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redattore: |
Manuel Piazza, cancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 27 maggio 2025 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 16 aprile 2025 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 2002, in diversi periodi tra il 2007 e il 2024 ha beneficiato, quali provvedimenti sanitari, dell’assunzione dei costi per la cura delle infermità congenite cifre 390 (doc. 8 incarto AI), 152 (doc. 22 incarto AI), 404 (doc. 30 incarto AI) e 405 OIC-DFI (doc. 52 incarto AI) e per l’ergoterapia connessa ad esse (docc. 9, 13, 21, 29, 39, 51, 95, 140, 183 e 211 incarto AI).
Dal 2016 ha diritto a un assegno per grandi invalidi di grado medio (docc. 63 e 153 incarto AI).
Dal 2018 a giugno 2023 ha beneficiato, quale provvedimento professionale, dell’assunzione dei costi supplementari per una prima formazione professionale (docc. 114, 125, 143, 157 e 186 incarto AI).
Da settembre 2023 ad agosto 2024 è stato eseguito un accertamento professionale (docc. 198 e 214 incarto AI).
1.2. Il 20 febbraio 2025 l’assicurato ha trasmesso all’Ufficio AI il modulo “Richiesta per adulti: Integrazione professionale/Rendita”, compilato (doc. 238 incarto AI).
1.3. Con decisione del 16 aprile 2025, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato una rendita straordinaria mensile di fr. 833 dal 1. settembre 2024 e di fr. 857 dal 1. gennaio 2025, con un grado d’invalidità del 68%.
1.4. Il 27 maggio 2025 l’assicurato, rappresentato dalla RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendo che gli venga riconosciuta una rendita straordinaria mensile di fr. 1'143 e che venga posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. Il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili.
L’insorgente sostiene di non avere diritto a una rendita straordinaria pari solo all’importo minimo della rendita ordinaria corrispondente, ma al 133 e 1/3% di quest’importo. Con il 1. gennaio 2020 sarebbe infatti stata innalzata da uno a tre anni la durata contributiva minima per beneficiare di una rendita ordinaria, cosicché ora gli assicurati con un problema di salute dalla nascita o dall’infanzia che diventano invalidi prima del 1. dicembre dell’anno seguente a quello del compimento dei 22 anni sono impossibilitati a ossequiarla. Per contro l’art. 40 cpv. 3 LAI, secondo il quale le rendite straordinarie versate alle persone divenute invalide anteriormente al 1. dicembre dell’anno seguente a quello in cui hanno compiuto i 20 anni sono per l’appunto pari al 133 e 1/3% dell’importo minimo delle corrispondenti rendite ordinarie complete, non è stato modificato. Andrebbe tuttavia applicato non secondo il testo letterale, che escluderebbe tutti quegli assicurati con un problema di salute dalla nascita o dall’infanzia che diventano invalidi durante il loro 22. o 23. anno di età, ma secondo la volontà del legislatore del 1971, che con l’introduzione dell’art. 40 cpv. 3 LAI (e del supplemento alla rendita straordinaria) aveva voluto migliorare la situazione degli assicurati con un problema di salute dalla nascita o dall’infanzia impossibilitati a rispettare la durata minima di contribuzione.
1.5. Con la risposta di causa del 23 giugno 2025 l’Ufficio AI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione.
considerato in diritto
2.1. Il ricorrente non contesta né la valutazione medica né quella economica operate dall’Ufficio AI per stabilire il grado d’invalidità del 68% e, da un esame degli atti, non emerge alcun motivo per discostarsene. Oggetto del contendere è quindi unicamente l’importo della rendita a cui ha diritto: pari all’importo minimo delle rendite ordinarie complete corrispondenti secondo l’Ufficio AI, pari al 133 e 1/3% di quest’importo secondo il ricorrente.
2.2.
2.2.1. Decisivo per il diritto a una rendita ordinaria dell'assicurazione per l'invalidità è innanzitutto, conformemente all'art. 36 cpv. 1 LAI nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2008, che all'insorgere dell'invalidità (evento assicurato) siano stati pagati i contributi per almeno tre anni interi (fino al 31 dicembre 2007: un anno). Per determinare ciò, occorre stabilire quando si è manifestata l'invalidità (STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009 consid. 3.1; STFA I 76/05 del 30 maggio 2006, in SVR 2007 IV n. 7, consid. 1.1).
Secondo l'art. 4 cpv. 2 LAI, l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. L’invalidità è da considerare insorta al momento in cui, a dipendenza dello stato di salute dell’assicurato, vi è il diritto a delle prestazioni (Pratique VSI 2001 pag. 149; DTF 118 V 82, 112 V 275). In particolare ciò non dipende né dalla data in cui è stata presentata la domanda di prestazioni, né da quando tale prestazione è stata richiesta e generalmente non coincide con il momento in cui l’assicurato apprende, per la prima volta, che il danno alla salute può aprirgli un diritto a prestazioni assicurative (DTF 118 V 82, 111 V 121, 108 V 62, 105 V 60, 103 V 130).
L’insorgenza dell’invalidità va accertata singolarmente per ogni tipo di prestazione (art. 4 cpv. 2 LAI; Meyer/Reichmuth, Rechts-prechung des Bundesgerichts zum IVG, 4. ed. 2022, ad art. 4 n. 162).
Trattandosi del diritto alla rendita, l’invalidità insorge quando la capacità al guadagno dell’assicurato o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili, e quando inoltre egli ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione e al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento (art. 28 LAI).
2.2.2. Nel caso concreto è incontestato che, all’insorgere dell’invalidità (il 1. settembre 2024, alla conclusione dell’accertamento professionale), il ricorrente non avesse pagato i contributi per almeno tre anni interi. Non ha, quindi, diritto a una rendita ordinaria.
2.3. Hanno diritto a una rendita straordinaria, invece, i cittadini svizzeri con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera che possono far valere lo stesso numero di anni d’assicurazione della loro classe d’età, ma non possono pretendere una rendita ordinaria poiché non sono stati obbligati a pagare contributi durante tre anni almeno prima del sorgere del diritto alla rendita (art. 42 cpv. 1 1. frase LAVS, applicabile per analogia su rinvio dell’art. 39 cpv. 1 LAI).
Nella fattispecie, è pacifico che il ricorrente sia cittadino svizzero con domicilio e dimora abituale in Svizzera che può far valere lo stesso numero di anni d’assicurazione della sua classe d’età (2002). Ha, quindi, diritto a una rendita straordinaria.
2.4. Secondo l’art. 40 cpv. 1 LAI, “le rendite straordinarie sono pari all’importo minimo delle rendite ordinarie complete corrispondenti, riservati i capoversi 2 e 3”. Il cpv. 2 del medesimo articolo (secondo cui “in deroga all’articolo 69 capoversi 2 e 3 LPGA, le rendite straordinarie per figli sono ridotte alle stesse condizioni e nella stessa misura delle rendite straordinarie dell’AVS”) non è – nemmeno potenzialmente – applicabile alla fattispecie, invece secondo il cpv. 3 “le rendite straordinarie versate alle persone divenute invalide anteriormente al 1° dicembre dell’anno seguente a quello in cui hanno compiuto i 20 anni, sono pari al 133 e 1/3 per cento dell’importo minimo delle corrispondenti rendite ordinarie complete”.
In concreto il ricorrente è divenuto invalido il 1. settembre 2024 (cfr. supra consid. 2.2.2), perciò posteriormente al 1. dicembre 2023 (l’anno seguente a quello in cui ha compiuto i 20 anni, essendo nato nel 2002).
Per l’Ufficio AI, di conseguenza, l’art. 40 cpv. 3 LAI non è applicabile e la rendita straordinaria da riconoscere al ricorrente deve essere pari all’importo minimo della rendita ordinaria completa corrispondente, secondo l’art. 40 cpv. 1 LAI. Per il ricorrente, invece, l’art. 40 cpv. 3 LAI non va interpretato letteralmente ma secondo la volontà del legislatore; nel suo campo d’applicazione rientrano pertanto le persone divenute invalide anteriormente al 1. dicembre dell’anno seguente a quello in cui hanno compiuto i 22 anni, poiché con la modifica dell’art. 36 cpv. 1 LAI questa categoria di assicurati è impossibilitata a ossequiare la nuova durata minima contributiva di tre anni. Perciò, egli avrebbe diritto a una rendita straordinaria pari al 133 e 1/3% dell’importo minimo delle corrispondenti rendite ordinarie complete
Occorre quindi stabilire come va interpretato l’art. 40 cpv. 3 LAI.
2.5. Per le norme del diritto amministrativo valgono i metodi convenzionali d'interpretazione delle leggi (formali). Pertanto, anche una norma di ordinanza è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera (cfr. STF K 139/02 del 22 aprile 2004 consid. 5.3.1, pubblicata in DTF 130 V 294).
Se il suo testo è chiaro e non è pertanto necessario far capo ad altri metodi d'interpretazione ai fini di appurarne la portata, è lecito scostarsi dal senso letterale soltanto qualora conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento. Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (cfr. DTF 135 V 153 consid. 4.1, 129 II 118 consid. 3.1, 129 V 103 consid. 3.2 e riferimenti). I lavori preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure si presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso ed evitare così di incorrere in interpretazioni erronee. Soprattutto nel caso di disposizioni recenti, la volontà storica dell'autore della norma non può essere ignorata se ha trovato espressione nel testo oggetto d'interpretazione (cfr. DTF 126 V 439 consid. 3b, 124 II 200 consid. 5c, 124 III 129 consid. 1b/aa, 124 V 189 consid. 3a con riferimenti).
Occorre prendere la decisione materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (cfr. DTF 146 V 129 consid. 5.5.1, 135 III 483 consid. 5.1 pag. 486). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza a quella che meglio si concilia con la Costituzione. In effetti, a meno che il contrario non risulti chiaramente dal testo o dal senso della disposizione, il Tribunale federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità delle leggi federali (art. 190 Cost.), parte dall'idea che il legislatore federale non propone soluzioni contrarie alla Costituzione (cfr. DTF 131 II 562 consid. 3.5 pag. 567, 131 II 710 consid. 4.1 pag. 716, 130 II 65 consid. 4.2 pag. 71).
Al riguardo cfr. pure STF 8C_118/2020 del 5 ottobre 2020 consid. 4.1, 8C_223/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.2 pubblicata in DTF 140 V 227, 9C_160/2019 del 20 agosto 2019 consid. 5.1 pubblicata in DTF 145 V 354.
2.6. In concreto i testi italiano, tedesco e francese dell’art. 40 cpv. 3 LAI utilizzano lo stesso concetto di “persone divenute invalide anteriormente al 1° dicembre dell’anno seguente a quello in cui hanno compiuto i 20 anni”, “Personen, die vor dem 1. Dezember des der Vollendung des 20. Altersjahres folgenden Jahres invalid geworden sind” rispettivamente “personnes devenues invalides avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint 20 ans révolus”.
Il testo della norma è chiaro, come visto al considerando precedente è pertanto lecito scostarsene soltanto qualora conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore.
2.7. Secondo il ricorrente il legislatore, con l’introduzione dell’art. 40 cpv. 3 LAI nel quadro dell’8. revisione dell’AVS entrata in vigore il 1. gennaio 1973, aveva voluto migliorare la situazione degli assicurati con un problema di salute dalla nascita o dall’infanzia impossibilitati a rispettare la durata minima di contribuzione, tramite l’erogazione di un supplemento alla loro rendita straordinaria d’invalidità. Ciò è fuor di dubbio. Egli sostiene però altresì che con la modifica, al 1. gennaio 2020, dell’art. 36 cpv. 1 LAI è stata innalzata da uno a tre anni la durata contributiva minima per beneficiare di una rendita ordinaria, mentre che l’art. 40 cpv. 3 LAI non è stato modificato. Cosicché, ora, gli assicurati con un problema di salute dalla nascita o dall’infanzia che diventano invalidi prima del 1. dicembre dell’anno seguente a quello del compimento dei 22 anni sono impossibilitati a ossequiare la durata minima contributiva. Il testo letterale dell’art. 40 cpv. 3 LAI escluderebbe quindi tutti quegli assicurati con un problema di salute dalla nascita o dall’infanzia che diventano invalidi durante il loro 22. o 23. anno di età, ciò che sarebbe in contrasto con la volontà dell’allora legislatore.
Al riguardo va innanzitutto detto che la modifica dell’art. 36 cpv. 1 LAI risale al 1. gennaio 2008, non al 1. gennaio 2020 come indicato dal ricorrente (cfr. RU 2007 5148).
Inoltre, nel Messaggio del 22 giugno 2005 concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (5a revisione dell’AI) il Consiglio federale scriveva:
" Il diritto a rendite ordinarie presuppone attualmente il pagamento dei contributi per almeno un anno intero (art. 6 cpv. 2 e 36 cpv. 1 LAI). Le persone che non avendo la durata di contributo minimo non hanno diritto a una rendita ordinaria, malgrado abbiano sempre ottemperato alla qualità di assicurato in Svizzera, ricevono una rendita straordinaria che ammonta al 133 1/3 per cento della rendita minima (attualmente 1407 fr.). I beneficiari di queste rendite sono esclusivamente gli assicurati colpiti da invalidità congenite o precoci il cui diritto alla rendita inizia prima dell’età di 21 anni. Se non sussiste un diritto a rendite straordinarie può invece subentrare, a titolo sussidiario, il diritto a prestazioni complementari – fondato sull’articolo 2c della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC; RS 831.30) o su una convenzione di sicurezza sociale.
Al fine di evitare che gli assicurati si annuncino a titolo cautelativo all’AI dopo appena un anno di soggiorno in Svizzera, la durata di contributo minimo per fondare un diritto a una rendita ordinaria viene aumentata a tre anni. Tuttavia, questa misura non priva del diritto a prestazioni le persone che hanno versato contributi per un periodo inferiore a tre anni.
(…).
Questo provvedimento ha come effetto di estendere la cerchia delle persone aventi diritto a rendite straordinarie. Tutte le persone, da sempre assicurate in Svizzera, ma con un periodo di contribuzione inferiore a tre anni, avranno diritto a una rendita AI straordinaria.
Al fine di evitare casi di rigore delle persone che non adempiono la durata di contributo minimo per una rendita ordinaria dell’AI, la LPP prevede già ora un diritto a prestazioni complementari (art. 2c lett. b). Il disciplinamento attuale prevede una durata di contributo minimo di un anno e deve pertanto essere adeguato alla nuova durata minima di tre anni” (FF 2005 pag. 4065-4066).
Il Consiglio federale rilevava espressamente che i beneficiari della rendita straordinaria che ammonta al 133 1/3% della rendita minima erano esclusivamente gli assicurati colpiti da invalidità congenite o precoci il cui diritto alla rendita inizia prima dell’età di 21 anni, ciò che corrisponde al contenuto dell’art. 40 cpv. 3 LAI. Era pertanto consapevole che, se avesse voluto garantire una rendita straordinaria di tale ammontare anche agli assicurati colpiti da invalidità congenite o precoci il cui diritto alla rendita inizia dopo quell’età, ma che non possono ottemperare alla nuova durata minima di contributo di tre anni (come chiede il ricorrente), avrebbe dovuto modificare anche l’art. 40 cpv. 3 LAI. Ma non lo ha – scientemente, quindi volutamente – fatto.
Tant’è che, premettendo che la misura oggetto del Messaggio non avrebbe privato del diritto a prestazioni le persone che hanno versato contributi per un periodo inferiore a tre anni, sottolineava che essa avrebbe avuto come effetto di estendere la cerchia delle persone aventi diritto a rendite straordinarie. Al fine di evitare casi di rigore delle persone che non adempiono la durata di contributo minimo per una rendita ordinaria, tuttavia, non proponeva un adeguamento dell’art 40 cpv. 3 LAI, ma della LPC. Che è poi stata effettivamente adeguata, con il riferimento all’allora nuovo art. 36 cpv. 1 LAI (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. d LPC). Non è invece stato modificato l’art. 40 cpv. 3 LAI. Se ne ha che il Consiglio federale ha voluto evitare casi di rigore dovuti all’aumento della durata minima di contribuzione tramite non l’erogazione di una rendita straordinaria con supplemento ai sensi dell’art. 40 cpv. 3 LAI, ma di prestazioni complementari.
Tutto ciò è stato portato all’attenzione delle Camere federali, destinatarie del Messaggio. La modifica dell’art. 36 cpv. 1 LAI è poi stata approvata senza particolare dibattito, perlomeno per quanto riguarda la specifica tematica qui in discussione.
2.8. Al n. 7033 prima frase delle Direttive sulle rendite dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (DR; valide dal 1. gennaio 2024, stato al 1. gennaio 2025) si può leggere che “le rendite per invalidi dalla nascita o dall’infanzia ammontano al 133 e 1/3 per cento dell’importo minimo delle corrispondenti rendite ordinarie complete (art. 40 cpv. 3 LAI)”; al numero seguente, invece, che “se una persona diventa invalida dopo il 1° dicembre dell’anno seguente quello del compimento del 20° anno di età, ma prima del 1° dicembre dell’anno seguente il compimento del 22° anno di età, e la durata minima di contribuzione di tre anni non è adempiuta (pur essendo stata assicurata per lo stesso numero di mesi o di anni della sua classe di età), la rendita d’invalidità straordinaria è pari solo all’importo minimo della rendita ordinaria completa corrispondente (art. 40 cpv. 1 LAI)”.
Al pari di ogni altra Ordinanza amministrativa, le Direttive dell'UFAS (incluse le circolari), pur non avendo valore vincolante di legge, si prefiggono comunque di esplicitare l'interpretazione attribuita da un'autorità amministrativa a determinate disposizioni legali al fine di favorire un'applicazione uniforme del diritto e di garantire la parità di trattamento (DTF 137 V 82 consid. 5.5 = SVR 2012 EL Nr. 1). Esse costituiscono delle istruzioni dell'autorità di vigilanza all'indirizzo degli organi esecutivi dell'assicurazione sul modo di svolgere le loro competenze. Volte ad assicurare un'applicazione uniforme delle prescrizioni legali da parte dell'amministrazione, tali istruzioni non hanno valore di legge e, di conseguenza, non vincolano né gli amministrati né i Tribunali, ma esplicano effetto solo nei confronti dell’amministrazione. Servono a creare una prassi amministrativa uniforme e presentano per tale scopo una certa utilità; non possono tuttavia uscire dal quadro stabilito dalla norma superiore che sono tenute a concretizzare. In altri termini, in assenza di lacune, le direttive non possono prevedere qualcosa di diverso da ciò che deriva dalla giurisprudenza o dalla legge (DTF 141 V 175 consid. 4.1, 133 V 346 consid. 5.4.2). Non creano inoltre delle nuove regole giuridiche e rappresentano il punto di vista dell’amministrazione sull’applicazione di una norma di diritto e non un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice ne controlla liberamente la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella misura in cui esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni legali applicabili (DTF 139 V 125 consid. 3.3.4, 133 V 257 consid. 3.2, 131 V 45 consid. 2.3, 130 V 172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61 consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a).
Il n. 7033 seg. DR propongono un’interpretazione dell’art. 40 cpv. 3 LAI fedele al suo tenore letterale. Ciò corrobora la tesi, secondo cui il testo dell’art. 40 cpv. 3 LAI corrisponde alla volontà del legislatore.
2.9. Nella STF 9C_655/2015 del 14 dicembre 2015 il Tribunale federale, pur non dovendo esprimersi sull’eventualità di non interpretare alla lettera l’art. 40 cpv. 3 LAI, ha comunque negato che quest’articolo si applicasse al caso di un assicurato 22enne al momento dell’insorgere dell’invalidità, senza d’ufficio rilevare alcunché (consid. 4).
In dottrina, non risultano autori che sostengono la posizione del ricorrente. Anzi, Kaspar Gerber rileva esplicitamente che “falls eine Person nach dem 1. Dezember des der Vollendung des 20. Altersjahres folgenden Jahres, aber vor dem 1. Dezember des der Vollendung des 22. Altersjahres folgenden Jahres invalid wird und die Mindestbeitragsdauer von drei Jahren nicht erfüllt – jedoch während der gleichen Zahl von Monaten bzw. Jahren und Monaten versichert war wie ihr Jahrgang –, entspricht die ausserordentliche IV-Rente lediglich dem Mindestbetrag der zutreffenden Vollrente” (Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, IVG, Berna 2022, art. 40 n.10). Ugualmente fa Michel Valterio (Commentaire, LAI, Ginevra/Zurigo 2018, art. 40 n. 1).
2.10. In conclusione se, con il ricorrente, è lecito ammettere che la volontà del legislatore del 1971 era stata di migliorare la situazione degli assicurati con un problema di salute dalla nascita o dall’infanzia impossibilitati a rispettare la durata minima di contribuzione, è altresì corretto sostenere che il testo dell’art. 40 cpv. 3 LAI corrisponde alla volontà del legislatore del 2008. Perciò, non è lecito scostarsene.
La decisione impugnata merita conferma e il ricorso va conseguentemente respinto.
2.11. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009, 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito del ricorso, le spese per complessivi fr. 500 vanno poste a carico del ricorrente. Quest’ultimo chiede tuttavia di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Considerato il chiaro testo dell’art. 40 cpv. 3 LAI (che corrisponde alla chiara volontà del legislatore), le direttive applicabili in materia e l’assenza di giurisprudenza e opinioni dottrinali nel senso auspicato dal ricorrente, a quest’ultimo doveva apparire chiaro che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto.
Non essendo adempiuto uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti