Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2024.90

 

BS

Lugano

26 marzo 2025

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, cancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 14 novembre 2024 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 21 ottobre 2024 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  RI 1, classe 1967 e da ultimo professionalmente attiva quale consulente commerciale, nel mese di gennaio 2024 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. 1, se non indicato diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa).

 

                          1.2.  Dagli accertamenti medici eseguiti (cfr. in particolare il rapporto finale 18 luglio 2024 del SMR, doc. 24), è risultata una completa incapacità lavorativa in qualsiasi attività dal 1° aprile 2018. Con decisione 21 ottobre 2024, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha posto l’assicurata al beneficio di una rendita intera dal 1° luglio 2024 con la seguente motivazione: “dal 01.04.2019, ovvero dalla scadenza dell’anno di attesa, lei ha diritto ad una rendita intera d’invalidità del 100%. Il versamento della prestazione decorre dal 01.07.2024, cioè 6 mesi dopo l’inoltro della richiesta di prestazioni (doc. A).

 

                          1.3.  Contro la succitata decisione l’assicurata ha interposto il presente tempestivo ricorso chiedendo che la rendita intera venga versata dal 1° aprile 2019 e non solo a partire dal 1.luglio 2024.

 

                          1.4.  Con la risposta di causa l’amministrazione ha postulato la reiezione del ricorso, confermando l’applicazione dell’art. 29 cpv. 1 LAI ed il conseguente diritto alla rendita dal 1° luglio 2024.

 

                          1.5.  Con “replica” 3 dicembre 2024 l’insorgente ha ribadito la richiesta ricorsuale.

 

                          1.6.  Con osservazioni 16 dicembre 2024 l’Ufficio AI ha confermato la validità della decisione contestata e la richiesta di reiezione del ricorso.

 

considerato                in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

 

                                  nel merito

 

                          2.2.  Oggetto del contendere è sapere se l’Ufficio AI ha correttamente posto l’assicurata al beneficio della rendita a partire dal 1° luglio 2024.

 

                                  Incontestata è la valutazione medico-teorica operata dall’Ufficio AI che ha concluso per un’incapacità lavorativa in qualsiasi attività del 100% dal 1° aprile 2018, così come dal rapporto finale 18 luglio 2024 del SMR (doc. 24).

 

                          2.3.  Il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

 

                                  La cifra 9101 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI) (valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2025) prevede che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

 

                                  La cifra 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI) (valida dal 1. gennaio 2022 e stato al 1. gennaio 2025) prevedono che:

 

"  Conformemente alle DT [Disposizioni transitorie, n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:

-        in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

- prima fissazione della rendita DR in vigore fino al 31 dicembre 2021,

- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 C DT US AI;

-        in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

- prima fissazione della rendita DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.

 

                                  Secondo le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale diritto ad una rendita è nato il 1. gennaio 2022 o successivamente, torna applicabile il diritto attualmente in vigore dal 1° gennaio 2022.

 

                                  Nell’evenienza concreta, come verrà detto in seguito, trattandosi di una domanda tardiva ex art. 29 cpv. 1 LAI, il diritto alla rendita è sorto il 1° luglio 2024 e sono quindi applicabili le norme in vigore dal 1° gennaio 2022.

                          2.4.  Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

                                  Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

                                  L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

                                  Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

                                  La nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

 

                                  L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se:

 

                                  a.  la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili;

                                  b.  ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e

                                  c.  al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

 

                                  In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica l’art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell’invalidità.

 

                                  Con il nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).

 

                                  Secondo l’art. 29 cpv. 1 LAI “il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’articolo 29 capoverso 1 LPGA ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni. (sottolineature del redattore).

 

                                  Nella DTF 142 V 550 consid. 3.2, ripresa nella STF 9C_60/2017 del 21 marzo 2017 al considerando 3.3, il Tribunale federale ha evidenziato come all'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI e all'art. 29 cpv. 1 LAI siano previsti due diversi tipi di termini di attesa. Il termine annuale menzionato all'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI concerne il presupposto materiale del diritto alla rendita, mentre il termine di sei mesi previsto nell'art. 29 cpv. 1 LAI ha natura meramente formale di diritto procedurale. Tali termini hanno due funzioni completamente diverse: quello annuale è un presupposto materiale del diritto e riferito all'incapacità al lavoro, quello semestrale ha natura formale ed è riferito al momento in cui può nascere al più presto il diritto alla rendita (sottolineatura del redattore).

 

                                  Il marg. 2222 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI), nel tenore valido dal 1° gennaio 2022, prevede che “Il diritto alla rendita nasce al più presto sei mesi dopo la presentazione della richiesta (DTF 142 V 547; sentenza del TF 9C_655/2015 del 14 dicembre 2015), se a quel momento l’evento assicurato è insorto (N. 1200 segg.)”.

 

Il marg. 2225 CIRAI, stato 2024, dispone: “In ogni caso, il diritto alla rendita sorge al più presto trascorsi sei mesi dalla presentazione della richiesta di prestazioni AI (sentenza del TF 8C_544/2016 del 28 novembre 2016). Se una persona assicurata si annuncia all’ufficio AI più di sei mesi dopo l’inizio dell’incapacità lavorativa o del periodo di attesa, la domanda è tardiva e la persona interessata perde il diritto alla rendita per ogni mese di ritardo.”

 

Infine, il marg. no. 2226 CIRAI, nella versione valida dal 1° gennaio 2024, stabilisce:

 

"  La domanda non è tardiva se in occasione di una prima domanda l’amministrazione non si è accorta di un diritto alla prestazione debitamente rivendicato e non ha preso alcuna decisione in merito. Se la persona assicurata si annuncia di nuovo in un secondo tempo, il pagamento delle prestazioni arretrate sottostà ad un termine assoluto di perenzione di cinque anni, calcolato retroattivamente dal momento della seconda domanda (art. 24 cpv. 1 LPGA; Pratique VSI 1997 pag. 186).

 

Esempio

Un assicurato aveva chiesto nel maggio del 2015 dei mezzi ausiliari AI, che gli erano stati accordati. Sebbene dagli atti risultasse evidente che l’assicurato avrebbe anche potuto avere diritto a una rendita, l’ufficio AI non aveva esaminato la questione. Nel maggio del 2021, l’assicurato inoltra una nuova domanda chiedendo espressamente la rendita. Le condizioni risultano soddisfatte già nel febbraio 2014, ragion per cui la rendita può essergli accordata dal maggio 2016 (cinque anni, retroattivamente, a contare dalla nuova domanda).”

 

                          2.5.  Nel caso in esame, come visto, avendo l’Ufficio AI accertato un’incapacità al lavoro completa in tutte le attività dal 1° aprile 2018, scaduto il termine di attesa (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI), il 1° aprile 2019 è insorta l’invalidità. Siccome l’assicurata ha presentato la domanda di prestazione nel gennaio 2024, il diritto alla rendita è nato, trascorsi sei mesi, dal 1° luglio 2024, così come prescritto dall’art. 29 cpv. 1 LAI.

                                 

                                  La ricorrente rileva sostanzialmente che, non avendo in passato avuto diritto ad indennità perdita di guadagno per malattia poiché lavoratrice indipendente, non si era annunciata all’AI. A seguito del peggioramento delle sue condizioni di salute, solamente all’inizio del 2024 ha inoltrato la domanda di prestazioni. Essa conclude che “(...) non essendo responsabile dell’inoltro intempestivo della richiesta, ne discende che il primo versamento delle indennità deve risalire al momento dell’insorgenza dell’invalidità e non al momento dell’inoltro della domanda come erroneamente stabilito in prima istanza”.

 

                                  A torto.

 

                                  Il TF ha rilevato che scopo dell’art. 29 cpv. 1 LAI introdotto con la 5a revisione dell'AI, è quello di rafforzare l'incentivo per gli assicurati a iscriversi all'assicurazione per l'invalidità il più presto possibile, al più tardi sei mesi dopo l'inizio dell'incapacità lavorativa, in particolare per poter avviare le misure di integrazione in un momento in cui la probabilità della loro efficacia è ancora significativamente più alta che non più tardi (DTF 138 V 475 consid.3.2.1 citato da Gerber, in: IVG, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Die Renten (Art. 28-41), 2022, Art. 29 N 16 f.).

                                 

                                  In questo contesto, le ragioni per cui l’assicurata non ha inoltrato tempestivemente la domanda di prestazioni non sono di rilievo.

                                  Del resto, il caso in esame non rientra nella casistica di cui al marg. 2226 CIRAI.

 

                                  Visto quanto sopra, correttamente l’Ufficio AI ha posto l’assicurata al beneficio della rendita a partire dal 1° luglio 2024.

                               

                                  Il ricorso va pertanto respinto.

 

                          2.6.  Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                  Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico dell’insorgente.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera

 

giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti