Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2023.99

 

JV/sc

Lugano

29 novembre 2023

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 21 settembre 2023 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 21 agosto 2023 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  RI 1, nato nel 1967, il 24/26 gennaio 2017 ha presentato una domanda di presa a carico dei costi per un apparecchio acustico, domanda accolta dall’Ufficio AI con decisione del 7 febbraio 2017 (docc. 1-6 incarto AI).

 

                          1.2.  Il 12/14 maggio 2019 l’assicurato ha presentato una domanda di rendita AI, adducendo “Disturbi mentali” e “sordità parziale” da ~ 1 anno” (docc. 12 e 13 incarto AI).

 

                                  Richiamato il curriculum vitae (doc. 14 incarto AI) ed il rapporto medico della curante dr.ssa __________ con annessa refertazione medica (doc. 16 incarto AI), si è resa necessaria una perizia pluridisciplinare in ambito reumatologico, psichiatrico, pneumologico, neurologico e ORL (docc. 18 e 19 incarto AI). L’amministrazione ha quindi conferito mandato peritale al __________ di __________ nelle persone del dr. __________ (specialista in medicina interna), dr. __________ (specialista in neurologia), dr. __________ (specialista ORL), dr. __________ (specialista in pneumologia) e dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) (docc. 24-28 incarto AI).

                                  La perizia pluridisciplinare è confluita nel rapporto peritale del 15 marzo 2021 (doc. 29 incarto AI).

                                  Poste le seguenti diagnosi:

 

"  B.1 Diagnosi rilevanti con ripercussioni sulla capacità lavorativa

 

Diagnosi ORL

Sordità percettiva da moderatamente grave a grave, a beneficio di due protesi acustiche.

 

Diagnosi psichiatriche

Depressione di media gravità (ICD-10 F32.1).

Disturbo paranoide di personalità (ICD-10 F60.5).

 

B. 2 Diagnosi rilevanti senza ripercussioni sulla capacità lavorativa

 

Diagnosi reumatologiche

Sindrome lombo-vertebrale con componente spondilogena alla gamba sin. su leggere alterazioni stratiche e probabili alterazioni di tipo degenerativo.

 

Iniziale coxartrosi bilaterale a sin. più sintomatica.

 

Diagnosi neurologiche

Cefalee tensive.

Tre episodi di verosimile amnesia globale transitoria.

 

Diagnosi pneumologica

Sindrome apnee da sonno ostruttive severa (AHI 31) attualmente in ventiloterapia efficace con apparecchiatura C-PAP.

 

Diagnosi ORL

Ostruzione nasale moderata su deviazione del setto nasale e rinite cronica (idiopatica).

 

Altre diagnosi internistiche

Nota ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico.

Anamnesticamente steatosi epatica semplice, senza steatoepatite F0.

Anamnesticamente lieve tendenza a reflusso gastroesofageo.

Obesità, con BMI 30 kg/m2.

Tabagismo cronico.”

 

                                  circa l’incapacità lavorativa i periti hanno accertato quanto segue:

                                 

 

"  G Capacità lavorativa nell’attività svolta finora, in relazione ad un’attività lavorativa svolta al 100%

Globalmente, nella misura del 50%, inteso come riduzione del rendimento sull’arco di un’intera giornata lavorativa.

 

H Capacità lavorativa in attività adeguata, in relazione ad un’attività lavorativa svolta al 100%

Globalmente, allo stato attuale, nella misura del 60%, inteso come riduzione del rendimento sull’arco di un’intera giornata lavorativa.

 

I Motivazione della capacità e dell’incapacità lavorative complessive (le incapacità lavorative parziali sono interamente o parzialmente addizionabili o non lo sono affatto)

[…] le incapacità lavorative descritte dai consulenti non devono essere sommate, ma integrate, in quanto le patologie che causano una diminuzione della capacità lavorativa comportano delle limitazioni funzionali e di rendimento, che si sovrappongono.

 

I. 1 Descrivere l’evoluzione della capacità lavorativa nel tempo nell’attività svolta

La capacità lavorativa globale nella misura del 50%, vale da quando, nel 2017, è portatore di 2 protesi acustiche, fino ad oggi e continua.

 

I. 2 Descrivere l’evoluzione della capacità lavorativa nel tempo in un’attività adatta

Come descritto dal consulente in psichiatria, dalla dimissione dalla Clinica __________ […] dove l’A. è stato degente dal 16.10 al 20.11.2019 (in quel periodo incapacità lavorativa totale in qualunque attività), vale una capacità lavorativa globale del 60%.” (doc. 29, pagg. 174, 175 e 177 incarto AI).

 

                                  La perizia è stata fatta propria dal medico SMR nel suo rapporto del 17 marzo 2021 (doc. 31 incarto AI).

 

                                  In seguito è stata esperita l’istruttoria economica (doc. 32 incarto AI).

 

                          1.3.  Con progetto di decisione del 16 aprile 2021 l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto di prestazioni, osservando che nonostante le incapacità lavorative accertate non vi fosse in casu una perdita di guadagno, ragione per cui l’assicurato non aveva diritto a provvedimenti professionali o alla rendita AI (doc. 33 incarto AI).

 

                                  Con scritto del 5 maggio 2021 __________ di Castelrotto ha comunicato il ricovero dell’assicurato dal 28 aprile 2021 a seguito del peggioramento del quadro clinico, invitando l’Ufficio AI ad attendere il rapporto d’uscita prima di emanare la decisione formale di rifiuto di prestazioni (doc. 37 incarto AI).

 

                                  Il 22/23 luglio 2021 l’assicurato ha presentato una domanda di assegno grandi invalidi (di seguito AGI) (docc. 43-46 incarto AI).

 

                                  Successivamente l’Ospedale __________ ha inviato il rapporto d’uscita del 27 settembre 2021 (doc. 48 incarto AI).

                                  Valutata la nuova refertazione medica, il medico SMR ha ritenuto necessaria una perizia bidisciplinare (in ambito internistico e psichiatrico) di decorso (docc. 48-50, 53-59 incarto AI).

 

                                  Il 12 ottobre 2022 l’assicurato ha presentato una nuova domanda di garanzia dei costi per un apparecchio acustico binaurale (docc. 64, 67 e 68 incarto AI), il curante, dr. __________ (specialista in otorinolaringoiatria) avendo attestato nel rapporto del 28 settembre 2022 un peggioramento della capacità uditiva (doc. 63 incarto AI). Con decisione del 3 febbraio 2023 l’Ufficio AI ha garantito la presa a carico dei costi per l’apparecchio binaurale (doc. 85 incarto AI).

 

                                  Sulla scorta del referto peritale del 1. febbraio 2023 (doc. 84 incarto AI), con annotazione del 2 febbraio 2023 (doc. 82 incarto AI) il medico SMR ha confermato il suo precedente rapporto.

 

                                  Con annotazione del 15 febbraio 2023 il medico SMR ha rilevato che “le patologie non giustificano un persistente dipendenza da terzi” (doc. 87 incarto AI), ragione per cui con progetto di decisione del 17 febbraio 2023 l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto dell’AGI (doc. 91 incarto AI).

 

                                  Con osservazioni del 28 marzo 2023 l’assicurato ha contestato il progetto di decisione del 17 febbraio 2023 (doc. 95 incarto AI) e con rapporto del 29 marzo 2023 il curante dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) ha comunicato che “le condizioni del paziente sono critiche dovendo necessitare continuamente dell’aiuto e supporto della moglie per compiere diversi atti quotidiani […]”, attestando una capacità lavorativa nulla (doc. 96 incarto AI).

 

                                  Con scritto del 7 giugno 2023 la dr.ssa __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) ha comunicato all’Ufficio AI che a seguito di un peggioramento dell’affezione psichiatrica, l’assicurato è stato nuovamente ricoverato il 24 maggio 2023 presso l’Ospedale __________ (doc. 104 incarto AI), inviando poi il rapporto d’uscita del 3 agosto 2023 (doc. 107 incarto AI).

 

                                  Chiamato ad esprimersi in proposito, il perito psichiatra ha ritenuto che la nuova refertazione medica non era idonea a modificare la sua precedente valutazione, auspicando in ogni caso un’inchiesta domiciliare per valutare l’eventuale dipendenza da terzi nell’ambito della domanda AGI (doc. 108 incarto AI).

 

                                  Con decisione del 21 agosto 2023 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso negativo del 16 aprile 2021 (doc. 110 incarto AI).

 

                                  Con scritto del 21 agosto 2023 l’Ufficio AI ha annullato il progetto di decisione del 17 febbraio 2023 inerente all’AGI (doc. 111 incarto AI), comunicando all’assicurato l’intenzione di procedere ad un’inchiesta domiciliare tramite il servizio esterno (doc. 114 incarto AI).

 

                                  Con scritto del 14 settembre 2023 l’assicurato ha contestato il modo in cui l’inchiesta domiciliare è stata condotta, senza tuttavia indicare quando essa ha avuto luogo (doc. 118 incarto AI).

 

                          1.4.  L’assicurato, rappresentato da RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 21 agosto 2023, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di una rendita d’invalidità con grado del 100% dal 1. novembre 2019, subordinatamente il riconoscimento di un quarto di rendita dal 1. novembre 2019 ed in via ancora più subordinata la retrocessione degli atti all’Ufficio AI “affinché valuti misure di riabilitazione socioprofessionale”.

                                  Sostiene innanzitutto che la documentazione agli atti permette di concludere che il deficit uditivo, presente almeno dal 2010, abbia influito negativamente sulle sue possibilità occupazionali da tale anno, nonostante anche successivamente egli avesse cercato lavoro. Conseguentemente, il reddito da valido non andava definito considerando i guadagni realizzati prima del 2017 ma applicando i dati statistici, i quali determinerebbero un reddito da valido di fr. 67'766.67. Considerando un’incapacità lavorativa del 40% in attività adeguata e, quindi, un reddito da invalido di fr. 40'660, la perdita di guadagno sarebbe del 40%, ragione per cui egli avrebbe diritto ad un quarto di rendita AI da novembre 2019, ossia sei mesi dopo la domanda di prestazioni.

                                  Contesta anche la reintegrabilità nel mercato del lavoro equilibrato a motivo della problematica uditiva e psichiatrica, ragione per cui egli avrebbe diritto ad una rendita intera da novembre 2019.

                                  Infine, egli censura l’ultima valutazione medica del perito psichiatra, quest’ultimo non essendo stato chiamato ad esprimersi circa le “idee di morte attive” attestate dalla dr.ssa __________.

 

                          1.5.  Con scritto del 26 settembre 2023 l’Ufficio AI ha comunicato al TCA di aver riesaminato la decisione impugnata, annullandola e sostituendola con la decisione del 26 settembre 2023. L’amministrazione, condividendo la censura del ricorrente relativa alla determinazione del reddito da valido, ha riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dal 1. gennaio 2018 con versamento dal 1. novembre 2019, trattandosi di una domanda tardiva.

 

                          1.6.  Con osservazioni del 16 ottobre 2023 il ricorrente ha evidenziato che l’Ufficio AI non ha preso posizione circa la reintegrabilità nel mercato del lavoro equilibrato, rammentando che la domanda di causa principale era volta all’ottenimento di una rendita intera proprio a fronte della sua non reintegrabilità. Pertanto, la decisione del 26 settembre 2023 non rende privo d’oggetto il ricorso (VI).

 

                          1.7.  Con scritto del 23 ottobre 2023 l’Ufficio AI ha comunicato di aver sottoposto l’incarto alla consulente in integrazione professionale che, con rapporto finale del 19 ottobre 2023, ha osservato di non potersi esprimere sulla reintegrabilità del ricorrente senza prima attuare una misura d’accertamento ex art. 43 LPGA. Conseguentemente, l’amministrazione ha proposto la retrocessione degli atti al fine di esperire i necessari accertamenti (VIII+1).

 

                          1.8.  Con scritto del 13 novembre 2023 il ricorrente ha comunicato di aderire alla proposta formulata il 23 ottobre 2023 dall’Ufficio AI.

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

                               

                          2.2.  A norma dell'art. 6 cpv. 1 Lptca l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (art. 6 cpv. 2 Lptca). Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione. Se la stessa si fonda su elementi di fatto o di diritto notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna al ricorrente un termine di 10 giorni per prendere posizione (art. 6 cpv. 3 Lptca). Questa norma ricalca sostanzialmente l’art. 53 cpv. 3 LPGA che prevede che “l’assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso”.

                                  Secondo dottrina e giurisprudenza, una decisione pendente lite mette fine alla vertenza (e costituisce quindi la base per lo stralcio dai ruoli della procedura ricorsuale; sul punto cfr. Bosshardt/Kölz/Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 1999, pag. 737) solo nella misura in cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste quindi nella misura in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente; in tal caso l’autorità di ricorso deve entrare nel merito di quanto è rimasto indeciso, senza che l'insorgente debba impugnare il nuovo atto amministrativo (DTF 127 V 233 consid. 2.b/bb/, 113 V 237; RCC 1992 pag. 123 consid. 5c; Kieser, ATSG Kommentar, 2020, art. 53 n. 90 pag. 988). Infatti la nuova decisione è considerata impugnata (“mit angefochten”) unitamente a quella contestata con il ricorso. Il giudice non può entrare nel merito di un ricorso nel frattempo inoltrato (a titolo cautelativo) contro la nuova decisione, ma deve considerarlo come proposta di giudizio (Pfleiderer in: Waldmann/Weissenberger (Hrsg.), VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, ad art. 58 n. 46, pag. 1172 con riferimenti dottrinali e giurisprudenziali; Schlauri, Die Neuverfügung lite pendente in der Rechtsprechung des EVG, in: Schaffauser/Schlauri (Hrsg.), Aktuelle Rechtsfragen der Sozialversicherungspraxis, Schriftenreihe IRP-HSG, 2001, pagg. 193 e 210). Rimangono tuttavia riservate le situazioni soggette alla protezione della buona fede (in argomento: cfr. STF 9C_809/2013 del 31 gennaio 2013). Infine, nel caso di incertezze o insicurezze a sapere se le richieste ricorsuali corrispondano pienamente alla nuova decisione in modo tale da rendere priva di oggetto la procedura di ricorso, alle parti – ai fini del loro di diritto di essere sentito – va concesso uno scambio di allegati (Pfleiderer, op. cit., ad art. 58 n. 48, pag. 1172 con riferimenti).

 

                                  In concreto, la decisione del 26 settembre 2023, resa pendente lite dall’Ufficio AI prima della risposta di causa, non mette fine alla vertenza in quanto l’amministrazione non si è chinata sulla questione della reintegrabilità del ricorrente, aspetto che, a mente di quest’ultimo, determinerebbe il diritto ad una rendita intera con grado d’invalidità del 100%, come da domanda di causa principale.

 

                                  Occorre quindi entrare nel merito della lite.

 

 

                                  nel merito

 

                          2.3.  Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dal 1. gennaio 2018 con versamento dal 1. novembre 2019 o se, come postulato in via principale dall’insorgente, egli avrebbe diritto ad una rendita intera con versamento dal 1. novembre 2019.

 

                                  Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

 

                                  La lett. b delle Disposizioni transitorie della surriferita modifica della LAI prevede che “I beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che all’entrata in vigore della presente modifica non hanno ancora 55 anni compiuti continuano ad avere diritto alla rendita precedente fintantoché il loro grado d’invalidità non subisca una modificazione secondo l’articolo 17 capoverso 1 LPGA” (cpv. 1).

                                  Il marginale 9101 della CIRAI prevede che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

 

                                  I marginali 1007 e seg. della C DT US AI prevedono che:

 

" […] le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:

-       in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

- prima fissazione della rendita DR [diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre 2021,

- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e

  il 31 dicembre 2031 C DT US AI;

 

-       in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

- prima fissazione della rendita DR in vigore dal 1°

  gennaio 2022.

 

                                  In concreto, l’assicurato ha presentato la domanda di prestazioni nel maggio 2019 (cfr. supra consid. 1.2.), a fronte di un’incapacità lavorativa valutata dai periti esterni in almeno 40% al più tardi dal 2017 (cfr. supra consid. 1.2. e 1.3.). Trattandosi di una domanda tardiva ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI, il diritto alle prestazioni sarebbe nato al più presto sei mesi dopo, ossia al 1. novembre 2019.

 

                                  Visto quanto precede, in casu torna applicabile il diritto in vigore fino al 31 dicembre 2021.

 

                          2.4.  Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

 

                                  Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

                                  L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

                                  Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

                                  La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

                                  L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

 

                                  Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

 

                                  Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

 

                          2.5.  Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

 

                          2.6.  In concreto, valutata la documentazione all’inserto, questo Giudice non ravvisa alcun motivo per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata con lo scritto del 23 ottobre 2023 dall’Ufficio AI e condivisa dal ricorrente.

 

                                  Infatti, oltre all’errore relativo al calcolo del grado d’invalidità (cfr. supra consid. 1.3. in initio-1.5.), l’istruttoria amministrativa risulta lacunosa anche sotto il profilo della (mancata) valutazione della reintegrabilità del ricorrente nel mercato del lavoro equilibrato. Tale aspetto, va approfondito dal servizio di integrazione professionale sulla base delle refertazioni mediche pertinenti (cfr. supra consid. 2.5.), come peraltro auspicato dalla stessa consulente in integrazione (cfr. supra consid. 1.7.).

                                  Anche l’aspetto medico necessita un approfondimento. Infatti, nella sua presa di posizione del 21 luglio 2023 (doc. 108, pag. 525 incarto AI) il perito psichiatra asserisce che “ho preso visione […] delle osservazioni al progetto di decisione per assegno grandi invalidi […], della lettera dello psichiatra curante […] e del rapporto del 07.06.2023 redatto dalla Dr.ssa __________ […]. Dall’esame della documentazione medica non ho rilevato elementi nuovi e tali da modificare quanto da me riportato nella mia valutazione peritale del 18.05.2022 […]”. Tuttavia, nel rapporto d’uscita dell’Ospedale __________ del 3 agosto 2023 la dr.ssa __________ ha rilevato, tra l’altro, l’insorgenza di “idee di morte che […] non avrebbe ancora mai messo in atto individuando come unico fattore protettivo […] la sua famiglia” (doc. 107, pag. 517 incarto AI). Questo elemento, come rettamente rilevato dall’insorgente (I, p.to 2.2.), è nuovo e rilevante e andava sottoposto al vaglio del dr. Mari.

 

                                  Per il che, gli atti vanno retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda con i necessari approfondimenti.

 

                          2.7.  Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

Visto l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente, patrocinato in causa da un avvocato, fr. 2'000 di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Il ricorso è accolto.

                                  § La decisione del 26 settembre 2023 è annullata.

                                  §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda

                                       conformemente ai considerandi.

 

                             2.  Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) per ripetibili.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera

 

giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti