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Incarto n.
32.2024.43

 

MP/gm

Lugano

19 settembre 2024       

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Manuel Piazza, cancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 17 maggio 2024 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 19 aprile 2024 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  Con decisioni del 25 novembre 2013 l’Ufficio AI ha riconosciuto ad RI 1, nato nel 1983, un’intera rendita d’invalidità dal 1. maggio 2011 al 31 agosto 2012 e dal 1. giugno 2013 in poi. Contestualmente egli ha ricevuto delle rendite complementari per i figli (cfr. docc. 71-73 incarto AI).

L’assicurato ha in seguito divorziato e le rendite complementari per i figli sono state versate alla sua ex moglie, su richiesta di quest’ultima, detenendo ella la custodia su di loro (cfr. doc. 32 seg. incarto Cassa).

 

Dall’unione con la sua attuale compagna è nato il terzo figlio dell’assicurato. A seguito di ciò, con decisione dell’Ufficio AI del 19 aprile 2024 l’assicurato è stato posto al beneficio di un’ulteriore rendita complementare per figli, con effetto dal 1. marzo 2024.

Le prestazioni arretrate (fr. 964) sono state compensate con un credito dell’Ufficio AI, di uguale importo, nei confronti della ex moglie dell’assicurato e derivante dalla restituzione delle rendite complementari per le prime due figlie percepite in eccesso nel medesimo periodo. Queste rendite sono infatti state ricalcolate per evitare una sovrassicurazione.

 

                          1.2.  Con ricorso del 17 maggio 2024 l'assicurato contesta l’avvenuta compensazione, fondamentalmente sottolineando di aver comunicato per tempo la nascita di suo figlio. Delle singole allegazioni ricorsuali si dirà, nella misura del necessario, nel merito.

 

                          1.3.  Con la risposta di causa l’Ufficio AI, tramite la Cassa __________, postula la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata, ritenendo corretto il proprio agire.

 

                          1.4.  Con scritto del 7 giugno 2024, il ricorrente ribadisce la richiesta di vedersi bonificare le rendite complementari arretrate per il terzo figlio e che sarebbe l’Ufficio AI a dover chiedere alla sua ex moglie la restituzione di quanto percepito in eccesso.

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

 

                                  nel merito

 

                          2.2.  Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione ha corretta-mente o meno operato una compensazione tra le rendite complementari arretrate a favore del ricorrente per il suo terzo figlio (fr. 964) e la richiesta nei confronti della sua ex moglie di restituzione delle rendite complementari percepite in eccesso nel medesimo periodo per le loro prime due figlie.

                          2.3.  Oltre all’art. 20 cpv. 2 LPGA relativo al divieto di compensazione in caso di versamento di prestazioni a terzi (con l’eccezione dell’art. 20 cpv. 2, seconda frase LPGA, secondo cui è eccettuata la compensazione in caso di versamento retroattivo di prestazioni ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2), la LPGA non contiene norme generali sulla compensazione (sentenza 9C_804/2017 del 9 ottobre 2018, consid. 3.1).

                                  Questo modo di estinzione del credito è conseguentemente retto dalle disposizioni delle leggi speciali delle assicurazioni sociali (sentenza 9C_804/2017 del 9 ottobre 2018, consid. 3.1, con riferimento alla DTF 138 V 402, consid. 4.2).

 

                                  Secondo l’art. 20 cpv. 2 lett. a LAVS, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 50 cpv. 2 LAI, possono essere compensati con prestazioni scadute i crediti derivanti dalla LAVS, dalla LAI, dalla legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile e dalla legge sugli assegni familiari nell’agricoltura.

                                  Questa norma di legge ha carattere obbligatorio e l’amministrazione ha non solo il diritto ma anche il dovere, nel quadro delle prescrizioni legali, di procedere alla compensazione con delle prestazioni scadute (DTF 115 V 341 consid. 2a pag. 342 e riferimenti).

 

                                  La compensazione non deve tuttavia intaccare il minimo vitale della persona assicurata. Questa regola vale per tutte le assicurazioni sociali (sentenza 9C_804/2017 del 9 ottobre 2018, consid. 3.1 con riferimento alle DTF 138 V 402, DTF 138 V 235, consid. 7.2, DTF 136 V 286 consid. 6.1, DTF 131 V 249, consid. 1.2.

                                  Questa esigenza è da mettere in relazione con l’art. 125 cifra 2 CO, per il quale non possono estinguersi mediante compensazione contro la volontà del creditore le obbligazioni che per la particolare loro natura devono essere effettivamente soddisfatte al creditore, come per esempio quelle per alimenti e salari assolutamente necessari al mantenimento del creditore e della sua famiglia.

 

                                  In caso di versamento retroattivo di prestazioni periodiche, il limite della compensazione relativo al minimo vitale deve essere esaminato per il medesimo periodo, ossia per il lasso di tempo al quale è destinato il versamento retroattivo delle prestazioni (sentenza 9C_804/2017 del 9 ottobre 2018, consid. 3.1 con riferimento alla DTF 138 V 402 e alla sentenza 9C_1015/2010 del 12 aprile 2011, consid. 3.3).

 

                          2.4.  Per il marginale 10194 delle direttive sulle rendite (DR) se il beneficiario di una prestazione è debitore di una cassa di compensazione e non salda il suo debito con un pagamento, i crediti della cassa devono essere compensati con le rendite o gli assegni per grandi invalidi scaduti, a condizione che questi crediti siano compensabili.

 

                                  Ai sensi del marginale 10196 DR sono compensabili con prestazioni scadute i crediti che soddisfano le condizioni menzionate qui di seguito:

 

                                  Il credito deve appartenere a una cassa di compensazione. È irrilevante se si tratta della stessa cassa che versa le rendite o di un’altra. Il credito della cassa A può essere compensato con prestazioni versate dalla cassa B (marginale 10197 DR).

 

                                  Il credito deve poter essere fatto valere personalmente nei confronti dell’avente diritto alla prestazione oppure essere strettamente connesso alla rendita o all’assegno per grandi invalidi dal punto di vista del diritto assicurativo. In tal modo, i contributi e le rendite da restituire che il beneficiario deve ancora versare personalmente o in seguito all’apertura della successione possono essere compensati con la sua rendita (marginale 10198 DR).

                                  Le prestazioni indebitamente versate a uno dei coniugi non possono in linea di massima essere compensate con prestazioni scadute spettanti all’altro coniuge. Parimenti, non è ammesso compensare un credito in restituzione di prestazioni di una persona vedova con una rendita per orfano ad essa destinata (marginale 10200 DR).

                                  È invece possibile compensare prestazioni per coniugi se tra esse esiste uno stretto nesso dal punto di vista del diritto delle assicurazioni sociali. Questa condizione è adempiuta per esempio quando:

 

-        insorge il secondo evento assicurato e la rendita dell’altro coniuge risulta inferiore a causa dell’esistenza di un limite massimo;

-        il limite massimo delle rendite dei coniugi deve essere rivisto a causa di modifiche della base di calcolo (marginale 10201 DR).

 

                                  Il credito dev’essere esigibile e non prescritto. I crediti contributivi che non sono ancora stati estinti al momento del riconoscimento del diritto alla rendita possono essere compensati in ogni caso con questa (art. 16 cpv. 2 LAVS; marginale 10202 DR).

 

                                  Il credito deve riguardare, per il marginale 10203: contributi di ogni genere dell’AVS, dell’AI, delle IPG, dell’AD o degli AF (contributi correnti, arretrati, irrecuperabili, contributi alle spese di amministrazione, interessi di mora; marginale 10204 DR); prestazioni dell’AVS, dell’AI e delle IPG che devono essere restituite, a meno che non siano state condonate (marginale 10205 DR); prestazioni complementari secondo la LPC, che devono essere restituite (marginale 10206 DR); rendite e indennità giornaliere da restituire dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione militare, dell’assicurazione contro la disoccupazione e delle casse malati riconosciute dalla Confederazione (marginale 10207 DR); contributi e prestazioni arretrate secondo la legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura (marginale 10208 DR); tasse d’ingiunzione, spese d’imposizione, spese d’esecuzione e multe d’ordine (marginale 10209 DR); risarcimento dei danni causati alle casse di compensazione (art. 52 LAVS; marginale 10210 DR; sottolineatura del redattore).

 

                                  Il marginale 10212 DR prevede che per principio la compensazione di una rendita o di un assegno per grandi invalidi è ammissibile solo a condizione - come già accennato - che il minimo vitale della persona tenuta alla restituzione secondo il diritto dell’esecuzione non sia intaccato.

 

                                  Per la determinazione del minimo vitale (fabbisogno vitale) in materia di esecuzione per debiti il marginale 10213 DR rinvia al marginale 3033 delle direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG (DIN).

 

                                  Ai sensi del marginale 10214 DR in caso di pagamento retroattivo di prestazioni e di compensazione di crediti in restituzione di prestazioni, non va tenuto conto del minimo vitale ai sensi del diritto d’esecuzione, se la rendita assegnata a titolo retroattivo sostituisce semplicemente una rendita riconosciuta per un periodo precedente e le due prestazioni si escludono vicendevolmente (p. es. compensazione di una rendita completiva dell’AVS con una rendita d’invalidità, DTF 138 V 402).

 

                                  Per il marginale 10215 DR di conseguenza, per quanto concerne invece la sostituzione con effetto retroattivo di una rendita con un’altra, la compensazione è di regola ammissibile per l’intero importo del credito.

 

                          2.5.  Nel caso concreto il 19 aprile 2024 l’Ufficio AI ha compensato un credito nei confronti della ex moglie del ricorrente, derivante dalla restituzione delle rendite complementari per le loro prime due figlie percepite in eccesso a marzo e aprile 2024, con la rendita complementare riconosciuta retroattivamente al ricorrente nel medesimo periodo per il suo terzo figlio.

 

                                  Il ricorrente contesta la compensazione, affermando che l’Ufficio AI, informato tempestivamente della nascita del suo terzo figlio, dovrebbe provvedere a versargli la relativa rendita complementare e chiedere alla sua ex moglie la restituzione di quanto percepito in eccesso (cfr. docc. I e VI).

 

                                  L’Ufficio AI, tramite la Cassa __________, nella risposta di causa indica invece che il fatto che debitore e creditore non siano identici non impedirebbe una compensazione. Dal profilo della tecnica assicurativa, infatti, esisterebbe una stretta correlazione tra l’ulteriore rendita completiva figli e le due precedenti, il riconoscimento dell’una avendo quale diretta conseguenza il ricalcolo delle altre (cfr. doc. IV).

 

                          2.6.  In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 505 il Tribunale federale ha stabilito che la pretesa di restituzione di una rendita d'invalidità comprendente le rendite completive (successivamente rimpiazzata da una rendita di vecchiaia e dalle rendite completive) nei confronti di uno dei coniugi può essere compensata con gli arretrati di una rendita d'invalidità assegnata all'altro coniuge anche se debitore e creditore dell'amministrazione non sono identici. La condizione dell'esistenza di una stretta connessione, dal profilo della tecnica assicurativa o dal punto di vista giuridico, tra i crediti posti in compensazione è in effetti adempiuta (consid. 2.6 e 2.8). Le marginali 10907 e 10908 DR (nella versione allora in vigore, corrispondenti ai marginali 10200 e 10201 nella versione in vigore dal 1. gennaio 2024) sono conformi alla legge (consid. 2.9).

 

                                  Nella presente procedura, quindi, il fatto che debitore (l’ex moglie del ricorrente) e creditore (il ricorrente stesso) dell'Ufficio AI non siano identici non implica necessariamente che una compensazione non sia possibile; bisogna però che vi sia una stretta connessione, dal profilo della tecnica assicurativa o dal punto di vista giuridico, tra l’ulteriore rendita completiva per il terzo figlio del ricorrente e le due precedenti. Secondo questo Giudice, e come ben spiegato dall’Ufficio AI nella sua risposta di causa, questa stretta connessione esiste. Infatti, il riconoscimento della rendita complementare per il terzo figlio del ricorrente comporta necessariamente il ricalcolo delle rendite complementari per le prime due figlie. Ciò avviene, poiché l’art. 38bis cpv. 1 LAI prevede che “in deroga all’articolo 69 capoversi 2 e 3 LPGA, le rendite per figli sono ridotte nella misura in cui insieme con le rendite del padre o della madre superino il 90 per cento del reddito annuo medio determinante per il calcolo di queste ultime”; riduzione che “è ripartita tra ciascuna delle rendite per figli o delle rendite per orfani”, secondo l’art. 54bis cpv. 3 OAVS, applicabile per il rinvio di cui all’art. 33bis cpv. 1 OAI. Le prestazioni versate all’ex moglie del ricorrente non erano pertanto indebite, finché non è nato il terzo figlio del ricorrente. Lo sono diventate automaticamente o ipso iure solo in quel momento. Ciò significa che il credito in restituzione dell'Ufficio AI è, tanto da un punto di vista giuridico che dal profilo della tecnica assicurativa, indissociabilmente legato alle prestazioni accordate al ricorrente. Le rendite a lui riconosciute retroattivamente e quelle percepite in eccesso dalla sua ex moglie possono perciò essere poste in compensazione, sebbene debitore e creditore dell’Ufficio AI non siano identici.

 

                          2.7.  Relativamente alla salvaguardia del minimo esistenziale, con riferimento alle sentenze 9C_1015/2010 e DTF 136 V 286 il Tribunale federale ha affermato che la compensazione (retroattiva) può portare su contributi non ancora pagati o su prestazioni da restituire. La questione del minimo esistenziale può concernere solo il primo caso, poiché nel periodo determinante non sono state versate altre prestazioni. Quando invece la persona assicurata ha beneficiato di rendite, che non erano dovute o erano dovute in misura inferiore, la situazione è diversa. In tal caso, di principio, la compensazione è possibile senza necessità di effettuare il calcolo del minimo vitale, poiché il reddito e la sostanza della persona interessata, per il passato, non subirebbero alcuna modifica (consid. 4.4; cfr. consid. 4.5: “Die Verrechnung ist hier somit zulässig, ohne dass dem die Einhaltung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums entgegengehalten werden kann. Dies entspricht auch dem oben in E. 4.2 dargelegten grundsätzlichen Ziel, dass Rechtswirkungen nicht lediglich aus der zeitlichen Verschiebung von Zahlungen resultieren sollen. Ebenso wenig wie die Beachtung der Verrechnungsschranke bei Nachzahlungen sicherstellen soll, dass es nicht zufolge zeitlicher Verschiebungen von Zahlungen zu ungerechtfertigten Nachteilen für den Versicherten kommt, soll die zeitliche Verschiebung zu vom Gesetz grundsätzlich ausgeschlossenen Leistungskumulationen führen.”).

 

                                  Il ricorrente, beneficiario di una rendita AI e di una rendita d’invalidità della LAINF, non adduce che la compensazione faccia sì che il suo minimo esistenziale venga intaccato. Quest’eventualità nemmeno emerge dall’incarto. In ogni caso, nella presente procedura il credito dell’Ufficio AI deriva da prestazioni (le rendite complementari per le prime due figlie del ricorrente) che erano dovute in misura inferiore rispetto a quanto erogato in un primo momento. Correttamente, perciò, l’Ufficio AI non ha effettuato il calcolo del minimo vitale del ricorrente.

 

                          2.8.  In queste circostanze le rendite complementari per le prime due figlie del ricorrente percepite in eccesso dalla sua ex moglie a marzo e aprile 2024 possono essere compensate con la rendita complementare riconosciutagli retroattivamente nel medesimo periodo per il suo terzo figlio, giusta l’art. 20 cpv. 2 lett. a LAVS. Spetterà eventualmente al ricorrente far valere nei confronti della sua ex moglie la pretesa dell’Ufficio AI, ora diventata propria. La compensazione ha infatti comportato una surrogazione ai sensi dell’art. 110 n. 2 CO, ovvero un cambio di creditore (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2023.131 e 132 del 6 novembre 2023 consid. 6).

 

                                  La decisione contestata merita pertanto conferma, mentre il ricorso va respinto.

 

                          2.9.  Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                  Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

 

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera

 

giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti