Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
32.2025.105

 

cs

Lugano

13 luglio 2026     

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

 

segretaria:

Stefania Cagni

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 23 ottobre 2025 di

 

 

RI1, ______

rappr. da: avv. RA1, ______

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 17 settembre 2025 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                      in fatto

 

                          1.1.  RI1, nato nel ____, da ultimo attivo quale aiuto piastrellista presso ______, con decisione del 5 marzo 2014 dell’Ufficio AI, confermata il 27 novembre 2014 da questo TCA (inc. 32.2014.41), è stato posto al beneficio di una rendita intera d’invalidità dal 1° giugno 2012 al 30 giugno 2013.

 

                          1.2.  Nel settembre 2020 l’assicurato ha presentato una nuova domanda di prestazioni, che è stata respinta con decisione del 17 agosto 2023.

 

                          1.3.  Il ricorso inoltrato da RI1 contro la predetta decisione è stato accolto da questo Tribunale con sentenza 32.2023.96 del 22 novembre 2023, tramite la quale gli atti sono stati rinviati all’Ufficio AI al fine di esperire i necessari accertamenti medici, segnatamente una valutazione peritale di decorso a livello psichiatrico.

 

                          1.4.  Acquisita la perizia pluridisciplinare di decorso del _________ del 30 dicembre 2024, il rapporto finale SMR del 7 gennaio 2025 ed il rapporto del consulente in integrazione professionale del 24 aprile 2025, l’Ufficio AI, con decisione del 17 settembre 2025, preavvisata dal progetto del 24 aprile 2025, ha respinto la richiesta poiché il grado d’invalidità è inferiore al 40% (19% dal 1° luglio 2013, 15% dal 28 agosto 2022 e 25% dal 1° gennaio 2024).

 

                          1.5.  RI1, rappresentato dall’avv. RA1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendo di essere posto al beneficio di una rendita intera d’invalidità con grado del 100% “anche per la prima data utile successiva all’inoltro della domanda di prestazioni AI”. Contestualmente ha chiesto di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

                                  Il ricorrente ritiene erronea la valutazione della sua capacità lavorativa anche in attività adeguate, affermando che la malattia psichica di cui soffre è attestata e confermata dal suo medico curante, dr. med. ______, FMH psichiatria e psicoterapia, come risulta dal certificato medico allegato del 15 ottobre 2025, dove figura che l’assicurato soffre di dolori a causa della malattia alla colonna vertebrale che sono ormai resistenti ai farmaci e che hanno un evidente influsso sul suo stato psichico. Dal lato psichiatrico è giudicato inabile al 50%.

                                  L’insorgente, anche se il suo psichiatra curante lo ritiene abile al 50%, sostiene di non essere attualmente in grado di esercitare alcuna attività lavorativa a causa della problematica di natura reumatologica, confermata dai curanti, ma che sarebbe negata dai periti dell’Ufficio AI.

                                  Il grado d’invalidità va di conseguenza fissato al 100%.

 

                          1.6.  Con risposta del 13 novembre 2025, cui ha allegato la presa di posizione del 5 novembre 2025 del _________ ed in particolare del dr. med. ______, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, l’Ufficio AI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VII).

                          1.7.  Con osservazioni del 1° dicembre 2025 l’insorgente ha confermato le sue richieste, evidenziando che il dr. med. ______, che si è espresso il 29 ottobre 2025, non lo ha più visitato dal 14 giugno 2024, quando è stato esperito l’esame peritale. Il curante, che invece vede regolarmente l’assicurato, ha potuto esprimersi con cognizione di causa ed ha preso in considerazione la sua effettiva situazione valetudinaria.

                                  Il ricorrente richiama l’intera cartella clinica del dr. med. ______ e l’audizione testimoniale del medesimo.

                                  Infine, onde potersi determinare sulla propria posizione, chiede che sia pronunciata da subito una decisione sull’assistenza giudiziaria formulata con il ricorso (doc. X).

 

                          1.8.  Con osservazioni del 15 dicembre 2025, trasmesse al ricorrente per conoscenza il 17 dicembre 2025 (doc. XIII), l’Ufficio AI ha ribadito la richiesta di respingere il ricorso (doc. XII).

 

                                  in diritto

 

                          2.1.  Il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

 

                                  Come già stabilito nella STCA 32.2023.96 del 22 novembre 2023 al consid. 2.2, cui si rinvia, al caso di specie si applicano tuttavia le norme in vigore fino al 31 dicembre 2021.

 

                                  Infatti, l’assicurato, che a quel momento non beneficiava di una rendita AI, ha inoltrato la nuova domanda nel mese di settembre 2020 ed il diritto a prestazioni può teoricamente sorgere al più presto nel corso del 2021 (cfr. art. 28 LAI e 29 cpv. 1 LAI; cfr. anche STF 9C_311/2024 del 6 maggio 2025, consid. 2.2 con rinvio alla DTF 148 V 162 consid. 3.2.1).

 

                                  Resta riservata una eventuale modifica ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA posteriormente al 1° gennaio 2022 (STF 9C_86/2025 del 16 marzo 2026, consid. 3.2 con rinvio alla lett. b cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020).

 

                          2.2.  Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo questa definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

                                 
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

                                  L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

                                  Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

                                  La nozione d'invalidità secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è dunque di carattere giuridico economico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

 

                                  L’art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                  Con il nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2); se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70%, gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera (cpv. 3); mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, si ha che al grado d'invalidità del 40% la quota percentuale è del 25% di una rendita intera (un quarto di rendita) e per ogni grado d’invalidità supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv. 4).

 

                                  Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

 

                                  Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

 

                          2.3.  Nel caso di specie, in seguito alla nuova richiesta di prestazioni inoltrata dal ricorrente nel corso del mese di settembre 2020 e dopo aver acquisito ulteriore documentazione medica, l’Ufficio AI ha sottoposto l’assicurato ad una perizia pluridisciplinare (internistica: dr. med. ______; psichiatrica: dr. med. ______; reumatologica: dr. med. ______ e neurologica: dr. med. ______) del ______, allestita il 28 novembre 2022, in seguito alla quale i periti, posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di sindrome panvertebrale con componente spondilogena cronica prevalentemente lombare in alterazioni degenerative plurisegmentali del rachide lombare (discopatie  L4-L5 e L5-S1 con protrusione discale L5-S1 mediana/paramediana, spondilartrosi plurisegmentali L4-S1), hanno accertato una capacità al lavoro del 20% (riduzione del rendimento dell’80%) nella precedente attività e del 90% in un’attività adeguata. Circa la patologia psichiatrica, l’assicurato ha riferito di non essere mai stato seguito a livello specialistico (pag. 429 e 451 incarto AI).

 

                                  In seguito alla STCA 32.2023.96 del 22 novembre 2023, con cui il TCA ha imposto all’amministrazione di effettuare ulteriori accertamenti, segnatamente l’allestimento di una perizia psichiatrica di decorso, alla luce del certificato medico del 18 settembre 2023 del dr. med. ______, FMH psichiatria e psicoterapia e dell’annotazione del 20 settembre 2023 del medico SMR, dr. med. ______, che ha chiesto il ritorno degli atti per espletare i necessari accertamenti medici ritenendo di non poter escludere un peggioramento dello stato psichico dell’insorgente, l’Ufficio AI ha esperito una perizia pluridisciplinare di decorso (internistica: dr. med. ______; psichiatrica: dr. med. ______, reumatologica: dr. med. ______ e neurologica: dr. med. ______), redatta il 30 dicembre 2024.

                                  Posta le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di fibromialgia di tipo primario nell’ambito di una sindrome dolorosa cronica in assicurato con una problematica ansioso depressiva attualmente in cura, sindrome lombovertebrale su alterazioni degenerative plurisegmentali da L3 fino a S1 con discopatie moderate (prima diagnosi di MRI nel 2011) e disturbo d’ansia generalizzato (ICD-10 F41.1), i periti hanno affermato:

 

" (…)

4.3.3 Ripercussioni funzionali dei reperti / delle diagnosi

 

Secondo il nostro consulente reumatologo Dr. med. ______ l’A. è limitato dal punto di vista somatico per la problematica lombare dove vi è una discopatia plurisegmentale.

Segnala che nel decorso l’evoluzione radiologica alla MRI è piuttosto stata favorevole con dei reperti radiologici che si sono stabilizzati negli anni. Assenza alla MRI del 2023 di sospetti per compressioni o irritazioni radicolari. Valgono comunque delle limitazioni in attività non ergonomiche per la colonna vertebrale, soprattutto pesanti, in cui l’A., debba mantenere per un lungo periodo delle posizioni statiche sia seduto che in piedi. Limitato nell’alzare pesi superiori ai 10 kg ripetutamente. Valgono inoltre tutte le limitazioni funzionali già determinate nelle valutazioni peritali antecedenti da parte del Dr. med. ______ nel 2013 e nel 2021 elencate dal Dr. med. ______ nel suo consulto al punto 3.2.5.

 

4.4 Discussioni di aspetti della personalità

 

Personalità caratterizzata da espressioni superficiale di fragilità e impotenza, ma capace di risposte aggressive legate ad un vissuto rivendicativo profondo. L’impulsività non è mai stata integrata rimanendo non espressa durante l’età di completa dipendenza dalle figure di attaccamento per poi emergere in reazioni di rabbia o di chiusura relazionale dall’adolescenza in poi.

 

4.5. Discussione di fattori di stress e risorse

 

Il nostro consulente psichiatra Dr. med. ______ riferisce che il lungo periodo di inattività e la convinzione, a tratti rivendicativa, di non poter svolgere alcun tipo di attività, la scarsa rete sociale e familiare rappresentano dei fattori di stress importanti. Non si vedono risorse disponibili.

Per il Dr. med. ______ l’A., per quanto riguarda le patologie di tipo somatico dell’apparato muscolo-scheletrico, ha risorse intatte per rientrare in un’attività lavorativa adatta.

Per il consulente neurologo Dr. med. ______, l’assenza di una formazione specifica costituisce sicuramente un fattore limitante la riqualifica, l’assenza dal mercato del lavoro ed il ricorso all’assistenza pubblica da molti anni costituisce un’ulteriore difficoltà rilevante, considerando anche di non aver individuato presso l’A. un particolare stimolo a riprendere qualsiasi forma di attività remunerata.

Per aspetti internistici, le risorse permangono intatte, soprattutto in attività adeguata anche se sembra mancare la motivazione da parte dell’A.

 

4.6 Motivazione della capacità lavorativa complessiva

 

Nell’abituale attività svolta le incapacità lavorative per motivi psichiatrici (5%) e per motivi reumatologici (80%) vengono completamente integrate, in quanto la riduzione del rendimento dell’80% per motivi reumatologici permette all’A., d’integrare anche le difficoltà psicologiche.

In attività adatta riteniamo che le due incapacità lavorative, del 5% per motivi psichiatrici e del 10% per motivi reumatologici, vadano invece sommate per permettere all’A. di beneficiare di pause al bisogno e di tempi di esecuzione più lenti, in parte dovuti ai problemi reumatologici ed in parte dovuti a motivi psichiatrici.

(…)

 

Quante ore di presenza al giorno sono esigibili da parte dell’assicurato nell’attività svolta in precedenza?

 

Sono esigibili 8-9 ore di presenza al giorno nell’attività da ultimo svolta.

 

Durante questo periodo di presenza si manifesta anche una limitazione del rendimento? In caso affermativo, in che misura e perché?

 

Riduzione del rendimento dell’80%.

La riduzione del rendimento dell’80% si giustifica per riduzione del rendimento dell’80% per motivi reumatologici integrata al 5% per motivi psichiatrici.

 

Come valuta complessivamente l’attuale capacità lavorativa e incapacità al lavoro (si prega di indicare entrambi i valori) nell’attività svolta finora, in rapporto a un grado d’occupazione del 100%?

 

Capacità lavorativa 20%, incapacità lavorativa 80%.

 

Come si sviluppa nel tempo questa capacità lavorativa?

 

L’A. presenta una capacità lavorativa residua complessiva del 20% a partire dal 28.11.2022 (prima perizia _________, redatta dal Dr. med. ______). Prognosi stazionaria.

 

4.8.   Capacità lavorativa e incapacità lavorativa al lavoro in un’attività adeguata

 

Quali requisiti dovrebbe soddisfare un’attività adeguata in modo ottimale alla disabilità?

 

L’attività adeguata dovrebbe rispettare i limiti funzionali descritti dal nostro consulente in reumatologia Dr. med. ______.

Per gli aspetti psichiatrici dovrebbe trattarsi di un’attività semplice, ripetitiva, con basso stress, in particolare relazionale, basse interazioni, ruoli chiari e definiti.

 

Quante ore di presenza al giorno sono esigibili da parte dell’A. in un’attività di questo tipo?

 

Sono esigibili 8-9 ore di presenza al giorno.

 

Durante questo periodo di presenza si assiste a una limitazione della capacità di rendimento anche in un’attività adeguata? In caso affermativo, in che misura e perché?

 

Limitazione del rendimento del 15% dovuta alla somma delle incapacità lavorative per motivi reumatologici (10%) e della diminuzione del rendimento per motivi psichiatrici (5%).

 

Come valuta complessivamente l’attuale capacità lavorativa e incapacità al lavoro (si prega di indicare entrambi i valori) in un’attività di questo tipo nel libero mercato del lavoro, in rapporto a un grado di occupazione del 100%?

 

Capacità lavorativa 85%, incapacità lavorativa 15%.

 

Come si sviluppa nel tempo questa capacità lavorativa?

 

La capacità lavorativa complessiva residua viene stimata dell’85% dal punto di vista medico-teorico in attività adatta e vale dalla redazione della perizia _________ del 28.11.2022.” (pag. 741-744 incarto AI)

 

                                  Il 7 gennaio 2025 il medico SMR, dr. med. ______ ha confermato le conclusioni peritali, precisando che l’insorgente è inabile al lavoro all’80% nella sua precedente attività dal 1° marzo 2013, mentre è inabile al 10% in attività adeguate dal 1° marzo 2013 ed al 15% dal 28 novembre 2022 (pag. 831 incarto AI).

 

                                  Il 22 aprile 2025 il consulente in integrazione, dopo aver sentito l’assicurato, gli ha proposto di iniziare una formazione ad hoc in una professione adatta al suo stato di salute, ciò che l’insorgente ha rifiutato (pag. 842 incarto AI). Il 24 aprile 2025 il consulente ha elencato alcune possibili professioni che l’interessato potrebbe svolgere: aiuto magazziniere in un magazzino organizzato con attrezzi moderni per lo stoccaggio di merce (nessuno sforzo fisico); attività di controllo merce, di ordinazione merce, controllo bollettini, ecc.; custode di immobili commerciali o di aziende di produzione o di palazzine; manutentore; trasportatore per piccole consegne o trasporto persone (anziani o con andicap).

 

                                  In sede di ricorso l’assicurato ha prodotto un certificato medico del 15 ottobre 2025 del dr. med. ______, FMH psichiatria e psicoterapia, del seguente tenore:

 

" (…)

Certifico che il paziente a margine è seguito regolarmente presso il mio studio medico dal 16.01.2023 a tuttora in seguito alla segnalazione del medico curante.

Egli già da tempo soffre di una sindrome da attacchi di panico e importanti stati d’ansia, ragion per la quale viene seguito dal sottoscritto ed è al beneficio di colloqui di sostegno regolari e una psicofarmacoterapia.

È da sottolineare che egli presenta una importante patologia della colonna vertebrale che gli crea un costante e forte dolore resistente ai vari farmaci.

Il paziente già da tempo, per migliorare il suo stato d’ansia, le sue paure e i dolori somatici fa uso di cannabis regolarmente, a volte abusandone, e tutto ciò complica una situazione già di per sé precaria.

Come già accennato, è regolarmente seguito presso il mio studio medico e necessita la continuità della sua presa a carico anche in un prossimo futuro.

Oltre alla problematica d’ansia e gli attacchi di panico presenta anche un umore depressivo oltreché irritabilità, irascibilità e problemi comportamentali con grosse difficoltà che ha nella gestione dei suoi impulsi.

Per quel che riguarda la sua inabilità lavorativa, puramente dal punto di vista psichiatrico, è nella misura del 50% per un periodo da determinare.

Terapia in corso: Duloxetina 60 mg 1-0-0, Duloxetina 30 mg 0-1-0, Seresta 15 mg 0-0-1, 1-2 al bisogno” (doc. C)

 

                                  Chiamato ad esprimersi in merito, il 5 novembre 2025 i periti del _________ hanno confermato la loro valutazione sulla base della presa di posizione del 29 ottobre 2025 del dr. med. ______, FMH psichiatria e psicoterapia, del seguente tenore:

 

" (…)

rispondo in merito all’A. sopra menzionato, che avevo peritato in data 5.6.2024 e in data 19.6.2024.

Ricevo oggi ulteriore documentazione, in particolare una lettera del 15 ottobre 2025 del Dr. med. ______.

 

Il quadro evidenziato in perizia era di una persona che presentava una sintomatologia ansiosa cronica con elementi di disforia, irritabilità e difficoltà nella gestione degli impulsi, associata a una condizione somatica dolorosa persistente e a un uso problematico di cannabis, quest’ultimo con funzione auto-terapeutica ma clinicamente controproducente, poiché contribuisce a mantenere l’ansia e la riduzione della motivazione.

 

Il curante riporta la diagnosi di sindrome da attacchi di panico e una riduzione della capacità lavorativa del 50%. Tuttavia, come già precisato nella valutazione peritale, non si evidenziano episodi di panico strutturati né criteri diagnostici pienamente compatibili con un disturbo di panico, mentre risulta maggiormente appropriato un inquadramento in termini di disturbo d’ansia generalizzato (F41.1) di entità lieve, su personalità con tratti ansiosi e tratti di impulsività e rivendicatività.

 

Il quadro clinico, pur condizionando parzialmente l’adattamento e la tolleranza allo stress, non configura un’inabilità lavorativa di grado elevato. La sintomatologia ansiosa, infatti, non si associa a compromissioni cognitive, psicotiche o comportamentali tali da impedire un’attività lavorativa regolare, specie in un contesto organizzativo adeguato e non altamente stressogeno.

 

Si rileva un aumento della posologia di Duloxetina, tuttavia, come già evidenziato nella perizia, il dosaggio ematico del farmaco risultava notevolmente basso rispetto al trattamento prescritto, indicando una scarsa aderenza terapeutica. Tale elemento limita la possibilità di trarre conclusioni sull’efficacia farmacologica e riduce la validità delle osservazioni relative alla persistenza dei sintomi.

 

Nel corso della valutazione peritale, inoltre, i test psicologici e l’atteggiamento clinico dell’A. risultavano suggestivi di una tendenza alla sovrastima della sintomatologia, sia sul versante somatico sia su quello psichico.

 

Alla luce degli elementi anamnestici, clinici e comportamentali raccolti, si conferma pertanto la precedente valutazione peritale, che stimava una riduzione della capacità lavorativa del 5% (intesa come lieve riduzione del rendimento per facile esauribilità e difficoltà relazionali), a partire dal 22.11.2022 e tuttora continuativa.

 

Si sottolinea inoltre che l’uso cronico di cannabis costituisce fattore aggravante e confondente, la cui sospensione potrebbe determinare un miglioramento funzionale nel medio termine.” (doc. VII/1)

 

                          2.4.  Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

                                  Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

 

                                  Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                  Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

 

                                  Nel 2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281; Comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando, da un lato, i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale, e, da un altro lato, i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo.

                                  Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova.

 

                                  In due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta.

                                  In quelle sentenze il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

                                  Soltanto da tale elemento non emerge infatti alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.

                                  Secondo la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera assoluta.

                                  Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. Comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

 

                                  In una sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

 

                                  La nuova giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50
(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6) ed anche successivamente, ad esempio, nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e 3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

 

                                  In una sentenza 9C_724/2018 dell’11 luglio 2019. pubblicata in DTF 145 V 215, il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

 

                                  In una sentenza 8C_280/2021 del 17 novembre 2021, pubblicata in DTF 148 V 49 (cfr. anche STF 9C_428/2025 del 7 novembre 2025, consid. 4.2.1), il Tribunale federale ha stabilito che un disturbo depressivo di grado leggero fino a medio senza interferenza notevole con una comorbidità psichiatrica non può essere generalmente definita come una malattia psichica grave. Se al riguardo dovesse esserci inoltre un potenziale terapeutico significativo, ne risulta che è messo in discussione in modo particolare anche il carattere durevole del danno alla salute. In tale eventualità devono essere adempiute importanti ragioni perché si possa concludere comunque a una malattia invalidante. Se, in questa costellazione, gli specialisti in psichiatria attestano senza spiegazione concludente (eventualmente in seguito a una domanda) una diminuzione considerevole della capacità lavorativa malgrado l’assenza di un disturbo psichico grave, l’assicuratore o il tribunale dispongono di un motivo per negare la valenza giuridica alla valutazione medico-psichiatrica dell’impatto (consid. 6.2.2; vedi pure STF 8C_750/2024 del 7 agosto 2025, consid. 4.6).

 

                                  Infine, nella STF 8C_104/2024 del 22 ottobre 2024, pubblicata in DTF 151 V 66 (cfr. Comunicato stampa del Tribunale federale del 21 novembre 2024), l’Alta Corte ha modificato la prassi vigente per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di obesità (forte sovrappeso). Secondo la vecchia giurisprudenza – basata sul convincimento che l’obesità potesse essere superata con la sola forza di volontà – il diritto ad una rendita d’invalidità era di principio escluso se l’obesità era trattabile, a meno che l’obesità fosse causa di seri danni alla salute o se insorgeva quale loro conseguenza. Con la recente pronunzia il TF ha rilevato che non vi è alcun motivo per mantenere la giurisprudenza specifica riguardo all’obesità sinora vigente.

                                  Dopo avere ricordato che l’obesità è una malattia somatica (fisica) cronica e complessa, l’Alta Corte ha stabilito che l'obesità può comportare un'invalidità che dà diritto a prestazioni di rendita, anche qualora di principio può essere trattata e non causa danni fisici o mentali e non è neanche la conseguenza di tali danni (cambiamento della giurisprudenza; consid. 5.9 e 5.11). All’assicurato va rammentato il suo obbligo di ridurre il danno (consid. 5.11).

                                  Il Tribunale federale ha pure sottolineato che in caso di obesità, come nell’ambito di altre patologie somatiche, le difficoltà probatorie non si presentano allo stesso modo di quelle esistenti nel quadro di una malattia psichica. Non è pertanto necessario, né indicato procedere ad un esame di tutti gli indicatori (consid. 5.11).

 

                                  Su questo tema cfr. STF 8C_485/2024 del 25 luglio 2025, consid. 5.2.2 e il dossier “Medizin und Recht – Adipositas Leiturteil”, pubblicato in HAVE/REAS 2/2025 pag. 144-161 e K. Gehring, “Übersicht der Rechtsprechung im Sozialversicherungsrecht”, in plädoyer 4/2025, pag. 44-51 (48).

 

                                  Cfr. anche Ulrich Meyer e Carlo Marazza, “L’impatto del concetto di malattia sulle assicurazioni invalidità, infortuni e malattie” in: SZS 6/2025, pag. 312 e seguenti.

 

                          2.5.  Per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

 

Per quel che concerne il valore probatorio di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1).

 

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sè scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 pag. 108 segg.).

 

Il Tribunale federale ha poi precisato nella DTF 135 V 465 che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici interni che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione che non sussista un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle conclusioni contenute in tali rapporti (cfr., fra le ultime, STF 8C_601/2022 del 31 marzo 2023, consid. 6.3.2; STF 8C_252/ 2022 dell'11 gennaio 2023, consid. 4.1.2; STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2021, consid. 5.1; STF 8C_583/2020 del 4 marzo 2021, consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto dall'art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l'affidabilità dei rapporti dei medici interni all'amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

 

In seguito (STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2020, consid. 3.2; STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 4.1), l'Alta Corte ha ribadito che diversamente dai (semplici) rapporti medici interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia sottoposto a esame medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti esterni deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento dei fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125 V 351 consid. 3b/bb pag. 353; DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti. Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura differente del mandato di cura e di perito (fra tante sentenze cfr. 8C_55/2018 del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid. 5.3).

 

                          2.6.  Chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata, questo Tribunale, dopo attento esame della documentazione agli atti, deve confermare le conclusioni della perizia pluridisciplinare del _________ del 28 novembre 2022 (doc. 132 incarto AI), della perizia pluridisciplinare di decorso del _________ del 30 dicembre 2024 (doc. 180 incarto AI) e del rapporto finale del SMR del 7 gennaio 2025 (doc. 181 incarto AI). 

 

                                  I referti sono da considerare dettagliati, approfonditi e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali ricordati ai considerandi precedenti. I periti si sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa del ricorrente sulla base delle visite effettuate.

                                  Ai referti va attribuita piena forza probante.

 

                                  I periti, riassunti gli atti, descritta in maniera approfondita l’anamnesi (familiare, personale-sociale, professionale, patologica, sistemica), le constatazioni obiettive, hanno posto le diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di sindrome panvertebrale con componente spondilogena cronica prevalentemente lombare in alterazioni degenerative plurisegmentali del rachide lombare (discopatie L4-L5 e L5-S1 con protrusione discale L5-S1 mediana/paramediana, spondilartrosi plurisegmentali L4-S1; perizia del 28 novembre 2022 [sindrome lombo-vertebrale su alterazioni degenerative plurisegmentali da L3 sino a S1 con discopatie moderate; perizia del 30 dicembre 2024]), cui si sono in seguito aggiunte la fibromialgia di tipo primario nell’ambito di una sindrome dolorosa cronica in assicurato con una problematica ansioso depressiva attualmente in cura e disturbo d’ansia generalizzato (ICD-10 F41.1; perizia del 30 dicembre 2024).

 

                                  Mentre nella precedente attività l’insorgente è inabile al lavoro nella misura dell’80% dal 1° marzo 2013, in un’attività adatta e confacente al suo stato di salute, con le limitazioni ivi descritte, l’insorgente può svolgere un’attività lavorativa al 90% dal 1° marzo 2013 e dell’85% dal 28 novembre 2022 (cfr. doc. 181 incarto AI).

 

                                  Gli specialisti si sono espressi nel dettaglio di ogni singola patologia, spiegando approfonditamente le ragioni per le quali le malattie di cui è affetto il ricorrente incidono oppure no sulla sua capacità lavorativa.

 

                                  Il 5 novembre 2025 i periti del _________, per il tramite del dr. med. ______, FMH psichiatria e psicoterapia, hanno poi confermato le loro valutazioni anche in seguito al certificato medico del 15 ottobre 2025 del dr. med. ______, FMH psichiatria e psicoterapia.

 

                                  Il ricorrente, da parte sua, ritiene erronea la valutazione della capacità lavorativa e, sulla base del citato referto del suo curante, rileva di soffrire di dolori causati dalla malattia alla colonna vertebrale che sono ormai resistenti ai farmaci e che hanno un evidente influsso sul suo stato psichico e sostiene che, anche se dal lato psichiatrico il dr. med. ______ lo ritiene abile al 50%, non è in grado di esercitare alcuna attività lavorativa a causa della problematica di natura reumatologica, confermata dai curanti, ma che sarebbe negata dai periti dell’Ufficio AI.

 

                          2.7.  Per quanto concerne l’aspetto reumatologico, il consulente del _________, dr. med. ______ (perizia del 30 dicembre 2024), rammentato che il precedente perito, dr. med. ______ (perizia del 28 novembre 2022), aveva accertato una incapacità lavorativa del 10% in attività adatte, ha rilevato che dall’ultima valutazione nel 2021, l’insorgente ha presentato un’esacerbazione della sintomatologia dolorosa a livello lombare che lo ha portato ad effettuare ulteriori visite specialistiche, in particolare presso la Clinica di ______.

                                  Il perito, dr. med. ______, durante l’esame clinico, ha sottolineato la presenza di tutti i tender points per un quadro fibromialgico al quale si associano tutta una serie di disturbi funzionali. Il reumatologo ha inoltre osservato una mobilità della colonna vertebrale a livello cervicale e toracale nella norma, mentre a livello lombare ha accertato un blocco soprattutto nell’estensione e nella flessione laterale per i dolori risentiti. Lo specialista ha constatato la presenza di una sindrome lombo-vertebrale senza una componente di tipo spondilogeno e meno ancora di tipo irritativo radicolare. Il perito ha evidenziato che non vi sono segni di aggravazione e che l’evoluzione clinica e radiologica, nonché l’assenza di risposta positiva alle terapie instaurate, orientano piuttosto la sintomatologia irritativa alla colonna nell’ambito della fibromialgia primaria e una sindrome dolorosa cronica. L’insorgente è limitato dal punto di vista somatico per la problematica lombare dove vi è una discopatia plurisegmentale. Il perito ha poi elencato al punto 3.2.5 le limitazioni funzionali in attività non ergonomiche per la colonna vertebrale, soprattutto in quelle pesanti.

                                  Infine, ha espresso il suo giudizio in merito alla capacità lavorativa dell’assicurato, stabilendo che valgono le precedenti valutazioni del dr. med. ______, in particolare di una capacità lavorativa del 90% in attività adeguate del 16 gennaio 2013, con riduzione del rendimento del 10%.

 

                                  I periti del _________ hanno pertanto preso in considerazione la patologia reumatologica di cui è affetto l’insorgente, esaminandone approfonditamente tutti gli aspetti, segnatamente i dolori alla colonna vertebrale e giungendo alla conclusione che, malgrado la malattia che lo affligge, l’interessato può svolgere un’attività adatta nella misura del 90%.

 

                                  I medici del _________, che nel referto del 28 novembre 2022 avevano accertato che l’insorgente non era affetto da alcuna incapacità lavorativa dal lato psichiatrico (cfr. anche la consulenza del dr. med. ______ che ha appurato come il ricorrente non fosse mai stato seguito da alcuno specialista [pag. 429 e 451 incarto AI]), nella successiva perizia del 30 dicembre 2024, hanno invece correttamente tenuto conto dell’influenza reciproca della patologia reumatologica sulla malattia psichica e della patologia psichica su quella reumatologica, in seguito ai referti del dr. med. ______ che ha affermato di aver avuto in cura l’insorgente dal 16 gennaio 2023 (cfr. doc. C).

 

                                  A questo proposito, in presenza di una fibromialgia, conformemente a quanto prevede la giurisprudenza (cfr. STF 9C_435/2022 del 20 giugno 2023, consid. 5.1 : “Si la juridiction cantonale a retenu à juste titre qu'une expertise psychiatrique est, en principe, nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que la fibromyalgie est susceptible d'entraîner, elle a cependant omis de prendre en considération que le diagnostic de fibromyalgie est d'abord le fait d'un médecin rhumatologue, de sorte que la mesure d'instruction adéquate est alors une expertise interdisciplinaire, tenant à la fois compte des aspects rhumatologiques et psychiques (ATF 132 V 65 consid. 4.3)”), i periti del _________ hanno sottoposto l’assicurato anche ad una valutazione di natura psichiatrica, ad opera del dr. med. ______, FMH psichiatria e psicoterapia.

 

La valutazione psichiatrica, che contiene, oltre alla descrizione degli atti medici, anche l’anamnesi completa (familiare, personale-sociale, professionale, patologica, psicopatologica, sistemica), i disturbi soggettivi, le affezioni attuali, le costatazioni obiettive, lo status psicopatologico, l’esito dei test SIMS e MMPI-2-RF effettuati dallo psicologo e psicoterapeuta ______, la descrizione delle risorse e dei deficit secondo Mini ICF – APP e la diagnosi, illustra approfonditamente le ragioni per le quali l’incapacità lavorativa in attività adatta e confacente allo stato di salute del ricorrente è del 5%.

 

                                  Il perito afferma che nel corso dell’adolescenza è emersa una rabbia, prima ben controllata, poi via via manifestatasi con attacchi verso i genitori e allontanamenti da casa per molte ore. Al comparire del disturbo lombare, gli agiti e gli atti impulsivi (in particolare verso i genitori) si sono accentuati con aggressività verbale e chiusura relazionale. Nello stesso periodo è iniziato l’uso di cannabis con amici, che abbastanza rapidamente è passato da un aspetto ricreazionale a una necessità di “rilassarsi” per portare dopo alcuni anni ad una chiara dipendenza. Lo psichiatra evidenzia che l’insorgente ha riferito episodi di panico e ansia relativamente controllati e poco frequenti fino al 2010 e poi tutto si sarebbe esacerbato dopo la comparsa del dolore somatico, con crisi giornaliere per quasi dieci anni, attenuandosi solo recentemente. Permane ansia libera e somatizzata come sensazione di angor al torace. L’isolamento sociale, già caratteristico di tratto di personalità, si è ulteriormente acuito con aspetti di evitamento fobico.

                                  Il perito rileva che il dr. med. ______ lo segue dal 16 gennaio 2023. Egli descrive la terapia farmacologica che non comporta un beneficio sugli attacchi di panico e sull’ansia, ma sulla rabbia. Dopo aver posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di disturbo d’ansia generalizzato (ICD-10 F 41.1) e senza influsso sulla capacità lavorativa di disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di cannabinoidi (ICD-10 F12-98) e disturbi psichici e di comportamento non specificati, il perito ha spiegato i motivi per i quali non vi è una concordanza in merito alla diagnosi, posta dal curante, di disturbi da attacchi di panico. Lo psichiatra ha precisato che nella valutazione emerge un’ansia diffusa, non particolarmente invalidante, rivendicatività e rabbia e che l’assicurato non presenta attacchi definiti temporalmente e circoscritti, ma fluttuazioni dello stato psichico descritto. Da cui la diagnosi di disturbo d’ansia generalizzato lieve. Il trattamento è indicato per un disturbo d’ansia generalizzato ma non per un disturbo di panico. Sussiste la concreta possibilità che l’assicurato assuma il farmaco con discontinuità, limitando o annullando la risposta.

 

                                  Alla valutazione del dr. med. ______, accurata, dettagliata ed esauriente, va attribuita piena forza probante.

 

Con il ricorso l’insorgente ha prodotto un certificato medico del 15 ottobre 2025 (doc. C) del dr. med. ______, FMH psichiatria e psicoterapia, che non è atto a modificare le conclusioni peritali. Il medico afferma di seguire l’assicurato dal 16 gennaio 2023, in seguito alla segnalazione del curante, illustra elementi già noti, non si confronta con la perizia del _________ e giunge ad una diversa valutazione della capacità lavorativa (50%), senza tuttavia apportare indizi concreti che possano mettere in discussione il referto del dr. med. ______.

Il certificato medico si esaurisce infatti nell’elencazione di problematiche, reumatologiche e psichiatriche, ormai ampiamente esaminate dai periti e prese in considerazione nell’ambito del loro esame.

Correttamente il dr. med. ______, il 29 ottobre 2025, dopo aver preso atto del contenuto del certificato medico del 15 ottobre 2025 del dr. med. ______, ha ribadito che la diagnosi di attacchi di panico e la riduzione della capacità lavorativa del 50% è stata esaminata nell’ambito dell’accertamento peritale, nel corso del quale non sono stati rilevati episodi di panico strutturati né criteri diagnostici pienamente compatibili con un disturbo di panico e che di conseguenza risulta maggiormente appropriata la diagnosi di disturbo d’ansia generalizzato (ICD 10 F41.1), di entità lieve, su personalità con tratti ansiosi e tratti di impulsività e rivendicatività.

 

Non va del resto dimenticato che secondo la giurisprudenza federale, per l’assicurazione invalidità non è tanto importante la diagnosi quanto le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (STF 9C_142/2025 del 28 maggio 2025, consid. 5.4; STF 9C_572/2023 del 18 giugno 2024 = SVR 2024 IV 46; STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234). Non è dunque possibile trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo sulla base delle diagnosi poste.

 

Nelle osservazioni del 29 ottobre 2025 il perito ha oltretutto sottolineato che il quadro clinico, pur condizionando parzialmente l’adattamento e la tolleranza allo stress, non configura un’inabilità lavorativa di grado elevato. La sintomatologia ansiosa non si associa a compromissioni cognitive, psicotiche o comportamentali tali da impedire un’attività lavorativa regolare, specie in un contesto organizzativo adeguato e non altamente stressogeno. Quanto all’aumento della posologia di duloxetina, il perito evidenzia che il dosaggio ematico del farmaco risultava notevolmente basso rispetto al trattamento prescritto, indicando una scarsa aderenza terapeutica. Tale elemento limita la possibilità di trarre conclusioni sull’efficacia della farmacologia e riduce la validità delle osservazioni relative alla persistenza dei sintomi.

 

Il perito ha pertanto confermato la riduzione della capacità lavorativa in attività adeguata del 5% dal novembre 2022.

 

Il ricorrente contesta la presa di posizione del Dr. med. ______ sostenendo che quest’ultimo non ha più visto l’assicurato dal 14 giugno 2024, mentre il curante lo segue regolarmente. Quanto affermato nelle osservazioni del 29 ottobre 2025 non potrebbe pertanto essere ritenuto rilevante.

 

Certo, quando si tratta di valutare delle questioni che necessitano di una perizia psichiatrica, di principio, essa deve essere allestita sulla base di un consulto personale (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U 438, p. 345 s.; STCA 35.2014.111 del 13 aprile 2015, consid. 2.10; STCA 35.2018.11 del 9 maggio 2018, consid. 2.8; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.5 e STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.5)

D’altra parte, tuttavia, non va dimenticato che ad una perizia allestita esclusivamente sulla base degli atti dell'incarto può essere riconosciuto valore probante nella misura in cui quest'ultimo contenga sufficienti apprezzamenti medici che, a loro volta, si fondano su un esame personale dell'assicurato (“Aktengutachten”; cfr. sentenza 9C_524/2017 del 21 marzo 2018, consid. 5.1; sentenza 8C_184/2013 del 7 giugno 2013 consid. 2.5; sentenza 9C_839/2008 del 29 ottobre 2009 consid. 5.4).

 

Ora, in concreto l’assicurato è stato visitato dai periti psichiatri, dr. med. ______ e dr. med. ______, prima della redazione dei loro referti e la successiva documentazione medica specialistica prodotta dal ricorrente in sede di ricorso (doc. C), per i motivi già esposti in precedenza, non contiene elementi medici nuovi che possano far ritenere la necessità di un’ulteriore visita medica specialistica. Le affermazioni contenute nel referto del 15 ottobre 2025 del dr. med. ______ sono infatti in gran parte simili a quelle riportate nelle precedenti certificazioni (cfr. anche pag. 16 del referto del dr. med. ______: “Il 18.9.2023 il Dr. med. ______ certifica di seguire l’A. regolarmente presso il suo studio medico dal 16.01.2023 in seguito alla segnalazione del medico curante, e che soffre già da tempo di una sindrome da attacchi di panico e importanti stati d’ansia, e beneficia di colloqui di sostegno e di una terapia psicofarmacologica a base di Duloxetina 60 mg e Seresta 15 mg. Non riferisce un beneficio sugli attacchi di panico e sull’ansia, riferisce miglioramento sulla rabbia. Ho informato di questo il Dr. med. ______. Nel rapporto del 20.2.24 il Dr. med. ______ riporta le diagnosi di: sindrome da attacchi di panico, sindrome lombo-spondilogena sciatalgica S1 a ds, epatopatia cronica e abuso di cannabis. E stabilisce un’incapacità lavorativa nella misura del 50% da gennaio 2023 in poi. Dal punto di vista psichiatrico l’A. potrebbe lavorare nella misura del 50% in un’attività adeguata”).

La valutazione del 15 ottobre 2025 del dr. med. ______ non è di conseguenza d’aiuto al ricorrente ed un ulteriore esame personale dell’assicurato non si impone.

 

D’altra parte, il Tribunale federale ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la differente valutazione medica tra il medico che prende in cura l’assicurato e il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. STF 9C_406/2025 del 28 ottobre 2025, consid. 5.2; STF 9C_311/2024 del 6 maggio 2025, consid. 6.2.4; STF 9C_337/2023 del 22 agosto 2023, consid. 3.3.2 con rinvio alla STF 9C_662/2021 del 2 agosto 2022 consid. 5.2.1). Anche perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla necessità di cura in un dato momento (cfr. STF 9C_337/2023 del 22 agosto 2023, consid. 3.3.2; STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]). Inoltre, l'opinione dei medici curanti, anche se divergente, non è sufficiente a rimettere in discussione l'accertamento dei fatti operato dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. STF 9C_406/2025 del 28 ottobre 2025, consid. 5.2 con rinvio a STF 9C_337/2023 del 22 agosto 2023 consid. 3.3).

 

Infine, per quanto concerne la richiesta dell’insorgente di assumere ulteriori prove, alla luce del contenuto del certificato medico del 15 ottobre 2025 del dr. med. ______, della perizia del dr. med. ______ del 20 giugno 2024, inserita nel referto del _________ del 30 dicembre 2024, e della presa di posizione del perito del 29 ottobre 2025, questo Tribunale deve concludere che il richiamo dell’intera cartella clinica dello psichiatra curante e la sua audizione testimoniale non modificherebbero l’esito della vertenza. Il curante si è espresso più volte e non potrebbe che ribadire quanto già contenuto nel suo certificato, simile nel contenuto alla documentazione da lui allestita prima della redazione della perizia del dr. med. ______ (cfr. anche la già citata pag. 16 della sua perizia), e già presa in considerazione dai periti del _________ nella loro valutazione complessiva. Il richiamo della cartella clinica e la sua audizione si rivelano di conseguenza superflui.

 

                                  Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.; STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

 

                          2.8.  Mentre nella perizia del 28 novembre 2022 solo la patologia reumatologia aveva un’incidenza sulla capacità lavorativa dell’assicurato in attività leggere (cfr. pag. 33 del referto), nella perizia del 30 dicembre 2024, accertato che dal lato neurologico non è stata riscontrata alcuna incapacità lavorativa, i periti hanno proceduto ad una valutazione globale, indicando le ragioni per le quali l’incapacità lavorativa per motivi psichici (5%) e quella per motivi reumatologici (10%), in attività adatta, vadano sommate, ossia per permettere all’assicurato di beneficiare di pause al bisogno e di tempi di esecuzione più lenti, in parte dovuti ai problemi reumatologici ed in parte dovuti a motivi psichiatrici (pag. 41 della perizia).

 

                                  Va qui rammentato che per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati (cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15).

                                  La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4 settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

                                  In una sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005, l'Alta Corte ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare, ciò che in quella causa era stato fatto.

                                  In una sentenza I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pag. 43-45, il Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di diverse inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo esiguo”.

Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).

 

                                  Con sentenza 9C_362/2014 del 19 agosto 2014 il TF ha stabilito che non solo il principio della cumulabilità (parziale) dei gradi di inabilità in quanto tale, ma anche la questione della sua misura sono di ordine squisitamente medico e che il Tribunale non può prescindere dalla raccolta di queste informazioni specialistiche. Il TCA non può sostituirsi ai medici in questo esercizio esulante dal suo campo di competenze.

                               

Anche su questo punto le perizie pluridisciplinari meritano di conseguenza conferma.

 

                          2.9.  Alla luce di tutto quanto sopra esposto, questo Tribunale deve confermare le conclusioni della perizia del _________, le cui valutazioni sono state ratificate anche dal medico SMR, dr. med. ______, nel rapporto finale del 7 gennaio 2025 (pag. 829 e seguenti incarto AI).

 

                                  A proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 54a LAI gli uffici AI istituiscono servizi medici regionali interdisciplinari (cpv. 1) che sono a disposizione degli Uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni (cpv. 2) e stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA di esercitare un’attività lucrativa ragionevolmente esigibile o di svolgere le mansioni consuete (cpv. 3). Gli SMR sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nel caso specifico (cpv. 4).

 

                                  Scopo e senso del disposto, come pure dell’art. 49 cpv. 1 OAI, risiede nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni dell’SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr. anche sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

 

                                  Occorre pertanto concludere che l’insorgente, inabile al lavoro all’80% dal 1° marzo 2013 nella precedente attività di aiuto piastrellista, in attività adeguate è stato inabile al lavoro nella misura del 10% dal 1° marzo 2013 al 27 novembre 2022 ed è inabile al 15% dal 28 novembre 2022 (cfr. pag. 831 incarto AI), come stabilito dall’Ufficio AI.

                                 

                        2.10.  Va poi rammentato che il 24 aprile 2025 il consulente in integrazione professionale ha enumerato alcuni esempi di attività rispettose delle limitazioni funzionali espresse in sede medica dove l’assicurato potrebbe essere inserito da subito senza necessità di una formazione specifica (pag. 848 incarto AI):

 

-        aiuto magazziniere in un magazzino organizzato con attrezzi moderni per lo stoccaggio di merce (nessuno sforzo fisico). Attività di controllo merce, di ordinazione merce, controllo bollettini, ecc.

-        custode di immobili commerciali o di aziende di produzione o di palazzine

-        manutentore

-        trasportatore per piccole consegne o trasporto persone (anziani o con andicap)

-        ecc.

 

                                  A proposito delle attività leggere, va rammentato che per giurisprudenza costante, all’assicurato può essere richiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Va qui rilevato che specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza, fisicamente assai leggere, che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per esempio attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo, ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura (STF 8C_266/2025 del 28 gennaio 2026, consid. 5.1; STF 8C_313/2024 del 13 novembre 2025 consid. 6.1; STF 9C_313/2025 del 29 settembre 2025, consid. 3.1; cfr. STCA 32.2013.75 del 28 gennaio 2014).

 

                                  Occorre poi ricordare che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_679/2025 del 17 marzo 2026, consid. 3.1; STF 8C_266/2025 del 28 gennaio 2026, consid. 5.1; STF 8C_313/2024 del 13 novembre 2025 consid. 6.1; STF 9C_313/2025 del 29 settembre 2025, consid. 3.1; STF 8C_248/2014 del 29 agosto 2014 consid. 2; DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).

                                 

                                  Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice, non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

 

                                  Va ancora sottolineato che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STF 8C_266/2025 del 28 gennaio 2026, consid. 5.1; STF 8C_313/2024 del 13 novembre 2025 consid. 6.1; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (cfr. STF 8C_679/2025 del 17 marzo 2026, consid. 3.1 e DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).

                                  Non va infine dimenticato che il Tribunale federale ha già stabilito che nel mercato equilibrato del lavoro esistono anche i cosiddetti posti di lavoro di nicchia, ossia posti e offerte di lavoro dove le persone con disabilità possono contare su un atteggiamento di apertura sociale da parte del datore di lavoro (STF 8C_679/2025 del 17 marzo 2026, consid. 3.1 [“Umfasst sind auch sogenannte Nischenarbeitsplätze, also Stellen- und Arbeitsangebote, bei denen Behinderte mit einem sozialen Entgegenkommen des Arbeitgebers rechnen können”] e STF 8C_266/2025 del 28 gennaio 2026, consid. 5.1, con rinvio alla DTF 148 V 174).

 

                                  In concreto questo Tribunale ritiene che anche nel caso di specie nel mercato generale del lavoro esistano delle occupazioni fisicamente assai leggere, che possono essere svolte dall’assicurato come esposto dal consulente in integrazione, nella misura dell’85%, senza la necessità di provvedimenti professionali (cfr. anche sentenza 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.2 e seguenti, cfr. sentenza 32.2014.21 dell’11 febbraio 2015).

 

                        2.11.  Il ricorrente afferma che non sarebbe in grado di conseguire alcun reddito a causa dello stato di salute invalidante e che di conseguenza la perdita di guadagno corrisponde all’intero importo del reddito senza invalidità, con la conseguenza che il grado di invalidità deve essere stabilito nel 100% con diritto ad una rendita intera.

 

                                  In concreto, in assenza di una sostanziale modifica dello stato di salute con incidenza sulla capacità lavorativa in attività adatte per il periodo dal 1° marzo 2013 fino al 27 novembre 2022, fa stato il grado d’invalidità del 19% stabilito con STCA 32.2014.41 del 27 novembre 2014, cresciuta incontestata in giudicato.

 

                                  Per il periodo successivo (incapacità lavorativa del 15% dal 28 novembre 2022), va rilevato quanto segue.

 

                        2.12.  Per quanto concerne il raffronto dei redditi va rammentato che l’art. 25 OAI (principi per il confronto dei redditi), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022, al cpv. 1 prevede che sono considerati redditi lavorativi secondo l’articolo 16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi disposti dalla LAVS, escluse tuttavia:

                                  a. le prestazioni del datore di lavoro per perdita di salario cagionata da infortunio o malattia, se l’incapacità lavorativa è debitamente comprovata;

                                  b. le indennità di disoccupazione, le indennità di perdita di guadagno secondo la LIPG e le indennità giornaliere dell’assicurazione invalidità.

 

                                  Secondo l’art. 25 cpv. 2 OAI i redditi lavorativi determinanti secondo l’articolo 16 LPGA vanno stabiliti su una base temporale identica e tenendo conto del mercato del lavoro in Svizzera.

                                  Ai sensi dell’art. 25 cpv. 3 OAI se per la determinazione dei redditi lavorativi determinanti si impiegano valori statistici, vanno presi come riferimento i valori centrali della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio federale di statistica. Possono essere impiegati altri valori statistici, se nel singolo caso il reddito non figura nella RSS. Vanno utilizzati valori indipendenti dall’età e differenziati a seconda del sesso.

                                  Per l’art. 25 cpv. 4 OAI i valori statistici di cui al capoverso 3 vanno adeguati in funzione della durata di lavoro normale nelle aziende secondo le divisioni economiche e dell’evoluzione dei salari nominali.

 

                        2.13.  Per quanto concerne il reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute (reddito da valido), l’art. 26 OAI, in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede che il reddito senza invalidità (art. 16 LPGA) è determinato sulla base dell’ultimo reddito lavorativo effettivamente conseguito prima dell’insorgere dell’invalidità. Se il reddito lavorativo conseguito negli ultimi anni prima dell’insorgere dell’invalidità era soggetto a forti variazioni, ci si basa su un reddito medio adeguato (cpv. 1).

                                  Per il cpv. 2 se il reddito lavorativo effettivamente conseguito è inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui all’articolo 25 capoverso 3, il reddito senza invalidità corrisponde al 95 per cento di questo valore centrale.

 

                                  Secondo l’art. 26 cpv. 3 OAI, il capoverso 2 non è applicabile, se: a. anche il reddito con invalidità secondo l’articolo 26bis capoverso 1 è inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui all’articolo 25 capoverso 3; o b. il reddito è stato conseguito con un’attività lucrativa indipendente.

 

                                  L’art. 26 cpv. 4 OAI prevede che se il reddito lavorativo effettivamente conseguito non può essere determinato o non può esserlo in misura sufficientemente precisa, il reddito senza invalidità è fissato sulla base dei valori statistici di cui all’articolo 25 capoverso 3 relativi alle persone con la medesima formazione e condizioni professionali analoghe.

 

                                  In concreto, dalla documentazione agli atti emerge che l’interessato dopo aver svolto un apprendistato quale installatore di impianti sanitari, senza riuscire a diplomarsi, è stato in disoccupazione da agosto 2004 a marzo 2006, ha svolto da gennaio 2007 ad agosto 2008 l’attività di aiuto piastrellista, poi da settembre 2008 a dicembre 2009 quella di aiuto spazzacamino, in seguito ha nuovamente svolto l’attività di aiuto piastrellista da gennaio 2010 fino a marzo 2010, quando ha poi svolto il servizio militare fino ad agosto 2010. In seguito, è stato dapprima disoccupato e da novembre 2011 è al beneficio della pubblica assistenza (cfr. pag. 55 incarto AI e pag. 710 incarto AI).

                               

                                  A giusta ragione l’Ufficio AI, alla luce tra l’altro del lungo tempo trascorso senza attività lavorativa (cfr. STF 9C_504/2023 del 28 febbraio 2024, consid. 5.1.2), ha pertanto fatto capo ai valori statistici, secondo l'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2022 (cfr. anche DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2022 tirage skill_level (RSS 2022; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr. DTF 142 V 178: la Tabella TA1 2024 non va applicata poiché pubblicata il 24 febbraio 2026, ossia dopo l’emissione della decisione impugnata), da cui risulta che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice e ripetitiva di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di fr. 63’660.- (fr. 5'305 X 12 mesi). 

                                  Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2022 (cfr. per questo aspetto, STF I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr. 66'365.55 (fr. 63'660 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

 

                                  Aggiornando tale dato al 2023, considerato un numero di ore settimanali rimasto stabile il reddito da valido raggiunge i fr. 67'490.38 (66'365.55: 100.3 x 102 [cfr. Tabella T1.1.20, indice dei salari nominali uomini, 2021-2024 pubblicata il 22 aprile 2025 e pertanto applicabile al caso di specie]) e nel 2024 fr. 68’284.39 (66'365.55 : 100.3 x 103.2 [cfr. Tabella T1.1.20, indice dei salari nominali uomini, 2021-2024, pubblicata il 22 aprile 2025 e pertanto applicabile al caso di specie]).

 

                        2.14.  Circa il reddito che l’interessato avrebbe potuto conseguire con il danno alla salute (reddito da invalido), l’art. 26bis OAI in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede che se dopo l’insorgere dell’invalidità l’assicurato consegue un reddito lavorativo, quest’ultimo gli viene computato quale reddito con invalidità (art. 16 LPGA), sempre che gli permetta di valorizzare al meglio la sua capacità funzionale residua in relazione a un’attività lucrativa da lui ragionevolmente esigibile (cpv. 1).

 

                                  Per l’art. 26bis cpv. 2 OAI se non vi è alcun reddito lavorativo computabile, il reddito con invalidità è determinato in base ai valori statistici di cui all’articolo 25 capoverso 3. In deroga all’articolo 25 capoverso 3, per gli assicurati di cui all’articolo 26 capoverso 6 vanno impiegati valori indipendenti dal sesso.

 

                                  Secondo l’art. 26bis cpv. 3 OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023, se a causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, al valore determinato in base a valori statistici è applicata una deduzione del dieci per cento per attività lucrativa a tempo parziale.

                                  L’art. 26bis cpv. 3 OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2024 prevede che al valore determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2 è applicata una deduzione del 10 per cento. Se a causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del 20 per cento. Non sono ammesse ulteriori deduzioni.

 

                                  Secondo la giurisprudenza federale, antecedente alla modifica della LAI entrata in vigore il 1° gennaio 2022, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

 

                                  L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                  Il TF ha inoltre puntualizzato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (cfr. STF 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 4.2; cfr. anche le STF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 e 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 consid. 4.6 con cui la Corte federale ha precisato il principio secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5).

 

                                  Con sentenza 8C_823/2023 dell’8 luglio 2024, pubblicata in DTF 150 V 410, il Tribunale federale ha stabilito che la regolamentazione, introdotta per via di ordinanza all'inizio del 2022 e in vigore fino alla fine del 2023, riguardo alla determinazione del grado d'invalidità sulla base dei dati salariali risultanti dalle tabelle RSS è parzialmente contraria al diritto federale. Le possibilità di correzione del salario tabellare RSS determinante nel caso specifico, per tenere conto dell'effettiva situazione della persona assicurata, sono insufficienti. Se necessario, occorre pertanto appellarsi anche alla prassi del Tribunale federale in materia applicata finora.

 

                                  Tornando al caso di specie, anche per il salario da invalido occorre partire dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2022 (cfr. anche DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2022 tirage skill_level (RSS 2022; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr. DTF 142 V 178), dalla quale risulta che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice e ripetitiva di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di fr. 63’660.- (fr. 5'305 X 12 mesi). 

                                  Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2022 (cfr. per questo aspetto, STF I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr. 66'365.55 (fr. 63'660 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

 

                                  Aggiornando tale dato al 2023, considerato un numero di ore settimanali rimasto stabile il reddito da invalido raggiunge i fr. 67'490.38 (66'365.55: 100.3 x 102 [cfr. Tabella T1.1.20, indice dei salari nominali uomini, 2021-2024 pubblicata il 22 aprile 2025 e pertanto applicabile al caso di specie]) e nel 2024 fr. 68’284.39 (66'365.55 : 100.3 x 103.2 [cfr. Tabella T1.1.20, indice dei salari nominali uomini, 2021-2024, pubblicata il 22 aprile 2025 e pertanto applicabile al caso di specie]).

                                 

                        2.15.  L’Ufficio AI ha applicato al reddito da invalido, per il periodo dal 1° gennaio 2024, una deduzione del 10% in applicazione dell’art. 26bis cpv. 3 OAI in vigore da tale data. Per il periodo precedente non ha applicato alcuna riduzione sociale.

                                  In una sentenza 35.2004.86 del 30 luglio 2025, in materia di assicurazione contro gli infortuni, questa Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

" Abbondanzialmente, va comunque rilevato che, nella DTF 150 V 410, emanata in materia di assicurazione per l’invalidità, interpretato l’art. 28a cpv. 1 seconda frase LAI, tenuto conto dell’art. 16 LPGA e di elementi storici, grammaticali, sistematici e teleologici, il TF ha stabilito che l’art. 26bis cpv. 3 OAI, nella versione in vigore nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2023, non rispetta la volontà del legislatore e non è pertanto conforme al diritto federale.

In quella fattispecie, in cui il tribunale cantonale aveva determinato un tasso d’invalidità del 59% operando sul reddito statistico da invalido una riduzione del 15% in applicazione delle direttive dell’attuale giurisprudenza (senza applicare l’art. 26bis cpv. 3 OAI, giudicato non rispettoso delle intenzioni del legislatore), la Corte federale ha ritenuto opportuno, trattandosi dei fattori da considerare e della loro ponderazione, fare capo a titolo complementare ai principi stabiliti finora dalla giurisprudenza federale, e ciò data l’assenza di un’alternativa disponibile sotto forma di salari di riferimento corretti.

In questo modo, sempre secondo il TF, l’art. 26bis cpv. 3 OAI può essere applicato conformemente alla legge, senza con ciò contravvenire al suo testo.

In particolare, l’Alta Corte ha chiarito che i materiali legislativi non lasciano dubbi circa il fatto che la volontà del legislatore formale è quella che si tenga conto essenzialmente della precedente giurisprudenza federale (cfr. consid. 9.4.2 della DTF 150 V 410). D’altro canto, il TF ha evidenziato che, a fronte dei correttivi messi a disposizione dalla giurisprudenza (decurtazione del salario statistico e parallelismo dei redditi), l’autore dell’ordinanza ha scelto un’altra via: invece di una riduzione da accordare in base a una moltitudine di criteri o di caratteristiche differenti, che non doveva essere applicata in modo schematico né addizionata in funzione di ogni caratteristica, ma stabilita in maniera globale e il cui tasso era limitato al 25%, sussiste un unico criterio, e meglio una “deduzione per tempo parziale”, accordata a partire da una capacità funzionale del 50% o inferiore e limitata al 10% (cfr. art. 26bis cpv. 3 OAI, nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2023). Ciò costituisce una restrizione considerevole per rapporto al ventaglio utilizzato in precedenza, esistente per l’essenziale a partire dalla DTF 126 V 75 consid. 5a/cc (cfr. consid. 9.4.3).

Infine, la Corte federale ha precisato che gli sforzi volti a ottenere un risultato il più possibile concreto nella valutazione dell’invalidità in funzione del caso di specie, quali quelli che si riflettono nella giurisprudenza relativa all’art. 16 LPGA (cfr. DTF 148 V 419 consid. 5.2; 148 V 174 consid. 6.2 e 9.2.2; 143 V 295 consid. 2.2 e 4.2.1; 135 V 297 consid. 5.2), non sono stati ristretti dalla recente revisione della LAI. Parimenti, la necessità di fattori di correzione, confermata dal legislatore formale e alla base della precedente giurisprudenza, non viene rimessa in discussione. Ciò si spiega con il fatto che i valori centrali previsti nelle statistiche salariali non possono essere utilizzati tali e quali come reddito da invalido, ovvero senza correzione e senza tenere conto delle circostanze concrete del caso di specie. Ciò è quanto conferma l’adeguamento dell’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI in vigore dal 1° gennaio 2024, a seguito della mozione 22.3377 del 6 aprile 2022 (cfr. consid. 10.2).

Nella lettera circolare AI n. 445 del 26 agosto 2024, l’UFAS ha espresso l’opinione secondo la quale la DTF 150 V 410, non avrebbe nessuna incidenza sulle rendite il cui diritto è nato a partire dal 1° gennaio 2024, siccome la Corte federale si è pronunciata soltanto a proposito dell’art. 26bis cpv. 3 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2023. A suo avviso, pertanto, a far tempo dal 1° gennaio 2024 varrebbe unicamente la nuova riduzione forfettaria del 10%, eventualmente in relazione con la precedente riduzione del 10% per attività a tempo parziale (20% in totale).

Secondo questo Tribunale, nonostante la modifica introdotta a far tempo dal 1° gennaio 2024, l’art. 26bis cpv. 3 OAI continua a non rispettare la volontà del legislatore formale, quale quella definita dall’Alta Corte nella DTF 150 V 410.

Nella misura in cui stabilisce che dal 1° gennaio 2024 le decurtazioni applicabili sul reddito statistico da invalido sarebbero quelle esaustivamente (“Non sono ammesse ulteriori deduzioni.”) previste dalla norma d’ordinanza appena menzionata, ovvero una deduzione forfettaria del 10% e, eventualmente, in caso di attività a tempo parziale del 50% o inferiore, una ulteriore del 10%, anche la direttiva dell’UFAS appena citata non rispetta il diritto federale ed è di conseguenza inapplicabile (circa il valore di una direttiva amministrativa per il giudice delle assicurazioni sociali, cfr., tra le tante, DTF 147 V 79 consid. 7.3.2; 144 V 195; 138 V 50 consid. 4.1; 137 V 434 consid. 4.2; 133 V 169 consid. 10.1).

In questo senso, il TCA constata che, rispetto alla versione dell’art. 26bis cpv. 3 OAI in vigore sino al 31 dicembre 2023 (la quale contemplava unicamente una deduzione del 10% per attività lucrativa a tempo parziale), con quella entrata in vigore il 1° gennaio 2024 l’autore dell’ordinanza si è di fatto limitato a introdurre una riduzione supplementare del 10% volta a correggere una distorsione insita nella determinazione del reddito da invalido in base ai valori centrali delle tabelle RSS, applicabile dunque a prescindere dalle circostanze concrete del caso di specie. È pertanto evidente che, una volta ancora, non si è tenuto conto appieno della precedente giurisprudenza federale riguardante la valutazione dell’invalidità, e ciò contrariamente alla volontà del legislatore formale risultante dall’interpretazione della norma di delega di cui all’art. 28a cpv. 1 seconda frase LAI (cfr. DTF 150 V 410 consid. 9.4.2).

Anche da questo punto di vista, appare opportuno, trattandosi dei fattori da considerare per determinare il reddito da invalido e della loro ponderazione, continuare anche dopo l’entrata in vigore del nuovo articolo 26bis cpv. 3 OAI, dunque a partire dal 1° gennaio 2024, ad applicare a titolo complementare i principi stabiliti finora dalla giurisprudenza federale.

La conclusione alla quale è appena pervenuto il TCA è peraltro condivisa anche dalla dottrina.

 

In un articolo pubblicato in: SZS/RSAS 3/2025, p. 161 ss., Michael E. Meier si è infatti pronunciato segnatamente nei seguenti termini:

(…).

Der Elefant im Raum ist nun die Frage, wie sich der vorliegende Leitentscheid [si tratta della DTF 150 V 410, n.d.r.] auf die Anwendung von Tabellenlohnabzügen ab dem 1. Januar 2024 auswirkt. Das BSV vertritt im Rundschreiben Nr. 445 vom 26. August 2024 nicht unerwartet die Ansicht, dass der Entscheid keine Auswirkungen auf Rentenansprüche ab dem 1. Januar 2024 zeitige, da sich das Bundesgericht nur zu Art. 26bis Abs. 3 IVV in der Fassung bis zum 31. Dezember 2023 geäussert habe. Ab dem 1. Januar 2024 gelte sodann einzig der neue 10%-Pauschalabzug (neugefasster Art. 26bis Abs. 3 IVV), allenfalls in Verbindung mit dem bisherigen 10%-Abzug für Teilzeittätigkeit (total 20%). So simpel erscheint uns die Sache freilich nicht.

Nimmt man den Willen des Gesetzgebers zum Prüfmassstab, ob die Delegation in Art. 28a cpv. 1 IVG nun rechtskonform umgesetzt wurde, ist der Pauschalabzug von 10% eine ebenso ungenügende Lösung wie die als rechtswidrig gerügte ursprüngliche Streichung sämtlicher Abzüge. National- und Ständerat haben dem Bundesrat mit der Motion Nr. 22.3377 (erneut) unmissverständlich aufgezeigt, dass ein dringlicher Handlungsbedarf in Form von für die Invaliditätsbemessung adaptierten Lohntabellen bestehe. Auch das Bundesgericht berief sich mehrfach darauf, dass “mangels verfügbarer Alternative in Form berichtigter Tabellenlöhne” weiterhin Tabellenlohnabzüge notwendig seien. Offenbar zeichnen Legislative und Judikative bei der Invaliditätsbemessung damit einen Weg vor, den die Exekutive partout nicht zu gehen bereit ist. (…)”

 

Queste sono invece le considerazioni espresse in proposito da Nathalie Lang:

(…).

Der seit 1.1.2024 geltende Pauschalabzug führt zwar zu einer realitätsnäheren Bemessungsgrundlage und einer gewissen Besserstellung der Versicherten. Dennoch ist aber davon auszugehen, dass mit der Abschaffung eines zusätzlichen leidensbedingten Abzugs dem Willen des Gesetzgebers nicht nachgekommen wurde. Denn mit der Delegationsbestimmung von Art. 28a Abs. 1 IVG wurde der Bundesrat beauftragt, die in der Rechtsprechung definierte Praxis zum Validen- und Invalideneinkommen zu regeln und die ebenfalls von der Rechtsprechung entwickelten Korrekturen vorzunehmen (z.B. welche Kriterien für einen leidensbedingten Abzug zu berücksichtigen sind und in welcher Höhe ein entsprechender Abzug erfolgen soll) (BBl 2017 2668). Die Gewährung eines Pauschalabzugs von 10% bzw. 20% bei Teilzeitbeschäftigen von 50% und weniger kann daher nicht abschliessend sein, weil sie letztendlich gegenüber der bisherigen Praxis restriktiver wäre. Es ist daher zu erwarten, dass auch ab 1.1.2024 neben dem Pauschalabzug ein leidensbedingter Abzug möglich ist, falls es im Einzelfall gerechtfertigt ist. Insb. die Kriterien des Alters, der Dauer der Betriebszugehörigkeit, der Nationalität sowie der Aufenthaltskategorie finden im Pauschalabzug keine Berücksichtigung und fliessen auch nicht in die Beurteilung der medizinisch-theoretischen Leistungsfähigkeit. Das Bundesgericht erkannte zu Recht die überragende Bedeutung des leidensbedingten Abzugs als Instrument für eine möglichst konkrete Festlegung des Invalideneinkommens (BGE 148 V 174 E. 9.2.2; 142 V 178 E. 2.5.7; 139 V 592 E. 2.3). Das heisst, dass auch bei der Anwendung von Tabellenlöhnen eine möglichst realitätsgerechte Bestimmung des Invalideneinkommens im Vordergrund steht. Es sollte deshalb bei Vorliegen von konkreten Umständen neben dem Pauschalabzug auch ein zusätzlicher Abzug in Form eines leidensbedingten Abzugs möglich sein (gl. M. Meier/Gächter, 11 ff.).”

(Basler Kommentar ATSG – Nathalie Lang, 2a edizione, art. 16 n. 85)

 

                                  In una sentenza 9C_188/2025 del 31 luglio 2025 il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione di sapere se, trattandosi dei fattori da considerare per determinare il reddito da invalido e della loro ponderazione, sia opportuno, anche dopo l’entrata in vigore del nuovo articolo 26bis cpv. 3 OAI, continuare ad applicare a titolo complementare i principi stabiliti finora dalla giurisprudenza federale e, quindi, procedere se del caso ad ulteriori decurtazioni sul reddito statistico da invalido a titolo di deduzione per circostanze personali:

 

" 8.4. Was das Invalideneinkommen 2024 anbelangt, so bringt die Beschwerdeführerin vor, auch die seit dem 1. Januar 2024 geltende Regelung von Art. 26 bis Abs. 3 IVV sei gesetzeswidrig resp. zu restriktiv, weshalb die Rechtsprechung von BGE 150 V 410 E. 10.6 darauf ebenfalls anwendbar sei. Wie es sich verhält, kann offenbleiben. Auch wenn der Beschwerdeführerin beigepflichtet werden wollte, leuchtet nicht ein, weshalb zum in der Verordnungsbestimmung vorgegebenen Pauschalabzug von 10 resp. 20 % zusätzlich ein weiterer Abzug von bis zu 25 % gewährt werden müsste. Laut BGE 150 V 410 E. 10.6 ist nur insoweit, als über den durch die Verordnungsbestimmung vorgegebenen Rahmen (pauschalisierter Abzug) hinaus Bedarf an weitergehender Korrektur besteht, ergänzend auf die bisherigen Rechtsprechungsgrundsätze zum Abzug vom Tabellenlohn zurückzugreifen. Nach diesen Grundsätzen, die durch BGE 150 V 410 nicht geändert wurden, ist der Tabellenlohnabzug nach den Umständen im Einzelfall gesamthaft zu schätzen; zudem darf er höchstens 25 % betragen (vgl. BGE 126 V 75 E. 5b/bb und cc). Auch im Zusammenhang mit dem Invalideneinkommen 2024 resp. mit der Höhe des Tabellenlohnabzugs von 10 % ist eine rechtsfehlerhafte Ermessensausübung weder geltend gemacht noch ersichtlich, weshalb ebenfalls kein Bedarf an weitergehender Korrektur besteht." (consid. 8.4.)

 

                                  In quell’occasione l’Alta Corte, chiamata a pronunciarsi sul caso di un’assicurata, attiva professionalmente a tempo parziale e per il resto casalinga, giudicata abile in misura del 60% in ogni attività con un conseguente grado d’invalidità dal 1° gennaio 2024 del 39%, ha ritenuto che l’amministrazione non avesse abusato del suo potere d’apprezzamento applicando (solo) la riduzione del 10% sul salario statistico da invalida prevista dall’art. 26bis cpv. 3 OAI.

 

                        2.16.  In concreto, sulla base delle considerazioni sviluppate dal TCA nella sentenza 35.2024.86 del 30 luglio 2025, per quanto riguarda il calcolo del grado d’invalidità, si pone quindi la questione di sapere se va applicata una riduzione oltre a quella prevista, dal 1° gennaio 2024, dall’art. 26bis cpv. 3 OAI.

 

                                  Richiamata anche la giurisprudenza federale secondo cui il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 137 V 71, 132 V 393, 126 V 80 consid. 5b/cc; cfr. consid. 2.2), questa Corte ritiene che l’amministrazione in sede di determinazione del grado d’invalidità mediante confronto dei redditi, non ha abusato del proprio potere d’apprezzamento.

 

                                  In effetti il ricorrente, capace al lavoro all’85% (riduzione del rendimento, cfr. rapporto finale SMR del 7 gennaio 2025 [pag. 831 incarto AI]) in attività adeguata, è un cittadino svizzero, nato nel 1985 (ciò che non permette un’ulteriore deduzione: cfr. anche STF 8C_203/2019 del 18 luglio 2019), con buone conoscenze dell’italiano (cfr. pag. 49 incarto AI; nella STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016 consid. 5.4.3, pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17, l’Alta Corte ha stabilito che in caso d’applicazione del livello di competenze 1 della RSS sono già considerate le carenti conoscenze linguistiche: in questo senso, si veda pure la STF 8C_35/2019 del 2 luglio 2019 consid. 6.3; cfr. pure, tra le tante, la STCA 35.2023.36 del 14 agosto 2023, consid. 2.8 e la STCA 35.2023.89 dell’11 marzo 2024, consid. 2.9.3), giunto nel nostro Paese nel 1991 (pag. 16 incarto AI; su questo aspetto che di principio non incide sulla riduzione del reddito da invalido cfr. STF 8C_883/2015, 8C_884/2015 del 21 ottobre 2016, consid. 8.3.2) e dal 2010 non lavora più, ciò che non è un motivo di riduzione ai sensi della giurisprudenza (STF 9C_273/2019 del 18 luglio 2019, consid. 6.3 dove il TF ha affermato che “Quant au "long éloignement du marché du travail" dont se prévaut finalement la recourante, il ne s'agit pas là d'un facteur d'abattement au sens de la jurisprudence (ATF 126 V 75, c. 5b/aa et bb p. 79 s.; cf. aussi arrêt 9C_55/2018 du 30 mai 2018 consid. 4.3)”).  

 

                                  In sede di valutazione peritale il _________ ha precisato che l’attività adeguata dell’assicurato deve rispettare i limiti posti dal reumatologo (può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, talvolta pesi tra 5-10 kg fino all’altezza dei fianchi, mai pesi oltrepassanti 10 kg fino all’altezza dei fianchi, può talvolta sollevare pesi fino a 5 kg sopra l’altezza del petto, mai pesi oltrepassanti 5 kg sopra l’altezza del petto. Può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare attrezzi molto leggeri, molto spesso maneggiare attrezzi leggeri, talvolta maneggiare attrezzi di media entità, mai maneggiare attrezzi pesanti. La rotazione manuale è normale. Può di rado effettuare lavori al di sopra della testa, di rado effettuare la rotazione del tronco, può spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, di rado la posizione in piedi ed inclinata in avanti, può spesso assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia, mai assumere la posizione accovacciata. Può assumere talvolta la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata, dovendo tuttavia avere la possibilità di alternare le posizioni corporee al bisogno ed in qualsiasi istante. Può spesso camminare fino a 50 metri, talvolta oltre 50 metri, di rado camminare per lunghi tragitti, come pure di rado camminare su terreno accidentato, può spesso salire le scale, di rado salire su scale a pioli) e dallo psichiatra (attività semplice, ripetitiva con basso stress in particolare relazionale, basse interazioni, ruoli chiari e definiti).

 

                                  Secondo la giurisprudenza federale, l’entità della riduzione non dipende dal numero delle limitazioni funzionali (STF 9C_326/2018 del 5 ottobre 2018, consid. 7.2: “En effet, contrairement à ce que soutient l'assuré, l'étendue de l'abattement opéré sur le revenu d'invalide ne dépend pas du nombre de limitations fonctionnelles retenues. Selon la jurisprudence, l'étendue de l'abattement dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.). Il n'y a donc pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération ni même de chaque limitation retenue. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 précité consid. 5b/bb p. 80; arrêts 8C_227/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1; 8C_883/2015 du 21 octobre 2016 consid. 6.2.1)”).  

 

                                  Inoltre, una riduzione che tenga conto dei limiti funzionali, di norma, entra in linea di conto soltanto se, anche su un mercato del lavoro che si suppone equilibrato, considerati gli impedimenti legati alla persona o al posto di lavoro, non esiste più un ventaglio sufficientemente ampio di attività accessibili alla persona assicurata (cfr. STF 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con riferimento; 8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure A. Bernasconi, “8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75”, in: SZS/RSAS 1/2021 n. 49). L’incapacità per motivi di salute di continuare a svolgere lavori pesanti di per sé non implica necessariamente una riduzione del reddito ipotetico da invalido. Il semplice fatto che siano ormai esigibili soltanto dei lavori leggeri non giustifica l’applicazione di una riduzione supplementare, siccome il salario statistico comprende, nel livello di qualifica 1, già un gran numero di attività leggere (cfr. STF 8C_841/2017 del 14 maggio 2018, consid. 5.2.2.2 e riferimenti).

                                  Secondo la giurisprudenza federale, infatti, il livello di qualifica 1 dei dati RSS comprende già tutta una serie di attività leggere che tengono conto di molte limitazioni. In altre parole, possono essere considerate sotto il cappello delle limitazioni funzionali che consentono in linea di principio di applicare una riduzione percentuale al reddito statistico solo circostanze che in un mercato equilibrato del lavoro devono essere considerate come eccezionali. Negli altri casi non viene attuata nessuna deduzione a questo titolo neppure se la capacità lavorativa è totale in attività adeguate e non si pone dunque il problema di un’indebita doppia deduzione (cfr. STF 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure Ares Bernasconi, “8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75”, in SZS/RSAS 1/2021 n. 49; cfr. pure, tra le tante, la STF 8C_410/2023 del 5 dicembre 2023 consid. 5.4.2.3. e la STF 8C_ 623/2022 del 12 gennaio 2023 consid. 5.1.1 e 5.2.2; cfr. pure, tra le tante, la STCA 35.2023.93 del 22 gennaio 2024, consid. 2.10 e la STCA 35.2023.89 dell’11 marzo 2024, consid. 2.93).

 

                                  L’Alta Corte ha inoltre stabilito che in caso d’applicazione del livello di competenze 1 della RSS è già considerata l’assenza di formazione (cfr. STF 8C_48/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.3.4) e di esperienza in taluni ambiti di attività (cfr., tra le tante, la STF 8C_659/2021 del 17 febbraio 2022 consid. 4.3.2, 8C_603/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 6.2, 8C_122/2019 del 10 settembre 2019 consid. 4.3.2 e la 8C_46/2018 dell’11 gennaio 2019 consid. 4.4; cfr. pure, tra le tante, la STCA 35.2023.36 del 14 agosto 2023, consid. 2.8 e la STCA 35.2023.89 dell’11 marzo 2024, consid. 2.9.3).

 

                                  Data quindi l’esistenza di un ventaglio sufficiente di attività semplici e leggere che l’assicurato potrebbe svolgere (nella misura dell’85% e nel rispetto di tali limitazioni; cfr. consid. 2.10. della presente sentenza), a ragione l’amministrazione ha concluso escludendo l’applicazione di particolari riduzioni sul reddito ipotetico da invalido (cfr. sul tema la STCA 32.2025.10 del 30 settembre 2025, consid. 2.8).

                                 

                                  A questo proposito il consulente in integrazione professionale (SIP), ha concluso che vi sono sufficienti attività esigibili e compatibili con le esigenze poste a livello medico, non qualificate, semplici e ripetitive ed ha elencato alcuni esempi, non esaustivi, come l’aiuto magazziniere in un magazzino organizzato con attrezzi moderni per lo stoccaggio di merce (nessuno sforzo fisico), attività di controllo merce, di ordinazione merce, controllo bollettini, custode di immobili commerciali o di aziende di produzione o di palazzine, manutentore, trasportatore per piccole consegne o trasporto persone (anziani o con andicap).

                                  Del resto, come visto al consid. 2.10, non va dimenticato che il Tribunale federale ha già stabilito che nel mercato equilibrato del lavoro esistono anche i cosiddetti posti di lavoro di nicchia, ossia posti e offerte di lavoro dove le persone con disabilità possono contare su un atteggiamento di apertura sociale da parte del datore di lavoro (STF 8C_679/2025 del 17 marzo 2026, consid. 3.1 [“Umfasst sind auch sogenannte Nischenarbeitsplätze, also Stellen- und Arbeitsangebote, bei denen Behinderte mit einem sozialen Entgegenkommen des Arbeitgebers rechnen können”] e STF 8C_266/2025 del 28 gennaio 2026, consid. 5.1, con rinvio alla DTF 148 V 174) e che il Tribunale federale ha ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.; STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).

                                 

                                  Si evidenzia infine che in diverse pronunzie (cfr. STCA 32.2025.10 del 30 settembre 2025, consid. 2.8; STCA 32.2022.41 del 17 ottobre 2022 consid. 2.8.2., 32.2022.39 del 17 ottobre 2022 consid. 2.7.3., 32.2022.27 del 29 agosto 2022 consid. 2.11.3., 32.2022.20 dell’8 giugno 2022 consid. 2.8., 32.2021.67 del 7 marzo 2022 consid. 2.7.5.) il TCA, sulla base della giurisprudenza federale, ha ribadito che una riduzione dettata dagli impedimenti fisici si giustifica solo se anche su un mercato del lavoro che si suppone equilibrato, considerati gli impedimenti legati alla persona o al posto di lavoro, non esiste più un ventaglio sufficientemente ampio di attività accessibili alla persona assicurata. Negli altri casi non viene applicata nessuna deduzione a questo titolo (cfr. STF 8C_50/2022 dell’11agosto 2022, consid. 6.4: “[…] S'agissant de ses limitations fonctionnelles, l'assuré doit éviter les montées et les descentes d'escaliers, la marche sur terrain inégal et les marches prolongées sur terrain plat, le port de charges lourdes et le port répétitif de charges moyennes, ainsi que les positions contraignantes pour le genou. Au regard des nombreuses activités que recouvrent les secteurs de la production et des services (ESS 2018, tableau TA1_skill_level, niveau de compétence 2), un nombre suffisant d'entre elles correspondent à des travaux respectant les limitations fonctionnelles de l'assuré. Une déduction supplémentaire sur le salaire statistique ne se justifie donc pas pour tenir compte des circonstances liées à son handicap. En effet, un abattement n'entre en considération que si, sur un marché du travail équilibré, il n'y a plus un éventail suffisamment large d'activités accessibles à l'assuré (cf. arrêt 8C_659/2021 du 17 février 2022 consid. 4.3.1 et l'arrêt cité), ce qui n'a du reste pas été retenu par les juges cantonaux […]”; cfr. anche STF 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2, 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2., 8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4, 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4, 8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4).

                                 

                                  In queste condizioni, nel 2022 raffrontando il salario da valido di fr. 66'365.55 con quello da invalido di fr. 56’410.71 (riduzione del rendimento del 15%), si ottiene un grado d’invalidità del 15% che non dà diritto ad alcuna rendita.

 

                                  Nel 2023, raffrontando il salario da valido di fr. 67'490.38 con quello da invalido di fr. 57’366.83 (riduzione del rendimento del 15%), si ottiene un grado d’invalidità del 15% che non dà diritto ad alcuna rendita.

 

                                  Dal 1° gennaio 2024, raffrontando il salario da valido di fr. 68’284.39 con quello da invalido ridotto dapprima del 15% a fr. 58'041.73 ed in seguito del 10% (art. 26bis OAI) a fr. 52'237.55, si ottiene un grado d’invalidità del 24%, che, come stabilito dall’Ufficio AI, non dà diritto ad alcuna rendita.

 

                        2.17.  Alla luce di tutto quanto sopra esposto la decisione impugnata merita conferma.

 

                        2.18.  Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

Visto l’esito del ricorso, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

 

Quest’ultimo chiede tuttavia di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA1.

 

                        2.19.  Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362).

 

                                  I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

                                  Il diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio.

                                 

                                  Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. DTF 140 V 521, consid. 9.1; STF 9C_217/2025 del 3 luglio 2025, consid. 3.2).

                                  La situazione deve essere apprezzata sulla base di un esame sommario (STF 9C_217/2025 del 3 luglio 2025, consid. 3.2 con rinvio alla DTF 133 III 614 consid. 5).

 

                                  Nel caso concreto, visti i chiari principi che risultano dalla giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta Ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino, ritenuto che l’assicurato, a fronte di due perizie _________ (del 28 novembre 2022 e del 30 dicembre 2024), ha prodotto unicamente un referto dello psichiatra curante (doc. C) senza apportare indizi concreti contro l’affidabilità dei referti peritali, doveva apparire evidente che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto.

Facendo quindi difetto anche solo uno dei presupposti necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, l’istanza va respinta, rendendo così priva di oggetto la richiesta del 1° dicembre 2025 di pronunciarsi subito in merito alla domanda di assistenza giudiziaria formulata con il ricorso.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

 

                             3.  Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

 

                             4.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 La segretaria

 

Daniele Cattaneo                                         Stefania Cagni