Raccomandata |
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Incarto
n.
JV/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 20 ottobre 2024 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 25 settembre 2024 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1988, da ultimo attivo quale piastrellista, il 25 maggio/12 luglio 2023 ha presentato una domanda di prestazioni AI adducendo un’incapacità lavorativa del 100% dal 24 marzo 2022 ed indicando quale danno alla salute delle affezioni reumatologiche recrudescenti a seguito del sollevamento di un oggetto pesante (docc. 7, 8, 9, 27, 32, 83 incarto AI).
1.2. Richiamato l’incarto assicurazione indennità giornaliera perdita di guadagno per malattia (docc. 10, 12, 49 e 83-89 incarto AI), il curriculum vitae (doc. 32 incarto AI), il rapporto medico dal curante dr. __________ (specialista in medicina interna generale) (docc. 35 e 53 incarto AI) e svolto il colloquio d’accertamento in intervento tempestivo terminato a causa dell’instabilità dello stato valetudinario (docc. 26, 30, 33, 34, 44 e 45 incarto AI), l’Ufficio AI ha sottoposto il caso al medico SMR (doc. 54 incarto AI). Quest’ultimo ha allestito il rapporto finale del 22 marzo 2024 (doc. 55 incarto AI).
Poste le seguenti diagnosi:
"2.1. Diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa (CL)
Codice infermità: 738 Codice danno funzionale: 08
Sindrome lombospondilogena cronica a destra, in
- alterazioni degenerative plurisegmentali del rachide lombare (discopatia L4/L5 con protrusione discale diffusa con accentuazione paramediana a destra e foraminale a destra con possibile irritazione della radice di L4 a destra, discopatia L5/S1 con protrusione discale a base larga, spondilartrosi L4-S1);
2.2. Diagnosi senza ripercussione sulla CL
· Disturbi statici del rachide (protrazione del capo in ipercifosi della dorsale alta, appiattimento della colonna dorsale intermedia, caudale e della colonna lombare con minima scoliosi sinistroconvessa dorsale, destroconvessa lombare);
· Decondizionamento e sbilancio muscolare;
· Obesità (peso: 83,9 kg / statura: 165,5 cm);
· In anamnesi: frattura della clavicola destra da ragazzo. Nel 2010 incidente in moto, con frattura vertebrale L1 e L4, lesione del menisco frattura della rotula al ginocchio destro, trattati conservativamente. Noto asma bronchiale, al momento asintomatico.”
e rilevati i limiti funzionali, il medico SMR ha accertato i seguenti periodi d’incapacità lavorativa:
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% IL in attività abituale* |
% IL in attività adeguata* |
Periodi |
Docs. di riferimento inc. AI |
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100 |
100 |
18.03.2022-26.09.2022 |
Certificato Dr.ssa __________ del 25.03.2022 |
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80 |
0 |
27.09.2022-continua |
Perizia dr. __________ del 26.09.2022 e rapporto del dr. __________ del 26 febbraio 2024 |
* incidenza sul rendimento. Prognosi stazionaria.
1.3. Con rapporto del 20 giugno 2024 il consulente SIP ha chiuso il mandato, avendo rilevato un ampio ventaglio di attività esigibili che non necessitano di alcuna formazione e per le quali l’assicurato sarebbe direttamente reintegrabile nel circuito lavorativo (doc. 67 incarto AI).
1.4. Con progetto di decisione del 7 agosto 2024 l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto di prestazioni, avendo determinato un grado d’invalidità non pensionabile del 7% dal marzo 2023 (scadenza dell’anno d’attesa) e del 16% dal 1. gennaio 2024 (modifica art. 26bis cpv. 3 OAI) (doc. 69 incarto AI).
L’assicurato non ha presentato osservazioni al progetto del 7 agosto 2024, ragione per cui con decisione del 25 settembre 2024 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso (doc. 70 incarto AI).
1.5. L’assicurato, rappresentato dal dr. __________, ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 25 settembre 2024, postulandone, per quel che è dato di capire, l’annullamento ed una nuova rivalutazione del caso.
Contesta esclusivamente la valutazione medica, sostenendo che non vi sia stato alcun miglioramento tra la situazione accertata nel dicembre 2023 ed i nuovi rilievi del 17 agosto 2024, prospettando un eventuale intervento chirurgico.
1.6. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato integralmente la valutazione medica, producendo l’annotazione SMR del 25 ottobre 2024. L’Ufficio AI ha quindi chiesto la conferma della decisione impugnata e, di riflesso, la reiezione dell’impugnativa.
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto alla rendita dopo aver determinato un grado d’invalidità non pensionabile.
Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
La cifra 9101 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI) (valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2024) prevede che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
La cifra 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI) (valida dal 1. gennaio 2022 e stato alla medesima data) prevedono che:
" […] le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:
- in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
- prima fissazione della rendita → DR in vigore fino al 31 dicembre 2021,
- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;
- in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
- prima fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.
Secondo le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa successivamente.
In concreto RI 1 non è mai stato al beneficio di una rendita ed ha indicato un’incapacità lavorativa completa da marzo 2022 (cfr. supra consid. 1.1.). L’asserita invalidità sarebbe quindi insorta dopo la modifica di legge di cui sopra, a prescindere dal fatto che si tratti di una domanda tardiva (art. 29 cpv. 1 LAI) o meno (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI).
Visto quanto precede, in casu torna applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio 2022.
2.3. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se:
a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili;
b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e
c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Con il nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2); se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70%, gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera (cpv. 3); mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, si ha che al grado d'invalidità del 40% la quota percentuale è del 25% di una rendita intera (un quarto di rendita) e per ogni grado d’invalidità supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv. 4).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
Inoltre, nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit., pag. 232).
La misura dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel 2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
In due sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche.
Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Nella DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e 3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).
Nella STF 8C_104/2024 del 22 ottobre 2024 l’Alta Corte ha modificato la prassi vigente per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di obesità (forte sovrappeso). Secondo la vecchia giurisprudenza – basata sul convincimento che l’obesità potesse essere superata con la sola forza di volontà – il diritto ad una rendita d’invalidità era di principio escluso se l’obesità era trattabile, a meno che l’obesità fosse causa di seri danni alla salute o se insorgeva quale loro conseguenza. Con la recente pronunzia il TF ha rilevato che non vi è alcun motivo per considerare l’obesità in modo diverso dalle altre affezioni e che il solo fatto che essa possa in linea di principio essere trattata non esclude il diritto ad una rendita. Conseguentemente, la Massima Istanza ha sancito che anche l’accertamento del diritto ad una rendita in caso di obesità va effettuato tenuto conto del singolo caso e nel quadro di una procedura probatoria strutturata che determini in che misura l’affezione influisce sulla capacità lavorativa dell’assicurato, fermo restando l’obbligo di quest’ultimo di ridurre il danno (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 21 novembre 2024).
2.5. La giurisprudenza federale (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008) ha stabilito che per la graduazione dell’invalidità l’amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di refertazioni allestite da medici o da altri specialisti indicanti lo stato di salute e la capacità lavorativa in attività abituale ed adeguata (DTF 125 V 256 consid. 4., pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Il consulente in integrazione professionale, fondandosi su tali indicazioni, determina quali lavori sono concretamente ipotizzabili sul mercato del lavoro equilibrato (DTF 148 V 174 consid. 9.1. e147 V 124 consid. 6.2.).
La valenza probante di un rapporto medico non dipende dall’origine del mezzo di prova o dalla sua denominazione, ma piuttosto dal suo contenuto che deve riflettere uno studio approfondito dei punti litigiosi considerando le censure del paziente, essere esaustivo e chiaro in punto all’anamnesi, agli esami condotti e alle conclusioni. Queste ultime devono essere ben motivate (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Il medico SMR dispone di specifiche conoscenze medico-assicurative ed è a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche e la capacità funzionale dell’assicurato, conformemente agli artt. 59 cpv. 2bis LAI e 49 OAI. In tal modo si è creata una separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l’Ufficio AI decide cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (STF 9C_9/ 2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
In caso di rapporti medici contraddittori, il giudice deve analizzare l'intero materiale e spiegare la preferenza per un rapporto su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In caso di dubbio, anche minimo, sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su di essi (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti in particolare alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.6. In concreto, ricevuta la domanda di prestazioni, al fine di accertare lo stato valetudinario dell’assicurato l’Ufficio AI ha acquisito agli atti, tra l’altro, il rapporto peritale del 28 settembre 2022 del medico fiduciario dr. __________ (specialista in reumatologia) (doc. 88 incarto AI), il certificato del 25 marzo 2022 della precedente curante (doc. 84 incarto AI) ed il rapporto del dr. __________ del 2 novembre 2023 con relativo complemento del 26 febbraio 2024 (docc. 35 e 53 incarto AI). Fondandosi su tali referti, il medico SMR ha allestito il rapporto del 22 marzo 2024 (cfr. supra consid. 1.2.).
Il ricorrente, prevalendosi del rapporto del 20 ottobre 2024 del curante, contesta la valutazione medica posta alla base della decisione impugnata (cfr. supra consid. 1.5.).
Questo Giudice, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente vagliato (prima dell’emanazione della decisione impugnata) dall’amministrazione, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non ravvisa motivi per metterne in dubbio le conclusioni.
2.7. Giova preliminarmente ricordare che secondo la giurisprudenza federale in materia di assicurazioni sociali, non è importante la diagnosi o l'insorgere dell'evento (malattia o infortunio; cfr. DTF 142 III 671, consid. 3.7.3. e 3.8.) ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento cfr. STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti; cfr. anche STF 8C_508/2022 del 24 gennaio 2023) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3.; STCA 32.2017.24 del 28 agosto 2016 consid. 2.7.2.; STCA 32.2018.123 del 6 giugno 2019 consid. 2.8.; STCA 32.2019.24 del 28 gennaio 2020 consid. 2.4. e STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020 consid. 2.8.).
Va altresì rilevato che il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali chiamato a valutare la legalità della decisione deferitagli è limitato temporalmente alla fattispecie rilevante al momento dell’emanazione di tale decisione (pro multis DTF 136 V 24 consid. 4.3., 130 V 445 consid. 1.2. con rinvii), in concreto il 25 settembre 2024, e che fatti verificatisi ulteriormente possono essere presi in considerazione se permettono un accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b; STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.11).
Tornando al caso in esame, il ricorrente si prevale del rapporto del curante dr. __________ del 20 ottobre 2024 (I1 e III) dal seguente tenore:
" […] Con il presente chiedo […] di rivedere la vostra decisione in ambito di AI appena emessa per il mio summenzionato paziente, da considerarsi quindi come Ricorso alla stessa. Ciò in base ai nuovi rilievi diagnostici che hanno posto in essere e confermato un restringimento foraminale L5-S1 a sinistra alla RMN eseguita il 17.08.2024 che non ha mostrato alcuna variazione in senso favorevole rispetto al controllo del 12.2023 nonostante le terapie messe in atto successivamente (Terapia del Dolore, valutazioni neurochirurgiche Dr.ssa __________). Quindi è stata proposta una ulteriore infiltrazione ma questa volta intra-discale L5-S1 con ozono allo scopo di effetto antinfiammatorio, analgesico e di ridurre il volume del disco intervertebrale sperando così di alleviare la compressione dell’ernia su L5. Dopodiché in caso di mancato risultato favorevole si dovrà per forza procedere ad intervento neurochirurgico. Da qui la richiesta di impugnare la Vostra decisione fino almeno alla procedura che verrà messa in atto in queste settimane.”
Di tutta evidenza, lo scarno rapporto del curante non è idoneo a mettere in dubbio il rapporto SMR del 22 marzo 2024, il dr. __________ non essendosi neppure confrontato con esso, in particolare in punto alla capacità lavorativa. A questo proposito, questo Giudice può far propria la presa di posizione del medico SMR del 25 ottobre 2024 (cfr. supra consid. 1.6.):
" […] La […] nuova documentazione consiste in un rapporto medico del Dr. med. __________ […] del 20.10.2024, nel quale vengono riferiti reperti di diagnostica strumentale per immagini e proposte terapeutiche. Pur rimanendo il SMR a disposizione per una rivalutazione del caso al ricevimento di nuova relazione medica in cui sia meglio e più chiaramente specificata eventuale nuova diagnosi determinante nuovi limiti funzionali con ripercussione sulla capacità lavorativa in attività abituale ed adeguata e/o altra documentazione medica specialistica a corredo, nel frattempo il SMR ritiene di poter confermare la valutazione di cui al RAF del 22.03.2024 effettuata sulla scorta della valutazione del Dr. med __________ del 01.03.2024.”
Inoltre, ad oggi non è pervenuta alcuna ulteriore refertazione medica che permetta una diversa valutazione della situazione valetudinaria rispetto a quella accertata al momento rilevante, ossia al 25 settembre 2024, data della decisione contestata e che delimita il potere cognitivo di questo Giudice. Va peraltro sottolineato che, di principio, in caso di lite non ci si può fondare sulla posizione del medico curante, ancorché specialista (cfr. supra consid. 2.5.), considerato peraltro che in casu il parere discordante è stato espresso da un medico generalista (cfr. supra consid. 1.2.).
2.8. Il ricorrente non contesta la valutazione economica operata dall’Ufficio AI e questo Giudice non ha motivo per discostarsene.
2.9. Visto tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va integralmente respinto.
2.10. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti