Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2024.75

 

BS/sc

Lugano

23 dicembre 2024      

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, cancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 14 ottobre 2024 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 16 settembre 2024 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  RI 1, classe 1967, amministratore unico con diritto di firma individuale della __________, nel novembre 2021 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. 1, se non indicato diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa).

 

                          1.2.  Raccolta la documentazione medica ed economica del caso, tenuto conto del rapporto 19 aprile 2024 del SMR (doc. 104), nonché del rapporto d’inchiesta per l’attività professionale indipendente del 2 luglio 2024 (doc. 107), con decisione 16 settembre 2024, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni non presentando l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile (doc. 114).                       

 

                          1.3.  Con il presente ricorso l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorto contro la citata decisione, postulandone l’annullamento. In via principale postula l’attribuzione di una mezza rendita ed in via subordinata la retrocessione degli atti all’amministrazione per l’emissione di una nuova decisione. Contesta di essere considerato, ai fini della determinazione dei redditi, quale lavoratore indipendente, chiedendo che venga tenuto unicamente conto del salario percepito.

 

                          1.4.  Con la risposta di causa l’Ufficio AI, allegando le annotazioni 16 ottobre 2024 del Ispettore AI estensore della citata inchiesta economica, ha invece chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata. Ribadisce come l’assicurato, sulla base dell’inchiesta economica eseguita, debba essere ritenuto indipendente controllando di fatto, quale unico azionista, la società presso la quale egli è dipendente.

 

                          1.5.  Con osservazioni 16 novembre 2024 l’assicurato ha ribadito la propria posizione (VI).

 

                          1.6.  Da ultimo, con osservazioni 26 novembre 2024, accompagnata dalle annotazioni 20 novembre 2024 del Ispettore AI, l’amministrazione ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso (VIII). 

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

 

                                  nel merito

 

                          2.2.  Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni di RI 1 in quanto, alla scadenza del termine di attesa, egli presentava un grado d’invalidità non pensionabile del 17.6% (2022) rispettivamente dell’1,8% (2023).

 

                                  Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

 

                                  La cifra 9101 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI) (valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2024) prevede che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

                                  La cifra 9102 CIRAI, concernente, tra l’altro, il caso di prima concessione di rendite a tempo determinato, prevede che “Se la modifica determinante avviene prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La data della modifica determinante è determinata secondo l’articolo 88a OAI […]”.

 

                                  La cifra 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI) (valida dal 1. gennaio 2022 e stato alla medesima data) prevedono che:

 

"  (…) le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:

in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

- prima fissazione della rendita DR in vigore fino al 31 dicembre 2021,

- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 C DT US AI;

in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

- prima fissazione della rendita DR in vigore dal 1° gennaio 2022.

 

                                  Secondo le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa successivamente.

 

                                  In concreto, l’assicurato ha presentato la domanda di prestazioni nel novembre 2021. Tenuto conto che l’inizio dell’incapacità lavorativa completa è stato fatto risalire al 30 agosto 2021, l’eventuale diritto ad una rendita sorgerebbe successivamente alla modifica legislativa di cui sopra, a prescindere dal fatto che si tratti di una domanda tardiva (art. 29 cpv. 2 LAI) o meno (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI).

 

                                  Visto quanto precede, nel caso in esame torna applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio 2022.

 

                          2.3.  Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                  Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

                                  Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

                                  L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

                                  Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

                                  La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

 

                                  L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

 

                                  L'art. 28b cpv. 1 LAI prescrive che l’importo della rendita è determinato quale quota percentuale di una rendita intera. Il cpv. 2 dispone che se il grado d’invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado d’invalidità. Il cpv. 3 prevede che se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70 per cento, l’assicurato ha diritto a una rendita intera. Infine, il cpv. 5 stabilisce che se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per cento, si applicano le quote percentuali ivi indicate.                                

                                  L'art. 28 cpv. 2 vLAI prescriveva che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                  Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                  Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).

                                  Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

                                  Inoltre, nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit., pag. 232).

                                  La misura dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).

                               

                          2.4.  Nella fattispecie concreta, raccolta la documentazione medica, con rapporto 19 aprile 2024 (doc. 104) il dr. med. __________ del SMR ha posto quale diagnosi (con ripercussione sulla capacità lavorativa) di “esiti da Sars-CoV-2 condizionate IOT con/su emorragia cerebrale con emisindrome destra con associati disturbi della funzione urinaria e sindrome delle apnee notturne in trattamento con maschera C-PAP durante la notte”. Quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa egli ha elencato quanto segue: “ipertensione arteriosa labile, displipidermia in trattamento, carenza acido folico e vitamina D3 in sostituzione, iperplasia prostatica con voluminoso adenoma”. Posta la limitazione funzionale di carico sopra i 5 kg e difficoltà motorie condizionate dall’emisindrome a destra che coinvolge l’arto superiore e quello inferiore, il suddetto sanitario ha ritenuto l’assicurato inabile al 100% nell’abituale ed in altre attività dal 30 agosto 2021, al 70% dal 1° luglio 2023 ed al 50% dal 1° settembre 2023.

 

                                  A tale riguardo l’assicurato non ha contestato la valutazione medico-teorica, del resto confermata dal suo stesso medico curante. Infatti, nel certificato 15 novembre 2024 la dr.ssa med. __________ ha, fra l’altro, rilevato che “permane l’inabilità lavorativa al 50% a seguito dei ben noti problemi di salute, fino a ulteriori miglioramenti” (doc. B).

 

                          2.5.  Oggetto del contendere è la definizione del grado d’invalidità, così come riportato nella decisione contestata:

 

"  (…)

Reddito senza attività:

 

Per definire il reddito senza invalidità si fa riferimento alla media dei redditi registrati nei conti individuali (CI) dal 2015 al 2020 (anno precedente il subentrare del danno alla salute) con l’aggiunta della media dei risultati aziendali degli stessi anni ricordando che per l’anno 2019 non considereremo l’importo di CHF 495'000 quale rivalutazione immobiliare che non ha nulla a che vedere con il business aziendale ed è un utile straordinario registrato unicamente in quell’anno.

Il reddito rappresentativo dell’attività svolta dall’assicurato risulta pari a CHF 223’477.-.

Essendo il reddito definito su una media di 6 anni lo si ritiene sufficientemente rappresentativo e non necessitante di ulteriori aggiornamenti.

 

Reddito con invalidità:

 

Per la valutazione del caso si procede con l’applicazione del metodo del raffronto dei redditi in attività abituale per gli anni 2022 e 2023.

 

Per l’anno 2022 il reddito rappresentativo dell’attività svolta risulta da dato registrato a CI pari a CHF 29'363.- al quale si aggiunge il risultato aziendale dichiarato di CHF 154'768.-.

Il reddito 2022 risulta pari a CHF 184'131.-.

 

Per l’anno 2023 il reddito rappresentativo dell’attività svolta risulta dal dato registrato a CI pari a CHF 75'803.- al quale si aggiunge il risultato aziendale dichiarato di CHF 143'636.-.

Il reddito 2023 risulta pari a CHF 219'439.-.

 

Confronto dei redditi 2022:

Reddito senza invalidità                                                CHF                                               223'477.-

Reddito con invalidità                                                     CHF                                               184'131.-

Perdita di guadagno                                                       CHF            39'346.-

Grado d’invalidità                                                                                  17.6%

 

Confronto dei redditi 2023:

Reddito senza invalidità                                                 CHF                                                                                        223'477.-

Reddito con invalidità                                                     CHF                                                                                        219'439.-

Perdita di guadagno                                                       CHF              4'038.-

Grado d’invalidità                                                                                    1.8%

 

Essendo il grado d’invalidità inferiore al 40% non sussiste alcun diritto a rendita.

 

Non vengono proposti provvedimenti professionali in quanto ritenuto già convenientemente reintegrato nella sua attività.”

                                 

                       2.5.1.  Per quanto concerne il reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute (reddito da valido), l’art. 26 OAI, in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede che il reddito senza invalidità (art. 16 LPGA) è determinato sulla base dell’ultimo reddito lavorativo effettivamente conseguito prima dell’insorgere dell’invalidità. Se il reddito lavorativo conseguito negli ultimi anni prima dell’insorgere dell’invalidità era soggetto a forti variazioni, ci si basa su un reddito medio adeguato (cpv. 1).

 

                                  Per il cpv. 2 se il reddito lavorativo effettivamente conseguito è inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui all’art. 25 cpv. 3, il reddito senza invalidità corrisponde al 95 per cento di questo valore centrale.

 

                                  Secondo l’art. 26 cpv. 3 OAI, il cpv. 2 non è applicabile, se: a. anche il reddito con invalidità secondo l’art. 26bis cpv. 1 è inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui all’art. 25 cpv. 3; b. il reddito è stato conseguito con un’attività lucrativa indipendente.

 

                                  L’art. 26 cpv. 4 OAI prevede che se il reddito lavorativo effettivamente conseguito non può essere determinato o non può esserlo in misura sufficientemente precisa, il reddito senza invalidità è fissato sulla base dei valori statistici di cui all’art. 25 cpv. 3 relativi alle persone con la medesima formazione e condizioni professionali analoghe.

 

                                  Va qui ricordato che sono considerati reddito senza invalidità e d’invalido determinanti i redditi da lavoro presumibili sui quali sarebbero riscossi contributi AVS (art. 25 cpv. 1 OAI; RCC 1986 pag. 432; STF 9C_699/2008 del 26 gennaio 2009). Non sono prese in considerazione altre fonti di reddito, quali i proventi del patrimonio, le rendite, le pensioni, le prestazioni d’assistenza, gli assegni familiari e gli assegni per figli e i diritti nei confronti di altre assicurazioni (art. 7 OAVS).

 

                                  In concreto, come visto al consid. 2.5, alla media dei redditi registrati nel conto individuale dell’assicurato dal 2015 al 2020 (anno precedente l’insorgere del danno alla salute) l’Ufficio AI ha anche tenuto conto della media dei redditi aziendali dei succitati anni. Infatti, dal rapporto 2 luglio 2024 relativo all’inchiesta per l’attività professionale indipendente si evince che l’assicurato, amministratore unico della citata società con diritto di firma individuale, ne è anche azionista unico (doc. 107). Di fatto egli controlla e gestisce la società, nonostante che formalmente risulti dipendente della stessa.

                                  A tale riguardo va ricordato che, secondo la giurisprudenza, generalmente amministratori o direttori impiegati, che di fatto sono azionisti unici o parziali di una società anonima e che hanno una determinante influenza sulla gestione della società, sono formalmente considerati salariati. Tuttavia, in analogia al principio valido nell'AVS secondo cui per la distinzione tra attività dipendente e indipendente sono determinanti le condizioni economiche e non giuridiche (DTF 122 V 171 consid. 3a con riferimenti), sono considerati indipendenti gli assicurati che dal punto di vista economico e della politica aziendale hanno una rilevante posizione in seno alla società; ciò è segnatamente il caso di ditte individuali che si trasformano in società anonime di stampo familiare con partecipazione del coniuge, del figlio o di parenti stretti (STFA I 185/02 del 29 gennaio 2003 consid. 3.1 confermata in STF 9C_453/2014 del 17 febbraio 2014 consid. 4.1 e 8C_928/2015 del 19 aprile 2016 consid. 2.3.4). Lo stesso discorso vale anche nel caso in cui un socio gerente, formalmente salariato, detiene la maggior parte del capitale societario, motivo per cui viene considerato quale indipendente (STF 9C_472/2009 del 28 luglio 2010; cfr., tra le tante, STCA 32.2019.58-59 del 27 aprile 2020, consid. 2.7; STCA 32.2016.113 del 19 giugno 2017, consid. 2.5).

                                  In tal senso, il marg. 3319 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’(CIRAI) prevede:

 

"  La persona che dirige una società anonima o una società a garanzia limitata deve essere considerata in linea di principio come persona salariata. Tuttavia, se tale persona ha un’influenza determinante sulla società (ad es. perché è l’unica ad avere il diritto di firma), è giustificato valutare il grado d’invalidità con il metodo utilizzato per i lavoratori indipendenti (p. es. tenendo conto della media dei redditi di più anni o procedendo a un paragone ponderato dei campi d’attività; v. sentenza del TF 8C_898/2010 del 13 aprile 2011). In particolare una persona assicurata impiegata da una società anonima è considerata indipendente se, in qualità di azionista unica, esercita una notevole influenza sulla ditta. Per principio in questi casi non ci si dovrebbe basare unicamente sulle iscrizioni nel CI per determinare il grado d’invalidità, in quanto in qualità di azionista unica essa ha un’influenza decisiva sulla ripartizione tra salario e utile (sentenza del TF 8C_346/2012 del 24 agosto 2012).”

 

                                  Ne consegue che nel caso in esame ai redditi da attività lavorativa l’amministrazione ha correttamente aggiunto la media dei redditi aziendali indicati al consid. 2.5 (cfr. anche STCA 32.2021.42 del 13 dicembre 2021, 32.2019.133 dell’8 maggio 2020).

                                 

                       2.5.2.  Circa il reddito che l’interessato avrebbe potuto conseguire con il danno alla salute (reddito da invalido), l’art. 26bis OAI in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede che se dopo l’insorgere dell’invalidità l’assicurato consegue un reddito lavorativo, quest’ultimo gli viene computato quale reddito con invalidità (art. 16 LPGA), sempre che gli permetta di valorizzare al meglio la sua capacità funzionale residua in relazione a un’attività lucrativa da lui ragionevolmente esigibile (cpv. 1).

 

                                  Per l’art. 26bis cpv. 2 OAI se non vi è alcun reddito lavorativo computabile, il reddito con invalidità è determinato in base ai valori statistici di cui all’art. 25 cpv. 3. In deroga all’art. 25 cpv. 3, per gli assicurati di cui all’art. 26 cpv. 6 vanno impiegati valori indipendenti dal sesso.

                                  Secondo l’art. 26bis cpv. 3 OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023, se a causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’art. 49 cpv. 1bis pari o inferiore al 50 per cento, al valore determinato in base a valori statistici è applicata una deduzione del dieci per cento per attività lucrativa a tempo parziale.

                                  L’art. 26bis cpv. 3 OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2024 prevede che al valore determinato in base a valori statistici secondo il cpv. 2 è applicata una deduzione del 10 per cento. Se a causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’art. 49 cpv. 1bis pari o inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del 20 per cento. Non sono ammesse ulteriori deduzioni.                                                                        

                                   

                                  Nella fattispecie in esame, per quantificare il reddito da invalido dell’assicurato – quest’ultimo, dopo il danno alla salute, ha ripreso a tempo l’originaria attività lucrativa (cfr. sotto) – l’amministrazione ha correttamente tenuto conto dei redditi iscritti nel suo conto individuale relativi agli anni 2022 e 2023 (quindi dopo l’insorgenza della salute).

                                  Inoltre, ritenuto che l’assicurato ha mantenuto la posizione di controllo della società, l’Ufficio AI ha correttamente aggiunto i relativi redditi aziendali dichiarati.

 

                                  Va poi evidenziato che l’ispettore AI nella già citata inchiesta economica (pag. 449) ha potuto accertare che:

 

"  (…) l’assicurato riscontra delle limitazioni alle quali sta facendo fronte con perseveranza e volontà. Egli continua a svolgere attività fisiche che gli permettano pian piano di riprendersi al meglio. Di fatto dichiara di lavorare a pino regime quantificando oggi un impegno di 7-8h giornaliere. Di fatto la struttura aziendale ha retto alla sua assenza in quanto i dipendenti sono di attivi da anni nella ditta e sanno cosa devono fare. In questo modo sono riusciti a sopperire alla sua assenza anche se egli è sempre rimasto in contatto con loro anche se solo via telefono. Dopo la degenza egli ha ripreso l’attività lavorativa riuscendo a gestirla come dimostrano anche i risultati aziendali conseguiti”

 

                                  Pertanto, nonostante le limitazioni fisiche, in ottemperanza dell’obbligo di ridurre il danno (fra le tante: DTF 123
V 233 consid.
3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), l’assicurato ha continuato la sua attività lucrativa conseguendo i redditi iscritti nel suo conto individuale (art. 138 cpv. 1 OAVS).

 

                                  Va inoltre ricordato l’obbligo dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri ambiti lavorativi che discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, vige infatti il principio secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute. In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).       

 

                       2.5.3.  In conclusione, la determinazione dei redditi operata dall’Ufficio AI merita conferma, come pure del grado d’invalidità.

 

                                  Ritenuto che l’assicurato non presenta un grado d’invalidità pensionabile, rettamente l’amministrazione ha respinto la domanda di prestazioni.

                               

                          2.6.  Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                  Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera

 

giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti