), che il rapporto SMR del 27 luglio 2023 “non fa altro che esplicare i motivi per cui la precedente valutazione, che di certo non può essere ritenuta succinta e scarsamente motivata (e sulla quale, lo si ricorda, poggia il provvedimento), trova completa conferma anche alla luce della documentazione prodotta o richiamata dal ricorrente.”.
In sintesi, con la decisione impugnata l’insorgente è stato debitamente informato sui motivi a fondamento della stessa. Il fatto che egli si sia limitato a formulare censure di carattere procedurale e non di merito (ad esempio rapportando le conclusioni del medico SMR con altre refertazioni di cui all’incarto) risulta, lo si ribadisce (cfr. supra consid. 2.5.1. in fine), irrilevante.
2.6. Visto tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma mentre il ricorso va integralmente respinto.
2.7. Come accennato (cfr. supra consid. 1.5.), l’avv. RA 1 aveva formulato domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, senza tuttavia presentare il certificato municipale richiestogli (cfr. supra consid. 1.8.).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).
Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nella presente fattispecie, oltre a non essere stato documentato e quindi provato lo stato d’indigenza (cfr. supra consid. 1.6. e 1.8.), fa comunque difetto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto e per i motivi esposti ai considerandi 2.5.1.-2.5.2., la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso.
In tali condizioni, l’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio deve essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti