Raccomandata |
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Incarto
n.
jv/gm |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 6 maggio 2024 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 21 marzo 2024 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1968, da ultimo attivo quale magazziniere, il 16/20 dicembre 2019 ha presentato una domanda di prestazioni adducendo un’incapacità lavorativa completa dal 4 luglio al 2 dicembre 2019 e del 50% dal 3 dicembre 2019 a motivo di una “Ferita profonda a livello del braccio destro occorsa durante il lavoro (rimasto incastrato in macchinario)”, infortunio occorsogli il 4 luglio 2019 (docc. 1-4 incarto AI).
Il 1. settembre 2022 l’assicurato ha presentato una domanda d’assegno per grandi invalidi (di seguito AGI), adducendo “Forte depressione + varie patologie fisiche” determinante la necessità di aiuto regolare e notevole da parte di terzi per due atti ordinari di vita, la necessità di cure infermieristiche e di sorveglianza personale (doc. 71 incarto AI).
Esperita l’istruttoria di rito, inclusa una perizia pluridisciplinare del __________ in ambito internistico, neurologico, neuropsicologico, psichiatrico e reumatologico (doc. 83 incarto AI), il medico SMR ha allestito il rapporto finale del 28 ottobre 2022 (doc. 84 incarto AI).
Poste le seguenti diagnosi
“2.1 Diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa (CL)
Codice infermità: 642 Codice danno funzionale: 61
Sindrome depressiva ricorrente, episodio
attuale di media gravità (ICD-10 F33.1);
Disturbo di personalità e forme miste (ICD-10 F61.0).
2.2. Diagnosi senza ripercussione sulla CL
Fibromialgia di tipo primario; […]
Ritardo mentale […] verosimilmente di grado medio-lieve […];
Deficit cognitivi di grado medio-lieve possibilmente nell’ambito di un ritardo mentale […];
Dolori al braccio ds. dopo trauma […] senza lesioni neurogene;
Epilessia verosimilmente focale criptogenetica ben controllata senza crisi epilettiche dal 2011;
Sovrappeso con BMI 27 kg/m2”
e rilevati i limiti funzionali, il medico SMR ha accertato i seguenti periodi d’incapacità lavorativa (globale):
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% IL in ogni attività |
Periodi |
Doc. |
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100 |
04.07.2019 - 02.12.2019 |
Perizia 21.10.2022 |
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50 |
03.12.2019-26.03.2020 |
Periodi __________ |
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100 |
27.03.2020-05.07.3030 |
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40 |
06.07.2020-continua |
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* riduzione del rendimento; prognosi lavorativa stazionaria.
1.2. Con progetto di decisione del 4 novembre 2022 l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto dell’AGI, giacché “Dalla documentazione medica agli atti […] non emerge la necessità di aiuto regolare e notevole di terzi nello svolgere nessuno degli atti abituali della vita quotidiana” (doc. 86 incarto AI).
1.3. Con rapporto finale del 30 novembre 2022 il consulente in integrazione ha chiuso il mandato (doc. 93 incarto AI).
1.4. Con progetto di decisione del 2 dicembre 2022 l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto della rendita d’invalidità, avendo determinato un grado d’invalidità non pensionabile del 20% alla scadenza dell’anno d’attesa (doc. 94 incarto AI).
1.5. Con osservazioni del 2 e 7 dicembre 2022 l’assicurato ha contestato il preavviso del 4 novembre 2022, adducendo un peggioramento della situazione valetudinaria successivamente all’allestimento del rapporto peritale del 20 ottobre 2021 e allegando nuove refertazioni mediche e chiedendo un’inchiesta domiciliare (docc. 95-97 incarto AI).
1.6. Con osservazioni del 13 gennaio 2023 l’assicurato ha contestato anche il preavviso del 2 dicembre 2022, allegando il certificato del curante dr. __________ (specialista in neurologia) attestante un’incapacità lavorativa del 40% dal profilo neurologico ed il certificato del curante dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) attestante un significativo peggioramento dello stato psichico successivo alla perizia pluridisciplinare (doc. 99 incarto AI).
1.7. Invitato dall’amministrazione a prendere posizione sulla nuova refertazione pervenutale, il __________ ha ritenuto necessaria una perizia psichiatrica di decorso (doc. 107 incarto AI), confluita nel rapporto peritale del 14 dicembre 2023 che ha confermato quanto già accertato dal perito psichiatra contestualmente alla prima valutazione dell’ottobre 2021 (doc. 124 incarto AI). Le conclusioni peritali sono state fatte proprie dal medico SMR (doc. 127 incarto AI).
1.8. Con progetto di decisione del 21 marzo 2024, in sostituzione di quello del 2 dicembre 2022, l’Ufficio AI ha prospettato il diritto di una rendita intera dal 1. luglio al 31 ottobre 2020 con grado d’invalidità del 100% ed il diritto ad una rendita pari ad un grado d’invalidità del 40% dal 1. gennaio 2024 e continua (doc. 129 incarto AI).
Con osservazioni del 30 aprile 2024 l’assicurato, rappresentato da RA 1 ha contestato anche il nuovo progetto, sostenendo di non essere reintegrabile nel mercato del lavoro equilibrato e che il grado d’invalidità dal 2024 fosse in realtà del 59.06% (doc. 138 incarto AI).
1.9. Con decisione del 21 marzo 2024 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso del 4 novembre 2022, osservando come la nuova documentazione medica è stata vagliata sia dal __________ che dal medico SMR che l’hanno ritenuta sovrapponibile alle precedenti valutazioni, non ravvisando dunque la necessità di aiuto regolare e notevole di terzi nello svolgere nessuno degli atti abituali della vita quotidiana (doc. 130 incarto AI).
1.10. L’assicurato, sempre rappresentato da RA 1, interpone tempestivo ricorso contro la decisione del 21 marzo 2024, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di un AGI di grado lieve con retrocessione degli atti all’Ufficio AI affinché si determini sul diritto alla rendita d’invalidità anche dopo novembre 2020, subordinatamente la retrocessione degli atti “per il completamento degli accertamenti”.
Chiede l’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Contesta il mancato riconoscimento del bisogno di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana e nell’intrattenere contatti fuori casa, osservando come sulla questione né il medico SMR né il perito psichiatra si sono chinati a sufficienza, nonostante molteplici elementi, ravvisabili nella documentazione agli atti, che permettono di concludere per un bisogno di accompagnamento già da ottobre 2018.
1.11. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, considerati gli elementi evidenziati dall’insorgente e la presa di posizione del medico SMR secondo cui “[…] è opportuno procedere all’inchiesta domiciliare per verificare la necessità di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiane e da quando”, propone la retrocessione degli atti “per approfondire e valutare, tramite inchiesta domiciliare, la necessità […] dell’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana”.
1.12. Con scritto del 6 giugno 2024 il ricorrente ha comunicato di aderire alla proposta dell’Ufficio AI (VI).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’UAI ha respinto la domanda di AGI presentata dall’assicurato il 1. settembre 2022.
2.3. Secondo l'art. 9 LPGA – che ha ripreso la definizione contenuta nell'art. 42 v.LAI (DTF 133 V 450) – è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.
La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91 e 107 V 149).
Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2; cifra 8010 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), valida dal 1 gennaio 2015, stato al 1. gennaio 2021):
- vestirsi/svestirsi
- alzarsi/sedersi/coricarsi
- mangiare
- provvedere all'igiene personale (cura del corpo)
- andare al gabinetto (espletare i propri bisogni corporali)
- spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti sociali.
Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).
2.4. L'art. 42 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi.
La grande invalidità può essere di grado elevato, medio o lieve (art. 42 cpv. 2 LAI).
Giusta l'art. 42 cpv. 3 LAI, è considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica è considerato grande invalido soltanto se ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve.
L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale.
Per il capoverso 2 dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:
a. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,
b. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,
c. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.
Infine, l'art. 37 cpv. 3 OAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:
a. è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;
b. necessita di una sorveglianza personale permanente;
c. necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità;
d. a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure
e. è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.
2.5. In concreto questo Giudice non ravvisa motivi per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata dall’Ufficio AI con la risposta di causa e condivisa dal ricorrente il 6 giugno 2024.
Infatti, gli elementi evidenziati dal ricorrente relativi all’asserita dipendenza da terzi nell’organizzazione della realtà quotidiana e nell’intrattenere contatti al di fuori dell’ambito domestico, risultano pertinenti e non sono stati trattati né dal perito psichiatra, né dal medico SMR. Trattasi, ad esempio, dell’effettiva estensione della collaborazione prestata dalla moglie e dal figlio maggiore, della necessità di una routine – semplice e ben delineata – dettata dal ritardo mentale e cognitivo di cui soffre, dal fatto che egli è sostanzialmente analfabeta, come pure dell’inclinazione al ritiro sociale (I, p.ti 2.1.-2.2.5.) e di come tali elementi limitano l’insorgente.
In tale contesto, si impone un’inchiesta domiciliare al fine di fugare ogni dubbio circa il bisogno di accompagnamento del ricorrente e, quindi, dell’eventuale diritto all’AGI.
Per il che, gli atti vanno retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda con i necessari approfondimenti.
2.6. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito favorevole del ricorso le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente, patrocinato in causa da un avvocato, fr. 2'000 di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (pro multis DTF 124 V 301 consid. 6. e STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 21 marzo 2024 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente al consid. 2.5.
2. Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti