Raccomandata |
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Incarto
n.
JV/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere |
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segretaria: |
Stefania Cagni |
statuendo sul ricorso del 30 aprile 2025 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 1. aprile 2025 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1962, da ultimo attiva quale casalinga, il 20/29 maggio 2017 ha presentato una domanda di prestazioni AI adducendo un’incapacità lavorativa del 100% dal 2013 a motivo di un’affezione cardiaca e di una virale (docc. 1 e 2 incarto AI).
Esperita l’istruttoria di rito, inclusa una valutazione del SMR (doc. 19 incarto AI) ed un’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. 25 incarto AI), con decisione del 30 aprile 2019 l’Ufficio AI ha rifiutato la domanda di prestazioni, avendo calcolato un grado d’invalidità non pensionabile del 12% (doc. 40 incarto AI).
L’assicurata ha impugnato la decisione del 30 aprile 2019 ed il TCA ha dichiarato il ricorso irricevibile in quanto tardivo (STCA 32.2019.136 del 20 settembre 2019).
La decisione del 30 aprile 2019 è quindi cresciuta in giudicato.
1.2. Il 13 settembre/30 ottobre 2023 l’assicurata ha presentato una seconda domanda di prestazioni, adducendo nuovamente un’incapacità lavorativa del 100% dal 2013 e producendo il certificato medico del 26 settembre 2023 del curante psichiatra attestante un’incapacità lavorativa del 100% almeno dal 10 ottobre 2022 (docc. 47, 49 e 50 incarto AI).
Richiamato il curriculum vitae (doc. 51 incarto AI), il rapporto medico dal curante dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) (doc. 53 incarto AI), il rapporto medico dal curante dr. __________ (specialista in medicina interna generale ed in medicina manuale SAMM) (doc. 55 incarto AI), e pervenuta la comunicazione del servizi sociali secondo cui l’unica entrata dell’assicurata consiste nella rendita AVS anticipata di cui il marito beneficia (doc. 56 incarto AI), l’Ufficio AI ha sottoposto il caso al medico SMR (doc. 57 incarto AI). Quest’ultimo ha allestito il rapporto finale del 13 marzo 2024 (doc. 58 incarto AI).
Poste le seguenti diagnosi:
" 2.1. Diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa (CL)
Codice infermità: 645 Codice danno funzionale: 10
Evoluzione depressiva cronica in quadro post traumatico (F33.1, F62.8).
Osteoporosi grave fratturativa (sacrale, coste, ulna) in cura specifica.
Sindrome del dolore cronico.
Stato da marcato sottopeso 38 Kg BMI 13.5 Kg/m2
Artropatia faccettaria L4-L5 ed L5-S1 con edema osseo intrasponginoso e con focale e grossolana cisti di Tarlov a S3 (MRI del 22.06.2017).
2.2. Diagnosi senza ripercussione sulla CL
Epatite HCV correlata
Ipotrofia muscolare nel contesto di HCV
Alluce valgo a sinistra
Brevità aponeurosi gastrocnemio bilaterale
Insufficienza cardiaca valvolare con prolasso del lembo anteriore della valvola mitralica con minimo rigurgito mitralico
Osteoporosi grave fratturativa (sacrale, coste, ulna) in cura specifica. [possibile refuso, n.d.r.]
Bronchite cronica ostruttiva 2B.
Sindrome delle apnee del sonno.”
e rilevati i limiti funzionali, il medico SMR ha accertato un’incapacità lavorativa del 50% nelle mansioni consuete dal 1. ottobre 2023 (prognosi incerta), facendo riferimento alla documentazione allestita dal dr. __________.
1.3. Il 9 dicembre 2024 si è svolta presso il domicilio dell’assicurata un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, confluita nel rapporto del 10 dicembre 2024 nel quale il consulente ispettore ha determinato un grado d’invalidità (globale) del 5.58%, osservando come “Il grado invalidante viene largamente abbattuto dalla collaborazione del coniuge, effettuata e ritenuta esigibile […]” (doc. 61 incarto AI).
1.4. Con progetto di decisione del 9 gennaio 2025 l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto di prestazioni, avendo calcolato un grado d’invalidità non pensionabile del 5.58% (doc. 63 incarto AI).
Con osservazioni del 20 febbraio 2025 il curante psichiatra ha chiesto un riesame, evidenziando come “La richiesta di rivalutazione della sua situazione era stata motivata dalla situazione medica psichiatrica descritta nel mio rapporto medico del 20.11.2023, tuttavia tali condizioni non vengono commentate né citate nel vostro progetto di decisione né è stato chiesto un parere medico successivo o integrativo. La situazione della signora permane grave e debilitante a causa della patologia depressiva con complicanze somatiche, compromettendone anche l’autonomia, a tal punto da portarmi a valutare per una misura di curatela in collaborazione con il servizio sociale di riferimento.” (doc. 67 incarto AI).
Con complemento del 21 marzo 2025 al rapporto d’inchiesta del 10 dicembre 2024 il consulente ispettore ha confermato integralmente le proprie conclusioni (doc. 69 incarto AI).
Con decisione del 1. aprile 2025 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso (doc. 70 incarto AI).
1.5. L’assicurata ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 1. aprile 2025, postulandone, per quel che è dato di capire, l’annullamento e la retrocessione degli atti.
Contesta la valutazione medica operata dall’amministrazione, sostenendo come le condizioni descritte dal curante psichiatra non siano state debitamente considerate.
Contesta altresì la valutazione economica, adducendo come l’inchiesta “è stata fatta senza interpellare mio marito che poteva testimoniare delle mie gravi difficoltà”.
1.6. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato integralmente il proprio operato, ritenendo il rapporto d’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica ed il relativo complemento corretti ed esaustivi, sostenendo come le critiche dell’insorgente configurino un mero dissenso soggettivo e non essendo stato prodotto in sede ricorsuale alcun nuovo elemento oggettivo a sostegno delle proprie argomentazioni.
In ragione di quanto precede, l’Ufficio AI ha chiesto la conferma della decisione impugnata e, di riflesso, la reiezione dell’impugnativa.
1.7. Con scritto del 28 maggio 2025 il Vicepresidente del TCA ha ordinato l’intimazione della risposta di causa all’insorgente, con l’avvertimento circa la facoltà di presentare entro 10 giorni eventuali altri mezzi di prova. La ricorrente non ha ritirato la raccomandata, ragione per cui il citato scritto è stato inviato il 13 giugno 2025 per posta A (V+ busta della raccomandata).
La ricorrente è rimasta silente.
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha negato all’insorgente il diritto a prestazioni AI dopo aver determinato un grado d’invalidità non pensionabile.
Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
La lett. c delle Disposizioni transitorie della modifica legislativa di cui sopra prevede che “Ai beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che all’entrata in vigore della presente modifica hanno 55 anni compiuti continua ad applicarsi il diritto anteriore.”.
La cifra 9101 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI) (valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2025) prevede che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
La cifra 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI) (valida dal 1. gennaio 2022 e stato al 1. gennaio 2025) prevedono che:
" […] le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:
- in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
- prima fissazione della rendita → DR in vigore fino al 31 dicembre 2021,
- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;
- in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
- prima fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022.”
Secondo le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa successivamente.
In concreto, sebbene l’assicurata avesse già compiuto 55 anni al 1. gennaio 2022, ella non beneficiava di una rendita (cfr. supra consid. 1.1.). Avendo presentato la (seconda) domanda di prestazioni nel settembre/ottobre 2023 (cfr. supra consid. 1.2. in initio), l’eventuale diritto alla rendita sarebbe insorto successivamente alla modifica legislativa di cui sopra, a prescindere dal fatto che si tratti di una domanda tardiva (art. 29 cpv. 2 LAI) o meno (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI).
Visto quanto precede, in casu torna applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio 2022.
2.3. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se:
a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili;
b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e
c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Con il nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.4. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è possibile, poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di un'attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).
In questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che il grado di invalidità
dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni
consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda
un'attività lucrativa è valutato, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione
dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.
L'art. 27 cpv. 1 OAI precisa a sua volta che per mansioni consuete secondo l'art. 7 cpv. 2 LAI di assicurati occupati nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza ai familiari.
Secondo le spiegazioni pubblicate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali alla Modifica dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) - Valutazione dell'invalidità per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto), per stabilire se un'attività nell'ambito delle mansioni consuete possa essere equiparata a un'attività lucrativa, è determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna chiedersi se, in caso di impossibilità dell'assicurato di svolgerle da sé, si tratti di un'attività che può essere tipicamente eseguita da terzi (persone o ditte) dietro pagamento (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2). È per esempio il caso di lavori domestici necessari come la pianificazione e l'organizzazione della conduzione dell'economia domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la pulizia della cucina), la pulizia dell'abitazione, gli acquisti e le altre mansioni nonché il bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non possono essere ripartite tra gli altri familiari nel quadro dell'obbligo di ridurre il danno, infatti, queste attività dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento (persone di servizio). Oltre ai citati classici lavori domestici, va considerata anche la cura e l'assistenza ai familiari (art. 27 cpv. 1 OAI); rilevante è però che essi vivano nella stessa economia domestica dell'assicurato.
Va ancora osservato che sia per i lavori domestici che per la cura e l'assistenza ai familiari, non si tiene però conto delle attività che vengono già svolte da terzi. Sono infatti prese in considerazione esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo l'insorgere del danno alla salute. Se, per contro, l'assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a proprie spese già prima dell'insorgere del danno alla salute, allora per queste attività non v'è una limitazione di cui tenere conto, dato che continuano a essere svolte da terzi come prima.
Ritenuto come la modifica riguardante le mansioni consuete nell'economia domestica ha dunque lo scopo di porre l'accento sulle attività fondamentali di ogni economia domestica, le attività volontarie svolte al di fuori dell'economia domestica – le attività artistiche e di pubblica utilità vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non possono essere eseguite da terzi dietro pagamento - non rientrano tra le attività equiparate a un'attività lucrativa e quindi da considerare come mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb; STCA 32.2023.117 del 18 marzo 2024, consid. 2.4).
2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel 2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
In due sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche.
Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Nella DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e
3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF
8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto
2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).
Nella STF 8C_104/2024 del 22 ottobre 2024 l’Alta Corte ha modificato la prassi vigente per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di obesità (forte sovrappeso). Secondo la vecchia giurisprudenza – basata sul convincimento che l’obesità potesse essere superata con la sola forza di volontà – il diritto ad una rendita d’invalidità era di principio escluso se l’obesità era trattabile, a meno che l’obesità fosse causa di seri danni alla salute o se insorgeva quale loro conseguenza. Con la recente pronunzia il TF ha rilevato che non vi è alcun motivo per considerare l’obesità in modo diverso dalle altre affezioni e che il solo fatto che essa possa in linea di principio essere trattata non esclude il diritto ad una rendita. Conseguentemente, la Massima Istanza ha sancito che anche l’accertamento del diritto ad una rendita in caso di obesità va effettuato tenuto conto del singolo caso e nel quadro di una procedura probatoria strutturata che determini in che misura l’affezione influisce sulla capacità lavorativa dell’assicurato, fermo restando l’obbligo di quest’ultimo di ridurre il danno (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 21 novembre 2024).
2.6. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2, pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).
Secondo la giurisprudenza, il consulente in integrazione professionale, sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche, valuta quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili sul mercato del lavoro equilibrato. Il mercato del lavoro equilibrato è un concetto astratto e teorico e che non considera la situazione concreta del mercato del lavoro, i posti disponibili durante congiunture sfavorevoli o le ridotte possibilità per l’individuo leso nel suo stato valetudinario di trovare un posto di lavoro esigibile ed appropriato, cfr. pro multis DTF 148 V 174 consid. 9.1. e 147 V 124 consid. 6.2.), includendo anche i cosiddetti posti di lavoro di nicchia, cioè offerte di posti e di lavori in cui le persone con disabilità possono aspettarsi un venire incontro di stampo sociale ("sozial Entgegenkommen" = "accondiscendenza sociale") da parte del datore di lavoro (STF 9C_42/2023 dell'11 maggio 2023, consid. 3.2; SVR 2018 IV Nr. 60; SVR 2016 IV Nr. 3). Secondo questi criteri si dovrà, di caso in caso, stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto a una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata, e quindi si può presumere che la capacità lavorativa residua sia inutilizzabile, se l'attività ragionevole è possibile solo in una forma così limitata da essere praticamente sconosciuta al mercato del lavoro equilibrato o sarebbe possibile soltanto con concessioni irrealistiche da parte di un datore di lavoro medio e trovare un posto di lavoro adeguato appare quindi impossibile sin dall'inizio (STF 8C_346/2023 del 21 dicembre 2023, consid. 2.3; STF 9C_42/2023 dell'11 maggio 2023, consid. 3.2; STF 8C_670/2009 del 7 aprile 2010 consid. 8; STF 8C_641/2008 del 14 aprile 2009, consid. 5.2; DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276).
Spetta difatti essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3, 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3.), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5.; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato – determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.7. In concreto, la ricorrente ha presentato a settembre/ottobre 2023 una (seconda) domanda di prestazioni, producendo nel corso dell’istruttoria i certificati medici del curante psichiatra (docc. 47, 52 e 67 incarto AI) e del curante generalista (doc. 55 incarto AI) attestanti un’incapacità lavorativa completa (secondo il curante psichiatra almeno dal 10 ottobre 2022).
Il medico SMR, valutate le attestazioni del dr. __________, ha accertato un’incapacità lavorativa del 50% nelle mansioni consuete dal 1. ottobre 2023 (cfr. supra consid. 1.2. in fine).
Il consulente ispettore, fondandosi sulle indicazioni fornite dal medico SMR, ha svolto presso il domicilio dell’assicurata un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, confluita nel rapporto del 10 dicembre 2024 determinante un grado d’invalidità (globale) del 5.58%, conclusioni confermate con complemento del 21 marzo 2025 (cfr. supra consid. 1.4.).
Con il ricorso l’insorgente contesta sia la valutazione medica che quella economica (cfr. supra consid. 1.5.).
Questo Giudice, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti non può (ancora) confermare le conclusioni dell’Ufficio AI, ma ritiene indispensabile che, onde addivenire ad un affidabile giudizio sul diritto a prestazioni dell’assicurata, vengano preliminarmente esperiti (ulteriori) approfondimenti medico-specialistici.
Questo per i motivi che seguono.
2.7.1. Come accennato (cfr. supra consid. 1.5.), la ricorrente rimprovera all’amministrazione di non aver debitamente “considerato la gravità delle condizioni descritte dal medico (dr. __________)” nella valutazione dello stato valetudinario (I).
A ragione.
Con la (seconda) domanda di prestazioni l’insorgente aveva inviato il certificato medico del 26 settembre 2023 del dr. __________ dal seguente tenore (doc. 47 incarto AI, sottolineature del redattore):
" […] Con il presente certifico di avere in cura specialistica ambulatoriale la signora RI 1 [sic!], a partire dal 10 ottobre 2022. Attualmente è in corso un programma di cure psichiatrico e psicoterapeutico integrato per un quadro depressivo secondario a differenti problematiche ambientali, relazionali e somatiche, stratificatesi negli anni, comportando una crescente debilitazione generale con progressivo calo funzionale, fino alla attuale inabilità lavorativa completa, almeno dall’inizio della presa a carico attuale.”
Il citato curante, rispondendo alla richiesta di informazioni formulatagli dall’Ufficio AI, aveva inviato all’amministrazione il rapporto medico del 20 novembre 2023 dal seguente tenore (doc. 53 incarto AI, sottolineature del redattore):
" […]
1. Diagnosi attuali con ripercussioni sulla capacità lavorativa per la disciplina di sua pertinenza (Classificazione ICD-10).
Evoluzione depressiva cronica in quadro post traumatico (F33.1, F62.8).
Sindrome da dolore cronico in osteoporosi avanzata (In cura alla Clinica __________, Dr.ssa __________) (F54)
Stato da marcato sottopeso 38 Kg BMI 13.5 Kg/m2.
2. Indicare l’evoluzione dell’incapacità lavorativa (p.f. indicare % IL e periodi: dal/al).
In cura specialistica dallo scrivente dall’ottobre 2022 è sempre stata inabile al 100% almeno da allora, ma verosimilmente già da diverso tempo (alcuni anni).
3. Indicare il piano di cura attuale, gli eventuali provvedimenti medici e terapia previsti o presi in considerazione per il futuro (p.f. precisare nel limite del possibile la tempistica).
Per la parte psichica proseguimento del Trattamento Psichiatrico e Psicoterapeutico Integrato con lo scrivente, che prevede colloqui regolari ogni 2 settimane e trattamento psicofarmacologico con amitriptilina, attualmente 25 mg/die.
4. Indicare le limitazioni funzionali attuali.
Marcata faticabilità, stanchezza cronica, dolori invalidanti al minimo sforzo e al mantenimento di una stessa postura (sia seduta che in piedi) per più di un’ora. Lo stato di debilitazione le impedisce al tempo stesso di rimanere attiva e in movimento per più di poche decine di minuti. Presenta inoltre un marcato ritiro e disinvestimento nelle attività quotidiane possibili. Anche la gestione della casa è difficoltosa e per lo più gestita dal coniuge.
5. Indicare l’eventuale capacità lavorativa in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali indicati in precedenza.
In considerazione dello stato cronicizzato e dei limiti funzionali descritti ritento non vi possano essere attività adeguate possibili, rispetto al recupero di una abilità lavorativa.”
Sottoposte le surriferite refertazioni al medico SMR dr. __________ (medico generico), quest’ultimo ha accertato un’incapacità lavorativa del 50% nelle mansioni consuete dal 1. ottobre 2023, facendo riferimento proprio ai referti del dr. __________ (cfr. doc. 58, pag. 197 incarto AI).
Ora, se è vero che la valenza probatoria delle certificazioni dei curanti è relativa (cfr. supra consid. 2.6.) e che a fronte del medesimo quadro diagnostico il medico SMR può valutare diversamente le limitazioni funzionali e la (in)capacità lavorativa (residua), è altrettanto vero che il medico SMR deve ben motivare la propria valutazione (discordante), ciò che in concreto non è avvenuto.
In casu il medico SMR ha ripreso le diagnosi formulate dal curante psichiatra, ha fatto riferimento alla documentazione prodotta da quest’ultimo quale base per la propria valutazione ma ha accertato un’incapacità lavorativa in mansioni consuete del 50% anziché del 100%, senza fornire alcuna motivazione per la diversa valutazione della capacità lavorativa (doc. 58, pag. 197 incarto AI).
È quindi con pertinenza che il dr. __________ in fase di audizione ha evidenziato tale criticità (doc. 67 incarto AI): “[…] La richiesta di rivalutazione della sua situazione era stata motivata dalla situazione medica psichiatrica descritta nel mio rapporto medico del 20.11.2023, tuttavia tali condizioni non vengono commentate né citate nel vostro progetto di decisione né è stato chiesto un parere medico successivo o integrativo. […]”.
E neppure nelle more della procedura l’Ufficio AI ha chiesto al medico SMR di prendere posizione circa la diversa valutazione della capacità lavorativa, limitandosi a rinviare alla presa di posizione del consulente ispettore prodotta in fase di istruttoria amministrativa (cfr. supra consid. 1.4.). Si rammenta a quest’ultimo proposito che il compito del consulente ispettore non è quello di accertare lo stato valetudinario e la capacità lavorativa degli assicurati, ma piuttosto, avuto riguardo delle indicazioni sanitarie, valutare i loro impedimenti effettivi (cfr. supra consid. 2.6.).
Va inoltre rilevato che il medico SMR dr. __________, medico generico, non ha neppure visitato l’assicurata, circostanza che solleva ulteriori perplessità circa l’utilizzabilità della sua valutazione. A questo proposito si rileva che se è vero che è solo in casi eccezionali, e meglio se le indicazioni dell’assicurato appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF 8C_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), che si deve far capo ad un medico affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, una presa di posizione da parte di uno specialista sull’esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d’inchiesta – strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).
Tutto bene considerato, l’Ufficio AI non ha fugato il dubbio, insinuatosi a seguito delle contestazioni del curante psichiatra e dell’insorgente, circa l’esaustività – e quindi correttezza – della valutazione operata dal medico SMR.
Visto quanto precede, in casu si giustifica la retrocessione degli atti all’amministrazione affinché proceda ad un approfondimento specialistico (almeno) in ambito psichiatrico che fughi ogni dubbio circa lo stato valetudinario della ricorrente.
2.8. Per quanto concerne la valutazione dell’operato del consulente ispettore, essa appare prematura; esperiti gli accertamenti medici, la documentazione dovrà essere nuovamente sottoposta al consulente ispettore, il quale potrà determinarsi alla luce di eventuali nuovi elementi, confermando o modificando la sua precedente valutazione.
2.9. Il TCA, di norma, rinvia l’incarto all’Ufficio AI o perché vi sono carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione o perché vi sono accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un complemento (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).
In concreto, stante la necessità di un approfondimento medico e di una nuova presa di posizione del consulente ispettore, annullata – in accoglimento del ricorso – la decisione impugnata si giustifica il rinvio degli atti affinché l’amministrazione proceda nel senso indicato sopra (cfr. supra consid. 2.7.1. e 2.8.) e si determini in seguito nuovamente sul diritto a prestazioni dell’assicurata.
2.10. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 1. aprile 2025 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.
2. Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente La segretaria
giudice Raffaele Guffi Stefania Cagni