Raccomandata |
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Incarto
n.
BS |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, cancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 20 novembre 2024 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 22 ottobre 2024 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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considerato in fatto e in diritto
che - con una prima decisione 22 ottobre 2024, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha posto RI 1 al beneficio di una rendita intera dal 1° settembre 2023 al 30 novembre 2023. Trattandosi di una domanda tardiva ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI, la prestazione è stata versata unicamente per il mese di novembre 2023.
Con una seconda decisione dello stesso giorno l’amministrazione ha erogato, sempre per il mese di novembre 2023, tre rendite completive per figli per totali fr. 1'339, con versamento delle rendite alla ex moglie dell’assicurato in quanto i figli risultano risiedere presso il domicilio della madre;
- contro la seconda decisione l’assicurato ha interposto ricorso al TCA. Facendo riferimento allo scritto 8 ottobre 2024 inviato all’amministrazione, di cui si dirà nel prosieguo, postula il versamento (integrale o parziale) a lui medesimo, delle rendite per figli avendo corrisposto alla ex moglie il 50% dei contributi di mantenimento degli stessi, così come stabilito con sentenza di divorzio;
- con scritto 10 dicembre 2024 la Cassa __________ (in seguito: Cassa), che collabora all’accertamento dei presupposti assicurativi e versa le rendite (art. 60 cpv. 1 lett. a, c LAI) – sulla base della lettera 9 dicembre 2024 (con la quale ha informato l’assicurato di versargli l’importo di fr. 650 corrispondente alla somma da lui effettivamente elargita, quale obbligo di mantenimento a favore dei figli, per il mese di novembre 2023) – ha postulato lo stralcio del ricorso poiché tale scritto accoglie integralmente le richieste ricorsuali;
- chiamato dal TCA a prendere posizione in merito al suindicato scritto, con lettera 22 dicembre 2024 il ricorrente ha chiesto di spiegare, con l’indicazione degli articoli di legge, a chi spetta la rendita per figli (VI);
- con scritto 7 gennaio 2025 il TCA ha chiesto all’Ufficio AI d’indicare gli articoli di legge e le motivazioni alla base della succitata lettera 9 dicembre 2024. Inoltre è stato chiesto se è stata emessa una decisione, a modifica di quella contestata, ai sensi di quanto indicato all’assicurato (VII);
- con lettera 13 gennaio 2025 l’Ufficio AI ha dato seguito alla richiesta del Tribunale, informando fra l’altro di non avere emesso una decisione di rettifica (VIII);
- con scritto 24 gennaio 2024, prendendo posizione in merito alla lettera 13 gennaio 2025 della convenuta, il ricorrente ha ribadito la legittimità di richiedere il diretto versamento di fr. 650, parte delle rendite completive (XI);
- secondo l'art. 6 cpv. 1 Lptca l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (art. 6 cpv. 2 Lptca). Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione; se la stessa si fonda su elementi di fatto o di diritto notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna al ricorrente un termine di 10 giorni per prendere posizione (art. 6 cpv. 3 Lptca). Questa norma ricalca sostanzialmente l’art. 53 cpv. 3 LPGA che prevede che “l’assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso.”
Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza, una decisione pendente lite mette fine alla vertenza solo nella misura in cui corrisponde pienamente alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste nella misura in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente; in tal caso l’autorità di ricorso deve entrare nel merito di quanto è rimasto indeciso, senza che l'insorgente debba impugnare il nuovo atto amministrativo (RCC 1992 pag. 123 consid. 5c; DTF 127 V 233 consid. 2.b/bb, 113 V 237; Kieser, ATSG –Kommentar, 2020, art. 53 n. 90 pag. 988). L'amministrazione non può invece rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta di causa ai giudici di prima istanza. Una decisione resa dopo questo termine assume il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (Pratique VSI 1994 p. 281; RCC 1992 p. 123 consid. 5, 1989 p. 320 consid. 2a, RCC 1984 p. 283; DTF 109 V 236; cfr. anche Kieser, op. cit., art. 53 n. 92 pag. 988);
- nella fattispecie, come detto sopra, l’amministrazione non ha emesso alcuna decisione di rettifica della pronunzia qui impuganta, motivo per cui il ricorso non può essere stralciato e pertanto si entra nel merito dello stesso;
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- oggetto del contendere è sapere se le rendite per figli per il mese di novembre 2023 vanno versate, integralmente o parzialmente, all’ex moglie dell’assicurato oppure a quest’ultimo;
- giusta l’art. 35 cpv. 1 LAI le persone legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (cfr. art. 25 LAVS). A norma dell’art. 35 cpv. 4 LAI la rendita completiva per i figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGA) e le disposizioni contrarie del giudice civile. In deroga all'articolo 20 LPGA, il Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o divorziate;
- l’art. 82 cpv. 1 OAI dispone che gli artt. 71, 71ter, 72, 73 e 75 OAVS si applicano per analogia al pagamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi per gli assicurati maggiorenni.
L'art. 71ter OAVS, specifico per il versamento della rendita per figli, prevede quanto segue (sottolineatura del redattore):
" 1Se i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati, la rendita per i figli è versata su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale, sempre che sia titolare dell'autorità parentale sul figlio e viva con quest'ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall'autorità tutoria.
2Il capoverso 1 è pure applicabile per il pagamento arretrato delle rendite per i figli. Se il genitore che ha diritto alla rendita ha adempiuto l'obbligo di mantenimento verso il figlio, ha diritto al pagamento arretrato delle rendite fino a concorrenza dei contributi mensili forniti.
3Il raggiungimento della maggiore età del figlio non modifica le modalità di versamento applicate fino a quel momento, a meno che il figlio maggiorenne non chieda che la rendita per i figli sia versata a lui personalmente. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall'autorità tutoria.”;
- secondo il n. 10005 delle Direttive sulle rendite (DR) dell'AVS/ AI (stato 1° gennaio 2024) se i genitori non sono sposati, non lo sono più o vivono separati, le rendite per figli sono versate, su richiesta e salvo una decisione contraria del giudice civile, al genitore non beneficiario della rendita principale a condizione che quest’ultimo possieda l’autorità parentale (da solo o in comune) e che il figlio viva con lui (DR n. 10006);
- secondo il n. 10008 DR se dall’incarto risulta che i genitori vivono separati, la cassa di compensazione deve far notare al genitore non beneficiario della rendita la possibilità di un pagamento diretto delle rendite per figli;
- il n. 10010 DR dispone se il genitore beneficiario di una rendita ha soddisfatto il suo obbligo di mantenimento, può esigere il pagamento retroattivo della rendita per figli fino a concorrenza delle prestazioni effettivamente fornite. La cassa può domandare per iscritto le pezze giustificative inerenti le prestazioni fornite;
- nel caso in esame, dagli atti risulta che l’autorità parentale sui figli è detenuta congiuntamente dai genitori e che i figli risiedono presso il domicilio della madre (cfr. sentenza di divorzio);
- in risposta alla lettera informativa 17 settembre 2024 ricevuta dalla Cassa, con scritto 8 ottobre 2024 l’assicurato ha fatto presente che “durante l’anno 2023 ho sempre versato alimenti alla mia ex moglie a differenza della convenzione, con un accordo verbale con lei, una cifra ridotta a chf 650 (invece di chf 950) a causa del mio cambio del posto di lavoro dove percepisco meno che al momento del fatto con la convenzione” (doc. A);
- con scritto 13 gennaio 2025 l’amministrazione ha fra l’altro fatto presente che quanto affermato sopra dal ricorrente è comprovato dalla copia di avviso di addebito bancario di fr. 650 a motivo di pagamento degli alimenti di novembre 2023;
- di conseguenza, l’importo da versare alla ex moglie ammonta a fr. 689 (1'339 di rendite completive – 650 di contributo alimentare versato dall’assicurato). Va poi ricordato che, come visto, nel citato scritto 9 dicembre 2024 l’amministrazione ha informato l’insorgente che procederà a versargli fr. 650;
- ne consegue che formalmente la decisione contestata va riformata nel senso che le rendite per figli (per il mese di novembre 2023) sono versate direttamente all’ex moglie limitatamente a fr. 689;
- giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 138 V 122; 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Come la giurisprudenza federale ha avuto modo di precisare, le spese devono essere prelevate anche in caso di dispendio minimo (STF 9C_792/2011 del 21 febbraio 2012; STF 8C_163/2012 del 12 aprile 2012);
- visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200 sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione 22 ottobre 2024 è modificata nel senso che all’ex moglie dell’assicurato spettano fr. 689 di rendite per figli per il mese di novembre 2023.
2. Le spese di procedura di fr. 200 sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti