Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2025.31

 

JV/sc

Lugano

15 maggio 2025  

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

 

 

segretaria:

Stefania Cagni

 

 

 

statuendo sul ricorso del 20 marzo 2025 di

 

 

RI 1  

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 18 febbraio 2025 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  RI 1, nata nel 1966, di formazione venditrice (con AFC) e da ultimo attiva a tempo parziale in tal vece, il 13 aprile 2023 ha presentato una domanda di prestazioni AI adducendo un’incapacità lavorativa completa dal 24 ottobre 2022 ed indicando quale danno alla salute “scoliosi dell’adulto ed ipolordosi lombare […]” dal 2019 (docc. 2-4 incarto AI).

 

                          1.2.  Dopo aver fatto compilare il questionario per il datore di lavoro (doc. 9 incarto AI), richiamato il curriculum vitae (doc. 12 incarto AI), l’incarto assicurazione malattia (docc. 13, 14 e 82-103 incarto AI) e pervenuto il rapporto del 27 settembre 2023 del curante dr. __________ (specialista in neurochirurgia), l’Ufficio AI aveva inizialmente prospettato il rifiuto di prestazioni (cfr. progetto di decisione del 27 febbraio 2024, doc. 17 incarto AI), pur sottoponendo il dossier al medico SMR (doc. 23 incarto AI).

 

                                  Con osservazioni del 15 aprile 2024 l’assicurata ha contestato il preavviso, allegando diversa refertazione medica (doc. 24 incarto AI).

 

                                  Richiamata ulteriore documentazione medica ed economica (docc. 25, 26, 29, 31 e 65-81 incarto AI), l’Ufficio AI ha (ri)sottoposto il caso al medico SMR (doc. 33 incarto AI). Quest’ultimo ha allestito il rapporto finale del 22 marzo 2024 (doc. 35 incarto AI).

 

                                  Poste le seguenti diagnosi

 

"  2.1 Diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa (CL)

Codice infermità: 738            Codice danno funzionale: 05

 

Stato dopo artrodesi posteriore L1-S1 con fissazione iliaca bilaterale con correzione della deformità in scoliosi dell’adulto e ipolordosi lombare (04.11.2022) in disallineamento sintomatico e resistente alle terapie multimodali e prolungate negli anni.

 

2.2 Diagnosi senza ripercussione sulla CL

[…]”

 

                                  e rilevati i limiti funzionali, il medico SMR ha accertato i seguenti periodi d’incapacità lavorativa:

% IL in attività abituale*

% IL in attività adeguata*

% IL in mans. consuete***

Periodi

Docs. di riferimento

100

100

10-20

24.10.2022-31.05.2023

 

0

0

10-20

01.06.2023-19.07.2023

 

100

100

10-20

20.07.2023-31.01.2024

 

50**

50**

10-20

01.02.2024**-continua

16.04.2024+05.06.2024

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

                                                   *      prognosi lavorativa stazionaria; riferita ad attività al 100%.

                                                   **    come da certificazione del Dr. _____________ al 16.04.2024 e al 05.06.2024; data di chiusura della malattia psichiatrica.

                                                   ***   medico-teorico, da verificarsi tramite eventuale indagine a domicilio.

                                                  

                          1.3.  Con rapporto del 22 agosto 2024 il consulente SIP ha chiuso il caso, non giustificandosi l’attuazione di provvedimenti professionali di riqualifica e chiedendo l’apertura di un mandato d’aiuto al collocamento (doc. 38 incarto AI).

                          1.4.  Il 26 settembre 2024 si è svolta un’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia domestica, confluita nel rapporto del 1. ottobre 2024 con il quale il consulente ispettore ha accertato un grado d’invalidità globale dello 0%, prevalentemente a motivo dalla collaborazione esigibile dal coniuge (docc. 39 e 40 incarto AI).

 

                          1.5.  Con progetto di decisione dell’8 ottobre 2024, annullando e sostituendo il preavviso del 27 febbraio 2024, l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto di prestazioni, avendo determinato – in applicazione del cosiddetto metodo misto e considerando l’assicurata salariata al 50% e casalinga al 50% – un grado d’invalidità globale non pensionabile del 30% (30% per la quota parte salariata e 0% per la quota parte casalinga) al 20 luglio 2024, ossia alla scadenza dell’anno d’attesa (doc. 41 incarto AI).

 

                                  Il 15 ottobre 2024 il curante neurochirurgo ha inviato all’Ufficio AI un rapporto di medesima data attestante un peggioramento della situazione valetudinaria ed un’incapacità lavorativa del 100% nell’attività abituale (doc. 47 incarto AI).

 

                                  Con osservazioni dell’11 novembre 2024 l’assicurata ha contestato il progetto di decisione, censurando sia la valutazione medica che quella economica e producendo – oltre al surriferito rapporto del 15 ottobre 2024 del curante – diversa documentazione relativa ai rapporti di lavoro pregressi (doc. 48 incarto AI).

 

                                  Sottoposto il dossier aggiornato al medico SMR e all’operatrice sociale, entrambi hanno confermato le loro conclusioni (docc. 51, 57 e 59 incarto AI).

 

                                  Con decisione del 18 febbraio 2025 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso (doc. 60 incarto AI).

 

                          1.6.  L’assicurata, rappresentata dalla RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 18 febbraio 2025, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di una rendita intera con grado d’invalidità del 100%, subordinatamente la retrocessione degli atti all’Ufficio AI “affinché predisponga i necessari accertamenti medici ed economici […]”.

                                  Contesta la valutazione medica operata dall’amministrazione, cui rimprovera di non aver debitamente considerato il peggioramento dello stato di salute attestato dal curante ed ignorato ulteriori elementi clinici determinanti per l’accertamento dell’effettiva situazione valetudinaria che, a suo dire, la renderebbero inabile al 100% in ogni attività.

                                  Contesta anche la valutazione economica, censurando lo statuto di persona con attività lavorativa a tempo parziale considerato dall’amministrazione per giustificare l’applicazione del metodo misto per la graduazione dell’invalidità in luogo di quello ordinario e l’entità dell’obbligo di collaborazione del coniuge accertata dall’operatrice sociale nell’ambito dell’inchiesta domiciliare.

 

                          1.7.  Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha ammesso come la decisione impugnata fosse prematura, imponendosi un approfondimento medico – “se necessario per il tramite di una perizia specialistica” – ed economico, non potendo ancora determinarsi sullo statuto della ricorrente.

 

                                  In ragione di ciò, l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione degli atti per procedere con i necessari approfondimenti medici ed economici.

 

                          1.8.  Con scritto dell’8 maggio 2025 la ricorrente ha comunicato di aderire alla proposta dell’Ufficio AI (VI).

 

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

 

                                  nel merito

 

                          2.2.  Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato all’insorgente il diritto a prestazioni AI dopo aver determinato un grado d’invalidità non pensionabile.

 

                                  Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

 

                                  Giusta la lett. c della citata modifica legislativa, ai beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che all’entrata in vigore della presente modifica hanno 55 anni compiuti continua ad applicarsi il diritto anteriore.

 

                                  La cifra 9101 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI) (valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2025) prevede che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

 

                                  La cifra 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI) (valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2025) prevedono che:

 

"  […] le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:

-        in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

- prima fissazione della rendita DR in vigore fino al 31 dicembre 2021,

- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 C DT US AI;

-        in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

- prima fissazione della rendita DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.

 

                                  Secondo le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa successivamente.

                                  In concreto, benché il 1. gennaio 2022 RI 1 avesse già compiuto 55 anni, ella non beneficiava di una rendita. Avendo indicato un’incapacità lavorativa completa dal 24 ottobre 2022 (cfr. supra consid. 1.1.), l’asserita invalidità sarebbe insorta dopo la modifica di legge di cui sopra, a prescindere dal fatto che si tratti di una domanda tardiva (art. 29 cpv. 1 LAI) o meno (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI).

 

                                  Visto quanto precede, in casu torna applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio 2022.

 

                          2.3.  Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                  Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

                                  Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

                                  L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

                                  Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

                                  La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

                                  L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

                                  Con il nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).

                                  Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

 

                                  Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

                          2.4.  Nel caso in cui, invece, l’assicurato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo l’art. 28a cpv. 2 LAI. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.

 

                                  Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto “metodo misto”) è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

                                  Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Pladoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).

                                  Questa giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e 133 V 477.

 

                                  Ricordato che il metodo misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA, secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).

 

                                  Occorre altresì ricordare che, quale conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera (7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è applicabile alle persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le quali per soli motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno notevolmente ridotto il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di statuto (da “persona con attività lavorativa a tempo pieno” a “persona con attività lavorativa a tempo parziale”) che ha causato, in via di revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, una soppressione della rendita d’invalidità sinora percepita o di una riduzione della stessa. Nei casi al di fuori delle succitate fattispecie l’invalidità può essere determinata secondo il metodo misto (STF 8C_793/2017 del 8 maggio 2018 consid. 7.1 con giurisprudenza citata). Ciò corrisponde, ad esempio, nel caso di una prima domanda di prestazioni (SVR 2017 IV nr. 31; STF 8C_633/2015 del 12 febbraio 2016 consid. 4.3).

 

                                  Infine, va fatto presente che l’art. 27bis OAI, nella versione in vigore dal 1. gennaio 2022, regola la valutazione del grado d’invalidità per gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale:

 

"  Per valutare il grado d’invalidità degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale si sommano i seguenti gradi d’invalidità:

a.  il grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa;

b.  il grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete.

2 Per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa:

a.  il reddito senza invalidità è calcolato sulla base di un’attività lucrativa corrispondente a un grado d’occupazione del 100 per cento;

b.  il reddito con invalidità è calcolato sulla base di un’attività lucrativa corrispondente a un grado d’occupazione del 100 per cento e adeguato alla capacità funzionale determinante;

c.  la perdita di guadagno percentuale è ponderata in funzione del grado d’occupazione che l’assicurato avrebbe se non fosse divenuto invalido.

3 Per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete:

a.  viene determinata la quota percentuale che le limitazioni dell’assicurato rappresentano nello svolgimento delle mansioni consuete rispetto alla situazione senza invalidità;

b.  la quota di cui alla lettera a viene ponderata in funzione della differenza tra il grado d’occupazione di cui al capoverso 2 lettera c e un’attività lucrativa esercitata a tempo pieno.”

 

                          2.5.  In concreto, questo Giudice non ravvisa alcun motivo per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata nella risposta di causa e condivisa dalla ricorrente l’8 maggio 2025.

 

                                  Infatti, per poter valutare l’eventuale diritto dell’insorgente ad una rendita, occorre innanzitutto fugare qualsiasi dubbio circa il suo stato valetudinario. Considerato che lo stesso Ufficio AI ha ritenuto prematura la decisione impugnata e necessari ulteriori accertamenti medici, un approfondimento medico risulta in casu imprescindibile.

 

                                  Per quanto attiene alla valutazione economica, essa risulta prematura, atteso che l’amministrazione ha chiesto la retrocessione degli atti per espletare anche approfondimenti di tipo economico, non potendo al momento confermare lo statuto della ricorrente.

 

                                  Per il che, gli atti vanno retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda con i necessari approfondimenti.

 

                                  Infatti, nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).

 

                                  In concreto, rilevato che per le ragioni già diffusamente esposte l’istruttoria amministrativa risulta carente, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda agli approfondimenti necessari, in esito ai quali l’Ufficio AI emanerà una nuova decisione, debitamente preavvisata.

 

                          2.6.  Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

Visto l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1'800 di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Il ricorso è accolto.

                                  §   La decisione del 18 febbraio 2025 è annullata.

                                  §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.

 

                             2.  Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa) per ripetibili.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           La segretaria

 

Raffaele Guffi                                              Stefania Cagni