Raccomandata |
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Incarto
n.
BS/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, cancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 16 gennaio 2025 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 29 novembre 2024 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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considerato in fatto e in diritto
che - RI 1, nato nel 1965, dal 1980 attivo nella ditta individuale __________ in qualità di lattoniere, nel maggio 2024 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. 74, se non diversamente indicato i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa). Tre precedenti domande di prestazioni erano state respinte dall’Ufficio AI il 20 novembre 2017 (doc. 42), il 28 gennaio 2021 (doc. 64) ed il 23 settembre 2022 (doc. 72);
- dopo aver esperito i necessari accertamenti medici ed economici, con decisione 29 novembre 2024, debitamente preavvisata, l’amministrazione ha nuovamente negato il diritto a prestazioni, presentando l’assicurato un grado d’invalidità non pensionabile del 19%;
- contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorto. Contestando i redditi senza e con invalidità ha concluso:
" Ritenuto un reddito senza invalidità di CHF 107'500 ed un reddito da invalido teorico di CHF 58'548.- (tabelle RSS, totali settore maschile, attività semplici e ripetitive nel settore 3 Servizi), ridotto del 25%, riporta un reddito da invalido di CHF 43'911.- ed un grado d’invalidità del 59%.
Pertanto, segnatamente per i motivi sopra addotti, è congruo riconoscere al signor RI 1 una mezza rendita, corrispondente ad un grado d’invalidità di almeno il 50%, ciò che, tra l’altro, corrisponde alla situazione effettiva nella ditta in cui lavora, dopo l’adozione di provvedimenti integrativi”;
- con la risposta di causa l’Ufficio AI, esaminata la documentazione prodotta dal ricorrente, ha proposto il riconoscimento del diritto ad una rendita di grado del 50%, determinato secondo il raffronto percentuale dei redditi, dal 1° ottobre 2024 con versamento dal 1° novembre 2024 trattandosi di una domanda tardiva;
- con scritto 27 febbraio 2025 l’assicurato ha aderito alla proposta dell’Ufficio AI (VI);
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705). La Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al marginale 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
I marginali 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita dall’UFAS, stato al 1. gennaio 2022 e valido da tale data, prevedono che:
" Conformemente alle DT [Disposizioni transitorie, n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:
in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
- prima fissazione della rendita → DR [diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre 2021,
- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;
in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
prima fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022.”
Secondo le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale diritto ad una rendita è nato il 1. gennaio 2022 o successivamente, torna applicabile il diritto attualmente in vigore.
Nel caso concreto, l’anno di attesa (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) è incontestatamente scaduto nel mese di ottobre 2024. Il diritto alla rendita con relativo versamento è sorto il 1° novembre 2024, ossia sei mesi dopo la domanda di prestazioni inoltrata nel mese di maggio 2024 (art. 29 cpv. 1 LAI). Per questi motivi, applicabile è il diritto in vigore dal 1° gennaio 2022;
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28b cpv. 1 LAI prescrive che l’importo della rendita è determinato quale quota percentuale di una rendita intera. Il cpv. 2 dispone che se il grado d’invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado d’invalidità. Il cpv. 3 prevede che se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70 per cento, l’assicurato ha diritto a una rendita intera. Infine, il cpv. 5 stabilisce che se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per cento, si applicano le quote percentuali ivi indicate.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
Inoltre, nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit., pag. 232).
La misura dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a);
- nel caso concreto, per quel che concerne il reddito da valido, nella risposta di causa l’Ufficio AI ha osservato:
" (…) Nel merito della disputa, l'UAI tiene innanzitutto a segnalare di condividere la richiesta di rettifica presentata in ricorso relativamente al reddito da sano dell'assicurato. Come indicato al pt. 5.1 del questionario datore di lavoro del 18 luglio 2024, il salario senza invalidità dell'assicurato deve ammontare a CHF 107'500. - (cfr. il doc. 85 dell'incarto Al qui annesso). Il reddito da valido ritenuto nella decisione impugnata, pari a CHF 73772. -, costituisce infatti un salario ridotto in considerazione delle indennità giornaliere susseguenti all'infortunio del 18 ottobre 2023 e non è da ritenersi in linea con i salari acquisiti dall'assicurato nel corso degli ultimi anni (cfr. l'estratto conto individuale del 5 giugno 2024 e l'annotazione per rincarto del 3 febbraio 2025 allestita dopo l'aggiornamento dell'incarto della Suva; doc. 115, 116 e 359-391). (…)” (doc. IV pag. 2)
Pertanto, senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe conseguito un reddito
di fr. 107'500 come del resto proposto dall’insorgente stesso;
- riguardo al reddito da invalido nella decisione contestata l’Ufficio AI, utilizzando le tabelle RSS 2022, settore maschile, attività semplici e ripetitive con una riduzione sociale del 10%, l’ha fissato in fr. 59'639,18. Questo dato aggiornato al 2023 ammonta a fr. 60'736,25 (cfr. tabella 31 gennaio 2025 del consulente in integrazione professionale in doc. 112). Dal raffronto tra il succitato importo con il reddito da valido di fr. 107'500, risulterebbe un grado d’invalidità del 43,5% ([107'500 - 60'736,25] x 100 : 107'500), come del resto fatto presente nella risposta di causa;
- tuttavia, sempre nella risposta di causa, l’Ufficio AI ha fatto presente:
" (…) Relativamente al reddito con invalidità, l'UAI reputa però ora necessario rinunciare alla richiesta di cambio di professione per una questione di proporzionalità. Scelta che potrebbe essere eventualmente rivista in sede di revisione qualora sopraggiungessero delle ulteriori modifiche della situazione lavorativa dell'assicurato (artt. 17 cpv. 1 let. a e 31 LPGA, nonché 77 e 87 OAI).
Al riguardo, l'UAI rileva come nel contesto del ricorso è stato precisato come l’assicurato sia stato nel frattempo reintegrato al 50% in seno all'azienda di famiglia con mansioni leggere adatte allo stato di salute, continuando a percepire un salario di CHF 53’750.- (cfr. il primo paragrafo della pagina 8 del ricorso e l'attestazione del datore di lavoro del 15 gennaio 2025 di cui al doc. E incarto TCA). Salario di poche migliaia di franchi inferiore a quello di CHF 60736. - (per un'attività al 100%) figurante nella succitata tabella CGR del 31 gennaio 2025 e che porta a concludere che lo stesso stia facendo un uso ragionevole della sua capacità di guadagno residua (sentenza del Tribunale federale 8C_829/2023, consid. 6.3) (sottolineatura del redattore).
A tale aspetto, dev'essere inoltre aggiunto il fatto che l’assicurato - ad oggi 60enne - ha sempre e solo svolto attività pesanti presso il medesimo datore di lavoro e non dispone di conoscenze professionali immediatamente sfruttabili (soprattutto quelle d'ufficio citate a livello medico; cfr. la valutazione fiduciaria ricapitolativa del Dr. med. __________ del 18 settembre 2024; doc. 442).
Circostanze che imporrebbero al Servizio di integrazione professionale di accompagnare lo stesso nell'inserimento di un'attività adatta (ad esempio mediante le misure di cui agli artt. 18-18d LAI). Costi che sarebbero verosimilmente maggiori a quelli del lieve incremento di grado di rendita dovuto alla rinuncia della richiesta di cambio di impiego. Sul fondamento di tale valutazione, l'UAI rinvia da ultimo alle note marginali 3406 e 3407 della Circolare sull'invalidità e sulla rendita nell'assicurazione per l'invalidità (GIRAI), alla più recente giurisprudenza dell'Alta Corte (p. es. la sentenza del Tribunale federale 8C_305/2023, consid. 4.2) e alla decisione del medesimo tenore di quella qui presentata presa dall'assicuratore perdita di guadagno malattia dell'assicurato Helsana (cfr. la decisione dell'11 novembre 2024; doc. 443). (…)” (doc. IX pag. 2);
- viste le succitate motivazione, alla proposta dell’Ufficio AI di rinunciare alla richiesta di cambio di professione va data adesione. Di conseguenza, va ritenuto che RI 1 sfrutta al meglio la sua residua capacità lavorativa presso il medesimo datore di lavoro dove ha iniziato la sua attività nel 1980, quindi prima del danno alla salute, nella misura del 50%, motivo per cui questo Giudice conferma la determinazione del grado d’invalidità mediante il raffronto percentuale dei redditi.
Va al riguardo rilevato che, secondo giurisprudenza riassunta in 9C_225/2016 del 14 luglio 2016, se la persona interessata non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa residua, il reddito da invalido va di principio determinato alla luce dei dati forniti dalle statistiche salariali come risultano segnatamente dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica (ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con riferimenti). Tuttavia, è possibile derogare a questo principio e fissare la perdita di guadagno direttamente in base all'incapacità di lavoro operando un confronto percentuale (“Prozentvegleich”). Questo metodo costituisce una variante ammissibile del raffronto dei redditi basato su dati statistici: il reddito da valido è preso in considerazione nella misura del 100%, mentre il reddito da invalido è preso in considerazione tenendo conto dell'incapacità lavorativa, la differenza percentuale corrisponde in tal modo al grado d'invalidità (sentenze 8C_628/2015 del 6 aprile 2016 consid. 5.3.5 e 8C_211/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 4.1 con i riferimenti pubblicata in SVR 2014 UV n. 1 pag. 1; Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3a ed. 2014, n. 35 e seg. ad art. 28 a LAI). L'applicazione di questo metodo si giustifica quando il salario da valido e quello da invalido sono fissati in base agli stessi dati statistici, oppure quando il lavoro precedentemente svolto è ancora possibile (perché il contratto di lavoro per esempio non è stato sciolto), oppure quando questo lavoro offre le migliori possibilità di reintegrazione professionale (perché per esempio il salario prima dell'invalidità è superiore a quello da invalido) (sentenze 9C_310/2009 del 14 aprile 2010 consid. 3.2 e 8C_294/2008 del 2 dicembre 2008 consid. 6.4.1; sottolineatura del redattore).
Pertanto, siccome nel caso concreto l’assicurato svolge un’attività lucrativa al 50% presso lo stesso datore di lavoro, non risultando altre attività consone al suo stato di salute dove egli possa percepire uno reddito maggiore, il grado d’invalidità, in applicazione del raffronto percentuale, corrisponde al 50%;
- visto quanto sopra, scaduto nell’ottobre 2024 l’anno di attesa (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI), il diritto alla rendita con relativo versamento è tuttavia sorto il 1° novembre 2024, ossia sei mesi dopo la domanda di prestazioni presentato nel maggio 2024 (art. 29 cpv. 1 LAI).
Per questi motivi, alla proposta di giudizio dell’Ufficio AI, del resto avallata dall’assicurato stesso con scritto 27 febbraio 2025, va prestata adesione;
- secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito favorevole del ricorso, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’insorgente chiede il riconoscimento di fr. 3'237,60 a titolo di ripetibili, producendo la nota d’onorario allegata allo scritto 27 febbraio 2025 (VI/1).
Il ricorrente, patrocinato da un avvocato e vittorioso in causa, ha diritto a un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e 30 cpv. 1 Lptca).
L’importo delle ripetibili è determinato in base all’importanza della lite e alla complessità del procedimento, senza tener conto del valore litigioso (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 2 Lptca). L’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1.; di seguito Regolamento) stabilisce la tariffa oraria di riferimento per le pratiche senza valore determinato o determinabile, rinviando per il resto all’applicazione per analogia dell’art. 11 cpv. 5, il quale, per la fissazione delle ripetibili, fa anch’esso riferimento al criterio della difficoltà e dell’importanza della lite (sulla commisurazione delle ripetibili tenendo conto dei suddetti due criteri cfr. Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, § 76 numeri 71-75, pagg. 609 e 610). Per quanto concerne le spese (spese di cancelleria, come quelle di spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto), l’art. 6 cpv. 1 del Regolamento pone il principio secondo il quale al patrocinatore può essere riconosciuto un importo forfettario in per cento dell’onorario.
Nel caso in disamina, ritenuta la non complessità della causa (da non confondere con l’esigenza di supporto di un legale relativa alla domanda di gratuito patrocinio per la procedura amministrativa) conclusasi in sostanza con il primo scambio di allegati, la familiarità del patrocinatore con la fattispecie in esame, stante il principio inquisitorio vigente nel diritto delle assicurazioni sociali che allevia il lavoro del patrocinatore (DTF 114 V 87 consid. 4b, 110 V 365 consid. 3c), dovendo essere considerate unicamente le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio in ottica ricorsuale e considerato che la valutazione del lavoro svolto dall’avvocato avviene prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto delle assicurazioni sociali (Leuzinger-Näf, Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigungund unentgeltlichen Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht, in: SZS 1991 pag. 186; DTF 110 V 362-365 consid. 3b), appare giustificato riconoscere fr. 2’000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 29 novembre 2024 è annullata.
§§ RI 1 è posto al beneficio del diritto ad una rendita del 50% con relativo versamento dal 1° novembre 2024.
2.- Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, che rifonderà al ricorrente fr. 2’000 (IVA inclusa) per ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma della ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui la ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti