Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
32.2025.80

 

cs

Lugano

16 marzo 2026     

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 15 settembre 2025 di

 

 

RI1, ______

rappr. da: avv. RA1, ______

 

 

contro

 

 

 

la decisione dell’11 agosto 2025 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  Con decisione dell’11 agosto 2025 l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI1, nato nel 1994, il diritto a ¾ di rendita (grado d’invalidità del 63%), con effetto dal 1° giugno 2021. A causa della tardività della domanda il versamento della rendita, unitamente alla rendita per il figlio ______, è iniziato il 1° novembre 2021 (doc. B). Contestualmente l’Ufficio AI ha posto in compensazione, per un ammontare complessivo di fr. 57'733, le rendite dovute dal 1° novembre 2021 al 31 luglio 2025 con gli assegni integrativi (in seguito anche: AFI; fr. 51) e con gli assegni di prima infanzia (in seguito anche: API; fr. 57'682) a lui versati nel medesimo periodo.

 

                          1.2.  In precedenza, il 30 luglio 2025, la Cassa cantonale degli assegni familiari aveva infatti chiesto la compensazione degli assegni integrativi di fr. 51 e di prima infanzia di fr. 57'682 per il periodo dal 1° novembre 2021 al 31 luglio 2025 (doc. 25 1/5 e seguenti Cassa), inviando all’Ufficio cantonale degli assegni familiari il formulario 318.183 “Compensazione di pagamenti retroattivi dell’AVS/AI” (doc. 25 – 3/5 Cassa).

 

                          1.3.  RI1, rappresentato dall’avv. RA1, è insorto al TCA contro la predetta decisione dell’11 agosto 2025 in materia di compensazione, chiedendo contestualmente di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio del medesimo avvocato (doc. I). Il ricorrente chiede l’annullamento della decisione impugnata, il rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi ed il riconoscimento di almeno fr. 2'000 a titolo di ripetibili.

                                  L’assicurato evidenzia di essere stato posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria in sede amministrativa ed afferma di inoltrare il ricorso a titolo prudenziale in attesa di ricevere alcuni chiarimenti in merito al coordinamento globale delle prestazioni che tenga conto anche della domanda di prestazioni complementari presentata con effetto retroattivo alla decorrenza del diritto alla rendita di invalidità e sulla quale i preposti uffici non hanno ancora deciso.

                                  L’insorgente evidenzia che la Cassa di compensazione intende trattenere dagli arretrati della rendita di invalidità l’importo di fr. 51 per assegni integrativi e di fr. 57'682 per assegni di prima infanzia. L’assicurato chiede un conteggio dettagliato dell’importo di fr. 57'682 poiché così come esposto non sarebbe verificabile da parte sua.

                                  Il ricorrente domanda per quale motivo gli importi esposti nella decisione impugnata a pagina 2 sono separati in tre voci, di cui una identica a quella di cui alla richiesta di compensazione del 30 luglio 2025 (fr. 51) e due diverse (fr. 42'174 e fr. 15'508).

                                  L’assicurato domanda di chiarire per quale motivo, e in forza di quali basi legali, l’Ufficio AI procede alla compensazione e non alla richiesta di restituzione delle prestazioni familiari cantonali percepite. La richiesta dovrebbe fondarsi su una decisione motivata, che esponga in maniera circostanziata i relativi calcoli per ciascuno dei periodi di riferimento. Per il ricorrente non si può semplicemente e indistintamente procedere alla compensazione di tutto quanto versatogli.

                                  Laddove si procedesse alla compensazione di prestazioni sociali cantonali, andrebbe tenuto presente il principio della concordanza fra le prestazioni che si intende compensare. Secondo la giurisprudenza solo le prestazioni di stessa natura, che sono concordanti sotto un profilo materiale, temporale, personale ed evenemenziale, possono essere compensate. Per l’assicurato nella decisione impugnata tale esame non figurerebbe.

                                  Dopo aver rammentato lo scopo e l’istoriato degli assegni familiari integrativi e di prima infanzia, il ricorrente afferma che per poter compensare tali prestazioni con la rendita d’invalidità, le prestazioni cantonali dovrebbero coprire il medesimo rischio. Tuttavia, l’assegno di prima infanzia ha tutt’altra natura e scopo rispetto alla rendita d’invalidità. Si tratta di una prestazione di politica familiare che copre il fabbisogno dell’intera famiglia durante i primi anni di vita di un figlio e si fonda su un calcolo del reddito residuale disponibile dell’intera unità di riferimento computando anche quello dei familiari conviventi.

                                  La rendita d’invalidità non è di conseguenza compensabile con l’assegno di prima infanzia erogato a favore della sua unità di riferimento.

                                  Inoltre l’assicurato nel mese di agosto 2025 ha presentato una domanda di prestazioni complementari con effetto dal 1° novembre 2020. Operare una compensazione globale in questa sede, prima ancora di aver esaminato la richiesta di PC, sarebbe prematuro.

 

                          1.4.  Con risposta del 6 ottobre 2025 l’Ufficio AI ha proposto la reiezione del ricorso (doc. VI). Rammentati il contenuto degli art. 22 LPGA, 85bis OAI e 32 cpv. 1 Laps, dei marginali 10071, 10072 e 10075 delle direttive sulle rendite (DR), l’amministrazione ha confermato il suo diritto di compensare le rendite d’invalidità con gli assegni familiari cantonali versati nel medesimo periodo. Circa la richiesta di conoscere nel dettaglio l’importo posto in compensazione, l’Ufficio AI ha prodotto un conteggio (doc. VI + 1). In relazione al minimo vitale, l’amministrazione rinvia alla DTF 136 V 286 e ad alcune sentenze cantonali.

 

                          1.5.  Con osservazioni del 23 ottobre 2025 il ricorrente evidenzia di non contestare il principio del divieto di sovraindennizzo e dunque della restituzione delle prestazioni cantonali che ha ricevuto nel periodo durante il quale gli sono state riconosciute successivamente prestazioni dell’AI, nella misura in cui vi sia una concordanza materiale, temporale, personale ed evenemenziale (doc. VIII). Secondo l’insorgente, l’amministrazione pare riconoscere tale principio poiché ha chiesto solo una compensazione parziale, a conferma che gli API/AFI non costituiscono meri anticipi, bensì prestazioni di politica familiare di scopo e natura più estesa, il cui diritto continua a sussistere anche dopo la concessione delle prestazioni AI.

                                  Il ricorrente evidenzia poi che il conteggio allegato alla risposta di causa è stato presentato per la prima volta in questa sede e che in precedenza è stata inviata all’assicurato unicamente una dichiarazione generica indicante l’importo totale che si chiedeva di trattenere. Secondo l’insorgente nemmeno questo conteggio permetterebbe di comprendere nel dettaglio i calcoli dell’amministrazione. È necessario presentare all’assicurato, per ciascuno dei periodi di riferimento, una decisione motivata che esponga in maniera circostanziata i calcoli del nuovo diritto agli AFI/API, tenuto conto delle prestazioni AI retroattivamente riconosciute. Il ricorrente chiede che le suddette decisioni vengano alternativamente notificate a lui o prodotte nelle more della presente procedura, con facoltà di prendere posizione in merito.

 

                          1.6.  Con scritto del 29 ottobre 2025 (doc. X), trasmesso per conoscenza all’insorgente il 31 ottobre 2025 (doc. XI), l’Ufficio AI rileva che spetta alla persona assicurata fare valere la contestazione o chiedere il conteggio delle prestazioni anticipate direttamente all’assicuratore interessato. La decisione dell’Ufficio AI sul pagamento diretto nei confronti della Cassa per gli assegni familiari concerne unicamente le modalità di versamento (corrispondenza temporale e il diritto di richiedere il rimborso) e non il fondamento e l’ammontare del credito chiesto in restituzione (STCA 32.2014.36, STF 8C_115/2013 consid. 5.2 = SZS 2014 pag. 58, e STF 9C_287/2014 del 16 giugno 2014, consid. 2.2).

                                                                  

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  In concreto, oggetto del contendere è la correttezza della compensazione delle rendite AI arretrate con gli AFI/API versati dalla Cassa dal 1° novembre 2021 al 31 luglio 2025 per complessivi fr. 57’733.

 

                                  Con la decisione contestata l’Ufficio AI, sulla base del conteggio eseguito dalla Cassa competente per il calcolo delle rendite, ha riconosciuto il diritto a ¾ di rendita di fr. 897 dal 1° novembre 2021 al 31 dicembre 2022 (oltre a fr. 359 di rendita per il figlio ______), di fr. 919 dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 (oltre a fr. 368 di rendita per il figlio ______) e di fr. 945 dal 1° gennaio 2025 (oltre fr. 378 per il figlio ______; doc. B).

                                  Contestualmente la Cassa ha compensato le rendite AI retroattive, comprensive delle rendite per il figlio ______, con gli assegni di famiglia cantonali AFI/API di complessivi fr. 57'733 ([42'174 + 51 + 15’508]).

 

                                  La richiesta di prestazioni complementari inoltrata il 12 agosto 2025 (doc. D) non è oggetto della decisione impugnata.

 

                                  La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020, consid. 1.1; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019, consid. 2.1; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017, consid. 3.1; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016, consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010, consid. 1 e 2; DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 2005 AHV Nr. 19). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

 

Nel caso in esame, con la decisione impugnata non viene effettuata alcuna compensazione con le prestazioni complementari, giacché richieste successivamente, né viene fatto cenno ad esse.

 

Esse non fanno pertanto parte della decisione impugnata e le censure prudenziali del ricorrente in merito ad un eventuale coordinamento globale delle prestazioni sociali si rivelano irricevibili.

 

Anche perché è la data della decisione impugnata (in concreto l’11 agosto 2025) che delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1. pag. 213; DTF 143 V 409 consid. 2.1. pagg. 411; STF 8C_590/2018 del 4 luglio 2019; STF 9C_301/2019 del 26 luglio 2019; STF 8C_2017/2019 del 5 agosto 2019; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1. pag. 220 con riferimenti), il quale esamina, pertanto, la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa.

 

In concreto la richiesta delle prestazioni complementari è successiva all’emissione della decisione impugnata e pertanto non può far parte della presente procedura.

nel merito

                                 

                          2.2.  Oltre all’art. 20 cpv. 2 LPGA relativo al divieto di compensazione in caso di versamento di prestazioni a terzi (con l’eccezione dell’art. 20 cpv. 2, seconda frase LPGA, secondo cui è eccettuata la compensazione in caso di versamento retroattivo di prestazioni ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2), la LPGA non contiene norme generali sulla compensazione (STF 8C_804/2017 del 9 ottobre 2018, consid. 3.1).

 

                                  Questo modo di estinzione del credito è conseguentemente retto dalle disposizioni delle leggi speciali delle assicurazioni sociali (STF 8C_804/2017 del 9 ottobre 2018, consid. 3.1, con riferimento alla DTF 138 V 402, consid. 4.2).

 

                                  Per quanto concerne la LAI, l’art. 50 cpv. 2 LAI rinvia all’applicazione per analogia dell’art. 20 cpv. 2 LAVS, secondo il quale possono essere compensati con prestazioni scadute:

 

a.    i crediti derivanti dalla presente legge, dalla LAI, dalla legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile e dalla legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell’agricoltura;

b.    i crediti per la restituzione di prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

c.    i crediti per la restituzione di rendite e indennità giornaliere dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell’assicurazione militare, dell’assicurazione contro la disoccupazione e dell’assicurazione contro le malattie.

 

                                  Per quanto concerne le prestazioni cantonali, ai sensi dell’art. 32 cpv. 1 della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps; RL 870.100), l’organismo pubblico che, in vista della concessione di un’altra prestazione sociale ai sensi della presente legge, di un sussidio per la riduzione dei premi per l’assicurazione di base contro le malattie o di una prestazione delle assicurazioni sociali, ha effettuato anticipi di prestazioni sociali ai sensi della presente legge, può esigere che gli si versi direttamente l’arretrato, fino a concorrenza dei suoi anticipi e per il periodo nel quale essi sono stati concessi.

 

                                  Alla procedura sono applicabili le disposizioni emanate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali in materia di prestazioni AVS e AI (art. 32 cpv. 2 LAPS).

 

                                  La compensazione non deve tuttavia intaccare il minimo vitale della persona assicurata. Questa regola vale per tutte le assicurazioni sociali (sentenza 8C_804/2017 del 9 ottobre 2018, consid. 3.1 con riferimento alle DTF 138 V 402, DTF 138 V 235, consid. 7.2, DTF 136 V 286 consid. 6.1, DTF 131 V 249, consid. 1.2).

 

                                  Questa esigenza è da mettere in relazione con l’art. 125 cifra 2 CO, per il quale non possono estinguersi mediante compensazione contro la volontà del creditore le obbligazioni che per la particolare loro natura devono essere effettivamente soddisfatte al creditore, come per esempio quelle per alimenti e salari assolutamente necessari al mantenimento del creditore e della sua famiglia.

 

                                  In caso di versamento retroattivo di prestazioni periodiche, il limite della compensazione relativo al minimo vitale deve essere esaminato per il medesimo periodo, ossia per il lasso di tempo al quale è destinato il versamento retroattivo delle prestazioni (sentenza 9C_804/2017 del 9 ottobre 2018, consid. 3.1 con riferimento alla DTF 138 V 402 e alla sentenza 9C_1015/2010 del 12 aprile 2011, consid. 3.3).

 

                          2.3.  Per il marginale 10194 delle direttive sulle rendite (di seguito: DR, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2024, stato: 1.1.2026, i cui marginali sulla compensazione ricalcano quelli in vigore ai numeri 10901 e seguenti nel tenore valido fino al 31 dicembre 2023) se il beneficiario di una prestazione è debitore di una cassa di compensazione e non salda il suo debito con un pagamento, i crediti della cassa devono essere compensati con le rendite o gli assegni per grandi invalidi scaduti, a condizione che questi crediti siano compensabili.

 

                                  Ai sensi del marginale 10196 DR sono compensabili con prestazioni scadute i crediti che soddisfano le condizioni menzionate qui di seguito:

 

                                  Il credito deve appartenere a una cassa di compensazione. È irrilevante se si tratta della stessa cassa che versa le rendite o di un’altra. Il credito della cassa A può essere compensato con prestazioni versate dalla cassa B (marginale 10197 DR).

 

                                  Il credito deve poter essere fatto valere personalmente nei confronti dell’avente diritto alla prestazione oppure essere strettamente connesso alla rendita o all’assegno per grandi invalidi dal punto di vista del diritto assicurativo. In tal modo, i contributi e le rendite da restituire che il beneficiario deve ancora versare personalmente o in seguito all’apertura della successione possono essere compensati con la sua rendita. (marg. 10198 DR).

 

                                  Secondo il marginale 10202 DR il credito dev’essere esigibile e non prescritto. I crediti contributivi che non sono ancora stati estinti al momento del riconoscimento del diritto alla rendita possono essere compensati in ogni caso con questa (art. 16 cpv. 2 LAVS).

 

                                  Per il marginale 10203 il credito deve riguardare: contributi di ogni genere dell’AVS, dell’AI, delle IPG, dell’AD o degli AF (contributi correnti, arretrati, irrecuperabili, contributi alle spese di amministrazione, interessi di mora; marg. 10204 DR); prestazioni dell’AVS, dell’AI e delle IPG che devono essere restituite, a meno che non siano state condonate (marg. 10205 DR); prestazioni complementari secondo la LPC, che devono essere restituite (marg. 10205 DR); rendite e indennità giornaliere da restituire dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell’assicurazione militare, dell’assicurazione contro la disoccupazione e delle casse malati riconosciute dalla Confederazione (marg. 10206 DR); contributi e prestazioni arretrate secondo la legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura (marg. 10206 DR); tasse d’ingiunzione, spese d’imposizione, spese d’esecuzione e multe d’ordine (marg. 10207 DR); risarcimento dei danni causati alle casse di compensazione (art. 52 LAVS, mag. 10208 DR).

 

                          2.4.  Nel caso di specie il ricorrente contesta la compensazione complessiva di fr. 57'733 tra la rendita AI personale e per il figlio e gli assegni di famiglia cantonali (AFI e API) percepiti in quel periodo.

 

                                  Egli non sostiene invece che la compensazione effettuata intacca il suo minimo vitale.

                                  A ragione (cfr. STCA 32.2018.53 del 18 febbraio 2019, consid. 2.8).

 

                                  Infatti, come emerge dalla DTF 141 II 401, consid. 5.3 e 5.4, gli assegni integrativi servono a coprire il costo aggiuntivo di un figlio, mentre l'obiettivo degli assegni di prima infanzia è quello di creare, nei casi di ristrettezza economica, le condizioni materiali atte a favorire l'educazione del bambino, evitando che il genitore, o i genitori, siano costretti dalle loro precarie condizioni economiche a rinunciare ad accudire i figli secondo le loro aspettative. Gli assegni cantonali in questione intendono quindi sostanzialmente favorire condizioni materiali tali da assicurare, anche nell'ottica di migliorare le pari opportunità tra uomo e donna, che le decisioni di una coppia in merito alla scelta di avere dei figli ed alle modalità di ripartizione del tempo disponibile tra il lavoro professionale e la cura ed educazione dei figli non debbano essere condizionate da considerazioni di natura finanziaria. Per promuovere queste finalità, il legislatore ha sottolineato che occorre garantire l'universalità di tali assegni (nel senso che il loro campo di applicazione personale si estende a tutta la popolazione residente sul territorio cantonale, indipendentemente dall'attività svolta), la selettività in funzione dei bisogni e del reddito disponibile, nonché la solidarietà.

                                  Il TF rammenta che da un lato, l'assegno di famiglia integrativo copre completamente il maggior costo del bambino fino a livello del minimo vitale per il figlio stabilito dalla legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari AVS/AI (LPC; RS 831.30). Esso è disciplinato dagli art. 47 segg. LAF/TI (RL 856.100) e viene riconosciuto, in funzione delle soglie di intervento previste dalla legislazione sulle prestazioni complementari AVS/AI (cfr. l'art. 10 Laps), al genitore domiciliato nel Cantone e che vi risiede da almeno 3 anni (se svizzero, 5 anni se straniero) convivendo (anche soltanto in forma parziale) con il figlio, fino al compimento del quindicesimo anno di età di quest'ultimo. D'altro lato, l'assegno di prima infanzia copre il fabbisogno di tutta la famiglia (nei medesimi limiti previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI), durante i primi tre anni di vita di un figlio. L'assegno di prima infanzia è disciplinato dagli art. 51 segg. LAF/TI che prevedono che i genitori (o il genitore, in caso di famiglia monoparentale) domiciliati nel Cantone da almeno tre anni hanno diritto all'assegno per il figlio se coabitano costantemente con quest'ultimo. Il titolare ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate (tra cui rientrano gli assegni familiari integrativi e gli assegni di prima infanzia) fino a quando la somma fra il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, le riduzioni dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di tutte le persone appartenenti all'unità di riferimento, e le prestazioni sociali di complemento di cui beneficia, non raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).

 

                                  Come emerge sempre dalla DTF 141 II 401 al consid. 6.2.1, l'assegno familiare integrativo e l'assegno di prima infanzia rispondono manifestamente ad un obiettivo di politica familiare e come tali sono del resto considerati anche dalla dottrina (D. Cattaneo, La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti, RDAT I 2000 pag. 121 e segg., 135).

                                         A differenza dell'assistenza sociale, essi non intendono infatti coprire il "rischio povertà" tout court, quanto piuttosto assicurare il rischio che la scelta di avere uno o più figli possa provocare o aumentare la povertà, sia perché genera costi aggiuntivi (per l'assegno familiare integrativo), sia perché induce un genitore che vuole dedicarsi personalmente alla cura del bambino nei primi anni di vita a diminuire o abbandonare la propria attività lucrativa (per l'assegno di prima infanzia). Al pari degli assegni familiari previsti dal diritto federale, versati "per compensare parzialmente l'onere finanziario rappresentato da uno o più figli" (art. 2 LAFam), gli assegni in questione si configurano in sostanza come uno strumento che vuole impedire che la decisione di avere o non avere figli sia dettata da ragioni prettamente economiche. Anche secondo il legislatore, essi raggiungono pertanto il loro scopo precisamente "nella misura in cui il versamento degli stessi contribuisce ad evitare sia che un figlio sia causa di povertà sia che le famiglie debbano far capo a prestazioni assistenziali" (rapporto della Commissione della gestione e delle finanze n. 5891 del 27 aprile 2010 sul messaggio del 27 febbraio 2007 concernente la valutazione della legge sugli assegni di famiglia, pag. 3 seg.).

 

                                  Il TF ha concluso rilevando che di conseguenza, queste prestazioni non sono affatto concepite come ultima ratio per superare periodi di emergenza, ma si prefiggono di garantire - attraverso un sistema di erogazione in funzione sia del numero di figli che compone l'unità di riferimento, sia del reddito disponibile residuale della famiglia, che è a sua volta influenzato anche dal numero di figli (art. 49, rispettivamente 54 LAF/TI in relazione con gli art. 2 segg. Laps) - un reddito minimo commisurato alla composizione del nucleo familiare. In determinate situazioni, l'erogazione degli assegni integrativi e di quelli di prima infanzia, può sostituirsi all'assistenza sociale (rispettivamente rimandare la sua percezione ad uno stadio successivo). Questa circostanza è dovuta al fatto che gli assegni litigiosi costituiscono una prestazione versata ai genitori in caso di effettivo bisogno, la quale rimane però pur sempre una misura di politica familiare, visto il "rischio assicurato" sopra evocato.

 

                                  Ne segue che con il pagamento degli assegni integrativi e di prima infanzia è stata garantita la copertura del minimo esistenziale anche del ricorrente e non occorre pertanto procedere con il calcolo del minimo vitale LEF (cfr. STCA 32.2018.53 del 18 febbraio 2019, consid. 2.8).

 

                          2.5.  Va ora esaminato se la compensazione tra la rendita AI e gli AFI e API è possibile.

 

                                  La risposta è affermativa (cfr. anche STCA 32.2017.173 / 32.2018.83 del 27 agosto 2018).

 

                          2.6.  Ai sensi dell’art. 85bis cpv. 1 OAI i datori di lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d’assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile in Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell’assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l’arretrato di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista dall’articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto all’atto della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione dell’ufficio AI.

                                  Per l’art. 85bis cpv. 2 OAI sono considerati anticipi (lett. a) le prestazioni liberamente consentite, nella misura in cui l’assicurato si sia impegnato a rimborsarle e abbia acconsentito per scritto al pagamento dell’arretrato al terzo che gli ha concesso l’anticipo, (lett. b) versate contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge.

 

                                  Secondo l’art. 85bis cpv. 3 OAI, gli arretrati di rendita possono essere versati all’organismo che ha effettuato anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono stati forniti.

 

                                  Per il marginale 10062 DR gli anticipi concessi da un datore di lavoro, un istituto di previdenza del datore di lavoro, un organo di assistenza pubblico o privato oppure un’assicurazione di responsabilità civile con sede in Svizzera possono essere restituiti direttamente fino all’importo delle rendite che devono essere versate retroattivamente per lo stesso periodo.

 

                                  Secondo il marginale 10065 sono considerati anticipi che possono essere direttamente rimborsati a terzi che li hanno concessi:

 

      le prestazioni concesse facoltativamente nell’attesa del versamento di una rendita che l’assicurato ha ottenuto con riserva del rimborso approvando per iscritto la restituzione diretta al terzo che le ha concesse (marginale 10066);

 

      le prestazioni concesse per contratto o per legge se dal contratto o dalla legge risulta esplicitamente il diritto al rimborso in caso di pagamento retroattivo della rendita (in questo senso, non è sufficiente che un contratto o la legge preveda semplicemente una clausola di divieto di sovrassicurazione; marginale 10067).

 

                                  Ai sensi del marginale 10068 DR sono considerate prestazioni concesse per contratto quelle che sono state versate sulla base delle condizioni assicurative generali di un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera, sono state erogate come assicurazione contro gli infortuni in campo sovraobbligatorio o sulla base di statuti di una cassa pensioni. Nel caso di prestazioni erogate in base ad una regolamentazione di legge, vanno menzionate soprattutto quelle dell’aiuto sociale pubblico.

 

                                  Secondo il marginale 10071 DR l’accordo sottoscritto è necessario in tutti i casi in cui dal contratto o dalla legge non risulta esservi un diritto esplicito e diretto di esigere il rimborso nei confronti dell’AVS o dell’AI.

 

                                  Il marginale 10072 DR prevede che il terzo che ha concesso anticipi e che ne rivendica il rimborso deve presentare la sua richiesta per iscritto alla cassa di compensazione competente in ogni caso prima dell’emanazione della decisione d’attribuzione di una rendita. A questo scopo è preferibile utilizzare il modulo 318.183 (Pratique VSI 1993 pag. 89).

                                 

                                  Infine, per il marginale 10075 DR le richieste di versamento retroattivo inoltrate da terzi che hanno concesso anticipi possono essere ammesse solo nella misura in cui le condizioni formali poste per questo pagamento sono adempiute senza eccezione. Bisogna verificare in particolare se si tratta effettivamente di anticipi e se questi sono stati concessi per lo stesso periodo in cui la rendita può essere pagata retroattivamente. La rendita relativa al mese in cui è emanata la decisione non può essere compensata.

 

                          2.7.  In concreto la Cassa cantonale per gli assegni familiari nel periodo dal 1° novembre 2021 al 31 luglio 2025 ha erogato al ricorrente un importo di fr. 51 a titolo di assegni integrativi e di fr. 57'682 a titolo di assegni di prima infanzia (doc. 25 1/5 Cassa di compensazione).

 

                                  La Cassa convenuta ha compensato questo importo con l’ammontare di medesima entità versato all’insorgente quale rendita di invalidità nel medesimo periodo.

 

                                 La compensazione va confermata (cfr. anche STCA 32.2017.173 / 32.2018.83 del 27 agosto 2018).

 

                                  Infatti, in applicazione dell’art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI il consenso dell’assicurato al rimborso non è necessario se può essere dedotto da una norma legale o contrattuale. Determinante, oltre alla base legale o contrattuale, è la corresponsione temporale (marginale 10062 DR).

 

                                  Poiché gli assegni integrativi e di prima infanzia previsti dalla legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 sono una prestazione sociale cantonale (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. g e h della legge cantonale sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali [Laps]; RL 870.100), trova applicazione l’art. 32 cpv. 1 Laps per il quale l’organismo pubblico che, in vista della concessione di un’altra prestazione sociale ai sensi della presente legge, di un sussidio per la riduzione dei premi per l’assicurazione di base contro le malattie o di una prestazione delle assicurazioni sociali, ha effettuato anticipi di prestazioni sociali ai sensi della presente legge, può esigere che gli si versi direttamente l’arretrato, fino a concorrenza dei suoi anticipi e per il periodo nel quale essi sono stati concessi.

                                  Alla procedura sono applicabili le disposizioni emanate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali in materia di prestazioni AVS e AI (art. 32 cpv. 2 Laps).

 

                                  Nel caso di specie la Cassa cantonale degli assegni familiari il 30 luglio 2025 ha chiesto la compensazione degli assegni integrativi di fr. 51 e di prima infanzia di fr. 57'682 per il periodo dal 1° novembre 2021 al 31 luglio 2025 (doc. 25 1/5 e seguenti Cassa), inviando all’Ufficio cantonale degli assegni familiari il formulario 318.183 “Compensazione di pagamenti retroattivi dell’AVS/AI” (doc. 25 – 3/5 Cassa), ossia seguendo la corretta procedura.

                                  Inoltre sia l’insorgente che sua moglie il 21 gennaio 2025 hanno sottoscritto il formulario Laps dove figura che “il richiedente e le persone facenti parte dell’unità di riferimento prendono atto che (…) le prestazioni sociali riconosciute vanno ritenute quali anticipi se successivamente vengono concesse altre prestazioni ai sensi della legge (artt. 2 cpv. 1 e 13 Laps), prestazioni delle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale (LAVS, LAI, LPC, LIPG, LAFam, LAINF, LAMal, LADI, ecc.) o della previdenza professionale (LPP); l’organismo pubblico che ha così effettuato dei versamenti a titolo di anticipo esigerà il versamento diretto dell’arretrato fino a concorrenza dei suoi anticipi e per il periodo nei quali essi sono stati concessi (artt. 32 Laps e 10c Reg. Laps) (…) in caso di mancata o parziale compensazione o allorquando non dovesse risultare applicabile l’art. 32 Laps, sono comunque tenuti (e si impegnano in tal senso) a restituire quella parte di prestazioni alla quale non avrebbero avuto diritto computando la prestazione cantonale o federale riconosciuta retroattivamente” (doc. 25 – 2/5 incarto Cassa).

 

                                  L’agire della Cassa, fondato su una base legale (art. 85bis OAI e 32 Laps), va pertanto tutelato.

 

                                  Quanto all’importo posto in compensazione, con la risposta di causa la Cassa convenuta ha prodotto una tabella approntata dall’Ufficio delle prestazioni, servizio centrale delle prestazioni sociali (doc. 33 – ½ cassa), dove viene esposto l’importo riconosciuto mensilmente a titolo di AFI e API e l’importo da riconoscere dopo l’attribuzione della rendita AI e della rendita per il figlio e sul quale al ricorrente è stata data l’opportunità di esprimersi in merito (cfr. VI e VI/+1).

                                  A questo proposito va sottolineato che il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA). Nel caso di specie il ricorrente, dopo aver ricevuto la tabella, ha potuto prendere posizione e contestarne il contenuto (doc. VII). Il suo diritto di essere sentito è di conseguenza stato salvaguardato.

                                 

                                  Dalla tabella emerge che in seguito all’attribuzione della rendita di invalidità e della rendita per figlio, il diritto agli assegni integrativi (AFI) e di prima infanzia (API) è stato ricalcolato, deducendo, ogni mese, le prestazioni di invalidità riconosciute.

 

                                  Mentre l’importo dell’AFI è rimasto uguale a prima tranne per il mese di novembre 2021 (fr. 725 in luogo di fr. 776), l’API ha subito ogni mese una riduzione (doc. VI/1).

 

                                  Per il mese di novembre 2021 a fronte di un API di fr. 1'205 e di una prestazione AI complessiva di fr. 1'256 (fr. 897 + fr. 259), l’API è stato ridotto a fr. 0 (fr. 1’205 – fr. 1’205) e l’importo residuo delle prestazioni d’invalidità (fr. 1'256 – fr. 1’205 = fr. 51) è stato dedotto dall’AFI (fr. 776 – fr. 51 = fr. 725).

 

                                  Questo calcolo è stato effettuato mensilmente (doc. VI/1).

 

                                  Nel mese di dicembre 2021 a fronte di un API di fr. 1'434 e di una prestazione AI di fr. 1'256, l’API è stato ridotto a fr. 178 (fr. 1'434 – fr. 1’256) e l’AFI (fr. 725) è rimasto uguale.

 

                                  Nel mese di gennaio 2021 a fronte di un API di 1’592 e di prestazioni dell’AI di fr. 1'256, l’API è stato diminuito a fr. 336 (fr. 1'592 – fr. 1'256).

 

                                  Da febbraio ad aprile 2022: fr. 1'761 – fr. 1'256 = fr. 505 di API;

                                  da maggio a luglio 2022: fr. 1'600 – fr. 1’256 = fr. 344;

                                  da agosto 2022 a novembre 2022: fr. 1'536 – fr. 1'256 = fr. 280;

                                  nel mese di dicembre 2022: fr. 1’611 – 1’256 = fr. 355.

 

                                  Nel mese gennaio 2023: fr. 1’ 660 – fr. 1'287 (ossia fr. 919 + fr. 368) = fr. 373 di API;

                                  in febbraio 2023: fr. 2'224 – fr. 1'287 = fr. 937;

                                   in marzo 2023: fr. 2’430 - fr. 1'287 = fr. 1'143;

                                   da aprile a maggio 2023: fr. 2’384 - fr. 1'287 = fr. 1'097;

                                   da giugno ad agosto 2023: fr. 2’224 - fr. 1'287 = fr. 937;

                                   da settembre a dicembre 2023: fr. 2’222 - fr. 1'287 = fr. 935.

 

                                  Nel mese di gennaio 2024: fr. 2’222 – fr. 1'287 = fr. 935;

                                   in febbraio 2024: fr. 1’968 – fr. 1'287 = fr. 681;

                                   da marzo a maggio 2024: fr. 2’311 – fr. 1'287 = fr. 1'024;

                                   da giugno ad agosto 2024: fr. 2’268 – fr. 1'287 = fr. 981;

                                   da settembre a novembre 2024: fr. 2’220 – fr. 1'287 = fr. 933;

                                   in dicembre 2024: fr. 2’248 – fr. 1'287 = fr. 961.

 

                                  Nel mese di gennaio 2025: fr. 2'291 – fr. 1’323 (ossia fr. 945 + fr. 378) = fr. 968;

                                   da febbraio ad aprile 2025: fr. 2’338 – fr. 1'323 = fr. 1'015;

                                   da maggio a luglio 2025: fr. 2’313 - fr. 1’323 = fr. 990.

 

                                  Complessivamente la differenza ammonta pertanto a fr. 51 di AFI e fr. 57'682 di API, come calcolato dalla Cassa.

                                  La questione di sapere per quale motivo nella decisione impugnata l’amministrazione ha indicato nelle “compensazioni esterne su pagamenti retroattivi”, oltre all’importo di fr. 51, due importi di fr. 52'174 e di fr. 15'508 invece di un importo unico di fr. 57'682, ciò che la Cassa fa risalire ad una problematica informatica (doc. VI/1), è irrilevante alla luce della correttezza complessiva del calcolo effettuato.

 

                                  Contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente nelle sue osservazioni del 23 ottobre 2025 (doc. X), la tabella permette pertanto di ricostruire nel dettaglio e facilmente, per ogni mese, il calcolo effettuato per la richiesta di compensazione.

                                  Di conseguenza non è necessario presentare ulteriormente all’assicurato per ciascuno dei periodi di riferimento una decisione motivata che esponga in maniera circostanziata i calcoli.

 

                                  In conclusione, i principi suesposti permettono senza dubbio di confermare l’agire dell’Ufficio AI e quindi di convalidare, nella misura indicata nella decisione contestata, la compensazione della rendita di invalidità riconosciuta retroattivamente con gli AFI e API erogati in eccedenza dalla Cassa di compensazione.

 

                                  In queste circostanze le prestazioni cantonali percepite in troppo, avendo il ricorrente diritto retroattivamente ad una rendita mensile dell’assicurazione invalidità dal 1° novembre 2021, possono essere regolarmente compensate.

                                  La decisione impugnata merita pertanto conferma.

 

                          2.8.  Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                  In concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.--, vanno messe a carico del ricorrente.

 

                                  Quest’ultimo chiede tuttavia di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

 

                                  Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362).

 

                                  I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

                                  Il diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio.

 

                                  Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. DTF 140 V 521, consid. 9.1; STF 9C_217/2025 del 3 luglio 2025, consid. 3.2).

                                  La situazione deve essere apprezzata sulla base di un esame sommario (STF 9C_217/2025 del 3 luglio 2025, consid. 3.2 con rinvio alla DTF 133 III 614 consid. 5).

                                  Nel caso concreto, visti i chiari principi che risultano dalla giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta Ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino, ritenuto che vi è una base legale cantonale che permette la compensazione con le prestazioni sociali ricevute dall’AI (art. 32 Laps), alla luce anche delle precedenti sentenze cantonali (cfr. STCA 32.2017.173 / 32.2018.83 del 27 agosto 2018 e STCA 32.2018.53 del 18 febbraio 2019, consid. 2.8) e del fatto che il ricorrente aveva sottoscritto un’informativa che lo rendeva attento circa la possibilità di una richiesta di rimborso delle prestazioni cantonali in caso di ottenimento di prestazioni dell’AI, doveva apparire evidente che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto.

 

Facendo quindi difetto anche solo uno dei presupposti necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, la richiesta va respinta.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

 

                             2.  La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

 

                             3.  Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

 

                             4.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti