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redattore: |
Manuel Piazza, cancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 29 agosto 2025 di
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contro |
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la decisione del 1. luglio 2025 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 21 ottobre 2019 l’Ufficio AI ha respinto una prima domanda di prestazioni AI per adulti inoltrata da RI1, nata nel 1965 e da ultimo attiva quale ausiliaria di pulizia (doc. 46 incarto AI).
Questa decisione è passata in giudicato, non essendo stata contestata.
1.2. Ritenuta giustificata l’entrata in materia su una seconda domanda di prestazioni, sulla base della perizia bidisciplinare (psichiatria e psicoterapia, reumatologia) del ______ (di seguito: ______) del 17 aprile 2024 (doc. 114 incarto AI), con progetto di decisione del 25 aprile 2024 l’Ufficio AI ha prospettato all’assicurata di respingere anche la nuova domanda, avendo stabilito un grado d’invalidità del 16% da agosto 2023 e del 19% da gennaio 2024 (doc. 115 incarto AI).
Sulla base dell’inchiesta domiciliare del 27 giugno 2024 (doc. 123 seg. incarto AI), delle prese di posizione del ______ del 24 ottobre, 5 dicembre 2024 e 5 febbraio 2025 (doc. 138, 146 rispettivamente 152 incarto AI) e della perizia neurologica della dr.ssa med. ______ del 10 giugno 2025 (doc. 167 incarto AI), richieste a seguito delle osservazioni dell’assicurata e della documentazione medica da lei trasmessa, l'Ufficio AI, con decisione del 1. luglio 2025, ha confermato il progetto (doc. 169 incarto AI).
1.3. L’assicurata, patrocinata dall’avv. RA1, il 29 agosto 2025 ha interposto ricorso contro la suddetta decisione, postulandone l’annullamento con il riconoscimento di una rendita al 100% dal 30 agosto 2022 o, in via subordinata, con il rinvio degli atti all’Ufficio AI per l’attuazione di una perizia pluridisciplinare. Protesta inoltre tasse, spese e ripetibili.
Nel merito, a proposito dell’aspetto medico sostiene in sostanza di essere totalmente e durevolmente incapace al lavoro in qualsiasi professione, sulla scorta dell’allegato rapporto dei suoi medici curanti. Quanto all’aspetto economico, ritiene invece incomprensibile la differenza tra l’incapacità lavorativa sulla quale si è basato l’Ufficio AI e l’impedimento (nullo) nelle mansioni consuete, i compiti professionali essendo analoghi a quelli come casalinga; le risposte da lei date durante il colloquio non sarebbero inoltre state verificate, in realtà ella non sarebbe in grado di svolgere determinate mansioni; il marito, autista, non potrebbe infine collaborare con lei quando lontano da casa.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione dell’impugnativa.
Nel merito, indica che il ______, a cui aveva sottoposto il rapporto medico trasmesso col ricorso, ha confermato la propria precedente valutazione.
1.5. Il 13 ottobre 2025 la ricorrente ha fatto pervenire le proprie osservazioni, corredate da una presa di posizione dei suoi medici curanti.
1.6. L’Ufficio AI si è espresso l’11 novembre 2025, riferendosi agli allegati scritti della perita neurologica e del ______. Evidenzia essenzialmente che il possibile peggioramento dello stato di salute rilevato in qui rapporti non risale a prima della decisione impugnata, per cui andrà valutato nell’ambito di un’eventuale ulteriore domanda di prestazioni.
1.7. La ricorrente ha prodotto ulteriori osservazioni il 9 dicembre 2025, alle quali ha allegato uno scritto del proprio medico curante e uno del suo precedente psicoterapeuta.
1.8. Con osservazioni del 7 gennaio 2026, trasmesse alla ricorrente per conoscenza, l’Ufficio AI ha ribadito la propria posizione.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se a giusta ragione l’Ufficio AI ha negato alla ricorrente il diritto alla rendita, avendo determinato un grado d’invalidità del 16% da agosto 2023 e del 19% da gennaio 2024.
2.2. Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
La cifra 9101 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI) (valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2026) prevede che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
La cifra 1007 segg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI) (valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2025) prevedono che:
" […] le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021.
Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:
- in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
- prima fissazione della rendita → DR in vigore fino al 31 dicembre 2021,
- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;
- in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
- prima fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.
Secondo le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa successivamente. Per contro, se l’eventuale diritto ad una rendita è nato il 1. gennaio 2022 o successivamente, torna applicabile il diritto attualmente in vigore.
Nel caso concreto, la ricorrente non è mai stata al beneficio di una rendita AI. Inoltre, ha presentato la domanda di prestazioni nel mese di luglio 2022. Il diritto alla rendita sarebbe quindi insorto al più presto a gennaio 2023 (art. 29 cpv. 1 LAI).
Visto quanto precede, torna applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio 2022.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance invalidité, in: Meyer (edit.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2. ed., 2007, pag. 1411 n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se:
a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili;
b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e
c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
Con il nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2); se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70%, gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera (cpv. 3); mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, si ha che al grado d'invalidità del 40% la quota percentuale è del 25% di una rendita intera (un quarto di rendita) e per ogni grado d’invalidità supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv. 4).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476 n. 213).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
Inoltre, nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età dell’assicurato (RCC 1989 pag. 325; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV n. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 17 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006 consid. 5).
2.4. Nel caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA nella DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plädoyer 5/06 pag. 54 segg.; I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV n. 42 pag. 151 segg.).
Questa giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e 133 V 477.
In una sentenza pubblicata nella DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciproci dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.
Ricordato che il metodo misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).
Occorre altresì ricordare che, quale conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) del 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera (7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è applicabile alle persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le quali per soli motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno notevolmente ridotto il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di statuto (da “persona con attività lavorativa a tempo pieno” a “persona con attività lavorativa a tempo parziale”) che ha causato, in via di revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, una soppressione della rendita d’invalidità sinora percepita o una riduzione della stessa. Nei casi al di fuori delle succitate fattispecie l’invalidità può essere determinata secondo il metodo misto (STF 8C_793/2017 dell’8 maggio 2018 consid. 7.1 con giurisprudenza citata). Ciò corrisponde, ad esempio, nel caso di una prima domanda di prestazioni (SVR 2017 IV n. 31; STF 8C_633/2015 del 12 febbraio 2016 consid. 4.3).
Preso atto della citata sentenza il Consiglio federale ha modificato l’Ordinanza nel senso che dal 1. gennaio 2018 l’art. 27bis cpv. 2-4 OAI aveva il seguente tenore:
" 2 Per determinare il grado d’invalidità di assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale e che svolgono anche mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI, vengono sommati i seguenti gradi d’invalidità:
a. il grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa;
b. il grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete.
3 Il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa è disciplinato dall’articolo 16 LPGA, secondo le modalità seguenti:
a. il reddito che l’assicurato potrebbe conseguire esercitando l’attività lucrativa a tempo parziale se non fosse divenuto invalido è calcolato sulla base della stessa attività lucrativa esercitata a tempo pieno;
b. la perdita di guadagno percentuale è ponderata in funzione del grado d’occupazione che l’assicurato avrebbe se non fosse divenuto invalido.
4 Per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete viene determinata la quota percentuale che le limitazioni dell’assicurato rappresentano nello svolgimento delle mansioni consuete rispetto alla sua situazione se non fosse divenuto invalido. Questa quota viene ponderata in funzione della differenza tra il grado d’occupazione di cui al capoverso 3 lettera b e un’attività lucrativa esercitata a tempo pieno”.
Il Tribunale federale, nella DTF 147 V 124, ha stabilito che “un cambiamento di statuto, per motivi familiari, a favore di quello di una persona che esercita un'attività lucrativa a tempo parziale costituisce un motivo di revisione dall'entrata in vigore della modifica dell'ordinanza il 1° gennaio 2018, anche in una fattispecie simile a quella esaminata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Di Trizio contro Svizzera (7186/09) del 2 febbraio 2016” (cfr. regesto).
Dal 1. gennaio 2022 l’art. 27bis OAI prevede:
" 1 Per valutare il grado d’invalidità degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale si sommano i seguenti gradi d’invalidità:
a. il grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa;
b. il grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete.
2 Per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa:
a. il reddito senza invalidità è calcolato sulla base di un’attività lucrativa corrispondente a un grado d’occupazione del 100 per cento;
b. il reddito con invalidità è calcolato sulla base di un’attività lucrativa corrispondente a un grado d’occupazione del 100 per cento e adeguato alla capacità funzionale determinante;
c. la perdita di guadagno percentuale è ponderata in funzione del grado d’occupazione che l’assicurato avrebbe se non fosse divenuto invalido.
3 Per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete:
a. viene determinata la quota percentuale che le limitazioni dell’assicurato rappresentano nello svolgimento delle mansioni consuete rispetto alla situazione senza invalidità;
b. la quota di cui alla lettera a viene ponderata in funzione della differenza tra il grado d’occupazione di cui al capoverso 2 lettera c e un’attività lucrativa esercitata a tempo pieno”.
2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1. gennaio 2007: Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321 e 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342 e 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10: F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel 2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale e da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova.
In due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata sia da accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta.
In quelle sentenze il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Soltanto da tale elemento non emerge infatti alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Secondo la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera assoluta.
Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. Comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
In una sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
La nuova giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50 (STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6) ed anche successivamente, ad esempio, nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e 3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).
In una sentenza 9C_724/2018 dell’11 luglio 2019. pubblicata in DTF 145 V 215, il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
In una sentenza 8C_280/2021 del 17 novembre 2021, pubblicata in DTF 148 V 49, il Tribunale federale ha stabilito che un disturbo depressivo di grado leggero fino a medio senza interferenza notevole con una comorbidità psichiatrica non può essere generalmente definita come una malattia psichica grave. Se al riguardo dovesse esserci inoltre un potenziale terapeutico significativo, ne risulta che è messo in discussione in modo particolare anche il carattere durevole del danno alla salute. In tale eventualità devono essere adempiute importanti ragioni perché si possa concludere comunque a una malattia invalidante. Se, in questa costellazione, gli specialisti in psichiatria attestano senza spiegazione concludente (eventualmente in seguito a una domanda) una diminuzione considerevole della capacità lavorativa malgrado l’assenza di un disturbo psichico grave, l’assicuratore o il tribunale dispongono di un motivo per negare la valenza giuridica alla valutazione medico-psichiatrica dell’impatto (consid. 6.2.2; vedi pure STF 8C_750/2024 del 7 agosto 2025, consid. 4.6).
Infine, nella STF 8C_104/2024 del 22 ottobre 2024, pubblicata in DTF 151 V 66 (cfr. Comunicato stampa del Tribunale federale del 21 novembre 2024), l’Alta Corte ha modificato la prassi vigente per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di obesità (forte sovrappeso). Secondo la vecchia giurisprudenza – basata sul convincimento che l’obesità potesse essere superata con la sola forza di volontà – il diritto ad una rendita d’invalidità era di principio escluso se l’obesità era trattabile, a meno che l’obesità fosse causa di seri danni alla salute o se insorgeva quale loro conseguenza. Con la recente pronunzia il TF ha rilevato che non vi è alcun motivo per mantenere la giurisprudenza specifica riguardo all’obesità sinora vigente.
Dopo avere ricordato che l’obesità è una malattia somatica (fisica) cronica e complessa, l’Alta Corte ha stabilito che l'obesità può comportare un'invalidità che dà diritto a prestazioni di rendita, anche qualora di principio può essere trattata e non causa danni fisici o mentali e non è neanche la conseguenza di tali danni (cambiamento della giurisprudenza; consid. 5.9 e 5.11). All’assicurato va rammentato il suo obbligo di ridurre il danno (consid. 5.11).
Il Tribunale federale ha pure sottolineato che in caso di obesità, come nell’ambito di altre patologie somatiche, le difficoltà probatorie non si presentano allo stesso modo di quelle esistenti nel quadro di una malattia psichica. Non è pertanto necessario, né indicato procedere ad un esame di tutti gli indicatori (consid. 5.11).
Su questo tema cfr. STF 8C_485/2024 del 25 luglio 2025, consid. 5.2.2 e il dossier “Medizin und Recht – Adipositas Leiturteil”, pubblicato in HAVE/REAS 2/2025 pag. 144-161 e K. Gehring, “Übersicht der Rechtsprechung im Sozialversicherungsrecht”, in plädoyer 4/2025, pag. 44-51 (48).
2.6. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).
Spetta in seguito essenzialmente al consulente in integrazione professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3, 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5, 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili sul mercato del lavoro equilibrato (concetto astratto e teorico e che non considera la situazione concreta del mercato del lavoro, i posti disponibili durante congiunture sfavorevoli o le ridotte possibilità per l’individuo leso nel suo stato valetudinario di trovare un posto di lavoro esigibile ed appropriato, cfr. pro multis DTF 148 V 174 consid. 9.1 e 147 V 124 consid. 6.2) (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto, bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM), l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 seg.). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il Tribunale federale ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. 3.2 seg., 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale amministrativo federale devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Circa il ruolo del medico dei servizi medici regionali (SMR), va rammentato che per l’art. 54a LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni (cpv. 2), stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato – determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA – di esercitare un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile o di svolgere le mansioni consuete (cpv. 3) e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nel caso specifico (cpv. 4).
Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2 in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Nell’ambito della valutazione delle condizioni mediche del diritto alle prestazioni, e nel quadro della loro competenza medica e delle istruzioni tecniche di portata generale dell’Ufficio federale, i SMR sono liberi di scegliere i metodi d’esame idonei. Ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 OAI, se occorre i SMR possono eseguire direttamente esami medici sugli assicurati e mettono per scritto i risultati degli esami. L’art. 49 cpv. 3 OAI prevede che i SMR sono disponibili a fornire consulenza agli uffici AI della regione.
I servizi interni del SMR, se ritengono la documentazione prodotta sufficiente, apprezzano sotto l’aspetto medico i reperti esistenti. Il loro compito è di sintetizzare – a beneficio dell’amministrazione e dei tribunali che altrimenti non dispongono necessariamente di simili conoscenze specialistiche – la situazione medica. Non è dunque indispensabile che la persona assicurata venga visitata. Il SMR esegue direttamente esami medici solo se lo ritiene necessario. L’assenza di propri esami diretti non costituisce, di per sé, un motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto del SMR, se esso soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute (STF 9C_323/2009 pubblicata in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174; cfr. anche STF 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012 consid. 4.2 e 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012 consid. 4.2.1).
Non va tuttavia dimenticato, come emerge dalla sentenza pubblicata in DTF 135 V 465 (cfr. consid. 4.4), che anche se la giurisprudenza assegna di principio ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione pieno valore probante, se adempiono i presupposti previsti dalla giurisprudenza, essi non hanno tuttavia la medesima forza probatoria di una perizia amministrativa allestita in applicazione della procedura prevista dall’art. 44 LPGA o di una perizia giudiziaria (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c). Se la fattispecie viene decisa sulla base di un rapporto di un medico interno e sussistono anche solo lievi dubbi circa la fondatezza e le conclusioni della valutazione espressa, occorre procedere con accertamenti supplementari (DTF 135 V 465 consid. 4.4 in fine: “[…] Soll ein Versicherungsfall jedoch ohne Einholung eines externen Gutachtens entschieden werden, so sind an die Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen. Bestehen auch nur geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der versicherungsinternen ärztlichen Feststellungen, so sind ergänzende Abklärungen vorzunehmen (BGE 122 V 157 E. 1d S. 162 f.)”).
A proposito della valenza probatoria dei pareri dei medici fiduciari degli assicuratori – come quelli del medico del SMR –, pur non assurgendo a rango di perizia esterna, in caso di lite essi hanno valore probatorio preponderante per rapporto ai pareri dei curanti e delle perizie di parte (in tema Riemer-Kafka, Unabhängiger Board: Aufgaben und mögliche Umsetzung, in: Das Indikatorenorientierte Abklärungsverfahren, 2017, pagg. 154-158), a patto che non sussista dubbio sulla loro affidabilità e concludenza.
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va poi evidenziato che, in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008 consid. 5.3), poiché, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc; STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a pag. 398 seg.) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Inoltre, affinché un esame medico in ambito psichiatrico possa essere ritenuto affidabile, deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628 seg., in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore [Somatoforme Störungen: Gerichte und (psychiatrische) Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 segg.], in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della stessa, la sua durata pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352; STCA 32.1999.124 inedita del 27 settembre 2001).
2.7. Nel caso di specie, il SMR ha ritenuto giustificata l’entrata in materia sulla seconda domanda di prestazioni della ricorrente e opportuno sottoporre quest’ultima a una perizia bidisciplinare (psichiatria e psicoterapia, reumatologia).
Il primo incarico è stato affidato al ______, che ha reso il proprio referto il 17 aprile 2024.
Nella valutazione del 5 aprile 2024 allegata alla perizia del ______ la dr.ssa med. ______ e il dr. med. ______, specialisti in psichiatria e psicoterapia, hanno innanzitutto riassunto gli atti messi a loro disposizione e considerati ai fini della valutazione, hanno esposto l’indagine clinica effettuata tramite anamnesi (familiare/primo sviluppo, socio-relazionale, lavorativa, somatica, psicopatologica pregressa, disturbi attuali e soggettivamente riferiti) e descrizione della giornata e del trattamento psichiatrico attuale, hanno riportato osservazioni sul comportamento, sull’aspetto esteriore e sulla comprensione linguistica della ricorrente e i risultati dell’esame clinico secondo l’AMDP-System e del test IOP-29.
Dopo discussione, hanno posto la diagnosi (ICD-10) con ripercussione sulla capacità lavorativa di “disturbo da sintomi somatici di grado moderato (F45.1)” (doc. 114 incarto AI, scritto del 05.04.2024, p.to 6.1). I periti psichiatrici hanno poi valutato la ricorrente dal punto di vista psichiatrico e medico-assicurativo. Sintetizzata la storia personale, professionale e sanitaria della ricorrente, descritta la sua situazione psichica, sociale e medica attuale, valutati il percorso precedente di terapie, la riabilitazione e i provvedimenti di integrazione, discusse le possibilità di guarigione, valutate la coerenza e la plausibilità, hanno così descritto le risorse e i deficit secondo lo schema Mini ICF-APP:
“ 1. Rispetto delle regole: grado di disabilità assente: non emergono elementi psicopatologici che facciano pensare che l’assicurata non sia in grado di rispettare puntualità, regole o di integrarsi nei processi lavorativi, essendo peraltro una persona tendenzialmente metodica.
2. Organizzazione dei compiti: grado di disabilità assente: sebbene tenda ad una lieve procrastinazione delle attività domestiche, sarebbe in grado di gestire i compiti quotidiani, le priorità e prevedere i tempi appropriati per lavori differenti.
3. Flessibilità: grado di disabilità moderato: l’assicurata mostra un’adattabilità ridotta per la persistenza della sintomatologia somatica, per l’importanza che le attribuisce e per i comportamenti di evitamento di attività fisiche. Inoltre, a fronte di imprevisti che creano sempre disagio e peggioramento della sintomatologia, mostra una ridotta tolleranza alla frustrazione.
4. Competenze: grado di disabilità assente: mostra un’intelligenza integra, nessun segno cognitivo a carico di attenzione, memoria e concentrazione
5. Giudizio: grado di disabilità assente: non emergono sintomi psicotici, è in grado di proporre il proprio punto di vista e di esprimere giudizi appropriati, adeguati al contesto.
6. Persistenza: grado di disabilità moderato: a causa dell’astenia, sintomo cardine insieme alle algie, la limitazione della performance è significativa, sebbene non completa. Sono assenti apatia o energia di tipo depressivo.
7. Assertività: grado di disabilità assente: ha capacità di insight, anche se questo non ha portato fino ad ora ad un miglioramento della sintomatologia somatica; è in grado di proporre il proprio punto di vista e non vi è alcun calo evidente dell’autostima.
8. Contatto con gli altri: grado di disabilità assente: è colloquiabile, ha un contatto adeguato, ha delle relazioni esterne, mostra una buona capacità empatica e dialogica.
9. Integrazione nel gruppo: grado di disabilità lieve: un gruppo dovrebbe tollerare la necessità dell’assicurata di fare maggiori pause, legate al disturbo da sintomi somatici.
10. Relazioni intime: grado di disabilità lieve: l’assicurata lamenta, soprattutto dopo l’uscita di casa del figlio nel settembre 2023, difficoltà nelle relazioni con il coniuge che, comunque, la supporta al domicilio dandole una mano e con lui il rapporto non appare essere in discussione.
11. Attività spontanee: grado di disabilità assente: l’assicurata mantiene le attività che aveva in precedenza, non è anedonica, cura l’ambiente domestico.
12. Cura di sé: grado di disabilità assente: ben curata nell’igiene, nell’abbigliamento, nell’aspetto, nella cura del proprio corpo.
13. Mobilità: grado di disabilità assente: sebbene l’assicurata riferisca di essere maggiormente insicura dopo due episodi di distrazione alla guida fortunatamente senza conseguenze, conduce ancora l’auto e non presenta evitamenti di tipo agorafobico” (doc. 114 incarto AI, scritto del 05.04.2024, p.to 7.4).
Secondo i periti psichiatrici questi limiti funzionali giustificavano, a livello medico teorico e dal punto di vista psichiatrico e psicoterapico, a partire dal 30 agosto 2022 un’inabilità lavorativa completa e a partire dal 1. ottobre 2022 un’abilità lavorativa del 60%, sia nell'attività lavorativa abituale che in attività adeguate allo stato di salute (doc. 114 incarto AI, scritto del 05.04.2024, p.to 8.1).
Da parte sua il dr. med. ______, specialista in medicina interna e reumatologia, nella valutazione del 2 aprile 2024 allegata alla perizia del ______ ha ritenuto la ricorrente, dal punto di vista reumatologico, dal 30 agosto 2022 inabile al 30% nell’attività abituale ma abile al 100% in attività adeguate (doc. 114 incarto AI, scritto del 02.04.2024, p.ti 8.1.3 seg. e 8.2.4).
Poiché i periti concordavano sul fatto che l’incapacità lavorativa del 40% in ogni attività dal punto di vista psichiatrico assorbiva quella del 30% solo nell’attività abituale dal punto di vista reumatologico, le conclusioni della valutazione psichiatrica sono confluite, immutate, nella perizia del ______ (doc. 114 incarto AI, scritto del 17.04.2024, p.ti 4.7-4.9).
A seguito delle osservazioni della ricorrente al progetto di decisione di reiezione della sua seconda domanda di prestazioni, l'Ufficio AI ha disposto un’inchiesta domiciliare. Nel rapporto del 27 giugno 2024, la consulente IAS ha quantificato l’impedimento della ricorrente nella gestione domestica al 20.26%; esso veniva però ridotto a zero grazie all’obbligo di collaborazione esigibile da parte del marito (doc. 123 incarto AI, p.to 6).
L’Ufficio AI ha inoltre sottoposto le predette osservazioni della ricorrente e la documentazione medica da lei trasmessa nel frattempo al ______, che con scritti del 24 ottobre, 5 dicembre 2024 e 5 febbraio 2025 ha ritenuto che esse non modificassero le conclusioni della perizia bidisciplinare (doc. 138 pag. 2, 146 pag. 3 rispettivamente 152 pag. 2 incarto AI). L’Ufficio AI ha tuttavia ritenuto altresì opportuno sottoporre la ricorrente a una perizia neurologica. Il referto è stato reso il 10 giugno 2025 dalla dr.ssa med. ______, specialista in neurologia, che ha concluso per una capacità lavorativa completa, dal punto di vista neurologico, sia nell’attività abituale che in attività adeguate (doc. 167 incarto AI, p.to 8 pagg. 27 e 29).
Il SMR ha fatto propria questa perizia e quella bidisciplinare del ______ con annotazione del 13 giugno 2025 (doc. 168 incarto AI), allineandosi alle conclusioni a cui i periti erano giunti e confermando pertanto il contenuto del proprio precedente rapporto finale del 22 aprile 2024 (doc. 113 incarto AI). Inoltre, già con rapporto del 25 aprile 2024 il consulente AI non aveva ritenuto esservi i presupposti per attuare dei provvedimenti professionali per migliorare la capacità di guadagno della ricorrente (doc. 116 incarto AI). Di conseguenza, con la decisione impugnata l'Ufficio AI ha confermato il progetto (doc. 169 incarto AI).
2.8.
2.8.1. Il ricorso è corredato da un rapporto del 29 agosto 2025 dei medici curanti della ricorrente, il dr. med. ______ e la dr. med. ______. Questi ultimi pongono ulteriori diagnosi rispetto a quelle dei periti del ______, e meglio le seguenti:
" 1. Disturbi da dolore e somatoformi
· F45.41 – Disturbo da dolore cronico con fattori somatici e psichici
· F45.37 – Disturbo somatoforme vegetativo (organi e apparati multipli): sintomi a carico dell’apparato gastrointestinale (dolori addominali, diarrea, prurito), esacerbati da stress ed emozioni.
· Disturbo del sonno cronico (G47.0).
· Stato di stanchezza cronica (R53).
2. Disturbi depressivi e d’ansia
· F33.1/2 – Episodio depressivo ricorrente, di grado medio-grave con sintomi biologici.
· F41.0 – Disturbo da attacchi di panico.
· F41.1 – Disturbo d’ansia generalizzato grave (GAD).
3. Disturbi correlati a trauma e stress
· F43.1 – Disturbo da stress post-traumatico (PTSD).
· ICD-11: 6B41 – Disturbo post-traumatico da stress complesso (C-PTSD): lutto complicato, simbiosi materna, vissuti di abbandono da curanti, disregolazione emotiva, sintomi dissociativi (ipo/iper-arousal).
4. Disturbo di personalità misto (F61.0) con tratti
· di personalità dipendente.
· di personalità anancastico (ossessivo-compulsivo).
· di personalità emotivamente instabile, tipo borderline.
5. Disturbi del comportamento alimentare
· F50.9 – Disturbo del comportamento alimentare non specificato (diete rigide, digiuni, abbuffate).
· ICD-11: 6B80 – Disturbo del comportamento alimentare NAS.
6. Disturbo dissociativo somatoforme F45.0
· Fenomeni di disconnessione corpo-psiche, “brain fog”, collasso psicosomatico con deficit marcato di persistenza.
7. Contesto psicosociale e del funzionamento cognitivo
· Z63.6 – Funzionamento accudente compensatorio: iperinvestimento nei bisogni di madre, marito e fratelli → crollo psicosomatico dopo lutto materno.
· Disturbo da deficit dell’attenzione (ADHD) F90.0
8. Diagnosi collaterali
· Disturbi gastro-intestinali funzionali (compatibili con F45.37).
· Esiti di colonscopia (prurito rettale, senza lesioni rilevanti).
· Episodi infettivi intercurrenti (estate 2025, sospetta SARS-CoV-2)” (doc. D, pag. 2).
Contestano in particolare la diagnosi di fibromialgia posta dal perito reumatologo (cfr. doc. 114 incarto AI, scritto del 02.04.2024, p.to 6.3), per i seguenti motivi:
" Una prima osservazione riguarda l’uso ripetuto, in documenti precedenti, della diagnosi di “fibromialgia primaria” (M79.7). È necessario chiarire che tale etichetta diagnostica:
· non è sufficiente, da sola, a spiegare la complessità del caso;
· non possiede valore probante in ambito medico-assicurativo, in quanto non definisce un meccanismo patogenetico preciso, né fornisce criteri funzionali utili alla stima dell’esigibilità lavorativa;
· rischia di ridurre la comprensione della sofferenza a un “contenitore aspecifico”, spesso usato come diagnosi residuale quando altri accertamenti non identificano una patologia infiammatoria o neurologica.
Al contrario, la nosografia ICD-10 e ICD-11 prevede un inquadramento molto più pertinente: F45.41 – Disturbo da dolore cronico con fattori somatici e psichici. Questo codice:
· riconosce che il dolore cronico persiste da oltre sei mesi, con intensità clinicamente significativa;
· attribuisce ai fattori psichici un ruolo determinante per la gravità, l’esacerbazione e la persistenza del dolore, senza ridurre la sofferenza a un problema esclusivamente organico;
· descrive esattamente la condizione della Sig.ra RI1, caratterizzata da dolore cronico, insonnia, fatica, ansia, depressione e sintomi dissociativi.
In altre parole, parlare di “fibromialgia” è non solo riduttivo, ma anche clinicamente e giuridicamente inappropriato. La paziente non presenta una “malattia reumatologica misconosciuta”, bensì una sindrome da dolore cronico multifattoriale, con radici biopsicosociali. La stessa letteratura scientifica sottolinea che la cosiddetta fibromialgia è da considerare come fenotipo clinico del dolore centralizzato, e non come entità nosologica autonoma” (doc. D, pag. 3).
Dal canto suo il dr. med. ______, al quale la predetta documentazione medica è stata sottoposta, ha confermato le diagnosi poste a suo tempo nella perizia, esprimendosi così:
" Il Dr. ______ e la Dr.ssa ______ contestano la diagnosi di fibromialgia. Faccio notare che la stessa, posta dal perito reumatologo, di cui allego la risposta del 13.09.2025, era stata da lui considerata senza ripercussioni sulla CL mentre la prima diagnosi posta con ripercussioni sulla CL nella valutazione consensuale è quella di disturbo da sintomi somatici che nel DSM 5 corrisponde a quella di disturbo da dolore somatoforme persistente e genera la maggior IL da considerarsi in ogni attività lavorativa e non solo in attività abituale. Cade quindi anche la critica mossa a pagina 4 punto 2 dell’elaborato dei colleghi in cui si contesta che gli aspetti psichiatrici siano stati considerati come marginali.
A questo proposito poi il Dr. ______ e la Dr.ssa ______ parlano di difficoltà cognitive di concertazione, memoria e brain fog che tuttavia non si sono oggettivate in perizia; ricordo che l’assicurata legge libri, ha fatto una ricostruzione anamnestica corredata di date ed è al corrente di tutti gli aspetti economici finanziari della famiglia benché se ne occupi il marito.
Il Dr. ______ e la Dr.ssa ______ pongono poi tutta una serie di diagnosi psichiatriche secondo l’ICD 10 e l’ICD 11.
Per quanto attiene i disturbi somatoformi, anche io ho posto la stessa diagnosi sebbene utilizzando un diverso sistema nosografico di riferimento rispetto all’ICD 10 (DMS 5); peraltro anche nel ICD 11 citato nello scritto dei curanti i sottotipi dei disturbi somatoformi sono fatti convergere in unico disturbo (Bodily distress disorder) similmente al DSM 5 da me utilizzato. In perizia ho anche sottolineato come tale disturbo sia di grado moderato, nonostante sia assente un elemento abbastanza caratteristico come il catastrofismo, confermato dal fatto che l’assicurata aveva interrotto le cure dopo il progetto di decisione AI, cosa che non sarebbe dovuto avvenire se questa componente fosse presente e rilevante
Il catastrofismo si basa su irrazionali previsioni negative su eventi futuri, pessimismo e preoccupazione correlate al dolore, associate all’incapacità di distogliere l’attenzione dal dolore stesso e si compone di ruminazione sull’incontrollabilità del proprio pensiero sul dolore e sul timore che il dolore potrebbe peggiorare o che potrebbe essere segnale di qualcosa di grave (quest’ultimo sarebbe il vero pensiero catastrofico) e sull’impotenza appresa come conseguenza, che porta alla sensazione che qualsiasi sforzo messo in atto non avrà alcun effetto sul proprio dolore. L’assicurata stessa afferma che deve sempre fare trattamenti di varia natura se vuole controllare e minimizzare il dolore e conferma che l’interruzione del lavoro ha portato ad un beneficio, mentre la sua preoccupazione principale è il fatto che questa patologia viene riconosciuta dall’UAI (pagina 25 del mio elaborato peritale).
Per quanto riguarda i disturbi depressivi e d’ansia pongono la diagnosi di disturbo depressivo ricorrente di grado medio grave con sintomi biologici.
Non ne ricorrono i criteri (che peraltro nello scritto non vengono citati); solo più avanti nel loro scritto (pagina 3) si parla di “umore depresso, con frequente pianto e sentimenti di disperazione” che non si sono obiettivati durante i colloqui peritali, così come non si sono mai manifestati segni di agitazione né di tipo ipo o iperarousal. Di precedenti episodi depressivi necessari per parlare di ricorrenze depressive non ve n’è traccia (né nella precedente anamnesi della Dr.ssa ______ né nella mia) e la prima presa in carico e trattamento con antidepressivi avviene nel 2022 (diagnosi posta dalla Dr.ssa ______ per quanto attiene all’eventuale unico episodio depressivo). Anche se “al tempo l’assicurata manifestava anche temi di colpa, di inutilità, di fallimento che attribuisce anche oggi al fatto di aver dovuto abbandonare il lavoro”, gli stessi “con il trattamento farmacologico impostato … con Duloxetina associata a Trittico, erano andati migliorando nell’arco un paio di mesi mentre ha continuato a persistere”, come “la Dr.ssa ______ sottolineava fin dal suo primo rapporto, una sindrome somatoforme da dolore persistente che ancor oggi domina il quadro”. Nella discussione (pagina 29) poi affrontavo comunque l’argomento e il motivo per cui anche al momento della mia perizia non erano soddisfatti i criteri per porre diagnosi di episodio depressivo maggiore. Ricordo che poter porre diagnosi codificate secondo i sistemi nosografici devono infatti essere soddisfatti i criteri necessari e sufficienti e questo non solo in ambito peritale. “Ad abundantiam” non si riscontrano circandianità, disinteresse per ogni attività, mancanza di reattività emozionale, disturbi dell’appetito o modifiche ponderali, né perdita della libido per cui sono assenti sintomi biologici depressivi.
Per quanto riguarda gli elementi traumatici (disturbi correlati a trauma e stress secondo i curanti), l’assicurata non ne ha fatto accenno nella valutazione peritale e se è vero che frequentemente essi sono presenti come fattori predisponenti se non patogenetici in un disturbo da sintomi somatici, non ricorrono nel caso in esame criteri che facciano pensare ad un complex PTSD secondo l’ICD 11, visto che non è soddisfatto il criterio A del PTSD e, nemmeno in seguito ad evento traumatico maggiore di cui non vi è traccia, ricorre la triade core del PTSD (risperimentazione, evitamento, iperattivazione), né si riscontrano i sintomi aggiuntivi del Complex PTSD quali difficoltà nella regolazione emotiva, problemi di relazione, disturbi di identità e sintomi dissociativi.
A proposito dei segni di un disturbo dissociativo somatoforme (sesta diagnosi psichiatrica dei curanti), non ve ne sono di rilevabili sia all’osservazione che al riferito dell’assicurata (ricordo che in sede peritale è importante anche raccogliere i sintomi senza fare un’indagine che suggerisca sintomi perché quest’ultima può indurre ad una fuorviante amplificazione). L’episodio di breve disorientamento sul lavoro riportato dall’assicurata in conseguenza anche di una sintomatologia gastroenterica importante che l’aveva molto spaventata, l’episodio non si è più ripetuto e non ha caratteristiche dissociative, dove solitamente vi è amnesia, confusione dell’identità o derealizzazione.
Per quanto attiene al disturbo della personalità, sebbene l’assicurata si definisca ansiosa da sempre e anche la Dr.ssa ______ sottolineasse la presenza di tratti ansiosi, non sono soddisfatti i criterio general G1 e G3 per porre diagnosi di disturbo della personalità e cioè non è presente “una modalità caratteristica e persistente di esperienza interiore e di comportamento marcatamente devianti nel loro complesso della gamma dei comportamenti culturalmente attesi e accettati (“norma”) in più aree” e non vi è mai stato un influsso negativo sul funzionamento personale, socio relazionale e professionale di tale eventuale deviazione fin dall’adolescenza o prima età adulta.
Per quanto attiene ai disturbi del comportamento alimentare, posto che gli stessi possano avere eventualmente alcun influsso sulla CL, l’assicurata non he fatto alcun accenno in perizia.
L’evento del lutto per la morte della madre è avvenuto dopo la mia valutazione (8.01.2025) mentre ai tempi della mia perizia era presente una preoccupazione e un’attivazione dell’assicurata rispetto alla genitrice (era lei che se ne occupava e l’accompagnava alle visite) tanto che poco prima della mia valutazione aveva proceduto ad un ricovero dopo un lungo stazionamento in PS” (doc. IV 1 pagg. 1-3).
Anche il perito reumatologo ha confermato la diagnosi di fibromialgia, rilevando quanto segue:
" La diagnosi di fibromialgia è legata ai criteri ACR (American College of Rheumatology), revisionati nel 2010/2011 e del 2016, criteri riconosciuti in tutto il mondo medico. La paziente presenta tutti i criteri necessari per cui non vedo come si possa mettere in dubbio la diagnosi” (doc. IV 2).
Entrambe le prese di posizione dei periti sono state avallate dal SMR (doc. IV 3).
I medici curanti della ricorrente, per quanto riguarda le diagnosi, hanno poi ribadito il proprio punto di vista:
" 2. Diagnosi e contraddizioni
Per quanto riguarda la diagnosi di fibromialgia, il perito rileva che la stessa fu posta dal reumatologo (devi risposta del 13.09.2025) e considerata senza ripercussioni sulla capacità lavorativa (CL).
Noi non contestiamo tale diagnosi, che corrisponde a un disturbo da dolore somatoforme persistente (F45.41).
Tuttavia, lo psichiatra Dr. Med. ______ scrive poi che la prima diagnosi con ripercussione sulla CL consensuale è quella di disturbo da sintomi somatici, corrispondente appunto al disturbo da dolore somatoforme.
Già da qui emerge una chiara contraddizione: poche righe prima afferma che la fibromialgia non era considerata con ripercussioni sulla CL, e subito dopo sostiene che la prima diagnosi con ripercussione sia proprio quella di disturbo somatoforme.
È necessario che il perito chiarisca la propria posizione, perché entrambe le affermazioni non possono coesistere.
3. Difficoltà cognitive
Per quanto riguarda le difficoltà cognitive, si ribadisce che alla paziente non furono mai somministrati test neuropsicologici atti a valutare le funzioni cognitive (per es MoCa Test, Clerical Checking item Bank, Diat – Shif, Test di Raven, raccontino di Babock, 15 parole di Rey etc) nell’ambito delle valutazioni peritali svolte su incarico dell’UAI, nonostante i disturbi cognitivi fossero stati riferiti dalla paziente e nell’ambito di una valutazione peritale sia esigibile che siano investigati non potendo essere esclusi a priori con una semplice valutazione psichiatrica (esame psichico secondo AMDP System) che non analizza nel dettaglio tali funzioni (non risulta tale dato agli atti). I deficit cognitivi sono stati da noi oggettivati e riferiti dalla paziente con costanza.
Il fatto che il perito ricordi che la paziente “legge libri” non rappresenta in alcun modo un elemento clinico utile per determinare se esistano o no deficit cognitivi e non sostituisce una valutazione neuropsicologica completa ed adeguata.
Tale affermazione, priva di fondamento metodologico, non tiene conto dei deficit di attenzione e concentrazione documentati nel corso dei colloqui e delle valutazioni successive.
4. Diagnosi psichiatriche
Il perito confuta inoltre la nostra valutazione, sostenendo che abbiamo posto “una serie di diagnosi psichiatriche”.
Tale affermazione è scorretta.
Le diagnosi formulate nel nostro rapporto seguono scrupolosamente i criteri dell’ICD-10-GM 2018 e dell’ICD-11 e tengono conto dell’evoluzione dei disturbi psichici sviluppati dall’assicurata nel decorso degli anni di malattia psichiatrica.
In particolare, la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente è pienamente pertinente. Come già indicato anche nella valutazione peritale del 2022, in cui la collega psichiatra Dr.ssa ______ pose diagnosi di episodio depressivo medio-grave.
Da allora la paziente ha presentato una chiara ricorrenza di episodi depressivi classici, non stagionali, soddisfanti i criteri A, B e C dell’ICD-10-GM 2018 per porre diagnosi di sindrome depressiva ricorrente ICD 10 F33. Attualmente la paziente presenta una sindrome depressiva ricorrente ICD 10 F33.2 episodio depressivo grave è soddisfatto il criterio A:
· assenza di precedenti episodi maniacali o ipomaniacali;
· disturbo non attribuibile all’uso di sostanze psicoattive o a qualunque malattia orgenicao;
3 sintomi del criterio B
· umore depresso per la maggior parte del giorno, anergia, anedonia
5 sintomi del criterio C
· ansia, disturbi del sonno, perdita dell’autostima e della sicurezza in sé, lamentazioni ed evidenza di dimunita capacità di pensare e concentrarsi, disturbi dell’appetito.
5. Aspetti traumatici e di personalità
Si precisa che i periti UAI non hanno mai posto diagnosi di PTSD.
Gli elementi traumatici, se l’anamnesi fosse stata raccolta in modo accurato e senza pregiudizi iniziali, sarebbero sicuramente emersi, poiché la paziente li racconta spontaneamente e con coerenza, anche in assenza di sollecitazioni dirette. Come noto in letteratura, la presenza di esperienze traumatiche pregresse è spesso alla base della genesi e della cronicizzazione delle sindromi da dolore somatoforme, specialmente nelle donne.
Per quanto riguarda il disturbo di personalità, si ribadisce che se la psichiatra Dr.ssa ______ avesse sottoposto la paziente a strumenti psicodiagnostici adeguati (come MMPI-2 o altri test validati), avrebbe con ogni probabilità potuto giungere alle stesse conclusioni da noi riportate.
Il disturbo di personalità, insorto all’inizio dell’età adulta è stato fonte per anni per la paziente, di costante sofferenza e di difficoltà interpersonali sia in ambito lavorativo sia familiare e si è aggravato.
I criteri generali C1 e C3 per la diagnosi sono pienamente soddisfatti e coerenti con la storia di vita complessiva della paziente” (doc. E p.ti 2-5).
Chiamato a pronunciarsi sul predetto scritto, il perito psichiatrico ha mantenuto la propria posizione, ribattendo come segue:
" Per quanto riguarda il punto 2 dello scritto dei colleghi, nel mio complemento peritale del 15.09.2025 veniva riportato che nella perizia reumatologica la fibromialgia era considerata senza ripercussioni sulla capacità lavorativa. Non riscontro alcuna contraddizione dal momento che durante la discussione consensuale i periti si sono confrontati e come viene descritto al punto 4.9 (pagina 10 della valutazione consensuale) hanno concordato sul fatto che la riduzione del 40% del tempo determinata dal perito psichiatra per disturbo da sintomi somatici di gravità moderata, anche in attività adeguata ai limiti reumatologici fosse giustificabile. Nel DSM 5 il disturbo da sintomi somatici è una diagnosi che si fonda su segni e sintomi positivi e quindi sul disagio comportato da pensieri, sentimenti e comportamenti anomali o adottati in risposta a sintomi fisici, piuttosto che all’assenza di una spiegazione medica e quindi è relativa al modo in cui gli individui presentano e interpretano i sintomi somatici, indipendentemente dalle diagnosi poste da altri specialisti inclusa la fibromialgia. Anche in un’altra attività lavorativa ritenuta adeguata dal perito reumatologo, in cui lo stesso attestava una CL piena, i periti hanno pertanto concluso che vi fosse una limitazione della CL del 40%. Ho comunque nuovamente ricontattato telefonicamente il Dr ______ (al quale avevo inviato la richiesta di presa di posizione) in data 23.10.2025 che dal punto di vista reumatologico ha ribadito la sua posizione, confermando le conclusioni condivise della valutazione consensuale.
Per quanto riguarda il punto 3, nella mia valutazione non sono stati eseguiti test neuropsicologici atti a valutare le funzioni cognitive, perché sul piano clinico non erano emersi segni che ne giustificassero la somministrazione: si era riusciti a fare un’ottima ricostruzione anamnestica corredata di date e non emergevano disturbi della concentrazione e della memoria. I colleghi sottolineano invece che nella loro osservazione tali sintomi sono stati oggettivati, ma non ritrovo nemmeno nel loro precedente scritto del 29.08.2025 risultati di test neuropsicologici; il che mi fa dedurre che anche la loro valutazione è stata esclusivamente clinica, sebbene discordante dalla mia.
In riferimento al punto 4, per quanto riguarda le conclusioni diagnostiche già espresse nel mio complemento peritale del 15.09.2025, la prima diagnosi di episodio depressivo medio – grave è stata posta dalla Dr.ssa ______ nel 2022 che ha confermato anche successivamente parlando di un episodio depressivo e non di una sindrome depressiva ricorrente. Per poter parlare di ricorrenze di episodi depressivi si devono riscontrare periodi liberi da sintomi che nella mia valutazione peritale effettivamente non erano presenti. Se poi nell’attualità l’assicurata abbia presentato una successiva recidiva depressiva, allora sarebbe giustificata la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente. Ribadisco tuttavia che al momento della mia valutazione peritale del 2024 non si poteva parlare di ricorrenze.
Per quanto riguarda il punto 5, è vero che frequentemente nei disturbi da sintomi somatici sono presenti esperienze traumatiche pregresse ma gli elementi per porre diagnosi di PTSD non sono emersi nella raccolta anamnestica e non per pregiudizi inziali né, credo, per mancanza di accuratezza nella raccolta stessa. Non erano soddisfatti poi né i criteri per un Complex PTSD, né i criteri generale G1 e G3 per porre diagnosi di disturbo della personalità, come già ampiamente sottolineato nel precedente complemento peritale del 15.09.2025” (doc. X 2 pag. 1 seg).
Posizione, anche in questo caso, condivisa dal SMR (doc. X 3).
Il dr. med. ______, infine, senza ulteriori motivazioni ha reiterato le diagnosi da lui poste inizialmente (doc. F 1 p.to 4).
Da quanto sopra emerge che i periti hanno risposto punto per punto e compiutamente ai dubbi sollevati dai medici curanti della ricorrente, senza lasciare questioni aperte. Secondo il TCA non siamo in presenza di indizi concreti atti a mettere in dubbio le conclusioni della perizia del ______.
Va peraltro ricordato che per costante giurisprudenza, in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009 e 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, con rinvii; cfr. in esteso al consid. 2.6).
Non va inoltre dimenticato che, secondo la giurisprudenza federale in materia di assicurazioni sociali, non è importante la diagnosi o l'insorgere dell'evento (malattia o infortunio; cfr. DTF 142 III 671 consid. 3.7.3 e 3.8) ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento cfr. STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti; cfr. anche STF 8C_508/2022 del 24 gennaio 2023) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3; STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020 consid. 2.8, 32.2019.24 del 28 gennaio 2020 consid. 2.4, 32.2018.123 del 6 giugno 2019 consid. 2.8 e 32.2017.24 del 28 agosto 2016 consid. 2.7.2).
Quanto poi ai disturbi, i medici curanti della ricorrente hanno riferito di “disturbi del sonno cronici, stanchezza persistente, difficoltà cognitive (concentrazione, memoria, “brain fog”), ansia con attacchi di panico, e un umore depresso con frequente pianto e sentimenti di disperazione” (doc. D, pag. 3).
I medici curanti non criticano puntualmente, spiegando i motivi del loro dissenso, la valutazione operata dai periti del ______, in particolare nella valutazione psichiatrica, che non hanno riportato (o l’hanno fatto solo in parte) i disturbi riferiti dai curanti (doc. 114 incarto AI, scritto del 05.04.2024, p.ti 4.1, 4.3.1 e 7.4). Così facendo, sostituiscono semplicemente il proprio punto di vista a quello dei periti. Inoltre, i medici curanti non indicano per quale motivo questi disturbi comporterebbero la totale e durevole incapacità di lavoro in qualsiasi professione da loro attestata, a fronte di un’incapacità di lavoro che i periti non hanno quantificato come nulla, ma del 40%.
Quanto alla valutazione del disfunzionamento secondo lo schema Mini ICF-APP riportata dai medici curanti (doc. D, pag. 5), che differisce da quella dei periti psichiatrici (doc. 114 incarto AI, scritto del 05.04.2024, p.to 7.4), è importante notare che è frutto di visite di luglio e agosto 2025 (doc. D, pag. 5). Non è perciò atta a confutare la valutazione peritale psichiatrica, non confrontandovisi puntualmente, né a rendere verosimile un successivo peggioramento dello stato di salute della ricorrente entro la data della decisione impugnata (1. luglio 2025), essendo posteriore a quest’ultima. Al riguardo si rileva che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della decisione contestata: DTF 144 V 210 consid. 4.3.1, 136 V 24 consid. 4.3, 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii.
Ciò vale anche per quanto riguarda il peggioramento dello stato psichico della ricorrente di cui si dà notizia il 9 novembre 2025 (doc. F 1. p.to 3).
Secondo i medici curanti, “gli aspetti psichiatrici sono stati considerati marginali” (doc. D, pag. 4).
Questo Tribunale non ravvede tuttavia come ciò possa essere il caso, i periti psichiatrici avendo valutato un’incapacità lavorativa del 40% in ogni attività a fronte di un’incapacità lavorativa dal punto di vista reumatologico del 30% nella sola attività abituale.
I medici curanti della ricorrente sostengono che i periti psichiatrici non abbiano “valutato personalmente la paziente” (doc. E, p.to 1).
Quest’affermazione è tuttavia smentita da quanto si può leggere all’inizio della valutazione psichiatrica, e meglio che “la valutazione si basa su due colloqui svolti presso il ______, in data 21 marzo (dalle 9.00 alle 10.30) e 05 aprile 2024 (dalle 9.20 alle 10.00) (tempo totale 130 minuti)” (doc. 114 incarto AI, scritto del 05.04.2024, p.to 1.1).
Per il resto la ricorrente non ha prodotto documentazione attestante un danno alla salute d’entità maggiore, la presenza di altre patologie invalidanti o un peggioramento successivo alle valutazioni del ______ e precedente la data della decisione contestata.
Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
2.8.2. Visto quanto precede, le affermazioni della ricorrente e la refertazione dei suoi medici curanti non sono suscettibili di mettere in dubbio le conclusioni degli specialisti in psichiatria e psicoterapia, dello specialista in medicina interna e reumatologia e della specialista in neurologia, che hanno reso delle valutazioni, avallate dal SMR, a cui va dunque prestata integrale adesione.
Questo Tribunale, ricordato il principio del libero apprezzamento delle prove valido (anche) nel diritto delle assicurazioni sociali (art. 61 lett. c in fine LPGA; cfr. anche STF 9C_549/2020 del 1. settembre 2021 consid. 3.1 e STCA 32.2022.39 consid. 2.7.2), ritiene con il grado probatorio della verosimiglianza preponderante abitualmente applicabile al diritto delle assicurazioni sociali (DTF 146 V 271 consid. 4.4) che la valutazione medica effettuata dai periti del ______ sull'incapacità lavorativa in attività abituale e adeguata sia (più) confacente alla realtà documentale (e quindi preferibile) rispetto alla posizione della ricorrente.
Va quindi confermato che la capacità lavorativa della ricorrente è nulla dal 30 agosto 2022 e del 60% dal 1. ottobre 2022, sia nell’attività svolta finora che in un’attività adeguata.
2.9. Riguardo alle conseguenze economiche del danno alla salute della ricorrente, la ricorrente non le contesta e dagli atti non emergono motivi per discostarsene. Correttamente, quindi, l’Ufficio AI ha concluso per un grado d’invalidità nell’attività di salariata del 35.23% da agosto 2023 e del 41.70% da gennaio 2024.
2.10.
2.10.1. Quanto alla valutazione nell’attività di casalinga operata dall’Ufficio AI, ai fini del presente giudizio giova qui innanzitutto ricordare che, nell'assicurazione invalidità, come in altri sistemi di assicurazione sociale, si applica generalmente il principio secondo cui l'assicurato deve, prima di richiedere le prestazioni, intraprendere di propria iniziativa tutto ciò che ci si può ragionevolmente aspettare da una persona ragionevole nella stessa situazione, per attenuare il più possibile le conseguenze della propria invalidità (DTF 141 V 642 consid. 4.3.2; 140 V 267 consid. 5.2.1; 133 V 504 consid. 4.2). Nel caso di una persona che ha difficoltà a svolgere i lavori domestici a causa della sua disabilità, il principio menzionato si concretizza in particolare nell'obbligo di organizzare il proprio lavoro e di chiedere aiuto ai familiari in misura adeguata. Un impedimento dovuto a disabilità può essere accettato per le persone che dedicano il loro tempo ad attività domestiche solo se i compiti che non possono più essere svolti vengono svolti da terzi dietro retribuzione o da parenti che ne subiscono una comprovata perdita di guadagno o subiscono un onere eccessivo. L'assistenza fornita dai familiari da prendere in considerazione nella valutazione dell'invalidità dell'assicurato a domicilio va oltre quella che ci si può aspettare senza compromissione della salute. In particolare, si tratta di chiedersi come si comporterebbe un nucleo familiare ragionevole se non potesse aspettarsi di ricevere prestazioni assicurative (DTF 133 V 504 consid. 4.2 e riferimenti). La giurisprudenza non stabilisce un limite oltre il quale l'assistenza dei familiari non sarebbe più possibile (STF 8C_748/2019 del 7 gennaio 2020 consid. 6.6; 9C_716/2012 dell'11 aprile 2013 consid. 4.4). Tuttavia, l'aiuto richiesto a terzi non deve diventare eccessivo o sproporzionato (DTF 141 V 642 consid. 4.3.2; cfr. STF 9C_248/2022 del 25 aprile 2023 consid. 5.3.1 e rif., in: SVR 2023 IV n. 46 pag. 156; 9C_410/2009 del 1. aprile 2010 consid. 5.5, in: SVR 2011 IV n. 11 pag. 29).
A tal riguardo il marg. 3614 della CIRAI (Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità) prevede che la persona assicurata deve far ricorso all’aiuto dei familiari, indipendentemente dall’attuabilità effettiva di quest’ultimo, che l’aiuto dei familiari va oltre quello usuale che ci si potrebbe attendere qualora la persona assicurata non avesse subito un danno alla salute, che non sono ammesse deduzioni forfettarie fisse e che dal rapporto d’accertamento deve risultare per quali settori d’attività o singole attività si è tenuto conto dell’obbligo di ridurre il danno.
2.10.2. La ricorrente sostiene però che il marito, autista, non potrebbe collaborare con lei quando lontano da casa.
Innanzitutto va rilevato che la determinazione dell’obbligo di riduzione del danno a carico del coniuge è stata effettuata in modo personalizzato, tenendo conto della concreta situazione della ricorrente. In particolare, nel rapporto della consulente IAS è espressamente indicato che l’obbligo di collaborazione del marito è stato valutato considerando che egli lavora a tempo pieno (doc. 123 incarto AI, p.to 1). Inoltre, nel medesimo rapporto, è precisato in quali mansioni tale forma di aiuto può essere ritenuta esigibile e l’ammontare del tempo considerato esigibile (ibidem, p.to 6). Ora, senza minimizzare il carico di lavoro del marito della ricorrente (classe 1965), occupato a tempo pieno quale autista, occorre tuttavia sottolineare che per lui è stata dedotta una partecipazione di 4.51 ore settimanali. A tale proposito va rilevato che, secondo il modulo sul lavoro non remunerato della Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS), effettuata periodicamente dall’Ufficio federale di statistica, un adulto dell’età del marito della ricorrente che lavora a tempo pieno dedicava in media nel 2024 17.1 ore settimanali (nel 2020 15.1) ai lavori domestici e familiari (tabella “Tempo dedicato ai lavori domestici e familiari secondo la situazione lavorativa in ore alla settimana, economie domestiche senza figli”, popolazione totale, persona con partner in economia domestica di due persone, di sesso maschile; consultabile al seguente indirizzo internet: https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/lavoro-reddito/rilevazioni/rifos-mod-lnr.assetdetail.35527650.html, consultato l’8 aprile 2026). Questo Tribunale osserva anche che l’Alta Corte, nella STF 9C_446/2008 del 18 settembre 2008, ha confermato la valutazione dell’assistente sociale secondo cui, nell’ottica della riduzione del danno, era ragionevole chiedere al marito dell’assicurata di collaborare alle faccende domestiche per 1-1.5 ore al giorno, tutti i giorni (cioè 7-10,5 ore alla settimana), anche se egli lavorava come costruttore di binari. La Corte ha inoltre elencato in modo dettagliato le attività compatibili con un’attività professionale, come sparecchiare e lavare i piatti, pulire la vasca e i servizi igienici, rifare il letto e sistemare le coperte.
In queste circostanze, secondo questo Tribunale, è ragionevolmente esigibile che le faccende domestiche nelle quali la ricorrente risulta limitata e/o impossibilitata – ricorrente che non ha indicato precisamente, né di conseguenza reso verosimile, quando il marito sarebbe lontano da casa – vengano distribuite nell’arco della giornata e della settimana, in modo tale che ella possa avvalersi dell’aiuto del marito (alla sera, dopo il lavoro, e durante il fine settimana).
La ricorrente ritiene inoltre incomprensibile la differenza tra l’incapacità lavorativa sulla quale si è basato l’Ufficio AI e l’impedimento (nullo) nelle mansioni consuete, i compiti professionali essendo analoghi a quelli come casalinga.
A ben vedere, l’Ufficio AI non ha però rilevato un impedimento nullo tout court della ricorrente nella gestione delle mansioni consuete, il che potrebbe effettivamente essere incompatibile con un’incapacità lavorativa del 40% in ogni attività, tra qui quella (abituale) di ausiliaria di pulizia. Innanzitutto, va detto che ha quantificato l’impedimento nella misura del 20.26% e una tale differenza sarebbe comunque spiegabile per il fatto che a casa tempi e modalità dell’esecuzione delle attività domestiche sono decise dalla ricorrente stessa in autonomia, mentre che sul posto di lavoro da un superiore. L’impedimento quantificato in questa misura veniva comunque ridotto a zero – questo, sì – considerando l’obbligo di collaborazione esigibile da parte del marito (doc. 123 incarto AI, p.to 6). Ciò che, come appena visto risulta conforme alla giurisprudenza sviluppata in materia. Ecco, quindi, come si spiega la differenza tra la capacità lavorativa rilevata nell’attività salariata e quella nelle mansioni consuete.
La ricorrente adduce infine che le risposte da lei date durante il colloquio non sarebbero state verificate e che in realtà non sarebbe in grado di svolgere determinate mansioni.
Per prima cosa, ella non indica quali risposte andrebbero verificate e quali mansioni (e perché) non sarebbe in grado di svolgere. La questione è altresì relativizzata, nella misura in cui l’Ufficio AI non ha considerato che la ricorrente può svolgere tutte le mansioni consuete che svolgeva prima dell’insorgere dell’invalidità; l’amministrazione ha invero ritenuto ragionevolmente esigibile che sia il marito a svolgere la percentuale (quantificata al 20.26%) di dette mansioni che lei non è più in grado di fare.
2.10.3. In conclusione, se ne ha che la quantificazione di un impedimento nullo nelle mansioni consuete è corretta.
2.11. La ripartizione percentuale tra le attività di salariata (45.50%) e di casalinga (54.50%) della ricorrente non è contestata, senza che dagli atti emergano motivi per discostarsene.
Stanti un grado d’invalidità nell’attività di salariata del 35.23% da agosto 2023 e del 41.70% da gennaio 2024 e un grado d’invalidità nullo nelle mansioni consuete, si ottengono pertanto un grado d’invalidità complessivo del 16% da agosto 2023 e del 19% da gennaio 2024.
Tali gradi d’invalidità non danno diritto a una rendita (art. 28 cpv. 1 lett. c LAI).
2.12. La ricorrente non chiede l’attuazione di provvedimenti di ordine professionale, dall’Ufficio AI non ritenuta opportuna sulla base del rapporto del 25 aprile 2024 del consulente AI, che non aveva ravvisato esservi i presupposti per applicarli (doc. 116 incarto AI).
Da un esame degli atti non emerge nessun motivo per discostarsi da questa valutazione.
2.13. La ricorrente chiede, in via subordinata, di rinviare gli atti all’Ufficio AI per l’attuazione di una nuova perizia pluridisciplinare.
Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (SVR 2001 IV n. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).
Nella fattispecie, la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno della ricorrente sino all'emanazione della decisione contestata, senza che si renda necessario ordinare una perizia giudiziaria o il rinvio del caso all’Ufficio AI perché esperisca una perizia amministrativa.
La richiesta formulata dalla ricorrente va quindi respinta.
2.14. Visto tutto quanto precede, correttamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni inoltrata dalla ricorrente.
La decisione impugnata merita pertanto conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.15. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009, 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 vanno poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti