Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2025.15

 

BS

Lugano

29 aprile 2025    

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, cancelliere

 

 

segretaria:

Stefania Cagni

 

 

 

statuendo sul ricorso del 6 febbraio 2025 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione dell’8 gennaio 2025 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  RI 1, nato il 17 giugno 1972, cittadino __________ (cfr. copia del passaporto in doc. 17), di origine __________, il 4 novembre 1991 è entrato in Svizzera quale richiedente d’asilo (cfr. doc. 3 - 5 inc. AI) e dal 28 novembre 2023 è titolare di un permesso di dimora B (pag. 39). Il 5 febbraio 2024 egli ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. 5 inc. AI).

 

                          1.2.  Con progetto di decisione 22 agosto 2024, accertato come il danno alla salute (d’origine psichiatrica) fosse invalidante, ha proposto di riconoscere all’assicurato, dopo il consueto raffronto dei redditi, il diritto ad una rendita intera (grado d’invalidità del 74,50%) dal 1° agosto 2024 (sei mesi dopo l’inoltro della domanda di prestazioni ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI) (doc. 30 inc. AI).

 

                                  Annullato in seguito il suddetto progetto decisione con quello datato 13 novembre 2024, l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni, motivando come segue:

 

"  (…) L’assicurato presenterebbe quindi una capacità di guadagno residua del 25% ed un grado d’invalidità del 75% a decorrere dal 01.07.1990 (mese successivo il compimento del 18esimo anno di età).

 

Tuttavia, dall'analisi della documentazione giunta ai nostri atti, in seguito al deposito della domanda di prestazioni Al, abbiamo appurato che nel caso specifico non sono adempiute le necessarie condizioni assicurative al fine di poter beneficiare né di una rendita ordinaria né di una straordinaria da parte dell'assicurazione invalidità.

 

Il Signor RI 1 risulta essere entrato in Svizzera nel 1991.

 

Al momento dell'evento invalidante l'assicurato non poteva quindi contare aÍmeno tre anni interi di contribuzione in uno stato dell'Unione Europea e in Svizzera; di cui almeno un anno di contribuzione all'AVS/Al svizzera; dunque il diritto ad una rendita ordinaria non può in alcun modo essere concesso.

 

Pur essendo il Signor RI 1 entrato in Svizzera prima del 1º gennaio dell'anno del compimento del 21esimo anno d'età egli non si è affiliato all'AVS/Al svizzera come persona senza attività lucrativa ed il primo assoggettamento risulta essere avvenuto solamente a decorrere dal mese di ottobre 2001.

 

Considerando che al momento dell'evento invalidante l'assicurato non poteva quindi far valere lo stesso numero di anni d'assicurazione della sua classe d'età (lacuna contributiva), sulla base dell'art. 42 LAVS + sentenza TF 131 V 390 neppure il diritto ad una rendita straordinaria può essere concesso.” (doc. 35)

 

                                         Con osservazioni 15 novembre 2024 l’assicurato, rappresentato dallo studio per consulenze dr. RA 1, ha contestato il suddetto progetto di decisione, adducendo in sostanza che il danno alla salute non è subentrato prima della sua entrata in Svizzera e di aver conseguentemente contribuito all’AVS per oltre 23 anni, rivendicando pertanto il diritto ad una prestazione AI (doc. 36).

 

                                  Con decisione 8 gennaio 2025 l’Ufficio AI, confermando il preavviso del 13 novembre 2024, ha confermato il rifiuto di prestazioni (doc. 40).

 

                          1.3.  Contro la decisione 8 gennaio 2025 l’assicurato, sempre rappresentato dal dr. RA 1, ha interposto il presente tempestivo ricorso, chiedendo il riconoscimento di una rendita dal 1° agosto 2024.

                                  Contesta in primo luogo il fatto che l’amministrazione abbia rivisto il progetto di decisione 22 agosto 2024 con il quale intendeva riconoscergli il diritto ad una rendita intera, negandogli poi tale diritto con progetto di decisione 13 novembre 2024.

                                  Contesta parimenti che il danno alla salute sia insorto prima del suo ingresso in Svizzera (1991), sostenendo che solo ad inizio gennaio 2012 le sue condizioni sono peggiorate e che nel frattempo aveva versato all’AVS dei contributi assolvendo quindi il presupposto dell’anno contributivo.

 

                          1.4.  Con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la decisione contestata, ha chiesto la reiezione del ricorso.

 

                          1.5.  Con scritto del 25 marzo 2025 il ricorrente ha in sostanza ribadito le proprie censure ricorsuali (XI).

                                 

                          1.6.  Con osservazioni del 17 marzo 2025 l’Ufficio AI ha confermato la validità della decisione contestata (IX).

 

 

considerato                 in diritto

                               

                                  in ordine

 

                          2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

 

                                  nel merito

 

                          2.2.  Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato all’insorgente il diritto a prestazioni AI dopo aver determinato che il danno alla salute è insorto prima della sua entrata in Svizzera.

                               

                          2.3.  Il ricorrente contesta in primo luogo il riesame del primo progetto di decisione 22 agosto 2024 con il quale l’amministrazione intendeva riconoscergli il diritto ad una rendita intera per poi negarglielo con il successivo progetto di decisione 13 novembre 2024.

 

                                  Va qui ricordato che un preavviso ai sensi dell’art. 57a LAI non ha effetto procedurale di una decisione, motivo per cui può essere modificato senza i presupposti di una revisione o riconsiderazione processuale (art. 53 cpv. 1 e 2 LPGA). Se nella decisione si discosta a sfavore dell'assicurato da ciò che era stato prospettato a titolo di preavviso, ciò di norma non viola neanche la buona fede (Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 2023, n. 3 all'art. 57a LAI con riferimento alla sentenza 9C_115/2007 del 22 gennaio 2008 consid. 4e 5, in: SVR 2008 IV n. 43 pag. 145 citati in STF 9C_874/2014 del 2 settembre 2015 consid. 3.2).

                               

                                  Nel caso in esame, vista la succitata giurisprudenza, l’Ufficio AI poteva annullare il progetto di decisione 22 agosto 2024 e sostituirlo con quello del 13 novembre 2024.

                                 

                          2.4.  L'art. 4 cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.

 

                                  L’invalidità è da considerare insorta al momento in cui, a dipendenza dello stato di salute dell’assicurato, vi è il diritto a delle prestazioni (Pratique VSI 2001 p. 149; DTF 118 V 82, 112 V 275). In particolare ciò non dipende né dalla data in cui è stata presentata la domanda di prestazioni, né da quando tale prestazione è stata richiesta e generalmente non coincide con il momento in cui l’assicurato apprende, per la prima volta, che il danno alla salute può aprirgli un diritto a prestazioni assicurative (DTF 118 V 82, 111 V 121, 108 V 62, 105 V 60, 103 V 130).

                                  L’insorgenza dell’invalidità va accertata singolarmente per ogni tipo di prestazione (art. 4 cpv. 2 LAI; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 4, n. 140 pag. 51).

 

                                  Secondo l’art. 28 cpv. 1 LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili (lett. a), se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione (lett. b)  se e al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento (art. lett. b).

                                 

                          2.5.  Secondo l'art. 6 cpv. 2 LAI, il diritto di un cittadino straniero con domicilio e dimora abituale in Svizzera a una prestazione è subordinato al fatto che, all'insorgere dell'invalidità, siano stati pagati i contributi almeno per un anno intero (tre anni per una rendita ordinaria d’invalidità, art. 36 cpv. 1 LAI) oppure che l'interessato abbia risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci anni.

 

                                  A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 pag. 4065; art. 45 del regolamento (CEE) n. 1408/71; cfr. anche N. 3004.3 cifra 2 delle Direttive sulle rendite AVS e AI edite dall’UFAS). Secondo il TF, quest’ultima condizione non crea una discriminazione inammissibile (DTF 131 V 397 consid. 5 segg.).

 

                          2.6.  Se una persona era già invalida (almeno) nella misura del 40% alla sua prima entrata in Svizzera, ossia prima che le condizioni di cui all’art. 6 cpv. 2 LAI potessero realizzarsi, essa non ha diritto alla rendita d’invalidità (STF 9C_369/2010 del 25 ottobre 2010 consid. 1. e 9C_658/2008 del 10 giugno 2009 consid. 3.2).

                                  Se dopo l'entrata in Svizzera la persona parzialmente invalida esercita un'attività lavorativa, essa è obbligatoriamente assicurata all'AVS/AI ed è tenuta a versare i contributi (STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009 consid. 3.2).

                                  Se con l'andare del tempo il danno alla salute e la capacità lucrativa peggiorano, si pone la questione di sapere se la persona interessata possa o meno fare valere un diritto alla rendita (STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.2).

                                  Secondo giurisprudenza, ciò non è possibile se l'aumento del grado d'invalidità è riconducibile a un peggioramento del danno alla salute originario. In questo caso, infatti, non si verifica un nuovo evento assicurato (STFA I 76/05 del 30 maggio 2006, consid. 2).

                                  Il Tribunale federale ha per contro lasciato aperta la questione di sapere se l'aumento del grado d'invalidità dovuto a un danno alla salute completamente differente (per esempio un cardiopatico parzialmente invalido che diventa pienamente invalido a seguito di un incidente che lo ha reso paraplegico) possa nondimeno costituire un nuovo evento assicurato (STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.2; STFA I 76/05 del 30 maggio 2006 consid. 2 e 5 e STFA I 81/90 del 23 aprile 1991). Questa ipotesi (del nuovo evento assicurato) è però stata scartata in relazione alla revisione del diritto alla rendita (vecchio art. 41 LAI, abrogato in seguito all'entrata in vigore della LPGA e più in particolare del suo art. 17), dove il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che l'aumento del tasso d'invalidità giustificante il riconoscimento di una rendita più elevata configura un caso di revisione del diritto alla prestazione (e non un nuovo evento assicurato) a prescindere dal fatto che esso sia o meno la conseguenza di un aggravamento del danno alla salute iniziale (DTF 126 V 157).

 

                          2.7.  Nel caso concreto, l’Ufficio AI ha ritenuto che al momento dell’entrata in Svizzera (4 novembre 1991) l’assicurato, proveniente dal__________, già presentava una patologia invalidante.

 

                                  L’amministrazione si fonda sul rapporto medico 12 febbraio 2024 dello psichiatra curante, dr. med. __________. In quel documento il citato sanitario ha diagnosticato un ritardo mentale lieve dall’adolescenza (F70) ed una sindrome delirante persistente dall’adolescenza (F22), causante un’inabilità al lavoro del 70% dalla prima età adulta (pag. 26). Le conclusioni diagnostiche sono state del resto avallate dal dr. med. __________, psichiatra presso il SMR, con rapporto 26 giugno 2024, il quale ha ritenuto l’assicurato inabile al 70% dalla maggiore età (doc. 22).

 

                                  L’assicurato sostiene invece che “a inizio gennaio 2012 le sue condizioni di salute, sino allora ottime, sono iniziate a peggiorare…” (sottolineatura del redattore). Quanto sostenuto, senza l’apporto di pertinente documentazione, è in palese contraddizione con quanto valutato dal suo psichiatra curante.

                                  Va rilevato che il ritardo mentale è stato fatto risalire dal dr. med. __________ all’età adolescenziale, quindi prima dell’entrata in Svizzera nel 1991 quando aveva 19 anni.

                                         Del resto, con annotazioni 12 marzo 2025 lo psichiatra del SMR, ha rilevato che:

 

"  L'intera documentazione medica a disposizione all'incarto evidenzia una diagnosi chiara di ritardo mentale con sintomatologia delirante strettamente correlata al deficit cognitivo. In altre parole, in assenza del deficit cognitivo non sarebbe presente la sindrome delirante. Il ritardo mentale, per definizione, è un disturbo del neurosviluppo congenito. È dunque corretto affermare che l’assicurato è giunto in Svizzera già portatore del danno alla salute.” (IX)

 

                                  Inoltre, dall’estratto del conto individuale dell’assicurato (doc. C) si evince come, anche prima del 2012, l’assicurato non sia riuscito a mantenere un’attività a tempo pieno per una lunga durata.

 

                                  Di conseguenza, rettamente l’amministrazione ha concluso che il danno alla salute risale a prima dell’arrivo in Svizzera del ricorrente, motivo per cui l’assicurato non ha diritto ad una rendita ordinaria d’invalidità. 

 

                                  Occorre ora esaminare se l’assicurato ha diritto ad una rendita straordinaria. 

                               

                          2.8.  Secondo l’art. 39 cpv. 1 LAI il diritto dei cittadini svizzeri alle rendite straordinarie è disciplinato dalla LAVS.

 

                                  L’art. 42 cpv. 1 LAVS prevede che:

 

"  Hanno diritto a una rendita straordinaria i cittadini svizzeri con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera che possono far valere lo stesso numero di anni d’assicurazione della loro classe d’età, ma non possono pretendere una rendita ordinaria poiché non sono stati obbligati a pagare contributi durante un anno almeno prima del sorgere del diritto alla rendita. Lo stesso diritto spetta ai loro superstiti."

                                 

                                  Tale diritto vale anche per i cittadini serbi, a condizione che se, immediatamente prima della data a partire dalla quale è richiesta, hanno risieduto ininterrottamente in Svizzera per almeno cinque anni (art. 16 della Convenzione di sicurezza sociale dell’11 ottobre 2010 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Serbia appiccabile dal 1° gennaio 2019; antecedentemente cfr. art. 8 lett. d e 7lett. b della Convenzione dell’8 giugno 1963 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia concernente le assicurazioni sociali).

 

                                  Secondo il messaggio sulla decima revisione dell’AVS (FF II 1, pag. 58), la cerchia dei beneficiari comprende soltanto persone che contano un numero di anni assicurativi equivalente a quello della loro classi di età, pur non potendo pretendere una rendita ordinaria, non essendo state obbligate a pagare contributi per un anno intero almeno, ai sensi dell'articolo 29 cpv. 1 LAVS. Di tale categoria fanno parte le persone non ancora assoggettate all'obbligo di pagare contributi durante un anno intero (assicurati minorenni), oppure che non hanno mai onorato tale obbligo (generazione d'entrata), oppure ancora che sono sempre state dispensate dal pagamento di contributi. Le rendite straordinarie sono dunque versate soltanto agli assicurati che, senza loro colpa, non hanno pagato contributi per il periodo minimo richiesto e che, di conseguenza, non possono accedere a una rendita ordinaria.

 

 

                                  Occorre precisare che l’art. 42 cpv. 1 LAVS richiede che le persone interessate abbiano lo stesso numero di anni di assicurazione delle persone della loro fascia d'età. Non si applica ai richiedenti che hanno una lacuna contributiva perché non sono stati assoggettati all'assicurazione per un certo periodo della loro vita a partire dal 1° gennaio successivo alla data in cui hanno compiuto 20 anni. Si applica invece alle persone che non hanno ancora raggiunto l'età prevista o che, pur essendo state assoggettate all'AI svizzera a partire da tale limite di età, prima dell'insorgere del rischio non hanno versato i contributi o per un anno, perché non erano obbligate a farlo (SVR 2003 IV n. 34 pag. 106, par. 5.1.2; par. 2.4; per l'obbligo contributivo, cfr. art. 3 LAVS e art. 2 LAI). Le rendite di invalidità straordinarie possono quindi essere concesse solo a persone che sono ancora in grado di conseguire un periodo assicurativo completo, in vista della concessione di una pensione di vecchiaia AVS, fino al 31 dicembre precedente il raggiungimento dell'età pensionabile. Allo stesso tempo, una rendita ordinaria di invalidità completa viene concessa solo alle persone che sono ancora in grado di raggiungere un periodo di contribuzione (e quindi di assicurazione) completo in relazione alla pensione di vecchiaia AVS. La legge accorda una rendita straordinaria di invalidità, in linea di principio pari all'importo minimo di una rendita ordinaria completa. (DTF 131 V 390 consid. 7.3.1).

                                 

                          2.9.  Ritornando al caso in esame, come visto al consid. 1.1, l’assicurato è arrivato in Svizzera il 4 novembre 1991 quando aveva già compiuto 19 anni. Dall’estratto del conto individuale (doc. C) si evince che egli ha iniziato a contribuire all’AVS da ottobre 2001, quando aveva già 29 anni. Rispetto alle persone della sua stessa classe di età, egli presenta una lacuna contributiva, motivo per cui non ha diritto ad una rendita straordinaria. A tal proposito va ricordato che per le persone senza attività lucrativa l’obbligo contributivo scatta a partire dal 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni (art. 3 cpv. 1 LAVS) e per le persone con attività lavorativa dal 1° gennaio nell’anno in cui compiono 18 anni (art. 3 cpv. 2 lett. a LAVS). 

 

                                  L’assicurato rileva che dal suo arrivo in Svizzera come richiedente d’asilo (4 novembre 1991) non gli è stato permesso di lavorare – eccezion fatta, come emerge dall’email 9 dicembre 2024 dell’Ufficio migrazione (doc. B), dal 15 febbraio 1993 al 14 maggio 1993 – sino al rilascio (17 gennaio 2001) del permesso F. Quanto fatto valere non ha alcuna valenza nel caso concreto, visto che non figurano pagamenti di contributi prima del 2001.

                                  In queste circostanze, dunque, l’Ufficio AI ha rettamente negato all’assicurato il diritto ad una rendita straordinaria d’invalidità.

 

                                  Va infine fatto presente all’assicurato, come riportato nella decisione contestata e nelle osservazioni 17 marzo 2025 dell’Ufficio AI, che se si dovesse trovare in una situazione economica precaria, benché non adempia al requisito della durata minima di contribuzione per avere diritto ad una rendita d’invalidità, egli si può annunciare al Servizio Prestazioni Complementari (cfr. marg. 2230.1 segg. delle Direttiva sulle prestazioni complementi all’AVS e all’AI).

 

                        2.10.  Visto tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma mentre il ricorso va integralmente respinto.

 

                        2.11.  Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                  Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente, il quale ha tuttavia chiesto di essere esonerato dal pagamento delle spese di procedura.

 

                        2.12.  Con riferimento quindi alla richiesta di esonero dal pagamento di tasse e spese processuali (cfr. art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG]), va detto che i presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono dati se il richiedente, non patrocinato da un avvocato, si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STF U 102/04 del 20 settembre 2004).

                                 

                                  Nella fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario sulla base degli atti all’inserto, alla luce delle considerazioni esposte ai considerandi 2.6 e 2.8 del presente giudizio il gravame era da ritenere sin dall’inizio destinato all'insuccesso.

 

                                  Difettando uno dei presupposti (cumulativi) per ottenimento dell’assistenza giudiziaria, non occorre verificare l'adempimento-to delle altre due condizioni.

 

                                  L'istanza deve pertanto essere respinta.

 

                                 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  L’istanza tendente all’esonero dal pagamento delle spese è        respinta.

 

                             3.  Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

 

                             4.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                          La segretaria

 

giudice Raffaele Guffi                                   Stefania Cagni