Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2025.30

 

BS

Lugano

4 giugno 2025       

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, cancelliere

 

 

segretaria:

Stefania Cagni

 

 

 

statuendo sul ricorso del 18 marzo 2025 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

le decisioni del 14 febbraio 2025 emanate da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                          in fatto

 

                          1.1.  RI 1, classe 1979 e da ultimo professionalmente attivo quale autista di autocarri, nel mese di maggio 2019 ha inoltrato all’Ufficio AI una domanda di prestazioni per adulti a motivo delle sequele dell’infortunio, preso a carico dalla __________, occorsogli il 18 febbraio 2019 (doc. 1, 12 e 193; se non indicato diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa).                             

 

                          1.2.  Terminate le misure integrative adottate nell’ambito dell’intervento tempestivo e dell’aiuto al collocamento (cfr. da ultimo il rapporto del Servizio di integrazione professionale del 13 aprile 2023 in doc. 84), raccolta la documentazione medica __________ (doc. 85), e tenuto conto del rapporto 9 settembre 2023 del dr. med. __________, medico curante e specialista in medicina interna ed oncologia (doc. 89), con annotazioni 18 dicembre 2023 i medici del Servizio medico regionale (SMR) dr. med. __________ (generalista) e dr. med. __________ (psichiatra) hanno deciso di esperire una perizia bisciplinare di ordine reumatologico e psichiatrico (doc. 91) affidata al Servizio di accertamento medico (SAM) (cfr. la relativa procedura di assegnazione peritale in docc. 91, 95 e 99).

 

                                  Tenuto conto della perizia 20 giugno 2024 del SAM (doc. 120), avallata dal SMR in data 1° luglio 2024 (doc. 121), nonché del rapporto 28 agosto 2024 della Consulente in integrazione professionale (doc. 127), l’Ufficio AI ha emesso il progetto di decisione 5 settembre 2024. Accertata una totale incapacità lavorativa nell’abituale attività di autista di mezzi pesanti dal 18.02.2019 in poi, l’amministrazione ha valutato le seguenti incapacità lavorativa in attività adeguate: 100% dal 18.02.2918 al 31.12.2020, 50% dal 01.01.2021 al 04.08.2021; 100% dal 05.08.2021 al 04.10.2021; 50% dal 05.10.2021 al 17.05.2022; 100% dal 18.05.2022 al 17.11.2022; 0% dal 18.11.2022 e continua. L’Ufficio AI ha di conseguenza prospettato all’assicurato l’assegnazione di una rendita intera (per un grado d’invalidità del 100%) dal 1° febbraio 2020, di una mezza rendita (per un grado d’invalidità del 58%) dal 1° aprile 2021 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute accertato nel gennaio 2021) e, infine, nuovamente di una rendita intera (per un grado d’invalidità del 100%) dal 1° agosto 2022 al 28 febbraio 2023 (a seguito del peggioramento temporaneo accertato 18.05.2022 sino al 17.11.2022) (doc. 129).

 

                                  Con osservazioni 30 settembre 2024 il dr. med. __________, per conto dell’assicurato, facendo riferimento ai suoi precedenti rapporti e allegando documentazione medica, ha ribadito come il suo paziente sia inabile al 50% in qualsiasi attività, invitando l’amministrazione a rivedere la propria valutazione (doc. 130).

 

                                  In data 15 ottobre 2024 l’Ufficio AI, allegando la documentazione prodotta dall’assicurato, ha chiesto al __________ un complemento peritale (doc. doc. 133). Tenuto conto del rapporto 24 ottobre 2024 del __________, i cui i periti hanno evidenziato come la nuova documentazione sia stata già valutata nella perizia del 20 giugno 2024 (doc. 135), nonché delle annotazioni 5 novembre 2024 del SMR – secondo cui non sono state sostanziate modifiche alle limitazioni funzionali già note (doc. 136) –, con (tre) decisioni del 14 febbraio 2025 l’Ufficio AI ha confermato il progetto di decisione 5 settembre 2024 (doc. 138-141).

                          1.3.  Contro le suddette decisioni l’assicurato ha interposto il presente ricorso chiedendo il riconoscimento di “un grado d’inabilità al 100% per lavori pesanti ed un grado di abilità del 50% a partire dal 1° marzo 2023 per lavori leggeri”. A sostegno della propria richiesta ricorsuale egli ha prodotto lo scritto 30 settembre 2024 del suo medico curante con allegata documentazione medica.

 

                          1.4.  Con la risposta di causa l’amministrazione ha postulato la reiezione del ricorso, confermando la valutazione medico-teorica dei periti __________.

 

                          1.5.  Con scritto 7 aprile 2025 l’assicurato, confermando il ricorso, ha prodotto due referti radiologici (VI).

 

                          1.6.  Con osservazioni 15 aprile 2025 l’Ufficio AI, prendendo posizione in merito ai nuovi atti medici, ha ribadito la validità della decisione contestata e la richiesta di reiezione del ricorso (VIII).

 

                          1.7.  Infine, con scritto impostato il 26 aprile 2025 il ricorrente ha sostanzialmente ribadito le censure nei confronti dall’amministrazione (X).

 

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

 

                          2.2.  Per quanto riguardo la tempestività del ricorso, l’insorgente sostiene di aver ricevuto le decisioni contestate il 19 febbraio 2025 e che il termine di ricorso di 30 giorni è quindi iniziato a decorrere il 20 febbraio 2025 ed è scaduto il 24 marzo 2025. Inoltrato il 18 marzo 2025, a mente dell’assicurato, il ricorso è tempestivo.

                               

                                  Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha fatto presente di non essere in grado di accertare la data di ricezione da parte dell’assicurato della decisione contestata, poiché non inviata per raccomandata ma per posta semplice.

 

 

                                  Secondo la giurisprudenza, l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data siano contestate, in caso di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a).

 

                                  Ritornando al caso in esame, non vi sono motivi per dubitare della versione dell’insorgente in merito alla data della notifica delle decisioni impugnate (19 febbraio 2025). Ne consegue che il presente ricorso, consegnato per raccomandata all’ufficio postale il 18 marzo 2025 (cfr. timbro postale), è da ritenere tempestivo poiché inoltrato nel termine per ricorrere di 30 giorni (art. 60 cpv. 1 LPGA) che scadeva venerdì 21 marzo 2025.

 

                                  nel merito

 

                          2.3.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha limitato il diritto alla rendita sino al 28 febbraio 2023 (tre mesi dopo il 17 novembre 2022 ex art. 88a cpv. 1 OAI). Incontestata è l’assegnazione di una rendita intera dal 1° febbraio 2020, di una mezza rendita dal 1° aprile 2021 e, nuovamente, di una rendita intera dal 1° agosto 2022 al 28 febbraio 2023.

 

                                  Va anzitutto ricordato che il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

 

                                  Per la disamina del diritto ad una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

 

                                  Tornando alla modifica legislativa di cui sopra, si rileva che il calcolo delle rendite, il cui diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5% o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55 anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem, vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der beruflichen Vorsorge, pag. 7).

 

                                  Per contro, qualora al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa l’assicurato aveva già compiuto (almeno) 55 anni e il suo diritto alla rendita era sorto sotto l’egida del precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione in virtù della protezione della situazione acquisita (Besitzstandsschutz) conferita dalla citata Disposizione transitoria, circostanza peraltro desumibile anche dalla Disposizione transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit., pag. 8 e 10; Dupont, Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt sie wem?, in: Recht Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungsrecht zwischen Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso, n.d.r.]; Hürzeler, Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua e aggiornamento per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza professionale nr. 156 del 1. luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP, Fachmitteilung Nr. 127 del 25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses Rentensystem, pto. 3.2.).

 

                                  In tal senso il marg. 9201 CIRAI (Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità, valida dal 1° gennaio 2022) prevede che “le rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno ancora compiuto 55 anni (persone nate negli anni dal 1967 al 2003) sono trasferite nel nuovo sistema di rendite lineare (art. 28b LAI), se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 17 LPGA (modificazione del grado d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.

 

                                  Secondo il marg. no. 9102 CIRAI in merito alla determinazione del diritto applicabile nel caso di prima concessione di rendite con quote decrescenti o a tempo determinato e casi di revisione, prevede “che se la modifica determinante avviene prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La data della modifica determinante è determinata secondo l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.).”

 

                                  Infine, il marg. no. 9200 CIRAI prevede che “le rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 hanno già compiuto 55 anni (uomini nati negli anni dal 1957 al 1966; donne nate negli anni dal 1958 al 1966) rimangono nel vecchio sistema di rendite anche in caso di revisione del diritto alla rendita. A queste persone restano pertanto applicabili le disposizioni legali nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2021”.

 

                                  Nel caso in esame è applicabile la citata Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020 poiché al momento della sua entrata in vigore (1° gennaio 2022) l’assicurato, nato nel gennaio del 1979, non aveva ancora compiuto 55 anni.

                                  Secondo tale disposizione, il calcolo delle rendite, il cui diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato secondo il nuovo sistema se – come nel caso concreto – nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5% o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa in parola, non aveva ancora compiuto 55 anni.

                                  Ne consegue che applicabile è il diritto in vigore dal 1° gennaio 2022.

 

                          2.4.  Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                  Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

                                 

                                  Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

                                 

 

                                  L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

                                  Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

                                  La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

                                  L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

                                  Secondo l’art. 28b LAI, l’importo della rendita è determinato quale percentuale di una rendita intera. Se il grado d’invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado d’invalidità. Se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70 per cento, l’assicurato ha diritto a una rendita intera. Se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per cento, si applicano quote percentuali variabili (tra il 47.5% e il 25%) a seconda del grado d’invalidità.

 

                                  Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

 

                                  Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

 

                          2.5.  Trattandosi nel caso in esame di un'attribuzione di una rendita limitata nel tempo, per costante giurisprudenza, quando l'amministrazione con un'unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

 

                                  L'art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta.

                                  I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche in merito all'art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

 

                                  Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L'art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

 

                                  Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L'art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

 

                                  Giusta l'art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell'abbassamento del grado di invalidità e l'assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d'attesa impostogli dall'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

 

                                  Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione né di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer 1/06, pag. 64).

 

                          2.6.  Nella fattispecie concreta, come visto al consid. 1.2, l’Ufficio AI ha conferito mandato al __________ di allestire una perizia bisciplinare in ambito reumatologico e psichiatrico.

                                  Dal rapporto datato 20 giugno 2024 (doc. 120) risulta che i periti, oltre ad aver proceduto ad una valutazione internistica, hanno fatto capo a consultazioni specialistiche esterne di natura reumatologica (dr.ssa med. __________) e psichiatrica (dr. med__________). Dopo aver esposto la consueta anamnesi (familiare, personale-sociale, professionale, patologica e sistemica), i disturbi soggettivi e le affezioni attuali e dopo aver proceduto alla descrizione della giornata e continuato con le constatazioni obiettive, i periti, fondandosi su un'esauriente discussione, hanno posto le seguenti diagnosi:

 

"  (…)

4.3.1 Diagnosi rilevanti con ripercussioni sulla capacità lavorativa

 

Disturbo dell'adattamento con ansia (ICD 10 F 43 22).

 

Stato dopo frattura e lussazione del gomìto sin. (18.2 2019), stato dopo osteosintesi con vite (21 .2.2019) con sviluppo di pseudo artrosi ed algodistrofia, asportazione del capitello radiale gomito sin. (14.11.2019), intervento di impianto di protesi al capitello radiale sin. con osteotomia di raccorciamento dell'ulna e stabilizzazione con placca Medeco e riparazione artroscopia di fibro-cartilagine triangolare del polso sin per ulna plus secondaria (5.5.2020), intervento di asportazione placca Medeco a livello ulnare (5.8.2021), intervento di rimozione della protesi della testa radiale e plastica d'interposizione dell'anconeo con due fili trans-ossei nell'area del capitulum al gomito sin (18.5.2022).

 

Deficit residuo rotatorio al polso sin. con sublussazione della testa dell’ulna in artrosi distale radio-ulnare sin. in stato dopo variante plus dell'ulna secondaria nell'ambito della diagnosi 1.”

 

                                  Sono state inoltre poste le seguenti diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa:

 

"  (…)

4.3.2   Diagnosi rilevanti senza ripercussioni sulla capacità lavorativa

 

Disturbo d'ansia generalizzato (ICD-10 F41 1) Moderato.

 

Aereofobia (ICD-10 F40.2)

 

Tendinopatia della cuffia dei rotatori spalla sin. (MRI 18.3.2022), con rottura parziale del sopraspinato con lesione SLAP tipo ll il 18.2.2019.

Modiche alterazioni degenerative del rachide lombare (MRI

15.11.2022).

 

Esiti di frattura del processo uncinato e trapezio conservativamente.”

 

                                  In merito alle ripercussioni funzionali dovute alle surriferite affezioni, i periti del __________ hanno rilevato:

 

"  (…)

Dal lato reumatologico l’A presenta le risorse fisiche seguenti: egli può spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta pesi tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, raramente pesi oltre 10 kg fino all'altezza dei fianchi, mai pesi oltre 20 kg fino all'altezza dei fianchi: l'A può spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l’altezza del petto, raramente pesi oltrepassanti 5 kg sopra i ‘altezza del petto. L'A può spesso maneggiare attrezzi di precisione, spesso maneggiare attrezzi molto leggeri e leggeri, talvolta maneggiare attrezzi di media entità, mai maneggiare attrezzi pesanti. La rotazione manuale è ridotta a sin, la rotazione è possibile talvolta. L'A. può talvolta effettuare lavori al di sopra della testa, spesso effettuare la rotazione del tronco, può spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, spesso la posizione in piedi ed inclinata in avanti, spesso assumere la posizione inginocchiata, spesso effettuare la flessione delle ginocchia, spesso assumere la posizione accovacciata. L'A. può assumere spesso la posizione seduta di lunga durata, spesso la posizione in piedi di lunga durata, può molto spesso camminare fino a 50 metri. spesso oltre 50 metri, spesso camminatre per lunghi tragitti, talvolta camminare su terreno accidentato, può spesso salire le scale, talvolta salire su scale a pioli.

 

Dal lato psichiatrico l'A. non presenta delle limitazioni nell'attività abituale.”

 

                                  I periti hanno ritenuto che “le incapacità lavorative in ambito reumatologico e psichiatrico non vanno sommate ma integrate completamente in quanto tutte considerano la necessità di maggiori pause al bisogno e maggiore lentezza nello svolgimento dei compiti “(punto no. 4.6 della perizia a pag. 74; pag. 458 del dossier AI).

                                  Globalmente essi hanno concluso per una totale inabilità lavorativa dal 18 febbraio 2019 nell’abituale attività lucrativa di autista di mezzi pesanti (pag. 75 della perizia; pag. 459 del dossier AI). Tuttavia – ciò che è rilevante per la presente vertenza – i periti, dopo aver dettagliatamente esposto la tipologia di attività ritenute ancora esigibili, hanno valutato un’abilità lavorativa del 100% a partire dal 18 novembre 2022 (pagg.459 – 461).

 

                                  La perizia bisciplinare è stata avallata e fatta propria da parte del SMR con rapporto 1° luglio 2024 (doc. 121).

                                 

                                  Con complemento 24 ottobre 2020 i periti del __________, esaminata la lettera 30 settembre 2024 del medico curante e la documentazione allegata, hanno osservato: “abbiamo esaminato la documentazione inoltrata e abbiamo appurato che la stessa è stata già analizzata e riportata nell’ambito della valutazione peritale del 20.6.2024, quindi essa non può apportare modifiche alle conclusioni peritali, le quali vengono confermate in toto” (pag. 606).

 

                                  Il succitato complemento peritale è stato approvato dal SMR con annotazioni del 5 novembre 2024 (pag. 607).

 

                                  Il ricorrente contesta la valutazione medico-teorica del __________, sostenendo un’inabilità del 50% in attività adeguate.

 

                          2.7.  Per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).

                                  Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

                                  Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                  Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                  Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                  Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                  Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

 

                          2.8.  Nella fattispecie in esame questo Giudice, chiamato a verificare se lo stato di salute dell’assicurato è stato accuratamente vagliato dal __________, non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni formulate nella perizia bidisciplinare del 20 giugno 2024 (doc. 120) – confermata dal complemento peritale del 24 ottobre 2024 (pag. 606) –, poiché la stessa va considerata dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando precedente.

                                  In effetti, i periti hanno considerato tutta la documentazione medica agli atti e l’insorgente non ha prodotto documentazione specialistica atta a mettere in dubbio le conclusioni a cui essi sono giunti.

 

                                  È bene rilevare che la documentazione medica prodotta con le osservazioni del 30 settembre 2024 dal medico curante e riproposta con il presente ricorso è stata già riportata e valutata dal __________ (cfr. punto no. 2.1. della perizia).

                                  In particolare, nell’elenco atti il __________ ha riassunto come segue il rapporto 9 settembre 2023 del medico curante:

 

"  In sua cura da ottobre 2021 a tutt'oggi. Ultimo controllo 28.3.2023. Lo vede ogni 6-8 settimane. Incapacità totale dal 18.5.2022 al 31 .2.2023; 50% dall' 1 .8.2022 solo per lavori leggeri (autista per macchina privata, ecc.). È incapace al lavoro in attività pesanti. È stato seguito anche dalla Clinica __________ e dal Dr. med __________. Dice che l'A è in grado di lavorare al 50% come autista per macchine leggere, più del 50% non è fattibile per sovraccarico del gomito e della colonna lombare che provoca dolori. In cura con Pregabalin e Ibuprofene. Riporta gli interventi e riferisce che vi è una sindrome lombare con stato dopo infiltrazioni, un'artrosi radio-ulnare, ecc. (nota del perito SAM: testo olografo di cattiva lettura). Dice che può svolgere un’attività leggera al 50%.” (pag. 430)

 

                                         Ora, se da un lato il dr. med. __________ sostiene come il suo paziente sia abile solo al 50% in lavori leggeri quale autista di macchina privata, dall’altro la perita reumatologa, procedendo dapprima ad una esaustiva valutazione (pagg. 455/6), ha compiutamente valutato la residua capacità lavorativa in attività adeguate descrivendo dettagliatamente le limitazioni e le funzioni ancora esigibili (cfr. consid. 2.5). Inoltre, il dr. med. __________ non ha posto nuove diagnosi rispetto a quelle indicate dai periti.

                                  Nemmeno nel successivo scritto 30 settembre 2024 (già noto e valutato dal SAM), prodotto col ricorso, il medico curante ha rilevato fatti non noti all’amministrazione, limitandosi a richiamare i suoi precedenti rapporti di settembre 2023 e di marzo 2022 (doc. A).

 

                                  Da ultimo, con scritto 14 aprile 2025 all’Ufficio AI il medico curante, ribadendo un’inabilità lavorativa del 50%, ha sostenuto un peggioramento della sintomatologia al polso ed al gomito sinistro, vale a dire una progressione dell’artrosi con sospetto di osteoncondroma secondario allegando due artroscopie al gomito ed al polso sinistri (VIII/2). A prescindere che entrambe le artroscopie sono successive alla decisione contestata [si rammenta che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della decisione contestata (DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii], correttamente nelle osservazioni 15 aprile 2025 l’Ufficio AI ha ritenuto tale documentazione non idonea a modificare la valutazione della capacità lavorativa definita in ambito peritale. Infatti, dai relativi referti non risultano nuove diagnosi e nuove limitazioni funzionali. Del resto, nel cennato scritto 14 aprile 2025 il medico curante ha fatto presente che il suo paziente sarà sottoposto ad una rivalutazione presso la __________ (dr. med. ____________) e che trasmetterà, una volta in suo possesso, tale rivalutazione, ciò che non è tuttavia avvenuto. Al riguardo va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

 

                                  In conclusione, viste le affidabili e concludenti risultanze della perizia bidisciplinare __________ del 20 giugno 2024, alla quale va conferito valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.7), ritenuto che non è stato reso verosimile un peggioramento delle condizioni di salute, richiamato inoltre l'obbligo che incombe alla persona assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati) che l’assicurato è abile al 100% in attività adeguate dal 18 novembre 2022.

 

                          2.9.  Occorre ora esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico valide al 18 novembre 2022.

 

                        2.9.1  Per quanto concerne il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute (reddito da valido), l’art. 26 OAI, in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede che il reddito senza invalidità (art. 16 LPGA) è determinato sulla base dell’ultimo reddito lavorativo effettivamente conseguito prima dell’insorgere dell’invalidità. Se il reddito lavorativo conseguito negli ultimi anni prima dell’insorgere dell’invalidità era soggetto a forti variazioni, ci si basa su un reddito medio adeguato (cpv. 1).

 

                                  Per il cpv. 2 se il reddito lavorativo effettivamente conseguito è inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui all’art. 25 cpv. 3, il reddito senza invalidità corrisponde al 95 per cento di questo valore centrale.

 

                                  Secondo l’art. 26 cpv. 3 OAI, il cpv. 2 non è applicabile, se: a. anche il reddito con invalidità secondo l’art. 26bis cpv. 1 è inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui all’art. 25 cpv. 3; b. il reddito è stato conseguito con un’attività lucrativa indipendente.

 

                                  L’art. 26 cpv. 4 OAI prevede che se il reddito lavorativo effettivamente conseguito non può essere determinato o non può esserlo in misura sufficientemente precisa, il reddito senza invalidità è fissato sulla base dei valori statistici di cui all’art. 25 cpv. 3 OAI relativi alle persone con la medesima formazione e condizioni professionali analoghe.

 

                                  Nel caso concreto, l’Ufficio AI ha correttamente preso in considerazione un salario di fr. 58'650 che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza il danno alla salute indicato dall’ex datore di lavoro nello scritto 6 agosto 2024 (doc. 126). Siccome tale reddito risulta inferiore di almeno il 5% del valore centrale delle statistiche di riferimento, in applicazione dell’art. 26 cpv. 2 OAI, il reddito senza invalidità è stato fissato a fr. 60'059,15 (cfr. tabella di calcolo a pag. 537).

 

 

                       2.9.2.  Circa il reddito che l’interessato avrebbe potuto conseguire con il danno alla salute (reddito da invalido), l’art. 26bis OAI in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede che se dopo l’insorgere dell’invalidità l’assicurato consegue un reddito lavorativo, quest’ultimo gli viene computato quale reddito con invalidità (art. 16 LPGA), sempre che gli permetta di valorizzare al meglio la sua capacità funzionale residua in relazione a un’attività lucrativa da lui ragionevolmente esigibile (cpv. 1).

 

                                  Per l’art. 26bis cpv. 2 OAI se non vi è alcun reddito lavorativo computabile, il reddito con invalidità è determinato in base ai valori statistici di cui all’art. 25 cpv. 3. In deroga all’art. 25 cpv. 3, per gli assicurati di cui all’art. 26 cpv. 6 vanno impiegati valori indipendenti dal sesso.

                                  Secondo l’art. 26bis cpv. 3 OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023, se a causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’art. 49 cpv. 1bis pari o inferiore al 50 per cento, al valore determinato in base a valori statistici è applicata una deduzione del dieci per cento per attività lucrativa a tempo parziale.

                                  L’art. 26bis cpv. 3 OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2024 prevede che al valore determinato in base a valori statistici secondo il cpv. 2 è applicata una deduzione del 10 per cento. Se a causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’art. 49 cpv. 1bis pari o inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del 20 per cento. Non sono ammesse ulteriori deduzioni (in merito alla problematica riguardo tale capoverso cfr. STCA 32.2024.74 del 3 aprile 2025)

                               

                                  Nella fattispecie concreta, con rapporto 28 agosto 2024 il Servizio d’integrazione professionale ha dapprima ritenuto che l’assicurato, in virtù dell’obbligo di ridurre il danno ai sensi dell’art. 7 LAI, possa accedere a tempo pieno ad attività semplici e ripetitive adeguate ai limiti funzionali nel settore industriale e commerciale elencando diversi profili professionali (doc. 127). In seguito, per la determinazione del reddito da invalido correttamente l’amministrazione si è fondata sui dati statistici nazionali, utilizzando la tabella TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari, e meglio i dati salariali forniti dalla la RSS TA1-tirage skill level Svizzera, emanata dall'Ufficio federale di statistica riferita al settore privato svizzero (cfr., a quest'ultimo proposito, DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7; DTF 128 V 174; sulla rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. anche RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.). Ha pertanto preso in considerazione, in applicazione dei salari statistici applicabili (tabella 2022), un importo di fr. 66'265,75 pari al salario statistico conseguibile da personale maschile in un’attività semplice e ripetitiva, valore mediano nel settore privato svizzero. Infine, in applicazione dell’art. 26bis cpv.3 OAI, entrato in vigore al 1° gennaio 2024, l’amministrazione ha quantificato il reddito da valido in fr. 59'639,20 (cfr. tabella di calcolo a pag. 537).                                 

 

                       2.9.3.  Dal raffronto del reddito da valido con quello da invalido risulta un grado d’invalidità nullo, rispettivamente dell’1% con il reddito da invalido in vigore dal 1° gennaio 2024.

                               

                                  Di conseguenza, non presentando l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile, il diritto alla rendita è limitato al 28 febbraio 2023 (tre mesi dopo il miglioramento ai sensi dell’art. 88a cpv. 1 OAI).

 

                                  In queste circostanze, visto quanto sopra, le decisioni contestate sono corrette.

 

                                  Ne consegue che il ricorso va respinto.

 

                        2.10.  Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                  Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Le spese di fr. 500 sono a carico del ricorrente.

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                          La segretaria

 

giudice Raffaele Guffi                                   Stefania Cagni