Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
32.2025.41

 

BS/sc

Lugano

22 settembre 2025               

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Marco Bischof, cancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 30 aprile 2025 di

 

 

RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 10 marzo 2025 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  RI 1, classe 2002, per il tramite dei genitori, nel dicembre 2017 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI (doc. 4; se non indicato diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa).

 

                                  L’assicurata è stata posta al beneficio di provvedimenti sanitari dell’AI (doc. 20, 27, 36, e 64). L’Ufficio AI ha inoltre assunto i costi di una prima formazione professionale quale addetta all’economia domestica CFP presso __________ (doc. 27) e luglio 2021 l’assicurata ha conseguito il relativo attestato di capacità lavorativa (cfr. pag. 206).

                                  Successivamente, dando seguito alla richiesta dell’interessata di continuare la formazione e vista l’idoneità a tale percorso attestata dall’ispettore di tirocinio, con decisione 31 agosto 2021 l’Ufficio AI ha assunto i costi di una prima formazione quale impiegata d’economia domestica AFC presso il __________ (doc. 74).

                                  Risultando tuttavia il percorso formativo troppo impegnativo, con il subentrare di problematiche sia fisiche che emotive, dopo un tentativo di riprenderlo al primo anno con esito negativo (cfr. rapporto di fine sorveglianza del 12 febbraio 2024 in doc. 189), il tirocinio è stato interrotto nel maggio 2022 (doc. 116).

                                  Accertata l’assenza, dal punto di vista somatico, di ripercussioni sulla capacità lavorativa (cfr. in tal senso il rapporto finale 12 dicembre 2022 del dr. __________ del SMR in doc. 143), con annotazioni 16 ottobre 2023 il dr. med. __________, psichiatra e psicoterapeuta presso il SMR, ha invece concluso per una totale inabilità quale impiegata in economia domestica AFC, ma abile all’80% quale addetta in economia domestica CFP (doc. 179).

                                  Tenuto poi conto del rapporto 7 dicembre 2013 del consulente in integrazione professionale (doc. 182) e del già citato rapporto 10 febbraio 2024 di fine sorveglianza (doc. 189), con decisione 10 marzo 2025, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto ad ulteriori provvedimenti professionali come pure il diritto ad una rendita, essendo il grado d’invalidità inferiore al 40%.

 

                          1.2.  Contro la suddetta decisione è tempestivamente insorta l’assicurata, per il tramite di RA 1. Ritenendosi non integrabile nel mercato equilibrato del lavoro, ma solamente in un ambiente lavorativo protetto, postula in via principale l’assegnazione di una rendita intera a far da tempo dal 1° maggio 2022, con interessi di mora. In via subordinata, qualora si dovesse ammettere una reintegrabilità lavorativa, l’insorgente chiede il rinvio degli atti all’Ufficio AI per accertare l’effettiva sua capacità al lavoro. Qualora la si ritenesse reintegrabile nel mercato del lavoro senza necessità di un accertamento professionale, la ricorrente – in via ancora più subordinata – chiede il rinvio degli atti all’amministrazione per una nuova valutazione medica, ritenendo come nella valutazione del 16 ottobre 2023 il dr. med. __________ del SMR non abbia tenuto conto dei rapporti medici successivi al tentativo (fallimentare) di conseguire l’AFC in economia domestica.

                                  Nella misura in cui non si dovesse considerare necessaria una rivalutazione della reintegrabilità lavorativa e della capacità lavorativa residua, la ricorrente postula, in applicazione – quale reddito da valida – dell’art. 26 cpv. 6 OAI, un grado d’invalidità rispettivamente del 48% dal 1° maggio 2022 e del 54% dal 1° gennaio 2024. In via ulteriormente subordinata, qualora non si dovesse applicare l’art. 26 cpv. 6 OAI, secondo l’insorgente i redditi statistici di riferimento dovrebbero essere quelli relativi alle categorie 88-86 (sanità umana e azione sociale) e non quelli della divisione economica 55-56 (servizi di alloggio e di ristorazione) utilizzati dall’amministrazione. Dal raffronto dei redditi risulterebbe il diritto ad una rendita, dal 1° gennaio 2024, per un grado d’invalidità del 44%.

                                  Infine, la ricorrente chiede di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

                                  Dei singoli motivi verrà detto, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

 

                          1.3.  Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso. Confermando la validità della decisione contestata, in sintesi ritiene, sulla base delle valutazioni mediche e professionali agli atti, come l’assicurata sia integrabile all’80% nell’attività lavorativa per la quale è stata formata (ossia addetta all’economia domestica CFP). Inoltre, sostiene come nel caso concreto non sia applicabile l’art. 26 cpv. 6 OAI.

 

                          1.4.   Con osservazioni 3 giugno 2025 l’insorgente ribadisce quanto sostenuto con il ricorso (VIII), mentre con scritto 13 giugno 2025 l’Ufficio AI ritiene che la ricorrente non abbia apportato nuovi elementi oggettivi che non siano già stati considerati, insistendo nel chiedere la reiezione del ricorso (X).

 

considerato                in diritto

 

                          2.1.  Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto ad una rendita.

 

                                  Va anzitutto ricordato che il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

 

                                  Per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

 

                                  In tal senso il marg. 9100 CIRAI (Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità, valida dal 1° gennaio 2022) prevede che le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022 sono applicabili a tutte le rendite il cui diritto è nato a partire dal 1° gennaio 2022.

 

                                  Nel caso in esame, l’Ufficio AI ha proceduto alla determinazione del grado d’invalidità facendo riferimento al 2022, anno in cui l’assicurata ha interrotto la formazione di economia domestica AFC. Va infatti ricordato che, secondo l’art. 28 cpv. 1 OAI il diritto alla rendita non sorge finché l’assicurato si sottopone all’esecuzione di provvedimenti di integrazione o deve attendere l’inizio di provvedimenti di integrazione e può esigere perciò un’indennità giornaliera durante il termine d’attesa (sottolineatura del redattore).

 

                                  Ne consegue che fa stato il (nuovo) diritto in vigore dal 1° gennaio 2022.

 

                          2.2.  Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                  Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

 

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

 

                                  L'art. 28b LAI (Determinazione dell’importo della rendita), in vigore dal 1° gennaio 2022, prescrive che l’importo della rendita è determinato quale quota percentuale di una rendita intera (cpv. 1). Il cpv. 2 dispone che se il grado d’invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado d’invalidità. Il cpv. 3 prevede che se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70 per cento, l’assicurato ha diritto a una rendita intera. Infine, il cpv. 5 stabilisce che se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per cento, si applicano le quote percentuali ivi indicate.

 

                                  Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

                               

                                  Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

 

                          2.3.  Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid. 4; 115 V 134 consid. 2; 114 V 314 consid. 3c; 105 V 158 consid. 1). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

                                  Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine).

                                  A proposito delle perizie mediche esterne (art. 44 LPGA) eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                  Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento. Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

                                 

                                  Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                  Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                  Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                                 

                                  Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

 

                          2.4.  Nella fattispecie occorre innanzitutto esaminare se, come sostenuto nel ricorso, l’assicurata effettivamente non è da ritenere reintegrabile nel mercato del lavoro.                                                                      

 

                                  Va al riguardo ricordato l'obbligo dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute.

                                  In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

                                  Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

                                  Inoltre, il Tribunale federale ha già più volte stabilito che da una persona assicurata che fino a quel momento ha svolto un’attività indipendente può essere preteso un cambiamento professionale verso un’attività lucrativa dipendente (cfr. STF 9C_36/2018 del 17 maggio 2018, pubblicata in SVR 10/2018 IV nr. 61; 9C_810/2017 del 9 aprile 2018; 9C_525/2017 del 30 ottobre 2017 pubblicata in SVR 3/2018 IV nr 16).

 

                                  Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_670/2009 del 7 aprile 2010 consid. 8; STF 8C_641/2008 del 14 aprile 2009 consid. 5.2; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3; DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).

 

                          2.5.  Nel caso concreto, dagli atti all’inserto risulta che dal punto di vista somatico nel rapporto 12 dicembre 2022 il dr. med. __________ del SMR (doc. 143), riprendendo il suo precedente rapporto 9 dicembre 2022 (doc. 142), ha concluso che “le patologie di ordine somatico non hanno una ricaduta sulla CL”.

 

                                  Per quel che invece concerne l’aspetto psichiatrico, con rapporto 8 maggio 2023 lo psichiatra curante, dr. med. __________, ha rilevato:

 

" Seguo la paziente dal 13 febbraio 2023.

La paziente riferiva comparsa di attacchi di panico da novembre 2021, da circa sei mesi insonnia centrale e terminale (3 ore di sonno per notte). crisi di pianto tutti i giorni, irritabilità, iporessia, rimuginazioni sul lavoro, tristezza, grande facilità al pianto (anche in

palestra). Inoltre, riferiva crisi di panico durante l'estate del 2022 che si manifestavano soprattutto in auto con sensazione di compressione toracica e difficoltà respiratorie.

Durante l'estate del 2021 segnala crisi di tipo dissociativo. Da novembre 2021 ad aprile 2022, invece, riferisce di essere rimasta isolata in casa con crisi di panico durante la notte.

Visto il quadro clinico attuale e la diagnosi in età evolutiva ho richiesto una rivalutazione neuropsicologica cognitiva per il sospetto dì problematiche cognitive di origine organica che incidono sul funzionamento quotidiano, in particolare su quello lavorativo e formativo.

Già nei 2018 veniva consigliato di ripresentare il caso al SMR qualora emergessero difficoltà e/o imprevisti.

Come emerge anche dalle conclusioni e dalle indicazioni della valutazione neuropsicologica allegata, ci sono importanti difficoltà nell'apprendimento di nuove informazioni, soprattutto di tipo teorico astratto, una ridotta capacità di impiegare le proprie competenze con bassa resilienza.

Considero necessaria una rivalutazione per un reinserimento professionale di 50%, non in economia domestica, ma in un'attività semplice, con basso carico di responsabilità, con mansioni ben definite, adeguata alle condizioni attuali di salute” (sottolineatura del redattore; doc. 162).

 

                                  Nelle annotazioni 18 luglio 2023 il dr. __________, attivo presso il SMR quale specialista in psichiatria e psicoterapia, prendendo posizione anche posizione in merito al succitato rapporto dello psichiatra curante, ha ritenuto:

 

" Ho preso visione del dossier e della documentazione medica. Nella decisione del 02.02.2023, veniva esplicitato come la messa in atto di cure mediche specialistiche psichiatriche, in concomitanza con l'assunzione di una farmacoterapia specifica e mirata, avrebbe portato dei miglioramenti del suo stato clinico. Inoltre, le avrebbe permesso nell'arco di 6 mesi di aumentare o di recuperare totalmente la sua capacità lavorativa in attività semplici e ripetitive. L'assicurata era stata avvisata del fatto che, se non avesse dato seguito alle cure esigibili, l'Ufficio avrebbe considerato come se le cure fossero state eseguite e la capacità lavorativa migliorata. Di conseguenza l'Ufficio avrebbe avuto la facoltà di ricalcolare il suo grado d'invalidità in funzione della capacità lavorativa raggiunta.

Nel suo ultimo rapporto medico del 08.05.2023 il dr.med. __________ sostiene non fa riferimento alle cure messe in atto e non è nemmeno definito se l’assicurata stia assumendo o meno farmaci per curare le sue problematiche di salute.

Il medico si focalizza sul fatto che la diagnosi debba essere ritardo mentale lieve, sulla base di una testistica neuropsicologica allegata. La definizione diagnostica fornita dal curante, che si discosta da quella ritenuta giustificata dal SMR, in realtà si riferisce ad una patologia che comunque era presente sostanzialmente dalla nascita. Malgrado tale patologia, l’assicurata è riuscita a completare una formazione nell'ambito dell’economia domestica spendibile nel mercato del lavoro. Peraltro ottenendo ottimi risultati (vedasi ged 10.05.2021 e 20.07.2021) al punto da potere accedere alla formazione di grado superiore partendo già dal secondo anno, cosa non comune in situazioni analoghe (…)”; (sottolineatura del redattore; pag. 414).

 

                                  Nel successivo rapporto 26 settembre 2023, ribadendo in sostanza quanto sostenuto nel suo precedente rapporto, lo psichiatra curante ha aggiunto:

 

" Come riferivo nel rapporto del 08.05.2023, seguo la paziente a margine, dal 13 febbraio 2023, per un quadro clinico, all'inizio della presa a carico, con insonnia centrale e terminale, irritabilità, iporessia, rimuginazioni in merito al lavoro, tristezza, grande facilità al pianto.

Il distacco dall'ambiente lavorativo troppo sollecitante per le risorse della paziente, insieme ai colloqui psichiatrici e psicoterapeutici e alla terapia con Redormin 250 mg (13.02.2023-02.05.2023) hanno portato a un buon recupero del tono dell'umore, alla stabilizzazione emotiva e al recupero della funzione ipnica.

La presa a carico psicoterapeutica con la dr.ssa __________ avviene con una frequenza mensile delle sedute. Sempre mensili sono i colloqui psichiatrici con lo scrivente.

Ciononostante, per le importanti difficoltà nell'apprendimento di nuove informazioni, soprattutto di tipo teorico astratto, una ridotta capacità di impiegare le proprie competenze, bassa resilienza, la paziente non ha recuperato l'abilità lavorativa nell'attività precedente (economia domestica).

Ovviamente non esiste una farmacoterapia specifica e mirata per il ritardo mentale ma la paziente può avere dei miglioramenti dello stato clinico e potrebbe aumentare e/o recuperare la sua capacità lavorativa in attività semplici e ripetitive con una gestione

adeguata delle funzionalità restati e delle risorse personali.

Le problematiche cognitive di origine organica incidono in modo significativo sul funzionamento quotidiano, in particolare su quello lavorativo e formativo. Dalla valutazione neuropsicologica effettuata il 28.03.2023 emerge un Ql molto basso, nonostante un apparente buon funzionamento. Considero, quindi, necessaria una rivalutazione per un reinserimento professionale di 50%, non in economia domestica, ma in un'attività semplici, con basso carico di responsabilità, con mansioni ben definite, adeguata alle condizioni attuali di salute.

A disposizione per ulteriori chiarimenti” (sottolineatura del redattore; doc. 175).

 

                                  Da ultimo, con rapporto 16 ottobre 2023 il già citato psichiatra SMR ha concluso:

 

" Ho preso visione del dossier e della documentazione medica. Nella annotazione SMR del 19.07.2023 del dr.med. __________, medico SMR, è specificato come non sono evidenziabili e giustificabili periodi di IL causati da patologia somatica.

Nel rapporto medico del 26.09.2023 (ged 27.09.2023) del dr.med. __________, medico psichiatra e psicoterapeuta curante, è descritto come l’assicurata abbia beneficiato di una blanda terapia farmacologica fitoterapica e di psicoterapia, recuperando eutimia e ripristinando il ritmo sonno-veglia. Il medico psichiatra curante specifica come l’assicurata abbia le risorse per beneficiare di misure SIP. La diagnosi descritta dal dr.med. __________ è da considerare presente sin dalla nascita e non giustifica una valutazione della CL dell'assicurata differente rispetto a quanto aggettivato dalle misure SIP.

In considerazione di quanto evidenziato nel rapporto medico del dr.med. __________ e nelle nostre precedenti prese di posizione alle quali si rimanda, si evidenzia che l’assicurata ha conseguito un CFP come addetta in economia domestica. Durante il periodo di tirocinio dal 01.09.2019 al 31.08.2021 presso __________, l’assicurata ha avuto un rendimento del 80%. Ha completato il suo percorso formativo con una media del 5. Le buone valutazioni le hanno consentito di accedere direttamente al secondo anno di AFC come impiegata di economia domestica AFC. In considerazione delle difficoltà cognitive dell'assicurata è giustificato dal punto di vista medico il fatto che l’assicurata non sia in grado di completare il percorso come impiegata di economia domestica AFC. Risulta spendibile sul mercato del lavoro l'attività di addetta in economia domestica CFP, come sopra descritto, da considerare dal punto di vista medico attività adeguata al suo stato di salute”; (sottolineatura del redattore; pag. 439).

 

                                  Tenuto conto di quanto sopra, con rapporto di fine sorveglianza del 12 febbraio 2024 la consulente in integrazione professionale ha ritenuto che l’assicurata “ha potuto acquisire sufficienti conoscenze professionali ottenendo il CFP” (pag. 453).

 

                          2.6.  Orbene, contrariamente a quanto sostenuto con il ricorso, sulla scorta delle valutazioni dello psichiatra SMR e del consulente, questo TCA non ha motivo per ritenere che l’assicurata, dopo il fallimento del progetto di formazione quale impiegata d’economia domestica AFC (maggio 2022), non possa sfruttare la sua residua capacità in un mercato equilibrato ma unicamente in un ambiente lavorativo protetto.

                                  Certo, dall’esame del 28 marzo 2023, in cui è stata posta la diagnosi di disabilità di grado lieve (sottolineatura del redattore) per un QI pari a 56, la neuropsicologa aveva concluso:

 

" (…) Persone con limitate abilità intellettive solitamente non riescono a essere competitivi nel mercato libero del lavoro. Nel caso specifico, dal punto di vista strettamente neuropsicologico, ritengo quindi che RI 1 presenti tutte le caratteristiche per poter essere supportata sul piano sociale, al fine anche di evitare ulteriori scompensi sul piano psicopatologico. con la possibilità di poter beneficiare anche di una rendita d'invalidità. Oltre a ciò, un ulteriore obiettivo dovrebbe comunque essere di poterla inserire in un ambiente lavorativo protetto, individuando la migliore collocazione, se non vi sono altre possibilità occupazionali. In merito, faccio presente che RI 1 ha riferito di star studiando per ottenere patente D1 e, nel caso in cui riuscisse a superare gli esami e a ottenere l'idoneità per il trasporto di persone (bambini e anziani), le piacerebbe poter trovare un lavoro in tale ambito. Ciò rappresenterebbe sicuramente una buona occasione per potersi impegnare e avviarsi in una professione di suo interesse, pur restando sempre da valutare la capacità di adattarsi alle richieste ambientali. (…)” (pag. 403).

 

                                  Tuttavia, valutando proprio i risultati del sopra citato test neuropsicologico, nel già menzionato rapporto 8 maggio 2023 (quindi successivo al fallito tentativo di percorso AFC) lo psichiatra curante (dr. med. __________) aveva ritenuto “necessaria una rivalutazione per un reinserimento professionale al 50%, non in un’economia domestica”, ma in un'attività semplice, con basso carico di responsabilità, con mansioni ben definite, adeguata alle condizioni attuali di salute”, non menzionando quindi un ambiente lavorativo protetto (sottolineatura del redattore; doc. 162).

 

                                  Del resto, come pertinentemente rilevato nella risposta di causa, l’assicurata svolge un’attività di baby sitter (precisamente da febbraio 2024, dopo aver frequentato il relativo corso di formazione con diploma; cfr. il contratto di lavoro in doc. 193). Inoltre, essa ha conseguito la licenza professionale TPP 122 per trasporto scolari, invalidi ed anziani (cfr. email 12 febbraio 2024 del padre dell’assicurata in doc. 186). Queste ultime due circostanze smentiscono ulteriormente la tesi principale ricorsuale, secondo cui l’assicurata può svolgere solo un’attività lavorativa in ambito protetto.

 

                                  Escluso quindi che l’assicurata possa esercitare un’attività solo in un ambiente lavorativo protetto, occorre ora esaminare se essa possa mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa quale addetta all’economica domestica, valutazione contestata (cfr. ricorso punto. 9). Tale questione verrà analizzata nel prosieguo (cfr. consid. 2.10).

 

                          2.7.  La ricorrente contesta il calcolo del grado d’invalidità operato dall’amministrazione – che ha concluso per un’incapacità al guadagno inferiore del 40% –, quindi la determinazione dei redditi di riferimento.

 

                                  Per quanto concerne il raffronto dei redditi va rammentato che l’art. 25 OAI (principi per il confronto dei redditi), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022, al cpv. 1 prevede che sono considerati redditi lavorativi secondo l’articolo 16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi disposti dalla LAVS, escluse tuttavia:

                                  a. le prestazioni del datore di lavoro per perdita di salario cagionata da infortunio o malattia, se l’incapacità lavorativa è debitamente comprovata;

                                  b. le indennità di disoccupazione, le indennità di perdita di guadagno secondo la LIPG e le indennità giornaliere dell’assicurazione invalidità.

 

                                  Secondo l’art. 25 cpv. 2 OAI i redditi lavorativi determinanti secondo l’articolo 16 LPGA vanno stabiliti su una base temporale identica e tenendo conto del mercato del lavoro in Svizzera.

                                  Ai sensi dell’art. 25 cpv. 3 OAI se per la determinazione dei redditi lavorativi determinanti si impiegano valori statistici, vanno presi come riferimento i valori centrali della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio federale di statistica. Possono essere impiegati altri valori statistici, se nel singolo caso il reddito non figura nella RSS. Vanno utilizzati valori indipendenti dall’età e differenziati a seconda del sesso.

 

                                  Per l’art. 25 cpv. 4 OAI i valori statistici di cui al cpv. 3 vanno adeguati in funzione della durata di lavoro normale nelle aziende secondo le divisioni economiche e dell’evoluzione dei salari nominali.

 

                          2.8.  In merito al reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute (reddito da valido), l’art. 26 OAI, in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede che il reddito senza invalidità (art. 16 LPGA) è determinato sulla base dell’ultimo reddito lavorativo effettivamente conseguito prima dell’insorgere dell’invalidità. Se il reddito lavorativo conseguito negli ultimi anni prima dell’insorgere dell’invalidità era soggetto a forti variazioni, ci si basa su un reddito medio adeguato (cpv. 1).

 

                                  Per il cpv. 2 se il reddito lavorativo effettivamente conseguito è inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui all’articolo 25 cpv. 3, il reddito senza invalidità corrisponde al 95 per cento di questo valore centrale.

 

                                  Secondo l’art. 26 cpv. 3 OAI, il cpv. 2 non è applicabile, se: a. anche il reddito con invalidità secondo l’articolo 26bis cpv. 1 è inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui all’articolo 25 cpv. 3; o b. il reddito è stato conseguito con un’attività lucrativa indipendente.

 

                                  L’art. 26 cpv. 4 OAI prevede che se il reddito lavorativo effettivamente conseguito non può essere determinato o non può esserlo in misura sufficientemente precisa, il reddito senza invalidità è fissato sulla base dei valori statistici di cui all’articolo 25 cpv. 3 relativi alle persone con la medesima formazione e condizioni professionali analoghe.

 

                                  L’art. 26 cpv. 5 OAI stabilisce che se un’invalidità insorge dopo che l’assicurato ha previsto o iniziato una formazione professionale, il reddito senza invalidità è determinato secondo il valore statistico di cui all’articolo 25 capoverso 3 che l’assicurato avrebbe potuto conseguire dopo la conclusione della formazione.

 

                                  Infine, l’art. 26 cpv. 6 OAI prevede che se un assicurato non può iniziare o concludere alcuna formazione professionale a causa dell’invalidità, il reddito senza invalidità è determinato in base ai valori statistici di cui all’articolo 25 capoverso 3. In deroga all’articolo 25 capoverso 3, vanno impiegati valori indipendenti dal sesso.

 

                                  In concreto, nel citato rapporto 12 febbraio 2024 la consulente ha determinato come segue il reddito senza invalidità:  

 

" (…) Si ritiene che senza il danno alla salute l’assicurata avrebbe potuto ottenere l’AFC quale impiegato/a in economica domestica e per tale motivo quale reddito senza danno alla salute, in riferimento ai dati statistici delle RSS si prende in considerazione la Divisione Economica 55-56, Servizi di alloggio e di ristorazione, attività pratiche, donna:

Salario annuo 2022: CHF 55 785.54. (…)” (inc. AI pag. 454)

                                 

                                  In sostanza, l’amministrazione ha applicato l’art. 26 cpv. 5 OAI. Ha infatti preso in considerazione il reddito che l’assicurata avrebbe potuto conseguire dopo la conclusione della formazione (successiva al CFP) interrotta per motivi di salute, ossia il reddito d’impiegata AFC nell’economica domestica.

 

                                  La ricorrente sostiene invece l’applicazione dell’art. 26 cpv. 6 OAI, che prevede, come riportato sopra, che qualora l’assicurato non può iniziare o concludere alcuna formazione professionale a causa dell’invalidità, il reddito senza invalidità è determinato secondo i valori statistici di cui all’art. 25 cpv. 3 OAI ma senza differenziare in base al sesso.

                                  Secondo il marg. 3325 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI) gli invalidi dalla nascita e gli invalidi precoci sono persone assicurate che presentano un danno alla salute già prima del momento della scelta della professione/dell’inizio della formazione professionale ai sensi del N. 3326 lettere a e b. Vi rientrano le persone che a causa dell’invalidità non possono iniziare nessuna formazione professionale; le persone che a causa dell’invalidità devono interrompere la formazione professionale che avevano iniziato e in seguito non sono più in grado di concludere nessuna formazione professionale e le persone che si preparano a un lavoro ausiliario o a un’attività in un laboratorio protetto (art. 16 cpv. 3 lett. c LAI).

                                  L’art. 26 cpv. 6 OAI, entrato in vigore dal 1° gennaio 2022 e che ha inglobato le casistiche dell’art. 26 cpv. 1 v.OAI nel tenore valido sino al 31 dicembre 2021, è applicabile agli assicurati che hanno già un danno alla salute al momento della scelta della professione o della formazione professionale e che, a causa della loro disabilità, non hanno la possibilità di completare la formazione professionale secondo l’Ordinanza sulla formazione professionale (RS 412.10) o la formazione in una scuola di istruzione generale. Si tratta quindi di persone che non possono iniziare alcuna formazione professionale o che, nel migliore dei casi, svolgono un apprendistato nell’ambito dell’AI o una formazione pratica INSOS (si tratta di una formazione per persone che non hanno le competenze per concludere un percorso formativo AFP o CFC; cfr. www.insos.ch; cfr. Kaspar in, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 2022, ad art. 28a nr. 121; cfr. anche Rapporto esplicativo (successivo alla procedura di consultazione) dell’UFAS del 3 novembre 2021 sulle Disposizioni d’esecuzione relative alla modifica della Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (Ulteriore sviluppo dell’AI), pag. 51).

 

                                  Nel caso concreto, va ricordato che l’assicurata ha terminato la formazione in economia domestica CFP presso __________ (doc. 27), conseguendo nel luglio 2021 il relativo attestato di capacità professionale.

                                  Con riferimento al suddetto rapporto esplicativo, la ricorrente sostiene che nel novero degli assicurati dell’art. 26 cpv. 6 OAI rientrano anche le persone che hanno assolto una formazione professionale, ma che possono impiegare il loro diploma nel mondo del lavoro solo in misura ridotta rispetto alle persone che non soffrono di problemi di salute (ricorso pag. 5). Ora, come detto l’assicurata ha concluso la formazione professionale CFP quale addetta di economia domestica con il voto finale 5 (cfr. pag. 208) ed un rendimento professionale del 90% (cfr. doc. 58), motivo per cui non è assodato che essa avrebbe potuto impiegare nel mondo del lavoro il suo diploma solo in misura ridotta. Non è invece riuscita, a motivo delle sue condizioni di salute, ad incrementare le competenze professionali per l’ottenimento del AFP.

                                  Ne consegue che l’art. 26 cpv. 6 OAI non è in casu applicabile.

 

                          2.9.  In via subordinata la ricorrente postula, qualora non fosse riconosciuta l’applicazione dell’art. 26 cpv. 6 OAI, che venga preso in considerazione quale reddito da valida il dato statistico concernente la categoria economica 86-88 (sanità umana e azione sociale).

                                  A motivazione della sua richiesta, l’assicurata ha fatto riferimento al percorso d’orientamento professionale, in particolare:

 

" Dalla valutazione finale dell'allieva, redatta il 17 giugno 2019 dal docente __________ (agli atti e qui allegata per semplicità), si legge:

"RI 1 si è presentata al Ciclo di Orientamento Professionale con la convinzione di voler diventare addetta alle cure sociosanitarie (OSA).

(...) Coscienti di quanto sia arduo inserirsi nel settore delle cure di una casa anziani, abbiamo chiesto ad RI 1 di allargare i propri orizzonti e cimentarsi anche con altre professioni. (...) RI 1 ha quindi svolto diversi stages in altre professioni che avrebbero potuto interessarle. (...) RI 1 ha svolto con impegno e serietà ogni lavoro ma nessuno è stato per lei sufficientemente appagante.

(...) Nel frattempo la responsabile della formazione degli apprendisti OSA (presso la scuola __________ di __________), da noi contattata, è stata molto chiara: i giovani con difficoltà scolastiche (anche provenienti dalle scuole medie) si scontrano regolarmente con ostacoli insormontabili nel corso del secondo anno di formazione.

Abbiamo quindi comunicato a RI 1 e ai suoi genitori che r[on l'avremmo aiutata a cercare un posto d'apprendistato come OSA" (sottolineatura nostra).

Con e-mail del 1º aprile 2025 (qui prodotta), il signor __________ indica:

“All'inizio del suo percorso presso il Ciclo di Orientamento, RI 1 aveva espresso il suo marcato desiderio di inserirsi nel mondo del lavoro come addetta alle cure sociosanitarie.

A malincuore ha dovuto però rinunciare a questo suo progetto e accettare di riorientarsi verso la professione di addetta di economia domestica. La formazione come addetta alle cure socio-sanitarie poneva infatti esigenze che RI 1 difficilmente avrebbe potuto soddisfare, sia da un punto di vista scolastico sia da quello della

solidità emotiva necessaria per operare nel settore delle cure" (sottolineatura nostra).

 

                                  In effetti va riconosciuto che a causa del danno alla salute (ICD 10 R41.83 livello intellettivo limite; cfr. rapporto SMR 29 gennaio 2018 a pag. 88) presente sin dalla nascita, l’assicurata non ha potuto intraprendere un percorso professionale nel settore socio-sanitario, come da suo desiderio, per via delle problematiche scolastiche riscontrate e per la mancanza di solidità emotiva. Pur comprendendo il summenzionato desiderio professionale, determinante è tuttavia che ai fini della definizione del grado d’invalidità l’amministrazione abbia tenuto conto, quale reddito da valida, quello relativo all’attività (addetta all’economia domestica AFC) per la quale l’assicurata ha beneficiato di provvedimenti professionali, anche se – come visto – non ha potuto concludere la relativa formazione per via del danno alla salute. 

 

                                  Va pertanto confermato l’utilizzo dei dati salariali statistici inerenti la divisione economica 55-56 (Servizi di alloggio e di ristorazione) rientrando l’economia domestica in quel settore (cfr. orientamento.ch alla voce “impiegato/a del settore alberghiero-economia domestica AFC”).

 

                        2.10.  Circa il reddito che l’interessato avrebbe potuto conseguire con il danno alla salute (reddito da invalido), l’art. 26bis OAI in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede che se dopo l’insorgere dell’invalidità l’assicurato consegue un reddito lavorativo, quest’ultimo gli viene computato quale reddito con invalidità (art. 16 LPGA), sempre che gli permetta di valorizzare al meglio la sua capacità funzionale residua in relazione a un’attività lucrativa da lui ragionevolmente esigibile (cpv. 1).

 

                                  Per l’art. 26bis cpv. 2 OAI se non vi è alcun reddito lavorativo computabile, il reddito con invalidità è determinato in base ai valori statistici di cui all’articolo 25 cpv. 3. In deroga all’articolo 25 cpv. 3, per gli assicurati di cui all’articolo 26 cpv. 6 vanno impiegati valori indipendenti dal sesso.

 

                                  Secondo l’art. 26bis cpv. 3 OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023, se a causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49 cpv. 1bis pari o inferiore al 50 per cento, al valore determinato in base a valori statistici è applicata una deduzione del dieci per cento per attività lucrativa a tempo parziale.

                                  L’art. 26bis cpv. 3 OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2024 prevede che al valore determinato in base a valori statistici secondo il cpv. 2 è applicata una deduzione del 10 per cento. Se a causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49 cpv. 1bis pari o inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del 20 per cento. Non sono ammesse ulteriori deduzioni.

                               

                                  A proposito del cpv. 3 dell’art. 26bis OAI cfr. STCA 35.2024.86 del 30 luglio 2025 e STCA 32.2025.17 del 1° settembre 2025.

 

                                  Nel caso concreto, l’Ufficio AI ha determinato il reddito senza invalidità tenendo conto dei salari statistici RSS, divisione economica 55-56, Servizi di alloggio e di ristorazione, attività pratiche, donna, della capacità lavorativa dell’80% e di una riduzione sociale del 10% (quest’ultimo dal 1°gennaio 2024 in applicazione dell’art. 26bis cpv. 3 OAI), quantificando il reddito con invalidità rispettivamente in fr. 41'740,57 (fino al 31.12.2023) e in fr. 37'566,51 (dal 1° gennaio 2024).

 

                                  Secondo questo TCA questo punto necessita di un accertamento.

 

                                  In effetti, come visto, nel rapporto 8 maggio 2023, ribadito in quello del 26 settembre 2023, lo psichiatra curante, dr. med. __________, ha ritenuto di rivalutare un reinserimento professionale della sua paziente “non in economia domestica ma in un’attività semplice, con basso carico di responsabilità, con mansioni ben definite, adeguata alle condizioni attuali di salute” (doc. 162). Nel rapporto 16 ottobre 2023 lo psichiatra SMR non ha preso alcuna posizione in merito a questa valutazione del curante. Il dr. med. __________ ha unicamente confermato una capacità lavorativa dell’80% facendo riferimento a fatti intervenuti prima del fallito tentativo (maggio 2022) di seguire la formazione AFP nel settore dell’economia domestica, ossia il tirocinio presso __________ ed il conseguimento del CFP in economia domestica.

                                  Inoltre va fatto presente che, come si evince dal succitato rapporto 8 maggio 2023 del psichiatra curante, da novembre 2021 (quindi dopo la conclusione del percorso CFP) l’assicurata ha iniziato ad avere attacchi di panico e che dal 13 febbraio 2023 è in cura presso il dr. med. __________.             

                                  Nondimeno va rilevato che nelle annotazioni 19 luglio 2023 (doc. 169) il dr. med. __________ del SMR concorda con il rapporto 8 maggio 2025 del dr. med. __________, ossia di ritenere necessaria una valutazione per un reinserimento professionale non in economia domestica ma in un’attività semplice con mansioni ben definite, adeguata alle condizioni attuali di salute dell’interessata. Certo che il dr. med. __________ non è uno specialista in psichiatra, ma è altrettanto vero che ha relativizzato il parere del suo collega psichiatra, dr. med. __________.

 

                                  In queste circostanze non si può pertanto sostenere, con la necessaria tranquillità di giudizio, che l’assicurata sia da ritenere abile all’80% quale addetta all’economia domestica CFP. S’impone pertanto un rinvio degli all’Ufficio AI affinché proceda un’accurata valutazione psichiatrica volta ad accertare la residua capacità lavorativa nell’attività appresa di addetta all’economia domestica CFP o in altre attività adeguate.

 

                        2.11.  Il TCA, di norma, rinvia l’incarto all’Ufficio AI o perché vi sono carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione o perché vi sono accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un complemento (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

 

                                  In concreto, stante la necessità di un approfondimento psichiatrico, annullata la decisione 10 marzo 2025, si giustifica il rinvio degli atti affinché l’amministrazione proceda ai sensi del considerando precedente e si determini nuovamente, mediante emissisione di una decisione debitamente preavvisata ed impugnabile, sul diritto a prestazioni dell’assicurata.

 

                        2.12.  Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                  In concreto, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese per fr. 500 vanno messe a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà pure le ripetibili alla ricorrente rappresentata da un legale. La domanda di assistenza giudiziaria e gratuito partrocinio per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                  § La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

 

                             2.  Le spese per fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’insorgente fr. 2'000 a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti