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redattore: |
Marco Bischof, cancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso dell’11 settembre 2025 di
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contro |
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le decisioni del 10 luglio 2025 (inc. 32.2025.78) e 4 agosto 2025 (inc. 32.2025.79) emanate da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione per l’invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1 RI1, nato nel 1969 e attivo come muratore, ha presentato una prima domanda AI nel marzo 2009 in seguito a un infortunio alla caviglia sinistra avvenuto il 9 ottobre 2008 e coperto dalla ______. In ambito infortunistico, nel 2011 gli è stata riconosciuta una rendita d’invalidità del 25% con un’indennità per menomazione dell’integrità del 22,5%, decisione divenuta definitiva nel 2012. Parallelamente, con decisione 20 giugno 2012 l’Ufficio AI gli ha accordato una rendita intera dal 1° ottobre 2009 al 31 ottobre 2011, ritenendo poi un grado d’invalidità residuo dell’11%, decisione confermata dal TCA con sentenza del 21 febbraio 2013 (inc. 32.2012.2021).
1.2. Il 26 maggio 2013 l’assicurato ha subito un secondo infortunio che ha interessato nuovamente la caviglia sinistra e la spalla destra. Dopo una prima presa a carico da parte di ______, la gestione è passata alla ______, che con decisione 10 settembre 2014 ha soppresso la rendita ritenendo un’incapacità al guadagno del 6%. A seguito del ricorso dell’assicurato, con sentenza del 9 maggio 2018, divenuta definitiva, questo Tribunale ha rinviato gli atti alla ______ per approfondire sia i disturbi alle ginocchia sia quelli psichici (inc. 35.2017.127). Esperiti gli accertamenti, con decisione su opposizione del 24 luglio 2019 la ______ ha negato la responsabilità sia per i disturbi alle ginocchia, in quanto non in relazione causale con l’infortunio assicurato, sia per le affezioni psichiatriche non essendo stata riscontrata una relazione di causalità adeguata. In parziale accoglimento del ricorso inoltrato dall’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA1, con sentenza del 16 giugno 2020 questa Corte ha annullato la decisione su opposizione del 24 luglio 2019 nella misura in cui l’assicuratore aveva negato l’adeguatezza del nesso causale tra i disturbi psichici e il sinistro dell’ottobre 2008, confermandola per il resto. Allo stesso tempo questa Corte ha rinviato gli atti all’assicuratore per stabilire l’eziologia dei disturbi psichici (inc. 35.2019.108).
Esperita una perizia psichiatrica (doc. 288) ed una valutazione dell’IMI (doc. 291) a cura della dr.ssa med. ______, con decisione 12 marzo 2021 la ______ ha riconosciuto all’assicurato una rendita d’invalidità del 36% dal 1° novembre 2016 ed un’indennità per menomazione dell’integrità (pagg. 990ss ).
1.3. A seguito del secondo infortunio, il 2 ottobre 2013 l’assicurato ha presentato una seconda domanda AI. Gli accertamenti medici, in particolare una perizia psichiatrica del 14 marzo 2017 a cura del dr. med. ______ (doc. 170 se non indicato diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa), hanno evidenziato una modificazione duratura della personalità dovuta al dolore cronico con una riduzione della capacità lavorativa del 40% in qualsiasi attività. Il Servizio medico regionale dell’AI (SMR) ha ritenuto l’assicurato totalmente inabile come muratore dall’ottobre 2008 (data del primo infortunio) e, in attività adeguate, completamente inabile dal 26 maggio 2013 (giorno del secondo evento infortunistico) e del 40% dal 1° novembre 2016 (doc. 173).
Una successiva perizia bidisciplinare (ortopedica e psichiatrica) a cura del ______ del 12 dicembre 2019 (doc. 246; traduzione in italiano al doc. 284) ha stabilito una capacità lavorativa globale residua del 70% in attività adeguate a partire da maggio 2016. Dal profilo somatico, l’assicurato è stato ritenuto totalmente inabile al lavoro come muratore dal 9 ottobre 2008, ma sostanzialmente abile (90%) in attività adeguate, salvo periodi di completa inabilità durante le riabilitazioni tra febbraio 2014 e maggio 2016. Dal profilo psichiatrico, è stata invece riconosciuta un’inabilità del 40% nell’attività abituale e del 30% in attività adeguate a partire da gennaio 2015. L’incapacità lavorativa somatica è stata sostanzialmente integrata in quella psichiatrica.
Dopo vari progetti di decisione e contestazioni, dopo un accertamento presso il _______, con annotazioni 13 aprile 2021 il SMR ha concluso che non vi era stato un peggioramento sostanziale dello stato di salute rispetto alle valutazioni peritali (doc. 295).
Con decisione del 24 settembre 2021, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha quindi riconosciuto una rendita intera dal 1° settembre 2014 e, a partire dal 1° agosto 2016, un quarto di rendita corrispondente a un grado d’invalidità del 42% (doc. 332).
1.4. Con sentenza 11 maggio 2022 il TCA, in accoglimento del ricorso 27 ottobre 2021 dell’assicurato, rappresentato dall’avv. RA1, ha annullato la decisione del 24 settembre 2021 e rinviato gli atti all’Ufficio AI per l’espletamento di ulteriori accertamenti medici ed economici, fermo restando il diritto ad una rendita intera dal 1° marzo 2014 al 31 luglio 2016 (inc. 32.2021.118). Confermata la perizia bidisciplinare del 12 dicembre 2019 del _______ per quel che concerne la valutazione psichiatrica (dr. med. ______) e ortopedica (dr. med. ______), questa Corte non ha invece confermato la cumulabilità delle incapacità lavorative somatica e psichiatrica (cfr. consid. 2.8.3). In tal senso gli atti sono stati rinviati all’amministrazione per un complemento peritale. Parimenti non confermata è stata la valutazione economica in merito all’esigibilità delle attività adeguate, motivo per cui è stato disposto il rinvio al consulente IP per valutare se, alla luce delle limitazioni fisiche e psichiche, l’assicurato abbia realmente la possibilità di esercitare un'attività lucrativa sul mercato equilibrato del lavoro, oppure no.
1.5. Ritornati gli atti, per quel che concerne la questione dalla cumulabilità o meno delle incapacità lavorative somatica e psichiatrica l’Ufficio AI si è dapprima rivolto al _______ ricevendo due complementi peritali datati 21 settembre 2023 (doc. 400) e 22 novembre 2023 (doc. 407). Tali complementi sono stati valutati dal SMR il quale, con annotazione del 27 novembre 2023 ha confermato una capacità lavorativa globale del 70% (da intendersi quale riduzione di rendimento del 30% in un’attività a tempo pieno) come da perizia del 2019 (do. 408).
Dopo aggiornamento della documentazione medica, con annotazioni 30 aprile 2025 il SMR, confermata l’incapacità lavorativa del 30% in attività adeguate, ha ritenuto l’assicurato totalmente inabile anche in tali attività da marzo 2025 a causa del subentrante problema invalidante alla spalla (doc. 469).
Riguardo all’aspetto economico, con lo scopo di valutare se l’assicurato abbia o meno la possibilità di esercitare un’attività lucrativa nel mercato equilibrato del lavoro con una capacità lavorativa del 70%, l’amministrazione ha raccolto la presa di posizione 29 febbraio 2024 del proprio consulente IP, il quale ha specificato le tipologie di attività ancora esigibili (doc. 416).
Infine, con annotazioni 10 aprile 2025 il consulente ha risposto alle critiche sollevate dall’assicurato in merito agli aspetti reintegrativi, confermando la propria precedente valutazione (doc. 459).
Tenuto conto degli atti istruttori, con progetto di decisione 6 giugno 2025 l’Ufficio AI, confermando la rendita intera dal 1° settembre 2014 ed il quarto di rendita dal 1° agosto 2016, ha prospettato l’aumento del grado d’invalidità al 46% dal 1° gennaio 2024 (applicazione dell’art. 26bis cpv. 3 OAI) ed al 100% con diritto ad una rendita intera dal 1° giugno 2025 (tre mesi dopo il peggioramento fatto risalire al marzo 2025 ai sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI) (doc. 471).
Non avendo ricevuto osservazioni, con decisione 1° luglio 2025 l’amministrazione ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita intera dal 1° agosto 2025 (doc. 480). Procedendo al calcolo delle rendite retroattive, con successiva pronunzia del 4 agosto 2025 l’Ufficio AI ha riconosciuto una rendita del 40% dal 1° gennaio 2024 fino al 31 maggio 2025 ed una al 100% dal 1° gennaio 2025 al 31 luglio 2025 (doc. 484).
Va qui rilevato che l’amministrazione, contrariamente a quanto indicato nel progetto di decisione 6 giugno 2025, non ha tuttavia formalmente stabilito il diritto alla rendita intera dal 1° settembre 2014 (recte: marzo 2014, cfr. consid. 2.5) ed il quarto di rendita dal 1° agosto 2016 al 31 dicembre 2023. Ha poi erroneamente riconosciuto una rendita d’invalidità del 40% dal 1° gennaio 2024 (fino al 31 maggio 2025) in luogo di un grado d’invalidità del 46%.
1.6. Contro le suddette decisioni l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA1, ha interposto il presente tempestivo ricorso postulando il riconoscimento di un grado d’invalidità del 100% dal 9 maggio 2008 e dal 1° agosto 2016. Allegato al ricorso, il legale ha prodotto un memoriale del suo patrocinato datato 10 settembre 2025. In estrema sintesi, l’insorgente contesta la perizia pluridisciplinare, la non cumulabilità delle incapacità lavorative somatiche e psichiatriche, l’esigibilità in attività adeguate ed, infine, il grado d’invalidità del 40%.
1.7. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha postulato l’accoglimento parziale del ricorso, nel senso di riconoscere il diritto alla rendita intera dal 1° marzo 2014 al 31 luglio, come da dispositivo no. 1 della STCA di rinvio e non dal 1° settembre 2014 come indicato nella delibera 7 luglio 2025 (doc. 477). Per il resto, confermata la decisione contestata, ha chiesto la reiezione del ricorso.
1.8. Con scritto 7 novembre 2025 il legale dell’assicurato ha preso posizione in merito alla risposta di causa, contestandola, allegando uno scritto dell’insorgente datato 5 novembre 2025 del ricorrente stesso in cui ribadisce le posizioni ricorsuali (IX).
1.9. Su richiesta del Tribunale, con osservazioni 20 novembre 2025 in merito ai menzionati scritti l’Ufficio AI ha confermato la risposta di causa (XII).
1.10. Con scritto 6 dicembre 2025 il ricorrente ha comunicato di ritenere insoddisfacenti le argomentazioni della controparte, confermando quindi il ricorso (XIV).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera dal 1° settembre 2014 ed un quarto di rendita (per un grado d’invalidità del 42%) dal 1° agosto 2016 (oggetto della decisione 24 settembre 2021), nonché un grado d’invalidità del 46% dal 1° gennaio 2024 al 31 maggio 2025 ed una rendita intera dal 1° giugno 2025.
L’assicurato invece chiede il riconoscimento di un grado d’invalidità del 100% a far da tempo dal 9 maggio 2008 e dal 1° agosto 2016. Incontestato è il diritto alla rendita d’invalidità del 100% dal 1° giugno 2025.
2.2. Il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore la revisione della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; cfr. ulteriore sviluppo dell'AI; modifica del 19 giugno 2020, RU 2021 705, FF 2017 2191). Da un punto di vista temporale, il diritto applicabile è determinato dalle norme in vigore nel momento in cui si sono verificati i fatti giuridicamente decisivi (cfr. STF 9C_86/2025 del 16 marzo 2026, consid. 3.2; STF 9C_311/2024 del 6 maggio 2025, consid. 2.2 con rinvio a DTF 136 V 24, consid. 4.3 e 130 V 445, consid. 1).
Le decisioni qui contestate sono state emesse dopo la modifica legislativa, ma concernono il diritto alla rendita e ai provvedimenti professionali richiesti con la nuova domanda del 2 ottobre 2013. Conformemente ai principi generali del diritto intertemporale (cfr. STF 9C_311/2024 del 6 maggio 2025, consid. 2.2 con rinvio alla DTF 148 V 162 consid. 3.2.1) e ai fatti rilevanti del caso, di principio e salvo eccezioni, le disposizioni della LAI e quelle dell'OAI così come della LPGA sono quindi applicabili nella versione valida fino al 31 dicembre 2021 (cfr. STF 9C_86/2025 del 16 marzo 2026, consid. 3.2; STF 9C_311/2024 del 6 maggio 2025, consid. 2.2). Questo diritto è applicabile fino a quando il grado d’invalidità non subisce una modifica ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA posteriormente al 1° gennaio 2022 (STF 9C_86/2025 del 16 marzo 2026, consid. 3.2 con rinvio alla lett. b cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020).
La disposizione transitoria lett. b cpv. 1 stabilisce che il calcolo delle rendite, il cui diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5% o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55 anni (cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem, vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der beruflichen Vorsorge, pag. 7).
Per contro, qualora al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa l’assicurato aveva già compiuto (almeno) 55 anni e il suo diritto alla rendita era sorto sotto l’egida del precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione in virtù della protezione della situazione acquisita (Besitzstandsschutz) conferita dalla citata Disposizione transitoria, circostanza peraltro desumibile anche dalla Disposizione transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit., pag. 8 e 10; Dupont, Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt sie wem?, in: Recht Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungsrecht zwischen Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso, n.d.r.]; Hürzeler, Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua e aggiornamento per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza professionale nr. 156 del 1. luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP, Fachmitteilung Nr. 127 del 25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses Rentensystem, pto. 3.2.).
Nel caso in esame, il diritto alla rendita dell’assicurato è sorto prima del 1° gennaio 2022. L’aumento della rendita al 46% (dal 1° gennaio 2024) ed al 100% (dal 1° giugno 2026) sono modifiche del diritto subentrate dopo il mese di gennaio 2022. Tenuto inoltre conto del fatto che al momento della modifica legislativa l’assicurato (nato nel 1968) non aveva ancora compiuto 55 anni, fa stato il nuovo diritto (disposizione transitoria lett. b cpv. 1) a partire dal primo aumento del grado d’invalidità (gennaio 2023). Per quel che concerne, invece, le rendite sorte prima della modifica legislativa fanno stato le norme in vigore sino al 31 dicembre 2021.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo questa definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
.La nozione d'invalidità secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è dunque di carattere giuridico economico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2021, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Con il nuovo art. 28b LAI (in vigore dal 1° gennaio 2022) il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.4. Nella fattispecie concreta, oggetto del rinvio della STCA 32.2021.118, come visto, è stata la valutazione del cumulo o integrazione tra le incapacità lavorativa somatiche e psichiatriche, come pure l’effettiva esigibilità in attività adeguate. La perizia bidisciplinare 12 dicembre 2019 del dr. med. ______ (psichiatra) e del dr. med. ______ (ortopedico), svolte per conto del _______, sono state invece confermate dalla scrivente Corte per quel che concerne le singole incapacità lavorative.
Con decisione 8C_339/2021 del 10 novembre 2021 il Tribunale federale ha precisato la natura giuridica e l'effetto vincolante delle decisioni incidentali ( o pregiudiziali) nel procedimento di diritto delle assicurazioni sociali, com’è il caso in esame. Il Tribunale chiarisce che una sentenza cantonale che rinvia la causa a un nuovo esame alla precedente istanza o all'amministrazione non costituisce, di regola, una decisione definitiva, bensì una mera decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF. Una tale decisione intermedia acquista forza di cosa giudicata solo se viene immediatamente impugnata con ricorso e il Tribunale federale ne ammette l'esame; in mancanza di ciò, la decisione rimane formalmente priva di forza di cosa giudicata. Tuttavia, i tribunali cantonali sono in linea di principio vincolati dalle proprie considerazioni giuridiche espresse in precedenti decisioni intermedie, purché non sussistano motivi per una revisione del processo.
Nella medesima sentenza l’Alta Corte ha poi rilevato l'obbligo di prendere in considerazione nuovi fatti in caso di nuovo esame dopo un rinvio. Il Tribunale federale sottolinea che il tribunale cantonale è tenuto a valutare integralmente i fatti fino all'emanazione della nuova decisione di opposizione (in quel caso si trattava di una vertenza in ambito dell’assicurazioni contro gli infortuni), includendo anche circostanze emerse successivamente (nova). Non è sufficiente fondarsi esclusivamente sul punto di vista giuridico della precedente decisione intermedia, priva di forza di cosa giudicata; al contrario, il tribunale deve verificare se le circostanze fattuali siano mutate, in particolare quando siano disponibili nuovi referti medici che consentano conclusioni sul periodo oggetto della controversia. L'omissione di una tale valutazione completa dei fatti viola il principio inquisitorio ai sensi dell'art. 43 cpv. 1 e dell'art. 61 lett. c LPGA nonché il diritto federale.
Ritornando alla fattispecie concreta, come detto, la STCA 32.2021.118 non ha posto fine al procedimento. Trattandosi quindi di una “decisione intermedia”, questa Corte deve valutare tutti gli elementi di fatto anche successivi alla sentenza di rinvio. Infatti, per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della decisione contestata (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1, 136 V 24 consid. 4.3, 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii). Questa Corte, tuttavia, è in linea di principio vincolata dalle proprie considerazioni giuridiche espresse nella precedente sentenza, riservati motivi di revisione processuale.
2.5. La richiesta di una rendita intera già dal 9 maggio 2008 non può essere accolta. Infatti, come visto al consid. 1.1, con decisione 20 giugno 2012 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera dal 1° ottobre 2009 al 31 ottobre 2011, decisione confermata dal TCA con sentenza del 21 febbraio 2013 (inc. 32.2012.2021), cresciuta in giudicato.
Il diritto alla rendita intera è (nuovamente) sorto invece il 1° marzo 2014, come stabilito nella STCA 32.2021.118 (consid. 2.7, pag. 18):
" Ritornando al caso in esame, come visto sopra, il risorgere dell’invalidità a seguito del secondo infortunio (26 maggio 2013) è dovuto agli stessi motivi che hanno portato all’erogazione della precedente rendita soppressa il 1° novembre 2011 (cfr. consid. 1.1) in quanto “… trattasi di esacerbazione di precedente problematica …” (cfr. annotazioni 2 novembre 2021 del SMR in doc. IV/2). Siccome il risorgere della nuova invalidità è avvenuto entro i tre anni dalla soppressione della precedente rendita, non è necessario, ai sensi dell’art. 29bis OAI, attendere la scadenza del termine annuale del periodo di attesa. Pertanto, l’Ufficio AI propone giustamente di versare, ai sensi del marg. 4004 CIGI, la rendita intera sei mesi dopo la domanda di prestazioni inoltrata il 30 settembre 2013, ossia dal 1° marzo 2014, anziché dal 1° settembre 2014 come stabilito con la decisione contestata.
Su questo punto il ricorso è da accogliere.
Rettamente incontestato è il diritto alla rendita intera almeno fino al 31 luglio 2016. Come accennato (cfr. consid. 1.3), i periti del _______ hanno fatto risalire il miglioramento dal mese di maggio 2016. Ne consegue che, appunto, sino al 31 luglio 2016 – tre mesi dal miglioramento (cfr. art. 88a cpv. 1 OAI) – l’assicurato presentava un grado d’incapacità totale con diritto alla rendita intera.
Oggetto del contendere è invece la riduzione della rendita da intera ad un quarto dal 1° agosto 2016.” (sottolineature del redattore).
Ora, va rilevato che non sono emersi nuovi elementi tali da giustificare una diversa valutazione in merito al risorgere dell’invalidità (art. 29bis OAI) da marzo 2014; di conseguenza, tale decorrenza deve essere confermata.
Per contro, controversa rimane la riduzione della rendita da intera ad un quarto a partire dal 1° agosto 2016, riduzione fondata sulla perizia bidisciplinare _______, oggetto di contestazione da parte del ricorrente, come emerge dal suo “scritto personale” del 10 settembre 2025 allegato al ricorso.
Occorre quindi (nuovamente) pronunciarsi sulla validità o meno di suddetta perizia.
2.6. Nella STCA di rinvio (32.2021.118 consid. 2.5), questa Corte aveva rilevato:
" Nel caso concreto, come visto al consid. 1.3, dopo l’aggiornamento degli atti dell’assicuratore contro gli infortuni, l’Ufficio AI ha conferito mandato al _______ di allestire una perizia bidisciplinare (psichiatrica e ortopedica).
Dal rapporto 12 dicembre 2019 (doc. 246; cfr. la relativa traduzione dal tedesco in italiano in doc. 281) risulta che l’aspetto psichiatrico è stato peritato dal dr. med. ______ e quello ortopedico dal dr. med. ______. Ciascun specialista ha proceduto singolarmente all’esame degli atti, alla stesura della consueta anamnesi, all’esame dei reperti (dal punto di vista psichiatrico, è stato eseguito un esame della capacità funzionale secondo il metodo Mini-ICF-APP), all’elenco delle limitazioni funzionali. Ogni perito ha poi eseguito una valutazione della propria disciplina medica e valutato la capacità lavorativa nell’abituale attività di muratore ed in altre attività adeguate. In data 11 dicembre 2019 essi hanno poi proceduto ad una valutazione complessiva.
I periti hanno posto le seguenti diagnosi con effetto sulla capacità lavorativa:
“ (…)
Condropatia della testa dell’omero craniale a destra.
Coxartrosi incipiente su impingement CAM e Pincer concomitanti a destra.
Persistenza dei dolori e limitazione del movimento dell’articolazione tibiotarsica sinistra dopo 9 precedenti operazioni dall’ottobre 2008 a febbraio 2016 su impianto di protesi tibio-tarsica nel febbraio 2015 con ossificazioni periarticolari, degenerazione dell’articolazione di Chopart, dell’articolazione metatarso-falangea dell’alluce e accorciamento dell’arto inferiore.
Modificazione duratura della personalità per sindrome da doloro cronico, n. ICD: F62.8.
Stato dopo disturbi dell’adattamento con reazione ansiosa e depressiva mista, n. ICD: F 43.22. (…)”. (pag. 794 inc. AI)
Riguardo alla capacità lavorativa complessiva nell’abituale attività, essi hanno sostenuto:
“ (…) L'abilità lavorativa come muratore – attività fisicamente gravosa, svolta spesso in ambienti freddi e umidi, principalmente in posizione eretta o camminando, in particolare anche su scale a gradini o a pioli e su pavimenti sconnessi, in frequente posizione accovacciata – nell'ambito della riabilitazione postoperatoria e a causa dell'osteonecrosi della tibia distale a sinistra riscontrata in seguito, è complessivamente dello 0% (inabilità lavorativa al 100%) in presenza piena dal 09.10.2008.”
(…)
“ Attività fisiche leggere in locali temperati, con variazioni di posiziona da seduto a eretto, senza dover camminare spesso in particolare su scale a gradini o a pioli o su piani inclinati, senza doversi accovacciare o lavorare sopra l'orizzontale, così come senza movimenti ripetitivi della spalla destra possono essere svolte dall'ottobre 2009 al 90% in presenza piena (inabilità lavorativa del 10%), escluse le varie riabilitazioni postoperatorie stabilite dagli operatori dal febbraio 2014, ognuna con un'inabilità lavorativa del 100% (abilità lavorativa al 0%) in presenza piena. A causa della modificazione duratura della personalità con compromissione di resistenza emotiva, flessibilità mentale, capacità di adattamento, capacità di pianificare e strutturare, capacità decisionale e di discernimento, resistenza e capacità di sopportazione, attitudine a lavorare in gruppo, slancio, interessi, motivazione e resistenza sul lungo termine, dal maggio 2016 l'abilità lavorativa per ulteriori attività in piccoli team che non comportino un forte carico emotivo, stress, flessibilità mentale, molti contatti con i clienti e senza tensione continua sopra la media è complessivamente del 70% in presenza piena (inabilità lavorativa del 30%)”. (pag. 795 inc. AI)
In attività adeguate, i periti hanno quindi integrato l’inabilità lavorativa per motivi somatici (10%) con quella psichiatrica (30%), intesa come riduzione di rendimento in un’attività svolta a tempo pieno, dal maggio 2016.
A titolo di provvedimenti sanitari i periti hanno ritenuto:
“ Al soggetto si raccomanda una terapia psichiatrica e psicoterapeutica regolare, eventualmente combinata a un trattamento farmacologico antidepressivo. Con questi provvedimenti terapeutici e un decorso favorevole ci si può attendere entro un anno, a dipendenza dei disturbi fisici e dei fattori psicosociali, un aumento del rendimento con un'abilità lavorativa complessiva in attività adeguate corrispondente a circa 1'80% in presenza piena (…)”. (pag. 795 inc. AI).
L’assicurato contesta il miglioramento del suo stato di salute, reputando invece intervenuto un peggioramento. Contesta inoltre l’integrazione dell’incapacità lavorativa per motivi somatici in quella per motivi psichiatrici, sostenendo invece che le stesse debbano essere sommate.”
2.7. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2, pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.8.
2.8.1. Nella STCA 32.2021.118 in merito alla perizia psichiatrica questo Tribunale aveva stabilito:
" 2.8.1. Dal punto di vista psichiatrico, il dr. ______, dopo un’attenta anamnesi, ha proceduto ad un accurato esame psichiatrico del 27 novembre 2019. Ha diagnosticato una modificazione duratura della personalità per sindrome da dolore cronico (ICD10 F62.8) e status dopo disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso (ICD 10 F43.22) e poi ha proceduto alla valutazione medico-assicurativa. Nell’abituale professione è stata valutata un’incapacità lavorativa del 40% intesa quale riduzione di rendimento con un pensum lavorativo pieno, da gennaio 2015, così come valutato nella perizia del dr. med. ______. In attività adeguate il perito ha ritenuto che “… queste dovrebbero se possibile, essere svolte in piccoli gruppi, senza un carico emotivo elevato, senza una pressione elevata sui tempi (stress), non dovrebbero richiedere flessibilità mentale, dovrebbero implicare pochi contatti con i clienti e non generare un eccessivo carico emotivo persistente” (pag. 769).
Quindi, il perito ha in sostanza confermato la perizia 4 marzo 2017 del dr. med. ______ per quanto riguarda la diagnosi e la capacità lavorativa nell’abituale attività. Il dr. med. ______ ha precisato che l’inabilità lavorativa del 40% in tutte le attività ritenuta dal dr. med. ______ “… può essere avallata, sebbene vada fatta una distinzione tra la capacità lavorativa nell’ultima attività svolta e la capacità lavorativa in un’attività adeguata. Peraltro, in un’attività adeguata si può ritenere una maggiore capacità lavorativa sulla base delle risorse ipotizzate” (sottolineatura del redattore, pag. 768). Per queste ragioni il perito del _______ ha valutato una riduzione del 30% in un’attività adeguata svolta a tempo pieno, valutazione, questa, che il TCA non ha motivo di non far propria.
Inoltre, va rilevato che allo stesso risultato giunge la dr.ssa med. ______ della ______. Nell’esame psichiatrico del 9 dicembre 2020, eseguito a seguito della STCA 35.2019.108, la psichiatra concorda con la diagnosi di modificazione duratura della personalità da dolore cronico (ICD-10 F62.8) posta dagli psichiatri del ______ e del _______, valutando anche lei un’inabilità lavorativa del 30% in attività adeguate (pag. 807).
Anche nel rapporto 2 febbraio 2022 la dr.ssa. med. ______, confermando in sostanza la perizia della dr.ssa. med. ______ (e di riflesso anche quella del dr. med. ______) ha accertato una stabilità dello stato psichico, valutando un’inabilità del 30% in attività adeguate (doc. H1).
L’inizio dell’impedimento psichiatrico, come detto, è stato fatto risalire al gennaio 2015, come indicato nella perizia del dr. ______ (pag. 769).
Visto quanto sopra, non vi è motivo per discostarsi dalla perizia psichiatrica allestita dal dr. ______.”
2.8.2. Riguardo invece la componente extra-somatica, il TCA aveva considerato:
" 2.8.2. Per quel che concerne l’aspetto somatico, dagli atti non risultano certificati medici che mettano in dubbio l’accurata valutazione ortopedica del dr. med. ______ del _______. Nella sua valutazione il perito ha considerato tutte le affezioni somatiche, anche quelle extra-infortunistiche. Ciò riguarda in particolare la sindrome femoropatellare bilaterale alle ginocchia – la cui causalità naturale con l’infortunio del 2008 è stata negata (cfr. rapporto 23 luglio 2018 del dr. ______, riportato a pag. 748) – che è stata tuttavia diagnosticata dal perito senza effetto sulla capacità lavorativa dal perito (pag. 785).
Diagnosticate le affezioni con e senza ripercussioni sulla capacità lavorativa (pag. 785), il perito ha proceduto ad una dettagliata valutazione medico – assicurativa (punto no. 7 pag. 785 ss.). In merito alla valutazione della capacità lavorativa, il dr. med. ______ ha ritenuto l’assicurato totalmente inabile nella sua attività di muratore dal primo infortunio, ossia dal 9 ottobre 2008 (pag. 788). Per quanto concerne l’abilità in attività adeguate, egli ha concluso:
“ Attività fisiche leggere in locali temperati, con variazioni di posizione da seduto a eretto, senza dover camminare spesso in particolare su scale a gradini o a pioli o su piani incrinati, senza doversi accovacciare o lavorare sopra l’orizzontale, così come senza movimenti ripetitivi della spalla destra possono essere svolte dall’ottobre 2009 al 90% in presenza piena (inabilità lavorativa del 100%), escluse le varie riabilitazioni postoperatorie stabilite dagli operatori dal febbraio 2014, ognuna con un’inabilità lavorativa del 100% (abilità lavorativa allo 0%) in presenza piena.
Al più tardi dal maggio 2016 si può considerare di nuovo un’inabilità lavorativa del 90%.” (pag. 789 inc. AI)
Infine, il perito ha elencato i provvedimenti sanitari da intraprendere per migliorare la capacità lavorativa (pag. 789).
Il ricorrente contesta tale miglioramento, sostenendo invece un peggioramento delle condizioni fisiche.
A seguito dei diversi periodi di riabilitazione dovuti ai numerosi interventi operatori subiti, l’assicurato è stato ritenuto totalmente inabile in attività adeguate dal febbraio 2014 sino a fine aprile 2016, ossia tre mesi dopo l’ultima operazione chirurgica del febbraio 2016 (cfr. al riguardo annotazioni 23 marzo 2022 del SMR allegate allo scritto 30 marzo 2022 dell’Ufficio AI; cfr. consid. 1.8).
Premesso quanto sopra, non vi è alcuna documentazione comprovante che da maggio 2016 vi sia stato un peggioramento tale da influire sulla capacità lavorativa, definita dal perito nella misura del 90%. I rapporti 7 ottobre 2017 del dr. med. ______ e quello precedente del 14 dicembre 2010 del dr. med. ______, citati nel ricorso, sono stati esaminati dal perito. Non si misconoscono i numerosi interventi (9) consecutivi all’infortunio subito dall’assicurato nel 2008; essi sono comunque debitamente stati presi in considerazione dal perito (cfr. estratto atti e “valutazione di capacità, risorse e carichi”).
Né del resto l’assicurato ha reso verosimile un peggioramento delle sue condizioni somatiche successivo alla perizia.
In sede amministrativa, egli ha prodotto il rapporto 1° marzo 2021 del dr. med. ______, il quale ha diagnostico una sindrome cervico-brachiale cronica sinistra, con periartropatia scapolare, una sindrome lombovertebrale cronica (scoliosi toraco-lombare destra convessa, dimetria) e un’artalgia cronica in stato dopo protesi totale della caviglia sinistra nel 2015. Il sanitario ha poi precisato che:
“ (…) I disturbi accusati dal paziente sono dovuti in primo luogo a turbe statiche (scoliosi toracolombare) in seguito alla dismetria, corretta parzialmente con supporti planetari.
Al rachide si riscontra un sovraccarico al passaggio cervico-toracale sx con disfunzioni vertebrali ipomobili squilibrio muscolare (tendomiopatie a catena dalla colonna cervicale alla spalla sx e al braccio sx).
Un certo sovraccarico meno pronunciato e meno sintomatico si riscontra anche a livello lombare inferiore con accorciamento dei muscoli ischio-crurali. (…)” (pag. 903 inc. AI)
Il dr. med. ______ ha poi prescritto un trattamento manipolativo del rachide associato con medicamenti omeopatici e fisioterapia e ginnastica a domicilio (doc. 289).
Il succitato rapporto è stato valutato dal SMR nelle annotazioni 13 aprile 2021 (doc. 295) e in quelle del 5 luglio 2021 (doc. 322) ed in entrambi i casi non lo ha ritenuto idoneo ad oggettivare una sostanziale modifica dello stato di salute. Non sono state infatti riscontrate delle patologie invalidanti, tant’è che lo stesso dr. med. ______ ha fatto presente che i disturbi accusati dal suo paziente sono legati alle turbe statiche dovute alla dismetria, parzialmente corretta con supporti plantari. Non vengono poi evidenziate limitazioni, che non siano già state valutate nella perizia _______. Inoltre, non è stata attestata alcuna incapacità lavorativa, motivo per cui ai succitati pareri del SMR va prestata adesione, come pure alla valutazione ortopedica peritale del _______.”
2.8.3. Visto quanto sopra, questa Corte non può che confermare la suevocata valutazione medico-teorica delle singole incapacità lavorative.
Del resto, l’assicurato non ha prodotto documentazione medica che non sia già stata vagliata dai periti del _______ e, successivamente, dal SMR.
2.9. Occorre ora esaminare, quale primo oggetto di rinvio del STCA 32.2021.118, se l’incapacità lavorativa di natura psichiatrica debba essere sommata a quella somatica oppure integrata in quest’ultima.
Nella STCA di rinvio questa Corte aveva rilevato:
" Per quel che concerne la valutazione globale della residua abilità in attività adeguate, in occasione del consulto congiunto i periti del _______ hanno ritenuto d’integrare l’incapacità lavorativa per motivi somatici (10%) con quella psichiatrica (30%), concludendo per un’inabilità del 30% da intendere come riduzione di rendimento in un’attività svolta a tempo pieno, con decorrenza da maggio 2016.
L’assicurato contesta l’integrazione delle due incapacità lavorative, sostenendo che le stesse debbano invece essere sommate.
Nella perizia 14 marzo 2017 il dr. med. ______ ha dapprima riconosciuto come lo sviluppo psicopatologico sia connesso alla patologia somatica, rimarcando tuttavia che “… le limitazioni considerate in questa valutazione (psichiatrica n.d.r.) e descritte nel mini ICF, sono solo di tipo psichiatrico e, pertanto, andrebbero considerate cumulabili con le limitazioni somatiche derivanti da un’eventuale valutazione ortopedica” (sottolineatura del redattore pag. 470). Inoltre, rispondendo alle domande del legale dell’assicurato, la citata dr.ssa med. ______ con lettera 17 febbraio 2022 ha ritenuto che “il grado d’invalidità dei disturbi di ordine psichico è cumulabile con quello dei disturbi ortopedici”, questo perché “le ripercussioni psichiche del Sig. RI1 si manifestano quotidianamente, in situazione ordinarie di minima sollecitazione, in contesti di natura emotiva, organizzata o relazionale, senza che i fattori scatenanti siano necessariamente connessi alla problematica ortopedica” (sottolineatura del redattore, doc. H4).
Ora, se da una parte i periti del _______ hanno concluso per un’integrazione dell’incapacità lavorativa somatica in quella psichiatrica, dall’altra non è dato di sapere i motivi di una simile conclusione. I periti non hanno inoltre preso posizione in merito alla tesi della cumulabilità delle incapacità lavorative sostenuta dal dr. med. ______ nella perizia del 14 febbraio 2017. Infine, l’amministrazione non ha sottoposto ai periti il rapporto della dr.ssa ______. L’Ufficio AI ha unicamente raccolto il parere dello psichiatra SMR, il quale nelle annotazioni 1° marzo 2022 ha fatto presente che “… la questione sulla cumulabilità risulta già discussa nella valutazione di consenso dei periti _______ Dr. ______ e Dr. ______ il 12.12.2019”. (XIV/1)
Visto quanto sopra, questo TCA non ritiene che i succitati elementi siano sufficienti per raggiungere un convincimento riguardo alla cumulabilità o meno delle note incapacità lavorative. Occorre che i periti spieghino la loro conclusione esposta in perizia e che si confrontino con la perizia del dr. med. ______ e con quella della dr.ssa med. ______. Risulta pertanto necessario un rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché proceda a richiedere al _______ un complemento peritale.”
Ritornati gli atti, tradotta in tedesco la parte della STCA 32.2021.118 relativa al rinvio (consid 2.8 della sentenza; pagg. 1241 -1249) e chiamato a prendere posizione in merito alle conclusioni della perizia 24 settembre 2017, con scritto 21 settembre 2023 il dr. med. ______, facendo riferimento alla perizia 14 febbraio 2017 del dr. med. ______, ha sostenuto (traduzione italiana):
" (…) sulla base della sentenza emessa dal Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) l’11 maggio 2022, si richiede un complemento peritale: «Questo TCA non ritiene che i succitati elementi siano sufficienti per raggiungere un convincimento riguardo alla cumulabilità o meno delle note incapacità lavorative».
La perizia parziale psichiatrica del 27 novembre 2019 ha rilevato, quali diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa: a) una modificazione duratura della personalità per sindrome da dolore cronico, ICD n. F62.8; e b) uno status dopo disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti, ICD n. F43.22.
Sulla base dei sintomi descritti, l'ipotesi diagnostica più probabile
che ha potuto essere formulata è stata una modificazione duratura della
personalità per sindrome da dolore cronico,
in seguito a numerosi trattamenti chirurgici che non hanno dato gli
esiti terapeutici desiderati. L'assicurato si è sentito sempre più incompreso,
trattato in modo inadeguato, ha sviluppato un crescente comportamento di ritiro
sociale manifestando un evidente disturbo del funzionamento sociale e
professionale. La sindrome da dolore cronico ha portato a una modificazione
della personalità e alle limitazioni funzionali che risultano dal test
Mini-ICF-APP, come descritto nella perizia. La valutazione della capacità
funzionale in base al test Mini-ICF-
APP permette di analizzare, come ricordato dal dr. ______ il 14 marzo 2017, le limitazioni di ordine psichico. Queste limitazioni funzionali si sono sviluppate a seguito dei disturbi somatici che hanno condotto a una modificazione duratura della personalità per sindrome da dolore cronico; in primo piano delle limitazioni funzionali si trovano quelle di ordine psichico, soprattutto se consideriamo che, secondo la valutazione ortopedica, l'incapacità lavorativa dovuta ai disturbi somatici è solo di grado lieve. Di conseguenza, nella valutazione complessiva l'incapacità psichica al lavoro e l'incapacità ortopedica al lavoro non possono essere sommate o cumulate, e quindi a livello di perizia non vi sono cambiamenti rispetto alla valutazione complessiva dell'incapacità lavorativa quale descritta nella perizia _______ del 6 dicembre 2019” (sottolineatura del redattore; pag. 1390 incarto AI).
In un secondo momento, il perito psichiatra del _______, con riferimento al complemento 17 febbraio 2022 della dr.ssa ______, in data 22 novembre 2023 ha sostenuto (traduzione in italiano):
" (…) dopo
la traduzione e la lettura completa della valutazione psichiatrica emessa il 2
febbraio 2022 dalla dr. ______, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia,
non emergono aspetti nuovi rispetto alla perizia psichiatrica _______ del 27
novembre 2019. Le limitazioni funzionali di ordine psichico che sono state
rilevate corrispondono in larga parte al referto psichiatrico presentato nella
perizia e non è stato individuato un disturbo depressivo che possa essere
considerato alla stregua di una malattia. Inoltre, può
darsi che fattori psicosociali significativi si ripercuotano negativamente
sulle anomalie comportamentali legate alla modificazione duratura della
personalità, con sentimenti negativi, rabbia, irritabilità, frustrazione,
intolleranza alla frustrazione e mancanza di motivazione.
Secondo le conclusioni alle quali è giunta la dr. ______, negli
ultimi anni le condizioni psichiche si sarebbero stabilizzate e al momento vi è
un'incapacità al lavoro di origine psichiatrica del 30%. Ciò significa che la
valutazione dell'incapacità lavorativa corrisponde alla riduzione del 30% del
rendimento in un'attività adeguata al dolore quale descritta nella perizia _______.
Come segnalato nel mio complemento del 21 settembre 2023, nella valutazione
complessiva l'incapacità psichica al lavoro e l'incapacità ortopedica al lavoro
non possono essere sommate o cumulate. Ciò significa che a livello di perizia
continuano a non esservi cambiamenti rispetto alla valutazione complessiva
dell'incapacità lavorativa quale descritta nella perizia _______ del 6 dicembre
2019.”(pag. 1389 incarto AI)
Tale valutazione complessiva è stata ripresa dallo psichiatra SMR nelle annotazioni 27 novembre 2023 (doc. 408) e 9 febbraio 2024 (doc. 414).
In sostanza, il perito psichiatra ritiene che le incapacità lavorativa per motivi somatici e psichiatrici non viene considerata cumulabile poiché le limitazioni funzionali di ordine psichico sono strettamente correlate e conseguenti ai disturbi somatici preesistenti, nello specifico a una modificazione duratura della personalità per sindrome da dolore cronico insorta a seguito di numerosi trattamenti chirurgici fallimentari. Come evidenziato dal dr. ______, continua il perito, attraverso il test Mini-ICF-APP il ritiro sociale e il disturbo del funzionamento professionale dell'assicurato derivano direttamente dalla condizione di dolore cronico, rendendo la componente psichica una manifestazione funzionale del medesimo complesso patologico somatico. Nonostante la dr.ssa ______ abbia individuato un'incapacità di origine psichiatrica del 30% intesa come riduzione del rendimento in un'attività adeguata, queste limitazioni corrispondono in larga parte a quanto già segnalato nei referti precedenti e non costituiscono una patologia depressiva autonoma, bensì ripercussioni legate alla modifica della personalità e a sentimenti di frustrazione e rabbia. Di conseguenza, secondo il perito, dato che la valutazione ortopedica considera l'incapacità per disturbi somatici di grado lieve (causanti un’inabilità del 10% n.d.r.), le due percentuali non possono essere sommate o cumulate. Pertanto, il perito conferma la valutazione complessiva dell'incapacità lavorativa definita nella perizia del dicembre 2019, poiché successivamente non sono emersi cambiamenti tali da giustificare una diversa conclusione.
Di conseguenza, poiché il perito psichiatra dr. med. ______ ha ora preso posizione sui citati referti del dr. med. ______ e della dr.ssa med. ______, e considerato che ha fornito motivazioni convincenti per cui si discosta dalle loro conclusioni riguardo alla cumulabilità delle invalidità somatica e psichiatrica, questa Corte non può che confermare l’integrazione dell’incapacità lavorativa somatica in quella psichiatrica. Per questo motivo, l’incapacità lavorativa complessiva va confermata nella misura del 30%, con effetto da maggio 2016.
Riassumendo, visto quanto sopra, richiamato il principio della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, l’assicurato è da ritenere inabile al 30% in attività adeguate dal 1° maggio 2016.
Inoltre, questo Tribunale ritiene che la documentazione medica agli atti contenga elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al lavoro dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di una nuova perizia pluridisciplinare richiesta dal ricorrente.
Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.10. Il secondo oggetto del rinvio concerneva l’esame, da parte del consulente IP, volto a stabilire se l’assicurato, tenuto conto delle limitazioni fisiche e psichiche, fosse o meno in grado di esercitare un’attività in un mercato equilibrato del lavoro.
2.10.1. Nella STCA 32.2021.18 (consid. 2.9) questa Corte aveva stabilito:
" 2.9. L’assicurato sostiene che, oltre alle limitazioni fisiche, dal punto psichiatrico non vi sia un’attività adeguata in cui possa sfruttare la contestata residua capacità lavorativa del 70%.
Va ricordato che compito del consulente in integrazione professionale è quello di valutare, sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche, quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3, 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5).
Al riguardo, va rilevato che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).
Nel caso concreto, con rapporto 17 luglio 2020 il consulente IP, sulla base delle limitazioni esposte dal SMR nel rapporto 23 dicembre 2019 (doc. 245), ha ritenuto che “all’assicurato resta una vasta gamma di attività leggere che potrebbe svolgere nella misura del 70%” (doc. 274)
Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice, non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STF U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).
Nel caso in esame, secondo il TCA, il generico rinvio fatto dal consulente ad una vasta gamma di attività leggere non è tuttavia sufficiente. Egli non ne ha individuata concretamente alcuna e non ha indicato alcun settore economico.
Inoltre, questa Corte rileva come il consulente non abbia tenuto conto delle limitazioni d’ordine psichiatrico, facendo, come visto, riferimento ad una vasta gamma di attività leggere.
Da un lato, nelle annotazioni 23 dicembre 2019 il SMR le ha definite come “ridotta caricabilità psichica”. D’altro, i periti del _______ hanno costatato che “… nonostante la modifica duratura della personalità per dolore cronico, dal punto di vista psichiatrico non ci sono ostacoli di natura medica a immediati interventi in un ambiente professionale. È ragionevole esigere l’integrazione in un ambiente lavorativo, tuttavia l’assicurato necessita particolare riguardo e comprensione. Peraltro, le misure di integrazione sembrano essere poco promettenti in relazione alla scarsa motivazione” (sottolineatura del redattore, pag. 766).
Va poi rilevato che, a seguito della richiesta del 24 novembre 2020 del SMR di specificare come dovrebbe consistere l’ambiente lavorativo” (“Arbeitsfeld”), il perito psichiatra ha ritenuto che “Einem Arbeitsfeld ist diese Person zumutbar, aber das Arbeitsfeld muss vorbereitet werden, damit der Probant auf mehr Rücksicht und Verständnis trifft”. In sostanza, l’ambiente lavorativo deve essere preparato in modo che l’assicurato trovi un ambiente dove incontri maggior riguardo e comprensione. Da ultimo, rispondendo al legale del ricorrente, con scritto 17 febbraio 2022 la dr.ssa ______ ritiene l’assicurato inizialmente integrabile in un ambiente protetto (doc. H 4).
In questo contesto, spetta al consulente IP valutare se, alla luce delle limitazioni fisiche e psichiche, l’assicurato abbia realmente la possibilità di esercitare un'attività lucrativa sul mercato equilibrato del lavoro, oppure no.”
2.10.2. Ritornati gli atti, con annotazioni 29 febbraio 2024 il consulente IP ha proceduto ad una nuova valutazione, riportata nel progetto di decisione del 28 giugno 2024 (doc. 429):
" (…) Come richiesto dal TCA tramite sentenza dell'11.05.2022, considerando 2.9, prendo posizione per quanto concerne una nuova valutazione SIP.
Le possibilità di reintegrazione sono date in primo luogo dalla gamma delle attività esigibili dal profilo medico.
Si tratta quindi di identificare delle attività semplici, leggere e non qualificate alle residue abilità del soggetto definite nelle tabelle RSS.
Partendo dalle limitazioni medico-teoriche e tenendo conto della configurazione della realtà economica del Cantone Ticino, si può ritenere che pur considerando le componenti riduttive, in situazione di equilibrio, il mercato del lavoro accessibile sia ancora apprezzabilmente esteso.
l limiti invalidanti espressi in sede medica permettono di individuare una vasta gamma di attività, sia nel settore secondario (operaio generico nell'industria farmaceutica, alimentare, meccanica con mansioni di assemblaggio, produzione, stampa, rifinitura, controllo / sorveglianza del funzionamento e della qualità ...), che nel settore terziario (venditore/cassiere non qualificato, autista fattorino, ...).
La potenziale attività lavorativa dovrebbe essere fisicamente leggera senza esposizione alle intemperie, con la possibilità di alternare la posizione seduta con quella eretta.
Non vi devono essere spostamenti prolungati specie su scale, scale a pioli o piani in pendenza.
Non entrano in linea di conto quei lavori in cui deve accovacciarsi o inginocchiarsi.
Non lavori con attività sopra il piano orizzontale o che comportano movimenti ripetuti con la spalla destra.
Ridotta caricabilità psichica e solo lavori in piccolo team.
Carico massimo 10 Kg.
Esempi di attività esigibili:
- Addetto alla qualità/imballaggio/ confezione
Settore industriale e/o orologiero
Settore farmaceutico
Settore prodotti plastici
Professione da svolgersi prevalentemente in posizione seduta (80%) e per il restante 20% in piedi o in movimento.
Il mansionario comprende:
Controllo qualitativo estetico che racchiude la lucidatura, la satinatura, la sabbiatura, il gravaggio e la rodiatura dei semilavorati (settore orologiero).
L'imballaggio o confezione comprende:
Le misure protettive, preparazione "kits", messa in scatola, compilazione protocollo di controllo, controllo confezioni ed etichettatura, relativa consegna al reparto logistica.
Le componenti sono di piccole dimensioni e le scatole non superano i 5 Kg.
Oltre a ciò, raramente la loro manipolazione necessita di sollevarli oltre l'altezza dei fianchi.
- Addetto alla metallurgia meccanica nel settore industriale orologiero
Tengo a precisare che non si tratta di orologeria di precisione.
Tale professione comprende la laminatura, la tranciatura e il tempraggio di semilavorati di piccole dimensioni come quadranti, lunettes, casse d'orologi.
La professione permette l'alternanza della postura al bisogno ed è prevalentemente sedentaria.
La laminatura e il tempraggio permettono di muoversi è camminare per piccoli spostamenti usando un apposito carrello per le "bande lega/alliage".
La tranciatura o la stampatura permettono invece di lavorare seduti senza dover inarcare la schiena.
Peso massimo, e per brevi tragitti, non superiore ai 5 Kg, con l'ausilio di carrelli appositi per lo, spostamento.
- Operaio generico nel settore della componentistica industriale
Confezionamento di viti, bulloni e di tutta la componentistica necessaria al settore edite.
Materiale di piccole dimensioni che non supera i 5 Kg di peso.
Per lastre di metallo, ecc., ausilio di carrelli elevatori (transpallet).
Gli esempi sopra esposti mostrano solo alcune delle attività esigibili in ambito industriale e non va dunque intesa come lista esaustiva. Vi sono infatti ulteriori attività in altri ambiti lavorativi che l’assicurato potrebbe svolgere (es. aiuto nella vendita di auto o di pezzi di ricambio, cassiere in un chiosco, venditore di gelati, di poket, di pizza al trancio, di kebap, autista / fattorino addetto alle consegne di prodotti farmaceutici, fiori; ecc.).
Conclusione:
Le attività citate rispettano tutte i limiti funzionali posti a livello medico teorico e consentirebbero all'azienda. fin da subito la reintegrazione dell'assicurato per il tramite di una breve istruzione interna all’azienda.
In base alle diverse opzioni indicate l’assicurato potrebbe svolgere, a livello medico-teorico, un ampio ventaglio di attività sul mercato del lavoro in equilibrio.
Si rende attento l'assicurato che, su sua richiesta scritta, potrà essere valutata l'apertura di un mandato per l'aiuto al collocamento.
Visto quanto precede si confermano in tota i rapporti finali dei consulenti che hanno trattato la pratica in precedenza.”
(pagg. 1275-1277 incarto AI)
Con osservazioni 9 settembre 2024 al progetto di decisione 28 giugno 2024 l’assicurato ha sollevato diverse critiche in merito all’esigibilità delle attività adeguate elencate (doc. 437), sulle quali il consulente si è successivamente espresso in data 10 aprile 2025:
" (…)
RL (rappresentante legale, n.d.r. ) contesta lavori indicati nel progetto di decisione
Infine, non sono condivisibili nemmeno quei lavori indicati nel Progetto di decisione. Difatti, da un canto, i disturbi psichici dell'assicurato (carenza di concentrazione, forte irascibilità ecc.) escludono la possibilità di svolgere dei lavori ripetitivi, dall'altro non esistono quei lavori descritti nel vostro Progetto di decisione. Per es. non esiste più (se mai fosse esistito) il lavoro del (solo) confezionamento di viti, bulloni ecc. di materiale di piccole dimensioni ecc. questi compiti rientrano semmai in quelli della logistica o del magazziniere ma questi lavoratori sono però chiamati a svolgere anche (e soprattutto!) altro e non solo confezionare le viti!
Visti i suoi disturbi psichici è certo e accertato dagli specialisti psichiatri che l’assicurato non può funzionare in un'attività che lo mettesse a contatto con la clientela e le sue esigenze di servizio e di ascolto. Egli non ha alcuna risorsa per questo tipo di attività, di certo non ha la pazienza necessaria nè una capacità di ascolto. Pertanto, non entrano in considerazione nemmeno quelle attività di aiuto nella vendita di auto o pezzi di ricambio, di cassiere, di venditori di gelati ecc.
Risposta SIP (Servizio integrazione professionale n.d.r)
Il compito dell'Assicurazione Invalidità è limitato a stabilire se, in una situazione di equilibrio perfetto del mercato, una persona possa ancora accedere ad un mercato del lavoro sufficientemente esteso.
Trattasi di un uomo di 55 anni la cui ultima attività svolta di muratore non è più esigibile a causa del danno alla salute; per contro lo sono ancora attività adeguate allo stato di salute nella misura del 70% (RAF SMR del 23.12.2019, presa di posizione SMR del 27.11.2023 e successiva conferma del 09.02.2024) tenendo conto:
1. Delle limitazioni:
- carico massimo 10 kg
- alternanza della postura al bisogno
2. Degli ulteriori limiti
- attività fisicamente leggera senza esposizione alle intemperie
- alternanza posizione seduta con quella eretta
- non spostamenti prolungati specie su scale, scale a pioli o piani in pendenza
- non lavori in posizione accovacciata o inginocchiata
- non lavori sopra il piano orizzontate
- non attività che comportano movimenti ripetuti con la spalla destra
- ridotta caricabilità psichica
- solo lavori in piccolo team
Alla luce di quanto sopra esposto ritengo di poter affermare che nel mercato del lavoro in equilibrio l’assicurato possa ancora accedere ad un mercato del lavoro sufficientemente esteso.
RL cita delle attività che, a suo modo di vedere, non rientrano nelle possibili competenze dell'Ato aggiungendo inoltre che "Visti i suoi disturbi psichici è certo e accertato dagli specialisti psichiatri che l’assicurato non può funzionare in un'attività che lo mettesse a contatto con la clientela e le sue esigenze di servizio e di ascolto. Egli non ha alcuna risorsa per questo tipo di attività, di certo non ha la pazienza necessaria ne una capacità di ascolto. Pertanto, non entrano in considerazione nemmeno quelle attività di aiuto nella vendita di auto o pezzi di ricambio, di cassiere, di venditori di gelati ecc".
Negli esempi citati nel progetto di decisione sono prese in considerazione delle attività semplici e ripetitive, attività che l'assicurato potrebbe svolgere senza necessità di una formazione ma unicamente con una semplice introduzione lavorativa. (…)”
(pagg. 1412-1413 incarto AI)
Ora, anche volendo escludere, per ipotesi di lavoro, le attività che comportano contatto con terzi — come la vendita, la gestione della cassa o l’assistenza ai clienti — a causa della ridotta caricabilità psichica, ve ne sono comunque a sufficienza tra quelle elencate dal consulente.
Del resto, rispetto alla precedente procedura, il consulente IP ha maggiormente dettagliato e specificato le attività ancora esigibili, nonostante le limitazioni sia ortopediche sia psichiatriche.
Infine, il ricorrente ha prodotto la lettera 28 luglio 2025 della Fondazione ______ che, a suo dire, smentirebbe quanto indicato dalla dr.ssa ______ nello scritto 17 febbraio 2022, in cui lo riteneva inizialmente integrabile in un ambiente protetto (pag. 1033). Infatti, come rilevato nella risposta di causa, la citata Fondazione, premettendo di “non conoscere esattamente la situazione a cui fa riferimento”, osserva che “le problematiche psichiche e fisiche di movimento possono sicuramente influenzare le prestazioni di un lavoratore e limitare le sue abilità, ma ciò non impedisce di trovare un’attività, più o meno protetta, che tenga in considerazione la situazione della persona” (doc. A).
Alla luce di quanto precede, ricordato che la valutazione delle attività economicamente esigibili — nonostante il danno alla salute e l’età — compete al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di esprimersi al riguardo (STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3; 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), questa Corte non ravvisa motivi per discostarsi dalla suevocata valutazione, confermando quindi l’esigibilità in un mercato del lavoro equilibrato.
2.11. Come detto (cfr. consid. 2.4), occorre valutare i fatti rilevanti successivi alla sentenza di rinvio e sino alla decisione contestata.
Con annotazioni 19 maggio 2025 il dr. med. ______ del SMR, valutata la documentazione agli atti, ha accertato, sulla base del rapporto 1° aprile 2025 del dr. med. ______ una “spalla destra congelata”, con sintomatologia presente da fine marzo 2025, concludendo per un’incapacità lavorativa del 100% favorevole sull’arco di 12 mesi (doc. 469, pag. 1447 incarto AI).
L’assicurato sostiene invece che la problematica alla spalla destra sia di natura invalidante almeno dal 1° agosto 2016, facendo riferimento al referto radiologico del 23 maggio 2018 (doc A4) ed al rapporto 22/30 agosto 2018 del dr. med. ______ (doc. A5).
Occorre ricordare che la condropatia della testa dell’omero craniale a destra è stata presa in considerazione nella perizia ortopedica del dr. med. ______ e valutata nell’ambito della capacità lavorativa residua. (cfr. pag. 788) inc. AI). Nuova è invece la costatazione fatta il 1° aprile 2025 dal dr. med. ______, il quale ha rilevato che “all’esame odierno spalla praticamente bloccata lungo il torace, ogni tentativo di mobilizzazione anche pendolare è estremamente dolorosa...”, concludendo che “il quadro clinico è suggestivo di una capsulite retrattile idiopatica” e procedendo ad un’infiltrazione (pag. 1429). Dopo l’infiltrazione i dolori sono diminuiti, ma, come risulta dal rapporto 8 aprile 2025 dello stesso ortopedico, “rimane tuttora la netta limitazione di mobilità soprattutto con rotazioni quasi bloccate alla spalla destra, a confermare dunque una capsulite retrattile…” (pag. 1428).
Di conseguenza, rettamente nel rapporto 19 maggio 2025 il SMR ha fatto risalire il peggioramento dello stato di salute a fine marzo 2025.
2.12. Occorre ora verificare la determinazione del grado d’invalidità, mediante il raffronto generale dei redditi, eseguita dall’Ufficio AI.
Giusta l’art. 16 LPGA, per valutare il grado d’invalidità il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro (reddito da invalido), è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Per quanto concerne il raffronto dei redditi va rammentato che l’art. 25 OAI (principi per il confronto dei redditi), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022, al cpv. 1 prevede che sono considerati redditi lavorativi secondo l’articolo 16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi disposti dalla LAVS, escluse tuttavia:
a. le prestazioni del datore di lavoro per perdita di salario cagionata da infortunio o malattia, se l’incapacità lavorativa è debitamente comprovata;
b. le indennità di disoccupazione, le indennità di perdita di guadagno secondo la LIPG e le indennità giornaliere dell’assicurazione invalidità.
Secondo l’art. 25 cpv. 2 OAI i redditi lavorativi determinanti secondo l’articolo 16 LPGA vanno stabiliti su una base temporale identica e tenendo conto del mercato del lavoro in Svizzera.
Ai sensi dell’art. 25 cpv. 3 OAI se per la determinazione dei redditi lavorativi determinanti si impiegano valori statistici, vanno presi come riferimento i valori centrali della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio federale di statistica. Possono essere impiegati altri valori statistici, se nel singolo caso il reddito non figura nella RSS. Vanno utilizzati valori indipendenti dall’età e differenziati a seconda del sesso.
Per l’art. 25 cpv. 4 OAI i valori statistici di cui al capoverso 3 vanno adeguati in funzione della durata di lavoro normale nelle aziende secondo le divisioni economiche e dell’evoluzione dei salari nominali.
2.12.1. In merito alla determinazione del reddito da valido va ricordato che, secondo la giurisprudenza, occorre stabilire quanto la persona assicurata, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_151/2020 del 5 maggio 2020 consid. 6.1; 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).
L’art. 26 OAI, in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede che il reddito senza invalidità (art. 16 LPGA) è determinato sulla base dell’ultimo reddito lavorativo effettivamente conseguito prima dell’insorgere dell’invalidità. Se il reddito lavorativo conseguito negli ultimi anni prima dell’insorgere dell’invalidità era soggetto a forti variazioni, ci si basa su un reddito medio adeguato (cpv. 1).
Per il cpv. 2 se il reddito lavorativo effettivamente conseguito è inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui all’articolo 25 capoverso 3, il reddito senza invalidità corrisponde al 95 per cento di questo valore centrale.
Secondo l’art. 26 cpv. 3 OAI, il capoverso 2 non è applicabile, se: a. anche il reddito con invalidità secondo l’articolo 26bis capoverso 1 è inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui all’articolo 25 capoverso 3; o b. il reddito è stato conseguito con un’attività lucrativa indipendente.
L’art. 26 cpv. 4 OAI prevede che se il reddito lavorativo effettivamente conseguito non può essere determinato o non può esserlo in misura sufficientemente precisa, il reddito senza invalidità è fissato sulla base dei valori statistici di cui all’articolo 25 capoverso 3 relativi alle persone con la medesima formazione e condizioni professionali analoghe.
In concreto, come si evince dai calcoli esposti nella decisione 24 settembre 2021 (periodo 2016 – 2019) (pagg. 947-951 inc. AI) e nelle motivazioni della decisione 10 luglio 2025 (doc. 478; cfr. anche la delibera 7 luglio 2025 in doc 477), l’Ufficio AI ha utilizzato i dati statistici nazionali relativi al settore 41/42 (costruzioni edifici e del genio civile), livello di qualifica 2 (conoscenze professionali e specializzate), uomini, per 41.67 ore lavorative settimanali definendo il reddito da valido che varia da fr. 73'769,28 (2016) a fr. 78'017,65 (2024).
Tale modo di procedere risulta essere corretto e gli importi – non contestati – vanno confermati.
2.12.2. Per quel che concerne il reddito da invalido secondo giurisprudenza, esso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3).
Inoltre, va rilevato che, sempre secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TF ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Dal 1° gennaio 2022, l’art. 26bis OAI prevede, per la determinazione del reddito da invalido, prevede che se dopo l’insorgere dell’invalidità l’assicurato consegue un reddito lavorativo, quest’ultimo gli viene computato quale reddito con invalidità (art. 16 LPGA), sempre che gli permetta di valorizzare al meglio la sua capacità funzionale residua in relazione a un’attività lucrativa da lui ragionevolmente esigibile (cpv. 1).
Per l’art. 26bis cpv. 2 OAI se non vi è alcun reddito lavorativo computabile, il reddito con invalidità è determinato in base ai valori statistici di cui all’articolo 25 capoverso 3. In deroga all’articolo 25 capoverso 3, per gli assicurati di cui all’articolo 26 capoverso 6 vanno impiegati valori indipendenti dal sesso.
Secondo l’art. 26bis cpv. 3 OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023, se a causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, al valore determinato in base a valori statistici è applicata una deduzione del dieci per cento per attività lucrativa a tempo parziale.
L’art. 26bis cpv. 3 OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2024 prevede che al valore determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2 è applicata una deduzione del 10 per cento. Se a causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del 20 per cento. Non sono ammesse ulteriori deduzioni.
A proposito del cpv. 3 dell’art. 26bis OAI cfr. STCA 35.2024.86 del 30 luglio 2025 e STCA 32.2025.17 del 1° settembre 2025.
Nel caso in esame, per quel che concerne il reddito da valido, l’Ufficio AI ha preso in considerazione i redditi statistici relativi ad attività semplici e ripetitive, riconoscendo una riduzione del 10% per attività leggere. Tenendo poi conto di una residua capacità lavorativa del 70% l’amministrazione ha quantificato un importo che va dai fr. 42'086 (2016) ai fr. 42'515,37 (2024).
Con il ricorso l’assicurato contesta la riduzione di reddito del 10%, rilevando:
" (…) Infine, la decisione impugnata del 10.07.2025 considera una riduzione di solo il 10% del reddito da invalido per tutti gli altri fattori suscettibili d'influenzarlo.
Ebbene, si continua a non vedere come, senza infrangere la logica e il buon senso, da un canto, si afferma che l’assicurato potrebbe portare pesi fino a 10kg, senza dall'altro rimarcare la totale irrilevanza di quella capacità.
Infatti, la possibilità teorica di alzare pesi di 10kg è totalmente inutile, ossia priva di qualsiasi utilità per l’assicurato il quale potrebbe comunque solo svolgere attività estremamente leggere e prevalentemente da seduto (Sehr leichte Arbeit e Vorwiegend sitzend; cfr. _______) !
Non è dunque serio attribuirgli la capacità di portare pesi fino a 10kg senza precisare quale potrebbe essere, visti i suoi limiti funzionali, futilità pratica ai fini dello svolgimento di un'attività lavorativa qualsiasi.
All'assicurato deve dunque essergli riconosciuta un'ulteriore riduzione per fattori socio personali, e per rendimento ridotto e per attività "super" leggera e ciò a ragione delle sue difficoltà a deambulare, il dover stare "prevalentemente seduto", la zoppia, i dolori alle ginocchia ed alla schiena e della presenza di 2 distinte patologie psichiche.
Concretamente l’assicurato insiste per il riconoscimento di una riduzione di almeno il 15% del salario da invalido. (…)” (doc. I
Ora, a prescindere che, come visto al consid. 2.8 in fine, la perizia bisciplinare _______ quali limitazioni ha segnatamente valutato ”attività fisiche leggere in locali temperati, con variazioni di posizione da seduto a eretto”, rettamente in sede di risposta l’amministrazione ha fatto presente che, poiché l’incapacità lavorativa va intesa quale riduzione di rendimento, non può essere presa in considerazione un’ulteriore riduzione per questo fattore (cfr. al riguardo STF 9C_445/2022 del 27 settembre 2023 con riferimento a STF 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 consid. 4.4). Detto diversamente, il fatto che il ricorrente non possa svolgere un'attività adeguata al 100% è già stato considerato dall'amministrazione allorquando ha ridotto il reddito da invalido del 30% per il minor rendimento e non vi è più spazio per ulteriori riduzioni per tale limitazione.
Altre riduzioni non entrano in linea di conto (cfr. a tal riguardo le valutazioni 27 giugno 2021, pagg. 950 e 951). Il fattore età, come correttamente rilevato dal consulente IP, non permette di riconoscere una riduzione, poiché al momento delle decisioni contestate l’assicurato – nato il ______ 1969 - aveva 55 anni e mancavano ancora circa 10 anni al pensionamento ordinario (cfr. annotazione 10 aprile 2025; doc. 459). Del resto, secondo giurisprudenza, il fattore età statisticamente, non solo non si ripercuote negativamente sul reddito ipotetico da invalido, ma addirittura incide favorevolmente su di esso ( STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 4.3; sentenza 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, consid. 6.2: “Non entrano invece realisticamente in linea di considerazione altri motivi di riduzione. In particolare, contrariamente a quanto invoca il ricorrente, l'età (56 anni al momento della decisione amministrativa) non solo non si ripercuote negativamente sul reddito ipotetico da invalido, ma addirittura incide favorevolmente su di esso (cfr. ISS 2004, pag. 65, TA9)”; citata in STCA 32.2019.138 consid. 2.9). L’assicurato è di lingua italiana ed ha un’esperienza professionale pluridecennale, motivo per cui non vi è spazio per una riduzione.
2.12.3. Visto quanto sopra, dai raffronti dei redditi risultano i seguenti gradi d’invalidità (dal 2016 al 2019, come si evince dalla decisione 24 settembre 2021, pagg. 950 e 951):
" (…)
Calcolo della capacità di guadagno residua (CGR) da maggio 2016 – esigibilità del 70% in attività confacenti
Reddito annuale esigibile
senza invalidità CHF 73'769.00
con invalidità CHF 42'086.00
Perdita di guadagno CHF 31'683.00 = Grado d’invalidità 42’95%
Calcolo della capacità di guadagno residua (CGR) 2017 – esigibilità del 70% in attività confacenti
Reddito annuale esigibile
senza invalidità CHF 74'064.00
con invalidità CHF 42'254.00
Perdita di guadagno CHF 31'810.00 = Grado d’invalidità 42’95%
Calcolo della capacità di guadagno residua (CGR) 2018 – esigibilità del 70% in attività confacenti
Reddito annuale esigibile
senza invalidità CHF 74'406.00
con invalidità CHF 42'693.00
Perdita di guadagno CHF 31'713.00 = Grado d’invalidità 42’62%
Calcolo della capacità di guadagno residua (CGR) 2019 – esigibilità del 70% in attività confacenti
Reddito annuale esigibile
senza invalidità CHF 75’084.00
con invalidità CHF 43’068.00
Perdita di guadagno CHF 32'016.00 = Grado d’invalidità 42’64%”
Dal 1° gennaio 2024, in applicazione dell’art. 26bis cpv. 3 OAI risulta un grado d’invalidità del 45,51%, arrotondato al 46% (cfr. le motivazioni delle decisioni impugnate; pag. 1465):
" (…)
Confronto redditi
Reddito senza invalidità CHF 78'017.65
Reddito con invalidità CHF 42'515.37
Perdita di guadagno CHF 35'502.28
Grado d’invalidità CHF 45.51%
(…)” pag. 1465 incarto AI)
Dal 1° giugno 2025, tre mesi dopo il peggioramento fatto risalire a marzo 2025, vi è per contro il diritto ad una rendita intera (consid. 2.9).
2.13. Visto tutto quanto precede, il ricorso va parzialmente accolto e le decisioni impugnate vanno riformate nel senso che il ricorrente ha diritto ad una rendita intera dal 1° marzo 2014 (cfr. consid. 2.5), ad un quarto di rendita (per un grado d’invalidità del 42%) dal 1° agosto 2016, nonché ad una rendita per un grado d’invalidità del 46% dal 1° gennaio 2024 (cfr. consid. 2.13.3) e ad una rendita intera (grado d’invalidità del 100%) dal 1° giugno 2025 (cfr. consid. 2.9).
2.14. Il ricorrente, parzialmente vincente in causa e patrocinato da un legale (art. 61 lett. g LPGA), ha diritto al rimborso di ripetibili ridotte.
2.15. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 vanno poste a carico del ricorrente in ragione di fr. 300 ed i restanti fr. 200 a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Le decisioni contestate sono modificate nel senso che RI1 ha diritto ad una rendita intera dal 1° marzo 2014, ad un quarto di rendita (per un grado d’invalidità del 42%) dal 1° agosto 2016, nonché ad una rendita per un grado d’invalidità del 46% dal 1° gennaio 2024 e ad una rendita intera (grado d’invalidità del 100%) dal 1° giugno 2025.
2. Le spese per complessivi fr. 500 vanno poste a carico del ricorrente in ragione di fr. 300 ed i restanti fr. 200 a carico dell’Ufficio AI. Quest’ultimo rifonderà al ricorrente fr. 1’000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili parziali.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti