Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
32.2024.52

 

MP/gm

Lugano

30 settembre 2024        

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Manuel Piazza, cancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 17 giugno 2024 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:  RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 24 maggio 2024 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  RI 1, nato nel 2000, è affetto da una patologia congenita (diplegia spastica) che ha portato l'Ufficio AI a riconoscere la copertura dei costi per una carrozzella manuale con propulsore elettrico quale mezzo ausiliario (cfr. doc. 61 incarto AI). Questa è poi stata sostituita da due carrozzelle, una con motore elettrico (cfr. doc. 269 incarto AI) e una senza motore (cfr. doc. 270 incarto AI). Entrambe sono state dotate di una seduta ortopedica su misura, il 22 gennaio 2020 (cfr. doc. 274 incarto AI) rispettivamente il 10 settembre 2021 (cfr. doc. 303 incarto AI).

                                  Con scritto del 6 febbraio 2024 l’assicurato, tramite la fondazione __________ (di cui frequenta l’istituto), ha chiesto all’Ufficio AI la garanzia per la copertura delle spese per una modifica della carrozzella senza motore e della seduta ortopedica (doc. 371 incarto AI), allegando un preventivo di fr. 1’482.15.

 

                          1.2.  Con decisione del 24 maggio 2024 (preavvisata il 15 aprile 2024) l’amministrazione, dopo aver verificato tramite la Federazione svizzera di consulenza sui mezzi ausiliari per persone andicappate e anziane (FSCMA) il preventivo, ha respinto la domanda di prestazioni, non ritenendo giustificato l’adattamento richiesto.

 

                          1.3.  Contro la succitata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato da RA 1 (sua madre), il 17 giugno 2024 ha interposto ricorso al TCA, chiedendo di riconsiderare il diniego.

 

                          1.4.  Con la risposta di causa l’Ufficio AI, ribadendo la correttezza della decisione contestata, ha chiesto la reiezione del ricorso.

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  Il ricorrente ha allegato al ricorso un suo scritto datato 18 aprile 2024 (doc. I A2; successivo, quindi, al progetto di decisione del 15 aprile 2024) e ha affermato che l’Ufficio AI non lo ha menzionato nella propria decisione (cfr. doc. I, pag. 2). Ciò potrebbe configurare – a mente del ricorrente – una violazione del diritto di essere sentito.

 

                                  Per l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio a DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197). Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà, che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).

                                  Va rammentato che una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1; DTF 124 V 180 consid. 4a). Ciò è il caso laddove l'assicurato ha potuto comprendere la portata della decisione formale e impugnare la successiva decisione, confrontarsi con il suo contenuto e proporre le sue censure, facendo valere le sue ragioni innanzi ad un'autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo (DTF 133 I 201 consid. 2.2). Il TCA dispone in effetti di un pieno potere di esame in tal senso (STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

                                  Va comunque aggiunto che l’assicurato deve accertarsi che i suoi invii giungano a corretta destinazione (STCA 33.2017.5 del 20 agosto 2018). Nel caso sussista un dubbio circa la trasmissione o meno di un documento (si veda la citata STCA 33.2017.5 consid. 2.11) non esiste, nel diritto delle assicurazioni sociali, il principio secondo il quale l'amministrazione e il giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a favore dell'assicurato (STFA del 26 settembre 2001, consid. 3c; STFA del 18 settembre 2001, consid. 3b; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001; DTF 115 V 142 consid. 8b; DTF 113 V 312 consid. 3a e 322 consid. 2a; RAMI 1999 pag. 478, consid. 2b).

 

                                  Nell’evenienza concreta, l’Ufficio AI ha rilevato nella risposta di causa “che lo scritto del 18.04.2024, prodotto con il ricorso, non risulta essere mai giunto all’Ufficio AI e per tale motivo non è stato menzionato nella decisione finale” (cfr. doc. IV, pag. 3). Il ricorrente, a cui la risposta di causa è stata intimata con la facoltà di presentare eventuali mezzi di prova (cfr. doc. V), non ha contestato la posizione dell’Ufficio AI né ha presentato la prova dell’avvenuto invio dello scritto datato 18 aprile 2024 (per esempio, la ricevuta postale dell’invio raccomandato). Non v’è quindi ragione di dubitare del fatto che l’Ufficio AI non sia entrato in possesso dello scritto datato 18 aprile 2024 e che non abbia potuto confrontarsi con esso nella decisione impugnata.

                                  Va poi sottolineato che il ricorrente ha allegato lo scritto datato 18 aprile 2024 al proprio ricorso a questo Tribunale, che dispone di pieno potere cognitivo. L'Ufficio AI ha preso posizione sullo scritto in questione e sul ricorso con la risposta di causa, sulla quale l'insorgente, come detto, non ha ritenuto di esprimersi.

 

                                  Questo Tribunale non ravvisa pertanto una violazione del diritto di essere sentito, che comunque – se ci fosse stata –  sarebbe stata sanata in questa sede (STF 9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431; STCA 30.2011.11).

 

                                  Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.

 

                                  nel merito

 

                          2.2.  Nel caso in esame, è litigiosa la questione a sapere se a favore del ricorrente l’Ufficio AI deve assumersi le spese per una modifica della carrozzella senza motore e della seduta ortopedica.

 

                          2.3.  L'art. 8 cpv. 1 LAI prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, per quanto:

 

                                  a.    essi siano necessari e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete; e

                                  b.    le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute.

 

                                  Secondo l’art. 8 cpv. 2 LAI il diritto alle prestazioni previste negli articoli 13 e 21 esiste indipendentemente dalla possibilità d’integrazione nella vita professionale o di svolgimento delle mansioni consuete.

 

 

 

                                  L’art. 8 cpv. 3 LAI rammenta che i provvedimenti d’integrazione sono:

 

                                  a.    i provvedimenti sanitari;

                                  abis   la consulenza e l’accompagnamento;

                                  ater    i provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale;

                                  b.    i provvedimenti professionali;

                                  c.    …

                                  d.    la consegna di mezzi ausiliari.

 

                                  Per la nozione e una casistica in merito ai mezzi ausiliari vedi Erwin Murer, Stämpflis Handkommentar, Invalidenversicherungsgesetz (Art. 1-27bis IVG), Berna 2014, ad Art. 21-21quater, pagg. 850-852.

                                  Questi provvedimenti (il cui concetto e i cui presupposti sono regolati analogamente anche nell’assicurazione infortuni e nell’assicurazione militare: “(…) Das UVG und das MVG halten sich weitgehend an den Hilfsmittebegriff der IV, so dass zur Auslegung ebenfalls die Rechtsprechung und Lehre zu diesen Versicherungszweigen heranzuziehen ist (z. B. MAESCHI, Art. 21). (…)” Murer, op. cit., ad art. 21-21quater, pag. 850) sono molto importanti in quanto eliminano rispettivamente riducono le conseguenze del danno alla salute e sostituiscono, nell'ambito dell'attività svolta o dell'integrazione sociale, la perdita di alcune parti o funzioni del corpo (Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 4a edizione, Berna 2014, § 36 n. 1 e 2, pag. 255; cfr. anche DTF 137 V 13 consid. 2.2, 131 V 9 consid. 3.3, 115 V 191 consid. 2c con riferimenti).

 

                                  Secondo l'art. 21 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per conservare o migliorare la sua capacità al guadagno, per studiare, per imparare una professione o seguire una formazione continua oppure a scopo di assuefazione funzionale. L'assicurazione sopperisce alle spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni plantari solo per quanto costituiscono un complemento essenziale ai provvedimenti sanitari d'integrazione. Il cpv. 2 della medesima disposizione precisa che l'assicurato, che a causa della sua invalidità ha bisogno di apparecchi costosi per spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria persona, ha diritto, indipendentemente dalla sua capacità al guadagno, a tali mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale. L’assicurazione AI fornisce i mezzi ausiliari in proprietà o a prestito in un tipo semplice e adeguato. Se un mezzo ausiliario sostituisce oggetti che l’assicurato dovrebbe acquistare anche senza l’invalidità, l’assicurato è tenuto a partecipare alla spesa (cpv. 3). Infine, il Consiglio federale può prevedere che l’assicurato possa continuare a utilizzare il mezzo ausiliario fornito a prestito anche quando non sono più adempiute le condizioni poste all’assegnazione (cpv. 4).

 

                                  In virtù della delega di cui all’art. 21 cpv. 2, il Consiglio federale ha emanato l'art. 14 OAI secondo cui l'elenco dei mezzi ausiliari da consegnare nell’ambito dell'art. 21 LAI è oggetto di un'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità, OMAI, RS 831.232.51) che, tra l’altro, regolamenta la consegna di mezzi ausiliari (lett. a).

 

                                  Giusta l'art. 2 cpv. 1 OMAI il diritto alla consegna di mezzi ausiliari è subordinato, nei limiti tracciati dall'elenco allegato all'ordinanza, alla necessità per l’assicurato di farne uso per spostarsi, stabilire contatti con l’ambiente o ampliare la propria autonomia. In particolare l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari designati nel citato elenco da un asterisco (*) solamente se gli sono indispensabili per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione, a scopo di assuefazione funzionale o per svolgere l'attività esplicitamente citata nel numero corrispondente dell'allegato (art. 2 cpv. 2 OMAI; RCC 1992 pag. 224 consid. 1a, RCC 1990 pag. 211 consid. 2a, RCC 1989 pag. 44 consid. 2a, RCC 1985 pag. 171 consid. 2a; STCA 6 novembre 1992 in re I.Di S., STFA 26 luglio 1993 in re M.V.).

                                  Il diritto ai mezzi ausiliari si estende agli accessori e agli adeguamenti resi necessari dall’invalidità (art. 2 cpv. 3 OMAI).

                                 L’assicurato ha diritto soltanto a mezzi ausiliari di tipo semplice, adeguato ed economico. Se desidera un modello più sofisticato, la differenza è a suo carico (art. 2 cpv. 4 1a e 2a frase OMAI).

                                  La lista contenuta nell'allegato all'OMAI è esaustiva nella misura in cui enumera le categorie dei mezzi che entrano in linea di conto. Al contrario, si deve esaminare per ogni categoria se l'enumerazione dei diversi mezzi ausiliari è esaustiva o semplicemente indicativa (DTF 131 V 14 consid. 3.4.2, 121 V 260 consid. 2b; 117 V 181 consid. 3b con riferimenti, 115 V 193 consid. 2b; STFA 26 luglio 1993 in re M.V.).

                                  Secondo la giurisprudenza, non è lecito far derivare un diritto a un mezzo ausiliario non previsto nelle categorie elencate dall’allegato OMAI, facendo diretto riferimento ai principi generali dell’AI, in quanto il margine di competenza del Consiglio federale rispettivamente del Dipartimento federale dell’interno nella scelta dei singoli mezzi da includere nel succitato allegato non può essere sostituito né dall’amministrazione né dal giudice delle assicurazioni sociali (DTF 131 V 14 consid. 3.4.2 in fine, con riferimento a SVR IV Nr. 90).

                                  L’allegato OMAI non sfugge comunque all’esame del giudice per quanto concerne la costituzionalità e la legalità. Disponendo l’autorità esecutiva di un grande potere di apprezzamento, l’esame del giudice si limita tuttavia ad un controllo sotto l’aspetto dell’arbitrio (art. 9 Cost), della parità di trattamento (art. 8 cpv. 1 Cost.) o del divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost) (DTF 131 V 15 consid. 3.4.2 con riferimenti giurisprudenziali).

                                  Il marginale 1004 della Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari nell’assicurazione invalidità (CMAI) prevede che l’AI fornisce mezzi ausiliari di tipo semplice, adeguato ed economico. Sono considerati soltanto i mezzi ausiliari con un rapporto qualità/prezzo ottimale. L’assicurato non ha diritto al mezzo ausiliario migliore nel suo caso specifico (sentenza 9C_640/2015 del 6 giugno 2016, consid. 2.3). Questo concetto è stato ribadito nella DTF 143 V 190, consid. 2.3.

                                  Gli accertamenti tecnici necessari per i mezzi ausiliari vanno commissionati a centri d’accertamento (v. sotto, 2a parte) o a centri specializzati (v. sotto, 3a parte) autorizzati o designati dall’UFAS (marg. 1011 1a frase CMAI).

 

                          2.4.  Per quanto riguarda il caso concreto, va innanzitutto rilevato che alla cifra 9 dell’allegato OMAI sono indicate, quali mezzi ausiliari – i quali, non essendo contrassegnati da un asterisco (*), sono riconosciuti anche se non servono per svolgere un’attività lucrativa o sopperire alla mansioni concrete e quindi svolgono uno scopo socio-riabilitativo (cfr. art. 21 cpv. 2 LAI) – le “carrozzelle”, il cui rimborso è effettuato secondo la convenzione tariffale conclusa con la Federazione delle associazioni svizzere del commercio e dell’industria della tecnologia medica (FASMED) e l’ASTO.

                                  La CMAI prevede poi quanto segue, a proposito delle carrozzelle senza motore:

 

-        la fornitura di una carrozzella deve essere motivata sotto il profilo medico (modulo «Prescrizione medica per la consegna di una carrozzella»). Una nuova prescrizione medica non implica necessariamente la consegna di una nuova carrozzella: eventualmente può essere anche adattata quella già consegnata;

-        la scelta definitiva della categoria di carrozzelle, inclusi gli accessori compresi nel forfait e quelli opzionali necessari per la disabilità, deve essere motivata dal fornitore tramite il «Modulo di richiesta per la consegna di una carrozzella»;

-        in caso di dubbio va consultata la FSCMA quale servizio specializzato neutrale (marg. 2073 CMAI).

 

Di principio, quindi, l’adeguamento della carrozzella senza motore e degli accessori di cui il ricorrente già dispone può essere preso in considerazione (cfr. art. 2 cpv. 3 OMAI). Va però ancora analizzato se le ulteriori condizioni poste dalla legge sono adempiute.

 

                          2.5.  Nella domanda del 6 febbraio 2024, il ricorrente ha indicato che “necessita di modifiche che permettano di chiudere la carrozzina manuale per essere messa agevolmente nelle automobili degli accompagnatori, così da permettergli di poter partecipare alla vita sociale dei coetanei e poter svolgere attività idonee alla sua età” (cfr. doc. 371 incarto AI, pag. 1).

 

                                  Nel progetto di decisione, prima, e nella decisione contestata, poi, l’Ufficio AI ha negato che le modifiche proposte fossero necessarie, facendo propria la posizione della FSCMA. Quest’ultima aveva rilevato:

 

" (…) maneggiando il mezzo abbiamo potuto sganciare la seduta, staccando prima le ruote, ma con un po’ di accortezza si dovrebbe riuscire anche senza staccare le ruote; è un’operazione che non richiede grossa scaltrezza e costa solo qualche minuto di tempo, basta prenderci la mano, inoltre anche i braccioli si sfilano facilmente.

Solo che per quanto ci è stato riportato, per la famiglia sarebbero troppi passaggi da fare; niente di diverso da quello che centinaia di famiglie con figli disabili fanno quotidianamente per poter caricare i mezzi in macchine con poco spazio a disposizione.

(…).

Mentre la possibilità di rendere pieghevole la carrozzina manuale è già fattibile per come è ora; probabilmente invertendo il senso delle staffe, mantenendo lo stesso sistema di fissaggio/sgancio, si dovrebbe poter ottenere un’altezza maggiore della seduta.

Il preventivo non rispecchia una sistemazione semplice ed economica.

 

Conclusione

  Non è possibile arrivare al suggerimento per la presa a carico dei costi, poiché lo scopo della richiesta è già assolto con la configurazione attuale della carrozzina (cfr. doc. 381 incarto AI, pag. 2 seg.).

 

                                  Nell’impugnativa, il ricorrente adduce che “(…) in punta di diritto sentiamo questo diniego da parte dell’ufficio AI una non ben chiara comprensione di come la non facilità di chiusura della sedia sia strettamente collimante con la libertà di nostro figlio di uscire quando vuole con chi vuole.

                                  Si riteneva che davanti ad una macroscopica difficoltà di chiusura della carrozzina, per chi non fosse un addetto ai lavori, vi fosse la disponibilità da parte dell’Ufficio AI, nella figura del suo perito, di comprendere tale difficoltà.

                                  Ciò non è stato fatto. Ossia, senza mancare di rispetto al lavoro di nessuno, si è fatta una mera valutazione della chiusura della carrozzina e non della sua estrema difficoltà rapportata alla libertà di uscita di nostro figlio.

                                  (…) si è rinunciato evidentemente dal pesare l’aspetto della libertà e della socialità come ci sarebbe aspettato” (cfr. doc. I, pag. 1 seg.).

 

                                  L’insorgente allega inoltre un proprio scritto datato 18 aprile 2024, che come visto al consid. 2.1 non era giunto all’Ufficio AI, e il parere di due medici riguardo alla decisione impugnata.

                                  Nello scritto datato 18 aprile 2024 il padre del ricorrente afferma sostanzialmente che la carrozzina è macchinosa da smontare e riporre in auto, ciò che lui è in grado di fare ma non sua moglie, sua figlia, i due dipendenti che si occupano del ricorrente o i suoi amici. Il che comporterebbe una spesa di tempo ingente quando il ricorrente accompagna il padre nelle trasferte di lavoro e la presenza di quest’ultimo quando gli amici del ricorrente lo invitano a uscire a mangiare o al cinema (cfr. doc. I A2, pag. 1).

                                  Nel primo parere medico, il dr. med. __________ ritiene che lo smontaggio e rimontaggio della ruota della carrozzina non possa essere considerato un gesto effettuabile senza ulteriori difficoltà dall’insieme delle persone che si occupano o entrano in contatto col ricorrente, a più forte ragione se si tiene conto dell’aspetto della sicurezza nel caso di un rimontaggio non corretto (cfr. doc. I A4, pag. 2).

                                  Nel secondo parere medico, il dr. med. __________ indica che lo smontaggio delle ruote, necessario per piegare la sedia a rotelle ma che il ricorrente e le altre persone non sono in grado di fare, richiede spazio e tempo sufficiente (cfr. doc. I A5, pag. 2).

 

                                  Nella risposta di causa, l’Ufficio AI evidenzia che quanto addotto dal ricorrente era già stato preso in considerazione nel rapporto della FSCMA (cfr. doc. IV, pag. 3).

 

                                  Esaminati gli atti, questo Tribunale non può che confermare la conclusione dell’Ufficio AI, ossia che l’azione di piegare la carrozzella manuale e introdurla nel veicolo possa essere effettuata senza ulteriori difficoltà e che le modifiche desiderate non siano quindi necessarie.

                                  Certo, si riconosce che la modifica della carrozzella senza motore e della seduta ortopedica renderebbe ancora più facile il piegare la carrozzella; tuttavia, decisivo risulta che questa operazione è già ora possibile. Questa è la conclusione a cui è giunto il tecnico ortopedico della FSCMA, servizio specializzato e neutrale. Egli ha infatti piegato personalmente la carrozzella e constatato che non è necessaria una particolare scaltrezza ma solo qualche minuto, “basta prenderci la mano”; ha inoltre sì staccato le ruote, ma riconosciuto che con un po’ di accortezza si potrebbe piegare la carrozzella senza staccarle (cfr. doc. 381 incarto AI, pag. 2). L’esempio del padre del ricorrente, che non ha affermato di avere specifiche conoscenze in materia e che da più di tre anni – ogniqualvolta necessario – piega la carrozzella del figlio senza che ciò ponga particolari problemi a sé o a lui, dimostra d’altronde che è possibile impratichirsi in quest’operazione. Possibile quindi anche per altre persone che hanno regolari contatti col ricorrente, sia che si tratti di famigliari o curanti sia che provengano dalla cerchia di amici.

                                  A questo riguardo nulla mutano i due pareri medici allegati al ricorso che, redatti da due medici specializzati in ortopedia, non si limitano a esprimersi su aspetti medici ma si pronunciano s’una questione squisitamente meccanica.

                                  Anche per quanto riguarda i timori relativi alla sicurezza evocati nello scritto del dr. med. __________, secondo questo Tribunale essi non sono fondati. Innanzitutto, a valere quale prova indiretta che lo smontaggio e rimontaggio della ruota – sempre che necessario – non deve essere svolto da un esperto perché non ponga problemi di sicurezza, vi sono i più di tre anni senza inconvenienti in cui è il padre del ricorrente ad aver piegato la carrozzella del figlio. In secondo luogo, basterebbe a posteriori verificare visivamente che la situazione della carrozzella sia identica a quella antecedente al montaggio e rimontaggio della ruota ed effettuare una breve prova di conduzione per scoprire eventuali malfunzionamenti.

 

                                  Per il resto, l’insorgente non ha prodotto documentazione atta a sovvertire le conclusioni della perizia della FSCMA. Al riguardo va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ove ciò fosse ragionevolmente esigibile le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

 

                                  È infine utile ricordare che, conformemente alla giurisprudenza (DTF 143 V 190; STF 9C_439/2012 del 1. ottobre 2012 consid. 2 e riferimenti; DTF 119 V 421), di regola l'assicurato ha diritto solo ai provvedimenti idonei a raggiungere il fine di integrazione prefisso e non ai migliori provvedimenti possibili nel caso di specie (DTF 143 V 190 consid. 2.3; DTF 110 V 102). La legge infatti riconosce la reintegrazione solo nella misura in cui essa sia necessaria e sufficiente (DTF 143 V 190 consid. 2.3; DTF 142 V 523 consid. 6.3; DTF 139 V 115 consid. 5.1; DTF 115 V 198 consid. 4.e)cc e 205-206 consid. 4.e)cc. Inoltre, deve esistere una proporzione ragionevole tra il successo prevedibile del provvedimento e il costo dello stesso (DTF 143 V 190 consid. 2.2; DTF 132 V 215 consid. 3.2.2; DTF 110 V 102 consid. 2; 107 V 88 consid. 2 e 103 V 16 consid. 1b).

                                  Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 599 e segg. (599-607).

 

                                  Visto quanto sopra, tenuto conto della perizia tecnica della FSCMA, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell’ambito delle assicurazioni sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3) è da ritenere dimostrato che l’adeguamento della carrozzella senza motore e della seduta ortopedica richiesto dal ricorrente non è necessario. Ciò, sebbene la carrozzella attuale non sia il miglior mezzo ausiliario possibile nel caso di specie. L’Ufficio AI non ha quindi rinunciato a considerare l’aspetto della libertà e della socialità, come invece ha sostenuto il ricorrente nella sua impugnativa; piuttosto lo ha soppesato, all’interno però di un quadro legale di riferimento a cui deve attenersi.

 

                                  Alla luce delle considerazioni esposte, la decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso respinto.

 

                          2.6.  Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (in virtù della disposizione transitoria dell'art. 83 LPGA a contrario in combinazione con l’art. 61 lett. a e fbis LPGA, anch'essi nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021), la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                  Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 vanno poste a carico del ricorrente.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Le spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.                                

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti