Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2025.77

 

jv/gm

Lugano

27 ottobre 2025   

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso dell’11 settembre 2025 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 22 luglio 2025 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  RI 1, nata nel 1983, di formazione parrucchiera (con AFC), da ultimo (31 agosto 2015) attiva quale venditrice a tempo parziale, il 28 novembre/1. dicembre 2016 ha presentato una domanda di prestazioni AI adducendo un’incapacità lavorativa completa dal 25 maggio al 23 giugno 2016 e dal 19 ottobre 2016 a causa di uno “scompenso psichico” risalente al 25 maggio 2016 e allegando della documentazione medico-assicurativa (docc. 1-5, 7, 10 e 74 incarto AI).

 

                          1.2.  Esperita l’istruttoria di rito, inclusa una perizia psichiatrica confluita nel rapporto peritale dell’8 marzo 2018 (doc. 28 incarto AI) ed un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica di cui al rapporto del 19 luglio 2018 (doc. 31 incarto AI), con decisione dell’11 dicembre 2018 l’assicurata è stata posta al beneficio di ¾ di rendita (grado d’invalidità del 61%) dal 1. settembre 2017 (docc. 37 e 40 incarto AI).

 

                                  Questa decisione, cresciuta incontestata in giudicato, è stata confermata in esito alla revisione d’ufficio avviata nel 2019 (docc. 41-45 incarto AI).

 

                          1.3.  Con rapporto del 24 luglio 2020 il curante psichiatra ha segnalato all’Ufficio AI un peggioramento dello stato valetudinario dell’assicurata (doc. 46 incarto AI). Ritenuta giustificata l’entrata in materia (doc. 47 incarto AI) e richiamato il questionario di revisione della rendita (doc. 48 incarto AI), il medico SMR ha esaminato la documentazione medico-assicurativa, concludendo per uno stato valetudinario invariato rispetto al rapporto SMR del 16 marzo 2018 (doc. 50 incarto AI).

 

                                  Con progetto di decisione del 7 ottobre 2020 l’Ufficio AI ha prospettato la conferma del diritto alla rendita senza aumentare il grado d’invalidità (doc. 51 incarto AI).

 

                                  Il 17 ottobre 2020 l’assicurata ha presentato osservazioni avverse al progetto di decisione del 7 ottobre 2020 (doc. 52 incarto AI) e con annotazione del 9 novembre 2020 il medico SMR le ha ritenute irrilevanti (doc. 55 incarto AI).

 

                                  Con decisione dell’11 novembre 2020 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso (doc. 57 incarto AI).

 

                          1.4.  Con rapporto del 17 gennaio 2025 la nuova curante psichiatra dr.ssa __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) ha richiesto una rivalutazione del grado d’invalidità, avendo accertato un’incapacità lavorativa totale in ogni attività (inclusa quella di casalinga) a motivo dell’affezione psichiatrica (doc. 65 incarto AI).

 

                                  Ritenuta giustificata l’entrata in materia (doc. 67 incarto AI), richiamato il questionario di revisione della rendita e quello per l’assegno grandi invalidi (di seguito: AGI) dall’assicurata (docc. 68 e 69 incarto AI), l’allegato grandi invalidi ed il rapporto medico dalla curante dalla curante psichiatra (docc. 71 e 72 incarto AI), l’Ufficio AI ha sottoposto la documentazione al SMR (doc. 76 incarto AI).

 

                                  Acquisita ulteriore refertazione medica (docc. 79, 80 e 81 incarto AI), con annotazione del 2 giugno 2025 il medico SMR ha concluso che lo stato valetudinario dell’assicurata fosse rimasto invariato rispetto alle precedenti valutazioni, indicando come “non è oggettivo il bisogno dell’assicurata dell’aiuto regolare e notevole di terzi nello svolgimento degli atti ordinari della vita, come pure la necessità di aiuto nell’organizzazione della realtà quotidiana, di cure infermieristiche e di sorveglianza personale” (doc. 82 incarto AI).

 

                          1.5.  Con due progetti di decisione del 3 giugno (doc. 83 incarto AI) e del 16 giugno 2025 (doc. 84 incarto AI) l’Ufficio AI, fondandosi sulle conclusioni del medico SMR, ha prospettato il rifiuto dell’AGI, rispettivamente il rifiuto di aumentare il grado d’invalidità oltre il 62% (l’aumento dell’1% è riconducibile alla modifica dell’art. 26 cpv. 3 OAI), confermando quindi il diritto a ¾ di rendita senza passare al sistema di rendite lineari entrato in vigore il 1. gennaio 2022 (doc. 85 incarto AI).

 

                                  Non avendo presentato osservazioni relative al progetto di decisione del 3 giugno 2025, con decisione del 22 luglio 2025 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso del 3 giugno 2025 di rifiuto dell’AGI (doc. 91 incarto AI).

 

                          1.6.  L’assicurata, rappresentata da RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 22 luglio 2025, postulandone la modifica nel senso di riconoscerle un AGI di grado lieve dal 1. febbraio 2020, subordinatamente l’annullamento con retrocessione degli atti per complemento dell’istruttoria.

                                  Contesta la valutazione medica, censurando la valutazione del medico SMR del 2 giugno 2025 ed adducendo come dalla documentazione agli atti si evincono molteplici indizi che depongono a favore della “necessità di un accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana o almeno molti segnali che avrebbero richiesto un accertamento più approfondito”, rinviando in particolare a quanto dichiarato dall’assicurata medesima, dalla psichiatra curante, dal perito psichiatra nel 2018 contestualmente alla prima domanda di prestazioni, dell’assistente sociale e della psicologa e rimproverando all’amministrazione di non aver provveduto ad un accertamento sul posto.

 

                          1.7.  Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha ammesso la necessità di procedere con una perizia psichiatrica di decorso “per appurare se si può riconoscere la plausibilità medica dell’assegno per persone grandi invalide (in particolare per quel che riguarda i presupposti dell’accompagnamento e l’eventuale data della sua insorgenza) e se vi è stato un aggravamento dello stato di salute incidente sull’abilità medico-teorica residua, sull’entità e/o sulla tipologia dei limiti funzionali”, ravvisando altresì la necessità di un’inchiesta al domicilio “sia per quel che concerne l’AGI che per quel che concerne la quota parte delle mansioni consuete relativa al diritto a rendita”.

                                  In ragione di quanto precede, l’Ufficio AI ha proposto l’annullamento della decisione impugnata con retrocessione degli atti per procedere con i necessari approfondimenti.

 

                          1.8.  Con scritto del 20 ottobre 2025 la ricorrente ha comunicato di aderire alla proposta dell’Ufficio AI (VIII).

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

 

                                  nel merito

 

                          2.2.  Oggetto del contendere è sapere se a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha negato all’insorgente il diritto all’AGI.

 

                          2.3.  Secondo l'art. 9 LPGA – che ha ripreso la definizione contenuta nell'art. 42 v.LAI (DTF 133 V 450) – è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.

                                  La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91 e 107 V 149).

 

                                  Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2; cifra 8010 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), valida dal 1 gennaio 2015, stato al 1. gennaio 2021):

 

                                  - vestirsi/svestirsi

                                  - alzarsi/sedersi/coricarsi

                                  - mangiare

                                  - provvedere all'igiene personale (cura del corpo)

                                  - andare al gabinetto (espletare i propri bisogni corporali)

                                  - spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti sociali.

 

                                  Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).

 

                          2.4.  L'art. 42 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi, con riserva dell’art. 42bis cpv. 5.

La grande invalidità può essere di grado elevato, medio o lieve (art. 42 cpv. 2 LAI).

Giusta l'art. 42 cpv. 3 LAI, è considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre esclusivamente di un danno alla salute psichica è considerato grande invalido soltanto se ha diritto a una rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve. Rimane salvo l’art. 42bis cpv. 3.

 

                                  L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale.

 

                                  Per il capoverso 2 dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

 

                                  a.  di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,

                                  b.  di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente; o

                                  c.  di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.

 

                                  L'art. 37 cpv. 3 OAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

 

a.  è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;

b.  necessita di una sorveglianza personale permanente;

c.  necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità;

d.  a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure

e.  è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.

 

                                  A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:

 

a.     non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;

b.     non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure

c.     rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.

 

                                  Per l'art. 38 cpv. 3 OAI, è considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli 390-398 del Codice civile.

                                 

                                  Sia ancora rammentato che per la cifra 2010 CIGI, l'aiuto di terzi è considerato regolare se l'assicurato ne necessita o può ipoteticamente necessitarne quotidianamente (STF 9C_562/2016 del 13 gennaio 2017). La regolarità è anche ammessa se per esempio l’assicurato è soggetto ad attacchi che possono manifestarsi soltanto ogni due o tre giorni, m improvvisamente e spesso anche ogni giorno o più volte al giorno (RCC 1986 pag. 510).

 

                                  Per la cifra 2013 CIGI l'aiuto è considerato notevole quando almeno una funzione parziale di un atto ordinario della vita (p. es. «lavarsi» quale parte della «pulizia personale» [DTF 107 V 136]):

 

-       non può più essere compiuta dall'assicurato, oppure può essere compiuta soltanto con uno sforzo non esigibile ragionevolmente o in modo difforme dall'usuale (DTF 106 V 153) oppure non sarebbe compiuta spontaneamente a causa dello stato psichico;

-       non può essere compiuta dall'assicurato nemmeno con l'aiuto di terzi perché per lui è priva di senso (p. es. intrattenere contatti sociali è impossibile a causa di gravi lesioni cerebrali che costringono a una vita totalmente vegetativa a letto) [DTF 117 V 146]).

 

                          2.5.  In concreto questo Giudice non ravvisa motivi per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata dall’Ufficio AI con la risposta di causa e condivisa dalla ricorrente il 20 ottobre 2025.

                                  In effetti, prima di poter valutare il diritto all’AGI (art. 42 LAI), è necessario fugare ogni dubbio circa lo stato valetudinario, i limiti funzionali, gli impedimenti e la capacità lavorativa (residua), non potendosi escludere, come ammesso dall’Ufficio AI (cfr. VI, p.to 6.), che essi si siano modificati rispetto alla prima valutazione del 2018.

                                 

                                  La fattispecie necessita pertanto di essere ulteriormente indagata tramite gli opportuni accertamenti.

 

                                  Nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).

 

                                  In concreto, rilevato che per le ragioni già diffusamente esposte l’istruttoria amministrativa risulta carente, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda agli approfondimenti necessari, in esito ai quali l’Ufficio AI emanerà una nuova decisione, debitamente preavvisata.

 

                          2.6.  Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1'800 di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Il ricorso è accolto.

                                  §   La decisione del 22 luglio 2025 è annullata.

                                  §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.

 

                             2.  Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa) per ripetibili.

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera

 

giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti