Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2025.23

 

JV/sc

Lugano

20 giugno 2025    

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

 

 

segretaria:

Stefania Cagni

 

 

 

statuendo sul ricorso del 3 marzo 2025 di

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 4 febbraio 2025 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  RI 1, nata nel 1994, di formazione segretaria d’ufficio e baby-sitter e da ultimo attiva quale venditrice e babysitter, il 29 dicembre 2023/4 gennaio 2024 ha presentato una domanda di prestazioni AI adducendo un’incapacità lavorativa dell’80% dal 1. marzo 2022 e quale danno alla salute “acufene con sintomatologia ansioso-depressivo” a seguito di un’otite (docc. 1-8 incarto AI).

 

                          1.2.  Richiamato il curriculum vitae (doc. 16 incarto AI), il questionario per il datore di lavoro (docc. 22 e 26 incarto AI), il rapporto medico dai curanti dr.ssa __________ (specialista in medicina interna generale) (doc. 10 incarto AI) e dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) (doc. 11 incarto AI) e pervenuta ulteriore documentazione economica (docc. 15, 17, 18 e 21 incarto AI), l’Ufficio AI ha sottoposto il caso al SMR (doc. 27 incarto AI). Quest’ultimo ha richiesto una perizia bidisciplinare in ambito internistico e psichiatrico (doc. 28 incarto AI), richiesta avallata dall’amministrazione (doc. 29 incarto AI) che ha conferito mandato – tramite la piattaforma SuisseMED@P – __________ (docc. 32 e 33 incarto AI) nelle persone della dr.ssa __________ (internista), della dr.ssa __________ (psichiatra e psicoterapeuta). Il centro peritale ha inoltre aggiunto dei test psicodiagnostici ed una valutazione neuropsicologica (docc. 34, 35 e 38 incarto AI). La perizia bidisciplinare è confluita nel rapporto peritale del 30 settembre 2024 (doc. 50 incarto AI) con complemento del 18 ottobre 2024 (doc. 53 incarto AI).

 

                                  Poste le seguenti diagnosi:

 

"  4.3.1 Diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa

 

Dal punto di vista psichiatrico

-         Disturbo di personalità altro e forme miste (ICD-10 F61);

-         Ansia generalizzata (ICD-10 F41.1);

-         Depressione ricorrente non altrimenti specificata (ICD-10 F33.9);

-         Ritardo mentale non specificato (ICD-10 F79);

-         Disturbo non specificato del funzionamento sociale con esordio in infanzia (ICD-10 F94.9).

 

4.3.2 Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa

 

Dal punto di vista internistico

-         Pregresso episodio di otite (marzo 2022).

-         Stato dopo intervento mastopessi riduttiva (2017).

-         Rene ptosico ds.

-         Policistosi ovarica anamnestica.

-         Cheratosi follicolare braccia e gambe; leggera acne del viso; dermatite atopica, anamnestica (2023).

-         Cefalea aspecifica.”

 

                                  e rilevati i limiti funzionali, i periti hanno accertato che in un’attività con un grado d’occupazione del 100% l’assicurata presentava un’incapacità lavorativa (globale), causata esclusivamente dall’affezione psichiatrica, del 60% nell’attività abituale (riduzione di tempo e del rendimento) e del 50% in un’attività adeguata (riduzione del tempo) dal marzo 2022.

 

                                  Per contro, con rapporto del 22 ottobre 2024 il medico SMR, a fronte delle note diagnosi, ha accertato un’incapacità lavorativa (globale) del 100% in ogni attività dal 7 giugno 2012, ossia dal raggiungimento della maggiore età (doc. 54 incarto AI).

 

                          1.3.  Con progetto di decisione del 7 novembre 2024 l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto di prestazioni con la seguente motivazione: “[…] I medici del __________ hanno avuto difficoltà nello stabilire l’inizio dell’incapacità lavorativa, avendo ipotizzato che questa fosse presente prima del 2022 (“presente dal momento della presa a carico (...) probabilmente prima” – pagina 85 della perizia). I danni alla salute, o almeno parte di essi, sono presenti dall’infanzia […]. Una conferma è data anche dai rapporti medici dei curanti italiani e dalle valutazioni dell’Istituto di istruzione […] di __________, dalle quali emerge […] uno stato problematico già presente in età scolare. In seguito non è stata portata a termine una formazione professionale e in pratica lei ha lavorato quasi esclusivamente per i suoi genitori. Alla luce di queste indicazioni i medici del SMR ritengono che lei presenta una totale incapacità lavorativa a decorrere dal compimento del 18esimo anno di età, quindi dal mese di giugno 2012. A seguito di queste constatazioni, abbiamo appurato che nel caso specifico non sono adempiute le necessarie condizioni assicurative al fine di poter beneficiare né di una rendita ordinaria né di una straordinaria da parte dell’assicurazione invalidità. Lei è entrata in Svizzera il 01.01.2018 all’età di 23 anni. Al momento dell’eventuale diritto a rendita (01.07.2012) non poteva contare 3 anni interi di contribuzione all’AVS Svizzera e dunque il diritto ad una rendita ordinaria non può in alcun modo essere concesso. Considerando che al momento dell’evento invalidante lei non può far valere lo stesso numero di anni d’assicurazione della sua classe d’età (avrebbe dovuto entrare in Svizzera entro il 01.01.2015 – 1° gennaio dell’anno del compimento del 21esimo anno di età), neppure il diritto ad una rendita straordinaria può essere concesso” (doc. 55 incarto AI).

 

                                  Con osservazioni del 2 dicembre 2024 l’assicurata ha chiesto, tra l’altro, il motivo per cui non è stato predisposto “un percorso con il servizio integrazione in quanto l’obiettivo della domanda era proprio quello” (doc. 56 incarto AI).

 

                                  Con decisione del 4 febbraio 2025 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso, rilevando a proposito del mancato coinvolgimento del servizio d’integrazione professionale che “Essendo inabile al 100% in qualsiasi attività lavorativa, provvedimenti di ordine professionale non entrano in linea di conto” (doc. 58 incarto AI).

 

                                  Nel successivo scambio di scritti intercorso tra i genitori dell’assicurata e l’Ufficio AI, i primi hanno ribadito che l’intenzione della domanda di prestazioni fosse quella di aiutare la figlia attraverso un percorso di reintegrazione professionale, non di ottenere una rendita, mentre l’amministrazione li ha informati di far valere le loro ragioni in sede giudiziaria (docc. 59-62 incarto AI).

 

                          1.4.  L’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso – completato in seconda battuta – contro la decisione del 4 febbraio 2025, postulandone l’annullamento ed il diritto ad una rendita pari al grado d’invalidità del 60%.

                                  Premettendo che lo scopo del ricorso sia quello di essere posta al beneficio di provvedimenti professionali e non di una rendita, contesta la valutazione medica, evidenziando come gli stessi periti hanno accertato una capacità lavorativa del 40% nell’attività abituale, rispettivamente del 50% in attività adeguate dal marzo 2022 e sostenendo di aver contribuito per oltre tre anni all’AVS svizzera. Ritiene quindi adempiuti i presupposti per poter beneficiare di provvedimenti professionali, soggiungendo che “qualora gli auspicati provvedimenti professionali non dovessero risultare efficaci […] avrebbe comunque diritto ad una rendita AI”.

 

                          1.5.  Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha prodotto l’annotazione del 15 aprile 2025 del medico SMR secondo cui “[…] Ritenuto come la perizia del __________ risulta essere coerente, ben strutturata e plausibile, l’inizio dell’incapacità lavorativa […] è [da, n.d.r.] far risalire al mese di marzo 2022 rispettivamente [ella, n.d.r.] presenta (sempre a partire dal mese di marzo 2022) una capacità lavorativa del 40% nell’abituale professione […] e del 50% in […] attività adeguate. Come anche richiesto […] dall’assicurata, risulta […] opportuno chiedere al TCA di […] retrocedere gli atti all’amministrazione al fine di valutare in prima battuta […] l’eventuale adozione di provvedimenti reintegrativi […] ed in ultima analisi l’eventuale diritto ad una rendita AI […]”.

 

                                  Conseguentemente, l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione degli atti per procedere in tal senso.

 

                          1.6.  Con scritto del 23 maggio 2025 la ricorrente ha aderito alla proposta dell’Ufficio AI (X).

                                 

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

                               

                                  nel merito

 

                          2.2.  Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato all’insorgente il diritto a prestazioni AI dopo aver determinato un grado d’invalidità non pensionabile.

 

                                  Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

 

                                  La cifra 9101 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI) (valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2025) prevede che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

 

                                  La cifra 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI) (valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2025) prevede che:

 

"  […] le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:

-        in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

- prima fissazione della rendita DR in vigore fino al 31 dicembre 2021,

- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 C DT US AI;

-        in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

- prima fissazione della rendita DR in vigore dal 1° gennaio 2022.

                                  Secondo le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa successivamente.

 

                                  In concreto RI 1 ha presentato una domanda di prestazioni il 29 dicembre 2023/4 gennaio 2024 (cfr. supra consid. 1.1.), ragione per cui l’eventuale diritto alla rendita sarebbe insorto successivamente alla modifica legislativa di cui sopra, a prescindere dal fatto che si tratti di una domanda tardiva (art. 29 cpv. 2 LAI) o meno (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI).

 

                                  Visto quanto precede, in casu torna applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio 2022.

 

                          2.3.  Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                  Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

                                  Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

                                  L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

                                  Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

                                  La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

 

                          2.4.  L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

 

Per l’art. 28 cpv. 1bis del citato disposto, la rendita secondo il capoverso 1 non è concessa fintantoché non sono esaurite le possibilità d’integrazione secondo l’articolo 8 capoversi 1bis e 1ter.

                                  Questa norma rafforza il principio della priorità dell’integrazione sulla rendita (in argomento cfr. Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, n. 3 ad art. 28 LAI).

                                  L’attribuzione di una rendita d’invalidità entra in linea di conto solo qualora non siano attuabili provvedimenti d’integrazione, l’amministrazione deve dapprima accertare d’ufficio la possibilità dell’assicurato di reintegrarsi nel circuito economico e il diritto a una rendita non sorge fintantoché si fruisce di misure integrative e di indennità giornaliere riconosciute dall’assicurazione invalidità (in argomento vedi le DTF 126 V 241 consid. 5; 123 V 269; 122 V 77 consid. 2 e 121 V 190 consid. 4). Tuttavia, un assicurato che alla scadenza del periodo d’attesa di un anno non è o non è ancora integrabile ha diritto ad una rendita anche se per il futuro è prevista l’esecuzione di provvedimenti d’integrazione. In questo senso l’Alta Corte, nella STF 9C_1018/2009 del 23 giugno 2010, ha precisato che [] per il principio della priorità dell’integrazione sulla rendita, l’assegnazione di una rendita prima della messa in atto di eventuali provvedimenti professionali entra in linea di conto solo se la persona assicurata non è (ancora) integrabile a causa del suo stato di salute […] (STF 9C_1018/2009 del 23 giugno 2010, consid. 4 con riferimenti).

                                  In merito al rapporto materiale di pretese ad una rendita e a misure reintegrative vedi inoltre Meyer/Reichmuth, op. cit., n. 16 ad art. 28 LAI e Gerber, Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 2022, n. 16-20, 65-67 e 69-79 ad art. 28 LAI).

 

                                  La cifra 1206 01/24 CIRAI prevede che “L’evento assicurato non può insorgere fintantoché la persona assicurata è idonea all’integrazione (v. N. 2300), si sottopone a provvedimenti d’integrazione e/o può pretendere un’indennità giornaliera ai sensi dell’articolo 22 LAI (art. 28 cpv. 1 lett. a e art. 29 cpv. 2 LAI, v. N. 8100 segg.; Pratique VSI 2001 pag. 148)”.

 

                                  La cifra 2300 07/23 CIRAI prevede che “Conformemente al principio della priorità dell’integrazione sulla rendita, i provvedimenti d’integrazione hanno la priorità sulla concessione di una rendita (art. 28 cpv. 1 lett. a LAI). Per principio, dunque, il diritto alla rendita può nascere soltanto dopo l’esaurimento di tutte le possibilità d’integrazione, tra cui figurano anche i provvedimenti di reinserimento. A questo proposito non ha importanza se i provvedimenti d’integrazione abbiano avuto successo o meno. Questo principio deve essere applicato anche ai provvedimenti di reinserimento […]”.

 

                          2.5.  In concreto, questo Giudice non ravvisa alcun motivo per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata nella risposta di causa e condivisa dalla ricorrente il 23 maggio 2025.

 

                                  In effetti, ritenuto che lo stesso medico SMR ha preferito alle sue conclusioni (cfr. supra consid. 1.2. in fine) – poste a fondamento della decisione impugnata (cfr. supra consid. 1.3.) – quelle delle esperte esterne indipendenti (cfr. supra consid. 1.5.) secondo cui l’insorgente presenta un’incapacità lavorativa (globale) del 60% nell’attività abituale e del 50% nell’attività adeguata da marzo 2022 (cfr. supra consid. 1.2.), rilevato che la perita psichiatra aveva evidenziato che “con un adeguato trattamento terapeutico basato oltre che sulla farmacoterapia e sulla psicoterapia, anche su un percorso riabilitativo e psico-educazionale, con pure esperienze di lavoro in ambiente protetto, si potrebbe in futuro ottenere un aumento della capacità lavorativa” (doc. 50, pag. 212 incarto AI), accertato che l’Ufficio AI non ha condotto una valutazione della reintegrabilità contrariamente a quanto previsto dalla legge, dalla giurisprudenza e dalla dottrina topica secondo cui occorre in prima battuta valutare la reintegrabilità dell’assicurato e solo successivamente l’eventuale diritto alla rendita (cfr. supra consid. 2. 4.), in concreto non si può prescindere da una presa di posizione del servizio di integrazione professionale circa eventuali provvedimenti professionali, quali ad esempio quello auspicato dalla dr.ssa __________.

 

                                  Per il che, gli atti vanno retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda con i necessari approfondimenti.

 

                                  Infatti, nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).

 

                                  In concreto, rilevato che per le ragioni già diffusamente esposte l’istruttoria amministrativa risulta carente, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda agli approfondimenti necessari, in esito ai quali l’Ufficio AI emanerà una nuova decisione, debitamente preavvisata.

 

                          2.6.  Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

Visto l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1'800 di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Il ricorso è accolto.

                                  §   La decisione del 4 febbraio 2025 è annullata.

                                  §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.

 

                             2.  Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa) per ripetibili.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           La segretaria

 

giudice Raffaele Guffi                                   Stefania Cagni