Raccomandata |
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Incarto
n.
MP/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Manuel Piazza, cancelliere |
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segretaria: |
Stefania Cagni |
statuendo sul ricorso del 10 marzo 2025 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 12 febbraio 2025 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1998, tra l’11 agosto 2004 e il 30 giugno 2018 ha beneficiato di provvedimenti sanitari per la cura di un’infermità congenita (cfr. le decisioni dell’Ufficio AI di cui ai docc. 10, 21, 31 e 61 incarto AI).
1.2. Il 6 agosto 2024 egli ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. 68 incarto AI).
Eseguiti i necessari accertamenti medici ed economici, con decisione del 12 febbraio 2025 l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni, la patologia congenita non cagionando alcuna incapacità lavorativa né costituendo minaccia d’invalidità (doc. 105 incarto AI, pag. 1).
1.3. Con ricorso al TCA l'assicurato contesta le conclusioni dell’Ufficio AI, domandando l’annullamento della decisione impugnata e la riapertura del caso. Si chiede innanzitutto su quali basi si fondi il rifiuto, egli non essendo stato visitato dai medici dell’Ufficio AI. Sostiene inoltre di essere in inabilità lavorativa al 50% e di aver subito un’operazione il 18 febbraio 2025; non sarebbero stati notati dei miglioramenti, ma dei peggioramenti. Ritiene quindi che la decisione impugnata non sia aggiornata alla reale situazione.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione del gravame, confermando la valutazione medica posta alla base del provvedimento impugnato. Specifica inoltre che nel caso in cui l’incapacità lavorativa certificata dal 17 febbraio 2025 perduri, il ricorrente dovrà inoltrare una nuova domanda di prestazioni.
1.5. Con osservazioni dell’8 maggio 2025 il ricorrente aggiunge che l’Ufficio AI non avrebbe disposto di tutta la documentazione medica rilevante, motivo per cui andrebbe ordinata una nuova valutazione specialistica indipendente. Contesta inoltre di dover inoltrare una nuova domanda, solleva dubbi sulla regolarità della gestione documentale da parte dell’Ufficio AI e sostiene che quest’ultimo abbia valutato in maniera incompleta un quadro clinico già esistente al momento della prima decisione.
1.6. Con osservazioni del 16 maggio 2025, infine, l’Ufficio AI ribadisce la propria posizione.
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2. In merito ai dubbi sulla regolarità della gestione documentale da parte dell’Ufficio AI, che secondo il ricorrente avrebbe indicato come trasmessa una raccomandata invece mai pervenuta e solo dopo l’inoltro della domanda AI avrebbe notificato richieste di pagamento relative a vecchie fatture (doc. VIII pag. 3) – senza comunque che egli abbia specificato quali sarebbero questa raccomandata e queste richieste di pagamento –, va qui evidenziato che il Tribunale cantonale delle assicurazioni non funge da autorità di vigilanza sulle competenze personali e sull’operato dei funzionari dello Stato.
Compito di questo Giudice è unicamente verificare la correttezza della decisione del 12 febbraio 2025 emessa dall'Ufficio AI sulla domanda di prestazioni del 6 agosto 2024 e, quindi, se sia giusto il rifiuto di prestazioni AI.
Va infatti ricordato che, per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V 388, 122 V 36 consid. 2a, 110 V 51 consid. 3b; SVR 2005 AHV n. 19, 1997 UV n. 81). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b).
Questo Giudice non ha dunque competenza per valutare la regolarità dell’operato amministrativo dell’Ufficio AI, come richiesto dal ricorrente. Richiesta che, esulando dall’oggetto del contendere e già per tale ragione non potendo essere oggetto di esame e giudizio, deve essere dichiarata irricevibile.
nel merito
2.3. Oggetto del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità.
2.4. Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
La cifra 9101 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI) (valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2025) prevede che “se la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
La cifra 1007 seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI) (valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2025) prevedono che:
" Le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:
- in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
- prima fissazione della rendita → DR in vigore fino al 31 dicembre 2021,
- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;
- in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
- prima fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.
In casu il ricorrente ha presentato la domanda di prestazioni ad agosto 2024, ragione per cui l’eventuale diritto ad una rendita sarebbe insorto successivamente alla modifica legislativa di cui sopra, a prescindere dal fatto che si tratti di una domanda tardiva (art. 29 cpv. 1 LAI) o meno (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI).
Visto quanto precede, nel caso concreto è applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio 2022.
2.5. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se:
a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili;
b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e
c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Con il nuovo art. 28b LAI, entrato in vigore il 1. gennaio 2022, il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2); se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70%, gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera (cpv. 3); mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, si ha che al grado d'invalidità del 40% la quota percentuale è del 25% di una rendita intera (un quarto di rendita) e per ogni grado d’invalidità supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv. 4).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita, i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.6. Per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).
Secondo la giurisprudenza, il consulente in integrazione professionale, sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche, valuta quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili sul mercato del lavoro equilibrato (concetto astratto e teorico e che non considera la situazione concreta del mercato del lavoro, i posti disponibili durante congiunture sfavorevoli o le ridotte possibilità per l’individuo leso nel suo stato valetudinario di trovare un posto di lavoro esigibile ed appropriato, cfr. pro multis DTF 148 V 174 consid. 9.1 e 147 V 124 consid. 6.2). Spetta difatti essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3, 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto, bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).
Circa il ruolo del medico dei servizi medici regionali (SMR), va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i SMR sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato – determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA – di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Nell’ambito della valutazione delle condizioni mediche del diritto alle prestazioni, e nel quadro della loro competenza medica e delle istruzioni tecniche di portata generale dell’Ufficio federale, i SMR sono liberi di scegliere i metodi d’esame idonei. Ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 OAI, se occorre i SMR possono eseguire direttamente esami medici sugli assicurati e mettono per scritto i risultati degli esami. L’art. 49 cpv. 3 OAI prevede che i SMR sono disponibili a fornire consulenza agli uffici AI della regione.
2.7. Nel caso di specie il ricorrente, nella richiesta di prestazioni del 6 agosto 2024, ha indicato che attualmente sta lavorando al 100% quale XR designer/developer presso la __________, e ciò dal 1. agosto 2023 (doc. 68 incarto AI, p.to 5.4). L’Ufficio AI, dopo aver ricevuto la richiesta, ha acquisito agli atti la documentazione ritenuta necessaria, tra cui il curriculum vitae del 18 agosto 2024 redatto dal ricorrente stesso. Nel documento egli ha ripetuto che attualmente sta esercitando un’attività professionale al 100% quale XR developer presso la __________, e ciò sempre dal 2023 (doc. 75 incarto AI, p.to 3). Nel messaggio di posta elettronica del 26 agosto 2024 all’Ufficio AI ha poi ribadito che “al momento lavoro al 100% presso il mio datore di lavoro” (doc. 76 incarto AI). Anche il datore di lavoro il 29 agosto 2024 ha confermato non esserci state assenze dall’inizio del rapporto di lavoro, ad eccezione di sei giorni di malattia (doc. 78 incarto AI, pagg. 7 e 10).
Il 17 settembre 2024 vi è poi stato un colloquio di accertamento tra il ricorrente e la consulente AI, nell’ambito dell’intervento tempestivo. Anche in quest’occasione egli ha affermato di stare lavorando dal 1. agosto 2023 quale XR designer/developer al 100% presso la __________ (doc. 84 incarto AI, p.to 1). Nel relativo verbale, inoltre, si legge:
“ Nessuna IL nessuna IPG” (ibidem, p.to 3 pag. 4),
e
“ Possiede le risorse necessarie per svolgere la propria professionale per la quale è perfettamente formato.
Struttura la giornata lavorando” (ibidem, p.to 4).
Il verbale è stato firmato, per approvazione, dal ricorrente (ibidem, p.to 6).
Con messaggio di posta elettronica del 24 ottobre 2024 il datore di lavoro ha riferito all’Ufficio AI che il ricorrente è stato assente due settimane ad agosto 2024 e che non risulta quindi alcun annuncio di malattia presso un assicuratore (doc. 88 incarto AI).
Con messaggio di posta elettronica del 16 novembre 2024 il ricorrente ha trasmesso all’Ufficio AI un rapporto del 26 settembre 2024 del dr. med. __________, specialista FMH in angiologia, il quale aveva posto le seguenti diagnosi:
“ 1. Schwäche und Hypästhesie Dig I rechter Fuss sowie Fusssohle
- bei nervalem Schaden (siehe separater Bericht von Dr. __________)
- nicht arteriell bedingt, DD bei venöser Kompression durch die venöse Malformation
- DD Progression im Rahmen der Diagnose 2
2. Kombinierte vaskuläre Malformation des rechten Beines mit Hypotrophie
- vermutlich auch mit nervaler Missbildung (angeboren, DD progredient)
- arterielle Claudicatio Stadium IIa nach Fontaine mit Walking-Through-Phänomen
- bei arterieller Stenose der Arteria poplitea (stabil)
- persistierende Marginalvene, St. n. symptomatischen rezidivierenden Thrombosierung der dorsalen Oberschenkelvenen, aktuell kein Hinweis für rezente Thrombose
3. St. n Ulzeration im Bereich des Knöchels Operation
- Kleine kapilläre Malformation anzunehmen
- Zunahme der Hämosiderinablagerung, DD bei Insuffizienz der Venen
- St. n. kleinem Ulcus dorsaler Oberschenkel rechts abgeheilt
- vermutlich nicht im Zusammenhang mit Diagnose 2.” (doc. 89 incarto AI, pag. 1)
Dopo di ciò lo specialista ha riassunto l’anamnesi del ricorrente, ne ha descritto lo status corporeo e la venografia della gamba destra, ha dato un giudizio riassuntivo e consigliato l’ulteriore procedere. Non si è espresso in merito alla capacità lavorativa.
Con rapporto finale del 27 dicembre 2024 il SMR, posta la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “malformazione vascolare congenita della gamba destra a livello arterio-venoso, con insufficienza arteriosa e venosa, e ipoplasia dell’arto destro, prima diagnosi nel 2005 (OIC 313)” (doc. 92 incarto AI, p.to 2.1), ritenuti quali limitazioni funzionali un carico massimo di 5 kg, l’alternanza della postura al bisogno e un tragitto a piedi massimo di 500 m (ibidem, p.to 3.1 seg.) e rilevata in ogni caso l’”assenza di periodi di inabilità lavorativa nella sua attività svolata dal 8.2023” (ibidem, p.to 1.2), ha concluso per un’incapacità lavorativa nulla sia nell’attività abituale sia in un’attività adeguata, in entrambi i casi con prognosi stazionaria (ibidem, p.to 3.3). Altre patologie non sono state riscontrate.
Con annotazione del 2 gennaio 2025, il SMR ha poi aggiunto che “la patologia evidenziata non rappresenta una minaccia di invalidità ai sensi della LAI” (doc. 95 incarto AI).
Con la decisione del 12 febbraio 2025 l’amministrazione ha quindi negato il diritto a prestazioni, poiché “dagli accertamenti medici effettuati risulta che lei è affetto da una patologia congenita che non le cagiona alcuna incapacità lavorativa, né costituisce minaccia d’invalidità” (doc. 105 incarto AI, pag. 1).
Pronunciandosi in merito alla documentazione medica prodotta con il ricorso, con annotazione del 25 marzo 2025 il SMR ha osservato:
“ Si è consci della presenza di una patologia complessa congenita periferica che in maggiori limitazioni ha imposto ulteriori accertamenti polispecialistici con ora in data 17.2.25 sclerotizzazione vascolare alla clinica __________ di __________ (vedi pag 68/69 del incarto x il TCA)
Alla luce di quanto sopra si giustifica una limitazione parziale per ogni tipo di attività a partire dal 17.2.25 con necessità di valutazioni ulteriori se persisterà nel tempo.
Proposta:
De facto fino al 17.2.25 si confermano le precedenti conclusioni mediche.
Dal 17.2.25 si giustifica un peggioramento valetudinario non ora meglio quantificabile sul lungo periodo.” (doc. IV 1)
2.8. Secondo questo giudice l’Ufficio AI ha correttamente ritenuto, sulla base dell’esame della documentazione agli atti comprendente il rapporto del dr. med. __________, che il ricorrente, nonostante la sua patologia congenita e le limitazioni funzionali da essa derivanti, poteva continuare a esercitare la sua professione di XR designer/developer. Non vi sono in effetti ragioni per scostarsi dalle considerazioni del SMR, che appaiono motivate e formulate sulla base dell’esame del caso e a cui questo giudice ritiene di doversi conformare, osservato altresì che il ricorrente non ha fornito elementi nuovi che permettano di dipartirsi dalle stesse. Né del resto l’insorgente ha prodotto documentazione attestante un danno alla salute d’entità maggiore, la presenza di altre patologie invalidanti o un peggioramento successivo alle valutazioni del SMR e entro la data della decisione contestata (ricordato che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato; cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1). Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). La documentazione medica prodotta con il ricorso e con le osservazioni dell’8 maggio 2025 è infatti costituita da rapporti medici in cui si discute del problema di salute – incontestato – del ricorrente e di quale sia il miglior trattamento a cui sottoporre quest’ultimo, ma mai vi si fa cenno a eventuali limitazioni funzionali potenzialmente atte a pregiudicare la capacità lavorativa del ricorrente (docc. I 2-21 e 23-25 e VIII 1 seg. e 4-7). Essi, quindi, non sono in alcun modo in contraddizione con le valutazioni del SMR.
Il ricorrente sostiene però, inoltre, che l’Ufficio AI abbia valutato in maniera incompleta un quadro clinico già esistente al momento della prima decisione. Al riguardo va detto che la minaccia di una invalidità è data allorquando vi è da ritenere con verosimiglianza preponderante che l’assicurato perderà la propria capacità di guadagno (art. 1novies OAI; Valterio, Droit de l’AVS et de l’AI, 2011, n. 1326, pag. 366). Per quanto attiene all’incapacità di guadagno, l’art. 7 cpv. 2 LPGA precisa che essa sussiste solo se non è obiettivamente superabile ed esige che vadano considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute.
La refertazione medica agli atti al momento della resa della decisione impugnata e la circostanza che, nonostante il problema congenito – quindi presente sin dalla nascita –, il ricorrente fosse stato in grado di completare con successo una formazione e stesse svolgendo senza particolari problemi la propria professione, tuttavia non consentivano di ritenere che le condizioni per ammettere una minaccia d’invalidità fossero adempiute.
In realtà, comunque, a ben vedere l’insorgente non contesta la valutazione del SMR fatta propria dall’Ufficio AI, ma ritiene che la decisione impugnata non sia aggiornata alla reale situazione. Egli, infatti, sarebbe in inabilità lavorativa al 50% e il 18 febbraio 2025 avrebbe subito un’operazione, dopo la quale non sarebbero stati notati dei miglioramenti ma dei peggioramenti. Al riguardo trasmette il certificato del 20 febbraio 2025 del dr. med. __________, che attesta che il ricorrente presenta un’incapacità lavorativa del 100% dal 17 al 21 febbraio e del 50% dal 22 febbraio al 21 maggio 2025 (doc. I 22, pag. 2). Stando invece alle registrazioni delle presenze sul posto di lavoro, sembrerebbe che il ricorrente sia stato in malattia al 100% anche il 25 e il 26 febbraio 2025 (doc. VIII 3, pag. 6). Al di là di questa incongruenza, va comunque rilevato che l’incapacità lavorativa così attestata è subentrata dopo la resa della decisione impugnata (12 febbraio 2025) e non è quindi rilevante per la presente procedura. Correttamente, però, l’Ufficio AI ha indicato al ricorrente la possibilità di inoltrare, nel caso l’incapacità lavorativa perduri, una nuova domanda di prestazioni.
In conclusione, la refertazione medica agli atti contenendo elementi chiari e sufficienti e rispecchiando il rapporto finale del 27 dicembre 2024 e l’annotazione del 2 gennaio 2025 del SMR tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6), richiamato pure l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del possibile discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti, 115 V 142 consid. 8b) che l’insorgente non presentava, sino all'emanazione della decisione contestata, un’inabilità lavorativa nella sua professione di XR designer/developer.
2.9. Il ricorrente si chiede poi su quali basi si fondi il rifiuto, egli non essendo stato visitato dai medici dell’Ufficio AI.
Al riguardo va detto che i servizi interni del SMR, se ritengono la documentazione prodotta sufficiente, apprezzano sotto l’aspetto medico i reperti esistenti. Il loro compito è di sintetizzare – a beneficio dell’amministrazione e dei tribunali che altrimenti non dispongono necessariamente di simili conoscenze specialistiche – la situazione medica. Non è dunque indispensabile che la persona assicurata venga visitata. Il SMR esegue direttamente esami medici solo se lo ritiene necessario. L’assenza di propri esami diretti non costituisce, di per sé, un motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto del SMR, se esso soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute (STF 9C_323/2009 pubblicata in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174; cfr. anche STF 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012, consid. 4.2 e 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid. 4.2.1).
Nella fattispecie la documentazione a disposizione del SMR era sufficiente per valutare la situazione medica del ricorrente. Come visto al consid. 2.7, infatti, nel suo rapporto del 26 settembre 2024 il dr. med. __________ aveva sì posto delle diagnosi, ma senza descrivere alcuna limitazione funzionale che poteva ripercuotersi sulla capacità lavorativa del ricorrente. Mancanza di limitazioni funzionali che d’altronde si rispecchiava nella pressoché ininterrotta presenza sul posto di lavoro del ricorrente. Non era pertanto indispensabile visitarlo.
2.10. Il ricorrente, nelle osservazioni dell’8 maggio 2025, chiede di ordinare una nuova valutazione specialistica indipendente.
Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (SVR 2001 IV n. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).
Nella fattispecie, la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno del ricorrente sino all'emanazione della decisione contestata, senza che si renda necessario ordinare una perizia giudiziaria o il rinvio del caso all’Ufficio AI perché esperisca una perizia amministrativa. La richiesta formulata dal ricorrente va quindi respinta.
2.11. Visto tutto quanto precede, correttamente l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni presentata dal ricorrente.
La decisione impugnata merita pertanto conferma, mentre il ricorso va integralmente respinto.
2.12. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con l’art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 vanno poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, per quanto ricevibile, è respinto.
2. Le spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente La segretaria
giudice Raffaele Guffi Stefania Cagni