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redattore: |
Marco Bischof, cancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 15 settembre 2025 di
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contro |
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la decisione del 18 luglio 2025 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
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ritenuto in fatto
1.1. RI1, nata nel 1998 e da ultimo professionalmente attiva quale _______, nel mese di marzo 2024 ha inoltrato all’Ufficio AI una seconda domanda di prestazioni per adulti (doc. 30; se non indicato diversamente, i documenti citati si riferiscono agli atti della convenuta prodotti con la risposta di causa). La precedente domanda di prestazioni, fondata sulle sequele di un infortunio occorso il 7 gennaio 2021, era stata respinta con decisione del 28 settembre 2022, poiché, avendo l’assicurata ripreso l’attività lucrativa il 1° gennaio 2022, non sussisteva un’inabilità lavorativa ininterrotta della durata di un anno ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI (doc. 26).
1.2. Nell’ambito dell’istruttoria, l’amministrazione ha ordinato una perizia bidisciplinare: reumatologica svolta dal dr. med. ______, e psichiatrica eseguita dal dr. med. ______. I relativi rapporti sono stati redatti rispettivamente il 23 febbraio 2025 (doc. 55) e il 25 febbraio 2025 (doc. 55). Entrambi gli specialisti hanno concluso per una piena abilità lavorativa in qualsiasi attività a partire dal 18 gennaio 2024. Essi hanno attestato una totale inabilità al lavoro dal 7 ottobre 2023 al 17 gennaio 2024 corrispondente alla degenza presso la clinica riabilitativa di ______. Le perizie sono state in seguito avallate dal SMR (Servizio medico regionale) con annotazioni del 6 marzo 2025 (doc. 56).
Sulla base delle risultanze mediche ed economiche, in data 15 aprile 2025 l’Ufficio AI ha emesso un progetto di decisione. Accertata un’inabilità lavorativa del 100% dal 7 ottobre 2023 al 17 gennaio 2024 – inferiore alla durata minima di un anno richiesta per il riconoscimento di un’eventuale rendita – nonché un grado d’invalidità del 5% a partire dal 18 gennaio 2025, l’amministrazione ha prospettato la reiezione della domanda di prestazioni (doc. 57).
Contestando il progetto di decisione, con osservazioni del 27 maggio 2025 l’assicurata, per il tramite della sua legale, ha inoltrato documentazione medica (doc. 66). Appurato che tale documentazione era stata già esaminata dai periti, con annotazioni del 16 luglio 2025 il SMR ha confermato la valutazione peritale, in assenza di nuovi elementi oggettivi (doc. 75).
Di conseguenza, con decisione del 18 luglio 2025 l’Ufficio ha confermato il diniego di prestazioni (doc. 76).
1.3. Contro questa decisione, l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA1, ha interposto il presente ricorso. Contestando principalmente la valutazione medica operata dall’Ufficio AI e ritenendo l’istruttoria lacunosa e incompleta, chiede in via principale, sulla base della documentazione prodotta con il ricorso, il riconoscimento del diritto a una rendita almeno del 50%. In via subordinata postula il rinvio degli atti per ulteriori accertamenti e l’allestimento di una perizia multidisciplinare. Chiede altresì l’ammissione all’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.4. Con la risposta di causa, l’amministrazione ha postulato la reiezione del ricorso. Gli atti medici prodotti sono stati sottoposti al SMR per una presa di posizione, il quale con annotazioni del 23 settembre 2025 non ha riscontrato nuovi elementi oggettivi confermando la perizia bidisciplinare.
1.5. Con scritto datato 23 settembre 2025, l’assicurata ha prodotto ulteriore documentazione medica, ribadendo le richieste ricorsuali (IX).
1.6. Il 30 ottobre 2025 l’insorgente ha prodotto la documentazione economica a sostegno della richiesta di assistenza giudiziaria (XI).
1.7. Infine, con osservazioni del 18 novembre 2025, dopo aver richiesto un complemento al perito psichiatra, l’amministrazione ha nuovamente confermato la validità della valutazione medico-teorica e ribadito la richiesta di respingere il ricorso (XIV). Tali osservazioni sono state inviate, per conoscenza, alla patrocinatrice del ricorrente il 25 novembre 2025 (XV).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato a RI1 il diritto alla rendita.
2.2. Il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (RU 2021 705, FF 2017 2191). Da un punto di vista temporale, il diritto applicabile è determinato dalle norme in vigore nel momento in cui si sono verificati i fatti giuridicamente decisivi (sul tema cfr. DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1).
La decisione contestata è stata emessa il 18 luglio 2025 e concerne il diritto alla rendita richiesta nel marzo 2024 relativa a un'incapacità lavorativa dall’ottobre 2023. Il diritto alla rendita dell’assicurata sarebbe potuto nascere dall’ottobre 2024 (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) e dunque, conformemente ai principi generali del diritto intertemporale (DTF 148 V 162 consid. 3.2.1) e ai fatti rilevanti del caso, le disposizioni della LAI e quelle dell'OAI così come la LPGA sono quindi applicabili nelle versioni in vigore dal 1° gennaio 2022 (cfr. STF 9C_406/2025 del 28 ottobre 2025 consid. 2.3; cfr. anche STF 8C_183/2024 del 14 aprile 2025 consid 2.2).
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Secondo l’art. 28b LAI, l’importo della rendita è determinato quale percentuale di una rendita intera. Se il grado d’invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado d’invalidità. Se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70 per cento, l’assicurato ha diritto a una rendita intera. Se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per cento, si applicano quote percentuali variabili (tra il 47.5% e il 25%) a seconda del grado d’invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.4. Nella fattispecie concreta, come visto al consid. 1.2, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia bidisciplinare in ambito reumatologico e psichiatrico.
Per quel che concerne l’aspetto reumatologico, con rapporto datato 23 febbraio 2025 (pagg. 288 - 317 incarto AI) il dr. med. ______, dopo aver esaminato la documentazione medica ed eseguito un’anamnesi completa (familiare, personale-sociale, professionale, patologica e sistemica), nonché valutato i disturbi soggettivi e le condizioni cliniche attuali, non ha riscontrato patologie invalidanti. Egli ha invece rilevato esclusivamente diagnosi prive di incidenza sulla capacità lavorativa, tra cui sindrome fibromialgica generalizzata primaria, tendenza all’iperlassità legamentosa, alterazioni degenerative del rachide cervicale, disturbi statici della colonna vertebrale e sottopeso corporeo. Il perito ha poi proseguito con la valutazione dei reperti, concludendo per un’abilità al 100% nell’abituale attività dal 18 gennaio 2024 (giorno successivo al termine della degenza presso la clinica di riabilitazione a ______).
Dal punto di vista psichiatrico, con rapporto 25 febbraio 2025 il dr. med. ______, dopo aver visto due volte l’assicurata, ha riassunto la documentazione medica presente agli atti e proceduto ad una dettagliata anamnesi. Egli ha poi eseguito dei test di natura psichiatrica, valutato i reperti giungendo ad escludere una patologia extra somatica con ripercussioni sulla capacità lavorativa. Quale diagnosi non invalidante il perito psichiatra ha posto una sindrome mista ansioso depressiva (ICF10: F41.2) in remissione (pagg. 267 -287 incarto AI).
Dopo valutazione globale, i periti hanno concluso per una piena abilità lavorativa in qualsiasi professione dal 18 gennaio 2024, ritenuta un’inabilità del 100% dal 7 ottobre 2023 al 17 gennaio 2024 corrispondente al periodo di degenza presso la clinica di riabilitazione di ______ (pag. 322).
La perizia è stata recepita dal SMR con rapporto 6 marzo 2025 (doc. 56).
Con osservazioni del 27 maggio 2025 al progetto di decisione l’assicurata ha inoltrato documentazione già esaminata in precedenza dai periti, motivo per cui con annotazioni del 16 luglio 2025 il SMR ha confermato la valutazione peritale, in assenza di nuovi elementi oggettivi (doc. 75).
Oggetto del contendere è la valutazione medico-teorica.
2.5. Per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.6. Nella fattispecie in esame, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute dell’assicurata sia stato accuratamente vagliato dall’amministrazione, non ravvisa motivi per mettere in dubbio le valutazioni formulate nella perizia bidisciplinare, la quale è dettagliata ed approfondita e pertanto conforme ai parametri giurisprudenziali richiamati al considerando precedente.
In effetti, i periti hanno preso in esame l’intera documentazione medica agli atti e l’insorgente non ha prodotto documentazione specialistica idonea a porre in dubbio le conclusioni cui essi sono pervenuti.
In primo luogo, va rilevato che, con le osservazioni del 27 maggio 2025 al progetto di decisione, l’assicurata non ha allegato nuovi atti medici (doc. 66). Correttamente, con annotazioni del 16 luglio 2025, il SMR ha osservato al riguardo che non è stata presentata nuova documentazione medica, che la documentazione prodotta era già ben nota ai periti e che la richiesta di un’ulteriore perizia non risulta giustificata in assenza di nuovi elementi clinici. Per tali motivi, il citato servizio medico ha confermato il proprio rapporto del 6 marzo 2025 di avallo della perizia bidisciplinare (doc. 75).
Allegato al ricorso, l’insorgente ha prodotto, quale nuovo atto medico, il rapporto dell’11 agosto 2025 della psichiatra curante, dr. ssa med. ______.
Poste le diagnosi di disturbo della personalità misto (ICD11: F 61.0), sindrome somatoforme non specificata (ICD-10: F45.4) e sindrome ansioso depressiva (IDC-10: F41,2), elencata la terapia farmacologica, la psichiatra ha fatto presente che la paziente esegue colloqui mensili con la psicologa e psicoterapeuta dr.ssa ______ (doc. G).
La curante ha poi rilevato:
" (…) Dal punto di vista psichico presenta difficoltà di concentrazione con ridotta memoria di fissazione, instabilità emotiva, stanchezza cronica e difficoltà al riposo, forte ansia. Il quadro clinico è notevolmente peggiorato nell’ultimo periodo in è stato necessario potenziare la terapia con sertralina e Dalmodorm e programmare un ricovero in _______ per forte perdita di peso kg 37,5 (BMI 15), aggiungendo così alle diagnosi Anoressia nervosa atipica (ICD10.5 F50.1).
La prognosi, tuttavia, al momento, la ritengo sfavorevole per quanto riguarda un recupero delle proprie capacità lavorative al 100%.” (doc. G)
A tale riguardo, con annotazioni 1° ottobre 2025 il SMR ha evidenziato che “il recente certificato della psichiatra curante del 11.8.2025 riporta le medesime diagnosi già contenute nel rapporto del 12.11.2024 e quindi note al perito psichiatrico” (VII/1).
In effetti, il già menzionato rapporto 12 novembre 2024 è stato riportato nella perizia del dr. med. ______ (pag. 3 della stessa; pag. 269 incarto AI). Certo, le diagnosi divergono ma questo aspetto non è decisivo. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è determinante la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un'affezione psichica la diagnosi non è più centrale (DTF 143 V 409 e 143 V 418).
Ora, come già rilevato, la perizia psichiatrica del 25 febbraio 2025 è approfondita e adeguatamente motivata, ragione per cui non sussistono motivi per dubitare dell’assenza di una patologia extrasomatica invalidante. Va poi rilevato che il perito aveva evidenziato che “dal punto di vista strettamente psichiatrico, le lamentele soggettive dell’assicurata, non dimostrabili a livello obiettivo, risultano esagerate e incoerenti a tutti i test che sono stati somministrati...” (pag. 277 incarto AI), rimarcando che “la presa a carico specialistica globale, con un incontro al mese con la psichiatra e un incontro al mese con la psicologa, non depone per una malattia psichiatrica rilevante” (pag. 283 incarto AI).
Con le osservazioni 23 settembre (recte: ottobre) 2025 alla risposta di causa, l’assicurata ha prodotto il rapporto di cura finale del 29 settembre 2025 dell’Ospedale ______, presso il quale la ricorrente è rimasta degente dal 26 agosto al 5 settembre 2025, e quello datato 30 settembre 2025 della Clinica di ______ (IX), rilevando che la nuova diagnosi di anoressia attesta un rilevante peggioramento delle condizioni di salute, ciò che comprova la necessità di una nuova perizia pluridisciplinare.
Ora, tale documentazione è stata sottoposta dall’amministrazione al vaglio del perito psichiatra, il quale con scritto del 1° novembre 2025 ha evidenziato che la documentazione analizzata non apporta nuovi elementi oggettivi suscettibili di modificare le conclusioni peritali (doc. XIV/1).
In particolare, riguardo al rapporto del 29 settembre 2025 dell’_______ il perito ha rilevato come la valutazione specialistica abbia escluso criteri diagnostici per un disturbo alimentare specifico o distorsioni dell'immagine corporea, notando inoltre che non viene fatta menzione di una sintomatologia depressiva maggiore che possa giustificare il sottopeso. A sostegno della sua conclusione, il perito ha ripreso i seguenti stralci del summenzionato rapporto: "Al momento non risultano soddisfatti i criteri diagnostici per un disturbo alimentare specifico. La paziente riferisce abbuffate alimentari, nega tuttavia atteggiamento bulimico di induzione del vomito e non sussiste una distorsione dell'immagine personale... Non sussistono dunque criteri sufficienti per un ricovero in reparto DCA. Durante la degenza, la paziente mantiene un'alimentazione adeguata e il peso si mantiene stabile" (sottolineature del perito). Sebbene criticando il cambiamento farmacologico operato dal nosocomio per quel che concerne i “presunti sintomi ansioso depressivi”, il perito ha evidenziato – a dimostrazione dell’assenza di una patologia invalidante – che “dopo tale scelta farmacologica non è seguito un ricovero in clinica psichiatrica per gestire eventuali problemi mentali gravi alla base dei problemi mentali gravi alla base del deperimento organico, ma si è fatto un trasferimento a ______” (sottolineatura del redattore). Il perito rimarca inoltre come i disturbi del sonno sono stati trattati con beneficio, citando quanto rilevato dall’_______ ("Durante la degenza la paziente è presa a carico per disturbi del sonno. La terapia con Dalmadorm è progressivamente scalata e sostituita con Stillnox, con netto beneficio soggettivo riferito dalla paziente in termini di qualità del riposo notturno" (sottolineature del perito).
In merito alla degenza presso la Clinica di riabilitazione di ______, il perito ha rilevato:
" (…) Nel progetto riabilitativo viene ipotizzata una valutazione psichiatrica e una presa a carico psicologica, dei quali però non ho trovato traccia. Nel rapporto di degenza di ______ si riscontra in effetti un’incoerenza. All’ammissione si legge: “molto ansiosa e con umore depresso”.
Durante la degenza non viene però fatto alcun cambiamento di farmacoterapia ansiolitica o antidepressiva. Non risulta alcuna presa a carico psichiatrica o psicologica durante la permanenza a ______.
Alla dimissione si legge:
“ Dimettiamo a paziente al domicilio in buone condizioni generali, afebbrile e cardiocircolatoriamente compensata, molto soddisfatta della degenza e dei risultati ottenuti. Peso all’uscita 38 kg.
Nonostante la sintomatologia dolorosa sia soggettivamente soltanto lievemente ridotta in termini di intensità e frequenza con maggior capacità di tolleranza nel contesto del noto dolore cronico multifattoriale, la paziente mostra una maggiore integrazione delle algie nei compiti funzionali con conseguente miglioramento delle performance motorie.
Oggettivamente si nota un recupero stenico a carico della muscolatura della regione glutea e di sostegno del rachide. Miglioramento dell’atteggiamento posturale globale e delle possibili escursioni del rachide con movimenti meno circospetti.”
In buona sostanza sono totalmente scomparsi i riferimenti ad ansia e depressione.” (sottolineatura del redattore)
Orbene, sulla base di quanto sopra esposto, questo Tribunale ritiene che, secondo il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3), non vi sia stato un rilevante peggioramento delle condizioni dell’assicurata, nel senso dell’insorgenza di una nuova patologia psichiatrica invalidante. Di conseguenza va prestata adesione alle conclusioni del perito, secondo cui che “la documentazione analizzata non apporta nuovi elementi oggettivi suscettibili di modificare le conclusioni peritali, che restano valide”.
In conclusione, viste le affidabili e concludenti risultanze della perizia reumatologica e psichiatrica, alle quali va conferito valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.5), ritenuto che non è stato reso verosimile un peggioramento delle condizioni di salute, richiamato inoltre l'obbligo che incombe alla persona assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati) che l’assicurata è abile al 100% sia nell’abituale attività che in quelle adeguate dal 17 gennaio 2024.
Inoltre, questo Giudice ritiene che la documentazione medica agli atti contenga elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al lavoro dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti medici richiesti dalla ricorrente.
Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.7. L’assicurata contesta la limitazione dell’incapacità lavorativa totale (100%), valutata dai periti unicamente dal 7 ottobre 2023 al 17 gennaio 2024, corrispondente alla degenza presso la Clinica di riabilitazione di ______. Essa sostiene che le certificazioni agli atti attestano il persistere di un’inabilità lavorativa anche dopo la dimissione.
Certo, il 16 febbraio 2024 il medico curante, dr.ssa med. ______, certificava un’inabilità lavorativa dal 100% dal 17 febbraio 2024 al 9 marzo; in data 8 marzo 2024 dall’11 marzo 2024 al 29 marzo 2024; il 23 marzo 2024 dal 30 marzo 2024 al 19 aprile 2024 (pagg. 76 e 77 incarto AI). Inoltre, con rapporto 21 agosto 2024 il reumatologo curante, dr. med. ______, scriveva che “la paziente ha presentato un’incapacità lavorativa al 100% fino alla decisione presa dall’assicurazione ______ (27 giugno 2024 n.d.r.) ripresa parziale e progrediente dell’attività professionale di commessa presso un negozio di animali cominciando con un 30%, accordo preso con la paziente e anche insieme alla psichiatra curante. Un ulteriore aumento della capacità lavorativa sarà da valutare in ambito soprattutto psichiatrico” (doc. 38).
Va qui rilevato che la succitata documentazione è stata valutata dai periti, i quali, come detto, hanno ritenuto l’assicurata totalmente abile dal 17 gennaio 2024.
Nondimeno va ricordato che già nella perizia 23 aprile 2024 svolta per conto di ______ assicurazioni, agente quale assicuratore LAINF, il dr. med. ______ non aveva riscontrato una patologia reumatologica invalidante (doc. 134, pag. 639 incarto AI). Anche il dr. med. ______, nella perizia psichiatrica del 10 giugno 2024 eseguita su mandato dal citato assicuratore contro gli infortuni, non aveva accertato una diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa (doc. 136).
Tuttavia, anche volendo ammettere – per pura ipotesi di lavoro – una rilevante incapacità lavorativa successiva alla dimissione dalla clinica di ______ (17 gennaio 2024), come visto sopra, dagli atti non risulta che l’assicurata presenti, dal 7 ottobre 2023 (giorno del ricovero), un’incapacità al lavoro almeno del 40% per cento in media senza notevole interruzione, come richiesto dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI e che costituisce uno dei presupposti per ottenere il diritto alla rendita.
2.8. Visto, quanto precedente, la decisione contestata merita conferma. Ne consegue che il ricorso va respinto.
2.9. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico della ricorrente, la quale ha formulato istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
2.10. Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011;
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.; DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.).
Come risulta dal certificato per l’ammissione dell’assistenza giudiziaria datato 30 settembre 2025 (XI/bis), l’insorgente, nubile e disoccupata, percepisce indennità di disoccupazione mensili pari a fr. 2'170,60 netti con una rimanenza di 210 giorni di diritto (cfr. conteggio di agosto 2025). Nell’economia domestica essa convive con un suo compagno il quale percepisce un salario mensile netto di fr. 4'207,35 (cfr. certificato di salario del 24 settembre 2025).
Va qui ricordato che, conformemente alla giurisprudenza, solo il debitore che vive in comunione familiare analoga a quella matrimoniale e da cui sono nati dei figli viene equiparato, per il calcolo del minimo vitale LEF, al debitore coniugato con conseguente considerazione di un minimo vitale più elevato, nel qual caso si deve tuttavia tener conto anche dell’insieme dei redditi percepiti dai due partner: DTF 130 III 765; sentenza CEF 15.2007.37 del 6 agosto 2007; sentenza CEF 15.2007.54 del 9 agosto 2007; DTF 124 III 52; STF 8C_65/2021 del 27 giugno 2021 consid. 7, Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Agno 2002, pagg. 19s, 38, 79), ciò che non è il caso in esame e quindi non vanno tenuti conto i redditi del compagno.
Per quanto riguarda il calcolo del fabbisogno minimo deve essere applicato l’importo base mensile per persona singola pari a fr. 1'200, stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e fallimento, quale Autorità di vigilanza cantonale e in vigore dal 1° settembre 2009, tutt’ora in vigore. Tale importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta l’art. 93 LEF del 1. settembre 2009). All’importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04). Aggiungendo ai fr. 1'200 il supplemento (massimo) del 25% di fr. 300 si ottiene un fabbisogno minimo di fr. 1'500.
Riguardo alle spese, occorre computare il canone di locazione e spese accessorie di fr. 1'130 (fr. 800 di pigione, fr. 250 di spes accessorie e fr. 80 di parcheggio), di cui la metà a carico dell’insorgente pari a fr. 565. Da aggiungere il premio mensile di cassa malati di fr. 569,95 e le imposte mensili di fr. 33,80 (fr. 255,15 di IFD; fr. 75,75 di IC e fr. 75,80 d’imposta comunale = 406,10 : 12)
Non possono invece essere considerate le spese per l’auto (rate del leasing e RC auto). A tale proposito va rilevato che è principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art. 92 n. 3 LEF, ossia se gli è necessario per l’esercizio della sua professione (DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Guidicelli/Piccirilli, op.cit., n. 171 ss), ciò che non corrisponde al caso in esame.
Si ottiene un onere mensile globale di fr. 2'098,80 (1'500 + 565 + 33,80).
Vi è quindi un’eccedenza mensile di fr. 71,80 (2'170,60 – 2'098,80), motivo per cui la ricorrente può essere considerata indigente.
Ritenuto inoltre che l’assicurata non possiede le necessarie conoscenze giuridiche e che il ricorso non appariva, ad un sommario esame iniziale, del tutto privo di possibilità di esito sfavorevole, la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio merita accoglimento, riservato l'obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (DTF 124 V 309, 122 I 5; art. 6 Lag).
Ne consegue che la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è accolta.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese, per complessivi fr. 500 sono a carico della ricorrente. A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria, esse sono per il momento assunte dallo Stato
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti