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redattore: |
Christian Steffen, cancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 25 novembre 2024 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 23 ottobre 2024 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. Con tre distinte decisioni del 25 agosto 2003 (due) e del 24 settembre 2003 (una) l’Ufficio AI ha posto RI 1, nato nel 1969, al beneficio di una rendita AI con grado dell’81% dal 1° settembre 1994, con diritto al versamento della prestazione dal 1° novembre 1998, in ragione della tardività della domanda (pag. 171 e seguenti incarto AI; cfr. anche pag. 167 incarto AI).
1.2. Con comunicazioni del 2 febbraio 2006 (pag. 191 incarto AI), del 27 ottobre 2009 (pag. 221 incarto AI), dell’8 novembre 2013 (pag. 242 incarto AI) e del 13 febbraio 2017 (pag. 278 incarto AI) l’amministrazione ha confermato il diritto alla rendita intera.
1.3. Il 18 maggio 2021 (pag. 280 incarto AI) l’Ufficio AI ha avviato una revisione d’ufficio in seguito alla quale con decisione del 1° giugno 2022 ha sospeso in via cautelare il diritto alla rendita dal 31 maggio 2022. Dopo aver sottoposto l’assicurato ad una perizia pluridisciplinare del __________ (internistica, psichiatrica, reumatologica, neurologica e neuropsicologica), redatta il 26 ottobre 2023 e ad una misura reintegrativa di 6 mesi volta alla verifica e al potenziamento della capacità lavorativa, con decisione del 23 ottobre 2024, preavvisata dal progetto del 12 settembre 2024, l’Ufficio AI ha soppresso la rendita con effetto retroattivo al 1° dicembre 2004 e nessuna richiesta di restituzione anteriore al 31 maggio 2022 (doc. A).
Con la decisione l’UAI ha affermato:
" (…)
3.
a.
Il 13 aprile 2021 I'UAI ha ricevuto un rapporto (recante data 8 marzo 2021) dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (di seguito: UIL), segnalante che l’assicurato, dal 2008, avrebbe iniziato un'attività (a carattere oneroso) di acquisto e vendita di automobili di seconda mano. Attività volutamente celata all'UAI, in quanto, a partire dal 2013, la moglie dell’assicurato avrebbe funto da prestanome per effettuare le immatricolazioni delle autovetture dinnanzi alle preposte autorità.
Posto che l’assicurato non aveva nemmeno mai comunicato all'UAI lo svolgimento di attività a titolo gratuito (cfr. i pt. 2.5 dei formulari di revisione del 22 agosto 2013 e del 14 dicembre 2016) e che i comportamenti evidenziati sia nel suindicato rapporto dell'UIL sia durante l’incontro in sede del 29 settembre 2021 apparivano in contrasto con la gravità dei limiti funzionali all'incarto, il versamento della rendita dello stesso è stato sospeso a decorrere dal 31 maggio 2022 [cfr. il verbale del 29 settembre 2021, il rapporto d'inchiesta per l'attività professionale indipendente del 15 dicembre 2021 e l'annotazione del 24 marzo 2022 del Servizio medico regionale dell'AI (di seguito: SMR), rispettivamente il progetto del 14 aprile 2022 e la decisione del 1° giugno 2022].
b.
Per quel che concerne il quadro medico, l'UAI ha così acquisito agli atti istruttori salienti la perizia pluridisciplinare (di ordine internistico, reumatologico, neurologico, neuropsicologico e psichiatrico) del 26 ottobre 2023 del __________. Al riguardo, la scrivente amministrazione tiene ad evidenziare come in detto referto peritale è chiaramente sancito che l’assicurato - almeno a partire dal 1 ° dicembre 2004 (momento corrispondente all'esame neuropsicologico della Clinica __________) - non presenta più alcuna diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa e, di riflesso, non soffre di alcun limite funzionale o inabilità lavorativa. In proposito, occorre rimarcare come in perizia è stato indicato che l’assicurato presenta una tendenza alla simulazione/ aggravamento delle sue capacità neuropsicologiche, nonché diversi comportamenti incoerenti dal profilo cognitivo-comportamentale (cfr. quanto riassunto al pt. 4.2, pag. 37-38, di detto referto).
Valutazione la cui bontà è stata confermata dal medico del SMR nel rapporto del 30 ottobre 2023.
In tema, è inoltre d'utilità rimarcare come - stante alla giurisprudenza - la persona assicurata sopporta le conseguenze dell’assenza di prova di disturbi di natura invalidante (DTF 141 V 281, consid. 6).
c.
Per quel che concerne il lato economico, l'UAI ha sottoposto l’assicurato a misure di reinserimento e potenziamento lavorativo nel periodo dall'8 gennaio 2024 al 30 giugno 2024 (cfr. le comunicazioni del 16 gennaio 2024, del 1° marzo 2024 e del 21 maggio 2024). Misura professionale svolta nell'attività abituale di aiuto cucina (impiego svolto prima dell'infortunio).
In esito a tali accertamenti è stato confermato che l’assicurato possiede le competenze per svolgere in misura completa delle attività lucrative nel libero mercato del lavoro (cfr. il rapporto del 21 giugno 2024 del Servizio di integrazione professionale).
Alla luce di quanto precede, l'UAI - in applicazione del "Prozentvergleich" - ritiene che il grado Al dell'assicurato debba essere fatto corrispondere alla sua abilità lavorativa. È dunque d'uopo
stabilire che l’assicurato presenta un grado Al non pensionabile dello 0% dal 1° dicembre 2004 (art. 28 cpv. 1 let. c LAI).
Ritenuto che, a prescindere dall'effettiva remunerazione, l’assicurato ha adottato dei comportamenti incompatibili con le limitazioni della capacità lavorativa risultanti all'amministrazione (come da rapporto dell'UIL e da quanto sintetizzato nella perizia del __________ acquisita nella pendente revisione) e che lo stesso non ha mai notificato il miglioramento del suo stato di salute (cfr. i pt. 1 e 2 dei formulari di revisione del 4 gennaio 2006, dell'11 marzo 2009, del 20 agosto 2013 e del 13 dicembre 2016 e del 23 luglio 2021), l'UAI ritiene vi sia stata una trasgressione dell'obbligo di informare previsto agli artt. 31 LPGA e 77 OAI. Situazione che impone dunque la soppressione a carattere retroattivo del diritto alla rendita intera dalla data del miglioramento della capacità al guadagno.
Posto che, a mente dell'amministrazione, il termine relativo di cui all'art. 25 cpv. 1 LPGA è iniziato a decorrere al momento della ricezione del rapporto dell'UIL del 13 aprile 2021 ed è dunque già
spirato, la presente soppressione retroattiva del diritto a rendita non implica richieste di restituzione.
Osservazioni alla proposta di decisione
Nelle osservazioni del 15 ottobre 2024 è stato chiesto in via principale l’annullamento del progetto di decisione e il ripristino in favore dell'assicurato del diritto a una rendita intera (con grado Al del 100%) dal 1° giugno 2022.
In via subordinata, è invece stato domandato l'esperimento di una nuova perizia pluridisciplinare.
In via ancor più subordinata, è stato chiesto il riconoscimento di ulteriori provvedimenti di Integrazione professionale.
I motivi alla base delle suindicate richieste sono afferenti al fatto che l'amministrazione avrebbe proceduto ad un esame arbitrario e incompleto della fattispecie, avrebbe erroneamente ritenuto una trasgressione dell'obbligo di informare da parte dell'assicurato, si sarebbe essenzialmente fondata su di un accertamento peritale con insufficiente valore probante (in quanto lacunoso sotto diversi aspetti) e non avrebbe debitamente tenuto in conto degli esiti degli accertamenti professionali svolti successivamente alla perizia.
Ora, in merito alle critiche mosse, l'amministrazione tiene innanzitutto ad evidenziare che l'accertamento dei fatti operato è ritenuto conforme al grado di prova in auge nella presente procedura (ovvero la verosimiglianza preponderante; sentenza del Tribunale federale
8C_782/2023, consid. 4.2.1). Al riguardo, a mente dell'Ufficio Al, il numero ed il prolungato periodo delle immatricolazioni, le dichiarazioni della prima ora rilasciate dalla moglie dell'assicurato di cui agli atti dell'UIL, il reiterato diniego dell'assicurato alle espresse
domande (presentate su formulari ufficiali) relative allo svolgimento di attività a titolo gratuito, l'amplificazione dei sintomi accertata a livello neuropsicologico, così come l'aver ottenuto l'idoneità medica alla guida sono elementi che impongono di concludere che l’assicurato ha
adottato all'infuori del proprio domicilio dei comportamenti in contrasto con l'entità della rendita assegnata e con la gravita del quadro cognitivo alla base della stessa.
Giova in tal senso ricordare che, secondo la giurisprudenza:
- in presenza di due diverse versioni, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l'interessato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. le sentenze del Tribunale federale 9C_448/2020 consid. 6.2, 8C_752/2016 consid. 5.2.2, 8C_637/2016 consid. 3.2, nonché il DTF 121 V 45 consid. 2a);
- i rapporti medici che concludono per dei gravi deficit di concentrazione e del sonno non possono essere ritenuti concludenti se negli stessi è confermata l'abilità alla guida (cfr. la sentenza del Tribunale federale 9C_586/2023, consid. 9.2).
Per quel che concerne le censure qualitative alla valutazione pluridisciplinare del __________, l'amministrazione rileva che:
- vi è rettamente stato il paragone degli status clinici con l’unica decisione di merito presente agli atti (cfr. il pt. 1 delle disposizioni legali di cui alla presente decisione);
- (in un quadro clinico complesso) è stato oggettivato un miglioramento dello stato di salute neuropsicologico (non smentito da altre certificazioni) avallato dal perito psichiatra e dal perito neurologo;
- è esclusiva facoltà del perito psichiatra scegliere se svolgere della testistica psicodiagnostica (sentenza del TF 8C_663/2021, consid. 5.6.5 pubblicata in SVR 2022 IV 45);
- al perito psichiatra l’assicurato ha dichiarato di non essere più in cura psichiatrica (cfr. pag. 9-8 del Consulto del 26 aprile 2023 del Dr. med. __________ allegato alla perizia);
- il __________, come ben emerge dall'elenco atti, ha debitamente preso in considerazione tutte le certificazioni dei curanti dell'assicurato presenti all'incarto. Medici curanti che, tuttavia, nel caso di specie, hanno sempre certificato una stabilità dell'inabilità lavorativa. L'acquisizione di loro ulteriori prese di posizione non sono quindi state reputate necessarie;
- l’assicurato non risulta affetto da alcuna diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa. Da ciò l'assenza di indicazioni relative all'ICD 10/11;
- il Tribunale federale, al consid. 5.2.2 della sentenza 9C_418/2023, ha già avuto modo di ricordare che: "(...) A prescindere dal fatto che il ricorrente resta generico in tale censura, non va in ogni modo disatteso che un'opinione divergente di un medico curante non è sufficiente a rimettere in discussione l'accertamento dei fatti operato dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. fra molte sentenza 90_337/2023 del 22 agosto 2023 consid. 3.3.2). Rimangono riservati i casi in cui i curanti evidenziano elementi oggettivamente verificabili, ignorati dalla perizia (sul tema cfr. sentenza 80_365/2023 del 23 aprile 2024 consid. 4), che non sono però dati nel caso in rassegna."
Per queste ragioni la scrivente amministrazione ritiene che la perizia del __________, emessa per il tramite di una procedura probatoria strutturata, sia priva di incisivi elementi atti a far dubitare della sua attendibilità e abbia in particolare valutato correttamente gli indicatori relativi alla coerenza/plausibilità in rapporto alle risorse dell'assicurato. Onde e per cui la stessa è ritenuta rivestire pieno valore probante (cfr. il DTF 125 V 351).
Sul tema, occorre infine ricordare che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non potendo tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione l'onere di attuare un nuovo esame medico, quando alla base della lamentela vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (cfr. pro multis STCA 32.2021.79 del 17 novembre 2021 consid. 2.8 e il DTF 145 V 90,
consid. 3.2). In quest'ottica, nel caso in esame l’assicurato non può lasciare rispettivamente all'amministrazione l'onere di attuare "ulteriori accertamenti medici" allorquando, come visto, vi sono (solo) affermazioni soggettive riguardo a una totale incapacità di guadagno.
Per quel che concerne la prova di lavoro pratica, lo scrivente Ufficio tiene a rimarcare che il Consulente in integrazione professionale, nel rapporto del 21 giugno 2024 ha concluso che l’assicurato è abile al 100% con rendimento pieno nell'attività abituale di aiuto cucina. In
proposito, non si ravvedono dunque delle incongruenze con gli accertamenti medici.
Ad ogni modo, anche nell'ipotesi in cui vi fossero delle divergenze, va ricordato che i dati medici permettono generalmente un apprezzamento oggettivo del caso, di modo che essi prevalgono sulle constatazioni compiute in occasione di uno stage d'osservazione
professionale o altri tipi di provvedimenti professionali, i quali sono suscettibili di essere stati influenzati da fattori soggettivi legati al comportamento della persona assicurata (cfr. le sentenze del Tribunale federale 8C_217/2023, consid. 4.1 del 1° settembre 2023 e
9C_462/2022, consid. 4.2.2.1 del 31 maggio 2023).
Da ultimo, la scrivente amministrazione rileva come nel succitato rapporto del 21 giugno 2024, il Consulente in integrazione professionale ha evidenziato che l’assicurato ha rifiutato un datore di lavoro che sarebbe stato interessato ad assumere un aiuto cucina.
Alla luce di quanto precede, l'UAI conferma dunque il tenore del progetto di decisione.” (Doc. A)
1.4. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendo in via principale l’annullamento della decisione e la conferma dell’invalidità all’81% anche dopo il 1° dicembre 2004 almeno ed il ripristino della rendita AI intera dal 1° giugno 2022. In via subordinata chiede l’annullamento della decisione e il rinvio degli atti all’UAI affinché accerti i fatti ed esperisca una nuova perizia pluridisciplinare che si confronti con quella del 2002. In via ancora più subordinata l’annullamento della decisione dell’Ufficio AI e la concessione di misure di ordine professionale. Contestualmente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1. Il ricorrente ha affermato:
" (…)
3. Insufficiente e arbitrario accertamento dei fatti, violazione dell'obbligo di informare
Innanzitutto il ricorrente contesta nel modo più assoluto di aver violato il suo obbligo di informare. Come già evidenziato nelle osservazioni presentate il 23 maggio 2022 ed il 15 ottobre 2024 in merito ai progetti di decisione dell'Ufficio AI, il ricorrente non sapeva, ma
non ne aveva certamente l'obbligo, di dover comunicare di aver agito come "prestanome" per le vetture intestate a suo nome.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio AI e da tutti i servizi intervenuti nel corso di questa procedura, l'accertamento dei fatti da loro svolto non soddisfa il requisito della verosimiglianza preponderante e, anzi, i fatti così come esposti non sono stati nemmeno resi verosimili.
La conclusione a cui giunge l'Ufficio AI, secondo cui l’assicurato avrebbe tenuto comportamenti incompatibili con la rendita assegnata, risulta infondata e non trova alcun riscontro nei fatti reali.
3.a
Innanzitutto, il numero e la durata delle immatricolazioni non costituiscono, di per sé, prova sufficiente per dimostrare che l’assicurato abbia svolto attività incompatibili con la rendita assegnata, nè che abbia svolto un commercio di automobili remunerato.
L'Ufficio AI ha erroneamente dato per scontato, senza un adeguato accertamento dei fatti, che il signor RI 1 abbia svolto un commercio di automobili a scopo di lucro. Al contrario, il ricorrente si è limitato esclusivamente ad aiutare il cognato della moglie, il signor __________, prestando il proprio nome per immatricolare autoveicoli, senza ricevere alcuna remunerazione. Non vi è stato alcun coinvolgimento diretto del signor RI 1 nell'attività commerciale del signor __________. Quest'ultimo, infatti, si occupava personalmente di tutte le fasi dell'attività, dalla ricerca delle vetture, all'acquisto, all'immatricolazione, alla copertura assicurativa, al trasporto e, infine, alla rivendita in __________.
Nonostante le osservazioni di data 23 maggio 2022 dell'assicurato, l'Ufficio AI non ha ritenuto necessario approfondire la questione. Non ha preso alcun contatto con il signor __________ per verificare il ruolo del signor RI 1, né ha ascoltato la moglie del signor RI 1 per un confronto diretto che potesse chiarire le affermazioni fatte. Tale omissione di verifica evidenzia un approccio che non si è avvalso di tutti gli strumenti disponibili per accertare la verità dei fatti.
Di conseguenza, l'Ufficio AI ha tratto conclusioni arbitrarie, basandosi su presupposti infondati. Addirittura l'Ufficio AI ha dato per certo che il signor RI 1 avesse cessato di intestarsi le vetture a suo nome, trasferendo questa responsabilità alla moglie, con l'intento di eludere le indagini delle autorità. Nulla potrebbe essere più lontano dalla realtà! Le indagini delle autorità sono infatti cominciate solo nel 2021, mentre l'ultima vettura intestata al signor RI 1 risale al 2011, ben prima dell'inizio delle indagini. Inoltre, è importante sottolineare che il signor RI 1 non ha alcun legame di parentela con il signor __________, in quanto egli è il cognato della moglie e non suo (si veda peraltro le considerazioni del dr. med. __________ nello scritto di cui al Doc. B).
Ciò non può che comprovare che le dichiarazioni della moglie del ricorrente, riportate negli atti delI'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, sono del tutto inattendibili. Non si può fare affidamento su testimonianze che potrebbero essere state influenzate da fraintendimenti o altri motivi personali.
Al ricorrente nulla può essere rimproverato. Egli è sempre stato coerente nelle sue risposte e nelle sue dichiarazioni nella prima ora e successivamente, egli non ha "fornito spiegazioni, in un secondo tempo", che "non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono": il signor RI 1 ha sempre negato di aver ricevuto remunerazione alcuna per l'attività svolta; attività, lo si ribadisce di semplice prestanome!
A comprova di quanto precede, si veda la situazione finanziaria del signor RI 1 (Doc. C) precipitata in relativamente poco tempo.
Nessuno, dell'Ufficio AI, ha mai preso contatto nè con il signor __________ per verificare il ruolo del signor RI 1, né sentito la moglie del signor RI 1 per un confronto e per verificare le allegazioni di quest'ultima.
Per inciso e non da ultimo va rilevato che con decisione 25 agosto 2003, l'Ufficio AI riconobbe al signor RI 1 una rendita intera con grado AI dell'81% a partire dal 1. novembre 1998 e non del 100%. Se avesse, il signor RI 1, come inspiegabilmente ha indicato la moglie, percepito in tutti questi anni fr. 50’000.-, il suo diritto alla rendita non
sarebbe comunque cambiato: suddividendo tale somma negli anni (ben 13!), l'importo annuo che avrebbe percepito il signor RI 1 ammonterebbe in media a circa fr. 3'850.-, ciò che non avrebbe, comunque, influenzato la rendita AI.
3.b
L'Ufficio AI, a sostegno della propria tesi, afferma inoltre che il ricorrente avrebbe ripetutamente negato, rispondendo a specifiche domande presenti nei formulari ufficiali, di svolgere attività a titolo gratuito. Ciò, però, non corrisponde al vero.
La domanda in questione è stata introdotta solo a partire dal formulario di revisione della rendita del 20 agosto 2013, mentre risulta dagli atti dell'incarto AI che il ricorrente avrebbe immatricolato vetture a suo nome tra gli anni 2008 e 2011, ossia in un periodo precedente
all'inserimento di tale quesito.
Nè gli può essere rimproverato di non aver indicato che il suo stato di salute è migliorato, visto che non lo è.
3.c
Si contesta, infine, come sarà meglio approfondito nel punto seguente, che il ricorrente abbia "amplificato" i sintomi, o meglio simulato i sintomi, come indicato nella perizia del 23 ottobre 2023. A tal proposito si rileva che la condotta del signor RI 1 durante il periodo in cui ha lavorato al __________, dove ha mantenuto un comportamento irreprensibile, lavorando con impegno e senza mai assentarsi, tranne che per motivi legati a visite mediche, smentisce tale tesi.
Se fosse stata una persona disonesta o, come ipotizzato dai periti e dallo stesso Ufficio AI, avesse simulato il proprio stato di salute, il ricorrente avrebbe avuto numerose occasioni per assentarsi dal lavoro, giustificando la sua assenza con problemi di encefalite, stanchezza o altre patologie. Tuttavia, egli mai si è assentato dal lavoro in modo ingiustificato, ma ha continuato il suo percorso di riallenamento al lavorativo con serietà e dedizione, guadagnandosi il rispetto e l'apprezzamento di colleghi e superiori.
3.d
Infine, sempre a sostegno della propria tesi l'Ufficio AI ritiene che anche l'idoneità alla guida può dimostrare che l’assicurato abbia adottato, al di fuori del proprio domicilio, comportamenti incompatibili con l'entità della rendita assegnata e con la gravita del quadro
cognitivo su cui essa si basa.
Si ricorda che la valutazione della Clinica __________ era stata richiesta in relazione ad un precedente abuso etilico; tuttavia il signor RI 1 non ha mai ottenuto la licenza di condurre.
L'Ufficio AI si è mai domandato perché il ricorrente non abbia conseguito tale licenza?
Già solo per questi motivi il presente ricorso deve essere accolto e al signor RI 1 deve essere ripristinata la rendita intera AI.
Prove: doc, testi, perizia pluridisciplinare, richiamo incarti del signor RI 1: dall'Ufficio AI, dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, dalla Sezione della circolazione.
4. Soppressione della rendita con effetto retroattivo al 1. dicembre 2004
(…)
4.1
a.
II dr. med. __________, nei suoi numerosi certificati medici, ha sempre mantenuto le sue diagnosi ed ha sempre ritenuto il ricorrente inabile al lavoro al 100%.
Anche il dr. med. __________, che segue, anche se in modo discontinuo, il suo paziente dal lontano 1992, ha sempre ritenuto il signor RI 1 inabile al lavoro al 100% a causa delle sue affezioni psichiche, a seguito del gravissimo incidente di cui egli fu vittima.
Egli inoltre ha sempre ritenuto che il paziente potesse svolgere un'attività lavorativa solo in ambiente protetto.
Fu proprio il dr. med. __________ che organizzò un percorso riabilitativo presso il __________.
Ci si riserva a questo proposito di produrre nuovi certificati dei medici curanti una volta terminati gli accertamenti presso il __________ (Doc. B).
b.
Peraltro, contrariamente a quanto affermato dall'Ufficio AI, sono stati proprio i suoi consulenti, intervenuti in precedenza, a verificare sempre in modo approfondito la situazione del signor RI 1, riconoscendone la complessità e affidandosi al parere dei suoi medici curanti ed alla perizia del __________ di data 22 luglio 2002.
Non vi sono pertanto dubbi che la capacità lavorativa del signor RI 1 non sia migliorata e la sua capacità di guadagno sia rimasta invariata di conseguenza.
Anche per questo motivo il presente ricorso deve essere accolto e al signor RI 1 deve essere ripristinata la rendita intera AI.
4.2
(…)
Nella fattispecie nell'incarto AI del signor RI 1 non vi è una perizia di parte ed una perizia del __________, bensì due perizie del __________: una del 2002 (qui di seguito __________ 2002), dettagliata e approfondita, ed una del 2023 (qui di seguito __________ 2023), superficiale, basata su fatti non
provati e su errori derivanti da deduzioni imprecise.
Quest'ultima perizia, come meglio si dirà nel seguito, non può essere considerata una perizia approfondita e avente quelle caratteristiche essenziali per avere piena forza probatoria.
a.
Innanzitutto va osservato che il dr. med. __________ nella sua lettera del 13 novembre 2024 (Doc. B) ricorda che il caso del ricorrente è estremamente complesso, con una storia di gravi traumi cranio-facciali e complicazioni mediche a lungo termine, tra cui un grave trauma cranico nel 1992 e un secondo nel 2002, che hanno portato a conseguenze neurologiche, psicologiche e fisiche significative, rendendo improbabile una guarigione completa dopo 32 anni. Inoltre, la problematica alcolica e l'ospedalizzazione psichiatrica, ora risolte, riflettono le difficoltà legate alla gestione del trauma e allo stress cronico.
Considerando le limitazioni cognitive, fisiche e psicologiche del ricorrente, egli non può essere ritenuto idoneo al lavoro, come confermato dal medico curante. Inoltre, vi sono questioni patrimoniali e familiari che, se l'Ufficio AI avesse adottato un approccio diverso
nei confronti del ricorrente, avrebbero permesso di rilevare che la perizia del __________ è viziata da pregiudizi, si basa su fatti errati e non possiede, quindi, le caratteristiche essenziali, secondo la giurisprudenza, per avere piena forza probatoria.
b.
E ciò per una serie di considerazioni già in parte espresse nelle osservazioni del 15 ottobre 2024:
b.1
Tutti i periti del __________ 2023 hanno valutato il ricorrente come se la sua precedente attività lavorativa fosse stata quella di serigrafo.
Al contrario, il signor RI 1, in __________, aveva ottenuto il diploma di cameriere, attività che egli svolse anche quando arrivò in Svizzera con un permesso da stagionale.
Dopo il gravissimo incidente della circolazione del 1992 egli tentò di riprendere a lavorare e venne assunto in un ristorante in qualità di aiuto cucina e pizzaiolo fino a quando, nel 1993 a causa delle sue affezioni psichiche (turbe del comportamento, disturbo della
concentrazione e della memoria) venne dichiarato totalmente inabile al lavoro.
Seguirono numerosi interventi chirurgici e nel 1997 il dr. med. __________ organizzò un percorso riabilitativo presso il __________, dove venne occupato quale "aiuto serigrafo".
Questo la dice lunga sul livello di approfondimento dei fatti effettuato nella perizia __________ 2023.
b.2
I periti del __________ 2023 non hanno esaminato in modo approfondito nemmeno la storia clinica dell'assicurato.
L'incidente del 1992 "sfigurò" il ricorrente cambiandone completamente le sembianze.
Oltre alle conseguenze estetiche, il ricorrente subì anche un trauma facciale e cranico, circostanza che avrebbe dovuto spingere i periti del __________ 2023 a sottoporlo ad indagini strumentali per verificare il suo stato cerebrale. Ciò che sarebbe stato più che necessario tenuto conto delle diagnosi poste dal __________ 2002.
b.3
I periti del __________ 2023 fanno risalire la capacità lavorativa dell'assicurato a far tempo dalla data della valutazione (non perizia!) della Clinica __________, atto richiesto "dall'Ufficio della circolazione per una valutazione delle abilità cognitive implicate nella guida".
Si tratta di uno scritto di sole due pagine che aveva uno scopo ben preciso (valutare l'idoneità alla guida). In tale valutazione non sono stati somministrati test specifici che potessero confutare le conclusioni della perizia del __________ 2002, in particolare quelle
contenute nella perizia estremamente dettagliata ed approfondita della psicologa FSP __________ del 5 luglio 2002.
I periti del __________ 2023, come già l'Ufficio AI, si sono mai chiesti perché il ricorrente non ha mai conseguito la licenza di condurre?
b.4
Nessuno dei periti, in particolare il Dr. med. __________, ha ritenuto necessario contattare il dr. med. __________, che cura l’assicurato dal lontano 1992 e che avrebbe potuto fornire un riepilogo delle sue condizioni psichiche anche dopo il mese di dicembre 2004. Essi non hanno neppure ritenuto necessario prendere contatto con il dr. med. __________.
b.5
Nessuno dei periti del __________ 2023 si è confrontato nè con la perizia del __________ 2002, nè con i medici curanti dell'assicurato, indicando i motivi del loro disaccordo con tali valutazioni.
b.6
Nessuno dei periti ha formulato una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta.
Eppure sia il dr. med. __________ che il dr. med. __________ parlano di "simulazione/aggravamento" voluto dei disturbi del ricorrente.
Ma ancora nella perizia __________ 2023 a pagina 37-38 i periti sostengono che "Dal punto di vista neuropsicologico le prestazioni dell'A, all'esame neuropsicologico appaiono poco coerenti e poco plausibili: le prove di validità e l'analisi qualitativa ai test mostrano risultati anomali e indicativi di produzione intenzionale o aggravamento dei disturbi cognitivi. Va inoltre segnalata una rilevante discrepanza cognitivo-comportamentale: l'A. ottiene ai test neuropsicologici prestazioni deficitarie che indicherebbero la presenza di disturbi di memoria, dell’attenzione, delle capacità strategiche e di pianificazione, del linguaggio espressivo e recettivo e delle abilità costruttive e visuospaziali, risultati in contrasto con quanto osservabile dal comportamento tenuto dall'A, durante l'esame e con quanto da lui stesso riferito; ad esempio, nella conversazione spontanea l'A. ha dimostrato di comprendere ogni richiesta e si è espresso con eloquio fluente e privo di anemie (aspetti in contrasto con i deficitari punteggi ottenuti ai test di fluenza verbale e di denominazione), inoltre ha riferito di giocare a scacchi e dì essersi organizzato autonomamente per raggiungere la sede della visita (elementi in contrasto con gli scarsi punteggi ottenuti ai test di memoria di attenzione visuospaziali e di pianificazione)”.
Queste conclusioni non possono essere accettate, tanto più che i periti non hanno mai approfondito l'aspetto psicosociale del ricorrente né, quindi, si sono espressi su tale ambito.
Inoltre essi non hanno mai preso contatto diretto con il dr. med. __________, non hanno discusso con lui tale loro tesi, ne hanno motivato il loro parere contrario rispetto al medico curante, che conosce il ricorrente dal 1992!.
E ancora, la spiegazione fornita dai periti del __________ 2023, secondo i quali il comportamento del signor RI 1 sarebbe in contrasto con i risultati dei test, si basa su una valutazione soggettiva e non oggettiva, a differenza dei test stessi. Tali spiegazioni risultano inaccettabili e prive di qualsiasi valenza scientifica.
Tanto più che il dr. med. __________ ha visitato una sola volta il ricorrente, mentre il dr. med. __________ (che non solo non formula alcuna diagnosi, ma non si avvede di altre diagnosi di natura psichiatrica poste dal __________ 2002 e dal dr. med. __________) ha visitato solo due volte (ed anche in date ravvicinate) il ricorrente.
Ciò che, per inciso, non è certamente sufficiente per ritenere che il perito abbia proceduto ad esaminare, come indicato dal Tribunale Federale, tutta quella serie di criteri che la fattispecie imponeva di tenere in considerazione (cfr. J. Pirrotta, L'expertise médicale dans
l'assurance invalidité suisse" m CGSS no. 35-2005 pag. 51).
b.7
I periti non indicano nemmeno il motivo per cui ritengono che l’assicurato sia ora in grado di svolgere qualsiasi attività lavorativa, mentre la perizia del 22 luglio 2002 indicava che per l’assicurato sono da prendere in considerazione "unicamente attività in ambito protetto nella misura del 50%".
Ciò che peraltro è stato confermato durante il provvedimento presso il __________, un ambiente piccolo e familiare, dove l’assicurato era stato impiegato come aiuto cucina, sotto la supervisione della __________ e dell'Ufficio AI.
b.8
L'Ufficio AI si è limitato a riconfermare che "In proposito, occorre rimarcare come in perizia è stato indicato che l’assicurato presenta una tendenza alla simulazione/aggravamento delle sue capacità neuropsicologiche, nonché diversi comportamenti incoerenti dal profilo cognitivo-comportamentale (cfr. quanto riassunto al pt. 4.2, pag. 37-38, di detto referto). Valutazione la cui bontà è stata confermata dal medico del SMR nel rapporto del 30 ottobre 2023. In tema, è inoltre d'utilità rimarcare come - stante alla giurisprudenza - la persona assicurata sopporta le conseguenze dell'assenza di prova di disturbi di natura invalidante (DTF 141 V 281, consid. 6)" (cfr. decisione pag. 5 lett. b), senza approfondire ulteriormente tali fatti. Eppure i rapporti relativi alle misure di reinserimento dicono tutt'altro, in particolare si veda il rapporto finale di data 15 luglio 2024 del signor __________!
A comprova che le affermazioni qui sopra riportate sono arbitrarie e prive di alcun fondamento.
Tenuto conto di quanto precede non vi sono dubbi che la perizia __________ 2023 non può assurgere a rango di perizia avente le caratteristiche essenziali, secondo la giurisprudenza, per avere piena forza probatoria.
Ne consegue che la decisione del 23 ottobre 2024 dell'Ufficio AI deve essere annullata.
Prove: doc, testi, perizia pluridisciplinare, richiamo incarti del signor RI 1: dall'Ufficio AI, dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, dalla Sezione della circolazione.
5.
Il ricorrente, oltre alle contestazioni che precedono, contesta altresì le valutazioni esperite in merito alla capacità lavorativa e alla prova di lavoro pratica.
Alla luce della prova pratica svolta dal ricorrente il consulente in integrazione, che medico non è, ha concluso che l’assicurato è abile al 100% con rendimento pieno nell'attività abituale di aiuto cucina.
Ma l'attività svolta dal signor RI 1, seguito dall'Ufficio AI ed accompagnato dalla __________, in una realtà piccola e familiare che è quella del __________, è a tutti gli effetti una attività come quelle che si svolgono "in ambito protetto".
Ciò che conferma pienamente la valutazione del __________ 2002 (e del dr. med. __________) e che permette di comprendere come il signor RI 1 abbia "rifiutato", non per cattiva volontà, un'attività che certamente non presentava le caratteristiche di quelle offerte presso il __________.
Altro motivo per annullare la decisione del 23 ottobre 2024 dell'Ufficio AI.
Prove: doc, testi, perizia pluridisciplinare, richiamo incarti del signor RI 1: daIl'Ufficio AI, dalI'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, dalla Sezione della circolazione.
6.
Tenuto conto di quanto precede, si chiede, a questo lodevole Tribunale di accogliere il presente ricorso, di annullare la decisione del 23 ottobre 2024 dell'Ufficio AI e ripristinare la rendita AI intera a far tempo dal 1. giugno 2022, se del caso ordinando una nuova perizia pluridisciplinare.
Nella denegata ipotesi in cui questo lod. Tribunale non concordasse con i medici curanti del ricorrente o con la perizia __________ 2002, ma non intendesse ordinare una nuova perizia pluridisciplinare, si chiede che l'incarto venga retrocesso all'Ufficio AI perché vengano accertati i fatti e venga esperita una nuova perizia pluridisciplinare che si confronti con quella del 2002.
Nella ancor più denegata ipotesi in cui questo lod. Tribunale non intendesse procedere come poc'anzi indicato, si chiede che al signor RI 1 vengano riconosciuti provvedimenti d'integrazione professionale.” (Doc. I)
1.5. Con risposta dell’11 dicembre 2024 l’Ufficio AI propone la reiezione del ricorso, affermando:
" (…)
2.
Nel contesto della revisione d'ufficio avviata il 18 maggio 2021 (cfr. il doc. 82), l'UAI – con decisione del 1° giugno 2022, debitamente preceduta dal progetto del 14 aprile 2022 (cfr. i doc. 106 e 116) – ha sospeso in via cautelare il diritto a rendita dell'assicurato a far tempo dal 31 maggio 2022.
Va al riguardo evidenziato che detta sospensione delle prestazioni si è poggiata:
- sull'annotazione Dr. med. __________ del Servizio medico regionale (di seguito: SMR) del 24 marzo 2022 in cui è stata messa in luce la (concreta) possibilità di limiti funzionali di ordine neuropsicologico non più invalidanti (cfr. il doc. 103). Valutazione che si è in particolare poggiata sul rapporto del 7 dicembre 2004 della Clinica __________ (cfr. il doc. 170) e sull'estratto delle spese della cassa malati dell'assicurato dal 1 ° gennaio 2004 al 17 marzo 2022. Documentazione che poi, in corso d'istruttoria, è stata ulteriormente aggiornata sino al 27 dicembre 2022 (cfr. i doc. 83, 85, 100, 102, 118-120 e 178-183);
- sul rapporto del 4 aprile 2022 del Servizio di integrazione professionale stante cui è stata ritenuta verosimile l'abilità dell'assicurato in attività adatte nel mercato primario del lavoro (cfr. il doc. 105). Valutazione che si è in particolare poggiata sul rapporto del 13 aprile 2021 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (di seguito: UIL) con allegato il verbale del 3 novembre 2020 della moglie dell'assicurato (cfr. i doc. 164-165, la cui ricezione ha determinato l'apertura della revisione d'ufficio), sull'analisi del numero di immatricolazioni di autovetture effettuate (cfr. lo scambio di corrispondenza del 28-29 luglio 2021 con la Sezione della circolazione e del 6-7 dicembre 2021 con __________ di cui ai doc. 168-169,172-174), nonché sul verbale di colloquio in sede dell'assicurato (dinnanzi a due Consulenti ispettori) del 29 settembre 2021 e del relativo rapporto d'inchiesta del 30 settembre 2021 (cfr. i doc. 96-97).
Nel merito, dal lato medico, l'UAI ha successivamente ulteriormente acquisito la perizia pluridisciplinare del 26 ottobre 2023 (di ordine internistico, psichiatrico, reumatologico, neurologico e neuropsicologico) del __________ (cfr. il doc. 131) e il rapporto del 30 ottobre 2023 del Dr. med. __________ del SMR (che ha condiviso la bontà degli accertamenti peritali; cfr. il doc. 132). Accertamenti concludenti che
l’assicurato è abile al lavoro nella misura del 100% in ogni attività dal 1° dicembre 2004.
Nel periodo dal 16 gennaio 2024 al 30 giugno 2024, l'UAI ha altresì sottoposto l’assicurato a una misura reintegrativa di 6 mesi volta alla verifica e al potenziamento della capacità lavorativa (cfr. le comunicazioni del 16 gennaio 2024, del 1° marzo 2024, del 21 maggio 2024, i rapporti della __________ del 22 aprile 2024 e del 15 luglio 2024, rispettivamente i rapporti del Consulente in integrazione professionale del 21 dicembre 2023, del 22 febbraio 2024, del 26 febbraio 2024, del 28 marzo 2024, del 6 maggio 2024 e del 21 giugno 2024 di cui ai doc. 134, 136-138, 141-143, 145-146 e 148-149). Misura che ha confermato, anche dal lato pratico, il tenore degli accertamenti di ordine medico.
Sulla scorta della suindicata istruttoria, l'UAI ha dunque emesso la decisione di soppressione del diritto a rendita con effetto retroattivo del 23 ottobre 2024 (cfr. il doc. 157). Provvedimento debitamente preceduto dal progetto di decisione del 12 settembre 2024 (cfr. il doc. 151).
3.
Il 25 novembre 2024 è stato interposto ricorso nei confronti della suindicata decisione di soppressione retroattiva della rendita. Al riguardo, l'UAI tiene a rilevare come nel ricorso è stato in sostanza stigmatizzato che:
- lo stato di salute dell'assicurato è rimasto invariato rispetto a quanto constatato nella perizia del __________ del 22 luglio 2002. Onde e per cui non vi sarebbe un motivo per revisionare (art. 17 LPGA) la pratica dell'assicurato. A sostegno di tale asserzione, è stato prodotto il rapporto del 13 novembre 2024 del Dr. med. __________ (cfr. il doc. B incarto TCA) stante cui: "(...) un miglioramento della stabilità psichica può contribuire ad una maggiore capacità di affrontare le conseguenze del trauma originale e una migliore qualità di vita complessiva, ma non a renderlo idoneo al lavoro";
- la perizia del 26 ottobre 2023 del __________ non rivestirebbe sufficiente forza probante in quanto nella stessa sarebbe stata qualificata in modo errato l'attività abituale dell'assicurato, in quanto nella stessa non sono contenute diagnosi secondo l'ICD, in quanto non vi sarebbe stata una preventiva presa di contatto con il Dr. med. __________, in quanto non avrebbe svolto degli accertamenti strumentali sullo stato cerebrale dell'assicurato, in quanto si fonderebbe su della testistica neuropsicologica priva di valenza scientifica ed erronea nei risultati, in quanto non terrebbe in conto i fattori psicosociali (difficoltà economiche, contenzioso patrimoniale e problemi famigliari) e in quanto non si chinerebbe sul fatto che l’assicurato non ha conseguito la patente in Svizzera;
- l'abilità al lavoro medico-teorica dell'assicurato sarebbe in contrasto con gli esiti della misura di riallenamento al lavoro effettuata dal Servizio di integrazione professionale;
- l’assicurato non avrebbe mai svolto (nemmeno a titolo gratuito) un'attività lavorativa nel commercio di autovetture di seconda mano e, di riflesso, non vi sarebbero indizi nè medici nè economici comprovanti il miglioramento della capacità al guadagno dell'assicurato e una trasgressione da parte dello stesso del proprio obbligo di informare.
4.
Relativamente alle censure di ordine medico, l'UAI tiene a rilevare di aver sottoposto la pratica dell'assicurato al vaglio del Dr. med. __________ del SMR – il quale – nell'annotazione del 2 dicembre 2024 (documento qui di seguito allegato) - si è così espresso:
Il rapporto del 13.11.2024 del Dr. __________ presenta apprezzamenti soggettivi e generici dello psichiatra sul decorso post-traumi cranici, senza, tuttavia, alcun riferimento oggettivo allo status del suo paziente, tranne un riferimento ad una problematica alcolica pregressa e verosimilmente superata, in assenza di riferimenti
temporali (sottolineature della redattrice). Lo psichiatra conclude che sarebbero stati organizzati accertamenti neurologici e neuropsicologici, evidentemente non ancora eseguiti al momento della redazione del referto. In conclusione, non sono riportati fatti nuovi rispettivamente indicazioni diagnostiche e prognostiche oggettive che permettano di modificare la precedente posizione SMR (sottolineatura della redattrice).
Le constatazioni rese nel rapporto del 21 giugno 2024 da parte del Servizio di integrazione professionale sono coerenti con gli atti medici oggettivi in dossier (sottolineatura della redattrice).
In tema ai disturbi psico-sociali ventilati sia Dr. med. __________ (nell'ultimo paragrafo del suo rapporto) sia nel ricorso (cfr. il pt. 4.2, pag. 10) occorre evidenziare che secondo la giurisprudenza se il quadro clinico è influenzato da fattori psicosociali e socioculturali, di questi ultimi va fatta astrazione quali fattori non invalidanti e, quindi, non assicurati, nella misura in cui influenzano direttamente la sintomatologia e non mantengono soltanto indirettamente un danno alla salute (autonomo) oppure ne aggravano le conseguenze (esistenti indipendentemente dagli elementi estranei all'invalidità). Si veda in particolare la sentenza del TF 8C_14/2017 del 15 marzo 2017, consid. 5.3 (pubblicata in SVR 2017 IV 63). Fattori esterni (p. es. problemi matrimoniali, di natura finanziaria oppure reattivi a una decisione negativa di un'autorità) - non medici - non determinano
dunque un'invalidità ai sensi di legge in assenza di reperti psichiatrici da essi distinguibili (sentenza del TF 8C_544/2022, consid. 2.4).
Ora, l'UAI rimarca che quanto sin qui esplicato dimostri come la ricorrente e il curante psichiatra dell'assicurato abbiano presentato una diversa valutazione del medesimo quadro clinico indagato dal __________ nella perizia del 26 ottobre 2023.
Sulle restanti censure, I'UAI tiene non di meno a sottolineare che:
- il __________, come ben emerge dall'elenco degli atti, era al corrente dell'attività svolta nel 1991 quale cameriere e nel 1992 quale aiuto cucina e pizzaiolo (cfr. il pt. 4. 1, pag. 31-32). Tant'è che al pt. 4.8, pag. 41, della perizia, il __________ ha affermato che l’assicurato ha sempre: "(...) svolto attività professionali adeguate alle proprie condizioni di salute e anche attività lavorative simili posso essere svolte in questa forma, in assenza di ulteriori e particolari requisiti che un'attività adeguata dovrebbe soddisfare in relazione alla situazione dell'A.". Al pt. 4.5, pag. 40, della perizia è stato peraltro precisato che: "Sotto il profilo reumatologico non vi sono particolari fattori di stress dal punto di vista muscolo-scheletrico, l'A. ha intatte risorse per rientrare in un'attività lavorativa quale cameriere”.
Il fatto che il __________ abbia ripreso quanto indicatogli dal SMR nella richiesta perizia del 2 maggio 2022 e nel mandato del 5 gennaio 2023 (cfr. i doc. 112 e 121) e abbia fatto riferimento all'attività abituale di serigrafo non è dunque - nella fattispecie - un elemento da ritenersi influente ai fini della decisione. A dimostrazione della completa esigibilità nello svolgimento di attività professionali nel ramo della ristorazione vi è del resto la prova lavorativa effettuata in seno al ristorante __________;
- non vi sono (come già indicato nella decisione impugnata) delle diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa. In tema, l'UAI rammenta ad ogni modo che per l'Assicurazione invalidità non è importante la diagnosi, ma le conseguenze dei danni alla salute sulla capacità lavorativa (sentenza del Tribunale federale 9C_49/2012, consid. 6).
Al riguardo, giova altresì ricordare che durante la misura reintegrativa, le restrizioni lavorative a cui l’assicurato ha fatto riferimento sono unicamente relative alla percezione di dolori, alla stanchezza e all'emicrania (cfr. i rapporti intermedi del Consulente in integrazione professionale del 22 febbraio 2024, del 28 marzo 2024, del 6 maggio 2024 e del 21 giugno 2024 dì cui ai doc. 137, 142, 145 e 148).
Disturbi che sono stati indagati nell'ambito di una procedura probatoria strutturata anche grazie agli esami testistici orali, di disegno e di ricostruzione di figure, Coin in the Hand Test (CHT), Digit Span Test (DS), Item Memory Test (FMT), Figura complessa di Benson, Dot Counting Test (DCT) e all'esame (per il tramite di un questionario) di validità della performance (per il controllo della simulazione di disturbi cognitivi). Testistica, somministrata da un perito abilitato in neuropsicologia (cfr. l'art. 7m cpv. 3 OPGA), la cui valenza è riconosciuta internazionalmente (diversamente non sarebbe stata svolta).
Batteria testistica di cui è stato peraltro debitamente reso il riassunto (cfr. le pag. 533-534 del doc. 131). Sulle condizioni di consegna degli stessi, l'UAI rinvia altresì alle sentenze del Tribunale federale 8C_723/2022, consid. 5.2 e 8C_292/2022, consid. 5.2.
Agire che si ritiene dunque conforme alla prassi dell'Alta Corte stante cui l'impatto sulla capacità lavorativa del quadro clinico legato al disturbo da stress post-traumatico (PTSD), all'emicrania e alla cefalea a grappolo va esaminato mediante una procedura probatoria strutturata. Ciò indipendentemente dal fatto che alla base delle stesse vi sia (o meno) una patologia organica dimostrabile (cfr. la sentenza del Tribunale federale 8C_350/2017, consid. 5 e le "Précisions de jurisprudence sur les missions de la médecine e du droit” pubblicata nel Bollettino dei medici svizzeri del giugno del 2020 figurante nel sito internet www.ai-pro-medico. ch/it/documentazione/pubblicazionimanifestazioni);
- la richiesta presentata nelle osservazioni e nel ricorso di svolgimento di (generici) ulteriori accertamenti sullo stato cerebrale dell'assicurato non risulta utile ai fini della presente disputa. Tale necessità – nell'ambito della loro competenza – non è del resto stata riscontrata dai periti. In proposito, si evidenzia che l'Assicurazione invalidità si assume le spese di provvedimenti d'accertamento solo se gli stessi sono indispensabili per valutare il caso (cfr. la nota marginale 3145 della Circolare sulla procedura nell'assicurazione invalidità, CPAI);
- l'UAI tiene a rilevare che la scelta del contatto con il medico curante sull'anamnesi è una quesitone di apprezzamento medico (sentenza del TF 9C_273/2018, consid. 5.2.2 pubblicata in SVR 2018 IV 76). Necessità che, visti i motivi addotti al pt. 7.1 (pag. 510 dell'incarto), del Consulto peritale del 26 aprile 2023 del Dr. med. __________, non è stata ravvisata. Ad ogni buon conto, l'UAI rimarca che – come dimostra l'annotazione del 30 agosto 2021 – aveva provato a contattare il Dr. med. __________ per la compilazione di un rapporto medico (cfr. i doc. 90 e 92);
- il non conseguimento della patente svizzera è dovuto a motivi extra-medici. Tant'è che l’assicurato – alla prima ora – ha dichiarato di possedere la patente __________ (cfr. la risposta alla domanda 20, pag. 6, del verbale in sede del 29 settembre 2021 di cui al doc. 91).
Sul miglioramento dello stato di salute, l'UAI tiene a rilevare come gli accertamenti psicologici di cui alla perizia del __________ del 2002 (effettuati il 4 luglio 2002; cfr. il doc. 29, pag. 133 dell'incarto) sono di poco posteriori al trauma cranico del 5 maggio 2002. Situazione che (per quel che concerne l'incremento delle cefalee; cfr. pt. 2, pag. 4 della perizia di decorso) – unitamente al ricovero di ordine psichiatrico avvenuto nel dicembre 2002 (episodio ripreso dal Dr. med. __________ nel rapporto del 13 novembre 2024) e ai diversi interventi subiti – può avere transitoriamente peggiorato la capacità lavorativa dell'assicurato. In tale ottica, non pare inusuale che già dal 2004
lo stato di salute dell'assicurato – grazie all'adattamento ai limiti funzionali – si sia stabilizzato e, di riflesso, sia migliorato. Lo stesso Dr. med. __________, nel suo più recente rapporto, seppur ne neghi la sfruttabilità nel mercato primario del lavoro, riferisce di un avvenuto miglioramento della stabilità psichica del signor RI 1 nel corso degli anni.
Per queste ragioni, l'UAI – ritenendo che la perizia del __________ del 26 ottobre 2023 (di cui al doc. 131) abbia sufficientemente esplicato le fluttuazioni dello stato di salute dell'assicurato (sentenza del Tribunale federale 9C_158/2012 consid. 5.2) – postula che alla stessa venga conferito pieno valore probante.
Inoltre, prudenzialmente, l'UAI ricorda che se con il grado di verosimiglianza preponderante è stabilito un miglioramento dello stato di salute, senza che sia evidente il momento preciso della
modifica, è possibile prendere in conto il momento in cui l’assicurato è stato peritato (cfr. la sentenza del TF 9C_687/2018, consid. 2 pubblicata in SVR 2019 IV 89).
Nella denegata ipotesi in cui questo lodevole Tribunale ritenesse invece non sia intervenuto un miglioramento dello stato di salute, l'UAI segnala di reputare adempiuti gli estremi per effettuare – mediante una sostituzione dei motivi – una soppressione del diritto a rendita dell'assicurato per il tramite di una riconsiderazione.
Giusta l'art. 53 cpv. 2 LPGA l'assicuratore può tornare sulle decisioni formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. L'erroneità manifesta sussiste in caso di mancata applicazione o di applicazione errata delle disposizioni legali determinanti oppure in caso di interpretazione sbagliata o inesatta delle regole di diritto. Essa è riconosciuta anche in caso di accertamento incompleto dei fatti a causa di una chiara violazione del principio inquisitorio. Per questa valutazione ci si basa sulla situazione di fatto e di diritto al momento dell'emanazione della decisione, inclusa la prassi giuridica allora vigente (DTF 140 V 77, DTF 119 V 475, DTF 117 V 8; sentenza del TF 9C_19/2008). Nel caso di prestazioni periodiche durevoli quali la rendita la rettifica della decisione è di notevole importanza (sentenza del TF9C_146/2014).
Al riguardo, l'UAI tiene a rilevare che anteriormente alla revisione d'ufficio del maggio 2021 la pratica dell'assicurato non è mai stata analizzata nel merito dal Servizio di integrazione professionale. Dato che sarebbe spettato a tale Servizio, e non ai medici, stabilire se la capacità di lavoro residua dell'assicurato poteva effettivamente essere sfruttata unicamente in ambito protetto (sentenza del Tribunale federale 9C_439/2011, consid. 5), tale manchevolezza va qualificata come un accertamento incompleto dei fatti rilevanti.
5.
Come già indicato dal Dr. med. __________ del SMR nella presa di posizione del 2 dicembre 2024, l'UAl non ravvede contraddizioni tra la valutazione medica e quella reintegrativa. In tema, l'UAI sottolinea che:
- nel rapporto del 15 luglio 2024, il responsabile per la parte gastronomica della __________ (cfr. il doc. 149) si era limitato a concludere che: "RI 1 prima di questo periodo di potenziamento non ha mai lavorato in cucina, ragion per cui le sue competenze culinarie risultano essere limitate, avrebbe bisogno di maggior esperienza lavorativa per poter trovare un posto nel libero mercato del lavoro in qualità di "aiuto cucina";
- la __________ non si è vista consegnare nessun tipo di documentazione (medico o economica) all'incarto, ne ha ricevuto informazioni sullo stato di salute dell'assicurato;
- l’assicurato ha saputo partecipare al provvedimento predisposto dal Servizio integrazione professionale, per i primi tre mesi con un tasso di occupazione del 65% e per gli ultimi tre mesi con un tasso di occupazione del 100%. Quota che, già di per sé, supera l'inabilità lavorativa medico-teorica del 50% in ambito protetto stabilita dal __________ nella perizia del 2002 e dimostra l'incremento della capacità di guadagno dell'assicurato;
- non è un'eventualità idonea a giustificare l'ulteriore conferimento di misure professionali (e a giustificare una rendita) il fatto che la persona assicurata si sia decondizionata per motivi non conseguenti ai danni alla salute (cfr. la giurisprudenza citata al pt. 3, pag. 4, della decisione impugnata).
6.
Sulla trasgressione dell'obbligo di informare, I'UAI tiene innanzitutto a rinviare alle considerazioni già espresse nella decisione impugnata soprattutto in punto al valore delle dichiarazioni della prima ora. In aggiunta, l'UAI segnala come dall'estratto conto individuale del 24 luglio 2024 della Cassa __________ (documento qui di seguito allegato) risulta che l’assicurato è stato tassato quale persona con attività indipendente per CHF 21'100. - negli anni 2020,2021 e 2022.
Posto che copia del rapporto dell'UIL dell'8 marzo 2021 è stato fornito anche all'lspettorato fiscale (cfr. anche lo scritto del 25 aprile 2022 di cui al doc. 108) e che con ogni probabilità non vi erano decisioni di tassazione revisionabili con una procedura ordinaria anteriormente al 2020, i suindicati redditi lavorativi sono verosimilmente relativi a una tassazione (almeno parziale) d'ufficio da parte dell'Autorità fiscale. In tal senso, la scrivente amministrazione precisa che i contributi per i lavoratori indipendenti si fondano sulle decisioni di tassazione cresciute in giudicato e che la presa in conto di redditi da parte dell'Autorità contributiva è influente anche per la determinazione dell'esistenza di un motivo di revisione (cfr. gli artt. 9 cpv. 4 LAVS e 25 OAI).
Circa gli indizi inerenti a dei comportamenti che vanno oltre a un'attività di puramente prestanome, l'UAI ricorda che nell'e-mail del 7 dicembre 2021 __________ (doc.
174) si legge che: "(...) in data 09.10.2020 alle ore 21.15 ca., il sig. RI 1 è stato controllato da una pattuglia delle Guardie di confine alla dogana commerciale di Chiasso. Al momento dei fatti, egli era passeggero del veicolo __________ imm. __________ a nome di __________ (assente) e guidato da __________. l due si accingevano all'espletamento delle formalità d'esportazione del veicolo citato. In allegato, alcuni documenti inerenti all'esportazione. (...)"
Da ultimo, l'UAI tiene a segnalare che non gli può essere rimproverata alcuna violazione del principio inquisitorio per non aver sentito dei testimoni (nello specifico la moglie dell'assicurato e il di lei fratello). Proceduralmente, tale agire - indipendente dal fatto che non si ritiene essere un mezzo idoneo ad ulteriormente acclarare la fattispecie - non rientra infatti nel suo margine istruttorio (cfr. gli artt. 69 GAI, 55 cpv. 1 LPGA, nonché 12 e 14 PA).” (Doc. IV)
1.6. Con osservazioni del 27 dicembre 2024 il ricorrente ha indicato di essere in attesa di ulteriore documentazione medica, che produrrà non appena ne sarà in possesso e chiede, se necessario, una proroga. Egli produce ulteriori documenti, tra cui il reclamo contro la decisione di tassazione del 2023, chiede che venga sentito quale teste il proprio curante, dr. med. __________, domanda l’allestimento di una perizia pluridisciplinare, richiama i documenti dell’AI, della Sezione del sostegno sociale e dell’inserimento, dell’UT di Lugano, dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro e della Sezione della circolazione. Il ricorrente prende inoltre posizione, contestandola, in merito alla risposta di causa (doc. VI).
1.7. Il 10 gennaio 2025 l’Ufficio AI si è riconfermato nella richiesta di reiezione del ricorso (doc. VIII).
1.8. Il 30 gennaio 2025 il TCA ha scritto al ricorrente, assegnandogli un termine di 10 giorni per produrre quanto preannunciato nel ricorso del 25 novembre 2024 e nelle osservazioni del 27 dicembre 2024 (doc. X).
1.9. L’11 febbraio 2025 l’assicurato ha prodotto una copia della valutazione neuropsicologica ambulatoriale del 4 dicembre 2024, redatta il 13 dicembre 2024 (doc. E), nonché copia RM cerebrale con Anglo-RM e con contrasto del 3 dicembre 2024 (doc. F) ed ha chiesto una proroga (doc. XI), concessa (doc. XII), per presentare ulteriore documentazione, ritenuto che l’interessato si sarebbe sottoposto ad un’altra visita presso l’Ospedale __________ il 18 febbraio 2025.
1.10. Il 25 febbraio 2025 l’assicurato ha trasmesso al TCA una copia dello scritto del 19 febbraio 2025 del dr. med. __________ (doc. G) e della convocazione per una visita il 18 febbraio 2025 presso il __________ (doc. H), rilevando di non aver ancora ricevuto alcun documento in relazione a tale esame (doc. XIII).
1.11. In data 27 febbraio 2025 il TCA ha assegnato al ricorrente un ultimo termine di 10 giorni per produrre il rapporto della visita del 18 febbraio 2025 presso il __________ (doc. XIV).
1.12. Il 10 marzo 2025 l’insorgente ha prodotto la valutazione della dr.ssa med. __________ del 9 marzo 2025, relativa al consulto neurologico del 18 febbraio 2025 (doc. XV).
1.13. Chiamato ad esprimersi in merito su tutta la nuova documentazione prodotta da RI 1 (doc. XVI), il 18 marzo 2025 l’Ufficio AI si è riconfermato nella sua decisione, allegando una presa di posizione del 14 marzo 2025 del medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia (doc. XVII e XVII/1).
1.14. Il 21 marzo 2025 al ricorrente è stato assegnato un termine di 5 giorni per eventualmente esprimersi in merito (doc. XVIII).
considerato in diritto
2.1. Va innanzitutto rilevato che il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Nella misura in cui le modifiche in questione non hanno alcun effetto sulla presente causa, non è necessario pronunciarsi su eventuali aspetti concernenti il diritto transitorio (cfr. anche STF 9C_418/2023 del 4 settembre 2024, consid. 2.2).
2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Con il nuovo art. 28b LAI in vigore dal 1.1.2022 il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).
Secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modifica, la rendita sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021).
Ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022, per il futuro la rendita d’invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d’ufficio o su richiesta, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita:
a. subisce una modificazione di almeno cinque punti percentuali; o b. aumenta al 100 per cento.
La revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d'invalidità, è stato stabilito un termine al momento della fissazione della rendita (art. 87 cpv. 1 lett. a OAI); o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità (art. 87 cpv. 1 lett. b OAI).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1; RCC 1984 pag. 137).
L'art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Quanto agli effetti della revisione di una rendita, per l'art. 88bis cpv. 2 OAI la riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto, al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (lett. a).
L'art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione, ma anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione) (Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2a edizione 2010, ad art. 30/31 (17 ATSG), pag. 395; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pag. 95).
Condizione necessaria per l'applicazione dell'art. 88bis OAI è che l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell'AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui l'assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95 segg.). Il TFA ha pure stabilito che l'inizio della soppressione con effetto ex nunc della rendita va stabilito in applicazione analogica dell'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197).
2.4. La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subìto un cambiamento importante (DTF 130 V 349 consid. 3.5; DTF 113 V 275 consid. 1a; DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; DTF 109 V 116; DTF 105 V 30; RCC 1989 p. 323).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subìto una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 130 V 351; DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell'istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).
A proposito della notevole modifica del grado d'invalidità quale condizione di revisione prevista dall'art. 17 cpv. 1 LPGA, nella DTF 133 V 545 la nostra Massima Istanza ha precisato che per le rendite dell'assicurazione invalidità, anche una modifica di poco conto nello stato di fatto determinante può dare luogo a una revisione se tale modifica determina un superamento (per eccesso o per difetto) di una soglia minima (cfr. consid. 6).
La revisione si occupa di modifiche nella situazione personale della persona assicurata (stato di salute, fattore economico). Modifiche di poco conto dei dati statistici non giustificano per contro una revisione di una rendita d'invalidità, nemmeno se a seguito di queste modifiche il valore soglia viene superato (per eccesso o per difetto; cfr. consid. 7).
Nella STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha rammentato che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole (DTF 130 V 343 consid. 3.5). Secondo il principio dell'onere probatorio materiale, la situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il grado della verosimiglianza preponderante (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81, STF 9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).
Inoltre, nella successiva STF 9C_745/2012 del 30 aprile 2013, l'Alta Corte ha ricordato che a differenza di quanto prescritto dall'art. 17 cpv. 2 LPGA per le altre prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige in relazione alla revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole dello stato di fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità. Questa modifica può risiedere sia in un cambiamento dello stato di salute sia in una modifica della componente lucrativa (STF 9C_886/2011 del 29 giugno 2012 consid. 3.1; DTF 133 V 545 consid. 6.1-6.3).
Nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (cfr. consid. 5 e 6).
Nella STF 9C_44/2024 del 23 settembre 2024 il Tribunale federale ha ribadito al consid. 4.3 che in caso di revisione di una rendita AI, come in caso di nuova domanda, l’Ufficio AI deve esaminare il diritto alla prestazione in maniera completa (“allseitig”) in fatto ed in diritto.
2.5. Nel caso concreto, trattandosi di una revisione della rendita, avviata il 18 maggio 2021, dal punto di vista temporale occorre paragonare la situazione valetudinaria del ricorrente con quella presente l’ultima volta che l’Ufficio AI ha proceduto ad un esame materiale del diritto alla rendita.
Si tratta della procedura sfociata nelle decisioni di attribuzione di rendita del 25 agosto 2003 e 24 settembre 2003.
Dalla documentazione agli atti emerge che il 22 luglio 2002 l’assicurato è stato sottoposto ad una perizia pluridisciplinare (psichiatrica, neurologica, ORL, neuropsicologica) del __________ (pag. 117 e seguenti) che ha posto le seguenti diagnosi:
"5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa:
Esiti di grave trauma craniofacciale il 3.01.1992, con
- stato comatoso di ca. diciassette giorni, con segni di una contusione sottocorticale frontale ds. (MRI);
- complesso trauma impressivo delle ossa facciali e fratture mandibolari, necessitante otto interventi chirurgici, tra cui l'operazione correttiva sottocraniale di un ipertelorismo postraumatico;
- cefalee croniche postraumatiche;
- disturbo neuropsicologico postraumatico medio, con componente ansiosa e depressiva, reattiva alla deformazione postraumatica della fisionomia facciale;
- difficoltà masticatorie, con una trisma a 32mm.
Esiti di recente trauma cranico, avvenuto il 5.05.2002, con un piccolo sanguinamento epidurale temporale ds. e peggioramento delle cefalee croniche.
5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa:
Epatopatia molto probabilmente etiltossica."
I periti hanno stabilito che nell’ultima attività di cameriere l’interessato è completamente inabile al lavoro (pag. 129 incarto AI) “in considerazione degli aspetti neuropsicologici e neurologici” e che “per quanto concerne la prognosi valetudinaria futura, segnaliamo che, almeno sul piano neuropsicologico, non si prospettano miglioramenti a medio-lungo termine. Dopo dieci anni dal trauma subito, si possono considerare definitivi i disturbi neuropsicologici riscontrati attualmente.”
Inoltre, “non vediamo possibilità realistiche di effettuare provvedimenti d’integrazione a livello professionale, in special modo in considerazione degli aspetti neuropsicologici, ma pure del vissuto psicologico di quest’A., che appare molto sofferente e molto preoccupato per la sua salute” e che “il grado di capacità lavorativa medico – teorico in ambito protetto è pertanto del 50” per cento.
Nelle successive revisioni, conclusesi con le comunicazioni del 2 febbraio 2006, del 27 ottobre 2009, dell’8 novembre 2013 e del 13 febbraio 2017, l’UAI ha invece confermato la rendita AI intera (grado dell’81%) dopo aver acquisito gli atti medici dei curanti, ma senza effettuare ulteriori accertamenti e senza procedere ad un esame materiale del diritto alla rendita.
Il 18 maggio 2021, dopo aver ricevuto un rapporto del 13 aprile 2021 dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro secondo cui vi erano elementi per ritenere che l’assicurato svolgeva un commercio (acquisto/vendita e import/export) di automobili, l’Ufficio AI ha avviato un’ulteriore revisione della rendita AI (cfr. pag. 366).
Il 29 settembre 2021 l’insorgente è stato sentito da alcuni funzionari dell’UAI (pag. 325). Dal verbale emerge:
" D10: Ci risulta che lei tra il 2008 e il 2011 ha immatricolato 140 veicoli. La maggior parte di questi veicoli sono rimasti immatricolati a suo nome solo per poco tempo. Ci vuole spiegare per quale motivo e a cosa erano destinati questi veicoli? Con quali mezzi ha finanziato il loro acquisto?
R: Non sono io ad aver comperato e trasportato i veicoli. Io prestavo solo le targhe. La persona che si occupava di tutto è il cognato di mia moglie __________. Lui acquista in contanti le automobili in Svizzera e le rivende in __________. Io facevo da prestanome in quanto lui avendo il passaporto __________ non poteva immatricolare in Svizzera.
Tutti quei veicoli erano destinati alla vendita. Preciso che i veicoli sono stati acquistati dall’__________.
D11: Lei attualmente non ha nessun veicolo immatricolato, mentre sua moglie ha i seguenti:
(…)
Vuole spiegarci a cosa vi servono questi mezzi?
R: Da quello che so io, attualmente sono immatricolati solo il __________ e il rimorchio (…). Questi mezzi sono utilizzati sempre e solo dall’__________. L’__________ è affiliato come indipendente (da circa 1-2 anni che io sappia) ed ha un garage in __________. Come detto in precedenza lui non avendo una residenza in svizzera non può immatricolarli e trasportarli in __________.
Mi viene chiesto per quale motivo __________ non ha esportato i veicoli a bordo di un veicolo a rimorchio con targhe della __________.
Io rispondo che capitava anche che veniva con veicoli targati in __________.
__________ ha un’attività individuale a __________. Ha un piazzale dove tiene tutti i veicoli che vende. Tutti i veicoli che esporta vengono sdoganati da lui a nome della sua ditta.
Da parte mia è capitato che l’ho accompagnato quando trasportava i veicoli, posso dire circa 1-2 volte all’anno.
D12 Prendo atto che a seguito di un verbale dell’Ufficio ispettorato del lavoro (in seguito UIL) del 3 novembre 2020 di sua moglie __________, siamo venuti a conoscenza che lei dal 2008 in avanti ha svolto l’attività di compravendita di veicoli tra la Svizzera e la __________.
Mi viene chiesto di fornire una dichiarazione spontanea concernente questa attività, in quanto, dal 2008 a questa parte non l’ho mai comunicato all’Ufficio AI.
R. Lei non sapeva di cosa si trattava. Quando abbiamo ricevuto la loro lettera, non capivamo perché ci scriveva l’ispettorato del lavoro per lavoro nero. Penso che mia moglie abbia detto che io ho percepito CHF 50'000.- dalla vendita di auto. Io però non ho mai avuto un ruolo nella compravendita di automobili.
Come detto prima, ho accompagnato in alcune occasioni l’__________. Non ho mai cercato personalmente delle automobili da vendere e non ho mai avuto un ruolo attivo nel commercio di auto.”
L’ufficio AI ha inoltre informato l’insorgente di alcune affermazioni di sua moglie a domande poste dall’UIL, ossia:
" 17. I rimorchi intestati a suo nome vengono utilizzati per trasportare le auto in __________?
Adr: Si vengono utilizzati da mio marito RI 1”
e
" 12. Nella lista contenente i dati storici delle immatricolazioni a suo nome dal 2009 risulta nella maggior parte dei casi un’immatricolazione di soli pochi giorni (alla signora RI 1 viene mostrato l’allegato 1), cosa dichiara in merito?
Adr: Il mio ruolo è quello del prestanome, per esportare veicoli verso la __________, tutti quelli che nella lista figurano immatricolati a mio nome per meno di 60 giorni, diverse persone dalla __________ tra le quali mio marito acquistano dei veicoli (solitamente vecchi e con tanti km) in Svizzera, io li intesto a mio nome e poi l’acquirente (anche mio marito ad esempio) la guida fino in __________ e le targhe vengono date ad una terza persona che me le riporta in Svizzera.
Per prestare le targhe io pretendo dai diversi acquirenti che mi paghino la tassa di circolazione e l’assicurazione per il periodo nel quale il veicolo è immatricolato, io consegno la cedola e loro provvedono al pagamento, la stessa cosa che faceva mio marito fino al 2013.”
Il ricorrente si è detto scioccato dalle dichiarazioni della moglie:
" Mi viene chiesto quale interesse abbiamo io e mia moglie a fare queste operazioni.
Io rispondo che era per aiutare il cognato di mia moglie.
Dal 2008 al 2011 risultano 140 immatricolazioni di veicoli a motore a suo nome. Un solo veicolo invece risulta essere stato intestato a lei nel periodo 2011-2013. L’ultimo veicolo intestato a suo nome è stato tolto dalla circolazione il 25.10.2013. Dal 2011 in particolare, ovvero da quando lei ha smesso di intestare di fatto i veicoli per conto proprio, sua moglie ha incominciato ad eseguire quanto da lei fatto in precedenza. A tal proposito rimarchiamo complessivi 409 veicoli immatricolati per conto di sua moglie.
Nel corso dell’audizioni dinnanzi all’Ufficio dell’ispettorato del lavoro, sua moglie ha dichiarato che li signor RI 1 ha smesso di fare queste operazioni in quanto, nel 2011 sospettava che il nostro ufficio (AI) stava eseguendo dei controlli sulla sua attività e per questo motivo ha intenzionalmente iniziato ad immatricolare i veicoli a nome della moglie, continuando però a gestirla personalmente come in precedenza. Tanto che dal 2011 al 2021 a nome di sua moglie __________ sono emerse 404 operazioni di targa/starga di veicoli a motore.
Attualmente (ultimo aggiornamento del 29.07.2021) a nome di sua moglie risultano immatricolati i seguenti veicoli: (…)
(…)”
L’ufficio AI ha fatto prendere posizione al ricorrente sulla seguente affermazioni di sua moglie all’UIL:
" 14. Dalle informazioni in nostro possesso risulta che suo marito RI 1 si occupi del commercio di veicoli, ciò corrisponde al vero, se si da quanto tempo?
Adr: Dal 2008, e sino ad oggi come dimostrato dagli estratti storici del registro delle immatricolazioni per i Nip (…. RI 1) e (… __________).
Nel 2013 ha smesso di immatricolare veicoli a suo nome in quanto l’assicurazione invalidità stava eseguendo delle verifiche sulla sua attività lavorativa e dunque le auto hanno iniziato ad essere immatricolate a mio nome”
Il
ricorrente ha affermato:
" Giuro che non lo so. Gliel’ho pure chiesto a mia moglie ma lei non mi ha saputo rispondere. Confermo che come detto fino ad ora quello che ha detto mia moglie non è vero.
Mi viene chiesto per quale motivo mia moglie avrebbe dovuto raccontare fatti così precisi.
Io rispondo che non lo so.
D16. A quanto ammonta il profitto per ogni veicolo venduto?
R. nessuno. Tutti quelli che mi conoscono sanno che non ho preso un centesimo.
Mi viene chiesto di prendere posizione in merito alla dichiarazione di mia moglie secondo cui abbiamo guadagnato circa 50'000.-.
Io rispondo che non è vero, non abbiamo percepito nessun guadagno.
D17: A quanto ammontano i suoi profitti totali e in media all’anno dalla compravendita di veicoli dal 2008 a questa parte?
R: Ripeto che non abbiamo percepito nessun profitto.
D18: Attualmente svolge questa attività? In caso affermativo, a nome di quali persone vengono intestati i veicoli?
R: Come detto non svolgo questa attività.
Mi viene chiesto quale sia il senso di fare da prestanome per fornire delle targhe di controllo svizzere quando il Signor __________ avrebbe potuto recuperare i veicoli che acquistava con un veicolo __________ e trasportarli in __________ con quello. Io rispondo che non so quale sia il senso, so solo che in passato lui non essendo residente in Svizzera non poteva fare i trasporti commerciali di auto.
Preciso che lui ha il garage da circa un anno ma fa da sempre questa attività di compravendita di automobili. (…)” (pag. 325 e seguenti)
Il 7 dicembre 2021 __________, interpellata dall’UAI nell’ambito di una domanda di assistenza amministrativa, ha affermato:
" (…) In data 9.10 2020 alle ore 21.15 ca., il sig. RI 1 è stato controllato da una pattuglia delle guardie di confine alla dogana commerciale di __________. Al momento dei fatti, egli era passeggero del veicolo __________ imm. __________ a nome di __________ (assente) e guidato da (…). I due si accingevano all’espletamento delle formalità d’esportazione del veicolo citato. In allegato, alcuni documenti inerenti all’esportazione.” (pag. 891 incarto AI)
In seguito agli accertamenti effettuati, alle risposte fornite dall’insorgente ed alla presa di posizione del 4 aprile 2022 del consulente in integrazione professionale, l’Ufficio AI ha sospeso cautelativamente il versamento della rendita AI dal 31 maggio 2022 ed ha sottoposto l’interessato ad una perizia pluridisciplinare (reumatologica [dr. med. __________], neurologica [dr. med. __________], neuropsicologica [dott. __________], psichiatrica [dr. med. __________], internistica [dr. med. __________]) del __________, redatta il 26 ottobre 2023 e dalla quale emerge la seguente diagnosi:
" 6.3.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Nessuna
6.3.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Diagnosi neurologiche
Stato da grave trauma cranico, attualmente senza deficit neurologici residui maggiori con:
- cefalee tensive verosimilmente post-traumatiche;
- ipoestesia all'emiviso destro su verosimile lesione parziale del nervo trigemino ds. post-traumatica.
Diagnosi neuropsicologiche
Prestazioni neuropsicologiche non attendibili per tendenza alla
simulazione/aggravamento, capacità neuropsicologiche verosimilmente normali e sovrapponibili a quelle documentati nel 2004.
Diagnosi reumatologiche
Leggere lombalgie su alterazioni statiche della colonna toracale con leggera scoliosi destroconvessa nonché possibili iniziali alterazioni degenerative.
Dolori muscolo-scheletrici a carattere piuttosto diffuso senza segni indicativi per la presenza di un reumatismo delle parti molli o di un quadro fibromialgico.
Altre diagnosi internistiche
Obesità con BMI 32kg/m2
Dislipidemia non in trattamento
Tabagismo cronico."
I periti hanno affermato:
" (…) Sotto il profilo reumatologico per quanto riguarda l’apparato muscolo-scheletrico l’A. non presenta alcuna limitazione funzionale né alla colonna vertebrale, né alle estremità superiori e inferiori.
Sotto il profilo neurologico non vi sono deficit maggiori e dal punto di vista neuropsicologico non emergono sicuri deficit cognitivi.
Sotto il profilo neuropsicologico, in presenza di prestazioni neuropsicologiche non attendibili per tendenza alla simulazione/aggravamento, le capacità neuropsicologiche dell’A. risultano verosimilmente normali e sovrapponibili a quelle documentate nel 2004.
Sotto il profilo psichiatrico non si sono evidenziate particolarità degne di nota, fatta eccezione per una certa apatia e una tendenza a mantenere una certa distanza relazionale da parte dell’A.
4.4 Discussioni di aspetti della personalità
Come direttamente ricavabile dalla valutazione specialistica psichiatrica effettuata dal Dr. med. __________ a fronte di visita effettuata in data 22.3.2023 e in data 5.4.2023, l’A. presenta una tendenza a mantenere una distanza relazionale nell’ambito di un deficit personologico caratterizzato da tratti evitanti.
4.5 Discussioni di fattori di stress e risorse
Sotto il profilo reumatologico non vi sono particolari fattori di stress dal punto di vista muscolo-scheletrico, l’A. ha intatte risorse per rientrare in un’attività lavorativa quale cameriere.
Sotto il profilo neurologico non vi sono particolari fattori di stress e le risorse sono dal punto di vista neurologico buone.
Sotto il profilo neuropsicologico l’A. non sembra mostrare limitazioni tali da compromettere la capacità lavorativa: la tendenza ad aggravare i disturbi cognitivi, tuttavia, fa pensare che l’A. non sia motivato a rientrare nel mercato del lavoro.
Sotto il profilo psichiatrico nell’A. non si sono riscontrati deficit di risorse.
4.6 Motivazione della capacità di lavoro complessiva
La questione non si pone: tutti i consulenti valutano una capacità lavorativa piena sia in attività abituale che in altre attività.
(…)
Quante ore di presenza al giorno sono esigibili dall’A. nell’attività svolta in precedenza?
Tempo di lavoro pieno
(…)
Come si valuta complessivamente l’attuale capacità lavorativa e incapacità al lavoro (si prega di indicare entrambi i valori) nell’attività svolta finora, in rapporto a un grado d’occupazione del 100%?
Capacità lavorativa 100% (incapacità lavorativa 0%)
Come si sviluppa nel tempo questa capacità lavorativa?
Sulla base di quanto descritto dai consulenti vi è una capacità lavorativa globale nella misura del 100% sia nell’attività abituale che in altre attività dal 1.12.2004 in poi, data dell’ultimo accertamento, neuropsicologico che mostrava l’assenza di disturbi funzionalmente rilevanti.”
I periti sono giunti a conclusioni simili anche per quanto concerne la capacità lavorativa in attività adatte.
Per quanto concerne l’evoluzione dello stato di salute nel corso del tempo, gli specialisti hanno affermato:
" (…) Dal punto di vista reumatologico no: l’A. non ha percepito prestazioni antecedentemente per problematiche all’apparato muscolo-scheletrico di pertinenza reumatologica e anche attualmente non presenta limitazioni funzionali che portino a delle incapacità lavorative in ambito reumatologico.
Dal punto di vista neurologico non vi sono modifiche rispetto a quanto descritto nel 2002.
Dal punto di vista neuropsicologico l’esame del 2002 documentava disturbi importanti a livello cognitivo-comportamentale: questi disturbi sono scomparsi due anni dopo e alla valutazione del 1.12.2004, il profilo dell’A. è risultato globalmente normale. Dal punto di vista psichiatrico lo stato di salute dell’A. è rimasto invariato dal 2004 in avanti.
Quando è presumibilmente subentrato il cambiamento?
Dal punto di vista reumatologico, mai.
Dal punto di vista neurologico non vi è stato cambiamento della situazione neurologica dal 2002 a oggi.
Dal punto di vista neuropsicologico almeno a partire dal 1.12.2004, data della valutazione neuropsicologica svolta presso la Clinica __________.
Dal punto di vista psichiatrico lo stato di salute dell’A. è rimasto invariato dal 2004 in avanti.
Il cambiamento dello stato di salute ha prodotto un cambiamento dell’incapacità al lavoro nel quadro dell’attività svolta e della capacità lavorativa in un’attività adeguata? In caso affermativo, da quando e in che misura?
Dal punto di vista reumatologico, no.
Dal punto di vista neurologico non vi è stato cambiamento della situazione neurologica dal 2002 a oggi.
Dal punto di vista neuropsicologico la capacità lavorativa attuale è del 100% incapacità pari allo 0% ed è da intendersi a partire dal 1.12.2004.
Dal punto di vista psichiatrico, no.”
Per quanto concerne la valutazione neuropsicologica il dott. __________ ha affermato:
" (…)
6.2 Valutazione della coerenza e della plausibilità
Le prestazioni dell’assicurato all’esame neuropsicologico appaiono poco coerenti e poco plausibili. Come descritto al punto 4.3 le prove di validità e l’analisi qualitativa delle prestazioni ai test mostrano risultati anomali e indicativi di produzione intenzionale o aggravamento dei disturbi cognitivi.
Va inoltre segnalata una rilevante discrepanza cognitivo-comportamentale: l’assicurato ottiene ai test neuropsicologici prestazioni deficitarie che indicherebbero la presenza di disturbi di memoria, dell’attenzione, delle capacità strategiche e di pianificazione, del linguaggio espressivo e recettivo e delle abilità costruttive e visuospaziali. Questi risultati sono però in contrasto con quanto osservabile dal comportamento tenuto dall’assicurato durante l’esame e con quanto da lui stesso riferito. Ad esempio, nella conversazione spontanea l’assicurato ha dimostrato di comprendere ogni richiesta e si è espresso con eloquio fluente e privo di anomie (aspetti in contrasto con i deficitari punteggi ottenuti ai test di fluenza verbale e di denominazione). Inoltre, l’assicurato ha riferito di giocare scacchi e di essersi organizzato autonomamente per raggiungere la sede della visita (elementi in contrasto con gli scarsi punteggi ottenuti ai test di memoria, di attenzione, visuospaziali e di pianificazione).
Infine, vi è una grande discrepanza fra le prestazioni fornite dall’assicurato alle due precedenti valutazioni. Al primo accertamento, in occasione della prima perizia __________ del 2002, l’assicurato aveva mostrato prestazioni molto gravi, tali da giudicarlo abile al lavoro solo al 50% in ambito protetto. In occasione del secondo accertamento, eseguito due anni dopo su richiesta dell’Ufficio della Circolazione (verosimilmente per la richiesta di rilascio della licenza di condurre da parte dell’assicurato), le prestazioni sono risultate globalmente normali. È alquanto raro che gravi e invalidanti disturbi dovuti a lesioni cerebrali si normalizzino, per di più in un lasso di tempo relativamente breve. È altrettanto inusuale che un profilo normale torni ad essere caratterizzato da gravi deficit in assenza di nuovi elementi organici in grado di spiegare questo peggioramento. È anche possibile notare che l’assicurato ha mostrato prestazioni deficitarie quando valutato nel contesto delle perizie AI (nel 2002 e in occasione del presente accertamento) e prestazioni normali ad un esame svolto per accertare la sua idoneità alla guida di veicoli (2004).
6.3 Diagnosi
Prestazioni neuropsicologiche non attendibili per tendenza alla simulazione/aggravamento. Capacità neuropsicologiche verosimilmente normali e sovrapponibili a quelle documentate nel 2004”
Va qui rilevato che nella citata valutazione del 7 dicembre 2004 della Clinica __________ ad opera del dott. __________, emerge:
" (…) Paziente di 35 anni, coniugato, con dodici anni di scolarità, inviato dall’Ufficio della Circolazione per una valutazione delle abilità cognitive implicate nella guida.
(…)
All’osservazione il paziente è vigile, orientato e collaborante. Non riferisce disturbi neuropsicologici di rilievo. L’esame viene eseguito attraverso procedure di indagine clinica e somministrazione di test standardizzati (risultati riportati nella tabella allegata).
Non si riscontrano segni di amnesia: le prove di memoria a breve termine e a lungo termine sono nella norma, sia in modalità verbale sia in modalità visiva.
Non sono presenti disturbi delle funzioni visuo-percettive: sono nella norma il riconoscimento dei colori, la percezione tachistoscopica, la discriminazione visiva, il completamento percettivo e le abilità di esplorazione visiva (assenza di neglect).
Non si osservano significativi disturbi delle funzioni attentive: i tempi di reazione sono nella norma sia quando lo stimolo compare in posizione centrale, sia quando esso appare nei differenti quadranti del campo visivo; l’attenzione sostenuta, ovvero la capacità di mantenere un adeguato livello di concentrazione nel tempo, è sufficiente, non emergendo segni di facile affaticabilità mentale; emergono invece minime difficoltà di attenzione selettiva, ovvero il paziente riesce a focalizzare l’attenzione ma deve compiere un discreto sforzo per contrastare l’effetto di stimoli distraenti. Il Trail Making Test per l’attenzione divisa non è interamente somministrabile, a causa di una non perfetta conoscenza dell’alfabeto.
Non si osservano segni di aprassia costruttiva, né afasia, né agnosia, né evidenti disturbi ascrivibili ad una sindrome di tipo frontale.
L’esame effettuato esclude la presenza di disturbi neuropsicologici di entità tale da compromettere la conduzione di veicoli. Le minime difficoltà di attenzione selettiva riscontrate potrebbero essere tranquillamente compensate dal punto di vista funzionale: tale aspetto sarà facilmente verificabile attraverso una prova pratica di guida.” (pag. 881 incarto AI)
Il 30 ottobre 2023 il medico SMR, dr. med. __________, ha confermato le conclusioni peritali (pag. 539 incarto AI).
Alla luce delle emergenze istruttorie e della circostanza che l’insorgente percepisce una rendita AI da numerosi anni, l’Ufficio AI ha sottoposto l’interessato ad un riallenamento al lavoro presso il __________ per il tramite della __________ __________ come aiuto cucina dapprima al 65% e poi al 100% (pag. 578 incarto AI). __________, responsabile della parte gastronomica della __________ __________, ha affermato che:
" (…) Nel periodo preso in considerazione abbiamo potuto apprezzare la presenza, l’impegno e le buone competenze metodologiche di RI 1, l’assicurato ha dimostrato interesse per la professione ed è stato molto apprezzato dai colleghi di lavoro e dai suoi superiori.
La cucina del ristorante __________ ha avuto un cambio di gestione a partire dall’aprile 2024, ed entrambe le gestioni ci hanno restituito lo stesso feedback dell’assicurato:
- presente e puntuale
- affidabile
- preciso e ordinato
- esegue i compiti nei tempi prestabiliti
Dobbiamo però segnalare che RI 1 prima di questo periodo di potenziamento non ha mai lavorato in cucina ragion per cui le sue competenze culinarie risultano essere limitate, avrebbe bisogno di maggior esperienza lavorativa per poter trovare un posto nel libero mercato del lavoro in qualità di “aiuto cucina”.”
Da parte sua il consulente AI ha affermato:
" Il feedback ricevuto dal nuovo gerente del locale è positivo. RI 1 si è dimostrato una persona affidabile, precisa e pulita nell’esecuzione di tutti i lavori assegnati. Nonostante non abbia formazioni specifiche come aiuto cucina è un valido collaboratore a tutti gli effetti. Ha un rendimento pieno con presenza al 100%.
Ha eseguito lavori di: lavaggio stoviglie, preparazione piatti freddi, preparazione alimenti per la cucina e servizio, mise en place, riordino, pulizia e stoccaggio merce.
Durante questo provvedimento ha lavorato molto bene e si è sempre impegnato. I giorni di assenza durante tutto il provvedimento sono stati 4 (principalmente per visite mediche).
L’assicurato riferisce di avere sempre gli stessi malesseri ma fortunatamente i controlli fatti di recente a livello cardiologico non hanno riscontrato problemi. Mentre sul posto di lavoro non ha avuto nessun problema e/o difficoltà. Si è sempre recato sul posto con i mezzi pubblici da __________. A fine giugno si concluderà il provvedimento ed ho anticipato all’assicurato che sarà ritenuto abile nella professione di aiuto cucina, visto soprattutto il buon risultato ottenuto in questi 6 mesi. Gli ho proposto un eventuale datore di lavoro interessato ad assumere un aiuto cucina ma l’assicurato ha rifiutato.
Si conclude il provvedimento e prossimamente riceverò il rapporto da parte della __________ __________ che confermerà quanto riportato.
L’assicurato è abile nella sua attività abituale come aiuto cucina al 100% con rendimento pieno.” (pag. 575 incarto AI)
Con il ricorso l’insorgente ha prodotto un referto del 13 novembre 2024 del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, del seguente tenore:
" (…) Come da nostre discussioni telefoniche confermo che il caso del signor RI 1 si presenta in una complessità significativa, considerando la storia di gravi traumi facciali e cranici, le complicazioni subite post-operatorie e le conseguenze a lungo termine.
Ecco alcuni punti chiave che ritengo d’importanza fondamentale e da considerare.
Il trauma iniziale del 03.01.1992, ha portato uno stato comatoso di 17 gg determinando un impatto significativo sul sistema nervoso centrale del paziente.
Le contusioni sottocorticali possono avere avuto effetti duraturi sulle funzioni cognitive e motorie. Gli innumerevoli interventi chirurgici subiti presso __________ (circa otto), a causa del complesso trauma facciale e le fratture mandibolari, indicano l’entità delle lesioni e la difficoltà a ripristinare la funzionalità e l’estetica.
La correzione dell’iperteilorismo post-traumatico sottolinea ulteriormente la gravità della deformazione e il suo impatto sulla qualità di vita del paziente.
Le cefalee croniche somatiche e le difficoltà masticatorie indicano un dolore persistente e limitazioni funzionali che hanno influenzato gravemente la qualità di vita del paziente, il fatto stesso che il signor RI 1 abbia un’apertura della bocca limitata suggerisce anche difficoltà nella normale alimentazione e nella comunicazione.
La presenza del vissuto neuropsicologico post-traumatico di componenti ansioso depressive è una conseguenza comune nei pazienti con gravi traumi cranici.
Questa condizione infatti può essere esacerbata dalla deformazione post-traumatica del volto contribuendo ovviamente alla ridotta autostima, all’isolamento sociale, pensieri negativi ed autosvalutativi.
Ricordo poi che c’è stato un secondo trauma cranico il 05.05.2022 con un sanguinamento epidurale temporale ed un peggioramento delle cefalee che, secondo il mio parere, può aver ulteriormente deteriorato la situazione neurologica già preesistente complicando ulteriormente il quadro clinico. Infine sulla capacità lavorativa, considerando la gravità dei traumi, le complicazioni mediche e le conseguenze psicologiche, è difficile sostenere che il paziente possa essere considerato abile al lavoro.
Le limitazioni fisiche e cognitive insieme ai sintomi psichiatrici possono compromettere la capacità di svolgere qualsiasi attività lavorativa in modo efficace e sicuro.
In pratica alla luce di tutti questi fattori penso che possiamo ragionevolmente concludere che il paziente dopo 32 anni non possa essere improvvisamente guarito dopo il trauma.
Ricordo poi che c’è stata per un periodo l’insorgenza di una problematica alcolica grave durante un percorso riabilitativo da me organizzato presso il __________ e non dall’__________ di __________ come erroneamente citato negli atti che mi ha fatto leggere.
Questo episodio rappresenta un aspetto critico del caso nella vita del paziente, infatti quell’episodio per fortuna rientrato, possiamo considerarlo come parte dello stress e della gestione del dolore durante il percorso riabilitativo del signor RI 1 che si è dovuto trovare di fronte alle conseguenze di un trauma grave e di fratture facciali che hanno alterato la fisionomia in maniera evidente, grave e permanente e quindi è possibile ipotizzare, come spesso accade in queste situazioni di stress e di dolore, che il paziente abbia fatto un tentativo di automedicazione attraverso l’assunzione di alcol in un meccanismo di coping che è comune tra le persone che subiscono traumi.
Le ricordo inoltre che ci fu nel dicembre 2002 anche un’ospedalizzazione psichiatrica.
La necessità di un’ospedalizzazione presso la clinica psichiatrica cantonale, sempre nell’ambito del periodo alcolico, ha avuto un impatto significativo sul benessere psicologico dell’interessato, tra l’altro in quell’occasione venivano riconfermate tutte le nostre diagnosi già poste allora.
La storia di traumi multipli e complicazioni mediche può predisporre il paziente, ricordiamo, a sviluppare disturbi dell’uso di sostanze quindi alcol, come sappiamo bene, può essere utilizzato come modo per sfuggire ai sintomi legati al trauma come l’ansia e la depressione creando un ciclo di dipendenze difficile da interrompere, per fortuna sappiamo che la problematica alcolica del paziente si è risolta con successo, grazie anche al supporto della rete e all’impegno del paziente stesso.
Possiamo poi avere ulteriori spunti di riflessione tra cui:
- L’importanza del rapporto sociale e della rete di supporto di cui ha beneficiato il paziente all’epoca.
- L’impegno personale del paziente che ha dimostrato di aver una notevole forza di volontà e impegno personale, questo lo abbiamo visto anche nel caso recente del pseudo tentativo di valutazione lavorativa presso un ristorante di __________.
È ovvio che un miglioramento della stabilità psichica può contribuire ad una maggiore capacità di affrontare le conseguenze del trauma originale e una migliore qualità di vita complessiva, ma non a ritenerlo idoneo al lavoro.
Ritengo la valutazione effettuata per conto dell’AI poco credibile e come segnalato in accordo con il medico curante Dr. med. __________, abbiamo organizzato una rivalutazione neurologica e neuropsicologica presso il __________.
In conclusione ritengo, vista la situazione che il paziente sia stato francamente derubato del capitale che aveva ricevuto come indennizzo a seguito dell’infortunio del 1992.
Dove dal racconto del paziente si evince che sia stato spogliato dal parentado stretto e sia stato coinvolto in attività gestite e pensate altrove.
In questo ultimi incontri con l’interessato è emersa la volontà di chiarire il rapporto matrimoniale manifestando una grande incertezza e dubbi sul fatto di essere stato manipolato e quindi ha espresso chiaramente il desiderio di essere rappresentato da un tutore” (doc. B)
Con annotazione del 2 dicembre 2024, il medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha affermato:
" (…) Il rapporto del 13.11.2024 del Dr. __________ presenta apprezzamenti soggettivi e generici dello psichiatra sul decorso post-traumi cranici, senza, tuttavia, alcun riferimento oggettivo allo status del suo paziente, tranne un riferimento ad una problematica alcolica pregressa e verosimilmente superata, in assenza di riferimenti temporali.
Lo psichiatra conclude che sarebbero stati organizzati accertamenti neurologici e neuropsicologici, evidentemente non ancora eseguiti al momento della redazione del referto.
In conclusione, non sono riportati fatti nuovi rispettivamente indicazioni diagnostiche e prognostiche oggettive che permettano di modificare la precedente posizione SMR.
Le constatazioni rese nel rapporto del 21 giugno 2024 da parte del Servizio di integrazione professionale sono coerenti con gli atti medici oggettivi in dossier” (doc. IV/1)
Pendente causa il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica:
- Valutazione neuropsicologica ambulatoriale del 4 dicembre 2024 del PD dr. med. __________, del dr. med. __________ e della neuropsicologa __________, che dopo aver posto la diagnosi principale di sospetto deficit cognitivo in status dopo grave politrauma (1992), aver descritto l’anamnesi, il colloquio clinico, l’esame neurologico e gli esami complementari, hanno affermato:
“(…)
Valutazione neuropsicologica:
Il paziente è stato sottoposto ad una valutazione neuropsicologica in lingua italiana, attraverso la somministrazione di test standardizzati carta-matita e metodiche di indagine clinica.
Durante l’indagine il Sig. RI 1 mostra un focus attentivo significativamente fluttuante, appare inoltre precocemente affaticabile e rallentato nell’esecuzione dei compiti proposti.
Dalla correzione emerge:
- un funzionamento globale deficitario (MoCA test: 18/30);
- deficit mnesici bimodali, visibili nel richiamo differito di nuove informazioni verbali, senza evidente beneficio del cueing (riconoscimento) e nella ripetizione immediata e differita di materiale visuospaziale;
- deficit nel recupero semantico per categoria;
- velocità di elaborazione di stimoli visivi significativamente inferiore alla norma, associata a deficit di attenzione selettiva e sostenuta (la prova appare fluttuante e comprensiva di un numero di omissioni e errori maggiore rispetto delle risposte corrette);
- deficit di memoria lavoro in chiave uditivo-verbale;
- deficit di fluenza figurale e nelle abilità strategiche;
- deficit visuo-costruttivi evidenti in una copia di figura complessa eseguita in maniera imprecisa, incompleta e non sempre proporzionata;
- limitate capacità di shifting attentivo;
- parte delle prove di attendibilità risultano deficitarie, indicando una possibile sovrastima della sintomatologia clinica (cognitiva e psicologica) riportata;
Cfr. tabella test allegata.
Conclusioni:
Dalla valutazione neuropsicologica emergono deficit cognitivi di natura polisettoriale. Il Sig. RI 1 mostra significative compromissioni delle funzioni attentivo-esecutive, in particolare nella velocità di elaborazione, nell’attenzione selettiva, sostenuta e nello shifting attentivo, nonché nella memoria di lavoro, nella fluenza verbale e nelle abilità strategiche. Sono inoltre evidenti deficit di memoria anterograda bimodale, con un richiamo differito del materiale appreso nettamente compromesso e non adeguatamente supportato dal riconoscimento. Infine, si rilevano difficoltà nella pianificazione e nell’organizzazione strategica visuo-costruttiva.
Le prove di attendibilità somministrate evidenziano tuttavia punteggi discrepanti, che potrebbero suggerire una ridotta validità delle stesse e una possibile sovrastima della sintomatologia clinica oltre agli aspetti emotivi che possono aver influenzato l’esito del test.
Dal punto di vista neurologico (non cognitivo) non emergono limitazioni (…)” (doc. E)
- RM cerebrale con Anglo-RM e con contrasto del 3 dicembre 2024 del dr. med. __________, il quale dopo aver decritto il referto ha concluso:
“(…)
. Presenza di alterazioni di segnale con perdita di sostanza in sede frontale insulare a destra.
. Obliterazione dell’arteria carotide interna di destra e ipoperfusione dei territori periferici afferenti dell’arteria cerebrale media di destra. Da valutare con i precedenti esami.
Ipertrofia mucosa pansinusale subtotale e stasi mucosa delle celle mastoidee” (doc. F)
- Referto del 19 febbraio 2025 del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, che ha affermato:
" (…) le confermo che le analisi effettuate presso l’Ospedale __________ nel corso dello scorso dicembre, hanno confermato vari deficit cognitivi in particolare nelle funzioni esecutive e della memoria, in sintesi il rapporto conclude con:
1. Deficit dell’attenzione con velocità di elaborazione visiva inferiore alla norma e difficoltà nell’attenzione selettiva e sostenuta.
2. Memoria, deficit nella memoria di lavoro e nella memoria a lungo termine con evidenti difficoltà nel richiamo delle informazioni.
3. Funzioni esecutive, compromissione della pianificazione, organizzazione strategica e fluenza verbale.
4. Difficoltà viso-costruttive, problemi nella copia di figure complesse e nella gestione di compiti che richiedono abilità visive e motorie integrate.
5. Sull’attendibilità del test risulta, come già suggerito nei miei rapporti precedenti, l’importanza degli aspetti emotivi legati al disturbo psico-organico del paziente con risonanza della paura del paziente per la propria integrità fisica e mentale.
Le confermo che il paziente è sempre in trattamento dal sottoscritto dove riceve una medicazione neurolettica con Quetiapin 25mg tutte le sere e continua un trattamento antidoloroso cronico per le problematiche emicraniche post-traumatiche.
Le ricordo inoltre che il paziente è stato convocato il 18.02.2025 per un ulteriore accertamento presso il __________.
Le ricordo che la perizia effettuata presso l’AI ha negato diagnosi sia neurologiche che psichiatriche nei propri scritti e le ricordo inoltre che il paziente non ha mai ricevuto il permesso di guida né in Svizzera né in __________, dove è originario.” (doc. G)
- Consulto neurologico del 18 febbraio 2025 della dr.ssa med. __________, capoclinica presso l’__________ __________, la quale, dopo aver visitato l’insorgente, ha concluso:
“(…) Paziente 55enne in esiti di grave traumatismo cranico nel 1992. Alla rivalutazione della RM cerebri con seq. angio arteriose con specialisti neuroradiologi in sede, confermo assenza di flusso in a. carotide interna dx ed esiti di clipping chirurgico nel tratto sovraclinoideo. Il segnalo di flusso dei restanti rami del circolo intracranico è presente. Sarebbe ovviamente interessante confrontare i reperti attuali con eventuale documentazione radiologica relativa all’ospedalizzazione o controlli in anni successivi, ma il pz ritiene di non avere documentazione a riguardo. Da parte mia, per completezza, lo convoco per esecuzione di Duplex-TSA e transcranico” (doc. I)
Chiamato ad esprimersi in merito sulla documentazione prodotta dal ricorrente, il medico SMR, dr. med. __________, il 14 marzo 2025 ha affermato:
" (…)
Prendo visione dei seguenti referti:
- RM cerebrale con anglo-RM nativo e con contrasto del 03.12.2024: l’esaminatore Dr. __________ non ha a disposizione diagnostica per immagini precedente per confronto. Il referto non certifica alcuna modificazione recente a livello cerebrale in assenza di confronto con dati precedenti; il riscontro di obliterazione dell’arteria carotide interna destra non può essere valutato come fatto nuovo e, infatti, il Dr. __________ ritiene necessario un confronto con precedenti esami. L’ipertrofia parasinusale non può giustificare deficit cognitivi.
- Valutazione neuropsicologica ambulatoriale del 04.12.2024 (referto del 13.12.2024): è posta una diagnosi non conclusiva di sospetto deficit cognitivo in quanto (pag. 3/3) parte delle prove di attendibilità risultano deficitarie, indicando una possibile sovrastima della sintomatologia clinica (cognitive e psicologica) riportata; più sotto gli scriventi Dr. __________, Dr. __________, neuropsicologa __________ esprimono un rapido accenno a non meglio definiti aspetti emotivi, la cui presenza giustificherebbe, tuttavia, la non attendibilità dei risultati non il deficit cognitivo.
- Nel rapporto del 19.12.2025, il Dr. __________ esprime un suo personale apprezzamento del rapporto neuropsicologico dando risalto ai deficit e minimizzando la non attendibilità dei risultati con riferimento come già suggerito nei miei rapporti precedenti, l’importanza degli aspetti emotivi legati al disturbo psico-organico del paziente con risonanza della paura del paziente per la propria integrità fisica e mentale. Questa affermazione non è contenuta nel rapporto neuropsicologico ed è un apprezzamento personale dello psichiatra curante di difficile interpretazione: sembra quasi che l’assicurato abbia dato verosimilmente risposte non adeguate ai test per difendere sé stesso e, altrettanto verosimilmente, un proprio beneficio.
- Il consulto neurologico della Dr.ssa __________ del 18.02.2025 riporta un esame obiettivo neurologico nella norma e, in particolare, non evidenti turbe mnesiche o fasiche durante il colloquio.
In conclusione, la documentazione medica versata non riporta nei fatti informazioni nuove o modificazioni significative di fatti noti bensì conferma le conclusioni peritali rispettivamente i rapporti SMR del 30.10.2023 e 02.12.2024.” (doc. XVII)
2.6. Per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Per quel che concerne il valore probatorio di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 pag. 108 segg.).
Il Tribunale federale ha poi precisato nella DTF 135 V 465 che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici interni che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione che non sussista un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle conclusioni contenute in tali rapporti (cfr., fra le ultime, STF 8C_601/2022 del 31 marzo 2023, consid. 6.3.2; STF 8C_252/ 2022 dell'11 gennaio 2023, consid. 4.1.2; STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2021, consid. 5.1; STF 8C_583/2020 del 4 marzo 2021, consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto dall'art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l'affidabilità dei rapporti dei medici interni all'amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
In seguito (STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2020, consid. 3.2; STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 4.1), l'Alta Corte ha ribadito che diversamente dai (semplici) rapporti medici interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia sottoposto a esame medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti esterni deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento dei fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125 V 351 consid. 3b/bb pag. 353; DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, 1994, pag. 332). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti. Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura differente del mandato di cura e di perito (fra tante sentenze cfr. 8C_55/2018 del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid. 5.3).
2.7. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel 2015 il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).
Inoltre, in due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Soltanto da tale elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Secondo la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera assoluta.
Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).
Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa
giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo
2018, pubblicata in DTF 144 V 50
(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e
3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del
2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).
Infine, in DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
2.8. Preliminarmente va rilevato che l’Ufficio AI ha agito correttamente laddove nel corso del mese di maggio 2021 ha dato avvio ad una revisione della rendita AI dell’insorgente, effettuando numerosi accertamenti, tra i quali l’allestimento di una nuova perizia pluridisciplinare.
All’amministrazione era infatti stato segnalato che la moglie del ricorrente, nell’ambito di un’inchiesta dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro, aveva affermato che suo marito si sarebbe occupato, a titolo oneroso, di un commercio di veicoli tra la Svizzera e la __________ (“Il mio ruolo è quello del prestanome, per esportare veicoli verso la __________, tutti quelli che nella lista figurano immatricolati a mio nome per meno di 60 giorni, diverse persone dalla __________ tra le quali mio marito acquistano dei veicoli (solitamente vecchi e con tanti km) in Svizzera, io li intesto a mio nome e poi l’acquirente (anche mio marito ad esempio) la guida fino in __________ e le targhe vengono date ad una terza persona che me le riporta in Svizzera. Per prestare le targhe io pretendo dai diversi acquirenti che mi paghino la tassa di circolazione e l’assicurazione per il periodo nel quale il veicolo è immatricolato, io consegno la cedola e loro provvedono al pagamento, la stessa cosa che faceva mio marito fino al 2013” (…) “10. Per quale cifra ha acquistato i veicoli summenzionati? Adr: Non lo ricordo in quanto dell’acquisto se n’è occupato mio marito RI 1”), ossia un’attività che, alla luce della perizia del __________ del 22 luglio 2002, sfociata nell’attribuzione di una rendita completa, non sarebbe apparentemente stato in grado di svolgere.
Inoltre il 24 marzo 2022 il medico SMR, dr. med __________, dopo aver acquisito le fatture dell’assicuratore malattie, ha constatato che negli ultimi 5 anni vi era stata un’”assenza di significativa mediazione e sostegno psicologico” ed ha rilevato che da una visita del dott. __________ del 1° dicembre 2004, su mandato dell’Ufficio della circolazione, non era emerso alcun danno neuropsicologico di tipo limitante, contrariamente a quanto stabilito nella perizia del __________ di un paio di anni prima (pag. 360 incarto AI).
In presenza di uno stato di fatto e di salute modificato (possibile attività lucrativa quale commerciante di automobili; nessun danno neuropsicologico), non conosciuto dall’Ufficio AI, e che avrebbe potuto incidere sul grado d’invalidità del ricorrente, poiché era stato ritenuto abile al lavoro al 50% solo in ambiente protetto, l’amministrazione ha pertanto correttamente dato avvio alla procedura di revisione (cfr. DTF 141 V 9, consid. 5.3) ed ha esaminato il diritto alla prestazione in maniera completa (“allseitig”) in fatto ed in diritto (DTF 141 V 9 e STF 9C_44/2024 del 23 settembre 2024).
2.9. Chiamato innanzitutto a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata, questo Tribunale, dopo attento esame della documentazione medica agli atti, deve confermare le conclusioni della perizia pluridisciplinare del __________ del 26 ottobre 2023.
Il referto è da considerare dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati ai considerandi precedenti. I periti si sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa del ricorrente sulla base delle visite effettuate.
Al referto va attribuita piena forza probante.
I periti, riassunti gli atti, descritta in maniera approfondita l’anamnesi (famigliare, personale-sociale, professionale, patologica, sistemica), le constatazioni obiettive, non hanno rilevato alcuna diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa dell’interessato, mentre hanno accertato numerose diagnosi (neurologiche, neuropsicologiche, reumatologiche e internistiche), senza alcuna influenza sulla capacità lavorativa.
Gli specialisti si sono espressi nel dettaglio di ogni singola patologia, spiegando partitamente le ragioni per le quali le malattie di cui è affetto il ricorrente non incidono sulla sua capacità lavorativa e per quali motivi egli è completamente abile al lavoro in qualsiasi attività, senza restrizioni particolari.
Il reumatologo, dr. med. __________, ha accertato che l’esame clinico è blando con leggera riduzione della mobilità sia alla colonna cervicale che lombare senza una sindrome cervico-vertebrale o lombo-vertebrale, non vi sono indizi per una componente di tipo irritativo radicolare alle estremità superiori e inferiori, vi sono delle dolenzie alla palpazione muscolare a livello soprattutto interscapolare e nella zona lombare e lombo sacrale, presenta alcuni tender points soprattutto agli arti superiori, non vi sono comunque indizi né anamnestici né clinici per un vero e proprio reumatismo delle parti molli a carattere fibromialgico, non vi sono segni per una sistematica patologia di tipo degenerativo né alle anche né alle ginocchia e alle caviglie; non vi sono sinoviti. Lo specialista ha accertato una capacità lavorativa del 100% in qualsiasi attività.
Anche dal lato neurologico, il dr. med. __________ è giunto alla medesima conclusione. Lo specialista ha rilevato che si tratta di un assicurato che nel 1992 ha subito un grave trauma cranico con necessità di vari interventi chirurgici a livello del massiccio facciale per fratture mandibolari e che lamenta cefalee di tipo tensivo, con evoluzione cronica a partire dal trauma; non vi sono altrimenti deficit maggiori all’esame neurologico e dal punto di vista neuropsicologico non emergono sicuri deficit cognitivi. Vi è pertanto una completa abilità lavorativa in qualsiasi attività.
Dal lato psichiatrico, il dr. med. __________, al quale il ricorrente ha dichiarato di non essere più stato in cura psichiatrica per un po’ (cfr. pag. 505-506 incarto AI: “[…] era stato seguito per un certo periodo dal collega psichiatra Dr. __________ di __________. Afferma di avere poi smesso di vedere lo psichiatra non ravvisandone una necessità e di avere ricominciato le consultazioni circa sei mesi fa perché non si sentiva bene a livello psichico […]”), non ha posto alcuna diagnosi né con influenza né senza influenza sulla capacità lavorativa. Lo specialista ha accertato che l’esame psichico dell’insorgente non ha evidenziato particolarità degne di nota, fatta eccezione per una certa apatia e una tendenza a mantenere una certa distanza relazionale, nonostante l’assicurato abbia asserito anche se in maniera non molto convinta di non potere contare su di uno stato di salute ottimale e a parte lo stato d’animo apatico e l’atteggiamento di distanza relazionale messo in luce all’esame psichico non si sono evidenziati aspetti psicopatologici correlabili all’ipotesi diagnostica di disturbo neuropsicologico che era stato formulato nel 2002, ma che perlomeno dal 2004 (data dell’ultimo accertamento neuropsicologico) in avanti non risulta essere più sostenibile anche alla luce dell’esame neuropsicologico effettuato nell’ambito della perizia __________ che ha evidenziato prestazioni cognitive poco coerenti e poco plausibili: a questo proposito, per il perito, le prove di validità e l’analisi quantitativa delle prestazioni se da un lato hanno mostrato una sostanziale assenza di disturbi funzionalmente rilevanti, dall’altro sono piuttosto indicativi di una produzione intenzionale o perlomeno di un aggravamento voluto dei disturbi cognitivi accusati dall’insorgente. Per cui lo specialista ha concluso per una completa capacità lavorativa in qualsiasi attività.
Pure per quanto concerne l’aspetto internistico, il dr. med. __________ non ha accertato alcuna incapacità lavorativa.
Infine, anche in relazione all’aspetto neuropsicologico, il dott. __________ ha stabilito che l’insorgente è completamente abile al lavoro in qualsiasi attività lavorativa. Lo specialista ha descritto prestazioni neuropsicologiche non attendibili per tendenza alla simulazione / aggravamento con capacità neuropsicologiche verosimilmente normali e sovrapponibili a quelle documentate nel 2004. Per lo specialista l’insorgente è capace al lavoro al 100% almeno dal 1° dicembre 2004 data dell’ultimo accertamento neuropsicologico che mostrava l’assenza di disturbi funzionalmente rilevanti.
Le contestazioni del ricorrente, ed il certificato del 13 novembre 2024 del dr. med. __________, non sono atti a sovvertire le convincenti e motivate conclusioni peritali.
È vero che i periti, per quanto concerne la valutazione della capacità lavorativa, sembrano essere partiti dalla premessa che l’insorgente avesse da ultimo eseguito l’attività di serigrafo, allorché tale lavoro era stato effettuato in modalità protetta nel 1997 su richiesta del curante, dr. med. __________. Tale errore, verosimilmente derivante dall’indicazione contenuta nel mandato di accertamento peritale del 5 gennaio 2023 (pag. 423 incarto AI), nel preciso caso di specie non porta a conseguenza ritenuto come tutti gli specialisti ritengono che l’assicurato può svolgere qualsiasi attività lucrativa in maniera completa, ossia al 100%, compresa di conseguenza quella da ultimo svolta di cameriere e di aiuto cucina e pizzaiolo. Tali attività sono del resto state prese in considerazione dai periti, ritenuto come nel referto del 26 ottobre 2023 sono citate nell’anamnesi professionale quali lavori svolti prima dell’incidente stradale (cfr. pag. 9 della perizia, punto 3.2.3 e pag. 31-32, punto 4.1 della perizia; cfr. anche pag. 40: “[…] sotto il profilo reumatologico non vi sono particolari fattori di stress dal punto di vista muscolo-scheletrico, l’A. ha intatte risorse per rientrare in un’attività lavorativa quale cameriere”). Inoltre, come si vedrà ancora in seguito, la capacità lavorativa in qualsiasi attività è stata confermata dalla prova di 6 mesi effettuata dall’insorgente presso il __________ al termine della quale i responsabili hanno evidenziato come il ricorrente potesse esercitare la professione di aiuto cucina senza particolari problemi. A questo proposito l’Ufficio AI rileva correttamente come durante la misura reintegrativa, le restrizioni lavorative a cui l’assicurato ha fatto riferimento sono unicamente relative alla percezione di dolori, alla stanchezza e all'emicrania (cfr. i rapporti intermedi del consulente in integrazione professionale del 22 febbraio 2024, del 28 marzo 2024, del 6 maggio 2024 e del 21 giugno 2024), ossia disturbi che sono stati indagati nell'ambito di una procedura probatoria strutturata anche grazie agli esami testistici orali, di disegno e di ricostruzione di figure, Coin in the Hand Test (CHT), Digit Span Test (DS), Item Memory Test (FMT), Figura complessa di Benson, Dot Counting Test (DCT) e all'esame (per il tramite di un questionario) di validità della performance (per il controllo della simulazione di disturbi cognitivi; cfr. pag. 533-534 incarto AI). Testistica, somministrata da un perito abilitato in neuropsicologia (cfr. l'art. 7m cpv. 3 OPGA), la cui valenza è riconosciuta. L’agire dell’amministrazione è conforme alla prassi dell'Alta Corte secondo cui l'impatto sulla capacità lavorativa del quadro clinico legato al disturbo da stress post-traumatico (PTSD), all'emicrania e alla cefalea a grappolo va esaminato mediante una procedura probatoria strutturata. Ciò indipendentemente dal fatto che alla base delle stesse vi sia (o meno) una patologia organica dimostrabile (cfr. STF 8C_350/2017 del 30 novembre 2017, consid. 5).
Non può neppure essere d’aiuto al ricorrente il referto del 13 novembre 2024 del suo curante, dr. med. __________. Tale certificato si esaurisce in gran parte nella descrizione di quanto accaduto diversi anni fa, ma non apporta alcun elemento medico oggettivo atto a mettere in dubbio la perizia del __________. Il suo rapporto poggia prevalentemente su elementi soggettivi descritti dall’assicurato e non su una valutazione medica oggettiva quali l’AMDP System (per stabilire lo stato psichico) e il Mini ICF-APP (per stabilire gli eventuali deficit funzionali; cfr., su questo aspetto, la STF 8C_320/2023 dell’11 aprile 2024, al consid. 5.1, con rinvio alla STF 8C_398/2014, consid. 4.3.2, pubblicata in SVR 2015 IV n. 10: “[…] Die Untersuchung gestützt auf die ICF-APP (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit), welche für die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit praxisgemäss herangezogen werden darf (SVR 2015 IV Nr. 10 S. 27, 8C_398/2014 E. 4.3.2), ergab keinerlei Auffälligkeiten […]”).
Le valutazioni del curante non presentano l’indicazione di eventuali deficit psichici e funzionali con influenza della capacità di lavoro dell’assicurato.
Del resto non va dimenticato che un'opinione divergente di un medico curante non è sufficiente a rimettere in discussione l'accertamento dei fatti operato dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. fra molte, la sentenza 9C_337/2023 del 22 agosto 2023 consid. 3.3.2). Rimangono riservati i casi in cui i curanti evidenziano elementi oggettivamente verificabili, ignorati dalla perizia (sul tema cfr. sentenza 8C_365/2023 del 23 aprile 2024 consid. 4), che non sono però dati nel caso in rassegna (cfr. STF 9C_418/2023 del 4 settembre 2024, consid. 5.2.1.). Ciò vale a maggior ragione per quanto concerne le generiche attestazioni di un’incapacità lavorativa del 100% rilasciate dal dr. med. __________, FMH medicina interna.
Il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. STF 9C_178/2024 del 28 marzo 2024, con rinvio alla STF 9C_96/2022 dell’8 agosto 2022, consid. 6.3; STF 9C_721/2012 consid. 4.4 con riferimento; STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2; sulla prudenza dell’opinione del medico curante a causa dei particolari legami che ha con il paziente: DTF 125 V 351 consid. 3b/cc; STF 9C_337/2023 del 22 agosto 2023 consid. 3.3.2).
Inoltre, relativamente alla diversa valutazione della capacità lavorativa dei curanti, essa è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti: a scopo di trattamento piuttosto che di perizia (cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).
Anche perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).
Come rileva anche l’Ufficio AI, inoltre, secondo la giurisprudenza federale non è tanto importante la diagnosi quanto le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti). Non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (cfr. STF 9C_572/2023 del 18 giugno 2024 = SVR 2024 IV 46; STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234).
Per quanto concerne i fattori psicosociali fatti valere in sede di ricorso e dal dr. med. __________, va rammentato che secondo la giurisprudenza se il quadro clinico è influenzato da fattori psicosociali e socioculturali, di questi ultimi va fatta astrazione quali fattori non invalidanti e, quindi, non assicurati, nella misura in cui influenzano direttamente la sintomatologia e non mantengono soltanto indirettamente un danno alla salute (autonomo) oppure ne aggravano le conseguenze (esistenti indipendentemente dagli elementi estranei all'invalidità; STF 8C_14/2017 del 15 marzo 2017, consid. 5.3 [pubblicata in SVR 2017 IV 63; STF 8C_544/2022, del 3 marzo 2023, consid. 2.4]).
In relazione all’assenza di contatto tra il perito ed il dr. med. __________, va evidenziato come l’Ufficio AI ha acquisito agli atti i documenti medici necessari ed ha interpellato il dr. med. __________. Da una nota di un funzionario dell’amministrazione figura tuttavia che “ha telefonato il Dr. __________ dicendo che non è in grado di compilare il rapporto medico, in quanto non riesce più a rintracciare l’assicurato” (pag. 313 incarto AI). Da parte sua il perito, Dr. med. __________, ha esaminato tutta la documentazione medica a sua disposizione ritenendo, come è sua facoltà (sul tema cfr. anche STF 9C_273/2018 del 28 giugno 2018, consid. 5.2.2 pubblicata in SVR 2018 IV n. 76, con rinvio alla STF 8C_794/2017 del 27 marzo 2018, consid. 4.2.1), non essere necessario prendere contatto diretto con lo psichiatra curante (cfr. anche STF 8C_150/2022 del 7 novembre 2022, consid. 11.2.2).
Circa l’assenza di accertamenti strumentali sullo stato cerebrale, va evidenziato come rientra nel potere di apprezzamento dei medici incaricati di allestire la perizia effettuare gli esami ritenuti necessari. Nel caso di specie i periti, ai quali è stata messa a disposizione la perizia del __________ del 22 luglio 2002, comprensiva della storia clinica e delle diagnosi allora poste (cfr. pag. 4 della perizia del 26 ottobre 2023, pag. 444 incarto AI: “c.p.c. tutti i consulenti”), non hanno evidentemente ritenuto utile procedere con tale tipo di esame.
Per quanto concerne la circostanza che i periti del __________ fanno risalire il miglioramento dello stato di salute al 1° dicembre 2004, quando è stata eseguita una valutazione neuropsicologica per l’Ufficio della circolazione e senza che in quell’occasione fossero stati somministrati test specifici, questo Tribunale evidenzia che se da una parte l’esame tendeva unicamente a verificare l’idoneità alla guida, d’altra parte esso, come sottolineato nella perizia del 26 ottobre 2023 è comunque significativo. Il dott. __________ rileva come “le prestazioni dell’assicurato all’esame neuropsicologico appaiono poco coerenti e poco plausibili. Come descritto al punto 4.3 le prove di validità e l’analisi qualitativa delle prestazioni ai test mostrano risultati anomali e indicativi di produzione intenzionale o aggravamento dei disturbi cognitivi. Va inoltre segnalata una rilevante discrepanza cognitivo-comportamentale: l’assicurato ottiene ai test neuropsicologici prestazioni deficitarie che indicherebbero la presenza di disturbi di memoria, dell’attenzione, delle capacità strategiche e di pianificazione, del linguaggio espressivo e recettivo e delle abilità costruttive e visuospaziali. Questi risultati sono però in contrasto con quanto osservabile dal comportamento tenuto dall’assicurato durante l’esame e con quanto da lui stesso riferito. Ad esempio, nella conversazione spontanea l’assicurato ha dimostrato di comprendere ogni richiesta e si è espresso con eloquio fluente e privo di anomie (aspetti in contrasto con i deficitari punteggi ottenuti ai test di fluenza verbale e di denominazione). Inoltre, l’assicurato ha riferito di giocare a scacchi e di essersi organizzato autonomamente per raggiungere la sede della visita (elementi in contrasto con gli scarsi punteggi ottenuti ai test di memoria, di attenzione, visuospaziali e di pianificazione). Infine, vi è una grande discrepanza fra le prestazioni fornite dall’assicurato alle due precedenti valutazioni. Al primo accertamento, in occasione della prima perizia __________ del 2002, l’assicurato aveva mostrato prestazioni molto gravi, tali da giudicarlo abile al lavoro solo al 50% in ambito protetto. In occasione del secondo accertamento, eseguito due anni dopo su richiesta dell’Ufficio della Circolazione (verosimilmente per la richiesta di rilascio della licenza di condurre da parte dell’assicurato), le prestazioni sono risultate globalmente normali. È alquanto raro che gravi e invalidanti disturbi dovuti a lesioni cerebrali si normalizzino, per di più in un lasso di tempo relativamente breve. È altrettanto inusuale che un profilo normale torni ad essere caratterizzato da gravi deficit in assenza di nuovi elementi organici in grado di spiegare questo peggioramento. È anche possibile notare che l’assicurato ha mostrato prestazioni deficitarie quando valutato nel contesto delle perizie AI (nel 2002 e in occasione del presente accertamento) e prestazioni normali ad un esame svolto per accertare la sua idoneità alla guida di veicoli (2004)”.
Il perito ha di conseguenza indicato nel dettaglio i motivi per i quali anche dal punto di vista neuropsicologico in ogni caso dal mese di dicembre 2004 non vi era più alcuna incapacità lavorativa.
Non trova conferma neppure la censura del ricorrente secondo la quale i periti del __________ non si sarebbero confrontati con la perizia precedente del 2002. I periti sono infatti stati chiamati a pronunciarsi in relazione ai cambiamenti dello stato di salute del ricorrente rispetto alla situazione presente oltre 20 anni prima, circa la data del presumibile cambiamento e sull’incidenza che questo ha avuto sulla capacità lavorativa dell’insorgente (pag. 44-45 della perizia). Gli specialisti hanno affermato che dal punto di vista reumatologico l’assicurato non ha percepito prestazioni antecedentemente per problematiche all’apparato muscolo-scheletrico di pertinenza reumatologica e anche attualmente non presenta limitazioni funzionali che portino a delle incapacità lavorative. Dal punto di vista neurologico non vi sono modifiche rispetto a quanto descritto nel 2002. Dal punto di vista neuropsicologico l’esame del 2002 documentava disturbi importanti a livello cognitivo-comportamentale: questi disturbi sono scomparsi due anni dopo e alla valutazione del 1.12.2004, il profilo dell’assicurato è risultato globalmente normale. Dal punto di vista psichiatrico lo stato di salute dell’assicurato è rimasto invariato dal 2004 in avanti. Il dott. __________, come visto, nel suo consulto si è inoltre approfonditamente confrontato con gli esiti degli esami della precedente perizia ed ha spiegato per quali motivi, perlomeno dal 1° dicembre 2004, vi è stato un miglioramento dello stato di salute.
Per quanto concerne la circostanza che il dott. __________ ha visitato l’insorgente solo in un’occasione mentre il dr. med. __________ solo due volte, ancora recentemente nella STF 9C_418/2023 del 4 settembre 2024, al consid. 5.2.1. il Tribunale federale ha rammentato che non è la durata di una visita o quella per stendere il susseguente rapporto che sono decisivi per dare pieno valore probante a una perizia ma il suo contenuto (DTF 134 V 231 consid. 5.1 e 125 V 351 consid. 3, in particolare sulle perizie affidate dagli organi AI ai medici specializzati esterni cfr. DTF 137 V 210). La giurisprudenza ha altresì già indicato che neppure la circostanza che un assicurato non sarebbe stato visitato dai medici dell'AI, rispettivamente da un perito a cui è stato dato mandato, consente di inficiarne le conclusioni (cfr. sentenza 8C_500/2022 del 4 maggio 2023 consid. 3).
Il ricorrente non può essere seguito laddove sostiene che i periti non indicano il motivo per il quale l’assicurato sia in grado di svolgere qualsiasi attività lavorativa, contrariamente a quanto sostenuto nel referto del 2002. Accertato che l’insorgente non è affetto da alcuna patologia con influenza sulla capacità lavorativa, la logica conseguenza è la totale capacità lavorativa in qualsiasi attività.
Ciò, contrariamente a quanto sembra ritenere l’insorgente, è del resto stato comprovato con la prova al riallenamento di 6 mesi, dapprima al 65% (gennaio-marzo 2024) ed in seguito al 100% (aprile-giugno 2024) presso il __________, dove l’assicurato è stato in grado di svolgere l’attività di aiuto cucina a piena soddisfazione del proprio datore di lavoro. Ciò in un ambiente che, seppure piccolo e familiare, ha permesso al consulente in integrazione di fornire una valutazione della capacità lavorativa del ricorrente nel mercato libero del lavoro.
Il 21 giugno 2024 il consulente nel rapporto intermedio ha infatti affermato che “il feedback ricevuto dal nuovo gerente del locale è positivo. RI 1 si è dimostrato una persona affidabile, precisa e pulita nell’esecuzione di tutti i lavori assegnati. Nonostante non abbia formazioni specifiche come aiuto cucina è un valido collaboratore a tutti gli effetti. Ha un rendimento pieno con presenza al 100%. Ha eseguito i lavori di: lavaggio stoviglie, preparazione piatti freddi, preparazione alimenti per la cucina e servizio, mise en place, riordino, pulizia e stoccaggio merce. Durante questo provvedimento ha lavorato molto bene e si è sempre impegnato. I giorni di assenza durante tutto il provvedimento sono stati 4 (principalmente visite mediche). L’assicurato riferisce di avere sempre gli stessi malesseri ma fortunatamente i controlli fatti di recente a livello cardiologico non hanno riscontrato problemi. Mentre sul posto di lavoro non ha avuto nessun problema e/o difficoltà. Si è sempre recato sul posto con i mezzi pubblici da __________. A fine giugno si concluderà il provvedimento ed ho anticipato all’assicurato che sarà ritenuto abile nella professione di aiuto cucina, visto soprattutto il buon risultato ottenuto in questi 6 mesi. Gli ho proposto un eventuale datore di lavoro interessato ad assumere un aiuto cucina ma l’assicurato ha rifiutato. (…) L’assicurato è abile nella sua attività abituale come aiuto cucina al 100% con rendimento pieno” (pag. 575 incarto AI).
Anche il responsabile del progetto, __________ ha affermato che nel “periodo preso in considerazione abbiamo potuto apprezzare la presenza, l’impegno e le buone competenze metodologiche di RI 1, l’assicurato ha dimostrato interesse per la professione ed è stato molto apprezzato dai colleghi di lavoro e dai superiori. La cucina del ristorante __________ ha avuto un cambio di gestione a partire dall’aprile 2024, ed entrambe le gestioni ci hanno restituito lo stesso feedback sull’assicurato: - presente e puntuale –affidabile –preciso e ordinato –esegue i compiti nei tempi prestabiliti.”
È vero che il responsabile afferma anche “dobbiamo però segnalare RI 1 prima di questo periodo di potenziamento non ha mai lavorato in cucina, ragion per cui le sue competenze culinarie risultano essere limitate, avrebbe bisogno di maggior esperienza lavorativa per poter trovare un posto nel libero mercato del lavoro in qualità di “aiuto cucina”. Tuttavia, da una parte come emerge dall’anamnesi lavorativa e come affermato dallo stesso ricorrente, all’inizio degli anni ’90 aveva lavorato come aiuto cucina. Inoltre, è compito del consulente dell’Ufficio AI stabilire se, in quale misura e per quale attività la persona assicurata è abile al lavoro. In concreto le sue conclusioni trovano conforto nelle valutazioni del __________. A questo proposito giova ricordare che la giurisprudenza ha già più volte ribadito che i dati medici permettono generalmente un apprezzamento più oggettivo del caso e prevalgono, di principio, sulle constatazioni effettuate durante, ad esempio, uno stage di osservazione dell’assicurato (cfr. STF 8C_370/2022 del 1° marzo 2023, consid. 5.4).
Non possono essere d’aiuto al ricorrente neppure i nuovi referti medici prodotti nel corso dei mesi di febbraio e marzo 2025 (doc. da E ad I).
Preliminarmente va rammentato che di principio è la data della decisione impugnata (in concreto il 23 ottobre 2024) che delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1. pag. 213; DTF 143 V 409 consid. 2.1. pag. 411; STF 9C_241/2022 del 30 giugno 2022; STF 8C_590/2018 del 4 luglio 2019; STF 9C_301/2019 del 26 luglio 2019; STF 8C_2017/2019 del 5 agosto 2019; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1. pag. 220 con riferimenti), il quale esamina, pertanto, la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa.
I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA C 43/00 del 30 settembre 2002; STFA I 490/00 del 3 dicembre 2001; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).
Un eventuale peggioramento dello stato di salute del ricorrente successivo al 23 ottobre 2024 deve pertanto essere fatto valere tramite una nuova richiesta di prestazioni.
In secondo luogo va rilevato come i nuovi referti non sono comunque atti a sovvertire le conclusioni dei periti, avvallate dai medici SMR (cfr. i rapporti del 30 ottobre 2023 e del 2 dicembre 2024).
La valutazione neuropsicologica del 4 dicembre 2024, pur rilevando la presenza di deficit cognitivi di natura polisettoriale, di significative compromissioni delle funzioni attentivo-esecutive, in particolare nella velocità di elaborazione, nell’attenzione selettiva, sostenuta e nello shifting attentivo, nonché nella memoria di lavoro, nella fluenza verbale e nelle abilità strategiche, la presenza di deficit di memoria anterograda bilaterale e difficoltà nella pianificazione e nell’organizzazione strategica visuo-costruttiva, conferma, ancora una volta, che le prove di attendibilità “evidenziano tuttavia punteggi discrepanti, che potrebbero suggerire una ridotta validità delle stesse e una possibile sovrastima della sintomatologia clinica oltre agli aspetti emotivi che possono aver influenzato l’esito del test” (doc. E). Tale referto non inficia pertanto le valutazioni del __________ in ambito neuropsicologico, ma conferma quanto accertato anche dal perito, dott. __________, che aveva rilevato la presenza di prestazioni neuropsicologiche non attendibili per tendenza alla simulazione / aggravamento.
La presenza di aspetti emotivi è inoltre un’ulteriore elemento a comprova della poca attendibilità dei test.
Il PD dr. med. __________, il dr. med. __________ e la neuropsicologa __________, come peraltro anche la dr.ssa med. __________ nel consulto del 18 febbraio 2025, hanno inoltre confermato che dal punto di vista neurologico non emergono limitazioni, rispettivamente che l’esame neurologico è nella norma (doc. E e I). La dr.ssa med. __________ ha pure rilevato che nel corso del colloquio non vi sono state evidenti turbe mnesiche o fasiche. Neppure il suo referto apporta elementi utili all’insorgente.
Il rapporto del curante, dr. med. __________, del 19 febbraio 2025, si esaurisce nella descrizione dell’esito della valutazione neuropsicologica del 4 dicembre 2024, nell’indicazione dei medicamenti che l’assicurato continua ad assumere e nella critica, generica, della perizia del __________. Lo specialista non si confronta con le conclusioni del referto peritale e delle successive valutazioni del 30 ottobre 2023 e del 2 dicembre 2024 dei medici SMR. Come rileva anche il dr. med. __________, il curante minimizza, genericamente e senza alcun elemento medico oggettivo, la non attendibilità dei risultati con un apprezzamento personale (“sull’attendibilità del test, risulta, come già suggerito nei miei rapporti precedenti, l’importanza degli aspetti emotivi legati al disturbo psico-organico del paziente con risonanza delle paure del paziente per la propria integrità fisica e mentale”) che non trova tuttavia riscontro nel referto neuropsicologico.
Infine, la RM cerebrale con Anglo-RM e con contrasto del 3 dicembre 2024, in assenza di un confronto con dati precedenti, non fa stato di una modifica a livello cerebrale, che sarebbe comunque stata oggettivata solo dopo l’emissione della decisione impugnata che delimita il potere cognitivo di questo Tribunale. Il dr. med. __________, peraltro, non certifica un’incapacità lavorativa del ricorrente in relazione con i risultati dell’esame. A questo proposito va ribadito che non è tanto determinante se vi è o meno una nuova diagnosi, quanto le sue conseguenze sulla capacità lavorativa. Su questo punto il referto è silente.
2.10. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, questo Tribunale non ha alcun motivo per mettere in dubbio le conclusioni della perizia pluridisciplinare del __________ del 26 ottobre 2023, le cui conclusioni sono state confermate dal medico SMR dr. med. __________ il 30 ottobre 2023 (pag. 539 incarto AI).
A proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni dell’SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Occorre pertanto concludere che l’insorgente, dal mese di dicembre 2004 era totalmente abile al lavoro in qualsiasi attività.
Egli pertanto non ha più diritto ad alcuna rendita.
2.11. Va ora esaminato se la soppressione può essere confermata dal 1° giugno 2022, ossia da quando l’Ufficio AI ha sospeso in via cautelare il versamento della prestazione oppure da un periodo successivo.
A tale proposito nella decisione impugnata l’Ufficio AI ha affermato:
" Ritenuto che, a prescindere dall'effettiva remunerazione, l’assicurato ha adottato dei comportamenti incompatibili con le limitazioni della capacità lavorativa risultanti all'amministrazione (come da rapporto dell'UIL e da quanto sintetizzato nella perizia del __________ acquisita nella pendente revisione) e che lo stesso non ha mai notificato il miglioramento del suo stato di salute (cfr. i pt. 1 e 2 dei formulari di revisione del 4 gennaio 2006, dell'11 marzo 2009, del 20 agosto 2013 e del 13 dicembre 2016 e del 23 luglio 2021), l'UAI ritiene vi sia stata una trasgressione dell'obbligo di informare previsto agli artt. 31 LPGA e 77 OAI. Situazione che impone dunque la soppressione a carattere retroattivo del diritto alla rendita intera dalla data del miglioramento della capacità al guadagno.
Posto che, a mente dell'amministrazione, il termine relativo di cui all'art. 25 cpv. 1 LPGA è iniziato a decorrere al momento della ricezione del rapporto dell'UIL del 13 aprile 2021 ed è dunque già
spirato, la presente soppressione retroattiva del diritto a rendita non implica richieste di restituzione.”
Per l’art. 31 cpv. 1 LPGA l’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione.
Ai sensi dell’art. 77 OAI l’avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è versata la prestazione devono comunicare immediatamente all’ufficio AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cambiamento dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro, dello stato di grande invalidità, del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità, del luogo di residenza determinante per stabilire l’importo dell’assegno per grandi invalidi e del contributo per l’assistenza e delle condizioni personali ed eventualmente economiche dell’assicurato.
Per l’art. 88bis cpv. 2 OAI la riduzione o la soppressione della rendita, dell’assegno per grandi invalidi o del contributo per l’assistenza è messa in atto:
a. il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione;
b. retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se il beneficiario ha ottenuto indebitamente la prestazione o ha violato l’obbligo di informare impostogli ragionevolmente dall’articolo 77, indipendentemente dal fatto che la prestazione abbia continuato a essere versata a causa dell’ottenimento indebito della medesima o della violazione dell’obbligo di informare.
Va ancora rammentato che per l’art. 25 cpv. 2 LPGA il diritto di esigere la restituzione si estingue tre anni dopo che l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.
In concreto questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi dalla decisione dell’UAI.
Dalla perizia del __________ 22 luglio 2002 emerge che i medici avevano ritenuto l’interessato abile solo in ambito protetto, nella misura del 50%.
A motivazione del grado di incapacità lavorativa i periti avevano affermato che non vi erano possibilità realistiche di effettuare provvedimenti d’integrazione a livello professionale, in particolare a causa degli aspetti neuropsicologici, ed avevano fortemente auspicato una continuazione del supporto psichiatrico alfine di aiutare l’assicurato a “convivere con i propri deficit, soprattutto quelli concernenti il comportamento (diminuita capacità nel gestire la propria vita, impulso vitale ridotto), l’affettività (labilità emotiva, umore depresso, paure, ritiro dalla vita sociale, aumentata irritabilità e nervosismo), aspetti cognitivi (difficoltà d’attenzione e di concentrazione, aumentata affaticabilità mentale, momenti di confusione) e della personalità (diminuita autostima, perdita d’identità)” (pag. 130 incarto AI).
Il 3 novembre 2020 la moglie del ricorrente, interrogata presso l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro poiché, malgrado fosse iscritta in disoccupazione, figuravano numerose automobili immatricolate a suo nome, ha affermato che i veicoli non sono stati acquistati da lei, ma “da mio marito RI 1, io faccio da prestanome per esportare i veicoli verso la __________”. Ella ha inoltre sostenuto di non ricordarsi la cifra di acquisto dei veicoli, poiché “dell’acquisto se n’è occupato mio marito RI 1”. L’interessata ha inoltre affermato che “è principalmente mio marito che si occupa del commercio di veicoli tra la Svizzera e la __________, ripeto che il mio ruolo è quello del prestanome, per esportare i veicoli verso la __________, tutti quelli che nella lista figurano immatricolati a mio nome per meno di 60 giorni, diverse persone dalla __________ tra le quali mio marito acquistano dei veicoli (solitamente vecchi e con tanti km) in Svizzera, io li intesto a mio nome e poi l’acquirente (anche mio marito ad esempio) la guida fino in __________ e le targhe vengono date ad una terza persona che me le riporta in Svizzera. Per prestare le targhe io pretendo dai diversi acquirenti che mi paghino la tassa di circolazione e l’assicurazione per il periodo nel quale il veicolo è immatricolato, io consegno la cedola e loro provvedono al pagamento, la stessa cosa che faceva mio marito fino al 2013.” Ella ha aggiunto che il ricorrente “nel 2013 ha smesso di immatricolare veicoli a suo nome in quanto l’assicurazione invalidità stava eseguendo delle verifiche sulla sua attività lavorativa e dunque le auto hanno iniziato ad essere immatricolate a mio nome” ed ha sostenuto che i pagamenti sono sempre stati eseguiti in contanti e pertanto non dispone di fatture d’acquisto.
L’insorgente contesta le affermazioni di sua moglie, senza tuttavia indicare per quale motivo la sua consorte avrebbe dovuto fornire informazioni così precise e coerenti su fatti avvenuti nel corso degli ultimi anni se esse non fossero state vere.
Tanto più che il 9 ottobre 2020 l’insorgente è stato controllato da una pattuglia delle Guardie di confine alla dogana commerciale di __________ mentre era passeggero di una vettura immatricolata a nome di sua moglie e guidata da un’altra persona, con l’indicazione che “i due si accingevano all’espletamento delle formalità d’esportazione del veicolo citato” (pag. 891 incarto AI, sottolineatura del redattore).
Ora, a prescindere dalla circostanza di sapere se l’interessato ha effettivamente o meno svolto un’attività lucrativa di commerciante professionale di automobili, già il solo fatto che tra il 2008 ed il 2011 ha immatricolato, anche se solo come prestanome, ben 140 veicoli diversi, e solo per tempi relativamente brevi, denota una capacità di agire chiaramente in contrasto con gli esiti della perizia del __________ del 22 luglio 2002 e che avrebbe dovuto indurre l’assicurato ad annunciare spontaneamente all’Ufficio AI l’avvenuto netto miglioramento del suo stato di salute, ormai non più compatibile con quanto accertato alcuni anni prima in sede peritale. Miglioramento confermato dalla circostanza che nel corso degli anni ha vieppiù diradato le visite mediche (cfr. gli estratti dell’assicuratore malattie ed il fatto che l’insorgente “[…] era stato seguito per un certo periodo dal collega psichiatra Dr. __________ di __________. Afferma di avere poi smesso di vedere lo psichiatra non ravvisandone una necessità e di avere ricominciato le consultazioni circa sei mesi fa perché non si sentiva bene a livello psichico […]”).
A questo proposito va fatto riferimento alla STF 9C_371/2021 del 30 maggio 2022, dove il Tribunale federale al consid. 4.3.6 ha confermato che un assicurato, che era stato messo sotto osservazione ed aveva avuto comportamenti manifestamente incompatibili con lo stato di salute che l’aveva portato ad ottenere la rendita AI, non può richiamarsi alle valutazioni dei suoi, ignari, medici curanti o alla circostanza che non poteva lui stesso valutare la sua situazione valetudinaria per omettere di informare l’assicurazione invalidità del miglioramento della sua salute:
" Entgegen der Vorinstanz kann sich der Beschwerdegegner unter den gegebenen Umständen weder auf die Einschätzung der Ärzte berufen, die seinen Gesundheitszustand in Unkenntnis der Observationsergebnisse gewürdigt hatten, noch auf die Experten des Spitals B.________, die aufgrund der Erkenntnisse aus der Überwachung und seines Verhaltens bei der Begutachtung auf Diskrepanzen schliessen mussten und den Gesundheitszustand daher nicht beurteilen konnten (vorinstanzliche Erwägung 6.3.3. S. 18 f.). Gleiches gilt für die hierauf beruhende Weiterausrichtung der Rente durch die Suva. Denn der Versicherte wusste ab dem Zeitraum der Observation selbst am besten, wie es ihm tatsächlich ging. Angesichts der ihm möglichen Aktivitäten hätte er sich vor Augen halten müssen, dass im Vergleich zum Zeitpunkt der Begutachtung durch die ABI im Jahre 2009, wo er noch vom Autounfall traumatisiert, hoffnungslos und unglücklich in seiner eigenen, weitestgehend isolierten Welt voller Selbstvorwürfe und Schuldgefühle gelebt hatte (vgl. E. 4.1 hiervor), eine Verbesserung seines Gesundheitszustandes eingetreten war, die er zu melden hatte. Eine Verletzung der Pflicht zur Meldung (vgl. etwa Revisionsformular, ausgefüllt am 12. März 2013) ist daher vorliegend ab August 2012 zu bejahen (vgl. Urteil 9C_561/2018, 9C_631/2018 vom 8. Februar 2019 E. 5.4.3 mit Hinweisen, e contrario; E. 2.2.2 hiervor). Hätte der Beschwerdegegner Meldung erstattet, ist überwiegend wahrscheinlich, dass bei entsprechend konsistentem Verhalten auch ein Gutachter die tatsächliche Verbesserung ohne Weiteres hätte feststellen können. Eine Kausalität zwischen der unterlassenen Meldung und der Weiterausrichtung der Invalidenrente ab August 2012 (vgl. E. 2.2.2 hiervor) ist daher entgegen der Vorinstanz zu bejahen. Weiterungen erübrigen sich.”
In concreto pertanto l’insorgente, che non si è limitato a vendere la sua auto e ad acquistarne un’altra, ma ha immatricolato ben 140 veicoli diversi in circa tre anni per periodi di tempo assai brevi, non segnalando all’assicurazione il miglioramento del suo stato di salute, ha violato il suo obbligo di informare. A giusta ragione pertanto l’Ufficio AI ha confermato in questa sede l’immediata cessazione del versamento delle prestazioni dal 31 maggio 2022 decisa il 1° giugno 2022.
Considerato che in ogni caso l’Ufficio AI ha ritenuto la richiesta di restituzione prescritta (cfr. art. 25 cpv. 2 LPGA), non deve essere stabilito se la violazione dell’obbligo di informare va fatta risalire al 1° dicembre 2004 (ossia dalla valutazione neurologica presso la Clinica __________, per l’Ufficio della circolazione) o dal mese di marzo 2008 (data della prima immatricolazione di veicoli [pag. 1069 incarto AI]).
In queste condizioni, il rimprovero del ricorrente all’Ufficio AI di non aver sentito la moglie ed __________ in relazione all’importazione/esportazione dei veicoli diviene privo di oggetto.
2.12. L’insorgente il 27 dicembre 2024 ha chiesto l’assunzione di ulteriori mezzi di prova, segnatamente di sentire quale teste il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, di allestire una perizia medica pluridisciplinare e di richiamare gli atti dell’Ufficio AI, della Sezione del sostegno sociale e dell’inserimento, dell’UT di __________, dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro e della Sezione della circolazione. Il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.
Per i motivi ampiamente esposti nei considerandi precedenti, non è necessario né sentire il dr. med. __________, né allestire una perizia pluridisciplinare.
Gli atti medici prodotti dalle parti ed acquisiti dall’Ufficio AI, nonché la perizia del __________ del 26 ottobre 2023 permettono di decidere il merito della vertenza, senza l’esigenza di ulteriori accertamenti.
In particolare, il referto del __________ non presta fianco a critica alcuna, è stato allestito secondo quanto prevede la giurisprudenza al termine di una procedura strutturata, che ha tenuto conto di tutti i mali di cui si è lamentato l’assicurato, dopo essere stato visitato dai vari consulenti nominati dall’Ufficio AI ed ha valutato correttamente gli indicatori relativi alla coerenza/plausibilità in rapporto alle risorse dell’assicurato. Alla medesima va attribuito pieno valore probatorio e non necessita di alcun complemento.
Un’audizione del curante, dr. med. __________, il quale si è del resto già espresso per il tramite delle prese di posizione del 13 novembre 2024 e del 19 febbraio 2025, non apporterebbe alcun elemento di novità atto a sovvertire le valutazioni peritali poiché non potrebbe che ribadire quanto più volte già affermato ed esaminato dai periti e da questo Tribunale.
Il TCA rinuncia pure al richiamo degli atti auspicati dal ricorrente.
L’incarto prodotto dall’Ufficio AI, completo, contiene infatti già la documentazione rilevante acquisita dall’UT di __________, dall’Ufficio dell’ispettorato del lavoro e dalla Sezione della circolazione.
Il ricorrente, che richiama genericamente gli incarti da questi enti e dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, non precisa, come invece è suo dovere, quale documentazione sarebbe mancante e cosa intenderebbe comprovare con gli ulteriori documenti.
In queste condizioni il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.
Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_430/2020 del 17 marzo 2021 consid. 5.1.; STF 8C_117/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 4.3.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STF U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.13. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito del ricorso le spese per complessivi fr. 500 sono messe a carico dell’insorgente.
Quest’ultimo chiede tuttavia di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Il diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio.
Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).
A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).
Nel caso concreto, visti i chiari principi che risultano dalla giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta Ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino, ritenuto che, come spiegato in precedenza, il ricorrente ha violato l’obbligo di informare, non segnalando all’Ufficio AI il miglioramento del suo stato di salute, e considerato il chiaro esito della perizia allestita in sede amministrativa e del successivo periodo di riallenamento al lavoro, doveva apparire evidente che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto.
Facendo quindi difetto anche solo uno dei presupposti necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, la richiesta va respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti