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redattrice: |
Tanja Balmelli, cancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 4 luglio 2024 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 3 giugno 2024 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1972, tramite il suo medico curante il 20 giugno 2022 (doc. 35) ha presentato una nuova domanda di prestazioni all'assicurazione invalidità (doc. 44) lamentando un importante peggioramento del suo stato di salute. Il 31 gennaio 2023 (doc. 55) il Servizio Medico Regionale ha ritenuto opportuno sottoporre il richiedente a una perizia pluridisciplinare e il 12 febbraio 2024 (doc. 79) ha avallato il rapporto peritale del 7 febbraio 2024 (doc. 78), valutandolo dal 15 dicembre 2020 abile al 90% nella sua attività e al 100% in altre adeguate.
1.2. Sentito il consulente in integrazione professionale sulla reintegrabilità dell'assicurato (doc. 89), con progetto di decisione del 12 aprile 2024 (doc. 90) l'Ufficio assicurazione invalidità ha proposto di respingere la richiesta di prestazioni stante un grado di invalidità nullo. Sul certificato del dr. med. __________ allegato alle osservazioni del 23 maggio 2024 (doc. 95) al progetto di decisione, in cui l'interessato ha lamentato la necessità di effettuare delle pause che dimezzano i tempi lavorativi, si è pronunciato l'SMR il 25 maggio 2024 (doc. 97), affermando che il perito neurologo ha riconosciuto un rendimento ridotto del 10% proprio per la necessità di pause supplementari. Ne è seguita la decisione del 3 giugno 2024 (doc. A), che ha confermato il rifiuto delle prestazioni visto un grado AI dello 0% sia dal 1° dicembre 2021 (alla scadenza dell'anno d'attesa) sia dal 1° gennaio 2024.
1.3. Con ricorso del 4 luglio 2024 (doc. I) RI 1, sempre assistito dallo RA 1, ha chiesto di annullare la decisione dell'Ufficio AI e di riconoscergli una rendita di invalidità sulla base di un grado di invalidità del 50%. Il ricorrente ha affermato che la documentazione medica prodotta ammette che egli può riprendere il suo originario lavoro di addetto alla ristorazione, ma soltanto in modo parziale, necessitando di effettuare delle pause. Pertanto, su 40 ore settimanali di lavoro, le pause che gli sono necessarie incidono per metà, perciò le ore di lavoro si riducono a 20, cosicché il suo grado di invalidità risulta essere del 50%. L'avanzata discopatia a livello L4-L5 associata a ernia discale rilevata nella RM colonna lombare del 1° settembre 2023 (doc. B) comprova questa necessità e quindi giustifica la permanente inabilità al lavoro riscontrata dal medico curante, il quale l'ha valutata nel 50% vista l'assoluta necessità di riduzione delle ore lavorative da otto a quattro (doc. C).
Per questi motivi, il ricorrente ha contestato il rapporto peritale del 7 febbraio 2024, confermato dall'SMR, che ha riconosciuto soltanto un 10% di riduzione nell'attività abituale di addetto alla ristorazione. Inoltre, egli ha contestato il reddito annuo statistico con invalidità di Fr. 59'639,18 contro un reddito senza invalidità di Fr. 51'734,79, evidenziando che "In questo modo il subito infortunio è riuscito miracolosamente a migliorare la capacità finanziaria dell'assicurato nel suo campo lavorativo.".
1.4. Nella risposta del 27 agosto 2024 (doc. IV) l'Ufficio assicurazione invalidità ha chiesto al TCA di respingere il ricorso, rilevando che l'istruttoria medico-funzionale che ha effettuato tramite perizia pluridisciplinare (reumatologica, neurologica e psichiatrica) ha adeguatamente vagliato tutti i disturbi dell'assicurato.
Alle conclusioni peritali rese l'amministrazione ha riconosciuto pieno valore probatorio essendo complete, dettagliate e coerenti.
Essa ha poi osservato che il referto radiologico prodotto con il ricorso era già stato verificato dal Servizio Accertamento Medico e in particolare dalla perita dr.ssa med. __________, reumatologa, osservando nel suo complemento del 25 settembre 2023 che tale referto non apportava una modifica delle valutazioni peritali.
Quanto allo scritto del 3 luglio 2024 (doc. C) del dr. __________, l'Ufficio AI ha rilevato che non propone elementi clinici e ribadisce la riduzione dell'abilità lavorativa dell'assicurato a causa della necessità di effettuare delle pause, perciò non modifica la valutazione resa.
Infine, in assenza di specifiche critiche, l'Ufficio AI ha confermato le valutazioni espresse in ambito reintegrativo ed economico.
1.5. L'insorgente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. V).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se a giusta ragione l'Ufficio AI ha negato all'assicurato il diritto alla rendita di invalidità dopo aver determinato un grado d'invalidità non pensionabile.
2.2. Va innanzitutto rilevato che il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell'OAI denominata "Ulteriore sviluppo dell'AI" e che concerne (anche) il diritto alla rendita (RU 2021 705).
La Circolare sull'invalidità e sulla rendita nell'assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° luglio 2023, prevede al marginale 9101 che "Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell'OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021".
La Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell'AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita dall'UFAS, stato al 1° gennaio 2022 e valida da tale data, prevede in particolare ai marginali 1007, 1008 e 1009 che:
" Conformemente alle DT LAI [Disposizioni transitorie, ndr.], le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l'articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021.
Poiché il momento dell'insorgenza dell'invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all'art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l'invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all'articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:
- in caso di insorgenza dell'invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
- prima fissazione della rendita → DR [diritto, ndr.] in vigore fino al
31 dicembre 2021,
- modifica del grado d'invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31
dicembre 2031 → C DT US AI;
- in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l'art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
- prima fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022.".
Secondo le citate Circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita l'asserita invalidità e l'eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa nel 2024. Per contro, se l'eventuale diritto ad una rendita è nato il 1° gennaio 2022, o successivamente, torna applicabile il diritto attualmente in vigore.
In concreto, l'invalidità (teorica) giusta l'art. 28 LAI sarebbe insorta al più presto il 15 dicembre 2021, ossia un anno dopo l'ultima decisione dell'Ufficio AI cresciuta in giudicato.
L'assicurato ha presentato la nuova domanda di prestazioni il 20 giugno 2022 (cfr. consid. 1.1), ragion per cui, trattandosi di una domanda tardiva ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI, l'eventuale diritto a una rendita sorgerebbe al più presto sei mesi dopo la rivendicazione del diritto alle prestazioni, e meglio il 1° dicembre 2022 (art. 29 cpv. 3 LAI). Ne consegue che è applicabile il diritto in vigore dal 1° gennaio 2022 (cfr. Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), n. 2027 con esempio; cfr. anche Valterio, Commentaire – Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), 2018, n. 1, 3 e 4 ad art. 29 LAI).
2.3. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Con il nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).
Secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.4. Trattandosi di una nuova domanda di prestazioni AI, va ricordato che giusta l'art. 87 cpv. 3 OAI, qualora la rendita sia stata negata perché il grado d'invalidità era insufficiente, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste al capoverso 2, che dispone che se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni.
Se tale condizione non è soddisfatta, l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita, l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitäts-verlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda, deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso. L'art. 17 cpv. 1 LPGA si applica infatti per analogia anche in caso di nuova domanda facente seguito al rifiuto di una rendita per difetto di invalidità pensionabile (DTF 130 V 71 consid. 3.2; DTF 117 V 198 consid. 3a; STF 9C_916/2009 consid. 5.2; art. 41 vLAI; Pratique VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15).
In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3b, 105 V 30; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
Nella DTF 141 V 9, al considerando 6.1 il Tribunale federale ha precisato che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; 9C_718/2016 del 14 febbraio 2017 consid. 6.2; STF 9C_378/ 2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre 2013).
2.5. A seguito della nuova domanda di prestazioni del 20 giugno 2022 formulata dal dr. med. __________, suo medico curante, il quale ha segnalato un importante peggioramento delle condizioni di salute dell'assicurato, l'Ufficio AI ha raccolto presso il medesimo un rapporto medico (doc. 47), a seguito del quale il 31 gennaio 2023 (doc. 55) il Servizio Medico Regionale (dr. med. __________ e dr. med. __________) ha disposto una perizia pluridisciplinare per valutare il suo stato di salute dal 1° ottobre 2020, affidando tale incarico al __________.
L'assicurato è stato quindi visitato il 12 maggio 2023 durante tre ore dalla dr.ssa __________, specialista in medicina interna generale FMH, la quale ha riassunto nel rapporto peritale del 7 febbraio 2024 (doc. 78) gli atti medici a sua disposizione, l'anamnesi (familiare, personale-sociale, professionale, patologica, sistemica), i disturbi soggettivi e le affezioni attuali, la descrizione della giornata, i trattamenti seguiti fino a quel momento, le constatazioni obiettive quali lo status, gli esami di laboratorio, neurologici e psicologici effettuati.
Dopo avere sintetizzato la storia personale, professionale e sanitaria dell'assicurato, il medico internista non ha rilevato delle diagnosi aventi influsso sulla capacità lavorativa dell'assicurato, ma soltanto senza conseguenze (Atopia con pollinosi, neurodermite atopica predominante a livello delle pieghe; Stato dopo colica renale con posa di pigtail (2020); Stato dopo intervento per periartrite della spalla destra (2020); Stato dopo epicondilite bilaterale prevalentemente a sinistra).
La perita ha pertanto ritenuto l'interessato totalmente abile al lavoro sia nell'attività precedente di barista e amministratore di società sia in altre professioni adeguate alle inclinazioni, conoscenze professionali e scolastiche dell'assicurato.
L'assicurato è stato poi visitato il 6 e il 20 giugno 2023 dal dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia FMH, il 22 giugno 2023 dalla dr.ssa med. __________, specialista FMH in reumatologia e il 4 luglio 2023 dal neurologo dr. med. __________, le cui conclusioni, riassunte, sono state riportate nel medesimo rapporto peritale del 7 febbraio 2024 da pagina 45.
Esposta la valutazione globale interdisciplinare, sono stati riassunti dal __________ gli esiti delle valutazioni internistica, reumatologica, neurologica e psichiatrica rese dagli specialisti, le cui relative perizie sono allegate in calce al rapporto della perizia pluridisciplinare.
Per l'aspetto somatico, la dr.ssa __________ ha valutato dal profilo reumatologico l'assicurato non ponendo una diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa, ma soltanto rilevando dei disturbi non aventi conseguenze sulla capacità lavorativa, quali Mialgie degli arti superiori con facile affaticabilità e debolezza soggettiva, senza attuali segni di deficit di forza, con attuale negatività del pannello autoanticorpale; Stato dopo intervento di riparazione di SLAP lesion e debridement del sovraspinoso della spalla destra il 13 febbraio 2020; Sindrome lombo-vertebrale cronica in artropatia faccettaria diffusa e discopatia del disco compreso nell'ultimo spazio a configurazione lombare e una vertebra di transizione lombosacrale, con sofferenza Modic 1 associata ad ernia discale paramediana destra in conflitto con la radice nervosa nel recesso epidurale antero-laterale destro; Obesità (peso 95kg / statura 169cm); Alterazioni degenerative del rachide cervicale con protrusione discale C4-C5 e contatto neuroforaminale C5 destra, tenue ernia foraminale D1-D2 sinistra senza attuale corrispettivo clinico; Gonalgia destra intermittente in riscontro MRI di plica medio-patellare con imbibizione flogistica, peritendinite della zampa d'oca ed inserzionale quadricipitale sul versante mediale.
La specialista ha riportato nel referto del 9 agosto 2023 quanto individuato dall'immunologo e meglio che l'assicurato lamentava mialgie senza diminuzione della forza agli arti superiori, ma che malgrado i test effettuati non era stata rilevata una malattia autoimmune a carattere sistemico. Il trattamento farmacologico analgesico in corso assunto in riserva copriva in modo soddisfacente la sintomatologia riferita a livello lombare, mentre non era efficace sui disturbi presenti a livello muscolare che erano ancora poco inquadrabili. Era auspicabile un calo ponderale che sarebbe andato ad agire positivamente sia sul carico vertebrale sia sulle articolazioni periferiche degli arti inferiori. Unitamente alla regolare fisioterapia mirata a stabilizzare la colonna vertebrale, avrebbe consentito il mantenimento nel tempo di una adeguata forma e mobilità fisica.
La consulente ha poi indicato le risorse fisiche dell'assicurato, quali sollevare talvolta pesi tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, spesso fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, spesso maneggiare attrezzi di media entità, la rotazione manuale era normale, l'assicurato poteva talvolta effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, spesso assumere la posizione seduta e inclinata in avanti, spesso in piedi e inclinata in avanti, talvolta la posizione inginocchiata, spesso effettuare la flessione delle ginocchia, talvolta assumere la posizione accovacciata, spesso assumere la posizione seduta di lunga durata e in piedi di lunga durata, dovendo però avere la possibilità di alternare le posizioni al bisogno. L'assicurato poteva spesso camminare per lunghi tragitti, talvolta su terreno accidentato, spesso salire le scale, ma talvolta su scale a pioli.
Per la perita, dal 1° ottobre 2020 la capacità lavorativa era piena nelle attività precedentemente svolte, che essa ha ritenuto adeguate, così come adeguate erano attività sia di tipo sedentario sia leggero e medio-leggero, senza sovraccarico eccessivo delle spalle e del rachide.
Il 25 settembre 2023 la reumatologa ha preso ulteriormente posizione sul rapporto MRI del rachide lombosacrale del 1° settembre 2023 refertato dal dr. med. __________, rilevando che non apportava alcuna modifica alle sue valutazioni peritali, non essendo presenti segni di progressione delle alterazioni a carico del rachide lombare rispetto alla precedente valutazione dell'ottobre 2019. La stessa ha ricordato di avere già espresso il suo parere il 9 agosto 2023 sulla MRI della colonna cervicale del 14 luglio 2023 allegata al certificato del 29 agosto 2023 del dr. med. __________ ed eseguita tre settimane dopo la sua valutazione clinica, momento in cui non aveva clinicamente obiettivato segni suggestivi di radicolopatia C4-C5 con contatto neuroforaminale C5 a destra. Questi ulteriori rapporti ricevuti non comportavano dunque a quel momento alcuna modifica delle sue valutazioni per quanto riguarda le diagnosi, le limitazioni funzionali e le capacità lavorative espresse nella perizia del 9 agosto 2023.
Il dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, ha visitato l'assicurato il 4 luglio 2023 sia dal punto di vista clinico, con esame neurologico, sia con esame elettroneurografico. Il perito ha esposto l'anamnesi familiare, personale-sociale, professionale, patologica, sistemica, i disturbi soggettivi e le affezioni attuali, la descrizione della giornata, i trattamenti in atto, le constatazioni obiettive, l'esito dell'esame neurologico e dell'esame elettroneurografico.
Il neurologo ha sintetizzato la storia personale, professionale e sanitaria dell'assicurato, ha ritenuto che i disturbi lamentati erano compatibili con il quadro clinico e che erano assenti una sindrome lombo-vertebrale o cervico-vertebrale o evidenti segni radicolari irritativi.
Egli ha quindi posto le diagnosi aventi influsso sulla capacità lavorativa di leggera compressione cronica dei due nervi mediani nei canali carpali, meralgia parestetica destra, su irritazione del nervo cutaneo laterale del femore sotto la spina iliaca anterior superior, in presenza di un ventre prominente, indumenti elastici stretti locali.
Per lo specialista, le brachialgie parestetiche che da anni l'assicurato accusava erano in parte sicuramente in relazione con una sofferenza dei due nervi mediani nei canali carpali e in parte anche su problemi periarticolari alle spalle. Egli accusava pure disestesie a livello della coscia destra associate a parestesie e ipoestesia su irritazione del nervo cutaneo laterale del femore. Entrambe queste patologie potevano provocare disturbi, soprattutto lavorando in attività ripetitive e pesanti con i membri superiori o rimanendo a lungo in posizione eretta o seduta, per quel che concerne la meralgia parestetica.
Nel valutare le capacità e le risorse, l'esperto ha indicato che a livello dei polsi la sintomatologia non era maggiore, provocabile, avrebbe potuto essere risolta con il portare delle stecche, in parte anche con il riposo, che avrebbero potuto essere di fastidio durante le attività manuali intense come quella di barista. Per la meralgia parestetica, delle posizioni obbligate in posizione eretta, seduta o anche da sdraiato avrebbero potuto aumentare i fastidi. Era sicuramente indicata una perdita di peso, evitare di portare indumenti stretti a livello della cresta iliaca, eseguire eventualmente infiltrazioni locali se le disestesie fossero diventate importanti.
Nell'attività di consulente e di barista, dal profilo neurologico non v'era alcun grado di incapacità lavorativa e quindi avrebbe potuto lavorare 8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana. Tuttavia, per la sindrome ancora piuttosto irritativa dei due nervi mediani nei canali carpali e per la sindrome irritativa del nervo cutaneo laterale del femore, l'assicurato avrebbe potuto presentare un grado massimo di incapacità lavorativa del 10% per riduzione del rendimento per potersi soprattutto assicurare delle pause. Di conseguenza, la capacità lavorativa era del 90% dal 30 agosto 2019, data dell'infortunio alla spalla destra, dal momento che non ha più lavorato con gli arti superiori. Per i problemi del nervo cutaneo laterale del femore destro, la sintomatologia sarebbe stata presente solo negli ultimi due anni, ma la data esatta non era valutabile. Come consulente, non v'era nessun grado di incapacità lavorativa. In un'attività adeguata in cui era limitato l'uso dei membri superiori in attività pesanti e ripetitive, con la possibilità di cambiare posizione, da seduto e in posizione eretta o sdraiata, secondo la presenza di parestesie a livello della coscia destra, la capacità lavorativa era totale. Considerata l'età, per il neurologo l'assicurato avrebbe potuto riprendere senza problemi, a parte una leggera limitazione per l'uso degli arti superiori, legati all'incipiente compressione dei due nervi mediani nei canali carpali, la sua attività professionale interrotta dopo l'infortunio alla spalla destra e in concomitanza con l'apparizione anche di problemi psichiatrici ed economici.
Infine, al momento della valutazione peritale non era indicato nessun intervento decompressivo; in caso di peggioramento della sintomatologia avrebbero potuto essere indicate delle infiltrazioni locali.
Per quanto concerne la patologia psichiatrica, il dr. __________ ha visitato l'interessato il 6 e il 20 giugno 2023 durante 45 minuti ogni volta e nel referto del 4 luglio 2023 ha esposto l'anamnesi, le constatazioni obiettive e gli esiti degli esami psicologici effettuati dallo psicologo __________.
Quale diagnosi, senza influsso sulla capacità lavorativa, ha posto una probabile evoluzione in una sindrome da dolore persistente (F45.4) derivante dai dolori lombari con ripercussione agli arti inferiori, che a causa della non corrispondenza chiara e definita con le risultanze clinico diagnostiche lasciavano intravvedere un'evoluzione verso una tale sindrome.
Il perito ha osservato una scarsa capacità di mentalizzazione, introspettive e psicologiche in generale, che non gli ha consentito di elaborare l'esperienza del cambiamento funzionale che ha subìto a seguito dei problemi di salute somatica. Ha pure riscontrato una tendenza a identificarsi nei deficit della patologia somatica e una certa tendenza a enfatizzare l'esposizione dei sintomi somatici, che favoriva la tendenza a cronicizzare la sintomatologia, con influenza negativa anche sull'elaborazione dell'esperienza dolorosa e probabile sviluppo di una F45.4.
Lo specialista ha perciò valutato non sussistere alcuna sintomatologia sul piano psicopatologico che avesse un'influenza sulle sue capacità lavorative, che erano quindi totali nelle attività precedenti e adeguate. Ha comunque ritenuto indicato per l'assicurato proseguire con la presa a carico psichiatrica integrata al fine di prevenire eventuali peggioramenti.
Il rapporto della perizia pluridisciplinare riporta poi le diagnosi e i limiti funzionali posti da ciascun esperto che ha visitato l'assicurato, come pure le motivazioni che hanno portato i periti a stabilire nel 90% dal 1° ottobre 2020 la capacità lavorativa complessiva nell'attività da ultimo svolta, intesa come riduzione del 10% nell'attività di cameriere e barista dovuta unicamente alla patologia neurologica. La capacità in attività adeguate che rispettino i limiti funzionali stabiliti in ambito reumatologico e, per gli aspetti neurologici, limitino l'uso dei membri superiori in attività pesanti e ripetitive, con la possibilità di cambiare posizione da seduto in posizione eretta o sdraiata, secondo la presenza di parestesie a livello della coscia destra, era invece del 100%. Non v'era invece nessuna limitazione del rendimento in attività adatta e in attività di consulente amministrativo, per le quali l'assicurato era dunque complessivamente abile al 100%.
Sulla scorta di questa perizia, il 12 febbraio 2024 (doc. 79) il dr. med. __________, specialista in medicina interna generale, ha allestito il rapporto finale SMR, in cui ha riassunto la situazione medica relativa alla prima domanda AI del 2020 (inabilità lavorativa da agosto 2019 a settembre 2020, ma decisione del 14 dicembre 2020 di rifiuto delle prestazioni a causa della domanda tardiva) e all'attuale del 2022, indicando i contenuti dei certificati medici dei curanti e della perizia pluridisciplinare del 7 febbraio 2024, le diagnosi con e senza conseguenze sulla capacità lavorativa, i limiti funzionali (carico massimo di 5 kg, alternanza della postura) e i gradi di incapacità lavorativa nell'abituale attività di ristoratore/cameriere/barista (10%) e in attività adeguate (0%).
Ritenuto che la decisione precedente era del 14 dicembre 2020, il medico SMR ha valutato che il grado di inabilità lavorativa del 10% andava fatto decorrere dal 15 dicembre 2020.
Con il progetto di decisione del 12 aprile 2024 (doc. 90) l'Ufficio AI ha rifiutato le prestazioni, poiché dal calcolo economico è risultato un grado di invalidità nullo dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2023, così come dal 1° gennaio 2024 applicando la deduzione forfettaria del 10% in virtù dell'art. 26bis cpv. 3 OAI nel tenore in essere da quest'anno.
Nelle osservazioni del 23 maggio 2024 il rappresentante dell'assicurato ha affermato che pur ammettendo la ripresa dell'attività lavorativa, il curante la limitava, in quanto nel corso della giornata necessitava di intervalli che riducevano i tempi lavorativi in pratica della metà. Per questo motivo, l'assicurato ha chiesto l'attribuzione di almeno un quarto di rendita (doc. 95) e ha allegato il referto del 14 maggio 2024 del dr. med. __________, secondo cui "il paziente può mantenere un'attività lavorativa ma non può essere concessa al 100%. Infatti, durante il lavoro, il paziente pur lavorando al 100%, necessita di intervalli di tempo per recuperare. Il tutto si spiega benissimo con la diagnosi già esposte a suo tempo negl'incarti inviati alla assicurazione invalidità (diagnosi: già in vostro possesso).".
Il dr. __________, riassunte le valutazioni specialistiche peritali per quanto concerne la capacità lavorativa dell'assicurato e le diagnosi con e senza influsso sulla capacità lavorativa, nelle annotazioni del 25 maggio 2024 (doc. 97) si è pronunciato come segue su quest'ultimo referto:
" Valutazione: dall'attuale documentazione non risulta una modifica dello stato di salute. Faccio presente che il __________ ha riconosciuto un rendimento ridotto del 10% per necessità di pause supplementari per motivi neurologici: "…un grado massimo di incapacità del 10% per diminuzione del rendimento per assicurarsi pause sul lavoro…".
Ne è quindi seguita la decisione del 3 giugno 2024 (doc. A), che ha confermato integralmente il progetto di decisione di rifiuto delle prestazioni per assenza di un grado AI pensionabile.
Con il ricorso l'assicurato ha prodotto il referto radiologico del 1° settembre 2023 (doc. B) del dr. med. __________, già agli atti dell'amministrazione, e il nuovo referto del 3 luglio 2024 (doc. C) del dr. __________, il quale ha sottolineato "che sì, il paziente può mantenere un'attività lavorativa ma non può essere concessa al 100%. Infatti, durante il lavoro, il paziente pur lavorando al 100%, necessita di intervalli di tempo, che stimo al 50%, per recuperare. Le pause riducono l'attività lavorativa da 8 a 4 ore lavorative. Il tutto si spiega benissimo con la diagnosi già esposte a suo tempo negl'incarti inviati alla assicurazione invalidità (diagnosi già in vostro possesso).".
2.6. Per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Per quel che concerne il valore probatorio di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Secondo giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 pag. 108 segg.).
Il Tribunale federale ha poi precisato nella DTF 135 V 465 che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici interni che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione che non sussista un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle conclusioni contenute in tali rapporti (cfr., fra le ultime, STF 8C_601/2022 del 31 marzo 2023, consid. 6.3.2; STF 8C_252/ 2022 dell'11 gennaio 2023, consid. 4.1.2; STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2021, consid. 5.1; STF 8C_583/2020 del 4 marzo 2021, consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto dall'art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l'affidabilità dei rapporti dei medici interni all'amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
In seguito (STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2020, consid. 3.2; STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 4.1), l'Alta Corte ha ribadito che diversamente dai (semplici) rapporti medici interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia sottoposto a esame medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti esterni deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento dei fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125 V 351 consid. 3b/bb pag. 353; DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, 1994, pag. 332). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti. Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura differente del mandato di cura e di perito (fra tante sentenze cfr. 8C_55/2018 del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid. 5.3).
Occorre ancora osservare che l'allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)".
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_337/2023 del 22 agosto 2023, consid. 3.3.2; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.7. Nel caso concreto, chiamato a verificare se l'amministrazione ha correttamente valutato lo stato di salute del ricorrente, dopo attenta analisi di tutti gli atti medici il Tribunale non ha motivo di mettere in dubbio le conclusioni a cui essa è pervenuta.
Preso atto dei certificati dei curanti, il Servizio Medico Regionale ha ritenuto opportuno che dei periti valutassero lo stato di salute dell'interessato, affidando tale compito al __________.
Le esperte in medicina interna generale (dr.ssa __________) e in reumatologia (dr.ssa med. __________), lo specialista in neurologia (dr. med. __________) e quello in psichiatria e psicoterapia (dr. med. __________) hanno avuto modo di valutare l'assicurato analizzando la documentazione medica raccolta dall'Ufficio assicurazione invalidità presso i curanti, visitandolo di persona e analizzando i reperti soggettivi e le constatazioni oggettive, anche a mezzo di specifici esami (sangue, urine, psicologici).
I quattro periti si sono dettagliatamente pronunciati, ciascuno nel suo specifico campo di competenza, sulle condizioni di salute del ricorrente retroattivamente al 2020, ponendo delle diagnosi con e senza ripercussioni sulla sua capacità lavorativa e definendo il grado di incapacità lavorativa sia nell'attività precedentemente esercitata di barista/cameriere e di consulente sia in attività adeguate, fermo restando i limiti funzionali individuati dai vari consulenti. Le argomentazioni esposte dagli esperti intervenuti sono chiare, complete e non contraddittorie, perciò non prestano il fianco ad alcuna critica.
Non va inoltre dimenticato che per quanto concerne il referto radiologico del 1° settembre 2023 del dr. med. __________ prodotto con il ricorso, era già presente agli atti dell'amministrazione e al riguardo aveva preso posizione il dr. med. __________ nel rapporto peritale del 30 ottobre 2023, anche se aveva visitato di persona l'assicurato antecedentemente (il 4 luglio 2023). Infatti, fra i documenti che gli sono stati messi a disposizione, in calce all'elenco di questi referti datati dal 2018 a gennaio 2023, egli ha indicato che "Ulteriori controlli del rachide lombo-sacrale e cervicale eseguiti anche in luglio 2023 e in settembre 2023, non hanno portato ulteriori informazioni: del rachide lombo-sacrale, a livello L4-L5 il Dott. Med. __________, parla di un quadro di spondilosclerosi emisferica di Dihlmann in via di guarigione (osteosclerosi). Associata un'ernia discale di lieve entità, trattenuta, ad ampio raggio con tendenzialmente più estensione sottopeduncolare dal lato sinistro, senza conflitti col ganglio dorsale. Nessuna modifica rispetto all'esame del 2019.".
Lo stesso radiologo, quindi, non ha rilevato un peggioramento della situazione in essere nel 2023 rispetto a quella riscontrata quattro anni prima. Inoltre, l'ernia discale era di lieve entità, come ha sottolineato il consulente nominato dall'Ufficio AI, perciò non era tale da dare luogo a particolari impedimenti nell'esercitare un'attività lucrativa. Al riguardo, il perito neurologo ha osservato che "Nei rapporti radiologici non si parla mai di "voluminosa" ernia discale, né a livello cervicale, né lombo-sacrale. Non sono mai stati descritti particolari deficit neurologici, né a livello dei membri superiori, né a livello dei membri inferiori." (cfr. rapporto peritale del 30 ottobre 2023 pag. 6 punto 3.2.9).
Inoltre, l'esperto ha evidenziato che dal punto di vista strettamente neurologico i disturbi lamentati dall'assicurato erano compatibili con il quadro clinico, si trattava di una sofferenza dei tronchi nervosi periferici, non importante, sia a livello dei due polsi che per il nervo cutaneo laterale del femore. Le brachialgie parestetiche alle due mani che il ricorrente accusava da tempo, soprattutto quando lavorava, in presenza di un incipiente rallentamento, soprattutto a destra, della conduzione sensitivo-motoria del nervo mediano nel tunnel carpale, erano tuttavia di lieve entità, senza deficit sensitivo-motori maggiori.
Non avendo riscontrato altri elementi patologici, e osservato che la sintomatologia a livello dei polsi non era maggiore e che avrebbe potuto essere risolta col porto di stecche o con il riposo o con infiltrazioni locali qualora le disestesie fossero diventate importanti, il perito ha concluso che l'assicurato era pienamente abile nell'attività di consulente, ma poteva presentare un grado massimo di incapacità lavorativa del 10% per diminuzione del rendimento per assicurarsi delle pause sul lavoro.
L'insorgente ha evidenziato che la necessità di effettuare delle pause porta la sua capacità lavorativa a dimezzarsi, ritenuto come il medico curante ha stimato nel 50% la riduzione dell'attività lavorativa, indicando che le diagnosi poste in precedenza spiegavano le ragioni di questi intervalli di tempo.
Nel rapporto medico del 18 novembre 2022 (doc. 47), compilato a richiesta dell'Ufficio AI, il dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna, che ha in cura l'assicurato da diversi anni, aveva indicato la presenza di dolori alla schiena poi peggiorati nel tempo, sindrome del dolore cronico, radicolopatia destra, periartropatia alla spalla destra (operata nel 2020) e sinistra, epicondiliti bilaterali, insonnia cronica, stato depressivo, che dal 1° agosto 2020 al 30 aprile 2022 l'avevano reso inabile al 100%, dal 1° maggio al 30 novembre 2022 al 50% e nuovamente al 100% dal 1° dicembre 2022 al 31 marzo 2023.
Il curante aveva definito come "caso cronico stazionario" la prognosi sulla capacità lavorativa dell'assicurato e ritenuto che per i dolori alle mani e alla spalla a quel momento egli non era in grado di svolgere alcuna attività lavorativa.
Nel referto del 29 agosto 2023 (doc. 71) il dr. med. __________ ha aggiornato direttamente l'Ufficio AI sugli ultimi sviluppi:
" Il paziente ha avuto nuovi episodi di coliche renali con ureterolitiasi già note al Dr. med. __________ (urologo) con degenza già l'anno scorso (luglio 2022), ma questa volta è stato trattato ambulatorialmente. Il paziente lamenta dolori ad entrambe le braccia e per le quali l'ergoterapia viene applicata regolarmente, in particolare al polso ed alla mano sinistra dove i dolori sono maggiori. Oltre all'entesopatie croniche delle braccia per le quali era stato anche valutato dal Dr. med. __________ (chirurgo della mano nell'arco del 2022), il paziente lamenta probabili dolori di origine radicolari e per questo è stata richiesta una RM della colonna cervicale avvenuta nel luglio 2023 ed accludo come documentazione a questa lettera. Nell'esame si riscontra un'irritazione radicolare in particolare C4 e C5 bilateralmente ma maggiore a destra.
È prevista una nuova RM della colonna lombare che avverrà nei prossimi giorni a causa di un accentuarsi del dolore alla gamba destra ed in particolare alla probabile radicolopatia L4. Infine rammento, come già nel 2022 che il paziente soffre di insonnia e di problematiche psichiatriche per le quali è regolarmente seguito dal Dr. med. __________ (psichiatra).
Tutto quanto sopra esposto porta il paziente ad un'impossibilità di una qualsiasi attività lavorativa ed è fortemente limitato sia per dolori ma anche per movimenti ridotti in funzione antalgica.
Inoltre l'insonnia e la difficoltà di concentrazione non aiuta una qualsiasi attività.
Ritengo quindi inabile il paziente ad una riqualifica professionale e credo sia più indicata una rendita.".
L'allegato certificato radiologico del 14 luglio 2023 allestito dal dr. med. __________ , FMh radiologia medica, riferisce della risonanza magnetica alla colonna cervicale eseguita quel giorno, a grandi linee sovrapponibile a quella precedente dell'ottobre 2019, ma con discopatia con protrusione discale a livello C4-C5 questa volta più sporgente dal lato destro. Inoltre, è stata rilevata una tenue ernia foraminale a livello TH1-TH2 dal lato sinistro, che lo specialista ha osservato essere magari di nuova insorgenza.
Il TCA rileva che quest'ultimo referto, sebbene la visita clinica dell'assicurato sia avvenuta il 22 giugno 2023, è stato comunque preso in considerazione dalla perita reumatologa già nella stesura della sua valutazione del 9 agosto 2023, avendolo essa citato fra gli esami radiologici messi a sua disposizione.
La stessa si è altresì pronunciata al riguardo nel complemento del 25 settembre 2023, ricordando di essersi già determinata su questo esame nelle conclusioni diagnostiche peritali del 9 agosto 2023, in cui ha menzionato l'esito della risonanza magnetica della colonna cervicale del 14 luglio 2023, eseguita quindi poche settimane dopo la sua valutazione clinica, momento in cui clinicamente non aveva obiettivato segni suggestivi di radicolopatia C4-C5 con contatto neuroforaminale C5 destra.
Sempre nel suo complemento, la dr.ssa __________ ha inoltre analizzato l'esposto rapporto del 29 agosto 2023 del dr. med. __________, rilevando che "riporta la sintomatologia riferita dall'A. di "probabile" origine radicolare allegando l'esito della MRI della colonna cervicale del 14.7.2023 di cui avevo già preso visione, senza riportare esame clinico aggiornato. Ritengo che qualora fossero comparsi segni suggestivi di contatto di C5 ds., non presenti al momento della visita peritale effettuata dalla sottoscritta, sarebbe utile approfondire gli accertamenti con una visita neurologica ed una eventuale esecuzione di ENMG mirata, qualora indicato. Questi ulteriori rapporti ricevuti non comportano attualmente nessuna modifica delle mie valutazioni per quanto riguarda le diagnosi, le limitazioni funzionali, come pure per le capacità lavorative da me espresse nella mia perizia del 9.8.2023.".
Inoltre, in merito al referto della risonanza magnetica del 1° settembre 2023, la reumatologa ha espressamente indicato il 25 settembre 2023 che non apportava alcuna modifica alle sue valutazioni peritali, non essendo presenti segni di progressione delle alterazioni a carico del rachide lombare rispetto alla precedente valutazione dell'ottobre 2019.
Anche il neurologo ha potuto esprimersi su questi referti, citandoli nel suo rapporto peritale del 30 ottobre 2023 laddove il dr. med. __________, che ha visitato l'interessato il 4 luglio 2023, ha riassunto gli esiti dei controlli radiografici del rachide lombo-sacrale e cervicale eseguiti nel luglio 2023 e, come visto, nel mese di settembre 2023. Egli ne ha quindi tenuto conto nella sua valutazione specialistica, mentre non si è specificatamente pronunciato sul parere del medico curante dell'agosto 2023.
Infine, per quanto concerne l'aspetto psichico, sebbene il dr. __________ abbia indicato ancora il 29 agosto 2023 che l'assicurato era regolarmente seguito dal dr. __________ per problematiche psichiatriche, tuttavia nessun documento specialistico è stato prodotto agli atti, né in sede amministrativa né ricorsuale, perciò non v'è motivo di scostarsi dalle valutazioni del dr. med. __________ nell'ambito del mandato peritale ricevuto, secondo cui v'era soltanto una probabile evoluzione in una sindrome da dolore persistente (F45.4) non avente influsso sulla capacità lavorativa.
2.8. Da quanto precede la scrivente Corte rileva che dai due referti medici prodotti dal ricorrente non è possibile trarre una conclusione diversa da quella accertata dai periti del __________ e avallata dal Servizio Medico Regionale, i quali, ciascuno nel suo specifico ambito di competenza, si sono pronunciati sullo stato di salute del ricorrente argomentando chiaramente e in modo convincente le loro valutazioni. Alle stesse va pertanto fatto affidamento tanto nella definizione delle diagnosi quanto nella determinazione del grado di incapacità lavorativa dell'assicurato.
L'intera documentazione agli atti è dunque stata attentamente analizzata e valutata da persone esperte in materia, le quali hanno tratto delle conclusioni affidabili, solide e condivisibili. Non è dunque necessario procedere a ulteriori accertamenti medici come ipotizzato, laddove necessario, dal ricorrente.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).
Non va dimenticato che, contrariamente a quanto sostenuto nel suo memoriale, il ricorrente non è riuscito, nemmeno in sede ricorsuale, a mettere validamente in discussione le convincenti conclusioni peritali rese da specialisti in materia.
L'unico nuovo atto medico consiste, infatti, nel citato referto del 3 luglio 2024 (doc. C) del dr. med. __________, che però non si è affatto confrontato né con le valide conclusioni peritali né con il rapporto finale del Servizio Medico Regionale del 12 febbraio 2024, perciò non è in grado di comprovare un diverso stato di salute da quello compiutamente valutato dagli specialisti nominati dall'Ufficio AI e neppure una diversa capacità lavorativa dell'assicurato nell'esercitare la precedente attività lavorativa di barista così come altre adeguate alle sue condizioni di salute.
Le rimostranze del ricorrente non possono dunque essere seguite né per quanto concerne la valutazione medica del suo stato di salute né per le conseguenze del danno alla salute sulla sua capacità lavorativa, come pure sulla necessità di indagarle ulteriormente, essendo il quadro medico chiaro ed esaustivo.
L'operato dell'amministrazione deve pertanto essere condiviso e confermato, così come i periodi e i gradi di inabilità lavorativa stabiliti dal Servizio Medico Regionale nel suo rapporto finale del 12 febbraio 2024. Di conseguenza, per la riconosciuta necessità di effettuare delle pause durante l'attività lavorativa, la capacità lavorativa del ricorrente deve essere ridotta del 10% e quindi va stabilita nel 90% nell'attività precedentemente esercitata di barista/cameriere. Nell'attività di consulente amministrativo e in altre attività adeguate, che rispettino i limiti funzionali individuati dalla dr.ssa __________ e dal dr. med. __________, oltre all'alternanza della postura e a un carico massimo di 5 kg indicati dal medico SMR, la capacità residua è del 100%.
2.9. Per quanto concerne l'aspetto economico, e meglio l'incidenza del danno alla salute sulla capacità lavorativa residua del ricorrente, quest'ultimo ha contestato "il calcolo dei redditi che secondo tabelle nazionali indica un reddito con invalidità di CHF 59'639.18 contro un reddito senza invalidità di CHF 51'734.79. In questo modo il subito infortunio è riuscito miracolosamente a migliorare la capacità finale dell'assicurato nel suo campo lavorativo." (doc. I pag. 2).
La critica formulata dall'insorgente è generica, non contesta specificatamente né il reddito da valido né quello da invalido e va evasa sulla base del principio del calcolo del grado di invalidità ai sensi dell'art. 16 LPGA, a cui rinvia l'art. 28a cpv. 1 LAI.
Gli artt. 25, 26 e 26bis OAI, nel nuovo tenore dal 1° gennaio 2022, hanno concretizzato i principi giurisprudenziali in materia e ora definiscono i principi per il confronto dei redditi e come si determina il reddito con e senza invalidità.
L'art. 25 OAI riguarda i principi per il confronto dei redditi:
" 1 Sono considerati redditi lavorativi secondo l’articolo 16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi disposti dalla LAVS, escluse tuttavia:
a. le prestazioni del datore di lavoro per perdita di salario cagionata da infortunio o malattia, se l’incapacità lavorativa è debitamente comprovata;
b. le indennità di disoccupazione, le indennità di perdita di guadagno secondo la LIPG e le indennità giornaliere dell’assicurazione invalidità.
2 I redditi lavorativi determinanti secondo l’articolo 16 LPGA vanno stabiliti su una base temporale identica e tenendo conto del mercato del lavoro in Svizzera.
3 Se per la determinazione dei redditi lavorativi determinanti si impiegano valori statistici, vanno presi come riferimento i valori centrali della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio federale di statistica. Possono essere impiegati altri valori statistici, se nel singolo caso il reddito non figura nella RSS. Vanno utilizzati valori indipendenti dall’età e differenziati a seconda del sesso.
4 I valori statistici di cui al capoverso 3 vanno adeguati in funzione della durata di lavoro normale nelle aziende secondo le divisioni economiche e dell’evoluzione dei salari nominali.
L'art. 26 OAI concerne la determinazione del reddito senza invalidità e prevede che:
" 1 Il reddito senza invalidità (art. 16 LPGA) è determinato sulla base dell’ultimo reddito lavorativo effettivamente conseguito prima dell’insorgere dell’invalidità. Se il reddito lavorativo conseguito negli ultimi anni prima dell’insorgere dell’invalidità era soggetto a forti variazioni, ci si basa su un reddito medio adeguato.
2 Se il reddito lavorativo effettivamente conseguito è inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui all’articolo 25 capoverso 3, il reddito senza invalidità corrisponde al 95 per cento di questo valore centrale.
3 Il capoverso 2 non è applicabile, se:
a. anche il reddito con invalidità secondo l’articolo 26bis capoverso 1 è inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui all’articolo 25 capoverso 3; o
b. il reddito è stato conseguito con un’attività lucrativa indipendente.
4 Se il reddito lavorativo effettivamente conseguito non può essere determinato o non può esserlo in misura sufficientemente precisa, il reddito senza invalidità è fissato sulla base dei valori statistici di cui all’articolo 25 capoverso 3 relativi alle persone con la medesima formazione e condizioni professionali analoghe.".
Infine, l'art. 26bis OAI definisce come determinare il reddito con invalidità:
" 1 Se dopo l’insorgere dell’invalidità l’assicurato consegue un reddito lavorativo, quest’ultimo gli viene computato quale reddito con invalidità (art.16 LPGA), sempre che gli permetta di valorizzare al meglio la sua capacità funzionale residua in relazione a un’attività lucrativa da lui ragionevolmente esigibile.
2 Se non vi è alcun reddito lavorativo computabile, il reddito con invalidità è determinato in base ai valori statistici di cui all’articolo 25 capoverso 3. In deroga all’articolo 25 capoverso 3, per gli assicurati di cui all’articolo 26 capoverso 6 vanno impiegati valori indipendenti dal sesso.
3 Al valore determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2 è applicata una deduzione del 10 per cento. Se a causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del 20 per cento. Non sono ammesse ulteriori deduzioni.".
Fino al 31 dicembre 2023, il tenore del capoverso 3 di questa disposizione, già modificato dal 1° gennaio 2022, era il seguente:
" 3 Se a causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, al valore determinato in base a valori statistici è applicata una deduzione del dieci per cento per attività lucrativa a tempo parziale.".
2.10. Nell'evenienza concreta, il calcolo effettuato dall'Ufficio AI si confà agli esposti principi legali (doc. 91). Se l'assicurato avesse continuato a lavorare nella ristorazione come cameriere/barista avrebbe potuto conseguire, basandosi sui dati statistici della Tabella TA1 RSS 2020, livello 1 di qualifica, aggiornando i dati al 2022, un reddito da valido di Fr. 51'734,79, non contestato come tale dall'insorgente. Non avendo l'insorgente messo a frutto la sua residua capacità lavorativa del 100% in attività confacenti al suo stato di salute, per determinare il reddito da invalido l'Ufficio AI ha fatto capo ai dati statistici (art. 26bis cpv. 2 OAI), valori centrali - e non a uno specifico ramo economico, essendo egli abile in qualsiasi attività lavorativa - e li ha adeguati in funzione della durata di lavoro normale nelle aziende (art. 25 cpv. 4 OAI).
Dovendosi poi porre al 1° dicembre 2021, ovvero dopo un anno dall'insorgenza dell'inabilità lavorativa secondo i periti e il medico SMR, il calcolo del grado AI è stato effettuato fino al 31 dicembre 2023 in applicazione dell'art. 26bis cpv. 3 OAI nel tenore in vigore fino a quest'ultima data e quindi non applicando alcuna deduzione forfettaria al reddito statistico con invalidità, che è pertanto stato fissato per il 2022 in Fr. 66'265,75.
Per contro, dal 1° gennaio 2024, in virtù del nuovo cpv. 3 dell'art. 26bis OAI, l'Ufficio AI ha applicato la deduzione prevista del 10%, per giungere a un reddito da invalido di Fr. 59'639,18.
Ecco spiegato il motivo per cui, se mettesse a frutto la sua capacità lavorativa residua del 100% in attività adeguate al suo stato di salute, il ricorrente potrebbe guadagnare più di quanto percepiva - teoricamente, trattandosi di un dato statistico - in precedenza nel suo ramo di attività (ristorazione).
Confrontando perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi), l'amministrazione ha ottenuto per entrambi i periodi di confronto un grado di invalidità nullo, visto che il reddito da invalido è superiore al reddito da valido e quindi non v'è alcuna perdita di guadagno subita dall'insorgente.
Il TCA osserva che di fronte alla capacità lavorativa residua del ricorrente del 90% nella propria occupazione di cameriere/ barista, quand'anche per stabilire la perdita di guadagno si volesse applicare il metodo di confronto percentuale ("Prozentvergleich"; DTF 114 V 310 consid. 3), in queste condizioni non si giustifica il versamento di una rendita di invalidità non essendo raggiunto il grado minimo pensionabile del 40% (STF 9C_18/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.5; STCA 32.2021.53 del 18 ottobre 2021, consid. 2.5), visto che la perdita di guadagno sarebbe soltanto del 10%.
Riguardo a questo metodo di calcolo del grado di invalidità va segnalata la STF 8C_130/2023 dell'8 agosto 2023 (pubblicata in SVR 2023 IV Nr. 55), in cui dal 2020 in poi la ricorrente era pienamente in grado di lavorare in un'attività adattata e aveva una riduzione del 10% del rendimento nella sua precedente attività con presenza a tempo pieno.
Il Tribunale federale ha concluso che in questa situazione, in cui l'attività adattata corrisponde in gran parte all'occupazione precedente - a parte la leggera riduzione del rendimento -, secondo la prassi è necessario un confronto percentuale, che è una variante ammissibile del confronto dei redditi.
Va infine evidenziato che anche applicando, per determinare il grado di invalidità fino al 31 dicembre 2023, e meglio fino all'entrata in vigore del nuovo art. 26bis cpv. 3 OAI, la possibilità di una decurtazione ("deduzione per circostanze personali e professionali") fino al 25% dal salario tabellare prevista dalla giurisprudenza previgente per tener conto del fatto che una persona invalida può essere in grado di utilizzare la sua capacità lavorativa residua solo con un successo inferiore alla media, anche in un mercato del lavoro equilibrato - deduzione che nella DTF 148 V 174 il Tribunale federale ha ricordato di fondamentale importanza come strumento di correzione per determinare un reddito da invalido che sia il più concreto possibile, unitamente a un altro strumento di correzione che è il parallelismo dei redditi (cfr. Comunicato stampa del TF: https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/ it/8c_0256_2021_yyyy_mm_dd_T_i_13_37_00.pdf) -, il risultato finale non cambierebbe. Il grado di invalidità non raggiungerebbe infatti comunque il minimo del 40% (art. 28 cpv. 2 LAI).
2.11. Da quanto precede discende che deve essere respinta la pretesa dell'insorgente di annullare la decisione impugnata e di attribuirgli una rendita di invalidità con grado AI del 50%.
La decisione dell'Ufficio assicurazione invalidità di rifiuto delle prestazioni deve invece essere confermata.
2.12. L'art. 61 lett. a LPGA prevede che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica.
Giusta l'art. 61 lett. fbis LPGA, in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Per l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Le spese sono addebitate all'insorgente, poiché è soccombente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di procedura di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti