Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2025.29

 

FC

Lugano

20 giugno 2025  

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera

 

 

segretaria:

Stefania Cagni

 

 

 

statuendo sul ricorso del 14 marzo 2025 di

 

 

RI1, ______

rappr. da: RA1, ______

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 18 febbraio 2025 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  RI1, nato nel 1978, di professione meccanico e già attivo come Magazziniere, lamentando una lombosciatalgia bilaterale esordita dall’estate 2016 e una conseguente inabilità lavorativa da aprile 2021, ha presentato una domanda di prestazioni nel settembre 2021. L’Ufficio AI gli ha dapprima concesso provvedimenti di intervento tempestivo e in seguito, considerato lo stato di salute non stabilizzato e l’assicurato non integrabile, è stato esaminato il diritto ad una rendita d’invalidità.

 

                          1.2.  Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, acquisiti gli atti della ______ (di seguito ______), assicuratore perdita di guadagno dell’ultimo datore di lavoro – che aveva chiuso il caso di malattia dell’assicurato con effetto dal 1° giugno 2022 dopo aver predisposto degli accertamenti che avevano evidenziato che RI1 lavorasse malgrado l’inabilità lavorativa attestata dai medici – e preso atto che il Ministero pubblico aveva aperto nei confronti dell’interessato un procedimento penale per titolo di truffa, dopo aver interpellato i medici curanti e il SMR (per il quale l’assicurato era totalmente inabile al lavoro dal 12 aprile 2021 e al 50% dal 1° giugno 2022 sia nell’attività abituale sia in attività adeguate), con un primo progetto di decisione del 16 agosto 2023 l’Ufficio AI ha prospettato il riconoscimento di una rendita intera con grado Al del 100% dal 1° aprile al 31 agosto 2022 e una mezza rendita con grado Al del 50% in seguito.

                                  Dopo aver visionato gli atti penali e aver aggiornato quelli degli altri assicuratori coinvolti (inclusa la ______), emerse diverse incongruenze rispetto a quanto dichiarato dall’assicurato, valutati gli atti medici fatti da lui pervenire e interpellato nuovamente il SMR, con nuovo progetto del 22 ottobre 2024 e decisione del 18 febbraio 2025 (resa dopo valutazione delle contestazioni sollevate in fase di osservazioni al progetto), l’amministrazione ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera limitatamente al periodo dal 1° aprile al 31 maggio 2022, stante un’incapacità totale dal 12 aprile 2021 al 31 maggio 2022, ma un’abilità lavorativa completa nell’attività abituale e in attività adeguate 1° giugno 2022.

 

                          1.3.  Con il presente ricorso l’assicurato, rappresentato dal RA1, insorge contro suddetta decisione, postulandone l'annullamento e la conferma della rendita d’invalidità anche successivamente al 31 maggio 2022. Sulla base di refertazione medica già agli atti, il ricorrente contesta le conclusioni mediche tratte dall’amministrazione e postula inoltre la dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie.

 

                          1.4.  Con la risposta di causa dell’8 aprile 2025 l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso, confermando gli accertamenti medici ed economici esperiti. Delle ulteriori allegazioni si dirà, per quanto necessario, nel merito.

 

                          1.5.  L’assicurato si è ribadito nelle sue allegazioni con scritto 22 aprile 2025 e parimenti ha fatto l’Ufficio AI il 29 aprile 2025 (IX, XIII).

 

 

 

 

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

 

                                  nel merito

 

                          2.2.  Oggetto del contendere è sapere se a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto alla rendita d’invalidità dopo il 31 maggio 2022, avendo determinato per il periodo successivo a tale data una capacità lavorativa completa nell’attività abituale e in attività adeguate e un conseguente grado d’invalidità nullo.

 

                                  Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

                                  Occorre ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

                               

                                  Con riferimento alla menzionata modifica legislativa, si rileva che il calcolo delle rendite, il cui diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5% o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55 anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem, vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der beruflichen Vorsorge, pag. 7).

                                  Per contro, qualora al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa l’assicurato aveva già compiuto (almeno) 55 anni e il diritto alla rendita era sorto sotto l’egida del precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione in virtù della protezione della situazione acquisita (Besitzstandsschutz) conferita dalla citata disposizione transitoria, circostanza desumibile anche dalla Disposizione transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit., pag. 8 e 10; Dupont, Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt sie wem?, in: Recht Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungsrecht zwischen Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso, n.d.r.]; Hürzeler, Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua e aggiornamento per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza professionale nr. 156 del 1° luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP, Fachmitteilung nr. 127 del 25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses Rentensystem, pt. 3.2.).

                                 

                                  In concreto l’assicurato ha presentato la domanda di prestazioni nel mese di settembre 2021 a fronte di una inabilità lavorativa a far tempo dall’aprile 2021. Il diritto alla rendita poteva quindi insorgere nell’aprile 2022 (art. 28 cpv.  lett. b LAI), come del resto concluso dall’amministrazione (cfr. consid. 1.2), ragione per cui in casu torna applicabile il diritto in vigore dal 1° gennaio 2022.

 

                          2.3.  Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                  Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

                                 

                                  Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

                                 

                                  L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

                                  Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

                                  La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

                                  L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

                                  Secondo l’art. 28b LAI, l’importo della rendita è determinato quale percentuale di una rendita intera. Se il grado d’invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado d’invalidità. Se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70 per cento, l’assicurato ha diritto a una rendita intera. Se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per cento, si applicano quote percentuali variabili (tra il 47.5% e il 25%) a seconda del grado d’invalidità.

                                  Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

                                  Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

                                                                  

                          2.4.  Va ricordato che la nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità al guadagno (DTF 131 V 120). Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292; 119 V 471). In tal senso, in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss) l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123).

                                  In una decisione U183/98 dell'8 luglio 1999, il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 pag. 170).

                                  L'aspetto del coordinamento è in seguito stato relativizzato in alcune sentenze nelle quali il TF ha ritenuto non vincolante la valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione invalidità per l'altro assicuratore (DTF 131 V 362; VSI 2004 pag. 182 consid. 4.3 pag. 186 [I 564/02]; cfr. inoltre STFA U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133 V 549). L’Alta Corte ha infatti statuito che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad opporsi a una decisione o a ricorrere contro una decisione su opposizione dell'Ufficio AI riguardante il diritto alla rendita in quanto tale o il grado d'invalidità, e la valutazione dell'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità non esplica effetti vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V 367 consid. 2.2.). Il medesimo principio vale anche nei confronti dell’Ufficio AI con riferimento alla valutazione effettuata dall’assicuratore infortuni (DTF 133 V 549).

                                  Successivamente il TF ha ancora ribadito che, l’AI non è vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; DTF 133 V 549 consid. 6; STCA 32.2015.160 del 5 ottobre 2016, consid. 2.6, 32.2016.90 del 10 aprile 2017, consid. 2.2).

 

                          2.5.  Per costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005).

                                  L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

                                  I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

                                  Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

                                  Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

                                  Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

                                  Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer 1/06, pag. 64-65).

 

                          2.6.  Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

                                  Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

 

                                  Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                  Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

 

                                  Nel 2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). In due sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). Inoltre, le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale. Il Tribunale federale ha confermato tale giurisprudenza anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018, 8C_6/2018 e 8C_309/2018 del 2 agosto 2018.

                                  Nella DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

                                 

                          2.7.  Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2, pag. 134). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

 

                                  Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).

                                  Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                  Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità).

                                  Circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato – determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

                                  Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

 

                                  Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).

                                  Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                                  Va ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

                                  Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

 

                          2.8.  Nel caso in esame, tutto ben considerato, per i motivi che verranno esposti di seguito, secondo questo Giudice l’Ufficio AI ha correttamente ritenuto che, malgrado con un primo progetto di decisione del 16 agosto 2023 fosse stato prospettato il riconoscimento di una rendita intera con grado Al del 100% dal 1° aprile fino al 31 agosto 2022 e di una mezza rendita con grado del 50% successivamente, l’esame degli atti del procedimento penale (aperto a seguito della denuncia presentata il 16 novembre 2022 dalla ______) e di quelli degli assicuratori coinvolti (in particolare quelli della ______ e della ______) aveva permesso di accertare delle incongruenze rispetto a quanto dichiarato dall’assicurato e quanto poteva desumersi dai certificati dei curanti. Valutati gli atti e interpellato il SMR, a ragione la decisione contestata (resa dopo valutazione delle osservazioni del richiedente e esame della nuova documentazione medica) ha ritenuto che, confermata l’incapacità lavorativa totale dal 12 aprile 2021 al 31 maggio 2022, dal 1° giugno 2022 il ricorrente andava di nuovo considerato pienamente abile nell’attività abituale e in attività adeguate (rispettose dei limiti funzionali menzionati dalla valutazione eseguita dal dr. ______, chirurgo ortopedico del SMR, doc. AI pag. 110) e ha quindi riconosciuto il diritto alla rendita intera limitatamente al periodo dal 1° aprile al 31 maggio 2022.

 

                                  In particolare questo Giudice, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente vagliato prima della resa della decisione impugnata, dopo attenta analisi degli atti non ha motivo per mettere in dubbio la documentazione medica acquisita dall’Ufficio AI, da considerare esaustiva, comprendente le varie prese di posizione dei curanti, i rapporti del SMR e gli atti richiamati dalla ______, dalla ______ e dal Ministero pubblico,

 

                       2.8.1.  Dall’inserto emerge che l’assicurato, di professione magazziniere, aveva presentato la domanda di prestazioni nel settembre 2021, lamentando dolori agli arti inferiori, principalmente alle ginocchia, originati da traumi avvenuti in passato e in particolare da un infortunio occorsogli nel novembre 2005 e quindi, una lombosciatalgia bilaterale su osteocondrosi L5-S1 iniziata all’inizio dell’estate 2016 e in peggioramento (doc. AI pag. 17).

                                  Egli era inoltre stato seguito dal dr. ______, psichiatra (durante un periodo di incarcerazione dal gennaio all’aprile 2017 e poi nuovamente dal marzo al maggio 2021, per “F43.2 Disturbi adattivi”, doc. AI pag. 111 e 548) e da dicembre 2022 dal dr. ______, anch’egli specialista in psichiatria (doc. AI pag. 114).

                                 

                                  Nell’ambito dell’esame della richiesta di prestazioni, l’Ufficio AI ha appreso che la ______, con provvedimento dell’8 luglio 2022 rispettivamente 16 novembre 2022, aveva chiuso il caso di malattia del ricorrente, ritenendolo nuovamente abile in misura completa dal 1° giugno 2022, disponendo quindi la cessazione delle indennità giornaliere (erogate per un’inabilità lavorativa riconosciuta dal 12 aprile 2021) e il rimborso delle prestazioni percepite in modo indebito successivamente al 31 maggio 2022 per un ammontare di fr. 71'205.75 oltre a spese (cfr. doc. AI pag. 102 e 314).

                                  Da tale provvedimento della ______ – che è stato confermato con uno scritto del 25 gennaio 2023 (in evasione della contestazione formulata dall’assicurato, tramite il suo legale, il 6 dicembre 2022) ed è quindi, per quanto sia possibile desumere dagli atti, divenuto definitivo (doc. AI pag. 700 e 705) – si evinceva che a seguito di una segnalazione pervenuta nel settembre 2022 (secondo cui il ricorrente esercitava un'attività lavorativa in ambito edilizio nel periodo in cui egli risultava inabile al lavoro) l'assicuratore aveva messo sotto sorveglianza l’interessato e che dalla stessa era emerso che effettivamente egli lavorava, contrariamente ai certificati d'inabilità lavorativa totale da lui prodotti all'assicuratore (doc. AI pag. 314).

                                                                  

                                  Agli atti AI è pervenuta una certificazione del 13 gennaio 2023 del dr. ______ attestante:

 

"  Si certifica che il paziente in oggetto, di professione Magazziniere, da diverso tempo presenta dolori agli arti inferiori, principalmente alle ginocchia; tali dolori sono originati da infortuni avvenuti nel passato, in particolare la conseguenza di un infortunio occorsogli il 6.11.2005. Negli anni è stato sottoposto a diverse terapie, tra le quali infiltrazioni con acido ialuronico è cellule staminali, che, purtroppo, non hanno portato alcun tipo di miglioramento, bensì un peggioramento nel corso del tempo con flogosi e dolori articolari accentuati, non solo in movimento, ma anche a riposo. Ricorre quotidianamente all'assunzione di farmaci anti infiammatori, tra i quali Diclofenac e Ibuprofene. Nelle condizioni attuali non potrebbe riprendere la sua attività lavorativa al 100%, tuttavia, il paziente desidera provare a rientrare nel mondo lavorativo, ragione per la quale abbiamo deciso di ridurre al 50% la sua inabilità dal 1.12.2022. Il 15.5.2022 su pressione della ______ assicurazioni, in accordo con il paziente, abbiamo interrotto l'inabilità lavorativa che concerneva il caso di Malattia legato alle patologie della colonna vertebrale (Spondilolistesi, ernia discale Iombare e malattia artrosica avanzata in sede lombo-sacrale) in quanto la ______, lo avrebbe giudicato abile al lavoro, senza aver effettuato visite di controllo e contro il parere di altri Medici (io stesso e Dr. Med. ______). Attualmente il sig. RI1 rimane inabile per malattia depressiva in cura per depressione presso il Dr. Med. ______ di ______ prima al 100% e dal 1.12.2022 al 50%. (precedentemente in cura dal Dr. Med. ______ dal febbraio 2022). (…)” (doc. AI pag. 100)

 

                                  Sulla base di questa certificazione il SMR ha interpellato gli specialisti del SMR.

                                  Innanzitutto il dr. ______, specialista in chirurgia ortopedica del SMR, il 12 aprile 2023 ha concluso che “considerando le patologie emerse dalla lettura della documentazione agli atti alla schiena ed alle ginocchia” l’assicurato dal 1° dicembre 2022 era da ritenere abile al 50% come magazziniere e al 100% in attività leggere (doc. AI pag. 110).

                                  Il dr. ______, psichiatra del SMR, il 14 aprile 2023 ha dal canto suo riferito di aver contattato il dr. ______, il quale riportava di aver seguito l’assicurato durante un periodo di incarcerazione dal gennaio all’aprile 2017 e successivamente nuovamente dal marzo al maggio 2021 (per “F43.2 Disturbi adattivi”), presentando egli “sintomi d'ansia e deflessione del tono d'umore con insonnia, reattivi agli eventi psicosociali stressanti (carcerazione, difficoltà esistenziali, incertezze per il futuro, perdita finanziaria, difficoltà nel trovare un nuovo impiego)” (doc. AI pag. 111). Dal dicembre 2022 risultava in cura presso il dr. ______, specialista in psichiatria, il quale, con scritto 27 febbraio 2023, ha attestato:

 

"  Il paziente sopra citato è giunto alla mia attenzione a inizio dicembre 2022, su segnalazione del suo precedente psichiatra dr. ______, per l'aggravamento di una sintomatologia caratterizzata da deflessione del tono dell'umore marcata, elevato stato ansioso, disturbi del sonno con incubi e frequenti risvegli notturni, anedonia, perdita di interessi, tensione endopsichica con aumentato stato di allerta e ipervigilanza, pensieri negativi come volere la morte quale soluzione definitiva.

Fino a circa cinque anni fa il paziente ha condotto una vita regolare senza preoccupazioni lavorando in un garage, fino a quando la ditta sarebbe stata coinvolta in uno scandalo assicurativo che avrebbe portato all'arresto del titolare ma anche dello stesso paziente. Dopo circa settantadue giorni di carcere il signor RI1 al rientro a domicilio ha lamentato un peggioramento delle condizioni psichiche che lo hanno portato a rivolgersi a uno specialista, il dr. ______. ll paziente ha così potuto stare meglio e ha potuto riprendere l'attività lavorativa presso la ditta ______.

A marzo 2022 vi è però stata la cessazione del rapporto lavorativo, che lo ha portato a vivere sentimenti di inutilità; inoltre i datati problemi alla colonna vertebrale e la pregressa questione giudiziaria riaperta da ulteriori indagini, hanno peggiorato il quadro psichico portandolo di fatto a rivivere i sintomi descritti in precedenza. ll signor RI1 pertanto rimugina costantemente sui possibili rischi ancora attuali, quali potrebbero essere un risarcimento economico imponente o una nuova carcerazione. È molto preoccupato per l'impatto emotivo e finanziario che può ripercuotersi sulla famiglia: moglie e due figli minorenni.

Le diagnosi attuali sono:

Sindrome post-traumatica da stress (ICD10 F43.1)

Episodio depressivo di media gravità (ICD10 F32.1).

(…)

Al momento è difficile prevedere í tempi di ripresa e il paziente è da ritenersi inabile al

lavoro al 50%, almeno fino al 7 marzo 2023, giorno in cui verrà rivalutato. L'inabilità

lavorativa peraltro a mio avviso a fronte del quadro psichico attuale potrebbe peggiorare arrivando al 100%.” (doc. AI pag. 115)

 

                                  Tali conclusioni sono state ribadite nel rapporto all’AI del 10 maggio 2023 (doc. AI pag. 123).

                                   

                                  Con rapporto finale dell’11 maggio 2023 il SMR ha concluso per un'incapacità lavorativa del 100% in qualsiasi attività dal 12 aprile 2021 e del 50% dal 1° giugno 2022 nella precedente attività e in attività adeguate al suo stato di salute (ossia con un carico massimo di 10 kg, la necessità di alternare la postura al bisogno, nonché l'esigenza di pause supplementari), ponendo quali diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa “episodio depressivo di media gravità (ICD 10 F 32.1), spondilolistesi e dolore discogenico lombare su ernia discale L4-L5”. Ha indicato:

 

" Magazziniere, da diverso tempo presenta dolori agli arti inferiori, principalmente alle ginocchia; tali dolori sono originati da infortuni avvenuti nel passato, in particolare la conseguenza di un infortunio occorsogli il 6.11.2005. In base alla valutazione del Dr. ______, specialista in ortopedia, 12.04.2023, dal punto di vista selettivamente ortopedico/somatico, considerando le patologie emerse dalla lettura della documentazione agli atti alla schiena ed alle ginocchia, a partire dalla data del 01.12.2022 l’assicurato risulta abile al 50% nell’attività di riferimento di Magazziniere ed abile al 100% in un'attività lavorativa leggera. In ambito psichiatrico, è stato seguito dal Dr. ______, ______ e ______ durante il periodo di incarcerazione, 25.01.2017-07. 04. 2017. Si è rivolto al Dr. ______ il 22. 03. 2021 ed è stato in cura fino al 25. 05. 2021. Il paziente ha presentato sintomi d'ansia e deflessione del tono d'umore con insonnia reattivi agli eventi psicosociali stressanti (carcerazione, difficoltà esistenziali, incertezze per il futuro, perdita finanziaria, difficoltà nel trovare un nuovo impiego). Dal 01.12. 2022 in cura presso il Dr. ______ di ______ che certifica IL 50% dalla stessa data: tra le diagnosi certificate non è verosimile un disturbo da stress post-traumatico in quanto sintomi tipici di tale disturbo non sono stati segnalati dal Dr. ______ e non si presentano anni dopo l’evento traumatico. Verosimili sintomi depressivi reattivi al complesso della situazione somatica, per cui l'inabilità psichica è inclusa nelle limitazioni verificate al Dr. ______ in attività abituale mentre influenza al 50% anche un'attività adeguata, situazione verosimilmente stazionaria dal 01.06.2022."

                                                      (doc. AI pag. 126)

 

                                  Di conseguenza, l’Ufficio AI in data 16 agosto 2023 ha reso un primo progetto di decisione, nel quale veniva prospettata l'attribuzione di una rendita d'invalidità con grado Al del 100% dal 1° aprile 2022 fino al 31 agosto 2022 e dal 1° settembre 2022 con grado Al del 50% (doc. AI pag. 138).

                                 

                                  L'assicurato ha fatto pervenire un referto radiologico dell’8 novembre 2023 (concludente per una “discopatia mutisegmentaria a livello del rachide cervicale con restringimenti foraminali e piccola lesione del tendine del sottoscapolare e grave artrosi riacutizzata dell’articolazione acromion-clavicolare”, doc. AI pag. 160) e in gennaio 2024 ha indicato che il suo stato di salute era nel frattempo peggiorato. Egli ha pure affermato di non percepire più indennità di disoccupazione da dicembre 2023 e di essere inabile al lavoro (doc. AI pag. 169).

                                 

                                  Nel febbraio 2023 l’Ufficio AI era stato informato che il Ministero pubblico aveva aperto un procedimento penale per titolo di truffa nei confronti dell’assicurato e chiedeva la trasmissione della documentazione relativa alla domanda di prestazioni da lui presentata (doc. AI pag. 278).

                                  Nel settembre 2023 l’Ufficio AI si è quindi costituito accusatore privato nel procedimento penale aperto nei confronti di RI1 e ha chiesto di prendere visione degli atti penali (doc. AI pag. 282 e 285segg.). Da questi ultimi è emerso che la sorveglianza messa in atto dalla ______ dal 30 settembre al 4 novembre 2022 e l’analisi dei profili social del ricorrente non avevano permesso di evidenziare particolari impedimenti fisici del ricorrente. Nell’ambito dell’inchiesta di polizia atta a chiarire un’eventuale truffa commessa ai danni della ______ era emerso che l’assicurato nel medesimo periodo in cui aveva beneficiato delle indennità per perdita di guadagno aveva chiesto prestazioni anche alla ______, sottacendo la sua reale condizione e ottenendo il versamento di indennità giornaliere da maggio 2022 a novembre 2022. Pertanto la ______, con decisione su opposizione del 22 maggio 2023, cresciuta in giudicato, aveva richiesto la restituzione delle prestazioni erogate per il periodo successivo al 16 maggio 2022 per un ammontare di fr. 32'715.60 (doc. AI pag. 579 e 595).  

                                  L’Ufficio AI ha quindi aggiornato gli atti acquisendo anche i fascicoli dei vari assicuratori coinvolti (______, ______, assicurazione disoccupazione e assicuratore malattia; cfr. doc. AI pag. 411segg., 624segg., 646segg. e 706segg.).

 

                        2.8.2  Ora, la documentazione acquisita, comprensiva di svariate certificazioni mediche, esaminata approfonditamente dall’Ufficio AI, ha permesso di rilevare che il ricorrente aveva reso versioni dei fatti discordanti nel corso dei suoi interrogatori relativamente all'attività lavorativa svolta, dando indicazioni in contrasto con quanto evidenziato dalla sorveglianza.

                                 

                                  Le incongruenze emerse dai numerosi atti sono state elencate in un dettagliato rapporto allestito il 27 agosto 2024 dal consulente ispettore dell’AI che ha provveduto ad analizzare gli atti acquisiti sottolineando pure che in due occasioni il medico curante dr. ______ aveva certificato una capacità lavorativa piena, senza che tali certificati fossero mai stati trasmessi all’Ufficio AI (doc. Al pag. 179). Dopo aver rievocato le risultanze della citata sorveglianza messa in atto dalla ______ e la relativa decisione di ritenerlo abile completamente dal giugno 2022 (con cessazione delle prestazioni e richiesta di rimborso di quanto percepito indebitamente per il periodo successivo a tale data), il rapporto elenca i diversi passaggi tratti dai verbali degli interrogatori e rinvia alla denuncia inoltrata il 16 novembre 2022 dalla ______ al Ministero Pubblico, nella quale sono state contestualizzate le contraddizioni con il quadro clinico emerse dalla sorveglianza. Il rapporto precisa, tra l’altro, quanto segue:

 

"  (...) Interrogato a due riprese sulla fattispecie, l'assicurato ha in buona sostanza negato di aver esercitato un'attività lucrativa, indicando di recarsi sui cantieri per cercare del lavoro e di doversi ripresentare sul medesimo cantiere a causa della mancata presenza del capocantiere quando egli vi si recava. Ciò appare in contrasto con il fatto che egli vi sostasse diverse ore nel corso della giornata, nonché sì recasse in più occasioni nel corso della sorveglianza nel medesimo cantiere; occorre qui ritenere, con alta verosimiglianza che egli vi esercitasse un'attività lavorativa, come sostenuto dall'assicuratore ______.

L'assicurato ha dapprima negato qualsiasi rapporto di lavoro con la società ______ (in seguito: ______), nonostante egli si recasse su cantieri gestiti da tale società.

Egli ha tuttavia ammesso di avere un accordo di collaborazione con la ditta nel senso che avrebbe cercato lavori per la società. Non ci si può esimere che nonostante l'assicurato neghi di esserne dipendente o di essere coinvolto con la società egli conosce numerosi dettagli della stessa e ne parla come se di fatto fosse coinvolto (per esempio uso del plurale: "Abbiamo quindi assunto o subappaltato all’occorrenza artigiani specifici per svolgere determinati lavori" p. 6 verbale interrogatorio del 21.06.2023 in GED 0002 04.10.2023).

Le versioni rese dall'assicurato sono in ogni caso discordi, inizialmente dichiara di non avere legami con la società, in seguito ammette un accordo verbale con un socio della società (tale ______), in seguito ancora riferisce di piani inerenti la sua assunzione in qualità di fiduciario. A tali incongruenze si aggiungono gli scambi di messaggi tra l'assicurato e suddetto socio in merito a svariate indicazioni sulle attività della società ______ date dall'assicurato a quest'ultimo, si veda per esempio p. 8 verbale interrogatorio del 21.06.2023 in GED 0002 04.10.2023, nonché p. 10-11” (doc. AI pag. 182)

(…)

In merito alla sua incapacità lavorativa, egli ha dichiarato dì essere completamente abile dal 15.05.2022, certificato rilasciato dal dr. med. ______ e richiesto dall'assicurazione disoccupazione. Tale certificato non è stato inoltrato dall'assicurato a ______. Va qui evidenziato che lo stesso non è neppure stato prodotto all'Al, nemmeno quando gli è stata riconosciuta proprio una rendita intera d'invalidità dal mese di aprile 2022, ridotta al 50% a far tempo dal 01.09.2022. Anzi, non ci si può esimere di rimarcare che l'assicurato ha inoltrato documentazione medica proprio del dr. med. ______ attestante la sua inabilità, per motivi psichiatrici ben dopo il 15.05.2022, motivo per il quale era stata ritenuta una sua inabilità lavorativa anche nei periodi seguenti. A tal proposito si veda il certificato del 13.01.2023 indirizzato alla ______, nel quale il dr.  med. ______ riferisce di aver interrotto l'inabilità lavorativa per le diagnosi somatiche su pressione di ______, GED 0001 20.01.2023, quando agli atti della ______ risulta un certificato del 18.05.2022 indicante un'inabilità completa (GED 4444).

Nel corso del suo primo interrogatorio l'assicurato ha indicato essere al beneficio dell'indennità di disoccupazione al 50% dal 01.12.2023 e del 100% dal 01.03.2023 o 01.04. 2023 (p. 7 verbale interrogatorio del 21.06.2023 in GED 0002 04.10.2023). In altre parole ciò significa che egli non si riteneva più inabile e che effettuava ricerche per impieghi al 100%. L'assicurato ha inoltre indicato di non aver più inviato certificati di abilità all'Ufficio Al, senza gran giustificazione”

(…)

Nel corso del secondo interrogatorio sono stati sottoposti all'assicurato svariati certificati medici rilasciati dal suo curante, andanti fino al 30.11.2022 che l'assicurato ha ammesso aver inoltrato a ______. Egli ha pure indicato di aver aperto un incarto con ______ per problematiche legate alle ginocchia (indicando di non avere più cartilagine e fatto infiltrazioni), che però non avrebbe versato indennità ritenuto che egli già ne beneficiava dall'assicurazione perdita di guadagno per malattia (GED 0002 04.10.2023 documento di 72 pagine, p. 2). A proposito dell'assicuratore LAINF, si tiene a rimarcare che ______ ha riconosciuto all'assicurato Ie spese per le cure mediche prestate in Svizzera, ma inizialmente non ha versato indennità giornaliere in ragione del fatto che la perdita di salario dell'assicurato era già coperta da ______; in seguito ha comunque riconosciuto indennità giornaliere dal 16.05.2022 (quando secondo il suo curante per l'assicurazione disoccupazione egli era abile al 100% dal 15.05.2022 cfr. sopra), sospendendone il versamento per mancata collaborazione all’assicurato a far tempo dal 30.11.2022. Dopo aver preso atto dell'incarto della ______ e ritenuto che l'incapacità che era certificata, anche alla ______, era quella notificata all'assicuratore malattia, che quindi riguardava problematiche psichiche e legate alla schiena, non al ginocchio, con decisione del 20.03.2023 ______ ha domandato la restituzione delle prestazioni erogate (cfr. GED 1111 20.03.2023). Opponendosi alla decisione di restituzione (che non è stata accolta GED 22.05.2023), l'assicurato ha prodotto un certificato medico del 06.04.2023 (GED 04.05.2023) nel quale il dr. ______ indica che in data 15.05.2022 è stata interrotta l'inabilità lavorativa dell'assicurato per le patologie alla colonna vertebrale e dal giorno seguente 16.05.2022 è iniziata la sua inabilità al 100% per malattia depressiva, indicando che i casi sono distinti e ai tempi non collegabili. Inoltre il medico indica che dal 01.04.2023 l'assicurato è abile al lavoro. Medesimo certificato medico non è stato trasmesso all'Ufficio Al, quindi non è stato valutato nel RAF del 11.05.2023 e di conseguenza nella decisione del 1 6.08.2023 accordante il diritto ad una rendita d'invalidità all'assicurato a tempo indeterminato.

(…)

Come già evidenziato in precedenza è emerso che l'assicurato ha effettuato, mentre era sensato essere inabile (almeno per quanto concerne I'AI), diversi viaggi all'estero. A questo proposito nel corso del procedimento penale sono state estrapolate immagini dal telefono cellulare dell’assicurato (di cui si chiede di prendere visione per la presente valutazione, p. 40-?72), che gli sono state sottoposte, così come gli è stato fatto presente che le stesse, alcune scattate all'estero, che lo ritraggono in vacanza, a sciare, al mare, o a fare sport, risultano in contrasto con il suo stato di salute. In particolare gli agenti interrogati hanno fatto presente come suddette foto siano state scattate a qualche giorno di distanza dal rilascio di nuovi certificati medici con incapacità lavorativa completa (come per esempio mese di luglio 2021 e mese di agosto 2021 dove solleva la figlia mentre poco tempo prima veniva certificata un'incapacità lavorativa totale e una sintomatologia algica importante, cfr. GED 0002 04.10.2023 p. 5, nonché egli stesso a p. 3 ha riferito che non potesse alzare pesi superiori ai 10 kg). (…)”

(doc. AI pag. 184segg)

 

                                  Il consulente ispettore ha quindi chiesto al SMR di valutare se rispetto alla situazione documentata negli atti alla base del progetto di decisione del 16 agosto 2023, la nuova documentazione (medica, assicurativa e penale) comportava un cambiamento della situazione (doc. AI pag. 187).

                                  In risposta, il dr. ______ il 10 ottobre 2024 ha affermato:

 

"  1. Rispetto alla situazione documentata negli atti alla base al progetto di decisione del 16.082023, sulla base della nuova documentazione si è verificato un cambiamento dello stato di salute? Quali cambiamenti emergono dai reperti e dalle diagnosi pertinenti?

In sede di istruttoria medica conclusa con il RAF del 11.05.2023, il Dr. ______, specialista in chirurgia ortopedica, giudicava plausibili i referti medici di sua competenza e così si esprimeva il 12.04.2023: Dal punto di vista selettivamente

ortopedico/somatici, considerando /e patologie emerse dalla lettura della documentazione agli atti alla schiena e alle ginocchia, a partire dalla data del 01.12.2022 rassicurato risulta abile al 50% nell’attività di riferimento di Magazziniere ed abile a/ 100% in un'attività lavorativa leggera. Si prega di sottoporre il caso ai colleghi psichiatri considerando che attualmente con rapporto medico del medico curante, Dr ______, del 13.01.2023 viene certificata una IL 100% per malattia depressiva. Il 14.04.2024 (recte 2023) sulla base di una email ricevuta dal Dr. ______ il giorno precedente, richiedevo un rapporto medico al Dr. ______. In base al referto del Dr. ______ ricevuto il 05.05,2023 scrivevo il 11.05.2023 che dal 01.12.2022 l'assicurato era in cura presso il Dr. ______ dì ______ che certificava IL 50% alla stessa data: tra le diagnosi certificate non era verosimile un disturbo da stress post-traumatico in quanto sintomi tipici di tale disturbo non erano stati segnalati dal Dr. ______ e non si presentano anni dopo l'evento traumatico. l verosimili sintomi depressivi reattivi al complesso della situazione somatica rendevano l'inabilità psichica inclusa nelle limitazioni verificate dal Dr. ______ in attività abituale, ed influenzavano al 50% anche un'attività adeguata, situazione verosimilmente stazionaria dal 01.06.2022.

Presa visione dì tutti ì documenti pervenuti in seguito, non sono giustificate limitazioni di ordine psichico presenti o pregresse. In base all'osservazione eseguita da ______ tra settembre e novembre 2022, non sono oggettivabili anche limitazioni fisiche.

 

2. Nel caso in cui ci si trova confrontati con uno stato di salute diverso, si prega di indicare in che cosa consiste la modifica dello stato di salute dell'assicurato e da quando la stessa è intervenuta. Il mancato rilevamento dì detto cambiamento è dovuto a simulazione, rispettivamente aggravamento volontario dei sintomi?

Per quanto riguarda l'aspetto psichiatrico, nel suo rapporto il Dr. ______ faceva riferimento all'incarcerazione, alla presa a carico presso il Dr. ______ con successivo

miglioramento e ripresa lavorativa presso ______. A marzo 2022 vi è stata la cessazione del rapporto lavorativo, che lo ha portato a vivere sentimenti di inutilità; inoltre i datati problemi alla colonna vertebrale, la pregressa questione giudiziaria riaperta da. ulteriori indagini hanno peggiorato il quadro psichico portandolo di fatto a

rivivere sintomi descritti in precedenza. Il signor RI1, continua il curante, pertanto rimugina costantemente sui possibili rischi ancora attuali, quali potrebbero essere un risarcimento economico imponente o una nuova carcerazione. È molto preoccupato per I ‘impatto emotivo finanziano che può ripercuotersi sulla famiglia: moglie, due figli minorenni.

Lo psichiatra esprimeva, tuttavia, una prognosi favorevole compatibilmente alle Imitazioni fisiche. Le diagnosi proposte erano significative: riguardo il PTSD mi sono già espresso, non erano obiettivabili segni o sintomi che lo giustificassero; riguardo l'episodio depressivo di media gravità lo status descritto e la terapia in atto giustificavano la diagnosi e relative limitazioni funzionali, nonostante che al punto 2.2 lo psichiatra scrivesse che il quadro psichico era al momento reattivo alla questione giudiziaria rispettivamente al non aver trovato ancora un nuovo lavoro.

 

Gli atti pervenuti permettono ora una lettura critica del referto del Dr. ______: i molteplici riferimenti allo stato fisico rendono verosimile che egli abbia evitato una presa di posizione definitiva in ambito psichiatrico o come al punto 2.2 dove, anziché descrivere

dettagliatamente lo stato attuale, egli si limitava a scrivere che il quadro psichico era al momento reattivo alla questione giudiziaria e al non aver trovato ancora un nuovo lavoro. Allo stato attuale dei fatti, questa affermazione può essere interpretata come una dichiarazione di fattori stressanti che influenzano il benessere psichico dell'assicurato, ma di per sé non giustificano una diagnosi psichiatrica maggiore. La certificazione del curante di IL 50% (da quando lo seguo) diventa pertanto priva di substrato oggettivo.

 

3. Nell'eventualità dì uno stato dì salute invariato, si chiede di specificare in modo chiaro ed esaustivo perché lo stato dì fatto esaminato in precedenza è ritenuto erroneo. L'errata valutazione è dovuta al comportamento adottato dall'assicurato oppure trattasi di un avvenuto adattamento alle limitazioni funzionali che ha comunque permesso all'assicurato di migliorare la sua capacità al lavoro (se sì, da quando)?

In base all'osservazione e alla documentazione fotografica appare maggiormente plausibile che l'assicurato abbia aggravato alcuni sintomi derivati da indubbi eventi vitali stressanti, che egli sopportava senza una reale connotazione patologica. Non posso escludere che, considerata la pregressa carcerazione, egli non abbia sviluppato un adeguato adattamento a verosimili non significative limitazioni fisiche e psichiche residue così da permettergli una capacità lavorativa completa in ogni attività almeno dal 01.06.2022, come da decisione di ______.

 

4. ll RAF SMR del 11.05.2023 è da ritenersi ancora valido? In caso negativo si chiede al SMR di compilare un nuovo RAF con le modifiche del caso.

 

Visto quanto sopra, IL RAF del 11.05.2023 è modificato con IL 100% dal 12.04.2021 al 31.05.2022, IL 0% dal 01 .06.2022 in ogni attività.

 

5. Al fine di rispondere alle precedenti domande, sono necessari ulteriori accertamenti? Se del caso si prega di indicare quali e per quale motivo.

Non sono necessari ulteriori accertamenti.” (doc. AI pag. 191)

 

                                                   Secondo il SMR dunque la documentazione pervenuta dopo il progetto di decisione comportava una modifica della precedente valutazione di cui al rapporto finale dell’11 maggio 2023 poiché alla Iuce di essa non erano giustificate limitazioni di ordine psichico presenti o pregresse e nemmeno erano oggettivabili tra settembre e novembre 2022 limitazioni fisiche. Se quindi andava confermata un'incapacità lavorativa dal 12 aprile 2021 al 31 maggio 2022 in qualsiasi attività lucrativa, dal 1° giugno 2022 l’assicurato era da considerare abile in misura completa nell’attività abituale e in attività adeguate (doc. AI pag. 191).                                                          

                                  Con il nuovo progetto di decisione del 22 ottobre 2024, che ha sostituito il precedente, l’Ufficio AI ha quindi prospettato il riconoscimento di una rendita d'invalidità limitatamente al periodo dal 1°aprile al 31 maggio 2022 (doc. Al pag. 194).

                               

                        2.8.3  Le conclusioni dell’Ufficio AI e del SMR, basate su un approfondito esame delle certificazioni mediche e dei restanti atti acquisiti dai vari assicuratori coinvolti e dall’incarto penale, e che hanno adeguatamente considerato le  innegabili incongruenze emerse dall’esame degli atti della ______ – la cui decisione di soppressione delle prestazioni con effetto dal 1° giugno 2022, in assenza di inabilità lavorativa, e relativa richiesta di restituzione delle prestazioni versate indebitamente dopo tale data, sarebbe definitiva (doc. AI pag. 314) – appaiono complete e convincenti.

                                 

                                  In particolare, per quanto concerne le problematiche somatiche, la documentazione ottenuta ha rivelato che la sorveglianza messa in atto dalla ______ (dal 30 settembre al 4 novembre 2022) non aveva permesso di evidenziare particolari impedimenti fisici del ricorrente in particolare nella camminata (anche su terreno sconnesso), nemmeno quando egli evitava ostacoli sui cantieri e neanche aveva rilevato difficoltà nel salire e scendere le scale. Egli non aveva neppure mostrato difficoltà nel vestirsi, calzare le scarpe e nemmeno nel condurre un veicolo a motore. L'analisi dei suoi profili social pubblici aveva pure messo in evidenza che egli aveva effettuato dei viaggi all'estero e praticato sport sollecitando sia l'apparato superiore che inferiore, ciò che appariva in netto contrasto con la necessità di "riposo assoluto" attestata dai curanti (cfr. in particolare il certificato del dr. ______ dell’8 aprile 2022 con il quale attesta un’inabilità completa e la necessità di “assoluto riposo”, doc. AI pag. 332). Inoltre, la documentazione acquisita ha permesso di rilevare che nel corso degli interrogatori relativamente all'attività lavorativa svolta l’assicurato aveva reso versioni discordanti e dato indicazioni in contrasto con quanto evidenziato dalla sorveglianza. Era emerso pure che in due occasioni il curante dr. ______ aveva certificato una capacità lavorativa piena, senza tuttavia che tali certificati fossero mai stati trasmessi all’Ufficio AI (cfr. doc. Al pag. 179).

                                 

                                  Quanto alle affezioni psichiatriche, sulla base del dettagliato rapporto del consulente ispettore e della documentazione medica, lo specialista in psichiatria del SMR ha ritenuto non giustificate limitazioni di ordine psichico presenti o pregresse dopo il mese di giugno 2022. Egli ha sottolineato che, contrariamente a quanto attestato dallo psichiatra curante dr. ______, non era verosimile un disturbo da stress post-traumatico in quanto sintomi tipici di tale disturbo non erano stati segnalati dal precedente psichiatra dr. ______ e di regola non si presentano anni dopo l'evento traumatico (cfr. rapporti del SMR 11 maggio 2023 e 10 ottobre 2024, doc. AI pag. 127 e 191; cfr. in esteso al consid. 2.8.2).

                                  Ora, tale analisi critica delle conclusioni esposte dal dr. ______ il 27 febbraio 2023 (doc. AI pag. 114), tratta da uno specialista in psichiatria di comprovata esperienza in materia assicurativa, appare convincente e approfondita, rilevato peraltro come in ogni modo il dr. ______ avesse espresso, il 10 maggio 2023, una prognosi favorevole (doc. AI pag. 123).

                                  Del resto il dr. ______, interpellato dalla ______, il 24 marzo 2023 ha indicato di aver conosciuto l’assicurato durante la sua incarcerazione dal 25 gennaio al 7 aprile 2017 e di averlo poi ancora avuto in cura dal 22 marzo al 25 maggio 2021. Il paziente aveva presentato in occasione dell’incarcerazione “sintomi d'ansia e deflessione del tono d'umore con insonnia reattivi agli eventi psicosociali stressanti (carcerazione, difficoltà esistenziali, incertezze per il futuro, perdita finanziaria, difficoltà nel trovare un nuovo impiego)” riconducibili alla diagnosi “ICD-10:F43.2 Disturbi adattivi”. Lo specialista, richiesto in merito all’incapacità lavorativa attuale e futura, aveva affermato che trattavasi di “incapacità lavorative di breve durata a dipendenza delle condizioni sociali”. Aveva quindi precisato che l’assicurato non aveva richiesto un suo intervento da più di un anno (vale a dire successivamente all’ultima consultazione del 25 maggio 2021) e che nel periodo di cura presso lo studio vi erano state 5 consultazioni in due mesi (doc. AI pag. 548).

                                  Appare dunque inverosimile che l’assicurato – che successivamente al mese di maggio 2021 non ha richiesto alcuna consultazione psichiatrica, dimostrando verosimilmente di aver superato le difficoltà palesate durante e successivamente ai problemi avuti con la giustizia, ovvero i “Disturbi adattivi” abbia quindi presentato, nel dicembre 2022, quando si è rivolto al dr. ______, in apparente assenza di rilevanti elementi nuovi, una situazione tale da giustificare un’inabilità lavorativa.

                                  Del resto, riguardo all'episodio depressivo di media gravità diagnosticato, va detto che il dr. ______ aveva sottolineato in realtà l’aspetto reattivo alla questione giudiziaria e alla mancanza di lavoro, fatto questo che, secondo il dr. ______, andava interpretato come “una dichiarazione di fattori stressanti che influenzano il benessere psichico dell'assicurato, ma di per sé non giustificano una diagnosi psichiatrica maggiore” (doc. AI pag. 191).

                                  A ragione lo psichiatra del SMR, con argomentazioni motivate e prive di contraddizioni, ha quindi concluso che in base all'osservazione e alla documentazione fotografica raccolte dalla ______ appariva plausibile che l'assicurato avesse aggravato alcuni sintomi derivati da indubbi eventi vitali stressanti e che egli, considerata la pregressa carcerazione, avesse tuttavia sviluppato un adeguato adattamento alle, comunque non significative, problematiche fisiche e psichiche residue, tale da permettergli una capacità lavorativa completa dopo il giugno 2022, come deciso dalla ______ (rapporto del dr. ______ del SMR del 10 ottobre 2024, doc. AI pag. 191; cfr. in esteso al consid. 2.8.2).

                                  In particolare questo Giudice ritiene che le conclusioni dello psichiatra del SMR dr. ______ nel rapporto del 10 ottobre 2024 appaiono frutto di un esame approfondito che ha tenuto conto di tutti gli elementi del caso e della documentazione all’inserto.  A tale rapporto così come alla dettagliata esposizione degli atti e delle incongruenze emerse dall’esame dei vari fascicoli assicurativi fatta dal consulente ispettore il 27 agosto 2024 (di ben 9 pagine, doc. AI pag. 179 e 191 e cfr. al consid. 2.8.2) va rinviato.

                               

                        2.8.4  Del resto tali conclusioni non sono state validamente messe in discussione da altre certificazioni mediche.

 

                                  Innanzitutto in fase ammnistrativa l’interessato ha prodotto un certificato del dr. ______ del 2 dicembre 2024 del tenore seguente:

 

"  (…) Con riferimento alla vostra rivalutazione del grado di invalidità del 22 ottobre 2024, in cui veniva azzerato il grado di incapacità lavorativa a partire dal 01.06.2022, mi permetto di inviare le mie considerazioni e di contestarla con le seguenti osservazioni.

Il dr. ______ con assoluta certezza, senza aver mai visto il paziente, esclude che lo stesso possa aver avuto sintomi associabili a un disturbo post-traumatico da stress in quanto questi sintomi non erano stati segnalati dal dr. ______. Quando lo stesso dr. ______ in un rapporto inviato al servizio medico dell'assicurazione perdita di guadagno della ditta ______ scriveva che:

“II paziente ha presentato sintomi d'ansia e deflessione del tono dell'umore con insonnia reattivi agli eventi psicosociali stressanti (carcerazione, difficoltà esistenziali, incertezze per il futuro, perdita finanziaria, difficoltà nel trovare un nuovo impiego)”.

Lo stesso poneva come diagnosi un disturbo adattativo ICD-10 F43.2. Nel medesimo

rapporto aggiungeva di aver visto il paziente per un breve periodo, due mesi per cinque

consultazioni.

Ricordo che un disturbo post-traumatico da stress e un disturbo adattativo hanno in

comune un evento negativo alla base della loro insorgenza. Entrambe le sindromi possono essere considerate come risposte inadeguate a gravi fattori stressanti, in quanto interferiscono con le normali strategie di difesa e gli eventi negativi persistenti sono il fattore causale primario ed esclusivo. Inoltre vari sintomi di un disturbo adattativo possono essere sovrapponibili a quelli del disturbo post-traumatico da stress. Tali sintomi erano già emersi nel rapporto del dr. ______. Lo stesso collega ha però seguito il paziente per un periodo breve di tempo e non ha potuto assistere all'evoluzione peggiorativa del quadro clinico.

Mi chiedo dunque come possa non essere considerata un evento traumatico la carcerazione di una persona che fino a quel momento ha condotto una vita regolare con moglie e figli e come si possa affermare, senza aver mai visto il paziente, che sintomi afferenti a un PTSD non siano mai emersi, Trovo altresì curioso che il collega ______ abbia contattato unicamente il dr. ______ e non anche il sottoscritto, al quale lo stesso dr. ______ essendosi pensionato ha passato il paziente.

Sintomi di PTSD sono stati descritti anche nel rapporto da me stilato il 10 maggio 2023 nel rispettivo punto 2.1. e non nel 2.2 come effettivamente avrei dovuto fare. In ogni caso riportavo espressamente che:

 

“ Il paziente è giunto all'a mia attenzione a inizio dicembre 2022, su segnalazione del suo precedente psichiatra dr. ______, per l'aggravamento di una sintomatologia caratterizzata da deflessione del tono dell'umore marcata, elevato stato ansioso, disturbi del sonno con incubi e frequenti risvegli notturni, anedonia, perdita di interessi, tensione endopsichica con aumentato stato di allerta e ipervigilanza, pensieri negativi come vedere la morte quale soluzione definitiva."

Non bastasse quanto descritto, a giugno 2023 il paziente ha subito un altro episodio

vissuto come traumatico e legato alla perquisizione avvenuta da parte della polizia, su

mandato dell'______, al proprio domicilio con presenti moglie e figli. Da quanto riportato dallo stesso paziente, sarebbe stato mal trattato verbalmente «agli agenti di fronte al nucleo familiare. L'episodio gli avrebbe rifatto vivere quanto avvenuto al momento della carcerazione nel 2017.

Ad oggi stante la mia osservazione costante del paziente, i criteri del PTSD secondo

ICD-10 hanno lasciato spazio alla diagnosi di: Modificazione duratura della personalità

dopo un'esperienza catastrofica F62.0.

Il signore RI1 si definisce cambiato per tutti gli eventi traumatici occorsi, lo stesso si sente ormai sfiduciato e sospettoso verso il mondo, manifesta ritiro sociale sempre più marcato, sentimenti di disperazione ed estraniamento dalla realtà. Continua ad affermare frasi pesanti come l'essere in vita unicamente per la presenza dei figli, o che come unica via di uscita a questa situazione vede la morte.

Per di più a seguito dell'ulteriore evento vissuto da parte sua come profonda ingiustizia e Iegato alla vostra decisione di azzerare il grado di incapacità lavorativa, ho dovuto

incrementare il dosaggio dell'antidepressivo. L'attuale terapia farmacologica è attualmente costituita da:

 

Sertralina 50 mg, 5-0-0-0

Rivotril gtt 0-0-0-5.

In passato a causa di pensieri ricorrenti di morte il paziente ha assunto per brevi periodi antipsicotici come: olanzapina, risperidone e quetiapina, tutti purtroppo mal tollerati anche a bassi dosaggi per un eccessivo stato di sedazione.

La continua negazione da parte delle istituzioni delle sue ridotte performances lavorative ha dì fatto ulteriormente inciso sul tono dell'umore peggiorando il suo stato

psicopatologico, con sintomi come incremento della deflessione timica, ripresa di ricorrenti pensieri di morte e dubbi esistenziali sul suo non essere a livello mentale più normale" visto che le istituzioni negano completamente i dolori che di fatto lui accusa e che gli rendono impossibile avere ancora delle performances lavorative normali come anni fa. Cosa peraltro registrata a più riprese da diagnosi somatiche certificate da specialisti e già in vostro possesso. Va da sé che il progetto di decisione emesso da voi il 22 ottobre lo porta a tratti a sentirsi vittima del sistema e a tratti di dubitare della sua sanità mentale considerando i dolori fisici che lui accusa.

 

Rispetto alla documentazione inviatavi dalla ______ non entro in merito sia perché il paziente è giunto alla mia attenzione in un secondo momento sia perché, i fatti emersi, non escludono il vissuto emotivo manifestato dal sig. RI1.

Pertanto per far chiarezza di seguito vi elenco quelle che a mio parere sono le diagnosi

attualmente in essere:

Modificazione duratura della personalità dopo un'esperienza catastrofica F62.0.

Episodio depressivo di media gravità (ICD10 F32.1)

Visto quanto sopra ribadisco di non concordare con il progetto di decisione emesso in data 22 ottobre e propongo che al paziente venga effettuata una perizia multidisciplinare ed eventualmente una valutazione testistica.

Per quanto mi concerne il grado dell'inabilità lavorativa attuale del signor RI1 in

questo momento risulta essere del 100%.” (doc. AI pag. 219)

 

 

                                                   Ha pure prodotto uno scritto con il quale il dr. ______ il 26 novembre 2024 ha affermato:

 

"  “In data odierna ho visitato il paziente in oggetto e ho verificato che nonostante le terapie cui è sottoposto la situazione sanitaria non è per nulla migliorata. La sintomatologia algica persiste in maniera costante e anche dal punto di vista psichico la situazione è stazionaria e non è previsto alcun rallentamento delle sedute di psicoterapia a cui il paziente è sottoposto. Una diminuzione della terapia medica o una interruzione delle sedute psicologiche peggiorerebbero lo stato di salute del paziente. Si ritiene pertanto il paziente tuttora inabile al 50% a qualsiasi attività lavorativa.”

(doc. AI pag. 221)

 

                                  Queste certificazioni, unitamente alle contestazioni formulate dall’assicurato, sono state sottoposte al SMR, il quale l’11 dicembre 2024 ha confermato come segue il suo parere:

 

"  Il Dr. ______ nel suo attuale certificato del 02.12.2024 riprende l'apprezzamento clinico e diagnostico già da lui riportato nel rapporto pervenuto il 10.05.2023, con un accento soggettivo maggiore rivolto all'aspetto della carcerazione. Non sono riportati fatti nuovi o modificazioni significative di fatti medici noti e considerati in sede SMR.

Riguardo all'osservazione eseguita da ______, il Dr. ______ si limita ad affermare

che è antecedente alla sua presa a carico, tuttavia, sembra non mettere in dubbio i fatti emersi quando afferma a pag. 3: Rispetto alla documentazione inviatavi dalla ______ non entro in merito sia perché il paziente è giunto alla mia attenzione in un secondo momento sia perché, i fatti emersi, non escludono il vissuto emotivo manifestato dal sig. RI1. Il vissuto emotivo del paziente, che non è messo in dubbio, non è traducibile in un'ipotetica inabilità lavorativa. II Dr. ______ non conclude il suo referto con una presa di posizione chiara e ben motivata, bensì si limita a richiedere una perizia multidisciplinare ed eventualmente una valutazione testistica, dimostrando una carenza se non una mancanza da parte sua di evidenti elementi oggettivi. In conclusione, è confermata la precedente posizione SMR.”

(doc. AI pag. 226)

 

                                  A tale valutazione, completa ed esaustiva, cui si rinvia, questo Giudice ritiene di dover aderire. A ragione il SMR ha evidenziato che lo psichiatra curante si è limitato a contestare la valutazione medica del SMR senza pronunciarsi in merito all'osservazione effettuata dalla ______ e non ha concluso con una presa di posizione chiara e ben motivata, ma si è limitato a richiedere una perizia multidisciplinare, senza indicare elementi oggettivi di rilievo. A ragione del resto è pure stato osservato che il vissuto emotivo del ricorrente, che non è messo in dubbio, non può tuttavia tradursi direttamente in un’inabilità lavorativa.

                               

                          2.9.  A tali conclusioni si deve aderire, ritenuto che, come verrà illustrato nel prosieguo, la valutazione dell’Ufficio AI (che peraltro conferma quella della ______) non è stata smentita da altra documentazione medico-specialistica attestante nuove affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate o, ancora, un peggioramento successivo alle valutazioni del SMR del 10 ottobre e 11 dicembre 2024 e entro la data della decisione contestata, ricordato come per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato (DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).

                                                                                                    

                                  Innanzitutto i documenti prodotti in questa sede erano già stati vagliati dal SMR.

                                  Ricordate peraltro le riserve che si impongono, giusta la giurisprudenza, nella valutazione delle certificazioni dei curanti [cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008 e DTF 125 V 353 consid. 3a)cc) con riferimenti], le certificazioni dei dr. ______ e dr. ______ non permettono di trarre conclusioni diverse da quelle dell’amministrazione. Come con pertinenza osservato dal SMR, i curanti non si sono in effetti confrontati con le risultanze della sorveglianza effettuata dalla ______, né con quelle dell'istruttoria penale. Nemmeno essi spiegano (né del resto lo fa l’assicurato) il motivo per cui dall’acquisizione degli incarti degli assicuratori coinvolti siano emerse certificazioni di capacità lavorativa dell’interessato che non erano mai state trasmesse all’Ufficio AI e che si discostano dai certificati di totale incapacità lavorativa agli atti.

                                 

                                  Quanto alla valutazione psichiatrica in particolare, va nuovamente ricordato che il dr. ______ del SMR già in occasione del rapporto dell’11 maggio 2023 (doc. AI pag. 126), ossia ancor prima di aver visionato la documentazione acquisita a seguito della comunicazione circa l'apertura del procedimento penale, aveva espresso i suoi dubbi sulla sindrome post-traumatica diagnosticata dal dr. ______ il 1° dicembre 2022, ovvero il giorno di inizio della cura del ricorrente, considerato come i medici che l’avevano avuto in cura in precedenza e nel periodo di detenzione, in particolare il dr. ______, non avevano posto tale diagnosi (cfr. quanto indicato da quest’ultimo il 24 marzo 2023 all’attenzione della ______, doc. AI pag. 548 e in esteso al consid. 2.8.3).  

                                  In tale contesto, il SMR aveva ritenuto quale diagnosi a carattere psichiatrico unicamente un episodio depressivo di media gravità (ICD10 F 32.1), diagnosi che appariva giustificata alla luce dello status descritto dal dr. ______ e dalla terapia in atto, nonostante che in occasione del suo rapporto del 10 maggio 2023 (cfr. doc. Al pag. 123) lo psichiatra curante avesse indicato che il quadro psichico era al momento reattivo alla questione giudiziaria rispettivamente al non aver trovato ancora un nuovo lavoro.

                                  La "nuova" documentazione acquisita successivamente, secondo il SMR, permetteva tuttavia una lettura critica del referto del dr. ______: i molteplici riferimenti allo stato fisico rendevano verosimile che lo psichiatra curante avesse evitato una presa di posizione definitiva in ambito psichiatrico, laddove egli in particolare anziché descrivere dettagliatamente lo stato attuale, si era limitato a scrivere che il quadro psichico era al momento reattivo alla questione giudiziaria e al fatto di non aver trovato ancora un nuovo lavoro. Allo stato attuale dei fatti, sempre secondo il SMR, questa affermazione andava interpretata come una dichiarazione di fattori stressanti che influenzavano il benessere psichico dell'assicurato, ma di per sé non giustificavano una diagnosi psichiatrica maggiore (doc. AI pag. 191).

 

                                  Per quanto riguarda il lato somatico, come anticipato, dopo aver visionato la documentazione acquisita posteriormente alla valutazione dell’11 maggio 2023, il SMR ha ritenuto di dover modificare la sua precedente valutazione e questo in particolare poiché alla luce dell’osservazione eseguita dalla ______ tra settembre e novembre 2022 in effetti, come concluso dall’assicuratore perdita di guadagno, non erano oggettivabili Iimitazioni fisiche.

                                  Il SMR ha evidenziato che in base all'osservazione e alla documentazione fotografica appariva maggiormente plausibile che il ricorrente avesse aggravato alcuni sintomi derivati da indubbi eventi vitali stressanti, che egli sopportava senza una reale connotazione patologica. A suo avviso, non si poteva escludere che, considerata la pregressa carcerazione, egli non avesse sviluppato un adeguato adattamento a verosimili non significative limitazioni fisiche (e psichiche) residue così da permettergli una capacità lavorativa completa in ogni attività almeno dal giugno 2022, come peraltro deciso dalla ______ (doc. AI pag. 191).

                                  Infine, quanto alla valutazione del dr. med ______, a ragione l’Ufficio AI ha rilevato che il curante nel corso della pratica riguardante il ricorrente abbia certificato ai diversi assicuratori coinvolti abilità/inabilità diametralmente opposte, tanto da dover necessitare spiegazioni e giustificazioni in merito alla loro emanazione (cfr. certificato del 13 gennaio 2023, allegato A6 al ricorso). Non va poi dimenticato che all'assicuratore infortuni, e mai all'Ufficio Al, è stato prodotto il certificato redatto il 6 aprile 2023 dal dr. ______ che attestava l’interruzione dell'inabilità lavorativa per le patologie della colonna vertebrale a far tempo dal 15 maggio 2022 e dal giorno seguente l'inizio di un'incapacità per malattia depressiva e infine dal 1° aprile 2023 un'abilità completa al lavoro (doc. AI pag. 568).

                                  Come con pertinenza ha osservato l’amministrazione, tale referto suscita qualche perplessità se si considera che dall’esame degli atti risulta che l’assicurato ha fatto capo alle cure del dr. ______ sino al 25 maggio 2021 (doc. AI pag. 548) e a quelle del dr. ______ soltanto dal dicembre 2022 (doc. AI pag. 535), ragione per cui mal si comprende come egli potesse trovarsi dal 1° giugno 2022 in inabilità lavorativa per motivi psichiatrici senza che egli avesse (di nuovo) fatto capo alle cure di uno specialista. E questo senza tralasciare di ricordare che secondo la giurisprudenza una riduzione della capacità lavorativa deve essere di principio comprovata da certificazioni rilasciate in tempo reale, mentre che un’incapacità lavorativa medico-teorica costatata successivamente con effetto retroattivo non è sufficiente (STF 9C_210/2018 del 29 agosto 2018 consid. 2.2).

                               

                                  Ne discende che il ricorrente non ha prodotto nuova documentazione in sede di ricorso atta a modificare la valutazione medica del SMR, la quale tiene invece conto di tutti gli elementi del caso, nonché delle contraddizioni relative al suo stato di salute emerse in sede penale e si fonda su elementi oggettivabili e non su mere dichiarazioni soggettive.

                                 

                                  Tutto ben considerato, questo Giudice deve quindi concludere che il ricorrente non ha comprovato, né in fase amministrativa né in questa sede, che le problematiche somatiche e psichiche abbiano o abbiano avuto un influsso sulla capacità lavorativa all’infuori dei periodi di inabilità certificati dalla ______ e dall’Ufficio AI, vale a dire anche successivamente al 1° giugno 2022, ove peraltro siano nuovamente ricordate le riserve che si impongono, giusta la giurisprudenza, nella valutazione delle certificazioni dei curanti [cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008 e DTF 125 V 353 consid. 3a)cc) con riferimenti; cfr. in esteso al consid. 2.7.2]. Nemmeno è possibile evincere un significativo peggioramento delle sue condizioni rispetto a quanto approfonditamente appurato prima della resa della decisione impugnata.

                                  Sia infine pure ancora osservato che le sue condizioni di salute non gli hanno impedito di mettersi alla ricerca di un lavoro e di iscriversi alla disoccupazione al fine di percepire le relative indennità dal 1° dicembre 2022 (doc. AI pag. 131, 134, 169, 620). Anche se è vero che per la giurisprudenza l’idoneità al collocamento non esclude la presenza di un’incapacità lavorativa (STF B 127/04 del 21 aprile 2005 consid. 4.3.4), la circostanza che l’assicurato abbia percepito le indennità di disoccupazione, apparentemente con capacità al collocamento, rientra nondimeno negli elementi di valutazione rilevanti.

                                                                                                      

                                  Le motivazioni chiare dell’Ufficio AI e del medico SMR (cfr. le Annotazioni dell’11 maggio 2023, 10 ottobre 2024, 11 dicembre 2024, doc. AI pag. 126, 191 e 226), appaiono dunque complete, convincenti e prive di contraddizioni o di elementi che possano far dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 351). Questo Giudice ritiene di doverle condividere, anche considerando come il ricorrente abbia manifestato un dissenso puramente soggettivo.

                                                                    

                                  Va poi qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

                                                                  

                                  Alla luce di quanto sopra esposto questo Giudice, ricordato il principio del libero apprezzamento delle prove valido (anche) nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. art. 61 lett. c in fine LPGA; cfr. anche STF 9C_549/2020 del 1. settembre 2021 consid. 3.1. e STCA 32.2022.39 consid. 2.7.2.), ritiene con il grado probatorio della verosimiglianza preponderante abitualmente applicabile al diritto delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 con riferimenti) che la valutazione effettuata dal medico SMR in punto alla capacità lavorativa sia (più) confacente alla realtà documentale (e quindi preferibile) rispetto a quella dei curanti, posto che, come detto, di principio in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione dei curanti.

                                  A tal proposito, non si può del resto ignorare che l’insorgente non risulta aver ulteriormente impugnato la comunicazione della ______ con la quale egli è stato ritenuto abile al lavoro in misura completa dal 1° giugno 2022 con conseguente cessazione dell’erogazione delle indennità giornaliere per malattia e richiesta di rimborso delle indennità percepite in modo indebito successivamente al 31 maggio 2022 (lo scritto della ______ del 16 novembre 2022 è stato confermato il 25 gennaio 2023 in evasione della contestazione formulata dall’assicurato, tramite il suo legale, il 6 dicembre 2022; doc. AI pag. 314, 700 e 705).

 

                                  Tale agire evidenzia dunque l’implicita accettazione delle conclusioni di tale provvedimento (cfr. consid. 2.8.1).

 

                                  In conclusione, è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti, 115 V 142 consid. 8b) che se va ammesso un periodo di inabilità del 100% dal 12 aprile 2021, tuttavia, a far tempo dal 1° giugno 2022, la situazione clinica era da considerare migliorata con un’abilità lavorativa completa nell’attività abituale e in ogni attività adeguata.

 

                                  La refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione della decisione contestata, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d). La richiesta formulata dall’insorgente di eseguire ulteriori approfondimenti medici va quindi respinta.

                               

                        2.10.  Ne discende che a ragione l’Ufficio AI, ammessi i precitati periodi di inabilità lavorativa con ripresa dell’abilità lavorativa piena dal 1° giugno 2022, con la decisione querelata ha quindi accolto la domanda di prestazioni accordando il diritto ad una rendita intera limitatamente al periodo dal 1° aprile 2022 (trascorso l’anno di attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) sino al 31 maggio 2022, ossia sino al miglioramento, con ripresa della capacità lavorativa piena in ogni attività (dal 1° giugno 2022) con un conseguente grado d’invalidità nullo, ricordato come per l’art. 88a cpv. 1 OAI “se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità si riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della soppressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri” (cfr. consid. 2.3).

                                  Ciò non toglie che, ribadito come il presente giudizio non pregiudica eventuali diritti nei confronti dell’AI insorti successivamente alla data del provvedimento in lite, resta aperta la possibilità al ricorrente di far valer se del caso in futuro un peggioramento delle sue condizioni.

                                  La decisione impugnata merita pertanto conferma, mentre il ricorso va respinto.

                                 

                        2.11.  Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                  Il ricorrente ha postulato l’esenzione dal pagamento delle spese di causa facendo pervenire il 29 aprile 2025 l’apposito certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria vidimato dall’autorità comunale (XI).

                                  Con riferimento quindi alla richiesta di esonero dal pagamento di tasse e spese processuali (cfr. art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG]; cfr. anche l'art. 28 cpv. 2 Lptca), va detto che i presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono dati se il richiedente, non patrocinato da un avvocato, si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STF U 102/04 del 20 settembre 2004).

                                 

                                  Nella presente fattispecie, non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).

                                  Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto e per i motivi dianzi esposti, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso, anche considerando come l’assicurato non abbia fatto valere alcun elemento nuovo rilevante che potesse anche solo fare apparire come incompleti gli accertamenti effettuati dall’amministrazione e nemmeno ha ritenuto di produrre nuove certificazioni mediche idonee a sostanziare le sue conclusioni circa la sussistenza di un’inabilità lavorativa anche dopo il 1° giugno 2022.

                                  In tali condizioni, l’istanza di esonero spese deve essere respinta.

                                 

                                  Visto l’esito della vertenza e considerato il rigetto della richiesta di assistenza giudiziaria, le spese per fr. 500 vanno pertanto poste a carico del ricorrente,

                               

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con esonero dalle spese di giustizia è respinta.

 

                             3.  Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

 

                             4.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           La segretaria

 

Giudice Raffaele Guffi                                  Stefania Cagni